martedì 21 luglio 2015

Come dichiarare i guadagni Google Adsense: ovvero come fatturare per essere in regola



Nell’era di internet sono nate nuove opportunità di guadagno rappresentate dalla vendita di spazi pubblicitari su siti web e blog. E’ necessario, tuttavia, porre attenzione agli adempimenti derivanti dallo svolgimento di un’attività pubblicitaria. Non bisogna dimenticare, infatti, che l’utilizzo di un “mezzo immateriale”, come un sito internet, non comporta una mutamento della natura dell’attività che rimane commerciale, con le relative conseguenze sul piano fiscale, contributivo, etc.

Premessa: come funziona “Google Adsense”

Si tratta di uno strumento pubblicitario, offerto da Google, che permette ai titolari di un sito web di concedere l’inserimento di banner pubblicitari sul proprio sito, ricevendo un compenso in denaro (in base al numero di esposizioni o di click sull’annuncio) corrisposto con cadenza mensile. Google opera in Europa attraverso Google Ireland Limited, una società con sede in Irlanda.

Adempimenti fiscali

L’attività pubblicitaria svolta verso Google, tramite il servizio “Adsense”, costituisce in linea generale un’attività d’impresa continuativa. Il titolare del sito internet, che non sia già titolare di una posizione iva per altra attività (in tale caso il servizio di pubblicità costituisce attività secondaria da comunicare all’Agenzia delle Entrate), sarà tenuto:

- a richiedere l’attribuzione del numero di partita IVA iscrivendosi, inoltre, al sistema VIES;

- a fatturare la prestazione pubblicitaria svolta a favore della società irlandese di Google. Nella fattura non dovrà essere addebitata l’IVA ai sensi dell’articolo 7 ter del D.p.r. 600/1973, in quanto prestazione di servizi resa verso soggetto comunitario. Nel caso in cui il titolare del sito abbia aderito al regime per l’imprenditoria giovanile (“nuovi contribuenti minimi”) l’operazione viene considerata nazionale e il titolo di esclusione sarà l’articolo 27 del Decreto Legge numero 98 del 2011;

- a compilare l’elenco INTRASTAT per la prestazione di servizi resa a un soggetto comunitario, salvo il caso in cui il titolare del sito sia un contribuente minimo;

- a dichiarare il reddito conseguito nella dichiarazione annuale;

Adempimenti contributivi e camerali

Nel caso in cui il titolare del sito non svolga già un’altra attività principale (libero professionista o lavoratore dipendente a tempo pieno) la vendita di spazi pubblicitari a Google comporta l’insorgenza dell’obbligo contributivo (iscrizione all’INPS gestione commercianti o gestione separata in base alla prevalenza dell’attività pubblicitaria) e di iscrizione al Registro delle Imprese.

Le attività di Google sono svolte in Irlanda, proprio per questo motivo il Fisco considera Google un Soggetto comunitario (sul sito di AdSense viene specificato che i pagamenti vengono eseguiti da Google Ireland) e, secondo le direttive comunitarie e le leggi interne in materia di IVA, tutti i servizi pubblicitari offerti da qualsiasi persona residente in Italia (ovvero l’inserimento di banner pubblicitari all’interno del proprio sito internet) sono soggetti all’inversione contabile questo significa che l’IVA viene assolta dal destinatario.

Chi può ricevere guadagni dalla seguente azienda possono essere i liberi professionisti titolari di una partita IVA oppure i privati. Quest'ultimi non sono sottoposti alla ritenuta d'acconto (perché il versamento arriva da un Paese della Comunità Europea) e devono comunicare le somme di denaro ricevute da "Google Adsense", compilando il modello 730 ed immettendo il totale dei pagamenti accreditati durante l'anno nella scheda "Redditi differenti", affinché si generino le imposte da depositare: l'unica regola da rispettare è non superare la soglia annua dei 5.000€, altrimenti si dovrà utilizzare il modello Unico, non possedendo un sostituto d'imposta.

Attraverso il modello Unico (che ha costi leggermente più elevati per la compilazione e l'invio), le tasse da corrispondere non saranno detratte in busta paga, ma il CAF oppure il commercialista stilerà e consegnerà il modulo di pagamento "F24", da affidare in banca per il pagamento delle imposte. Cosa succede se disgraziatamente i guadagni annuali sono maggiori di 5.000€ e non si ha una partita IVA? Se non desiderate abbandonare i ricavi con "Google Adsense", dovrete assolutamente aprirvene una, poiché questo limite di denaro non è differibile e in caso d'ipotetico controllo fiscale l'amministrazione finanziaria non esiterà a stabilire delle multe abbastanza salate.

Sostanzialmente, Google riceve una fattura dall’Italia verso l’Irlanda senza indicazione dell’IVA: Google non è tenuto a pagare l’IVA al proprio fornitore italiano (che a sua volta non la incasserà e non dovrà versarla allo Stato Italiano): questa viene assolta con meccanismo contabile dalla società di Google in Irlanda.

L’Obbligo di Fatturazione per i soggetti italiani

E’ importante sapere che, dall’1 Gennaio 2013, è obbligatorio per tutti i soggetti passivi di IVA residenti in Italia emettere fatture anche per tutte quelle operazioni che vengono definite carenti del requisito di territorialità.

Fra queste operazioni rientrano anche quelle svolte per Google AdSense: per chi possiede già la Partita Iva sarà possibile fatturare a Google con la propria Partita Iva (bisognerà però comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvio di una attività accessoria, con i codici ATECO dedicati, a tal proposito, per trovare il codice attività più attinente, puoi consultare l’articolo “lavorare online: Partita Iva e Codici ATECO“).

Una delle domande che si chiedono la maggior parte delle persone è: a chi va spedita la fattura di Google? Si può spedire via Mail?

Certo che sì, l’indirizzo per inviare la fattura è la seguente:

Google AdSense Payments – Irish VAT
Gordon House – Barrow Street,
Dublin 4
Irlanda

Partita IVA: IE6388047V

All’interno della fattura chiaramente non deve essere indicata IVA e deve essere inserita la seguente dicitura:

Operazione fuori campo IVA art. 7-ter Dpr 633/72.




Contratto di apprendistato, sei mesi di durata minino



L’apprendistato è un contratto di lavoro di speciale natura (c.d. a causa mista), in quanto al suo interno convivono un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e un rapporto di formazione a tempo determinato.

Tutte le aziende che assumono con “contratto di apprendistato” un giovane con età compresa tra i 17 e 29 anni, hanno l’obbligo di far frequentare un corso di formazione professionalizzante al neo assunto.

L’apprendistato è un contratto di lavoro di speciale natura (c.d. a causa mista), in quanto al suo interno convivono un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e un rapporto di formazione a tempo determinato.

Per assumere un apprendista il datore di lavoro deve comunicare l’assunzione tramite l’applicativo “GECO” (Gestione Comunicazioni Obbligatorie); redigere il PFI, nel quale sono indicate le competenze che l’apprendista deve acquisire entro il termine previsto dal contratto di apprendistato.

Entro 10 giorni dall’assunzione deve:
Per usufruire della formazione pubblica finanziata per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali deve scegliere, tramite l’applicativo “Gestione apprendistato”, l’agenzia formativa presso il quale far svolgere i corsi all’apprendista (iscrizione);13:54 21/07/2015l contratto:

tutte le aziende che assumono con “contratto di apprendistato” un giovane con età compresa tra i 17 e 29 anni, hanno l’obbligo di far frequentare un corso di formazione professionalizzante al neo assunto

Il Testo Unico sull’Apprendistato prevede tre tipologie di apprendistato:
Per la qualifica o per il diploma professionale: destinato, in tutti i settori di attività, ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25anni e finalizzato anche all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. La durata del percorso formativo non potrà superare i tre anni (4 nel caso di diploma regionale quadriennale) e la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Professionalizzante o di mestiere: in tutti i settori di attività, pubblici e privati, destinato a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (dai 17 anni se in possesso di una qualifica professionale) è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali. La durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione di competenze tecnico - professionali e specialistiche nonché la durata, anche minima del contratto, sono stabilite da accordi interconfederali e dai contratti collettivi, in ragione dell’età dell’apprendista e della qualifica da conseguire. La formazione di tipo professionalizzante è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, di competenza regionale e finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio.

Di alta formazione e ricerca: in tutti i settori di attività, pubblici e privati, destinato a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (dai 17 anni se in possesso di una qualifica professionale) è finalizzato ad attività di ricerca, al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di un titolo universitario e di alta formazione compresi i dottorati di ricerca, il praticantato ovvero la specializzazione tecnica superiore ex art. 69 L. 144/1999. La regolamentazione e la durata di tale tipologia di apprendistato è rimessa alle regioni, per i soli profili formativi, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale aventi ad oggetto la promozione di attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.

Nell’ambito del contratto di apprendistato il datore di lavoro deve rispettare tutte le obbligazioni tipiche di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato (pagare la retribuzione, rispettare la contrattazione collettiva...) e, in più, attuare tutti gli obblighi formativi previsti dalla legge o dal contratto collettivo.

L’apprendista deve rispettare tutte le obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro nonchè rispettare tutti gli obblighi finalizzati al corretto adempimento del percorso formativo.

L’orario di lavoro viene fissato dai contratti collettivi nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 66/2003.

Le ore destinate all’addestramento pratico ed all’insegnamento complementare si considerano, a tutti gli effetti, ore lavorative computabili nell’orario di lavoro.

Al termine del periodo di apprendistato il rapporto si trasforma automaticamente in rapporto a tempo indeterminato?

Al termine dell’apprendistato, se entrambe le parti non esercitano la facoltà di recesso di cui all’art. 2118 c.c. (con preavviso) il rapporto prosegue come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Durante l’apprendistato, il datore di lavoro può recedere in qualsiasi momento dal rapporto di apprendistato?

Il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro, prima del termine del periodo di formazione, solo per giusta causa o giustificato motivo. Il recesso è sempre possibile "ad nutum" durante il periodo di prova.

Quanto dura l’apprendistato professionalizzante?

Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

La Legge di Riforma del Mercato del Lavoro (L. 92/2012), in vigore dal 18 luglio 2012, ha modificato il Testo Unico introducendo una durata minima del contratto pari a 6 mesi con eccezione degli apprendisti assunti per lo svolgimento di attività stagionali.

I CCNL possono inserire periodi di durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante?

Ferma restando la durata minima di sei mesi introdotta dalla legge di Riforma del Mercato del lavoro, il Testo Unico sull’apprendistato, all’art. 4, comma 2, stabilisce espressamente che agli accordi interconfederali ed alla contrattazione collettiva di settore spetta l’individuazione della durata, anche minima, del contratto.

E’ ammesso l’apprendistato professionalizzante in aziende che svolgano attività organizzate su cicli stagionali?

L’art. 3 comma 2 quater del Testo Unico sull’apprendistato stabilisce che per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.

Come viene retribuito l’apprendista?

La retribuzione dell’apprendista è disciplinata dal testo Unico sull’apprendistato che da un lato afferma il divieto di retribuire l’apprendista a cottimo e dall’altro prevede la possibilità per il datore di lavoro di possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio.

Formazione

Il Piano Formativo Individuale definisce il percorso formativo dell’apprendista.
A seguito dell’entrata in vigore della L. 78/2014 di conversione del D.L.34/2014 (c.d. Jobs Act) il Piano Formativo Individuale deve essere redatto obbligatoriamente in forma scritta ed è contenuto nel contratto di apprendistato, in forma sintetica.
Il piano formativo individuale è definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.

Il profilo formativo definisce gli obiettivi/contenuti del percorso di formazione formale che deve realizzarsi nell’ambito del contratto di apprendistato.

Il tutor è una figura prevista dalle norme di legge e di contratto cui spetta il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato e di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative, favorendo l’integrazione tra le iniziative formative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro.
La legge stabilisce che il tutor debba avere "formazione e competenze adeguate", secondo le previsioni della normativa regionale o, in assenza, della contrattazione collettiva.

Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dall’apprendista, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all’impiego e rilasciandone copia al lavoratore, ciò dimostrerà l’assolvimento dell’obbligo di formazione da parte dell’azienda e dell’apprendista. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale eventualmente acquisita deve essere effettuata su un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino.

La durata del percorso formativo dell’apprendista, contenuto nel piano formativo individuale, è rimessa agli accordi interconfederali o alla contrattazione collettiva di settore. In ogni caso non potrà essere superiore a 3 anni (ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento).



venerdì 17 luglio 2015

Congedo parentale: i limiti per il 2015



Il Jobs Act contiene disposizioni su varie materie socio - economiche tra le quali il congedo parentale retribuito, per l'anno 2015, assegnato ai genitori di un figlio sino al compimento del sesto anno.

L'articolo 7 del decreto legge, di recente pubblicazione, prevede che il congedo parentale possa essere chiesto sino al compito del 12 anno di età del figlio, piuttosto che l'ottavo, come è stato fino ad ora.

Stesso limite di età vale nel caso di ingresso di un minore nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento.

Il congedo, come dispone l'art. 9 del Decreto Legge, è retribuito con la corresponsione di un indennizzo di ammontare pari al 30% della retribuzione media giornaliera del lavoratore. Questa misura percentuale prescinde le condizioni economiche ed il reddito del lavoratore, e viene corrisposto sino al compimento del sesto anno del bambino (oppure dall'introduzione nella famiglia di un minore adottato o affidato). Il jobs act ha, di fatto, portato al doppio il precedente limite di 3 anni d'età.

Attenzione tali nuovi limiti sono circoscritti ai periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 sino al 31 dicembre 2015.

Come chiedere il congedo nel periodo transitorio?
Il mese di luglio corrente anno, viene considerato dal decreto legge, "periodo transitorio", ovvero tempo fisiologicamente necessario all'adeguamento del sistema informatico. Sino allo spirare del mese sarà consentita la presentazione della domanda cartacea attraverso l'utilizzo del classico modello SR23.

Dove trovare la modulistica per presentare la domanda?
Reperire il suddetto modello è facile: basta navigare sul sito internet dell'INPS all'interno della sezione appositamente dedicata al download della modulistica.

Una volta effettuato l'accesso alla detta sezione, basterà digitare, nel campo "ricerca modulo" il codice "SR23" che distingue il modello per presentare domanda di congedo parentale.

Chi può presentare domanda cartacea e chi no?
Per i genitori di figli di età compresa tra gli otto ed i dodici anni, sarà possibile presentare domanda cartacea ma solo fino a quando non sia aggiornato il sistema informatico dell' INPS. Per tutti gli altri aventi diritto ma con figli di età inferiore agli 8 anni, dovrà tassativamente essere utilizzato il modello telematico.
Infine, il decreto legge non fa alcun riferimento al congedo ad ore previsto dal D.L n°80 ma mai introdotto in assenza del relativo decreto attuativo.

La fruizione del congedo parentale è stata estesa e facilitata dal decreto 81/2015 attuativo del Jobs Act, ma solo per il 2015. L'INPS fornisce nuove istruzioni sulla domanda per i figli disabili-

Le disposizioni danno attuazione ai criteri direttivi di cui alle lettere g) e h) dell’articolo 1, comma 9, della legge delega, che prevedono, tra l’altro:

una maggiore flessibilità dei congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese;

il riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e il rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

In particolare:
il periodo massimo di fruibilità viene esteso dall’ottavo al dodicesimo anno di vita del bambino (articolo 7, comma 1, lett. a)). Lo stesso termine si applica anche in caso di adozione e affidamento (articolo 10, comma 1, lett. a)) e di prolungamento del congedo parentale in presenza di figlio minore portatore di handicap ;

viene esteso, anche nei casi di adozione e affidamento, dal terzo al sesto anno di vita del bambino (o entro i sei anni dall’ingresso del minore in famiglia) il periodo di indennizzo previsto, nella misura del 30%, per l’utilizzo del congedo parentale (articolo 9, comma 1, lett.

a) e articolo 10, comma 1, lett. b)). Viene inoltre specificato che la suddetta indennità possa essere percepita per periodi ulteriori (a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), ma non oltre l’ottavo anno di vita del bambino;

in caso di mancata regolamentazione della modalità di fruizione su base oraria da parte dei contratti collettivi (anche aziendali), viene prevista la possibilità per ciascun genitore di scegliere tra la fruizione giornaliera o oraria; la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. È esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi previsti dal decreto;

viene ridotto il termine di preavviso per la richiesta del congedo: da 15 giorni si passa a 5 per il congedo giornaliero e a 2 per quello su base oraria.

Nel messaggio di del  16 luglio l'INPS fornisce ulteriori  indicazioni sull' elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni per figli con disabilità in situazione di gravità e fa riferimento  anche al precedente messaggio n. 4576 del 6 luglio 2015.

In particolare nel nuovo messaggio si specifica che :

" per l’anno 2015, il prolungamento del congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso del minore in famiglia. Rimane fermo che il prolungamento del congedo parentale non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore.

Rimane salvo, altresì, che il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente (circolare n. 32 del 6 marzo 2012).

Alla luce del nuovo quadro normativo, si rileva che i giorni fruiti fino al dodicesimo anno di vita del bambino – o fino al dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento - a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, con diritto per tutto il periodo alla indennità economica pari al 30% della retribuzione.

Si riepilogano di seguito, in base al vigente disposto normativo, i benefici previsti in favore dei genitori lavoratori per l’assistenza a figli con disabilità in situazione di gravità in alternativa al prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001.
tre giorni di permesso mensile, oppure le ore di riposo giornaliere per bambini, anche adottivi o affidati, fino a 3 anni di età;

tre giorni di permesso mensile per bambini tra i 3 e i 12 anni di vita, oppure tra i 3 anni di vita e fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Si ricorda che a partire dal compimento del dodicesimo anno di età del figlio biologico, e dal dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, si ricorda che i genitori possono fruire esclusivamente dei tre giorni di permesso mensile.

Si precisa che, a seguito dell’immediata entrata in vigore della riforma (dal  25 .6.2015) , nelle more dell’adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la presentazione della domanda on line, è consentita la presentazione della domanda in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell’Istituto seguendo il seguente percorso: www.inps.it > modulistica > digitare nel campo “ricerca modulo” il seguente codice: SR08.

Si chiarisce che la domanda cartacea va utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di prolungamento di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia.

Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al prolungamento del congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua ad essere presentata in via telematica."



martedì 14 luglio 2015

Facile.it ricerca di personale



Facile.it è il sito di comparazione più importante d’Italia, nato nel 2011 dopo il successo dei siti di comparazione Assicurazione.it, Mutui.it e Prestiti.it. Facile.it confronta le migliori offerte di Assicurazioni, Mutui, Prestiti, Conti Correnti e Deposito, ADSL, Pay TV, Gas e Luce. Sono 1,5 milioni gli italiani che ogni mese scelgono di risparmiare su spese di casa e finanza personale.

Ecco le posizioni aperte da Facile.it nello specifico le posizioni aperte riguardano:

Sviluppatore PHP senior

Sviluppatore PHP junior

Web Designer

Sviluppatore Mobile

Web Marketing assistant

Web Content Specialist junior

SEM Specialist

SEO Specialist

Account Manager

Consulenti Telefonici

Il candidato ricercato di occuperà di:

Gestire le chiamate in ingresso dei potenziali clienti;

Effettuare chiamate in uscita agli utenti che hanno già calcolato online un preventivo per la polizza auto e moto;

Fornire informazioni sui prodotti, comprendendo le esigenze del cliente;

Completare il processo di vendita o rinnovo della polizza auto o moto.

Ecco i requisiti richiesti:

6 mesi di esperienza lavorativa in un contact center outbound o nella vendita di prodotti assicurativi o finanziari, anche su reti fisiche

Diploma o laurea, da massimo 1 anno (specificare la votazione conseguita)

Residenza nella provincia di Milano

Età massima 28 anni

Completano il profilo una spiccata attitudine commerciale, un`ottima capacità relazionale e comunicativa e l`attitudine a lavorare in team e per obbiettivi.

Facile.it offre un contratto a tempo determinato di 6 mesi, finalizzato all'assunzione. Si offre contratto CCNL commercio V livello con bonus, buoni pasto e benefit sul luogo di lavoro.

Facile.it ricerca un neolaureato/a da inserire all’interno di diverse Business Unit in qualità di Junior Business Analyst, con diretto riporto ai Direttori della Funzione. Il candidato selezionato si occuperà, in affiancamento al Responsabile, delle seguenti attività:

Analisi delle principali dinamiche e metriche di mercato;

Analisi dei KPI (economici e di processo) della struttura;

Analisi e definizione delle opportunità di miglioramento / crescita della struttura;

Collaborazione con team IT per l’implementazione delle opportunità di miglioramento / crescita identificate;

Supporto alle attività commerciali e di marketing (on-line e TV)

Requisiti richiesti:

Laurea Specialistica in Ingegneria, Economia o scientifica con una votazione non inferiore a 108/110 o equivalente (meglio se con Lode);

Ottime capacità analitiche;
Preferibili esperienze di studio e/o lavoro all'estero.

Addetti al Telemarketing

I candidati selezionati dovranno occuparsi della ricerca attiva di clienti, nello specifico di medici specialisti, della negoziazione e chiusura di accordi commerciali. La modalità della ricerca prevede la ricerca di contatti, un contatto telefonico con il cliente volto a concludere la trattativa direttamente telefonicamente.

Requisiti minimi richiesti:

Una spiccata attitudine commerciale e propensione alla vendita telefonica;

Spirito di squadra e rapida comprensione delle logiche competitive del mercato;

Un forte spirito di iniziativa per scoprire nuove opportunità commerciali e trasformarle in vendite;

Uno spiccato orientamento al raggiungimento degli obiettivi di vendita e la capacità di mantenere dei ritmi sostenuti di lavoro;

6 mesi di esperienza lavorativa nella vendita telefonica, preferibilmente outbound

Età massima 29 anni.

Programmatore PHP
Facile.it ricerca programmatori PHP con le seguenti competenze:

Dimestichezza con programmazione ad oggetti

Conoscenza del linguaggio Php5

Conoscenza linguaggio SQL (in particolare MySql)

Conoscenza del framework Javascript Jquery

Conoscenza approfondita ambiente LAMP

Capacità di gestire cospicui flussi di dati (XML, JSON, webservices, etc)

Conoscenza lingua inglese

Conoscenza principali design pattern

Conoscenza metodologie sviluppo Agile

Abilità con le espressioni regolari

E’ richiesta una certa familiarità con:

Conoscenza framework PHP (es: Symfony / Zend)

Doti sistemistiche ambiente Linux

Abitudine all’utilizzo di sistemi di “versionamento” del codice (es: GIT)

La tipologia di contratto sarà stabilita in base all'esperienza del candidato selezionato.

Come candidarsi
E’ possibile inviare la propria candidatura online tramite la pagina “lavora con noi” del portale Facile.it dove è possibile visualizzare le singole offerte di lavoro ed allegare il proprio curriculum vitae.

Infine, l’azienda ricerca un brillante neolaureato da inserire all'interno di diverse Business Unit in qualità di Junior Business Analyst, tramite un contratto di stage. Il candidato ideale deve essere in possesso di una Laurea Specialistica in Ingegneria, Economia o scientifica.

Per ulteriori informazioni: http://jobs.facile.it




giovedì 9 luglio 2015

Rinnovo CCNL marittimi dal 1 luglio 2015



E` stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo sia della parte normativa che della parte economica dei contratti collettivi di lavoro del settore marittimo, accordo che avrà validità fino al 31 dicembre 2017. Il rinnovo dei contratti scaduti il 31 dicembre 2010 interessa circa 54.500 marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana a cui si aggiungono 7.800 addetti a terra, per un totale di circa 62.000 lavoratori. Per quanto riguarda gli incrementi retributivi le parti hanno trovato, dopo un laborioso confronto, un`intesa con la quale si è cercato da un lato di dare una risposta economica soddisfacente ai lavoratori e dall'altro di rendere sostenibili per le aziende i maggiori oneri contrattuali. L’aumento retributivo, in linea con le intese interconfederali sulla materia, verrà suddiviso in tre fasi.

Per la parte normativa gli elementi di maggiore spicco sono: semplificazione e razionalizzazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i diversi comparti del settore marittimo. In quest’ottica è stato deciso anche di accorpare i vari CCNL del settore in un Contratto Unico Collettivo Nazionale di lavoro del settore privato dell’industria armatoriale; definizione di un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro molto semplificato applicabile ai marittimi impiegati su navi da carico armate da imprese che operano su traffici internazionali; introduzione nel CCNL dei rimorchiatori della possibilità di definire, attraverso la contrattazione integrativa aziendale e in presenza di condizioni operative idonee, organizzazioni del lavoro a bordo più flessibili, tali da consentire di raggiungere livelli di produttività paragonabili a quelli delle imprese concorrenti degli altri paesi dell`Unione Europea.

Emanuele Grimaldi, presidente di Confitarma, che in più occasioni ha stimolato il rinnovo dei contratti, esprime viva soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto sottolinea “la rilevanza politica che il rinnovo contrattuale riveste per l’intero settore specie in un momento economico non certo tra i più favorevoli. Desidero comunque – ha detto - formulare un sincero apprezzamento per tutti coloro che si sono prodigati per il raggiungimento di questo risultato rivolgendo un particolare ringraziamento a Stefano Messina, presidente della Commissione Relazioni Industriali e Risorse Umane di Confitarma, che ha saputo gestire con particolare professionalità e senso di equilibrio il tavolo negoziale superando anche momenti di grande difficoltà”.

Il 1° luglio 2015 è stato sottoscritto tra Confitarma, Fedarlinea, Assorimorchiatori, Federimorchiatori e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, l’accordo per il rinnovo sia della parte normativa che della parte economica dei contratti collettivi di lavoro del settore marittimo, accordo che avrà validità fino al 31 dicembre 2017.

Il rinnovo dei CCNL  scaduti il 31 dicembre 2010 interessa circa 54.500 marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana a cui si aggiungono 7.800 addetti a terra, per un totale di circa 62.000 lavoratori. Per quanto riguarda gli incrementi retributivi le parti hanno trovato, dopo un laborioso confronto, un’intesa con la quale si è cercato da un lato di dare una risposta economica soddisfacente ai lavoratori e dall'altro di rendere sostenibili per le aziende i maggiori oneri contrattuali. L’aumento retributivo, in linea con le intese interconfederali sulla materia, verrà suddiviso in tre tranches. Per la parte normativa gli elementi di maggiore spicco sono:

- semplificazione e razionalizzazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i diversi comparti del settore marittimo. In quest’ottica è stato deciso anche di accorpare i vari CCNL del settore in un Contratto Unico Collettivo Nazionale di lavoro del settore privato dell’industria armatoriale;

- definizione di un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro molto semplificato applicabile ai marittimi impiegati su navi da carico armate da imprese che operano su traffici internazionali;

- introduzione nel CCNL dei rimorchiatori della possibilità di definire, attraverso la contrattazione integrativa aziendale e in presenza di condizioni operative idonee, organizzazioni del lavoro a bordo più flessibili, tali da consentire di raggiungere livelli di produttività paragonabili a quelli delle imprese concorrenti degli altri paesi dell’Unione Europea.

Secondo le tre organizzazioni sindacali firmatarie con le associazioni datoriali Confitarma, Fedarlinea, Assorimorchiatori e Federimorchiatori dal punto di vista normativo “il contratto risponde alla forte domanda di semplificazione e razionalizzazione in un panorama contrattuale nazionale altamente frastagliato, raccogliendo in una parte comune, tredici contratti del settore marittimo e raggiungendo l’obiettivo di avere un unico contratto di lavoro per il settore armatoriale. Nel nuovo testo - sottolineano inoltre Filt, Fit e Uilt - si mettono le basi per un’ulteriore garanzia di stabilità sulle varie forme di precarietà esistenti nel mondo marittimo, a partire dalla nuova disciplina relativa all’ingresso nelle imprese degli allievi ufficiali italiani”.

Per le tre organizzazioni sindacali di categoria dal punto di vista economico “con la parte relativa al recupero salariale che supera i dati relativi all’IPCA, con un aumento in 2 anni e mezzo del 5,7% sulla paga base, pari a circa 80 euro sul tabellare ed un trascinamento in positivo anche sugli altri istituti economici della stessa busta paga, si proietta il settore marittimo verso una prospettiva di effettiva tutela del salario”.

“Questo rinnovo con una trattativa durata più di un anno - sostengono infine Filt, Fit e Uilt - dimostra che il rapporto unitario è indispensabile ed entro il prossimo 20 luglio si terrà la consultazione tra i lavoratori per la validazione del CCNL”.



mercoledì 8 luglio 2015

Pensioni: la proposta del presidente dell’Inps Boeri



Un contributo di solidarietà sulle pensioni più ricche, per finanziare la flessibilità in uscita; la possibilità di lasciare il lavoro in anticipo di qualche anno spalmando su più anni il montante dei contributi, in maniera tale da non peggiore il debito previdenziale; un’operazione trasparenza sui vitalizi dei politici; l’armonizzazione dei trattamenti e (delle procedure), la possibilità di versare contributi aggiuntivi in base al principio che «non si va in pensione ma la pensione si prende» (e quindi la si può integrare in maniera volontaria di più e meglio di quanto non avvenga oggi) e la costruzione di una rete di protezione sociale per dare una risposta al problema degli over 55 che si trovano senza lavoro.

I cinque punti della proposta

Flessibilità sostenibile, una rete di protezione sociale dai 55 anni in su, unificazione delle posizioni assicurative (con la fine delle ricongiunzioni onerose), armonizzazione dei tassi di rendimento e nuove opportunità di versamenti perché «non si va in pensione, ma si prende la pensione». Sono i cinque punti sui quali si incardina la proposta di riforma del sistema previdenziale messa a punto dal presidente dell’Inps, Tito Boeri, delineata alla Camera in occasione della presentazione della relazione annuale dell’Istituto.

Una bozza di riforma già «sottoposta all'attenzione dell’Esecutivo» e formulata, ha puntualizzato, «non per esigenze di cassa, ma ricercando maggiore equità, tanto fra le generazioni diverse che all'interno di ciascuna generazione».
Contributo solidarietà su pensioni elevate

In ogni caso per Tito Boeri è giusto «chiedere a chi ha redditi pensionistici elevati in virtù di trattamenti molto più vantaggiosi di quelli di cui godranno i pensionati del domani, un contributo al finanziamento di uscite verso le pensioni più flessibili».

Incentivi tempo indeterminato forse troppo costosi
«Incentivi fiscali così potenti difficilmente potranno essere mantenuti in via per lungo tempo. Sono molto, forse troppo costosi». È l’ulteriore valutazione del presidente dell’Inps sugli aiuti previsti nel Jobs act per i contratti a tempo indeterminato. Al tasso attuale di assunzioni «si può stimare che la perdita di gettito a regime di una decontribuzione triennale valida solo a partire dal 2015 sia di circa cinque miliardi. Se la decontribuzione dovesse poi continuare anche per tutto il 2016, al tasso attuale di assunzione e di utilizzo degli incentivi il costo salirebbe a 10 miliardi su base annua».

Apertura al Jobs Act - Boeri ha sottolineato i risultati raggiunti dal Jobs Act, con l'aumento dei contratti a tempo indeterminato in un periodo di ripresa anemica.

Retribuzione minima oraria - "Peccato" ha detto Boeri, che tale misura prevista nella legge delega al governo, sia stata messa da parte. L'introduzione di un salario minimo orario, secondo Boeri, è importantissime ed evita che la contrattazione collettiva lasci con meno tutele i lavoratori con meno tutele contrattuali.

Importante che le donne lavorino - La diversificazione, con due redditi che entrano in famiglia, è un valido strumento per difendere le famiglie dalla crisi.

Reddito minimo garantito - Come rimarcato in passato, le proposte secondo Boeri hanno il pregio di aprire il dibattito anche se hanno difetti di progettazione. "Il diavolo è nei dettagli" ha detto il presidente INPS che ha auspicato aggiornamenti che rendano più mirati ed efficaci i provvedimenti.

Flessibilità in uscita - Discorso analogo per reddito minimo. I testi proposti nelle audizioni alla Camera e al Senato, secondo Boeri, si "allontanano dai meccanismi del contributivo, riesumando gli schemi dell'anzianità" che, secondo l'INPS, è insostenibile. L'INPS può formulare proposte, ne ha tutto il diritto visto il capitale umano di cui dispone. Il confronto, comunque, deve "avvenire nelle sedi opportune" dice Boeri. Dobbiamo superare la "malattia dell'ultima sigaretta" di cui sono afflitte, secondo l'INPS, le ultime riforme pensioni: occorre dare stabilità.

Operazione "La mia pensione" - Sarà possibile, tramite il sito dell'Ente, simulare la pensione di vecchiaia sulla base di simulazioni fatte sulle statistiche in possesso dell'INPS per valutare in futuro quanto si percepirà.

Sono 5 i punti fondamentali della proposta presentata da Tito Boeri:

1) Protezione sociale per over 55: primo passo per il reddito minimo, al di sopra dei 55 anni è troppo difficile trovare un lavoro e per questo bisogna tutelare queste persone secondo Boeri e la povertà è triplicata durante la recessione. E' una misura di assistenza, che va finanziata con la fiscalità generale.

2) Unificazione dei trattamenti iniziata con il pagamento che avviene per tutti il primo del mese. Per ogni 3 pensionati vengono messe in pagamento quattro pensioni. Boeri propone di unificare la pensione tra regimi diversi, modificando senza oneri aggiuntivi (via le ricongiunzioni onerose) categorie come la gestione separata.

3) Armonizzazione. Ci sono forti asimmetrie tra i trattamenti previdenziali, non fondate sui diversi livelli contributivi e riflettono differenze macroscopiche tra generazioni e categorie. Stop ai trattamenti di favore. I vitalizi dei parlamentari sono "pensioni sottratte alle riforme previdenziali degli ultimi 25 anni" ha detto Boeri, auspicando un intervento di Camera e Senato: oggi non ci sono informazioni sul rendimento di tali vitalizi. Chi ha redditi pensionistici più elevati dovrà dare un contributo di solidarietà per le uscite flessibili.

4) Flessibilità sostenibile. Chi va in pensione prima deve spalmare il montante contributivo su più anni e, ogni anno in meno di età, è chiaro che l'assegno mensile si abbassi. Questa flessibilità non grava sulle generazioni future perché non fa aumentare il reddito pensionistico. Si può permettere a chi vuole uscire anticipatamente di farlo, senza gravare sulle generazioni future.

5) Non si va in pensione ma si prende la pensione. Anche i pensionati possono contribuire al finanziamento della previdenza di chi si è ritirato dalla vita attiva. L'INPS vuole offrire la possibilità di versare contributi a chi sta già percependo un trattamento previdenziali. Anche i datori di lavoro potranno versare contributi agli ex dipendenti secondo l'ultima proposta INPS.



lunedì 6 luglio 2015

Pensioni 2015 con la quattordicesima


L’Inps comunica in una circolare che è in pagamento la somma aggiuntiva (336 o 420 o 504 euro), la cosiddetta quattordicesima pensionati, sulla rata di pensione del mese di luglio 2015.
L’erogazione del beneficio è condizionata dal reddito posseduto dal pensionato.

La circolare dell'Istituto, la quale non presenta novità di rilievo rispetto a quanto stabilito negli anni scorsi, stabilisce che beneficiari dell'indennità, pagata nel mese di luglio, sono i pensionati con almeno 64 anni d'età in possesso per l'anno in corso di redditi personali non superiori a 9.767,16 euro all'anno, ossia una volta e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo.

Per quanto concerne il requisito anagrafico, per quest’anno sono dunque interessate tutti le persone nate prima del 1952; più complesso è invece il meccanismo di accertamento reddituale, dal momento che, ai fini dell'attribuzione della quattordicesima, si tiene conto esclusivamente del solo reddito lordo del pensionato, senza cumulo con l'eventuale coniuge, e che inoltre non rilevano per espressa disposizione normativa i redditi derivanti dalla casa di abitazione, gli assegni al nucleo familiare, le indennità di accompagnamento, i redditi derivanti dal percepimento del trattamento di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

La circolare 130/15 sottolinea che ai fini del percepimento della quattordicesima non sono da considerare redditi le pensioni di guerra, le indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali, l'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, i sussidi economici che i Comuni e gli altri enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristiche di continuità, nonché l'importo di 154,94 euro previsto in via permanente dal 2001 per i pensionati con trattamento minimo.

La legge prevede un trattamento differenziato del beneficio che si lega ai contributi versati per la pensione: si tratta di 336 euro per coloro che abbiano un'anzianità contributiva fino a 15 anni se ex dipendenti e fino a 18 anno se ex autonomi; di 420 euro per un'anzianità contributiva da 15 a 25 anni se ex dipendenti e da 18 a 28 anni se ex autonomi; di 504 euro per gli ex dipendenti con più di 25 anni di contributi e gli ex autonomi con più di 28. Ai fini del calcolo della fascia di aumenti spettante, nel caso in cui si tratti di una pensione ai superstiti il numero dei contributi accreditati in favore del coniuge va abbattuto del 40 per cento.

Nell'ipotesi in cui il reddito personale del pensionato superi la soglia di 9.769,61 euro, ma risulti inferiore al reddito finale comprensivo degli aumenti, la quattordicesima verrà erogata in misura ridotta per restare nella soglia massima consentita. Parimenti verrà ridotta l'indennità nel caso il pensionato compia i 64 anni nel corso del 2015: in tal caso essa sarà rapportata ai soli mesi successivi alla data del compleanno.

I pensionati con almeno 64 anni di età (nati quindi prima del 1 gennaio 1952) ed i disagiati riceveranno la quattordicesima pensionati dall'Inps nel mese di luglio. Come ogni anno, l’ente lo annuncia con la circolare n. 30 del 2 luglio 2015. Si tratta della mensilità aggiuntiva riconosciuta a coloro che si trovano in determinate condizioni reddituali e contributivi. E ci sono riconoscimenti anche per i pensionati ex Inpdap, ed ex Enpals, enti che sono confluiti nell’Inps.

Vediamo quali sono i limiti reddituali e tutte le informazioni anche per le gestioni ex Inpdap ed Enpals

La somma aggiuntiva è determinata con le modalità indicate nella Tabella A allegata alla legge in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Si tratta delle seguenti cifre:

336 euro spettano ai pensionati ex lavoratori dipendenti che hanno fino a 15 anni di contribuzione accreditata (780 settimane). Ed ai pensionati ex lavoratori autonomi che hanno fino a 18 anni di contributi versati (936 settimane);

420 euro spettano ai pensionati ex lavoratori dipendenti che hanno da 15 anni e fino a 25 anni di contribuzione (da 781 a 1.300 contributi settimanali). Ed ai pensionati ex lavoratori autonomi che hanno da 18 anni a 28 anni di contributi versati (da 937 a 1.456 contributi settimanali);
504 euro spettano ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno rispettivamente più di 25 anni (oltre 1.301 contributi settimanali) e 28 anni di contributi versati (oltre 1.457 contributi settimanali).

Per la corresponsione dell’aumento viene considerata tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) del soggetto, nonché quella utilizzata per la liquidazione di supplementi. Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana. Nel caso di pensionato titolare di sola pensione ai superstiti la contribuzione complessiva utile ai fini dell’applicazione della tabella A viene ridotta in aliquota di reversibilità.

Nel caso in cui il pensionato è titolare di più trattamenti previdenziali, il beneficio sarà erogato unicamente sul trattamento previdenziale principale. Per trattamento principale deve intendersi quello con maggiore anzianità contributiva.

Per l’erogazione della somma aggiuntiva nel mese di luglio 2015, l’Inps richiede il possesso di determinati requisiti sia di età, che di contribuzione, che reddituali. Vediamoli.

Il primo requisito da controllare è il più semplice, ossia il requisito di età. Il beneficio spetta ai pensionati con almeno 64 anni di età. Per l’anno 2015 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1952.

L’aumento spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età. Analogamente, il beneficio viene attribuito in maniera proporzionale sulle pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni di nuova liquidazione con decorrenza diversa dal 1° gennaio.

Se è presente l’età giusta, si può procedere agli altri requisiti. L’importo della somma aggiuntiva dipende invece dagli anni di anzianità contributiva, che rappresenta un ulteriore requisito, quello di contribuzione. Gli importi sono gli stessi sia per il pensionato da lavoro dipendente che per il pensionato da lavoro autonomo, a cambiare sono gli anni di anzianità contributiva che danno diritto alla cifra di quattordicesima. Vediamo ora quali sono gli importi, legati ai requisiti di contribuzione. Vediamolo, unitamente all’importo della somma aggiuntiva spettante.

64 anni di età al 31 luglio 2015 per i pensionati Inps. Come di consueto, anche per l’anno 2015 la somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2015, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti. Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2015 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione.

64 anni entro il 30 giugno 2015 per i pensionati ex Inpdap. Per la gestione pubblica, la somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 30 giugno 2015, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti.

Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° luglio 2015 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione, sulla rata di dicembre 2015.

La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore ai limiti, in relazione agli anni di contribuzione. Vediamo quali sono questi limiti:

10.122,86 di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno pari o meno di 15 anni di contribuzione (pari o meno di 780 contributi settimanali) e per i lavoratori autonomi che hanno pari o meno di 18 anni di contribuzione (pari o meno di 936 contributi settimanali);

10.206,86 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno più di 15 anni di contribuzione e pari o meno di 25 anni di contribuzione (da 781 a 1.300 contributi settimanali) e per i lavoratori autonomi che più di 18 anni di contribuzione e pari o meno di 28 anni di contribuzione (da 937 a 1.456 contributi settimanali);

10.290.86 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno più di 25 anni di contribuzione (da 1.301 contributi settimanali in poi) e per i lavoratori autonomi che hanno più di 28 anni di contribuzione (da 1.457 contributi settimanali in poi).



Congedo di maternità le novità dal 2015



I genitori possono chiedere il congedo parentale nei primi 12 anni di vita del figlio, non più solo nei primi otto, e il congedo a ore può essere utilizzato anche se non è previsto dal contratto collettivo di riferimento. I genitori che intendono utilizzare il nuovo congedo parentale possono farlo presentando domanda all’INPS in modalità cartacea. E’ una soluzione provvisoria, valida per il solo mese di luglio 2015

La nuova legge di riforma interviene sulla disciplina del congedo di maternità, modificando quanto disposto in materia, rispettivamente, dagli articoli 16 e 26 del D.Lgs. 151/2001.

In particolare nel caso di ricovero del neonato si prevede che:
nel caso in cui il neonato venga ricoverato in una struttura (pubblica o privata) nel periodo previsto per l’astensione obbligatoria, la madre può chiedere  (una sola volta per ogni figlio) la sospensione del congedo obbligatorio  e goderne, in tutto o in parte, dalla data di dimissioni del neonato, previa presentazione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di congedo di maternità per adozione o affidamento;

nel caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, i giorni di maternità obbligatoria che la lavoratrice non ha goduto prima del parto possono essere aggiunti a quelli successivi alla nascita, anche se la somma dei due periodi supera il limite complessivo dei 5 mesi (tale possibilità era concessa , ma non si poteva superare il limite dei 5 mesi).

La riforma consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. E’ possibile effettuare questa richiesta anche con effetto retroattivo, per congedi fruiti a partire dal 25 giugno 2015, che è il giorno di entrata in vigore della nuova norma. La presentazione di queste domande in forma cartacea è consentita solo per questo mese di luglio 2015: successivamente, l’INPS comunicherà la messa a punto del nuovo sistema informatico per la presentazione delle domande online.

Congedo di maternità
Si tratta del periodo in cui è vietato adibire al lavoro le donne, generalmente da 2 mesi prima del parto a 3 mesi dopo la nascita. Qui la novità principale riguarda la possibilità di sospendere questo congedo – una volta per ogni figlio – in caso di ricovero del neonato, e di riprenderlo dopo le sue dimissioni. Finora invece il congedo doveva essere fruito consecutivamente a prescindere dalle condizioni di salute del bambino, anche se recentemente la Corte Costituzionale aveva stabilito con la sentenza 116/2011 il diritto all’interruzione in caso di ricovero per parto prematuro. Viene previsto inoltre che spetti alla madre l’indennità di maternità, ovvero il pagamento dell’80 per cento della retribuzione ordinaria per tutto il periodo di congedo, anche nel caso di un contemporaneo licenziamento per colpa grave oltre che naturalmente per i casi di cessazione dell’attività dell’azienda e risoluzione a termine del contratto, già previsti. Questa indennità viene garantita alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, come è già per le lavoratrici dipendenti.

Congedo di paternità
Dal 2012 è obbligatorio un congedo di paternità di un giorno – estendibili a 3 – se la madre rinuncia a 2 dei suoi. Se ne sente parlare poco perché è un istituto tutto sommato recente e limitato, ma il decreto ne estende alcuni aspetti. Il padre lavoratore dipendente avrà infatti diritto al congedo completo che spetterebbe alla madre – oltre che nei casi di morte e grave infermità della madre o di abbandono e di affidamento esclusivo del bambino – anche in condizioni meno traumatiche: quando semplicemente la madre sia lavoratrice autonoma, e come tale avente comunque diritto ad una indennità di maternità (generalmente l’80 per cento del salario minimo giornaliero). L’indennità viene estesa al padre lavoratore autonomo nel caso di morte della madre o di abbandono.

Dal punto di vista delle agevolazioni concesse in caso di maternità/paternità, le madri casalinghe possono essere equiparate alle lavoratrici autonome, o meglio alle “lavoratrici non dipendenti”, pertanto deve essere ritenuta ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri per allattamento durante il primo anno di vita del bambino da parte dei padri anche nel caso in cui la madre del bambino sia casalinga.

Sintetizzando la novità più rilevante in materia di congedo parentale introdotta dal decreto sulla conciliazione dei tempi lavoro-famiglia attuativo del Jobs Act è che i genitori possono chiederlo nei primi 12 anni di vita del figlio e non più nei primi otto anni.

Ma ci sono anche altre modifiche che, ad esempio, codificano il diritto al congedo parentale a ore, mettendo regole precise, anche nei casi in cui non ci siano previsioni specifiche nei contratti collettivi nazionali di lavoro o in quelli decentrati o aziendali. Vediamo in sintesi come cambia il congedo parentale in base al decreto, che come è noto introduce misure di maggior flessibilità anche per quando riguarda il congedo di maternità obbligatorio e la possibilità per il padre di chiederlo in alternativa alla madre.

Per quanto riguarda il trattamento economico, la retribuzione al 30% che prima era assicurata solo in caso di godimento nei primi tre anni di vita del bambino viene ora portata a sei anni. Decade la norma in base alla quale, dopo questo periodo (i primi sei anni del figlio) il diritto successivi in caso di reddito inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione (in pratica viene abolito il comma 3 dell’articolo 34 del Dl 151/2001).

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domenica 5 luglio 2015

Pensione anticipata si pensa al sistema contributivo



Le ultime notizie sulla riforma delle pensioni 2015 vertono sul progetto per la pensione anticipata presentato da Tito Boeri, presidente INPS.

Il piano presentato da Tito Boeri al governo per la riforma delle pensioni ha lo scopo di consentire una maggiore flessibilità in uscita per permettere l’accesso alla pensione anticipata più facilmente.

I progetti di riforma pensioni vedono nuove forme di prepensionamento incentrate sulla flessibilità in uscita, così da smorzare le problematiche relative alla pensione dei lavoratori precoci e al prepensionamento in generale, moltiplicatesi con l'implementazione della Legge Fornero. Ma ovviamente il tutto ruota sui costi per lo Stato, la tenuta dei conti pubblici e il bilancio dell'INPS, in particolar modo dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul blocco della rivalutazione delle pensioni per il biennio 2012/23, ritenuto illegittimo e che ha quindi costretto l'esecutivo a intervenire e a concedere rimborsi parziali ai pensionati. Illustriamo dunque i punti principali del piano di Tito Boeri sul prepensionamento con uscita anticipata e flessibile.

L’obiettivo della riforma è di consentire una maggiore flessibilità in uscita trova tutti d’accordo in linea di principio, nel governo e nell’Inps, ma il punto da definire è quello delle risorse. Tutti d’accordo anche sul testo normativo in cui il nuovo intervento va emanato con la prossima legge di stabilità.

Boeri ha già bocciato, oltre all’ipotesi di staffetta generazionale, la proposta Damiano-Baretta per uscire dal lavoro a 62 anni di età e 35 di contributi con una penalizzazione dell’assegno del 2% l’anno fino ad un massimo dell’8% in quanto ritenuta troppo costosa per la finanza pubblica(8,5 miliardi a regime nel 2030). Così come ha fatto per la “quota 100”, ovvero la possibilità di uscire con un mix tra età e contributi, considerata ugualmente troppo pesante per le casse (costo stimato nel 2019 di 10,6 miliardi).

Il presidente dell’Inps ha indicato come «condivisibile» l’estensione della cosiddetta “opzione donna” anche agli uomini: l’assegno dato in anticipo rispetto all’età di vecchiaia è, in questo caso, calcolato tutto con il metodo contributivo. Probabilmente saranno però rivisti sia l’età anagrafica, sia il minimo di contributi necessari (57 e 58 anni, rispettivamente per le dipendenti e per le autonome, oltre a 35 anni anni di contributi).

Altro punto più volte rimarcato dal presidente dell’Istituto è quello di offrire un aiuto contro la povertà in particolare per i lavoratori tra i 55 e i 65 anni che restano disoccupati e che non hanno ancora i requisiti per andare in pensione. Ma, anche in questo caso, non irrilevante resta la questione risorse.

In ogni caso il cardine di tutto è la flessibilità in uscita con penalità, o meglio uscita anticipata con ricalcolo della pensione col contributivo. In sostanza sarà possibile la pensione anticipata con almeno 35 anni di contributi e con un'età minima compresa tra 57 e 62 anni (qualcosina in più per gli autonomi), e la penalità sarà appunto dovuta al ricalcolo della pensione col sistema contributivo per tutti quei lavoratori che sono nel regime misto retributivo-contributivo. Dunque a quanto pare sarà una scelta degli interessati al prepensionamento, come già accade con l'Opzione Donna, a questo punto estesa anche agli uomini.

Un parziale ricalcolo della pensione col contributivo nel progetto di riforma proposto da Boeri dovrebbe anche riguardare i pensionati che, grazie al retributivo, prendono ora un assegno elevato e potrebbero subire una riduzione come "contributo di solidarietà".

Infatti, come affermato dal presidente dell'INPS, una riduzione delle pensioni calcolate col retributivo è inevitabile perché se si decide di dare l'opportunità della pensione anticipata "le pensioni devono essere più basse (se no il maggiore costo) graverà sui giovani".

Infine, Boeri propone anche una sorta di prestito pensionistico per i lavoratori ultra 55enni che restano disoccupati a pochi anni dalla pensione e senza possibilità di trovare in tempi utili un nuovo impiego.

Insomma, purtroppo per i tanti lavoratori pensionandi in attesa di aggiornamenti, le notizie non sembrano affatto positive perchè è chiaro che nei palazzi romani ci si stia sempre più orientando a progetti che porteranno a importanti riduzioni, che forse toccheranno anche chi la pensione già la sta prendendo.

La soluzione che sembra più accessibile per quel che riguarda il lato economico della manovra e la sua sostenibilità sembra essere quella del sistema contributivo: permettere un pensionamento anticipato fronte di un assegno ridotto ricalcolato interamente con il sistema contributivo.

La soluzione che sembra più accessibile per quel che riguarda il lato economico della manovra e la sua sostenibilità sembra essere quella del sistema contributivo: permettere un pensionamento anticipato fronte di un assegno ridotto ricalcolato interamente con il sistema contributivo.



giovedì 2 luglio 2015

Programma Garanzia Giovani: i chiarimenti dell’INPS



A seguito dell’ampliamento della sfera delle tipologie contrattuali per le quali è possibile riconoscere il bonus occupazionale;, l’INPS ha emanato la circolare n. 129 del 26 giugno 2015 con cui fornisce precisazioni normative e indicazioni per l’inoltro delle istanze di ammissione all’incentivo, comunicando altresì, che è stato reso cumulabile con altri incentivi all’assunzione.

Nella circolare n. 129 del 26.6.2015 l’INPS illustra la disciplina contenuta nei decreti direttoriali di rettifica in materia di incentivo all’assunzione di giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (Programma “Garanzia  Giovani” ) e fornisce indicazioni per la compilazione dei moduli telematici.

Con il decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 era stata, infatti ampliata la sfera delle tipologie contrattuali per le quali è possibile riconoscere il bonus occupazionale anche ai rapporti di apprendistato professionalizzante (detto anche apprendistato di mestiere) nonché alle proroghe di precedenti rapporti a tempo determinato purché la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi; Inoltre il bonus è stato reso cumulabile con altri incentivi e sono state ampliate le possibilità di fruizione per le agenzie di somministrazione. Non è stata inclusa invece la possibilità di usufruire del bonus della Garanzia Giovani per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per l'apprendistato di alta formazione e ricerca e per i rinnovi dei contratti a termine.

Con il decreto del 28 maggio 2015 è stata poi riconosciuta la possibilità di usufruire degli incentivi della misura “Bonus Occupazione” anche oltre i limiti  previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 18 .12. 2013, sugli aiuti «de minimis», qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto. Con la circolare del 26 giugno l’INPS fornisce precisazioni normative e indicazioni per l’inoltro delle istanze di ammissione all’incentivo.

La normativa ha previsto l’estensione del bonus occupazionale anche ai rapporti di apprendistato professionalizzante (detto anche apprendistato di mestiere) nonché alle proroghe di precedenti rapporti a tempo determinato purché la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi. E’ rimasta esclusa invece la possibilità di godere del bonus per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per l’apprendistato di alta formazione e ricerca e per i rinnovi dei contratti a termine.

Con la suddetta circolare l’INPS ha fornito precisazioni normative e indicazioni per l’inoltro delle istanze di ammissione all’incentivo. Inoltre indica che il bonus occupazionale deve considerarsi cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori. L’incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali.




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