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mercoledì 16 marzo 2016

Certificazione Unica 2016: novità ed istruzioni


Il processo di modifica della certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati è ancora in corso e ne è prova il nuovo modello di CU 2016 che, da quest’anno, risulta sdoppiato in CU sintetico e CU ordinario. La CU 2016 contiene importanti, modifiche rispetto al 2015. Il contribuente che nell'anno ha percepito soltanto i redditi riportati nel CUD o è titolare di uno o più trattamenti pensionistici (per i quali si applica "il casellario delle pensioni"), è esonerato dalla presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi utilizzando il Modello 730 o il Modello UNICO, a condizione che il datore di lavoro abbia eseguito correttamente il conguaglio delle imposte. Il contribuente esonerato può scegliere di presentare ugualmente la dichiarazione dei redditi se, per esempio, nell'anno ha sostenuto oneri che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta (per esempio, spese mediche, interessi sui mutui, ecc.).

La prima manifesta novità è la presenza di un doppio modello. Da quest’anno i sostituti d’imposta saranno chiamati, con riferimento ai redditi del 2015, ad elaborare due distinte certificazioni.
Nel dettaglio i sostituti dovranno procedere a rilasciare ai lavoratori interessati, una certificazione denominata “CU Sintetico”.

Le certificazioni dovranno essere trasmesse Agenzia delle Entrate con la novità che i flussi telematici inviati non saranno equivalenti al modello CU sintetico rilasciato al sostituito. Al contrario, così come chiarito nelle istruzioni, il modello trasmesso conterrà maggiori informazioni – includendo una serie di dati trasmessi, sino allo scorso anno, mediante la presentazione del modello 770 Semplificato - e sarà denominato “CU Ordinario”.

Di seguito si riportano alcune delle novità più significative:

l’obbligatorietà di riportare sempre il codice fiscale del coniuge del sostituito, ancorché non a carico, nell’apposita sezione dei familiari. Tale dettaglio permette di risolvere la problematica di compilazione del modello 730 precompilato, riscontrata lo scorso anno, laddove in casi analoghi risultava necessario intervenire manualmente, al fine di indicare nel modello dichiarativo, il codice fiscale del coniuge non a carico;

risulta sdoppiata la casella relativa ai redditi di lavoro dipendente, in modo da dare distinta evidenza di quanto erogato in relazione a rapporti di lavoro a tempo indeterminato, rispetto ad eventuali erogazioni inerenti rapporti a tempo determinato. Con l’aggiunta di tale distinzione scompare la casella, presente nel vecchio modello, necessaria per indicare la natura del rapporto, a tempo indeterminato o determinato. Attraverso tale modifica, peraltro, non è più necessario, nei casi di certificazioni contenenti entrambe le tipologie, procedere con la predisposizione del cosiddetto “multi-modulo”;

la necessita di indicare, mediante l’apposizione del codice 2, all’apposita casella 11, denominata “Casi particolari”, se sono presenti giorni per i quali non spettano detrazioni d’imposta;

il dettaglio degli oneri da indicare nella sezione “Oneri deducibili”, mediante l’apposizione di appositi codici da rilevare dalla tabella L, annessa alle istruzioni;

l’inclusione nella sezione “Altri dati” della casella 477, necessaria al fine di indicare la liquidazione mensile del TFR come parte integrante della retribuzione (c.d. Qu.I.R.), prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi.

Per il modello della dichiarazione dei redditi UNICO PF 2016, vediamo le novità.

Nella sezione “Tipo di dichiarazione”, la casella “Dichiarazione integrativa” deve essere compilata indicando il codice 2 nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate.

La Legge di stabilità 2015, a commi 634-636, stabilisce infatti che l’Agenzia fornisca al contribuente elementi e informazioni su:

ricavi o compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione imputabili al contribuente stesso e la stima dei predetti elementi, anche basandosi sui beni acquisiti o posseduti;

agevolazioni, deduzioni o detrazioni imputabili al contribuente stesso, crediti d'imposta, anche non spettanti.

Nella sezione “Firma della dichiarazione”, la casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario” contiene l’indicazione della richiesta del contribuente che comunicazioni su possibili anomalie, presenti nella sua dichiarazione o nei dati dichiarati dallo stesso negli studi di settore, siano inviate direttamente all’intermediario incaricato della trasmissione telematica dei dati. 

È stata quindi inserita nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”, la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche” che andrà barrata dal professionista nel caso in cui accetti di ricevere queste comunicazioni telematiche.

Dal 2015, per verificare il rispetto del limite dei 26 mila euro occorre aggiungere all’importo del reddito complessivo determinato ai fini Irpef, l’ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia e sottrarre l’ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR).

È riconosciuta la detrazione del 19 % delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro e resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa.

È riconosciuta una detrazione del 19 % delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Si ricorda che questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa.

È riconosciuta una detrazione del 19 % delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Tale decreto sarà emanato ogni anno entro il 31 dicembre tenendo conto degli importi medi, delle tasse e dei contributi delle università statali.

Sono indicate separatamente le somme restituite al soggetto erogatore nel 2015 da quelle residue provenienti dalle dichiarazioni degli anni precedenti o dalla Certificazione Unica 2016;

È prorogata la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio,

È prorogata la detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;

È prorogata la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici e quelle sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;

È riconosciuta una detrazione del 65% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

È aumentato a 30.000 euro annui l’importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle Onlus per cui è possibile fruire della detrazione del 26%, mentre prima era 2.065 euro.

Sono state eliminate le sezioni I-A e I-B, relative al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, in quanto l’intera disciplina che regolamenta tale credito è stata revisionata dal decreto internazionalizzazione (decreto legislativo n. 147/2015) che ha esteso a tutti i contribuenti le disposizioni in precedenza riservate a coloro che producevano solo particolari tipologie di redditi. Ed in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, è riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto nel 2015 agli arbitri o agli avvocati abilitati ad assistere il contribuente nel procedimento di negoziazione assistita per un importo massimo di 250 euro.

Se si intende correggere o integrare un precedente mod. Unico 2016, è stata aggiunta una colonna per l’indicazione dell’eccedenza a credito chiesta a rimborso con la precedente dichiarazione e già erogata sia per il rigo RV6 (addizionale regionale) sia per il rigo RV14 (addizionale comunale).

lunedì 8 febbraio 2016

Rimborsi del 730 vediamo quando scatteranno i controlli preventivi



In vista dell'invio del nuovo 730 precompilato, l'Agenzia delle Entrate sfrutta ogni momento per fornire indicazioni a rendere le attività di gestione delle dichiarazioni sempre più limpide. Infatti, alcuni chiarimenti significativi sono arrivati in riferimento al tema della richiesta dei rimborsi Irpef in busta paga.

Dal 2016 i controlli preventivi dell'Agenzia delle Entrate devono essere ultimati entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione (vale a dire il 7 luglio) o dalla data di invio se è stata spedita successivamente. Il rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo sarà erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione o dalla data di invio se è stata spedita successivamente.

L'Agenzia può effettuare controlli preventivi sul 730 presentato direttamente dal contribuente o tramite sostituto d'imposta con modifiche rispetto alla precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza (rispetto ai criteri che saranno definiti dalle Entrate) o determinano un rimborso oltre i 4mila euro.

I controlli preventivi quindi scattano di fronte ad irregolarità sospette o a rimborsi eccessivi (sopra i 4 mila euro). La procedura può essere automatizzata o far seguito a verifica di documentazione integrativa.

L'Agenzia ha chiarito che gli elementi di discordanti saranno determinati sulla base di alcuni indicatori collegati, ad esempio, alla tipologia e all'entità delle modifiche o integrazioni effettuate dal contribuente o al maggior rimborso determinato rispetto alla dichiarazione proposta.

Il controllo preventivo sui rimborsi di importo superiore a 4mila euro potrà essere effettuato anche a prescindere dalla presenza di detrazioni per familiari a carico. Pertanto non diventa più decisiva la presenza dei familiari a carico per far scattare i controlli e posticipare quindi l'erogazione di un rimborso da 730 oltre i 4mila euro.

A seguito delle modifiche introdotte dall'ultima legge di Stabilità, il blocco del rimborso scatterà «nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata». Per esclusione, il controllo preventivo non dovrebbe avvenire se il credito Irpef deriva da un 730 precompilato accettato senza modifiche. Allo stesso tempo, anche la presentazione del modello 730 a credito tramite un Caf o un abilitato che appone il visto di conformità dovrebbe consentire il rimborso Irpef immediato in busta paga. Una conferma in tal senso arriva anche dalle istruzioni al 730/2016: «I controlli preventivi non vengono effettuati se il modello 730 è stato presentato tramite un Caf o un professionista abilitato, tenuto all'apposizione del visto di conformità, oppure se il 730 precompilato è stato presentato senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta».

Il blocco del rimborso scatterà “nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata”.

Ne consegue che il controllo preventivo non dovrebbe avvenire se il credito Irpef deriva da un 730 precompilato accettato senza modifiche. Allo stesso tempo, anche la presentazione del modello 730 a credito tramite un Caf o un abilitato che appone il visto di conformità dovrebbe consentire il rimborso Irpef immediato in busta paga.

Ovviamente in presenza di elementi poco congrui e che facciano partire l'indagine preventiva, per il contribuente scatterà il blocco del rimborso richiesto. Solo al termine dei controlli e se non saranno riscontrate anomalie, la situazione tornerà alla normalità.



lunedì 25 gennaio 2016

Proroga rimborso spese mediche sanitarie 730 2016



Chiarimenti sulle scadenze per l'invio dei dati relativi alle spese sanitarie al Fisco ai fini della predisposizione del 730 precompilato per il 2016.

Scade il 9 febbraio 2016  l’ultimo termine utile (fresco di proroga) per per inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati riguardanti le spese sanitarie e i rimborsi effettuati nel 2015 per le prestazioni non erogate, o parzialmente tali.

C’è tempo fino al 9 febbraio 2016 per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate, o parzialmente erogate. In attesa della formalizzazione della proroga, si anticipa agli operatori la concessione di fornire 9 giorni in più per l’invio rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio.

La compilazione del 730 precompilato potrebbe mettere a rischio i rimborsi per le spese farmaceutiche. Il problema deriverebbe, in parte, dalle stesse farmacie che non hanno conservato gli scontrini delle spese sanitarie dei primi sei mesi del 2015; e in parte, dalla mancanza di comunicazione tra l’Agenzia delle Entrate e gli esercizi commerciali. E’ stato, tuttavia, stabilita una prorogare per l'invio dei dati delle spese mediche , come visite mediche, dentisti, analisi diagnostiche.

Il comunicato  delle Entrate menziona anche le «farmacie» tra i soggetti tenuti all'invio dei dati entro la scadenza ora prorogata al 9 febbraio. Tuttavia la direttrice dell'Agenzia, Rossella Orlandi, in audizione in commissione di vigilanza sull'Anagrafe tributaria ha sottolineato come le spese farmaceutiche potrebbero non rientrare nel prossimo 730 precompilato: «C'è un problema con le farmacie, alcune associazioni di categoria nonostante la legge hanno equivocato sul termine e non hanno conservato parte degli scontrini». E in diversi casi «la memoria è stata cancellata e le informazioni sono irrecuperabili».

Dopo la scadenza della proroga del 9 febbraio, entro il 29 del mese devono essere poi inviate diverse tipologie di dati che riguardano le detrazioni fiscali per spese universitarie, funebri, per le ristrutturazione e altro, mentre entro il 7 marzo i sostituti d’imposta dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni CUD. Da quest’anno, poi, la dichiarazione avrà molti più campi e questo dovrebbe consentire ai sostituti d’imposta di inviare un modello 770 più snello entro fine luglio. Le informazioni contenute nel documento servono anche a definire l’imponibile Irpef del contribuente, in base al quale saranno calcolate imposte dovute e rimborsi.

Dal 15 aprile, poi, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione sul suo sito la dichiarazione dei redditi precompilata, per cui la procedura resta la stessa dello scorso anno: il contribuente potrà provvedere a compilazione e invio anche in maniera autonoma tramite la credenziali di Fisconline, in modo da verificare e inviare il modello 730 precompilato, ma si può anche rivolgere ad un intermediario abilitato o Caf.

La proroga – spiega la stessa Agenzia in un comunicato – non impatterà minimamente con il calendario della campagna dichiarativa 2016, precisando che il rinvio rispetto alla scadenza iniziale del 31 gennaio 2016 va incontro alle esigenze rappresentate dagli Ordini professionali e dalle associazioni di categoria, anche in considerazione della novità dell’adempimento che permetterà ai contribuenti di poter disporre, nel proprio 730 precompilato, delle spese mediche sostenute l’anno precedente.

Il rinvio dei termini per l’invio dei dati sanitari determina a sua volta lo slittamento al 9 marzo 2016 di quello entro il quale i contribuenti potranno comunicare alle Entrate il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2015 per l’elaborazione del 730 precompilato, non alterando il sistema di tutela della privacy approvato. Tale sistema prevede la possibilità per l’assistito di esercitare l’opposizione con le seguenti modalità: direttamente all’Agenzia fino al 31 gennaio 2016 e dal 10 febbraio al 9 marzo 2016 accedendo direttamente  all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).



giovedì 24 settembre 2015

Ricerca e sviluppo: per chi investe nel triennio 2015-2019 ha diritto ad un credito d'imposta


Al fine di sostenere gli investimenti in ricerca e la collaborazione tra università e imprese, sono previste alcune agevolazioni - prevalentemente sotto forma di credito d'imposta - in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca o che assumono ricercatori o profili altamente qualificati.

Possono accedere tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, che effettuano investimenti in R&S dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019.

Sono ammesse le spese sostenute nel quinquennio 2015-2019 per:

costi del personale, anche collaboratori, altamente qualificato impiegato in attività di R&S;

quote di ammortamento per spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;

spese sostenute per stipulare contratti di ricerca con università, enti di ricerca o organismi equiparati, altre imprese;

spese per acquisire competenze tecniche.

Dette spese devono essere dedicate ai seguenti ambiti:

lavori sperimentali o teorici svolti ai fini dell’acquisizione di nuove conoscenze;

ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire conoscenze per mettere a punto nuovi
prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento di quelli esistenti;

acquisizione delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale;

produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Incentivare le imprese che investono in ricerca e sviluppo, e fornire allo stesso tempo un'opportunità ai ricercatori. Sono questi gli obiettivi principali del credito d'imposta in ricerca e sviluppo. Le novità più importanti inserite sono: estensione del credito a tutte le aziende, non più solo PMI; innalzamento del tetto massimo agevolabile (5 milioni anziché 2,5 milioni) e abbattimento della spesa minima per gli investimenti (30.000 Euro anziché 50.000 Euro); prolungamento dell'agevolazione fino al 2019.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il credito d'imposta riguarda gli investimenti effettuati nel quinquennio 2015-2019.

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuata in ciascun periodo d'imposta:

ammonti ad Euro 30.000;

ecceda la media degli investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015. Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, ai fini del calcolo della media si considerano i periodo d'imposta precedenti esistenti alla data della costituzione.

Il credito viene concesso fino all’importo massimo annuo di 5 milioni di Euro per ciascun beneficiario, nelle seguenti misure:

50% della spesa incrementale (ossia la spesa eccedente la media annuale dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015), costi relativi al personale altamente qualificato, spese relative alla ricerca extra muros);

25% della spesa incrementale, per i costi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dell'art. 4 del decreto (quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali).

Ai fini del calcolo del credito spettante occorre determinare la spesa incrementale agevolabile, separatamente per ciascuna tipologia di spesa. Nel caso in cui:

entrambe le tipologie di spesa dovessero registrare un incremento, il credito sarà calcolato applicando a ciascun incremento l'aliquota prevista per il relativo gruppo di spese (o 5o o 25%);

l'incremento dovesse riguardare solamente una tipologia di spesa, il credito sarà calcolato applicando l'aliquota prevista per quel gruppo di spesa all'ammontare della spesa incrementale complessiva.

Il credito d’imposta:
va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato;
non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;

non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, TUIR;

è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi ammissibili sono stati sostenuti (quindi dal 2016);

è cumulabile con il credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato.

Le imprese che beneficiano di questa agevolazione devono conservare tutta la documentazione utile a dimostrare la loro ammissibilità.

L'Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli sulla base della documentazione contabile, che dovrà essere certificata dal soggetto incaricato alla revisione contabile o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori. Tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio.

Anche le imprese non soggette a revisione legale dei conti, e prive di collegio sindacale, devono avvalersi della certificazione di un revisore o di una società di revisione. Sono escluse da questo obbligo le imprese con bilancio certificato.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione del credito (anche parziale), l'Agenzia delle Entrate provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

domenica 19 aprile 2015

Sanità privata: entro il 30 aprile le strutture devono comunicare i compensi (lavoro autonomo)



Entro il 30 aprile le strutture private devono inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dei compensi riscossi nel 2014, in nome e per conto di ciascun professionista che svolge attività di lavoro autonomo, medico o paramedico, all'interno delle strutture stesse.

La legge prevede che “La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell'ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:

a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;

b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura”. Strumentale alla procedura introdotta è l’obbligo da parte delle strutture sanitarie private di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate “l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente”.

L’obbligo in scadenza riguarda: “le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l’esercizio della professione medica o paramedica”.

La comunicazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell’economia e delle finanze e all’Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle comunicazioni:

• con altri dati in possesso del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;

• con dati in possesso di altri organismi.

Sotto il profilo oggettivo la riscossione accentrata riguarda i compensi dovuti a coloro che esercitano attività medica e paramedica che dà luogo a reddito di lavoro autonomo. Si tratta in particolare delle prestazioni sanitarie rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente. Non rientrano ad esempio nell'obbligo di comunicazione le prestazioni eseguite intramoenia, dal momento che l’attività svolta dall'operatore sanitario rientra nel quadro di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente e, formalmente, la prestazione è resa dall'ente di cui il professionista è dipendente.

L’invio può essere effettuato:
- direttamente dalla struttura sanitaria privata, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline. In tal caso nella sezione “Impegno alla presentazione telematica” va indicato il codice “1”;
- ovvero tramite un intermediario abilitato. Nella predetta sezione va indicato il codice “2”.

È considerato tempestivamente presentato il modello inviato entro il 30 aprile ma scartato dal servizio telematico, a condizione che si provveda ad una nuova trasmissione entro 5 giorni dalla data di comunicazione dello scarto.

A seguito dell’invio, l’Agenzia rilascia un’apposita ricevuta attestante il ricevimento della comunicazione.

In caso di omessa, incompleta o non veritiera trasmissione dei dati è applicabile la sanzione da € 258 a € 2.066 prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97.

La comunicazione deve essere inviata da parte delle cliniche private per i compensi riscossi nel 2014, in nome e per conto di ciascun medico/paramedico.

La finanziaria 2007, per favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti, ha previsto l'obbligo per le strutture sanitarie private di:
-incassare i compensi in nome e per conto dei professionisti, e poi riversarli a questi ultimi;

-annotare i compensi incassati nella propria contabilità o in un apposito registro;

-comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, con il modello SSP, l'ammontare dei compensi riscossi per ciascun professionista.

Non rientrano ad esempio nell'obbligo di comunicazione le prestazioni eseguite intramoenia, dal momento che l’attività svolta dall'operatore sanitario rientra nel quadro di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente e, formalmente, la prestazione è resa dall'ente di cui il professionista è dipendente.



martedì 14 aprile 2015

730 precompilato online dal 15 aprile si parte



Pronti, via. Mercoledì 15 aprile è il grande giorno del 730 precompilato. Il fisco metterà a disposizione la dichiarazione precompilata a circa 20 milioni di contribuenti italiani. Si accede solo online e quindi non arriverà niente a casa o per posta.

Dal 15 aprile 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato. Modello che può essere accettato o modificato.

La dichiarazione dei redditi, per 20 milioni di contribuenti tra lavoratori dipendenti e pensionati, sarà facilitata dalla novità del Modello 730 precompilato. Il nuovo modello è infatti disponibile online da oggi. L’Agenzia delle Entrate consente infatti di consultare un cassetto fiscale dedicato, la cui chiave d’accesso è una password personalizzata, un Pin individuale (solo 4 milioni hanno già l’accesso diretto al sistema telematico). Si potrà scegliere anche di presentare il modello ordinario. E' stato sgombrato il campo sulle informazioni che vi saranno contenute - come le spese sanitarie - e sulle scadenze, sia per quanto riguarda il modello precompilato che quello ordinario.

Il vantaggio fondamentale per il contribuente (oltre a quello relativo all'ulteriore semplificazione nella compilazione del modello) è legato ai controlli. Infatti, se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all'Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali). Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi.

Quindi entro il 15 aprile 2015 sarà inviato a pensionati, dipendenti pubblici e privati il 730/2015 compilato con i dati forniti dal sostituto d'imposta (stipendio o pensione), dall'anagrafe tributaria (familiari a carico e rendite immobiliari) e soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc.). Dal 2016 saranno indicate anche le spese sanitarie note. Entro il 7 luglio 2015 il contribuente potrà accettare la dichiarazione così come gli perviene oppure integrarla presentandola tramite CAF e intermediari.

In casi particolari è necessario presentare le dichiarazioni con il Modello Unico: questo vale per coloro che possiedono, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche redditi di impresa e derivanti dall’esercizio di arti o professioni. Inoltre, non tutti i soggetti sopra citati sono tenuti a presentare tale dichiarazione.

Sono invece del tutto esonerati dalla dichiarazione dei redditi coloro che possiedono esclusivamente i redditi derivanti da:

Abitazione principale;
Lavoro dipendente o pensione;
Lavoro dipendente o pensione con abitazione principale;
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

Alcuni redditi esenti (ad esempio, pensioni di guerra, alcune borse di studio, ecc…).
Oppure possiedono esclusivamente redditi soggetti a:
imposta sostitutiva
ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

In tutti i casi sopra indicati, l’esenzione scatta soltanto alle seguenti condizioni:
Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto oppure corrisposti da più sostituti, purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale

L’esenzione può scattare anche per motivi di minimo reddituale, ossia per tutti coloro che possiedono esclusivamente determinati redditi, entro specifiche soglie, e sempre solo a particolari condizioni. Il reddito da lavoro, pensione, terreni o mantenimento, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, deve essere inferiore a:

8.000 euro per chi ha meno di 75 anni;

7.750 euro per chi ha più di 75 anni a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;

7.500 euro per i pensionati a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;

4.800 euro per attività non esercitate abitualmente o da lavoratori autonomi (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.);
500 euro per i redditi di terreni e fabbricati a condizione che il periodo di lavoro non sia inferiore a 365 giorni;

7.500 (pensione) + 185,92 (terreni) a condizione che il periodo di lavoro/pensione non sia inferiore a 365 giorni;

7.500 euro per l’assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (è escluso l’assegno per il mantenimento dei figli)

28.158,28 euro di compensi per attività sportive.

Istruzioni: che cosa si deve fare
Una volta stabilito a chi spetta o meno presentare tale modulo, il Modello 730 può essere consegnato a due soggetti distinti:

Al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), solo se questi ha comunicato di prestare assistenza fiscale per quell'anno. In questo caso, il modello 730 deve essere già stato compilato e il 730-1 (relativo alla scelta per la destinazione dell’Otto per mille e del Cinque per Mille dell’Irpef) va consegnato in busta chiusa.

Al CAF o ai professionisti iscritti all’albo dei commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro. Il modulo può essere loro consegnato già compilato oppure se ne chiede assistenza per la compilazione, sotto compenso. In busta chiusa va sempre consegnato anche il modello 730-1 per la scelta (o meno) della destinazione dell’8 e del 5 per mille.

Una volta completata questa procedura, non è necessario che il contribuente consegni il modulo all’Agenzia delle Entrate poiché questo adempimento spetta o al datore di lavoro, all'ente pensionistico o al CAF (e gli altri intermediari abilitati). In caso di rimborso dell’imposta o di saldo a debito da parte del contribuente, le somme rinvenute vengono versate o trattenute a luglio direttamente dalla busta paga o dalla pensione, a meno che non si richieda esplicitamente che il corrispettivo venga inviato direttamente al contribuente dall'Agenzia delle Entrate. Se, in caso di verifica, dovesse essere riscontrato un errore nel Modello 730 consegnato, è possibile rettificare con un modulo integrativo e rivolgendosi a un intermediario (CAF, professionista), anche se nella compilazione precedente ci si era rivolti ad un altro soggetto. Oppure si può presentare un Modello Unico per persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Scadenza
Il Modello 730/2015 si potrà consegnare integrato entro il 7 luglio. In attesa di istruzioni precise, si consiglia, in ogni caso, di monitorare le scadenze fiscali divise per mese sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

l modello 730 precompilato è a disposizione di lavoratori e pensionati che abbiano presentato il 730 2014 per i redditi 2013 e che abbiano ricevuto dal sostituto di imposta il modello CU che sostituisce il CUD. Il modello è compilato direttamente dall'Agenzia delle entrate, che utilizza i dati contenuti nel CU, i dati degli interessi passivi sui mutui, dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali, oltre ad alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e presenti nell'anagrafe tributaria.

Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie (730 ordinario o modello Unico PF).



martedì 24 marzo 2015

Modello 730 precompilato: controlli e sanzioni



In quali casi verranno effettuati controlli e quando scatteranno le sanzioni? L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le linee guida relative al modello 730 precompilato, chiarendo al contribuente quali sono le modalità d’accesso, le scadenze, le modifiche incidenti e non incidenti.

All'interno della circolare l’ente guidato da Rossella Orlandi ha chiarito anche quali saranno i casi in cui il Fisco effettuare i controlli documentali e quali sono le limitazioni ai poteri di controllo dell’Agenzia delle entrate in caso di presentazione della dichiarazione direttamente o tramite sostituto d’imposta. A questo si aggiunge poi il quadro sanzionatorio che scatterà in caso di dichiarazione infedele. Ma vediamo di saperne di più.

Modello 730 precompilato: quando scattano i controlli dell’Agenzia delle Entrate
Se il contribuente presenta il modello 730 precompilato direttamente o tramite sostituto d’imposta, senza effettuare modifiche o apportando solo variazioni non incidenti sulla determinazione del reddito o dell’imposta (abbiamo spiegato qui quali sono le modifiche che vengono considerate non incidenti), l’Agenzia delle Entrate non effettuerà il controllo documentale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali).

Il controllo preventivo non verrà effettuato nemmeno sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta.

Se invece il contribuente o il sostituto di imposta apporterà delle modifiche o delle integrazioni che incideranno sulla determinazione del reddito o dell’imposta l’Agenzia delle Entrate provvederà a controllare anche i dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali), nonché spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta.

Nella circolare pubblicata ieri, l’Agenzia specifica inoltre che, nel caso di presentazione, con o senza modifiche, del 730 precompilato tramite Caf o professionisti abilitati, i controlli di cui sopra verranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, ed è esteso anche ai dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, mentre non verranno incluse le verifiche sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce anche che l’esclusione dei controlli documentali non riguarda i requisiti soggettivi che danno diritto alle detrazioni deduzioni e agevolazioni. In questo caso infatti, la verifica scatta a prescindere dall'accettazione o modifica della dichiarazione precompilata e dalla modalità di presentazione della stessa.

Per requisiti soggettivi si intendono, ad esempio:
- la destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo;

- la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap per il contribuente e per i familiari a carico risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all'accertamento dell’invalidità;

- la tipologia di intervento di ristrutturazione edilizia e la data di inizio lavori, nelle ipotesi in cui la normativa edilizia vigente non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi comunque agevolati dalla normativa fiscale.

Per quanto riguarda i dati inseriti precedentemente nella Certificazione Unica, l’ente guidato da Rossella Orlandi chiarisce che l’esclusione dal controllo formale nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Pertanto, in caso di modello 730 precompilato accettato, il controllo formale potrà riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica.

Modello 730 precompilato: sanzioni
Nel caso in cui dai controlli effettuati emergesse l’apposizione di un visto di conformità infedele ad esempio se si verificasse un riscontro non corretto della documentazione giustificativa di spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni che si rivelino in tutto o in parte non spettanti, i Caf e i professionisti abilitati, a causa delle nuove normative sulla responsabilità, sono direttamente tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente.

Non si avrà responsabilità degli intermediari nel caso in cui l’apposizione di un visto infedele sia causata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, ad esempio nel caso in cui questi abbia presentato un documento contraffatto per poter beneficiare di una detrazione d’imposta.

Se il Caf o il professionista si rende conto della presenza di errori nella dichiarazione, dovrà avvisare il contribuente e procedere alla trasmissione di una dichiarazione rettificativa all’Agenzia delle Entrate entro il 10 novembre 2015.

Nel caso in cui il contribuente non voglia presentare la nuova dichiarazione, i soggetti che agiscono da intermediari avranno la possibilità di comunicare all’Agenzia i dati rettificati.

In entrambi i casi, la responsabilità del Caf o del professionista è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, sanzione che può essere ridotta nella misura prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se il versamento è effettuato entro la medesima data del 10 novembre.

Le modifiche non sostanziali consentono di mantenere i benefici previsti per il 730 precompilato “accettato”. I controlli dell’Agenzia delle Entrate saranno effettuati anche sugli oneri trasmessi nelle certificazioni uniche relative al 2014. Sono due chiarimenti della circolare 11/E/2015 pubblicata il 23 marzo dall’Agenzia, che ha diffuso anche un video-tutorial sul canale Youtube e messo online un sito di assistenza.

Vengono considerate irrilevanti a tal fine le modifiche dei dati anagrafici del contribuente (ad eccezione però del comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulle addizionali), la modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio; la scelta dell’utilizzo in compensazione del credito che risulta dal modello (quadro I); la scelta di non versare o di versare in misura inferiore gli acconti dovuti e di rateizzare le somme dovute (quadro F). La precompilata si considera al contrario modificata quando vi siano variazioni o integrazioni dei dati indicati nella dichiarazione che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, anche laddove tali variazioni non modifichino il risultato finale.

La circolare si occupa anche della gestione della precompilata per i coniugi che hanno presentato il 730/2014 in forma congiunta. Saranno predisposte, infatti, due distinte precompilate (una per ciascun coniuge). Così i coniugi che intendono presentare la dichiarazione in forma congiunta devono necessariamente rivolgersi al sostituto che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. In questo caso, però, il 730 si considera «modificato», in quanto la liquidazione della dichiarazione congiunta varia rispetto a quella delle singole precompilate.

Le Entrate chiariscono che l’esclusione dal controllo formale nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche, opera esclusivamente sugli oneri indicati forniti dai soggetti previsti dall’articolo 3 del Dlgs 175/2014 e quindi per gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi e i contributi previdenziali ma non anche per gli oneri comunicati dal sostituto d’imposta con la certificazione unica.


lunedì 2 marzo 2015

Lavoratori dipendenti e pensionati:arriva la CU per redditi 2014



Disponibile sul sito INPS il modello di Certificazione Unica 2015, relativo all'anno di imposta 2014. Si tratta del modello necessario per la presentazione della dichiarazione dei redditi di quest’anno, che dal 2015 ha sostituito il CUD. Per ottenere la Certificazione Unica basta accedere al servizio online disponibile su questo sito dalla voce “Servizi al cittadino”.

Dipendenti e altri lavoratori assimilati e pensionati entro domani non riceveranno più il Cud ma la certificazione unica. Lunedì 2 marzo, infatti, è la scadenza entro la quale i datori di lavoro ma anche gli enti previdenziali nella loro veste di sostituti d’imposta dovranno mettere a disposizione il nuovo modello di certificazione (anche se si tratta di una scadenza senza sanzioni e quindi potrebbero arrivare anche nei giorni successivi). In realtà ci sono almeno tre novità rispetto agli anni scorsi.

1) La certificazione unica non riguarderà solo più dipendenti e assimilati e pensionati ma anche i lavoratori autonomi o chi ha percepito redditi diversi e provvigioni: ecco perché non si chiama più Cud (certificazione unica dipendenti) ma soltanto «Cu».

2) C’è un maggior numero di informazioni rispetto agli anni passati. Tra i dati fiscali i contribuenti troveranno un prospetto con le informazioni relative ai familiari a carico (funzionale all'attribuzione delle detrazioni a riguardo), in cui vanno indicate tutte quelle informazioni che comportano il riconoscimento di particolari benefici, come la presenza di un figlio con disabilità, il primo figlio che sostituisce il coniuge mancante e i figli minori di tre anni. Per ogni persona saranno indicati il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, la percentuale di detrazione e l'eventuale detrazione al 100% in caso di affidamento dei figli. Nell'ultimo rigo del prospetto c’è anche la casella relativa alle famiglie numerose, che eventualmente riporterà la quota di detrazione spettante.

E i lavoratori dipendenti (con redditi fino a 26mila euro) si ritroveranno nella certificazione unica anche una sezione dedicata al bonus di 80 euro in busta paga.

3) La certificazione unica dovrà, poi, essere inviata dai sostituti d’imposta entro lunedì 9 marzo (la scadenza del 7 marzo cade, infatti, di sabato) anche alle Entrate perché costiturà la base dati del 730 precompilato che da quest’anno sarà messo a disposizione di circa 20 milioni di italiani. Anche se, di fatto, ci saranno due velocità. Le certificazioni che interessano il 730 dovranno rispettare la scadenza mentre quelle con redditi non dichiarabili con il modello 730 o esenti potranno essere inviate anche dopo il 9 marzo (il termine del 7 marzo cade, infatti, di sabato e slitta al lunedì successivo) senza applicazione di sanzioni. In pratica, quindi, i sostituti potranno non rispettare la scadenza del 9 marzo per l'invio telematico della certificazione unica relative ad autonomi con partita Iva senza incorrere in sanzioni (100 euro per ogni certificazione omessa o errata).

La certificazione unica è solo una delle circa cento scadenze fiscali che propone il calendario di marzo. In realtà, proprio l’inizio del mese è particolarmente in salita. Il 2 marzo scade, infatti, il termine per presentare in forma separata la dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2014. Chi decidesse, invece, di prendersela più comoda e inviarla in estate con il modello Unico dovrà comunque inviare sempre entro il 2 marzo la comunicazione annuale dei dati Iva.

Ricordiamo che il 2 marzo (era il 28 febbraio ma quest’anno cadeva di sabato) è il termine ultimo per la presentazione della nuova Certificazione Unica 2015 ai lavoratori dipendenti e autonomi che presentano la propria dichiarazione dei redditi con il modello UNICO, in sostituzione del vecchio CUD e della Dichiarazione IVA 2015. Poi, entro il 9 marzo (il 7 marzo cade di sabato), il modello CU 2015 dovrà essere inviato all’Agenzia delle Entrate.

La CU 2015 è necessaria all’Agenzia delle Entrate per poter predisporre il modello 730 precompilato, che debutta quest’anno. Per quanto riguarda l’invio della Certificazione Unica 2015 relativa a lavoratori autonomi e titolari di partita IVA l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che non verranno applicate sanzioni alle comunicazioni inviate in ritardo, non essendo i dati contenuti nella CU necessari per la compilazione del modello 730 precompilato. Lo stesso vale per tutte le certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili con il modello 730 o esenti. Diversamente per tutte le altre certificazioni inviate oltre la data del 9 marzo verrà applicata una sanzione di 100 euro per ogni Cu inviata in ritardo o con errori.

Tra i dati fiscali bisognerà segnalare la tipologia dei redditi, gli assegni erogati al coniuge, le somme erogate come premi di produttività al personale ed anche i contributi di previdenza complementare per i familiari a carico. Sono previste anche sezioni per il bonus di 80 euro e gli oneri detraibili. Per quanto concerne i familiari, inoltre, sarà necessario con la Certificazione Unica 2015, inserire tutti i codici fiscali e le relazioni di parentela con ognuno, specificando periodo e detrazioni spettanti.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili con il modello 730 o esenti possono essere inviate anche dopo il 9 marzo (il termine del 7 marzo cade, infatti, di sabato e slitta al lunedì successivo) senza applicazione di sanzioni.

Per quanto riguarda, invece, le sanzioni previste per invii in ritardo o errori della Certificazione Unica, è prevista una sanzione di euro 100 per ogni Cu inviata in ritardo o con errori. Il Mef ha ribadito che devono presentare la Certificazione Unica 2015 tutti i soggetti che, nel corso del 2014, hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati o anche redditi da lavoro autonomo e che tutte le informazioni devono essere rese disponibili entro il 28 febbraio 2015. Toccherà poi al Noi Pa (Dipartimento Amministrazione Generale, Personale e Servizi del MEF) trasmettere in via telematica entro il prossimo 7 marzo tutte le Certificazioni Uniche 2015 all’Agenzia delle Entrate.




mercoledì 25 febbraio 2015

730/2015 precompilato: le regole per l'accesso (redditi di lavoro dipendente e assimilati)



Dal 15 aprile 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato. Modello che può essere accettato o modificato.

Il vantaggio fondamentale per il contribuente (oltre a quello relativo all'ulteriore semplificazione nella compilazione del modello) è legato ai controlli. Infatti, se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all’Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali). Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi.

L'accesso al 730 sarà garantito a prova di privacy se si decide di passare tramite Caf, commercialisti o datori di lavoro. Accesso diretto ai singoli contribuenti sia tramite i servizi on line dell'Agenzia sia tramite il pin dell'inps. Per chi già utilizza oggi queste ultime credenziali non sarà quindi necessaria nessuna nuova registrazione.

In particolare, si prevede che il contribuente in possesso delle credenziali per l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate possa accedere direttamente alla propria dichiarazione 730 precompilata mediante le apposite funzionalità rese disponibili nell’area autenticata del medesimo sito dei servizi telematici. Inoltre, il contribuente può accedere all’area autenticata utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps.

In alternativa, il contribuente può avere accesso alla propria dichiarazione 730 precompilata conferendo apposita delega al proprio sostituto d’imposta, se quest’ultimo presta l’assistenza fiscale, ovvero ad un CAF o ad un professionista abilitato.

La dichiarazione precompilata sarà disponibile per tutti i titolari di redditi da lavoro dipendente o da pensione che lo scorso anno hanno presentato il 730 o hanno inviato solo il Cud. Diritto ad ottenere il 730 precompilato anche per chi nel 2015 non ha più un datore di lavoro che possa effettuare i conguagli. Potrà utilizzare il 730 precompilato anche chi nel 2014 ha utilizzato Unico, pur avendo redditi per i quali era possibile presentare il 730. Esclusi in ogni caso i titolari di partita Iva, anche per un solo giorno e senza fatture emesse, con l'unica eccezione dei i produttori agricoli in regime di esonero. Inoltre il 730 non sarà disponibile per  chi nel 2014 ha presentato dichiarazioni correttive o integrative per le quali, al 15 aprile, è ancora in corso  l'attività di controllo automatizzato.

Nel 730 on line saranno presenti i redditi certificati dai datori di lavoro e/o dall'INPS, e gli altri redditi già disponibili per l'Agenzia, ad esempio quelli fondiari. Per quel che riguarda le voci che danno diritto a detrazione e deduzioni d'imposta saranno riportate invece esclusivamente le seguenti voci:
- interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui;

- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;

- contributi previdenziali e assistenziali.

Sarà anche fornito l'elenco dei dati presi in esame e della relativa fonte informativa. Chi ha altre voci di spesa da inserire, potrà scegliere se integrare direttamente i dati utilizzando il  pannello di accesso alla dichiarazione, oppure rivolgersi per questo ad un Caf, ad un professionista abilitato o al datore di lavoro che svolge assistenza fiscale.

L'accesso alla dichiarazione da parte del contribuente "titolare" del 730 potrà avvenire, come chiarito dall'Agenzia con il provvedimento che ha dato il via all'operazione, utilizzando le credenziali d'accesso ottenute con la registrazione ai servizi di Fisconline o con il pin che consente l'accesso all'area personale sul sito dell'Inps. Si tratta di una semplificazione di non poco conto, dato che le credenziali dell'INPS sono di fatto a disposizione di tutti i contribuenti, pensionati e non, e quindi non occorre alcuna nuova procedura di registrazione per poter utilizzare il sistema.

Se si decide di rivolgersi ad un Caf o agli altri soggetti abilitati sarà necessario rilasciare un'apposita delega, accompagnata da una fotocopia dei documenti d'identità, per evitare qualunque possibilità di abuso o di violazione della privacy. I soggetti ai quali è stata conferita la delega potranno fare richiesta di accesso tramite file o tramite web, inviando il codice fiscale del contribuente assistito, alcuni dati relativi alla delega ricevuta e alcune informazioni recuperate  dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente. Per eventuali richieste di assistenza non programmate, inoltre, i Caf e i professionisti abilitati che hanno ricevuto delega, potranno avvalersi dell'accesso via web, richiedendo il download della singola dichiarazione. In questo caso, l'Agenzia invierà il 730 precompilato in tempo reale. Per queste ulteriori richieste, per evitare usi impropri del servizio, sarà inoltre necessario digitare un codice di sicurezza.

Chi decide, invece, di approfittare della possibilità di utilizzare il 730 precompilato potrà effettuare le seguenti operazioni dalla sua area web sul sito dell'Agenzia o su quello dell'Inps:

- visualizzazione e stampa della dichiarazione;

- accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;

- versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale se si è perso il lavoro e non si ha più un sostituto d'imposta che possa effettuare i conguagli;

- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l'eventuale rimborso nel caso in cui non si abbia un sostituto d'imposta;

- consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;

- consultazione dell'elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

Inoltre, inserendo il proprio indirizzo di posta elettronica sarà possibile ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata. L'Agenzia delle entrate fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione della dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico, rilasciato dall'Agenzia stessa, del file di presentazione contenente la data di presentazione della dichiarazione e il riepilogo dei principali dati contabili.

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, Caf e professionisti abilitati cui è stata conferita delega potranno fare richiesta di accesso tramite file o tramite web. A questo scopo, sarà sufficiente inviare il codice fiscale del contribuente assistito, alcuni dati inerenti la delega ricevuta e alcune informazioni desunte dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.

Per eventuali richieste di assistenza non programmate, inoltre, i Caf e i professionisti abilitati che hanno ricevuto delega, potranno avvalersi dell’accesso via web, richiedendo il download della singola dichiarazione.



lunedì 19 gennaio 2015

Certificazione Unica entro il 28 febbraio 2015 per autonomi, pensionati e dipendenti



Il modello per certificare i redditi non si chiamerà più CUD, ma CU, (Certificazione Unica). Tra le principali novità si segnala il fatto che il sostituto d’imposta (datore di lavoro):

dovrà utilizzare il Modello CU per attestare sia i redditi di lavoro dipendenti e assimilati, finora riportati sul CUD, sia i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi, fino ad oggi certificati in forma libera;

è tenuto alla consegna della Certificazione Unica ai dipendenti, equiparati e assimilati, nonché ai lavoratori autonomi entro il 28 febbraio 2015;

è tenuto, per la prima volta, alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle predette Certificazioni entro il 7 marzo 2015.

E’ prevista una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, salvo che detta certificazione non venga corretta entro i 5 giorni successiva alla scadenza.

Ma vediamo con maggiore dettaglio:

Il nuovo CUD 2015 si chiama CU, Certificazione Unica  dei redditi e, a partire dal periodo d’imposta 2014, il datore di lavoro, sostituto d’imposta, lo utilizzerà per certificare:

i redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati (borse di studio, collaborazioni coordinate e continuative, compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione delle società);

i redditi di lavoro autonomo, dei professionisti, i redditi diversi, le provvigioni, non più certificati in “forma libera”.

Il Decreto Legislativo si è posto l’obiettivo, già dal periodo d’imposta 2014, di inviare al domicilio dei contribuenti il modello 730 precompilato ed è stato appunto previsto questo nuovo modello CU che certificherà  anche i redditi  dei lavoratori autonomi e dei professionisti. Ciò significa che se un contribuente ha percepito, nel corso del 2014, più redditi, ad esempio, di lavoro dipendente e per prestazioni occasionali o collaborazioni, riceverà al proprio domicilio, via internet, un modello 730 che riporterà tutti i redditi percepiti, le ritenute fiscali subite e le detrazioni applicate, modello 730 che il contribuente potrà correggere o integrare se incompleto.

Il sostituto d’imposta, pertanto, dovrà provvedere:
alla consegna della Certificazione Unica ai dipendenti, equiparati e assimilati, nonché ai lavoratori autonomi entro il 28 febbraio 2015;

nonché, per la prima volta, alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle predette certificazioni entro il 7 marzo 2015 (scadenza prorogata al 9 marzo perché il 7 cade di sabato).

Per ogni certificazione omessa,  tardiva o errata è prevista una sanzione di 100 euro. La sanzione non si applica se la trasmissione è effettuata o rettificata entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Poiché devono essere certificati solo i redditi corrisposti, rammentiamo che se non sono state retribuite tutte le mensilità relative all’anno  2014 è necessario che ciò venga comunicato immediatamente allo studio al fine di provvedere allo storno di quanto non pagato perché, trasmesso il modello CU all’Agenzia delle Entrate e trascorsi i termini di cui sopra, non potrà più essere rettificato.

Come funziona per Pensionati, dipendenti e autonomi?
Nuovo Modello CUD 2015 pensionati, dipendenti e autonomi cos'è? Il nuovo modello CU 2015 è la nuova certificazione unica dei redditi par autonomi, pensionati e dipendenti che parte dal 2015 per i redditi relativi al 2014 e che sostituisce il vecchio CUD.

Come funziona il nuovo modello CU 2015? La Certificazione Unica mod. CU 2015 pensionati, dipendenti e lavoratori autonomi, dovrà essere infatti utilizzata dai sostituiti di imposta per certificare le ritenute operate su dipendenti e pensionati che potranno decidere anche, sempre a partire dal nuovo anno, di presentare la dichiarazione dei redditi tramite modello 730 2015 precompilato, e certificare per la prima volta le ritenute operate sui lavoratori autonomi. Tale certificazione unica, dovrà poi essere rilasciata al lavoratore autonomo, al dipendete e al pensionato, entro il 28 febbraio 2015, ovvero, la stessa scadenza di consegna che aveva il vecchio CUD. Per cui, il compito dei sostituti di imposta a partire dal 2015 sarà quindi di certificare, per la prima volta, anche le ritenute operate sui lavoratori autonomi, oltre che quelle effettuate su dipendenti e pensionati. Una volta consegnato il CU 2015 al lavoratore, il sostituito di imposta, provvederà ad inviarlo per via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo 2015.

Altra novità introdotta con certificazione unica 2015 è l'inserimento delle somme pagate dalle imprese per i Lavori socialmente utili con la quota esente che dovrà essere distinta tra la base imponibile e le ritenute Irpef effettuate, oltre che l'indicazione delle addizionali regionali Irpef e quelle complessive ancora sospese e le ritenute operate e sospese. Nel CU 2015 spazio anche alla nuova sezione dedicata a l’incremento della produttività del lavoro per il quale il sostituto di imposta  dovrà indicare anche i redditi non imponibili e l'operazione ordinaria. Per vedere la bozza della certificazione unica pensionati, dipendenti e autonomi:

La consegna CU 2015 da parte dei sostituti di imposta al lavoratore, dipendente o pensionato dovrà essere entro il 28 febbraio 2015 mentre l'invio online certificazione unica 2015 all'Agenzia delle Entrate dovrà avvenire entro il 7 marzo 2015.

Un'altra novità introdotta con la certificazione unica 2015 per pensionati e dipendenti e si trova propria sulla prima pagina del modello CU. Tale novità, consiste nel fatto che i sostituti di imposta, datori di lavoro o ente pensionistico, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate anche i dati relativi al coniuge e a familiari a carico del dipendente.

Viene richiesto al sostituto di imposta, di indicare per il dipendente con familiari a carico: il coniuge, il primo figlio e i figli successivi, familiari e i figli con disabilità. Per ciascun familiare a carico, saranno indicati il codice fiscale e il numero dei mesi a carico e per figli anche se minori di tre anni, la percentuale di detrazione spettante, e la detrazione al 100% per l’affidamento dei figli. Nell'ultimo rigo, trova spazio invece la casella relativa alle famiglie numerose, che  il sostituto dovrà barrare indicando la relativa percentuale di detrazione spettante. Inoltre, vi saranno campi separati per l'indicazione esatta dei redditi percepiti, ossia, se trattasi di redditi da pensione o da dipendente, assegni al coniuge o redditi assimilati, spazio anche ai crediti non ancora rimborsati, agli oneri detraibili e deducibili, e visto che il modello CU presentato dall'Agenzia delle Entrate è una bozza e quindi soggetta a future modifiche, è già sicura quella che porterà all'inserimento di una apposita casella per il bonus Irpef da 80 euro.

Il modello CUD 2015 per gli autonomi è il nuovo modello di Certificazione Unica che dal 2015 deve essere rilasciato anche agli autonomi per certificare i redditi percepiti nel 2014. Tale CU, dovrà essere quindi compilato da tutte quelle imprese che nel corso del 2014 si sono avvalse di professionisti con Partita IVA e di collaboratori anche occasionali, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo.

Queste stesse aziende, saranno quindi intese come "datori di lavoro" del lavoratore autonomo e quindi come sostituiti di imposta e per questo tenute alla consegna del nuovo CUD entro al 28 febbraio 2015 al lavoratore e al suo invio per via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2015.

Cosa cambia per professionisti e collaboratori?
Il CUD, a partire dal 2015 diventa Certifcazione Unica modello CU 2015 è la grande novità introdotta dall'Agenzia delle Entrate per i lavoratori autonomi, professionisti con Partita IVA o collaboratori anche occasionali. Ma chi sono i lavoratori autonomi? Sono lavoratori esterni all'azienda che svolgono un'attività intellettuale, artistica e non piccoli imprenditori, nei confronti di un committente, con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione. Rientra quindi nel lavoro autonomo: la collaborazione parasubordinata, il lavoro autonomo occasionale, i professionisti con Partita IVA, il contratto a progetto o gli studi associati intesi come collaborazione tra professionisti iscritti allo stesso o diverso albo professionale.

A partire dal 2015, per questi lavoratori autonomi ci sarà una grande novità, ossia, otterranno per la prima volta dai loro "datori di lavoro" la certificazione unica redditi relativi al 2014. Cosa cambia per professionisti con partita IVA e collaboratori con modello CU 2015? Per capire meglio cosa cambia per le aziende che si avvalgono del lavoratori autonomi e per gli stessi autonomi con l'introduzione del modello CU, dobbiamo fare un piccolo esempio.

Fino adesso infatti un’azienda che si avvaleva di una consulenza esterna da parte di un professionista autonomo Partita IVA nel forfettino, doveva certificare il compenso dato senza sbrigare alcuna formalità, essendo sufficiente la sola carta intestata dell’impresa. Il professionista dal canto suo, che riceveva il compenso per la sua prestazione doveva inserire il relativo corrispettivo nella dichiarazione dei redditi mediante la certificazione dei corrispettivi ai fini di calcolo delle imposte.

Con il nuovo modello CU 2015, l'impresa che si avvale di una consulenza di un lavoratore autonomo, diventa essa stessa "datore di lavoro" del professionista e deve emettere un Cud da inoltrare al professionista e all’Agenzia delle entrate per via telematica entro il 7 marzo di ogni anno. E il modello 770 che fine farà? Per il momento rimane, anche se è allo studio un modello 770 semplificato per evitare le doppie informazioni che il Fisco riceverà sul lavoratore autonomo con il modello 770 2015 e il CU 2015.

Come va compilata la certificazione unica autonomi 2015? Il modello CU 2015 è stato completamente rinnovato in tutte le sue sezioni, è costituito da 3 pagine contenenti una serie di informazioni che il sostituito dovrà compilare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate per la prima volta. Una nuova sezione del nuovo modello CU è per esempio la Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi che dovrà essere compilata dall'azienda che si è avvalsa di lavoratori autonomi, quindi collaboratori anche a progetto o occasionali o professionisti con partita IVA, nel corso del 2014. Queste aziende, essendo ora intese come datori di lavori e quindi sostituti di imposta, sono tenute a partire dal 2015 a certificare ufficialmente i corrispettivi pagati a lavoratori autonomi, collaboratori e professionisti per ogni singola collaborazione o prestazione professionale ricevuta dovranno essere indicati i seguenti dati:

Compensi lordi corrisposti al lavoratore autonomo distinguendo tra somme non soggette a ritenuta, imponibili, le ritenute operate in acconto e a titolo di imposta, le addizionali regionali e comunali.
Contributi previdenziali dei lavoratori autonomi che sono a carico di chi ha richiesto la prestazione, o la collaborazione, e pagato i corrispettivi. In questa sezione va indicata anche la quota dei contributi a carico del lavoratore autonomo.

Dati su rimborsi spesa e ritenute restituite.
Somme corrisposte al lavoratore autonomo in caso fallimento indicando le somme erogate prima del fallimento aziendale, oppure,  le somme corrisposte dal curatore fallimentare o dal commissario, a seguito di liquidazione coatta amministrata.



martedì 6 gennaio 2015

Regime dei minimi per il 2015, i requisiti d'accesso al regime agevolato



È entrato in vigore il primo gennaio 2015 il nuovo regime dei minimi per le partite IVA: cambiano i requisiti per l'accesso al regime agevolato e si dà finalmente avvio alla prova dei nuovi minimi 2015 per mesi al centro delle polemiche, le cui discusse novità hanno decretato, negli ultimi giorni del 2014, una vera e propria corsa all'apertura delle partite IVA. Col varo della nuova riforma, vediamo dunque quali sono i requisiti per l'accesso al regime dei minimi 2015 e le prime istruzioni dell'agenzia delle entrate.

Ricordiamo che i professionisti che vorranno aprire Partita IVA col nuovo regime dei minimi dovranno attestarsi entro i 15mila euro di fatturato annui. Soglia reddituale alla quale si dovrà aggiungere un'imposta sostituiva al 15% e un'aliquota contributiva prevista per la gestione separata INPS al 33%. Tradotto, la soglia di povertà sarà più di una certezza, cosa che sta scatenando a raffica una serie di furenti reazioni.

Chi ha aperto Partita IVA col vecchio regime dei minimi, è bene ricordarlo, potrà continuare a fruire dell'impostazione agevolata ivi configurata (soglia di accesso a 30mila euro e imposta sostitutiva al 5%) sino al compimento dei 35 anni di età o sino al quinto anno di attività lavorativa realizzata sotto il regime agevolato.

Chi invece vorrà accedere al Regime dei Minimi 2015 avrà davanti una situazione ben diversa: 'Il ddl Stabilità compie una autentica confusione sul regime dei minimi, provocando un danno grave per molte centinaia di migliaia di partite IVA. L'aumento dell'aliquota al 15% e la riduzione per molte categorie della soglia massima per accedere al regime agevolato a 15mila euro rischia di rendere questo nuovo sistema inutile e spesso peggiorativo. Un esempio: un giovane professionista che aprirà la partita IVA dal 2015, a fronte di un reddito pari a euro 30.000 euro, sarà tassato con il regime ordinario con una tassazione pari a circa 7.000 euro rispetto a una tassazione di circa 1.500 euro che avrebbe avuto con il vecchio regime dei minimi'.

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate precisano che sarà possibile accedere al nuovo regime dei minimi già da subito, contestualmente alla richiesta di apertura della partita IVA. Per fare ciò, le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate specificano l'accortezza della casella

“Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall'art 27, commi 1 e 2 nel Dl n. 98/2011”, da barrare per avvantaggiarsi fin da subito di “un sistema di favore con meno adempimenti e meno imposte da pagare”.

Sempre sul comunicato dell'Agenzia delle Entrate, le istruzioni per l'accesso ricordano i vantaggi del nuovo regime: “nessuna ritenuta d'acconto da applicare ed esonero dal versamento dell'IVA”. Non ci sarà inoltre alcun limite temporale per la permanenza e nessun limite di età a vincolare l'accesso. Con i nuovi minimi 2015 inoltre, chi avvia nuova attività avrà diritto a una riduzione aggiuntiva di 1/3 del reddito imponibile per i primi 3 anni.

I contribuenti, per aderire al nuovo regime fiscale forfettario, devono semplicemente, quando chiedono l’apertura della partita IVA, barrare la casella prevista per l’adesione al precedente “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011“. In questo modo, sottolinea l’Agenzia delle Entrate: «Le nuove partite IVA che intendono esercitare in forma individuale, con ricavi o compensi tra 15mila e 40mila euro (a seconda del tipo di attività economica), potranno avvantaggiarsi di un sistema di favore con meno adempimenti e meno imposte da pagare».

Per l'accesso ai nuovi minimi 2015 per chi intende aprire partita IVA e aderire dal nuovo anno, vediamo come stanno le cose per chi ha già aperto la partita IVA con il vecchio regime minimi, nel 2014 o negli anni precedenti esistono due opzioni:

applicare automaticamente il regime forfettario (salvo opzione per l'applicazione d'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari),

oppure continuare ad avvalersi del regime agevolato per il periodo rimanente al completamento dei cinque anni previsti o del trentacinquesimo anno d'età.

Per chi intende aprire partita IVA o aderire al regime minimi nel 2015, i requisiti per l'accesso impongono le seguenti condizioni:

spese complessive per lavoratori dipendenti, associati in partecipazioni o parasubordinati per un importo inferiore a euro 5.000

spese per beni strumentali inferiori a euro 20.000

soglie di reddito variabili in relazione alle categorie di attività e codici ATECO da 15.000 a 40.000 euro

Considerati i requisiti d'accesso ai nuovi minimi 2015, vediamo invece i casi di esclusione:

regimi IVA speciali

regimi di determinazione reddito forfettari

contribuenti non residenti in UE o Norvegia/Islanda

coloro che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato/terreni edificabili

esercizio di attività in società di persone, associazioni o srl trasparenti.


sabato 6 settembre 2014

Pagamento F24 online obbligatorio con importi superiori ai 1000 euro




Dal 1° ottobre 2014 il Mod. F24 telematico diventa obbligatorio per tutti se il saldo è superiore a 1000 Euro o se vengono effettuate compensazioni. Gli F24 a zero non potranno più essere presentati tramite i servizi telematici delle banche, ma solo con quelli delle Entrate.

Inoltre gli F24 a zero non potranno più essere presentati utilizzando i servizi online degli istituti di credito, ma adoperando quelli della Agenzia delle Entrate.

Il pagamento ne consegue che il pagamento tramite F24 cartaceo sarà destinato a diventare sempre più un fatto eccezionale, anche i soggetti privati sono tenuti al pagamento telematico per i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 € o con compensazioni. La norma, contenuta nel decreto Renzi, impone così anche ai privati di munirsi di un servizio di home banking o di richiedere le credenziali Fisconline all'Agenzia delle Entrate per spedire autonomamente le deleghe di pagamento. In alternativa resta la possibilità di appoggiarsi agli intermediari abilitati, pagando il servizio.

Per gli importi superiori ai 1000 euro dovranno essere obbligatoriamente pagate online tutte le imposte menzionate dall’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/1997, ovvero, più nello specifico:
•    le imposte sui redditi;
•    le ritenute alla fonte;
•    l’IVA;
•    le imposte sostitutive su redditi e IVA;
•    l’IRAP;
•    i contributi previdenziali (comprese le quote associative);
•    i contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro;
•    i premi INAIL;
•    gli interessi sul pagamento rateale delle imposte;

Il decreto Renzi (d.l. 66/2014 convertito in Legge 89/2014) ha introdotto l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione:

dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);

dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (home banking delle banche e di Poste italiane);

per versare i modelli di pagamento con saldo superiore a 1.000 Euro, o per presentare quelli che evidenziano un credito d'imposta in compensazione (anche parziale).

L'obbligo interessa tutti, titolari e non di partita Iva.

Il modello F24 cartaceo potrà essere utilizzato presso le banche le poste o gli sportelli di Equitalia solo da chi non è titolare di partita Iva e solo se dovrà pagare, senza compensazione, un modello con saldo pari o inferiore a 1.000 Euro.

In vista dei prossimi pagamenti, quindi, si consiglia i contribuenti di verificare gli importi da versare, per potersi munire di home banking o di codice identificativo Fisconline. Altrimenti, in alternativa, ci si dovrà rivolgere ad un intermediario abilitato ad Entratel.

Secondo la stampa specializzata nulla vieta, in ogni caso, di dividere il mod. F24 previsto per la stessa scadenza in più modelli, con saldo finale pari o inferiore a 1.000 Euro.

Si ricorda, inoltre, che sempre dal 1° ottobre, non si potrà più pagare tramite i servizi internet delle banche o delle poste i modelli F24 che, per effetto delle compensazioni, presentano un saldo pari a zero. In questi casi si potranno presentare i modelli solo attraverso i servizi telematici delle Entrate.



martedì 10 giugno 2014

Irpef sul bonus di 80 euro i molti dubbi sul decreto Renzi



La vicenda del bonus da 80 euro non trova tregua. Archiviata la fase della comparsa in busta paga e della delimitazione dei contribuenti che ne hanno diritto, spuntano i problemi applicativi e non solo. In base alla disciplina introdotta dal decreto legge Irpef – ricordiamo che ancora deve essere convertito - di fatto i datori di lavoro hanno anticipato una somma ai dipendenti in attesa di poterla recuperare compensandola con i debiti nei confronti dell'Erario.

Prima i tecnici del Senato, ora quelli della Camera. E poi banche, sindacati, Corte dei Conti: un bonus pieno di critiche.

Quindi nuovi dubbi dei tecnici del Parlamento sul decreto Irpef. I tecnici della Camera, dove il decreto è approdato, rilevano che i destinatari del bonus sono stati identificati in base ai redditi 2011, ma oggi la platea "potrebbe aver subito un cambiamento significativo"sia sul piano numerico sia dal punto di vista del reddito. E chiedono quindi chiarimenti, a partire dal "mancato utilizzo" di dati più aggiornati.  Dubbi sulle coperture per il taglio dell'Irap e "criticità" sui risparmi attesi dalle partecipate. Inoltre ili rinvio del pagamento della Tasi non sarà neutrale per il bilancio dello Stato  ma potrà "recare effetti finanziari.

Ecco le difficoltà: alcune superate in via interpretativa dall'Agenzia delle Entrate, come l'esclusione del limite di 700mila euro di compensazioni con il modello F24; ma altre lo saranno con le modifiche al decreto legge, che saranno operative comunque dopo il 16 giugno, scadenza degli F24. E poi c'è un pericolo: quello che vincoli troppo rigidi - per esempio quando un'azienda ha una cartella scaduta di importo superiore a 1.500 euro - impediscano il recupero di somme anticipate per conto dello Stato. Si spera che l'Agenzia delle Entrate farà di tutto per evitare questo scoglio.

In più ci sono i nuovi dubbi dei tecnici del Parlamento sul decreto Irpef sugli 80 euro in busta paga . Infatti, secondo i tecnici di Montecitorio, dove il decreto è appena arrivato, i destinatari del bonus sono stati identificati in base ai redditi 2011, ma oggi la platea «potrebbe aver subito un cambiamento significativo sia dal punto numerico sia dal punto di vista del reddito». Intanto è iniziato l'esame del decreto legge Irpef, nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle 12 del 11 giugno 2014. Il decreto, che dovrà essere approvato dal Parlamento entro il 23 giugno, è atteso in aula.

La platea dei soggetti interessati potrebbe aver subito un cambiamento significativo sia dal punto numerico sia, per altro verso, dal punto di vista del reddito di riferimento realizzato da ciascun soggetto. Infatti, se da un lato potrebbero risultare incrementati i soggetti cosiddetti incapienti o senza reddito di lavoro dipendente (riducendo quindi il numero dei beneficiari), dall'altro lato potrebbero rientrare nel beneficio soggetti che nel 2014 realizzano redditi inferiori rispetto a quelli del 2011.

La prima osservazione riguarda gli interessi sulle anticipazioni corrisposte ai Comuni che hanno optato per il rinvio della Tasi. «In proposito si segnala che, pur considerando che le somme erogate sono recuperate nel corso dell'anno, andrebbero prudenzialmente valutati gli effetti in termini di maggiori spese per interessi a carico del Bilancio dello Stato sulle quote corrisposte a titolo di anticipazione effetti finanziari». Inoltre, «tenuto conto che la normativa vigente prevede un limite massimo di aliquota Imu + Tasi, l'erogazione di una somma anticipata calcolata sulla base dell'aliquota ordinaria Tasi potrebbe risultare eccessiva nei Comuni che, pur non avendo deliberato in materia di Tasi, abbiano applicato elevate aliquote Imu e, conseguentemente, dovranno applicare aliquote Tasi ridotte».

Anche nel caso dell'Irap i tecnici del Dipartimento Bilancio e Finanze della Camera ricordano che la stima degli effetti finanziari è effettuata mediante modello di microsimulazione e, dunque, non è possibile procedere a una puntuale verifica della relativa quantificazione. Rilevano che la riduzione del gettito in termini di competenza (stimato in 2.059 mln annui) corrisponde a una quota inferiore al 10% (misura della riduzione introdotta dal dl in esame) del gettito Irap settore privato realizzato nel 2013 (24.813 mln). Sul punto chiedono chiarimenti sulle motivazioni legate alla differenza. «Andrebbero altresì fornite maggiori informazioni - proseguono i tecnici - in merito ai criteri adottati per l'estrapolazione al 2014 dei dati riferiti al 2011. Ciò con particolare riferimento all'andamento Irap del settore privato che, nonostante la crisi che ha interessato il periodo oggetto di estrapolazione, presenta un gettito crescente (23.962 mln nel 2011, 24.422 mln nel 2012 e 24.813 mln nel 2013)». Per quanto riguarda la determinazione del valore di Irap pagata deducibile ai fini Irpef/Irpef la relazione segnala «che il parametro utilizzato riferito al costo del lavoro (46,2%) non sembrerebbe considerare né il possibile effetto incapienza né la possibile complessiva diversa incidenza del peso del costo del lavoro da collegarsi, per un verso, all'andamento crescente della disoccupazione e per altro verso all'aumento della retribuzione netta per dipendente. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo». Ulteriori chiarimenti sono chiesti in merito ai criteri di quantificazione degli effetti di cassa per l'anno 2014.

Eppure più che un bonus sta diventando un problema. Non per la misura in sé, ma per la pioggia di critiche e bocciature che sono arrivate. Nella lista dei avversi non può non essere annoverata la Corte dei Conti che, nel rapporto 2014 sulla finanza pubblica, ha definito il bonus da 80 euro "un surrogato" e che ha spiegato come misure di questo tipo siano "all’origine di un sistematico svuotamento della base imponibile dell’Irpef finendo per intaccare la portata e l’efficacia redistributiva dell’imposta" e "allontanano e rendono più difficile l’attuazione di un disegno equo e strutturale di riduzione e di redistribuzione dell’onere tributario".

Un'altra stroncatura alle intenzioni e agli annunci di Renzi è arrivata poi dal suo stesso ministro del Tesoro, Pier Carlo Padoan, in merito all'estensione del bonus alle famiglie monoreddito con figli a carico. Non ci sono le coperture.

sabato 31 maggio 2014

Infermieri, pronti i codici tributo codici e causali per i contributi



Versamenti da fare con l’F24, i primi, e con l’F24 Accise, i secondi. Tutto nasce da convenzioni stipulate tra l’Agenzia e gli Enti previdenziali.

I nuovi codici tributo dovranno essere utilizzati a partire dal 3 giugno 2014 per i contributi dovuti agli Enti previdenziali dei consulenti del lavoro e degli infermieri.

Con le risoluzioni 55/E e 54/E del 29.05.2014 dell’Agenzia delle Entrate  sono stati istituiti i codici tributo per versare i contributi dovuti, a vario titolo, dai soggetti assistiti dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica.

I codici tributo Enpacl dovranno essere versati con F24 mentre quelli Enpapi con F24 Accise. Vista la molteplicità dei codici.

L’istituzione di codici e causali è frutto delle convenzioni sottoscritte nel mese di aprile dall’Agenzia delle Entrate e dai due Enti previdenziali, per regolare il servizio di riscossione, mediante F24, dei contributi dovuti dagli iscritti ai rispettivi Istituti

Causali Enpacl
Per tutti i gusti le causali a uso dei consulenti del lavoro per i versamenti all’Enpacl. Le somme dovute riguardano, infatti, i contributi connessi al reddito, ma anche il riscatto del periodo di militare e di laurea, e poi sanzioni, ravvedimento e altro ancora.
Eccoli nel dettaglio:

•    E050 – Contribuzione soggettiva – pari al 12% del reddito professionale
•    E051 – Contribuzione integrativa – pari al 4% del volume d’affari Ibs
•    E052 – Contribuzione facoltativa aggiuntiva – pari a 500 euro o multipli”
•    E053 – Contribuzione in acconto – contribuzione soggettiva e integrativa
•    E054 – Contribuzione per maternità – per oneri della relativa indennità
•    E055 – Rateazione – morosità contributiva
•    E056 – Ravvedimento – morosità contributiva
•    E057 – Contribuzione volontaria ai fini della pensione di vecchiaia”
•    E058 – Sanzioni fisse o percentuali
•    E059 – Ricongiunzione – onere a carico del richiedente
•    E060 – Riscatto militare – onere a carico del richiedente
•    E061 – Riscatto laurea – onere a carico del richiedente
•    E062 – Riscatto praticantato – onere a carico del richiedente
•    E063 – Riscatto quote ridotte – onere a carico del richiedente
•    E064 – Altro – causale generica.
Le codifiche trovano posto nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi”, in corrispondenza, esclusivamente, degli “importi a debito versati”. Per quanto riguarda gli altri spazi, il “codice ente” è lo “0006”, il “codice sede” e il “codice posizione” restano in bianco, il periodo di riferimento” è quello di competenza del contributo da versare e va indicato nel formato “MM/AAAA”.

Codici Enpapi
In totale ventotto, come anticipato, i nuovi codici tributo che dal 3 giugno gli infermieri dovranno inserire nel modello F24 Accise per versare i contributi o altri tipi di importi diretti al loro Ente nazionale di previdenza e assistenza.
I primi dodici sono relativi alla Gestione separata-Committenti:
•    E001 – Committenti – contributi obbligatori correnti (legge 135/2012 – articolo 3 del regolamento gestione separata)
•    E002 – Committenti – contributi obbligatori pregressi (legge 135/2012 – articolo 3 del regolamento gestione separata)
•    E003 – Contributi oggetto di recupero tramite azione legale (legge 135/2012 – articolo 3 del regolamento gestione separata)
•    E004 – Differenze contributive (legge 135/2012 – articolo 3 del regolamento gestione separata)
•    E005 – Anticipo rateazione (legge 135/2012 – regolamento gestione separata)
•    E006 – Rata debito rateizzato (legge 135/2012 – regolamento gestione separata)
•    E007 – Rata contributi sospesi per calamità naturali (legge 135/2012 – regolamento gestione separata)
•    E008 – Contributi dovuti per accertamento ispettivo (legge 135/2012 – articolo 3 del regolamento gestione separata)
•    E009 – Sanzioni civili dovute per accertamento ispettivo (legge 388/2000)
•    E010 Sanzioni civili (legge 388/2000 - articolo 5 del regolamento di previdenza)
•    E011 – Contributi dovuti per costituzione di rendita vitalizia (legge 135/2012 – articolo 35 del regolamento gestione separata)
•    E012 – Spese legali.
Gli altri sedici codici riguardano la Gestione principale:
•    E013 – Contributi minimi anno in corso (Dlgs 103/1996 – regolamento previdenza e assistenza)
•    E014 – Contributi minimi anno in corso e anticipo saldo anno precedente (Dlgs 103/1996 – regolamento previdenza e assistenza)
•    E015 – Anticipo saldo anno precedente (Dlgs 103/1996 – regolamento previdenza e assistenza)
•    E016 – Conguaglio unica soluzione (Dlgs 103/1996 – regolamento previdenza e assistenza)
•    E017 – Pagamento rateale conguaglio (Dlgs 103/1996 – regolamento previdenza e assistenza)
•    E018 – Contributi pregressi – pagamento unica soluzione (Dlgs 103/1996 – regolamento previdenza e assistenza)
•    E019 – Contributi pregressi – singolo anno (Dlgs 103/1996 – regolamento previdenza e assistenza)
•    E020 – Acconto accesso rateizzazione (Dlgs 103/1996 – regolamento previdenza e assistenza)
•    E021 – Rate (Dlgs 103/1996 – regolamento previdenza e assistenza)
•    E022 – Sanzioni - interessi (Dlgs 103/1996 – regolamento previdenza e assistenza)
•    E023 – Sanzioni amministrative (iscrizione-redditi) (Dlgs 103/1996 – regolamento previdenza e assistenza)
•    E024 – Contribuzione volontaria (Dlgs 184/1997 – regolamento previdenza e assistenza)
•    E025 – Contributi da riscatto (Dlgs 184/1997 – regolamento previdenza e assistenza)
•    E026 – Pagamento unica soluzione – recupero crediti (Dlgs 103/1996 – regolamento previdenza e assistenza)
•    E027 – Acconto recupero crediti (Dlgs 103/1996 – regolamento previdenza e assistenza)
•    E028 – Rata recupero crediti (Dlgs 103/1996 – regolamento previdenza e assistenza).

I codici devono essere indicati nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello F24 Accise, tra gli “importi a debito versati”. Procedendo con la compilazione del modulo, la lettera “E” va a riempire il campo “ente”, nessun valore alla “provincia”, mentre nel “codice identificativo” va messo, a sei cifre, il codice dell’azienda nel caso della Gestione separata, il numero di matricola dell’iscritto nel caso di Gestione principale; mese e anno sono quelli per cui si effettua il versamento.

Infine, soltanto per i codici E006, E007, E017, E021 e E028, nel campo “rateazione” va riportato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” il totale delle quote.



giovedì 22 maggio 2014

Via libera all'Art-bonus, credito d'imposta del 65% sulle donazioni



"#Italiariparte approvato il decreto Cultura molto interessante #artbonus. Prossime settimane il disegno di legge delega del settore".

Il governo ha approvato un decreto per promuovere la cultura e il turismo mentre ha rinviato la scelta del successore del direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera. Lo ha detto a palazzo Chigi il sottosegretario Graziano Delrio, al termine del Consiglio dei ministri. «Il dl Cultura introduce un Art bonus, sul modello Ecobonus: un sistema di incentivi fiscali per un privato che decide di fare donazioni per il restauro di un bene culturale, con un credito d'imposta del 65% in tre anni», ha spiegato il ministro Dario Franceschini per il quale dl varato dal governo «rivoluziona il rapporto tra pubblico e privato nella cultura». Via libera anche al raddoppio del tetto massimo al Tax Credit per le produzioni cinematografiche, da 5 a 10 milioni di euro; alla istituzione di un commissario per la riforma dell'Enit; all'assunzione di 20 progettisti per Pompei. È stata commissariata anche la Reggia di Caserta. Ed è stata istituita una cabina regia per regione Calabria.

Il Dl cultura appena approvato dal Consiglio dei ministri concede anche un credito d'imposta del 30% per le spese sostenute dalle strutture ricettive per la digitalizzazione e per la ristrutturazione degli alberghi. «Ci auguriamo che al decreto odierno si affianchino presto altre misure strutturali e di sistema e che durante l'iter del provvedimento siano reperite maggiori risorse, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente l'efficienza del nostro sistema di offerta turistica», sottolinea Federalberghi. «Da tempo aspettavamo un segnale da parte delle istituzioni – dichiara Giorgio Palmucci, Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi -. Bene la concessione di un credito di imposta del 30% per la digitalizzazione e la ristrutturazione degli alberghi anche se sarà opportuno capire come questa potrà essere utilizzata dagli albergatori. I presupposti per una ripresa ci sono tutti ora aspettiamo i decreti attuativi e i contenuti della legge delega del settore che il premier Renzi ha annunciato per le prossime settimane».

Raddoppiato poi il tetto massimo al Tax credit per le produzioni cinematografiche, da 5 a 10 milioni di euro, con l'obiettivo di attrarre in Italia produzioni straniere. Lo ha annunciato sempre il ministro Dario Franceschini, illustrando le misure del decreto Cultura approvato dal Consiglio dei ministri, spiegando che la dotazione del fondo passa da 110 a 115 milioni.

Il consiglio dei ministri ha rinviato invece la scelta del successore del direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera. «La decisione non è stata presa», ha detto il sottosegretario Graziano Delrio in conferenza stampa. In pole position viene dato Marco Di Capua, 55 anni, una scelta di continuità alla guida della «macchina delle tasse». Gli altri candidati alla sostituzione di Befera, sono la direttrice della direzione regionale delle Entrate del Piemonte, Rossella Orlandi, l'altro vicedirettore dell'Agenzia, Gabriella Alemanno, il procuratore aggiunto di Milano Francesco Greco.

Il Governo ha però istituito la cabina di regia per la regione Calabria costituita sotto la direzione e il coordinamento della Presidenza del Consiglio. Ne fanno parte i ministri dell'Interno, dell'Economia e Finanze, delle Infrastrutture e trasporti, dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle politiche sociali, degli Affari regionali e delle Autonomie.

Due le emergenze affrontate alla prima riunione e poste all'attenzione del presidente nei giorni scorsi: sono stati sbloccati i fondi per la cassa integrazione in deroga ed è stato preso l'impegno a trovare la soluzione in tempi rapidi per il completare lo stabile del Tribunale di Reggio Calabria e consentire alla magistratura di lavorare in una struttura idonea.

"L'Enit oggi è inadeguata per le esigenze del turismo italiano. Abbiamo previsto un commissario che procederà alla liquidazione di Promuovi Italia e riorganizzerà l'Enit per creare uno strumento di promozione turistica adeguato e efficiente". Così il ministro Dario Franceschini sulle misure del decreto Cultura approvato in Cdm.


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