sabato 9 aprile 2016

Lavoro: criticità delle dimissioni telematiche


La nuova procedura per le dimissioni e la risoluzione consensuale introdotta dal Jobs Act ha ottime ragioni ma può presentare anche qualche problema.

Tra le numerose disposizioni contenute nella Legge delega n. 183/2014 “Jobs Act” il Legislatore, nell'obiettivo di adeguamento della regolamentazione del mercato del lavoro sulla base delle nuove esigenze tecnico/produttive, ha lasciato spazio anche alla revisione di una serie di procedure che trovano loro rappresentazione normativa nel D.Lgs 151/2015 conosciuto come “Decreto Semplificazioni”. Uno degli aspetti contenuti nel suddetto decreto è la volontà del Legislatore di effettuare un nuovo “giro di vite” sul fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco”.

Ricordiamo come, a riguardo, era già intervenuta la precedente riforma del mercato del lavoro Legge n. 92/2012 (Legge Fornero) che aveva introdotto la procedura di convalida delle dimissioni volontarie quale strumento che, nelle more di accertare la genuina volontà del recesso da parte del lavoratore, si configurava, fino al 11 marzo 2016, un valido strumento che permettesse  di accertare la legittimità del recesso con una simbiotica compartecipazione delle parti all'adempimento.

Vediamo com’è articolata la nuova procedura per le dimissioni e le risoluzioni consensuali?

Il lavoratore può procedere personalmente oppure tramite soggetti individuati dalla norma.

Nel caso in cui decidesse di procedere direttamente dovrà:

munirsi di Pin Inps (se non ne è già in possesso);

effettuare apposita registrazione sul portale www.cliclavoro.gov.it munendosi, in tal modo, di una user e di una password;

accedere al sito www.lavoro.gov.it per la compilazione dell'apposito modello. Nel caso in cui il rapporto sia iniziato dopo l'anno 2008, il sistema proporrà automaticamente i rapporti di lavoro esistenti, in modo da consentire al lavoratore la scelta di quello dal quale intende recedere. Al contrario, per i rapporti iniziati prima del 2008 (ante introduzione del modello “UniLav”), sarà lo stesso lavoratore a dover inserire manualmente tutti i dati necessari;

inviare telematicamente il modello, ricevendo, al contempo, un codice alfanumerico attestante
l'avvenuta trasmissione. Il modello sarà automaticamente inoltrato alla competente Direzione Territoriale del Lavoro e alla casella di posta elettronica del datore di lavoro. Da quanto indica il Dicastero di Via Flavia, con la circolare n. 12/2016, per il datore di lavoro sembrerebbe possibile indicare anche una mail “ordinaria” e non, necessariamente, un indirizzo di posta elettronica certificata.

Dal 12 marzo 2016 le dimissioni e risoluzioni consensuali dovranno essere rese “efficaci” dal lavoratore attraverso la compilazione e l'invio telematico come abbiamo visto sopra, procedura che questi, pena l'inefficacia del recesso, dovrà aver cura di adempiere per mezzo proprio o per tramite di soggetto delegato. L'utilizzo della procedura telematica costituisce, inoltre, unica modalità con cui il lavoratore, entro sette giorni dalla data di convalida del recesso, potrà anche revocare le proprie dimissioni richiamando codice identificativo della comunicazione inviata e marcata temporalmente.

La nuova procedura riguarda tutti i datori di lavoro privati con esclusione dei rapporti di lavoro domestico. La procedura di convalida ex art. 26 D.Lgs 151/2016 non riguarderà i casi di dimissioni o risoluzioni consensuali intervenute durante il periodo di congedo di maternità/paternità del soggetto lavoratore o dei primi tre anni di vita del bambino che restano soggette all'obbligo.

Vediamo di mettere  in evidenza altre criticità che la nuova norma solleva. Innanzitutto ci si chiede cosa succederebbe se il lavoratore non seguisse la procedura prevista dalla norma. In caso di mancato esperimento della procedura telematica, il datore di lavoro sarà costretto ad aprire un procedimento disciplinare – ex art. 7 della L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) – dovendo, molto probabilmente, giungere a un licenziamento disciplinare per assenze ingiustificate. Tale recesso comporterebbe, come noto, l'obbligo di pagare il “ticket di licenziamento”.

Un’altra situazione paradossale nella quale potrebbe venirsi a trovare il datore di lavoro è quella relativa all'esercizio del “diritto di ripensamento”. Immaginiamo un lavoratore che, all'improvviso, si dimette. Il datore di lavoro deve correre subito ai ripari ed effettuare una nuova assunzione. Ma il “vecchio” lavoratore, entro sette giorni, può ripensarci e revocare le dimissioni. Quale sarà la sorte del neo-assunto in “sostituzione”?

Infine, se il lavoratore vuole procedere personalmente all’invio delle dimissioni telematiche e non è già in possesso del Pin Inps, dovrà per prima cosa provvedere a tale richiesta e attendere che gli sia recapitato via posta tradizionale una parte del codice. A questo punto, il lavoratore potrebbe trovarsi nella paradossale situazione di non poter rassegnare le dimissioni, o magari a doverle procrastinare nel tempo, in quanto non ha ricevuto in tempo utile il codice pin.

venerdì 8 aprile 2016

Tirocinante con super bonus anche se cambia azienda


La Direzione generale per le Politiche Attive i servizi per il lavoro e la Formazione, del Ministero del Lavoro, ha emanato il Decreto direttoriale n. 16/2016 con il quale istituisce l’incentivo denominato “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini” nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani”. Il super bonus prevede un incentivo variabile da 3.000 a 12.000 euro per i datori di lavoro che assumono con un contratto a tempo indeterminato un giovane.

Ai datori di lavoro che assumono un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, purché avviato entro il 31 gennaio 2016, è riconosciuto un incentivo economico il cui importo è definito nella tabella sottostante.

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° marzo al 31 dicembre 2016, nei limiti delle disponibilità finanziarie allocate e spetta nel caso in cui il percorso di tirocinio extracurriculare sia finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani e per contratti a tempo indeterminato.

L’incentivo può essere chiesto da tutti i datori di lavoro a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori; l’ambito soggettivo dell’agevolazione comprende, quindi, anche i professionisti. Il bonus può essere fruito anche oltre soglia “de minimis” qualora la nuova assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

La disciplina di attuazione della misura “bonus occupazionale” è stata dettata con Decreto Direttoriale n. 1709 dell'8 agosto 2014, che ha definito anche le risorse finanziarie disponibili, a livello regionale e provinciale, entro cui l'incentivo può essere concesso.

L'incentivo può essere richiesto da tutti i datori di lavoro privati che assumano giovani registrati al Programma Garanzia Giovani, tramite il portale www.garanziagiovani.gov.it.

Come chiarito dall’INPS nella Circolare n. 118/2014, hanno accesso all’incentivo i datori di lavoro privati a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.

Da ciò consegue che rientrano nel novero dei soggetti beneficiari anche i professionisti.

In generale, il bonus occupazionale spetta:
- per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- per le assunzioni a tempo determinato di durata pari o superiore ai 6 mesi.

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015, l’incentivo può essere riconosciuto anche per i contratti di apprendistato professionalizzante.

Le Regioni Friuli Venezia Giulia, Puglia, Emilia Romagna hanno previsto che il bonus venga riconosciuto solo per contratti a tempo indeterminato e con apprendistato professionalizzante.
Mentre le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta non hanno attivato la misura.

Relativamente all'ambito territoriale di ammissibilità occorre riferirsi alla Regione o Provincia autonoma ove si trova la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione, indipendentemente dalla residenza del giovane da assumere.

I soci lavoratori di cooperative che, ai sensi della Legge n. 142/2001, hanno stipulato un contratto di lavoro subordinato sono equiparati a tutti gli effetti agli altri lavoratori.
Proroghe di rapporti a tempo determinato
Il suddetto decreto direttoriale ha previsto che, nelle ipotesi di proroghe dei rapporti, il beneficio può essere riconosciuto se la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a 6 mesi.
Inoltre, nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno 12 mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quanto già autorizzato per i primi 6 mesi.

L’incentivo è escluso per il contratto di apprendistato per il diploma e di alta formazione, per il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.

L'importo del beneficio è variabile a seconda dalla classe di profilazione attribuita al giovane e dal contratto di lavoro concluso.

Nel caso di rapporto a tempo indeterminato, l'incentivo è pari a:
- 1.500 euro per la classe di profilazione 1;
- 3.000 euro per la classe di profilazione 2;
- 4.500 euro per la classe di profilazione 3;
- 6.000 euro per la classe di profilazione 4.

Nel caso di rapporto a tempo determinato, l’importo dell'incentivo è pari a:
- 1.500 euro per la classe di profilazione 3 (3.000 euro se la durata è pari o superiore a 12 mesi);
- 2.000 euro per la classe di profilazione 4 (4.000 euro se la durata è pari o superiore a 12 mesi).

Per ottenere il “Super bonus tirocini” è necessario che:
- il tirocinio sia stato svolto nell’ambito di Garanzia Giovani;
- il giovane, all’inizio del percorso, sia in possesso del requisito di NEET.

Nello specifico, l’importo del “Super bonus tirocini” è pari a:
- 3.000 euro per la classe di profilazione 1;
- 6.000 euro per la classe di profilazione 2;
- 9.000 euro per la classe di profilazione 3;
- 12.000 euro per la classe di profilazione 4.

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, sarà proporzionato alla durata effettiva dello stesso.
Importo incentivo per contratti di lavoro part-time

I contratti di lavoro a tempo parziale consentono di richiedere il beneficio se l'orario di lavoro del contratto individuale sia almeno pari al 60% dell'orario di lavoro normale. In ogni caso, l'incentivo spetta in misura proporzionale.
L’incentivo Garanzia Giovani è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori.

L’INPS ha inoltre precisato che l’incentivo può essere comunque fruito qualora, con l’assunzione del giovane, l’incremento occupazionale netto non si sia realizzato a causa di una riduzione del personale nei 12 mesi antecedenti dovuta ad una delle seguenti motivazioni:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d’età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro occupati nei 12 mesi precedenti la nuova assunzione presso il medesimo datore di lavoro si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

L’INPS ricorda, che ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti.

Pertanto, il bonus è riconosciuto solo se, trascorso il primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui si è chiesto il beneficio, viene mantenuto l’incremento occupazionale inizialmente realizzato, ossia non sono intervenute cessazioni anticipate dei rapporti di lavoro in essere alla data dell’assunzione, oppure riconducibili ad una delle cause in precedenza descritte (dimissioni volontarie, invalidità, licenziamento per giusta causa, ecc.).

In caso contrario, dovrà essere effettuato un ricalcolo del numero medio di ULA presunte per i 12 mesi successivi all’assunzione, allo scopo di accertare se, nonostante tali cessazioni, la forza lavoro che si prevede di impiegare continui ad essere superiore a quella media dei 12 mesi precedenti l’assunzione.

L’iter di riconoscimento del bonus occupazionale si articola in diverse fasi. L'incentivo sarà essere concesso ai datori di lavoro entro i limiti delle risorse assegnate per ogni regione e provincia autonoma.

Il datore di lavoro dovrà inoltrare una domanda preliminare di ammissione all’incentivo avvalendosi esclusivamente del modulo “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.
Autorizzazione INPS

Una volta inviato il modulo, l'INPS verificherà i dati relativi al giovane indicati in sede di registrazione al “Programma Garanzia Giovani” e quale sia la sua classe di profilazione.

Nel caso in cui non risultasse tale classe, l'Istituto sospende l'iter in quanto sarà il Ministero del Lavoro ad invitare la regione e provincia autonoma a procedere con la profilazione del giovane.
Qualora entro 15 giorni dall'invito non si sarà provveduto all'assegnazione della classe di
profilazione, procederà all'attribuzione direttamente il Ministero.


giovedì 7 aprile 2016

Call center: chiarimenti sugli ammortizzatori sociali previsti



Arrivano con la Circolare n. 15/2016 del Ministero del Lavoro i chiarimenti in merito agli aspetti applicativi relativi alla durata del trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore Call Center, con particolare riferimento agli aspetti applicativi relativi alla durata del trattamento di sostegno al reddito previsto per il settore.

Si tratta della norma che prevede concessione di misure per il sostegno al reddito, il trattamento può essere concesso, sulla base di specifici accordi, siglati in ambito ministeriale, nel limite massimo di 5.286.187 euro per l’anno 2015, e di 5.510.658 euro per il 2016, per periodi non superiori a 12 mesi.

L’art. 3 del decreto 22763 contempla la possibilità di concedere il trattamento sulla base di specifici accordi, siglati in ambito ministeriale, per periodi non superiori a 12 mesi.

Il Ministero ha chiarito che, in presenza di un accordo siglato nell’anno 2016, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario nel corso dello stesso anno, è possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi, superando il limite temporale del 31 dicembre 2016 attualmente previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga. In considerazione della specialità della normativa, la circolare chiarisce inoltre che, in presenza di un accordo siglato nell’anno 2016 – con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2016, e fermo restando il limite di finanziamento – è possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi, superando il limite temporale del 31.12.2016 attualmente previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga.

Con decreto n. 22763 del 12 novembre 2015, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro delle Finanze è stata riconosciuta un’indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, ai lavoratori delle aziende del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale. In considerazione della specialità della normativa, la circolare ha chiarito che «in presenza di un accordo siglato nell’anno 2016, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2016, e fermo restando il limite di finanziamento, è possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi, superando il limite temporale del 31.12.2016 attualmente previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga».

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