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martedì 14 aprile 2015

730 precompilato online dal 15 aprile si parte



Pronti, via. Mercoledì 15 aprile è il grande giorno del 730 precompilato. Il fisco metterà a disposizione la dichiarazione precompilata a circa 20 milioni di contribuenti italiani. Si accede solo online e quindi non arriverà niente a casa o per posta.

Dal 15 aprile 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato. Modello che può essere accettato o modificato.

La dichiarazione dei redditi, per 20 milioni di contribuenti tra lavoratori dipendenti e pensionati, sarà facilitata dalla novità del Modello 730 precompilato. Il nuovo modello è infatti disponibile online da oggi. L’Agenzia delle Entrate consente infatti di consultare un cassetto fiscale dedicato, la cui chiave d’accesso è una password personalizzata, un Pin individuale (solo 4 milioni hanno già l’accesso diretto al sistema telematico). Si potrà scegliere anche di presentare il modello ordinario. E' stato sgombrato il campo sulle informazioni che vi saranno contenute - come le spese sanitarie - e sulle scadenze, sia per quanto riguarda il modello precompilato che quello ordinario.

Il vantaggio fondamentale per il contribuente (oltre a quello relativo all'ulteriore semplificazione nella compilazione del modello) è legato ai controlli. Infatti, se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all'Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali). Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi.

Quindi entro il 15 aprile 2015 sarà inviato a pensionati, dipendenti pubblici e privati il 730/2015 compilato con i dati forniti dal sostituto d'imposta (stipendio o pensione), dall'anagrafe tributaria (familiari a carico e rendite immobiliari) e soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc.). Dal 2016 saranno indicate anche le spese sanitarie note. Entro il 7 luglio 2015 il contribuente potrà accettare la dichiarazione così come gli perviene oppure integrarla presentandola tramite CAF e intermediari.

In casi particolari è necessario presentare le dichiarazioni con il Modello Unico: questo vale per coloro che possiedono, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche redditi di impresa e derivanti dall’esercizio di arti o professioni. Inoltre, non tutti i soggetti sopra citati sono tenuti a presentare tale dichiarazione.

Sono invece del tutto esonerati dalla dichiarazione dei redditi coloro che possiedono esclusivamente i redditi derivanti da:

Abitazione principale;
Lavoro dipendente o pensione;
Lavoro dipendente o pensione con abitazione principale;
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

Alcuni redditi esenti (ad esempio, pensioni di guerra, alcune borse di studio, ecc…).
Oppure possiedono esclusivamente redditi soggetti a:
imposta sostitutiva
ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

In tutti i casi sopra indicati, l’esenzione scatta soltanto alle seguenti condizioni:
Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto oppure corrisposti da più sostituti, purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale

L’esenzione può scattare anche per motivi di minimo reddituale, ossia per tutti coloro che possiedono esclusivamente determinati redditi, entro specifiche soglie, e sempre solo a particolari condizioni. Il reddito da lavoro, pensione, terreni o mantenimento, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, deve essere inferiore a:

8.000 euro per chi ha meno di 75 anni;

7.750 euro per chi ha più di 75 anni a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;

7.500 euro per i pensionati a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;

4.800 euro per attività non esercitate abitualmente o da lavoratori autonomi (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.);
500 euro per i redditi di terreni e fabbricati a condizione che il periodo di lavoro non sia inferiore a 365 giorni;

7.500 (pensione) + 185,92 (terreni) a condizione che il periodo di lavoro/pensione non sia inferiore a 365 giorni;

7.500 euro per l’assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (è escluso l’assegno per il mantenimento dei figli)

28.158,28 euro di compensi per attività sportive.

Istruzioni: che cosa si deve fare
Una volta stabilito a chi spetta o meno presentare tale modulo, il Modello 730 può essere consegnato a due soggetti distinti:

Al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), solo se questi ha comunicato di prestare assistenza fiscale per quell'anno. In questo caso, il modello 730 deve essere già stato compilato e il 730-1 (relativo alla scelta per la destinazione dell’Otto per mille e del Cinque per Mille dell’Irpef) va consegnato in busta chiusa.

Al CAF o ai professionisti iscritti all’albo dei commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro. Il modulo può essere loro consegnato già compilato oppure se ne chiede assistenza per la compilazione, sotto compenso. In busta chiusa va sempre consegnato anche il modello 730-1 per la scelta (o meno) della destinazione dell’8 e del 5 per mille.

Una volta completata questa procedura, non è necessario che il contribuente consegni il modulo all’Agenzia delle Entrate poiché questo adempimento spetta o al datore di lavoro, all'ente pensionistico o al CAF (e gli altri intermediari abilitati). In caso di rimborso dell’imposta o di saldo a debito da parte del contribuente, le somme rinvenute vengono versate o trattenute a luglio direttamente dalla busta paga o dalla pensione, a meno che non si richieda esplicitamente che il corrispettivo venga inviato direttamente al contribuente dall'Agenzia delle Entrate. Se, in caso di verifica, dovesse essere riscontrato un errore nel Modello 730 consegnato, è possibile rettificare con un modulo integrativo e rivolgendosi a un intermediario (CAF, professionista), anche se nella compilazione precedente ci si era rivolti ad un altro soggetto. Oppure si può presentare un Modello Unico per persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Scadenza
Il Modello 730/2015 si potrà consegnare integrato entro il 7 luglio. In attesa di istruzioni precise, si consiglia, in ogni caso, di monitorare le scadenze fiscali divise per mese sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

l modello 730 precompilato è a disposizione di lavoratori e pensionati che abbiano presentato il 730 2014 per i redditi 2013 e che abbiano ricevuto dal sostituto di imposta il modello CU che sostituisce il CUD. Il modello è compilato direttamente dall'Agenzia delle entrate, che utilizza i dati contenuti nel CU, i dati degli interessi passivi sui mutui, dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali, oltre ad alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e presenti nell'anagrafe tributaria.

Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie (730 ordinario o modello Unico PF).



sabato 31 maggio 2014

730 2014 ultimi giorni per sfruttare gli sconti del fiscali. Borse di studio e rette universitarie




Nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico) possono essere inserite le somme percepite a fronte di borse di studio o dottorati di ricerca ed  è possibile esenzione della somma dal pagamento delle imposte ma anche nell’indicazione fisica delle somme nel modello 730. In realtà infatti alcune borse di studio scontano la tassazione alla fonte, altre invece sono totalmente esenti dalle tasse.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti: le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo; le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero; le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85; le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia; borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998 n.407).

Nella dichiarazione dei redditi con il Modello 730-2014 o con il Modello Unico si possono inserire le detrazioni fiscali per le spese sanitarie e per le spese scolastiche e di istruzione sostenute dal contribuente: vediamo in questa guida tutte le informazioni utili.

Quali spese per istruzione si possono detrarre nella dichiarazione dei redditi - Si possono avere detrazioni fiscali per le spese sostenute nel 2013 per corsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, per i corsi universitari, master e specializzazione per l'istruzione dello stesso contribuente o dei parenti a carico.

Ci sono inoltre le detrazioni spese scolastiche per l'asilo nido e per il canone di locazione per gli studenti fuori sede, spese per la partecipazione alle prove di accesso ai corsi universitari a numero chiuso con test di verifica della preparazione, ma non ce ne sono per acquisto di materiale scolastico quali libri, computer ecc..., per il trasporto, il vitto e l'alloggio, le lezioni private, i viaggi-studio all'estero.

Si possono avere detrazioni fiscali sia per le spese sostenute per scuole pubbliche che private, solo che per le seconde l'importo non può essere superiore a quello che si sarebbe speso per un corso pubblico Per le università: si può detrarre al massimo la parte di tassa di iscrizione uguale a quella della più vicina facoltà pubblica dello stesso corso di laurea o equivalente).

Come calcolare e dichiarare le detrazioni per le spese scolastiche e di istruzione - Sono detrazioni Irpef al 19% della spesa totale: se per parenti a carico, ad esempio i figli, spettano al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa, se intestato al figlio allora si possono dividere al 50% tra i due genitori (se il documento riporta le percentuali di ripartizione, allora anche diversamente dal 50%). Nel caso che uno dei due coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa.
Nel Modello 730 le detrazioni spese scolastiche e di istruzione si segnano nel quadro E, sez. I, rigo E13, invece nel Modello Unico nel quadro RP, sez. II, rigo RP13.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti specifici anche con riferimento alle spese sostenute per l’istruzione e la formazione. Tali spese vanno indicate nei righi da E8 a E12 “Altre Spese” del quadro E – Oneri e Spese, dove ci sono tutte le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%.

Università privata: spese detraibili
La detrazione ammonta al 19% delle spese sostenute; le spese possono riferirsi anche a più anni e per gli istituti o università privati non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali.

Test universitario: la prova di accesso è detraibile
Le spese per la partecipazione alle prove di accesso ai corsi universitari sono detraibili nella misura del 19% dall’imposta lorda.

Spese per iscrizione ad un master post universitario
La spesa per l’iscrizione ai master post universitari è detraibile (nella misura del 19%) a condizione che il master sia assimilabile, per durata e struttura di insegnamento, a un corso universitario o di specializzazione. In caso di corsi svolti in università statali non vi sono limiti di spesa; per i corsi svolti in università private la detrazione spetta per un importo non superiore a quello previsto per un corso analogo in una università statale (articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir).

Spese per la scuola materna: nessuna detrazione fiscale
Non è invece possibile detrarre le spese scolastiche per l’iscrizione di un figlio alla scuola materna. In quest’ambito sono detraibili solo le rette pagate agli asili nido e le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitari.

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest’ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata all’estero. Per esempio le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base, alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo non dovranno essere comprese ed indicate nella dichiarazione dei redditi mentre quelle corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero.


lunedì 10 febbraio 2014

730 per il 2014 a credito con doppio controllo sui familiari a carico



A partire dal 2014, doppio controllo - del sostituto d'imposta e delle Entrate - sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia dei contribuenti che presentano un modello 730 con importi a credito complessivamente superiori a 4.000 euro.

Le detrazioni Irpef applicate nella dichiarazione dei redditi 2014 riservano un’amara sorpresa per molti contribuenti: addio al rimborso automatico in busta paga se si ha diritto a detrazioni fiscali oltre 4mila euro, per carichi di famiglia o per crediti in eccedenza dell’anno precedente. In questi casi, scatteranno i controlli dell’Agenzia delle Entrate per la restituzione di somme in eccedenza e solo dopo una verifica si avrà diritto a incassare il credito d’imposta: lo prevede la Legge di Stabilità 2014 (comma 586).

Per le dichiarazioni presentate a partire dall’anno 2014, ovvero per i modelli 730/2014 relativi ai redditi dell’anno 2013 viene introdotta una forma di controllo preventivo volto a contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d’imposta o dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’assistenza fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione telematica della dichiarazione (sei mesi decorrenti dal 30 giugno e dal 10 novembre per il modello 730 integrativo), ovvero dalla data della effettiva trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettuerà dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

Il rimborso che risulterà spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo verrà successivamente erogato dalla stessa Agenzia delle Entrate e non più dal sostituto di imposta.

L’effetto pratico di questo ulteriore controllo, ulteriore rispetto a quello già eseguito dal sostituto di imposta o dal CAF/professionista abilitato, è quello di allungare ulteriormente i tempi del rimborso dell’eccedenza di imposta del contribuente.

I controlli devono, infatti, essere effettuati entro sei mesi dalla scadenza dei termini di invio delle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate posticipando di conseguenza il termine del rimborso stesso. Quest’ultimo sarà poi erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate con una tempistica che non è stata definita dal disegno di legge.

Oltre al controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia rimangono in essere gli ulteriori possibili controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

La relazione illustrativa al disegno di legge chiarisce che “il controllo preventivo è diretto al riscontro dei dati esposti nelle dichiarazioni che presentano elementi sintomatici di particolari criticità e non pregiudica gli altri controlli previsti dalla disciplina in materia di imposte sui redditi.

In particolare, prima dell’erogazione del rimborso, qualora questo sia determinato, anche in parte, da detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze d’imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, il controllo preventivo viene effettuato sulla documentazione attestante i carichi di famiglia che hanno dato luogo al rimborso ovvero all’eccedenza d’imposta”.

La norma prevede un controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro non estensibile, salvo modifiche in sede di conversione, al caso frequente di mancanza di detrazioni per carichi di famiglia con contemporanea presenza di cospicui crediti di imposta.

La relazione illustrativa invece accomuna la presenza delle detrazioni di famiglia alle eccedenze di imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, dando adito ad un primo dubbio: cosa succede se un contribuente non ha carichi di famiglia ma ha un’eccedenza a credito riportata dall’anno precedente di importo superiore a 4.000 euro? Tale dichiarazione è soggetta all’ulteriore controllo dell’Agenzia delle Entrate o può essere liquidata dallo stesso sostituto di imposta o CAF/professionista abilitato che è intervenuto con possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre)?

Se lo scopo della norma è quello di verificare la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia se ne dovrebbe dedurre che, in mancanza delle stesse, le relative dichiarazioni non dovrebbero essere assoggettate a questo ulteriore controllo indipendentemente dall’importo del credito.

Qualora invece la finalità della norma sia quella di verificare tutte le situazioni a credito IRPEF di importo superiore a 4.000 euro non si comprende l’esplicito riferimento dell’articolo ai carichi di famiglia. In quest’ultimo caso sarebbe stato sufficiente un riferimento all’ammontare dell’eccedenza di imposta IRPEF.

Ricordiamo che sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel corso dell’anno solare oggetto della dichiarazione hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;

la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);

il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13, legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001);

il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Mentre non deve essere considerato il reddito degli immobili sfitti (rendita catastale) assoggettati ad IMU (imposta municipale unica) prevista dal D.Lgs. n. 23/2011.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

i discendenti dei figli;

i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);

i generi e le nuore;

il suocero e la suocera;

i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);

i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Se ne ricava che i contribuenti senza familiari a carico non saranno sottoposti a controllo aggiuntivo, e continueranno a ricevere i rimborsi automaticamente senza alcun controllo. Ricordiamo che la legge considera a carico i familiari, anche se non conviventi, che hanno conseguito un reddito complessivo inferiore 2.840,51 euro. Per familiari si intendono coniuge (a meno che non sia intervenuta separazione legale) e figli. Si possono considerare a carico anche i conviventi (fermo restando il precedente limite di reddito) seguenti: coniuge legalmente ed effettivamente separato, discendenti dei figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, nonni.



venerdì 12 aprile 2013

Nuovo modello 730 per il 2013 guida alla compilazione


Il modello 730 2013 è disponibile sul sito Agenzia Entrate che riporta le relative istruzioni e diverse novità. Il modello 730/2013 è un modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendente e ai pensionati.

Con il modello 730 si possono dichiarare redditi di lavoro dipendente; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; redditi dei terreni e dei fabbricati; redditi di capitale; redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva; alcuni dei redditi diversi (per esempio i redditi di terreni e fabbricati situati all’estero); alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio i redditi percepiti dagli eredi e dai legatari).

Il modello 730 2013 deve essere compilato dal contribuente, seguendo le istruzioni allegate al modello o fornite dall’Agenzia delle Entrate sul suo sito internet, e successivamente consegnato al proprio datore di lavoro, ad un Caf o ad altro professionista abilitato.

I documenti per la compilazione del 730 sono quelli relativi a visite mediche specialistiche o generiche e fatture rilasciate dal medico; quelli relativi ad analisi, indagini radioscopiche, ricerche; spese dentali o per apparecchi acustici e cioè fatture o scontrini parlanti del negozio; acquisti relativi a occhiali da visita o lenti a contatto; o spese relative a degenze ospedaliere, riabilitazione, ginnastica, massaggi ( in questo caso bisogna presentare la fattura rilasciata dal centro sanitario accompagnata dalla prescrizione medica), rette di case di riposo, e spese di cure termali.

Il termine per la presentazione del modello 730 2013 varia a seconda della modalità di consegna, fissata al 30 aprile 2013 per la presentazione al proprio datore di lavoro e al 31 maggio 2013 per la presentazione presso un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato.

I redditi di lavoro dipendente svolto all’estero in zone di frontiera, imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro, vanno menzionati indicando il codice 4 nella colonna 1 (tipologia reddito) dalla riga C1 a C3. Nella colonna 3 (reddito) va indicato l’ammontare totale dei redditi percepiti, inclusa la quota esente. Per l’anno 2012 chi presta l’assistenza fiscale terrà conto solo della parte di reddito eccedente 6.700 euro, mentre per il computo dell’acconto Irpef per il 2013 verrà esaminato l’ammontare totale del reddito percepito;

Il modello 730/2013 va presentato:
entro il 30 aprile 2013 se viene presentato al sostituto d’imposta (ente pensionistico o datore di lavoro);
entro il 31 maggio 2013 se viene presentato a un CAF o a un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro).

sabato 17 novembre 2012

Legge di stabilità 2013 e detrazioni figli a carico


La legge di stabilità 2013 ha ritoccato al rialzo la detrazioni per carichi di famiglia e in particolare le detrazioni figli a carico. Queste detrazioni si applicano a seconda del reddito dichiarato.

Vediamo in modo analitico cosa è cambiato per le singole professionalità.

Per gli impiegati della pubblica amministrazione (con un reddito più o meno sotto i 30.000 euro), in una famiglia tipo con due figli entrambi sopra i tre anni, gli sconti ammontano a 1.382 euro, 218 in più del 2012. Nel caso di tre figli si sale a 2.166 euro, mentre per un figlio solo la detrazione è calcolata in 650 euro l'anno.

Nel caso di una famiglia con tre bambini, uno sotto i tre anni e gli altri due più grandi, il cui reddito sia compreso tra i 50.000 e i 60.000 euro (quello di un medico pubblico ad esempio) le detrazioni passeranno dagli attuali 1.414 euro ai 1.622 previsti dal prossimo anno, con un guadagno di 208 euro.

Con la stessa composizione famigliare ma con un reddito tra i 25.000 e i 30.000 euro (per esempio quello di un insegnante) la detrazione é invece di 2.371 euro, 304 in più di quella in vigore.

La differenza maggiore tra la vecchia e la nuova normativa la sentiranno le famiglie con un bambino disabile. Per i redditi più bassi, quelli sotto i 20.000 euro, e un figlio sotto i tre anni lo sconto arriva a 1.397 euro, 513 in più dell'attuale. Si passa a 1.304 euro se gli introiti annuali sono di 25.000 euro e a 1.211 se il reddito sale a 30.000. Lo sconto minimo per chi guadagna più di 60.000 euro è di 652 euro (239 in più di oggi). Se il bambino ha più di tre anni, si va invece da una detrazione massima di 1.239 euro per i redditi bassi (434 in più dell'attuale normativa) a 578 euro per i redditi più alti (203 in più rispetto al 2012).

Per calcolare  l’importo della detrazione spettante bisogna utilizzare la funzione inserita nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi (con l’aumentare dei figli, ovviamente, cambiano i coefficienti da applicare).

Una famiglia con reddito di 10mila euro e un figlio
figlio con meno di tre anni: 1.220 moltiplicato per 85mila (differenza fra 95mila e reddito), diviso per 95mila, ossia 1.092 euro: + 287 euro rispetto agli 805 euro previsti con la precedente normativa.
figlio con più di tre anni: 950 per 85mila diviso 95mila, ossia 850 euro (+135 euro rispetto ai 715 euro di prima).

Una famiglia con reddito di 10mila euro e due figli
entrambi sotto i tre anni: 2.218 euro (+582 euro rispetto ai precedenti 1.636 euro)
solo uno sotto i tre anni: 1.973 euro da 1.623 euro (+350 euro).

Una famiglia con reddito di 20mila euro
un figlio sotto i tre anni: 963 euro (+273 euro rispetto ai 710 della precedente detrazione)
un figlio sopra i tre anni: 750 euro da 631 euro (quindi +119 euro)
due figli sopra i 3 anni: 1.555 euro contro i precedenti 1.309 (+246 euro)

Una Famiglia con reddito di 30mila euro
un figlio sotto i 3 anni: 835 euro contro i precedenti 615 euro (+220 euro)
un figlio sopra i 3 anni: 650 euro contro i precedenti 547 euro (+103 euro)

Una famiglia con reddito di 40mila euro
un figlio sotto i tre anni: 706 euro contro i precedenti 521 euro (+185 euro)
un figlio con più di tre anni. 550 euro contro i precedenti 463 euro (+87 euro)

sabato 31 marzo 2012

Lavoratori dipendenti guadagno più dei datori di lavoro. E le imprese falliscono

Nel 2011 11.615 aziende hanno chiuso i battenti per fallimento, un dato mai toccato in questi ultimi 4 anni di crisi. Lo afferma la Cgia di Mestre, precisando che "questo dramma non è stato vissuto solo dai datori di lavoro, ma anche dai dipendenti: secondo una prima stima, in almeno 50.000 hanno perso il posto di lavoro".
Un record che ci segnala quanto siano in difficoltà le imprese italiane, soprattutto quelle di piccole dimensioni che, come ricorda la Cgia di Mestre, continuano a rimanere il motore occupazionale ed economico del Paese. "La stretta creditizia, i ritardi nei pagamenti e il forte calo della domanda interna - segnala il segretario della Cgia di Mestre, Giuseppe Bortolussi - sono le principali cause che hanno costretto molti piccoli a portare i libri in Tribunale.

Purtroppo, questo dramma non è stato vissuto solo da questi datori di lavoro, ma anche dai loro dipendenti che, secondo una nostra prima stima, in almeno 50.000 hanno perso il posto di lavoro". Ma, ricorda la Cgia, il fallimento di un imprenditore non è solo economico, spesso viene vissuto da queste persone come un fallimento personale che, in casi estremi, ha portato decine e decine di piccoli imprenditori a togliersi la vita. "La sequenza di suicidi e di tentativi di suicidio avvenuta tra i piccoli imprenditori in questi ultimi mesi - prosegue Bortolussi - sembra non sia destinata a fermarsi. Solo in questa settimana, due artigiani, a Bologna e a Novara, hanno tentato di farla finita per ragioni economiche. Bisogna intervenire subito e dare una risposta emergenziale a questa situazione che rischia di esplodere. Per questo invitiamo il Governo ad istituire un fondo di solidarietà che corra in aiuto a chi si trova a corto di liquidità".

Il segretario commenta poi i dati sui redditi resi noti ieri dal dipartimento delle Finanze del Tesoro. "Attenti - dice - a dare queste chiavi interpretative fuorvianti e non corrispondenti alla realtà. Le comparazioni vanno fatte tra soggetti omogenei, ad esempio tra artigiani e i loro dipendenti. Ebbene, se confrontiamo il reddito di un dipendente metalmeccanico con quello del suo titolare artigiano, quest'ultimo dichiara oltre il 40% in più, con buona pace di chi vuole etichettare gli imprenditori come un popolo di evasori".

I lavoratori dipendenti superano per guadagno gli imprenditori: se i primi dichiarano infatti un reddito medio di 19.810 euro, i loro datori di lavoro, gli imprenditori, hanno invece, un reddito medio di 18.170 euro. E' quanto risulta dalle ultime dichiarazioni diffuse dal ministero dell'Economia. Solo l'1% dei contribuenti dichiara più di 100.000 euro, mentre circa la metà ha un reddito che non supera i 15mila euro, e un terzo non supera i 10.000 euro. Inflazione stabile a marzo al 3,3% annuo, +0,5% mensile. Si porta ai massimi dal 1995 la forbice fra prezzi e retribuzioni. E' quanto risulta dalle ultime dichiarazioni Irpef, presentate nel 2011, rese note dal Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia.

Reddito medio è pari a 19.250 euro, +1,2%. Il reddito medio degli italiani è pari a 19.250 euro. E' quanto risulta dalle ultime dichiarazioni dei redditi Irpef (dichiarazioni 2011 su anno di imposta 2010). In un anno il reddito è cresciuto dell'1,2%. La distribuzione per classi di reddito - rimarca il Dipartimento -è in linea con l'anno precedente. Dall'analisi per tipologia di reddito, si legge ancora nel comunicato, "emerge che i lavoratori autonomi hanno il reddito medio più elevato, pari a 41.320 euro, mentre il reddito medio dichiarato dagli imprenditori è pari a 18.170 euro. Il reddito medio dichiarato dai lavoratori dipendenti è pari a 19.810 euro, quello dei pensionati pari a 14.980 euro e, infine, il reddito medio da partecipazione è stato pari a 16.500 euro".
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