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venerdì 4 marzo 2016

ASDI: istruzioni dell’INPS per come inviare le richieste


La circolare Inps numero 47 del 3 marzo 2016 fornisce le istruzioni per richiedere l’assegno di disoccupazione (Asdi).

L’Asdi è una misura assistenziale a carattere sperimentale istituita  e ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che:

già beneficiari della Naspi, abbiano fruito di questa per l’intera sua durata;

siano privi di occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno;

appartengano a un nucleo familiare nel quale è presente un minorenne e/o abbiano compiuto i 55 anni e non abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia.

L’assegno di disoccupazione, ha lo scopo di fornire una tutela di sostegno al reddito per i lavoratori già beneficiari della Naspi, che abbiano fruito di tale prestazione per l’intera sua durata, fino al 31 dicembre 2015 e siano privi di occupazione ed in una determinata situazione e condizione economica di bisogno.

La circolare  specifica nel dettaglio i destinatari; i requisiti; la decorrenza e la durata; la misura dell’Assegno; la compatibilità, l’incompatibilità e l’opzione tra assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità e Asdi; la condizionalità e le sanzioni per il mancato rispetto del progetto personalizzato che il lavoratore deve sottoscrivere presso i servizi per l’impiego; le cause di sospensione, decurtazione e decadenza.

La domanda va presentata in via telematica alla fine del periodo massimo di fruizione della Naspi, entro i 30 giorni successivi, tramite:

Servizi online del sito web istituzionale, con Pin dispositivo;

Contact center;

Patronato.

Quindi, gli aventi diritto devono presentare domanda esclusivamente in via telematica e le domande devono essere inviate entro il termine perentorio di 30 giorni dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI. Esclusivamente per i lavoratori che abbiano usufruito della NASpI, per la sua durata massima, nel periodo di tempo che intercorre fra il 1° maggio 2015 e la data di pubblicazione delle istruzioni INPS, il termine decorre dal 3 marzo 2016.

Il richiedente l’ASDI deve essere ancora in stato di disoccupazione; saranno ammessi anche coloro i quali svolgono una attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale.

La permanenza nello stato di disoccupazione viene autocertificata dal richiedente l’ASDI all’atto della domanda, ed è verificata dal competente servizio dell’impiego.

Per poter richiedere l’ASDI è necessario aver già presentato, all’atto della domanda, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Si ricorda che la validità di ogni DSU ai fini della richiesta di nuove prestazioni è limitata al 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione.

La possibilità di poter fruire dell’ASDI è condizionata dal mancato superamento di due periodi massimi di erogazione dello stesso, calcolati sull’arco temporale annuale e quinquennale.

Nel dettaglio, il fruitore dell’ASDI non può percepire la prestazione se ne ha già usufruito per una durata superiore a sei mesi nei dodici mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI, nonché per un periodo superiore a ventiquattro mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.

Riassumendo l’assegno è riservato ai disoccupati che sono in possesso dei seguenti requisiti:

aver fruito della NASpI per la durata massima spettante;

essere ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI;

essere componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18, ovvero

avere un’età pari o superiore a 55 anni e non avere maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

essere in possesso di una attestazione dell’ISEE, in corso di validità, da cui risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore ad euro 5.000;

non avere usufruito dell’ASDI per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e per più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;

avere sottoscritto, presso i competenti centri per l'impiego, un progetto personalizzato, o patto di servizio, di presa in carico.

La prestazione, decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI ed è erogato mensilmente per la durata massima di 6 mesi.

La durata, è soggetta ad un limite temporale: i mesi di ASDI di cui il beneficiario avesse già usufruito nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI, vanno sottratti ai sei di durata massima al fine di stabilire la durata effettiva dell’ASDI.

In ogni caso il periodo di fruizione non può essere superiore alla differenza tra 24 e i mesi già fruiti nei cinque anni precedenti il termine di fruizione della NASPI.

Alla luce del collegamento con la NASpI, che è calcolata e pagata in giorni, l’ASDI viene erogata con le medesime modalità.

L’importo dell’ASDI, è pari al 75 per cento dell’ultima indennità NASpI percepita; nel caso in cui l’importo dell’ultima indennità NASpI percepita sia parzialmente ridotto, in virtù del cumulo con redditi derivanti da svolgimento di attività lavorativa, l’importo dell’ASDI dovrà essere riferito a quello precedente detta decurtazione.

La misura è soggetta ad un tetto massimo di erogazione, in quanto l’importo dell’assegno non può, in ogni caso, essere superiore all’ammontare dell’assegno sociale. L’importo massimo dell’assegno sociale, per l'anno 2015, è pari a euro 448,52, che viene incrementato in presenza di figli a carico.

Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI.

Nella domanda telematica ASDI il lavoratore autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti; si impegna, altresì, a comunicare all'INPS, tramite il modello telematizzato ASDI- com tutti gli eventi che possono determinare variazioni dell’importo dell’assegno o che ne possono determinare la decadenza.

Il modello telematizzato ASDI- com è disponibile attraverso il seguente percorso: > Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI -> Comunicazioni ASDI- com.

L’invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato ad un momento successivo, utilizzando in quest’ultimo caso l’apposita funzionalità di salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura.

La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell’invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda ASDI è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI -> Consultazione domande.

Il medesimo provvedimento sarà inviato all’indirizzo PEC dell’ufficio del patronato per quanto riguarda le domande patrocinate o mediante raccomandata all’indirizzo indicato in domanda per le domande presentate direttamente dal richiedente.

giovedì 18 febbraio 2016

Indennità di disoccupazione: NASpI e risoluzione consensuale


Vediamo i chiarimenti del Ministero del lavoro sull'indennità NASPI a seguito di risoluzione consensuale in aziende al disotto dei 15 dipendenti (d.lgs.22/2015)

La Direzione Generale Ammortizzatori Sociali ha rilasciato questo parere a seguito di una richiesta di chiarimenti sulla possibilità di vedersi riconoscere l’indennità di disoccupazione NASpI per il lavoratore che si trovi in stato di disoccupazione a seguito di richiesta congiunta, con il datore di lavoro, ed ha chiarito che la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 c.p.c.

Questa conclusione è dovuta a quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, del D. Lgs n. 22/2015 che stabilisce letteralmente che la NASpI è riconosciuta oltre che nei casi di licenziamento anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966 come modificato dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012 (Legge Fornero).

Quindi viene chiarito che la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell'ambito del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 cpc. Ciò in base all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2015, che stabilisce che la NASpI è riconosciuta oltre che nei casi di licenziamento anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura conciliativa «preventiva» prevista dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, disciplina che si applica (art. 18 della legge n. 300/1970) ai datori di lavoro con almeno 15 dipendenti.

Quindi la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell'ambito del tentativo di conciliazione.

Il principio del decreto legislativo 22/2015 nel ridisegnare il perimetro di tutela nei casi di perdita involontaria del posto di lavoro ha del resto inteso tutelare, con la concessione dell'ammortizzatore sociale di disoccupazione, i soli lavoratori che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, con ciò ribadendo un principio storicamente presente da sempre nella disciplina legislativa dell'indennità di disoccupazione. La perdita involontaria del rapporto di lavoro, in altri termini, non può essere riconosciuta nei casi in cui la risoluzione del rapporto, seppur sorta per decisione unilaterale del datore di lavoro, venga ricomposta consensualmente in esito alla procedura di conciliazione per le controversie di lavoro prevista dal codice di rito.

domenica 7 febbraio 2016

Naspi a chi spetta e come si calcola

 
 

E' un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque ha perso il lavoro a partire dal 1° 2015, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.
Con la Naspi dal 2016 per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che hanno aderito o instaurato dopo l'associazione, un rapporto di lavoro in forma subordinata, per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato mentre per i precari e co.co.co. che hanno versato almeno tre mesi di contributi, hanno diritto, a partire sempre dal 1° maggio 2015.

Requisiti:
La nuova indennità di disoccupazione Naspi verrà gestita dalla nuova Agenzia unica del lavoro attraverso i centri per l’impiego a cui il lavoratore licenziato si dovrà rivolgere per sottoscrivere la DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e attivare così le procedure di politica attiva del lavoro, e dall'INPS che avrà il compito di recepire, lavorare le domande telematiche di disoccupazione ed erogare l'indennità spettante.

A cambiare è la platea di lavoratori a cui spetterà dal 2015 l'assegno di disoccupazione involontaria, in quanto il diritto nuovo sussidio universale sarà esteso a chiunque perda il lavoro, quindi anche a precari e collaboratori a progetto, sempre se hanno versato e lavorato almeno 3 mesi prima della perdita del lavoro.

La Naspi spetta ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
• stato di disoccupazione;
• se nei 4 anni precedenti al licenziamento possono far valere almeno 13 settimane di contributi versati;
• possono far valere 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dai contributi versati nei 12 mesi prima dell’inizio del periodo di disoccupazione.

Durata e calcolo importo retribuzione al mese:
La disoccupazione è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. La sua durata, secondo quanto previsto dal Jobs Act , dura nel 2016 per 24 mesi e spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, senza tenere conto dei periodi coperti da contributi figurativi che hanno già dato luogo al pagamento di prestazioni di disoccupazione, anche se pagate in un'unica soluzione anticipata.

Per i lavoratori precari invece la durata massima per l'erogazione dell'assegno di disoccupazione è per 6 mesi, in base alla presunzione che dietro la collaborazione di un anno di lavoro si possa configurare in realtà un contratto di lavoro subordinato.

Naspi calcolo: la retribuzione mensile, ossia, la misura dell'importo dell'assegno di disoccupazione pagato dall'INPS ogni mese con bonifico bancario, si calcola sommando tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni e dividendo il risultato per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente ottenuto va infine moltiplicato per il numero 4,33. In base a tale calcolo, se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1195 euro mensili, l’importo della Naspi è pari al 75% della suddetta retribuzione mentre se è oltre a tale soglia, viene aggiunto al 75% un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, l'importo massimo dell'indennità non può superare i 1300 euro al mese per l'anno 2015. Importo da rivalutare annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo come il massimale di 1195 euro.

Riduzione indennità progressiva a partire dal primo giorno del 5° mese di fruizione dell’indennità, per cui l’importo della naspi è ridotto del 3% al mese a partire dal primo giorno del 4° mese di fruizione. Infine non si applica la trattenuta del 5,84% prevista sull’importo delle prestazioni di sostegno al reddito. Dal 2016, la riduzione dell'assegno è a partire dal 91° giorno.

Domanda online:
Per presentare la domanda NASPI 2016 INPS per gli eventi di disoccupazione occorsi dopo il 1° maggio, i lavoratori devono:
compilare e inviare il modulo domanda naspi 2016 direttamente online, se dispongono del pin dispositivo inps, al seguente percorso: home > servizi online > elenco di tutti i servizi  > servizi per il cittadino> invio domande prestazioni a sostegno del reddito (sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) > naspi.
far compilare e inviare il modello di domanda a patronati o intermediari autorizzati ad inviare le richieste inps per via telematica.

Come funziona per i lavoratori licenziati per motivi disciplinari?
Naspi ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari: la nuova disoccupazione è riconosciuta anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari. Questo è quanto confermato e ribadito il ministero del Lavoro con l'interpello 13/2015, intervenuto a chiarire meglio il campo di applicazione della nuova assicurazione sociale per l’impiego in base al primo decreto attuativo del Jobs act, il Dlgs 22/2015 e come si attua la procedura di conciliazione volontaria introdotta dall’articolo 6, del Dlgs 23/2015.

Pertanto, la NASPI in base al Dlgs 22/2015 conferma che il presupposto della nuova disoccupazione è l’involontarietà della perdita del posto di lavoro, per cui l'indennità va riconosciuta anche nei casi licenziamento disciplinare che di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale del rapporto, per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, intervenuta in sede di conciliazione preventiva presso la Dtl.

Circa invece la possibilità di percepire l'indennità Naspi da parte dei lavoratori che non accettano l’indennità economica prevista dalla nuova offerta conciliativa del contratto a tutele crescenti, il Ministero ricorda che tale conciliazione ha l'obiettivo di impedire che il licenziamento possa essere impugnato, per cui il diritto alla Naspi è riconosciuta anche in questo caso.

Lavoratori stagionali
Il testo del decreto sul riordino degli ammortizzatori sociali, licenziato dal Governo nella seduta del CdM dell'11 giugno 2015, è intervenuto a fissare:
• Nuovi requisiti e condizioni per l'autorizzazione della CIG e CIGS
• Fondi di solidarietà,
• Prolungare la NASPI fino a 24 mesi anche dopo il 2016,
• Assegno di ricollocazione ASDI;
• Salvaguardia per i lavoratori stagionali.
La Naspi stagionali è solo per l'anno 2016 e solo per il settore turismo.

Disoccupati 2016: domande per Naspi, Aspi, Asdi, Dis Coll e Social Card


Come cambiano i sussidi di disoccupazione dal 2016: quali sono, come funzionano, per chi valgono e debutto social card per disoccupati.

Per presentare la domanda NASPI 2016 INPS per gli eventi di disoccupazione occorsi dopo il 1° maggio 2015, i lavoratori devono:

compilare e inviare il modulo domanda NASPI 2016 direttamente online, se dispongono del PIN dispositivo INPS, al seguente percorso: Home > Servizi Online > Elenco di tutti i Servizi  > Servizi per il cittadino> Invio domande prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) > NASpI;

far compilare e inviare il modello di domanda a Patronati o Intermediari autorizzati ad inviare le richieste INPS per via telematica.

Il nuovo assegno di disoccupazione: Naspi, verrà gestito dalla nuova agenzia unica per il lavoro, in stretta collaborazioni con i Centri per l’Impiego e dell’Inps sul territorio.

La Naspi può essere richiesta dai lavoratori che hanno perso involontariamente la propria occupazione e che provano di essere in reale stato di disoccupazione; che possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; o che possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

La Naspi arriverà a coprire un periodo massimo di 2 anni (più precisamente saranno presi in considerazione la metà dei mesi in cui il soggetto interessato ha avuto un contratto di lavoro negli ultimi 4 anni precedenti alla richiesta del sussidio, che partirà da un massimo di 1.200 euro per scendere poi gradualmente fino a 700 euro).

La mini Aspi, invece, è una prestazione a sostegno del reddito, destinata ai lavoratori che hanno perso il lavoro in maniera volontaria e che, rispetto all’Aspi, richiede dei requisiti contributivi ridotti. La Naspi vale per i lavoratori dipendenti privati, a tempo indeterminato e a termine, e per quelli pubblici assunti a termine. Per richiederla bisognerà aver maturato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni di lavoro e 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi.

La Naspi sarà erogata mensilmente dall’Inps, per importi massimi di 1.300 euro al mese e per un massimo di 18 mesi. Il nuovo Asdi, Assegno di disoccupazione per i lavoratori, invece, scatta se al termine della Naspi il disoccupato non ha trovato un altro lavoro, e avrà durata di sei mesi, con erogazione di un assegno di importo pari al 75% dell’ultimo assegno Naspi. In vigore dal primo gennaio 2015, invece, Dis-Coll, altro nuovo sussidio di disoccupazione a sostegno di coloro che sono senza lavoro iscritti alla gestione separata dell’Inps, non pensionati e privi di partita Iva.

Per ricevere l’Aspi bisogna aver maturato almeno 3 mesi di contributi dal primo gennaio dell’anno precedente o un mese nell’anno in cui si perde il lavoro, e la sua durata sarà di tre mesi. In questo 2015 i disoccupati potranno anche richiedere la nuova social card proprio per i disoccupati, da erogare, appunto, a quanti sono rimasti senza lavoro, con erogazione ogni due mesi e per un anno.

Diversi gli importi previsti, a seconda della composizione familiare.
Per famiglie composte da 2 membri, l’importo sarà di 231 euro; per famiglie composte da 3 membri, di 281 euro; per famiglie composte da 4 membri, di 331 euro; per famiglie composte da 5 o più membri, di 404 euro mensili.

Possono richiedere la nuova social card disoccupati, cittadini italiani o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, cittadini extracomunitari purché in possesso di regolare permesso di soggiorno, bisogna avere un Isee pari o inferiori a 3.000 euro, possedere un patrimonio mobiliare inferiore a 8.000 euro, non possedere autoveicoli immatricolati nell’ultimo anno. La social card deve essere richiesta direttamente presso gli uffici postali, compilando un modulo scaricabile presso il sito di Poste Italiane e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sarà poi l’Inps a valutare la domanda e decidere se erogare o meno la prestazione in base ai requisiti soddisfatti o meno.

La richiesta per avere la social card disoccupati deve essere presentata in uno degli Uffici di Poste Italiane Abilitati, insieme a tutta la documentazione richiesta, poi sarà inviata direttamente dall’Ufficio Postale all’Inps, che una volta valutata la documentazione presentata, comunicherà al richiedente se la domanda è stata accolta o meno.

E’ necessario per tutti essere in grado di dimostrare di aver lavorato almeno 3 mesi prima di perdere il l’impiego.

Questo nuovo sussidio coinvolge dunque molti soggetti che non ne avrebbero avuto diritto per il tipo di contratto sottoscritto con il datore di lavoro fino ad ora.

Dal 2016 l’Aspi e Mini Aspi può essere richiesta anche dai lavoratori stagionali impiegati nel settore turistico o negli stabilimenti termali per gli eventi di disoccupazione verificatisi entro il 31 dicembre 2015, e colf e lavoratori domestici , a domicilio, dipendenti con periodi di lavoro estero, lavoratori caratterizzati da neutralizzazione con contribuzione di interesse molto datata e agricoli, che abbiano almeno cinque settimane lavorate, intese come settimane con un minimo di 24 ore di lavoro retribuito. Stiamo parlando della Naspi, nuova indennità di disoccupazione che vale 24 mesi, prevede importi fino a 1.300 euro e la cui domanda deve essere inviata all’Inps telematicamente entro i 68 giorni successivi dalla conclusione del rapporto di lavoro.

Si può anche inoltrare ormai domanda per ricevere l’Asdi, il nuovo assegno di disoccupazione, che si può ricevere se, una volta esaurita la Naspi, il lavoratore disoccupato non abbia ancora trovato un nuovo impiego, se si hanno figli minori e non si sono ancora maturati i requisiti contributivi e anagrafici per il pensionamento. Coloro che intendono beneficiare della Asdi, dovranno presentare la domanda compilando un apposito modello on line, presente sul sito dell'INPS e successivamente recarsi presso un centro di servizi competenti in ambito territoriale per sottoscrivere un "progetto personalizzato", dove il richiedente deve dare il proprio consenso alla partecipazione a corsi di formazione o ad accettare eventuali proposte di lavoro.

L’Asdi prevede anche eventuali bonus se si hanno figli a carico. In particolare, il bonus è pari a 89,70 euro per un figlio; a 116,60 euro per due figli; a 140,80 euro per tre figli; a 163,30 per quatto o più figli. Unica condizione per la richiesta dell’Asdi è che il lavoratore dimostri di partecipare ai corsi di formazione, di orientamento e di ricerca attiva di nuova occupazione, proposti dai competenti Servizi per l’impiego e per accedervi deve presentare la domanda all’Inps, in via telematica, a partire dal primo giorno successivo al termine della Naspi ed entro 30 giorni, altrimenti perderà il diritto di accesso al beneficio.

La Dis Coll, è l’indennità di disoccupazione per i professionisti disoccupati iscritti alla gestione separata dell’Inps e CoCoPro, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, che prevede l’erogazione di un assegno pari al 75% del reddito medio mensile e deve essere richiesto online all’Inps entro 68 giorni dalla perdita del lavoro e sarà erogato mensilmente dallo stesso Istituto. Per i tempi di erogazione degli assegni da parte dell’Inps, dipenderà dall’inoltre delle domande.


venerdì 8 gennaio 2016

Agenzia del lavoro: approvato lo statuto


Prende forma la nuova Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro istituita dal Jobs Act.

L’ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive), sono stati fatti accordi con le Regioni per il rafforzamento dei centri per l’impiego con tanto di assegno di ricollocamento, riconosciuto a chi dopo quattro mesi di NASPI non ha ancora trovato lavoro, per aiutare a trovare una nuova occupazione.

L’ANPAL coordina la nuova Rete Nazionale dei Servizi per le Politiche Attive del Territorio e coinvolge i principali enti impegnati nell’erogazione degli ammortizzatori sociali, come INPS, INAIL, le Camere di Commercio, ma anche soggetti operanti come intermediatori nel mondo del lavoro, quali scuole e università e sarà strutturata su base regionale e coadiuvata dall’INPS e INAIL, dalle Agenzie per il Lavoro e da tutti i soggetti attualmente accreditati alle attività di intermediazione, dagli enti di formazione, da Italia Lavoro e ISFOL.

Fra i compiti dell’ANPAL ci sono quello di stabilire i programmi delle politiche attive, finanziati dall’FSE (Fondo Sociale Europeo), supervisionare la Rete Nazionale, archiviare tutti i fascicoli personali dei lavoratori e tenere un albo delle agenzie private del lavoro.

Ciò che rileva per i cittadini è che solo con l’iscrizione all’ANPAL il disoccupato (che sia stato licenziato o che abbia rassegnato le dimissioni per giusta causa) può aver diritto alla Naspi.

L’iscrizione all’ANPAL viene effettuata dai Centri per l’Impiego, durante un colloquio con il disoccupato : dalla data di licenziamento (o dimissioni per giusta causa) il Centro per l’Impiego ha 2 mesi di tempo per convocare il lavoratore, dalla convocazione il disoccupato ha tempo 15 giorni per presentarsi al Centro per l’Impiego, pena la perdita di un quarto dell’assegno di disoccupazione.

Nel corso del colloquio al Centro per l’Impiego, il disoccupato dovrà anche sottoscrivere un patto di servizio, cioè un programma che mira al ricollocamento dello stesso nel mondo del lavoro. Fino a che il disoccupato non troverà un nuovo impiego, il suo impegno nella formazione e ricollocazione professionale viene monitorato da un tutor.

Nello specifico lo schema di statuto disciplina il funzionamento e definisce le competenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Agenzia unica per le ispezioni del lavoro), la cui istituzione è prevista dal decreto legislativo 149 del 14 settembre 2015 al fine di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva. L' Agenzia avrà la funzione di coordinare, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, svolgendo le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL. L’Ispettorato ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa e contabile. Gli organi dell’Ispettorato sono: il direttore; il consiglio di amministrazione; il collegio dei revisori. Restano in carica tre anni, e sono rinnovabili per una sola volta.

Lo schema di statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro disciplina il funzionamento e definisce le competenze dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro che avrà il compito di coordinare la rete dei servizi per le politiche attive del lavoro, attuando le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali in materia di politiche attive, nonché la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale così come stabiliti dal Ministero del lavoro.

L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio.

Gli organi dell’Agenzia che restano in carica tre anni rinnovabili per una sola volta, sono:
- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Consiglio di vigilanza;
- il Collegio dei revisori.

venerdì 9 ottobre 2015

Naspi: calcolo, durata e importo



Tutti gli eventi di disoccupazione involontaria che si verificano a partire dal 1° maggio 2015 in via del tutto sperimentale e dal 2017sarà erogata la Naspi, prevista dal Dlgs 4 marzo 2015.

Ne possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti, con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni (Dlgs 165/01) e degli operai agricoli sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. La Naspi è inoltre concessa in caso di dimissioni per giusta causa nei casi di risoluzione consensuale sottoscritta presso la Dtl in seno al tentativo obbligatorio di conciliazione introdotto dalla riforma Fornero.

Si ha diritto alla Naspi per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione negli ultimi quattro anni di lavoro. Si ricorda, a tal proposito, che tale tipologia di assegno di disoccupazione non potrà essere percepita per più di 78 settimane, e fino a quando, comunque, permane lo status di disoccupazione. Nel caso in cui il lavoratore con diritto alla Naspi stipuli un nuovo contratto di lavoro della durata inferiore ai sei mesi, può interromperlo per un periodo massimo di sei mesi; se si instaura un nuovo rapporto di lavoro con retribuzione annuale inferiore al minimo consentito per fare la dichiarazione dei redditi, è possibile continuare a percepire l'assegno Naspi in percentuale ridotta. Nel caso di avvio di un’attività autonoma, il lavoratore è tenuto a informare l'Inps entro trenta giorni, dichiarare il reddito annuo previsto, e si avrà ancora diritto a percepire l'assegno Naspi per un importo pari all’80% di tale somma prevista.

Il nuovo sostegno contro la disoccupazione viene erogato a chi è disoccupato e vanta contributi per almeno 13 settimane nei 4 anni che precedono la perdita del lavoro, nonché 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Tutte le condizioni devono essere presenti contemporaneamente.

L’ammontare della Naspi si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni, dividendo il risultato per le settimane di contribuzione e moltiplicando il tutto per 4,33. Se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.195 euro, l’indennità sarà il 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza. Si applica un massimale di 1.300 euro e di importo differente in relazione alla differenti tipologie di contratto di lavoro, se co.co.co, co.co.pro, a progetto.

La Naspi diminuisce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione; Il beneficiario riceverà la Naspi per un numero di settimane pari alla metà di quelle coperte da contribuzione negli ultimi 4 anni.

Chi fruirà della Naspi dovrà, a pena di decadenza, partecipare alle iniziative di orientamento e riqualificazione, proposte dai centri per l’impiego. ( Ad esempio se si aveva una retribuzione di 1.000 euro, si avrà un assegno mensile Naspi di 750 euro; se si aveva uno stipendio di 1.500 euro, si dovrà calcolare il 75% di quella somma e l'ulteriore 25% della differenza dal tetto massimo per ricevere l'assegno mensile di sostegno al reddito, pari a 1.195 euro).

La durata del nuovo ammortizzatore sociale sarà rapportata alla contribuzione del lavoratore e si protrarrà per un massimo di 24 mesi, per coloro che hanno lavorato negli ultimi quattro anni. Il minimo è invece stato fissato a 18 mesi alla data 1 gennaio 2017. Per ricevere la Naspi è necessario inoltrare istanza telematica all’Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

lunedì 7 settembre 2015

NASpI: calcolo durata indennità e a chi spetta



La Naspi è l'indennità di disoccupazione che entrerà in vigore a partire dal 1° maggio 2015. L'importo dell'assegno mensile è calcolato in relazione alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali negli ultimi quattro anni di lavoro, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Ma come si calcola esattamente questa nuova tipologia di assegno mensile a sostegno del reddito e quanto spetta a un lavoratore che perde il lavoro o che si ritrova con il proprio contratto di lavoro scaduto?

Ecco i requisiti per fare domanda per la Naspi, quanto spetta e come si calcola. Si ricorda a tal fine che l'assegno massimo percepibile è di 1.300 euro mensili e di importo differente in relazione alla differenti tipologie di contratto di lavoro, se co.co.co, co.co.pro, a progetto. Come si calcola la Naspi 2015 e quanto spetta? L'importo dell'assegno Naspi 2015 è calcolato in base allo stipendio percepito negli ultimi quattro anni di servizio, e erogato in percentuale in relazione a tali parametri e come espresso nella tabella sottostante: (Es: se si aveva una retribuzione di 1.000 euro, si avrà un assegno mensile Naspi di 750 euro; se si aveva uno stipendio di 1.500 euro, si dovrà calcolare il 75% di quella somma e l'ulteriore 25% della differenza dal tetto massimo per ricevere l'assegno mensile di sostegno al reddito, pari a 1.195 euro).

Di seguito sono espresse anche le riduzioni nell'importo dell'assegno di disoccupazione in relazione
al piano previsto dal provvedimento, al momento applicato in via del tutto sperimentale.

Chiarimenti INPS sulle modalità di calcolo della durata dell'indennità NASpI: la guida per il sussidio di disoccupazione.

Con la Circolare n. 142/2015 l’INPS ha fornito nuovi chiarimenti in tema di NASpI, l’assicurazione sociale per l’impiego introdotta dalla Riforma ammortizzatori sociali del Jobs Act che viene corrisposta a coloro che perdono il lavoro a partire dallo scorso 1° maggio.

Calcolo durata NASpI
A fronte delle segnalazioni pervenute da diversi canali di utenza, l’INPS, fornisce una guida passo per passo al calcolo della durata della NASpI. Per determinare la durata della prestazione NASpI vanno effettuati i seguenti calcoli:

vanno considerate le prestazioni di Disoccupazione ordinaria (DSO) e ASpI il cui biennio di osservazione (eventualmente ampliato in caso di presenza di periodi neutri) risulti a cavallo dell’inizio del quadriennio di osservazione per la determinazione della durata dell’indennità NASpI.

L’INPS illustra nel dettaglio come procedere al calcolo sia per la prima prestazione DSO o ASpI, ovvero per quella con la data di cessazione più vecchia, che per quelle successive;
effettuato tale calcolo, vanno considerate tutte le domande di prestazione DSO, ASpI, miniASpI,

NASpI, DS Requisiti ridotti e miniASpI 2012 del lavoratore già percepite con data cessazione nel quadriennio ad esclusione di quelle già esaminate al punto 1, e cioè delle prestazioni di Disoccupazione ordinaria (DSO) e ASpI il cui biennio di osservazione (eventualmente ampliato) risulti a cavallo dell’inizio del quadriennio di osservazione per la determinazione della durata dell’indennità NASpI;

si considerano i contributi del lavoratore nel quadriennio di osservazione (eventualmente ampliato) prima della data cessazione attività a seguito della quale viene richiesta la NASpI;

si sommano i contributi nel quadriennio calcolati al punto 3 e si riducono del numero delle settimane di contributi utilizzate (quelle calcolate ai punti precedenti), facendo comunque salvi i contributi derivati dai rapporti di lavoro successivi alla data cessazione che ha dato luogo all’ultima indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore;


si divide per 2 il risultato.


Effettuati tutti i passaggi si ottiene la durata della prestazione NASpI.

L’Inps precisa quindi che:

“Per tutte le prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) o di ASpI le cui ultime 52 settimane di contribuzione che vi hanno dato luogo siano a cavallo dell’inizio del quadriennio, la valutazione della contribuzione utilizzata – calcolata così come indicato al punto 1) dello stesso paragrafo 2.5 – deve essere ricondotta prioritariamente ai periodi contributivi più risalenti delle ultime 52 settimane di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni di DSO o ASpI, anche se detta contribuzione si colloca al di fuori del quadriennio di riferimento”.

Si ha diritto alla Naspi 2015 per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione negli ultimi quattro anni di lavoro. Si ricorda che tale tipologia di assegno di disoccupazione sarà applicata dal 01 maggio 2015 in via del tutto sperimentale e dal 2017, non potrà essere percepita per più di 78 settimane, e fino a quando, comunque, permane lo status di disoccupazione. Nel caso in cui il lavoratore con diritto alla Naspi stipuli un nuovo contratto di lavoro della durata inferiore ai sei mesi, può interromperlo per un periodo massimo di sei mesi; se si instaura un nuovo rapporto di lavoro con retribuzione annuale inferiore al minimo consentito per fare la dichiarazione dei redditi, è possibile continuare a percepire l'assegno Naspi in percentuale ridotta. Nel caso di avvio di un’attività autonoma, il lavoratore è tenuto a informare l'Inps entro trenta giorni, dichiarare il reddito annuo previsto, e si avrà ancora diritto a percepire l'assegno Naspi per un importo pari all’80% di tale somma prevista.

martedì 23 giugno 2015

Contratto di ricollocazione, come funziona la nuova occupazione



Il contratto di ricollocazione è uno speciale istituto destinato ai lavoratori disoccupati di lunga data che garantisce loro un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di una nuova occupazione. In pratica, con il contratto di ricollocazione (o ricollocamento) il lavoratore licenziato riceve l'indennità di disoccupazione prevista dalla legge, cioè la Naspi, e inizia contemporaneamente un percorso di formazione e reinserimento professionale, attraverso un programma coordinato dalla sua Regione. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto di ricollocazione riceve dall'amministrazione regionale un contributo in denaro (voucher) che potrà poi spendere per un percorso di formazione presso un'agenzia di lavoro privata.

Il contratto di ricollocazione è riservato ai  disoccupati da più di 12 mesi,  non solo lavoratori dipendenti ma anche lavoratori autonomi e prevede un accordo con cui il lavoratore si impegna e farsi seguire da un ente accreditato in un percorso di formazione e ricollocazione in cambio di un voucher erogato dalla Regione che copra i costi della formazione Il voucher è suddiviso in una parte fissa e una maggiore,  che viene erogata  soltanto a ricollocazione avvenuta.

La procedura per accedere è la seguente:
Il lavoratore disoccupato deve prima di tutto scegliere la struttura privata accreditata o pubblica dalla quale intende farsi assistere, la quale per prima cosa definisce il livello di occupabilità del disoccupato. Da tale livello dipende l ’importo del voucher che verrà garantito al lavoratore, che  è inversamente proporzionale alla probabilità di trovare un nuovo impiego.

In seguito, viene  assegnato un tutor o job advisor che guiderà il soggetto verso la sua nuova occupazione.  il tutor svolge anche funzioni di controllo, in quanto verifica se il lavoratore  disoccupato  segue regolarmente i corsi di formazione e se è disposto davvero ad accettare le offerte di impiego che gli arrivano.
I soggetti coinvolti nella gestione del Contratto di ricollocazione sono le Regioni che  devono regolare con una delibera la possibilità di stipulare il contratto,  garantendo la copertura del costo dell'outplacement, cioè dell' assistenza intensiva nella ricerca del nuovo posto di lavoro, tramite i voucher. Nella  pratica la procedura  può essere  gestita da:

Centri per l’Impiego;

agenzie per il lavoro;

soggetti specificatamente accreditati per la formazione, ovvero:

gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;

le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;

i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;

i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;

l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente.

Con questo contratto il lavoratore oltre a godere dell’ammortizzatore sociale unico NASpI, si impegna in un percorso di formazione e reinserimento professionale presso un'agenzia di lavoro privata, attraverso un programma coordinato dalla Regione in cui risiede, garantendosi un contributo in denaro (voucher) per coprirne i costi . Vi possono accedere come detto tutti i soggetti in stato di disoccupazione di lunga durata, cioè  tutti quei lavoratori che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi.

Il contratto di ricollocazione prevede la decadenza del lavoratore in caso di inadempienza dai diritti-doveri ossia:

qualora il soggetto non si renda parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;

qualora il soggetto non partecipi alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato;

nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro;

in caso di perdita dello stato di disoccupazione.

In merito alla terza causa di decadenza, il Ministero del Lavoro ha definito il termine “congrua offerta di lavoro” sulla base  dei seguenti principi: coerenza con le competenze e d esperienze maturate dal lavoratore distanza dalla residenza e tempo di percorrenza con mezzi pubblici retribuzione superiore almeno del 20% rispetto all'ultima indennità di disoccupazione conseguita.

In sintesi il contratto di ricollocazione prevede l’affidamento della persona interessata a un tutor designato dall’agenzia, che ha il compito di assisterla, e di controllarne la disponibilità effettiva per tutto quanto è necessario ai fini della reinserimento nel mercato di lavoro, compresi eventuali corsi di riqualificazione mirati. Nel caso di rifiuto ingiustificato di una iniziativa, o addirittura di un posto di lavoro, il tutor lo contesta al lavoratore. E alla contestazione – salva possibilità di impugnazione da parte del lavoratore davanti a un arbitro – consegue il dimezzamento dell’indennità; poi, la seconda volta, l’interruzione.

La novità più interessante sta nel meccanismo di determinazione automaticamente equilibrata del grado della disponibilità che può e deve essere richiesta al disoccupato, in relazione alle condizioni del mercato del lavoro locale.



domenica 3 maggio 2015

Indennità di disoccupazione Naspi e rapporto di lavoro



Se un lavoratore, in corso di fruizione della Naspi, instauri un rapporto di lavoro subordinato o intraprenda un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale.

Con riferimento ai rapporti di lavoro subordinati, se il reddito annuale risulti essere superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, non riceve più la prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi poiché, in tal caso, la prestazione viene sospesa d’ufficio e riprende una volta cessato il rapporto di lavoro. Qualora invece il reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, la Naspi viene ugualmente erogata, a condizione che il lavoratore comunichi all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto oltre che la non coincidenza del datore di lavoro attuale con il datore di lavoro per il quale il lavoratore è stato impiegato per il periodo che ha determinato il diritto al riconoscimento dell’indennità.

Da ultimo, se il lavoratore è impiegato con due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessi da uno dei rapporti il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, a percepire la Naspi, ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto (rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno). Ad ogni modo, il soggetto beneficiario ha l’obbligo di comunicare all’Inps, entro un mese dall’inoltro dalla domanda di prestazione, il reddito annuo previsto.

Diversamente da quanto sopra visto, il lavoratore che intraprenda un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale, che generi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve darne tempestiva comunicazione all’Inps (entro un mese dall’inizio dell’attività), dichiarando il reddito annuo che prevede di perseguire.

La prestazione è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina i l periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno; detta riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

I lavoratori non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, in alternativa, devono presentare all’Inps un’apposita autodichiarazione del reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo; in ipotesi contraria, occorrerà restituire la Naspi percepita dall’inizio dell’attività autonoma.

Autoimprenditorialità
Il Decreto offre la possibilità al lavoratore di chiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo del trattamento spettante residuo, allo scopo di intraprendere un’attività di lavoro autonomo in forma di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Tale ipotesi non dà diritto alla contribuzione figurativa e agli assegni familiari.
Ad ogni modo, entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o di impresa individuale o alla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa, deve essere fatta esplicita richiesta all’Inps.
Tuttavia, l’anticipazione ottenuta, deve essere restituita qualora, prima della scadenza del termine di fruizione della Naspi, il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato; fanno eccezione i rapporti di lavoro subordinato instaurati con la cooperativa con la quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Compatibilità e cumulabilità
Di seguito vediamo cosa accade se un lavoratore, in corso di fruizione della Naspi, instauri un rapporto di lavoro subordinato o intraprenda un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale.

Con riferimento ai rapporti di lavoro subordinati, se il reddito annuale risulti essere superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, non riceve più la prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi poiché, in tal caso, la prestazione viene sospesa d’ufficio e riprende una volta cessato il rapporto di lavoro. Qualora invece il reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, la Naspi viene ugualmente erogata, a condizione che il lavoratore comunichi all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto oltre che la non coincidenza del datore di lavoro attuale con il datore di lavoro per il quale il lavoratore è stato impiegato per il periodo che ha determinato il diritto al riconoscimento dell’indennità. Da ultimo, se il lavoratore è impiegato con due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessi da uno dei rapporti il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, a percepire la Naspi, ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto (rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno). Ad ogni modo, il soggetto beneficiario ha l’obbligo di comunicare all’Inps, entro un mese dall’inoltro dalla domanda di prestazione, il reddito annuo previsto.

Diversamente da quanto sopra visto, il lavoratore che intraprenda un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale, che generi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve darne tempestiva comunicazione all’Inps (entro un mese dall’inizio dell’attività), dichiarando il reddito annuo che prevede di perseguire.

La prestazione è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina i l periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno; detta riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

I lavoratori non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, in alternativa, devono presentare all’Inps un’apposita auto dichiarazione del reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo; in ipotesi contraria, occorrerà restituire la Naspi percepita dall'inizio dell’attività autonoma.

Decadenza
Il lavoratore perde il diritto di fruire della prestazione a causa:
• della perdita dello status di disoccupato;
• dell’inizio di un’attività di lavoro subordinato o autonomo senza effettuare le comunicazioni di cui sopra;
• del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento;
• dell’acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità (salvo optare per la NASPI).

Contribuzione figurativa
La contribuzione figurativa equivale alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione.

Le retribuzioni non sono conteggiate ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile laddove siano di importo inferiore alla retribuzione media ottenuta senza tener conto di tali retribuzioni.



Tutele per il lavoro dal 1° maggio 2015



Per ammortizzatori sociali si intende il complesso di misure adottate dagli organi governativi che hanno lo scopo di sostenere economicamente tutti coloro che vivono una situazione di disoccupazione. In questa sezione del sito trovi tutte le notizie relativi agli interventi di sostegno al reddito adottati sia a livello nazionale che a livello regionale, come accedere e le novità 2015.

Quindi diventano operativi i nuovi ammortizzatori sociali per chi perde il lavoro. Aspi e mini Aspi lasciano il posto a una nuova prestazione di sostegno al reddito chiamata Naspi che interessa tutti coloro che, avendone i requisiti, perdono involontariamente il lavoro. La cassa integrazione sarà sottoposta a nuove regole che ne escludono il ricorso in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa.

Una profonda rivisitazione è affidato  al capitolo dedicato alle tutele contro la disoccupazione involontaria. Ci saranno tre nuove tutele per chi resta senza lavoro.

La Nuova Aspi - Dall'Aspi, targata Fornero, si passerà alla Naspi, acronimo che sta per Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, che prevede una indennità mensile di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, esclusi quelli della pubblica amministrazione (qui i dettagli sui lavoratori beneficiari). Sarà riconosciuto ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che siano in stato di disoccupazione e che possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione, nonché possano far valere diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Il sussidio verrà pagato mensilmente sino ad massimo di due anni, e sarà rapportato alla retribuzione degli ultimi quattro anni (nel 2015 non potrà comunque essere superiore a 1.300 euro) (vedi come si calcola l'importo della Naspi). La durata del sussidio è pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi quattro anni fino a 24 mesi, ovvero 6 in più rispetto ai 18 previsti a regime dall'Aspi Fornero.

L'Assegno di disoccupazione - La seconda novità introdotta col Jobs act è l'Asdi, una sigla che sta per Assegno di disoccupazione. Sarà concesso, in via sperimentale per il prossimo anno, a tutti coloro per cui il periodo coperto dalla Naspi è passato invano e si trovano in condizioni di particolare necessità. In pratica un'ulteriore forma di sostegno al reddito, elargita a lavoratori in «condizione economica di bisogno». E una via preferenziale verrà riservata ai lavoratori che hanno minorenni a carico o a coloro a cui manca poco al pensionamento. Infatti nel primo anno di attuazione, gli aiuti saranno prioritariamente riservati ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non hanno ancora maturato i requisiti necessari alla messa a riposo. Sei mesi la durata dell'assegno.

Il sostegno economico sarà condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte sarà obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

L'indennità per i parasubordinati - Infine c'è la Dis-Coll, un ammortizzatore sociale di 6 mesi dedicato ai precari. Per il 2015 avranno una indennità mensile di disoccupazione anche i collaboratori, continuativi o a progetto (co.co.co. e co.co.pro.), grazie all'esordio della Dis-Coll. Questa indennità vale per gli iscritti alla Gestione separata Inps (esclusi pensionati e partite Iva) e quanti potranno far valere almeno 3 mesi di contribuzione nell'anno precedente, o 1 mese di contribuzione nell'anno in corso. L'importo del sussidio, la cui durata non potrà superare i 6 mesi, sarà rapportato al reddito e graduato con gli stessi meccanismi della Naspi, cioè fino a un massimo di 1.300 euro, con una riduzione del 3% mensile dal quarto mese. Inoltre l'erogazione è subordinata dalla frequenza di percorsi di riqualificazione.

Come viene calcolata e in che misura

La Naspi è rapportata alla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. In ipotesi in cui la retribuzione mensile, per l’anno 2015 (l’importo è rivalutato annualmente sulla base dell’indice Istat) sia pari o inferiore a euro 1195/mensili, l’indennità mensile equivale al 75% della retribuzione; diversamente, qualora la retribuzione mensile sia superiore al suddetto importo, l’indennità equivale al 75% della retribuzione, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo di euro 1195,00.

Ad ogni modo l’importo erogato non potrà superare i 1300,00 euro (rivalutabili annualmente in base all’indice Istat).

La Naspi viene erogata mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Tuttavia, si tenga presente che non rientrano nel computo dell’indennità i periodi che in precedenza hanno dato luogo all’erogazione di prestazioni.

A far data dal 1° gennaio 2017, la durata massima sarà di 78 settimane.

La domanda deve essere presentata all’Inps tramite i canali telematici, entro il termine perentorio di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; l’Inps provvederà poi ad erogare l’indennità a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dal primo giorno successivo alla data di inoltro della domanda, qualora la stessa venga presentata oltre il predetto termine.

La norma subordina l’erogazione della prestazione al rispetto di alcune condizioni:

• regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale (articolo 1, comma 2, lettera g), Decreto Legislativo n. 181/2000, e successive modificazioni);

• ricerca attiva di un’occupazione e reinserimento nel tessuto produttivo (articolo 1, comma 3, Legge n. 183/2014).

Il Decreto offre la possibilità al lavoratore di chiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo del trattamento spettante residuo, allo scopo di intraprendere un’attività di lavoro autonomo in forma di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Tale ipotesi non dà diritto alla contribuzione figurativa e agli assegni familiari.

Ad ogni modo, entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o di impresa individuale o alla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa, deve essere fatta esplicita richiesta all’Inps.

Tuttavia, l’anticipazione ottenuta, deve essere restituita qualora, prima della scadenza del termine di fruizione della Naspi, il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato; fanno eccezione i rapporti di lavoro subordinato instaurati con la cooperativa con la quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.



martedì 28 aprile 2015

Ambito di applicazione della nuova Naspi



La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 13 del 24 aprile 2015, ha fornito indicazioni in merito all'ambito di applicazione della nuova Naspi, ricordando che l’indennità NASpI, oltre ad essere riconosciuta in caso di involontaria perdita dell’occupazione, è altresì concessa nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Con Interpello del 24 aprile 2015 n. 13, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni in merito all'ambito di applicazione della nuova Naspi (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, art. 3 del D.Lgs n. 22/2015), ricordando che l'indennità Naspi.

Viene quindi ampliato l’ambito applicativo della Naspi. Oltre ai casi di licenziamento per motivi economici o per giustificato motivo oggettivo, oltre ai casi di disoccupazione per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione ad esempio), la nuova prestazione a sostegno del reddito spetta anche per i licenziamenti per giusta causa per motivi disciplinari. Ed anche se il lavoratore accetta la procedura di conciliazione volontaria (che è comunque finalizzata a ridurre il contenzioso tra datore di lavoro e lavoratore). In tutti questi casi viene considerata una disoccupazione involontaria da parte del lavoratore.

Il licenziamento disciplinare, lo ricordiamo, è quel licenziamento che rientra nei casi di licenziamento per giusta causa, ossia quando il licenziamento è motivato da una condotta colposa o manchevole del lavoratore.

La Naspi è la nuova indennità di disoccupazione che viene pagata dall’Inps per gli eventi di disoccupazione a partire dal 1 maggio 2015. La nuova prestazione porta con sé numerose novità soprattutto in termini di requisiti e durata. Ma anche due importanti novità ben chiarire dal Ministero del lavoro nell’interpello che ora vediamo.

La Naspi spetta anche per le dimissioni per giusta causa e per le risoluzioni consensuali. Il Ministero: “L’indennità Naspi oltre ad essere riconosciuta in caso di involontaria perdita dell’occupazione, è altresì concessa nelle ipotesi in cui il lavoratore, ricorrendo una giusta causa, decida di interrompere il rapporto di lavoro e, in tutti i casi in cui in esito alla procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966 – introdotta dall’art. 1 comma 40 della L. n. 92/2012 – le parti addivengano ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro”.

Il Ministero nell’interpello precisa che “a differenza della disciplina normativa sull’ASpI, in virtù della quale il Legislatore aveva tassativamente indicato le fattispecie per cui non fosse possibile fruire del trattamento indennitario, con il dettato di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 22/2015, è stato specificato l’ambito di applicazione “in positivo” per il riconoscimento della nuova prestazione di assicurazione sociale, senza indicare le ipotesi di esclusione”.

Il Ministero autorizza la Naspi per i licenziamenti disciplinari: “Tanto premesso, appare conforme al dato normativo, specie in ragione della nuova formulazione, considerare le ipotesi di licenziamento disciplinare quale fattispecie della c.d. “disoccupazione involontaria” con conseguente riconoscimento della Naspi”.

Il Ministero a ricordato di aver già avuto modo di chiarire, con interpello n. 29/2013 sulla concessione dell’ASpI, come “non sembra potersi escludere che l’indennità di cui al comma 1 e il contributo di cui al comma 31 dell’art. 2, L. n. 92/2012 siano corrisposti in ipotesi di licenziamento disciplinare, così come del resto ha inteso chiarire l’Istituto previdenziale, il quale è intervenuto con numerose circolari per disciplinare espressamente le ipotesi di esclusione della corresponsione dell’indennità e del contributo in parola senza trattare l’ipotesi del licenziamento disciplinare”.

La nota ministeriale sottolinea, altresì, che il licenziamento disciplinare non possa essere inteso tout court quale forma di “disoccupazione volontaria”, in ragione del fatto che la misura sanzionatoria adottata mediante il licenziamento non risulta automatica; infatti, “l’adozione del provvedimento disciplinare è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro e costituisce esercizio del potere discrezionale” non trascurando, peraltro, l’aspetto dell’impugnabilità del licenziamento stesso che nelle opportune sedi giudiziarie potrebbe essere ritenuto illegittimo.

Il Ministero: “In relazione alla nuova procedura della c.d. offerta di conciliazione “agevolata” introdotta dall’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015, si ritiene altresì possibile riconoscere al lavoratore che accetta l’offerta un trattamento o indennità della Naspi.

La norma da ultimo citata stabilisce, nello specifico, che in caso di licenziamento il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento stesso, in una delle sedi di cui all’art. 2113, quarto comma, c.c., un importo che non costituisce reddito imponibile e non risulta assoggettato a contribuzione previdenziale e la cui accettazione da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.

Evidentemente l’accettazione in questione non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta il licenziamento e comporta, per espressa previsione normativa, esclusivamente la rinuncia all’impugnativa dello stesso.

Ne consegue che, non modificando il titolo della risoluzione del rapporto, tale fattispecie debba intendersi pur sempre quale ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro.

In definitiva, si ritiene possano essere ammessi alla fruizione dell'indennità della Naspi sia i lavoratori licenziati per motivi disciplinari, sia quelli che abbiano accettato l’offerta economica del datore di lavoro nella ipotesi disciplinata dall’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015”.



venerdì 3 aprile 2015

ASpI, Mini-ASpI e Naspi istruzioni per la domanda



La richiesta di anticipazione ASpI o Mini-ASpI per nuova attività autonoma dà diritto all'indennità piena, senza eventuale decurtazione in base al reddito presunto: circolare INPS.

L'Inps ha emanato una circolare, la 62/2015, in cui da istruzioni circa la possibilità di incassare il sussidio di disoccupazione Aspi ( in futuro Naspi) in un'unica soluzione. Lo scopo è aiutare i disoccupati ad aprire un'attività imprenditoriale. Ecco i requisiti per effettuare la richiesta e le indicazioni per presentarla. Ricordiamo che fino al 31 di aprile, il sussidio è l'Aspi (o Mini Aspi), mentre a partire dal primo di maggio entrerà in vigore la Naspi.

Il lavoratore che chiede la liquidazione anticipata in un’unica soluzione del trattamento di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI ha diritto all’intera somma ancora non percepita, senza decurtazioni, anche se intraprende un’attività autonoma che resta sotto il limite previsto restare in disoccupazione: lo specifica l’INPS, con la circolare 62/2015, che riguarda sia le modalità operative di richiesta sia la natura giuridica di questo istituto.

Il chiarimento fondamentale è il seguente:

L’erogazione anticipata in un’unica soluzione di ASpI e Mini-ASpI, «non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e non ha più la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale», ma la natura specifica di un «contributo finanziario per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in disoccupazione svolge».

Fra l’altro, fra le finalità dell’anticipazione ASpI e Mini-ASpI, c’è anche quella di «ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato indirizzando i disoccupati nel settore delle attività autonome e delle cooperative», anche in considerazione della difficoltà di trovare un lavoro come dipendente in un periodo caratterizzato dalla crisi.

L’INPS sottolinea che questo scopo, già in altri casi perseguito dal legislatore, è anche confermato da alcune sentenze di Cassazione sul tema analogo dell’anticipazione dell’indennità di mobilità (Cassazione Sezione Lavoro 9007/2002 e Cassazione sezione lavoro 12746/2010).
Per queste ragioni, l’INPS ritiene che l’anticipazione ASpI e Mini-ASpI si differenzi dall’istituto dell’indennità percepita in forma mensile. Quest’ultima, viene ridotta nel caso in cui il lavoratore intraprenda un’attività autonoma con reddito fino a 4800 euro annui (il limite per conservare lo stato di disoccupazione). In questo caso, il disoccupato è tenuto a effettuare la comunicazione all’INPS entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività.

Ebbene, nel caso in cui però si richiesta il trattamento anticipato, questo paletto decade. Il disoccupato ha diritto all’intera quota di ASpI e di Mini-ASpI ancora non goduta, senza il taglio in base al reddito previsto. Attenzione: la domanda di liquidazione anticipata deve però essere inviata da un disoccupato che non sia decaduto dal beneficio. Se quindi è stato comunicato all’INPS il superamento del limite di reddito, o se il beneficio è stato perso per aver omesso le necessarie dichiarazioni, non si può chiedere alcuna anticipazione ASpI e mini Aspi.

Se però, dopo aver aperto un’attività autonoma, il lavoratore non presenta entro 30 giorni la comunicazione sull’apertura della nuova iniziativa e sul reddito presunto, ma entro lo stesso termine presenta invece la richiesta di anticipazione ASpI o Mini-ASpI , quest’ultima viene riconosciuta.

A un lavoratore che apre un’attività autonoma e mantiene i requisiti di reddito per rientrare nello stato di disoccupazione, converrà inviare entro 30 giorni la richiesta di anticipazione ASpI o Mini-ASpI, in luogo della comunicazione sulla nuova iniziativa che è invece obbligatoria nel caso in cui scelga di continuare a percepire l’indennità mensilmente

Anche per il nuovo sussidio di disoccupazione Naspi è prevista la stessa possibilità, ovvero ricevere la somma totale in anticipo rispetto all'ultima scadenza allo scopo di avviare un'attività imprenditoriale. Bisogna però chiarire che il DL sugli ammortizzatori sociali non contiene istruzioni dettagliate in merito, nè queste sono state fornite dall'Inps.



lunedì 23 marzo 2015

NASPI e CIG i chiarimenti del Ministero del Lavoro



Naspi 2015, ecco i primi chiarimenti da parte del Ministero del lavoro sui requisiti necessari per ottenerla. La cassa integrazione a zero ore e altri periodi privi di retribuzione non conteranno: seguirà un’apposita circolare da parte dell’Inps.

Cosi il Ministero del lavoro :"Con riferimento al diritto alla nuova prestazione NASpI in presenza di periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo (per esempio malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro) che risultino immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, precisa quanto segue.

Il Decreto Legislativo 22/2015 rinvia, per questi casi, alla normativa vigente. Gli eventi sopra richiamati saranno quindi considerati, come avveniva in precedenza, periodi neutri e determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all'interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione.

Allo stesso modo, quanto al nuovo requisito introdotto dalla recente disciplina, consistente nel poter far valere almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo verrà ricercato nei dodici mesi immediatamente precedenti gli eventi sopra richiamati, anche qui considerati periodi neutri."

Il Ministero del lavoro ha diffuso un comunicato stampa fornendo alcune informazioni, in attesa dell’apposita circolare attuativa da parte dell’Inps. Al momento, quindi, si sa già che per raggiungere i requisiti necessari non potranno essere conteggiati i periodi di cassa integrazione a zero ore o altri analogamente privi di retribuzione (e quindi di contribuzione previdenziale).

Come funziona la Naspi
L’indennità, introdotta con il Jobs Act, entrerà in vigore dal prossimo primo maggio e riguarderà i lavoratori dipendenti ad esclusione di quelli pubblici assunti a tempo indeterminato. Nella Naspi non rientrano anche gli operai agricoli (a termine o a tempo indeterminato) per i quali resta in vigore l’apposita indennità di disoccupazione agricola.

I requisiti per ottenere la Naspi
Nello specifico, la Naspi spetta a chi abbia involontariamente perso il lavoro e abbia i seguenti requisiti:

1 – Almeno 13 settimane di contributi Inps nei quattro anni precedenti la disoccupazione;

2 – almeno 30 giornate di lavoro effettivamente svolto nei 12 mesi antecedenti lo stato di disoccupazione.

La somma spettante al lavoratore sarà commisurata sulla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni ma l’importo mensile non potrà comunque superare i 1300 euro. Dopo il quarto mese di erogazione dell’assegno, la cifra verrà decurtata del 3 per cento ogni 30 giorni. La durata è comunque limitata: spetterà per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione risultanti all’Inps negli ultimi 4 anni; a partire dal primo gennaio 2017, invece, si potrà ottenere il sussidio per un massimo di 78 settimane, ovvero 18 mesi.

Quali periodi non concorrono alla formazione dei requisiti necessari?
In ogni caso, come anticipato dal Ministero del lavoro, per il raggiungimento dei requisiti necessari non verranno tenuti in considerazione eventuali periodi di cassa integrazione a zero ore o della malattia senza integrazione di retribuzione da parte del datore di lavoro: ovvero, di tutti quei segmenti della vita lavorativa che, non essendo retribuiti, non sono coperti dalla relativa contribuzione.

In particolare il Ministero del Lavoro stabilisce che, come avveniva per la vecchia normativa sulla NASpI, tutti i periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo (per esempio malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro) che risultino immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, saranno considerati neutri ai fini del conteggio dei 4 anni utili al calcolo della NASpI. Questo significa che tali periodi saranno saltati facendo slittare all’indietro l’inizio del quadriennio previsto dalla norma, ovvero determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all'interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione.

Lo stesso avverrà per l’altro requisito introdotto dalla nuova normativa sulla NASpI, consistente nel poter far valere almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, anche in questo caso in presenza di periodi cosiddetti neutri il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo verrà ricercato nei dodici mesi immediatamente precedenti gli eventi sopra richiamati, anche qui considerati periodi neutri.



martedì 17 marzo 2015

NASPI e ASDI, requisiti e caratteristiche per il 2015



Per i nuovi sussidi di disoccupazione della Naspi e dell'Asdi 2015 occorre considerare quali sono i casi in cui il sussidio si perde e cosa avviene con una concomitante attività lavorativa e al momento del raggiungimento dell'età pensionabile.

Vediamo le novità previste dal decreto attuativo n. 22/2015 del JOBS ACT sui nuovi ammortizzatori sociali.

Da maggio 2015 partono la NASPI e l'ASDI.
Il D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 disciplina la normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 cd, si tratta della NASPI, ASDI  e  DIS- COLL. Vediamo in questo speciale  le caratteristiche dei nuovI ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti  che perdono il lavoro:

la  Naspi, che sostituirà progressivamente ASPI e MiniASPI)  e

l' Asdi (Assegno di disoccupazione sperimentale)  che viene concesso solo a fronte di particolari impegni assunti dal lavoratore (formazione o lavori socialmente utili) sulla base di un progetto personalizzato formulato dai Centri per l'impiego.

NASPI  sta per Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego e si prevede la sostituzione delle prestazioni ASpI e mini-ASpI con la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), con riferimento agli eventi di disoccupazione (involontaria) verificatisi a partire dal 1° maggio 2015.

La nuova indennità rientra, come le precedenti, nella Gestione INPS prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

Per la NASpI si applica il medesimo ambito di applicazione soggettivo valido per l'ASpI e la mini-ASpI; riguarda, quindi,

i lavoratori dipendenti privati - con esclusione degli operai agricoli

i dipendenti pubblici a tempo determinato;

I nuovi requisiti per usufruirne sono i seguenti:

tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione oppure

trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi (precedenti il periodo di disoccupazione).

Rispetto all'Aspi vi è un ampliamento del periodo di riferimento della retribuzione imponibile agli ultimi quattro anni e dell'elevamento del limite a 1.300 euro mensili (nel 2014 era pari a euro 1.165,58 mensili);

L'indennità NASPI viene ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento ogni mese, a decorrere dal quarto mese di fruizione.

L'indennità NASpI non è soggetta ad alcuna forma di contribuzione previdenziale.

La durata dell'indennità mensile NASpI  è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (con esclusione dei periodi contributivi che abbiano già dato luogo a corresponsione di trattamenti di disoccupazione).

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2017, si pone un limite massimo di durata pari a 78 settimane. Il suddetto limite di 78 settimane è superiore a quello generale, previsto, a regime, per l'ASpI, e coincide con quest'ultimo solo per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni.

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La data di entrata in vigore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASpI, è fissata al 1° Maggio 2015.

ASDI - Assegno di Disoccupazione per le famiglie in stato di bisogno

L'Assegno di disoccupazione (ASDI) è istituito dall'art. 16 in via sperimentale,  con riferimento ad alcune categorie di soggetti titolari nel 2015 della summenzionata NASpI e per i quali l'intera durata di quest'ultimo trattamento sia stata fruita entro il 31 dicembre 2015. Il nuovo trattamento sarà concesso in caso di particolare stato di bisogno del nucleo familiare  ma sarà subordinato all'accettazione di alune clausole come partecipazione a iniziative di formazione e accettazione di proposte di lavoro.

L' assegno sarà   concesso (in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande) nel rispetto della dotazione del Fondo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016; inoltre, il comma 8 prospetta un'eventuale estensione - in relazione al reperimento delle risorse finanziarie - per i casi di percezione del trattamento base (cioè, della NASpI) negli anni 2016 e seguenti.

L'ASDI è riservato ai soggetti privi di occupazione ed in una condizione economica di bisogno (comma 1), con priorità per i lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, in secondo grado di priorità, per i lavoratori in età prossima al pensionamento (comma 2).

Riguardo alla condizione economica di bisogno ed ai criteri di priorità, ulteriori disposizioni saranno definite con decreto ministeriale  da emanare entro 90 giorni. Il diritto all'ASDI  sarà  subordinato all’adesione ad un progetto personalizzato, redatto dai competenti uffici dei Servizi per l’impiego e contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità per iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro; la partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio;

Nello specifico sia la Naspi che l’Asdi vengono previste per lavoratori che hanno perso involontariamente la loro occupazione e entrambi i sussidi sono assegnati in misura proporzionale all’età di servizio del lavoratore in azienda.

Differenti sono però le cause di esclusione e di perdita del sussidio e gli adempimenti del lavoratore disoccupato per continuare a fruire del sussidio di disoccupazione per tutto il tempo della sua durata. Cambiano poi le modalità di fruizione dei due sussidi in concomitanza con un’attività lavorativa e al raggiungimento dell’età pensionabile.

L’erogazione della Naspi per l’intera durata del periodo in cui viene assegnato il sussidio è vincolata alla partecipazione regolare del lavoratore disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa. Si intendono con questo termine dei corsi e degli incontri finalizzati alla riqualificazione professionale del lavoratore che vengono organizzati dai Centri per l’impiego e dalle altre strutture competenti. La mancata partecipazione a queste occasioni di riqualificazione professionale costituisce un vero e proprio caso di decadenza dalla fruizione della Naspi.

L’Asdi, il sussidio che il lavoratore può richiedere in seguito alla fruizione della Naspi, qualora non sia riuscito a trovare una nuova occupazione, prevede, invece, un percorso di riqualificazione più incisivo e dettagliato dal momento che per fruire di questa seconda prestazione a sostegno del reddito, il lavoratore è tenuto ad aderire e a compiere effettivamente le azioni previste da un progetto personalizzato che viene stilato dai funzionari dei Centri per l’Impiego. Il progetto personalizzato prevede:
un percorso personalizzato di reinserimento lavorativo tarato sul profilo professionale del lavoratore;

impegni specifici che fanno sì che il lavoratore ricerchi attivamente un lavoro;
partecipazione a percorsi di orientamento e di formazione all’interno o al di fuori dei Centri per l’Impiego;
accettazione delle proposte di lavoro ricevute, se congrue;


In entrambi i casi (Naspi e Asdi) la mancata partecipazione alle iniziative di politiche attive previste o al progetto personalizzato può implicare la decadenza dalla fruizione del sussidio.
Sussidi e lavoro Per quanto riguarda la Naspi è prevista, in linea di principio, la fruizione del sussidio anche in caso di contemporaneo lavoro part-time. In concomitanza con il lavoro è prevista la sospensione e la riduzione del sussidio a specifiche condizioni; si decade, invece dal sussidio nel caso in cui la nuova attività lavorativa duri più di 6 mesi o produca un reddito superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale (8.100 euro annui).

E’ opportuno ricordare anche che la Naspi può essere fruita in un’unica soluzione a titolo di sussidio per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità. Per l’Asdi non sono state definite dal Decreto specifiche cause di decadenza per il concomitante svolgimento di un’attività lavorativa: si attende, in proposito un chiarimento del legislatore (probabilmente un decreto ministeriale).

Pensione
Altro caso in cui si decade dal beneficio della Naspi è il raggiungimento dell’età utile alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata. Se il lavoratore disoccupato ottiene, invece, la pensione di invalidità può decidere di fruire contemporaneamente anche della Naspi.


mercoledì 25 febbraio 2015

Contributo in denaro (voucher) di ricollocamento: i disoccupati aventi diritto




Il contratto di ricollocazione rappresenta una vera innovazione nell'ottica di rilanciare le risorse impiegate sulla politica passiva (la nuova Aspi – denominata Naspi, Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) con quella attiva, che si affianca da subito per supportare il lavoratore disoccupato nella ricerca di una nuova occupazione.

Presso l’Inps sarà, istituito il «Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria»e potranno beneficiare i lavoratori licenziati illegittimamente, compresi quelli a seguito di licenziamenti collettivi (sono però esclusi i lavoratori che hanno rinunciato a impugnare il licenziamento perché hanno scelto la conciliazione standard e quelli che hanno stipulato con il proprio datore di lavoro una risoluzione consensuale del rapporto di impiego nell'ambito di una riduzione di personale, ma su questi punti una parte della maggioranza è pronta a chiedere correzioni).

Lo schema del contratto di ricollocazione è questo: il lavoratore beneficiario ha diritto di ricevere dai centri per l’impiego territorialmente competenti un voucher rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, a condizione, tuttavia, che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità (per capire il grado di difficoltà nel trovare un nuovo impiego).

L’interessato presenta il voucher a un’agenzia per il lavoro e così potrà firmare il contratto di ricollocazione vero e proprio. Questo contratto assicura al lavoratore il diritto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata e gestita da parte dell’agenzia per il lavoro.

L’agenzia dovrà realizzare iniziative di ricerca, addestramento, formazione, riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali coerenti con le capacità del lavoratore e le condizioni del mercato del lavoro nella zona dove la persona è stata presa in carico.

L’ammontare del voucher è proporzionato in relazione al profilo di occupabilità dell’interessato e l’agenzia ha diritto a incassarlo soltanto a risultato ottenuto (questo è un elemento di contendibilità del sistema per bilanciare la nota inefficienza dei centri pubblici per l’impiego).

Quindi cui sarà un obbligo di seguire dei corsi formativi presso agenzie private. In pratica, con il contratto di ricollocazione (o ricollocamento) il lavoratore licenziato riceve l’indennità di disoccupazione prevista dalla legge, cioè la Naspi, e inizia contemporaneamente un percorso di formazione e reinserimento professionale, attraverso un programma coordinato dalla sua Regione. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto di ricollocazione riceve cioè dall'amministrazione regionale un contributo in denaro (voucher) che potrà poi spendere per un percorso di formazione presso un'agenzia di lavoro privata.

Il contributo dei voucher per il  attivabile in tutto il territorio nazionale (sempre attraverso le Regioni, che lo finanziano attingendo dal Fondo per le Politiche Attive del lavoro. Il Contratto di Ricollocazione è regolamentato dall’articolo 17 del decreto sugli ammortizzatori sociali.

Come richiedere il voucher
Il lavoratore disoccupato deve innanzitutto rivolgersi a una struttura accreditata per la ricerca di lavoro ed effettuare la procedura di definizione del suo profilo di occupabilità. In pratica, in base alle esperienze, ai requisiti, titoli, e caratteristiche del lavoratore, viene stabilita la facilità, o difficoltà, di trovargli una nuova occupazione. In base a questo profilo personale di occupabilità, viene attribuita al disoccupato una “dote individuale di ricollocazione“, spendibile presso le strutture accreditate. Si tratta del voucher ricollocamento, il cui ammontare è proprozionato al profilo di occupabilità.

A questo punto è il lavoratore a scegliere se rivolgersi a un centro per l’impiego o a un’altra struttura, che incasserà l’importo del voucher assegnato solo in caso di conclusione positiva del processo di ricollocazione (quindi, solo se il disoccupato trova lavoro).

Requisiti
Il Contratto di Ricollocazione prevede le seguente regole generali:

il disoccupato ha diritto a un’assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;

deve rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;
partecipa alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi

occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.

Decadenza
Il voucher ricollocamento decade nel caso in cui il disoccupato non partecipi alle iniziative di ricerca e riqualificazione oppure se rifiuta senza giustificato motivo una congrua offerta di lavoro in seguito all’attività di accompagnamento attivo al lavoro.

Il fatto saliente del contratto di ricollocazione è il valore della dote, che deve variare a seconda della spendibilità sul mercato, ma anche del livello professionale, essendo le esigenze di operai, impiegati, manager o imprenditori completamente diverse e dunque diversi gli strumenti e le risorse impiegate nel percorso di outplacement.





domenica 28 dicembre 2014

I nuovi sussidi di disoccupazione del 2015: Naspi, Asdi e Dis-coll



La riforma degli ammortizzatori sociali 2015 Jobs Act consiste nel mettere a punto il cd. sussidio universale destinato ai lavoratori in disoccupazione involontaria che non hanno i requisiti per accedere all'Aspi o alla mini AspI ed entreranno in vigore dal maggio del 2015.

Prendono forma i nuovi sussidi di disoccupazione, con l’estensione delle tutele a co.co.co. e co.co.pro. e l’introduzione di un sostegno per i disoccupati che abbiano esaurito la Naspi.

Vediamo come funziona il nuovo sussidio universale. Le risorse per finanziarie il nuovo sussidio universale NASPI sono già state inserite nel testo bozza Legge di Stabilità 2015 e utilizzabili già dall'inizio del prossimo anno, quindi un anno prima che il Jobs Act entri a regime nel 2016, e serviranno a coprire l'assegno di disoccupazione per circa un milione e 200-300.000 lavoratori atipici.

Una volta a regime poi, la disoccupazione Naspi sostituirà tutti gli ammortizzatori sociali, fatta eccezione della cassa integrazione ordinaria che sarà ammessa solo in presenza di determinate condizioni, mentre la CIG in deroga sparirà nel 2016 e la mobilità come previsto dalla precedente riforma degli ammortizzatori sociali non ci sarà più a partire dal 2017.

Cos'è e come funziona il nuovo sussidio universale NASPI 2015? E' un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque perderà il lavoro, avrà diritto ad un assegno di disoccupazione se avrà lavorato almeno 3 mesi. Per cui basta con i ferrei limiti dell'ASPI, contributi da almeno due anni e aver lavorato negli ultimi 12 mesi, e della mini Aspi 13 settimane di contribuzione nell'ultimo anno e avanti con la nuova Naspi 2015 anche per i precari e co.co.co. per i lavoratori che avranno versato almeno tre mesi di contributi.

La NASpI è il sussidio di disoccupazione universale che sostituisce dal 2015 l'assegno unico di disoccupazione introdotto dalla Riforma Fornero, ovviamente, per l'entrata in vigore si dovranno attendere i decreti attuativi e le disposizioni circa le modalità di fruizione da parte del Ministero del Lavoro di concerto con l'INPS a cui spetta l'erogazione dell'indennità agli aventi diritto. L’importo della Naspi è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni.

L’indennità mensile è pari al 75% dello stipendio, se questo è pari o inferiore a 1195 euro nel 2015, cifra poi rivalutata annualmente. Se la busta paga invece è superiore, l’importo della Naspi cresce fino a un massimo di 1.300 euro. L’indennità è ridotta progressivamente del 3 per cento al mese dal quinto mese di fruizione. Dal 2016, tale riduzione si applicherà dal quarto mese. Potranno richiedere la Naspi quanti, dopo la perdita involontaria del lavoro, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e almeno 18 giornate di lavoro effettivo nell’ultimo anno. La Naspi durerà un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni: di conseguenza, sarà erogata per un massimo di due anni. Potrà beneficiarne chi parteciperà alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale.

Il 1 maggio 2015 vedrà la luce l’Asdi, l’Assegno di disoccupazione, in via sperimentale per l’anno 2015. La sua funzione è fornire un sostegno a quanti abbiano esaurito la Naspi per tutta la sua durata e si ritrovino ancora senza lavoro e in gravi difficoltà economiche per cui reddito ISEE entro determinate soglie. L’Asdi sarà erogato per una durata massima di sei mesi e sarà pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della Naspi. Le risorse per finanziare la misura verranno da uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del ministero del Lavoro: la sua dotazione è pari a 300 milioni di euro nel 2015. Il sostegno economico sarà condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego. La durata ASDI sarà di 6 mesi per i quali l'INPS pagherà un assegno pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della Naspi.

La Dis-coll è un’altra misura varata in via sperimentale per il 2015, che interessa i nuovi eventi di disoccupazione dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015: sarà riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva. L’assegno sarà erogato a quanti possano far valere almeno tre mesi di contribuzione dal primo gennaio dell’anno solare precedente. La Dis-coll sarà pari al 75 per cento del reddito percepito nei casi in cui sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1195 euro mensili, una cifra che poi sarà annualmente rivalutata. Nei casi in cui il reddito sia superiore, l’indennità cresce, ma senza superare l’importo massimo mensile di 1300 euro nel 2015. La Dis-coll durerà per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. La durata Dis-coll 2015 è pari alla metà dei mesi in cui si è effettuata la contribuzione a partire dal primo gennaio dell’anno solare precedente fino l’evento di cessazione del lavoro, per cui se sino versati 8 mesi di contributi da gennaio ad agosto, la durata dell'indennità dis coll. è pari a 4 mesi.



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