venerdì 4 marzo 2016
ASDI: istruzioni dell’INPS per come inviare le richieste
La circolare Inps numero 47 del 3 marzo 2016 fornisce le istruzioni per richiedere l’assegno di disoccupazione (Asdi).
L’Asdi è una misura assistenziale a carattere sperimentale istituita e ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che:
già beneficiari della Naspi, abbiano fruito di questa per l’intera sua durata;
siano privi di occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno;
appartengano a un nucleo familiare nel quale è presente un minorenne e/o abbiano compiuto i 55 anni e non abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia.
L’assegno di disoccupazione, ha lo scopo di fornire una tutela di sostegno al reddito per i lavoratori già beneficiari della Naspi, che abbiano fruito di tale prestazione per l’intera sua durata, fino al 31 dicembre 2015 e siano privi di occupazione ed in una determinata situazione e condizione economica di bisogno.
La circolare specifica nel dettaglio i destinatari; i requisiti; la decorrenza e la durata; la misura dell’Assegno; la compatibilità, l’incompatibilità e l’opzione tra assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità e Asdi; la condizionalità e le sanzioni per il mancato rispetto del progetto personalizzato che il lavoratore deve sottoscrivere presso i servizi per l’impiego; le cause di sospensione, decurtazione e decadenza.
La domanda va presentata in via telematica alla fine del periodo massimo di fruizione della Naspi, entro i 30 giorni successivi, tramite:
Servizi online del sito web istituzionale, con Pin dispositivo;
Contact center;
Patronato.
Quindi, gli aventi diritto devono presentare domanda esclusivamente in via telematica e le domande devono essere inviate entro il termine perentorio di 30 giorni dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI. Esclusivamente per i lavoratori che abbiano usufruito della NASpI, per la sua durata massima, nel periodo di tempo che intercorre fra il 1° maggio 2015 e la data di pubblicazione delle istruzioni INPS, il termine decorre dal 3 marzo 2016.
Il richiedente l’ASDI deve essere ancora in stato di disoccupazione; saranno ammessi anche coloro i quali svolgono una attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale.
La permanenza nello stato di disoccupazione viene autocertificata dal richiedente l’ASDI all’atto della domanda, ed è verificata dal competente servizio dell’impiego.
Per poter richiedere l’ASDI è necessario aver già presentato, all’atto della domanda, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Si ricorda che la validità di ogni DSU ai fini della richiesta di nuove prestazioni è limitata al 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione.
La possibilità di poter fruire dell’ASDI è condizionata dal mancato superamento di due periodi massimi di erogazione dello stesso, calcolati sull’arco temporale annuale e quinquennale.
Nel dettaglio, il fruitore dell’ASDI non può percepire la prestazione se ne ha già usufruito per una durata superiore a sei mesi nei dodici mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI, nonché per un periodo superiore a ventiquattro mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.
Riassumendo l’assegno è riservato ai disoccupati che sono in possesso dei seguenti requisiti:
aver fruito della NASpI per la durata massima spettante;
essere ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI;
essere componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18, ovvero
avere un’età pari o superiore a 55 anni e non avere maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
essere in possesso di una attestazione dell’ISEE, in corso di validità, da cui risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore ad euro 5.000;
non avere usufruito dell’ASDI per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e per più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
avere sottoscritto, presso i competenti centri per l'impiego, un progetto personalizzato, o patto di servizio, di presa in carico.
La prestazione, decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI ed è erogato mensilmente per la durata massima di 6 mesi.
La durata, è soggetta ad un limite temporale: i mesi di ASDI di cui il beneficiario avesse già usufruito nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI, vanno sottratti ai sei di durata massima al fine di stabilire la durata effettiva dell’ASDI.
In ogni caso il periodo di fruizione non può essere superiore alla differenza tra 24 e i mesi già fruiti nei cinque anni precedenti il termine di fruizione della NASPI.
Alla luce del collegamento con la NASpI, che è calcolata e pagata in giorni, l’ASDI viene erogata con le medesime modalità.
L’importo dell’ASDI, è pari al 75 per cento dell’ultima indennità NASpI percepita; nel caso in cui l’importo dell’ultima indennità NASpI percepita sia parzialmente ridotto, in virtù del cumulo con redditi derivanti da svolgimento di attività lavorativa, l’importo dell’ASDI dovrà essere riferito a quello precedente detta decurtazione.
La misura è soggetta ad un tetto massimo di erogazione, in quanto l’importo dell’assegno non può, in ogni caso, essere superiore all’ammontare dell’assegno sociale. L’importo massimo dell’assegno sociale, per l'anno 2015, è pari a euro 448,52, che viene incrementato in presenza di figli a carico.
Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI.
Nella domanda telematica ASDI il lavoratore autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti; si impegna, altresì, a comunicare all'INPS, tramite il modello telematizzato ASDI- com tutti gli eventi che possono determinare variazioni dell’importo dell’assegno o che ne possono determinare la decadenza.
Il modello telematizzato ASDI- com è disponibile attraverso il seguente percorso: > Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI -> Comunicazioni ASDI- com.
L’invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato ad un momento successivo, utilizzando in quest’ultimo caso l’apposita funzionalità di salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura.
La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell’invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda ASDI è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI -> Consultazione domande.
Il medesimo provvedimento sarà inviato all’indirizzo PEC dell’ufficio del patronato per quanto riguarda le domande patrocinate o mediante raccomandata all’indirizzo indicato in domanda per le domande presentate direttamente dal richiedente.
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domenica 28 febbraio 2016
Trovare lavoro con Corner Job app 2016
Corner Job è la nuova app creata per tutti coloro che cercano lavoro e propone una soluzione semplice e veloce per trovare offerte lavorative attinenti alle proprie abilità. E’ possibile creare facilmente il tuo profilo e scoprire tutti gli annunci di lavoro vicini a te. Trovare un impiego velocemente dal tuo smartphone è possibile grazie all’app di Corner Job.
Trovare un lavoro non è così semplice. A questa situazione bisogna aggiungere la difficoltà nell’orientarsi tra centinaia di annunci ai quali mandare di volta in volta il proprio curriculum vitae. La app di Corner Job, che propone una soluzione semplice e veloce per trovare offerte lavorative attinenti alle proprie abilità mettendo immediatamente in contatto l’offerente e il candidato. Con pochi click ecco la possibilità di metterti in contatto con tantissime aziende in cerca di dipendenti. Corner Job è una community che permette di inserire il profilo della persona che scarica l’applicazione, ma anche di ricevere i primi contatti con i datori di lavoro.
Un datore di lavoro può creare in pochi istanti un annuncio inserendo una breve descrizione, una foto e la posizione geografica della propria azienda. Il candidato allo stesso modo, può creare un profilo inserendo informazioni essenziali come l’esperienza lavorativa pregressa, i titoli di studio e un breve testo di presentazione.
Ecco come funziona: ogni qual volta venga trovato un annuncio interessante l’utente può candidarsi tramite un rapido click sullo schermo. In questo modo la candidatura viene vagliata entro 24 ore dal potenziale datore di lavoro. In caso di riscontro positivo, viene attivata automaticamente una chat all’interno della quale le aziende e i candidate i hanno la possibilità di approfondire i dettagli del lavoro da svolgere e verificare l’eventuale compatibilità tra domanda e offerta giungendo in pochi minuti a una risposta definitiva in merito all’annuncio. Basta solo creare il profilo lavorativo e cercare le proposte lavorative più adatte. Ecco come funziona la nuova app Corner Job.
Su Corner Job ogni giorno vengono inserite centinaia di proposte di lavoro. L’idea sicuramente è interessante ma per raggiungere un livello di funzionamento ottimale sarebbe opportuno introdurre dei filtri più specifici e un coinvolgimento più ampio e differenziato delle imprese, senza le quali gli annunci risultano poco interessanti o ad ogni modo monotoni per tipologia di lavoro.
La app è gratuita ed è disponibile sul Google Play Store al seguente link https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clapp.jobs
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Lavoro dipendente: i controlli a distanza non soggetti ad accordo sindacale
Il Jobs Act ha innovato la disciplina dei controlli a distanza, contenuta nel nuovo comma 2 dell’art. 4 della legge n. 300/1970. L’obbligo del preventivo accordo sindacale o, in mancanza, dell’autorizzazione amministrativa non si applica nel caso di strumenti utilizzati per eseguire la prestazione o per rilevare accessi/presenze. Per definire l’ambito applicativo della norma occorre verificare se lo strumento sia utilizzato per eseguire la prestazione; infatti soltanto per tali strumenti il controllo è affrancato dal preventivo accordo sindacale o dalla autorizzazione amministrativa.
La sentenza emessa dalla Corte dei diritti umani il 12 gennaio 2016 conferma il Jobs Act in tema di controllo a distanza. I Giudici di Strasburgo hanno infatti stabilito che, in determinate condizioni, il datore di lavoro ha il diritto di monitorare il dipendente durante l’attività lavorativa quando questo utilizza strumenti per svolgere le proprie mansioni; nel caso in cui riscontri violazioni può utilizzare le informazioni raccolte ai fini del licenziamento.
Secondo il nuovo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori il datore di lavoro può installare, previo accordo sindacale, strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza, esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale; inoltre ha piena libertà decisionale per quanto riguarda gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (computer, device mobili, ecc.) e quelli di registrazione di accessi e presenze; le informazioni così raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal Codice Privacy.
E’ importante sottolineare come la Corte abbia tenuto conto che, l’accesso all’account personale (e non quello aziendale) del dipendente era giustificato dalla convinzione che questi stesse utilizzando lo strumento per svolgere proprie mansioni. Su tali presupposti i giudici di Strasburgo hanno ritenuto ragionevole e giustificato porre in essere un’attività di controllo volta a verificare che i dipendenti stiano svolgendo correttamente il proprio lavoro. Anche perché il monitoraggio riguardava il solo strumento di lavoro, ossia le comunicazioni sul Yahoo Messenger. I Giudici quindi hanno concluso che il controllo del datore di lavoro è stato svolto all’interno di determinati limiti ed è stato proporzionato.
Le ragioni dell’azienda
L’azienda aveva politiche lavorative scritte, chiare e comunicate a tutti i dipendenti;
l’azienda ha il diritto di controllare il corretto svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti se tale verifica è circoscritta e proporzionata;
l’attività di controllo, quando i dipendenti hanno accesso a Internet deve prevedere le minacce al sistema IT aziendale.
Le ragioni del lavoratore
La sentenza sarebbe forse potuta essere diversa se il dipendente avesse provato in giudizio che:
la propria condotta non aveva comportato danni (sotto molteplici profili) all’azienda;
il comportamento assunto trovava giustificazione in termini personali ed economici (es.: un cellulare costava troppo);
l’attività di controllo dell’azienda era stata svolta senza garanzie e i dati personali erano stati diffusi in maniera non giustificata.
Conclusioni
Sicuramente, l’atteggiamento dei Tribunali a seguito dell’adozione di normative quali il Jobs Act permettono ai datori di lavoro di avere maggiore libertà in tema di controllo dei dipendenti. Ma è fondamentale sottolineare che questo sarà possibile sempre, solo e soltanto quando l’impresa si metta in condizioni strutturali e imprenditoriali tali da rendere il controllo giustificato, circoscritto e proporzionato.
L’articolo 23 del d.lgs n. 151/2015 modifica l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, per rimodulare la fattispecie integrante il divieto dei controlli a distanza, nella consapevolezza di dover tener conto, nell’attuale contesto produttivo, oltre agli impianti audiovisivi, anche degli altri strumenti «dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori» e di quelli «utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa».
Nella sua formulazione originaria l’articolo 4 stabiliva un divieto assoluto di utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Al secondo comma, invece, il divieto cadeva, soltanto a condizione che il datore di lavoro avesse osservato quanto ivi tassativamente previsto, in quanto era stabilito che gli impianti e le apparecchiature di controllo «che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori» potevano essere installati previo accordo con le Rappresentanze Sindacali presenti in Azienda o, in caso di mancato accordo, previa autorizzazione della DTL territorialmente competente.
La Corte di Cassazione ha recentemente confermato che le garanzie poste in materia di divieto di controlli a distanza dal secondo comma dell’articolo 4 dello Statuto si applicano ai controlli difensivi, volti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori «quando, però, tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, e non, invece, quando riguardino la tutela di beni estranei al rapporto stesso», stabilendo che sono legittimi quei controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti del lavoratore e lesivi del patrimonio aziendale.
Lo scopo della norma è quello di adeguare, da un lato, l’esigenza afferente all’organizzazione del lavoro e della produzione posta in essere dal datore e, dall’altro, il diritto del prestatore a non vedere sottoposto ad un controllato a distanza lo svolgimento delle sue attività nel luogo di lavoro, «individuando una precisa procedura esecutiva e gli stessi soggetti partecipi»).
Per quanto riguarda l’installazione e l’utilizzo degli strumenti di cui al primo comma, è stata confermata una procedura di co gestione fra datore di lavoro e Rappresentanze Sindacali (RSU o RSA) – che trova luogo tramite un Accordo con le rappresentanze sindacali presenti nelle diverse unità produttive dell’azienda ai fini dell’installazione e dell’utilizzo dell’impianto di controllo – preliminare rispetto all’installazione degli strumenti, il cui esito negativo porta il datore a richiedere l’autorizzazione amministrativa della DTL competente.
L’installazione e l’impiego di tali strumenti necessitano della esclusiva sussistenza di esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro di tutela del patrimonio aziendale, costituendo, queste, i presupposti per la stipula preventiva dell’Accordo sindacale o dell’autorizzazione della DTL.
Inoltre, tutte le informazioni raccolte con i mezzi di controllo devono essere utilizzati nel rispetto della disciplina sulla privacy. Gli accordi sindacali con Rsu e Rsa restano invece indispensabili per gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, che «possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale». In alternativa, se l'impresa ha più unità produttive in diverse province o regioni, l'accordo si fa con i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
In assenza dell'accordo serve l'autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, nel secondo caso, del ministero del Lavoro.
Questa disposizione, come prosegue la nuova norma, tuttavia, «non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze». E i dati raccolti possono essere utilizzati «a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli» sempre «nel rispetto del Codice sulla privacy.
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