Visualizzazione post con etichetta pensione. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta pensione. Mostra tutti i post

domenica 13 ottobre 2013

Inps: i versamenti volontari autorizzati



Gli Esodati prosecutori volontari della prima salvaguardia con versamenti sufficienti per il diritto alla pensione possono scegliere se continuare a pagare per aumentare l'assegno previdenziale, ma senza obbligo: circolare INPS.

I versamenti volontari sono uno speciale tipo di contribuzione, sostitutiva di quella obbligatoria, che gli assicurati all’Inps possono chiedere di poter pagare, per raggiungere il minimo necessario per il diritto alla pensione o per aumentarne l’importo.

I requisiti per maturare la pensione con le regole pre-riforma Fornero sono:
•    che risulti accreditato o accreditabile almeno 1 contributo volontario al 6 dicembre 2011
•    che risulti versata tutta la contribuzione volontaria (di cui siano scaduti i termini  di versamento), necessaria al raggiungimento del requisito contributivo sulla base delle norme ante legge 214/2011 (di conversione del Salva Italia).

L’autorizzazione al proseguimento dei versamenti può essere data dall’Inps sia ai lavoratori dipendenti sia agli autonomi che interrompono o sospendono l’attività. Possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria anche coloro che sono titolari dell’assegno di invalidità e coloro che sono iscritti ai regimi assicurativi esteri (Paesi dell’Unione Europea e Paesi convenzionati).

I versamenti volontari possono essere autorizzati in caso di:
interruzioni o sospensioni dell’attività lavorativa, previste da specifiche disposizioni di legge o contrattuali. Ad esempio, possono chiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria i lavoratori che sospendono l’attività e si avvalgono di aspettativa non retribuita per motivi privati o per malattia.
Periodi di congedo parentale se i genitori, lavoratori dipendenti, chiedono:
- l’astensione facoltativa;
- i permessi per allattamento;
- i giorni di assenza previsti per malattia del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni

Tali periodi di assenza dal lavoro danno diritto all’accredito gratuito di contributi figurativi calcolati in base a una retribuzione convenzionale stabilita dalla legge. Per integrare l’importo dei contributi figurativi, i lavoratori possono chiedere di versare, a proprie spese, quelli volontari. In alternativa possono anche chiedere il riscatto dei periodi di sospensione o interruzione del lavoro, per la durata massima di tre anni.

L’autorizzazione non può essere concessa a chi, alla data della domanda:
svolge attività come lavoratore dipendente, iscritto all’Inps o ad altre forme di previdenza obbligatoria (Inpdap, Enpals e altri) o è titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, inabilità) a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti o delle altre forme di previdenza;
svolge attività come lavoratore autonomo (artigiano, commerciante, coltivatore diretto, colono, mezzadro) iscritto all’Inps o libero professionista iscritto all’apposita Cassa di previdenza (ingegneri, avvocati, medici, ragionieri ecc.) oppure è titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, inabilità) a carico delle predette gestioni o Casse di previdenza. Nelle attività di lavoro autonomo rientrano anche quelle che comportano l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata (ex collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, venditori porta a porta, liberi professionisti senza Cassa di categoria, ecc.).

I lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori domestici, possono essere autorizzati a proseguire volontariamente il versamento dei contributi in presenza di una delle seguenti condizioni:
cinque anni di contributi effettivi riferiti a qualsiasi epoca;
tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione (per gli operai agricoli sono necessari 279 contributi giornalieri per gli uomini, 186 contributi giornalieri per le donne e i giovani sotto i 21 anni, mentre sono richiesti 65 contributi settimanali per i lavoratori occupati soltanto per determinati periodi dell’anno di durata inferiore ai sei mesi);
un anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per coloro che svolgono un lavoro a tempo parziale. Si può presentare la domanda allo scopo di coprire con la contribuzione volontaria le settimane che risultano scoperte (part-time verticale o ciclico) o per integrare quelle interessate dal part-time orizzontale; l’autorizzazione può essere rilasciata soltanto in costanza di rapporto di lavoro part-time e solo per periodi dal 1997 in poi;
un anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per coloro che svolgono un’attività di lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea e discontinua, per i periodi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa.

I lavoratori autonomi possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria se hanno versato cinque anni di contributi effettivi riferiti a qualunque epoca, oppure – se artigiani o commercianti – tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda.
I coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni devono aver versato, in alternativa ai cinque anni di contributi effettivi riferiti a qualunque epoca, 156 settimane (pari a 468 contributi giornalieri) nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione. Per gli iscritti alla Gestione Separata (ex collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, venditori porta a porta, liberi professionisti senza Cassa di categoria ecc.) è invece sufficiente un anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda.

Per stabilire la misura del contributo volontario, occorre fare riferimento alla decorrenza dell’autorizzazione:
se l’autorizzazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1995 si applica l’aliquota del 27,57% sulla retribuzione media settimanale imponibile;
se è avvenuta dal 1° gennaio 1996 in poi si applicano aliquote cre s c e n t i (0,50% in più ogni due anni) sulla retribuzione media settimanale imponibile dell’ultimo anno di contribuzione.
Le aliquote per l’anno in corso sono riportate nell’allegato alla guida, insieme ad un esempio di calcolo del contributo volontario.

Gli iscritti alla Gestione Separata versano un contributo volontario calcolato su base mensile. I pagamenti devono avvenire per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità degli autorizzati.

L’importo del contributo volontario dovuto è determinato applicando all’importo medio dei compensi percepiti – nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda – l’aliquota vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione).
Le aliquote per l’anno in corso sono riportate nell’allegato alla guida.

I lavoratori iscritti alla Gestione Separata non possono versare contributi volontari presso altre forme di previdenza obbligatoria, a meno che non siano stati autorizzati prima del 1996.
Esempio: un lavoratore dipendente di 54 anni con 32 anni di contributi perde il posto di lavoro e inizia un’attività di consulenza inquadrata come collaborazione a progetto con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione Separata. Egli non potrà effettuare contemporaneamente i versamenti volontari per incrementare la posizione assicurativa precedente e raggiungere così i 35 anni di contributi necessari per ottenere la pensione di anzianità come lavoratore dipendente.

mercoledì 29 maggio 2013

Esodati: pubblicato il decreto del 22 aprile 2013


E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (28 maggio 2013, n. 123) il decreto interministeriale 22 aprile 2013 che disciplina le modalità di attuazione dell'art. 1, co. 231 e 233, della L. 24  dicembre  2012,  n. 228 (cd. Legge di stabilità 2013), individuando il limite massimo di lavoratori e la ripartizione dei soggetti interessati alla concessione dei benefici. Comunque resta fermo il possesso dei requisiti utili al trattamento pensionistico.

Il contingente numerico di 10.130 lavoratori concernente la terza salvaguardia in materia pensionistica trova tra le categorie interessate, i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, registrati entro il 31 dicembre 2011, che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di godimento dell’indennità (in ogni caso entro il 31 dicembre 2014) sono tenuti,  entro 120 giorni, e cioè entro il 25 settembre, a presentare un’istanza alla Direzione territoriale del lavoro competente territorialmente, per poter acquisire la pensione secondo le direttive ante-riforma Monti-Fornero.

I lavoratori salvaguardati da questo decreto possono andare in pensione con le regole precedenti alla Riforma delle Pensioni (contenuta nel Salva Italia, Dl 201/2011).

Adesso vediamo chi sono e cosa devono fare:

numero 2.560 lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in  deroga a seguito di accordi, governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti per il pensionamento entro la fine della mobilità, e comunque entro il 31 dicembre 2014: questi lavoratori devono presentare istanza alla DTL (direzione territoriale del lavoro) competente per territorio, corredata dell’accordo di mobilità, entro il 25 settembre 2013, indicando la data di cessazione del rapporto di lavoro. Se il lavoratore non è in grado di produrre l’accordo di mobilità, la Dtl lo acquisirà presso il datore di lavoro o la competente Pubblica Amministrazione. La Dtl trasmette l’istanza all’Inps entro 45 giorni dal ricevimento;

numero 1.590 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno  un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore della riforma delle pensioni, ossia il 6 dicembre 2011. Questo lavoratori possono aver svolto, dopo il 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, ma non riconducibile a un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, e a condizione che il reddito annuo lordo conseguito dopo il 4 dicembre 2011 sia al massimo pari a 7mila 500 euro. Questi lavoratori devono aver conseguito il diritto alla pensione entro il dicembre 2014 (lettera b, comma 231: presentano domanda all’Inps entro il 25 settembre 2013;

numero 5.130 lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011. Possono avere svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non  riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a condizione che il reddito annuo lordo conseguito dopo il 30 giugno 2012 sia al massimo pari a  7.500 euro. Anche qui, il perfezionamento dei requisiti per la pensione deve essere conseguito entro il dicembre 2014 (lettera c, comma 231): questi lavoratori devono presentare domanda alla DTL davanti alla quale sono stati sottoscritti gli accordi di incentivo all’esodo o a quella competente per territorio, entro il 25 settembre 2013. E' obbligo che alla domanda va allegato l’accordo.

numero 850 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati  in mobilità ordinaria alla predetta data, che devono attendere il termine della mobilità per poter effettuare  il versamento volontario. Devono perfezionare i requisiti pensionistico entro il dicembre 2014 (lettera d, comma 231): presentano domanda all’Inps entro il 25 settembre 2013.

Riassumendo la salvaguardia vale per i lavoratori che hanno risolto il rapporto lavorativo entro il 30 giugno 2012 per effetto di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, a condizione che non siano stati riassunti a tempo indeterminato, che abbiano guadagnato un reddito annuo lordo complessivo non superiore a 7.500 euro e che giungano a perfezionare i requisiti necessari all’accesso pensionistico entro dicembre 2014.

Sono ammessi alla salvaguardia anche i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi entro il 4 dicembre 2011 e con un contributo accreditato o accreditabile entro il 6 dicembre  2011 benché abbiano svolto, dopo il 4 dicembre 2011, ogni tipo di attività riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato a seguito dell’ottenuta autorizzazione. Anche in questo caso l’ammissione è valida a patto che i suddetti lavoratori abbiamo conseguito un reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro e maturino i requisiti che consentono l’accesso al pensionamento entro il mese di dicembre 2014. In questo caso, l’istanza dovrà essere presentata direttamente all’Inps.

Beneficiati dalla salvaguardia sono infine anche i prosecutori volontari collocati in mobilità ordinaria, i quali rientrano nella manovra di ‘tutela’ soltanto avendo però perfezionato i requisiti di accesso entro il termine precedentemente indicato. L’ente preposto al vaglio ed al controllo delle singole domande è l’Inps.




domenica 14 aprile 2013

730 2013 rimborsi lavoratori dipendenti e pensionati


Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. In questa pagina parliamo dei rimborsi di chi ha busta paga o pensione.

E importante evidenziare che il contribuente non deve trasmetterlo personalmente all’Agenzia delle
Entrate perché a questo adempimento ci pensano il datore di lavoro o l’ente pensionistico o un ente preposto quali Caf gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro.

Il rimborso dell’imposta arriva direttamente in busta paga (luglio) o con la rata della pensione (agosto o settembre),  è bene ricordare che se dall’elaborazione del 730 emerge un saldo a debito, invece, le somme vengono trattenute direttamente in busta paga (luglio) o dalla pensione (agosto o settembre).

Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,40%), viene trattenuta dalle competenze dei mesi successivi.

Il contribuente può anche chiedere di rateizzare in più mesi le trattenute, indicandolo nella dichiarazione; per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

Con la dichiarazione dei redditi (modello 730) è possibile detrarre le spese mediche sostenute nell’arco dell’anno d’imposta anno 2012. E per la dichiarazione dei redditi una delle prime cose da inserire sono i familiari a carico (parenti fiscalmente a carico).

Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 36 o 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.).

Tramite il modello 730/2013 vi sono delle deduzioni, ossia una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta.

Alcuni oneri e spese (spese sanitarie, premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico. In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto. Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico.

Possono presentare il modello 730 tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato ed i pensionati.

Per i lavoratori a tempo determinato, invece, è necessario che abbiano un rapporto di lavoro compreso, almeno, dal mese di giugno al mese di luglio 2013.

Possono, inoltre, utilizzare il modello 730/2013 anche i collaboratori coordinati e continuativi purché il rapporto di lavoro sussista nel periodo luglio-agosto 2013.

Oneri spese detraibili e oneri deducibili devono essere specificate le spese mediche sostenute nel 2012, che garantiscono una detrazione pari al 19%. Le spese mediche che possono essere detratte sono quelle previste dal TUIR (art. 15, comma 1, lettera c), dalle quali è possibile detrarre il 19% per la quota eccedente di 129,11 euro e sono: spese mediche di assistenza specifica, spese chirurgiche, spese per prestazioni specialistiche, spese per protesi dentarie e sanitarie in genere, medicinali il cui acquisto deve essere certificato mediante scontrino fiscale o fattura.



sabato 6 aprile 2013

Conguaglio fiscale 2013 sulle pensioni

L’Inps ha provveduto ad effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno 2012, per i pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici, con effetto sulla rata di pensione di marzo.

Quindi per effetto dell’incorporazione in Inps di Inpdap ed Enpals, tutte le prestazioni erogate dall’Ente di Previdenza, relative al singolo contribuente, sono state abbinate e sono confluite in un’unica certificazione fiscale (CUD 2013), determinando il conguaglio fiscale.

Nel messaggio n. 5447 del 2 aprile 2013 sono riepilogate le modalità con cui l’Inps ha provveduto ad effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno 2012 per i pensionati della gestione dipendenti pubblici. All’interno del quale sono riepilogate le modalità con cui l’Istituto ha provveduto ad effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno 2012 per i pensionati della gestione dipendenti pubblici. Si acquisisce dalla circolare che il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale dell’anno reddituale 2012, ultimato dall’Istituto entro il 28 febbraio 2013, è stato recuperato in un’unica soluzione mediante ritenuta sulla rata di pensione del mese di marzo 2013 ad eccezione di coloro che percepiscono redditi da pensione non superiori a 18.000 euro.

Nei confronti  dei pensionati, il conguaglio fiscale a debito di importo superiore a € 100, è stato rateizzato a decorrere dal mese di marzo 2013 in un numero massimo di 10 rate e privato dell’applicazione degli interessi. Per gli altri pensionati che hanno un reddito da pensione pari o superiore a 18 mila euro  il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale è stato recuperato integralmente nei limiti della capienza della rata di pensione di marzo 2013, in base a quanto sancito dalla disciplina tributaria. In seguito a specifica richiesta in tale senso da parte dell’Istituto, l’Agenzia dell’Entrate ha deciso comunque di autorizzare, a decorrere dalla rata di aprile 2013, una più ragguardevole rateizzazione che verrà effettuata mediante specifici termini.

Nei riguardi dei pensionati che sono titolari di un reddito da pensione pari o superiore a 18 mila euro e per i pensionati  nei confronti dei quali non è stato possibile recuperare integralmente il debito fiscale sulla rata di marzo 2013, ha precisato il messaggio, il recupero del residuo debito avverrà a decorrere dalla rata di aprile 2013 con l’applicazione di una particolare salvaguardia. Nello specifico, per i pensionati che possiedono un trattamento pensionistico mensile netto di importo superiore ad € 1.238,58, il recupero del residuo debito fiscale sarà operato dalla rata di aprile 2013 assicurando il pagamento di un importo mensile netto di € 990,86, corrispondente al doppio del trattamento minimo per l’anno 2013. Questa modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale cancellazione del debito fiscale, usufruendo anche dell’importo della tredicesima eccedente (€ 990,86) qualora il debito non venisse estinto prima.

Per i pensionati il cui trattamento pensionistico mensile (al netto di tutte le ritenute comprese le addizionali regionali e comunali) è uguale o inferiore ad € 1.238,58 mensili, il debito fiscale sarà recuperato entro il limite della trattenuta di un quinto della pensione; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione di quanto dovuto all’erario, avvalendosi anche dell’importo della tredicesima qualora il debito non venga estinto prima. Nel caso in cui il debito non venisse integralmente recuperato entro il mese di dicembre 2013, sarà l’Istituto a comunicare al diretto interessato l’obbligo di provvedere personalmente al saldo entro la data del 15 gennaio 2014, attraverso versamento con Modello F24 prestampato con gli importi ed inviato, a tempo opportuno, congiuntamente alla comunicazione.

Nel caso in cui la rateizzazione sia in corso e venga interrotta la corresponsione della pensione (ad esempio in caso di decesso del titolare), il residuo debito ed i relativi termini di scadenza saranno comunicati agli eredi che dovranno a loro volta provvedere al saldo di quanto dovuto.

Se il debito con l’Inps non sarà saldato attraverso le dieci rate previste, quindi entro il mese di dicembre 2013, il pensionato ancora in debito dovrà procedere al saldo entro il 15 gennaio 2014 tramite modello F24. Tutti i dati relativi al conguaglio verranno riportati nella dichiarazione del sostituto d’imposta Modello 770/2013 – CUD 2013.

mercoledì 23 gennaio 2013

Esodati 2013 continua la polemica e la guerra dei dati per i salvaguardati

Il lavoratori  italiani sono rassegnati a lavorare più a lungo e sembrano molto preoccupati per la propria vecchiaia sul fronte economico. E' il quadro che emerge da uno studio del Censis commissionato dalla Covip presentato oggi secondo il quale circa un lavoratore su tre vorrebbe andare in pensione prima dei 60 anni, a fronte di appena il 3,7% che ritiene che sia possibile un'uscita così precoce dal lavoro.

Il 24,7%  dei lavoratori paventa che dovrà aspettare di compiere 70 anni prima di andare in pensione (oltre l'80% ritiene che dovrà aspettare almeno di avere 64 anni) a fronte di oltre il 72% degli intervistati che vorrebbe andare entro i 60. L'84% degli intervistati è convinto che le regole sulla previdenza cambieranno ancora mentre appena l'8,1% pensa che "finalmente" ci siano regole stabili. Quasi la metà dei lavoratori (il 46%) prevede una vecchiaia di ristrettezze con assegni pensionistici di poco superiori alla metà dello stipendio e "senza grandi risorse da spendere". mentre solo l'8,2% pensa che potrà avere una vecchiaia serena dal punto di vista economico grazie a buoni redditi. il 24,5% pensa che non potrà vivere nell'agiatezza, anche se qualche sfizio potrà toglierselo mentre il 21,5% afferma che la situazione è molto incerta e non riesce a immaginare come sarà la propria vecchiaia.

Gli assegni previdenziali sono bassi con oltre il 35% dei pensionati di vecchiaia con importi inferiori a 1.000 euro (quattro milioni di persone). I lavoratori italiani considerano che quando andranno in pensione riceveranno un assegno pari in media al 55% del proprio reddito attuale. I giovani (18-34 anni) si aspettano un importo pari al 53,6% del proprio reddito mentre coloro che ora hanno tra i 55 e i 64 anni si aspettano che l'assegno pensionistico arrivi al 60,1% del loro reddito da lavoro. I dipendenti pubblici sono chiaramente più ottimisti rispetto al proprio reddito da pensione e si aspettano un assegno pari al 62% del loro reddito a fronte del 55% atteso dai dipendenti privati e il 51% dagli autonomi. L'insicurezza, sottolinea il Censis, riguarda anche il percorso previdenziale personale: il 34% dei lavoratori (percentuale che sale al 41% tra i dipendenti privati) teme di perdere il lavoro e di rimanere senza contribuzione, il 25% di dover affrontare una fase di precarietà con una contribuzione intermittente, il 19% di avere difficoltà a costruirsi, oltre la pensione pubblica, fonti integrative di reddito, come ad esempio la previdenza complementare.

La paura di perdere il lavoro si estende anche ai lavoratori pubblici (il 21,4% degli intervistati). Nella crisi la previdenza, come sistema e come percorso personale, catalizza paure e incertezze, creando ansia piuttosto che sicurezza. Come fonte di reddito per integrare la pensione pubblica,sottolinea ancora il Censis, il 70% dei lavoratori indica forme di risparmio diverse dalla previdenza complementare (acquisto diretto di strumenti finanziari, investimenti immobiliari, polizze assicurative) mentre solo il 16,5% dichiara di preferire una forma di previdenza complementare. La previdenza complementare, poco conosciuta, non suscita tra i lavoratori la fiducia necessaria a far sì che vi investano i loro risparmi. Tra i motivi della scelta di non aderire alla previdenza complementare, si legge nella ricerca, al primo posto emergono quelli economici: il 41% dichiara di non poterselo permettere, il 28% non si fida degli strumenti di previdenza complementare, il 19% si ritiene troppo giovane per pensare alla pensione, il 9% preferisce lasciare il Tfr in azienda.

Mentre sul problema degli esodati. Il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, "non è stato informato" su eventuali nuovi esodati, così come pubblicato dal quotidiano  Il Messaggero. Il quale ha sostenuto che, secondo alcuni calcoli dell'Inps, oltre ai 140 mila salvaguardati dal governo rispetto alle nuove regole della riforma Fornero, ci sarebbero altri 150 mila esodati per i quali cercare una soluzione. "E' una fonte Inps, dovete chiedere all'Inps - ha detto Fornero - visto che ci sono conti dei quali il ministro ancora una volta non viene informato". A maggio l'Inps aveva inviato una lettera al ministero nella quale si calcolava in 390 mila il totale dei lavoratori che, avendo perso o lasciato il lavoro, con la riforma Fornero si sarebbe potuto trovare per un periodo senza stipendio e senza pensione. "Per conto mio - ha detto Fornero - abbiamo salvaguardato 140 mila persone". L'Inps dovrebbe mandare nei prossimi giorni le prime lettere di salvaguardia alle persone che rientrano nel decreto sui primi 65 mila salvaguardati. Dopo questi, è previsto che si lavorino le domande per il decreto appena pubblicato in Gazzetta ufficiale, che prevede altri 55 mila salvaguardati. Oltre questi, ci sono 10 mila posti per gli esodati della riforma Sacconi e 10 mila per i quali sono stati inseriti fondi nella legge di stabilità. Per questi 140 mila esodati da salvaguardare sono previsti nel complesso 9,3 miliardi.

La vicenda inizia nel dicembre del 2011. Approvando una drastica riforma delle pensioni, che per molti lavoratori spostava in avanti il traguardo anche di 4-5 anni, l’esecutivo tecnico si era posto il problema di tutelare coloro che avevano lasciato il lavoro facendo conto sui requisiti precedentemente in vigore e che si trovavano in mobilità oppure versavano contributi volontari. Non si fissava un numero ma venivano stanziate risorse finanziarie per 5,1 miliardi complessivi, tra il 2013 e il 2019, sufficienti a salvare 65 mila persone.

Poco tempo dopo i criteri erano stati poi allargati, senza però modificare la copertura. Quindi in luglio, con la cosiddetta “spending review”, la platea è stata decisamente allargata - in particolare a coloro che a dicembre 2011 non avevano ancora lasciato il lavoro - e di conseguenza sono stati resi disponibili altri 4,1 miliardi tra 2014 e 2020. Venivano quindi aggiunte, in modo esplicito, altre 55 mila persone.

L'Inps dovrebbe mandare nei prossimi giorni le prime lettere di salvaguardia alle persone che rientrano nel decreto sui primi 65 mila salvaguardati. Dopo questi, è previsto che si lavorino le domande per il decreto appena pubblicato in Gazzetta ufficiale, che prevede altri 55 mila salvaguardati. Oltre questi, ci sono 10 mila posti per gli esodati della riforma Sacconi e 10 mila per i quali sono stati inseriti fondi nella legge di stabilità.
Per questi 140 mila esodati da salvaguardare sono previsti nel complesso 9,3 miliardi.

Ricordiamo che il nodo degli esodati si era riaperto con nella legge di Stabilità, che grazie alla legge venivano stabilite tutele per ulteriori 10 mila soggetti. Alla relativa spesa si sarà fronte con 100 milioni più se necessario i risparmi derivanti dal mancato adeguamento all’inflazione, dal 2014, delle pensioni al di sopra dei 3.000 euro al mese circa (già attualmente deindicizzate). Aggiungendo al conto altri 10 mila lavoratori già tutelati rispetto alla meno dirompente riforma del 2010, quella che introduceva le cosiddette finestre di uscita di un anno, si arriva ad un totale di 140 mila salvaguardati.

domenica 2 dicembre 2012

Riforma delle pensioni: vediamo cosa cambia da gennaio 2013


Da gennaio 2013 la riforma delle pensioni, chiesta dall’Ue all’Italia nella primavera del 2011, sarà in vigore operativa. Una riforma che secondo la Ragioneria dello Stato, in grado di far risparmiare alle casse pubbliche 22 miliardi di euro nell’arco dei prossimi 7 anni. Merito di due elementi: l’allungamento dell’età pensionabile e il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.

Se alla fine del 2012 sono usciti dal lavoro i dipendenti che hanno maturato i requisiti a fine 2011 (e poi hanno dovuto attendere i 12 mesi previsti dalla finestra mobile), dal 2013 i lavoratori dipendenti potranno lasciare il lavoro solo con le regole previste dalla riforma (continueranno ad andare ancora fino a giugno con le vecchie regole gli autonomi che hanno dovuto attendere 18 mesi per la finestra mobile).

Per chiarire dal 2013 si potrà andare in pensione di vecchiaia con almeno 62 anni e tre mesi se donne (63 anni e 9 mesi se lavoratrici autonome) e con 66 anni e tre mesi se uomini. Si potrà andare in pensione anticipata solo se si sono maturati almeno 42 anni e 5 mesi di contributi se uomini e 41 anni e 5 mesi se donne.

Comunque per avere la pensione si dovrà lavorare almeno tre mesi in più. Ecco le novità che scatteranno il primo gennaio 2013 sul fronte previdenziale. La causa è il meccanismo che adegua alle aspettative di vita i coefficienti di trasformazione in rendita e i requisiti di età. Mentre l'adeguamento sarà triennale sino al 2019, e successivamente diventerà biennale».

L’adeguamento dei coefficienti si applica al sistema contributivo (che si basa sui contributi versati durante l’intera vita lavorativa) e riguarda, in tutto o in parte, tutti i lavoratori.

Per le donne è previsto aumento significativo dell'età che crescerà ancora gradualmente fino al 2018 (quando sarà equiparata a quella degli uomini). Fino a tutto il 2012 sono andate in pensione di vecchiaia donne dipendenti con 61 anni (60 più uno di finestra mobile) e lavoratrici autonome con 61 anni e mezzo (60 anni più 18 mesi di finestra mobile), mentre dal 2013 bisognerà attendere per le dipendenti i 62 anni e tre mesi e per le autonome 63 anni e 9 mesi. Dal 2014 ci vorranno 63 anni e 9 mesi per le dipendenti e 64 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome. Per evitare il salto repentino previsto per gli anni successivi è previsto che le dipendenti che abbiano compiuto 60 anni entro il 2012 possano andare in pensione a 64 anni e 7 mesi.

Per gli uomini con l'abolizione delle quote e l'incremento di un anno per gli anni di contributi necessari per l'uscita (oltre l'aspettativa di vita) terrà ancora al lavoro chi effettivamente pensava di aver concluso il periodo lavorativo. Se infatti per la pensione di vecchiaia basteranno nel 2013 66 anni e 3 mesi (a fronte dei 66 anni con cui si è usciti fino a fine 2012), per la pensione anticipata ci vorranno 42 anni e 5 mesi di contributi. In pratica, se si è nati dopo il 1946, per ritirarsi dal lavoro bisognerà aver cominciato a lavorare almeno nel 1972 (se si è cominciato nel 1971 è stato possibile uscire nel 2012 grazie a 40 anni di contributi più uno di finestra mobile). Anche per gli uomini dipendenti è prevista una eccezione con la possibilità di andare in pensione a 64 anni se si sono maturati entro il 2012 60 anni di età e 35 di contributi.

E’ stato calcolato che i nuovi coefficienti riducono gli assegni intorno al 2-3%. Inoltre, con il nuovo sistema il quando e il quanto della pensione future saranno agganciati alle statistiche sulla vita media.

L’adeguamento, curato dall’Istat, sarà triennale sino al 2019 e poi biennale. Occorre infine ricordare che, per tutto il 2013, le pensioni tre volte superiori all’assegno minimo (pari a 1.405 euro lordi) non godono dell’indicizzazione all’inflazione.

Vediamo i nuovi coefficienti presente nella nuova riforma delle pensioni. Innanzitutto diciamo che i coefficienti si applicano solo alla parte contributiva degli assegni e, per la prima volta, si riferiscono anche a chi resta al lavoro fino a 70 anni.

In modo specifico mettiamo in evidenza i nuovi coefficienti, che saranno in vigore dal primo gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

Data pensione a 57 anni: il nuovo coefficiente è pari al 4,304% (rispetto al 4,42% precedente);
Data pensione a 58 anni: il nuovo coefficiente è pari al 4,416% (rispetto al 4,54% precedente);
Data pensione a 59 anni: il nuovo coefficiente è pari al 4,535% (rispetto al 4,66% precedente);
Data pensione a 60 anni: il nuovo coefficiente è pari al 4,661% (rispetto al 4,80% precedente);
Data pensione a 61 anni: il nuovo coefficiente è pari al 4,796% (rispetto al 4,94% precedente);
Data pensione a 62 anni: il nuovo coefficiente è pari al 4,940% (rispetto al 5,09% precedente);
Data pensione a 63 anni: il nuovo coefficiente è pari al 5,094% (rispetto al 5,26% precedente);
Data pensione a 64 anni: il nuovo coefficiente è pari al 5,259% (rispetto al 5,43% precedente);
Data pensione a 65 anni: il nuovo coefficiente è pari al 5,435% (rispetto al 5,62% precedente);
Data pensione a 66 anni: il nuovo coefficiente è pari al 5,624%: da questo momento in poi non c’è un confronto precedente perché è la prima volta che i coefficienti incamerano un’età pensionabile sopra i 65 anni;
Data pensione a 67 anni: il nuovo coefficiente è pari al 5,826%;
Data pensione a 68 anni: il nuovo coefficiente è pari al 6,046%;
Data pensione a 69 anni: il nuovo coefficiente è pari al 6,283%;
Data pensione a 70 anni: il nuovo coefficiente è pari al 6,541%.

I coefficienti calano rispetto a quelli in vigore dal 2010, abbassando l’importo degli assegni delle future pensioni. I coefficienti dai 66 anni in poi sono più alti di quello previsto nel 2010 relativo ai 65 anni (che era l’ultimo), il che significa che chi va in pensione dai 66 ai 70 anni invece ci guadagna. In sostanza, il coefficiente relativo ai 65 anni fa perdere circa il 3% sull’importo della pensione, mentre aspettando fino a 70 anni, rispetto ai vecchi coefficienti, si guadagna circa il 16%.

I coefficienti si applicano solo alla parte contributiva della pensione. Significa che avranno un impatto tutto sommato abbastanza limitato su coloro che, lavorando dal 1977, avevano già 18 anni di contributi al 31 dicembre ’95 (la parte contributiva si applica solo a partire dal primo gennaio 2012, in base alla riforma Monti-Fornero, mentre tutta la parte precedente si calcola con il retributivo).

Si applicano invece all’intero montante per chi va in pensione interamente con il metodo contributivo, ovvero per tutti coloro che hanno iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre ’95 (quindi hanno iniziato a lavorare dopo questa data).

sabato 6 ottobre 2012

Contributi 2012- 2013 Inpdap e Enpals: all'Inps mancano 580 milioni

L’articolo 21 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) ha previsto l’integrazione di Inpdap ed Enpals in Inps. Obiettivo della riforma è, non solo realizzare una riduzione dei costi amministrativi di gestione della previdenza pubblica ma, soprattutto, rendere più efficiente ed efficace il servizio pubblico, anche assicurando ai cittadini un unico soggetto interlocutore per i servizi di assistenza e previdenza.

Ma realmente la fusione ha avuto effetti negativi sul bilancio del SuperInps. Innanzitutto sono a rischio i patrimoni. Infatti, sembra, che nei prossimi anni non è esclusa l'ipotesi di arrivare all'«azzeramento del patrimonio netto, aprendo un problema di sostenibilità dell'intero sistema pensionistico».

A gravare maggiormente, secondo quanto riportato nella nota di assestamento al bilancio 2012 dell'Inps, è l'Inpdap che ha scaricato sul bilancio ben 10,2 miliardi di euro di disavanzo patrimoniale e quasi 5,8 miliardi di euro di passivo per l'esercizio 2012.

A causa della riduzione dei dipendenti pubblici, di cui sono state tagliate le entrate, ma sono rimaste le spese per le pensioni. E, in secondo luogo, perché, sino al 1995, «le amministrazioni centrali dello Stato non versavano i contributi alla Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, che era una delle 10 casse fuse nell'Inpdap nel 1996 proprio perché le normative europee richiedevano la creazione di un istituto con un bilancio trasparente».

Vediamo inoltre che nei primi 8 mesi dell'anno le entrate contributive dell'Inps, (comprensive delle risultanze dell'ex-Inpdap e dell'ex-Enpals), sono risultate inferiori di 581 milioni rispetto a quelle registrate nel corrispondente periodo del 2011, attestandosi sui 132.767 milioni. Lo rileva la Ragioneria Generale dello Stato. In generale gli incassi contributivi dei primi otto mesi del 2012 sono risultati sostanzialmente in linea con quelli realizzati nello stesso periodo del 2011, (-0,1%). E’ quanto ha comunicato la Ragioneria. Il dato risulta da una combinazione di fattori: la disposizione che ha concesso una sospensione dei termini di pagamento dei contributi sociali per i comuni colpiti dal sisma e l'incasso da parte dell'Inps di oltre 900 milioni relativi al recupero di crediti già cartolarizzati, avente carattere di una tantum.

Le entrate tributarie degli enti territoriali nei primi otto mesi si sono attestate a 26,043 miliardi di euro con una variazione positiva di 1,181 miliardi (+4,8%). In sensibile crescita l'addizionale regionale interessata dall'aumento dell'aliquota base all'1,23% (dallo 0,90% precedente).

lunedì 2 gennaio 2012

Inps 2012. Stop ai contanti oltre 1.000 euro per i pensionati

L'Inps ha informato che sono state inviate circa 450 mila comunicazioni ai pensionati che percepiscono pensioni mensili di importo complessivamente superiore a mille euro, pagate in contanti, per invitarli a comunicare all'istituto di previdenza entro il mese di febbraio 2012 modalità alternative di riscossione. Come è noto, la legge n. 214 del 22 dicembre 2011 , ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare strumenti di pagamento elettronici, disponibili presso il sistema bancario o postale, per la corresponsione di stipendi, pensioni e compensi di importo superiore a mille euro (limite che potrà essere modificato in futuro con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze).
L'adeguamento alle nuove modalità di riscossione della pensione dovrà avvenire entro il 6 marzo 2012. L'Istituto quindi non potrà effettuare pagamenti in contanti di importo superiore a mille euro a partire dal 7 marzo 2012. I pensionati che stanno ricevendo la lettera dell'Istituto potranno comunicare entro il mese di febbraio 2012 le nuove modalità di riscossione, scegliendo tra l'accredito in conto corrente, su libretto postale o su carta ricaricabile. La richiesta di variazione della modalità di pagamento potrà essere inoltrata attraverso il sito istituzionale da parte dei soggetti in possesso di Pin, oppure direttamente ad una Struttura Territoriale dell'Istituto. In alternativa, la richiesta potrà essere fatta presso gli uffici bancari o postali, secondo le consuete modalità.
I pensionati che stanno ricevendo la lettera dell'Istituto potranno comunicare entro il mese di febbraio 2012 le nuove modalità di riscossione, scegliendo tra l'accredito in conto corrente, su libretto postale o su carta ricaricabile. La richiesta di variazione della modalità di pagamento potrà essere inoltrata attraverso il sito istituzionale da parte dei soggetti in possesso di Pin, oppure direttamente a una struttura territoriale dell'Istituto. In alternativa, la richiesta potrà essere fatta presso gli uffici bancari o postali, secondo le consuete modalità.
Quindi dal 7 marzo stop ai pagamenti in contanti come stabilito dal decreto salvaItalia. I pensionati potranno riscuotere i soldi scegliendo tra l'accredito in conto corrente, su libretto postale o su carta ricaricabile. In bocca al lupo ai pensionati la strada del pagamento si complica.

lunedì 12 dicembre 2011

Educazione previdenziale per i lavoratori

Un sostegno forte per i lavoratori, che sta per diventare legge dello Stato. I lavoratori italiani riceveranno ogni anno una comunicazione dal proprio ente pensionistico sulla loro posizione previdenziale, nell'ambito di «un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale», che vedrà coinvolti ogni anno il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali insieme agli enti di primo pilastro. È quanto prevede il comma 29 del'art.24 del decreto Salva Italia tratto dall’abc del Sole 24 ore.
L’importanza del comma 29 è dato dall’ introduzione per legge di un piano di diffusione della informazione previdenziale, che renda dinamico il rapporto tra il lavoratore e l’ente previdenziale di riferimento. Una comunicazione il cui contenuto è ancora da definire nei suoi dettagli, ma che in definitiva andrà a fornire indicazioni sulle prestazioni future attese per il lavoratore, in base alla contribuzione in essere.
Conoscere la propria storia dal punto di vista della propria pensione (contributi pensionistici) consentirà ai lavoratori di avere una vera cognizione della propria posizione previdenziale; prendendo le decisioni più opportune per costruirsi un servizio appropriato. Le campagne informative indicate nel decreto "Salva Italia" saranno utili anche per verificare la rilevanza di costituirsi una pensione alternativa, i fondi pensione.
Quindi secondo quanto indicato nel decreto "Salva Italia", i lavoratori italiani riceveranno ogni anno dal loro ente previdenziale una comunicazione con informazioni della loro posizione. E come evidenziato dalla Rassegna stampa del governo. Ossia riceveranno una comunicazione che comprenderà elementi che saranno una valutazione in previsione delle prestazioni future del lavoratore, sulla linea della «busta arancione», che ricevono i lavoratori svedesi o le Statutory Money Purchase Illustrations, destinate ai lavoratori britannici.

sabato 10 dicembre 2011

Lavori usuranti, modello per il pensionamento per le aziende

Vediamo il decreto ministeriale del 20 settembre 2011(che indica le modalità operative per l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Il testo contiene le semplificazioni procedurali che erano state chieste dalle aziende e dalle organizzazioni sindacali prevedendo, tra l'altro, l'utilizzo di un solo modello informatico, disponibile sul sito del ministero del Lavoro, da utilizzare per registrare sia le comunicazioni obbligatorie e sanzionabili sia le comunicazioni necessarie per la procedura di monitoraggio e rilevazione dei lavoratori che svolgono attività usurante.
Il testo pubblicato oggi prevede poi la possibilità di introdurre, tramite convenzioni da stipulare con gli enti previdenziali, ulteriori elementi di semplificazione delle incombenze di comunicazione utilizzando la comunicazione per via informatica.
Con il messaggio  n. 22647 dell’ INPS  sono state illustrate le tipologie di lavori particolarmente faticosi e pesanti e il periodo minimo di svolgimento delle suddette lavorazioni richiesto ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico in questione; è stata altresì precisata la misura del suddetto beneficio pensionistico sia per il periodo transitorio fino al 2013 che da tale anno in poi. Sono state precisate le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per coloro che hanno maturato o maturino i requisiti pensionistici agevolati entro il 31 dicembre 2011.
Il datore di lavoro dovrà rispettare il termine di trenta giorni per mettere a disposizione una copia della documentazione necessaria per la presentazione della domanda di pensionamento del lavoratore. Il pensionamento anticipato per gli usuranti, a regime dal 2013, prevede un ritiro con un'età anagrafica inferiore di tre anni rispetto ai lavoratori ordinari.
Per il periodo di maturazione dei requisiti che va dal 2008 al 2012, l'anticipo rispetto a quanto previsto per i lavoratori dipendenti in via ordinaria, varia invece tra uno e tre anni in riferimento all'età anagrafica e tra uno e due in relazione al valore della quota pensione.
Solo con riferimento ai lavoratori che svolgono impieghi notturni è prevista una graduazione del beneficio in base alle notti effettive lavorate nel corso dell'anno. È stabilito che la riduzione del requisito dell'età anagrafica non può comunque superare l'anno per i lavoratori che prestano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 64 a 71 e i due anni per coloro che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 72 a 77. Il beneficio pieno dei tre anni di anticipo è dunque accordato solo a coloro che svolgono almeno 78 notti di lavoro all'anno.
In particolare la domanda, presentata all'ente previdenziale presso il quale il lavoratore interessato è iscritto, deve secondo il decreto legislativo del 21 aprile 2011 n. 67:
indicare la volontà di avvalersi, per l'accesso al pensionamento, del beneficio;
specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative.
Quali sono le attività usuranti secondo l’INPS .
Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti sono:
Lavoratori dipendenti notturni decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66  che possano far valere una permanenza minima nel periodo notturno.
Lavoratori addetti alla cosiddetta linea catena che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità.
Conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.
Con riguardo ai lavoratori che sono stati impegnati in “lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale” nonché in “lavori in galleria cava o miniera: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità”, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 25 del 2011, ha chiarito che i lavoratori di segheria del marmo possono farsi rientrare nelle predette categorie purché dette attività siano state svolte comunque nell’ambito del ciclo produttivo all’interno delle cave.

sabato 9 luglio 2011

INPS: pensioni on line

Durante il corso della vita lavorativa l’istituto di previdenza, l’Inps provvede ad accreditare ad ogni singolo lavoratore (dipendente e collaboratore a progetto) tutti i contributi versati nelle varie gestioni. E in qualsiasi momento, si può richiedere presso gli uffici di competenza dell’Inps o presso gli sportelli automatici (self-service), l’estratto conto, che riassume in una tabella composta da più voci, tutti i contributi che risultano registrati negli archivi dell’Inps a favore degli assicurati.
Inoltre, gli assicurati possono chiedere il proprio estratto contributivo e ottenere il calcolo della pensione, sulla base dei contributi versati e della simulazione dei contributi previsti collegandosi al sito INPS. Il servizio on line è attualmente disponibile per tutti gli utenti dotati di PIN (numero di identificazione personale): cittadini, patronati, Centri di Assistenza Fiscale e Comuni. Per entrare nel servizio on line è necessario registrarsi. L’Inps fornisce agli utenti un PIN composto da una prima parte (otto caratteri), rilasciata al momento della richiesta. La seconda parte è recapitata a domicilio soprattutto per ragioni di privacy e di sicurezza.
Se il lavoratore è vicino alla pensione, può chiedere l’estratto conto certificativo, che è un documento che consente di conoscere in modo dettagliato tutti i contributi accreditati. L' estratto contributivo è un riepilogo dei contributi che risultano registrati negli archivi dell'Inps a favore del lavoratore fin dall'inizio della sua vita assicurativa (nell'estratto sono compresi i contributi da lavoro, figurativi e da riscatto). Ne possono fare richiesta tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Inps. L'estratto consente al lavoratore di verificare l'esattezza delle registrazioni che lo riguardano e di segnalare per tempo eventuali discordanze o inesattezze al datore di lavoro.
L'estratto che cosa contiene
Un estratto sintetico che indica, per tipo di contribuzione (lavoro dipendente, contributi figurativi, disoccupazione, malattia, lavoro agricolo dipendente etc.), le settimane utili per il diritto alla pensione; un estratto analitico dei periodi contributivi registrati negli archivi dell'Inps alla data di richiesta dell'estratto da parte dell'interessato, e quindi: i contributi registrati negli archivi (giorni, settimane, mesi); le settimane utili per il raggiungimento del diritto alla pensione; le settimane utili per il calcolo della pensione; la retribuzione o il reddito; e le note.
I dipendenti pubblici INPDAP possono consultare on line la propria posizione assicurativa, stamparla e richiedere eventuali modifiche o integrazioni. Un servizio che è utile in ogni fase della vita lavorativa: consente agli iscritti più giovani di avere un’idea di quella che sarà la propria pensione e quindi di pianificare per tempo le scelte più convenienti e a chi invece è vicino alla pensione di verificare l’esattezza della propria posizione assicurativa.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog