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domenica 7 febbraio 2016

Disoccupati 2016: domande per Naspi, Aspi, Asdi, Dis Coll e Social Card


Come cambiano i sussidi di disoccupazione dal 2016: quali sono, come funzionano, per chi valgono e debutto social card per disoccupati.

Per presentare la domanda NASPI 2016 INPS per gli eventi di disoccupazione occorsi dopo il 1° maggio 2015, i lavoratori devono:

compilare e inviare il modulo domanda NASPI 2016 direttamente online, se dispongono del PIN dispositivo INPS, al seguente percorso: Home > Servizi Online > Elenco di tutti i Servizi  > Servizi per il cittadino> Invio domande prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) > NASpI;

far compilare e inviare il modello di domanda a Patronati o Intermediari autorizzati ad inviare le richieste INPS per via telematica.

Il nuovo assegno di disoccupazione: Naspi, verrà gestito dalla nuova agenzia unica per il lavoro, in stretta collaborazioni con i Centri per l’Impiego e dell’Inps sul territorio.

La Naspi può essere richiesta dai lavoratori che hanno perso involontariamente la propria occupazione e che provano di essere in reale stato di disoccupazione; che possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; o che possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

La Naspi arriverà a coprire un periodo massimo di 2 anni (più precisamente saranno presi in considerazione la metà dei mesi in cui il soggetto interessato ha avuto un contratto di lavoro negli ultimi 4 anni precedenti alla richiesta del sussidio, che partirà da un massimo di 1.200 euro per scendere poi gradualmente fino a 700 euro).

La mini Aspi, invece, è una prestazione a sostegno del reddito, destinata ai lavoratori che hanno perso il lavoro in maniera volontaria e che, rispetto all’Aspi, richiede dei requisiti contributivi ridotti. La Naspi vale per i lavoratori dipendenti privati, a tempo indeterminato e a termine, e per quelli pubblici assunti a termine. Per richiederla bisognerà aver maturato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni di lavoro e 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi.

La Naspi sarà erogata mensilmente dall’Inps, per importi massimi di 1.300 euro al mese e per un massimo di 18 mesi. Il nuovo Asdi, Assegno di disoccupazione per i lavoratori, invece, scatta se al termine della Naspi il disoccupato non ha trovato un altro lavoro, e avrà durata di sei mesi, con erogazione di un assegno di importo pari al 75% dell’ultimo assegno Naspi. In vigore dal primo gennaio 2015, invece, Dis-Coll, altro nuovo sussidio di disoccupazione a sostegno di coloro che sono senza lavoro iscritti alla gestione separata dell’Inps, non pensionati e privi di partita Iva.

Per ricevere l’Aspi bisogna aver maturato almeno 3 mesi di contributi dal primo gennaio dell’anno precedente o un mese nell’anno in cui si perde il lavoro, e la sua durata sarà di tre mesi. In questo 2015 i disoccupati potranno anche richiedere la nuova social card proprio per i disoccupati, da erogare, appunto, a quanti sono rimasti senza lavoro, con erogazione ogni due mesi e per un anno.

Diversi gli importi previsti, a seconda della composizione familiare.
Per famiglie composte da 2 membri, l’importo sarà di 231 euro; per famiglie composte da 3 membri, di 281 euro; per famiglie composte da 4 membri, di 331 euro; per famiglie composte da 5 o più membri, di 404 euro mensili.

Possono richiedere la nuova social card disoccupati, cittadini italiani o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, cittadini extracomunitari purché in possesso di regolare permesso di soggiorno, bisogna avere un Isee pari o inferiori a 3.000 euro, possedere un patrimonio mobiliare inferiore a 8.000 euro, non possedere autoveicoli immatricolati nell’ultimo anno. La social card deve essere richiesta direttamente presso gli uffici postali, compilando un modulo scaricabile presso il sito di Poste Italiane e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sarà poi l’Inps a valutare la domanda e decidere se erogare o meno la prestazione in base ai requisiti soddisfatti o meno.

La richiesta per avere la social card disoccupati deve essere presentata in uno degli Uffici di Poste Italiane Abilitati, insieme a tutta la documentazione richiesta, poi sarà inviata direttamente dall’Ufficio Postale all’Inps, che una volta valutata la documentazione presentata, comunicherà al richiedente se la domanda è stata accolta o meno.

E’ necessario per tutti essere in grado di dimostrare di aver lavorato almeno 3 mesi prima di perdere il l’impiego.

Questo nuovo sussidio coinvolge dunque molti soggetti che non ne avrebbero avuto diritto per il tipo di contratto sottoscritto con il datore di lavoro fino ad ora.

Dal 2016 l’Aspi e Mini Aspi può essere richiesta anche dai lavoratori stagionali impiegati nel settore turistico o negli stabilimenti termali per gli eventi di disoccupazione verificatisi entro il 31 dicembre 2015, e colf e lavoratori domestici , a domicilio, dipendenti con periodi di lavoro estero, lavoratori caratterizzati da neutralizzazione con contribuzione di interesse molto datata e agricoli, che abbiano almeno cinque settimane lavorate, intese come settimane con un minimo di 24 ore di lavoro retribuito. Stiamo parlando della Naspi, nuova indennità di disoccupazione che vale 24 mesi, prevede importi fino a 1.300 euro e la cui domanda deve essere inviata all’Inps telematicamente entro i 68 giorni successivi dalla conclusione del rapporto di lavoro.

Si può anche inoltrare ormai domanda per ricevere l’Asdi, il nuovo assegno di disoccupazione, che si può ricevere se, una volta esaurita la Naspi, il lavoratore disoccupato non abbia ancora trovato un nuovo impiego, se si hanno figli minori e non si sono ancora maturati i requisiti contributivi e anagrafici per il pensionamento. Coloro che intendono beneficiare della Asdi, dovranno presentare la domanda compilando un apposito modello on line, presente sul sito dell'INPS e successivamente recarsi presso un centro di servizi competenti in ambito territoriale per sottoscrivere un "progetto personalizzato", dove il richiedente deve dare il proprio consenso alla partecipazione a corsi di formazione o ad accettare eventuali proposte di lavoro.

L’Asdi prevede anche eventuali bonus se si hanno figli a carico. In particolare, il bonus è pari a 89,70 euro per un figlio; a 116,60 euro per due figli; a 140,80 euro per tre figli; a 163,30 per quatto o più figli. Unica condizione per la richiesta dell’Asdi è che il lavoratore dimostri di partecipare ai corsi di formazione, di orientamento e di ricerca attiva di nuova occupazione, proposti dai competenti Servizi per l’impiego e per accedervi deve presentare la domanda all’Inps, in via telematica, a partire dal primo giorno successivo al termine della Naspi ed entro 30 giorni, altrimenti perderà il diritto di accesso al beneficio.

La Dis Coll, è l’indennità di disoccupazione per i professionisti disoccupati iscritti alla gestione separata dell’Inps e CoCoPro, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, che prevede l’erogazione di un assegno pari al 75% del reddito medio mensile e deve essere richiesto online all’Inps entro 68 giorni dalla perdita del lavoro e sarà erogato mensilmente dallo stesso Istituto. Per i tempi di erogazione degli assegni da parte dell’Inps, dipenderà dall’inoltre delle domande.


mercoledì 3 febbraio 2016

INPS: pronta la domanda per il bonus 2016 per l' asilo nido e baby sitter



Dal 1 febbraio 2016 è disponibile sul sito dell’Inps la procedura telematica che permette la presentazione da parte delle madri lavoratrici della domanda di accesso al contributo economico utilizzabile, in alternativa al congedo parentale, per il servizio di baby-sitting oppure per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Il fondo da cui attingere è dotato di 20 milioni di euro. Il contributo è di 600 euro per sei mesi (3.600 euro in totale).

L’INPS ha pubblicato l’avviso con le istruzioni per la domanda, che si può presentare fino al 31 dicembre. Si tratta di un contributo di 600 euro al mese, per un periodo massimo di sei mesi, da utilizzare per servizi di baby sitting o per l’infanzia (pubblici o strutture private accreditate). Introdotto in via sperimentale per gli anni 2012-2015 dalla riforma del Lavoro Fornero (articolo 4, comma 24, lettera b, legge 92/2012), il bonus è stato prorogato per il 2016 dalla Legge di Stabilità. L’INPS accoglierà le domande fino a esaurimento risorse, pari a 20 milioni di euro per quest’anno. Il criterio generale è l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Possono presentare la domanda le seguenti categorie di lavoratrici in costanza di rapporto di lavoro: dipendenti del settore pubblico o privato; parasubordinate o libere professioniste iscritte alla gestione separata Inps,  come alternativa al diritto di congedo parentale e da fruire negli 11 mesi successivi al termine del congedo di maternità obbligatorio. Nel caso in cui la lavoratrice abbia già usufruito in parte del congedo parentale, può chiedere il voucher per un numero di mesi pari al congedo non ancora utilizzato. Hanno diritto al voucher anche le lavoratrici in part-time: in questo caso, il contributo è proporzionato all’orario di lavoro, in base a specifica tabella INPS.

Non sono ammesse le lavoratrici autonome, per le quali la Legge di Stabilità ha comunque previsto un altro voucher, sempre di 600 euro al mese, per un periodo massimo di tre mesi.

La domanda va presentata all'Inps per via telematica, utilizzando i servizi del portale con accesso tramite PIN dispositivo accedendo al portale Internet dell'Istituto al seguente indirizzo: www.inps.it  - Servizi per il cittadino - Autenticazione con Pin - Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito - Invio delle domande per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia.  In alternativa, la domanda può essere presentata rivolgendosi ai patronati. Attenzione: le domande pervenute mediante canali diversi (email, PEC), non saranno prese in considerazione. E' bene ricordare che dal momento di presentazione della domanda e fino all'accoglimento della stessa, per la madre lavoratrice è sospesa la possibilità di fruire del periodo di congedo parentale cui si rinuncia nella domanda di beneficio, detta fruizione sarà nuovamente consentita solo nel caso di reiezione della domanda, ovvero in caso di rinuncia al beneficio.

Se si decide per il contributo baby sitting, gli appositi voucher vanno ritirati presso la sede INPS competente entro 120 giorni dall’accoglimento della domanda; se sceglie il voucher per l’iscrizione al nido, il contributo viene erogato dall’INPS direttamente alla struttura prescelta. E’ possibile cambiare la scelta della struttura per l’infanzia sempre fra quelle accreditate (elenco sul sito INPS) – accedendo alla procedura online o rivolgendosi a un patronato (rimangono dunque le consuete regole degli anni scorsi).

Le lavoratrici interessate, per la presentazione della domanda, dovranno: richiedere preventivamente il Pin online e convertirlo in tempo utile in Pin dispositivo; presentare preventivamente ed in tempo utile all’Inps la dichiarazione Isee (qualora non sia già presente nelle banche dati dell’Inps una dichiarazione Isee valida). Tale dichiarazione può essere presentata all'Istituto in via telematica o rivolgendosi ad un Caf convenzionato.

L’INPS, oltre alle istruzioni per la domanda, ha pubblicato il modello per dichiarare l’effettiva fruizione del beneficio (nel caso si scelga l’iscrizione al nido) e quello che le strutture per l’infanzia devono compilare per la liberatoria di pagamento.

Se la lavoratrice sceglie il voucher baby sitter, deve effettuare al comunicazione di inizio prestazione (indicando codice fiscale proprio e del prestatore/prestatrice, luogo di svolgimento della prestazione, date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa), attraverso il contact center INPS/INAIL (803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il numero 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante), il numero di fax gratuito INAIL 800.657657 (utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL), la sezione “Pronto cliente” del sito INAIL, la sede INPS. Il o la baby sitter deve incassare il corrispettivo del voucher, convalidato con la propria firma, entro 24 mesi. I voucher non sono rimborsabili in caso di mancato utilizzo.

Mentre le lavoratrici autonome e le imprenditrici è prevista una dotazione di 2 milioni di euro, ma  manca il decreto interministeriale per stabilirne modalità e criteri di accesso. Per ora si sa solo che il tempo massimo per cui si potrà richiedere è di soli tre mesi.

Una significativa attenzione va data al fattore tempo: non ce n'è molto a disposizione per pensare se tornare al lavoro per 600 euro al mese, lasciando il figlio al nido o a casa con la baby sitter, tra le possibili pressioni del datore di lavoro e il pensiero che con il congedo parentale si riceve solo il 30% dello stipendio. Cos・ anche se le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2016, a poter spezzare le speranze delle mamme ・una clausola prevista: l筑esaurimento dei fondi a disposizione per finanziare il bonus. E per l'anno corrente ammontano a 20 milioni di euro.


martedì 29 dicembre 2015

Collaboratori: proroga della DIS–COLL


E’ stato prorogato per tutto il prossimo anno il Dis Coll, l’indennità per i professionisti disoccupati iscritti alla gestione separata dell’Inps e CoCoPro, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, che prevede l’erogazione di un assegno pari al 75% del reddito medio mensile nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore a 1.195 euro mensili nel 2015 e non può essere superiore ai 1.300 euro nel 2015.

La Dis Coll è l’indennità di disoccupazione riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi che coinvolge anche i lavoratori con contratto a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata dell’Inps. Per aver diritto all’ammortizzatore sociale bisogna possedere i seguenti requisiti:

disoccupazione;

3 mesi di contribuzioni nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno solare precedente quello della cessazione dell’attività lavorativa:

almeno un mese di contribuzione nell’anno solare in corso.

L’importo dell’assegno è pari al 75% dei compensi fino ad un importo massimo di 1.195 euro per poi scendere del 25% sugli importi superiori a tale importo. L’importo mensile dell’indennità di disoccupazione non potrà, in ogni caso, essere superiore ai 1300 euro al mese
.
L’assegno verrà pagato per un numero di mesi pari alla metà di quelli coperti da contribuzione nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione, nel migliore dei casi, quindi, spetterà una disoccupazione per 6 mesi.

Il disegno di legge di Stabilità 2016 proroga per il prossimo anno la DIS-COLL, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Di conseguenza, dal 2016, coloro che concluderanno la propria attività di collaborazione potranno continuare a fruire dell’indennità di disoccupazione. La proroga contiene anche alcune modifiche rispetto alle previsioni generali del Jobs Act. In particolare, in relazione al calcolo della durata della prestazione, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL.

DIS-COLL, alla fine arriva la proroga della prestazione anche per il 2016. Con un emendamento alla legge di Stabilità, infatti, è stata prorogata al 2016 l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL.

Secondo quanto specificato dal Ministero del Lavoro, l’indennità in caso di perdita dell’occupazione è prevista per i collaboratori coordinati e continuativi e quelli a progetto, ma non ai titolari degli assegni di ricerca ed è irrilevante che siano iscritti alla gestione separata dell’Inps e che quindi versino contributi previdenziali in tale gestione. Saranno in vigore nel 2016 ancora anche Naspi e Asdi: la Naspi, Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, sarà erogata mensilmente per un massimo 24 mesi e per importi massimi fino a 1.300 euro al mese.

La Naspi sarà estesa a 24 mesi anche dopo il 2016. Inizialmente, infatti, dal 2017, la durata massima avrebbe dovuto ridursi a 18 mensilità. I requisiti per richiedere la Naspi restano sempre gli stessi: dichiarazione dello stato di totale disoccupazione; e avere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione o diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Il lavoratore disoccupato che, esaurita la Naspi, non avesse ancora trovato una nuova occupazione può richiedere l’Asdi, un nuovo assegno di disoccupazione, pari al 75% dell’ultima mensilità della Naspi percepita. Anche per richiedere l’Asdi bisogna inoltrare domanda all’Inps, che lo erogherà per i 6 mesi successivi. Si può percepire l’Asdi a condizione che si aderisca ad un percorso di formazione, specializzazione definito dai centri per l’impiego o si dimostri di essere alla concreta ricerca di una nuova occupazione.

Il modulo domanda dis-coll va presentato all’INPS per via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la non ammissibilità al beneficio.

Per cui la scadenza per inviare il modulo INPS è di 68 giorni dal giorno del licenziamento altrimenti non si ha più diritto all'indennità.

Per inviare il modulo INPS direttamente, il collaboratore deve essere in possesso del PIN Dispositivo INPS e accedere al sito ufficiale dell'istituto e seguire le istruzioni per la presentazione della domanda di disoccupazione per via telematica altrimenti può rivolgersi presso i Caf e Patronati o intermediari autorizzati, presentandosi insieme alla documentazione richiesta per il riconoscimento dello stato di disoccupazione: iscrizione al centro per l'impiego e sottoscrizione della DID dichiarazione immediata disponibilità al lavoro che è stata modificata di recente con l'entrata in vigore dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, che ha previsto nuove misure che condizionano la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel mondo del lavoro. Per cui come avviene ora con l'ASpI, i collaboratori devono, in sede di presentazione della domanda di DIS-COLL, rilasciare direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, che l’INPS  successivamente metterà a disposizione dei servizi competenti.

Una volta prestata la domanda e verificato il possesso dei requisiti e le condizioni per accedere alla prestazione, l'INPS provvede ad erogare l'importo dell'indennità di disoccupazione spettante a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

sabato 26 settembre 2015

INPS: invalidità civile ottobre 2015


In una nota l’INPS comunica che a “partire dal mese di ottobre 2015, l’Ente procederà alla sospensione delle prestazioni economiche di invalidità i cui titolari sono stati convocati a visita di revisione dal mese di marzo 2015 e sono risultati assenti ingiustificati”

A partire dal mese di ottobre 2015, l’Istituto procederà alla sospensione delle prestazioni economiche di invalidità i cui titolari sono stati convocati a visita di revisione dal mese di marzo 2015 e sono risultati assenti ingiustificati.

Le sospensioni riguarderanno unicamente le convocazioni regolarmente effettuate. In tutti gli altri casi nei quali la spedizione abbia fatto registrare anomalie nella consegna (indirizzi insufficienti, sconosciuti o errati), prima di procedere alla sospensione sarà effettuata presso le sedi territoriali una puntuale verifica della correttezza degli indirizzi comunicati dagli assistiti e registrati nelle banche dati dell'Istituto.

Nel caso in cui l'assenza a visita sia stata determinata da cause di particolare gravità che ne abbiano reso impossibile la tempestiva comunicazione alla competente Commissione medico-legale, i soggetti destinatari del provvedimento di sospensione potranno prendere contatti con la Commissione stessa per verificare la possibilità di concordare una nuova visita.“

Recentemente, la legge n.114 del 2014 ha introdotto importanti modifiche in materia di visite sanitarie di revisione nell’intento di semplificare le procedure.

Prima di tale normativa si decadeva dallo status di invalido civile o portatore di handicap (L. 104/92) alla scadenza dei relativi verbali di accertamento anche se l’interessato era in attesa di visita di revisione. Per cui accadeva che a causa dei ritardi “tecnici” di verifica della permanenza dei requisiti sanitari, all’indomani della scadenza indicata nel verbale venivano sospese le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità) e si perdeva di conseguenza il diritto alle agevolazioni lavorative (permessi e congedi); inoltre, non si poteva accedere ad altre agevolazioni quali, ad esempio, quelle fiscali finché non fosse stato definito un nuovo verbale di accertamento.
ora, la legge succitata ha stabilito che nel caso in cui sia prevista nel verbale una data di rivedibilità, si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura, anche dopo la data di scadenza del verbale. Inoltre viene definita la competenza esclusiva dell’Inps nella convocazione a visita nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità. Spetta ora dunque all’INPS convocare il cittadino a nuova visita e spetta sempre all’INPS effettuare la visita, le cui commissioni saranno chiamate ad pronunciarsi non solo sulla permanenza o meno del grado d’invalidità precedentemente accertato, ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento.

L’INPS, inoltre, ha reso noto che nel Fascicolo Previdenziale del Cittadino, munito di Pin di accesso al sito dell’Inps, è stata aggiunta una nuova area dedicata all’Invalidità civile.
In tale area il cittadino potrà informarsi circa le sue domande di invalidità civile ed i certificati medici introduttivi trasmessi all’Inps.

Quindi, una volta entrati nel sito dell’Inps utilizzando il proprio codice Pin, il cittadino potrà, se-lezionando la voce di menù denominata “Invalidità civile” avere accesso:

Alla voce menù denominata “Certificato medico Introduttivo”: qui potrà vedere per ogni certifi-cato presente una serie di informazioni come d esempio il numero del certificato, la data in cui è stato trasmesso all’Istituto, il medico che ha redatto il certificato;

Alla voce menù denominata “Domande presentate”: qui sarà possibile visualizzare una serie di informazioni riguardanti le singole domande presentate, come ad esempio il codice identificativo Domus, la data di trasmissione della domanda, il numero della domanda, il tipo di domanda presentate (di invalidità civile, handicap, cecità, sordità).

mercoledì 23 settembre 2015

Riforma delle pensioni: uscita anticipata, anni di contributi e penalizzazione dell’assegno


La pensione anticipata è proprio la definizione di questo prestazione pensionistica. Si tratta di una funzione economica a domanda fornita a lavoratori dipendenti e autonomi purché iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive, esonerative ed integrative. La pensione dei soggetti interessati è corrisposta seguendo il sistema di calcolo retributivo, misto o contributivo.

Riforma Pensioni non si fermano le ipotesi per individuare le nuove forme di flessibilità in uscita (pensione anticipata), tra cui spunta un nuovo meccanismo che prevede la possibilità di ritirarsi dal lavoro a 63 anni con 30 o 35 di contributi versati, accettando una penalizzazione dell’assegno da un minimo del 3-4% a un massimo 10-12% per il periodo mancante al raggiungimento della soglia di vecchiaia dei 66 anni da garantire a tre specifiche categorie di lavoratori: “esodandi” al di fuori delle “salvaguardie” già scattate, disoccupati over 62 sprovvisti di ammortizzatori sociali e donne, magari dando la priorità a quelle con figli.

Sono queste le linee di riferimento su cui si starebbero muovendo i tecnici del Governo per impacchettare un’ipotesi mirata di flessibilità in uscita per le pensioni. Che avrebbe la finalità di consentire al datore di lavoro di versare contributi al lavoratore anche una volta cessato il rapporto. Il tutto anche con l’obiettivo di favorire le staffette generazionali.

A insistere sull’immediato decollo delle flessibilità in uscita per tutti i lavoratori con penalizzazioni massime del 2% l’anno (per un totale dell’8% per quattro anni di anticipo), «perché non produce costi e nel medio-lungo periodo genera risparmi», è invece il presidente della commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano.

Età minima 62 anni con 35 anni di contributi: si percepirebbe inizialmente un assegno decurtato dell’8% che andrebbe a scalare fino a raggiungere lo zero (quindi fine della penalizzazione) a 66 anni. Con 41 anni di contributi si conseguirebbe la pensione di vecchiaia indipendentemente dall’età, come accadeva quando era in vigore la pensione di anzianità Le ultime notizie provenienti dalla politica vedono crescere le possibilità che questa soluzione possa essere approvata, sebbene non si è ancora capita precisamente la natura e la quantità del taglio che si andrebbe a stabilire per favorire l'uscita dal lavoro. Dopo la sentenza della Consulta sulla Legge Fornero.

La riduzione interessa i lavoratori con 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi per le donne) che non hanno perfezionato 62 anni. La legge Fornero, infatti, consente l'accesso alla pensione anticipata a qualsiasi età ma, per scoraggiare l'accesso troppo anticipato, ha introdotto un particolare meccanismo di disincentivazione.

La riduzione, inoltre, si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; mentre, per coloro che hanno un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

Nessuna decurtazione quindi interessa chi ha la pensione calcolata con il solo sistema contributivo, cioè coloro che sono entrati nel mondo del lavoro dal 1° gennaio 1996 in poi. La decurtazione non interessa, parimenti, le lavoratrici che accedono alla pensione con l'opzione donna, nè i lavoratori salvaguardati, e in, generale, coloro che mantengono l'ultrattività delle vecchie regole pensionistiche.

Con una penalità del 4% all'anno, un'uscita anticipata di 12 mesi porterebbe a una sforbiciata di 800 euro lordi: al netto delle tasse nazionali, regionali e comunali, però, il sacrificio si fermerebbe a 548 euro, cioè poco più di 42 euro per 13 mensilità. In questo quadro, la pensione netta passerebbe dai 1.272 euro netti dell'assegno in formula piena a 1.230 euro, con un taglio reale del 3,3 per cento.

Le soluzioni applicative su cui stanno lavorando in questi giorni i tecnici del Governo ipotizzano anche anticipi superiori, accompagnati da una progressione dei tagli. Sulla pensione da 20mila euro significa 3.200 euro, che però scendono a 2.192 dopo aver calcolato le ricadute fiscali: si tratterebbe comunque di poco meno di 169 euro al mese (cioè il 13,2% delle somme che si riceverebbero aspettando di raggiungere i requisiti ordinari), una cifra non certo indifferente a questi livelli di reddito.

La domanda di pensione anticipata si presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:

web – la richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’INPS (www.inps.it);

telefono – chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l’Inps per via telematica;

enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.


venerdì 18 settembre 2015

Pensioni guida alla ricongiunzione contributi


La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.

La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso. Si tratta però di un provvedimento che comporta solitamente degli oneri economici a carico del richiedente variabili a seconda della sua retribuzione, dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva complessiva e dell'importo del contributo che si intende trasferire da una gestione all'altra.

Ricongiunzione nel Fondo Pensioni Dipendenti, è possibile ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall’Inps, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione obbligatoria (cosiddette gestioni “alternative” quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, eccetera) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti e coltivatori diretti).  Fino al 30 Giugno 2010 l'operazione era gratuita; dal 1° Luglio 2010, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 122/2010, l'istituto è diventato di regola oneroso.

La procedura di ricongiunzione effettuata prevede il pagamento, di regola, di un onere a carico del richiedente. Onere che è pari al 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base a specifici criteri e tabelle, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative interessate. Il pagamento può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50%. Infine, il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato in precedenza.

La ricongiunzione interessa anche i lavoratori autonomi; per tali lavoratori è tuttavia richiesto che possano far valere un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente nell'Ago oppure in due o più gestioni previdenziali diverse dall'Ago. Si ricorda, peraltro, che i lavoratori autonomi hanno anche la facoltà di ricorrere al cumulo contributivo gratuito ed ottenere una prestazione derivante dai contributi accreditati nel fondo lavoratori dipendenti e da quelli accreditati in qualità di lavoratori autonomi. I contributi presenti nella gestione separata non possono essere invece ricongiunti.

Sono stati ammessi alla ricongiunzione solo nel 1990 anche i liberi professionisti, e possono pertanto attivare la ricongiunzione sia in uscita dalle Casse, sia in entrata verso le Casse. In tali casi tuttavia i lavoratori dovranno sostenere interamente l'onere del provvedimento.

La domanda di ricongiunzione va presentata dall'assicurato alla sede competente dell'istituto, ente, cassa, fondo o gestione previdenziale in cui si intente ricongiungere i diversi periodi contributivi. La facoltà di ricongiunzione normalmente può essere esercitato solo una volta; è ammessa una seconda possibilità di ricongiunzione soltanto se sono passati almeno 10 anni dalla prima richiesta, nonché al momento del pensionamento solo nella stessa gestione in cui è stata effettuata la prima ricongiunzione.

Lo strumento della ricongiunzione INPS è applicabile ai contributi obbligatori, volontari, figurativi e da riscatto. Per fare domanda di ricongiunzione il lavoratore deve aver maturato contributi in almeno due diverse forme previdenziali senza averli già utilizzati per liquidare la pensione. L’istanza si trasmette online alla sede competente dell’Istituto, ente, cassa, fondo o gestione presso cui si intende trasferire i periodi contributivi.

Di norma il pagamento avviene utilizzando i bollettini MAV da versare presso sportello bancario senza costi aggiuntivi o uffici postali pagando la commissione postale. I bollettini possono essere acquisiti: dall’INPS, che li invia insieme al provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione; online dal sito INPS (www.inps.it > Portale dei Pagamenti > riscatti ricongiunzioni e rendite) con codice PIN; dal contact center INPS al numero 803164 gratuito da rete fissa o 06164164 da rete mobile a pagamento. Indicando codice fiscale  e numero pratica, il pagamento può avvenire anche presso:
tabaccherie del circuito Reti Amiche;

sportelli bancari di Unicredit o il suo sito internet;

Sito INPS (www.inps.it > Portale dei Pagamenti > riscatti ricongiunzioni e rendite) con carta di credito o tramite contact center.

Si paga in unica soluzione, entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di accoglimento dell’INPS o a rate, con maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente. L’importo totale della ricongiunzione deve essere suddiviso in rate mensili consecutive, d’importo unitario non inferiore a 27 euro. Le prime tre da versare in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione da parte dell’INPS. Se i termini non vengono rispettati l’INPS considera l’omissione come rinuncia alla ricongiunzione.

In caso di versamento rateale, se non sono pagate due rate consecutive, in pendenza di rateazione, viene annullata l’operazione di ricongiunzione, con rimborso di quanto versato. Si potrà riproporre una nuova domanda dopo 10 anni o al momento del pensionamento.

mercoledì 9 settembre 2015

Congedo parentale: le nuove procedure INPS e la domanda



Il genitore che intende fruire del congedo parentale sia ad ore che su base giornaliera o mensile deve presentare all’INPS due distinte domande telematiche. Dal 19 agosto 2015 è infatti attiva la procedura operativa per fruire delle nuove norme in materia di congedo parentale. La richiesta per il congedo parentale ad ore, in questa fase, può anche essere retroattiva.


Il decreto 80/2015 attuativo del Jobs Act contempla nuove misure di conciliazione casa-lavoro, ampliando il congedo parentale fino ai 12 anni di vita del figlio ed estendendone la copertura retribuita al 30% fino ai 6 anni di vita (prima erano 3). Il prolungamento vale anche nei casi di adozione e affidamento e per i genitori che hanno figli portatori di handicap in condizione di gravità.


Tuttavia, un altro provvedimento attuativo del Jobs Act e approvato in via definitiva il 4 settembre (quello sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro), estende queste misure (insieme alle altre contenute nel decreto di conciliazione lavoro famiglia) agli anni successivi, facendole diventare strutturali. Questo prolungamento è contenuto nel comma 2 dell’articolo 42, che individua le coperture finanziarie per rendere definitive le nuove regole sul congedo parentale (la cui formulazione non prevede alcun successivo decreto attuativo). Quindi, par di capire, quando il decreto sarà in vigore (pubblicato in Gazzetta Ufficiale) l’INPS procederà con l’adeguamento delle procedure. Fino a quel momento, le domande di congedo parentale fino a 12 anni di vita del figlio possono riguardare solo il 2015.


Se il genitore di un figlio di 8 anni vuole utilizzare il congedo tra dicembre 2015 e gennaio 2016, per ora può chiedere solo le settimane fino al 31 dicembre; quando invece il nuovo decreto applicativo del Jobs Act sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto sarà in vigore e l’INPS avrà nuovamente aggiornato le procedure, potrà chiedere anche le altre due settimane (sempre che l’Istituto provveda in tempi brevi).


Un’altra precisazione riguarda le domande per fruire di congedi a cavallo del 25 giugno (cioè con inizio del periodo prima del 25 giugno e termine invece successivo). In estrema sintesi, fino al 25 giugno si applicano le vecchie regole, per i periodi successivi valgono le novità inserite nel Jobs Act.


Questo non è un problema che riguarda il lavoratore: sarà l’operatore INPS a lavorare la domanda suddividendo i due periodi e applicando le relative norme, sia in materia di fruibilità sia per quanto riguarda l’indennizzo.


Il lavoratore deve solo tener presente i seguenti termini: se ha fruito solo in parte del congedo parentale nei primi 8 anni di vita del figlio, può chiedere i giorni rimanenti a partire dal 25 giugno, non prima. Allo stesso modo, se intende fruire del congedo con l’indennità al 30% e il figlio è fra i tre e i sei anni, deve presentare domanda dopo il 25 giugno, per i periodi precedenti l’indennità è riconosciuta solo per i primi tre anni di vita del bambino.


Chi ha avuto la domanda respinta deve ripresentarne una nuova: l’INPS non riesamina automaticamente le vecchie domande adeguandosi alla nuova normativa; serve dunque rifare tutto da capo.


Ricordiamo che ogni genitore può chiedere 6 mesi di congedo parentale, elevabili a 7 nel caso in cui il padre ne prenda almeno 3. La somma dei congedi dei due genitori non può superare i 10 mesi, che possono diventare 11 se il padre fruisce di un congedo superiore a 3 mesi. Se c’è un solo genitore, può chiedere fino a 10 mesi di congedo parentale.


Nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore deve dichiarare il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria stante che la procedura prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere.


Deve essere altresì indicato il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.


Nella fase iniziale le domande di congedo parentale ad ore sono. presentate in relazione a singolo
mese solare, pertanto se il genitore intende fruire della nuova modalità per due mesi dovrà presentare due distinte domande seppure utilizzando la procedura semplificata che consente l'acquisizione, a partire da una domanda già presentata, di una nuova domanda, indicando solamente il numero di giornate intere da fruire su base oraria all’interno di un nuovo periodo.


La trasmissione della relativa modulistica può avvenire attraverso i seguenti canali: web, il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino presenti sul sito dell’INPS, contact center integrato, e patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Riforma Lavoro e congedo parentale fino ai 12 anni del figlio (retribuito fino ai 6): domanda INPS e decreto che rende strutturali le novità del Jobs Act.


Significa che per i dieci mesi di permesso facoltativo (accordato ai genitori fino a quando il figlio compie 12 anni) si potrà scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria,  un’opportunità che permette di occuparsi dei bambini senza però lasciare il lavoro. " Tale modalità di fruizione si aggiunge a quella mensile e giornaliera. Restano invariate le modalità di invio della domanda mediante uno dei seguenti canali:
• Web- Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line);


• Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);


• Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi".


lunedì 7 settembre 2015

NASpI: calcolo durata indennità e a chi spetta



La Naspi è l'indennità di disoccupazione che entrerà in vigore a partire dal 1° maggio 2015. L'importo dell'assegno mensile è calcolato in relazione alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali negli ultimi quattro anni di lavoro, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Ma come si calcola esattamente questa nuova tipologia di assegno mensile a sostegno del reddito e quanto spetta a un lavoratore che perde il lavoro o che si ritrova con il proprio contratto di lavoro scaduto?

Ecco i requisiti per fare domanda per la Naspi, quanto spetta e come si calcola. Si ricorda a tal fine che l'assegno massimo percepibile è di 1.300 euro mensili e di importo differente in relazione alla differenti tipologie di contratto di lavoro, se co.co.co, co.co.pro, a progetto. Come si calcola la Naspi 2015 e quanto spetta? L'importo dell'assegno Naspi 2015 è calcolato in base allo stipendio percepito negli ultimi quattro anni di servizio, e erogato in percentuale in relazione a tali parametri e come espresso nella tabella sottostante: (Es: se si aveva una retribuzione di 1.000 euro, si avrà un assegno mensile Naspi di 750 euro; se si aveva uno stipendio di 1.500 euro, si dovrà calcolare il 75% di quella somma e l'ulteriore 25% della differenza dal tetto massimo per ricevere l'assegno mensile di sostegno al reddito, pari a 1.195 euro).

Di seguito sono espresse anche le riduzioni nell'importo dell'assegno di disoccupazione in relazione
al piano previsto dal provvedimento, al momento applicato in via del tutto sperimentale.

Chiarimenti INPS sulle modalità di calcolo della durata dell'indennità NASpI: la guida per il sussidio di disoccupazione.

Con la Circolare n. 142/2015 l’INPS ha fornito nuovi chiarimenti in tema di NASpI, l’assicurazione sociale per l’impiego introdotta dalla Riforma ammortizzatori sociali del Jobs Act che viene corrisposta a coloro che perdono il lavoro a partire dallo scorso 1° maggio.

Calcolo durata NASpI
A fronte delle segnalazioni pervenute da diversi canali di utenza, l’INPS, fornisce una guida passo per passo al calcolo della durata della NASpI. Per determinare la durata della prestazione NASpI vanno effettuati i seguenti calcoli:

vanno considerate le prestazioni di Disoccupazione ordinaria (DSO) e ASpI il cui biennio di osservazione (eventualmente ampliato in caso di presenza di periodi neutri) risulti a cavallo dell’inizio del quadriennio di osservazione per la determinazione della durata dell’indennità NASpI.

L’INPS illustra nel dettaglio come procedere al calcolo sia per la prima prestazione DSO o ASpI, ovvero per quella con la data di cessazione più vecchia, che per quelle successive;
effettuato tale calcolo, vanno considerate tutte le domande di prestazione DSO, ASpI, miniASpI,

NASpI, DS Requisiti ridotti e miniASpI 2012 del lavoratore già percepite con data cessazione nel quadriennio ad esclusione di quelle già esaminate al punto 1, e cioè delle prestazioni di Disoccupazione ordinaria (DSO) e ASpI il cui biennio di osservazione (eventualmente ampliato) risulti a cavallo dell’inizio del quadriennio di osservazione per la determinazione della durata dell’indennità NASpI;

si considerano i contributi del lavoratore nel quadriennio di osservazione (eventualmente ampliato) prima della data cessazione attività a seguito della quale viene richiesta la NASpI;

si sommano i contributi nel quadriennio calcolati al punto 3 e si riducono del numero delle settimane di contributi utilizzate (quelle calcolate ai punti precedenti), facendo comunque salvi i contributi derivati dai rapporti di lavoro successivi alla data cessazione che ha dato luogo all’ultima indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore;


si divide per 2 il risultato.


Effettuati tutti i passaggi si ottiene la durata della prestazione NASpI.

L’Inps precisa quindi che:

“Per tutte le prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) o di ASpI le cui ultime 52 settimane di contribuzione che vi hanno dato luogo siano a cavallo dell’inizio del quadriennio, la valutazione della contribuzione utilizzata – calcolata così come indicato al punto 1) dello stesso paragrafo 2.5 – deve essere ricondotta prioritariamente ai periodi contributivi più risalenti delle ultime 52 settimane di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni di DSO o ASpI, anche se detta contribuzione si colloca al di fuori del quadriennio di riferimento”.

Si ha diritto alla Naspi 2015 per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione negli ultimi quattro anni di lavoro. Si ricorda che tale tipologia di assegno di disoccupazione sarà applicata dal 01 maggio 2015 in via del tutto sperimentale e dal 2017, non potrà essere percepita per più di 78 settimane, e fino a quando, comunque, permane lo status di disoccupazione. Nel caso in cui il lavoratore con diritto alla Naspi stipuli un nuovo contratto di lavoro della durata inferiore ai sei mesi, può interromperlo per un periodo massimo di sei mesi; se si instaura un nuovo rapporto di lavoro con retribuzione annuale inferiore al minimo consentito per fare la dichiarazione dei redditi, è possibile continuare a percepire l'assegno Naspi in percentuale ridotta. Nel caso di avvio di un’attività autonoma, il lavoratore è tenuto a informare l'Inps entro trenta giorni, dichiarare il reddito annuo previsto, e si avrà ancora diritto a percepire l'assegno Naspi per un importo pari all’80% di tale somma prevista.

domenica 28 giugno 2015

Lavoratori all'estero: indennità di disoccupazione i chiarimenti INPS


La normativa vuole, che per accedere alla prestazione di disoccupazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve presentare apposita domanda e soddisfare, i seguenti requisiti:

- essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

- avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

Diverse possono essere le situazioni del lavoratore e diversa sarà dunque la modalità di trattazione delle domande di disoccupazione:

- Cittadino italiano, in stato di disoccupazione, che rientra da uno Stato estero non convenzionato.

In questo caso, in presenza di tutti i requisiti, ha diritto alla prestazione per la durata massima prevista di 180 giorni. All'atto di presentazione della domanda, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana.

- Cittadino italiano, in stato di disoccupazione, che rientra da uno Stato estero che applica la normativa comunitaria: Paesi dell’UE, Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e Svizzera. In questo caso, la persona che beneficia di prestazione di disoccupazione a carico di uno Stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro, può conservare il diritto alla prestazione, di norma, per un massimo di tre mesi, prorogabili, nel caso di alcuni Stati, fino ad un massimo di sei mesi. Ma, prima di determinare il diritto alla prestazione di disoccupazione per rimpatriati, bisogna accertare che nel Paese di provenienza non sia stato maturato il diritto ad una prestazione di disoccupazione.

Un caso a parte è rappresentato dagli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee per cui è stabilito che, beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione se si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso una istituzione delle Comunità europee e se:

- non è titolare di una pensione di anzianità o d'invalidità a carico delle Comunità europee;

- la cessazione dal servizio non è dovuta a dimissioni o a risoluzione di un contratto per motivi disciplinari;

- ha prestato servizio per un periodo di almeno 6 mesi;

- risiede in uno stato membro delle Comunità.

Per beneficiare della prestazione di disoccupazione l'ex agente deve iscriversi come persona disoccupata presso i servizi di collocamento dello Stato membro dove stabilisce la sua residenza e deve adempiere agli obblighi previsti in materia di disoccupazione dalla legislazione di tale Stato.

Deve inoltre trasmettere ogni mese all'Istituzione a cui apparteneva, l’attestato, modulo CE-AATC compilato dall'Istituzione competente dello Stato di residenza che certifica l’avvenuto adempimento degli obblighi previsti.

Quindi rientrano nel campo di applicazione della legge in argomento i cittadini italiani che abbiano lavorato all'estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero (straniero ovvero italiano, operante o residente all'estero).

La domanda non è soggetta a termini di presentazione, né la data di presentazione della stessa ha effetti sulla decorrenza della prestazione medesima. Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all'estero è ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l'interessato deve avere svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all'estero.

La prestazione decorre:
dal giorno del rimpatrio, nel caso in cui la persona disoccupata abbia reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio stesso;
dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se la stessa viene resa a decorrere dall'8° ed entro il 30° giorno successivi alla data del rimpatrio.

L'importo della prestazione è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali.

Prima di determinare il diritto alla prestazione di disoccupazione per rimpatriati, deve essere accertato che nel Paese di provenienza non sia stato maturato il diritto ad una prestazione di disoccupazione. In tale caso la prestazione rimpatriati dovrà essere determinata tenendo presente le informazioni fornite dall'Istituzione estera nelle sezioni 5 e 6 del formulario U1 (certificazione dei periodi di assicurazione).

Nella sezione 6 del suddetto formulario, che deve essere sempre compilata, è indicato che il lavoratore ha diritto a prestazioni ai sensi dell'articolo 64 del regolamento e dovranno essere valutate anche le informazioni contenute nella sezione 2 del documento portatile U2. Infatti, nel caso il richiedente abbia diritto a prestazioni a carico dell'Istituzione estera, le giornate già indennizzate da detta Istituzione dovranno essere detratte dalle giornate spettanti a titolo di prestazione di disoccupazione rimpatriati.



venerdì 8 maggio 2015

Bonus bebè: ecco le istruzioni dell’Inps



L’Inps ha pubblicato la circolare numero 93 del 8 maggio 2015 contenente le istruzioni operative su come richiedere il bonus bebè 2015. L’assegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall'ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

La domanda può essere presentata da uno dei genitori che siano cittadini italiani o comunitari oppure cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Al momento della domanda il richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio per il quale si richiede l’assegno. Una condizione essenziale per accedere all’assegno è il possesso di un Isee, in corso di validità con un valore non superiore a 25mila euro annui.

Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate.

Esempio 1: bambino nato il 31 agosto 2015 – domanda presentata ad ottobre 2015 – il primo pagamento – che, nell’esempio, è effettuato a novembre 2015 - comprende le rate di agosto, settembre ed ottobre 2015.

Esempio 2: bambino nato il 1° ottobre 2016 (compimento dei tre anni di vita il 1° ottobre 2019) - ISEE inferiore a 7.000 euro - assegno annuo pari ad euro 1.920 (quota mensile pari ad 160 euro) – domanda presentata nei termini - l’assegno, in presenza dei requisiti di legge, e con ISEE costante, è pagato per tre mensilità nel 2016 (da ottobre a dicembre 2016),  per 12 mensilità nel 2017, per 12 mensilità nel 2018, per 9 mensilità nel 2019 (da gennaio a settembre 2019).

L’erogazione del beneficio, cessa – oltre che per il raggiungimento dei tre anni previsti dalla legge (terzo anno di vita del bambino oppure terzo anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo) - al verificarsi di una delle cause di decadenza:

decesso del figlio;

revoca dell’adozione;

decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;

affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;

affidamento del minore a terzi.

L’assegno termina anche nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.

Il bonus decorre dalla data di nascita o di ingresso in famiglia ed è corrisposto in rate mensili da 80 euro dall’Inps fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato o in affido preadottivo. Per i nuclei familiari con un Isee non superiore a 7mila euro annui, l’importo è corrisposto in rate mensili di 160 euro con le stesse decorrenze e durate.

La domanda per accedere al bonus bebé può essere presentata dal genitore, anche affidatario, in presenza dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria:

- residenza in Italia;

- convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune;

- ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all’anno.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

Nel caso in cui il genitore fosse minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace. I predetti requisiti devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario. Si precisa che l’assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.

La domanda per ricevere il bonus bebè deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

- WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);

- Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

- Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Per inviare la domanda, occorrerà seguire il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè.

Sul sito dell’INPS, nella sezione moduli, è presente anche un modulo facsimile che ripropone le maschere del servizio on line.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè -> Consultazione domande -> Documenti correlati.

La domanda per accedere all’assegni può essere presentata, una sola volta, per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017.

I richiedenti dovranno inoltre presentare annualmente la Dichiarazione Sostituiva Unica.

L’INPS elenca alcuni casi particolari in cui può essere presentata più di una domanda di assegno per lo stesso minore:

1) Nel caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Come già anticipato, in tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

2) Qualora l’assegno sia stato già concesso ad uno dei genitori e, successivamente, il figlio venga affidato in via esclusiva all'altro genitore, o adottato solo dall'altro genitore, il primo decade dal diritto all'assegno, e quindi il genitore affidatario o adottivo può presentare una nuova domanda entro i 90 giorni dall'emanazione del provvedimento giudiziario di affido o di adozione. In tale caso, l’assegno spetta al genitore affidatario dal mese successivo a quello di emanazione del citato provvedimento.

3) Nel caso di provvedimento di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, l’altro genitore può presentare una nuova domanda entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. In tale caso, l’assegno spetta a tale genitore a decorrere dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.

4) Qualora il minore venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall'affidatario entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. In tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice).

5) In caso di rinuncia al beneficio a favore dell’altro genitore, quest’ultimo può presentare una nuova domanda di assegno entro 90 giorni dalla rinuncia espressa. L’erogazione dell’assegno, verificati i requisiti di legge in capo al nuovo richiedente, riprenderà secondo la durata complessivamente già concessa e nelle modalità indicate nella nuova domanda.

6) In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore convivente col figlio. A tale fine quest’ultimo, fornirà all'Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso.

Qualora la domanda sia presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.




domenica 3 maggio 2015

Dis-Coll 2015: come presentare domanda? le istruzioni dell’INPS



Sono finalmente arrivate le istruzioni dell’INPS sulla Dis-Coll 2015, il nuovo ammortizzatore sociale che partirà il prossimo 1°maggio in via sperimentale e sarà destinato ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione a decorrere dal 1°gennaio 2015.

La DIS-COLL, la nuova indennità di disoccupazione mensile rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che hanno perduto involontariamente la propria occupazione; tutti i chiarimenti dell'Inps nella Circolare del 27.04.2015 n. 83

Per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione, si precisa che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del richiamato d.lgs. n. 181 del 2000, lo status di disoccupato deve essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato o anche tramite posta elettronica certificata, accompagnata da una dichiarazione attestante l’attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Per accedere all’indennità di disoccupazione Dis-Coll, i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto a progetto, che si trovino in stato di disoccupazione, dovranno presentare apposita domanda all’INPS.

La richiesta deve essere inviata esclusivamente in via telematica entro il termine di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione, pena la decadenza.

L’INPS sottolinea che la Dis Coll spetterà a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro nel caso in cui la domanda venga presentata entro l’ottavo giorno o, se la domanda viene presentata successivamente a tale data, la prestazione spetterà dal primo giorno successivo alla quello di presentazione della domanda.

Domanda Dis-Coll e maternità
Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda comincia dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati. Se invece l’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti si verifica entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

L’Istituto fornisce anche degli esempi in merito alla tutela della maternità: nel caso in cui la data di cessazione del rapporto di collaborazione sia il 31/05/2015 e l’inizio della maternità si verifichi tra 1/07/2015 (inizio del periodo) e l’ 01/12/2015 (fine del periodo) in questo lasso di tempo il termine di presentazione della domanda rimane sospeso. Dal 2 dicembre il termine riprende a decorrere, per la parte residua, e scade l’8 gennaio 2016.

L’Inps ha precisato che:
Nei casi di evento di maternità o di degenza ospedaliera di cui sopra l’indennità DIS-COLL decorre - se la domanda è stata presentata durante il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati - dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera. Qualora la domanda sia stata presentata successivamente alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque nei termini di legge, l’indennità DIS-COLL decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

Domanda Dis-Coll e malattia
Gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione e proseguiti oltre la cessazione del rapporto di lavoro, nonché quelli insorti dopo la cessazione del del suddetto rapporto non concorrono a determinare né slittamento né sospensione del termine di presentazione della domanda di indennità DIS-COLL e non incidono sulla decorrenza della indennità DIS-COLL.

Domanda Dis-Coll: come e dove inviarla
Data l’immediata entrata in vigore della disciplina, prevista per il 1°maggio 2015, allo scopo di permettere ai lavoratori disoccupati di inviare la domanda, fino al prossimo 11 maggio, giorno entro il quale verranno resi disponibili i servizi di presentazione telematica, la richiesta di Dis-Coll DIS–COLL sarà accettata, sia proveniente da parte del cittadino che da parte degli Enti di Patronato, anche in forma cartacea mediante l’apposito modulo disponibile sul sito dell’INPS. Il percorso da seguire per ottenere il modulo sarà il seguente:
www.inps.it. - Sezione “Moduli” - sezione “Prestazioni a sostegno del reddito”.

La domanda potrà essere inviata anche tramite PEC e indirizzata alla Struttura INPS territoriale competente il cui indirizzo è reperibile sul predetto sito INPS alla Sezione “ Le sedi INPS” – Ricerca Testuale – Nome Sede Inps o Comune di Residenza”.

Ricordiamo dunque che fino all’11 maggio 2015 non sarà possibile presentare domanda attraverso il canale Contact Center che verrà avviato solo a decorrere da questa data.

Dis-Coll 2015 e il termine dei 68 giorni
Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni del rapporto di collaborazione intercorse tra la data del 1° gennaio 2015 e la data di pubblicazione della circolare (27 aprile 2015), il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare. In questi casi la prestazione viene corrisposta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.

L’INPS ha sottolineato che:
I collaboratori rientranti nel campo di applicazione della legge n. 92 del 2012 accedono fino al 31 dicembre 2015 esclusivamente alla indennità DIS-COLL in presenza di tutti i requisiti richiesti per detta indennità dal d.lgs. n. 22 del 2015. Pertanto le eventuali domande di detti soggetti - intese ad ottenere l’indennità Una Tantum CoCoPro 2014 - presentate tra il 1° gennaio 2015 e la data di pubblicazione della presente circolare per le quali la cessazione del lavoro si sia verificata nel 2015 saranno gestite come domande di DIS COLL.



martedì 14 aprile 2015

Congedi retribuiti come fare la domanda di due anni: prima circolare INPS


Il coniuge, i genitori, il fratello/sorella o il figlio convivente di una persona con disabilità, con riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità» (ai sensi della Legge n. 104/1992) possono usufruire fino a due anni di congedo retribuito previsto dall'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.

I periodi di congedo possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato anche a giorni interi. Sia l'INPS che l'INPDAP hanno precisato che ai fini della f razionabilità stessa, tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria - affinché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche - l'effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, e neppure nella fruizione di ferie tra una frazione di congedo e l'altra.

Anche per il congedo di due anni il riferimento è sempre alle persone con handicap in situazione di gravità (articolo 3 comma 3 Legge 104/1992). Tale condizione può essere dimostrata esclusivamente con una specifica attestazione rilasciata dalla Commissione di accertamento presente in ogni ASL.

Questa attestazione non può essere sostituita né da autocertificazione, né da altri certificati di invalidità civile parziale o totale.

Per poter richiedere i due anni di congedo è necessario che il disabile sia stato accertato handicappato in situazione di gravità da almeno 5 anni.

Questa condizione esclude la possibilità di richiedere il congedo, ad esempio, nei casi di gravi disabilità di bambini in tenera età, o ancora nel caso di menomazioni derivanti da gravi lesioni, tanto improvvise da non aver ancora consentito l’accertamento dell’handicap.

Secondo le indicazioni dell’INPS hanno diritto di usufruire dei due anni di congedo i genitori naturali o adottivi oppure, in mancanza di questi, i fratelli o le sorelle della persona disabile.

Le condizioni per richiedere il congedo retribuito sono le stesse previste per ottenere i permessi previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992.

Il congedo spetta alternativamente alla madre o al padre. Il beneficio non può essere utilizzato contemporaneamente da entrambi i genitori.

Le regole variano a seconda che il figlio sia minorenne o maggiorenne.
Se il figlio è minorenne è possibile fruire del beneficio anche se uno dei due genitori non lavora.
Se il figlio è maggiorenne, convivente con entrambi i genitori, e l’altro genitore non lavora non è possibile ottenere il congedo se non in casi particolari già previsti da una precedente circolare e cioè:
invalidità totale o superiore a due terzi del familiare convivente con il disabile grave;
infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero;
età superiore ai 70 anni se in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta;
grave malattia;
presenza in famiglia di più di tre minorenni;
presenza in famiglia di un bambino di età inferiore a 6 anni;
necessità di assistenza anche in ore notturne e anche da parte del lavoratore (valutata dal medico INPS).
Se il genitore non è convivente con il figlio maggiorenne handicappato, il congedo può essere comunque concesso a patto che l'assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente.
Rimane ferma la condizione generale che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Da ultimo, una particolarità: il diritto ai due anni di congedo retribuito non viene riconosciuto agli affidatari.

Il diritto al congedo viene riconosciuto anche a fratelli o sorelle, del disabile grave. Questa opportunità è però condizionata dal fatto che entrambi i genitori siano deceduti. Inoltre in questo caso è richiesta la convivenza con la persona con handicap a prescindere dal fatto che quest’ultima sia maggiorenne o minorenne.

Il congedo è riconoscibile per la durata massima complessiva, nell’arco della vita lavorativa, di due anni.

Due anni è anche il limite massimo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con handicap. Per ogni disabile cioè è possibile fruire al massimo di due anni di congedo. Questi due anni sono frazionabili e possono quindi essere richiesti alternativamente da entrambi i genitori.
Ad esempio un genitore può richiedere un anno di congedo e l’altro genitore può usufruire dell’anno rimanente.

L’INPS precisa poi che i periodi di congedo retribuito rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore, di due anni di permesso, anche non retribuito, "per gravi e documentati motivi familiari". Che cosa significa?

Ogni lavoratore ha diritto a due anni di congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari, a prescindere dal fatto che in famiglia ci sia un disabile grave. Se il lavoratore ha un figlio con grave handicap può richiedere fino a due anni di congedo retribuito. Se però richiede il congedo retribuito non ha più diritto a quello non retribuito, oppure, se ne ha usufruito solo in parte, può utilizzare la parte residuale.

Per fare un esempio: un genitore ha già sfruttato un anno di congedo non retribuito; avendo un figlio con handicap grave può richiedere altri 12 mesi di congedo retribuito. Anche la moglie potrà richiedere solo 12 mesi di congedo retribuito e altrettanti di congedo non retribuito.
L’INPS precisa poi che non è possibile la fruizione contemporanea - con la stessa motivazione - di congedo retribuito da parte di un genitore e non retribuito da parte dell’altro genitore.
Le stesse regole valgono per i fratelli dei soggetti handicappati in caso di decesso dei genitori.

Eccezioni
Come sempre l’INPS è piuttosto restia a concedere benefici in modo ampio. Tende quindi ad interpretare sempre in modo molto restrittivo ciò che il Parlamento ha stabilito.

Nella circolare 64/2001 afferma che nel caso di due figli con handicap grave lo stesso genitore non può comunque richiedere un doppio congedo. Potrà fruirne esclusivamente l’altro genitore (nel caso sia una lavoratore) oppure, successivamente alla sua morte, i fratelli o le sorelle.

Altra eccezione riguarda l’ipotesi in cui il disabile svolga attività lavorativa: in tal caso il congedo non può essere concesso.

Vi è poi ancora un limite: durante il periodo di congedo, i genitori non possono usufruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92. Altra precisazione riguarda la malattia o la maternità durante il periodo di congedo: nell’ipotesi che si verifichi uno di questi due casi, il congedo non si interrompe se sono trascorsi più di sessanta giorni dall’inizio della sua fruizione.

La misura della prestazione
Come si è ripetuto i congedi di due anni sono retribuiti e lo sono entro l’importo massimo annuo di lire 70 milioni e un limite giornaliero di lire 191.780. L’indennità per il congedo viene corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo per tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi ecc.).

Nel caso di contratti di lavoro a tempo pieno, la retribuzione del mese preso a riferimento, va moltiplicata per 12 e divisa per 365 giorni (366 se le assenze cadono in un anno bisestile), con un limite giornaliero, quindi (anno 2000), di Lire 191.780.

Se invece si fa riferimento ad un contratto di lavoro a part time verticale, la retribuzione percepita nel mese stesso va divisa per il numero dei giorni retribuiti, compresi quelli festivi o comunque di riposo relativi al periodo di lavoro effettuato: la retribuzione giornaliera così determinata va raffrontata con il limite massimo giornaliero di lire 191.780.

Essendo questo tipo di congedo frazionabile anche a giorni, l’indennità viene corrisposta per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto.

La frazionabilità
I due anni di congedo possono essere frazionati in periodi mensili, settimanali o anche in giornate. Vengono computati anche i giorni festivi, a meno che non vi sia stata una ripresa del lavoro. Facciamo un esempio. Si prede un periodo di congedo che va dal lunedì al venerdì; verranno conteggiati nel periodo di congedo anche il sabato e la domenica; queste due giornate non sarebbero state computate se il venerdì il lavoratore fosse rientrato al suo impiego.
Come richiedere il congedo
La domanda, redatta su appositi modelli, va presentata in duplice copia all’INPS di riferimento.
I modelli, disponibili presso tutti gli uffici periferici dell’INPS, si chiamano
"mod. hand 4" per i congedi straordinari ai genitori;
"mod. hand 5" per i congedi straordinari ai fratelli.

Nella domanda deve essere indicato il periodo di congedo di cui si intende fruire.
Deve inoltre essere riportata con chiarezza la denominazione del relativo datore di lavoro e, possibilmente, il numero di posizione INPS dello stesso, qualora si tratti di datore di lavoro privato.

L’INPS restituisce subito (o a stretto giro di posta, se pervenuta con tale mezzo) una copia all'interessato con l’attestazione da parte dell’INPS della ricezione.

L’interessato consegna al datore di lavoro il modulo controfirmato dall’INPS che è conseguentemente autorizzato, dal momento della consegna stessa, ad erogare la prestazione, dopo aver verificato le condizioni di erogazione sulla base della documentazione presentata.

Nel caso il datore di lavoro abbia dubbi circa la possibilità di accoglimento deve tempestivamente comunicarlo all’INPS, affinché questo stesso assuma le decisioni finali.

L’INPS, da parte sua, una volta ricevuta la domanda del lavoratore, effettuerà autonomamente, con la massima tempestività, le valutazioni di competenza, comunicando con immediatezza all'interessato e al suo datore di lavoro i motivi che dovessero ostare al riconoscimento del beneficio richiesto. Non è previsto un provvedimento esplicito di "autorizzazione" nell'ipotesi di esito positivo di queste valutazioni.

Il congedo straordinario e le relative prestazioni s’intendono decorrenti dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa decorrenza fissata dal datore di lavoro, che in ogni modo è tenuto ad accoglierla, sempre che sussistano le condizioni di diritto, al massimo entro 60 giorni dalla richiesta.
Nel caso si intenda modificare il periodo di congedo fissato in precedenza, il lavoratore deve presentare, con le modalità seguite per la prima concessione, una nuova domanda che corregga la precedente.

Cosa allegare alla domanda
Alla domanda di congedo deve essere allegata la dichiarazione dell’altro genitore (o degli altri fratelli) di non aver fruito del beneficio, ovvero con l’indicazione dei periodi fruiti.
Va poi allegata la documentazione (anche in copia dichiarata autentica) relativa al riconoscimento della gravità dell’handicap, a suo tempo rilasciata dalla commissione medica della competente ASL, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 104/92, con dichiarazione di responsabilità relativa al fatto che nel frattempo non sono intervenute variazioni nel riconoscimento della gravità dell’handicap stesso ed impegno a comunicare qualsiasi variazione che possa avere riflessi sul diritto al congedo.
Non è necessario presentare la documentazione relativa all’handicap qualora questa sia già in possesso dell’INPS per una precedente domanda: in tal caso è sufficiente produrre una dichiarazione in tal senso, unitamente a quella relativa alla permanenza delle condizioni di gravità.

lunedì 22 dicembre 2014

Voucher maternità le informazioni necessarie



La riforma del lavoro del 2012 ha introdotto un contributo mensile di 600 euro per le madri lavoratrici dipendenti pubbliche e private e per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata da fruire al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, al posto del congedo parentale. Il contributo detto anche Voucher è utilizzabile per il servizio di baby sitting oppure per far fronte alle spese di asilo nido pubblico o privato. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale, per il periodo residuo.

Il contributo sperimentale per i servizi all'infanzia è stato introdotto dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012 (Riforma Fornero).

Con decreto del 28 ottobre 2014, pubblicato nella gazzetta Ufficiale dell’ 11 dicembre 2014 n.287, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha recentemente definito, per il biennio 2014-2015, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo di queste misure, nei limiti delle risorse finanziare stanziate per ciascun anno di sperimentazione.

L' INPS ha fornito una serie di informazioni di cui è bene munirsi, da parte delle interessate, prima di accedere alla procedura:

−dati anagrafici del minore per il quale si intende effettuare la domanda (cognome, nome, codice fiscale, sesso, data di nascita, luogo, Provincia e Stato di nascita indirizzo, n° civico, CAP, Comune, Provincia e Stato di residenza);

−in caso di adozione/affidamento nazionale, dati anagrafici del minore per il quale si intende effettuare la domanda, inclusa la data di adozione e di ingresso in famiglia;

−in caso di adozione/affidamento internazionale, dati anagrafici del minore per il quale si intende effettuare la domanda, inclusa la data di adozione/affidamento, data di ingresso in Italia, data di ingresso in famiglia e dati relativi alla trascrizione del provvedimento di adozione internazionale (data, Provincia e Comune dei registri di stato civile).

−data dell'ultimo giorno di congedo di maternità riferito al minore indicato;

−numero di mesi di congedo parentale eventualmente già fruiti per il minore indicato;

−dati del datore di lavoro, inclusi indirizzo PEC/email;

−dati relativi al proprio inquadramento contrattuale (tipo di contratto ed eventuale percentuale di part-time);

− dati anagrafici del padre (cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, luogo provincia e stato di nascita indirizzo, numero civico, CAP, comune, provincia e stato di residenza);

−tipo di rapporto di lavoro del padre (lavoratore dipendente - sia del settore pubblico che del settore privato, lavoratore iscritto alla gestione separata INPS, lavoratore autonomo, lavoratore a domicilio, altra situazione lavorativa) e codice fiscale del datore di lavoro del padre;

− periodi di congedo parentale eventualmente fruiti dal padre in relazione al minore per cui si chiede il beneficio con dettaglio del datore di lavoro presso il quale ha fruito dei suddetti periodi.


La domanda va presentata all'INPS per via telematica, tramite PIN o attraverso il supporto dei patronati, accedendo al portale Internet dell'Istituto (www.inps.it - Servizi per il cittadino-Autenticazione con PIN - Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito  -  Invio delle domande per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia).

Le interessate, per la presentazione della domanda, dovranno:
− richiedere preventivamente il PIN "online" e convertirlo in tempo utile in PIN "dispositivo";
− presentare preventivamente ed in tempo utile all'Inps la dichiarazione ISEE (qualora non sia già presente nelle banche dati dell'Inps una dichiarazione ISEE valida). Tale dichiarazione può essere presentata all'Istituto in via telematica o rivolgendosi ad un Caf convenzionato.


lunedì 8 dicembre 2014

Esodati - salvaguardati: chi e come fare domanda entro il 5 gennaio 2015



Secondo l’esecutivo la vicenda esplosa dopo la riforma Fornero, quando l’Inps quantificò in 328.650 i lavoratori che rischiavano di restare senza lavoro e senza pensione per effetto dell’improvviso aumento dei requisiti, si è chiusa con i sei «decreti di salvaguardia» approvati finora, che consentono a 170mila lavoratori di andare in pensione con le regole vigenti prima della riforma.

Secondo i comitati degli esodati ci sarebbero invece almeno altre 50 mila posizioni da sanare. Al di là di questo braccio di ferro, che riguarda comunque persone che hanno perso il lavoro prima della riforma Fornero, va affrontato il tema dei lavoratori anziani che stanno perdendo o perderanno il lavoro senza essere coperti dagli ammortizzatori sociali fino al raggiungimento della pensione. Di qui il tema della flessibilità in uscita: stabilire cioè regole che consentano, in determinati casi, di andare in pensione prima. Oltre alla minipensione anticipata sotto forma di prestito a se stessi, altre ipotesi prevedono la possibilità di lasciare il lavoro qualche anno prima ma con una pensione più bassa o attraverso penalizzazioni per ogni anno di anticipo o con il calcolo dell’assegno col metodo contributivo, cioè sulla base dei versamenti effettuati durante tutta la vita lavorativa.

Le istruzioni INPS per gli esodati della sesta salvaguardia: ecco chi deve fare domanda alla DTL entro il 5 gennaio, i moduli e le modalità di presentazione.

Con il Messaggio n. 9305/2014 l’INPS ha chiarito le modalità con le quali i lavoratori esodati - salvaguardati possono presentare domanda di accesso alla sesta salvaguardia dalla Riforma delle Pensioni Fornero (D.L. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011).

Chi non deve fare domanda
Più in particolare l’Istituto precisa che gli esodati esclusi dalla quarta salvaguardia (art 11 bis della legge n. 124 del 2013) per esaurimento del plafond sono esonerati dal dover ripresentare la domanda di accesso entro il 5 gennaio 2015. Si tratta dei lavoratori che sono in possesso di un provvedimento di accoglimento della Direzione Territoriale per il Lavoro, ma non hanno ricevuto la certificazione del diritto alla salvaguardia perché esclusi dal contingente numerico.

Chi deve fare domanda
La scadenza del 5 gennaio riguarda invece i lavoratori che non hanno presentato alla DTL competente la domanda di accesso alla quarta salvaguardia, o l’hanno presentata ma non hanno ricevuto alcun provvedimento di accoglimento da parte della DTL stessa.

Come fare domanda
L’istanza va presentata utilizzando moduli e istruzioni forniti dal Ministero e contenuti nella Circolare 27/2014. Ricordiamo che le modalità di presentazione delle istanze cambiano per le diverse categorie di salvaguardati:

i lavoratori cessati in base ad accordi devono presentare l’istanza presso la DTL davanti alla quale sono stati sottoscritti gli accordi;

in tutti gli altri casi, la domanda va presentata alla DTL competente in base alla residenza del lavoratore.

Le istanze possono essere trasmesse:

agli indirizzi PEC (Posta Elettronica Certificata) della DTL;

alla email dedicata;

via raccomandata A/R.

Dopo 30 giorni dalla presentazione delle domande, la DTL ne decide l’ammissibilità  motivando un eventuale parere contrario. Il lavoratore esodato ha altri 30 giorni per presentare ricorso. Nel proprio Messaggio l’Istituto precisa, inoltre, che nella lettera di certificazione viene indicata anche la data di apertura della cosiddetta “finestra di accesso” e, quindi, la prima data utile dalla quale l’assicurato può ottenere la pensione. La domanda di pensione in salvaguardia potrà poi essere presentata in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra al pari di tutti gli altri assicurati.



lunedì 1 dicembre 2014

Requisiti per la domanda di disoccupazione ASPI e Mini ASPI




Sono prestazioni economiche istituite per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali. E’ una prestazione a domanda erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

Novità sul fronte ammortizzatori sociali con lo Jobs Act: ASpI e mini ASpI sono unificati, la tutela estesa e la durata diventa variabile in base i contributi, ma la cassa integrazione rimarrà attiva fino al 2016. È così che la Delega sulla Riforma del Lavoro studiata dal Governo ridisegnerà le tutele per i lavoratori in caso di perdita del posto di lavoro involontaria.

Sapere quali sono i requisiti per effettuare la richiesta dell’assegno di disoccupazione è importante per tutti i lavoratori che oggi fanno sempre maggiore ricorso agli ammortizzatori sociali.

La domanda di disoccupazione, ASPI e Mini ASPI si fa direttamente all’INPS. Chi possiede il PIN dispositivo può inoltrare la richiesta all’istituto di previdenza direttamente, gli altri, anche nel caso in cui necessitino di assistenza, possono richiedere l’aiuto di un patronato o di un CAF.

L’ASPI è un sostegno di tipo economico riservato ai lavoratori che avevano un contratto subordinato e hanno perso involontariamente l’impiego. Rientrano in questa categoria anche gli apprendisti, coloro che hanno un contratto come soci lavoratori nelle cooperative, il personale artistico i dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione.

Il lavoratore a domicilio che ha intenzione di beneficiare dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, la Mini ASpI, deve dimostrare di percepire un reddito basso o essere impiegato in maniera discontinua, ma anche provare l’estinzione definitiva del rapporto di lavoro e iscriversi alle liste di collocamento. A fissare regole e limiti è la Corte di Cassazione (sentenza n. 7383 del 28 marzo 2014), che tra le altre cose ha specificato se e quando la Mini ASpI spetta in caso di inoccupazione fra una commessa e l’altra.

L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, ovvero la Mini-Aspi,  è una specifica prestazione che l’INPS eroga nei confronti di quei lavoratori che – avendo svolto dei lavori brevi e discontinui (si pensi alle supplenze) – non possono vantare il requisito di contribuzione minimo richiesto per poter ottenere l’indennità di disoccupazione con requisiti “ordinari”. Di qui la maggiore tutela prevista dall’ente previdenziale, che attraverso tale indennità punta a compensare i periodi di non occupazione verificatisi nell’anno solare precedente la domanda. Conosciuta appunto anche come Mini Aspi, vediamo come funziona, e quali sono gli attuali requisiti ridotti.

La Mini Aspi spetta ai lavoratori dipendenti che hanno perduto involontariamente il posto di lavoro, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni, i lavoratori a tempo determinato della scuola.

Di contro, la Mini Aspi non spetta ai dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

Per fare la richiesta è importante che siano trascorsi almeno due anni dall’ultima richiesta di un contributo assimilato, quindi devono essere passati 24 mesi da un’altra richiesta di assegno di disoccupazione. Il lavoratore, inoltre deve aver fatto la richiesta di iscrizione al Centro per l’Impiego e deve aver comunicato la precedente occupazione, dichiarandosi disponibile per nuove offerte. Sempre nei due anni precedenti alla richiesta il lavoratore deve aver maturato almeno un anno di contributi.

Per la Mini ASPI cambiano soltanto i requisiti contributivi. Il lavoratore, infatti, deve dimostrare di aver lavorato almeno 13 settimane nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione per cui si chiede il sussidio.

L’assegno di disoccupazione deve essere calcolato sulla retribuzione media imponibile ai fini previdenziali maturata negli ultimi 24 mesi ed è pari al 75% dell’importo medio. Nel caso in cui non si rientri nella soglia di legge, l’assegno è calcolato come il 75% di 1192,98 euro. A questa quota si deve aggiunger il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile e l’importo fissato dalla legge se il primo dei due è maggiore del secondo.

E' necessario comunque aver comunicato al Centro per l'Impiego la precedente occupazione ed essersi dichiarati disponibili ad un nuovo impiego. Nei due anni precedenti, inoltre, è necessario aver versato almeno un anno di contributi. La domanda ricordiamo che può essere fatta:

su internet, attraverso i servizi telematici dell'area riservata messa a disposizione dall'INPS;

presso Patronati e intermediari abilitati.




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