mercoledì 28 marzo 2018

Assegno di ricollocazione dal 3 aprile 2018



Entra a regime dal 3 aprile l’assegno di ricollocazione, il contributo economico che va da 250 a 5.000 euro per i servizi per il lavoro che offrono un’opportunità di impiego ad un disoccupato che sia almeno da quattro mesi percettore di Naspi, la nuova indennità di disoccupazione, ma anche a chi rientra nelle politiche di contrasto alla povertà (nel Rei) o è in cassa integrazione straordinaria.

Si chiama  Assegno di ricollocazione  (AdR) ed è  un finanziamento che ogni disoccupato può richiedere  all'ANPAL (Agenzia nazionale delle politiche attive per il lavoro)  per avere aiuto nella ricerca di un nuovo lavoro. L'assistenza consiste in un  progetto personalizzato, sulla base del suo profilo,  che viene effettuata sia  direttamente dai Centri per l'impiego (CPI ) che da  enti privati come le Agenzie per il lavoro accreditate.

L'ANPAL ha una funzione di coordinamento dei centri per l'impiego territoriali e di gestione del sistema informativo unitario SIU ma l'erogazione dell'assegno è gestita dai Centri per l'impiego.

Il contributo non viene versato al soggetto disoccupato bensì all'ente , ma  solo se il progetto raggiunge effettivamente  l'obiettivo di una nuova occupazione.

Dal 2017 è stata attiva una sperimentazione su un campione di 30mila soggetti (non del tutto  utilizzata) e adesso si apre la possibilità di richiederlo per tutti gli aventi diritto, L assegno di ricollocazione è indirizzato alle persone disoccupate che percepiscono la Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) da almeno quattro mesi, purché non siano:

impegnate in analoghe misure di politica attiva erogate dalle Regioni e Province autonome (solitamente tali misure sono denominate contratto/assegno di ricollocazione, accompagnamento al lavoro o dote lavoro);

coinvolte in misure di politica attiva finanziate da un soggetto pubblico (quali corsi di formazione per l'inserimento lavorativo, corsi di formazione per l'adempimento dell'obbligo formativo, tirocini extracurriculari, servizio civile);

destinatarie di un finanziamento pubblico per l'avvio di un'attività di lavoro.

A chi ci si deve rivolgere per utilizzare l'assegno di ricollocazione ? Allo scadere del 4 mese di percezione della NASPI il sistema informativo unitario dell' ANPAL dovrebbe inviare via al potenziale destinatario una comunicazione che descrive il funzionamento dell' ADR .

La persona è  libera di decidere se usufruire di questo strumento e  può fare domanda di assegno di ricollocazione:

sul sito dell'ANPAL www.anpal.gov.it  oppure al Centro per l'impiego competente (quello del domicilio del percettore indicato nella domanda NASPI ) dove può scegliere l'ente da cui farsi seguire per il progetto di ricollocazione:  può essere il Centro stesso o le agenzie del lavoro accreditate dal Ministero o la Fondazione Consulenti del lavoro.  Non è indispensabile scegliere per il progetto un ente accreditato della propria zona di residenza.

Dopo  la domanda il CPI ha 15 giorni di tempo per definire l'assegno che viene destinato al lavoratore e fissare un primo appuntamento 

In caso affermativo, il cittadino deve recarsi all'appuntamento. In questo caso, sarà sospeso il Patto di servizio Personalizzato eventualmente sottoscritto dal destinatario con il CPI al momento della dichiarazione DID.
Il progetto di ricollocazione prevede iniziative di orientamento e formazione e contatti con aziende, fino all'offerta di un lavoro coerente con la figura del lavoratore.

I passaggi  previsti sono:

primo incontro e assegnazione di un tutor;

definizione e firma del  programma di ricerca di un lavoro con la collaborazione attiva della persona disoccupata;

eventuali corsi di formazione per migliorare l'occupabilità del soggetto.

Il soggetto disoccupato è tenuto a partecipare agli incontri concordati e ad accettare l'offerta congrua di lavoro; in caso contrario verranno applicate le dovute sanzioni che vanno da una prima riduzione fino alla perdita totale della prestazione di sostegno al reddito.

Il programma dura al massimo 6 mesi, prorogabili di altri sei  per ogni periodo di fruizione della NASPI.

Per dare diritto all'effettiva erogazione dell'assegno alle agenzie per il lavoro , la ricerca di lavoro deve portare:

a un contratto a tempo indeterminato , anche in apprendistato, o a un contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi, (anche 3 mesi nelle regioni meridionali in via di sviluppo ).

Una volta che il disoccupato presenta domanda, sceglie chi eroga il servizio di assistenza: può essere un centro per l’impiego o un ente accreditato ai servizi per il lavoro. La richiesta dell’assegno è volontaria e si può presentare anche in via telematica. Il centro per l’impiego, entro 15 giorni, deve decidere se rilasciare o meno l’assegno dopo le verifiche. Se viene accettato si deve quindi elaborare il Patto di servizio personalizzato e il programma di ricerca intensivo. A quel punto il disoccupato deve ,può andare incontro a sanzioni che partono da una prima riduzione dell’assegno e arrivano alla sua perdita totale.

La somma viene intascata dal Centro per l’impiego o dall'agenzia privata per il lavoro “a risultato raggiunto”, cioè alla firma del contratto subordinato. Il disoccupato, per ottenere l’assegno, deve presentare al servizio pubblico (una novità è il coinvolgimento anche dei patronati) la dichiarazione di immediata disponibilità a lavorare, la “Did”, e richiedere la somma. Il servizio si conclude dopo 180 giorni, con una possibile proroga di altri 180 giorni in caso di assunzione con contratto di almeno sei mesi.



martedì 20 marzo 2018

Regole sul lavoro: le differenze tra pubblico e privato



Per i lavoratori pubblici, la tutela contro i licenziamenti illegittimi non discende più dall’articolo 18, ma da una norma speciale, allargando la distanza con il lavoro privato.

Le differenze ovviamente fra dipendente pubblico o privato ci sono e sono molte, a partire non soltanto dallo stipendio ma anche dalle regole su assunzione e licenziamento.

Se secondo la maggior parte delle persone lavorare come dipendente pubblico permette di guadagnare di più rispetto a quanto previsto per i colleghi del settore privato, è bene fare alcune precisazioni perché non sempre è così.

Quali sono quindi le differenze tra un lavoratore statale dipendente del settore pubblico e cosa cambia invece per chi è assunto nel privato? Cerchiamo di seguito di dare una panoramica complessiva delle due opzioni.

Una delle prime differenze tra statali e lavoratori del settore privato riguarda le modalità di assunzione.

Per diventare dipendente pubblico, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 97 della Costituzione, è necessario superare un concorso, aperto a tutti i cittadini italiani che rispettano i requisiti per lavorare nella Pubblica Amministrazione.

I bandi di concorso per diventare dipendente statale vengono periodicamente pubblicati in Gazzetta Ufficiale e, salvo specifici casi in cui sono previste deroghe alla normativa, l’assunzione come dipendente pubblico avviene sulla base della graduatoria di merito relativa all’esito del concorso.

Al contrario, come noto a chi si è imbattuto in qualsiasi offerta di lavoro, per lavorare come dipendente privato è necessario inviare la propria candidatura e il proprio curriculum vitae debitamente compilato presso l’azienda che offre opportunità di lavoro. Sarà il datore di lavoro o il selezionatore responsabile delle risorse umane a scegliere quale dipendente assumere sulla base di valutazioni inerenti ai bisogni dell’azienda.

Una delle differenze maggiori tra il lavoro nella Pubblica Amministrazione e come dipendente di azienda privata riguarda lo stipendio.

I dipendenti statali guadagnano in media 2.000 euro all’anno in più di un dipendente privato, questo secondo il confronto tra gli stipendi di dipendenti pubblici e privati. Se lo stipendio di un dipendente pubblico è pari a 34.289 euro, un dipendente del settore privato può vantare una retribuzione pari a 32.315 euro, una differenza che certamente non è eccessiva.

Ovviamente non tutti i dipendenti statali se la passano meglio dei dipendenti del settore privato e anche nel settore pubblico bisogna fare le opportune differenze. In Italia tra i dipendenti pubblici meno pagati c’è sicuramente il personale della scuola e della sanità, con redditi annui di gran lunga inferiori rispetto a quanto guadagnato dai colleghi europei e pari a poco più di 28.000 euro all’anno.

Situazione simile per vigili del fuoco, polizia e forze armate, mentre sul fronte opposto, gli stipendi più alti sono quelli delle agenzie fiscali, con retribuzioni che per i ruoli di maggior prestigio arrivano fino a 200 mila euro annui, seguiti dai colleghi di Inps, Inail e Ministeri.

Per i dipendenti privati l’ammontare dello stipendio è determinato dal CCNL della propria categoria, messo a punto con l’accordo delle sigle sindacali rappresentati del settore e quindi il guadagno annuo può variare notevolmente sia in base al settore di lavoro che al proprio inquadramento contrattuale.

Non sempre lo stipendio di chi lavora nel settore privato è inferiore a quello di un dipendente pubblico - fatta accezione dei dirigenti della PA - e anzi è proprio nel settore privato che c’è maggiore opportunità di crescita professionale e avanzamento di carriera e, perché no, di ambire a stipendi maggiori rispetto alla media.

Uno dei temi di maggior critica riguarda le regole sui licenziamenti  manuale per i dipendenti pubblici e privati, a seguito delle due diverse discipline introdotte dall’avvento della riforma del lavoro e dall’abolizione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Le regole attualmente in vigore introdotte con la riforma Fornero del 2012 hanno modificato quanto previsto in materia di licenziamenti individuali: in caso di licenziamento illegittimo il lavoratore avrà diritto al risarcimento proporzionale e non più alla reintegra sul posto di lavoro.
Questo tuttavia soltanto per i dipendenti privati: nei confronti degli statali in caso di licenziamento illegittimo vige ancora quanto previsto dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori: come confermato dai giudici della Corte di Cassazione.

Vediamo se è preferibile lavorare nel pubblico o nel privato? Ovviamente non esiste una risposta certa. Spesso per chi lavora nel settore pubblico il rischio è di perdere la motivazione del proprio lavoro. Fare carriera non è semplice e il rischio è di trovarsi incastrati nelle maglie della burocrazia. Mentre il vantaggio per chi lavora nel pubblico è la certezza del posto fisso che, nonostante tutto, sembra essere ancora oggi una delle priorità degli italiani.

Il problema della reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento nullo o annullabile per i dipendenti pubblici torna ad allargare di molto la distanza tra lavoro pubblico e privato, infatti sull’applicabilità o meno dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori al lavoro pubblico, mediante l’introduzione di una norma specifica nel testo unico del pubblico impiego, il legislatore ha risolto tutti i dubbi, prevedendo una norma applicabile esclusivamente ai dipendenti pubblici, secondo la quale “Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l’amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.

La filosofia di fondo, nel pubblico impiego, è rimasta quella della conservazione del posto, vinto dopo una selezione oggettiva. In quest’ottica, ulteriori esempi sono gli istituti della mobilità del personale e della gestione delle eccedenze: diversamente dal privato, qui non si arriva quasi mai alle espulsioni. Si viene ricollocati presso altri uffici. Anche i trasferimenti forzati hanno una serie di garanzie per l’interessato, come gli ambiti territoriali limitati.

Differenti normative esistono, inoltre, per l’utilizzo dei rapporti precari, e autonomi. Il Jobs act ha ridisegnato diverse fattispecie nel duplice tentativo di salvaguardare le esigenze di flessibilità buona delle aziende, e di rilanciare i rapporti stabili (apprendistato incluso). Nel settore pubblico, invece, queste discipline restano ancorate alla temporaneità o eccezionalità del ricorso. Non solo: nella Pa anche i contratti di lavoro autonomo e le collaborazioni ricevono, oggi, una disciplina speciale rispetto al privato.



domenica 18 marzo 2018

Visite mediche fiscali: i casi di esonero dalla reperibilità



In caso di malattia il dipendente pubblico o privato deve farsi rilasciare il certificato medico e rendersi reperibile presso l’indirizzo indicato per la visita fiscale.

Sarà poi obbligo del medico curante inviare, in modo telematico, l’attestato medico all’Istituto di Previdenza.

Solo nel caso in cui la trasmissione per via telematica non sarà possibile il certificato medico sarà rilasciato in modalità cartacea.

Il dipendente avrà quindi due giorni di tempo, dal verificarsi della malattia, per presentare il certificato medico all'ufficio INPS di competenza e una copia al datore di lavoro.

Per visita fiscale si intende l’accertamento sanitario, cioè una visita medica, che viene effettuata da parte di un medico dell’Inps nei confronti del lavoratore, quando è assente per malattia.

La visita fiscale può essere effettuata:

su richiesta del datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio attraverso il canale telematico messo a disposizione dall’INPS;

su disposizione dell’INPS.

La richiesta può essere presentata fin dal primo giorno di assenza del lavoratore.

Il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile, per la visita fiscale, in determinati orari; in particolare, le fasce di reperibilità per la visita fiscale sono le seguenti: dipendenti statali e degli enti locali devono essere reperibili per l’intera settimana, festivi compresi, nelle fasce orarie dalle 9 alle 13, e dalle 15 alle 18.

Anche i lavoratori del settore privato devono essere reperibili tutta la settimana, compresi sabati e domeniche, ma le fasce orarie sono differenti e vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Durante le fasce di reperibilità, sin dal primo giorno in cui si ammala, il lavoratore in malattia deve restare a disposizione del medico fiscale. Al verificarsi della malattia, il dipendente è tenuto a comunicare la malattia al datore di lavoro e a recarsi dal proprio medico curante perché rediga ed invii all’Inps in tempo reale il certificato telematico.

Se il lavoratore si reca dal medico il giorno successivo alla malattia e la visita è ambulatoriale, perde il primo giorno di malattia; lo stesso accade nel caso in cui la visita non sia ambulatoriale, ma il lavoratore si presenti alla visita medica con oltre un giorno di ritardo dal verificarsi della patologia. Dunque il dipendente in malattia dovrà  dimostrare che queste prestazioni non potevano essere effettuate in un momento diverso, in modo da poter essere presente nel proprio domicilio di malattia durante le fasce orarie di reperibilità.

L’INPS ha fornito chiarimenti in merito al campo di applicazione della normativa che prevede le esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Si ricorda che, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:

patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;

stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

I lavoratori interessati dall’esenzione, sono quelli con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore privato, sono esclusi quindi i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps.

In base al nuovo art. 4 del DM 206/17:
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti cause di esclusione:

patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto: la novità riguarda il riferimento ad una norma ed a tabelle specifiche. Per leggere il decreto: Tabella causa di servizio 2018 esclusione visite fiscali.

stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%: la novità introdotta riguarda solo la precisazione che la percentuale minima di invalidità che dà diritto all'esenzione dalle visite fiscali, è un'invalidità pari o superiore al 67%.

Per cui nelle patologie gravi che richiedono terapie salvavita, rientrano malattia molto gravi come per esempio tumori con terapie chemioterapiche o dialisi per il malfunzionamento dei reni, per malattie professionali INAIL e infortunio già accertate dall'amministrazione e comprovate dall'istituto come malattia causa di servizio.

Riassumendo, le esclusioni dall'obbligo di reperibilità per la visita fiscale, vi sono solo se la malattia è connessa ad una delle condizioni sopra elencate e solo se l'amministrazione si già in possesso della documentazione formale sanitaria che certifichi la patologia che causa l'esclusione dal suddetto obbligo, pertanto, nel caso in cui il dipendente che rientra nel regime di esenzione non fosse trovato presso il proprio domicilio in occasione della visita fiscale, non andrebbe incontro a responsabilità e all'applicazione di alcuna sanzioni.





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