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mercoledì 27 marzo 2013

Apprendistato dopo la circolare n. 5 del 2013 Ente Regione

L’apprendistato secondo la riforma del mercato del lavoro è visto come principale strumento per lo sviluppo professionale del lavoratore, individuando tale istituto come la «modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro».Ricordiamo che in tutte le ipotesi in cui il rapporto di apprendistato venga “disconosciuto”, sia per violazione degli obblighi di carattere formativo, che per assenza dei presupposti di instaurazione del rapporto stesso (ad es. violazione limiti numerici, violazione degli oneri di stabilizzazione, assenza requisiti anagrafici ecc.), il lavoratore è considerato un “normale” lavoratore subordinato a tempo indeterminato.

Vediamo alcune importanti fasi di controllo tracciate dalla circolare. Una prima fase riguarda l'individuazione del momento in cui si può ritenere violata la disciplina formativa del contratto per giustificare un intervento ispettivo. Con riguardo all'apprendistato professionalizzante sono due gli aspetti da considerare a seconda che si tratti di formazione trasversale o di formazione di tipo professionalizzante: laddove la Regione decida di rendere facoltativa la formazione trasversale, in assenza della configurabilità di un vero e proprio obbligo, non è possibile l'adozione di un provvedimento di carattere sanzionatorio; laddove il contratto collettivo di riferimento scelga di rimettere al datore di lavoro l'obbligo di erogare anche la formazione trasversale, nelle more dell'intervento della Regione, non potrà non ravvisarsi un corrispondente "ampliamento" delle responsabilità datoriali e pertanto dei connessi poteri sanzionatori in capo al personale ispettivo.

Una volta accertata la violazione dei contenuti formativi, scatta una fase due che ha lo scopo di verificare se è possibile recuperare l'interesse sostanziale della norma e far fare la necessaria formazione all'apprendista. Proprio su questo punto interviene la circolare della direzione generale per l'Attività ispettiva, fornendo un criterio di ragionamento da applicare in modo uniforme sul territorio.

Ricordiamo inoltre che, se la Regione attiva i corsi della formazione trasversale dopo l'inizio del rapporto di apprendistato non è necessario il recupero delle ore riferite ai periodi del contratto già trascorsi. Tuttavia, se la Regione lo prevedesse espressamente in un proprio provvedimento, allora la violazione di questo obbligo potrebbe comportare il disconoscimento del rapporto di lavoro.

Alla luce delle novità contenute nella circolare, è necessario individuare il momento in cui l'azienda incorre in una violazione nella gestione della formazione dell'apprendista. Il primo presupposto per violare la norma è che il datore di lavoro impedisca all'apprendista di ricevere la formazione che costituisce la causa mista del contratto. L'impedimento deve essere di esclusiva competenza del datore di lavoro. Un secondo presupposto che fa scattare la sanzione è il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.
Impedimento all'apprendista di ricevere la formazione, la responsabilità prevista dalla legge si realizza quando il datore impedisce all'apprendista di seguire i corsi formativi regionali che devono risultare effettivamente operanti (e non solo disciplinati). La responsabilità del datore si potrebbe realizzare anche quando esso violi adempimenti amministrativi previsti dalla Regione ai fini del coinvolgimento dell'apprendista nei percorsi formativi. D'altronde, l'inoperosità del datore di lavoro potrebbe pregiudicare l'organizzazione formativa da parte dell'ente preposto.

Posizione più tenera quando la Regione decida di rendere facoltativa tale formazione: in questo caso la mancata formazione non può dare luogo ad alcun provvedimento di carattere sanzionatorio. E ciò anche se il contratto collettivo di riferimento scelga di rimettere al datore di lavoro l'obbligo di erogare anche la formazione trasversale.

Con riferimento alle modalità di erogazione della formazione cosiddetta "formale" la previsione dei Ccnl trae origine nel Decreto 26 settembre 2012. Il quale prevede che per apprendimento formale si intende quello erogato in un contesto organizzativo e strutturato appositamente progettato come tale, in termini di obiettivi di apprendimento e tempi o risorse per l'apprendimento: a questo riguardo, la declinazione spetta ai contratti collettivi. Per esempio, il contratto del commercio prevede che la formazione interna può essere svolta in aula, on the job, nonché con strumenti di formazione a distanza o di e-learning. In questo ultimo caso, il contratto collettivo prevede che l'attività di accompagnamento potrà essere realizzata in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o videocomunicazione da remoto. Ovviamente, la scelta di svolgere la formazione interna deve presupporre la presenza di personale idoneo a trasferire le competenze.

Questa modalità di erogazione della formazione deve necessariamente essere certificata in un documento interno completo di firma dell'apprendista e del contenuto della formazione erogata. L'attività ispettiva sarà concentrata a verificare la documentazione che "certifica" la formazione svolta e ad acquisire le dichiarazioni del lavoratore interessato e di altri soggetti in grado di confermare l'effettività di tale formazione. Peraltro, la Direzione generale per l'attività ispettiva precisa che nei casi di più complessa valutazione è opportuno procedere alla emanazione della "disposizione" per consentire pur sempre una possibilità di recupero del debito formativo.

Mentre è stato dato il via libera all'assunzione di apprendisti anche per le aziende che operano nei settori in cui il contratto collettivo (anche interconfederale) non ha regolato la materia, ovvero per le aziende che regolano i rapporti di lavoro con contratti individuali plurimi: in questo caso è sufficiente applicare le previsioni contenute in un contratto collettivo appartenente a un settore affine a quello di riferimento.
Questa precisazione ha il merito di togliere gli ultimi ostacoli all'applicazione generalizzata del contratto di apprendistato. Infatti una prima categoria è rappresentata dalle imprese che operano sulla base di un contratto collettivo aziendale, ovvero un contratto individuale plurimo. Questi sono casi molto diffusi nell'ambito di scuole o università private. Un altro settore interessato è quello delle palestre e impianti sportivi che sembrerebbe ancora non aver disciplinato la possibilità di assumere apprendisti.

domenica 4 novembre 2012

Lavoro: agevolazioni fiscali per gli apprendisti 2012 al 2016


L'Inps con la circolare n. 128  del 2 novembre 2012  ha precisato che, secondo orientamenti del ministero del lavoro, lo sgravio può essere concesso in conformità alla regola comunitaria degli aiuti «de minimis».

I datori di lavoro (piccole imprese) che occupano fino a nove addetti, e che dal 2012 al 2016 assumono apprendisti, hanno diritto allo sgravio del 100% dei contributi Inps per la durata di tre anni.

L'agevolazione interessa esclusivamente i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove. Lo spiega l'Inps nella circolare n. 128/2012 di ieri illustrando le novità del Tu dell'apprendistato (dlgs n. 167/2011) in vigore dal 25 ottobre 2011.

Al fine di incentivare la diffusione dell’apprendistato, la legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012, ha previsto all'art.22, comma 1 - a far data dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 - lo sgravio contributivo totale per le assunzioni di apprendisti effettuate da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove per i primi tre anni di svolgimento del contratto. Per gli anni successivi, il datore di lavoro è invece tenuto a versare l’aliquota del 10%, ordinariamente prevista per tutti i contratti di apprendistato.

L'Inps con questa circolare ha sdoganato in modo definitivo il contratto di lavoro con l' apprendistato, Infatti l'istituto di previdenza rende operativi gli sgravi contributivi per le assunzioni degli apprendisti nel periodo 2012-2016. E un passo rilevante nell'ambito della riforma del lavoro ci si attende che questa forma contrattuale diventi lo strumento principale per l'ingresso nel settore produttivo.

Due sono gli aspetti più importanti per quanto riguarda gli sgravi contributivi previsti dalla legge 183/2011, cioè l'azzeramento degli oneri a carico del datore di lavoro nel periodo 1 gennaio 2012-31 dicembre 2016, l'Inps ha precisato che la misura si applica solo alle aziende con al massimo nove dipendenti e purché siano rispettate le disposizioni comunitarie in materia di aiuti minori (cosiddetto "de minimis"). Per accedere al beneficio gli imprenditori dovranno dichiarare all'Inps di averne diritto. La dichiarazione deve essere presentata da chi ha già effettuato assunzioni e applicato sgravi, anche se non erano ancora state diffuse indicazioni precise in merito.

Le imprese devono presentare una dichiarazione sugli aiuti «de minimis» (dpr n. 445/2000). Una dichiarazione che deve attestare che, nell'anno di stipula dell'apprendistato e nei due esercizi precedenti, non sono stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti «de minimis» e deve contenere la quantificazione degli incentivi «de minimis» eventualmente già fruiti nel triennio alla data della richiesta. Con la questa presentazione l'Inps dà la possibilità all'impresa di partecipare all'agevolazione attribuendo all'azienda il codice «4R», mediante il quale è possibile fruire dello sgravio anche per eventuali periodi pregressi (in caso di assunzioni effettuate dal 1° gennaio).

L'assunzione di apprendisti iscritti alle liste di mobilità, con al massimo 29 anni, è subordinata all'inserimento del contratto di lavoro una clausola con cui le due parti rinunciano alla facoltà di recesso al termine del periodo di formazione. In caso contrario si applicherà la regolamentazione ordinaria, senza riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro. Un "accorgimento" che spinge affinché il contratto di apprendistato sia utilizzato veramente per inserire nuove persone in ambito lavorativo e non solo per agevolare degli sgravi.

giovedì 28 giugno 2012

Riforma del lavoro 2012. Apprendistato


Cambiano i contratti d'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, con l'apprendistato che punta a diventare il canale principale d'assunzione da parte delle imprese e sarà come da aspettative ideologiche della riforma il contratto principe con cui i giovani entreranno nel mondo del lavoro, con una durata minima di sei mesi. E per evitare abusi viene fissato un limite al numero di apprendisti presso la stessa azienda.

In caso di recesso al termine del periodo formativo, durante il periodo di preavviso - che decorre dallo stesso termine - continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato; in riferimento alle assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2013, si incrementa il numero massimo di apprendisti che possono essere (contemporaneamente) alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro (direttamente o mediante ricorso alla somministrazione di lavoro).

A partire dal 1 gennaio del 2013 per le assunzioni il rapporto tra apprendisti e professionisti non può superare quello di 1 a 1 per le aziende con meno di 10 dipendenti. Mentre negli altri casi il numero degli apprendesti non può superare il rapporto di 3 a 2.

Si prevede che, per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti sia subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (la percentuale è tuttavia stabilita al 30% nei primi 36 mesi successivi all'entrata in vigore della legge). Dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.

Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, o di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione di questi limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a partire dalla data di costituzione del rapporto.

domenica 25 marzo 2012

Riforma mercato del lavoro: maggiore flessibilità in uscita

La riforma del mercato del lavoro ha abbattuto il totem dell’articolo 18, ossia la norma dello Statuto dei lavoratori che garantiva il diritto del reintegro nel posto di lavoro a chi viene licenziato senza giusta causa o giustificato motivo con più di 15 dipendenti.

L’introduzione di vincoli alla flessibilità in entrata scontenta le imprese, la flessibilità in uscita o meglio la rivisitazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori trova l’opposizione, anch’essa differenziata, dei sindacati e di parte delle forze politiche.

La riforma del mercato del lavoro è sorretta da quattro fondamenti essenziali: una distribuzione più equa delle tutele tra lavoratori flessibili e assunti a tempo indeterminato che vada di pari passo con la revisione dell'articolo 18; un uso più efficiente degli ammortizzatori sociali; un premio per chi stabilizza il personale; un contrasto più convinto all'elusione degli obblighi contributivi e fiscali.

In questa diatriba governo sindacati, il cosiddetto tavolo del lavoro si è deciso di fare una revisione della flessibilità in entrata. Il punto principale sarà l'apprendistato , in una forma che si auspica concretamente formativa. Da un lato, viene previsto un termine minimo (6 mesi) per la sua durata; dall'altro, viene stabilito che salga da 1/1 a 3/2 il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati. Al tempo stesso, per rendere meno conveniente il ricorso ai rapporti a tempo determinato, viene fissato un tetto inderogabile di 36 mesi e viene elevata dell'1,4% la contribuzione da versare.

Contemporaneamente si interviene sulla flessibilità in uscita. Con una profonda revisione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. La possibilità di ottenere il reintegro resterà in piedi per i soli licenziamenti discriminatori. Per quelli di tipo disciplinare invece la scelta sarà demandata al giudice che, per alcune causali determinate, potrà optare per un indennizzo compreso tra le 15 e le 27 mensilità. E quella risarcitoria sarà l'unica via da seguire per gli «allontanamenti» dovuti a motivi economici. Ferma restando la volontà di punire eventuali abusi. Nel processo (che seguirà comunque un rito più breve dell'ordinario così da arrivare prima alla sentenza) l'addetto licenziato potrà provare che il licenziamento è stato determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari e ottenere dal magistrato la tutela corrispondente.

Cambia poi, e profondamente, l'assetto degli ammortizzatori sociali, che andrà a regime nel 2017. La nuova assicurazione sociale per l'impiego ASPI è destinata a sostituire le varie indennità di disoccupazione. Ne potranno usufruire oltre ai lavoratori dipendenti anche gli apprendisti e gli artisti purché possano contare su 2 anni di anzianità assicurativa e 52 settimane di lavoro nell'ultimo biennio. È prevista una fase transitoria per il passaggio del periodo dagli 8 mesi attuali (12 per gli over 50) ai 12 dell'Aspi (18 per gli over 55). La contribuzione è estesa a tutti i lavoratori che rientrino nell'ambito di applicazione dell'indennità. L'aliquota è pari a quella attuale per i lavoratori a tempo indeterminato (1,31%) ma sarà gravata di un ulteriore 1,4% per i lavoratori a termine. Resta il sistema della cassa integrazione, con limitazioni all'uso della «straordinaria» mentre per le aziende non coperte dalla Cig straordinaria arriva un fondo di solidarietà. Infine le norme contro le «dimissioni in bianco» e per la conciliazione, con il via sperimentale del congedo di paternità obbligatorio.

domenica 20 novembre 2011

Apprendistato 2011: indicazioni del Ministero del Lavoro

Vediamo le prime indicazioni del Ministero del Lavoro in riferimento al Testo Unico dell'apprendistato.    Nella circolare ministeriale n. 29 sono stati affrontati due dei profili di maggiore e significativo rilievo, ossia: il regime transitorio e quello sanzionatorio.
Analizzando quello transitorio il ministero ha precisato che il regime transitorio ha una durata delimitata e tassativa, non potendo andare oltre il 25 aprile 2012 (sei mesi). Durante questo periodo, laddove non sia possibile applicare la nuova disciplina, a causa del mancato intervento di disposizioni regionali e contrattuali, cui il Testo unico ha demandato la regolamentazione, trovano applicazione le regole legislative e contrattuali precedenti. Per cui le vecchie norme termineranno al temine del semestre (25 aprile 2012).
Per l'apprendistato professionalizzante, le nuove regole potranno operare anche prima della scadenza del semestre transitorio, a condizione che la Regione e la contrattazione ne abbiano regolamentato i profili.
Vediamo il nuovo apprendistato previsto per i lavoratori in mobilità. E' stato precisato che l'instaurazione di tale contratto segue le regole valide per le diverse tipologie di apprendistato. Dove, tuttavia, non sia operativa la nuova disciplina, anche per questi soggetti sarà possibile ricorrere alla normative (legislative e contrattuali) già esistenti. Due sono le nuove regole in ogni caso applicabili: quella riferita al licenziamento (solo per giusta causa o giustificato motivo) e quella relativa al regime contributivo che sarà quello dettato dalla legge n. 223 del 1991 all'articolo 25.

Vediamo l'aspetto sanzionatorio. Il datore di lavoro che assume un apprendista senza consegnargli il contratto scritto deve essere sanzionato, previa diffida che è obbligatoria; egli potrà provvedere alla regolarizzazione entro e non oltre 30 giorni) scrivendo e redigendo l'atto in forma scritta consegnandolo al lavoratore anche dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro evitando, così, la trasformazione in modo automatico in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Analoga procedura si deve applicare anche se il contratto di apprendistato è stato regolarmente scritto ma presenta delle differenze di contenuto rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. Stessa sorte, ossia sanzione e diffida anche per altre violazioni come per esempio la mancanza della formalità del patto di prova ovvero del piano formativo individuale, l'assenza del referente aziendale, l'adozione di retribuzione a cottimo, l'errata applicazione del sotto inquadramento o del regime retributivo progressivo in percentuale.
In vista delle nuove regole sull'apprendistato. Imprese e lavoratori possono utilizzare le tre tipologie diverse di contratto per l'ingresso o per il reinserimento nel mondo del lavoro: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere e, infine, di alta formazione e di ricerca. Tutti caratterizzati da importanti agevolazioni contributive e dall'obbligo di formazione del lavoratore con contratto di apprendistato.

lunedì 17 ottobre 2011

Giovani e lavoro: opportunità dell’apprendistato

L’Italia ha il record negativo in Europa per la disoccupazione giovanile: sono 1.138.000 gli under 35 senza lavoro. A stare peggio i ragazzi fino a 24 anni: il tasso di disoccupazione in questa fascia d’età è del 29,6% rispetto al 21% della media europea.
«Rendere ancor più incentivato l'apprendistato e incoraggiare il telelavoro soprattutto nel momento della nascita dei figli in una famiglia». Il ministro del  Lavoro e delle Politiche Sociali, Maurizio Sacconi ha riassunto così l'orientamento del suo ministero nei prossimi mesi, intervenendo al convegno di Cometa Formazione Oltre alla presentazione del rapporto sulla solidarietà,  è stata illustrata l'esperienza della Scuola Oliver Twist e il modello di integrazione Scuola Azienda nella progettazione e realizzazione delle attività di formazione che ha realizzato.
Gli apprendisti in Italia sono realmente pochi e non ricevono adeguata formazione (meno del 30% di quella programmata dalle Regioni), hanno contratti di durata limitata (il 42% dura meno di tre mesi) e godono di elevati (in termini relativi) stipendi corrisposti: in media, i più alti d'Europa.
Il contratto di apprendistato dovrebbe essere una delle forme più efficaci per contrastare una disoccupazione giovanile che non ha eguali in Europa.
Vediamo alcuni dati solo il 26% degli apprendisti è coinvolto in attività formative per l'apprendistato programmate dalle regioni. Un'incapacità a valorizzare la formazione in ambiente di lavoro indirettamente confermata dalle retribuzioni medie. Nel Regno Unito gli apprendisti sono pagati da un minimo del 45% (nell'industria) a un massimo del 60% (nel commercio) della retribuzione di un operaio con le stesse mansioni, mentre ancor più limitato è l'importo che gli apprendisti ricevono in Germania (sotto il 35%) e Svizzera (inferiore al 20%). come sostenuto dal Sole 24 ore.
La Fondazione Cometa e Fondazione per la Sussidiarietà hanno promosso un convegno sui  Giovani e lavoro: esperienze e prospettive, l’opportunità dell’apprendistato. Bisogna favorire la complementarietà tra i diversi livelli di istruzione scolastica e istruzione e formazione professionale, la personalizzazione dei percorsi per  valorizzare tutte le potenzialità insite nella conoscenza dei giovani e studiare un reale pluralismo dei soggetti erogatori.

domenica 29 maggio 2011

Apprendistato 2011 la riforma e le nuove regole

Riforma apprendistato al via i tre tipi contratto per creare occupazione ai giovani. Un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all'occupazione dei giovani. Come è definito l'apprendistato nello schema del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maurizio Sacconi.
Sono previste tre tipologie di contratto:
l'apprendistato per la qualifica professionale, rivolto ai giovanissimi a partire dai 15 anni di età;
l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che devono completare il loro iter formativo e professionale;
l'apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto a coloro che aspirano a un più alto livello di formazione, nel campo della ricerca, del dottorato e del praticantato in studi professionali.
La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare la pagina del sito di Mondo-Lavoro.

Quali sono i principi legislativi che devono essere rispettati?
Innanzitutto una forma scritta del contratto e del relativo piano formativo individuale da definire; divieto di retribuzione a cottimo; possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti; presenza di un referente aziendale; possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti tramite dei fondi interprofessionali; registrazione della formazione effettuata e delle competenze acquisite nel libretto formativo; possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite; divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo; possibilità per le parti di recedere dal contratto al termine del periodo di formazione e, se nessuna delle parti esercita la facoltà, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per chi sarà in possesso di un contratto di apprendistato si applicano le norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia).  Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati o, in mancanza, le tre unità.
Parliamo degli standard professionali e formativi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto, saranno definiti dal ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell'Istruzione e previa intesa con le Regioni e le Province autonome.

venerdì 29 ottobre 2010

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Foto del sito Lucanianews24.it
Finalmente è stato raggiunto un accordo tra governo, Regioni e parti sociali per il rilancio del contratto di apprendistato.
Concordando su un quadro operativo in cui questo strumento di lavoro acquisisca il termine ed un contesto di lavoro quale apprendistato professionalizzante con un riferimento particolare alla funzione compensativa dei CCNL, ed in modo ancora più efficace dove la Regione non abbia regolamentato la materia.

L’importanza di questo accordo è essenzialmente finalizzato a combattere l’uso distorto del tirocinio e delle collaborazioni. Obiettivo dell’ apprendistato professionalizzante deve essere quello di garantire un indirizzo formativo con la garanzia delle Regioni  con l’aiuto delle parti sociali.

Per rendere funzionale tale accordo al mercato del lavoro sarà essenziale definire in modo scrupoloso come le Regioni applicheranno queste norme e come verrà valorizzata la formazione nelle aziende, quindi curare con intransigenza l’aspetto più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine che siano di valorizzate le potenzialità in termini di occupazione prevenendo  gli abusi e l'utilizzo distorto degli stessi tirocini formativi e di orientamento e di altre tipologie contrattuali in concorrenza con il contratto di apprendistato. Garanzia per un formazione di coloro che avranno una responsabilità diretta nella gestione dell’apprendistato.

L'apprendistato, in questa fase di difficoltà economica e non solo  deve diventare la porta  d'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

Secondo il rapporto  Isfol  2009 s'è registrato un forte calo del numero dei contratti di apprendistato attivati in un contesto, qual è quello italiano, caratterizzato da tassi di disoccupazione giovanile tra i più alti in Europa.

Le parti si dovranno impegnare a garantire la certezza al quadro normativo che regola l'apprendistato anche nelle regioni che non hanno mai adottato norme in materia e alla luce delle sentenze emesse dalla Corte costituzionale. Inoltre in vista dell’accordo sull'apprendistato professionalizzante l'impegno deve essere  quello di valorizzare la formazione aziendale di tipo formale,quindi di riscoprire la vocazione formativa dell’impresa e sarà fondamentale limitare l'abuso e la reiterazione dei tirocini formativi e delle collaborazioni a progetto che non a caso  nascondono veri e propri rapporti di lavoro subordinato.

Se volete approfondire l'argomento sull’apprendistato altre informazioni si possono trovare sul sito Mondo lavoro.com.
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