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martedì 29 dicembre 2015

Collaboratori: proroga della DIS–COLL


E’ stato prorogato per tutto il prossimo anno il Dis Coll, l’indennità per i professionisti disoccupati iscritti alla gestione separata dell’Inps e CoCoPro, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, che prevede l’erogazione di un assegno pari al 75% del reddito medio mensile nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore a 1.195 euro mensili nel 2015 e non può essere superiore ai 1.300 euro nel 2015.

La Dis Coll è l’indennità di disoccupazione riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi che coinvolge anche i lavoratori con contratto a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata dell’Inps. Per aver diritto all’ammortizzatore sociale bisogna possedere i seguenti requisiti:

disoccupazione;

3 mesi di contribuzioni nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno solare precedente quello della cessazione dell’attività lavorativa:

almeno un mese di contribuzione nell’anno solare in corso.

L’importo dell’assegno è pari al 75% dei compensi fino ad un importo massimo di 1.195 euro per poi scendere del 25% sugli importi superiori a tale importo. L’importo mensile dell’indennità di disoccupazione non potrà, in ogni caso, essere superiore ai 1300 euro al mese
.
L’assegno verrà pagato per un numero di mesi pari alla metà di quelli coperti da contribuzione nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione, nel migliore dei casi, quindi, spetterà una disoccupazione per 6 mesi.

Il disegno di legge di Stabilità 2016 proroga per il prossimo anno la DIS-COLL, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Di conseguenza, dal 2016, coloro che concluderanno la propria attività di collaborazione potranno continuare a fruire dell’indennità di disoccupazione. La proroga contiene anche alcune modifiche rispetto alle previsioni generali del Jobs Act. In particolare, in relazione al calcolo della durata della prestazione, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL.

DIS-COLL, alla fine arriva la proroga della prestazione anche per il 2016. Con un emendamento alla legge di Stabilità, infatti, è stata prorogata al 2016 l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL.

Secondo quanto specificato dal Ministero del Lavoro, l’indennità in caso di perdita dell’occupazione è prevista per i collaboratori coordinati e continuativi e quelli a progetto, ma non ai titolari degli assegni di ricerca ed è irrilevante che siano iscritti alla gestione separata dell’Inps e che quindi versino contributi previdenziali in tale gestione. Saranno in vigore nel 2016 ancora anche Naspi e Asdi: la Naspi, Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, sarà erogata mensilmente per un massimo 24 mesi e per importi massimi fino a 1.300 euro al mese.

La Naspi sarà estesa a 24 mesi anche dopo il 2016. Inizialmente, infatti, dal 2017, la durata massima avrebbe dovuto ridursi a 18 mensilità. I requisiti per richiedere la Naspi restano sempre gli stessi: dichiarazione dello stato di totale disoccupazione; e avere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione o diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Il lavoratore disoccupato che, esaurita la Naspi, non avesse ancora trovato una nuova occupazione può richiedere l’Asdi, un nuovo assegno di disoccupazione, pari al 75% dell’ultima mensilità della Naspi percepita. Anche per richiedere l’Asdi bisogna inoltrare domanda all’Inps, che lo erogherà per i 6 mesi successivi. Si può percepire l’Asdi a condizione che si aderisca ad un percorso di formazione, specializzazione definito dai centri per l’impiego o si dimostri di essere alla concreta ricerca di una nuova occupazione.

Il modulo domanda dis-coll va presentato all’INPS per via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la non ammissibilità al beneficio.

Per cui la scadenza per inviare il modulo INPS è di 68 giorni dal giorno del licenziamento altrimenti non si ha più diritto all'indennità.

Per inviare il modulo INPS direttamente, il collaboratore deve essere in possesso del PIN Dispositivo INPS e accedere al sito ufficiale dell'istituto e seguire le istruzioni per la presentazione della domanda di disoccupazione per via telematica altrimenti può rivolgersi presso i Caf e Patronati o intermediari autorizzati, presentandosi insieme alla documentazione richiesta per il riconoscimento dello stato di disoccupazione: iscrizione al centro per l'impiego e sottoscrizione della DID dichiarazione immediata disponibilità al lavoro che è stata modificata di recente con l'entrata in vigore dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, che ha previsto nuove misure che condizionano la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel mondo del lavoro. Per cui come avviene ora con l'ASpI, i collaboratori devono, in sede di presentazione della domanda di DIS-COLL, rilasciare direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, che l’INPS  successivamente metterà a disposizione dei servizi competenti.

Una volta prestata la domanda e verificato il possesso dei requisiti e le condizioni per accedere alla prestazione, l'INPS provvede ad erogare l'importo dell'indennità di disoccupazione spettante a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

domenica 28 giugno 2015

Lavoratori all'estero: indennità di disoccupazione i chiarimenti INPS


La normativa vuole, che per accedere alla prestazione di disoccupazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve presentare apposita domanda e soddisfare, i seguenti requisiti:

- essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

- avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

Diverse possono essere le situazioni del lavoratore e diversa sarà dunque la modalità di trattazione delle domande di disoccupazione:

- Cittadino italiano, in stato di disoccupazione, che rientra da uno Stato estero non convenzionato.

In questo caso, in presenza di tutti i requisiti, ha diritto alla prestazione per la durata massima prevista di 180 giorni. All'atto di presentazione della domanda, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana.

- Cittadino italiano, in stato di disoccupazione, che rientra da uno Stato estero che applica la normativa comunitaria: Paesi dell’UE, Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e Svizzera. In questo caso, la persona che beneficia di prestazione di disoccupazione a carico di uno Stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro, può conservare il diritto alla prestazione, di norma, per un massimo di tre mesi, prorogabili, nel caso di alcuni Stati, fino ad un massimo di sei mesi. Ma, prima di determinare il diritto alla prestazione di disoccupazione per rimpatriati, bisogna accertare che nel Paese di provenienza non sia stato maturato il diritto ad una prestazione di disoccupazione.

Un caso a parte è rappresentato dagli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee per cui è stabilito che, beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione se si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso una istituzione delle Comunità europee e se:

- non è titolare di una pensione di anzianità o d'invalidità a carico delle Comunità europee;

- la cessazione dal servizio non è dovuta a dimissioni o a risoluzione di un contratto per motivi disciplinari;

- ha prestato servizio per un periodo di almeno 6 mesi;

- risiede in uno stato membro delle Comunità.

Per beneficiare della prestazione di disoccupazione l'ex agente deve iscriversi come persona disoccupata presso i servizi di collocamento dello Stato membro dove stabilisce la sua residenza e deve adempiere agli obblighi previsti in materia di disoccupazione dalla legislazione di tale Stato.

Deve inoltre trasmettere ogni mese all'Istituzione a cui apparteneva, l’attestato, modulo CE-AATC compilato dall'Istituzione competente dello Stato di residenza che certifica l’avvenuto adempimento degli obblighi previsti.

Quindi rientrano nel campo di applicazione della legge in argomento i cittadini italiani che abbiano lavorato all'estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero (straniero ovvero italiano, operante o residente all'estero).

La domanda non è soggetta a termini di presentazione, né la data di presentazione della stessa ha effetti sulla decorrenza della prestazione medesima. Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all'estero è ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l'interessato deve avere svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all'estero.

La prestazione decorre:
dal giorno del rimpatrio, nel caso in cui la persona disoccupata abbia reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio stesso;
dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se la stessa viene resa a decorrere dall'8° ed entro il 30° giorno successivi alla data del rimpatrio.

L'importo della prestazione è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali.

Prima di determinare il diritto alla prestazione di disoccupazione per rimpatriati, deve essere accertato che nel Paese di provenienza non sia stato maturato il diritto ad una prestazione di disoccupazione. In tale caso la prestazione rimpatriati dovrà essere determinata tenendo presente le informazioni fornite dall'Istituzione estera nelle sezioni 5 e 6 del formulario U1 (certificazione dei periodi di assicurazione).

Nella sezione 6 del suddetto formulario, che deve essere sempre compilata, è indicato che il lavoratore ha diritto a prestazioni ai sensi dell'articolo 64 del regolamento e dovranno essere valutate anche le informazioni contenute nella sezione 2 del documento portatile U2. Infatti, nel caso il richiedente abbia diritto a prestazioni a carico dell'Istituzione estera, le giornate già indennizzate da detta Istituzione dovranno essere detratte dalle giornate spettanti a titolo di prestazione di disoccupazione rimpatriati.



domenica 10 maggio 2015

Il trattamento di integrazione salariale



L’Inps, con la circolare n. 19 del 30 gennaio, ha comunicato la misura, in vigore dal 1° gennaio 2015, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Com’è noto, la cassa integrazione (sia essa ordinaria o straordinaria) comporta la sospensione totale o parziale dell’attività lavorativa, con esonero del datore di lavoro dall’obbligo di corrispondere la retribuzione. Ciò che si è appena detto rappresenta una eccezione alle regole comuni che, piuttosto, dispongono la permanenza dell’obbligo retributivo in capo al datore di lavoro che rifiuti senza giusta causa di ricevere la prestazione lavorativa. Invece, nei casi di crisi o di ristrutturazione che legittimino il ricorso alla cassa integrazione, il legislatore ha ritenuto di sostenere temporaneamente le imprese, esonerandole dal pagamento della retribuzione e dal versamento dei contributi nei confronti dei lavoratori sospesi in cassa integrazione.

Il meccanismo descritto non avviene però a totale danno dei lavoratori, che – se pur perdono la retribuzione –ottengono però dall’Inps un indennizzo, denominato integrazione salariale. Più precisamente, nel caso di cassa integrazione ordinaria l’integrazione è pari all'80% della retribuzione perduta per effetto della sospensione dal lavoro, anche se dopo i primi 6 mesi di sospensione l’indennità non può superare un tetto massimo fissato dalla legge. Nel caso invece di cassa integrazione straordinaria, l’integrazione è sempre pari all’80% della retribuzione perduta, e sempre nel limite di un tetto massimo previsto dalla legge.

Quanto invece ai contributi previdenziali e assistenziali, la legge prevede (sia nel caso di cassa integrazione ordinaria che in quello di cassa integrazione speciale) l’accreditamento di contributi figurativi. Ciò significa che, anche a fronte del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il lavoratore non risulta scoperto, ai fini contributivi, durante il periodo di cassa integrazione che, dunque, anche in assenza dei contributi reali, sarà utile in particolare per la maturazione della pensione.

La riforma del mercato del lavoro, approvata con la legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto alcune modifiche all’attuale sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro.

In particolare, la legge di riforma ha definitivamente incluso nel gruppo delle imprese destinatarie del trattamento di integrazione salariale straordinario alcune tipologie di imprese, oggi ammesse solo annualmente al trattamento con specifici provvedimenti legislativi; tale legge ha, parimenti, messo a regime l’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale. La legge di riforma ha, inoltre, modificato i requisiti per la concessione del predetto trattamento per le imprese in procedura concorsuale.

La legge di riforma ha previsto le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:

a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;

b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più' di cinquanta dipendenti;

c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;

d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;

e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

Con circolare n. 8 del 20 marzo 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, autorizza l’INPS per l’annualità 2015, ad erogare, entro i limiti previsti di 50 milioni, il trattamento di integrazione salariale autorizzato a seguito di stipula di contratto di solidarietà, nella misura complessiva del 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro.

Le risorse sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati nell'anno 2014 per cui l’INPS dovrà tenere conto dell’ordine cronologico di firma dei relativi contratti. L’onere, dei 50 milioni di euro per l'anno 2015, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

L’INPS dovrà monitorare la situazione delle risorse erogate ed al raggiungimento dell’80% della spesa a sua disposizione, deve effettuare apposita comunicazione al Ministero affinché possa prendere gli opportuni provvedimenti. Comunque l’INPS è tenuta ad interrompere le erogazioni al raggiungimento della somma complessivamente stanziata.

Ecco i limiti stabiliti per il 2015

Per quanto riguarda l’indennità di mobilità, per il 2015 la misura è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale. L’importo massimo stabilito è:

- 971,71 euro lordi / 914,96 netti per retribuzione inferiore o uguale a 2.102,4 euro
- 1.167,91 / 1.099,70 netti per una retribuzione superiore ai 2.102.24 euro.

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia stabilito dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere per il 2015, rivalutato ai sensi dell’art. 2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato in:

- euro 635,34 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 598,24.

Per quanto riguarda i due ammortizzatori social,i la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI è pari, ad 1.195,37 euro per il 2015.

L’importo massimo mensile fissato dall’INPS per l’anno in corso deve essere pari o inferiore a 1.167,91 euro.

Parlando dell’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2015 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2014, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.

L’importo massimo è dunque pari
- 1.165,58 euro per ciò che riguarda il massimale più alto
- 969,77 euro quanto al massimale più basso.

In ultimo l’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari nel 2015 a 580,14 euro.




domenica 3 maggio 2015

Indennità di disoccupazione Naspi e rapporto di lavoro



Se un lavoratore, in corso di fruizione della Naspi, instauri un rapporto di lavoro subordinato o intraprenda un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale.

Con riferimento ai rapporti di lavoro subordinati, se il reddito annuale risulti essere superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, non riceve più la prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi poiché, in tal caso, la prestazione viene sospesa d’ufficio e riprende una volta cessato il rapporto di lavoro. Qualora invece il reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, la Naspi viene ugualmente erogata, a condizione che il lavoratore comunichi all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto oltre che la non coincidenza del datore di lavoro attuale con il datore di lavoro per il quale il lavoratore è stato impiegato per il periodo che ha determinato il diritto al riconoscimento dell’indennità.

Da ultimo, se il lavoratore è impiegato con due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessi da uno dei rapporti il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, a percepire la Naspi, ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto (rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno). Ad ogni modo, il soggetto beneficiario ha l’obbligo di comunicare all’Inps, entro un mese dall’inoltro dalla domanda di prestazione, il reddito annuo previsto.

Diversamente da quanto sopra visto, il lavoratore che intraprenda un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale, che generi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve darne tempestiva comunicazione all’Inps (entro un mese dall’inizio dell’attività), dichiarando il reddito annuo che prevede di perseguire.

La prestazione è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina i l periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno; detta riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

I lavoratori non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, in alternativa, devono presentare all’Inps un’apposita autodichiarazione del reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo; in ipotesi contraria, occorrerà restituire la Naspi percepita dall’inizio dell’attività autonoma.

Autoimprenditorialità
Il Decreto offre la possibilità al lavoratore di chiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo del trattamento spettante residuo, allo scopo di intraprendere un’attività di lavoro autonomo in forma di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Tale ipotesi non dà diritto alla contribuzione figurativa e agli assegni familiari.
Ad ogni modo, entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o di impresa individuale o alla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa, deve essere fatta esplicita richiesta all’Inps.
Tuttavia, l’anticipazione ottenuta, deve essere restituita qualora, prima della scadenza del termine di fruizione della Naspi, il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato; fanno eccezione i rapporti di lavoro subordinato instaurati con la cooperativa con la quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Compatibilità e cumulabilità
Di seguito vediamo cosa accade se un lavoratore, in corso di fruizione della Naspi, instauri un rapporto di lavoro subordinato o intraprenda un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale.

Con riferimento ai rapporti di lavoro subordinati, se il reddito annuale risulti essere superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, non riceve più la prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi poiché, in tal caso, la prestazione viene sospesa d’ufficio e riprende una volta cessato il rapporto di lavoro. Qualora invece il reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, la Naspi viene ugualmente erogata, a condizione che il lavoratore comunichi all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto oltre che la non coincidenza del datore di lavoro attuale con il datore di lavoro per il quale il lavoratore è stato impiegato per il periodo che ha determinato il diritto al riconoscimento dell’indennità. Da ultimo, se il lavoratore è impiegato con due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessi da uno dei rapporti il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, a percepire la Naspi, ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto (rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno). Ad ogni modo, il soggetto beneficiario ha l’obbligo di comunicare all’Inps, entro un mese dall’inoltro dalla domanda di prestazione, il reddito annuo previsto.

Diversamente da quanto sopra visto, il lavoratore che intraprenda un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale, che generi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve darne tempestiva comunicazione all’Inps (entro un mese dall’inizio dell’attività), dichiarando il reddito annuo che prevede di perseguire.

La prestazione è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina i l periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno; detta riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

I lavoratori non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, in alternativa, devono presentare all’Inps un’apposita auto dichiarazione del reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo; in ipotesi contraria, occorrerà restituire la Naspi percepita dall'inizio dell’attività autonoma.

Decadenza
Il lavoratore perde il diritto di fruire della prestazione a causa:
• della perdita dello status di disoccupato;
• dell’inizio di un’attività di lavoro subordinato o autonomo senza effettuare le comunicazioni di cui sopra;
• del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento;
• dell’acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità (salvo optare per la NASPI).

Contribuzione figurativa
La contribuzione figurativa equivale alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione.

Le retribuzioni non sono conteggiate ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile laddove siano di importo inferiore alla retribuzione media ottenuta senza tener conto di tali retribuzioni.



Tutele per il lavoro dal 1° maggio 2015



Per ammortizzatori sociali si intende il complesso di misure adottate dagli organi governativi che hanno lo scopo di sostenere economicamente tutti coloro che vivono una situazione di disoccupazione. In questa sezione del sito trovi tutte le notizie relativi agli interventi di sostegno al reddito adottati sia a livello nazionale che a livello regionale, come accedere e le novità 2015.

Quindi diventano operativi i nuovi ammortizzatori sociali per chi perde il lavoro. Aspi e mini Aspi lasciano il posto a una nuova prestazione di sostegno al reddito chiamata Naspi che interessa tutti coloro che, avendone i requisiti, perdono involontariamente il lavoro. La cassa integrazione sarà sottoposta a nuove regole che ne escludono il ricorso in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa.

Una profonda rivisitazione è affidato  al capitolo dedicato alle tutele contro la disoccupazione involontaria. Ci saranno tre nuove tutele per chi resta senza lavoro.

La Nuova Aspi - Dall'Aspi, targata Fornero, si passerà alla Naspi, acronimo che sta per Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, che prevede una indennità mensile di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, esclusi quelli della pubblica amministrazione (qui i dettagli sui lavoratori beneficiari). Sarà riconosciuto ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che siano in stato di disoccupazione e che possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione, nonché possano far valere diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Il sussidio verrà pagato mensilmente sino ad massimo di due anni, e sarà rapportato alla retribuzione degli ultimi quattro anni (nel 2015 non potrà comunque essere superiore a 1.300 euro) (vedi come si calcola l'importo della Naspi). La durata del sussidio è pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi quattro anni fino a 24 mesi, ovvero 6 in più rispetto ai 18 previsti a regime dall'Aspi Fornero.

L'Assegno di disoccupazione - La seconda novità introdotta col Jobs act è l'Asdi, una sigla che sta per Assegno di disoccupazione. Sarà concesso, in via sperimentale per il prossimo anno, a tutti coloro per cui il periodo coperto dalla Naspi è passato invano e si trovano in condizioni di particolare necessità. In pratica un'ulteriore forma di sostegno al reddito, elargita a lavoratori in «condizione economica di bisogno». E una via preferenziale verrà riservata ai lavoratori che hanno minorenni a carico o a coloro a cui manca poco al pensionamento. Infatti nel primo anno di attuazione, gli aiuti saranno prioritariamente riservati ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non hanno ancora maturato i requisiti necessari alla messa a riposo. Sei mesi la durata dell'assegno.

Il sostegno economico sarà condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte sarà obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

L'indennità per i parasubordinati - Infine c'è la Dis-Coll, un ammortizzatore sociale di 6 mesi dedicato ai precari. Per il 2015 avranno una indennità mensile di disoccupazione anche i collaboratori, continuativi o a progetto (co.co.co. e co.co.pro.), grazie all'esordio della Dis-Coll. Questa indennità vale per gli iscritti alla Gestione separata Inps (esclusi pensionati e partite Iva) e quanti potranno far valere almeno 3 mesi di contribuzione nell'anno precedente, o 1 mese di contribuzione nell'anno in corso. L'importo del sussidio, la cui durata non potrà superare i 6 mesi, sarà rapportato al reddito e graduato con gli stessi meccanismi della Naspi, cioè fino a un massimo di 1.300 euro, con una riduzione del 3% mensile dal quarto mese. Inoltre l'erogazione è subordinata dalla frequenza di percorsi di riqualificazione.

Come viene calcolata e in che misura

La Naspi è rapportata alla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. In ipotesi in cui la retribuzione mensile, per l’anno 2015 (l’importo è rivalutato annualmente sulla base dell’indice Istat) sia pari o inferiore a euro 1195/mensili, l’indennità mensile equivale al 75% della retribuzione; diversamente, qualora la retribuzione mensile sia superiore al suddetto importo, l’indennità equivale al 75% della retribuzione, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo di euro 1195,00.

Ad ogni modo l’importo erogato non potrà superare i 1300,00 euro (rivalutabili annualmente in base all’indice Istat).

La Naspi viene erogata mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Tuttavia, si tenga presente che non rientrano nel computo dell’indennità i periodi che in precedenza hanno dato luogo all’erogazione di prestazioni.

A far data dal 1° gennaio 2017, la durata massima sarà di 78 settimane.

La domanda deve essere presentata all’Inps tramite i canali telematici, entro il termine perentorio di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; l’Inps provvederà poi ad erogare l’indennità a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dal primo giorno successivo alla data di inoltro della domanda, qualora la stessa venga presentata oltre il predetto termine.

La norma subordina l’erogazione della prestazione al rispetto di alcune condizioni:

• regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale (articolo 1, comma 2, lettera g), Decreto Legislativo n. 181/2000, e successive modificazioni);

• ricerca attiva di un’occupazione e reinserimento nel tessuto produttivo (articolo 1, comma 3, Legge n. 183/2014).

Il Decreto offre la possibilità al lavoratore di chiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo del trattamento spettante residuo, allo scopo di intraprendere un’attività di lavoro autonomo in forma di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Tale ipotesi non dà diritto alla contribuzione figurativa e agli assegni familiari.

Ad ogni modo, entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o di impresa individuale o alla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa, deve essere fatta esplicita richiesta all’Inps.

Tuttavia, l’anticipazione ottenuta, deve essere restituita qualora, prima della scadenza del termine di fruizione della Naspi, il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato; fanno eccezione i rapporti di lavoro subordinato instaurati con la cooperativa con la quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.



domenica 30 novembre 2014

Calcolo importo indennità di disoccupazione ASPI 2015



Il nuovo sussidio del 2015 sostituirà l'indennità di disoccupazione ordinaria per un importo massimo erogabile di 1.000 euro al mese. Si invita a leggere la pagina indennità di disoccupazione 2015 pubblicata su questo blog.

Con la Nuova Aspi 2015 l'importo massimo erogabile come indennità è di mille euro e si rivolge ad apprendisti, soci lavoratori subordinati di cooperative, personale artistico dipendente e dipendenti a tempo determinato delle PA.

Per ottenere l'indennità bisogna avere almeno due anni di anzianità assicurativa e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

Per quanto riguarda gli apprendisti questi dovranno di fatto attendere il 1 gennaio 2015 per maturare il diritto al sussidio ordinario ASPI (1 aprile 2013 per la mini-aspi).

La cosiddetta Mini ASPI invece, prevista dalla riforma Fornero sul mercato del lavoro, dal 1 gennaio 2013 sostituisce la vecchia indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

Si tratta di un ammortizzatore sociale che spetta ai lavoratori dipendenti che abbiano involontariamente perduto il lavoro a causa di licenziamento o della scadenza di un contratto a termine.

Tra i lavoratori sono compresi i dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione, i dipendenti a tempo determinato della scuola, i soci di cooperative che svolgano un lavoro subordinato, gli apprendisti e il personale artistico che svolga un lavoro subordinato.

Rientrano nella Mini ASPI naturalmente anche i lavoratori stagionali, se in possesso dei requisiti richiesti (almeno 13 contributi settimanali nelle 52 settimane precedenti la data di cessazione rapporto).

La Mini ASpI non spetta, invece, ai dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione, agli operai agricoli con contratto a tempo determinato e indeterminato, ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale perché possono godere di altre agevolazioni secondo la specifica normativa.

L'assicurazione è finanziata tramite contributi obbligatori a carico esclusivamente del datore di lavoro nella misura del 1,61% della retribuzione imponibile di tutti i lavoratori occupati.

Il sussidio o assegno di disoccupazione ordinaria dell'INPS spetta esclusivamente al lavoratore dipendente del settore privato non agricolo quando quest'ultimo perde il lavoro involontariamente.

Questo significa che il primo requisito per avere diritto al trattamento economico è quello di essere stati licenziati per qualsiasi motivo da un precedente datore di lavoro oppure essersi dimessi per giusta causa o giustificato motivo.

Il sussidio di disoccupazione non spetta nel caso ci si sia dimessi volontariamente oppure a seguito di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Il secondo requisito è che venga dichiarata espressamente la disponibilità a trovare un nuovo posto di lavoro da parte del lavoratore disoccupato presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente.

Per effettuare il calcolo della Aspi per l’anno 2015 è necessario applicare alla media mensile degli stipendi percepiti negli ultimi due anni rivalutati secondo le variazioni ISTAT. la quota del 75%. Il calcolo Aspi prevede dunque che l'importo sia pari al 75% della media mensile della retribuzione degli ultimi due anni, fermo restando il limite dell'importo massimo erogabile di 1.000 euro.

L'indennità mensile per l'ASpI varia a seconda della retribuzione percepita dall'avente diritto:

per retribuzioni medie imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni pari o inferiori a € 1.180 (per anno 2013): il 75%;

per retribuzioni medie imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni superiori a € 1.180 (per anno 2013): il 75% dell'importo di € 1.180 incrementato del 25% del differenziale tra la retribuzione media mensile e € 1.180.

L'indennità comunque non può superare l'importo massimo definito annualmente.

La retribuzione mensile media si ottiene dividendo la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicandola per 4,33.

L'indennità subisce una decurtazione legata al tempo di percezione se superiore ai sei mesi:

dopo sei mesi viene ridotta del 15%

dopo dodici mesi ridotta di un ulteriore 15%

In particolare per i soci di cooperative, ma sembrerebbe anche per tutti i lavoratori dipendenti da aziende che versano in modo ridotto il contributo, viene prevista la riduzione proporzionale alla riduzione contributiva anche dell'indennità.

Sugli importi erogati non viene operata nessuna trattenuta contributiva.

La norma prevede un periodo di durata transitorio diverso tra ASpI e mobilità.

Aspi. A regime, dall'1.1.2016:
12 mesi fino 54 anni di età, con detrazione dei periodi di ASpI o MiniASpI già fruiti nel "medesimo periodo"
18 mesi dai 55 anni nel limite delle settimane di contribuzione fatte valere nel biennio e con detrazione dei periodi di ASpI o MiniASpI già percepiti nel biennio

Periodo transitorio 2013 - 2015:

anno 2013:
8 mesi fino a 49 anni di età
12 mesi dai 50 anni di età

Anno 2014:
8 mesi fino a 49 anni di età

12 mesi dai 50 anni ai 54 di età

14 mesi dai 55 anni di età nel limite delle settimane di contribuzione fatte valere nel biennio

Anno 2015:
10 mesi fino a 49 anni di età

12 mesi dai 50 anni ai 54 di età

16 mesi dal 55 anni di età nel limite delle settimane di contribuzione fatte valere nel biennio

Mobilità - Periodo transitorio 2013 - 2016:

anno 2013
12 mesi fino a 39 anni di età (24 mesi se al Sud)

24 mesi dai 40 ai 49 anni di età (36 mesi se al Sud)

36 mesi dai 50 anni di età (48 mesi se al Sud)

Anno 2014:
12 mesi fino a 39 anni di età (18 mesi se al Sud)

24 mesi dai 40 ai 49 anni di età (30 mesi se al Sud)

30 mesi dai 50 anni di età (42 mesi se al Sud)

Anno 2015:
12 mesi fino a 39 anni di età

18 mesi dai 40 ai 49 anni di età (24 mesi se al Sud)

24 mesi dai 50 anni di età (36 mesi se al Sud)

Anno 2016:
12 mesi fino 39 anni di età

12 mesi dai 40 anni ai 49 anni di età (18 mesi se al Sud)

18 mesi dai 50 anni di età (24 mesi se al Sud)

In assenza di un intervento normativo a partire dal gennaio 2017 l'istituto dell'indennità di mobilità scompare facendo transitare anche questo ammortizzatore nell'ASpI. Inoltre in via transitoria, periodo 2013 - 2016, a seguito di specifici interventi governativi, possono essere concessi trattamenti di Cassa integrazione o mobilità in deroga alla normativa vigente, per un massimo di 12 mesi continuativi.

L'esempio di calcolo di cui ci occuperemo in questa mini-guida riguarda un impiegato di una piccola azienda industriale, il quale è stato licenziato con regolare preavviso a seguito cessazione definitiva dell'attività aziendale.

Considerato che nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro il Sig. xx, in possesso del requisito di anzianità contributiva, ha lavorato continuativamente per la stessa azienda, e quindi può far valere almeno 52 contributi settimanali, gli spetta il trattamento previsto per l'ASPI Ordinaria (Assicurazione Sociale per l'Impiego, ex Indennità di Disoccupazione).

Il requisito di anzianità contributiva prevede che per avere diritto al sussidio di disoccupazione occorra essere stato iscritto all'INPS come lavoratore dipendente ed avere quindi maturato la contribuzione utile al maturamento della pensione da almeno 24 mesi alla data di cessazione rapporto.

In seguito alla cosiddetta riforma Fornero (legge 92/2012), a decorrere dal 1 gennaio 2013 la vecchia indennità di disoccupazione è stata rimpiazzata dall'Aspi, l'Assicurazione sociale per l'impiego.

Possono beneficiare della nuova indennità tutti i lavoratori dipendenti, sia con contratto a tempo indeterminato sia determinato, che perdono involontariamente il proprio lavoro.

Oltre a chi viene licenziato, hanno diritto all'indennità coloro che si dimettono per giusta causa e le lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (dalla data di gestazione fino al compimento del primo anno di età del bambino) e i padri lavoratori per la durata del congedo di paternità e fino al compimento del primo anno di età del bambino.

Il meccanismo di calcolo del sussidio o assegno di disoccupazione, sia ASPI che mini-ASPI, è il medesimo.

L' assegno mensile di disoccupazione è pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui sia uguale o inferiore - nell'anno 2015 - all'importo di 1.000 euro mensili.

Se la retribuzione mensile è superiore a quell'importo, l'Aspi viene calcolata aggiungendo al 75% dell'importo di 1.000 euro il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e i 1.000 euro.
Dopo i primi sei mesi l'indennità viene ridotta del 15% e dopo dodici mesi di un ulteriore 15%. Ovviamente, non si gode più dell'Aspi nel caso il disoccupato trovi un lavoro o raggiunga i requisiti per la pensione.

Gli importi erogati al lavoratore disoccupato non sono soggetti ad alcuna trattenuta contributiva, mentre vengono applicate le normali trattenute irpef.

Durante il periodo considerato transitorio, cioè fino al 31 dicembre del 2015, la durata dell'Aspi varia a seconda dell'anno e dell'età del lavoratore.

Nel 2015 la durata sarà pari a 10 mesi per chi non ha ancora compiuto i 50 anni, di 12 mesi per chi è nella fascia di età tra i 50 e i 54 anni e di 16 mesi dal 55° anno di età.

Dal primo gennaio 2016 il sistema di indennità entra a regime e cambiano le durate: dal primo gennaio 2016 la durata sarà di 12 mesi fino a 55 anni di età e saranno però dedotti gli eventuali periodi di indennità già usufruiti durante il biennio 2013-2015.




domenica 23 novembre 2014

Indennità ASPI: in caso di nuova occupazione



In caso di nuova occupazione del disoccupato come lavoratore subordinato, l’indennità Aspi viene sospesa d’ufficio fino ad un massimo di 6 mesi. La sospensione interviene in seguito alla comunicazioni obbligatorie a cui è tenuto il datore di lavoro, che entro 5 giorni, deve segnalare l’assunzione agli uffici competenti.

Al termine del periodo di rioccupazione, se compreso nei 6 mesi, l’indennità riprende a decorre dal momento della sospensione. I sei mesi di contribuzione del nuovo lavoro possono essere fatti valere ai fine di acquisire il diritto ad un nuovo trattamento di Aspi o mini-Aspi.

Oltre alla sospensione di sei mesi, è prevista anche la decadenza definitiva del diritto all'indennità di disoccupazione Aspi, che interviene in caso di:

inizio di attività autonoma senza aver provveduto alla comunicazione entro i 30 giorni:

raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata;

diritto alla pensione di inabilità;

diritto all’assegno ordinario di invalidità, con possibilità di opzione tra i due trattamenti;

condanna per reati di terrorismo, associazione mafiosa, strage;

richiesta di anticipazione prevista in via sperimentale per il 2014 e 2015;

rifiuto a partecipare alle iniziative di politiche attive;

rifiuto di un lavoro congruo con una retribuzione superiore almeno del 20% rispetto all’importo lordo dell’indennità spettante periodo per periodo.

Nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’erogazione della prestazione ASPI è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di sei mesi; al termine della sospensione l’indennità riprende  ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.

Il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASPI può svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purchè la stessa non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell’anno solare.

In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASPI deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall'attività.

Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. Qualora il soggetto intende modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione  o a diminuzione. In tal caso l’indennità verrà rideterminata.

Il beneficiario decade dall'indennità nei seguenti casi:

perdita dello stato di disoccupazione;

rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi;

inizio attività autonoma senza comunicazione all’INPS;

pensionamento di vecchiaia o anticipato;

assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;

rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;

mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità.



Indennità di disoccupazione ASPI per l’anno 2015



Cerchiamo di dare una guida per rispondere alle domande principali sul sussidio di disoccupazione dell'Inps, l'Aspi.

Innanzitutto l’Aspi è una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali. E’ una prestazione a domanda erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione. Il sussidio di disoccupazione Aspi è una prestazione erogata dall'Inps ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente l'occupazione.

Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, compresi:

gli apprendisti;
i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni;

Sono esclusi dall'Aspi e non possono percepire il sussidio di disoccupazione i dipendenti delle PA con contratto a tempo indeterminato, gli operai agricoli, gli extracomunitari con permesso di soggiorno che hanno fatto un lavoro stagionale.

I requisiti sono i seguenti:
Stato di disoccupazione non volontario (viene escluso chi si è dimesso o ha risolto il contratto in modo consensuale, tranne in casi specifici);

aver comunicato al Centro per l'impiego del proprio territorio la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;

devono essere passati almeno 24 mesi dal versamento del primo contributo;

nei due anni precedenti alla domanda, devono essere stati versati almeno 12 mesi di contributi utili.

Spetta in presenza del requisito di stato di disoccupazione involontario, l’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.

Il lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.

Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta:

nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);

a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione; il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.

Almeno uno anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali. La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

i contributi previdenziali comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;

i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;

i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);

l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Qualora il lavoratore abbia periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento dell’indennità di disoccupazione agricola o dell’indennità di disoccupazione ASpI, sulla base del criterio della prevalenza. Per verificare l’entità delle diverse contribuzioni restano fermi i parametri di equivalenza che prevedono 6 contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.

Non sono invece considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:

malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;

cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;

assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Ai fini della determinazione del biennio per la verifica del requisito contributivo, i suddetti periodi - non considerati utili – devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del biennio di riferimento.

Come fare domanda

La domanda per il sussidio di disoccupazione va presentata all'INPS, esclusivamente per via telematica, utilizzando questi canali:

Sito dell'INPS, attraverso servizi telematici accessibili e codice PIN;

Contact Center multicanale (numero telefonico 803164 da rete fissa o 06164164 da rete mobile);

Patronati, CAF o intermediari.

La domanda va presentata entro 2 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro:
a) ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;

b) data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;

c) data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;

d) ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

e) ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
f) trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

Per il 2015 spetta un'indennità mensile della durata di 10 mesi (persone di età inferiore a 50 anni), 12 mesi (persone di età tra 50 e 55 anni), 16 mesi (persone di età superiore a 55 anni).

L'assegno dell'INPS corrisponde al 75% della retribuzione media mensile imponibile degli ultimi 2 anni, e non può eccedere ilo limite massimo stabilito ogni anno. Se la retribuzione media mensile imponibile degli ultimi 2 anni è maggiore di 1.192,98 euro, per la parte eccedente si calcola il 25% (cifre stabilite per l'anno in corso). Dopo 6 mesi viene applicata la prima riduzione del 15%, e dopo 12 mesi la seconda.

La misura della prestazione è pari:

al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2014 pari ad € 1.192,98). L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2014 pari ad € 1.192,98) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed € 1.192,98 (per l’anno 2014), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

All’indennità mensile si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione ed un’ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.

Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Famigliare se spettanti.

L’indennità può essere riscossa nelle seguenti modalità:

mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;

mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti  per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.



domenica 19 ottobre 2014

Come calcolare il sussidio di disoccupazione ASPI




Innanzitutto è una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali. E’ una prestazione a domanda erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

La misura della prestazione è pari:

al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2014 pari ad € 1.192,98). L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2014 pari ad € 1.192,98) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed € 1.192,98 (per l’anno 2014), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

Per stimare esattamente a quanto ammonta la somma dell'indennità, bisogna, prima di tutto determinare, tramite le buste paga, l'importo dello stipendio medio erogato nell'arco di tempo dei due anni precedenti la domanda (tale cifra deve comprendere le aggiunte varie mensili, le tredicesime e gli eventuali aumenti). Successivamente, si andrà a moltiplicare il numero delle settimane nelle quali è stata percepita la retribuzione per il coefficiente 4,33. Fatto questo, si divide la somma media degli stipendi, precedentemente calcolata, con questo risultato. In sostanza, questo importo, è la sommatoria delle diverse aree nelle quali il lavoratore ha maturato fondi per i diritti agli accrediti contributivi. Nel caso in cui lo stipendio non superi i 1.192,98 Euro mensili, l'importo di indennità sarà automaticamente pari al 75% dell'importo in questione.

Stato di disoccupazione involontario.
L’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.

Il lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.

Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta:

nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);

a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione; il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.

Almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali. La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

i contributi previdenziali comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;

i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;

i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);
l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Non sono invece considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:

malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;

cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;

assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Ai fini della determinazione del biennio per la verifica del requisito contributivo, i suddetti periodi - non considerati utili – devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del biennio di riferimento.

L’indennità di disoccupazione ASpI spetta:

dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;

dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno;

dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda.

Un’indennità mensile la cui durata, collegata all’età anagrafica del lavoratore, aumenta gradualmente nel corso del triennio 2013-2015 (periodo transitorio), per essere definita a regime con decorrenza 1° gennaio 2016.

L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

All’indennità mensile si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione ed un’ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.

Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Famigliare se spettanti. L’indennità può essere riscossa:
mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti  per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.



sabato 4 gennaio 2014

Disoccupazione ASPI: nuovi moduli e le novità del messaggio 18702 del 2013



E’ una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali. E’ una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

Spetta in presenza di uno stato di disoccupazione involontario.

L’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.

Per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ASpI la domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’INPS;
Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
Patronati/intermediari dell’Ente di Previdenza - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.

La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:
a) ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
b) data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
c) data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
d) ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
e) ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
f) trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa

L'INPS ha aggiornato i moduli INPS per i lavoratori disoccupati che devono presentare la dichiarazione di immediata disponibilità necessaria per ottenere l’indennità ASpI o mini ASpI, sussidio di disoccupazione introdotto dalla Riforma Fornero (articolo 4, comma 38, legge 92/2912).

La Dichiarazione disponibilità si invia contestualmente alla richiesta di assegno e i nuovi moduli – disponibili sul sito web dell’INPS – consentono di avviare la procedura telematica anche recandosi fisicamente presso il centro per l’impiego competente per il suo domicilio. In alternativa si dichiara la propria disponibilità compilando gli appositi campi nella domanda telematica di ASpI e mini ASpI.

I centri per l’impiego si accreditano con PIN alla banca dati INPS, accedono al Sistema Informativo dei Percettori, consultano le dichiarazioni rilasciate dai beneficiari della prestazione domiciliati nel territorio di propria competenza e attuano le disposizioni in materia di accertamento e conservazione dello status di disoccupazione. Se rilevano eventi che determinano la decadenza della prestazione (in base alla legge 92/2012, articolo 2, comma 40, lettera a, combinato con l’articolo 4, commi 41-44), lo comunicano tramite i servizi presenti nella banca dati Percettori, a cui accedono anche Ministero del Lavoro, Regioni e soggetti istituzionali in base alle relative competenze.

La dichiarazione di immediata disponibilità resa dal lavoratore all’INPS nell’ambito della domanda ASPI viene comunicata ai centri per l’impiego tramite Sistema Informativo dei Percettori o Cooperazione Applicativa (per soggetti che abbiano stipulato protocollo di cooperazione con l’Istituto).

Anche i centri già accreditati con PIN, devono chiedere un aggiornamento del proprio stato, inviando una mail a dichiarazioni.DCPrestazioni@inps.it completa delle seguenti informazioni: denominazione del Centro per l’Impiego, indirizzo, contatti (telefono, e-mail presso cui saranno inviate le notifiche), lista dei codici fiscali del Centro per l’Impiego in possesso di PIN da aggiornare. Per semplificare le operazioni l’INPS mette a disposizione tutte le informazioni

Per i servizi che scelgono la Cooperazione applicativa, la dichiarazione viene rilasciata nel pacchetto di Dati di Sintesi del Percettore, con delle voci in aggiunta allo standard già definito, in particolare relativi alle autodichiarazioni: domicilio eletto, contatti, dichiarazioni svolgimento eventuale attività lavorativa in corso, reddito presunto, estratti dalla domanda di indennità ASpI, data inizio eventuale attività lavorativa subordinata in corso (e fine se a tempo determinato), estratta dagli archivi INPS. Per garantire un supporto qualificato alla corretta implementazione della procedura, è stata istituita la casella di posta  dichiarazioni.DCPrestazioni@inps.it, dove potranno essere inviate comunicazioni e/o richieste di informazioni. Il rilascio degli aggiornamenti procedurali, imminente, sarà oggetto di apposito messaggio Inps.

Importante: per garantire un’adeguata fase di passaggio alla nuova procedura, è sospesa la decorrenza dei termini di presentazione delle domande ASpI e mini ASpI dal 28 ottobre al 30 novembre 2013.

Tuttavia, già con la precedente circolare, ovvero la 154/2013, l’Inps si era premurata di comunicare di aver predisposto la nuova procedura per la richiesta dell’assicurazione sociale per l’impiego (questo, il nome per esteso della sigla Aspi). A essere aggiornati, però, erano sì la procedura stessa e i necessari moduli per la richiesta, ma non ancora i relativi servizi internet. Un aggiornamento che è avvenuto nei giorni scorsi, ed è stato comunicato proprio ieri.

Un passaggio soprattutto formale, quindi, ma che riguarda il requisito fondamentale per accedere ad Aspi e mini Aspi, ovverosia lo stato di disoccupazione così come previsto dal dlgs n. 181/2000, che ne stabilisce la necessaria comprovazione tramite presentazione dell’interessato di una dichiarazione attestante non solo la professione precedente, ma anche l’immediata disponibilità a svolgere una nuova attività lavorativa. Non ci sono novità, invece, per gli altri requisiti richiesti (in particolare quelli relativi agli anni di contribuzione e di iscrizione all’Inps), e si rimanda, per tutti i chiarimenti necessari, alla solita circolare n. 154/2003. In quella comunicazione, infatti, già si presentavano i nuovi moduli predisposti per le richieste di Aspi (SR134) e mini Aspi (SR133), e si spiegava inoltre di aver allestito la procedura per presentare le domande in via telematica.

Con il messaggio n. 18702 del 2013 si è voluto comunicare ufficialmente di aver portato a termine l’aggiornamento di tutte le prassi necessarie, con particolare riferimento alla specifica procedura telematica DsWeb, pienamente operativa fin dal 18 novembre, e implementata al fine di consentire la corretta trattazione delle domande di indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi.


domenica 27 ottobre 2013

Aspi come presentare domanda all’Inps



L’indennità di disoccupazione ASPI è una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola. E’ un servizio a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto in modo involontario l’occupazione.

Ricordiamo che ASPI e mini ASPI sono regolamentate dall’art. 2 della Legge 92/2012: la circolare INPS n.140 del 14 dicembre 2012 fornisce alle aziende le indicazioni operative per l’applicazione dell’ASPI, dal primo gennaio 2013.

L’indennità spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione compresi:
•    gli apprendisti;
•    i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
•    il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
•    i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

Mentre non sono destinatari della indennità di disoccupazione ASPI:
•    i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
•    gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
•    i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

I  requisiti per poter fare domanda dello stato di disoccupazione involontario sono i seguenti:
l’interessato deve presentare, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.

Il lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.

Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta:
•    nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);
•    a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

La domanda dell'assegno ASPI o mini ASPI di disoccupazione 2013 va presentata via web, tramite contact center o attraverso i patronati: le istruzioni INPS per ricevere le nuove indennità introdotte dalla Riforma del Lavoro.

Domanda online

La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla perdita dell’occupazione.

Ecco le procedure online per chiedere l’ASPI, il nuovo sussidio di disoccupazione INPS dal 2013: le domande vanno presentate dal lavoratore rimasto senza impiego per via telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:
•Web - Servizio INPS online accessibile tramite PIN e codice fiscale
•Contact Center multicanale – al numero verde 803164
•Patronati e intermediari – che a loro volta utilizzeranno i servizi telematici INPS

Presentazione domande

Dal portale web INPS (www.inps.it) bisogna entrare nell’area Servizi per il cittadino ed effettuare il seguente percorso: “invio domande di prestazioni a sostegno del reddito“, “ASPI, Disoccupazione, Mobilità e Trattamenti speciali edili”, “Indennità ASPI”. Per l’autenticazione serve il PIN Dispositivo diverso dal normale PIN online: per il suo rilascio è infatti prevista una procedura più complessa (per i dettagli: circolare INPS numero 50 del 15 marzo 2011). Senza il PIN dispositivo la domanda resta in attesa ma viene comunque protocollata, facendo quindi salva la data di presentazione (ai fini del rispetto del termine di 60 giorni). La domanda si compone di diverse sezioni: anagrafica, altri recapiti, ultima posizione lavorativa, dati domanda, dichiarazioni, attestazione dello status di disoccupato, riepilogo dati e invio della domanda. C’è un manuale accessibile direttamente dalla procedura e scaricabile tramite apposito pulsante collocato nella parte superiore di ogni schermata dell’applicazione.

Presentazione come intermediari i patronati
I patronati comunicano con l’INPS telematicamente, ma i cittadini possono compilare la domanda offline, per inserirla successivamente e inviarla all’istituto. E’ stato aggiornato anche il programma di acquisizione offline per consentire l’invio delle domande di indennità di disoccupazione ASPI, mini-ASPI e mini-ASPI 2012 dal 1 gennaio 2013. Per le domande online, invece, esiste apposita applicazione web a disposizione dei patronati (Patronati e Servizi per i patronati) andando su “Disoccupazione e Mobilità“, che per inviare la domanda devono avere la delega del lavoratore patrocinato opportunamente registrata nel menù “Gestione” (presente tra i servizi per il Patronato).

Presentazione tramite contact center
Anche questo è un servizio disponibile solo per i lavoratori già in possesso di PIN dispositivo. Bisogna telefonare al numero gratuito 803 164 e l’operatore fornirà tutte le indicazioni per l’invio della domanda, ed eventualmente anche per convertire il PIN online in dispositivo (vedi sopra); gli operatori possono anche fonire le istruzioni necessarie per richiedere il PIN ex novo e presentare domanda di ASPI, mini ASPI e mini ASPI 2012.

L’indennità di disoccupazione ASPI decorre:

•    dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
•    dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno;
•    dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda;
•    dalle date di cui alle lett. c), d), e), f) del precedente paragrafo “la domanda” , qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.

La misura della prestazione è pari:
•    al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2013 pari ad € 1.180,00). L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

•    al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2013 pari ad € 1.180,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.180,00 (per l’anno 2013), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.


domenica 9 dicembre 2012

Indennità disoccupazione ordinaria 2012-2013

La crisi occupazionale spinge molti lavoratori a verificare presso le sedi Inps la fondatezza della propria posizione contributiva dei requisiti per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione. E’ vero infatti che una quota dei contributi versati dai lavoratori dipendenti e autonomi serve a coprire situazioni di emergenza e di disoccupazione ma devono sussistere dei precisi requisiti.

Una quota dei contributi versati per i lavoratori regolarmente iscritti all'INPS serve per assicurarsi contro la perdita del lavoro e la disoccupazione, causata dall'estinzione di un rapporto di lavoro per cause non attribuibili alla volontà del lavoratore stesso.

Innanzitutto per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione è necessario che il rapporto lavorativo non sia giunto a termine per cause imputabili o attribuili al lavoratore. Le dimissioni non sono ostative se date per giusta causa.

I requisiti per accedere all’indennità di disoccupazione ordinaria sono:
almeno 52 settimane di contribuzione nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;
almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria, quindi almeno un contributo settimanale versato prima del biennio antecedente alla domanda;
dichiarazione, effettuata presso il Centro per l’Impiego competente, di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Non è necessario che lo stato di disoccupazione sia assoluto:
l'indennità è riconosciuta quando si perde l'attività principale da cui si ricava il reddito maggiore;
si può ricevere l'indennità di disoccupazione anche se si sta svolgendo un'attività stagionale.

Esistono diverse forme di indennità di disoccupazione, che differiscono in base al settore di lavoro e ai requisiti richiesti:
indennità ordinaria; indennità ordinaria con requisiti ridotti; trattamento speciale per l'edilizia; trattamento speciale per operai agricoli.

I trattamenti sono detti 'speciali' in quanto comportano percentuali di indennità superiori a quelle delle altre forme di disoccupazione, rivolgendosi a lavoratori di settori produttivi spesso soggetti a interruzioni del rapporto di lavoro.

L'indennità di disoccupazione ordinaria spetta:
ai lavoratori licenziati ( non a quelli che si dimettono volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa);
a partire dal 17 marzo 2005, ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati nè dai lavoratori nè dal datore di lavoro.

Il lavoratore per avere diritto all'indennità deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
almeno 52 settimane di contribuzione nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;

almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria, vale a dire almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente la domanda;

dichiarazione, effettuata presso il Centro per l’Impiego competente, di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

L’indennità di disoccupazione ordinaria è pari al 60% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro per i primi 6 mesi, poi scende al 50% per il settimo e ottavo mese e infine al 40% per i mesi successivi. L’indennità dura otto mesi estendibili a 12 se il disoccupato ha più di 50 anni. La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Le modalità di pagamento sono tramite assegno circolare, bonifico bancario o postale oppure riscossione diretta presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale.

Il pagamento delle indennità di disoccupazione cessa quando il lavoratore:
ha percepito l'indennità per tutte le giornate previste;
viene avviato dalle agenzie di lavoro ad una nuova attività;
diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).

Per la disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, l’indennità di disoccupazione ordinaria è pari al 60% della retribuzione – percepita nei tre mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro – per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e ottavo mese e al 40% per i mesi successivi.

Sempre dal 1° gennaio 2008 l’indennità di disoccupazione ordinaria viene corrisposta per un periodo di 8 mesi, che diventano 12 se il disoccupato ha un’età pari o superiore a 50. anni (L’età da considerare è quella posseduta dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro).

Esistono delle condizioni agevolate che permettono di accedere all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Il lavoratore deve dimostrare di aver maturato almeno 78 giornate di lavoro nell’anno precedente e di essere assicurato da almeno due anni (quindi di aver versato almeno un contributo settimanale entro il 31 dicembre dell’anno precedente al biennio in cui si contano i 78 giorni di lavoro).
La domanda per ottenere l’ indennità di disoccupazione ordinaria non agricola (mod. DS 21), può essere presentata, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, direttamente alla sede INPS competente per residenza.

lunedì 2 luglio 2012

Riforma del lavoro 2012. ASPI


Ogni tipo di tutela della disoccupazione confluirà nell'Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi), con il graduale superamento dell'indennizzato di mobilità .La nuova assicurazione sociale per l'impiego parte nel 2013 e sostituirà a regime, nel 2017, l'indennità di mobilità e le varie indennità di disoccupazione. Ne potranno usufruire oltre i lavoratori dipendenti anche gli apprendisti e gli artisti.

La contribuzione è estesa a tutti i lavoratori che rientrino nell'ambito di applicazione dell'indennità. L'aliquota sarà gravata di un ulteriore 1,4% per i lavoratori a termine. Sarà possibile trasformare l'indennità Aspi in liquidazione per poter così avere un capitale e avviare un'impresa. Il lavoratore che però rifiuta un impiego con una retribuzione superiore almeno del 20% rispetto all'indennità che percepisce perde il sussidio. I requisiti per l'accesso sono: anzianità di almeno de anni e 52 settimane di contribuzione nell'ultimo biennio.
L'Aspi durerà in relazione all'età dei lavoratori interessati da nuovi eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016, prevedendo un periodo massimo di fruizione pari a 12 mesi per i lavoratori con età inferiore a 55 anni e di 18 mesi per quelli con età maggiore di 55 anni. L'importo massimo sarà di euro 1.119,32.
La mini-Aspi, è volta ad assicurare, dal 1° gennaio 2013, i lavoratori che non abbiano i requisiti per la fruizione dell'Aspi. La mini-Aspi va a sostituire l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione. In particolare, la mini-Aspi può essere concessa in presenza di almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, e consiste in un'indennità di pari importo dell'Aspi.

L'Aspi: spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, o dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la relativa domanda, a condizione che permanga la condizione di disoccupazione. La liquidazione dell'indennità avviene, a pena di decadenza, dietro presentazione, da parte dei lavoratori aventi diritto di un'apposita domanda, da inviare all'Inps esclusivamente in via telematica, entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento. La fruizione dell'indennità è comunque condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione.

domenica 18 marzo 2012

Lavoro: la nuova indennità di disoccupazione. ASPI

La riforma degli ammortizzatori sociali sarà incentrata sulla creazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi). Si tratta in sostanza di una forma di tutela e di sostegno al reimpiego. L'Aspi sostituirà tutto quanto non rientra nella cassa integrazione ordinaria (e la parte di Cig straordinaria che resterà dopo la riforma) comprendendo indennità di mobilità, incentivi di mobilità, disoccupazione per apprendisti, una tantum co.co.pro e altre indennità. Si applicherà a tutti i lavoratori dipendenti privati e ai lavoratori pubblici con contratto non a tempo indeterminato. Come requisiti per accedere al sostegno nella proposta del ministro si ipotizzano due anni di anzianità assicurative e almeno 52 settimane ultimo biennio. Dodici mesi per la durata, che salgono a 18 per i lavoratori sopra i 58 anni. L'importo ipotizzato al tavolo è di un massimo di 1.119 euro, con abbattimento dell'indennità del 15% dopo i primi sei mesi, e di un ulteriore 15% sempre ogni sei mesi.

L’Aspi è il nuovo ammortizzatore sociale per garantire un'integrazione al reddito per tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e per i dipendenti con contratto a termine del settore pubblico. Un sussidio unico, cui si arriverà con una gradualità molto stretta a partire dal 2013 per raggiungere il nuovo regime entro il 2015 e che manda in pensione le indennità di mobilità, gli incentivi di mobilità, la disoccupazione per apprendisti, e tutte le altre forme di indennità introdotte con il lungo regime delle deroghe.

Questo nuovo ammortizzatore sociale si appoggerà al sistema della cassa integrazione ordinaria (per le crisi congiunturali) mentre dovrebbe restringersi per la cassa integrazione straordinaria, cui le imprese accedono per situazioni di crisi strutturale o per affrontare fasi di ristrutturazione o riconversione. Alla Cigs non saranno più ammesse le richieste per cessazione di attività e, in generale, i criteri di assegnazione diventeranno più rigorosi.

L'Aspi prevede requisiti piuttosto flessibili di ammissione: per accedere al sostegno si ipotizzano due anni di anzianità assicurativa e almeno 52 settimane di lavoro nell'ultimo biennio mentre l'assegno sarebbe di circa 1.119 euro (tetto massimo), con un abbattimento del 15 per cento dopo i primi sei mesi e di un ulteriore 15 per cento dopo altri sei mesi. Stando a una prima lettura dei sindacati l'Aspi sarebbe più conveniente rispetto al sussidio di disoccupazione ma meno conveniente della mobilità, che garantisce fino al 100% della busta nei primi mesi per poi fermarsi all'80%. Infine l'aliquota contributiva: sarà dell'1,3% per i contratti a tempo determinato e flessibili cui si aggiungerà un altro 1,4 per cento (per un totale del 2,7%) per i contratti a tempo indeterminato.

domenica 17 aprile 2011

Indennità di disoccupazione 2011


Riguarda i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro, ma non hanno ancora maturato i requisiti necessari per l'indennità di disoccupazione ordinaria o indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
Vediamo la disoccupazione  ordinaria. In questo caso bisogna aver lavorato almeno un anno (52 settimane anche non consecutive) nell'ultimo biennio e avere; avere almeno due anni di anzianità assicurativa presso l'INPS. Ai fini della maturazione dell'anno e dell'anzianità assicurativa, il periodo di lavoro prestato come apprendista non è considerato.
Viene corrisposta nella misura del 60 per cento per i primi 6 mesi, del 50 per cento per i successivi due mesi e al 40 per cento per gli ulteriori mesi. La percentuale è calcolata rispetto alla retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la “cessazione” dal lavoro. L'importo viene corrisposto ogni mese per un periodo massimo di 8 mesi (12 mesi per chi ha compiuto 50 anni).
Principio basilare è che il diritto a ricevere l'indennità termina nel momento in cui si è destinatari di un nuovo contratto o si diventa titolare di un trattamento pensionistico.
Per la disoccupazione con requisiti ridotti  viene corrisposta con un unico versamento pari al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per cento successivamente, fino ad un massimo di 180 giorni. La percentuale è calcolata rispetto alla retribuzione media percepita giornalmente nel precedente anno, moltiplicata per i giorni lavorati nell’anno solare di riferimento, fino ad un massimo di 156 giorni.
La domanda per l'indennità di disoccupazione va presentata alla sede Inps
La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dal licenziamento, se esso è avvenuto per motivi connessi alla situazione aziendale, oppure 98 giorni, in caso di licenziamento di tutta l'azienda per giusta causa.
L'Inps a tal proposito ha attivato sul suo sito web, nella sezione "Al servizio del cittadino", un servizio telematico per l'invio della domanda di disoccupazione on line. Basta essere titolari di un Pin, (codice personale di riconoscimento) rilasciato sempre via web dall’Ente di previdenza, che permette di accedere alla procedura per l’invio della richiesta, stampare la domanda e la relativa ricevuta.
Per i collaboratori a progetto, che hanno diritto ad un'indennità, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011 (circolare Inps 36/2010). Il beneficio viene erogato una sola volta, per un importo pari al 30 per cento del reddito dell'anno precedente. Tra i requisiti per ottenere questo sostegno ci sono l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps  e la monocommittenza, cioè aver lavorato per un solo datore di lavoro.

Vediamo i dati sul tasso di disoccupazione
I dati di Eurostat  parlano chiaro, sebbene ci sia una leggera diminuzione del tasso di disoccupazione, gli under 25 non trovano lavoro.
Il tasso di disoccupazione in zona euro è del 9,9% nel mese di gennaio 2011, rispetto al 10% nel mese di dicembre e gennaio 2010; nell'Ue è stato del 9,5% nel mese di gennaio 2011, rispetto al 9,6% di dicembre 2010 e sempre del 9,5% a gennaio 2010.
Vediamo delle possibili scappatoie-soluzioni a questo fenomeno che è sobbalzato con la crisi economica che ancora ci attanaglia.
 Ciò che potrebbe contribuire alla crescita è puntare anche su settori differenti, come i nuovi lavori che puntano sulla ecologia i cosiddetti lavori verdi (eolico ed il fotovoltaico) e  si potrebbe pensare ad azioni da realizzare in un'ottica di lungo periodo come quelle di offrire bonus e  aiuti – incentivi fiscali alle imprese. Comunque  bisognerebbe da una riforma fiscale strutturale che abbassi il costo del lavoro per realizzare una redistribuzione più equilibrata della ricchezza. Il tutto favorendo e sostenendo le risorse umane.
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