La conferenza Stato Regioni permette l'utilizzo tirocini extracurricolari in misura maggiore, in caso di assunzioni dei partecipanti precedenti.
Si conferma il divieto di attivazione per i datori di lavoro che abbiano fatto licenziamenti nei 12 mesi precedenti
E possibile attivare tirocini in presenza di contratti di solidarietà espansivi, ossia per le imprese che riducono l’orario di lavoro o la retribuzione per riorganizzazioni finalizzate allo sviluppo dell’azienda.
Restano invariati i limiti precedenti:
un tirocinio per datori di lavoro fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato,
2 tirocinanti per quelli tra 6 e 20 dipendenti e
del 10% per quelli con più di 20 dipendenti, sempre a tempo indeterminato,
Tirocini nelle imprese che applicano i contratti di solidarietà espansivi, incentivi per l’assunzione al termine del percorso, durata minima due mesi: sono alcune novità emerse dalle linee guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni per i tirocini extra-curriculari (non i periodi di lavoro formativi, di competenza di scuole e centri di formazione) e l’accesso alle professioni ordinistiche, ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Confermato il minimo di 300 euro lordi al mese per l’indennità, che le Regioni possono aumentare. Viene riconosciuta a fronte di una partecipazione minima pari almeno al 70%.
Il tirocinio dura al massimo 12 mesi, è stato però introdotto il limite minimo di 2 mesi, che si riduce a un mese nel caso di lavori stagionali. Comunque sia, la durata del tirocinio è indicata nel piano formativo individuale e deve essere congrua rispetto agli obiettivi di formazione. Il tirocinante ha diritto alla sospensione dello stage in caso di maternità, infortunio, malattia di lunga durata, periodi di chiusura aziendale oltre i 15 giorni.
Niente tirocini se ci sono in corso procedure di cassa integrazione nelle medesime unità produttive e niente stage per i datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti all’attivazione o per svolgere le stesse mansioni del personale che ha lasciato l’azienda
nel caso di licenziamenti collettivi,
per giustificato motivo oggettivo,
per superamento del periodo di comporto,
per mancato superamento del periodo di prova,
per fine appalto
nel caso di risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
E’ invece esplicitamente previsto che si possano attivare tirocini nelle imprese che applicano contratti di solidarietà espansivi finalizzati all’incremento dell’occupazione.
Il numero massimo di tirocinanti cambia a seconda delle dimensioni aziendali:
imprese fino a cinque dipendenti: massimo un tirocinante;
imprese fra 6 e 20 dipendenti: due tirocinanti;
sopra i 20 dipendenti: il tetto è rappresentato dal 10% dei dipendenti.
Nelle imprese sopra i 20 dipendenti, le stabilizzazioni dei tirocinanti consentono di incrementare il numero degli stage attivabili, nelle seguenti misure:
un tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti dei 24 mesi precedenti;
due tirocini se hanno assunto il 50% (la metà dei tirocinanti);
tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti;
quattro tirocini se hanno assunto tutti i tirocinanti dei 24 mesi precedenti.
Restano valide le fondamentali regole sul tirocinio, che viene svolto sulla base di apposite convenzioni, prevede un piano formativo, la presenza di un tutor e al termine un’attestazione dell’attività svolta.
Tra le novità, anche un chiarimento anti-sfruttamento: niente tirocini che coinvolgano professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni.
Come noto il tirocinio extracurriculare richiede per l'attivazione una convenzione tra ente promotore e azienda ospitante, cui va allegato il piano formativo individuale del tirocinante. L’attività di quest’ultimo si deve svolgere sotto la supervisione e l’accompagnamento di due tutor: uno del promotore e l’altro dell’ospitante. Ogni tutor può seguire fino a 20 tirocinanti, ma il limite può essere superato in caso di più tirocinanti presso la stessa azienda.
Per i tirocini in una Regione diversa da quella del promotore oppure in imprese con molte sedi , la misura dell’indennità da considerare è quella della Regione o della Provincia autonoma in cui ha la sede operativa o legale del soggetto ospitante.
Infine, in materia di sanzioni sono confermate quelle già previste per l’omissione delle comunicazioni obbligatorie e per la mancato pagamento dell’indennità di partecipazione, ma si aggiunge in casi gravi l’interdizione dall’attivazione di tirocini fino a un anno.