Gli interventi previsti dalla legge di riforma mirano a ripristinare la coerenza tra flessibilità e coperture assicurative, ad ampliare e rendere più eque le tutele fornite dal sistema, a limitare le distorsioni e spazi per usi non proprio leciti insiti in alcuni degli strumenti esistenti. A questo scopo si riordinano e migliorano le tutele in caso di perdita involontaria dell'occupazione; si estendono le tutele in costanza di rapporto di lavoro ai settori non coperti dalla Cassa integrazione e straordinaria; si prevedono strumenti che agevolino la gestione delle crisi aziendali per i lavoratori vicini alla pensione.
Il datore di lavoro e il lavoratore, in caso di licenziamento comunicato dal datore di lavoro, avviano il tentativo obbligatorio di conciliazione, cercando di raggiungere un accordo per risolvere il rapporto consensualmente. In questo caso, per legge il lavoratore acquisisce il diritto di accedere all’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi), a certe condizioni.
Se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa dell’Aspi, ovvero 52 settimane di contributi versati negli ultimi due anni e 2 anni di contributi assicurativi presso l’Inps, il lavoratore ha un incentivo in più per aderire alla risoluzione consensuale, perché percepisce dagli 8 ai 12 mesi di indennità mensile pari al 75% della retribuzione mensile per i primi 6 mesi.
Se, invece, il lavoratore non è in possesso di 52 settimane di contributi ma è in possesso delle 78 giornate lavorate nel 2012, ha diritto alla Mini-Aspi 2012, che viene erogata nella stessa percentuale e per la metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno.
L'indennità spetta ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro:
licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste; in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro;
che erano stati assunti a tempo indeterminato da:
imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
aziende in regime transitorio:
aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;
imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.
Restano coperti dalla nuova assicurazione tutti i lavoratori dipendenti del settore privato ed i lavoratori delle Amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2011) con contratto di lavoro dipendente non a tempo indeterminato (es. tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, etc.).
Con riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi, pur esclusi dall’ambito di applicazione dell’ASpI, si rafforzerà e porterà a regime il meccanismo una tantum oggi previsto.
Requisiti di accesso analoghi a quelli che oggi consentono l’accesso all’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria: 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane nell’ultimo biennio
Il requisito di accesso è la presenza di almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi (mobili).
Sarà inoltre previsto un contributo di licenziamento da versare all’Inps all’atto del licenziamento (solo per rapporti a tempo indeterminato), pari a 0,5 mensilità di indennità per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (compresi i periodi di lavoro a termine); si applica anche agli apprendisti nei casi diversi da dimissioni (si applica anche nel caso di recesso alla fine del periodo di apprendistato).
La indennità di mobilità spetta in caso di licenziamento per:
esaurimento della cassa integrazione straordinaria; riduzione di personale; trasformazione dell'attività aziendale; ristrutturazione dell'azienda; cessazione di attività aziendale.
La domanda di indennità di mobilità ordinaria può essere inoltrata, a pena di decadenza, entro il 68° giorno dal licenziamento:
tramite WEB – servizi telematici accessibili direttamente tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Inps; Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
L'indennità decorre: dall' 8° giorno se la domanda viene presentata entro i primi 7 giorni dal licenziamento o dalla scadenza dell'indennità per mancato preavviso; dal 5° dalla data di presentazione della domanda, se la stessa viene presentata dopo il 7° giorno.
L’indennità viene pagata direttamente dall'Inps, con una delle seguenti modalità:
tramite bonifico bancario o postale. Devono essere indicati anche gli estremi dell'IBAN (27 caratteri:stato, CIN, ABI, CAB e numero di c/c.);
allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale o localizzato per CAP previo accertamento dell'identità del percettore, presentando: un documento di riconoscimento; il codice fiscale;
consegnando l'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa a chi ne deve usuifruire Postel in Posta Prioritaria.
Spetta nella misura dell'80% della retribuzione teorica lorda spettante, che comprende le sole voci fisse che compongono la busta paga.
Per i primi dodici mesi, è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, detratta una aliquota contributiva del 5.84%. Mentre dal 13° mese è pari all'80% dell'importo lordo corrisposto nel primo anno.
L'indennità comunque che non può superare i massimali stabiliti annualmente.
L'importo dell'indennità non può mai essere superiore all'importo della retribuzione percepita durante il rapporto di lavoro. Su questa prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.
L'indennità di mobilità varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'area geografica in cui è ubicata l'azienda.