domenica 5 marzo 2017

NASPI: una guida per il 2017



Requisiti, calcolo indennità, durata assegno, istruzioni di domanda: ecco una panoramica delle novità 2017 per l’accesso alla NASPI, l’assicurazione sociale per l’impiego introdotta dalla Riforma degli Ammortizzatori Sociali (Jobs Act) corrisposta a coloro che perdono il lavoro. E' un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque ha perso il lavoro a partire dal 1° 2015, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.

Requisiti NASPI

Ecco cosa serve per poter chiedere la NASPI:

disoccupazione involontaria: da licenziamento o dimissioni per giusta causa (es.: per mancato pagamento retribuzione, molestie sessuali sul lavoro, demansionamento ingiustificato, mobbing, variazione condizioni a seguito cessione azienda, ingiustificato spostamento sede, comportamento ingiurioso del superiore). E’ riconosciuto il diritto anche: in caso di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ex articolo 55 Dlgs 151/2001 ;

13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti: valide tutte le settimane con retribuzione non inferiore ai minimali (anche non versata). Non vale per addetti ai servizi domestici e familiari, operai agricoli, apprendisti (continuano a valere le precedenti regole). Utili al diritto: contributi lavoro subordinato, contributi figurativi per maternità obbligatoria se all'inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione, periodi di congedo parentale purché indennizzati e in costanza di rapporto di lavoro, periodi di lavoro in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione, periodi di astensione per malattia figli fino agli otto anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare. I periodi nel settore agricolo sono cumulabili se nel quadriennio risulta prevalente la retribuzione non agricola.

Esclusi: malattia e infortunio sul lavoro senza integrazione della retribuzione, cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore, assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;

30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti: giornate di effettiva presenza a prescindere dalla durata oraria. I seguenti eventi determinano un allungamento dei 12 mesi (pari alla durata dell’evento stesso): malattia e infortunio sul lavoro senza integrazione della retribuzione, CIG straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore, assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, maternità, congedo parentale.

NASPI calcolo: la retribuzione mensile, ossia, la misura dell'importo dell'assegno di disoccupazione pagato dall'INPS ogni mese con bonifico bancario, si calcola sommando tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni e dividendo il risultato per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente ottenuto va infine moltiplicato per il numero 4,33. La base di calcolo è l’imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. Per le frazioni di mese, il valore giornaliero dell’indennità si determina dividendo l’importo ottenuto con calcolo appena esposto per 30. Si considerano tutte le settimane, interamente o parzialmente retribuite.

Se la retribuzione mensile è inferiore a 1.195 euro mensili, l’indennità è pari al 75% della retribuzione. Per stipendi superiori, la NASPI è pari al 75% a cui si aggiunge il 25% del differenziale fra retribuzione mensile e 1.195. Dal quarto mese si riduce del 3% ogni mese. La prestazione è erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (24 mesi).

NASPI importo: In base a tale calcolo, se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1195 euro mensili, l’importo della NASPI è pari al 75% della suddetta retribuzione mentre se è oltre a tale soglia, viene aggiunto al 75% un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, l'importo massimo dell'indennità non può superare i 1300 euro al mese. Importo da rivalutare annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo come il massimale di 1195 euro. L’importo massimo dell’indennità NASPI 2017 non può superare 1.300 euro al mese.

Domanda NASPI
E’ il lavoratore che deve presentare domanda all’INPS, in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Tramite sito INPS (con PIN dispositivo), patronati, contact center integrato INPS INAIL (803164 da rete fissa e 06 164 164 da rete mobile). In caso di licenziamento per giusta causa, i 68 giorni per presentare la domanda decorrono dal 30esimo giorno successivo alla cessazione del rapporto.

Per presentare la domanda di disoccupazione  i lavoratori devono:
Compilare e inviare il modulo domanda di disoccupazione NASPI Inps direttamente online, se dispongono del PIN dispositivo INPS, al seguente percorso: Home > Servizi Online > Elenco di tutti i Servizi  > Servizi per il cittadino> Invio domande prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) > NASPI.

Far compilare e inviare il modello di domanda a Patronati o Intermediari autorizzati ad inviare le richieste INPS per via telematica.

L’indennità è riconosciuta a partire dall’ottavo giorno successivo alla cessazione se la domanda è presentata entro otto giorni, o dal primo giorno successivo alla domanda se è presentata dopo. Questo, anche nei casi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro, mancato preavviso.



giovedì 2 marzo 2017

Contributi INPS per assistenza anziani e disabili



E’ stata prorogata al 2016 l’iniziativa Home Care Premium, il bonus erogato dall’INPS a coloro che assistono un familiare anziano o disabile. Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili, c.d prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età e minori, che siano disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza per il rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente familiare.  Il programma è limitato ai dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione che contribuiscono alla gestione con lo 0,35% sulle retribuzioni dei lavoratori in servizio e con lo 0,15% versato su base volontaria dei pensionati oltre che dagli interessi su prestiti e mutui concessi agli iscritti.

La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica a partire dal 1° marzo sino al 30 marzo 2017. Il beneficio si rivolge ai dipendenti, pensionati e loro familiari iscritti presso la gestione pubblica.

Ecco quali sono le principali informazioni da tenere in considerazione.

L’INPS offre  la possibilità  ai dipendenti e pensionati pubblici di usufruire di un aiuto nell'assistenza domiciliare alle persone anziane o non autosufficienti . E' stato pubblicato in fatti il Bando Pubblico Progetto Home Care Premium – Si tratta di un progetto di Assistenza Domiciliare per i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, per parenti e affini di primo grado non autosufficienti.

L’Home Care Premium prevede il coinvolgimento di Ambiti Territoriali Sociali e/o Enti pubblici, che vogliano prendere in carico i soggetti non autosufficienti residenti nei propri territori. Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili, c.d. prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età o minori, che siano disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza per il rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente familiare. Il beneficio ha la durata di 18 mesi e potrà riguardare 30 mila persone.

La misura del contributo che verrà erogato dall'INPS dipende dall'ISEE familiare e dalla disabilità del soggetto da assistere. E' compreso tra 1.050 euro mensili per un soggetto con disabilità gravisissima e ISEE sotto gli 8mila euro ad un minimo di 50 euro per disabilità grave con ISEE oltre i 40 mila euro. La procedura per l’acquisizione della domanda sarà attiva a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 1 marzo 2017 e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 marzo 2017.

Dopo la pubblicazione della graduatoria, a decorrere dal 27 aprile 2017 ore12.00, sarà possibile presentare nuove domande, sia per coloro che non hanno già presentato domanda entro il 30 marzo 2017 sia, solo in caso di aggravamento, per gli idonei che hanno già presentato domanda entro i predetti termini. Le nuove domande accolte comporteranno l’aggiornamento della graduatoria degli idonei e saranno ammesse in graduatoria il trentesimo giorno a decorrere dalla data di presentazione. La graduatoria verrà aggiornata il primo giorno lavorativo di ogni mese e sarà pubblicata sul sito dell’Istituto.

 Il programma di assistenza durerà dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2018 (18 mesi) e selezionerà 30mila beneficiari sulla base di una graduatoria che sarà pubblicata il prossimo 20 aprile ordinata in funzione della gravità della disabilità dell'ISEE e dell'età anagrafica del richiedente. Per accedere al piano gli interessati dovranno produrre esclusivamente domanda telematica all'Inps dalle ore 12 del 1° marzo alle ore 12 del 31 marzo 2017. Prima di trasmettere la domanda il richiedente dovrà presentare o assicurarsi che il CAF abbia presentato presso l’Inps la DSU relativa che attesti l'ISEE del richiedente la prestazione.

Bonus assistenza anziani e disabili: come funziona?

Il bonus erogato a favore di chi assiste anziani e disabili prevede un contributo che oscilla tra un minimo di 400 euro al mese ed un massimo di 1200 euro al mese.

L’importo del contributo assistenziale mensile può subire variazioni in base all’ISEE del richiedente e ad un punteggio che indica il grado di autosufficienza del soggetto beneficiario.
La somma massima di 1200 euro è prevista per i casi in cui i redditi annuali siano inferiori agli 8000 euro annui.

Il bando dispone poi l’assegnazione di un trattamento integrativo che può arrivare fino a un massimo di 2400 euro, importo che, in ogni caso viene concesso in base allo specifico percorso assistenziale che il beneficiario deve seguire.

Bonus assistenza anziani e disabili: beneficiari
Il progetto Home Care Premium è un bonus destinato a dipendenti e pensionati pubblici che sono in condizioni di non autosufficienza o che assistono in casa persone non autosufficienti o con disabilità grave.

Il bonus può, quindi, essere richiesto dai soli dipendenti e pensionati pubblici per se stessi e per i familiari conviventi o di primo grado non autosufficienti (anziani o disabili che siano).


lunedì 27 febbraio 2017

Dichiarazione dei redditi le voci a rischio di errore nei modelli 2017



Ultime ore per presentare la dichiarazione IVA per il 2016, la scadenza è martedì 28 febbraio 2017: si tratta di una fondamentale novità fiscale, che vede la separazione rispetto alla dichiarazione dei redditi. Il termine vale solo per questo primo anno di applicazione: dal 2018 la dichiarazione si trasmetterà dal primo febbraio al 30 aprile. La platea degli interessati non cambia: l’adempimento riguarda tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, artistiche, professionali.

L'operazione 730 precompilato anche quest’anno parte all’insegna della sperimentazione. Del resto il meccanismo, con oltre 30 milioni di contribuenti coinvolti e migliaia di dati trasmessi ed elaborati, è inevitabilmente complesso: pur essendo al terzo anno di applicazione, anche questa volta si aggiungono nuove informazioni, con nuovi soggetti chiamati a trasmetterle, e dunque nuove criticità. Domani, martedì 28 febbraio, sarà la volta, tra gli altri, di banche e assicurazioni, mentre gli amministratori di condominio hanno ottenuto una proroga al 7 marzo.

Dai farmaci ai mutui, ecco tutte le informazioni che troverete nella precompilata
Peraltro, il legislatore era consapevole fin dall’inizio della difficoltà dell’operazione, visto che ha dichiarato la «sperimentalità» della precompilata all’articolo 1 del Dlgs 175/2014. Anche quest’anno, infatti, tutti i soggetti coinvolti dovranno approcciare le procedure armandosi di pazienza e di attenzione, verificando sul campo la conferma delle soluzioni ai problemi emersi negli scorsi anni e le problematiche che porranno i nuovi dati, su cui devono concentrarsi in misura ancora maggiore i controlli.

Le novità
Quest’anno fanno il loro debutto nel modello precompilato i dati trasmessi da:

•esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci;

•iscritti agli albi degli psicologi;

•iscritti agli albi professionali degli infermieri;

•iscritti agli albi professionali delle ostetriche;

•iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

•ottici;

•iscritti agli albi professionali dei veterinari;

•soggetti che erogano rimborsi delle spese universitarie;

•amministratori di condominio per interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, acquisto mobili e grandi elettrodomestici eseguiti nel 2016

L’esperienza dei primi due anni insegna che la prima trasmissione è sempre difficoltosa, caratterizzata da dati che poi risultano grezzi o incompleti, anche per via delle difficoltà interpretative non ancora risolte. Prima di confermarli, quindi, occorre particolare attenzione.

Le ciriticità
In linea generale, le difficoltà si possono suddividere in tre categorie.

Gli oneri e redditi da inserire. Alla prima fanno riferimento gli oneri che, pur essendo deducibili o detraibili, non sono ancora entrati nel sistema della dichiarazione precompilata, che pertanto andrà, giocoforza, integrata. Si tratta, ad esempio, delle detrazioni per spese scolastiche, di quella collegata della frequenza dei figli all’asilo, delle erogazioni liberali a soggetti qualificati, dei versamenti ai consorzi di bonifica e così via.

Del resto la necessità di effettuare un’integrazione può riguardare anche i redditi: ad esempio, se il sostituto d’imposta ha trasmesso più certificazioni uniche (Cu), oppure risultano più Cu conguagliate o con conguagli non corretti, il dato non risulterà “caricato” dal sistema nella precompilata, con obbligo di intervento da parte del contribuente.

Oneri da rettificare. La seconda casistica riguarda gli oneri che compaiono nella precompilata, ma che possono essere suddivisi in maniera differente tra i contribuenti. Si pensi alle spese sostenute per i familiari a carico (circolare 11/E/2007) o a quelle trasmesse dagli amministratori di condominio in relazione agli interventi condominiali meritevoli del 50-65% (circolare 122 del 1999, risposta 4.7).

Senza dimenticare che, anche in questi casi, se i dati presenti nella precompilata sono errati (ad esempio relativi a un familiare non più a carico oppure a una spesa sostenuta da altro soggetto) l’amministrazione ha sempre affermato l’obbligo del contribuente alla correzione.

I requisiti soggettivi. Infine, va ricordata la casistica degli oneri che sono presenti nella precompilata (o nel foglio integrativo aggiuntivo) ma che, per essere deducibili o detraibili, devono osservare determinati requisiti che solo il contribuente può conoscere.

Le complicazioni
Nel complesso si ha la netta sensazione che, nonostante gli sforzi compiuti dall'amministrazione e da tutti i soggetti coinvolti, il risultato sia sempre condizionato dalla complicazione insita nel nostro sistema tributario.È arduo far coesistere una dichiarazione precompilata con un sistema che necessita di 111 pagine di istruzioni per il solo 730 (che è il modello più semplice). Anche perché le istruzioni sono solo una traccia per la compilazione e, per ogni caso particolare, la risposta va cercata altrove. Procedure semplici richiedono, alla base, adempimenti concettualmente semplici e, su questo, l’impressione è che ci sia ancora molto da lavorare.

La dichiarazione IVA si presenta esclusivamente online, direttamente o tramite intermediari. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili i software di compilazione e controllo e le specifiche tecniche. La presentazione si intende effettuata nel momento di cui l’Agenzia attesta l’avvenuta presentazione attraverso la specifica ricevuta. La presentazione in ritardo, ma entro i successivi 90 giorni (quindi entro il 29 maggio) prevede il pagamento della sanzione di 250 euro, riducibili a 25 euro mediante ravvedimento operoso. Superati i tempi supplementari, per il fisco la dichiarazione è omessa, anche se l’imposta risultante dal modello “ritardatario” fa titolo ai fini della riscossione. È possibile, prima della scadenza ordinaria di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già inoltrata, compilando un nuovo modello, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

Per quanto riguarda infine il pagamento dell’imposta, versamento entro il 16 marzo 2017 (in unica soluzione o in rate mensili, al massimo fino a novembre) oppure, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, rispettando i termini previsti per il pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno ovvero, con la maggiorazione dello 0,40%, 31 luglio).

Casi di esonero
Contribuenti che nel 2016 hanno registrato soltanto operazioni esenti (articolo 10, Dpr 633/1972) o si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (articolo 36-bis, Dpr 633/1972) compiendo esclusivamente operazioni per le quali è prevista l’esenzione. L’esonero non è applicabile in caso di registrazione di operazioni intracomunitarie, di rettifiche e di acquisti per i quali è previsto il pagamento dell’Iva da parte del cessionario (per esempio, acquisti di oro, argento puro e rottami);

contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi o al regime forfetario per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”);

produttori agricoli dispensati dagli adempimenti Iva;

organizzatori di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno scelto di applicare l’Iva ordinaria;

imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti ai fini del tributo;

i contribuenti Iva, residenti in altri stati Ue, se hanno eseguito nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o, comunque, senza obbligo al pagamento dell’imposta;

chi ha optato per l’applicazione delle disposizioni riguardanti l’attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i ricavi provenienti dall’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

contribuenti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva in Italia per gli obblighi riguardanti i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
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