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lunedì 29 settembre 2014

Sospensione degli obblighi occupazionali incentivi all'esodo



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare n.22 del 24 settembre ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione degli obblighi occupazionali per i datori di lavoro che sottoscrivono accordi di incentivo all'esodo previsti dall'art.4, co.5 della Legge n.68/1999.

Il Ministero ritiene applicabile la norma che sancisce la sospensione degli obblighi occupazionali per ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscriva accordi e attivi procedure di incentivi all'esodo.

La sospensione è limitata in proporzione al numero di lavoratori di cui è prevista la cessazione del rapporto all'esito della procedura di incentivo all'esodo, per la durata della procedura medesima e per il singolo ambito provinciale di attività.

Benché la norma del '99 sia apparentemente tassativa nell'individuare le causali per le quali possono essere sospesi gli obblighi di assunzione, l'interpretazione più significativa che nel tempo si è fatta strada ha consentito di estendere il beneficio anche nel caso di ricorso ad altre fattispecie considerate assimilabili a quelle previste dalla legge, come ad esempio il caso dell'intervento dei Fondi di solidarietà del settore credito e credito cooperativo (articolo 2, comma 28, della legge 662/1996), il caso delle aziende che fanno ricorso alla Cig in deroga e a contratti di solidarietà ex decreto legge 148/1993.

In linea con le precedenti posizioni assunte, il ministero ha concluso ritenendo di poter estendere, in via analogica, il benefico della sospensione degli obblighi di assunzione anche per l'ipotesi di sottoscrizioni di accordi finalizzati all'esodo dei lavoratori anziani ai sensi dell'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 92/2012.

E’ bene ricordare che l'articolo 4 prevede che, nei casi di eccedenza di personale, possono essere stipulati accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani. Il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato dall'associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.

Il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti e a corrispondere all'INPS la contribuzione sino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

I lavoratori coinvolti devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei quattro anni successivi alla cessazione di rapporto  di lavoro.

L'art.3 della Legge 68/1999 stabilisce una deroga all'obbligo di assunzione nei confronti dei lavoratori disabili, sancito per tutti i datori di lavoro privati, nel caso di imprese che versino in situazione di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione quali causali della concessione di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e per ipotesi di aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensivi nonché attivato procedure di mobilità.

Il Ministero del Lavoro ha riconosciuto la sospensione anche in ipotesi di aziende che facessero ricorso all'intervento dei Fondi di solidarietà del settore del credito e credito cooperativo e all'intervento di CIG in deroga.


domenica 10 agosto 2014

Assunzioni agevolate di disoccupati in base alla circolare INPS 98/2014



Agevolazioni INPS per assunzioni, stabilizzazioni o proroghe effettuate nel 2012 per particolari tipologie di disoccupati che versino in situazioni particolari ossia fra coloro che hanno più di 50 anni - relative all’anno 2012. Si tratta del beneficio contributivo previsto nel 2010 (commi 134, 135 e 151, articolo 2, legge 191/2009), prorogato per il 2011 e 2012 (legge 183/2011).

Quest’ultima proroga è diventata operativa nel gennaio 2014, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del Ministero del Lavoro (n. 75866 del 2 settembre 2013).

Ebbene, ora la nuova circolare INPS n. 98 del 6 agosto 2014 comunica alle aziende beneficiarie che devono presentare domanda entro il 30 settembre, fornendo le regole per le diverse tipologie di assunzioni agevolate.

In modo particolare le agevolazioni riguardano:

Le assunzioni di cittadini ultra cinquantenni beneficiari di indennità di disoccupazione o le trasformazioni a tempo indeterminato che hanno generato un incentivo contributivo con una aliquota pari a quella prevista per gli apprendisti (10%). L’agevolazione non è erogabile oltre il 31 dicembre 2012 e la durata massima del bonus in caso di proroga del contratto a termine è stata calcolata per un massimo di 12 mesi. Gli euro disponibili sono 769.453.

La prosecuzione di rapporti già instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o disoccupati (il requisito previsto era di essere un “over 50 con almeno 35 anni di contributi) generava un incentivo contributivo fino al diritto al pensionamento e comunque non oltre il 2012. L’agevolazione consisteva nella contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti (10%). Gli euro disponibili sono 37.506.

Le assunzioni a tempo indeterminato di beneficiari di indennità di disoccupazione o di disoccupazione edile generavano, semprefino al 31 dicembre 2012, una agevolazione mensile pari all’indennità che sarebbe spettata al lavoratore per ogni mensilità residua a quelle già percepite, con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa.

Il beneficio spetta per l’assunzione, trasformazione del contratto da determinato a indeterminato o per la proroga del determinato. Se il contratto è stata stipulato dopo il 18 luglio 2012 (entrata in vigore della legge 92/2012 di riforma del lavoro), l’agevolazione spetta solo se vengono rispettate le norme relative al diritto di precedenza del lavoratore assunto o di un altro. In caso di proroga a tempo determinato di un contratto già agevolato, il beneficio spetta per 12 mesi. Lo stanziamento 2012 per coprire la misura rivolta agli over 50 è pari a 769mila 453,38 euro.

Prolungamento della riduzione contributiva (con quota da apprendista) per i datori di lavoro che prorogano il rapporto di lavoro con dipendenti già in forze, precedentemente assunti dalle liste di mobilità o mentre percepivano l’indennità di disoccupazione, che abbiano almeno 50 anni di età e 35 di contributi.

Se il lavoratore è stato assunto dalle liste di mobilità l’agevolazione spetta: se è meramente proseguito nel 2012 un rapporto per il quale il beneficio era scaduto a fine 2011 o nel 2012; se è stato prorogato nel 2012 un contratto a termine oltre i 12 mesi previsti dall’articolo 8, comma 2, della legge 223/1991.

Se la proroga riguarda un lavoratore assunto nel 2010 o 2011, titolare di indennità di disoccupazione, il beneficio spetta se: è meramente proseguito nel 2012 un rapporto per il quale il beneficio era scaduto a fine 2011; se è stato prorogato, con decorrenza 1 gennaio 2012, un rapporto per il quale il 31 dicembre 2011 erano scadute le riduzioni contributive; se è stato trasformato a tempo indeterminato, con decorrenza 1 gennaio 2012, un contratto a termine instaurato nel 2010 o nel 2011 per il quale l’agevolazione era scaduto il 31 dicembre 2011.

In tutti questi casi, il prolungamento della riduzione contributiva spetta oltre la scadenza originaria (18 mensilità), fino alla maturazione del diritto alla pensione oppure fino al 31 dicembre 2012. Risorse stanziate: 37mila 506,17 euro.

Contributo mensile previsto dalla finanziaria 2010 (legge 191/2009, articolo 2, comma 151), per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari o del trattamento speciale di disoccupazione edile. Il beneficio consiste in un incentivo pari all’indennità residua (e comunque non oltre il 31 dicembre 2012) ed è erogato come conguaglio con le somme dovute dalle imprese a titolo di contributi previdenziali e assistenziali. Spetta per le assunzioni a tempo indeterminato nel 2012 e per la trasformazione a tempo indeterminato nel 2012 di un contratto a termine. Se l’assunzione o proroga è successiva al 18 luglio 2012 bisogna rispettare i diritti di precedenza per la riassunzione. Risorse stanziate: 794mila 629 euro.

Presentazione domande

Allo scopo di accedere ai benefici, i datori di lavoro interessati dovranno presentare la domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” disponibile sul sito Inps seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

L’invio dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo alla data di pubblicazione della presente circolare (30 settembre 2014); è necessario che i datori di lavoro presentino le domande nel termine indicato, anche qualora le stesse fossero già state erroneamente presentate.

In tutti i casi, l’INPS verifica che le risorse stanziate siano sufficienti a coprire tutte le richieste. Nel caso in cui non lo siano, l’agevolazione viene concessa con precedenza in base all’ordine cronologico di assunzione, proroga, o trasformazione del contratto. In caso di mera prosecuzione del contratto si fa riferimento alla scadenza dell’agevolazione originaria o, se più recente, alla maturazione dei 35 anni di contributi. Le graduatorie verranno pubblicate entro il 31 ottobre 2014.

martedì 1 luglio 2014

Agevolazioni e benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati


I datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo - connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro - possono essere ammessi ad un beneficio mensile di € 190 per sei mesi - per rapporti a tempo determinato - ovvero per dodici mesi – per rapporti a tempo indeterminato.

L’incentivo è autorizzato dall’Inps nei limiti delle risorse appositamente stanziate dal decreto.

L’Inps, con Messaggio del 27 giugno 2014 n. 5658, rende noti gli adempimenti dei datori di lavoro le cui istanze finalizzate ad ottenere il beneficio per il reimpiego di lavoratori licenziati siano state accolte. Si ricorda che le stesse potevano essere inviate fino al 12 aprile 2014. A seguire con la circolare n. 32 del 13 marzo 2014 è stato illustrato il beneficio previsto dai Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013.

L’ammissione al beneficio è stata determinata dall’ordine cronologico dell’assunzione, della proroga e della trasformazione, in relazione alla risorsa complessivamente stanziata.

Il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del decreto.

Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato - effettuata nel 2013 - di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”, secondo quanto prevedeva l'articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni; l’ammissione al beneficio presuppone che il lavoratore sia stato oggetto di licenziamento nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione.

Dopo una prima assunzione a termine, il lavoratore non perde i requisiti per essere nuovamente oggetto di un’altra assunzione agevolata, se – alla data della seconda o successiva assunzione – non sono ancora decorsi 12 mesi dal licenziamento (es.: Tizio è licenziato il 01.05.2012; Alfa assume Tizio a tempo determinato dal 01.02.2013 al 31.03.2013; se Beta – o lo stesso Alfa – assume Tizio il 01.05.2013 per tre mesi, può spettare il beneficio per entrambi i rapporti; se invece Beta – o lo stesso Alfa – assume Tizio il 01.06.2013, il beneficio può spettare solo per il primo rapporto).

Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, si precisa che il beneficio spetta anche per rapporti di durata inferiore a sei mesi.

In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione spetta il beneficio per 12 mesi in favore dell’agenzia, eventualmente diminuito per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a dodici mesi, in conseguenza di precedenti godimenti diretti o indiretti dell’incentivo.

In considerazione della circostanza che il beneficio – come indicato nel preambolo del decreto – è finalizzato a promuovere la ricollocazione di lavoratori per i quali – in passato - era previsto un altro incentivo, il beneficio non si applica qualora sia comunque applicabile un diverso incentivo, previsto dalla normativa statale o regionale.

Il beneficio è subordinato alle condizioni di regolarità contributiva, di rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro, di rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il decreto subordina i benefici al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione e degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»). I benefici sono altresì subordinati alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà.

Per i Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, ovvero le posizioni contributive dei datori di lavoro ammessi al beneficio i sistemi informativi centrali hanno attribuito il Codice Autorizzazione “4N”, avente il significato di “Datore di lavoro ammesso al bonus previsto dai decreti direttoriali del Ministero del lavoro n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013”.

Il codice di autorizzazione 4N è attribuito per i mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2014, al fine di consentire la fruizione del beneficio mediante le denunce contributive UniEmens dei corrispondenti mesi.

I datori di lavoro autorizzati dovranno verificare – accedendo al Cassetto previdenziale - che le posizioni contributive interessate siano state effettivamente aggiornate con l’attribuzione del Codice Autorizzazione 4N;  qualora il Codice Autorizzazione “4N” non sia stato attribuito, il datore di lavoro dovrà inviare una segnalazione alla Sede mediante la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale.

La Sede verificherà se il datore di lavoro rientri tra coloro che sono stati ammessi all’incentivo consultando l’esito apposto in calce al modulo LICE, visibile all’interno del fascicolo elettronico aziendale; in caso positivo – e qualora non ritenga che ricorrano ragioni ostative del beneficio - la Sede attribuirà manualmente il codice di autorizzazione 4N per i periodi di giugno, luglio ed agosto 2014 e ne darà comunicazione al datore di lavoro; qualora, invece, la Sede ritenga che il beneficio non spetti, informerà il datore di lavoro mediante il “Cassetto previdenziale” e la Direzione centrale entrate, mediante l’indirizzo di posta elettronica info.diresco@inps.it.

La Sede dovrà attribuire manualmente il Codice Autorizzazione - secondo l’iter descritto - anche nell’ipotesi in cui, alla data di autorizzazione, la posizione contributiva del datore di lavoro risulti sospesa o cessata.

I datori di lavoro autorizzati, che operano con il sistema UniEmens, potranno fruire del beneficio mediante conguaglio con i contributi previdenziali dovuti per i mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2014, esponendo l’importo a credito secondo le modalità già indicate nella circolare 32/2014.

Un datore di lavoro che ha effettuato un’assunzione a tempo determinato di 4 mesi ed una proroga di altri 4 mesi; sono state accolte le istanze di bonus relative ad entrambi i rapporti; a prescindere dagli importi indicati nei piani di fruizione allegati alle due istanze, il datore di lavoro avrà cura di fruire del bonus per un importo complessivo non superiore  a € 1140 (€190 per sei mesi).

Un datore di lavoro ha effettuato un’assunzione a tempo determinato di 4 mesi e poi ha trasformato il rapporto a tempo indeterminato; sono state accolte le istanze relative ad entrambi i rapporti; a prescindere dagli importi indicati nei piani di fruizione allegati alle due istanze, il datore di lavoro avrà cura di fruire del bonus per un importo complessivo non superiore  a € 2280 (€190 per dodici mesi).

In ogni caso, nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro rispetto a quanto originariamente denunciato sul modulo LICE – compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time – il datore di lavoro è tenuto autonomamente a ridurre in misura proporzionale l’importo del bonus spettante; analogamente, sarà cura del datore di lavoro fruire del beneficio in una misura inferiore rispetto a quanto concesso, nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessi prima della data di scadenza indicata nell’istanza.

In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto.

Nelle ipotesi di aumento della percentuale oraria di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno - il bonus mensile rimane fissato in proporzione alla percentuale dichiarata al momento dell’assunzione (il bonus mensile non può superare la misura originariamente autorizzata dall’Inps perché è intrinsecamente connesso alla graduatoria dei datori di lavoro ammessi al beneficio, formata in relazione alla complessiva risorsa disponibile); nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time - il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente il bonus (es.: Tizio è assunto dal 01.02.2013 al 30.04.2013 con orario pieno; a decorrere dal 01.03.2013 il rapporto è trasformato in part time al 50%; spetta il bonus di € 190 per febbraio, € 95 per marzo ed € 95 per aprile).

Il beneficio previsto dal decreto non è applicabile ai rapporti di apprendistato, perché a questi si applica un regime contributo agevolato previsto da altre disposizioni dell’ordinamento.
Per quanto concerne i rapporti di apprendistato instaurati nel 2013, ex art. 7, comma 4, d.l.vo 167/2011, con lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo e comunque iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa quanto segue.

A prescindere dalla circostanza se – a seguito mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità – tali rapporti possano essere qualificati come apprendistato,– d’intesa con il Ministero del lavoro e a parziale scioglimento della riserva formulata con la circolare 150/2013 - si chiarisce che non è possibile riconoscere il regime contributivo agevolato di cui alla legge 223/1991, richiamato dall’articolo 7, comma 4, citato.

Pertanto, poiché il beneficio previsto dal decreto direttoriale è destinato a compensare parzialmente le conseguenze della mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità, qualora ne ricorrono le condizioni, è possibile riconoscere il beneficio previsto dal decreto; il beneficio spetta per 12 mesi.


mercoledì 2 aprile 2014

Aspi e incentivi per i meno giovani




ASPI al datore di lavoro che assume il disoccupato cui spetta l'assegno previsto dalla Riforma Fornero la risposta è Si.

Il decreto n. 76/2013 prevede che  le aziende che assumono a tempo indeterminato una persona alla quale spettava l'Aspi (cioè il sussidio nato con la Riforma Fornero) avranno diritto a percepire il 50% di questa  indennità non ancora incassata dal disoccupato. Se un neo-assunto deve ancora ricevere 4 mesi di Aspi, per esempio, l'impresa avrà diritto a ottenere  un bonus pari a 2 mensilità  di assegno ASPI.  Quindi , più alto è il numero di mensilità  ancora da incassare, maggiore sarà anche il contributo ricevuto dall'azienda che decide di assumere.

Incentivi per disoccupati 2014 agevolazioni assunzione lavoratori ASPI, è una misura prevista dal DL 28 giugno 2013, n. 76, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”. Il decreto è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.150 del 28-6-2013.

Gli incentivi per disoccupati 2014 ASPI consistono in agevolazioni assunzione lavoratori in disoccupazione, è un intervento che ha come obiettivo quello di facilitare e velocizzare l’occupazione attraverso una serie di incentivi per l’assunzione di giovani e per la ricollocazione sul lavoro di lavoratori disoccupati che fruiscono dell’indennità ASpI.

Tali incentivi, consistono in una serie di agevolazioni fiscali per i datori di lavoro che assumono full time e a tempo indeterminato, lavoratori che si trovano nello stato di disoccupazione, ovvero, che sono precettori dell'indennità ASpI, Assicurazione sociale per l’impiego.

Per chi assume lavoratori in ASpI è previsto per ogni mensilità pagata al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Dal beneficio sono però esclusi i lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, abbiano un rapporto di collegamento o di controllo.

L'impresa che assume deve inviare alla sede INPS competente, la domanda di concessione incentivo per disoccupati allegando sotto la propria responsabilità, la dichiarazione di responsabilità secondo le disposizioni contenute nell'allegato della Circolare INPS n.175 del 18-12-2013 Incentivi per disoccupati.

Gli incentivi per disoccupati 2014 spettano ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato dei lavoratori in stato di disoccupazione che fruiscono dell'indennità ASpI e per coloro che avendo pur avendo presentato la domanda di concessione e avendone diritto, non hanno ancora ricevuto la prima indennità.

Inoltre, visto che il decreto è volto alla creazione di nuovi posti di lavoro full time a tempo indeterminato, le agevolazioni assunzioni possono essere fruite anche per i datori di lavoro che assumono lavoratori non precettori di ASpI purché disoccupati o inoccupati, e per i lavoratori titolari di ASpI che hanno sospeso l'indennità in conseguenza di un occupazione a tempo determinato.

Agli incentivi per disoccupati 2014 possono accedere tutte le imprese quali:

tutti i datori di lavoro

cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata

imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.

L’incentivo disoccupati 2014 consiste in un'agevolazione assunzione pari al 50% dell'importo dell'indennità residua ASpI, che il lavoratore avrebbe avuto diritto a percepire se non fosse stato assunto.

Tale importo, viene pagato direttamente dall'INPS mensilmente e spetta solo per i periodi in cui viene erogata la retribuzione al lavoratore. Pertanto, l'incentivo spetta in misura intera se il lavoratore viene retribuito per l'intero mentre in misura ridotta in caso di assenza del lavoratore dal posto di lavoro per malattia, maternità, congedo o sciopero.

Come si calcola l'importo dell'incentivo disoccupati? L'importo incentivo disoccupati si calcola, considerando l'importo in misura intera e dividendolo per i giorni di calendario del mese di riferimento. Il quoziente ottenuto, va poi moltiplicato per il numero di giornate non retribuite. Il contributo misura intera sottratto dell'importo non spettante per l'assenza del lavoratore, è la misura spettante dell'incentivo.

Si ricorda inoltre che l'importo incentivo per assunzione disoccupati ASpI, non può comunque superare l'importo della retribuzione pagata al lavoratore dal datore di lavoro.

Gli incentivi per disoccupati 2014 spettano ai datori di lavoro che assumono lavoratori in disoccupazione ASpI a tempo pieno e indeterminato. La durata incentivi assunzione lavoratori ASpI, non può superare la durata dell'indennità ASpI spettante al lavoratore.

Per cui, per calcolare la durata del beneficio è necessario considerare la durata massima ASpI 2014 che è 8 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni, 12 mesi per lavoratori tra 50 a 54 e 14 mesi per chi ha più di 55 anni, e sottrarre i mesi in cui il lavoratore ha percepito l'indennità. Per esempio se il lavoratore ha percepito già 5 mesi di indennità ASpI, l'incentivo spettante al datore di lavoro che assume è per 3 mesi, se il lavoratore non ha percepito ancora alcuna indennità, l'incentivo è di 8 mesi.

Si ricorda pertanto che la durata ASpI 2015 e 2016 è invece la seguente:

Durata dell’indennità ASpI 2015 lavoratori con meno di 50 anni 10 mesi, 12 mesi tra 50 e 54 anni, 16 mesi per chi ha più di 55 anni

Durata dell’indennità ASpI a regime da 1/1/2016 lavoratori fino a 54 anni 12 mesi, oltre i 54 anni 18 mesi.

Altro incentivo è l’assunzione di lavoratori over 50 (sia uomini che donne), oppure di donne che versano in particolari condizioni (settori ad alta disparità occupazionale, periodo di disoccupazione particolarmente lungo ed altro ancora). Nel caso in cui il datore di lavoro operi un’assunzione agevolata, può beneficiare per un  periodo limitato di uno sgravio contributivo pari al 50%.

Altre due agevolazioni riguardano:

l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di personale che beneficiava dell’ASPI: in tal caso il datore di lavoro potrà beneficiare del 50% del trattamento residuo che sarebbe spettato al lavoratore;

l’assunzione di lavoratori licenziati negli ultimi 12 mesi, anche da parte di piccole aziende: in tal caso l’incentivo ammonta a 190 euro mensili per un massimo di 12 mesi.


mercoledì 19 febbraio 2014

Contributi INPS in busta paga ecco le novità 2014



Il 2014 si apre con una serie di significative novità immediate in ambito previdenziale e alcuni possibili progetti di riforma e iniziative comunicative.

Retribuzioni minime Inps 2014 per il calcolo dei contributi dovuti. L’Inps con una circolare ha comunicato gli importi dei minimali di retribuzione giornaliera utili per il calcolo dei contributi da versare. Stabilita anche la misura per l’applicazione del contributo aggiuntivo dell’1% ed il limite per l’accredito dei mesi di contributi obbligatori e figurativi nell’estratto conto. Stabilito anche il massimale contributivo di retribuzione imponibile.

I contributi dovuti all’Inps per i rapporti di lavoro subordinato sono versati sulla base di aliquote contributive applicate all’imponibile mensile lordo previdenziale indicato in busta paga del lavoratore. La normativa Inps prevede un minimale di retribuzione giornaliera, ossia per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. L’Inps ogni anno comunica con una circolare l’entità delle retribuzioni minime.

La retribuzione da assumere ai fini contributivi, quindi,  deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti  in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge. La circolare Inps n. 20 del 6 febbraio 2014 fornisce i nuovi limiti e l’aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

I limiti di retribuzione giornaliera sono stati rivalutati per l’anno 2014 in base alla variazione percentuale da utilizzare ai fini della perequazione automatica delle pensioni che, secondo i calcoli dell’Istat per l’anno 2013, è stata pari all’1,1%.

La retribuzione da assumere ai fini contributivi (quindi come base di calcolo dei contributi previdenziali da versare all’Inps) deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Il minimale di retribuzione dei CCNL e dell’Inps ai fini contributivi. L’art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 338 del 1989 stabilisce che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

Anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva (ai CCNL) posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva (quindi dei CCNL di settore). Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

L’art. 2, comma 25, della legge n. 549 del 1995 recita “In caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”. Il predetto minimo contrattuale non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera. Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, con l’osservanza delle disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile, deve essere adeguato, se inferiore, ai minimali di retribuzione giornaliera.


domenica 20 ottobre 2013

Professionisti sul web offerte di lavoro per freelance



La svolta del mondo di internet e del web ha cambiato non solo le abitudini ma anche il modo di lavorare e di produrre.

Adesso è fondamentale avere le condizioni per creare senza limiti, aprire nuove prospettive, lanciare nuove idee e  al tempo stesso sono necessarie una solida formazione e specializzazioni sempre più pertinenti. In questo contesto si muovono e aumentano sempre di più gli esperti e i professionisti del lavoro freelance sul web. Infatti, scegliere un freelance significa poter affidare un importante progetto della propria azienda ad un esperto che conosce perfettamente la materia, che si tratti di un web designer, di un programmatore, di un traduttore o di un copywriter. scegliere un freelance significa poter "assumere" temporaneamente un professionista senza dover coprire i costi aggiuntivi tipici dell'impiego fisso.

Vediamo come funzionano le offerte di lavoro per i freelance sul web.

Un esperto autonomo può dedicarsi a diversi clienti, ottimizzando il proprio profilo professionale e aggiornando in continuazione le proprie capacità. E’ questo il nuovo modo di produrre che permette di liberare le potenzialità della web economy, dell'e-commerce e di tutta la realtà digitale proponendo e cercando i progetti che le aziende offrono per tagliare i costi. Il lavoro di freelance funziona su due livelli: uno è una proposta del proprio progetto o individuare il progetto presentato dall’aziende che si avvicini alle proprie caratteristiche lavorative, specializzazione.

Chi sono i freelance? sono risorse specializzate nel proprio settore di competenza, elementi sempre più rilevanti per far fronte alle esigenze aziendali su progetti a breve o medio termine; il più delle volte sono figure di alto profilo, che possono  quindi affidabili, di grande qualità e a prezzi competitivi. Un mercato da cui le aziende possono “attingere” selezionando al meglio secondo le proprie necessità. In generale i professionisti maggiormente ricercati dalle aziende fanno capo al mondo tecnologico e dell’online, così come quello della grafica e del copywriting.

Innanzitutto questa tipologia di lavoro si può chiamare cloudworking, crowdsearching oppure semplicemente collaborazione a distanza. Ormai è fatto noto che copywriter, ingegneri, designer, giornalisti, architetti, assistenti virtuali frequentano i grandi mercati online che incrociano domanda e offerta di lavoro in outsearching in cerca di opportunità globali.

I datori di lavoro italiani iscritti a Freelancer sono 6.500 e finora hanno messo in Rete oltre 33.000 progetti da realizzare in tutto il mondo. Dove? L'Asia è in pole position: quasi il 30% sono affidati in India (immaginate, basta un click e sei in contatto con un abile ed economico programmatore di Bangalore), seguono Pakistan e Bangladesh (8 e 7%). I vantaggi sono presto detti: con 350-400 euro cominci il tuo e-commerce e risparmi sul costo del lavoro di una o più persone a contratto e comunque dai lavoro.

I portali di riferimento tra la domanda e l’offerta di lavoro in questa specifica modalità sono numerosi e rappresentano un punto di riferimento per i tanti professionisti sparpagliati in tutto il mondo. Tra le piattaforme di outsearching più interessanti troviamo:

odesk.com;
elance.com ;
freelancer.com;.
twago.it

Secondo i dati di freelancer.com, i 10 campi di lavoro in maggiore crescita nel primo trimestre dell’anno sono: BPO - Business Process Outsourcing, Article Submission, Technical Writing, 3D Modeling, Email Marketing, Android, PowerPoint, Wordpress, HTML5 consulting, Illustrator design

martedì 1 ottobre 2013

Occupazione giovanile: lavoro, contratti e regole



La legge del Governo Letta, oltre agli incentivi per il lavoro, prevede molti altri provvedimenti significativi.

I datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti di età tra i 18 e i 29 anni, che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, avranno diritto per 18 mesi a un contributo pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Questa somma non potrà superare i 650 euro. Lo stesso incentivo è previsto, per un periodo di 12 mesi, per chi trasforma un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato. A patto che l'imprenditore assuma, entro un mese, un altro lavoratore. Se invece decide, senza esservi tenuto, di stabilizzare un disoccupato che percepisce l'Aspi (l'indennità specifica), riceverà un contributo pari al 50% dell'indennità mensile residua. Per il finanziamento dell'incentivo sono previste risorse statali pari a 500 milioni per le regioni del Sud e a 294 per le altre, nonché possibili finanziamenti da parte delle Regioni stesse. Previste norme anche per la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro. Mentre cresce la dote per la liquidazione dei debiti della Pubblica amministrazione, che si spera invogli gli imprenditori ad assumere: altri 20-25 miliardi in arrivo.

Sarà più semplice mettere su un’ azienda . Per costituire una società a responsabilità limitata, basterà un euro, e i soci fondatori non dovranno per forza avere meno di 35 anni. Si estendono anche al 2016 le agevolazioni fiscali previste per il 2013-2015 in favore di persone fisiche e giuridiche che vogliano investire nel capitale sociale di imprese innovative, e si diminuisce dal 20 al 15% la quota della spesa da destinare ad attività di ricerca e sviluppo. Il fondo per promuovere l'autoimpiego nel Mezzogiorno è finanziato con 80 milioni, e altri 80 milioni ai progetti del piano azione coesione.

La legge sul lavoro prevede l'adozione di linee-guida per l'apprendimento professionalizzante, che dovranno essere adottate entro il 30 settembre dalla conferenza Stato-Regioni. Un milione di euro andrà al Fondo «mille giovani per la cultura» destinato alla promozione di tirocini formativi e orientamento nei settori delle attività e dei servizi per cultura destinati ai giovani fino ai 29 anni. E vengono stanziati 10 milioni per l'alternanza scuola-lavoro, che permette ai ragazzi di passare alcuni giorni negli uffici o nelle officine, a imparare un mestiere. Stanziati 168 milioni per borse di tirocinio per giovani del Sud.

Sono ridotti i tempi tra un contratto a termine e l'altro: da 60 a 10 giorni per i contratti fino a sei mesi e da 90 a 20 giorni per i più lunghi. Senza la pausa, scatta la conversione a tempo indeterminato. Viene estesa la possibilità di fare contratti senza causale, ed eliminato il divieto di proroga del primo contratto a termine casuale. Il contratto a progetto è ampliato: se l'attività di ricerca scientifica si prolunga, il progetto prosegue. Fissato invece un limite massimo di chiamata per i lavori intermittenti: 400 giornate di lavoro effettivo in tre anni.


domenica 29 settembre 2013

Profili professionali più richiesti 2014 2015



Entro il 2015 il numero degli occupati con un titolo di laurea, al netto delle entrate e delle uscite dalle imprese, crescerà di 379,6 mila unità e i gruppi professionali che ne beneficeranno di più saranno soprattutto due. Da un lato ci saranno le figure di alto profilo, ovvero tutte le professioni intellettuali, scientifiche e di alta specializzazione. Dall’altro, tutti quei profili più strettamente tecnici.

Nei prossimi anni i datori di lavoro si troveranno ad assumere sempre più figure ad alta qualificazione, sia per sostituire i professionisti che lasceranno le imprese per raggiunti limiti d’età, sia per quelle posizioni aggiuntive che si andranno creando grazie a investimenti e a sviluppi organizzativi. A beneficiare di più delle dinamiche positive saranno gli ingegneri che fino al 2015 mostreranno una variazione occupazionale più del 12 per cento. Tra loro, quelli più richiesti saranno gli ingegneri meccanici, gli ingegneri metallurgico-minerari, gli elettrotecnici, gli ingegneri elettronici e in telecomunicazioni, gli ingegneri chimici e quelli civili.

Nel insieme, tra sostituzioni e assunzioni aggiuntive, il numero totale delle nuove assunzioni sarà pari a  circa 40.000 unità. E probabilmente si svilupperà in maniera importante anche la richiesta di quelle figure appartenenti all’area degli specialisti dell’educazione e della formazione. Tra loro ci saranno i consiglieri dell’orientamento, i formatori e gli esperti nella progettazione formativa e curriculare. Evoluzione positiva anche per gli specialisti in Scienze giuridiche, in particolare per esperti legali in imprese ed enti pubblici così come per gli architetti, gli urbanisti e per gli specialisti del recupero e della conservazione del territorio. Tra gli specialisti in Scienze sociali saranno richiesti soprattutto quelli in Scienze economiche e in Scienze sociologiche e antropologiche. In termini di volumi totali cresceranno soprattutto le assunzioni di esperti in Scienze gestionali e commerciali (quasi 80mila). In questo caso, la gran parte delle assunzioni saranno per sostituire le figure in uscita e le professioni coinvolte saranno soprattutto gli specialisti in contabilità e in problemi finanziari.

Tra le professioni tecniche quelle che cresceranno di più saranno i profili finanziari e assicurativi. Tra loro ci saranno soprattutto i tecnici della gestione finanziaria, quelli del lavoro bancario, i periti, i valutatori di rischi, i liquidatori tecnici e gli esperti dell’intermediazione titoli. Registreranno un trend positivo anche i tecnici in Scienze della vita, in particolare gli agronomi e i biochimici. Cresceranno dell’8,5 per cento le opportunità occupazionali dei tecnici della sicurezza e della protezione ambientale. Si tratterà, nel loro caso, soprattutto di tecnici del controllo della qualità industriale, addetti al controllo ambientale, figure esperte nello smaltimento dei rifiuti e tecnici della sicurezza degli edifici e della sicurezza sul lavoro. In ripresa, tra i tecnici delle Scienze quantitative, le prospettive degli informatici. Tra i tecnici delle Scienze ingegneristiche, saranno richiesti soprattutto profili con conoscenze legate alle costruzioni civili e i tecnici metallurgico-minerari.

Vediamo le cause degli alti livelli di disoccupazione?. Probabilmente tra le ragioni non c’è corrispondenza tra le figure professionali disponibili sul mercato e quelle richieste dalle aziende. E’ stato per esempio rilevato uno scarso numero di laureati a indirizzo tecnico-scientifico, in particolare ingegneri informatici, oggi molto ricercati anche se spesso sottopagati. Non si tratta di una carenza del sistema formativo ma di un eccesso strutturale di domanda di laureati in ingegneria a indirizzo informatico che si dovrebbe tradurre in un aumento delle loro retribuzioni medie, fatto che non si riscontra nei dati rilevati, che semmai indicano il contrario: tra il 2008 e il 2012, a un anno dalla laurea, le retribuzioni reali registrate dalle indagini AlmaLaurea per questo gruppo di laureati si sono ridotte di quasi il 10 per cento l’analisi condotta dimostra come nell’ultimo anno la disoccupazione è aumentata sia per i laureati triennali (dal 19 al 23 per cento) sia per quelli specialistici (dal 20 al 21 per cento) sia per chi ha conseguito una laurea a ciclo unico.

Al contrario, le differenze maggiori riguardano la tipologia del corso di laurea scelto. Con il trascorrere del tempo dal conseguimento del titolo, la condizione tende a migliorare soprattutto per i laureati in Medicina o nelle professioni sanitarie, seguiti dai laureati nelle materie economico-statistiche e da quelli in Ingegneria.


domenica 22 settembre 2013

Contratto di apprendistato in aumento



L'Inps con la circolare n. 128 del 2 novembre 2012 ha precisato che, secondo orientamenti del ministero del lavoro, lo sgravio può essere concesso in conformità alla regola comunitaria degli aiuti «de minimis». I datori di lavoro (piccole imprese) che occupano fino a nove addetti, e che dal 2012 al 2016 assumono apprendisti, hanno diritto allo sgravio del 100% dei contributi Inps per la durata di tre anni. L'agevolazione interessa esclusivamente i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.

Aumenta il ricorso all'apprendistato: lo hanno utilizzato il 21,3% delle imprese (si era fermi al 18,4% nel 2011); e questo contratto viene usato dal 29,6% delle grandi aziende (nel 2011 tale quota era al 24,2%). Il contratto a tempo determinato ha una diffusione del 39,5%; il contratto di inserimento, cancellato dalla legge Fornero, del 2,1% (ma ha un tasso di conversione in contratto stabile del 43,6%).

L'analisi del mercato del lavoro 2012 pubblicata, dal Centro Studi di Confindustria mostra una notevole fotografia sulla struttura dell'occupazione nelle imprese. Il riferimento è il 2012 (sul 2011). C'è un aumento dell'apprendistato, anche se il peso di questo contratto (sul totale) resta modesto. A fine 2012 gli apprendisti rappresentavano l'1,4% dei lavoratori alle dipendenze; e di quelli occupati un anno prima, quasi un quarto sono stati trasformati a tempo indeterminato. Sempre nel 2012, poi, le trasformazione dei contratti a tempo in rapporti stabili hanno rappresentato il 33,5% del totale in essere a fine 2011. Il tasso di conversione raggiunge il 38,6% nell'industria, mentre si ferma al 23,9% nei servizi.

Ancora nel 2012 è cresciuto il tasso di trasformazione dei lavoratori somministrati (da 3,3% a 3,9%) e ancor più quello dei collaboratori a progetto (da 1,4% a 2,8%). Solo in lieve aumento l'utilizzo di questi contratti: l'incidenza dei lavoratori in somministrazione equivalenti a tempo pieno sul totale dell'occupazione alle dipendenze è stata del 2,4% (2,2% nel 2011); quella dei collaboratori ha raggiunto il 3,5% (6,1% nei servizi), dal 3,2% dell'anno prima.

Una caratteristica del rapporto di quest'anno del CsC è l'indagine sulle altre forme di flessibilità in uscita, la cui disciplina è stata modificata dalla legge 92. Per esempio, lo staff leasing, abolito nel 2007 e reintrodotto nel 2009, ha registrato nel 2012 una diffusione del tutto trascurabile: solo un'impresa su 250 vi ha fatto ricorso (una su 200 nell'industria). Marginale è stato anche l'utilizzo dell'associazione in partecipazione. Le collaborazioni occasionali, invece, sono usate da circa un'impresa su 10; come quelle a progetto, sono più diffuse nei servizi. Solo poco più elevata in media (una su sette) la quota di imprese che utilizzano lavoratori con partita Iva, i quali rappresentano il 3,1% della forza lavoro alle dipendenze nel totale dei settori, il 6% nei servizi. Anche il contratto intermittente è più utilizzato nei servizi (soprattutto nei trasporti), ma la sua incidenza sull'organico alle dipendenze è marginale.

Ricordiamo che al fine di incentivare la diffusione dell’apprendistato, la legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012, ha previsto all'art.22, comma 1 - a far data dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 - lo sgravio contributivo totale per le assunzioni di apprendisti effettuate da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove per i primi tre anni di svolgimento del contratto. Per gli anni successivi, il datore di lavoro è invece tenuto a versare l’aliquota del 10%, ordinariamente prevista per tutti i contratti di apprendistato.


domenica 21 luglio 2013

Concorsi pubblici riservati per categorie protette



Qui si propone di dare una Guida ai concorsi pubblici per categorie protette. Per categorie si intende una condizione di diritto riconosciuta dal legislatore ai lavoratori ossia gli invalidi civili, gli invalidi del lavoro, i non vedenti, i sordomuti, gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, gli invalidi per servizio.

Oltre che l’obbligo di assunzione per queste categorie di lavoratori presso aziende pubbliche e private, vi sono anche delle quote riservate per la partecipazione ai concorsi, nonché concorsi specifici.

Vediamo il principio della "quota di riserva" (legge 12 marzo 1999, n. 68 ) a favore dei disabili è stato ribadito da una sentenza del Consiglio di Stato (nr. 525 dello scorso 5 febbraio), la quale quota può essere riconosciuta al momento di approvazione della graduatoria anche se il disabile, qualora privo dello stato di disoccupazione, fosse in possesso di tale condizione al momento della presentazione della domanda.

La legge 68 del 1999 obbliga i datori di lavoro ad assumere nel proprio organico una determinata quota di lavoratori iscritti alle categorie protette.

Nello specifico, i datori di lavoro privati e pubblici con più di 15 dipendenti al netto delle esclusioni, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette (disabili) iscritti in appositi elenchi gestiti dall'Agenzia del lavoro della provincia di riferimento. Inoltre, l’articolo 18 della legge 68 prevede le seguenti quote di assunzione in base:

    da 15 a 35 dipendenti un disabile;
    da 36 a 50 dipendenti due disabili;
    da 51 a 150 dipendenti 7% (disabili) e un altro beneficiario della L. 68/99;
    oltre 150 dipendenti 7% (disabili) e 1% di altri beneficiari della L. 68/99.

Per iscriversi alla lista delle categorie protette è necessario avere 15 anni e non aver ancora raggiunto l'età pensionabile, essere disoccupati ed essere in possesso della certificazione che comprova l'handicap o il disagio. L'accertamento delle condizioni di disabilità e dei requisiti di iscrizione è effettuato da apposite commissioni e l’inserimento è fatto tenendo conto degli elementi e dei criteri stabiliti dalle Regioni e dalle Province. L’elenco è tenuto dagli uffici competenti per il collocamento obbligatorio e la graduatoria è unica.

Tutti i concorsi pubblici, compresi quelli riservati esclusivamente alle categorie protette, sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale Concorsi ed esami, o sul BURC delle Regioni.  Qui si riporta alcuni link:

Concorsi.it
Categorie protette
Gazzetta Concorsi

I datori di lavoro che assumono personale rientrante nelle suddette liste possono usufruire di agevolazioni fiscali.

Il bando dio concorso indica espressamente quali sono i documenti da allegare alla domanda di partecipazione. In via generale, nel caso specifico delle categorie protette, si richiede di allegare:
certificazione rilasciata dalle competenti autorità con l’indicazione della tipologia e grado di invalidità, in originale oppure in copia semplice dichiarata conforme all’originale in proprio possesso;
se richiesta espressamente, fotocopia non autenticata di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 45/2000.




domenica 17 febbraio 2013

INAIL: per l'autoliquidazione il 18 febbraio 2013 termine per le correzioni




Ricordiamo che entro il 18 febbraio 2013 i datori di lavoro devono pagare i premi assicurativi INAIL a saldo 2012 e acconto 2013, mentre le dichiarazioni delle retribuzioni devono essere presentate entro il 18 marzo esclusivamente per via telematica.

 
A pochi giorni dal termine l' INAIL - con la nota 1091/2013 - ricorda che la revisione della spesa o spending review ha azzerato per quattro anni (dal 2012 al 2015) l'agevolazione prevista per l'assunzione dei dirigenti da parte delle aziende che hanno alle proprie dipendenze meno di 250 dipendenti. Si tratta della possibilità di usufruire di uno sconto pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta agli Istituti di previdenza, per una durata non superiore a dodici mesi. Le aziende che hanno già eseguito i calcoli per l'autoliquidazione, inserendovi anche l'agevolazione abolita, dovranno procedere al ricalcolo e, qualora abbiano già pagato, versare la differenza di premio (entro il 18 febbraio). È facoltà delle aziende provvedere a rinviare la dichiarazione delle retribuzioni, se già trasmessa.

Pertanto, stante il mancato rifinanziamento della misura agevolativa in questione, a decorrere dall'autoliquidazione 2012/2013 la riduzione del premio del 50%, prevista dall'art. 20, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, non sarà applicata né in regolazione né in rata.

I datori di lavoro che avessero già effettuato il pagamento del premio avvalendosi della predetta riduzione devono, pertanto, ricalcolare il premio dovuto e versare la differenza entro il termine del 18 febbraio 2013.

Gli interessati hanno facoltà di inviare nuovamente la dichiarazione delle retribuzioni 2012, ove già trasmessa, fermo restando che l'Istituto non applicherà la riduzione indipendentemente da detto nuovo invio.

Con l’autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica anche le retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (Dichiarazione delle retribuzioni).

sabato 16 febbraio 2013

Ministero del Lavoro la circolare n. 3 del 2013 sul Tfr e retribuzione


Il tentativo obbligatorio di conciliazione può allargare la propria efficacia fino a diventare una sorta di accordo "omnibus": trattandosi infatti di una procedura a carattere conciliativo, il ministero del Lavoro ha precisato nella circolare 3/2013 che in questa intesa è possibile comprendere altre questioni di natura economica inerenti al rapporto di lavoro come, ad esempio, le differenze retributive, le ore di lavoro straordinario o il trattamento di fine rapporto.

Quindi sono i tre binari su cui si articola la circolare n. 3/2013 del ministero del Lavoro sulla conciliazione obbligatoria preventiva (articolo 7 della legge 604/1966, modificato dalla legge Fornero 92/2012, articolo 1, comma 40). Senza dimenticare l'obbligo di pagamento del ticket sui licenziamenti scattato il 1° gennaio scorso, che va versato a prescindere dall'esito della conciliazione, salvo le ipotesi – in via transitoria fino al 2015 – di licenziamento per cambio appalto e chiusura cantiere in edilizia. Le imprese e la casistica. La conciliazione preventiva è un vero e proprio percorso a tappe.

Obbligatorio per i datori di lavoro che occupano più di 15 lavoratori (in base alla legge 300/1970) e che effettuano licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, vale a dire per motivi inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro. Il Ministero del Lavoro ha precisato che il calcolo della base numerica – per il rispetto della disposizione – deve essere effettuato tenendo conto della media dei lavoratori occupati negli ultimi sei mesi, secondo i consolidati indirizzi della giurisprudenza in materia. Il computo dell'organico deve essere depurato dalle tipologie contrattuali escluse per effetto di disposizioni legislative ad hoc, come i rapporti di apprendistato, i lavoratori somministrati, e così via.

Rientrano invece nel conteggio i lavoratori a tempo parziale, "pro-quota" rispetto all'orario normale contrattuale, così come i lavoratori intermittenti.

Con riferimento alle ipotesi di recesso, la circolare ha precisato che, oltre alle ipotesi per legge  di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, rientrano nell'obbligo di conciliazione anche i licenziamenti intimati per inidoneità fisica, per impossibilità di ripristino (destinazione del lavoratore ad altre mansioni), per chiusura di cantiere in edilizia e quelli conseguenti a provvedimenti di natura amministrativa (si pensi al ritiro del porto d'armi per una guardia giurata).

La procedura si sviluppa in tre fasi  per intraprendere la conciliazione:

il datore di lavoro deve trasmettere alla Direzione Territoriale del Lavoro DTL competente per territorio (in base al luogo di attività del dipendente), e per conoscenza al lavoratore, una comunicazione in cui manifesta la volontà di intimare il licenziamento e indica i motivi alla base di questa scelta;

quando la Dtl riceve la comunicazione, la procedura si intende avviata, e la convocazione delle parti avviene entro il termine perentorio di sette giorni;

entro 20 giorni da questa convocazione, la conciliazione deve concludersi (salvo il caso di sospensione o richiesta delle parti).

Fatte salve le eccezioni per l'edilizia indicate in precedenza, qualunque sia l'esito della procedura – recesso o risoluzione consensuale del rapporto – il datore di lavoro è tenuto a versare all'Inps il ticket sui licenziamenti introdotto dalla riforma per finanziare l'Aspi (articolo 2, comma 31 della legge 92/2012): ora il ticket può arrivare fino a 1.376 euro, ma si attende ancora la rivalutazione per il 2013.

Se la conciliazione sfocia in un accordo di risoluzione consensuale, il lavoratore potrà fruire dell'Aspi solo se ha i requisiti previsti: in questa ipotesi, il sussidio va corrisposto anche per le risoluzioni avvenute dal 18 luglio 2012 (messaggio Inps n. 20830/2012).

Un'altra criticità potrebbe derivare dalla gestione della "sospensione" del rapporto durante la procedura, fino alla sua cessazione: se il lavoratore ha continuato a prestare la propria attività, questo periodo deve essere considerato come preavviso lavorato, anche nei casi in cui il relativo periodo disposto dal Ccnl è inferiore alla durata del procedimento di conciliazione. Una stortura a cui il datore di lavoro potrebbe ovviare specificando nella comunicazione di avvio della procedura che la prestazione lavorativa non è richiesta e impegnandosi a corrispondere l'indennità di mancato preavviso.

È giusto sottolineare l'importanza che durante la procedura sia osservato con cura: la motivazione del licenziamento è rimessa alla valutazione del datore di lavoro, ma il recesso intimato in violazione degli obblighi sulla conciliazione è inefficace, con l'applicazione di un'indennità risarcitoria a favore del lavoratore, che il giudice può determinare tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità.

Il difetto di motivazione potrebbe portare a conseguenze sanzionatorie ben più pesanti nel momento in cui, in caso di contenzioso giudiziale, il licenziamento fosse classificato in ipotesi diverse da quella del giustificato motivo oggettivo. La mancata attivazione della conciliazione obbligatoria può comunque essere sanata se le parti intendono attivare una conciliazione in sede sindacale dopo il licenziamento: in questa ipotesi, il recesso dà luogo all'Aspi.
In queste ipotesi, il lavoratore deve essere pienamente consapevole della definitività e inoppugnabilità dell'intesa che andrà a sottoscrivere (in base all'articolo 410 del Codice di procedura civile): la commissione di conciliazione, nel caso vi siano somme corrisposte a vario titolo, dovrà evidenziare separatamente quelle finalizzate all'accettazione del licenziamento.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura fiscale e contributiva legati alla transazione, costituiscono redditi da lavoro dipendente quelli che derivano da titoli che hanno a oggetto la prestazione lavorativa.

Nel caso di fallimento della procedura presso la Dtl, le parti possono ancora tentare altre vie per scongiurare il contenzioso giudiziale: ad esempio, attivando la conciliazione facoltativa in sede sindacale o affidando la controversia a un collegio arbitrale irrituale, come previsto dal collegato lavoro (legge 183/2010).

Nella prima ipotesi, l'accordo tra le parti è solitamente già stato raggiunto e la conciliazione serve a definire il verbale conciliativo: questo deve essere sottoscritto dal datore di lavoro, dal lavoratore e dai rappresentanti sindacali che hanno assistito le parti.

L'importanza della sottoscrizione, anche da parte del sindacato, è evidenziata da una sentenza della Cassazione (n. 13910/1999): per la Corte, il regime di inoppugnabilità (secondo gli articoli 410 e 411 del Codice di procedura civile) delle rinunzie e delle transazioni relative a diritti inderogabili dei lavoratori (articolo 2113 del Codice civile) presuppone che la conciliazione sia caratterizzata dall'intervento di un soggetto «terzo», ritenuto idoneo a tutelare il lavoratore nel momento in cui effettua la rinuncia o la transazione.

Una volta sottoscritto, il verbale in sede sindacale è depositato presso la Dtl a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale e poi nella cancelleria del tribunale per essere dichiarato esecutivo.

Nel secondo caso, la controversia può invece essere risolta attraverso un collegio arbitrale irrituale composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente.

La parte che intenda avvalersi di questa procedura deve notificare un ricorso sottoscritto e diretto alla controparte. Se quest'ultima accetta, nomina a sua volta il proprio arbitro di parte per proseguire nell'iter della conciliazione.

Anche i contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali più rappresentative, possono prevedere commissioni "ad hoc" alle quali i datori di lavoro o i lavoratori possono affidare la risoluzione della vertenza lavorativa.
 

venerdì 15 febbraio 2013

Denuncia infortuni sul lavoro la nuova procedura 2013

E bene ricordare che alla data del 1° luglio 2013 l'invio telematico sarà obbligatorio, oltre che per i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa presso l'Istituto già abilitati attualmente, anche per le pubbliche amministrazioni assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato, per gli imprenditori agricoli, nonché per i privati cittadini (in qualità di datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio).

L'obiettivo è semplificare la gestione dei rapporti assicurativi in vista della scadenza del primo luglio 2013, quando lo scambio di informazioni e documenti con l’utenza dovrà avvenire esclusivamente online, e il miglioramento della raccolta dei dati a fini statistici. E acquisire informazioni più complete circa la dinamica, la causa e gli agenti materiali coinvolti, il modello richiede una più attenta descrizione dell'infortunio.

L'Istituto fornisce all'utenza il modello cartaceo e l'applicativo web, informando che l'inoltro online diventerà obbligatorio dal 1° luglio 2013. Il tracciato del modello richiede un maggior dettaglio delle informazioni che il datore di lavoro deve fornire in sede di compilazione della denuncia/comunicazione.

In vista di tale scadenza quando lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche dovrà avvenire esclusivamente in via telematica, nel Punto Cliente del portale Inail è già in vigore la nuova procedura per l’invio della denuncia, che sarà utilizzata anche per la comunicazione degli infortuni con prognosi inferiore a tre giorni ed è destinata a migliorare la gestione dei rapporti assicurativi, con l'obiettivo di ridurre i tempi di istruttoria delle pratiche e di raccogliere dati più puntuali per l’analisi del fenomeno.

Gli interventi come sensibilizzato dall'INAIL hanno l'obiettivo di:

consentire gradualmente l'utilizzo esclusivo della modalità telematica per la corrispondenza con i datori di lavoro e, ove possibile, anche per quella con i lavoratori (acquisendo in via sistematica gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata per i primi e in via facoltativa per i secondi);

recepire in modo strutturato direttamente dal datore di lavoro informazioni aggiuntive, attinenti sia lo specifico rapporto assicurativo in essere (tipo polizza e voce di tariffa), sia l'eventuale utilizzo di forme contrattuali di lavoro introdotte o rivisitate di recente dal legislatore (ad esempio, con la previsione di una apposita evidenza per gli eventi lesivi occorsi a lavoratori occasionali di tipo accessorio);

sistematizzare, in linea con le recenti disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni9, le opzioni a disposizione del datore di lavoro per le modalità di rimborso delle somme erogate da quest'ultimo a titolo di anticipazione ai propri dipendenti infortunati, della indennità per inabilità temporanea assoluta, ai sensi dell'art. 70 del t. u. infortuni (ad esempio, con l'inserimento del campo relativo al codice IBAN);

acquisire i dati finalizzati alla gestione del rapporto assicurativo secondo linguaggi e codifiche omogenee con quelle utilizzate all'esterno. A tal fine sono state adottate le classificazioni predisposte dall'ISTAT (voce professionale), dal CNEL (settore lavorativo e categoria) e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (tipologia di lavoratore);

introdurre in fase di denuncia il concetto di unità produttiva10, quale sede di lavoro abituale del lavoratore (definita come lo "stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale"); lo stesso concetto viene utilizzato anche ai fini della implementazione del costituendo Registro infortuni aziendale telematico11;

acquisire informazioni sui fenomeni infortunistici e tecnopatici finalizzate a verifiche sulla frequenza di manifestazione degli eventi lesivi, in una ottica di studio e prevenzione dei rischi in ambiente di lavoro (ad esempio, al fine di identificare gli infortuni occorsi durante lo svolgimento di attività per conto terzi in regime di appalto, subappalto o altra forma di esternalizzazione);

integrare le informazioni riguardanti il luogo dell'evento ed introdurre, a fini statistici, specifici indicatori in relazione agli infortuni occorsi con un mezzo di trasporto.

Quindi ci saranno più informazioni sul luogo e la tipologia dell'evento. La partenza della nuova procedura è stata preceduta da incontri informativi con le associazioni di categoria che fanno riferimento ai datori di lavoro e gli ordini professionali per presentare le tante novità introdotte nella nuova denuncia, a partire dalla sezione dedicata alla descrizione dell'infortunio, che è stata integrata con maggiori informazioni utili sia per individuare l'ubicazione esatta dell'evento, sia per definire in modo più puntuale i diversi tipi di incidente avvenuti con mezzi di trasporto. Nella stessa sezione sono stati inseriti campi specifici per acquisire, ad esempio, informazioni in merito all'esistenza di contratti di appalto, subappalto o altre forme di esternalizzazione del lavoro, che rispondono a esigenze formulate anche da interlocutori esterni.

Tra le novità rileviamo la necessità di indicare, dopo aver scelto la Pat, anche la polizza e la voce di tariffa (scelta tra quelle presenti negli archivi) da associare all'infortunio denunciato. Si vuole con ciò agevolare la corretta imputazione degli oneri per infortuni e malattie professionali, nell'ottica di una conforme determinazione dei tassi specifici aziendali.

Trovano posto nella comunicazione/denuncia i dati relativi all'Unità produttiva (stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale); verrà altresì implementato il Registro infortuni aziendale telematico, in via di costituzione. Ricordiamo che nel descrivere l'evento sono previste ulteriori informazioni, al fine di individuare il luogo esatto dell'infortunio, le modalità con cui lo stesso è avvenuto (in itinere, utilizzando un mezzo di locomozione, eccetera). Si deve altresì dare notizia dell'eventuale regime di appalto, subappalto o altra forma di lavoro per conto di terzi dell'azienda.

Le informazioni relative all'infortunio devono essere rese – entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico – alla sede dell'istituto competente per territorio in base al domicilio dell'infortunato. La certificazione medica va allegata solo alla denuncia cartacea mentre si può omettere in caso di inoltro tramite web (l'Inail può chiederla successivamente). Nel caso di infortuni con prognosi iniziale inferiore a tre giorni, successivamente prolungata, l'obbligo di trasmettere la denuncia/comunicazione, entro le successive 48 ore, sorge dal momento della ricezione del nuovo certificato medico. Resta confermata la necessità di trasmettere copia delle denuncia/comunicazione di infortunio all'Autorità locale di pubblica sicurezza, se la prognosi è superiore a tre giorni (escluso quello dell'evento).

domenica 9 dicembre 2012

Uniemens invio dati mensili da parte del datore di lavoro

I soggetti tenuti all’ invio dei dati mensili UNIEMENS sono:

i datori di lavoro già tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770 semplificato;

i committenti che hanno l’ obbligo di compilare il modello GLA annualmente e gli associanti in partecipazione.
I dati devono essere inviati da parte di tutti i datori di lavoro ad esclusione dei datori di lavoro domestico e dei datori di lavoro agricolo per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. (OTD e OTI)

I datori di lavoro, i committenti e gli associanti in partecipazione devono inviare mensilmente i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’ implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’ erogazione delle prestazioni

A partire dalle retribuzioni corrisposte, i sostituti d’ imposta (datore di lavoro) tenuti al rilascio della certificazione unica (CUD), devono trasmettere mensilmente agli Enti previdenziali in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l’ ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili all’ Istituto necessarie per:

il calcolo dei contributi;
l’implementazione delle posizioni assicurative individuali;
l'erogazione delle prestazioni.

La trasmissione dei flussi informativi, attraverso un nuovo modello di denuncia telematica denominato "EMens", riguarderà i lavoratori dipendenti, nonché i lavoratori iscritti alla Gestione separata, e gli associati in partecipazione. I dati  si trovano già valorizzati nelle procedure di formazione delle buste paga. Per i datori di lavoro, l’ invio deve avvenire entro l’ ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, analogamente a quanto avviene per la trasmissione del modello DM10/2 telematico.

Per i committenti/associanti, l’ invio deve avvenire entro l’ ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione.

L’Inps ha dato il via alla nuova procedura che consente la trasmissione unificata dei dati retributivi (EMens) e contributivi (DM10). L’invio si articolerà in due fasi: la prima consente immediatamente di aggregare gli attuali flussi DM10 e EMens la seconda comporterà, con un breve periodo sperimentale, l’effettiva unificazione dei dati a livello di singolo lavoratore.

Di fatto, in fase di inizio attività con dipendenti, i datori di lavoro sono tenuti alla costituzione di una posizione contributiva unica, con rilascio del relativo numero di matricola.
L’apertura della suddetta posizione contributiva potrà essere effettuata dal datore di lavoro esclusivamente in modalità telematica. Quando il datore di lavoro costituisca una nuova unità operativa con dipendenti, dovrà comunicare i dati identificativi dell’unità operativa nella quale sono occupati i dipendenti nonché, ove nota, la durata temporale della stessa. Alla stessa verrà attribuito un numero progressivo identificativo da inserire, a partire dalla denuncia contributiva relativa al mese di Gennaio 2011, per ogni lavoratore interessato nel flusso Uniemens.

La comunicazione della prima unità operativa comporterà anche la modifica del codice ‘Tipo Azienda’ attribuito alla posizione aziendale, il quale assumerà i seguenti significati:
La comunicazione della prima unità operativa comporterà anche la modifica del codice ‘Tipo Azienda’ attribuito alla posizione aziendale, il quale assumerà i seguenti significati:
A1: azienda con una sola posizione, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo;
A2: azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo – Principale;
A3: azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo-Secondaria;
B1: azienda con una sola posizione, con più unità operative ovvero autorizzata all’accentramento contributivo;
B2: azienda con più posizioni, con più unità operative, ovvero autorizzata all’accentramento contributivo– Principale;
B3: azienda con più posizioni, con più unità operative,  autorizzata all’accentramento contributivo-Secondaria.

Nell’ipotesi di operazioni societarie, il datore di lavoro subentrante dovrà comunicare i dati identificativi – nelle quali sono occupati i dipendenti dell’azienda cedente – delle unità operative acquisite.

Alla fine del periodo d’imposta, i datori di lavoro devono infatti effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali con lo scopo di:
pervenire ad una precisa determinazione dell’imponibile contributivo;

applicare con esattezza le aliquote correlate all’imponibile stesso;

imputare, all’anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti.

Le variabili della retribuzione che comportino variazioni nella retribuzione imponibile tra cui:
compensi per lavoro straordinario;
indennità di trasferta o missione;
indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
indennità riposi per allattamento;
giornate retribuite per donatori sangue;
riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
permessi non retribuiti;
astensioni dal lavoro;
indennità per ferie non godute;
congedi matrimoniali.

I datori di lavoro possono tenere conto delle variabili retributive in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori.

Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione occorre compilare l’elemento «varretributive» nel modello di denuncia individuale UniEmens.

Il Software di controllo messo a disposizione dall’INPS validerà il file predisposto dalla procedura paghe, verificandone la conformità ed effettuerà, inoltre, gli opportuni controlli di merito. Il software di controllo servirà a certificare il file apponendo l’opportuno codice di controllo che ne consentirà la trasmissione via telematica - Internet. Le modalità d’invio sono analoghe a quelle in uso per i flussi DM10, vale a dire che, ultimata la validazione e la certificazione del file prodotto dalla procedura paghe, accedendo all’ apposita funzione del sito www.inps.it riservata agli utenti registrati (intermediari e aziende), è possibile effettuare l’invio telematico ed ottenere la ricevuta dell’avvenuto invio.

domenica 4 novembre 2012

Lavoro: agevolazioni fiscali per gli apprendisti 2012 al 2016


L'Inps con la circolare n. 128  del 2 novembre 2012  ha precisato che, secondo orientamenti del ministero del lavoro, lo sgravio può essere concesso in conformità alla regola comunitaria degli aiuti «de minimis».

I datori di lavoro (piccole imprese) che occupano fino a nove addetti, e che dal 2012 al 2016 assumono apprendisti, hanno diritto allo sgravio del 100% dei contributi Inps per la durata di tre anni.

L'agevolazione interessa esclusivamente i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove. Lo spiega l'Inps nella circolare n. 128/2012 di ieri illustrando le novità del Tu dell'apprendistato (dlgs n. 167/2011) in vigore dal 25 ottobre 2011.

Al fine di incentivare la diffusione dell’apprendistato, la legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012, ha previsto all'art.22, comma 1 - a far data dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 - lo sgravio contributivo totale per le assunzioni di apprendisti effettuate da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove per i primi tre anni di svolgimento del contratto. Per gli anni successivi, il datore di lavoro è invece tenuto a versare l’aliquota del 10%, ordinariamente prevista per tutti i contratti di apprendistato.

L'Inps con questa circolare ha sdoganato in modo definitivo il contratto di lavoro con l' apprendistato, Infatti l'istituto di previdenza rende operativi gli sgravi contributivi per le assunzioni degli apprendisti nel periodo 2012-2016. E un passo rilevante nell'ambito della riforma del lavoro ci si attende che questa forma contrattuale diventi lo strumento principale per l'ingresso nel settore produttivo.

Due sono gli aspetti più importanti per quanto riguarda gli sgravi contributivi previsti dalla legge 183/2011, cioè l'azzeramento degli oneri a carico del datore di lavoro nel periodo 1 gennaio 2012-31 dicembre 2016, l'Inps ha precisato che la misura si applica solo alle aziende con al massimo nove dipendenti e purché siano rispettate le disposizioni comunitarie in materia di aiuti minori (cosiddetto "de minimis"). Per accedere al beneficio gli imprenditori dovranno dichiarare all'Inps di averne diritto. La dichiarazione deve essere presentata da chi ha già effettuato assunzioni e applicato sgravi, anche se non erano ancora state diffuse indicazioni precise in merito.

Le imprese devono presentare una dichiarazione sugli aiuti «de minimis» (dpr n. 445/2000). Una dichiarazione che deve attestare che, nell'anno di stipula dell'apprendistato e nei due esercizi precedenti, non sono stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti «de minimis» e deve contenere la quantificazione degli incentivi «de minimis» eventualmente già fruiti nel triennio alla data della richiesta. Con la questa presentazione l'Inps dà la possibilità all'impresa di partecipare all'agevolazione attribuendo all'azienda il codice «4R», mediante il quale è possibile fruire dello sgravio anche per eventuali periodi pregressi (in caso di assunzioni effettuate dal 1° gennaio).

L'assunzione di apprendisti iscritti alle liste di mobilità, con al massimo 29 anni, è subordinata all'inserimento del contratto di lavoro una clausola con cui le due parti rinunciano alla facoltà di recesso al termine del periodo di formazione. In caso contrario si applicherà la regolamentazione ordinaria, senza riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro. Un "accorgimento" che spinge affinché il contratto di apprendistato sia utilizzato veramente per inserire nuove persone in ambito lavorativo e non solo per agevolare degli sgravi.

sabato 1 settembre 2012

Lavoro e stage aziendali


Gli stage aziendali sono il primo percorso verso il mondo del lavoro. Sono definiti i tirocini formativi e di orientamento.

Lo scopo degli stage aziendali o tirocini è quello di avvicinare domanda e offerta di lavoro mediante l’inserimento dei giovani nel panorama lavorativo al fine di acquisire una conoscenza diretta dello stesso.

Gli stage lavorativi si rivolgono ai giovani che hanno assolto l’obbligo scolastico e a datori di lavoro sia pubblici che privati.

Quando si parla di stage aziendali, si tratta di un periodo che lo stagista trascorre presso un'azienda, dove ha modo di verificare ed applicare le conoscenze acquisite durante il percorso scolastico, sviluppa ed accresce le proprie competenze ed abilità, basandosi sull’esperienza diretta ed attiva, nell’ambito di un concreto ambiente operativo. Lo strumento formativo agevolato deve rispondere all’obiettivo di orientare i tirocinanti sul mercato del lavoro, attraverso il contatto diretto con le aziende, e di conoscere e valutare le capacità, le attitudini e le propensioni lavorative degli utenti, anche per un’eventuale assunzione futura.

I datori di lavoro privati possono prevedere l’inserimento dei giovani attraverso stage lavorativi entro certi limiti:
 un tirocinante nel caso di aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;
 non più di due tirocinanti contemporaneamente in aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove unità;
 non più del 10% di tirocinanti in aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato.

SOGGETTI PROMOTORI
Gli stage aziendali possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti.

Agenzie per l'impiego;
Università;
Provveditorati agli studi;
Scuole statali e no statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
Centri di formazione convenzionati (Regione o Provincia);
Comunità terapeutiche e cooperative sociali;
Servizi di inserimento lavorativo per disabili.

I soggetti promotori  hanno l'onere di assicurare i giovani che si accingono ad intraprendere la strada degli stage lavorativi contro gli infortuni sul lavoro  e malattie professionali presso l'Inail, ed attivare apposita polizza presso una compagnia assicuratrice, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi, e su di loro ricade la responsabilità di elaborare il progetto formativo e di orientamento contenente le modalità di attuazione stage aziendali.

I datori di lavoro che ospitano i laureandi, i quali sono in numero maggiore, devono invece favorire l'esperienza dello stagista nell'ambiente di lavoro. Dovrebbero anche garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività. Per le aziende che impiegano giovani provenienti da regioni meridionali è possibile ottenere il rimborso totale o parziale degli oneri finanziari sostenuti per coprire le spese di vitto e alloggio del tirocinante.

Gli stage aziendali non costituiscono un rapporto di lavoro e come tale non dà diritto ad alcuna  retribuzione; a chi partecipa agli stage lavorativi, comunque, può essere riconosciuta una borsa di studio - compenso od altri incentivi. Le somme possono essere riconosciute dall’azienda ospitante, a sua discrezione, oppure, se si tratta di stage proposti da Istituti di formazione o Enti pubblici, dagli Istituti stessi o da appositi fondi regionali o europei.

Trattamento previdenziale e fiscale del compenso versato a favore di coloro che collaborano in qualità di stage lavorativi. La borsa di studio o il compenso, eventualmente elargito, possono essere corrisposti con cadenza mensile, oppure al termine dello stage: il pagamento di tali somme può anche essere subordinato al raggiungimento di un periodo minimo prefissato di stage aziendali.
Le somme versate non sono soggette ad alcuna contribuzione previdenziale.

DURATA STAGE LAVORATIVI
La durata massima è collegata alle caratteristiche del giovane, nonché al tipo di studi che lo stesso ha fatto. Il regolamento, a differenza di quanto succede tuttora, prevede anche di prorogare lo stage aziendale.

SPESE PER STAGE AZIENDALI
La normativa sugli stage aziendali prevede la detassazione del reddito per un importo corrispondente alle spese sostenute per stage lavorativi destinati a studenti di corsi d’istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi.

In ordine all’individuazione dei soggetti beneficiari ed all’ambito temporale di applicazione dell’agevolazione valgono per:
sotto l’aspetto soggettivo, possono fruire della detassazione per spese relative ai predetti stage aziendali tutti i contribuenti titolari di reddito d’impresa;
sotto il profilo temporale, sono agevolabili le spese sostenute, secondo i criteri contenuti nell’articolo 109 del TUIR, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto n. 269. Rilevano ai fini dell’agevolazione tutti i costi relativi alla formazione dei soggetti sopra richiamati, effettuata attraverso stage aziendali.

L’agevolazione compete per gli stage lavorativi rivolti alle seguenti categorie:
studenti di corsi d’istruzione secondaria o universitaria;
diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi.

domenica 19 agosto 2012

Lavoro a chiamata le novità 2012

Vediamo una modifica alle istruzioni per la comunicazione anticipata dei lavoratori intermittenti: il ministero del Lavoro con la notizia apparsa sulla sito istituzionale precisa ulteriormente che i datori di lavoro e i professionisti, fino al 15 settembre, potranno trasmettere le comunicazioni anche al fax e all'email delle direzioni territoriali del Lavoro senza la necessità di utilizzare le nuove regole predisposte con la nota del 9 agosto. Viene confermata, così, l'interpretazione fornita su queste pagine nei giorni scorsi a commento del susseguirsi di chiarimenti e rettifiche da parte del ministero del Lavoro su uno dei contratti di lavoro più utilizzati nel periodo estivo.

Il problema è emerso con la nota del 9 agosto, con cui erano state modificate le istruzioni, rispetto alla circolare 18 del 2012, per trasmettere la comunicazione anticipata delle prestazioni a chiamata introdotta dalla legge 92 del 2012. La nota prevedeva che a partire dal 13 agosto si dovesse utilizzare esclusivamente un nuovo modello per trasmettere i dati via fax fornendo anche un nuovo numero telefonico; e dal 17 agosto si aggiungeva anche lo strumento dell'sms, le cui modalità non sono per nulla agevoli. Una serie di novità, dunque, nel pieno periodo di Ferragosto.

Dopo le incertezze è seguita una email istituzionale dell'11 agosto che ha sostanzialmente sospeso gli effetti vincolanti della nota almeno fino al 15 settembre. Il ministero ha precisato, tuttavia, che si poteva "continuare" a utilizzare fino al 15 settembre la posta elettronica certificata. Il ripensamento sembrava però impreciso poiché nelle istruzioni precedenti il canale della posta elettronica certificata non era mai stato comunicato ai datori di lavoro.

Il ministero del Lavoro torna ancora sui suoi passi con una notizia apparsa il 13 agosto sul sito ufficiale per chiarire una volta per tutte che fino al 15 settembre i datori di lavoro e i professionisti potranno trasmettere la comunicazione anticipata della prestazione "a chiamata" anche al fax e all'email non certificata delle direzioni territoriali del Lavoro, oltre che con le ipotesi sperimentali previste dalla nota del 9 agosto.

sabato 7 aprile 2012

Pagamento contributi lavoratori domestici 2012

I lavoratori domestici sono  coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti, camerieri, cuochi. Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che prestano tali attività presso comunità religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui fine è prevalentemente assistenziale.

A partire dal 1° aprile 2011 i contributi potranno essere versati esclusivamente con le seguenti modalità: utilizzando il bollettino MAV, e rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”, dichiarando soltanto il codice fiscale del datore di lavoro e il codice del rapporto di lavoro. Entro martedì 10 aprile 2012 il datore di lavoro domestico è chiamato a pagare i contributi Cassacolf, utilizzando le stesse modalità (Mav, circuito "Reti amiche", contact center, Inps online) valide per il versamento dei contributi obbligatori Inps, indicando il codice F2 (l'importo è pari a 0,03 euro per ogni ora per la quale si versano i contributi Inps).

Per calcolare i contributi in relazione alla retribuzione pattuita, l’INPS mette a disposizione di datori di lavoro e lavoratori un software di simulazione.
I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:
dal 1° al 10 aprile versamento per il 1° trimestre;
dal 1° al 10 luglio versamento per il 2° trimestre;
dal 1° al 10 ottobre versamento per il 3° trimestre;
dal 1° al 10 gennaio versamento per il 4° trimestre.

Quindi il primo appuntamento con i versamenti all'Inps dell'anno 2012 per i datori di lavoro domestico: entro martedì 10 aprile, si deve provvedere al pagamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2012 per il proprio collaboratore (colf, badante, baby sitter). Le aliquote contributive che sono annualmente aggiornate dall'Inps sulla base dell'indice Istat - hanno registrato un incremento superiore rispetto a quello dello scorso anno dato che l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto del 2,7% nel periodo gennaio-dicembre 2011 (contro l'1,6% del 2010).
Per calcolare i contributi in relazione alla retribuzione pattuita, l’INPS ha messo a disposizione di datori di lavoro e lavoratori un software di simulazione. Pertanto nel definire gli importi corretti da versare bisognerà attenersi ai nuovi parametri e moltiplicarli per tutte le ore retribuite entro l'ultimo sabato del trimestre solare. Tra l'altro per il periodo gennaio-marzo 2012 il trimestre solare coincide con il trimestre contributivo Inps che per convenzione si considera composto da tutte le settimane il cui il sabato sia presente nell'arco temporale di riferimento. Per esempio per una baby sitter con livello Bs e con orario settimanale di 40 ore, il contributo Inps trimestrale ammonterà a 530,4 euro , mentre nel 2011 erano 514,80; invece per una colf a ore con livello B e con orario settimanale di 6 ore e retribuzione oraria pattuita pari a 7 euro si pagheranno 123,4 euro di contributo Inps trimestrale mentre nel 2011 era di 120,12.

I datori di lavoro possono utilizzare i bollettini Mav ricevuti al proprio indirizzo dall'Inps, qualora i dati contenuti siano conformi al lavoro effettivamente svolto e vi sia inserito il contributo alla Cassacolf. «In caso di incongruenze, il datore può provvedere a modificare il bollettino accedendo direttamente al sito dell'Istituto – spiegano ancora da Assindatcolf – oppure telefonando al contact center, utilizzando il Pin personale o rivolgendosi alla propria associazione di categoria (come ad esempio Assindatcolf e le altre componenti Fidaldo) oppure a consulenti del lavoro, patronati o associazioni sindacali». Con il pagamento trimestrale, il datore di lavoro assolve all'obbligo assicurativo e permette al lavoratore di aver diritto a una serie di importanti prestazioni (si veda l'infografica), come la disoccupazione involontaria o la copertura in caso di infortunio. Si rammenta che i lavoratori domestici hanno diritto all'assistenza sanitaria a carico del Ssn, ma non all'indennità di malattia. A questo ha pensato, entro alcuni limiti, il Contratto collettivo di lavoro con un trattamento economico a carico del datore. Ma se si è in regola con i versamenti alla Cassacolf, in caso di ricovero e di successiva convalescenza il lavoratore avrà una diaria giornaliera di 20 euro (fino a un massimo rispettivamente di 20 e 10 giorni) nonché il rimborso dei ticket sanitari fino a 300 euro/anno.

I nuovi servizi che sono stati  messi a disposizione dall'Inps per i datori che si sono dotati di Pin (codice personale idenitificativo) potranno sia esaminare i rapporti di lavoro domestico degli ultimi cinque anni sia consultare l'estratto contributivo relativo a tutti i rapporti di lavoro intrattenuti, verificando la corrispondenza dei dati con quanto versato. Nel caso riscontrassero difformità (come periodi contributivi mancanti o pagamenti non conformi) il datore di lavoro potrà mandare una segnalazione all’Ente di Previdenza, dove specificherà i motivi della sospensione dell'obbligo contributivo (ad esempio una maternità, un permesso non retribuito, un periodo di malattia eccedente quello retribuito) o gli elementi identificativi del versamento effettuato e non risultante.
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