mercoledì 7 gennaio 2015

Bonus assunzioni 2015, sgravi contributivi per tre anni



Concessione degli sgravi contributivi (ex legge n. 223, art. 8, co.2 e 25, co. 9 consistenti nell’applicazione dell’aliquota contributiva fissata per gli apprendisti, e pari in generale al 10%, per un periodo di 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per assunzioni a tempo determinato) in caso di assunzione fino al 31.12.2012 di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (entro il limite massimo di 35.550.000 euro) (cosi detta Piccola mobilità).

Previsto in favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, uno sgravio contributivo.

Lo sgravio e' riferito alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (eccetto apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) decorrenti dal 1° gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015. Lo sgravio è riconosciuto
per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL
nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua e fatti salvi i casi in cui comunque la legge lo esclude.

Infatti, il beneficio viene escluso con riferimento
- alle assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro
- a quei lavoratori per i quali il presente beneficio contributivo sia gia' stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

L'esonero, inoltre,
non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate/collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge di Stabilità;
non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dall'ordinamento.

Per ogni nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato effettuata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, i datori di lavoro privati saranno esonerati, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 8060 euro su base annua per ciascun lavoratore assunto, dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Il bonus (commi 118-124 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015 - 190/2014), non spetta:

1) per le assunzioni con contratti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico;

2) per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

3) con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio in parola sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;

4) per le assunzioni di lavoratori con i quali i datori di lavoro avevano già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità in esame (tenuto conto delle società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).

Le disposizioni in esame (comma 121) sopprimono i benefici contributivi, consistenti nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali per tre anni, con riferimento alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o beneficiari di Cigs da almeno 24 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2015.

Il Bonus Garanzia giovani per l’anno 2015 è stato introdotto con il decreto 8 agosto 2014 e prevede una serie di incentivi e agevolazioni per i datori di lavoro che assumono giovani tra i 16 anni e i 29 anni, iscritti al programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione, Garanzia Giovani. Tale bonus assunzioni, è fruibile a partire dal 4 ottobre 2014 fino al 30 giugno 2017 ed è riservato alle aziende, imprese e società che assumeranno giovani a contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. La misura degli incentivi erogata dall'INPS, è diversificata a seconda della tipologia di contratto con cui avviene l'assunzione, delle caratteristiche del giovane e delle differenze territoriali, si parte comunque da un minimo di 1.500 euro per il contratto a tempo inferiore a 12 mesi fino ad un massimo di 6.000 euro per chi assume un giovane con contratto a tempo indeterminato. Il requisito fondamentale richiesto alle imprese per fruire dell'incentivo, è quello di assumere un giovane iscritto al programma Garanzia giovani, al quale occorre registrarsi seguendo le istruzioni fornite dal Ministero del lavoro e disponibili presso il sito ufficiale.



martedì 6 gennaio 2015

Regime dei minimi per il 2015, i requisiti d'accesso al regime agevolato



È entrato in vigore il primo gennaio 2015 il nuovo regime dei minimi per le partite IVA: cambiano i requisiti per l'accesso al regime agevolato e si dà finalmente avvio alla prova dei nuovi minimi 2015 per mesi al centro delle polemiche, le cui discusse novità hanno decretato, negli ultimi giorni del 2014, una vera e propria corsa all'apertura delle partite IVA. Col varo della nuova riforma, vediamo dunque quali sono i requisiti per l'accesso al regime dei minimi 2015 e le prime istruzioni dell'agenzia delle entrate.

Ricordiamo che i professionisti che vorranno aprire Partita IVA col nuovo regime dei minimi dovranno attestarsi entro i 15mila euro di fatturato annui. Soglia reddituale alla quale si dovrà aggiungere un'imposta sostituiva al 15% e un'aliquota contributiva prevista per la gestione separata INPS al 33%. Tradotto, la soglia di povertà sarà più di una certezza, cosa che sta scatenando a raffica una serie di furenti reazioni.

Chi ha aperto Partita IVA col vecchio regime dei minimi, è bene ricordarlo, potrà continuare a fruire dell'impostazione agevolata ivi configurata (soglia di accesso a 30mila euro e imposta sostitutiva al 5%) sino al compimento dei 35 anni di età o sino al quinto anno di attività lavorativa realizzata sotto il regime agevolato.

Chi invece vorrà accedere al Regime dei Minimi 2015 avrà davanti una situazione ben diversa: 'Il ddl Stabilità compie una autentica confusione sul regime dei minimi, provocando un danno grave per molte centinaia di migliaia di partite IVA. L'aumento dell'aliquota al 15% e la riduzione per molte categorie della soglia massima per accedere al regime agevolato a 15mila euro rischia di rendere questo nuovo sistema inutile e spesso peggiorativo. Un esempio: un giovane professionista che aprirà la partita IVA dal 2015, a fronte di un reddito pari a euro 30.000 euro, sarà tassato con il regime ordinario con una tassazione pari a circa 7.000 euro rispetto a una tassazione di circa 1.500 euro che avrebbe avuto con il vecchio regime dei minimi'.

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate precisano che sarà possibile accedere al nuovo regime dei minimi già da subito, contestualmente alla richiesta di apertura della partita IVA. Per fare ciò, le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate specificano l'accortezza della casella

“Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall'art 27, commi 1 e 2 nel Dl n. 98/2011”, da barrare per avvantaggiarsi fin da subito di “un sistema di favore con meno adempimenti e meno imposte da pagare”.

Sempre sul comunicato dell'Agenzia delle Entrate, le istruzioni per l'accesso ricordano i vantaggi del nuovo regime: “nessuna ritenuta d'acconto da applicare ed esonero dal versamento dell'IVA”. Non ci sarà inoltre alcun limite temporale per la permanenza e nessun limite di età a vincolare l'accesso. Con i nuovi minimi 2015 inoltre, chi avvia nuova attività avrà diritto a una riduzione aggiuntiva di 1/3 del reddito imponibile per i primi 3 anni.

I contribuenti, per aderire al nuovo regime fiscale forfettario, devono semplicemente, quando chiedono l’apertura della partita IVA, barrare la casella prevista per l’adesione al precedente “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011“. In questo modo, sottolinea l’Agenzia delle Entrate: «Le nuove partite IVA che intendono esercitare in forma individuale, con ricavi o compensi tra 15mila e 40mila euro (a seconda del tipo di attività economica), potranno avvantaggiarsi di un sistema di favore con meno adempimenti e meno imposte da pagare».

Per l'accesso ai nuovi minimi 2015 per chi intende aprire partita IVA e aderire dal nuovo anno, vediamo come stanno le cose per chi ha già aperto la partita IVA con il vecchio regime minimi, nel 2014 o negli anni precedenti esistono due opzioni:

applicare automaticamente il regime forfettario (salvo opzione per l'applicazione d'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari),

oppure continuare ad avvalersi del regime agevolato per il periodo rimanente al completamento dei cinque anni previsti o del trentacinquesimo anno d'età.

Per chi intende aprire partita IVA o aderire al regime minimi nel 2015, i requisiti per l'accesso impongono le seguenti condizioni:

spese complessive per lavoratori dipendenti, associati in partecipazioni o parasubordinati per un importo inferiore a euro 5.000

spese per beni strumentali inferiori a euro 20.000

soglie di reddito variabili in relazione alle categorie di attività e codici ATECO da 15.000 a 40.000 euro

Considerati i requisiti d'accesso ai nuovi minimi 2015, vediamo invece i casi di esclusione:

regimi IVA speciali

regimi di determinazione reddito forfettari

contribuenti non residenti in UE o Norvegia/Islanda

coloro che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato/terreni edificabili

esercizio di attività in società di persone, associazioni o srl trasparenti.


Legge di Stabilità 2015 le novità per lavoro e pensioni



La Legge di Stabilità 2015, contiene "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato". La legge, che consta di un unico articolo e 735 commi, entra in vigore il 1° gennaio 2015, fatte salve specifiche decorrenze previste dalle singole norme.

A seguire proponiamo una sintesi con le principali novità concernenti i lavoratori per quanto concerne, in particolare, gli aspetti del mercato del lavoro e previdenziali, con qualche accenno ad alcune norme di carattere fiscale.

Bonus 80 euro: norme di stabilizzazione del bonus. Si prevede un 'intervento con l'obiettivo di stabilizzare le norme, aventi carattere di transitorietà, sul "Bonus 80 sia di importo superiore a quello della detrazione spettante, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:

1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro. Ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l’attribuzione del Bonus 80 euro non si computano le riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in Italia ; in sostanza, ai fini dell’attribuzione del bonus il reddito sarà considerato per intero. Sarà, infine, il sostituto d'imposta che riconoscerà al lavoratore in via automatica il credito spettante sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione.

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero. Il Legislatore interviene con l'allungamento dei periodi d’imposta nei quali si applicano le agevolazione fiscali in favore dei ricercatori che rientrano in Italia. Per la precisione la norma risulta modificata come segue: ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 ed entro i sette (e non più cinque) anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Tassazione buoni pasto. Elevata la quota non sottoposta a tassazione a euro 7 (da euro 5.29), se il buono pasto è reso in formato elettronico.

Deduzione del costo del lavoro dall’IRAP. Viene modificato l'art. 11 del D.lgs. n. 446/97 recante "Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta". In sintesi le modifiche sono le seguenti:

viene ammessa in deduzione ai fini IRAP a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro;

viene estesa l’integrale deducibilità IRAP del costo del lavoro per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e a favore delle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate ed il cui contratto abbia almeno una durata triennale;

viene introdotto un credito d’imposta IRAP nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell’esercizio della propria attività, pari al 10% dell’imposta lorda determinata secondo le regole generali; il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

TFR in busta paga. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo di percepire la quota maturata del TFR, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare. Si procederà tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturata come parte integrativa della retribuzione. Si applicherà alla predetta parte integrativa della retribuzione la tassazione ordinaria; quanto erogato non sarà imponibile ai fini previdenziali. Inoltre, soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo non si tiene conto dell’eventuale erogazione diretta della quota maturanda del TFR consentita dalla legge. La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.

Le presenti norme non si applicano nel caso di aziende sottoposte a procedure concorsuali/dichiarate in crisi

- per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito si applicano misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dall’articolo 10 del D.lgs. n. 252 del 2005 per le imprese che versano il TFR a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra descritte

- ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito, si applicano solo le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 10 del D.lgs. n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte integrativa della retribuzione.

I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per l'accesso al credito e da garanzia dello Stato, di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale in materia bancaria e creditizia.

Al fine di accedere ai finanziamenti: i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all’INPS apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore e presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all’apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro, dell’economia e l’ABI. Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro.

Si prevede l'istituzione del Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l’anno 2015. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

Norme sui requisiti contributivi per l'accesso alla pensione. Si tratta delle cd "penalizzazioni" legate al conseguimento della pensione anticipatamente rispetto alle decorrenze di legge: viene prevista l'eliminazione della relativa norma contenuta nella Riforma Fornero. In pratica, si fa riferimento ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2017 nei confronti dei quali non troveranno applicazione le penalizzazioni (riduzioni della pensione) previste per l’accesso alla pensione anticipata (ossia prima dei 62 anni). Nello specifico: sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012 di tali soggetti non si applicano la riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni e di 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.



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