giovedì 30 aprile 2015

Pensioni Inps: si parte con la simulazione che calcola l’assegno



Al via l'operazione «La mia pensione» lanciata dall'INPS che offre un servizio di simulazione in grado di calcolare l'assegno futuro. Intanto secondo i dati resi noti 2 pensioni su 3 sarebbero inferiori ai 750 euro.

Parte il 1° maggio l’operazione promossa dall’INPS che vuole garantire la trasparenza sull'importo delle future pensioni. L'operazione  sull'importo delle pensioni future. L'operazione “La mia pensione”, presentata oggi in una conferenza stampa dal presidente dell'Istituto Tito Boeri, mette gradualmente a disposizione di circa 23 milioni di iscritti alle diverse gestioni previdenziali un servizio di simulazione e calcolo del futuro trattamento pensionistico sulla base dei dati attualmente registrati. L'obiettivo è raggiungere entro la fine dell'anno quasi 18 milioni di lavoratori. «Questa - ha spiegato Boeri nel corso di una conferenza stampa - è una operazione verità perché il rapporto diretto con i cittadini perso negli ultimi anni è molto importante per l'Inps e deve essere recuperato».

Come avviene il calcolo del futuro assegno pensionistico? Innanzitutto il simulatore terrà conto dell’aumento dell’1,5% della retribuzione annuo dovuto alla rivalutazione dello stipendio. Il calcolo si non baserà soltanto sull’anno di pensionamento ma anche da quelle che potrebbero essere future variazioni dell’importo della retribuzione dovute, per esempio alla prospettiva di un cambio di lavoro. Si baserà, ovviamente anche sui contributi versati e sulla somma ad essi dei futuri contributi presunti. Proprio per questo motivo è da tenere presente che il simulatore effettuerà un calcolo molto orientativo che avrà lo scopo di fornire al lavoratore un’idea di massima che permetterà di effettuare delle scelte sulla data presunta del pensionamento di vecchiaia o anticipato

Il piano denominato “La mia pensione” consentirà l'accesso individuale con codice fiscale e pin Inps al proprio conto pensionistico. Per effettuare le simulazioni bisognerà avere almeno 5 anni di contributi versati: il lavoratore potrà verificare la sua pensione di vecchiaia o anticipata futura, la data di pensionamento e il tasso di sostituzione lordo (ovvero il rapporto tra pensione e ultimo stipendio) espresso in valori monetari costanti. Quest'ultimo valore è ovviamente legato al meccanismo di adeguamento ora triennale e in futuro biennale dei coefficienti di trasformazione alla speranza di vita.

Rispetto alla simulazione standard, che prevede un aumento del reddito da lavoro dell'1,5% annuo, si potranno introdurre variabili scelte personalmente (per esempio un andamento piatto per alcuni anni dello stipendio o buchi di contribuzione) per vedere gli effetti sull'assegno finale. Mentre la rivalutazione del montante contributivo è legata alle previsioni ufficiali, con un crescita dell'1,5% sulla base delle progressioni medie quinquennali del Pil. Nel 2016 il cosiddetto “cassetto previdenziale” sarà aperto anche ai lavoratori domestici e gli agricoli ed entro fine anno anche ai dipendenti pubblici (a regime sarà accessibile a oltre 23 milioni di posizioni).

Il progetto di simulazione proposto dall’INPS offre un servizio più completo rispetto alla simulazione standard. Sarà possibile, infatti, inserire delle variabili scelte personalmente per vedere l’effetto che le stesse avranno sull'assegno di pensione.
Mentre viene presentato il servizio di simulazione per il calcolo delle pensioni future, vengono resi noti anche i dati sulle pensioni attualmente erogate dall'ente.

Uno dei dati emersi è che il 64,3% delle pensioni ha un importo inferiore ai 750 euro. Da questo punto di vista sussistono ancora differenze legate al genere: per gli uomini la percentuale di pensioni inferiori a tale importo è pari al 45,2% mentre per le donne è pari al 78,2%.

L’INPS ha voluto comunque chiarire che tali dati non contribuiscono in maniera significativa alla povertà in quanto molti soggetti sarebbero titolari di più prestazioni pensionistiche o di altri redditi. A tal proposito viene sottolineato che delle 11.595.308 pensioni con importo inferiore a 750 euro 5.322.007, ossia quasi la metà, beneficiano di prestazioni legate a requisiti reddituali bassi.



Pensioni, bocciato il blocco della rivalutazione, la Consulta boccia la Fornero




Buco da cinque miliardi, guaio per l’Inps. Lo stop alla rivalutazione delle pensioni è incostituzionale. La norma che, per il 2012 e 2013, ha stabilito, «in considerazione della contingente situazione finanziaria», che sui trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il minimo Inps (circa 1.500 euro lordi) scattasse il blocco della perequazione, ossia il meccanismo che adegua le pensione al costo della vita, è incostituzionale. Lo ha deciso la Consulta, bocciando l'art. 24 del decreto legge 201/2011 in materia di perequazione delle pensioni, ossia la cosiddetta norma Fornero contenuta nel ''Salva Italia'' varato dal governo Monti.

In pratica, con quelle disposizioni, ribattezzate “legge Fornero” e subito contestate venivano bloccati gli aumenti di tutti i trattamenti più ricchi, quelli che superavano di tre volte il minimo Inps. Per la Corte Costituzionale, nonostante quel blocco fosse motivato dalla «contingente situazione finanziaria», ovvero dalla crisi che finanziaria che stava aggredendo il nostro Paese, è incostituzionale. Secondo i supremi giudici, infatti, «l’interesse dei pensionati, in particolar modo i titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio».

Il blocco dell'indicizzazione delle pensioni bocciato dalla Consulta ha toccato una platea di circa 6 milioni di persone, ovvero quante sono quelle con un reddito da pensione superiore a 1.500 euro mensili lordi, secondo gli ultimi dati dell'Istat sulla previdenza. Si tratta di oltre il 36% del totale degli oltre 16,3 milioni di pensionati italiani.

Il blocco della perequazione per le «non fu scelta mia», si è subito difesa l'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero ricordando che fu una decisione «di tutto il Governo» presa per fare risparmi in tempi brevi. «Vengo rimproverata per molte cose - ha aggiunto Fornero - ma quella non fu una scelta mia, fu la cosa che mi costò di più». Il 4 dicembre 2011 Fornero, all’epoca ministro del Welfare, non riuscì a trattenere le lacrime mentre in diretta tv insieme alla squadra del governo Monti, illustrava nel dettaglio agli italiani quali e quanti sacrifici li attendono con la manovra appena varata per far uscire il Paese dalla crisi. E fu la parola “sacrificio” a rimanerle bloccata in gola, impedendole di proseguire la frase che stava pronunciando sul blocco delle pensioni.

Secondo la Consulta, le motivazioni indicate alla base del decreto sono blande e generiche, mentre l'esito che si produce per i pensionati è pesante. «Deve rammentarsi - spiega la sentenza - che, per le modalità con cui opera il meccanismo della perequazione, ogni eventuale perdita del potere di acquisto del trattamento, anche se limitata a periodi brevi, è, per sua natura, definitiva. Le successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì sull'ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato».

Manageritalia e Federmanager, le organizzazioni che hanno presentato ricorso alla Consulta ora, ovviamente, battono cassa. «Si è fatta giustizia, una sentenza che attendevamo – ha commentato Giorgio Ambrogioni, presidente Federmanager. Secondo cui i giudici hanno «tenuto conto di quello che la stessa Corte aveva affermato in particolare nell'ultima sentenza del 2010 nella quale aveva rivolto un monito al legislatore a non reiterare simili interventi iniquamente redistribuivi. Con i quattro blocchi precedenti attuati dal 1998 le nostre pensioni hanno subito complessivamente perdite definitive del potere di acquisto superiori al 20%. Siamo stati costretti - prosegue Ambrogioni - a rivolgerci alla magistratura perché il legislatore si è dimostrato sordo rispetto alle nostre legittime e sacrosante richieste». «Ora si proceda presto con i rimborsi» sostiene il presidente di Manageritalia, Guido Carella che assieme ad Ambrogioni si aspetta «che si arrivi in tempi rapidi a trovare il modo per compensare le migliaia di persone danneggiate dal provvedimento e auspichiamo che da oggi in poi l’abitudine di utilizzare le pensioni per fare cassa venga definitivamente accantonata, smettendo così di far vivere nell'incertezza i pensionati».



martedì 28 aprile 2015

Ambito di applicazione della nuova Naspi



La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 13 del 24 aprile 2015, ha fornito indicazioni in merito all'ambito di applicazione della nuova Naspi, ricordando che l’indennità NASpI, oltre ad essere riconosciuta in caso di involontaria perdita dell’occupazione, è altresì concessa nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Con Interpello del 24 aprile 2015 n. 13, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni in merito all'ambito di applicazione della nuova Naspi (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, art. 3 del D.Lgs n. 22/2015), ricordando che l'indennità Naspi.

Viene quindi ampliato l’ambito applicativo della Naspi. Oltre ai casi di licenziamento per motivi economici o per giustificato motivo oggettivo, oltre ai casi di disoccupazione per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione ad esempio), la nuova prestazione a sostegno del reddito spetta anche per i licenziamenti per giusta causa per motivi disciplinari. Ed anche se il lavoratore accetta la procedura di conciliazione volontaria (che è comunque finalizzata a ridurre il contenzioso tra datore di lavoro e lavoratore). In tutti questi casi viene considerata una disoccupazione involontaria da parte del lavoratore.

Il licenziamento disciplinare, lo ricordiamo, è quel licenziamento che rientra nei casi di licenziamento per giusta causa, ossia quando il licenziamento è motivato da una condotta colposa o manchevole del lavoratore.

La Naspi è la nuova indennità di disoccupazione che viene pagata dall’Inps per gli eventi di disoccupazione a partire dal 1 maggio 2015. La nuova prestazione porta con sé numerose novità soprattutto in termini di requisiti e durata. Ma anche due importanti novità ben chiarire dal Ministero del lavoro nell’interpello che ora vediamo.

La Naspi spetta anche per le dimissioni per giusta causa e per le risoluzioni consensuali. Il Ministero: “L’indennità Naspi oltre ad essere riconosciuta in caso di involontaria perdita dell’occupazione, è altresì concessa nelle ipotesi in cui il lavoratore, ricorrendo una giusta causa, decida di interrompere il rapporto di lavoro e, in tutti i casi in cui in esito alla procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966 – introdotta dall’art. 1 comma 40 della L. n. 92/2012 – le parti addivengano ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro”.

Il Ministero nell’interpello precisa che “a differenza della disciplina normativa sull’ASpI, in virtù della quale il Legislatore aveva tassativamente indicato le fattispecie per cui non fosse possibile fruire del trattamento indennitario, con il dettato di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 22/2015, è stato specificato l’ambito di applicazione “in positivo” per il riconoscimento della nuova prestazione di assicurazione sociale, senza indicare le ipotesi di esclusione”.

Il Ministero autorizza la Naspi per i licenziamenti disciplinari: “Tanto premesso, appare conforme al dato normativo, specie in ragione della nuova formulazione, considerare le ipotesi di licenziamento disciplinare quale fattispecie della c.d. “disoccupazione involontaria” con conseguente riconoscimento della Naspi”.

Il Ministero a ricordato di aver già avuto modo di chiarire, con interpello n. 29/2013 sulla concessione dell’ASpI, come “non sembra potersi escludere che l’indennità di cui al comma 1 e il contributo di cui al comma 31 dell’art. 2, L. n. 92/2012 siano corrisposti in ipotesi di licenziamento disciplinare, così come del resto ha inteso chiarire l’Istituto previdenziale, il quale è intervenuto con numerose circolari per disciplinare espressamente le ipotesi di esclusione della corresponsione dell’indennità e del contributo in parola senza trattare l’ipotesi del licenziamento disciplinare”.

La nota ministeriale sottolinea, altresì, che il licenziamento disciplinare non possa essere inteso tout court quale forma di “disoccupazione volontaria”, in ragione del fatto che la misura sanzionatoria adottata mediante il licenziamento non risulta automatica; infatti, “l’adozione del provvedimento disciplinare è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro e costituisce esercizio del potere discrezionale” non trascurando, peraltro, l’aspetto dell’impugnabilità del licenziamento stesso che nelle opportune sedi giudiziarie potrebbe essere ritenuto illegittimo.

Il Ministero: “In relazione alla nuova procedura della c.d. offerta di conciliazione “agevolata” introdotta dall’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015, si ritiene altresì possibile riconoscere al lavoratore che accetta l’offerta un trattamento o indennità della Naspi.

La norma da ultimo citata stabilisce, nello specifico, che in caso di licenziamento il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento stesso, in una delle sedi di cui all’art. 2113, quarto comma, c.c., un importo che non costituisce reddito imponibile e non risulta assoggettato a contribuzione previdenziale e la cui accettazione da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.

Evidentemente l’accettazione in questione non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta il licenziamento e comporta, per espressa previsione normativa, esclusivamente la rinuncia all’impugnativa dello stesso.

Ne consegue che, non modificando il titolo della risoluzione del rapporto, tale fattispecie debba intendersi pur sempre quale ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro.

In definitiva, si ritiene possano essere ammessi alla fruizione dell'indennità della Naspi sia i lavoratori licenziati per motivi disciplinari, sia quelli che abbiano accettato l’offerta economica del datore di lavoro nella ipotesi disciplinata dall’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015”.



Contratto a tempo parziale prima della pensione



Lavoro, pensione e tempo parziale. Si ritorna a parlare dell'ipotesi di una staffetta generazionale nella Pubblica amministrazione. Lo strumento per permettere lo svecchiamento dei ranghi del pubblico impiego potrebbe essere inserito attraverso una riforma della Pubblica amministrazione.

Comunque si va verso la staffetta generazionale nel pubblico impiego: il contratto a tempo parziale al posto del pre pensionamento. Ma i lavori dovranno versare da soli i contributi. Quindi fuori i vecchi, dentro i giovani. Niente di più semplice: anticipare l'uscita ai dipendenti statali più anziani, e quindi vicini alla pensione, per far spazio a neo diplomati e neo laureati che si affacciano sul mondo del lavoro. Per garantire questo ricambio Hans Berger, senatore del gruppo delle autonomie, presenterà un emendamento per dare la possibilità a chi è vicino alla pensione di scegliere il part time. Con un "piccolo" stratagemma: per prendere una pensione piena i lavoratori dovranno versarsi da soli i contributi.

L'emendamento di Berger contiene un "piccolo" inganno per i dipendenti statali che sceglieranno il contratto a tempo parziale. Si dice in modo esplicito, infatti, che l'invarianza dell'assegno previdenziale dovrà essere garantita, solo e soltanto, "attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione". Insomma, se il dipendente vuole andare in pensione con un assegno pieno dovrà versarsi da solo la differenza dei contributi tra il part time e il tempo pieno. "Un dipendente pubblico che guadagna 2mila euro netti al mese - esemplifica il Messaggero - oltre allo stipendio dimezzato per il tempo parziale, si troverebbe a dover versare contributi mensili per altri 300-350 euro".

Ricordiamo ce lo scorso anno, il ministro Madia aveva proposto la cosiddetta staffetta generazionale nella PA, ipotesi subito abbandonata dopo che la Ragioneria Generale dello Stato aveva avanzato forti dubbi sulla possibilità di attuare questo provvedimento sia per la tenuta dell'equilibrio del nostro sistema pensionistico sia per il costo elevato che avrebbe provocato l'attuazione di questa norma. Ora, l'ipotesi del ricambio generazionale riprende quota con modalità diverse da quelle che erano state prospettate l'anno scorso. Non si tratta di anticipare la pensione ai dipendenti pubblici ma di far accedere i lavoratori prossimi alla pensione ad una sorta di part-time. In questa maniera ci potrebbe essere la possibilità di liberare nuovi posti di lavoro creando, anche in questo caso, la staffetta generazionale richiesta da molti.

Un'altra proposta, che potrebbe diventare legge nella prossima riforma della Pubblica Amministrazione è relativa al pensionamento delle lavoratrici con il sistema contributivo. Infatti, un recente disegno di legge che potrebbe essere inserito anche nella riforma della PA, prevedrebbe la possibilità di pensione anticipata a 60 anni per tutte le lavoratrici che hanno avuto la possibilità di sommare tutti i contributi versati durante la propria carriera lavorativa, compresi quelli versati durante i periodi di maternità e durante l’assolvimento di funzioni di cura nei confronti di figli e parenti. Questa proposta potrebbe essere l’occasione giusta per trovare una definitiva soluzione alla questione dell’ «opzione donna» che è ormai finita in una pericolosa strada. Mentre, infatti, il Governo deve ancora varare delle misure ufficiali per la proroga delle pensioni contributivo donna sia il ministro Poletti che l’INPS nelle ultime comunicazioni su questo tema hanno lasciato aperta la possibilità di inoltrare le domande si pensionamento all’Inps (per tutte le donne che hanno raggiunto il requisito pensionistico dei 57 anni e 3 mesi entro il 2015). Proprio per questo è stata già avviata, dal Comitato Opzione Donna, una class action per richiedere una soluzione immediata al problema.

Quindi non si tratterebbe, quindi, di anticipare il pensionamento dei lavoratori del pubblico impiego, permettere l’ingresso di un nuovo dipendente ogni tre, come voleva il progetto di riforma originario, ma di far accedere al part time i dipendenti del pubblico impiego più prossimi alla pensione.

In tal modo si libererebbero comunque nuovi posti di lavoro e si metterebbe in campo un’inedita forma di flessibilità in uscita, anche se limitatamente alla sola Pubblica Amministrazione. Occorre ora capire se questo emendamento troverà attuazione e, eventualmente, quali saranno le conseguenze, sul piano contributivo e previdenziale.


lunedì 27 aprile 2015

Lavorare nella Ue: figure professionali cercasi



Lavorare nella Ue? Un sogno difficile ma non impossibile da realizzare. Nelle istituzioni dell'Unione europea lavorano più di 40 000 uomini e donne dei 28 paesi membri. L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi pubblici per selezionare il personale per posti a tempo determinato e indeterminato. L'UE assume anche agenti sia contrattuali che temporanei, offre opportunità di tirocinio e possiede banche dati di esperti.

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) è il primo punto di approdo per chi vuole lavorare per l'UE. Il suo sito spiega le modalità di selezione e dà suggerimenti su come prepararsi ai concorsi.

Assunzione di personale a tempo indeterminato
L'EPSO organizza concorsi pubblici per selezionare personale a tempo indeterminato. I concorsi permettono di valutare le capacità dei candidati tramite una serie di prove e valutazioni che assicurano la selezione dei migliori. Ogni anno ci sono concorsi per funzionari amministrativi, linguisti, interpreti, traduttori, segretari ed altre categorie di personale.

L'EPSO seleziona il personale per tutte le istituzioni dell'UE:
Il Parlamento europeo, che dispone di tre sedi: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo e Strasburgo (Francia)

Il Consiglio dell'UE, a Bruxelles
La Commissione europea – con sede a Bruxelles (Belgio) e Lussemburgo. Di tutte le istituzioni dell'UE, la Commissione è quella che ha il personale più numeroso, in Europa e nelle sue delegazioni nel resto del mondo. Sono disponibili numerosi posti per personale specializzato, per esempio nel campo delle scienze, delle lingue o delle scienze statistiche/economiche.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, a Lussemburgo

La Corte dei conti, a Lussemburgo

Il Comitato economico e sociale europeo, a Bruxelles

Il Comitato delle regioni, a Bruxelles

Il Mediatore europeo, a Strasburgo

Il Garante europeo della protezione dei dati, a Bruxelles.

In qualunque istituzione, la procedura di selezione e i tipi di contratto sono gli stessi.
I funzionari a tempo indeterminato sono suddivisi in amministratori e assistenti.

Amministratori (AD)

Gli amministratori contribuiscono alla definizione delle politiche e al controllo dell'applicazione delle norme dell'Unione, svolgendo una funzione di analisi e di informazione. Generalmente, bisogna aver completato un corso universitario di almeno tre anni per poter partecipare al concorso per amministratore.

Assistenti (AST)

Gli assistenti svolgono ruoli di supporto necessari alla gestione interna delle istituzioni. Generalmente, è necessario avere almeno un diploma di scuola superiore per accedere al concorso per questo ruolo.

Altre procedure di selezione e assunzione

Agenti contrattuali

Gli agenti contrattuali sono reclutati per mansioni manuali o di supporto amministrativo. Si tratta di impieghi a breve termine – il contratto iniziale è in genere di 6-12 mesi.
Agenti temporanei

Gli agenti temporanei sono assunti per compiti specializzati o temporanei con un contratto della durata massima di sei anni.
Personale interinale

Alcune istituzioni assumono anche personale interinale locale con contratti della durata massima di sei mesi. In questo caso il reclutamento avviene tramite un'agenzia per il lavoro.
Tirocini

Sette istituzioni assumono anche tirocinanti per un periodo che va dai tre ai cinque mesi. I tirocinanti (stagisti), possono essere studenti, laureati o linguisti e svolgono compiti simili a quelli degli amministratori all'inizio della carriera. La selezione è organizzata dalle istituzioni (e non dall'EPSO).

Servizi in appalto

Per compiti specifici (manutenzione, mensa, ecc.), il personale è reclutato da contraenti esterni scelti tramite gare di appalto.

Esperti nazionali distaccati (END)

Si tratta di norma di dipendenti provenienti dall'amministrazione pubblica del loro paese di origine, che vengono distaccati per un preciso periodo di tempo presso un'istituzione dell'UE per condividere le loro competenze e per apprendere le politiche e le procedure dell'UE. Gli esperti nazionali sono selezionati secondo una procedura particolare che non coinvolge l'EPSO. La rappresentanza permanente del vostro paese presso l'UE può informarvi sulle opportunità disponibili.

Esperti dell'UE

L'UE gestisce banche dati con nomi e qualifiche degli esperti esterni che possono fornire un aiuto specifico alle istituzioni e alle agenzie. Gli esperti creano e gestiscono un loro profilo protetto da password, con informazioni sulle loro esperienze lavorative, conoscenze e competenze. Responsabili di queste banche dati sono le singole istituzioni e agenzie (e non l'EPSO). Il Servizio comunitario d'informazione in materia di ricerca e sviluppo (CORDIS), per esempio, ospita una banca dati di esperti English che operano nell'ambito del Settimo programma quadro per la ricerca dell'UE.

L’Ufficio Europeo di Selezione del Personale (EPSO) ha pubblicato un nuovo bando per la creazione di una graduatoria permanente, mediante la quale saranno assunti, a tempo indeterminato, 149 Funzionari Amministrativi generici.

Le condizioni generali, richieste per poter validamente partecipare, sono:

essere cittadini di uno Stato membro dell’UE e godere dei diritti civili;

trovarsi in posizione regolare, secondo le leggi nazionali, relativamente al servizio militare;

offrire le garanzie di moralità richieste per le mansioni previste.

E' necessario inoltre aver conseguito un diploma che attesti almeno tre anni di studi universitari.

La sede di lavoro e Bruxelles o Lussemburgo.

I funzionari amministrativi saranno inquadrati, in un primo tempo, col grado AD 5, livello "base" applicato ad inizio carriera ai giovani laureati e diplomati; il trattamento sarà pari a € 4.384,38 (retribuzione base mensile, montante indicativo per una settimana di lavoro di 40 ore).

Figure professionali ricercate

Direttore presso il Servizio giuridico del Consiglio
Consiglio europeo Epso ha aperto una procedura per un posto vacante di Direttore presso il Servizio giuridico del Consiglio.

Il Servizio giuridico è il giureconsulto del Consiglio europeo e del Consiglio, assiste il Consiglio europeo e i suoi organi preparatori, la presidenza e il Segretariato generale nel garantire la legalità e la qualità redazionale degli atti. Contribuisce ad individuare soluzioni giuridicamente corrette e politicamente accettabili attraverso pareri orali e scritti.

La figura richiesta è un/una giurista con una buona conoscenza e un'esperienza pratica nei settori contemplati dalla direzione, che comprendono l’energia, le telecomunicazioni, gli affari sociali, la ricerca, Euratom, lo spazio, l'istruzione, la gioventù, la cultura e le questioni in materia di audiovisivi. In questi settori il candidato prescelto sarà chiamato ad assistere il Consiglio e i suoi organi preparatori e ad assicurare la difesa del Consiglio dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione.

I candidati devono possedere i seguenti requisiti di ammissione al momento della presentazione della candidatura:

essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

aver maturato almeno quindici anni di esperienza professionale, di cui almeno cinque con funzioni di consulenza legale e almeno tre in posizione dirigenziale

possedere un diploma universitario in giurisprudenza

avere una buona conoscenza della lingua inglese e francese

Le candidature devono essere trasmesse tramite posta elettronica all’indirizzo Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu

Capi di amministrazione presso il Servizio europeo per l’azione esterna Seae.

E' avviata la costituzione elenco di riserva di 30 candidati idonei dal quale il Servizio europeo per l’azione esterna attingerà per l'assunzione di nuovi funzionari capi dell’amministrazione (gruppo di funzioni AST).

I capi dell'amministrazione forniscono assistenza ai capi delle delegazioni dell’UE in merito alla gestione corrente della delegazione e assicurano il coordinamento delle attività della sezione amministrativa. Si occupa inoltre di predisporre previsioni di bilancio ed il fabbisogno del personale.

Per partecipare, i candidati devono:

essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea

avere buona conoscenza di una lingua ufficiale europea e conoscenza di una seconda lingua tra inglese o francese

avere formazione scolastica superiore
avere esperienza professionale attinente



giovedì 23 aprile 2015

INPS: calcolo quote di pensione online


Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995. La pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità al 31/12/1995 (e per coloro che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo). I sistemi retributivo e misto continuano a convivere per i soggetti iscritti al 31/12/1995.

La pensione è calcolata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo.

Per esercitare la facoltà di opzione è necessario che i lavoratori abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 e possano far valere, al momento dell'opzione, una anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui 5 successivi al 1995.

Ai fini del calcolo occorre:

individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;

calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo (33% per i dipendenti; 20% per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata);

determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'Istat;

Per i contribuenti abilitati ai Servizi online INPS, ecco la busta arancione, un servizio telematico per il Calcolo Quote di pensione: come funziona.

C’è uno nuovo strumento INPS online per calcolare la quota della pensione in base al proprio regime contributivo, che consente anche di effettuare simulazioni relative ad altri eventuali sistemi di calcolo (retributivo, misto): si tratta del servizio “Calcolo Quote di pensione“, per utilizzare il quale l’istituto di previdenza fornisce anche un apposito Manuale.

Il servizio Calcolo Quote di Pensione è accessibile dall’area riservata Servizi Online del sito INPS, che richiede autenticazione (ci vuole il PIN). Una volta effettuata la procedura di autenticazione, bisogna cliccare sul pulsante “Applicazioni” sotto la voce “Calcolo Quote pensione“. Bisogna inserire codice fiscale e data di decorrenza della pensione, quindi si sceglie “Attiva funzione“. A questo punto, si sceglie il regime pensionistico (contributivo, retributivo, misto, misto pro-rata), e compare un riepilogo della propria posizione.

L’INPS precisa che, nell’effettuazione del calcolo, vengono presi in considerazione tutti i periodi presenti in posizione assicurativa, anche se non certificati. Il manuale INPS fornisce tutte le indicazioni necessarie per effettuare il calcolo. Il sistema consente di calcolare la propria quota di pensione, e anche di effettuare simulazioni.

La funzione di calcolo quota pensione, specifica l’INPS, verrà successivamente estesa alle posizione presenti nella “Nuova Posizione Assicurativa“. Si tratta di un passo avanti dell’istituto verso il Progetto “busta arancione“, che prevede entro maggio di fornire informazioni ai futuri pensionati sulla prestazione che hanno maturato, consentendo loro di effettuare simulazioni. In base a quanto preannunciato nelle scorse settimane dall’INPS, al sistema telematico, disponibile per chi ha il PIN INPS, si affianca anche la spedizione cartacea, a casa, per coloro che non sono iscritti ai servizi online INPS

L'applicazione “Calcolo Quote Pensione” fornisce gli strumenti per effettuare una simulazione di calcolo dell'importo pensione o di una delle quote di pensione partendo dalla posizione assicurativa anche non ancora certificata.

L'Istituto Nazionale di Previdenza ha dato notizia che è in linea tale nuova funzionalità, attivabile dal menù delle applicazioni dell’Area riservata Sin (menù di spalla sinistra).

Indicando il codice fiscale del titolare della posizione assicurativa e la data di fine calcolo (data di decorrenza) è possibile determinare le quote di pensione secondo il regime pensionistico individuato dall'anzianità contributiva al 31/12/1995.

Inoltre, indipendentemente dal sistema di calcolo individuato come sopra indicato, è possibile ipotizzare altro regime pensionistico con il quale determinare le singole quote a,b e c di pensione, impostando la scelta di seguito riportata:

- Retributivo

- Contributivo

- Misto

- Misto pro-rata

A tal fine l'Inps informa che verranno presi in considerazione tutti i periodi presenti in posizione assicurativa, anche se non certificati/validati.

La funzione sarà successivamente estesa alle posizioni assicurative presenti nella “Nuova posizione assicurativa”.

Per maggiori informazioni: manuale utente.

Ricordiamo che il sistema di calcolo della pensione dipende dalla collocazione temporale dell'anzianità contributiva, in quanto le modalità di determinazione delle diverse quote di pensione varia a seconda dell'anzianità maturata prima del 01/01/1996.

La pensione viene calcolata sulla base del montante contributivo accumulato durante l'arco della vita lavorativa.

Per montante contributivo si intende l'importo così determinato: tutte le retribuzioni fisse ed accessorie percepite, che costituiscono imponibile previdenziale, compresa la tredicesima mensilità, sono opportunamente rivalutate ogni anno in base ai relativi tassi di capitalizzazione e moltiplicate per il 33%.

Il montante ottenuto viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione previsto dalla Legge.

I coefficienti di trasformazione variano in base all'età anagrafica del pensionamento.

La Pensione si compone di tre quote: quota A + quota B + quota C.

La quota A viene calcolata sulla base della retribuzione annua pensionabile spettante alla data di cessazione, moltiplicata per un'aliquota corrispondente all'anzianità di servizio maturata alla data del 31/12/1992 (2,33 % per i primi 15 anni, 1,80% per i successivi).
Rientrano nella base pensionabile per il calcolo della quota A solo le voci fisse di stipendio, mentre sono escluse quelle accessorie.

La quota B viene calcolata moltiplicando la retribuzione media pensionabile (determinata sulla base delle retribuzioni annue, opportunamente rivalutate, percepite dal 01/01/1993 alla data di cessazione) per l'aliquota corrispondente all'anzianità maturata dal 01/01/1993 al 31/12/1995.
La quota C viene determinata sulla base del montante contributivo accumulato dal 01/01/1996 alla data di cessazione, secondo le regole del calcolo contributivo.

E' opportuno ricordare che i destinatari del sistema misto possono esercitare l'opzione per il calcolo interamente contributivo; in tale ipotesi l'anzianità maturata fino al 31/12/1995 viene trasformata in una quota di montante contributivo.

La pensione si compone di tre quote: quota A + quota B + quota C

La quota A viene calcolata sulla base della retribuzione annua pensionabile spettante alla data di cessazione, moltiplicata per un'aliquota corrispondente all'anzianità di servizio maturata alla data del 31/12/1992 (2,33 % per i primi 15 anni, 1,80% per i successivi).

Rientrano nella base pensionabile per il calcolo della quota A solo le voci fisse di stipendio, mentre sono escluse quelle accessorie.

La quota B viene calcolata sulla base della media delle retribuzioni annue pensionabili percepite nel decennio antecedente la cessazione, rivalutate in base ad appositi indici, moltiplicata per l'aliquota corrispondente all'anzianità maturata dal 01/01/1993 al 31/12/2011 (1,80% per ogni anno di servizio), fino ad un massimo di 40 anni.

Nel calcolo della retribuzione media pensionabile rientrano tutte le voci fisse ed accessorie che costituiscono imponibile previdenziale.

La quota C viene determinata sulla base del montante contributivo accumulato dal 01/01/2012 alla data di cessazione, secondo le regole del calcolo contributivo.



martedì 21 aprile 2015

Lavoro: le professioni più richieste e quelle da evitare nel 2015



I fabbisogni occupazionali cambiano in base alle congiunture economiche. Professioni ora molto ricercate potrebbero non esserlo più nel medio termine. Per questo è importante conoscere le tendenze che regolano l’universo del lavoro. Per studiare i movimenti della domanda e gli sbocchi professionali è possibile consultare, oltre ai rapporti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le previsioni dell’Isfol sui fabbisogni occupazionali.

Le prime dieci professioni a maggior crescita occupazionale dovrebbero, secondo i dati Isfol, determinare circa il 70% del totale delle nuove posizioni occupazionali previste per il 2015. Tra queste vi sono lavori a bassa qualifica, come personale addetto ai servizi di igiene e pulizia, professioni a media qualifica come personale di segreteria, esercenti, addetti alla ristorazione, esercenti delle vendite all'ingrosso e personale ad elevata specializzazione come tecnici delle scienze quantitative fisiche e chimiche, tecnici delle attività finanziarie ed assicurative e specialisti in scienze giuridiche.

Mentre le figure professioni più ricercate sono: Key account, Export manager, Area manager con possibilità di fare esperienze internazionali, opportunità di conciliare vita professionale e privata, inaspettata fedeltà all’azienda e driver motivazionali non legati esclusivamente all'aumento di retribuzione. Sono questi, in sintesi, gli elementi che emergono dall'analisi che Page Personnel ha condotto tra 1.600 profili commerciali dei settori industria, servizi, beni di largo consumo, technology, healthcare e edilizia. Per il Sales Barometer 2015 di Page Personnel (l’indagine completa sarà presentata il 23 aprile presso la sede torinese dell’azienda in via Botero 18 a partire dalle 9.00) l’aspetto più importante non è rappresentato dalla retribuzione (basti pensare che più del 60% degli intervistati ha uno stipendio variabile tra 0 e 20%, uno dei più bassi d’Europa), ma dal valore, inteso come reputazione, dell’azienda per cui lavorano e del prodotto che stanno vendendo (64%), dalla possibilità di fare carriera (il 44%) e dall’aumento di responsabilità (23%). Sono molti i candidati (il 75% degli intervistati), inoltre, che hanno fatto o desiderano fare un’esperienza di lavoro all’estero.

Le domande maggiormente richieste sono quattro: Key account, Export manager, Tecnico commerciale ed Area manager. Sono queste le figure più ricercate in questo momento sul mercato del lavoro e in quello piemontese in particolare. E non è un caso che siano tutte in qualche modo legate all’ambito commerciale perché, nonostante la crisi, le aziende non possono fare a meno di vendere. E per farlo hanno bisogno di professionisti qualificati e preparati.

“I professionisti in ambito commerciale  continuano ad avere grandi possibilità di occupazione - spiega Francesca Contardi, amministratore delegato di Page Personnel - perché anche in periodo di crisi le aziende non possono rinunciare a vendere. Secondo le nostre stime, la ricerca di figure commerciali è aumentata, in Italia, del 30% rispetto all’anno precedente. E la crescita si conferma anche a livello europeo, con un + 20% sul 2014: una chiara dimostrazione che il mercato, anche se con molta fatica, inizia a ripartire. La situazione non cambia anche a livello locale: anche sul mercato piemontese, infatti, le opportunità maggiori si trovano in ambito sales. Assistiamo ad un aumento di richieste del 20% di profili commerciali con competenze tecniche”.

Tra le professioni in declino prevalgono le classi professionali con qualifica medio- bassa legate all'industria manifatturiera (lavorazione di metalli, tessile e abbigliamento) e all'agricoltura. In particolare, secondo le previsioni Isfol, le maggiori riduzioni dovrebbero riguardare gli operai addetti a macchine di lavorazioni metalliche e per prodotti minerali e i conduttori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli, gli artigiani ed operai specializzati della lavorazione del cuoio, delle pelli e delle calzature ed assimilati.



La proposta di Boeri: reddito minimo garantito per over 55



Il presidente dell’Inps, Tito Boeri «rivendica il diritto a fare proposte» dell’Istituto e torna a sostenere l’ipotesi di un reddito minimo per gli over 55 che perdono il lavoro e sono in una condizione di povertà. La proposta da sottoporre a Governo e Parlamento dovrebbe arrivare a giugno e per ora si sa solo che dovrebbe basarsi su risorse per un miliardo e mezzo di euro l’anno da ricercarsi all'interno della spesa per la protezione sociale. «Non credo che dare loro un trasferimento, che sarà basso - dice Boeri - li esponga al rischio di non mettersi in cerca di un lavoro». Si tratta di persone che «difficilmente trovano un nuovo impiego (solo il 10%)».

Sul salario minimo il direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci, ha detto che l'associazione è a favore così come è previsto dalla delega (solo per i settori non coperti da contratti) e di non vedere rischi per i contratti collettivi. «Se c'è un'idea per dare un sostegno al reddito a chi non ce l'ha siamo favorevoli, ma servono regole chiare e controlli incisivi. E i controlli in Italia non sempre sono efficaci», ha sottolineato la Panucci, interpellata a margine di un convegno sull'ipotesi su cui sta lavorando il governo di inserire un reddito minimo per i lavoratori over 55 disoccupati. «Il nostro sistema sociale è molto ampio e costoso e bisogna vedere come si realizza il reddito minimo. Tutto cioè andrà a visto nel complesso», ha detto. Il livello del sussidio, inoltre, « deve essere tale da non disincentivare la ricerca del lavoro». Una equazione, la Marcella Panucci, «non semplice da raggiungere». Panucci ha comunque ribadito che nella riforma del modello contrattuale è necessario un rafforzamento tra salario e produttività.

Se imprese e sindacati non riusciranno a riformare in autonomia il modello contrattuale «farà bene il governo a intervenire», ha sottolineato il direttore generale di Confindustria. «Se non riusciremo a fare il nostro dovere di parti sociali in autonomia - ha detto - qualcuno ci riformerà come è successo con le banche popolari. Io preferisco riformarmi da sola».

L'Inps presenterà "a giugno" una proposta per introdurre "un reddito minimo garantito per le persone tra i 55 e 65 anni". Lo ha detto il presidente Tito Boeri. "Non credo che dare loro un trasferimento, che sarà basso - dice - li esponga al rischio di non mettersi in cerca di un lavoro". Si tratta di persone che "difficilmente trovano un nuovo impiego (solo il 10%)".

"Sarei felice se il governo riuscisse a trovare le risorse per finanziare un reddito minimo garantito per tutta la popolazione", puntualizza Boeri, sottolineando che la proposta per gli over 55enni "è complementare". Il professore evidenzia poi che con la crisi "abbiamo avuto una forte crescita di povertà per questa fascia di età". Si tratta di persone che se perdono il lavoro "riescono a trovare un reimpiego solo nel 10% dei casi", indica Boeri.

Allarme povertà, nuova emergenza 55-65enni - E' la povertà "il dato più allarmante" provocato dalla recessione in Italia. Lo sottolinea il presidente dell'Inps, Tito Boeri, spiegando che "il fattore trainante della povertà è la perdita di lavoro" "La povertà in Italia durante questa grande recessione è aumentata di un terzo", spiega Boeri durante un convegno all'Università Bocconi, sottolineando che "ha interessato le fasce più giovani, ma anche le persone tra 55 e 65 anni". E questa "è una nuova emergenza per il Paese che si è aggiunta a quella giovanile".

Crisi è stress test per sistemi protezione sociale - In Italia "la recessione è stata lo stress test per i nostri sistemi di protezione sociale". E' quanto sostiene il presidente dell'Inps, Tito Boeri, a un convegno sulla disoccupazione in Bocconi. "Non è affatto vero che quando ci sono degli shock così pesanti la povertà inevitabilmente debba aumentare", spiega Boeri, evidenziando che "dalla povertà ci si può tutelare con strumenti di protezione sociale, come il reddito minimo". Ma l'Italia "è l'unico paese in Europa a non avere questi strumenti - avverte Boeri -. Anche la Grecia, seppure in via sperimentale si è dotata di uno strumento di questo tipo".

Sì banche a pagamenti 1 mese; ora decreto - Sui pagamenti di tutte le pensioni il primo del mese "abbiamo trovato l'accordo con le banche", adesso, "aspettiamo il decreto del governo che mi auguro venga varato il prima possibile". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, durante un convegno in Bocconi, sottolineando che "è a costo zero per le banche e per lo Stato, mentre c'è un grande vantaggio per i pensionati". "In queste settimane abbiamo trattato con le singole banche" per erogare il primo di ogni mese tutte le pensioni diverse dall'Inps, ha detto Boeri, spiegando che "le banche abbasseranno i costi dei bonifici, in cambio dell'accredito sui conti correnti il primo del mese". "L'operazione deve essere neutra da un punto di vista economico", ha aggiunto il professore, precisando che l'ammontare complessivo delle pensioni diverse dall'Inps, erogate il 10 o il 16 di ogni mese, "è pari a circa 4 miliardi di euro".

Inps ha diritto proporre; non viola democrazia - "Rivendico il diritto di poter fare delle proposte. Non è certamente un modo di violare le regole della democrazia, come qualcuno ha sostenuto". Così il presidente dell'Inps, Tito Boeri,in merito al pacchetto di proposte che - assicura - l'istituto presenterà a "governo e parlamento entro giugno". Per Boeri, "un ente come l'Inps ha conoscenze e competenze che può mettere a servizio del paese. Inoltre abbiamo dati importanti che ci permettono di valutare meglio di altri le politiche fatte sin qui in Italia"

La linea di Boeri però è destinata a scontrarsi contro il muro del ministro del Lavoro Giuliano Poletti, che già lo scorso 15 aprile in Parlamento aveva allontanato l'ipotesi di aumentare le tasse sulle pensioni superiori ai 2 mila euro, anzi in quella occasione Poletti aveva richiamato Boeri a stare al suo posto: "L'Inps è uno strumento importante a supporto dell'azione del governo e del parlamento. Fa elaborazioni interessanti - ha aggiunto Poletti - ma il lavoro comunque compete al governo".

Boeri non ha chiarito quali dovrebbero i requisiti per accedere a questo assegno. Si sta ragionando su tutti coloro che sono in questa fascia di età con un reddito familiare sotto una certa soglia ma è possibile che a fronte della carenza di risorse la platea si restringa a coloro che hanno perso il lavoro (e quindi hanno lavorato e magari hanno esaurito gli altri ammortizzatori sociali compreso l’Aspi) e che si trovano in condizione di povertà. Nel 2014 i disoccupati sopra i 55 anni - secondo i dati Istat - erano 209.000 (230.000 se si guarda all'ultimo trimestre dell’anno) e le risorse annue potrebbero quindi bastare se si ipotizzasse un sussidio di circa 600 euro per 12 mesi e senza accreditare contributi figurativi (come invece avviene per la cassa integrazione e l’Aspi), ipotizzando che la grandissima maggioranza di questi disoccupati abbia un reddito sotto la soglia definita. Le cifre necessarie a un intervento senza paletti oltre a quelli anagrafici e di reddito chiaramente lieviterebbero di molto.


I sindacati esprimono preoccupazione soprattutto per il crollo della cig in deroga. «Il calo del ricorso alla cassa integrazione - afferma la Cgil in una nota - non può essere scambiato come un segnale di miglioramento della situazione produttiva nel nostro Paese. La riduzione del dato ha origine per il 91,2% dal crollo della cassa in deroga e questo si spiega con un’unica ragione: l’esaurimento delle insufficienti risorse rese disponibili dai provvedimenti di legge del 2014, a partire dalla Legge di stabilità».

«Occorre uscire dalla cassa in deroga, che pesa sulla fiscalità generale - sottolinea il segretario confederale Cisl Gigi Petteni - ma prima di restringerne in maniera così forte l’utilizzo, avrebbe dovuto essere realizzata la riforma della cassa integrazione prevista dal Jobs Act, che invece è ancora al palo. Inoltre le risorse già disponibili vanno immediatamente assegnate alle Regioni per consentire il pagamento dei sussidi».




lunedì 20 aprile 2015

Lavorare in una srl e/o fondazione diritti e doveri



Chiunque abbia il compito di gestire un’organizzazione si scontra con la difficoltà di rispondere ad una molteplicità di adempimenti amministrativi e fiscali previsti da una normativa che, negli ultimi anni, si è notevolmente arricchita, oltre a presentarsi particolarmente complessa da un punto di vista strettamente tecnico.

I requisiti per l’acquisizione della qualifica di fondazione sono sostanzialmente tre:

Requisito soggettivo: E’ un’organizzazione privata senza fine di lucro, dotata di personalità giuridica, che nasce con lo scopo di patrocinare attività sociali, religiose, educative e, più in generale, attività volte al benessere di una comunità.

Requisito oggettivo: A differenza delle associazioni, per le quali è necessario che partecipino alla costituzione due o più soggetti, una Fondazione può essere istituita anche da una sola persona. In essa, infatti, l’elemento principale è quello patrimoniale con la subordinazione di quello personale. La fase costitutiva, nella quale il fondatore devolve e vincola i propri beni per il perseguimento di uno scopo di pubblica utilità, mantiene una netta separazione dalla fase gestionale, nella quale gli amministratori destinano il patrimonio vincolato alla realizzazione dello scopo definito. La carenza dell’aspetto personale si concretizza, anche, nella probabile assenza di una base assembleare e nell’assegnazione dei compiti di governo ad un solo organo (consiglio di amministrazione), formato da una o più persone designate dal fondatore o da terzi delegati. In relazione a ciò le fondazioni possono definirsi autogovernate, ma mancanti della caratteristica della democraticità.

Requisito statutario: I documenti devono dichiarare scopo sociale, entità del patrimonio e relativo vincolo di destinazione. Le fondazioni devono essere riconosciute, a livello centrale, dal Ministero cui compete la materia di riferimento, dalla Regione di appartenenza o dal Ministero dell’Interno nel caso di fondazioni socio-assistenziali. Le Fondazioni possono essere operative o di erogazione: le prime organizzano e gestiscono direttamente i propri programmi. Le seconde erogano finanziamenti, sostenendo persone, enti o progetti.

Le norme inerenti la costituzione di una società a responsabilità limitata sono dettate dall'articolo 2463 del codice civile: chiariamo i dubbi punto per punto.

Con l'assunzione della qualità di socio sorgono una serie di situazioni giuridiche attive e passive che attengono tanto alla natura organizzativa-corporativa, quanto all'aspetto patrimoniale della società.

In relazione al primo aspetto viene in rilievo innanzitutto l'obbligo di effettuare ed eseguire i conferimenti promessi in sede di stipulazione al fine di dotare la società dei mezzi necessari per la realizzazione dei fini previsti.

Un'obbligazione negativa è prevista dall'art. 2256 cod. civ. , ai sensi del quale ciascun socio, senza il consenso degli altri soci, non può servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.

A fronte di queste situazioni soggettive di natura passiva al socio fanno capo naturalmente anche diritti, tradizionalmente distinti in diritti aventi natura amministrativa e diritti patrimoniali.

In particolare spicca tra i primi il diritto di esprimere la propria volontà nello svolgimento della vita sociale tutte le volte che ciò sia richiesto dalla legge o dal contratto sociale. Quando il socio rivesta anche la qualifica di amministratore gli spetterà il potere di porre in essere gli atti di gestione secondo le modalità previste nel contratto sociale. Quando invece il socio non prenda parte all'amministrazione della società è comunque titolare di un diritto di controllo dell'attività gestionale (art. 2261 cod. civ. ).

I diritti di natura patrimoniale consistono nel diritto agli utili (art. 2262 cod. civ. ), nel diritto di ottenere la liquidazione della quota in caso di scioglimento del rapporto sociale, tanto che esso sia limitato al socio, quanto nell'ipotesi in cui riguardi l'intera società.

La S.r.l. tradizionale ha regole diverse dalle nuove Srl semplificate e può essere costituita con contratto o atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e quindi, necessariamente, con l’intervento di un notaio.

Alla base della costituzione vi è quindi un contratto stipulato tra più persone o enti, chiamati soci. Esistono, inoltre, società con un solo socio (definite unipersonali) per le quali è sufficiente redigere un atto unilaterale. I costi minimi per la costituzione di una Srl partono da circa 2mila euro, tra consulenze e notaio. Il capitale sociale necessario per la costituzione della società non può essere inferiore a 10mila euro senza tetto massimo (ma per le Srl con capitale sociale da 120.000 euro serve la nomina del collegio sindacale). Solitamente le quote di partecipazione dei soci sono proporzionali ai conferimenti.

Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto e devono essere effettuati i conferimenti previsti. Con il termine sottoscrizione si intende acquisire il diritto di averne la quota parte sottoscritta e il dovere di versare i conferimenti nei tempi e nei modi previsti. Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, dovrà essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro e l’intero sovrapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare come disposto dall’articolo 2464 del codice civile. Per i conferimenti diversi dal denaro è necessaria espressa previsione nell’atto costitutivo. Il versamento iniziale può essere sostituito dalla stipula di una polizza assicurativa o fideiussione bancaria. Qualora un socio non esegua il conferimento nei termini prescritti, gli amministratori lo diffidano ad eseguirlo entro trenta giorni, decorso tale termine la quota del socio moroso può essere venduta agli altri soci. In mancanza di acquirenti, questi viene escluso e il capitale sociale ridotto.

Diritto di recesso
Il diritto di recesso di un socio può essere esercitato in ogni momento con un preavviso di almeno 180 giorni. Il socio che recede ha il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in relazione al patrimonio sociale determinato, tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo dei soci, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale.

I lavoratori dipendenti hanno dei doveri che discendono direttamente dal Codice Civile e, per i dipendenti pubblici da ulteriori fonti legislative.

Diligenza. Dovere di prestare la propria opera ispirandosi al generale dovere della diligenza. L'obbligo della diligenza non coincide con il dovere di osservare le disposizioni date dal datore di lavoro, di modo che esso non possa ritenersi violato laddove tali disposizioni non siano state impartite o comunque non risultino violate. L'obbligo, invece, impone al lavoratore di eseguire la prestazione indipendentemente dalle direttive impartite dal datore di lavoro, secondo le mansioni proprie e dai profili professionali che le definiscono.

La fedeltà.  L'obbligo di fedeltà prevede tre obblighi particolari:
la non concorrenza
la segretezza
il divieto di utilizzare notizie in modo pregiudizievole all'impresa o all'Ente.

L'obbligo di fedeltà persiste anche durante i congedi di sospensione del rapporto di lavoro: malattia, ferie, permessi ecc.

Inoltre per i Dipendenti Pubblici l'art. 98 Costituzione sancisce che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Dovere di imparzialità. Il pubblico impiegato ha il dovere di imparzialità (art. 97 Costituzione.); a tale dovere è da ricondurre la norma che impone di trattare gli affari secondo l'ordine cronologico.

Dovere di esclusività. Dovere di esclusività è sancito dall'art. 98 Costituzione,  secondo cui i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Le Leggi regolamentano i casi in cui il lavoratore può svolgere un'altra attività, sia in una amministrazione pubblica diversa da quella a cui appartiene, che presso terzi privati, purché non vi sia incompatibilità o conflitto d'interessi.



Le lauree che danno più lavoro



Quali sono le facoltà che aiutano a trovare lavoro?  Una domanda a cui è difficile trovare una risposta ma che è necessario porsi nel momento in cui ci si trova a scegliere a quale facoltà iscriversi. Prima di affrontare test d’ingresso ed esami, prima di pagare iscrizione e tasse (per non parlare delle spese che devono affrontare i fuori sede è cosa buona e cercare di avere almeno un’idea di quel che potrebbe accadere il futuro.

AlmaLaurea ha diffuso il XVII Rapporto sulla condizione occupazionale dei laureati. I dati analizzano la posizione occupazionale a 1 e 5 anni dalla laurea. Vediamo, caso per caso, quali sono le facoltà universitarie che offrono maggiore probabilità di trovare lavoro e quelle più redditizie.

Medicina. Tasso di occupazione a cinque anni dal titolo: 97%
Retribuzione media: 1.593 euro
I camici bianchi restano in vetta alle rilevazioni di AlmaLaurea: per i laureati in Medicina e nelle professioni sanitarie il tasso di occupazione a cinque anni dal titolo è del 97%. La percentuale è spinta all'insù dalla componente di medici specializzandi (quindi, retribuiti) nel calcolo totale. Gli stipendi? La media registrata viaggia sui 1.593 euro mensili, su di oltre 200 euro rispetto agli standard degli altri laureati e corrispondente – non a caso – al rimborso medio previsto per la specializzazione. Il problema, semmai, è superare lo scoglio della selezione: l'ultimo “concorsone” ha escluso circa il 50% dei candidati, visto lo squilibrio in crescita tra laureati dalle università italiane e posizioni effettivamente aperte per le scuole.

Ingegneria

Tasso di occupazione a cinque anni dalla laurea: 95%

Retribuzione media: 1.693 euro

Il tasso di occupazione dei laureati in ingegneria raggiunge il 65% a un anno dalla laurea. A cinque, si sfiora il numero pieno: 95%. I neo-ingegneri viaggiano a livelli appena più bassi dei laureati in medicina (97%), ma svettano con uno stipendio senza pari su scala italiana: 1.693 euro, oltre 500 euro in più di quello che guadagnano i coetanei laureati in architettura (1.188 euro), giurisprudenza (1.176 euro) e lettere (1.030 euro). Il paragone, comunque, si fa meno felice se spostiamo l'obiettivo sul resto d'Europa: la retribuzione “mediana” di un ingegnere meccanico tedesco, secondo il sito Payscale, è di 45.246 euro.

Economia e statistica

Tasso di occupazione a cinque anni dalla laurea: 90%

Retribuzione media: 1.487 euro

La crisi non fa sconti. O quasi: a quanto rivela AlmaLaurea, il tasso di occupazione dei laureati in discipline economiche-statistiche a cinque anni dal titolo magistrale (3+2) è pari al 90%, con una retribuzione media di 1.487 euro.

Chimica-farmaceutica

Tasso di occupazione a cinque anni dalla laurea: 90%

Retribuzione media: 1.475 euro

La laurea in chimica fa presa sul mercato del lavoro? Stando ai dati AlmaLaurea, sì: il tasso di occupazione registrato tra i neo-dottori di area chimico-farmaceutica viaggia su una percentuale del 90%, con probabilità di essere assunti su del 25% nel giro di cinque anni. La retribuzione media è pari a 1.474 euro, oltre 100 euro sopra le media degli altri gruppi disciplinari.

Scienze (matematica-fisica)

Tasso di occupazione a cinque anni dalla laurea: 88%

Retribuzione media: 1.471 euro

Chi lo ha detto che le “scienze pure” non danno lavoro? AlmaLaurea smonta uno tra i luoghi comuni più diffusi nella scelta universitaria con i dati, freschi di pubblicazione, sul tasso di occupazione dei laureati in discipline come matematica e fisica a cinque anni dal titolo: l'88%, percentuale poco inferiore al 90% dei corsi di laurea in materie economiche. Sopra la media anche gli stipendi: 1.471 euro mensili netti.

Cerchiamo di stilare la classifica delle Facoltà e Università che più facilmente inseriscono nel mondo del lavoro. Questo può servire sia a chi deve scegliere dove iscriversi sia agli attuali studenti universitari che possono notare se la loro Facoltà effettivamente aiuta ad avere una stabile occupazione oppure no. I dati sono raccolti da fonti affidabilissime quali le indagini dell’Istituto Interuniversitario Almalaurea che annualmente fornisce i dati in base ai sondaggi fatti. Abbiamo considerato i dati a 5 anni dal conseguimento del titolo, quindi un periodo abbastanza lungo dopo la laurea; inoltre abbiamo precisato anche qual è lo stipendio medio dei laureati in quello specifico settore. E’ risultato che gli studenti più “fortunati” sono quelli di Ingegneria: a 5 anni dalla laurea più di 9 studenti su 10 sono occupati (91,8%) e con uno stipendio medio davvero elevato (1676 euro mensili). Non distanti i dati che riguardano il settore di Economia: 90,8% dei laureati già occupati a 5 dalla laurea con stipendio medio di 1504 euro al mese. Chiude la classifica Medicina con il 38,8% degli occupati (ma bisogna considerare la necessità per loro di seguire i corsi di specializzazione, fattore che rinvia nel tempo l’effettivo accesso nel mondo del lavoro; è un dato dunque da prendere con la dovuta cautela) e quelli di Scienze Biologiche che piazzano nel mondo del lavoro solo 6 studenti su 10 a 5 anni dal conseguimento del titolo.



Licenziamento può essere verbale o orale?



Si chiede quali sono le conseguenze della comunicazione del licenziamento orale(verbale)del dipendente e se è necessario impugnarlo per renderlo inefficace.

Si ha il licenziamento orale o verbale quando manca la forma scritta; sul punto va ricordato che il licenziamento deve essere intimato nella forma scritta. Tale requisito di forma é essenziale e la sua mancanza rende il licenziamento "inefficace", secondo l'espressione adoperata dal legislatore nell’art. 2, comma 3, della L. 604/1966, in quanto non produce alcun effetto, atteso che il rapporto di lavoro rimane in essere fino a quando non intervenga un valido atto interruttivo dello stesso.

Il licenziamento orale non deve essere impugnato entro 60 giorni.
In base all’interpello n. 12 del 25 marzo 2014, si può affermare che, in caso di licenziamento verbale o di fatto, il licenziamento è inefficace ed in questo caso non si ritiene applicabile l’impugnazione del licenziamento nel termine di decadenza di 60 giorni, in quanto licenziamento, come se non ci fosse ed il lavoratore può agire per far dichiarare tale inefficacia, contestualmente all’azione per la costituzione o l’accertamento del rapporto di lavoro con il fruitore materiale delle prestazioni, senza l’onere della previa impugnativa stragiudiziale del licenziamento stesso, entro il termine prescrizionale di 5 anni.

Quindi il licenziamento verbale o orale non è idoneo a produrre effetti sulla continuità del rapporto di lavoro per cui ne consegue l'obbligo del datore di lavoro di riposizionare immediatamente il lavoratore nella propria posizione lavorativa. Per quanto concerne le altre conseguenze della declaratoria di inefficacia del licenziamento orale, ove non applicabile l'art. 18 della Statuto dei lavoratori, secondo la indicata decisione, non può accogliersi la domanda di risarcimento con condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione.

Il licenziamento verbale si verifica quando il lavoratore viene allontanato dal luogo di lavoro senza alcun atto formale da parte del datore di lavoro (lettera o altro).

La legge impone al datore di lavoro di comunicare il licenziamento per iscritto e afferma che il licenziamento verbale è inefficace: ciò significa che il licenziamento comunicato solo oralmente non produce alcun effetto e, in particolare, non interrompe il rapporto di lavoro tra le parti, sicché il datore di lavoro è tenuto a continuare a pagare la retribuzione al lavoratore sino a quando non sopravvenga un'efficace causa di risoluzione o estinzione del rapporto di lavoro o l'effettiva riassunzione.

In questi casi è necessario che il lavoratore faccia pervenire immediatamente una raccomandata A/R (di cui si deve tenere copia) nella quale lo stesso si mette a disposizione per la ripresa immediata dell'attività dando conto del fatto di essere stato allontanato dal datore di lavoro.

Le conseguenze derivanti dal licenziamento intimato in forma orale sono ora espressamente disciplinate dall'art. 18 Statuto lavoratori, come modificato dalla legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro.

Conseguentemente, il lavoratore ha diritto a:

essere reintegrato nel posto di lavoro;

ottenere il risarcimento del danno per il periodo successivo al licenziamento e fino all'effettiva reintegra, dedotto quanto percepito da altra occupazione (il risarcimento non può comunque essere inferiore nel minimo di cinque mensilità di retribuzione);


ottenere il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per tutto il periodo dal giorno del licenziamento a quello della reintegra;

scegliere fra la reintegra e l'indennità sostitutiva pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto (cd. diritto di opzione)

Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, determinabile secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni, anche facendo eventualmente riferimento alle retribuzioni perdute, ma sempre tenendo presente che la natura sinallagmatica del rapporto richiede, ai fini dell'adempimento dell'obbligazione retributiva, l'offerta della prestazione lavorativa.

Ne consegue che non sia applicabile la disposizione dell'articolo 8 che prevede il risarcimento del danno a seguito di illegittimo licenziamento per difetto della giusta causa o del giustificato motivo, mentre nella fattispecie è applicabile il risarcimento del danno liquidato in relazione all'inadempimento dell'obbligazione per un rapporto di lavoro che non si è mai interrotto.




domenica 19 aprile 2015

Indennità di maternità per le libere professioniste



Anche le libere professioniste hanno diritto all'indennità di maternità da parte di un Ente previdenziale di categoria, ma solo se non svolgono altra attività di lavoro dipendente, autonomo, di imprenditoria agricola o commerciale.

La lavoratrice madre che esercita la professione di psicologa in via autonoma (convenzionata con il sistema sanitario nazionale) e non già con un contratto di lavoro subordinato con l’ASL ha diritto all'indennità di maternità da parte dell’Ente Previdenziale (ENPAP) solo se non svolge altra attività di lavoro dipendente, autonomo, di imprenditrice agricola o commerciale.

Il diritto all'indennità di maternità da parte dell’Ente Previdenziale (ENPAP) va conseguito attraverso l’inoltro, all’ente di categoria, di un apposita domanda redatta ai sensi degli articoli 70 e 71 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001.

Tale procedura è il frutto del chiarimento posto in essere dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con l’interpello n. 22 del 4 Luglio 2013. L'istituto trae origine dalla seguente normativa: articoli 70 e 71 del D. Lgs. n. 151 del 26 Marzo 2001 recante le disposizioni in materia di “tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.

Indennità spettanti
«Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.

L’indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all’80% di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda.

In ogni caso l’indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’80% del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo».

L’erogazione dell’indennità è condizionata alla presentazione della domanda, a partire dal sesto mese della gravidanza ed entro il termine di 180 giorni dal parto, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico intervenuto dopo il terzo mese delle gravidanza ma prima del sesto, l’indennità spetta nella misura di 1/12 del reddito professionale come sopra individuato.

L’indennità non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’80% del salario minimo giornaliero stabilito dall’art. 1 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402 nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo, né superiore a cinque volte l’importo minimo come sopra individuato.

La Corte Costituzionale, con pronuncia n.385/2005, ha ulteriormente esteso l’ambito di tutela in caso di affidamento, dichiarando l’illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non prevedono che al padre spetti in alternativa alla madre l’indennità di maternità attribuita solo a quest’ultima; e ciò sulla base dell’assorbente rilievo che: “se il fine precipuo dell'istituto, in caso di adozione e affidamento, è rappresentato dalla garanzia di una completa assistenza al bambino nella delicata fase del suo inserimento nella famiglia, il non riconoscere l'eventuale diritto del padre all'indennità costituisce un ostacolo alla presenza di entrambe le figure genitoriali”.



Sanità privata: entro il 30 aprile le strutture devono comunicare i compensi (lavoro autonomo)



Entro il 30 aprile le strutture private devono inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dei compensi riscossi nel 2014, in nome e per conto di ciascun professionista che svolge attività di lavoro autonomo, medico o paramedico, all'interno delle strutture stesse.

La legge prevede che “La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell'ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:

a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;

b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura”. Strumentale alla procedura introdotta è l’obbligo da parte delle strutture sanitarie private di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate “l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente”.

L’obbligo in scadenza riguarda: “le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l’esercizio della professione medica o paramedica”.

La comunicazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell’economia e delle finanze e all’Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle comunicazioni:

• con altri dati in possesso del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;

• con dati in possesso di altri organismi.

Sotto il profilo oggettivo la riscossione accentrata riguarda i compensi dovuti a coloro che esercitano attività medica e paramedica che dà luogo a reddito di lavoro autonomo. Si tratta in particolare delle prestazioni sanitarie rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente. Non rientrano ad esempio nell'obbligo di comunicazione le prestazioni eseguite intramoenia, dal momento che l’attività svolta dall'operatore sanitario rientra nel quadro di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente e, formalmente, la prestazione è resa dall'ente di cui il professionista è dipendente.

L’invio può essere effettuato:
- direttamente dalla struttura sanitaria privata, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline. In tal caso nella sezione “Impegno alla presentazione telematica” va indicato il codice “1”;
- ovvero tramite un intermediario abilitato. Nella predetta sezione va indicato il codice “2”.

È considerato tempestivamente presentato il modello inviato entro il 30 aprile ma scartato dal servizio telematico, a condizione che si provveda ad una nuova trasmissione entro 5 giorni dalla data di comunicazione dello scarto.

A seguito dell’invio, l’Agenzia rilascia un’apposita ricevuta attestante il ricevimento della comunicazione.

In caso di omessa, incompleta o non veritiera trasmissione dei dati è applicabile la sanzione da € 258 a € 2.066 prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97.

La comunicazione deve essere inviata da parte delle cliniche private per i compensi riscossi nel 2014, in nome e per conto di ciascun medico/paramedico.

La finanziaria 2007, per favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti, ha previsto l'obbligo per le strutture sanitarie private di:
-incassare i compensi in nome e per conto dei professionisti, e poi riversarli a questi ultimi;

-annotare i compensi incassati nella propria contabilità o in un apposito registro;

-comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, con il modello SSP, l'ammontare dei compensi riscossi per ciascun professionista.

Non rientrano ad esempio nell'obbligo di comunicazione le prestazioni eseguite intramoenia, dal momento che l’attività svolta dall'operatore sanitario rientra nel quadro di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente e, formalmente, la prestazione è resa dall'ente di cui il professionista è dipendente.



sabato 18 aprile 2015

Pensioni per la pubblica amministrazione prima dei 62 anni



Le pubbliche amministrazioni potranno collocare in quiescenza forzosa il dipendente al perfezionamento della massima anzianità contributiva anche prima del 62° anno di età. Ma sino al 2017.

La circolare INPS numero 74/2015 descrive quali sono le procedure da applicare per tutti quei lavoratori che vanno in pensione anticipata a partire dal primo gennaio 2015 maturando i requisiti di contribuzione entro il 31 dicembre 2017.

Il ricambio generazionale aggiunge un nuovo tassello che consente di licenziare anche i dipendenti non troppo avanti con l'età. A dire il vero la norma ha origine nella legge di stabilità 2015, ma la Funzione pubblica, nella sua circolare, non ne aveva evidenziato gli effetti e oggi lo stesso Dipartimento provvede a correggere il tiro.

L’oggetto del contendere è la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro prevista dall'articolo 72, comma 11, del decreto legge 112/2008. Dopo la riscrittura della disposizione a opera del decreto legge 90/2014, la risoluzione è consentita quando il dipendente perfeziona il diritto alla pensione anticipata (nel 2015, 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 e 6 mesi per le donne, che aumentano, per tutti, di 4 mesi dal 2016 a causa dell'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita), ma non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dar luogo a riduzione percentuale del trattamento di quiescenza.

In effetti, l'articolo 24, comma 10, del decreto legge 201/2011 aveva introdotto la decurtazione della pensione nel caso in cui il lavoratore maturasse il diritto ad essere collocato a riposo prima del compimento dei 62 anni di età. La penalizzazione era pari all'1% per i primi due anni di anticipo e del 2% per ogni ulteriore anno. Potevano sottrarsi a tale taglio i dipendenti la cui anzianità contributiva era costituita da effettiva prestazione lavorativa, parificando al servizio attivo anche alcune tipologie di assenza.

In particolare quest'ultima parte della previsione normativa ha destato parecchi dubbi e problemi interpretativi, tanto che il Parlamento, nella legge di stabilità 2015, ha disposto che le penalizzazioni non si applicano, tout court, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e per tutti i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2017.

In quest'ultimo caso a nulla rileva se la decorrenza della pensione sia posticipata nel 2018 o negli anni a seguire. Ma la Funzione pubblica, nella sua circolare 2/2015 del 19 febbraio, a commento del decreto legge 90/2014, non fa alcun cenno alla legge di stabilità 2015 e parla ancora di impossibilità di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro in presenza di penalizzazioni.

La Funzione pubblica evidenzia che la risoluzione unilaterale, negli anni 2015, 2016 e 2017, è consentita in tutti i casi in cui il dipendente raggiunga il diritto alla pensione anticipata, essendo venute meno, nel triennio, le limitazioni. Ma oltre a porre attenzione ai dipendenti che arriveranno al traguardo della pensione nei prossimi mesi, le amministrazioni devono riconsiderare anche tutte le situazioni per le quali, in precedenza, avevano soprasseduto alla risoluzione unilaterale in quanto il lavoratore, pur avendo il diritto al trattamento di quiescenza, aveva un'età anagrafica inferiore a 62 anni.

Per completezza si ricorda che, per poter far cessare gli effetti del contratto individuale di lavoro, la norma richiede una decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative, ai criteri di scelta e alla funzionalità dei servizi. Per questo, è consigliabile che l'ente adotti una regolamentazione interna, al fine di evitare comportamenti difformi a fronte della medesima fattispecie. La norma impone, altresì, il rispetto di un termine di preavviso, che è fissato in sei mesi. Il problema delle penalizzazioni tornerà a rivivere dal 2018, salvo ulteriori interventi legislativi.

Le amministrazioni pubbliche possono attivare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti del personale soggetto alla nuova disciplina pensionistica, quando detto personale abbia acquisito il requisito contributivo per la pensione anticipata (per il 2015: 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne, mentre per il triennio 2016-2018 si passa a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), a condizione che dipendente non abbia un'età anagrafica che possa farlo incorrere in penalizzazioni sull'importo della pensione.

In sostanza, come chiarito dalla circolare della funzione pubblica 2/2015, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ai sensi della riforma Madia, non può avvenire prima del compimento dei 62 anni d'età.

Il diritto a pensione deve essere raggiunto entro il 2017. Sul tema però è tornato l'articolo 1, comma 113, della legge 190/2014, ai sensi del quale le disposizioni contenute nella «riforma Fornero» delle pensioni e, in particolare l' articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del dl 201/2011 «non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».

Qualora il dipendente abbia maturato il requisito contributivo per la maturazione del diritto alla pensione anticipata in data antecedente al 1° gennaio 2015 e tale dipendente sia in servizio perché di età anagrafica inferiore ai 62 anni, l'amministrazione di appartenenza potrebbe comunque disporre la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con preavviso di 6 mesi e senza penalizzazioni per l'interessato, purché successivamente al 1° gennaio 2015.

Laddove il dipendente maturi i suddetti requisiti contributivi entro il dicembre 2017, anche con età inferiori a 62 anni, anche in questo caso la risoluzione del rapporto di lavoro non comporterebbe penalizzazioni, nonostante la decorrenza dell'assegno di pensione ricada successivamente al 31/12/2017. Le penalizzazioni torneranno operative a partire dal 1° gennaio 2018, fatto salvo, appunto, il caso della Quindi non è più prevista la decurtazione per i lavoratori che vanno in pensione prima dei 62 anni ma che però hanno raggiunto una contribuzione minima di 41 anni e 6 mesi, per le donne, e 42 anni e 6 mesi, per gli uomini. Specificando meglio, si trattava, prima di questa norma, di un taglio dell'1 per cento per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni e del 2 percento per ogni anno ulteriore oltre i due anni.

I beneficiari della pensione anticipata con il taglio delle decurtazioni sono tutti quei lavoratori che andranno in pensione a partire da quest'anno escludendo tutti quelli che sono in pensione anticipata con decorrenza precedente al primo gennaio 2015, ai quali sono state applicate le vecchie norme.

Ricordiamo, per gli appassionati della materia, che, a partire dal primo gennaio 2016 il requisito contributivo per la pensione anticipata salirà di quattro mesi a causa dell'adeguamento delle aspettative di vita.

giovedì 16 aprile 2015

Lavoro le competenze più importanti per il 2015. Inglese professionale



Quali sono le competenze richieste ad un diplomato affinché trovi un lavoro anche senza una laurea? A questa difficile domanda ha provato a rispondere il rapporto Excelsior Unioncamere dal titolo “Il lavoro dopo gli studi” che, nella sua stesura riguardante l’andamento del mercato del lavoro, può contare su una vasta sezione dedicata proprio a coloro che trovano un impiego conseguendo solamente il diploma.

In tempo di crisi la ricerca di un lavoro può diventare una vera e propria impresa. Tuttavia esistono competenze che possono fare la differenza quando si è alla ricerca di un'occupazione.

Per le imprese, oltre ad una buona formazione di base, per cui ai diplomati è richiesto di essere effettivamente capaci e ferrati, nel loro campo, sono alla ricerca di profili che abbiano una serie di caratteristiche. In primis è necessario avere:

La conoscenza di una lingua straniera (richiesta a tre diplomati su dieci)

Conoscenze informatiche (richieste addirittura al 32% dei diplomati)

Una pregressa esperienza di lavoro (richiesta a 6 diplomati su dieci) con le conseguenti abilità pratiche che questa comporta.

La partecipazione ad un corso post-diploma, anello conclusivo della formazione senza laurea che, tra l’altro, ha il vantaggio di offrire l’alternanza scuola lavoro richiesta dalle aziende nel momento in cui preferiscono assumere un diplomato con esperienza.

Allora è bene leggere i risultati di uno studio condotto dalla National Association for Colleges and Employers, ente che mette in contatto gli uffici di placement delle università con le imprese, sulle competenze che ricercano le aziende nei neolaureati nel 2015.

Dai risultati di questa indagine, emerge come i titoli di studio acquistano importanza soltanto se accompagnati dalle giuste competenze: quindi per i laureati in ingegneria, informatica ed economia ci saranno sì maggiori offerte di lavoro, ma senza le competenze giuste tali occasioni potrebbero venire sprecate.

Siamo sepolti da pop up, incollati allo smartphone, in coda ai career centre... L'italiano si è riempito di anglicismi, ma quanti conoscono l'inglese dove serve davvero - e cioè, nella vita lavorativa? Ancora pochi: solo nel 2013, secondo Almalaurea, appena il 21% dei laureati italiani padroneggiava «fluentemente» una lingua che si dà quasi per scontato nel mercato occupazionale: «La conoscenza media dell'inglese corrisponde a quella che io chiamo “conoscenza da fast food”: posso ordinare qualcosa al ristorante, posso viaggiare, ma il mio livello non è affatto adeguato a quello atteso dagli standard delle multinazionali. Basti pensare alla concorrenza che fanno i ragazzi tedeschi e del nord Europa...», spiega Francesca Contardi, amministratore delegato di Page Personnel Italia.

Se poi le lingue richieste sono due o tre, il bilancio si aggrava. Senza scomodare cinese, russo o hindi, le aziende fanno fatica a trovare candidati con un livello sufficiente di tedesco: «Le aziende ci chiedono sempre candidati germanofoni, e paradossalmente facciamo fatica a coprire le posizioni che si aprono - spiega Lorenzo Selmi, manager di Technical Hunters -. Per non parlare di cinesi, hindi e tutti gli idiomi richiesti per i mercati emergenti».

Ecco l’elenco delle competenze richieste ai neolaureati nel 2015: capacità di lavorare in team, abilità di prendere decisioni e risolvere problemi, capacità di comunicare con le persone dentro e fuori l’azienda, capacità di pianificare, organizzare e stabilire priorità nel lavoro, possibilità di ottenere ed elaborare informazioni.

Per trovare lavoro, quindi, più che mettere in risalto titoli di studio o precedenti esperienze lavorative, occorre evidenziare bene le proprie competenze, soprattutto quelle che sono viste di buon occhio dai selezionatori.

L’uscita del rapporto aggiornato sullo stato dell’impiego in Linux per il 2015, stilato da Linux Foundation e Dice, rivela una ulteriore crescita della richiesta di professionisti certificati per il 2015, che però aumenta molto più velocemente rispetto al numero di profili disponibili.

“La richiesta di talenti Linux continua a ritmo sostenuto, e sta diventando sempre più importante per i datori di lavoro essere in grado di verificare che i candidati abbiano le qualifiche di cui essi hanno bisogno“, ha precisato Jim Zemlin, direttore esecutivo della Linux Foundation. “La formazione e le certificazioni sono un modo fondamentale di individuare talenti qualificati, e dato che sempre più persone si uniscono alla comunità Linux, sarà sempre più necessario per i professionisti mostrare di poter emergere in mezzo alla folla.”

Il Linux Jobs Report analizza le risposte di più di 1.000 responsabili del personale di aziende più o meno grandi e oltre 3.400 professionisti del mondo Linux, per fornire una panoramica della situazione del mercato per le carriere con Linux. Il punto saliente del Linux Jobs Report 2015 è la certificazione: chi assume è caccia di titoli di formazione e certificazione per identificare potenziali candidati qualificati.

Vediamo le 5 competenze più difficili da trovare.

Inglese fluente
In Italia ancora si fatica a parlare in modo fluente l’inglese. Colpa di insegnamenti scolastici spesso superficiali o fini a se stessi o dell’abitudine tipicamente italiana a tradurre i film in lingua originale (a differenza, ad esempio, dei Paesi del nord Europa dove la visione dei film in lingua originale aiuta l’apprendimento della lingua inglese), fatto sta che una percentuale ancora troppo bassa di italiani è in grado di parlare la lingua straniera più importante per il mercato occupazionale in maniera professionale.
Secondo Almalaurea nel 2013 solo il 21% dei laureati italiani era in grado di padroneggiare fluentemente la lingua.
Il bilancio peggiora quando ad essere richiesta è la conoscenza di più lingue straniere.

Competenze digitali
Altro tallone d’Achille tipicamente italiano è quello che riguarda le competenze digitali e informatiche, attese soprattutto dai neolaureati. Questo nonostante il settore dell’Ict sia in forte crescita e la ricerca si concentri su figure sempre più specifiche.
L’Italia, a dimostrazione della carenza appena citata, registra la percentuale più bassa nell’Ue di giovani assunti nell’Ict: si tratta dell’11,6% del totale contro la media europea del 16%.

 Esperienze extracurricolari
In un mercato del lavoro dove l’offerta di laureati è crescente, la necessità di differenziarsi anche attraverso esperienze di stage durante il periodo di studi è reale.

Sempre più spesso, infatti, per sbaragliare la concorrenza non sono sufficienti ottimi voti e studi in corso, ma sono richieste esperienze che dimostrino l’intraprendenza e la voglia di apprendimento del candidato.

Propensione alla mobilità nazionale e internazionale
In un mercato del lavoro sempre più dinamico ciò che viene richiesto e che non sempre è facile trovare nei candidati è la propensione alla mobilità sia su territorio nazionale ma, anche e soprattutto, su quello internazionale.

Capacità di muoversi tra gli annunci sul web
Ultima ma non ultima per importanza è la capacità di riuscire a giostrarsi tra i diversi annunci di lavoro presenti sul web. Tale capacità, infatti, secondo le agenzie denota una spinta all’innovazione e familiarità con il flusso di dati fornito dalla rete.



martedì 14 aprile 2015

730 precompilato online dal 15 aprile si parte



Pronti, via. Mercoledì 15 aprile è il grande giorno del 730 precompilato. Il fisco metterà a disposizione la dichiarazione precompilata a circa 20 milioni di contribuenti italiani. Si accede solo online e quindi non arriverà niente a casa o per posta.

Dal 15 aprile 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato. Modello che può essere accettato o modificato.

La dichiarazione dei redditi, per 20 milioni di contribuenti tra lavoratori dipendenti e pensionati, sarà facilitata dalla novità del Modello 730 precompilato. Il nuovo modello è infatti disponibile online da oggi. L’Agenzia delle Entrate consente infatti di consultare un cassetto fiscale dedicato, la cui chiave d’accesso è una password personalizzata, un Pin individuale (solo 4 milioni hanno già l’accesso diretto al sistema telematico). Si potrà scegliere anche di presentare il modello ordinario. E' stato sgombrato il campo sulle informazioni che vi saranno contenute - come le spese sanitarie - e sulle scadenze, sia per quanto riguarda il modello precompilato che quello ordinario.

Il vantaggio fondamentale per il contribuente (oltre a quello relativo all'ulteriore semplificazione nella compilazione del modello) è legato ai controlli. Infatti, se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all'Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali). Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi.

Quindi entro il 15 aprile 2015 sarà inviato a pensionati, dipendenti pubblici e privati il 730/2015 compilato con i dati forniti dal sostituto d'imposta (stipendio o pensione), dall'anagrafe tributaria (familiari a carico e rendite immobiliari) e soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc.). Dal 2016 saranno indicate anche le spese sanitarie note. Entro il 7 luglio 2015 il contribuente potrà accettare la dichiarazione così come gli perviene oppure integrarla presentandola tramite CAF e intermediari.

In casi particolari è necessario presentare le dichiarazioni con il Modello Unico: questo vale per coloro che possiedono, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche redditi di impresa e derivanti dall’esercizio di arti o professioni. Inoltre, non tutti i soggetti sopra citati sono tenuti a presentare tale dichiarazione.

Sono invece del tutto esonerati dalla dichiarazione dei redditi coloro che possiedono esclusivamente i redditi derivanti da:

Abitazione principale;
Lavoro dipendente o pensione;
Lavoro dipendente o pensione con abitazione principale;
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

Alcuni redditi esenti (ad esempio, pensioni di guerra, alcune borse di studio, ecc…).
Oppure possiedono esclusivamente redditi soggetti a:
imposta sostitutiva
ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

In tutti i casi sopra indicati, l’esenzione scatta soltanto alle seguenti condizioni:
Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto oppure corrisposti da più sostituti, purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale

L’esenzione può scattare anche per motivi di minimo reddituale, ossia per tutti coloro che possiedono esclusivamente determinati redditi, entro specifiche soglie, e sempre solo a particolari condizioni. Il reddito da lavoro, pensione, terreni o mantenimento, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, deve essere inferiore a:

8.000 euro per chi ha meno di 75 anni;

7.750 euro per chi ha più di 75 anni a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;

7.500 euro per i pensionati a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;

4.800 euro per attività non esercitate abitualmente o da lavoratori autonomi (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.);
500 euro per i redditi di terreni e fabbricati a condizione che il periodo di lavoro non sia inferiore a 365 giorni;

7.500 (pensione) + 185,92 (terreni) a condizione che il periodo di lavoro/pensione non sia inferiore a 365 giorni;

7.500 euro per l’assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (è escluso l’assegno per il mantenimento dei figli)

28.158,28 euro di compensi per attività sportive.

Istruzioni: che cosa si deve fare
Una volta stabilito a chi spetta o meno presentare tale modulo, il Modello 730 può essere consegnato a due soggetti distinti:

Al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), solo se questi ha comunicato di prestare assistenza fiscale per quell'anno. In questo caso, il modello 730 deve essere già stato compilato e il 730-1 (relativo alla scelta per la destinazione dell’Otto per mille e del Cinque per Mille dell’Irpef) va consegnato in busta chiusa.

Al CAF o ai professionisti iscritti all’albo dei commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro. Il modulo può essere loro consegnato già compilato oppure se ne chiede assistenza per la compilazione, sotto compenso. In busta chiusa va sempre consegnato anche il modello 730-1 per la scelta (o meno) della destinazione dell’8 e del 5 per mille.

Una volta completata questa procedura, non è necessario che il contribuente consegni il modulo all’Agenzia delle Entrate poiché questo adempimento spetta o al datore di lavoro, all'ente pensionistico o al CAF (e gli altri intermediari abilitati). In caso di rimborso dell’imposta o di saldo a debito da parte del contribuente, le somme rinvenute vengono versate o trattenute a luglio direttamente dalla busta paga o dalla pensione, a meno che non si richieda esplicitamente che il corrispettivo venga inviato direttamente al contribuente dall'Agenzia delle Entrate. Se, in caso di verifica, dovesse essere riscontrato un errore nel Modello 730 consegnato, è possibile rettificare con un modulo integrativo e rivolgendosi a un intermediario (CAF, professionista), anche se nella compilazione precedente ci si era rivolti ad un altro soggetto. Oppure si può presentare un Modello Unico per persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Scadenza
Il Modello 730/2015 si potrà consegnare integrato entro il 7 luglio. In attesa di istruzioni precise, si consiglia, in ogni caso, di monitorare le scadenze fiscali divise per mese sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

l modello 730 precompilato è a disposizione di lavoratori e pensionati che abbiano presentato il 730 2014 per i redditi 2013 e che abbiano ricevuto dal sostituto di imposta il modello CU che sostituisce il CUD. Il modello è compilato direttamente dall'Agenzia delle entrate, che utilizza i dati contenuti nel CU, i dati degli interessi passivi sui mutui, dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali, oltre ad alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e presenti nell'anagrafe tributaria.

Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie (730 ordinario o modello Unico PF).



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