sabato 6 dicembre 2014

Omaggi natalizi per dicembre 2014 sono detraibili



Il trattamento fiscale degli omaggi natalizi varia a seconda che i beni rientrino o meno nell'oggetto dell’attività esercitata e che gli stessi siano destinati ad un cliente oppure a un dipendente dell’impresa.

In occasione delle festività natalizie è consuetudine per le imprese ed i professionisti offrire omaggi ai propri clienti.

Dal 13 dicembre 2014, gli omaggi natalizi saranno interessati da un’importante novità a vantaggio del soggetto/impresa che acquista il bene da omaggiare. Da tale data, infatti, entra in vigore il Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), il quale, all’art. 30, innalza la soglia di detraibilità IVA. In particolare, se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82), infatti, sarà possibile detrarre integralmente l’IVA.

In tal modo, viene di fatto parificato, per i beni che costituiscono spese di rappresentanza, il trattamento fiscale ai fini IVA a quello previsto ai fini delle imposte dirette (per le quali è già ammessa la deducibilità se il costo unitario del bene non è superiore a € 50).

Si precisa, però, che la novità ha effetto solo dal 13 dicembre 2014, pertanto l’IVA relativa all’acquisto del bene che viene omaggiato è detraibile integralmente se il bene ha un costo unitario:

pari o inferiore a € 25,82, se acquistato fino al 12 dicembre 2014;

pari o inferiore a € 50,00, se acquistato dal 13 dicembre 2014.

Il decreto legislativo semplificazioni fiscali ha previsto l'innalzamento da € 25,82 a € 50 euro del limite di costo unitario del bene omaggio che costituisce spesa di rappresentanza per il quale è ammessa la detraibilità dell'IVA. L'innalzamento del limite, però, opera solo dal 13 dicembre 2014, mentre per i beni acquistati fino al 12 dicembre si applica ancora il limite di € 25,82 di costo unitario del bene.

In base alla C.M. n. 188/E/1998, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono “spese di rappresentanza”, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.

Per la definizione di “spese di rappresentanza”, sia al fine della deducibilità dalle imposte dirette che della detraibilità dell’IVA, si deve fare riferimento ai requisiti indicati all’art. 1, comma 1, D.M. 19.11.2008, il quale definisce “inerenti” le “spese di rappresentanza”, effettivamente sostenute e documentate, per:

erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;

effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;

il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Si precisa che l'omaggio natalizio di un bene non oggetto dell'attività dell'impresa:
costituisce spesa di rappresentanza se dato ai clienti;
non costituisce spesa di rappresentanza (per mancanza del principio di inerenza) se dato ai dipendenti. In questo caso, è qualificabile come spesa per prestazione di lavoro.

Il nuovo trattamento fiscale ai fini IVA dell'omaggio natalizio ai clienti

Finora, l'art.19-bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. n. 633/1972 stabiliva che, per i beni che costituiscono spese di rappresentanza, l'IVA fosse detraibile solo se il costo unitario del bene non era superiore ad € 25,82.

Ora, il Decreto legislativo semplificazioni fiscali, andando a modificare detto art. 19-bis1, parifica di fatto il trattamento fiscale dei beni che costituiscono spese di rappresentanza ai fini IVA a quello previsto ai fini delle imposte dirette (per le quali è già ammessa la deducibilità se il costo unitario del bene non è superiore a € 50). Dal 13 dicembre 2014, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014, art. 30), infatti, la detraibilità IVA dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa fino ad un costo unitario del bene di € 50 euro.

In considerazione del fatto che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita, per inquadrare il corretto trattamento IVA applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, in base al quale non costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività, di costo unitario non superiore a € 50 (dal 13 dicembre anche tale importo, infatti, è stato innalzato ad opera dell'art. 30 del Decreto legislativo semplificazioni fiscali, mentre fino a tale data è € 25,82) e la cessione di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto la detrazione dell’Iva.

Pertanto, dalla lettura combinata dei due articoli di legge, deriva che:

per i beni di costo unitario superiore ad € 50,00 (€ 25,82 se acquistato fino al 12 dicembre 2014): l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);

per i beni di costo unitario non superiore ad € 50,00 (€ 25,82 se acquistato fino al 12.12.2014): l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).

Per capire il limite (vecchio o nuovo) di costo unitario del bene da considerare, occorre fare riferimento al momento di effettuazione dell'operazione, quindi:

alla data della consegna o spedizione dei beni risultante dal Ddt o altro documento di trasporto analogo;

ovvero, alla data della fattura di acquisto, se la consegna del bene è immediata, cioè avviene contestualmente all'emissione della fattura.





martedì 2 dicembre 2014

Calcolare la pensione: l'Inps rilancia la busta arancione online



Parte la sperimentazione della cosi detta busta arancione. L'Inps ha elaborato un sistema di calcolo che consentirà ai lavoratori di ottenere una proiezione della loro pensione futura, che non sarà inviata per posta, ma potrà essere ottenuta direttamente online.

L’Inps è pronta a lanciare la busta arancione, il documento che permetterà ai contribuenti di avere un quadro chiaro e definito di quanto potranno attendersi alla conclusione della propria vita professionale. Della busta arancione si parla in verità da molti anni, si tratta di uno strumento che viene utilizzato da tempo in Svezia e che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale vuole portare in Italia dopo una fase di sperimentazione che interessa 10mila pensionandi coinvolti nel test denominato Simula.

Le persone scelte per il test sono state estratte tra coloro che risultano avere contributi nel fondo pensione lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Restano pertanto esclusi, al momento, gli iscritti ai fondi speciali sostitutivi ed integrativi come fondo volo, elettrici e telefonici, e gli iscritti ai fondi confluiti da altri enti come Inpdap e Enpals. Si tratta di individui con contributi versati interamente all'istituto di previdenza con una situazione definita e vicini alla pensione.

L'elaborazione, indica l'Inps, non avrà alcun valore di certificato e sarà basata sui dati in possesso dell'istituto riguardanti la carriera "di lavoro fino ad oggi condotta e sui relativi contributi versati". Partendo dall'estratto conto previdenziale, visibile a tutti sul sito dell'Inps, la nuova applicazione elabora una proiezione dei contributi che ancora mancano alla pensione e calcolando l'importo dell'assegno.

L’Inps assegnerà un Pin personale a ogni contribuente: con questo codice i lavoratori potranno accedere ai servizi online dell’Inps. L’applicazione incrocerà tre dati:

1) l’estratto conto allo stato attuale,

2) una proiezione dei contributi mancanti,

3) il contesto dello scenario macro-economico sulla base dei dati della Ragioneria di Stato.

Quest’ultimo dato sarà, a sua volta, il risultato di quattro parametri: l’andamento dell’economia, quello delle retribuzioni, il livello di inflazione e l’aspettativa di vita. Naturalmente un aumento nell'aspettativa di vita farà diminuire l’importo dell’assegno.

Per gli anni a venire il sistema utilizza come scenario di riferimento quello “standard” adottato dalla Ragioneria generale dello Stato per effettuare ogni anno le previsioni a medio-lungo termine, ma dà la possibilità di intervenire su alcuni parametri, quali, per esempio, l'andamento della retribuzione.

La simulazione tiene inoltre in considerazione diversi elementi che andranno ad incidere sull'importo della prestazione quali ad esempio l'età in cui la persone deciderà di interrompere la propria carriera lavorativa nonchè la continuità dei versamenti effettuati.

Se tutto andrà per il verso giusto, la “busta arancione” potrebbe debuttare ufficialmente l'anno prossimo, previo via libera del ministro del Lavoro a cui spetta l'ultima parola.

Alcuni dettagli di questa fase sono stati spiegati dal direttore regionale Inps dell'Emilia Romagna, Giuliano Quattrone in occasione del convegno «Previdenza in tour» organizzato dalla Cassa nazionale di previdenza dei commercialisti a Bologna.

Partendo dall'estratto conto previdenziale, visibile a tutti sul sito dell'Inps, la nuova applicazione fa un passo in più, elaborando una proiezione dei contributi che ancora mancano alla pensione e calcolando l'importo dell'assegno. Per gli anni a venire il sistema utilizza come scenario di riferimento quello “standard” adottato dalla Ragioneria generale dello Stato per effettuare ogni anno le previsioni a medio-lungo termine, ma dà la possibilità di intervenire su alcuni parametri, quali, per esempio, l'andamento della retribuzione.

Prevista dalla riforma delle pensioni del 1995, che ha introdotto il sistema contributivo, la “busta arancione” (dal colore del plico inviato ai cittadini svedesi, all'avanguardia da questo punto di vista) non è mai diventata realtà anche perché se da una parte consente al cittadino di acquisire maggiore consapevolezza della propria situazione previdenziale, conseguenze negative potrebbero essere determinate dalla diffusione di previsioni poco attendibili o dalla prospettiva di incassare un assegno inadeguato per garantirsi uno standard di vita analogo a quello tenuto durante gli anni di lavoro.

I sistemi con i quali viene calcolata la pensione sono tre: il sistema contributivo e le due forme del sistema misto, quello retributivo (pre-riforma Dini) e quello misto (post-riforma Dini). Il retributivo (tarato sugli ultimi stipendi incassati) riguarda coloro che avevano almeno 18 anni di contributi nel 1995: per questi soggetti il passaggio al contributivo si applica solo dal 2012, per effetto della legge Fornero.

Tutti coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano ancora raggiunto i 18 anni di contributi ricadono nel sistema misto in cui, a differenza del sistema retributivo nel quale l’assegno coincide con l’ultima busta paga, l’importo pensionistico viene calcolato sulla media retributiva degli ultimi anni del percorso professionale. Si tratta, appunto, di una formula a metà strada fra il retributivo e il contributivo (calcolato sull'aspettativa di vita e su quanto versato durante la propria attività lavorativa).

Quota C: come funziona

Accanto a queste formule esiste la quota C di pensione che è costituita dalle somme erogate dal lavoratore e dai suoi datori di lavoro durante la propria vita professionale. In questa modalità di calcolo rientrano coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995 e coloro che rientrano nel sistema misto post-riforma Dini. Nella quota C vengono presi in considerazione tutti gli stipendi erogati in costanza di attività lavorativa. Coloro che a fine 1995 avevano raggiunto i 18 anni (i cosiddetti ex retributivi) iniziano a calcolare la quota contributiva a partire dal 1° gennaio 2012. L’importo di tali contributi costituirà il montante che verrà annualmente rivalutato sulla base della variazione quinquennale dell’indice Pil calcolato dall’Istat. Alla fine dell’iter professionale la somma accantonata diventerà quota pensionistica sulla base di coefficienti legati all’età del lavoratore al momento della cessazione dell’attività: maggiore sarà l’età, più alta sarà la rendita previdenziale.



Naspi: indennità disoccupazione per il 2015-2016. Requisiti, importi e durata



La riforma degli ammortizzatori sociali 2015 inserita nel Jobs Act consiste nel mettere a punto il cosi detto sussidio universale destinato ai lavoratori in disoccupazione involontaria che non hanno i requisiti per accedere all'Aspi o alla mini ASpI. Quindi La nuova indennità di disoccupazione, Naspi, potrà essere estesa anche ai precari.

Si chiama Naspi e sarà il nuovo sussidio di disoccupazione per i precari. O meglio, dovrebbe essere, perché dovrebbe essere contenuto nel Jobs Act. Requisiti: almeno 3 mesi di contributi nell’ultimo anno. Valore: 1100-1200 euro al mese (per poi scendere progressivamente a 700).

La novità assoluta sarà nei requisiti della Naspi, meno stringenti dell’Aspi (contributi da almeno due anni e aver lavorato negli ultimi 12 mesi) e della mini Aspi (13 settimane di contribuzione nell’ultimo anno). Basteranno tre mesi di contributi. Per tutti.

Una volta a regime poi, Naspi sostituirà tutti gli ammortizzatori sociali, esclusa la cassa integrazione (quella in deroga sparirà nel 2016), mentre il 2017, come previsto dalla legge Fornero, sarà l’ultimo anno dell’indennità di mobilità. Ciò consentirà di far entrare nelle casse circa 4 miliardi e mezzo, che andrebbero sempre a vantaggio del Naspi, su cui il nodo delle coperture resta ancora stretto.

Come funziona Naspi? e chi potrà beneficiare della nuova indennità di disoccupazione?

Tutti coloro che perdono il lavoro, inclusi i precari e i collaboratori a progetto, sinora esclusi dall’indennità (circa 400.000 persone), dopo aver svolto l’attività per non meno di 3 mesi.

Le differenze con Aspi e Mini Aspi? In termini contributivi sono riassunte nello schema seguente.

Aspi Richiede 2 anni di contributi e aver lavorato nell’ultimo anno

Mini Aspi Richiede 13 settimane di contributi nell’ultimo anno

Naspi Richiede 3 mesi di contributi nell’ultimo anno

L’importo di Naspi sarà pari a circa 1.100-1.200 euro, che andranno progressivamente a ridursi fino a circa 700 euro.

Quanto dura la Naspi?
massimo due anni per i lavoratori dipendenti;
sei mesi per i lavoratori atipici.

Secondo quanto previsto dalla Legge Delega per la riforma degli ammortizzatori sociali con il Jobs Act dal 2015 in caso di disoccupazione involontaria, i precari e i co.co.co. che attualmente non hanno i requisiti per accedere ai benefici dell'ASpI e mini ASpI, avranno diritto alla nuova NASPI.

La NASpI è infatti il sussidio di disoccupazione universale che sostituisce dal 2015 l'assegno unico di disoccupazione introdotto dalla Riforma Fornero, ovviamente, per l'entrata in vigore si dovranno attendere i decreti attuativi e le disposizioni circa le modalità di fruizione da parte del Ministero del Lavoro di concerto con l'INPS a cui spetta l'erogazione dell'indennità agli aventi diritto.

Una volta a regime poi, la disoccupazione Naspi sostituirà via via tutti gli ammortizzatori sociali, fatta eccezione della cassa integrazione ordinaria che sarà ammessa solo in presenza di determinate condizioni, mentre la CIG in deroga sparirà nel 2016 e la mobilità come previsto dalla precedente riforma degli ammortizzatori sociali non ci sarà più a partire dal 2017 determinando così un risparmio per le casse dello Stato di circa 4 miliardi e mezzo, che andranno a sostenere la Naspi.

Il nuovo sussidio universale NASPI è un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque perderà il lavoro, avrà diritto ad un assegno di disoccupazione se avrà lavorato almeno 3 mesi. Per cui basta con i ferrei limiti dell'ASPI, contributi da almeno due anni e aver lavorato negli ultimi 12 mesi, e della mini Aspi 13 settimane di contribuzione nell'ultimo anno e avanti con la nuova Naspi anche per i precari e co.co.co. per i lavoratori che avranno versato almeno tre mesi di contributi.

La disoccupazione Naspi 2015, assegno universale per i disoccupati previsto dalla legge delega con l'attuazione del Jobs Act, è un'indennità, che verrà gestita dalla nuova Agenzia unica del lavoro attraverso i centri per l’impiego a cui il lavoratore licenziato si dovrà rivolgere per sottoscrivere la DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e attivare così le procedure di politica attiva del lavoro, e dall'INPS che avrà il compito di recepire, lavorare le domande telematiche di disoccupazione ed erogare l'indennità spettante.

Cosa cambia con l'introduzione della NASPI? A cambiare è la platea di lavoratori a cui spetterà dal 2015 l'assegno di disoccupazione involontaria, in quanto il diritto nuovo sussidio universale sarà esteso a chiunque perda il lavoro, quindi anche a precari e collaboratori a progetto, sempre se hanno versato e lavorato almeno 3 mesi prima della perdita del lavoro.



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