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venerdì 19 dicembre 2014

Pensione di invalidità per l’anno 2015: le nuove regole



La Pensione invalidità civile che viene erogata dall’INPS ed è un assegno mensile che spetta ai cittadini affetti da patologie congenite o acquisite, tali da non consentire l’attività lavorativa e quindi il proprio mantenimento.

L’assegno di invalidità civile viene elargito in presenza di determinati requisiti e previa domanda, qualora i cittadini a causa di specifiche malattia non siano in grado di lavorare e quindi sostenersi, indipendentemente dal versamento dei contributi.

Il messaggio INPS 9626/2014 ha chiarito che i titolari di assegno ordinario di invalidità potranno, nel caso in cui questo specifico beneficio vengano confermate, diventa possibile esercitare la totalizzazione della pensione.

In base a questo specifico istituto previdenziale un lavoratore che ha versato contributi presso differenti sistemi e casse per la gestione pensionistica, qualora non abbia maturato il diritto alla pensione in nessuna di queste casse, può decidere di cumulare tutti i suoi contributi per ottenere un’unica pensione, senza ricorre alla ricongiunzione per cui dovrebbe sostenere delle spese economiche.

L’istituto di previdenza ha stabilito che d’ora in poi, i titolari di pensioni di invalidità che perdono l’assegno (ad esempio, perché viene meno il requisito), nel caso in cui abbiano contributi versati in altre gestioni possono effettuare la totalizzazione sia per il trattamento di anzianità (che richiede 40 anni e tre mesi di contributi, più la finestra mobile di 21 mesi), sia per ottenere la pensione di vecchiaia (65 anni e tre mesi più la finestra mobile).

L’unico caso in cui era già possibile la totalizzazione era quello in cui, a seguito di un peggioramento delle condizioni di salute del titolare, l’assegno di invalidità venisse trasformato in pensione di inabilità. La totalizzazione era invece esplicitamente vietata in caso di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità, ovvero della pensione di invalidità, in pensione di vecchiaia. E non si poteva nemmeno cumulare un assegno di invalidità con contributi versati in un’altra gestione previdenziale, per totalizzarli in un’unica pensione.

Ricordiamo che la totalizzazione dei contributi previdenziali permette a lavoratori dipendenti, autonomi e professionisti che hanno effettuato versamenti in gestioni diverse di utilizzarli in tutto o in parte per ottenere un’unica pensione che sarà la somma dei trattamenti di competenza di ciascun istituto previdenziale. La totalizzazione è gratuita, ed è una possibilità diversa dalla ricongiunzione dei contributi, che spesso è invece onerosa, e permette (sempre a chi ha effettuato versamenti presso più enti) di unirli per ottenere alla fine una pensione da un unico ente previdenziale.

Vediamo chi può beneficiarne. Possono richiedere la totalizzazione dei contributi sia i lavoratori subordinati che i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. La totalizzazione può essere richiesta anche dai parenti di un superstiti di un assicurato, nel solo caso in cui l’assicurato stesso sia morto prima di maturare il diritto alla pensione. Il beneficio della totalizzazione è stato previsto, in particolare per i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria (invalidità, vecchiaia e superstiti); iscritti alle gestioni pensionistiche che sostituiscono o esonerano dall’assicurazione obbligatoria; iscritti agli enti previdenziali privati; iscritti alla gestione separata o, ancora, iscritti ai fondi di previdenza per i ministri di culto di chiese differenti da quella cattolica.

Con il messaggio recentemente emanato dall’INPS (9626/2014) tuttavia, il divieto di totalizzazione viene limitato ai soli casi in cui l’assegno di invalidità continui ad essere assegnato al soggetto titolare di trattamento pensionistico. Per gli altri contribuenti, ovvero per quei soggetti che perdono la pensione di invalidità in seguito alla revisione del loro stato di invalidità, si prevede un regime di maggiore flessibilità, dal momento che potranno esercitare la possibilità di totalizzare le loro altre pensioni e, nel caso in cui siano i contributi accreditati, alla pensione di anzianità in totalizzazione (40 anni e 3 mesi) o alla pensione di vecchiaia (65 anni e 3 mesi).

La pensione invalidità quindi è un assegno mensile che l’Istituto eroga a favore dei cittadini affetti da determinate malattie che non consentono di svolgere alcun tipo di attività lavorativa e si differenzia dagli altri tipi di invalidità perché non richiede il versamento dei contributi.
Un cittadino quindi affetto da una patologia invalidante, ha diritto a ricevere l’assegno di pensione di invalidità civile anche se non ha mai versato contributi obbligatori all’INPS.

Il riconoscimento del diritto a ricevere la pensione di invalidità civile INPS prevede specifici requisiti, quali:

pensione invalidità civile requisiti Sanitari: il diritto all’assegno di invalidità civile si ottiene solo se il tipo di malattia invalidante di cui è affetta la persona rientra nelle fattispecie individuate dalla legge e se la percentuale di invalidità riconosciuta dalla Commissione Sanitaria ASL è tra il 100% e il 74%;

pensione invalidità civile requisiti di età: il riconoscimento dell’assegno di invalidità è riconosciuto dai 18 anni ai 65 anni, in quanto per i minori e gli ultrasessanticinquenni vi sono altri tipi di prestazioni specifiche;

pensione invalidità civile requisiti di reddito: l’assegno di invalidità spetta in misura proporzionale ai limiti di reddito.

Nello specifico, l’accertamento dei requisiti sanitari, devono essere appurati dall’INPS previa conferma da parte della Commissione Medica ASL, la quale ha il compito di determinare la percentuale di invalidità e confermare il diritto alla pensione di invalidità civile. Una volta accertato e riconosciuto il diritto, il cittadino tramite Caf e Patronati o mediante PIN dispositivo INPS, può inoltrare la domanda online per il riconoscimento dell’invalidità civile e dei vari benefici che ne derivano come la pensione, l’assegno, le agevolazioni fiscali, congedi e permessi lavorativi, esenzione dal ticket sanitario ecc.




martedì 30 settembre 2014

La ricongiunzione ai fini pensionistici



La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.

La ricongiunzione retributiva riunisce in un istituto tutte le posizioni maturate in gestioni diverse. La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.

La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione. I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.

La disciplina della ricongiunzione è regolata dalle seguenti leggi:

la Legge 29/1979 per i  trasferimenti tra INPS, ex INPDAP, ex ENPALS, INPGI, Gestioni speciali INPS per i lavoratori autonomi e i fondi aziendali sostitutivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;

la legge 45 del 1990 sui trasferimenti di contributi tra Casse dei liberi  professionisti e le gestioni di previdenza obbligatorie.

Il Decreto Legislativo n.184 del 30 aprile 1997 ha poi ampliato la possibilità anche a chi non abbia maturato in alcuna delle predette forme il diritto a pensione, e che scelgano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo.

La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.

La ricongiunzione dei contributi provenienti dalle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi avviene sempre con pagamento di un onere da parte del richiedente. In questo caso, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l’interessato possa far valere, successivamente alla cessazione dell’attività come lavoratore autonomo, almeno cinque anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente, in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie.

La ricongiunzione in Fondi diversi dal Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti (art.2 della legge n.29/1979

Il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione:

nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria predetta;

nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’Inps si può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione dei quali sia titolare. L’interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all’atto della domanda ovvero nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

La domanda di ricongiunzione deve essere presentata alla competente sede dell’Istituto, Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si chiede di ricongiungere i diversi periodi.

La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un’unica gestione può essere esercitata una sola volta. Tale facoltà può essere esercitata una seconda volta:

dopo almeno dieci anni dalla prima, con almeno cinque anni di contribuzione per effettivo lavoro

al momento del pensionamento e solo nella stessa gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione.

martedì 9 settembre 2014

Estratto conto Inps è possibile verificare i propri contributi



I Lavoratori vicini alla pensione possono controllare accedendo al sito INPS l’elenco dei contributi che risultano registrati negli archivi a favore del lavoratore fin dall'apertura della sua posizione assicurativa, nella quale sono raccolti i contributi da lavoro, figurativi e da riscatto.

Consultando l'estratto il lavoratore può verificare la presenza di tutti i contributi versati  autonomamente o dai propri datori di lavoro al fine di segnalare per tempo eventuali discordanze o inesattezze all’Inps. E’ utile per avere un quadro chiaro e riepilogativo della propria posizione previdenziale.

All’estratto conto contributivo si può accedere direttamente on line dal sito istituzionale www.inps.it, attraverso il seguente percorso: Servizi online>Servizi per il cittadino > Inserimento codice identificativo PIN > Fascicolo Previdenziale del Cittadino(dal menu a sinistra)> Posizione Assicurativa > Estratto Conto oppure direttamente tramite il Box Servizi correlati presente in fondo a questa pagina nella sezione a destra. Per accedere ai Servizi on line è necessario dotarsi del proprio codice di identificazione personale (PIN), che si può richiedere on line al seguente link: richiedi e gestisci il tuo PIN on line.

Nell’estratto contributivo sono riportati in alto a destra i dati anagrafici dell’interessato, mentre nella tabella ci sono i dati relativi ai versamenti previdenziali. In particolare:
•    Periodo di riferimento;
•    Tipologia di contribuzione (lavoro dipendente, artigiano, commerciante, servizio militare ecc.)
•    Contributi utili (espressi in giorni, settimane o mesi), sia per il raggiungimento del diritto sia per il calcolo della pensione;
•    Retribuzione o Reddito;
•    Azienda (datori di lavoro);
•    Eventuali Note (riportate alla fine dell’estratto).

Nel caso in cui vengano riscontrate delle anomalie è possibile inoltrare una segnalazione utilizzando la procedura attivabile dal percorso: Servizi online>Servizi per il cittadino > Inserimento codice identificativo PIN > Fascicolo Previdenziale del Cittadino(dal menu a sinistra)> Posizione Assicurativa > Segnalazioni contributive.

Se si vuole sapere a che punto siete nella lunga (sempre più lunga) strada che porta verso la pensione? Oppure volete controllare se l'azienda per la quale state lavorando - e sulla quale avete sentito voci poco rassicuranti - sta versando regolarmente i vostri contributi? Se una volta l'unica soluzione era armarsi di molto tempo e pazienza e recarsi di persona presso la sede dell'Inps più vicina, oggi potete avere la risposta anche restando comodamente seduti a casa vostra: scoprite qui come richiedere l'estratto conto contributi dell'Inps online.

Estratto conto Inps online, come funziona
Come richiedere l'estratto conto contributi dell'Inps online? La prima cosa da fare è registrarsi al sito dell'Inps e fare domanda per il rilascio del PIN, cioè un codice segreto di identificazione personale che viene richiesto dal sistema per effettuare le operazioni online. Andando sul sito inps.it, in basso a destra, nella sezione 'Servizi Online', c'è una barra con un lucchetto e la scritta 'il PIN online': cliccando su di essa si accede all'area per la richiesta. Una volta all'interno di quest'ultima, basta seguire le istruzioni fornite dal sistema nella sezione 'Devi richiedere un nuovo PIN?'. Se invece avete ricevuto a casa una lettera dove sono indicati i primi 8 caratteri del PIN, per completarlo e attivarlo dovete entrare nell'area 'Devi attivare il tuo PIN?'. In entrambi i casi, alla fine della procedura, vi troverete con un codice segreto di 16 caratteri alfa-numerici.

Con il PIN in vostro possesso, il passo successivo che dovete compiere è tornare alla sezione 'Servizi online' e cliccare sulla barra 'Al servizio del cittadino' e inserire nella maschera di richiesta il vostro codice fiscale e il PIN (N.B.:se tra un accesso e l'altro passa molto tempo, il sistema disattiva automaticamente il PIN e all'atto della nuova consultazione vi invita a rinnovarlo con una semplice procedura guidata). Una volta entrati, vi troverete davanti una schermata con il seguente elenco di servizi:

Quello che interessa a voi è il Fascicolo Previdenziale del cittadino. Cliccateci sopra e si aprirà una nuova scheda che vi mostrerà di default la vostra anagrafica. A questo punto, nel menù a sinistra selezionate 'Posizione Assicurativa': si aprirà un menù a cascata la cui prima voce è 'Estratto Conto'. Cliccando su questa scritta atterrerete in una nuova pagina dove potrete consultare tanto l'estratto conto previdenziale ordinario che quello della cosiddetta gestione separata (che registra i contributi versati con il lavoro parasubordinato). Il pulsante 'Stampa' a fine pagina vi permetterà di fare una o più copia dei documenti di vostro interesse.

Come leggere l'estratto conto Inps?
Capito come richiedere l'estratto conto contributi dell'Inps online, più complesso è invece interpretarlo, soprattutto con i continui cambiamenti riguardanti la normativa delle pensioni. Quello che comunque si può subito verificare è se i contributi versati corrispondono al periodo di tempo lavorato: in questo caso infatti le settimane sono conteggiate a fianco del nome del datore di lavoro, così come il reddito percepito. Se da questo semplice controllo doveste accorgervi che qualcosa non quadra, rivolgetevi immediatamente alla sede Inps a voi più vicina e segnalate l'anomalia. Gli uffici e il personale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale vi aiuteranno a risolvere eventuali problematiche, oltre a fornirvi - qualora ne aveste bisogno - un calcolo preciso dell'anzianità contributiva maturata, dicendovi, in definitiva, quando potrete andare in pensione.



domenica 28 luglio 2013

Circolare Inps luglio 2013: agevolazioni assunzioni sopra i 50 anni

Incentivi all’assunzione di over 50anni, previsti dalla legge Fornero, la n. 92/2012 e oggetto di istruzioni da parte dell’Inps con la circolare n. 111 del 24 luglio 2013.

Con la circolare n. 111/2013, l’Inps illustra l’applicazione dell’incentivo in relazione agli uomini e alle donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi, specificando innanzitutto che, in relazione a questa categoria di lavoratori, si prescinde dalla residenza, dalla professione esercitata e dal settore economico di impiego, l’età deve essere considerata al momento di decorrenza dell’originaria assunzione.

La legge n. 92 del 2012 a prevede, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, un incentivo all’assunzione di specifiche categorie di soggetti, ossia:
• uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
• donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito  da almeno sei mesi”;
• donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito  da almeno sei mesi”;
• donne dl qualsiasi età, ovunque residenti e“prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

L'agevolazione – consistente nell'abbattimento del 50% della contribuzione datoriale – ha durata 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di massimo 12 mesi per quelle a termine. L'incentivo – che riguarda sia i rapporti full time che part time – trova spazio anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato. In quest'ultimo caso, secondo l'Inps, la trasformazione deve avvenire entro la scadenza del beneficio. Ad esempio, in caso di assunzione a termine per 15 mesi di un lavoratore il cui rapporto viene trasformato al decimo mese (entro, quindi, i dodici mesi agevolati previsti per il contratto a tempo determinato), l'incentivo trova applicazione per 18 mesi complessivi.

Restano fuori dalla facilitazione, sempre secondo le indicazioni dell'Inps, i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio. Oltre che alle norme interne (tra cui regolarità contributiva, rispetto dei contratti, osservanza delle regole a tutela delle condizioni di lavoro, principi generali in materia di agevolazioni ex lege 92/12), l'incentivo è subordinato al rispetto del regolamento comunitario 800/2008.

Di conseguenza, l'assunzione, la proroga e la trasformazione sono premiate laddove realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; sono escluse le dimissioni del lavoratore, la sua sopravvenuta invalidità, il pensionamento, la riduzione volontaria dell'orario di lavoro e i licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in unità di lavoro annuo. Per agevolare aziende e intermediari nell'applicazione della normativa che, globalmente, appare complessa, la circolare è arricchita di molti esempi e di diversi allegati esplicativi. È così possibile apprezzare alcune aperture e qualche spunto di flessibilità. Tra questi quello più interessante riguarda la continuità nei rapporti di lavoro agevolati in favore dello stesso soggetto. In tali, casi, infatti, le condizioni di accesso al beneficio (anzianità di disoccupazione e il rispetto delle regole generali di cui alla legge 92/12) sono valutate, per lo più, solo in relazione alla decorrenza originaria del primo rapporto. Per richiedere l'incentivo va inoltrata all'Inps una comunicazione telematica, il cui modulo,denominato "92-2012", sarà a breve reperibile all'interno del Cassetto previdenziale aziende. La richiesta deve essere trasmessa prima dell'invio della denuncia contributiva con cui viene indicata l'agevolazione. Entro il giorno successivo, esperiti alcuni controlli formali, le aziende riceveranno la risposta circa l'esito dell'istanza. Il lavoratore agevolato dovrà essere indicato nel flusso Uniemens con il codice "55".

L'incentivo riguarda le assunzioni intervenute a decorrere da gennaio 2013. Per i rapporti instaurati fino al mese di luglio 2013, le cui istanze avranno ricevuto esito positivo dall'Inps, i datori di lavoro potranno recuperare le differenze a credito con una delle denunce riferite ai periodi fino a ottobre 2013.
L’incentivo previsto dalla legge n. 92 del 2012, spetta per:
• le assunzioni a tempo indeterminato;
• le assunzioni a tempo determinato;
• le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Esso consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi, mentre in caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi. Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi.

Gli incentivi all’assunzione di over 50enni sono subordinati alla verifica della:
regolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi,
osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro,
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012,
condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Sempre nella circolare del 24 luglio 2013, l’Inps precisa che l’incentivo all’assunzione di over 50 anni previsto dalla riforma Fornero, spetta anche se l’assunzione, la proroga e la trasformazione del rapporto di lavoro da determinato a indeterminato degli over 50enni, realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

L’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:
• dimissioni volontarie del lavoratore;
• invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
• pensionamento per raggiunti limiti di età;
• riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
• licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio; devono essere considerati anche i lavoratori che sono somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa; si computa il lavoratore sostituito.

Per ciò che riguarda le indicazioni operative, la circolare Inps detta le istruzioni anche per ciò che concerne gli adempimenti dei datori di lavoro. Per fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’INPS; la comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012″, che verrà messo  a breve a disposizione all’interno del  Cassetto previdenziale Aziende, presso il sito dell’Inps. La  comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata. Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano alcuni controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione. L’Inps effettuerà a posteriori, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne.

Per quei datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, la loro posizione contributiva sarà contraddistinta dal codice di autorizzazione “2H” che, a decorrere da 01.01.2013, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”; il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di istanza “92-2012”, indicato al paragrafo precedente. I datori di lavoro ammessi all’incentivo, denunceranno il lavoratore valorizzando nell’elemento individuale <TipoContribuzione>  il codice “55” che assume il nuovo significato di “ lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”.

domenica 12 maggio 2013

Contributi da lavoro dipendente per il 2013


I lavoratori dipendenti o subordinati, a fronte dell'attività svolta, percepiscono una retribuzione. Tutte le somme e i valori che i datori di lavoro erogano ai d
 
ipendenti costituiscono, sotto il profilo fiscale, redditi da lavoro dipendente e sono soggetti a tassazione secondo la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

L'INPS ha messo in evidenzia che l'anno 2013 si caratterizza per l'entrata in vigore di una buona parte delle disposizioni contenute nella legge n. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro. Inoltre, sempre nel 2013, si conclude il percorso di armonizzazione dell'aliquota contributiva pensionistica, previsto dalla legge n. 335/1995 e avviatosi nel 1997. L'istituto ha deciso di fornire un quadro riepilogativo delle principali disposizioni destinate a produrre effetti nel corso del 2013.

Ricordiamo che nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato i contributi da versare mese per mese sono a carico del datore di lavoro per due terzi e a carico del lavoratore per un terzo.

Per calcolare la quota di contributi che viene versata ogni mese occorre tenere presente che l’attuale aliquota contributiva è pari al 33%, di cui il 23,81% viene pagato dal datore di lavoro e il 9,19% viene pagato dallo stesso lavoratore attraverso apposita trattenuta in busta paga.

Passando ad un esempio pratico, in particolare, su uno stipendio mensile di 1.000 euro il lavoratore dovrà versare all’Inps ben 91,90 euro.

Si tratta però di una percentuale di trattenuta sullo stipendio che varia con il passare del tempo, in quanto per ogni anno è previsto un aumento di un punto percentuale. In altre parole se quest’anno è stato versato all’Inps il 9,19% dello stipendio il prossimo anno verrà versato il 10,19%, per cui su una retribuzione di 1.000 euro andranno versati a titolo di contributi 101,90 euro.

Un’eccezione sul sistema di calcolo dei contributi riguarda il caso in cui la retribuzione supera una certa soglia, denominata tetto pensionabile. Tale tetto per l’anno 2011 è stato fissato a 43.042 euro, quindi se ad esempio lo stipendio è pari a 50.000 euro bisogna calcolare una trattenuta pari al 9,19% su 43.042 e poi una trattenuta del 10,19% sulla parte di retribuzione che eccede tale soglia.

Il reddito lordo rappresenta la retribuzione sulla quale sono calcolati i contributi previdenziali.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare, di norma mensilmente, insieme alla retribuzione, la busta paga. Quest’ultima esprime in termini monetari l'insieme dei rapporti del lavoratore con il datore di lavoro (la paga), con lo Stato (le imposte) e con gli enti previdenziali (i contributi). Il datore di lavoro rispetto ad imposte e contributi agisce, di norma, quale sostituto d’imposta: opera cioè, direttamente in busta paga delle trattenute ai dipendenti per l’importo corrispondente alle imposte ed alla contribuzione dovuta dal lavoratore dipendente. La contribuzione previdenziale è per definizione "obbligatoria", in quanto dovuta per legge, indipendentemente da eventuali accordi tra le parti.

La legge 92/2012, di riforma del mercato del lavoro, con l’art. 3, comma 1, ha disposto la messa a regime – a far tempo dal 1 gennaio 2013 - della disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria e dei relativi obblighi contributivi per le seguenti imprese:

a) imprese esercenti attività commerciali (logistica compresa) con più di 50 dipendenti;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più' di 50 dipendenti;
c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;
d) imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, a prescindere dal numero di dipendenti.

La disposizione estende (fino a dicembre 2016) anche la disciplina riferita all’indennità di mobilità.

I datori di lavoro destinatari del provvedimento in esame sono, quindi, tenuti al versamento

- della contribuzione di cui all'art. 9, della legge n. 407/1990 (0,90%) e
 - di quella ex art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%) a partire dalla denuncia afferente al periodo di paga "gennaio 2013", senza soluzione di continuità rispetto all’anno scorso. Al riguardo si fa presente che, sia per l’ammissione al trattamento che per il versamento della contribuzione di finanziamento, già dal 2010, l’Istituto si è adeguato ai criteri ministeriali che, ai fini del requisito occupazionale, fanno riferimento alla disciplina contenuta nell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per le imprese industriali (media semestrale e computo del personale con qualifica di apprendista).

Inoltre, la legge di riforma del mercato del lavoro dispone l’estensione – a far tempo da “gennaio 2013” – degli obblighi contributivi per Cigs, ex art. 9 della legge n. 407/90,

- alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni,e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge.

domenica 3 marzo 2013

Contributi per l’imprenditoria giovanile per il 2013

Ci sono leggi e regolamenti dettagliati a cui devono fare riferimento tutti i giovani che sono alla ricerca di finanziamenti per la loro idea imprenditoriale.

La legge 95/95 prevede infatti finanziamenti per i giovani che decidono di avviare un'attività in proprio, ma non mancano anche finanziamenti e sovvenzioni di altro tipo. C'è anche, ad esempio, la legge 236/93 (che è stata successivamente integrata dalla legge 144/99) che dà contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso di interesse agevolato ai giovani che vogliono creare imprese di servizi.

Non è semplice ottenere dei contributi per un giovane imprenditore, ma è fattibile se si ha la decisione di mantenersi informati e un’idea che sia competitiva e allettante. La prima cosa da fare è rivolgersi a Invitalia, un’agenzia che opera su mandato del Governo per stimolare la competitività del paese sostenendo i settori di sviluppo strategici. Ci si può anche rivolgere ad un altro ente governativo costituito ad hoc per i giovani: Giovane impresa – portale per l’imprenditoria giovanile.

Vediamo la normativa in materia di finanziamenti per giovani imprenditori.


La legge 95/95 che prevede finanziamenti per i giovani che desiderano avviare un’attività in proprio;
La legge 263/93 (successivamente integrata dalla legge 144/99) che offre contributi a fondo perduto e finanziamenti a tassi agevolati per i giovani che avviano imprese di servizi;
Il DL n. 185 del 21 aprile 2000 sugli “incentivi all’auto-imprenditorialità e all’auto-impiego (in attuazione del dell’art. 45, comma 1 della Legge 144/99);
Il DL n. 29 del 28 maggio 2001 sul “Regolamento recanti criteri e modalità di concessione degli incentivi a favore dell’auto-impiego.
La Legge 95/95, in quanto aiuto di Stato non è cumulabile ad altre agevolazioni analoghe, ma a volte è possibile il cumulo di agevolazioni esclusiva mene di tipo fiscale.

I destinatari di queste agevolazioni sono giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che costituiscono nuove società nelle seguenti tipologie:
S.n.c. (società a nome collettivo);
S.a.s. (società in accomandita semplice);
S.r.l. (società a responsabilità limitata);
S.p.a. (società per azioni)
S.a.p.a. (società in accomandita per azioni)
S.s. (società semplice)
Cooperative e piccole cooperative.
Sono escluse le imprese individuali, le società di fatto, le s.r.l. con un unico socio.

Per fare richiesta alle agevolazione ricordiamo che non esistono dei periodi specifici per inoltrare una domanda di finanziamento. Il bando è attivo sempre.

Le agevolazioni consistono in contributi a fondo perduto (cioè la somma concessa in prestito non si deve restituire) e finanziamenti a tassi di interesse agevolati (cioè parte dell’investimento si restituisce su un piano quinquennale di ammortamento con rate trimestrali) nei limiti dettati dalla localizzazione, dal settore di attività e dalla dimensione di impresa.

La copertura finanziaria varia a seconda della Regione in cui avrà sede l’impresa, ma ovviamente lo Stato non copre tutto. Resta ben inteso che solitamente non si concede oltre il 50% del capitale necessario, il resto deve essere messo di tasca propria. Tuttavia, in base alla regione e alla tipologia di impresa si possono ottenere finanziamenti fino al 90% dell’investimento (di cui 45% a fondo perduto) nelle regioni del Sud Italia.

Per il Centro nord le stime di copertura sono dell’80% (di cui il 35% a fondo perduto) dell’investimento per il settore agricolo e 60-70% dell’investimento (di cui il 15% a fondo perduto) per tutti gli altri settori.

Le leggi da tenere presenti al giorno d'oggi sono il DL del 21 aprile 2000, n. 185 sugli Incentivi all'auto imprenditorialità e all'auto impiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" e il Decreto del 28 Maggio 2001, n° 29 sul "Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi a favore dell’auto impiego".

L’auto imprenditorialità è indirizzata a chi vuole avviare imprese nel settore agricolo, artigianale, industriale, servizi alle imprese e servizi turistici, per un massimo di 2,5 milioni di euro; e l’auto-impiego che si distingue, a sua volta, in tre iniziative di impresa:
lavoro autonomo (ditta individuale – investimento massimo di 25.823€ noto come “prestito d’onore”);
micro-impresa (società di persone – investimento massimo di 129.114€);
franchising (ditta individuale e società di persone – questa tipologia è la più frequente e con Invitalia si può scegliere un franchisor accreditato con il quale intraprendere l’esperienza).

Mentre per l’auto impiego non è necessario avere meno di 35 anni e la domanda può essere presentata in tutto il territorio nazionale senza discriminanti territoriali.

I settori finanziabili sono quelli dei servizi, del commercio e della produzione. Alle agevolazioni per gli investimenti si aggiungono nei primi due anni di attività altre agevolazioni per l’acquisto delle materie prime o per le spese di gestione fino ad un massimo del 50% del totale delle spese sostenute.

L’importante è che il progetto che usufruisca delle agevolazioni sia svolto per un periodo minimo di 5 anni a partire dall’effettivo inizio dell’attività e per lo stesso periodo deve mantenere la sede amministrativa, legale e operativa nel territorio in cui nasce l’impresa.

Negli ultimi anni, le richieste di finanziamento sono aumentate ed è molto difficile ottenere un finanziamento, per cui è necessario che il progetto sia molto efficace, innovativo, fattibile e soprattutto abbia un business plan convincente. Il portale Giovane impresa può essere di grande aiuto offrendo un servizio di valutazione del business plan.

sabato 2 marzo 2013

Tasse sul lavoro 2013 calcolo imponibile in busta paga

Per conoscere le contingenze fiscali che girano con la busta paga per chi ha un lavoro dipendente o di collaborazione e’ importante chiarire che il calcolo sull'imponibile fa riferimento alle normative e alla tassazione relativa al reddito da lavoro.

A questo proposito, serve per conoscere quanto percepisce in busta paga un lavoratore con busta paga, conoscendo il suo reddito annuo lordo e la sua situazione familiare.

Vediamo i parametri su cui tale calcolo si fonda, con lo scopo di dare delucidazioni a chi ha intenzione di verificare la sua busta paga, ma anche di tentare di scoprire come cambierebbe il suo stipendio a fronte ad esempio di un aumento della sua retribuzione annua lorda.

Vediamo innanzitutto di dare delle risposte.

Che cosa è imponibile previdenziale?
L'imponibile previdenziale è quell'importo su cui sono calcolati i contributi (soldi pagati sia dal datore di lavoro che dal lavoratore per finanziare l'INPS). Quindi rappresenta la percentuale del reddito lordo a carico del lavoratore che deve essere versata mensilmente agli istituti previdenziali di competenza ossia quella parte del reddito che viene accantonato ogni mese e, assieme ai contributi versati dal nostro datore di lavoro, concorrerà alla formazione della pensione.

L'imponibile previdenziale è dato dalla somma delle voci presenti in busta paga nella colonna competenze. Però pur trovandosi nella colonna competenze, non entrano a far parte dell'imponibile previdenziale, oltre alle voci figurative:
Malattia c/INPS; Maternità c/INPS; Donazione di sangue; Assegno Nucleo Familiare (ANF)
questo perché sono soldi che sono corrisposti direttamente dall'INPS e quindi l'INPS non chiede vi si paghino i contributi.

Che cosa sono i contributi?
I contributi sono dei soldi che vengono versati ogni mese sia dal dipendente che dal datore di lavoro per finanziare l'INPS. I contributi versati dal datore di lavoro NON si vedono in busta paga. I contributi versati dal lavoratore sono indicati in busta paga nella casella “contributi”. Sono calcolati come percentuale dell'imponibile previdenziale: per gli apprendisti questa percentuale è pari al 5,84% (per gli altri lavoratori è il 9,19%, per alcuni il 9,49%).
CONTRIBUTI c/DIPENDENTE= 5,84% x IMPONIBILE PREVIDENZIALE

Che cosa è imponibile fiscale?
L'Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) rappresenta la tassazione cui è soggetto il reddito da lavoro dipendente. Si applica non sull'intero reddito annuo lordo, bensì su una parte di tale reddito, detta imponibile fiscale netto o imponibile fiscale o imponibile Irpef o semplicemente imponibile. E' quella parte di reddito su cui si pagano le tasse.   Quindi possiamo definire l'imponibile fiscale come la grandezza di riferimento per calcolare le imposte,  tasse).

L'Irpef costituisce una percentuale della base imponibile, diversa a seconda di quanto sia l'ammontare di tale base. Si utilizza un sistema a scaglioni, con le seguenti aliquote:
Scaglione (in €)  Aliquota 
fino a 15000  23% 
da 15000,01 a 28000  27% 
da 28000,01 a 55000  38% 
da 55000,01 a 75000  41% 
oltre i 75000  43% 

L'imponibile fiscale si calcola sottraendo dall'imponibile previdenziale i contributi c/dipendente
IMPONIBILE PREVIDENZIALE – CONTRIBUTI c/DIPENDENTE= IMPONIBILE FISCALE

Per calcolare quanto incidono le nostre tasse in busta paga, innanzitutto si deve stabilire a quale fasce appartenga il nostro reddito imponibile, quindi si applica l'aliquota corrispondente solo sulla parte di reddito che rientra interamente in tale fascia, quella cioè che eccede il limite massimo relativo alla fascia immediatamente inferiore. Anche per quest'ultima si ripete lo stesso ragionamento: in caso ci siano ancora altre fasce di reddito inferiore, l'aliquota indicata si applica solo alla quota in essa contenuta, e così via, sino ad arrivare alla prima fascia. Sommando tutti i contributi, uno per fascia, si ottiene la cosiddetta irpef lorda.

Che cosa sono le addizionali Irpef
Sono previste due quote, l'addizionale regionale e l'addizionale comunale, che vanno a sommarsi alla componente principale di Irpef. Mentre quest'ultima è di competenza statale, le due addizionali spettano rispettivamente alla regione e al comune di residenza del lavoratore.

Il datore di lavoro (sostituto d'imposta) tiene conto di tali addizionali all'atto di effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno, a valere sulle rate trattenute nell'anno successivo. Volendo esemplificare, la quota di Irpef a favore della regione e del comune calcolata sul reddito del 2012 viene effettivamente pagata nel corso del 2013.

Mentre per detrazione  fiscale si deve intendere la sottrazione di una data quantità di denaro dall'imposta lorda per determinare l'imposta netta effettivamente dovuta. Nel caso dello stipendio, si parla di detrazioni Irpef, nel senso che vanno a sottrarsi all'imposta lorda data dai due contributi di tassazione appena visti (Irpef base + addizionali). In parole semplici, tali detrazioni riducono le tasse che dobbiamo pagare sul reddito.

Vediamo un esempio di come si calcola il reddito complessivo se si possiede un reddito complessivo di euro 20.000 annui, su tale importo vengono trattenuti euro 2.500 per ritenute previdenziali, si ottiene quindi un reddito base di euro 17.500, ulteriormente da questa cifra è possibile detrarre tutta una serie di oneri deducibili (assegni periodici al coniuge, contributi per pensioni integrative ed altri), che si presuppongono per euro 2.500; l’importo che ne deriva pari a euro 15.000 è il reddito imponibile. E’ su tale cifra che si pagano l'Irpef e le addizionali regionali e comunali (se il comune di residenza le ha deliberate). Una volta determinata l’Irpef lorda dovuta in base agli scaglioni e le aliquote progressive si possono effettuare le detrazioni di imposta per carichi di famiglia (figli o moglie), per tipologia di reddito (dipendente, pensione o d’impresa) e per particolari oneri sostenuti (19% delle spese mediche o di premi assicurativi ed altri).

domenica 10 febbraio 2013

Il lavoro interinale dopo la riforma Fornero


Ormai il mondo del lavoro richiede il concetto di flessibilità: un concetto che si traduce in un radicale cambiamento del modo di pensare del passato, rivolto al posto fisso, a favore di altre tipologie di contratti di lavoro (atipici). Ed in questo contesto sono nate le agenzie per il lavoro interinale. Che sono agenzie private e, a differenza dei centri per l’impiego, un lavoratore può iscriversi a tutte le agenzie per il lavoro che ritenga opportune

Il contratto di somministrazione di lavoro è disciplinato dagli artt. 20 - 28 del D.Lgs. n. 276 del 2003 ed ha sostituito, senza peraltro alterarne la struttura essenziale, il lavoro interinale.
Ricordiamo che la somministrazione di lavoro si caratterizza per un duplice rapporto contrattuale nell'ambito del quale:

il somministratore, un'Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro, stipula un contratto di lavoro con un lavoratore, a tempo indeterminato o a tempo determinato, l'utilizzatore, che è un'azienda pubblica o privata, utilizza il lavoratore contrattualizzato dall'Agenzia per esigenze proprie e, a tal fine, stipula un contratto di somministrazione con la medesima agenzia.

I due rapporti contrattuali coinvolgono tre soggetti distinti ed è l'Agenzia per il lavoro che rappresenta il datore di lavoro onerato degli obblighi retributivi e contributivi in favore del lavoratore. Questi, poi, saranno misurati alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore nell'azienda cui il lavoratore viene somministrato.

La riforma Fornero ha parzialmente inciso sul regime della somministrazione di lavoro. In particolare, le innovazioni concernenti la causalità del contratto a tempo determinato hanno riguardato anche il lavoro interinale. Viene così previsto che, per quel che concerne la prima assunzione, il rapporto di lavoro conseguente ad un contratto di somministrazione a tempo determinato possa essere slegato dall'obbligo di indicazione della causale.

Infatti il nuovo comma 1 bis dell’art. 1 del D.Lgs. n 368 del 2001, introdotto dalla Legge n 92 del 2012, ha infatti stabilito la possibilità di assumere a tempo determinato o a mezzo di contratto di somministrazione di lavoro, senza causa, nell’ipotesi in cui la durata del rapporto non sia superiore ai 12 mesi.

Ulteriore previsione normativa dedicata alla disciplina giuridica del contratto di somministrazione del lavoro è quella ricavabile dal neo introdotto art. 5, comma 4 bis del d.lgs. n. 368/2001 (cfr. art. 1, comma 9, lett. j) della legge n 92 del 2006. Nella previgente disciplina del contratto a tempo determinato già si prevedeva che il termine complessivo massimo dei contratti a tempo determinato stipulabili con riferimento ad analoghe mansioni da parte di un unico datore di lavoro fosse quello di 36 mesi.

In forza dell'indicata novità normativa, ai fini del computo del suddetto termine massimo, debbono essere presi in considerazione anche i periodi di lavoro svolti in forza di contratti di somministrazione. La norma prevede infatti che: "ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi di durata del contratto a tempo determinato si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti dai medesimi soggetti".

Le agenzie interinali si propongono di offrire alle aziende un insieme di strumenti innovativi per trovare le proprie risorse che garantiscano la trasparenza del mercato del lavoro, in modo da offrire nuovi canali di inserimento soprattutto ai disoccupati, a chi è in cerca della prima occupazione, a chi è in cerca di uno sviluppo di carriera.

L’azienda stipula con l’agenzia interinale un contratto di lavoro ad interim (prestazioni professionali), per un periodo di tempo determinato. Con questo contratto, il lavoratore non dipende dall’impresa ma dall’agenzia e sarà quest’ultima a corrispondergli la retribuzione che dovrà in ogni caso corrispondere a quella degli impiegati presenti all’interno dell’impresa, poiché il legislatore allo scopo di evitare norme discriminatorie ha equiparato il livello retributivo del lavoratore temporaneo a quello dei lavoratori dipendenti.
 

domenica 3 febbraio 2013

Lavoratrici dipendenti e l'aspettativa di maternità




L’aspettativa per maternità consiste in un periodo di tre mesi di aspettativa aziendale di cui la madre lavoratrice può fruire per assistere il figlio fino ai 3 anni di età
Per la richiesta di aspettativa di maternità è prevista una forma sostitutiva della retribuzione che viene pagata alle lavoratrici assenti dal servizio durante il periodo di  gravidanza e puerperio.
Per usufruire della retribuzione le lavoratrici in aspettativa maternità devono avere un rapporto
di dipendente in essere con diritto a retribuzione.

Categorie particolari di lavoratrici: domestiche devono aver versato almeno un anno di contributi nei due anni precedenti il periodo di assenza obbligatoria o almeno sei mesi di contributi nell'anno precedente; agricole devono aver effettuato un minimo di 51 giornate di lavoro nell'anno precedente il periodo di assenza obbligatoria; autonome devono risultare iscritte negli elenchi degli artigiani o dei commercianti, o dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prima del periodo indennizzabile per maternità e aver pagato i contributi relativi; parasubordinate devono avere un minimo di tre contributi mensili nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori al parto.

La richiesta di maternità per astensione obbligatoria spetta per un periodo massimo di cinque mesi; per astensione facoltativa, per un periodo non superiore a 11 mesi complessivi tra i due genitori, da fruire nei primi otto anni di vita del bambino.

La richiesta, motivata e corredata da adeguata documentazione, deve essere inviata direttamente alla Direzione Risorse Umane dell'ente di appartenenza. Continuano ad essere versati dall’azienda, invece, i contributi previdenziali.

sabato 2 febbraio 2013

Busta paga 2013: come leggere le voci retributive

La busta paga è il documento necessario per tutti i dipendenti, che attesta la retribuzione netta e lorda del lavoratore e serve per verificare lo stipendio percepito e la sua congruità con quanto stabilito nel contratto di lavoro. Sulla busta paga si possono inoltre verificare i contributi pensionistici versati dal datore di lavoro a vantaggio del dipendente.

In busta paga dovrà essere indicato: nome della società e del dipendente, livello e qualifica in cui questi è inquadrato, periodo di riferimento, assegni per il nucleo familiare, quantità di ferie disponibili e accantonamento per il TRF applicato. Le voci che concorrono alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente sono: stipendio, superminimo, anzianità di servizio, indennità ad personam, premi ed incentivi.

La busta paga è un prospetto che si compone di varie parti: la testata, il corpo e il piede del prospetto.

Vediamo la testata della busta dove sono riportati i dati circa la ragione sociale, la sede e il codice fiscale dell'azienda. L’anagrafica del dipendente e il suo codice fiscale, il numero di matricola Inps e il numero posizione Inail, nonché il numero di cartellino del dipendente e la data di assunzione ed eventuale data di cessazione, nonché la qualifica del lavoratore.

Mentre la parte centrale contiene sei colonne o più, che servono per comprendere nei dettagli i dati riportati nella testata, concernenti lo stipendio e il versamento delle tasse. A sinistra sono menzionati i codici relativi alle singole voci che sono presenti nella colonna a fianco e accanto ad ogni voce compare l'importo base e i giorni o le ore lavorati.

Tutte le voci riguardanti la retribuzione sono riportati nel corpo del cedolino, nella colonna competenze e nella colonna trattenute.

Nella parte inferiore del documento retributivo, vengono riportati nel dettaglio i dati relativi all’ammontare dello stipendio, lordo e netto, l’imponibile Irpef, le detrazioni da lavoro dipendente e quelle per familiari a carico, ed infine tutte le indicazioni relative alle ferie, le ferie residue dell'anno precedente, quelle maturate nell'anno in corso e quelle godute, nonché le ferie restanti.

L’importo tabellare o minimo sindacale è la parte fissa dello stipendio, ossia la parte della retribuzione sancita da precedenti accordi sindacali e inserita nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro CCNL. La parte variabile è quella comprensiva di straordinari, assegni di indennità, assegni familiari, tredicesima e quattordicesima (laddove prevista) mensilità.

Riguardo i contributi, ossia parte dei soldi che vengono versati ogni mese dal dipendente e dal datore di lavoro per finanziare l'INPS, nei casi di dipendenti privati l’istituto di riferimento è l’INPS, mentre per i dipendenti pubblici è l’INPDAP. La differenza è che i contributi versati dal datore di lavoro non sono visibili sulla busta; al contrario, i contributi versati dal lavoratore sono indicati nell’apposita casella.

I contributi costituiscono il finanziamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, finanziamento che viene attuato mediante l'applicazione di una percentuale sulla retribuzione che il lavoratore percepisce. L’imponibile contributivo sia contributivo che fiscale, è un vero e proprio contenitore di valori che servono esclusivamente allo scopo di poter attuare una corretta tassazione da parte del datore di lavoro.

Il lavoratore è soggetto a due tipologie di trattenute, riconducibili nei contributi che finanziano l'Inps e nell’ Irpef che va allo Stato.

L’addizionale comunale viene fissata entro il 15 dicembre di ogni anno in misura fissa, tuttavia ciascun comune può stabilirla a propria discrezione. Ecco come comprendere quale aliquota è stata applicata al vostro reddito complessivo

La rata addizionale regionale. Riguardo a quale regione fare riferimento per il pagamento delle addizionali, si prenderà in considerazione la regione relativa al domicilio al 31 dicembre dell’anno per cui si versa l’addizionale.

Tra gli elementi variabili della busta paga rientrano: straordinari, indennità: per turni, per notturno, di disagiata sede, trasferta, sussidi e assegni familiari a carico, tredicesima e quattordicesima, lavoro festivo, giorni malattia retribuiti, rimborsi e conguagli, premi.

Per premio di produzione si intende un incentivo offerto ai dipendenti allo scopo di migliorare il servizio e la competitività dell’azienda. Vengono definiti obiettivi e programmi a carattere aziendale, di gruppo o individuali. Gli obiettivi, solitamente annuali, devono essere consegnati in tempo utile affinché si possa predisporre un’adeguata programmazione.

I fringe benefit sono i compensi in natura, cioè quei compensi che non sono di denaro ma di fruizione di un servizio o di un oggetto: si pensi ad esempio alla mensa aziendale, ad un auto, ad un telefonino, al vitto o all'alloggio. Questi valori possono o meno apparire nelle buste paghe, ma di certo non sfuggono alla definizione di retribuzione previdenziale e tributaria viste sopra, anche se con delle eccezioni che verranno trattate nell'apposito capitolo.

La Legge 4/1953 impone al datore di lavoro l’obbligo di consegnare la busta paga, indicando i contenuti obbligatori, tuttavia non ne fornisce un modello, pertanto ogni azienda può utilizzarne uno schema personalizzato. E’ necessario possederla per poter richiedere un mutuo bancario o un finanziamento, per rilevare elementi importanti come la retribuzione spettante al lavoratore e rivendicare eventuali differenze sull’applicazione del CCNL, e per fini pensionistici.

domenica 9 dicembre 2012

Indennità disoccupazione ordinaria 2012-2013

La crisi occupazionale spinge molti lavoratori a verificare presso le sedi Inps la fondatezza della propria posizione contributiva dei requisiti per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione. E’ vero infatti che una quota dei contributi versati dai lavoratori dipendenti e autonomi serve a coprire situazioni di emergenza e di disoccupazione ma devono sussistere dei precisi requisiti.

Una quota dei contributi versati per i lavoratori regolarmente iscritti all'INPS serve per assicurarsi contro la perdita del lavoro e la disoccupazione, causata dall'estinzione di un rapporto di lavoro per cause non attribuibili alla volontà del lavoratore stesso.

Innanzitutto per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione è necessario che il rapporto lavorativo non sia giunto a termine per cause imputabili o attribuili al lavoratore. Le dimissioni non sono ostative se date per giusta causa.

I requisiti per accedere all’indennità di disoccupazione ordinaria sono:
almeno 52 settimane di contribuzione nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;
almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria, quindi almeno un contributo settimanale versato prima del biennio antecedente alla domanda;
dichiarazione, effettuata presso il Centro per l’Impiego competente, di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Non è necessario che lo stato di disoccupazione sia assoluto:
l'indennità è riconosciuta quando si perde l'attività principale da cui si ricava il reddito maggiore;
si può ricevere l'indennità di disoccupazione anche se si sta svolgendo un'attività stagionale.

Esistono diverse forme di indennità di disoccupazione, che differiscono in base al settore di lavoro e ai requisiti richiesti:
indennità ordinaria; indennità ordinaria con requisiti ridotti; trattamento speciale per l'edilizia; trattamento speciale per operai agricoli.

I trattamenti sono detti 'speciali' in quanto comportano percentuali di indennità superiori a quelle delle altre forme di disoccupazione, rivolgendosi a lavoratori di settori produttivi spesso soggetti a interruzioni del rapporto di lavoro.

L'indennità di disoccupazione ordinaria spetta:
ai lavoratori licenziati ( non a quelli che si dimettono volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa);
a partire dal 17 marzo 2005, ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati nè dai lavoratori nè dal datore di lavoro.

Il lavoratore per avere diritto all'indennità deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
almeno 52 settimane di contribuzione nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;

almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria, vale a dire almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente la domanda;

dichiarazione, effettuata presso il Centro per l’Impiego competente, di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

L’indennità di disoccupazione ordinaria è pari al 60% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro per i primi 6 mesi, poi scende al 50% per il settimo e ottavo mese e infine al 40% per i mesi successivi. L’indennità dura otto mesi estendibili a 12 se il disoccupato ha più di 50 anni. La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Le modalità di pagamento sono tramite assegno circolare, bonifico bancario o postale oppure riscossione diretta presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale.

Il pagamento delle indennità di disoccupazione cessa quando il lavoratore:
ha percepito l'indennità per tutte le giornate previste;
viene avviato dalle agenzie di lavoro ad una nuova attività;
diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).

Per la disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, l’indennità di disoccupazione ordinaria è pari al 60% della retribuzione – percepita nei tre mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro – per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e ottavo mese e al 40% per i mesi successivi.

Sempre dal 1° gennaio 2008 l’indennità di disoccupazione ordinaria viene corrisposta per un periodo di 8 mesi, che diventano 12 se il disoccupato ha un’età pari o superiore a 50. anni (L’età da considerare è quella posseduta dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro).

Esistono delle condizioni agevolate che permettono di accedere all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Il lavoratore deve dimostrare di aver maturato almeno 78 giornate di lavoro nell’anno precedente e di essere assicurato da almeno due anni (quindi di aver versato almeno un contributo settimanale entro il 31 dicembre dell’anno precedente al biennio in cui si contano i 78 giorni di lavoro).
La domanda per ottenere l’ indennità di disoccupazione ordinaria non agricola (mod. DS 21), può essere presentata, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, direttamente alla sede INPS competente per residenza.

venerdì 7 dicembre 2012

Lavoro, pensioni e giovani con il patto generazionale

Il ministro del lavoro Elsa Fornero ha detto che il governo sta considerando un "patto generazionale" che consentirebbe a lavoratori prossimi alla pensione di passare ad un contratto a tempo parziale "in cambio, per esempio, dell'assunzione di un apprendista".

Per porre un freno alla disoccupazione giovanile, si fa strada l’ipotesi di una staffetta tra generazioni. La misura è allo studio del governo e a parlarne è stata ieri da Bruxelles la ministra del Welfare Elsa Fornero. Si tratta «della possibilità per un lavoratore “anziano” di cambiare il suo contratto a tempo parziale, e in cambio le aziende prendono un apprendista».

C’e da porre una considerazione circa la staffetta-patto generazionale, infatti se anche i contributi versati saranno a tempo parziale il rischio più che un patto fra generazioni si vada verso un conflitto tra le stesse.

Quindi quello che si prospetta è un patto tra le generazioni, un accordo attraverso il quale i lavoratori più anziani accettano di fare spazio ai più giovani, anche a costo di cedere parte del proprio lavoro. È questo il significato del decreto firmato dal ministro del Lavoro e delle politiche sociali: il provvedimento prevede la possibilità di concludere un accordo fra cinque attori diversi: soggetti pubblici, enti previdenziali, imprese, lavoratori anziani, lavoratori giovani.

Cosa dovrebbe accadere, il lavoratore “anziano” accetta di accontentarsi di un contratto part time al posto del suo vecchio contratto a tempo indeterminato; il lavoratore giovane viene assunto con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato; il soggetto pubblico si fa carico di versare all'ente di previdenza i contributi aggiuntivi in favore del lavoratore anziano, per garantirgli un livello di copertura pensionistica adeguato.

"L'idea di un patto fra generazioni – spiega il ministro Elsa Fornero - è certamente una prospettiva, anche etica, di grande respiro, che si auspica possa in futuro sostenere azioni concrete per disegnare una società più equa e più inclusiva".

Negli obiettivi del ministero, questo decreto dovrebbe consentire di assicurare la salvaguardia dei livelli di occupazione per le nuove generazioni e di mantenere, contemporaneamente, condizioni di reddito accettabili per le fasce di popolazione meno giovani.

Il decreto amplia le tipologie di intervento a favore dei giovani, in una prospettiva di solidarietà generazionale. In pratica, accanto agli incentivi per il reinserimento nel mercato del lavoro e ai bonus per le nuove assunzioni viene messo in vigore il cosiddetto "patto tra generazioni", che consente di concludere "un accordo" tra cinque attori diversi.

Il decreto, sei articoli in totale, stabilisce come a fronte dell'assunzione dei giovani come apprendisti (o a tempo indeterminato) le Regioni e le Province autonome versino all'Inps l'integrazione contributiva – a titolo di contribuzione volontaria – a beneficio dei lavoratori che accettano volontariamente un contratto a tempo parziale.

Sarà essenziale che Regioni e Province firmino intese con l'Inps per quantificare l'onere finanziario degli interventi e per le comunicazioni inerenti i lavoratori beneficiari dell'integrazione contributiva volontaria. Regioni e Province autonome dovranno inoltre comunicare al ministero del Lavoro le risorse che intendono destinare per questa nuova tipologia di incentivo per l'assunzione dei giovani, per consentire i relativi pagamenti: quanto al 50% a seguito di acquisizione della comunicazione dell'importo totale individuato; e quanto al restante 50% a seguito della richiesta, corredata dall'avvenuta intesa con l'Inps, dell'elenco dei lavoratori in part-time, con l'indicazione delle mensilità per cui è prevista l'integrazione contributiva e dell'elenco dei giovani assunti. Regioni e Province autonome dovranno poi attestare, ogni trimestre e a conclusione dell'intervento, le risorse definitive utilizzate con l'indicazione dei datori di lavoro interessati, i lavoratori assunti e l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di integrazione volontaria della contribuzione.

Il lavoratore vicino alla pensione che accetta di proseguire in part-time, il giovane che conquista un contratto stabile all'interno della stessa azienda; e i soggetti pubblici che si fanno carico di versare al l'Inps i contributi previdenziali aggiuntivi in favore del lavoratore vicino alla pensione in modo tale da garantirgli un livello di copertura pensionistica adeguato.

domenica 25 novembre 2012

Contributi 2013 ricongiunzione da INPDAP a INPS

La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione. In Italia i lavoratori, dal 1979 è possibile ricongiungere in un solo fondo i contributi versati a diverse casse previdenziali.

I contributi in questione possono riferirsi all’assicurazione generale obbligatoria o alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (gestite dall’Inps) o riferibili all’assicurazione generale vincolante per i lavoratori.

La manovra del governo ha dimenticato la ricongiunzione dei contributi, che rimangono a titolo oneroso. Il decreto legge tuttavia, prevede delle novità in materia di totalizzazione, abolendo il requisito minimo dei tre anni di contributi, prima necessari per effettuare questa operazione nella singola gestione. In questo modo, la totalizzazione risulta più accessibile rispetto alla ricongiunzione. Se questa opzione non comporta oneri diretti, va ricordato che l'assegno di norma è più leggero. In generale, poi, non ci sono limiti: ciascun lavoratore può accedere all'una o all'altra opzione.

Stabilito che, tutti i periodi contribuitivi valgono ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione, resta inteso, che, in molti casi, può risultare conveniente riunire la propria posizione contributiva presso un solo ente. I periodi ricongiunti verranno infatti adoperati come se provenissero dal fondo in cui sono stati unificati e pertanto, daranno diritto alla pensione in funzione dei requisiti previsti dal fondo medesimo.

Ricordiamo che questo procedimento era a carico delle gestioni, e quindi totalmente gratuita per gli iscritti, che avevano l’onere di trasferire nel Fondo i contributi riguardanti i periodi ricongiunti, oltre agli interessi (ad un tasso annuo pari al 4,50 per cento).

Dal 1 Luglio 2010 la legge è cambiata mentre prima prevedeva che la ricongiunzione dei contributi previdenziali da Inpdap (ente previdenziale dei dipendenti della pubblica amministrazione) a Inps divenisse onerosa. Onerosa sta a significare che chi vuole cumulare nell’Inps i propri contributi, avendo versato inizialmente a Inpdap e successivamente all’Inps, deve versarli nuovamente e con interessi.

In molti speravano che il decreto Salva Italia sanasse questa situazione di iniquità. La nuova manovra invece non ha affrontato il problema. Le uniche modifiche riguardano la soluzione alternativa alla ricongiunzione, ossia la totalizzazione. Per capire se sia conveniente una soluzione piuttosto che un'altra occorre valutare caso per caso. Con il passaggio dalla ricongiunzione a titolo gratuito a quella a pagamento si è voluto evitare che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico aggirassero l'ostacolo dell'innalzamento dell'età pensionabile prevista per la loro categoria (61 anni dal 2010 e 65 anni dal 2012, ora divenuti 66 per effetto del decreto legge 201/2011, in legge 214) trasferendo i propri contributi all'Inps. Con questa mossa l'Istituto avrebbe pagato la pensione al compimento del 60esimo anno di età.

Quindi ai lavoratori che hanno versato i contributi previdenziali in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali – e ai quali ora si chiedono migliaia di euro per la ricongiunzione contributiva - l’unica soluzione accettabile è quella di optare per la totalizzazione, acquisendo gratuitamente il diritto ad un’unica pensione di vecchiaia o di anzianità, seppure rinunciando ai vantaggi ai fini pensionistici che avrebbe comportato il ricongiungimento, gratuito fino al 2010 ma ormai un miraggio per tutti visti i costi stellari.

La ricongiunzione dei contributi previdenziali di casse diverse a pagamento è considerata uno scandalo da molti, ma non dal Ministro Elsa Fornero, che difende la legge 122/2010 sostenendo che «l’imposizione di un onere risponde a criteri di equità tra le categorie».

La totalizzazione rappresenta una soluzione diversa dalla ricongiunzione dei contributi, in primo luogo perché la totalizzazione risulta completamente gratuita, mentre la ricongiunzione può arrivare a costare anche molto caro. In questo caso, però, i contributi non possono essere ricongiunti ad altra cassa o fondo di previdenza.
Un'alternativa alla ricongiunzione è la totalizzazione (Dlgs 42/06) che con la manovra Monti è stata estesa a tutti i periodi contributivi compresi quelli inferiore a tre anni. Le gestioni previdenziali interessate dalla totalizzazione, ciascuna per la parte di propria competenza, determineranno il trattamento pensionistico pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione sulla base della disciplina del sistema contributivo puro (Dlgs 180/97). Come hanno spiegato Inps e Inpdap, se il lavoratore che effettua la totalizzazione ha già maturato in una delle gestioni previdenziali i requisiti minimi richiesti per il diritto a una pensione autonoma, questo pro quota di pensione sarà calcolato con il sistema di computo previsto nella gestione (retributivo o misto) e, pertanto, non necessariamente con il sistema contributivo.

Della cosiddetta totalizzazione dei contributi possono beneficiare lavoratori dipendenti, autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti, liberi professionisti, ma soprattutto lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata.

gli autonomi possono sommare i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con quelli versati all’INPS come lavoratori dipendenti per attività lavorativa subordinata;

chi ha lavorato all’estero può sommare i contributi versati in paesi dell’Unione Europea o convenzionati con
quelli versati all’INPS;

gli occupati in data successiva al 31.12.1995 possono sommare i contributi INPS con quelli di due o più gestioni;

possono totalizzare i periodi assicurativi, per ottenere un’unica pensione i titolari di posizione assicurativa all’INPGI e all’INPS per altra attività lavorativa subordinata;

chi ha effettuato versamenti all’INPS e all’ENPAL può godere della totalizzatone prevista dalla convenzione stipulata tra i due Enti.

Comunque per richiedere la totalizzazione è necessario: un’anzianità contributiva pari ad almeno tre anni, tranne per i contributivi esteri che però devono rispettare il minimale di contribuzione previsto dalla normativa comunitaria (1 anno) o dalle singole Convenzioni bilaterali;

non aver richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45 in data successiva all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006;

non essere titolare di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione.

sabato 6 ottobre 2012

Contributi 2012- 2013 Inpdap e Enpals: all'Inps mancano 580 milioni

L’articolo 21 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) ha previsto l’integrazione di Inpdap ed Enpals in Inps. Obiettivo della riforma è, non solo realizzare una riduzione dei costi amministrativi di gestione della previdenza pubblica ma, soprattutto, rendere più efficiente ed efficace il servizio pubblico, anche assicurando ai cittadini un unico soggetto interlocutore per i servizi di assistenza e previdenza.

Ma realmente la fusione ha avuto effetti negativi sul bilancio del SuperInps. Innanzitutto sono a rischio i patrimoni. Infatti, sembra, che nei prossimi anni non è esclusa l'ipotesi di arrivare all'«azzeramento del patrimonio netto, aprendo un problema di sostenibilità dell'intero sistema pensionistico».

A gravare maggiormente, secondo quanto riportato nella nota di assestamento al bilancio 2012 dell'Inps, è l'Inpdap che ha scaricato sul bilancio ben 10,2 miliardi di euro di disavanzo patrimoniale e quasi 5,8 miliardi di euro di passivo per l'esercizio 2012.

A causa della riduzione dei dipendenti pubblici, di cui sono state tagliate le entrate, ma sono rimaste le spese per le pensioni. E, in secondo luogo, perché, sino al 1995, «le amministrazioni centrali dello Stato non versavano i contributi alla Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, che era una delle 10 casse fuse nell'Inpdap nel 1996 proprio perché le normative europee richiedevano la creazione di un istituto con un bilancio trasparente».

Vediamo inoltre che nei primi 8 mesi dell'anno le entrate contributive dell'Inps, (comprensive delle risultanze dell'ex-Inpdap e dell'ex-Enpals), sono risultate inferiori di 581 milioni rispetto a quelle registrate nel corrispondente periodo del 2011, attestandosi sui 132.767 milioni. Lo rileva la Ragioneria Generale dello Stato. In generale gli incassi contributivi dei primi otto mesi del 2012 sono risultati sostanzialmente in linea con quelli realizzati nello stesso periodo del 2011, (-0,1%). E’ quanto ha comunicato la Ragioneria. Il dato risulta da una combinazione di fattori: la disposizione che ha concesso una sospensione dei termini di pagamento dei contributi sociali per i comuni colpiti dal sisma e l'incasso da parte dell'Inps di oltre 900 milioni relativi al recupero di crediti già cartolarizzati, avente carattere di una tantum.

Le entrate tributarie degli enti territoriali nei primi otto mesi si sono attestate a 26,043 miliardi di euro con una variazione positiva di 1,181 miliardi (+4,8%). In sensibile crescita l'addizionale regionale interessata dall'aumento dell'aliquota base all'1,23% (dallo 0,90% precedente).

sabato 14 aprile 2012

Contratto di solidarietà 2012

Con contratto di solidarietà, si fa riferimento ad una situazione di crisi aziendale temporanea, per la quale gli orari di lavoro dei dipendenti vengono ridotti e contestualmente si versa loro un contributo, come misura di sostegno del reddito. I contratti sono disciplinati da due diverse normative, a seconda della fattispecie di azienda coinvolta.

Quindi i contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di:
mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi,art. 1 legge 863/84);
favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi art. 2 legge 863/84). Questa ultima tipologia ha avuto scarsissima applicazione.

La legge prevede due tipologie di contratti di solidarietà:
TIPO A - contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1 legge n. 863/84);
TIPO B - contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (art. 5 comma 5 legge n. 236/93).

Il Ministero del lavoro, con nota del 16 gennaio 2012 ha fornito importanti chiarimenti in merito al corretto svolgimento dell’attività di vigilanza nei confronti di aziende interessate dai contratti di solidarietà c.d. difensivi. Il Ministero del lavoro ha ribadito alcuni contenuti della precedente circolare n. 20 del 2004, nell’intento di dare orientamenti chiari al proprio personale ispettivo nell’ambito delle verifiche sulla corretta gestione dei contratti di solidarietà. E’ stato chiesto alla Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero di chiarire la portata della disposizione contenuta nel citato art. 5, comma 10, del D.L. n. 148 del 1993, che rimette al contratto di solidarietà la determinazione delle modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l’orario ridotto in forza della solidarietà.

Il Ministero ha evidenziato pertanto come la determinazione, da parte del contratto di solidarietà, delle “modalità di effettuazione di prestazioni eccedenti l’orario ridotto concordato, nelle ipotesi di temporanee esigenze di maggior lavoro” sono peraltro finalizzate ad evitare possibili disparità tra i lavoratori interessati al trattamento integrativo salariale.

Quanto alle motivazioni che spingono l’azienda a richiedere prestazioni eccedenti l’orario ridotto concordato, la nota del 16 gennaio ha ricordato che le stesse sono ricondotte dallo stesso Legislatore alle ipotesi di “temporanee esigenze di maggior lavoro”. In tale definizione viene dunque fatta rientrare una “normale fluttuazione del mercato di riferimento che, in base alla sola valutazione dell’azienda, faccia sorgere l’esigenza di una maggiore prestazione di lavoro”. È infatti la sola azienda a poter valutare la tempistica secondo cui richiamare i lavoratori per rispondere alle richieste del mercato e quindi recuperare la necessaria competitività. Si tratta, pertanto, di una valutazione che non può essere sindacata dall’organo ispettivo e sulla quale non possono basarsi giudizi di illegittimità della procedura.

Il contratto di solidarietà non può in ogni caso essere applicato quando l’azienda abbia richiesto o sia stata assoggettata a procedura concorsuale ed in caso di fine lavoro nei cantieri, ad eccezione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e ancora nei rapporti a termine instaurati per attività stagionali.

Quanto al capitolo sgravi per il datore di lavoro, agevola ricordare che per i contratti difensivi stipulati dopo il 15 giugno del 1996, il datore può godere, per un periodo non superiore ai 24 mesi, di una riduzione contributiva per i lavoratori coinvolti nei contratti di solidarietà in percentuale variabile tra il 25% e il 40% a seconda dell’area di applicazione. Nei contratti espansivi per ogni lavoratore assunto, il datore può godere di un contributo calcolato sulla base della retribuzione lorda: 15% per i primi 12 mesi, 10% per i successivi 12 mesi, 5% per i successivi 12 mesi.
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