domenica 10 maggio 2015
Il trattamento di integrazione salariale
L’Inps, con la circolare n. 19 del 30 gennaio, ha comunicato la misura, in vigore dal 1° gennaio 2015, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Com’è noto, la cassa integrazione (sia essa ordinaria o straordinaria) comporta la sospensione totale o parziale dell’attività lavorativa, con esonero del datore di lavoro dall’obbligo di corrispondere la retribuzione. Ciò che si è appena detto rappresenta una eccezione alle regole comuni che, piuttosto, dispongono la permanenza dell’obbligo retributivo in capo al datore di lavoro che rifiuti senza giusta causa di ricevere la prestazione lavorativa. Invece, nei casi di crisi o di ristrutturazione che legittimino il ricorso alla cassa integrazione, il legislatore ha ritenuto di sostenere temporaneamente le imprese, esonerandole dal pagamento della retribuzione e dal versamento dei contributi nei confronti dei lavoratori sospesi in cassa integrazione.
Il meccanismo descritto non avviene però a totale danno dei lavoratori, che – se pur perdono la retribuzione –ottengono però dall’Inps un indennizzo, denominato integrazione salariale. Più precisamente, nel caso di cassa integrazione ordinaria l’integrazione è pari all'80% della retribuzione perduta per effetto della sospensione dal lavoro, anche se dopo i primi 6 mesi di sospensione l’indennità non può superare un tetto massimo fissato dalla legge. Nel caso invece di cassa integrazione straordinaria, l’integrazione è sempre pari all’80% della retribuzione perduta, e sempre nel limite di un tetto massimo previsto dalla legge.
Quanto invece ai contributi previdenziali e assistenziali, la legge prevede (sia nel caso di cassa integrazione ordinaria che in quello di cassa integrazione speciale) l’accreditamento di contributi figurativi. Ciò significa che, anche a fronte del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il lavoratore non risulta scoperto, ai fini contributivi, durante il periodo di cassa integrazione che, dunque, anche in assenza dei contributi reali, sarà utile in particolare per la maturazione della pensione.
La riforma del mercato del lavoro, approvata con la legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto alcune modifiche all’attuale sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro.
In particolare, la legge di riforma ha definitivamente incluso nel gruppo delle imprese destinatarie del trattamento di integrazione salariale straordinario alcune tipologie di imprese, oggi ammesse solo annualmente al trattamento con specifici provvedimenti legislativi; tale legge ha, parimenti, messo a regime l’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale. La legge di riforma ha, inoltre, modificato i requisiti per la concessione del predetto trattamento per le imprese in procedura concorsuale.
La legge di riforma ha previsto le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:
a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più' di cinquanta dipendenti;
c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;
d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
Con circolare n. 8 del 20 marzo 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, autorizza l’INPS per l’annualità 2015, ad erogare, entro i limiti previsti di 50 milioni, il trattamento di integrazione salariale autorizzato a seguito di stipula di contratto di solidarietà, nella misura complessiva del 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro.
Le risorse sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati nell'anno 2014 per cui l’INPS dovrà tenere conto dell’ordine cronologico di firma dei relativi contratti. L’onere, dei 50 milioni di euro per l'anno 2015, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.
L’INPS dovrà monitorare la situazione delle risorse erogate ed al raggiungimento dell’80% della spesa a sua disposizione, deve effettuare apposita comunicazione al Ministero affinché possa prendere gli opportuni provvedimenti. Comunque l’INPS è tenuta ad interrompere le erogazioni al raggiungimento della somma complessivamente stanziata.
Ecco i limiti stabiliti per il 2015
Per quanto riguarda l’indennità di mobilità, per il 2015 la misura è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale. L’importo massimo stabilito è:
- 971,71 euro lordi / 914,96 netti per retribuzione inferiore o uguale a 2.102,4 euro
- 1.167,91 / 1.099,70 netti per una retribuzione superiore ai 2.102.24 euro.
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia stabilito dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere per il 2015, rivalutato ai sensi dell’art. 2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato in:
- euro 635,34 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 598,24.
Per quanto riguarda i due ammortizzatori social,i la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI è pari, ad 1.195,37 euro per il 2015.
L’importo massimo mensile fissato dall’INPS per l’anno in corso deve essere pari o inferiore a 1.167,91 euro.
Parlando dell’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2015 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2014, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.
L’importo massimo è dunque pari
- 1.165,58 euro per ciò che riguarda il massimale più alto
- 969,77 euro quanto al massimale più basso.
In ultimo l’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari nel 2015 a 580,14 euro.
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venerdì 8 maggio 2015
Bonus bebè: ecco le istruzioni dell’Inps
L’Inps ha pubblicato la circolare numero 93 del 8 maggio 2015 contenente le istruzioni operative su come richiedere il bonus bebè 2015. L’assegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall'ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
La domanda può essere presentata da uno dei genitori che siano cittadini italiani o comunitari oppure cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Al momento della domanda il richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio per il quale si richiede l’assegno. Una condizione essenziale per accedere all’assegno è il possesso di un Isee, in corso di validità con un valore non superiore a 25mila euro annui.
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate.
Esempio 1: bambino nato il 31 agosto 2015 – domanda presentata ad ottobre 2015 – il primo pagamento – che, nell’esempio, è effettuato a novembre 2015 - comprende le rate di agosto, settembre ed ottobre 2015.
Esempio 2: bambino nato il 1° ottobre 2016 (compimento dei tre anni di vita il 1° ottobre 2019) - ISEE inferiore a 7.000 euro - assegno annuo pari ad euro 1.920 (quota mensile pari ad 160 euro) – domanda presentata nei termini - l’assegno, in presenza dei requisiti di legge, e con ISEE costante, è pagato per tre mensilità nel 2016 (da ottobre a dicembre 2016), per 12 mensilità nel 2017, per 12 mensilità nel 2018, per 9 mensilità nel 2019 (da gennaio a settembre 2019).
L’erogazione del beneficio, cessa – oltre che per il raggiungimento dei tre anni previsti dalla legge (terzo anno di vita del bambino oppure terzo anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo) - al verificarsi di una delle cause di decadenza:
decesso del figlio;
revoca dell’adozione;
decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
affidamento del minore a terzi.
L’assegno termina anche nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.
Il bonus decorre dalla data di nascita o di ingresso in famiglia ed è corrisposto in rate mensili da 80 euro dall’Inps fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato o in affido preadottivo. Per i nuclei familiari con un Isee non superiore a 7mila euro annui, l’importo è corrisposto in rate mensili di 160 euro con le stesse decorrenze e durate.
La domanda per accedere al bonus bebé può essere presentata dal genitore, anche affidatario, in presenza dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria:
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune;
- ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all’anno.
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.
Nel caso in cui il genitore fosse minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace. I predetti requisiti devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.
Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario. Si precisa che l’assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.
La domanda per ricevere il bonus bebè deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
- WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
- Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
- Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Per inviare la domanda, occorrerà seguire il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè.
Sul sito dell’INPS, nella sezione moduli, è presente anche un modulo facsimile che ripropone le maschere del servizio on line.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè -> Consultazione domande -> Documenti correlati.
La domanda per accedere all’assegni può essere presentata, una sola volta, per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017.
I richiedenti dovranno inoltre presentare annualmente la Dichiarazione Sostituiva Unica.
L’INPS elenca alcuni casi particolari in cui può essere presentata più di una domanda di assegno per lo stesso minore:
1) Nel caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Come già anticipato, in tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
2) Qualora l’assegno sia stato già concesso ad uno dei genitori e, successivamente, il figlio venga affidato in via esclusiva all'altro genitore, o adottato solo dall'altro genitore, il primo decade dal diritto all'assegno, e quindi il genitore affidatario o adottivo può presentare una nuova domanda entro i 90 giorni dall'emanazione del provvedimento giudiziario di affido o di adozione. In tale caso, l’assegno spetta al genitore affidatario dal mese successivo a quello di emanazione del citato provvedimento.
3) Nel caso di provvedimento di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, l’altro genitore può presentare una nuova domanda entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. In tale caso, l’assegno spetta a tale genitore a decorrere dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.
4) Qualora il minore venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall'affidatario entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. In tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice).
5) In caso di rinuncia al beneficio a favore dell’altro genitore, quest’ultimo può presentare una nuova domanda di assegno entro 90 giorni dalla rinuncia espressa. L’erogazione dell’assegno, verificati i requisiti di legge in capo al nuovo richiedente, riprenderà secondo la durata complessivamente già concessa e nelle modalità indicate nella nuova domanda.
6) In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore convivente col figlio. A tale fine quest’ultimo, fornirà all'Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso.
Qualora la domanda sia presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
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mercoledì 6 maggio 2015
Nuovo ISEE 2015 le domande più frequenti dell’INPS
Con una pagina pubblicata sulla home page del proprio portale, l’INPS ha reso noto di aver rilasciato nell'apposita area tematica dedicata all’ISEE 2015 le risposte alle domande più frequenti pervenute, nella prima fase di applicazione della disciplina, sul nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
Per ottenere il nuovo ISEE 2015 bisogna presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica o DSU, un documento che contiene informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali che vadano a descrivere la situazione economica del nucleo familiare di riferimento.
La presentazione della DSU serve per poter ottenere l’ISEE per concorrere alla richiesta di prestazioni sociali agevolate che dipendono dalla situazione economica del nucleo familiare. La DSU serve anche per accedere a servizi di pubblica utilità con condizioni agevolate quindi per ottenere bonus per il servizio di telefonia fissa il bonus luce o gas.
Non tutte le informazioni da inserire nella DSU però appaiono chiare, soprattutto quando ci si trova in presenza di situazioni familiari atipiche.
In pratica, l’INPS risponde ai dubbi più frequenti sulla base delle segnalazioni arrivate dalla consulta nazionale dei CAF. Coniugi non conviventi, coppie di fatto con figli, casa di abitazione e contratto di affitto, voci da inserire nel patrimonio mobiliare, ISEE studenti universitari, nucleo familiare ridotto: sono questi i temi al centro della maggioranza delle FAQ ISEE dell’INPS. Composizione del nucleo familiare, compilazione della DSU, casa di abitazione e contratto di affitto: l'INPS pubblica le FAQ sul portale dedicato.
Cosi suddiviso:
Quadro A Nucleo Familiare
In caso di soggetti conviventi che abbiano ognuno 2 figli ci si trova in presenza di un nucleo familiare composto da 4 figli non in comune. In questo caso è possibile avere la maggiorazione della scala di equivalenza per almeno 3 figli.
L’Inps risponde di NO poiché la maggiorazione spetterebbe solo nel caso in cui i genitori siano sposati e che almeno uno dei due abbia 3 figli.
In caso di cambio residenza, modifiche del nucleo familiare, si deve presentare una nuova DSU?
Il cambio di residenza non obbliga alla presentazione di una nuova DSU.
Nel caso di genitori separati come deve essere compilato il quadro D se il genitore tenuto al versamento del mantenimento dei figli non li versa?
Nel quadro D si va ad indicare il dati dell’altro genitore, il codice fiscale del figlio e deve essere barrata la casella di esclusione del genitore in quanto tenuto a versare gli assegni al mantenimento del figlio risultanti da provvedimento giudiziario.
Il genitore che è tenuto al versamento degli assegni di mantenimento al figlio da provvedimento di separazione o divorzio dell’Autorità giudiziaria, ma non li corrisponde, come deve essere compilato il quadro D?
Nel quadro D si va ad indicare il dati dell’altro genitore, il codice fiscale del figlio e deve essere barrata la casella di esclusione del genitore in quanto tenuto a versare gli assegni al mantenimento del figlio risultanti da provvedimento giudiziario.
Nel caso di un nucleo familiare in cui, oltre al minore e al genitore solo, siano presenti anche altri soggetti, si tratta comunque di “Nucleo composto esclusivamente da genitore solo con i suoi figli minorenni”?
No, in caso di presenza di altri soggetti all'interno del nucleo familiare non si può fruire dell’agevolazione prevista per “Nucleo composto esclusivamente da genitore solo con i suoi figli minorenni”.
Quando nel nucleo familiare è presente un solo genitore e l’altro genitore è di nazionalità straniera, il secondo va indicato nella DSU dal genitore convivente con il figlio?
L’altro genitore, di nazionalità estera e residente all'estero, non può essere indicato in DSU in quanto non rientrante tra i coniugi iscritti all'Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all’Estero ai sensi dell’art. 3 del DPCM 159/2013.
Se l’altro genitore è deceduto o è straniero che vive all'estero come si può ottenere l’ISEE minori per la quale è necessario, nel quadro D, inserire il CF dell’altro genitore?
In questi casi di particolare assenza dell’altro genitore descritti nella domanda l’altro genitore dovrà esimersi, per il figlio minore interessato dalla condizione sopra descritta dalla compilazione del quadro D.
Quadro B casa di abitazione
E’ possibile inserire il contratto di locazione nel quadro B anche se ancora intestato al deceduto non inserito nel quadro A della DSU? E’ obbligatorio procedere alla voltura del contratto?
Pur essendo necessario effettuare la voltura, nel caso di successione nel contratto (art. 6 della legge n.392 del 1978), è possibile indicare nel quadro B l’intestatario del contratto deceduto prima della scadenza del contratto che ovviamente non fare parte del nucleo familiare determinato ai fini ISEE
Modulo MB.2
Quadro C prestazioni universitarie
In caso di genitori separati e non conviventi con figli residenti con uno dei due, ai fini della compilazione della DSU per le prestazioni del diritto alla studio universitario in particolare, e in generale anche per altri casi, i redditi e i beni immobiliari dell’altro genitore non convivente vanno indicati? E quale casella deve essere barrata nel modello MB2, quadro C?
Ai genitori separati non si applica l’articolo 7 del DPCM n. 159 che ha per destinatari i genitori non coniugati e non conviventi tra loro. Pertanto, nel caso di prestazioni per il diritto allo studio universitario, se il figlio risiede con uno dei genitori, mentre l’altro genitore separato ha una diversa residenza, si dovranno barrare:
La seconda casella del Modulo MB.2, Quadro C (“nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta non coniugato e non convivente”), nonostante si riferisca al genitore “non coniugato”;
La prima casella del Modulo MB.2 del Quadro D, essendo sufficiente per barrare quest’ultima l’esistenza di un provvedimento del giudice. La stessa modalità di compilazione sopra riportata si applica anche al caso di genitori divorziati e non conviventi tra loro.
Il genitore separato o divorziato deve essere considerato come compente attratta o aggiuntiva per la richiesta di ISEE per prestazioni minori?
No, in presenza di genitore con lo status di separato o divorziato non si genera in nessuno dei due casi la componente attratta o aggiuntiva. In presenza di genitore separato non andrà compilato il quadro D, a differenza del genitore divorziato che lo compila indicando i suoi dati (cognome, nome e codice fiscale) il codice fiscale del figlio e barra la prima casella del Quadro D (Il genitore non convivente è in una delle seguenti condizioni) in quanto è presente un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria.
Modulo FC.1
Quadro FC2 patrimonio mobiliare
Le carte di credito ricaricabili non appoggiate ad un conto corrente ma che hanno un codice Iban vanno indicate in FC2 sez. II con il codice 99?
Le cosiddette “carte conto” ovvero carte prepagate ricaricabile che possiedo le principali funzioni di un conto corrente vanno indicante nella nel quadro FC2 sezione I codice 01 indicando sia il saldo al 31/12 che la giacenza media. Le carte prepagate ricaricabili senza IBAN e senza funzioni di conto corrente si indicano nel quadro FC2 sezione II codice 99
Per i mutui che sono congelati, perché non si riescono a pagare le rate, fino a quando posso continuare a inserire nella DSU la quota capitale residua del mutuo al 31/12?
Non deve essere verificato se il dichiarante ha pagato il mutuo ma solo il debito residuo al 31 dicembre dell’anno precedente.
Quadro FC3 patrimonio immobiliare
I voucher o buoni lavoro, che sono compensi di lavoro autonomo occasionali riconosciuti a determinate categorie di soggetti, sono redditi esenti, riconosciuti ai fini del diritto alla pensione. Dove devono essere inseriti nella DSU?
Tali redditi non rientrano fra i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati da INPS e non inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF ex art. 4, comma 2 lett. f), pertanto devono essere indicati in DSU dal cittadino nel modulo FC1 - Quadro FC4 in “Redditi esenti da imposta”
Quadro FC4 redditi e trattamenti da dichiarare ai fine ISEE
La pensione di guerra e la rendita INAIL deve essere inserite?
Si devono essere inserite nel quadro FC4 in quanto non erogate da INPS.
Quadro FC5 assegni periodici per coniuge e figli
Se il padre paga l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne l’importo va indicato alla madre o al figlio?
Dalla madre fino a quando il figlio non diventa maggiorenne. Poi il giudice può decidere che l’assegno venga erogato direttamente al figlio e in questo caso visto che l’assegno non è effettivamente percepito dal ex coniuge è corretto che lo dichiari il figlio maggiorenne nel quadro FC4. Ne consegue che lo deve indicare il soggetto che effettivamente lo percepisce in base a un provvedimento dell’autorità giudiziaria (vedi sentenza).
Le quietanze dei versamenti effettuati dal coniuge che versa gli assegni di mantenimento ai figli devono essere acquisite dal CAF e gli importi versati vanno indicati nel quadro FC5?
NO. Il coniuge separato nel compilare il proprio modulo FC.1 pur in presenza di una sentenza, deve dichiarare quello effettivamente corrisposto o zero se mai corrisposto. Non è obbligo del CAF archiviare la documentazione
Fra le varie precisazioni, segnaliamo che resta invariata la data da prendere come riferimento per la verifica della variazione di residenza di uno studente (i due anni precedenti alla presentazione della domanda). Ci sono poi una serie di precisazioni che riguardano studenti stranieri, il coordinamento con eventuali disposizioni particolari stabilite dalle università. Ci sono poi risposte varie relative al modo in cui bisogna inserire la quota residua del mutuo da pagare, al trattamento degli investimenti, alle componenti aggiuntive (che è necessario compilare in alcuni casi, ad esempio quando i genitori sono divorziati). Il sito dell’INPS dedicato al nuovo ISEE prevede anche altre sezioni dedicate alla compilazione della DSU e alla sua gestione.
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