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lunedì 6 febbraio 2017

Parlamentari: pensione e vitalizi cosa può spettare se si vota nel 2018



E' il gruppo parlamentare di maggiore consistenza, in assoluto. Trasversale, sconosciuto agli atti e agli uffici di Camera e Senato, costituito nonostante il distacco formale dei suoi stessi componenti. Però sono 402 i deputati e 193 i senatori che ancora non hanno maturato la pensione da parlamentare.

Un tesoretto da quasi 20  milioni di euro. Sono i soldi che finirebbero a sorpresa nelle casse del Parlamento nel caso le Camere venissero sciolte prima del 15 settembre 2017. Fondi accantonati dai parlamentari al primo mandato, che potrebbero ritrovarsi presto senza poltrona e senza contributi versati.

Per molti il vitalizio per gli ex parlamentari, nato per garantire a chiunque l'ingresso in politica, anche ai meno abbienti, è sinonimo di rendita a vita, uno dei temi più controversi del nostro confronto politico. Come confermano le cronache, ogni volta che torna alla ribalta, le polemiche sono assicurate. L'ultima in ordine di tempo le l'ha scatenata un sms dell'ex premier Matteo Renzi inviato il 31 gennaio scorso a Giovanni Floris nel corso del programma Di Martedì: «Per me votare nel 2017 o nel 2018 è lo stesso. L'unica cosa è evitare che scattino i vitalizi perché sarebbe molto ingiusto verso i cittadini. Sarebbe assurdo».

Un affondo dal sapore populista e “grillino”, che non è piaciuto a molti parlamentari, anche del Pd, compatti nel respingere il pressing del segretario dem per le elezioni anticipate. E se l'ex segretario dem Pierluigi Bersani sottolinea che «i vitalizi non ci sono più, esiste un regime Inps integrativo, punto e basta», Andrea Mazziotti (Civici e Innovatori) ricorda a Renzi che «se vuole colpire le pensioni dei parlamentari in carica», allora «basta un atto dell'ufficio di presidenza della Camera, nel quale il Pd ha la maggioranza».

Ma come stanno davvero le cose? Per capire se effettivamente la “guerra del vitalizio” rischia di determinare la durata della legislatura occorre chiarire alcuni aspetti. Innanzitutto, il termine “vitalizio” è scorretto: a partire dal 2012, la rendita vitalizia concessa agli onorevoli al termine del mandato parlamentare e dopo il superamento di una certa soglia d'età è stata abolita e sostituita da una pensione calcolata con il metodo contributivo, basata cioè esclusivamente sui contributi versati (mediamente molto inferiore agli assegni pre-riforma). Per questo, ogni parlamentare versa mensilmente al Fondo pensioni di Camera e Senato un contributo pari all'8,8% della propria indennità parlamentare lorda (poco meno di 800 euro), che si sommano a quanto versano le Camere per ciascun eletto (poco meno di 1.500 euro mensili).

I requisiti per l’accesso
Il diritto alla pensione dell'ex parlamentare scatta però non al termine della legislatura ma al compimento dei 65 anni di età e a condizione che abbia alle spalle almeno cinque anni di mandato parlamentare effettivo. In realtà, il minimo sono 4 anni sei mesi e un giorno da parlamentare, per evitare che la pensione salti in caso di “scioglimento tecnico” dei due rami prima dei 5 anni. Per ogni mandato oltre il quinto, il requisito anagrafico è diminuito di un anno fino al minimo inderogabile di 60 anni. Se si considera che la XVII legislatura è iniziata il 15 marzo 2013, la data da tener d'occhio è quindi quella del 15 settembre 2017. Uno scioglimento prima di questa data farebbe perdere infatti ai parlamentari il diritto alla pensione e tutti i contributi versati in questi anni (un tesoretto stimabile intorno ai 20 milioni di euro).

Per questo, l'appuntamento del 15 settembre dovrebbe interessare in particolare i parlamentari alla prima esperienza, che potrebbero essere tentati di “fare melina” sulle elezioni, cercando di far coincidere il voto con la scadenza naturale delle legislatura nel 2018. Anche perché, allo stato attuale, le loro possibilità di rielezione sono legate al “gradimento” del leader. I parlamentari al primo mandato sono molti: 438 su 630 deputati (69,5%) e 191 su 315 senatori (60,6%). Dunque una larga maggioranza trasversale, che pesca soprattutto tra i due partiti maggiori. L'incidenza dei “nuovi” sugli eletti passa infatti dal 100% del Movimento 5 Stelle, sia alla Camera che al Senato, al 69,44% (Camera) e 62,83% (Senato) degli onorevoli dem. Da un lato, questi numeri confermano la presenza di una “maggioranza silenziosa” in Parlamento potenzialmente favorevole alle elezioni nel 2018. Dall'altro, la sostituzione del vitalizio con una pensione e il fatto che per molti parlamentari questa si concretizzerà solo tra molti anni conferma che quella di Renzi era una provocazione (o una bufala). Tutto, pur di andare alle urne entro l'estate.

Non ci stanno, i 'pensionandi' di Camera e Senato, a passare per quelli che vogliono tirare per le lunghe la legislatura pur di incassare l'assegno a tempo debito. Assegno che, hanno sottolineato tutti, è su base contributiva come quello di tutti gli italiani. Con le nuove regole, che tra l'altro hanno abolito il vitalizio per i nuovi eletti, deputati e senatori riceveranno la pensione parlamentare al 65esimo anno di età solo se hanno completato i 5 anni di mandato.

Ecco, quindi, costituito il gruppo parlamentare dei 'pensionandi'. Quello che l'sms di Renzi ha implicitamente messo sotto accusa. Ma come è formato questo gruppo? A ricostruirlo è un dossier di 'Openpolis', che traccia un mappa di deputati e senatori che, sulla carta, dovrebbero avere interesse a far durare questa legislatura il più a lungo possibile.

Ogni mese deputati e senatori versano un contributo pari all’8,80 per cento dell’indennità parlamentare lorda, più o meno 750 euro. Soldi che vengono messi dal Parlamento in un fondo, in cui ovviamente confluiscono anche i contributi pagati da Camera e Senato (circa 1.400 euro al mese per ogni rappresentante). Ma se l’onorevole non dovesse arrivare ai fatidici 54 mesi e un giorno di mandato non avrebbe diritto a prendere un euro. Del resto funziona così anche per tutti gli altri lavoratori che, però, devono avere un minimo di 20 anni di contributi.

Le norme sono chiare. L’articolo 2 del regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati, al comma 5, prevede che «per i contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2012 non è ammessa la restituzione». Dunque o i parlamentari al primo mandato saranno ancora in carica il 15 settembre del prossimo anno, oppure perderanno il diritto alla pensione da onorevoli e tutti i contributi versati.

Molti parlamentari sono in fibrillazione anche perché tra i 591 che rischiano di perdere i contributi versati ce ne sono parecchi che non verranno ricandidati. Dunque perderebbero l’occasione di avere una pensione da ex parlamentare. Non ricca come un tempo, in cui per un mandato si conquistavano tremila euro al mese, ma pur sempre una somma dignitosa (mille euro al mese). Alcuni deputati e senatori stanno ipotizzando, nel caso, di fare ricorso per chiedere la restituzione dei contributi ma sembra che i margini siano piuttosto ristretti.


lunedì 14 novembre 2016

INPS: cumulo stipendio e pensione



L’INPS, con la circolare n. 195/2016, ha fornito chiarimenti per la corresponsione delle mensilità aggiuntive e dell’indennità integrativa speciale sulle pensioni percepite durante lo svolgimento dell’attività lavorativa presso le Pubbliche Amministrazioni. In assenza di un intervento da parte del legislatore, dopo la dichiarazione di incostituzionalità della disciplina previgente, viene così ammesso il cumulo integrale tra pensione e retribuzione.

Quindi è stato riconosciuto integralmente il diritto dei pensionati ex-INPDAP di cumulare la tredicesima mensilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente e autonomo.

In particolare l’INPS ha spiegato che, con riferimento alla corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensioni a carico delle gestioni esclusive percepite in costanza di attività lavorativa presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, le disposizioni di cui al DPR n. 1092/1973, che prevedono la non cumulabilità tra il trattamento stipendiale e la pensione, sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale nel 1989 e nel 1992.

Per questo INPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali adotteranno una soluzione in via amministrativa volta al riconoscimento di tali emolumenti anche a favore di coloro che non hanno presentato ricorso in merito.

Le pensioni decorrenti dal 10 novembre 2016, saranno corrisposti integralmente e dalla stessa data gli interessati potranno richiedere alla sede INPS competente la corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensione in godimento in costanza di attività lavorativa dipendente.

La circolare INPS fornisce inoltre indicazioni sull’acquisizione della domanda, sulle modalità e quantificazione del ripristino degli importi di indennità integrativa speciale e/o di tredicesima anche in ipotesi di ricorsi amministrativi pendenti o in corso di istruttoria.

Sono previsti limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro per:

i titolari di assegni di invalidità;

i titolari di pensioni di invalidità;

i pensionati lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Il richiedente la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità e la pensione anticipata deve cessare l’attività lavorativa subordinata per poter conseguire il diritto alla pensione. Non è necessario, invece, cessare l’attività di lavoro autonomo.

La trattenuta è effettuata nei casi previsti:
sulla retribuzione, a cura del datore di lavoro, se il pensionato presta attività lavorativa subordinata. Il datore di lavoro deve provvedere al versamento di quanto trattenuto all’INPS che eroga la pensione;

sugli arretrati di pensione, dall’INPS, in caso di tardiva liquidazione della prestazione, se il pensionato presta attività lavorativa subordinata;

sulla pensione, dall’INPS, se il pensionato è in possesso di redditi da lavoro autonomo.

Per i titolari di assegno di invalidità la legge prevede un doppio taglio dell’assegno se il titolare continua a lavorare. La pensione si riduce del 25% se il reddito supera quattro volte il trattamento minimo annuo e del 50% se supera cinque volte.

Se l'assegno ridotto resta comunque superiore al trattamento minimo può subire un secondo taglio.

Ciò dipende dall’anzianità contributiva sulla base della quale è stato calcolato:
con almeno 40 anni di contributi non c'è alcuna trattenuta aggiuntiva, perché in questo caso l'assegno è interamente cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo;
con meno di 40 anni di contributi scatta la seconda trattenuta che varia a seconda che il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo.

Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo. Nel secondo caso invece è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

In caso di trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia la pensione è cumulabile con i redditi da lavoro.

PENSIONE DI INVALIDITA’

Se la pensione di invalidità è superiore al trattamento minimo può subire una trattenuta. Ciò dipende dall’anzianità contributiva sulla base della quale è stata calcolata:

con almeno 40 anni di contributi non si effettua la trattenuta, perché in questo caso la pensione di
invalidità è cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo;

con meno di 40 anni di contributi si effettua la trattenuta che varia a seconda che il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo.

Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo. Nel secondo caso invece è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

In caso di trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia la pensione è cumulabile con i redditi da lavoro.

Sono altresì applicabili le norme che prevedono per il pensionato di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia:

la sospensione della pensione di invalidità se il reddito derivante da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa è superiore a 3 volte l’ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

PENSIONE DI INABILITÀ
La pensione di inabilità è incompatibile

con qualsiasi attività lavorativa sia dipendente sia autonoma svolta in Italia o all'estero;

con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Se si verifica una delle predette cause di incompatibilità il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'Inps che revoca la pensione di inabilità e liquida, se ricorrono le condizioni, l’assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell’incompatibilità stessa.

LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DA LAVORO
I titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità interessati devono presentare la dichiarazione attestante i redditi da lavoro autonomo entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'Irpef (mod. UNICO), al fine di determinare l’esatta misura della trattenuta da operare.

In particolare devono presentare:

la dichiarazione attestante i redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente.

la dichiarazione "a preventivo" che consenta di effettuare provvisoriamente le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo sulla base della dichiarazione dei redditi che prevedono di conseguire nel corso dell'anno.

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

Devono presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.

Devono presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.


venerdì 21 ottobre 2016

INPS: come effettuare i versamenti volontari



I contributi volontari Inps 2017 sono dei versamenti che il contribuente effettua in periodi di cessazione o interruzione della propria attività lavorativa per raggiungere e/o incrementare il numero dei contributi versati e l’importo della pensione. Una volta concessa l’autorizzazione dall'INPS, a procedere al versamento dei contributi volontari, il beneficio non decade anche se tali versamenti vengono interrotti e poi ripresi in un secondo momento.

Per incrementare l’importo della pensione i lavoratori possono versare contributi INPS a proprio carico. Un’opportunità valida per dipendenti o parasubordinati (collaborazioni coordinate e continuative, contratti a progetto), autonomi (artigiani, commercianti, professionisti in Gestione Separata, ecc.) e titolari di assegni di invalidità. Possono essere coperti con la contribuzione volontaria i periodi di inattività lavorativa come aspettativa non retribuita o contratto part-time (orizzontale o verticale) o in occasione di congedi o gravi e documentati motivi familiari, sciopero, interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare, permessi per allattamento.

I destinatari sono i lavoratori dipendenti e autonomi, se non iscritti all’Inps o ad altre forme di previdenza e i lavoratori parasubordinati non iscritti alla gestione separata o ad altre forme di previdenza obbligatoria; inoltre la contribuzione volontaria è rivolta ai liberi professionisti che non siano iscritti all'apposita Cassa di previdenza o ad altre forme di previdenza obbligatoria, a quelli dei fondi speciali di previdenza se non iscritti ai relativi Fondi di settore o ad altra forma di previdenza obbligatoria e infine ai titolari di assegno ordinario di invalidità o di pensione indiretta alle stesse condizioni sopracitate. Ancora, possono richiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria i lavoratori iscritti alla gestione separata.

I versamenti volontari possono essere effettuati dai lavoratori, che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa, per:

perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica;

incrementare l’importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.

Il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato alla cessazione ovvero all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all’obbligo assicurativo.

L’autorizzazione ai versamenti volontari, peraltro, può essere concessa anche se il rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) non è cessato nel caso di:

sospensione dal lavoro, anche per periodi di breve durata se tali periodi sono assimilabili alla interruzione o cessazione del lavoro ( aspettativa per motivi di famiglia, ecc… );

sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge o disposizioni contrattuali successivi al 31.12.1996 (congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero, interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare, ecc….) ;

attività svolta con contratto di lavoro part-time, se effettuati a copertura od ad integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;

integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell’anno.
Possono richiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria anche i lavoratori iscritti alla gestione separata.

A cosa servono

Sono utili per coprire con la contribuzione i periodi durante i quali il lavoratore:

non svolge alcun tipo di attività lavorativa dipendente o autonoma (compresa quella parasubordinata);

ha chiesto brevi periodi di aspettativa non retribuita per motivi familiari o di studio;
ha stipulato un contratto part-time (orizzontale o verticale).

Domanda

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it;

Contact Center Multimediale – chiamando il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Requisiti

Per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l’assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti:

almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;

almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.

I requisiti richiesti, per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, devono essere perfezionati mediante contribuzione effettiva (obbligatoria), confluita sul conto assicurativo mediante trasferimento, ricongiunzione, riscatto ed alcuni tipi di contribuzione figurativa (CIG, TBC ed aspettativa per motivi politici o sindacali)

Da quando si paga

L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa dal:

primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda, per la generalità dei lavoratori dipendenti;

primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, nel caso di lavoratori autonomi (artigiani e commercianti).

Se la domanda viene presentata prima della cessazione dell’attività lavorativa dipendente o autonoma, la decorrenza è fissata rispettivamente dal primo sabato successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato ovvero dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione dagli elenchi per gli artigiani e i commercianti.

È possibile effettuare i versamenti volontari per i periodi che si collocano temporalmente nel semestre antecedente la data di presentazione della domanda, solo se non sono già coperti da altra contribuzione.

Come si paga

I contributi volontari possono essere versati:

utilizzando il bollettino MAV (Pagamento mediante avviso), che può essere pagato in una qualsiasi banca senza commissioni aggiuntive. Il bollettino Mav può essere richiesto, stampato e modificato, collegandosi al sito Internet www. inps.it, Portale Pagamenti – Versamenti Volontari
online sul sito Internet www.inps.it, utilizzando la carta di credito.

telefonando al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, utilizzando la carta di credito.

È possibile effettuare una copertura contributiva per periodi inferiori al trimestre versando un importo ridotto (dichiarando i dati da sostituire all’operatore, se il pagamento avviene per telefono o utilizzando la procedura a disposizione sul sito Internet per pagamenti on line o per generare un nuovo MAV stampabile).

Quando si paga

Il versamento dei contributi volontari per i periodi:

arretrati (compresi tra la data di decorrenza dell’autorizzazione e il trimestre immediatamente antecedente a quello relativo al primo bollettino Mav prestampato), deve essere eseguito entro il trimestre solare successivo a quello di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda;

correnti (per i quattro trimestri di ogni anno) deve essere effettuato entro il trimestre solare successivo a quello di riferimento. Ad esempio, per coprire il primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo) il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno.

I contributi volontari a copertura dei periodi scoperti di contribuzione che si collocano nel semestre antecedente la data di decorrenza dell’autorizzazione devono essere versati con le stesse modalità previste per il versamento degli arretrati ed unitamente agli stessi.

I versamenti effettuati oltre i previsti termini di scadenza sono nulli e rimborsabili.

Quanto si paga

Per i lavoratori dipendenti, l’importo del contributo dovuto è settimanale e viene calcolato sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda.

Per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), l’importo del contributo dovuto è mensile e viene determinato sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la data della domanda.

Per i coltivatori diretti, l’importo del contributo è settimanale e viene determinato sulla base della media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro. Non può comunque essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.

Cosa succede se si pagano in ritardo i contributi volontari?

In questo caso l’INPS provvede a restituire la somma versata senza interessi e non accredita i contributi. Tuttavia il lavoratore può sempre chiedere che l’importo pagato sia usato per coprire il trimestre successivo. Se viene versata una somma inferiore a quella dovuta, il periodo coperto viene ridotto in misura proporzionale al versamento effettuato. Se la cifra versata è superiore, l’eccedenza viene restituita.


lunedì 26 settembre 2016

Inps: pensione anticipata, ecco per chi andrà gratis




Anticipo della pensione di vecchiaia gratuito per diverse categorie di lavoratori, dai disoccupati agli addetti a mansioni rischiose, dagli esuberi agli addetti a lavori faticosi. Sono queste le ultime novità in uscita col nuovo 'pacchetto-previdenza', che dovrebbe entrare in vigore con la Legge di Stabilità 2017.

L'Inps sarà al centro di molti flussi finanziari e di praticamente tutti i flussi informativi fra lavoratori, imprese, banche e assicurazioni. Il compito più importante e gravoso sarà proprio quello di informare adeguatamente i lavoratori sulle implicazioni della eventuale scelta di un anticipo pensionistico. Ci baseremo sull'esperienza de “la mia pensione” e delle buste arancioni e avremo un ruolo di consulenza ancor prima che di erogatore di pensioni o rate di ammortamento dei prestiti pensionistici. Per questo la riorganizzazione in atto all'Inps è così importante: ci serve a rafforzare la nostra presenza sul territorio e a trattare i problemi di chi si rivolge a noi in modo integrato, guardando alle singole persone anziché alle singole prestazioni.

L’Ape  sigla che sta appunto per anticipo pensionistico, sarà comunque aperta a tutti gli altri lavoratori, ma a titolo oneroso, con penalizzazioni sulla pensione intorno al 5-6% per ogni anno di anticipo.

pensionistico consentirà di uscire dal lavoro a 63 anni di età, grazie a un prestito bancario, con una penalizzazione media del 5-6% per ogni anno di anticipo. Questo tipo di pensione non eliminerà la pensione anticipata, in quanto si tratta di un anticipo della pensione di vecchiaia; per la pensione anticipata resteranno dunque gli attuali requisiti contributivi, pari a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne.

La penalizzazione, a ogni modo, non si applicherà a tutti i lavoratori, ma soltanto a coloro che non rientrano nella cosiddetta Ape social, cioè tra le categorie di lavoratori beneficiari di un bonus fiscale che azzera i tagli determinati dalla restituzione delle rate del prestito. In particolare, l’Ape social sarà destinata: ai lavoratori disoccupati di lungo corso; agli addetti a mansioni rischiose (ad alto rischio infortuni); probabilmente anche agli addetti a mansioni faticose e pesanti (tra i quali dovrebbero rientrare anche gli infermieri e gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria); agli invalidi; ai lavoratori che assistono un disabile (portatori di handicap grave), cioè ai cosiddetti beneficiari della Legge 104.

Dovrebbero rientrare tra i beneficiari anche i lavoratori in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali: in questo caso, tuttavia, gli esuberi non fruiranno dell’Ape social ma di contributi aziendali volti, se non ad azzerare, almeno a limitare le penalizzazioni dell’Ape. Inoltre, beneficerebbero dell’Ape social soltanto gli aventi diritto a una pensione mensile lorda inferiore a 1500 euro (anche se i sindacati chiedono che la soglia sia innalzata a 1.650 euro).

È attualmente allo studio un’ulteriore misura volta a diminuire le decurtazioni della pensione: si tratta della Rita, la cosiddetta rendita integrativa anticipata. Grazie alla Rita, chi aderisce a una forma di previdenza complementare potrebbe chiedere al fondo integrativo un anticipo della rendita, finalizzato a ridurre o a coprire il prestito contratto con l’Ape. Per incentivare questa forma di uscita dal lavoro e ridurre al minimo l’impatto economico, sono peraltro allo studio dei provvedimenti volti ad agevolare l’adesione alla previdenza complementare, come la destinazione di una sola quota del Tfr.

Per diminuire il peso del taglio degli assegni operato dal prestito per l’Ape, è previsto sia un aumento della no tax area (cioè della soglia di reddito annuo al di sotto della quale non sono dovute imposte per effetto delle detrazioni) che un’estensione della quattordicesima (una somma extra percepita dai pensionati una volta l’anno, se si rientra entro determinate soglie di reddito). Infine, per facilitare l’accesso alla pensione, si pensa di rendere gratuite tutte le operazioni di ricongiunzione (cioè di unione, in un’unica gestione, dei contributi versati in fondi diversi) che riguardano fondi interni all’Inps.

L’anticipo pensionistico consentirà di uscire dal lavoro a 63 anni di età, grazie a un prestito bancario, con una penalizzazione media del 5-6% per ogni anno di anticipo. Va tenuto comunque presente che per la pensione anticipata resteranno dunque gli attuali requisiti contributivi, pari a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne.

La penalizzazione, a ogni modo, non si applicherà a tutti i lavoratori, ma soltanto a coloro che non rientrano nella cosiddetta Ape social.

Tra questi rientrano le categorie di lavoratori beneficiari di un bonus fiscale che azzera i tagli determinati dalla restituzione delle rate del prestito: ovvero i lavoratori disoccupati di lungo corso; agli addetti a mansioni rischiose (ad alto rischio infortuni); probabilmente anche agli addetti a mansioni faticose e pesanti (tra i quali dovrebbero rientrare anche gli infermieri e gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria); agli invalidi; ai lavoratori che assistono un disabile (portatori di handicap grave), cioè ai cosiddetti beneficiari della Legge 104.

Inoltre, beneficerebbero dell’Ape social soltanto gli aventi diritto a una pensione mensile lorda inferiore a 1500 euro (anche se i sindacati chiedono che la soglia sia innalzata a 1.650 euro).



martedì 9 agosto 2016

Anticipo della pensione, sette mesi in più



La possibilità di andare in pensione fino a 3 anni prima grazie ad un prestito previdenziale da restituire in 20 anni, il cosiddetto Ape – Anticipo pensionistico,  è stata estesa a tutti i lavoratori, anche statali ed autonomi. Quindi non solo dipendenti del settore privato: l’anticipo pensione APE sarà utilizzabile anche da quelli pubblici e dai lavoratori autonomi.

Pensione anticipata è una prestazione economica a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (ago) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla gestione separata.

Anticipo della pensione a cui sta lavorando il governo, e che dovrebbe diventare lo strumento di riferimento per garantire più flessibilità al sistema previdenziale diventa più ampio. Lo sconto massimo sull’età, infatti, potrebbe arrivare a 3 anni e 7 mesi, secondo quanto dichiarato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Tommaso Nannicini, mentre finora si era ipotizzato un tetto a tre anni. Se questa sarà la soluzione finale, ciò significa che verrà abbuonato l’adeguamento alla speranza di vita che, dal 2012 a oggi, ha fatto lievitare di sette mesi il minimo anagrafico per la pensione di vecchiaia. L’Ape, inoltre, partirà prima della legge di Stabilità, con un provvedimento ad hoc.

Dal punto di vista tecnico, l’Ape, acronimo di anticipo pensionistico, che dovrebbe debuttare nel 2017, ruota intorno a un finanziamento che sarà erogato dalle banche a vantaggio del neo-pensionato e che servirà a pagare gli assegni nel periodo che precede il raggiungimento del requisito anagrafico standard per la pensione di vecchiaia. Successivamente tale somma verrà rimborsata dal pensionato in un arco temporale di vent’anni.

Il finanziamento sarà erogato dalle banche, ma per semplificare le procedure, è previsto un intervento dell’Inps che dovrebbe fare da “interlocutore” tra lavoratore e istituto di credito. L’intervento, e i costi, a carico dello Stato, saranno determinati dagli aiuti sotto forma di detrazioni, riconosciuti alle persone più in difficoltà, quali i disoccupati di lungo corso. Chi vorrà anticipare la pensione e avrà redditi medio-alti, invece, dovrebbe vedere l’operazione interamente a suo carico. Alcuni dettagli dell’operazione, però, non sono ancora stati definiti in attesa degli ulteriori incontri con i sindacati che si svolgeranno in settembre.

L’Ape costituisce l’intervento più consistente e anche più complesso del pacchetto previdenza a cui sta lavorando il governo: sul fronte della flessibilità sono ipotizzati interventi a favore dei lavoratori impegnati in attività particolarmente faticose e per chi ha iniziato a lavorare da minorenne, nonché nuove regole per consentire di “sommare” più facilmente i contributi versati in gestioni differenti e raggiungere così i requisiti minimi per andare in pensione senza oneri; sul fronte dell’adeguatezza degli assegni, invece, si dovrebbe intervenire sugli importi pensionistici più bassi, aumentando la platea di chi ricade nella “no tax area” e di chi beneficia della quattordicesima, o incrementando il valore di quest’ultima attualmente riconosciuto ai pensionati con oltre 64 anni di età.

L’Anticipo Pensionistico di cui si sta discutendo, e che dovrebbe partire nel 2017, fa leva su un finanziamento erogato da istituti di credito al pensionato mediante l’erogazione del trattamento pensionistico mensile nel periodo antecedente al raggiungimento dei requisiti anagrafici necessari per la pensione di vecchiaia. Sebbene il ‘prestito pensionistico’ sia erogato dalle banche, è l’INPS a fare da ‘anello di congiunzione’ tra lavoratori/pensionati e banche.


La decurtazione sulla pensione dipende dagli anni di anticipo con cui ci si ritira e dall'entità dell’assegno: secondo i primi calcoli, il taglio può andare da un 5 a un 15-20% per chi sceglie i tre anni di anticipo.

Vediamo un esempio: un lavoratore che si ritira con l’anticipo pensionistico APE un anno prima e ha una pensione di 800 euro netti al mese, paga per 20 anni una rata di circa 53 euro, che sale a quasi 160 euro nel caso di pensione anticipata di tre anni: i calcoli sono della UIL e forniscono una serie di esempi di applicazione dell’opzione nel più vasto quadro di Riforma Pensioni da inserire nella Legge di Stabilità 2017. Una nuova possibilità di pensione anticipata fino a tre anni, con un trattamento (l’anticipo pensionistico APE) che poi si restituisce quando si percepisce l’assegno previdenziale vero e proprio, attraverso un piano di ammortamento spalmato su 20 anni.

martedì 2 agosto 2016

Pensione: anzianità e anticipata requisiti e tabelle



A decorrere dal 1° gennaio 2012, dunque i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di anzianità al perfezionamento dei  requisiti anagrafici che seguono, suddivisi per categorie di lavoratori ( Per gli anni futuri i requisiti  sono da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.)

a)  per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti:
 dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 62 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 62 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni  e 3 mesi ( req. da adeguare a speranza di vita)
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni  e 3 mesi da adeguare a speranza di vita)

2)  per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata ( legge 8 agosto 1995, n. 335):

dal 1° gennaio 2012 al 31dicembre 2012 63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 9 mesi (req da adeguare)
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi (req. da adeguare)

c)  per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 nonché  per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata :

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi (req. adeguato)
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi ( req. da adeguare)

Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l’accesso alla pensione di anzianità per i seguenti soggetti:

- non vedenti (art. 1, comma 6,  del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. n. 65  del 1995);

- invalidi in misura non inferiore all’80% (art. 1, comma 8, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. 65 del 1995).

Requisiti contributivi
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue  esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti al punto 1.1, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).

Il predetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

b) 70 anni di età e 5 anni di contribuzione “effettiva”, a prescindere dall’importo della pensione.

Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per effetto del D.M. 6 dicembre 2011. In attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento.

TABELLA PENSIONE ANTICIPATA
Decorrenza Uomini Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 42 anni e 1 mese
(pari a 2189 settimane) 41 anni e 1 mese
(pari a 2137 settimane)
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 42 anni e 5 mesi
 (pari a 2206 settimane) 41 anni e 5 mesi
(pari a 2154 settimane)
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 42 anni e 6 mesi
 (pari a 2210 settimane) 41 anni e 6 mesi
(pari a 2158 settimane)
Dal 1° gennaio 2016 42 anni e 10 mesi (pari a 2228 settimane) 41 anni e 10 mesi (pari a 2176 settimane)
Dal 1° gennaio 2017 42 anni e 10 mesi
(pari a 2228 settimane) 41 anni e 10 mesi (pari a 2176 settimane)
Dal 1° gennaio 2018 42 anni e 10 mesi
(pari a 2228 settimane) 41 anni e 10 mesi (pari a 2176 settimane)
Dal 1° gennaio 2019 43 anni e 02 mesi
(pari a 2245 settimane) 42 anni e 02 mesi (pari a 2193 settimane)
Dal 1° gennaio 2020 43 anni e 02 mesi
(pari a 2245 settimane) 42 anni e 02 mesi (pari a 2193 settimane)

La pensione anticipata dal 2017

Tali lavoratori potranno andare in pensione con il pagamento di una rata di ammortamento di 20 anni, con la copertura assicurativa ed una detrazione fiscale sulla parte del capitale anticipato per alcuni soggetti più deboli. Non c'è nessuna penalizzazione ma solo una rata di ammortamento di 20 anni, che è una penalizzazione implicita, con copertura assicurativa, e una detrazione fiscale modulata rispetto a chi è più o meno meritevole di tutela.

Sull’applicazione dell’APE, si pongono però una serie di problemi:

lo Stato dovrebbe coprire i costi per l’anticipazione e lo Stato ha la copertura?

in caso di morte del lavoratore, prima dei 20 anni previsti per l’ammortamento, cosa si fa?

verrà gestito dalle assicurazione e dalle banche, visto che si chiede una copertura assicurativa;

qual è il ruolo dell’Inps.

Inoltre, tutti gli altri lavoratori che avranno raggiunto i 63 anni di età con reddito alto o che comunque hanno raggiunto la quota di rendita pensionistica,  potranno andare in pensione ma con decurtazioni sull’assegno che potrebbero essere alte. Nella seduta del 10 giugno si parlava del 15%.



mercoledì 20 luglio 2016

Pensione di reversibilità: addio norma ‘anti-badanti’



Chi decide di sposarsi anche dopo i settanta ha tutto il diritto di farlo senza che venga sospettato di voler frodare l’erario. Nemmeno se il coniuge è di molto più giovane . Non è possibile tagliare la pensione di reversibilità se tra i coniugi ci sono più di 20 anni di differenza d'età. La Corte costituzionale, con la sentenza 174/2016, ha bocciato la norma “contro le (giovani) badanti” introdotta dal 2012.La norma  è stata introdotta a fronte del fatto che un numero crescente di pensionati (soprattutto uomini) si sposano con donne molto più giovani. Ed era stata introdotta per scoraggiare i cosiddetti matrimoni di convenienza, ossia i rapporti di breve durata in cui la differenza di età tra marito e moglie è elevata al punto da insospettire su eventuali interessi economici alle nozze. Più nello specifico, matrimoni contratti dopo i 70 anni e con una persona di almeno venti anni più giovane. Spesso si tratta della stessa ‘badante’ dell’anziano in questione, ma non sono gli unici casi.

Non ci può essere nessuna discriminazione basata sull'età nel diritto alla pensione di reversibilità. Il provvedimento legislativo, varato cinque anni fa, prevedeva un taglio all'ammontare della pensione di reversibilità quando il coniuge scomparso aveva contratto matrimonio a un’età superiore ai settant’anni e il coniuge superstite era più giovane di almeno vent’anni. Una norma pensata per evitare truffe ai pensionati anziani e matrimoni di convenienza a favore delle badanti.

La Corte ha ribadito che ogni limitazione del diritto alla pensione di reversibilità deve rispettare i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e il principio di solidarietà, che è alla base del trattamento previdenziale in esame, e non deve interferire con le scelte di vita dei singoli, espressione di libertà fondamentali. In particolare, la sentenza ritiene inaccettabili le limitazioni basate su un dato meramente naturalistico quale l’età per incidere su un istituto - la pensione di reversibilità - fondato sul vincolo di solidarietà che si stabilisce nella famiglia.

Con effetto sulle pensioni liquidate dal 2012, era dunque stata introdotta la regola per cui, a fronte di un matrimonio tra una persona ultrasettantenne e un’altra che sia più giovane di oltre vent’anni, l’importo della pensione di reversibilità derivante dalla morte del più anziano viene ridotto del 10% per ogni anno di matrimonio inferiore a 10. Ciò significa che se il matrimonio è durato almeno 10 anni, la pensione di reversibilità viene corrisposta interamente, altrimenti diventa il 90, l’80, il 70% e così via per ogni anno mancante ai dieci, fino ad azzerarsi.

La Corte ha ritenuto incostituzionale una simile penalizzazione basata solo sulla differenza di età dei coniugi.

Nel caso di decesso di un pensionato, al coniuge superstite spetta l’assegno di reversibilità nella misura del 60%. Tuttavia, per evitare che giovani donne senza scrupoli sposassero uomini anziani all'imbocco del viale del tramonto solo per carpirne la pensione di reversibilità, nel 2012 era stata approvata una norma [2] in base alla quale, sussistendo tre condizioni “sospette”, la reversibilità sarebbe scesa dal 60% al 10%; dette condizioni erano:

il titolare della pensione doveva avere almeno 70 anni di età;

tra il titolare della pensione e il coniuge superstite dovevano esservi almeno 20 anni di differenza;

il matrimonio doveva essere durato meno di 10 anni.


sabato 9 luglio 2016

Pensione anticipata per dipendenti, privati, autonomi e statali


La possibilità di andare in pensione fino a 3 anni prima grazie ad un prestito previdenziale da restituire in 20 anni, il cosiddetto Ape – Anticipo pensionistico,  è stata estesa a tutti i lavoratori, anche statali ed autonomi. Quindi non solo dipendenti del settore privato: l’anticipo pensione APE sarà utilizzabile anche da quelli pubblici e dai lavoratori autonomi.

Il nuovo meccanismo di Anticipo pensionistico inserito nella Riforma Pensioni 2016/2017, che a sua volta confluirà nella prossima legge di Stabilità, si allarga anche ai dipendenti pubblici e agli autonomi. “Lo schema è che tutti i cittadini con i requisiti previsti possano decidere di aderire all’Ape”, ha dichiarato il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, al termine del 3° vertice tra Governo e sindacati  che si è svolto la settimana scorsa sulle nuove misure per garantire una maggiore flessibilità in uscita.

Ricordiamo che l’APE è una sorta di anticipo sulla pensione che si può chiedere a tre anni dal requisito anagrafico: si percepisce un trattamento finanziato dalle banche fino al raggiungimento della pensione vera e propria, da restituire poi con un piano di ammortamento ventennale. Fra le tante questioni da risolvere c’è quella delle detrazioni, che serviranno ad alleggerire il carico della restituzione delle rate del prestito pensionistico.

La decurtazione sulla pensione dipende dagli anni di anticipo con cui ci si ritira e dall'entità dell’assegno: secondo i primi calcoli, il taglio può andare da un 5 a un 15-20% per chi sceglie i tre anni di anticipo.

Vediamo un esempio: un lavoratore che si ritira con l’anticipo pensionistico APE un anno prima e ha una pensione di 800 euro netti al mese, paga per 20 anni una rata di circa 53 euro, che sale a quasi 160 euro nel caso di pensione anticipata di tre anni: i calcoli sono della UIL e forniscono una serie di esempi di applicazione dell’opzione nel più vasto quadro di Riforma Pensioni da inserire nella Legge di Stabilità 2017. Una nuova possibilità di pensione anticipata fino a tre anni, con un trattamento (l’anticipo pensionistico APE) che poi si restituisce quando si percepisce l’assegno previdenziale vero e proprio, attraverso un piano di ammortamento spalmato su 20 anni.

Al lordo delle detrazioni, i più penalizzati (in base agli esempi che seguono), in termini percentuali risultano i titolari di pensioni basse che scelgono di ritirarsi con tre anni di anticipo: per restituire l’anticipo pensione APE subiscono un taglio sulla pensione lorda pari al 17,7%, contro il 13,9% di coloro che percepiscono un assegno da 2mila 500 euro netti al mese. In generale, il peso della decurtazione dovuta alla restituzione del prestito sui trattamenti bassi è maggiore che non su quelli alti. Ecco i calcoli dello studio UIL.

Pensione di 800 euro netti: si tratta di un trattamenti lordo intorno ai 900 euro al mese. Ecco quando paga di restituzione nei tre diversi casi ipotizzati:

Un anno di anticipo: importo da restituire 10mila 400 euro, rata mensile per 20 anni pari a 53,24 euro, rata annua 692,12 euro. Decurtazione del 5,9% della pensione.
Due anni di anticipo: importo da restituire 20mila 800 euro, rata mensile di 106,48 euro (1.384,24 euro l’anno), decurtazione pari all’11,8%.
Tre anni di anticipo: importo da restituire 31mila 200 euro, rata mensile da 159,71 euro (2.076,23 euro l’anno), e percentuale su trattamento lordo del 17,7%.
Pensione da mille euro netti al mese: si tratta di circa 1200 euro lordi. Ecco i diversi possibili piani di rateazione di questo pensionato.
Un anno di anticipo: importo da restituire, 13mila euro, rata mensile 66,55 euro (annua, 865,15), percentuale su trattamento lordo, 5,5%.
Due anni di anticipo: importo da restituire, 26mila euro, rata mensile 133,09 euro (1.730,17 euro all’anno), decurtazione 11,1%;
Tre anni di anticipo: importo da restituire 39mila euro, rata 199,64 euro (2.595,32 euro all’anno), decurtazione 16,6%.
Pensione da 2500 euro netti al mese: significa un trattamento lordo di 3600 euro. Piani di rateazione a secondo degli anni di anticipo:
Un anno di anticipo: importo da restituire 32mila 500 euro, rata da 166,37 euro (2.162,81 euro annui), percentuale 4,6%;
Due anni di anticipo: importo da restituire 65mila euro, rata da 332,74 euro (4mila 325,62 euro annui), percentuale 9,2%;
Tre anni di anticipo: importo da restituire 97mila 500 euro, rata da 499,10 euro,decurtazione 13,9%.

La decurtazione si dovrebbe azzerare o ridurre al minimo per una particolare fascia di lavoratori a basso reddito: disoccupati senza speranza di ritrovare un impiego, lavoratori impiegati in lavori pesanti e anche per soggetti coinvolti in lavoro di cura familiare. In questi casi la detrazione fiscale non solo dovrebbe compensare l'intero importo della rata ma anche coprire una fetta del “capitale”. Le detrazioni dovrebbero ridursi di molto e addirittura scomparire nei casi “uscita volontaria” dal lavoro da soggetti con reddito elevato, per i quali il taglio dell'assegno potrebbe arrivare anche al 15 per cento.

L'Ape, l'Anticipo pensionistico, passerà obbligatoriamente per l'Inps. Il lavoratore “over 63” intenzionato ad anticipare l'uscita dal lavoro non dovrà recarsi in banca per ottenere il “prestito” ma dovrà interloquire con l'ente previdenziale. Che dovrà anzitutto certificare la sua situazione previdenziale, a partire dal montante contributivo, privo dei contributi relativi agli anni di anticipo (da 1 a 3). A quel punto l'Inps con il soggetto finanziario, probabilmente previsto da un'apposita convenzione, perfezionerà l'operazione di “prestito”.

venerdì 1 luglio 2016

Forme pensionistiche complementari: una guida



Il mercato della previdenza complementare è costituito da diverse tipologie di forme pensionistiche e premesso che l'adesione ad un prodotto di previdenza integrativa è sempre su base volontaria, ognuna delle forme previdenziali ha caratteristiche proprie.

Vediamo le caratteristiche principali di ogni prodotto.

I fondi pensione aperti sono forme pensionistiche complementari istituite da Banche, Compagnie di assicurazione, Società di Gestione del Risparmio (SGR) e Società di Intermediazione Mobiliare (SIM). L'adesione è aperta a tutti.

I lavoratori dipendenti del settore privato possono aderire su base:
· Individuale: il lavoratore al momento dell'adesione sceglie l'importo e la periodicità della contribuzione; può scegliere di versare anche solo il trattamento di fine rapporto (TFR).
· Collettiva: i versamenti (nella maggioranza dei casi costituiti da TFR, contributo datore, contributo dipendente) vengono effettuati direttamente dall'azienda con modalità e percentuali di contribuzione calcolate di norma sulla retribuzione annua lorda e stabilite da accordi o regolamenti aziendali
I lavoratori del settore pubblico possono aderire solo su base individuale, tramite contribuzioni personali.

I FPA sono costituiti sotto forma di patrimonio separato e autonomo rispetto a quello della società che li istituisce e sono destinati esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti.
La gestione finanziaria del Fondo aperto può essere svolta dalla stessa società istitutrice, oppure da un'altra società, mediante una delega di gestione.

A tutela dell'interesse degli aderenti, vengono nominati:
Il Responsabile del fondo, che ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme di Legge e del regolamento del fondo

L'Organismo di Sorveglianza, che  rappresenta l'interesse degli aderenti.
Questi ruoli vengono ricoperti da figure indipendenti dalla Società e dall'eventuale Gruppo di appartenenza, a miglior garanzia dell'interesse degli iscritti.

I piani individuali pensionistici, sono forme pensionistiche complementari istituite da Compagnie di assicurazione. Come i fondi pensione aperti, anche i PIP sono costituiti sotto forma di patrimonio separato e autonomo rispetto a quello della compagnia e sono destinati esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti.
Sono realizzati mediante:

Contratti assicurativi di ramo I – assicurazioni sulla vita - nei quali la rivalutazione della posizione individuale è collegata ad una o più gestioni interne separate

Contratti assicurativi di ramo III - polizze di tipo unit linked - nei quali la rivalutazione della posizione individuale è collegata al valore delle quote di uno o più fondi interni oppure al valore delle quote di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio, come i fondi comuni)

Una combinazione dei due contratti precedenti.

Ai PIP possono aderire tutti ma, a differenza dei FPA, l'adesione può avvenire esclusivamente su base individuale. I lavoratori dipendenti del settore privato possono destinare anche quote di TFR, mentre i lavoratori dipendenti del settore pubblico possono effettuare esclusivamente versamenti personali.
Analogamente ai fondi pensione aperti, è prevista la figura del Responsabile che ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell'esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti.

I fondi pensione negoziali sono forme di previdenza complementare di natura contrattuale, destinati a determinate categorie di lavoratori:
· Dipendenti privati che appartengono alla stessa categoria contrattuale, alla stessa impresa o gruppo di imprese
· Dipendenti pubblici che appartengono a specifici comparti di contrattazione
· Soci lavoratori di cooperative.
La maggior parte dei Fondi pensione negoziali viene istituita a seguito di contratti collettivi, stipulati dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, che possono essere su base nazionale o aziendale. Nel  caso di soci lavoratori di cooperativa, vengono istituiti da accordi tra i soci stessi.
Sono fondi negoziali anche i fondi pensione territoriali, istituiti in base ad accordi tra datori di lavoro e lavoratori appartenenti ad un determinato territorio o area geografica.

L'adesione ai FPN è consentita solo alle categorie indicate nei relativi accordi istitutivi. Il lavoratore può iscrivere anche i propri familiari a carico ("familiari fiscalmente a carico") se lo Statuto del Fondo lo prevede.
Per i lavoratori dipendenti, in sede di contrattazione collettiva, viene stabilita la percentuale di retribuzione che può essere versata;  le fonti contributive sono costituite da:
· TFR che matura dopo l'adesione
· Contributo del datore di lavoro
· Contributo del lavoratore
Il lavoratore può decidere di destinare solo il TFR; in tal caso il datore di lavoro non ha l'obbligo di versare il proprio contributo.

L'adesione da parte del lavoratore può avvenire anche in modo tacito: se non esprime alcuna scelta sulla destinazione del proprio trattamento di fine rapporto (TFR) entro 6 mesi dall'assunzione, il lavoratore viene iscritto automaticamente alla forma pensionistica collettiva adottata dal contratto nazionale di lavoro o dall'accordo aziendale.
In caso di Fondo pensione negoziale destinato ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti la contribuzione riguarda unicamente l'iscritto.

l FPN sono soggetti giuridici autonomi, quindi sono dotati di organi propri quali:
· L'Assemblea, espressione dei rappresentanti degli iscritti.
· Gli Organi di amministrazione e controllo, dove c'è una rappresentanza paritaria di lavoratori iscritti e datori di lavoro
· Il Responsabile del fondo, che ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell'esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto delle norme.

I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche così chiamate perché istituite prima del 15 novembre 1992. (data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421)
Rappresentano un insieme molto eterogeneo di forme di previdenza complementare a carattere collettivo, destinate a specifici ambiti di lavoratori. Si distinguono in:
· Fondi pensione preesistenti autonomi, che sono a tutti gli effetti dei soggetti giuridici autonomi (associazioni non riconosciute, associazioni riconosciute, fondazioni o enti morali);
· Fondi pensione preesistenti interni, che sono costituiti all'interno di società (Banche, Compagnie di assicurazione) come patrimonio separato per i lavoratori occupati nelle stesse società.

L'adesione è di tipo collettivo. Ogni fondo è rivolto a determinate categorie di lavoratori (di una data azienda o di un gruppo di aziende o di specifiche categorie professionali, ad esempio dirigenti d'azienda, medici, ecc.). E' possibile iscrivere anche i propri familiari a carico se lo Statuto del Fondo lo prevede.

Per i lavoratori dipendenti i versamenti sono determinati, in sede di contrattazione, in percentuale sulla retribuzione e le fonti contributive sono costituite da:
· TFR maturato dopo l'adesione;
· Contributo del datore di lavoro
· Contributo del lavoratore
Il lavoratore dipendente può aderire anche in modo tacito: se non esprime alcuna scelta sulla destinazione del proprio trattamento di fine rapporto (TFR) nei termini previsti dalla legge, il lavoratore viene iscritto automaticamente alla forma pensionistica collettiva adottata dal contratto nazionale di lavoro o dall'accordo aziendale.

I Fondi pensione preesistenti possono gestire le risorse finanziarie secondo queste modalità:
· Internamente
· Mediante convenzioni con società specializzate (Banche, Assicurazioni, SIM, SGR)
· Mediante la stipula di contratti assicurativi.
Inoltre possono detenere direttamente immobili entro determinati limiti stabili dalla Legge.

I Fondi pensione preesistenti sono dotati di organismi rappresentativi degli iscritti, generalmente a composizione paritetica, che nominano il Responsabile del Fondo (che può essere scelto anche tra gli esponenti della società nella quale è istituito il Fondo pensione).  Nei Fondi pensione costituiti in forma di associazione è presente l'assemblea, che può essere costituita da tutti gli iscritti o da rappresentanti dei lavoratori e delle imprese.


martedì 21 giugno 2016

Pensione: part time agevolato le novità


E’ ufficiale: il nuovo intervento di flessibilità in uscita previsto dalla legge di Stabilità, ossia la possibilità di accedere al part-time agevolato per la pensione per i lavoratori del settore privato a cui mancano al massimo 3 anni al raggiungimento del requisito di vecchiaia, sarà operativo dal 2 giugno prossimo.

Il  cambio di appalto fa venir meno il part time agevolato. E questo anche se il lavoratore è assunto dal nuovo appaltatore in continuità. Pertanto, in caso di subentro nell’appalto, il datore di lavoro e il lavoratore dovranno avviare una nuova procedura e verificare che i fondi non siano esauriti. Questo è uno dei chiarimenti della circolare 90/2016 dell’Inps in cui sono state fornite le istruzioni operative per fruire del nuovo strumento di pensionamento anticipato introdotto con la legge di Stabilità 2016.

Dal 2 giugno si può avviare l’iter amministrativo che porta il lavoratore al part time agevolato. Un iter che parte dalla richiesta di certificazione dei requisiti all’Inps ma che ha come atto fondamentale la firma di un accordo tra lavoratore e datore di lavoro in cui è necessario specificare nel dettaglio numerosi elementi: dalla norma di riferimento alla mancata reversibilità, dalla percentuale di riduzione dell’orario fino alla stessa clausola di decadenza dell’accordo, appunto in caso di cambio appalto (si veda il decalogo nel grafico a fianco).

I lavoratori interessati sono tutti i dipendenti con contratto a tempo pieno e indeterminato del settore privato (incluso i dipendenti degli enti pubblici economici), iscritti sia in Inps che in altre gestioni assicurative compreso la gestione ex Inpdap, in possesso del requisito contributivo di 20 anni al momento del rilascio della certificazione e che raggiungano, entro il 31 dicembre 2018, l’età pensionabile prevista per il pensionamento di vecchiaia (66 anni e 7 mesi).

Restano, invece, esclusi i lavoratori delle pubbliche amministrazioni in senso stretto (articolo 1 comma 2 Dlgs 165/2001) e quelli che oltre al rapporto di lavoro oggetto di trasformazione svolgono altra attività lavorativa (sia subordinata che autonoma) da cui consegue l’obbligo di versamento di contribuzione in qualsiasi gestione previdenziale compresa la gestione separata dell’Inps.
Sono incompatibili con la nuova disciplina i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il lavoro domestico, il lavoro intermittente, il lavoro a domicilio. Mentre possono stipulare l’accordo coloro che lavorano con un contratto di somministrazione o di lavoro agricolo.

Per accedere al part time agevolato è irrilevante se il lavoratore sia già titolare di un trattamento pensionistico, purché la richiesta riguardi un percorso lavorativo distinto e, per quest’ultimo, egli sia in possesso del requisito di almeno 20 anni di contributi (diversi dunque da quelli che hanno dato diritto al trattamento pensionistico).

L’Inps ha precisato che il perfezionamento del diritto alla pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al part time agevolato non comporta di per sé la decadenza dal beneficio; mentre il conseguimento della pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al part time agevolato comporta la decadenza.

A coloro che rientrano nel regime contributivo puro (anzianità contributiva successiva alla data del 31 dicembre 1995) non è consentito l’accesso al regime agevolato se, al momento della domanda, l’importo della pensione, calcolato sulla base del coefficiente di trasformazione relativo all'età pensionabile, sia inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.

Il primo passaggio essenziale della procedura amministrativa è la domanda di rilascio della certificazione Inps utile ad attestare il possesso dei requisiti. Non è previsto alcun termine entro cui l’Inps deve rilasciare tale certificazione.

Successivamente, si potrà procedere alla redazione e sottoscrizione dell’accordo di trasformazione da full time a part time la cui durata è legata alla data di raggiungimento dell’età pensionabile. È bene chiarire che la successiva modifica dei termini dell’accordo (ad esempio la modifica della percentuale), determina la cessazione del beneficio riconosciuto dallo Stato. L’Inps ha spiegato che si dovrà procedere a riavviare integralmente l’iter amministrativo previsto.

Concluso il contratto fra le parti, il datore lo dovrà trasmettere alla Direzione del lavoro territorialmente competente, tenuta a rilasciare un proprio visto di conformità con sistema di silenzio assenso, in caso di mancato riscontro entro cinque giorni.

Ricevuto il visto o trascorsi inutilmente i cinque giorni, il datore di lavoro trasmetterà istanza telematica all’Inps con le indicazioni utili alla stima del beneficio e i dati del contratto di lavoro.

L’ente previdenziale, entro cinque giorni lavorativi dalla domanda, dovrebbe rilasciare la relativa autorizzazione (in questo caso però non si applica il silenzio assenso).

Questo intervento permette a tali lavoratori di poter optare per un part-time al 40-60%, con una busta paga più alta rispetto all’orario di lavoro ridotto, in quanto anche comprensiva di un importo esentasse che sarà pari ai contributi per l’orario che non più lavorato, e contributivi figurativi che vanno a coprire gli anni del part-time come fossero full-time.

Pertanto, ne consegue che nonostante la scelta dell’orario lavorativo ridotto, il lavoratore non arriva a subire nessun taglio sulla pensione finale.

Lo Stato, per la porzione di orario non lavorato  riconoscerà al lavoratore una contribuzione figurativa “corrispondente alla prestazione non effettuata, in modo che alla maturazione dell'età pensionabile il lavoratore percepirà l'intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione”. In altre parole, lo scopo è quello di evitare che il lavoratore percepisca meno contributi negli ultimi anni di attività, cosa che comporterebbe una decurtazione ingente del futuro assegno previdenziale.

Facendo un esempio pratico: nel caso in cui il lavoratore decida di ridurre il proprio orario di lavoro del 50%, grazie al meccanismo previsto all’interno del decreto, riceverà una retribuzione corrispondente a circa il 65% di ciò che percepiva in precedenza. Nel momento in cui andrà in pensione, riceverà il 100% dell’assegno previdenziale.

Il beneficio viene riconosciuto dall’INPS fino a esaurimento risorse, così ripartite:

60 milioni di euro per il 2016,

120 milioni di euro per il 2017,

60 milioni di euro per il 2018.



domenica 29 maggio 2016

Come si calcola il part time prima della pensione


Relativame
nte al part-time agevolato per i dipendenti del settore privato prossimi alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, l’INPS – con la Circolare n. 90 del 2016 – ha reso nota la regolamentazione operativa e le istruzioni per la fruizione di tali benefici agli interessati. Il part time pre-pensione può essere utilizzato anche dai dipendenti degli studi professionali.

Il datore di lavoro che concorda un contratto part time pre-pensione con un dipendente dovrà erogare in busta paga un “bonus” pari ai contributi pieni (in genere 23,81%) sulla retribuzione persa, anche se con il contratto a tempo pieno e trasformato prevedeva sgravi o agevolazioni economiche.

L’applicazione di un’aliquota più bassa è consentita solo nel caso in cui sussista un regime contributivo differenziato (per esempio quello dell’apprendistato).

Si prevede in favore dei dipendenti del settore privato con contratto a tempo pieno e indeterminato che maturano il requisito anagrafico (66 anni e 7 mesi gli uomini, 65 anni e 7 mesi le donne nel 2016-17, un anno in più nel 2018) per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 ma che sono già in possesso del requisito contributivo. Per la completa operatività della disposizione occorrerà, tuttavia, attendere il 2 giugno, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 7 aprile 2016.

La norma offre la possibilità di modificare l’entità della prestazione lavorativa svolta, stipulando con il datore di lavoro - per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e quella di maturazione del requisito anagrafico - un contratto a tempo parziale in cui la riduzione dell’attività oscilli tra il 40% e il 60% dell’orario pieno.

La diminuzione della retribuzione è in parte compensata dalla ricezione in busta paga di un “bonus” - erogato dal datore di lavoro - corrispondente ai contributi pensionistici datoriali (23,81%) calcolati sulla parte di retribuzione non più dovuta, per effetto della riduzione di orario. Tale importo è esente da imposte, contributi e premi Inail. Il periodo in part time, inoltre, non penalizza la sfera pensionistica del dipendente in quanto, in relazione alla parte non lavorata, egli può contare sulla copertura figurativa, nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018.

Nella circolare viene chiarito che, oltre ai dipendenti  del settore privato, possono richiedere il part time agevolato anche i dipendenti di enti pubblici economici (Epe) che svolgono, in via principale o esclusiva, un’attività economica. L’accesso è circoscritto a chi è titolare di un rapporto subordinato a tempo pieno compatibile con il part time. Quindi non sono incluse alcune tipologie contrattuali specifiche quali il lavoro domestico, quello intermittente e a domicilio. Sul punto sorprende che l’ente di previdenza abbia indicato come esclusi i contratti a progetto, visto che non si tratta di lavoro subordinato.

L’Inps fa presente che, per tutta la durata del part time agevolato non deve essere presente, sulla posizione del lavoratore, contribuzione obbligatoria versata per altra attività lavorativa - diversa dal part time agevolato – all’assicurazione generale obbligatoria (Ago), a fondi sostitutivi, esclusivi, esonerativi della stessa, comprese le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata.

Fra i principali chiarimenti, l'Istituto precisa che al provvedimento sono interessati tutti i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (Inps), nonché alle forme sostitutive (lavoratori dello spettacolo iscritti alla gestione ex Enpals) ed esclusive (ex Inpdap), compresi i dipendenti di enti pubblici economici e con la sola eccezione dei lavoratori del pubblico impiego. I datori di lavoro, a loro volta, possono essere imprenditori ma anche non imprenditori, quali ad esempio studi professionali, associazioni culturali, politiche, sindacali o del volontariato.

Dal punto di vista operativo, la legge di stabilità 2016 prevede che l’accesso ai benefici di cui alla norma in oggetto sia autorizzato dall’INPS, su domanda del datore di lavoro e previo accordo tra le parti, nei limiti delle risorse stanziate dalla legge e sulla base delle modalità stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

In particolare, il diritto all’accesso al “part-time agevolato”, previo accordo con il proprio datore di lavoro, può essere riconosciuto ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti e al ricorrere delle seguenti condizioni:

sussistenza, al momento della richiesta, della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato del settore privato, anche agricolo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;

iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della medesima;
maturazione entro il 31 dicembre 2018 del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte dei lavoratori già in possesso, al momento della domanda,  del relativo requisito contributivo.

Nella circolare dell'INPS chiariti poi i contenuti e il procedimento per accedere al beneficio, le modifiche del rapporto di lavoro, la presentazione della domanda,  i criteri che portano alla cessazione e alla revoca del beneficio e le istruzioni  per la compilazione delle denunce retributive e contributive, oltre a quelle di natura contabile.


mercoledì 18 maggio 2016

Pensione e part-time agevolato: come cambia la busta paga


Per i lavoratori vicini alla pensione, la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la possibilità di optare per un part-time senza penalità, su base volontaria e concordato con il datore di lavoro. I pensionandi con i requisiti indicati possono chiedere un part-time con riduzione tra il 40% e 60% dell’orario contrattuale. Raggiunto l’accordo, il datore di lavoro ne darà comunicazione all’INPS e alla DTL competente. Con il part-time agevolato lavoratore potrà concordare col datore di lavoro il passaggio al part-time, con una riduzione dell'orario tra il 40 ed il 60%, e di ricevere mensilmente l'importo corrispondente ai contributi previdenziali e alla contribuzione figurativa.

La misura si rivolge solo ai lavoratori del settore privato. I requisiti richiesti per l’accesso sono i seguenti:

contratto a tempo indeterminato;

lavoro a tempo pieno;

20 anni di contributi versati (requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia);
requisito anagrafico maturato entro il 31 dicembre del 2018.

Per i lavoratori del settore privato, con contratto a tempo indeterminato e orario pieno, che possiedono il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) e che maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018. Per i lavoratori che faranno ricorso all'agevolazione, cambierà, dunque, il contenuto della busta paga.

Vediamo un esempio: se un lavoratore con uno stipendio annuo lordo di 25mila euro (18.936 euro netti, 1.456 per tredici mensilità) si trasformasse in un part-time al 60%, vedrebbe spuntare all'ultima riga della sua busta paga la cifra di 15.208 euro (1.169 euro al mese). Gli sarebbero cioè riconosciuti 12.827 euro come quota della retribuzione ridotta in base al nuovo orario, ai quali vanno sommati 2.381 euro di contributo del datore di lavoro. Quest'ultimo, infatti, riverserebbe in busta paga esente da tasse i contributi previdenziali dovuti per la porzione di orario non lavorato. Per la società, il costo di questo lavoratore sarebbe di 22.839 euro (dagli oltre 34mila di costo a tempo pieno), mentre lo Stato si sobbarcherebbe un impegno di 3.300 euro di contributi figurativi. Se il rapporto di lavoro si trasformasse in un part-time al 50%, il suo stipendio netto annuo scenderebbe poco sotto 14.200 euro, mentre il contributo a carico dell’azienda salirebbe a circa 3mila euro.

Per la società il costo del lavoratore sarebbe di circa 20mila euro, per lo Stato di 4.125 euro di contributi figurativi.

Tenendo poi ferma la percentuale di orario al 50% e modificando il parametro dello stipendio, si evince che: uno stipendio lordo di 35mila euro diventerebbe un netto di 18.562 euro (1.427 euro per tredici mesi), salendo a 45mila euro annui il dimezzamento dell’orario porterebbe a un reddito netto di 22.780 euro.

Una voce che assicura al dipendente di non limare la sua futura pensione, che sarà la stessa che avrebbe percepito continuando a lavorare a tempo pieno. Se si considera che la legge di Stabilità finanzia l'agevolazione con 120 milioni per il 2017, in questo caso lo Stato potrebbe farsi carico di circa 36mila richieste (una stima al ribasso, perché nel mentre le uscite per pensionamenti potrebbero ridurre gli esborsi complessivi).

Come abbiamo visto il contenuto della busta paga sarà diverso rispetto a quello previsto per l’orario pieno, infatti il datore di lavoro dovrà riconoscere la retribuzione prevista per l’orario di lavoro lavorato ed in aggiunta ad essa, il lavoratore troverà in busta paga l’importo dei contributi previdenziali a carico dell’azienda sullo stipendio previsto per l’orario non lavorato. La somma non concorrerà alla formazione del reddito e non sarà assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, inclusa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Lo Stato,  per la porzione di orario non lavorato  riconoscerà al lavoratore una contribuzione figurativa “corrispondente alla prestazione non effettuata, in modo che alla maturazione dell'età pensionabile il lavoratore percepirà l'intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione”. In altre parole, lo scopo è quello di evitare che il lavoratore percepisca meno contributi negli ultimi anni di attività, cosa che comporterebbe una decurtazione ingente del futuro assegno previdenziale.
Facendo un esempio pratico: nel caso in cui il lavoratore decida di ridurre il proprio orario di lavoro del 50%, grazie al meccanismo previsto all’interno del decreto, riceverà una retribuzione corrispondente a circa il 65% di ciò che percepiva in precedenza. Nel momento in cui andrà in pensione, riceverà il 100% dell’assegno previdenziale.

Il beneficio viene riconosciuto dall’INPS fino a esaurimento risorse, così ripartite:

60 milioni di euro per il 2016,

120 milioni di euro per il 2017,

60 milioni di euro per il 2018.


martedì 10 maggio 2016

Pensione: consigli per investire e sfruttare i risparmi


Vediamo di dare delle opzioni per far fruttare di più i risparmi a lungo termine mettendo in evidenza la  Giornata nazionale della previdenza e del lavoro.

Nel corso delle prossime settimane la Busta arancione sarà inviata a milioni di lavoratori che non dispongono del Pin Inps, cioè del codice per accedere al sito e provare a farsi i calcoli per conto proprio.

Che cosa è conveniente fare quando arriva? «E’ necessario in ogni caso dotarsi del Pin o dello Spin, la credenziale unica di accesso ai servizi on line della pubblica amministrazione —ha  risposto Carbone —. A differenza di quella cartacea, che utilizza un parametro standard, la versione elettronica offre diverse possibilità di simulazione e personalizzazione. Una volta entrati, il primo passaggio è verificare sull’estratto conto contributivo che l’intera vita lavorativa sia stata registrata in maniera corretta. Secondo l’Inps, del resto, circa il 20% degli utenti della Busta arancione ha riscontrato anomalie. Se il passato contributivo è in regola, si può pensare al futuro effettuando una o più simulazioni con parametri più prudenti per la crescita del Pil e anche sulla crescita della retribuzione.

Facciamo un esempio. Per un trentenne con reddito netto di mille euro al mese e versa un contributo di mille euro l’anno, il beneficio fiscale è di 270 euro l’anno: moltiplicato per i quarant’anni di versamenti sino al pensionamento (ipotizzato a settanta) il beneficio complessivo è di 11.366 euro. La prestazione finale sarà tassata invece a titolo definitivo con un’aliquota molto bassa, appena il 9%. Per un quarantenne con una retribuzione netta di millecinquecento euro, il beneficio fiscale è anch’esso di 270 euro l’anno e 10.565 per l’intero programma previdenziale, mentre la rendita sarà tassata con un’aliquota del 10,8%. L’ultimo esempio è relativo infine a un cinquantenne che ha una retribuzione attuale di duemila euro netti il mese e ne versa mille sempre all’anno, per i diciotto che gli restano al pensionamento. Il beneficio fiscale è di 380 euro l’anno e 6.840 complessivi, mentre la prestazione finale sarà tassata con un’aliquota del 14,1%.

Il riscatto degli anni di laurea è uno dei più forti alleati su cui può valere chi vuole migliorare il proprio futuro previdenziale, anche se piuttosto costoso. Le simulazioni che ogni lavoratore dovrà valutare attentamente la propria posizione. Di solito, solo per chi ha iniziato a lavorare presto, verso i 25 anni, il riscatto degli anni di laurea può servire ad anticipare il pensionamento. Per coloro che invece hanno iniziato stabilmente oltre i trent’anni , potrebbe non bastare per smettere prima. Un trentenne, per il quale l’età di pensionamento è stimata a 70 anni e 5 mesi potrebbe staccare a 68 e 4 con un riscatto di tre anni di studi, e a 66 e 2 se questo è di cinque anni. Per un quarantenne che ha un’età di pensionamento stimata a 69 anni e 5 mesi, il riscatto di tre anni consentirebbe di anticipare a 67 e 4, quello di cinque anni a 65 e 2 mesi. L’ultimo caso è relativo infine a un cinquantenne che ha un’età di pensionamento stimata a 68 anni e tre mesi: riscattando tre anni potrebbe staccare a 66 e 2, con cinque potrebbe smettere di lavorare a 63 anni e 11 mesi.

Una pensione per investire cento euro netti al mese: è un obiettivo raggiungibile con un limitato sacrificio economico, a patto di cominciare prima possibile. Le simulazioni di Progetica ipotizzano una continuità di versamenti sino all’età della pensione e l’adesione a un fondo pensione bilanciato-azionario con il 30% di titoli obbligazionari. Vengono considerati i costi medi di un fondo pensione aperto (promosso da compagnie d’assicurazione, banche, Sim e Sgr), in funzione della durata. Tutti i valori sono al netto delle tasse e dell’inflazione.

La pensione per investire è in azione: solo accettando una qualche dose di rischio sui mercati (adeguata naturalmente all'età e all’orizzonte temporale), si può ottenere una rendita integrativa adeguata con un esborso sostenibile.  Un trentenne che vuole ottenere al momento del pensionamento una rendita integrativa di cento euro netti al mese dovrebbe versarne 33 in una linea bilanciata-azionaria, sino al pensionamento fissato a settant’anni. Con una garantita, invece, il conto salirebbe a 54 euro, il 65% in più. E anche per un quarantenne e un cinquantenne, la tranquillità di una linea garantita ha un maggior costo. Per ottenere al momento del pensionamento lo stesso obiettivo, il primo deve versare per ventinove anni 56 euro se opta per un comparto bilanciato e 80 se si rifugia invece nel porto tranquillo di un garantito. Per un cinquantenne, che davanti a se ha ancora diciotto anni di lavoro, il contributo da investire è di 108 euro al mese con un bilanciato e 135 con il garantito.

«Nella previdenza integrativa, investire in una linea che ha una componente azionaria aiuta a ottenere rendimenti migliori nel medio-lungo periodo», spiega Andrea Carbone, partner di Progetica, la società indipendente di consulenza in pianificazione finanziaria e previdenziale che ha realizzato le elaborazioni. Le linee a basso rischio garantiscono infatti dalle oscillazioni di breve periodo dei mercati finanziari, ma pregiudicano la crescita nel lungo termine. Nelle tabelle sono stati considerati i costi medi di un fondo pensione aperto: tutti i valori sono in termini reali, tengono conto cioè dell’inflazione.

Il contributo aziendale, che spetta solo a chi aderisce, fa la differenza nel determinare la convenienza del fondo pensione. Nelle simulazioni realizzate viene considerata la pensione integrativa netta che si può ottenere grazie a un contributo del datore di lavoro pari all’1% della retribuzione. «Per esempio, un trentenne con un reddito attuale netto di mille euro il mese — spiega Andrea Carbone, partner di Progetica — può attendersi al momento del pensionamento, ipotizzato a settant’anni, una pensione integrativa di cento euro il mese se partecipa al fondo in una linea che garantisce la restituzione dei contributi versati, e di centocinquanta se opta invece per una bilanciata-azionaria: metà di queste rendite verrebbe finanziata dal datore di lavoro». Per un quarantenne con un reddito netto attuale di millecinquecento euro netti il mese e che davanti a sè ha ancora ventinove anni di lavoro, il contributo aziendale da solo vale una pensione integrativa di 89 euro con un comparto garantito e 122 con un bilanciato-azionario. Per un cinquantenne con un reddito attuale di duemila euro netti il mese e pensionamento a 68 anni, infine, la rendita mensile integrativa è pari a 62 euro il mese nel primo caso e 77 nel secondo. Attenzione però: ha diritto al contributo aziendale solo il lavoratore che s’iscrive al fondo pensione aziendale o di categoria, oppure a quello aperto (promosso cioè da compagnie d’assicurazione, banche, Sim e Sgr) su base collettiva, cioè in seguito a un accordo fra azienda e dipendenti. Anche in queste simulazioni è stata ipotizzata la continuità di versamenti sino alla pensione e sono stati considerati i costi medi dei fondi aperti in funzione della durata prevista. Tutti i valori sono al netto delle tasse e in termini reali.

Destinare necessariamente la liquidazione alla pensione per il futuro. E’ una delle proposte di cui si sta discutendo per rilanciare una previdenza complementare che sarà sempre più necessaria, soprattutto per i giovani. Il Tfr (pari al 6,91% della retribuzione) rappresenta nel caso dei lavoratori dipendenti un’importante risorsa su cui contare. «Il conferimento del Tfr alla previdenza complementare evita di doversi privare nell’immediato di risorse — ha spiegato Andrea Carbone, partner di Progetica, società indipendente di consulenza in pianificazione finanziaria e previdenziale —. Un trentenne con un reddito netto attuale di mille euro il mese che conferisce il Tfr a un fondo pensione può attendersi al pensionamento (ipotizzato a settant’anni) una rendita integrativa di 344 euro al mese se s’iscrive a una linea che garantisce la restituzione dei contributi versati, e 519 se sceglie invece per una bilanciata-azionaria con il 70% di azioni». Un quarantenne che destina a un fondo pensione il Tfr relativo a un reddito netto attuale di 1.500 euro il mese può attendersi al pensionamento, a 69 anni, una pensione integrativa di 307 con il comparto garantito e 421 con il bilanciato-azionario. Per un cinquantenne con un reddito netto di duemila euro il mese, infine, la rinuncia al Tfr (che in azienda si rivaluta con un tasso dell’1,5%, più il 75% dell’inflazione) può consentire di ottenere al pensionamento (a 68 anni) una pensione integrativa di 215 euro al mese se l’aderente sceglie una linea garantita, e 265 se opta invece per una bilanciata. Le simulazioni di Progetica presuppongono la continuità di versamenti alla previdenza integrativa sino all’età della pensione; tutti i valori sono al netto delle tasse e in termini reali, tengono cioè conto dell’inflazione.


domenica 1 maggio 2016

Come ottenere e restituire un prestito con la pensione


Fino a qualche anno era difficile che un pensionato potesse richiedere ed ottenere un prestito. Infatti, questa operazione era possibile soltanto ai lavoratori in attività. Con l'aumento dell'età media gli istituti bancari hanno deciso di rivolgersi anche a questa fetta di mercato, predisponendo dei prodotti mirati. In questo articolo viene spiegato come un titolare di pensione può richiedere e restituire un finanziamento.

La soglia massima per accedere al finanziamento va dai 75 agli 80 anni, dipende dalla banca oppure dalla finanziaria. Il finanziamento può essere rimborsato massimo in 120 mensilità; esso viene detratto dalla pensione. Il finanziamento, però, può essere estinto in ogni momento saldando il capitale rimasto; non si incorre in alcuna penale.

Fra i prodotti offerti il più comune è la cessione del quinto. Questo contratto è disciplinato dalla legge del Ministero dell'Economia del 8 febbraio 2007; essa impone che la rata non deve essere superiore ad un quinto della pensione mensile netta. Non è previsto alcuna giustificazione di spesa né garanzia immobiliare o patrimoniale. Bisogna richiedere all'INPS la "comunicazione di credibilità della pensione"; in essa è indicata la rata massima applicabile. Con questo documento è possibile recarsi presso qualsiasi finanziaria per richiedere un preventivo. Per una verifica reale occorre fare un confronto di tutti i TAEG (tasso effettivo globale). L'INPS ha stipulato una convenzione con banche e società finanziarie per garantire al pensionato tassi più agevolati rispetto a quelli di mercato.

Ricordiamo che l’INPS effettua in automatico per conto del pensionato l'addebito mensile sulla pensione delle rate da rimborsare all'istituto di credito scelto dal pensionato. A tutela dei pensionati è proposto  inoltre agli istituti di credito di sottoscrivere una Convenzione che regola il tasso di interesse per il prestito e pubblica l'elenco degli enti che la sottoscrivono.

Accedendo al sito INPS si può sapere: chi può richiedere un prestito impegnando fino a un quinto della propria pensione per la restituzione alla Società finanziaria, con trattenuta mensile da parte dell'Inps delle rate da pagare; cosa fare per richiedere il prestito, come si calcola la quota cedibile, cos'è la comunicazione di cedibilità; quali vantaggi comporta la scelta di rivolgersi agli Enti finanziari convenzionati con l'Inps invece che ad altre Banche e Istituti accreditati e quali condizioni e tassi di interesse assicura la convenzione Inps 2013 a tutela dei pensionati.

Sul sito dell’Ente previdenziale è presente un link Elenco delle Banche e degli Istituti finanziari che hanno aderito alla Convenzione  , dove è possibile consultare l'elenco delle banche e degli istituti di credito che hanno aderito alla Convenzione proposta dall'Inps a tutela dei pensionati. Rivolgendosi a questi enti finanziari si potrà ottenere il prestito richiesto senza richiedere all'Inps la comunicazione di cedibilità, in quanto sarà lo stesso ente a verificare con Inps l'ammontare della quota cedibile di pensione per la restituzione a rate del prestito richiesto dal pensionato.

Con il Messaggio n. 1799 l’INPS ha reso noto il nuovo testo convenzionale con gli istituti bancari finalizzato a disciplinare l’estinzione dei finanziamenti richiesti e concessi ai pensionati INPS dietro cessione del quinto della pensione. Si tratta della Determinazione del Presidente n. 43/2016 che approva il nuovo schema di convenzione con il quale si rinnovano e prorogano gli accordi già sottoscritti dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari, valido a partire dal 1° maggio 2016 fino al 31 dicembre 2017, unitamente al Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”, allegato alla convenzione e parte integrante di essa.

Dunque le Banche e gli Intermediari Finanziari già convenzionati potranno avvalersi del rinnovo del servizio offerto dall’Istituto, quelli non ancora convenzionati potranno aderire, a decorrere dal 1° maggio 2016, al nuovo testo di convenzione.

Tra le novità del testo di convenzione che scatteranno dal 1° maggio troviamo l’aggiornamento, alla luce delle risultanze della contabilità analitica 2014, degli oneri dovuti per il servizio prestato:

Banche e Intermediari Finanziari convenzionati per la concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS dovranno rimborsare per ogni contratto di cessione, per singola rata 1,61 euro, IVA esente (art.13 della convenzione);

Banche e Intermediari Finanziari non convenzionati che operano in regime di accreditamento presso l’INPS dovranno corrispondere un onere pari a 87,26 euro, IVA esente, in ragione d’anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di 7,27 euro per singola rata.

Il nuovo testo convenzionale prevede inoltre:

il meccanismo di “mensilizzazione” dell’onere che verrà prelevato sulla singola rata di cessione in capo a ciascun nominativo e quindi detratto dall’ammontare complessivamente versato a ciascuna società nel mese di riferimento, sia in regime di convenzione che di accreditamento;
una nuova modalità di recupero delle rate indebitamente corrisposte alle Banche e agli Intermediari

Finanziari successivamente agli eventi che hanno determinato l’eliminazione delle singole partite pensionistiche.

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