sabato 24 dicembre 2016

CCNL studi professionali: regole per il lavoro a tempo parziale, ferie e retribuzione




Il contratto di lavoro a tempo parziale, meglio conosciuto come contratto part time, indica un rapporto di lavoro subordinato caratterizzato da una riduzione dell'orario di lavoro rispetto a quello a tempo pieno.

Come ogni contratto di lavoro, anche quello part time può essere sia a tempo determinato che indeterminato. Un contratto part time per essere in regola deve essere sottoscritto da entrambe le parti e deve contenere informazioni precise sulla durata della prestazione lavorativa e sull'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

Tale riduzione può assumere diverse forme: in un primo caso, può essere prevista in relazione all’orario normale giornaliero; in una seconda ipotesi, l’attività lavorativa può invece essere svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana del mese o dell’anno; infine, le parti possono concordare combinazioni delle tipologie precedenti.

Il contratto a tempo parziale e la regolamentazione della durata della prestazione di lavoro costituiscono i punti focali del CCNL degli studi professionali che disciplina nel dettaglio la materia anche sotto il profilo dei margini di flessibilità esigibili dal datore di lavoro.

La regolamentazione contrattuale integra per numerosi aspetti la disciplina legale recata dal decreto legislativo di riordino dei contratti, attuativo del Jobs Act,. prevedendo, in alcuni casi, una disciplina più favorevole al lavoratore. Un esempio è rappresentato dalle prestazioni supplementari per le quali è richiesto, in ogni caso, il consenso del lavoratore.

Il CCNL 17 aprile 2015 dedicato al lavoro negli studi professionali disciplina ampiamente il contratto di lavoro a tempo parziale cui è dedicato il Titolo X della Parte terza.

La regolamentazione contrattuale integra per numerosi aspetti la disciplina legale recata dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 attuativo del Jobs Act, che costituisce il quadro normativo di riferimento.

La legge richiede che il contratto di lavoro a tempo parziale, da stipularsi in forma scritta ai fini della prova, contenga l’indicazione puntuale della durata della prestazione e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, ma non stabilisce alcun limite minimo per tale durata (il limite massimo deriva indirettamente dall’orario corrispondente al tempo pieno).

In consonanza con l’art. 8 del d.lgs. n. 81/2015, l’art. 39, comma 1, Ccnl studi professionali prevede che i lavoratori affetti da patologie oncologiche e altre patologie invalidanti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso la ASL territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

In mancanza di regole precise fissate dai contratti collettivi, vengono stabilite per legge le modalità applicative: il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare, le parti possono pattuire clausole elastiche e flessibili in materia ad esempio di orario di lavoro. Le parti possono pattuire clausole elastiche (che consentono lo spostamento della collocazione dell’orario di lavoro) o flessibili (consentono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part time verticale o misto).

Si definiscono le aree di applicazione del contratto come segue:
1) Area professionale Economico-Amministrativa: Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Contabili, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese;

2) Area Professionale Giuridica: Avvocati, Notai, altre professioni di valore equivalente.

3) Area professionale Tecnica: Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari, Agrotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale.

4) Area professionale Medico Sanitaria e Odontoiatrica: Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologici, Operatori Sanitari, abilitati all’esercizio autonomo delta professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area.

5) Altre attività professionali intellettuali: Si tratta di quelle attività non rientranti nelle prime quattro aree, con o senza Albo professionale.

E' facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie di norma da maggio a ottobre, in funzione delle esigenze della struttura lavorativa e sentiti i lavoratori, e secondo i principi del D.lgs. 66/2003 in materia.

A decorrere dal 1° Luglio 1992 il personale di cui al presente contratto avrà diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato se l'orario è distribuito su 6 (sei) giorni. In caso di regime di "settimana corta", dal lunedì al venerdì. Il periodo di ferie annuali è pari a 22 (ventidue) giorni lavorativi.

2. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.

Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge, cadenti nel periodo di paga e, fatte salva le condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell'orario settimanale.

Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.

La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare dal libro unico del lavoro nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e/o supplementare e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate.

La quota giornaliera della retribuzione ed il computo dell'indennità sostitutiva delle ferie, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26 (ventisei).

La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 170 (centosettanta).

Quando si debba determinare la retribuzione spettante per frazione di mese (inizio o cessazione del lavoro nel corso del mese o assenza non retribuita), si procede alla corresponsione delle quote giornaliere (ventiseiesimi) corrispondente alle presenze effettive.
Le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni.

Gli relativi aumenti applicabili a ciascun livello  da gennaio 2016 sono i seguenti :

Quadri 21,17 €

I LIVELLO  18,74 €
 
2 LIV     16,32 €
 
3  S LIV   15,14 €
 
3  LIV   15,00
 
4 S LIV   14,55
 
4 LIV   14,02
 
5 LIV 13,05



martedì 20 dicembre 2016

Call center: le novità per il 2017



Per call center si intende l'insieme dei dispositivi, dei sistemi informatici e delle risorse umane in grado di gestire le chiamate telefoniche da e verso un'azienda. L'attività di un call center può essere svolta da operatori specializzati e/o risponditori automatici interattivi. Nei call center è definito inbound quell'operatore che lavora in ricezione telefonate: è il cliente a chiamare il call center, da un telefono fisso o mobile, e il lavoratore si limita a rispondere alle domande o a fornire l'assistenza richiesta. Nei call center si definisce invece outbound quell'operatore che lavora sulle telefonate in uscita. È dunque il call center, attraverso questo operatore, che contatta i clienti chiamandoli al telefono (soprattutto a quello di casa) per proporre offerte, prodotti o fare sondaggi e inchieste di mercato.

A partire dal 1° aprile 2017 cambiano le regole per i call center localizzati al di fuori dell’UE., ovvero i call center dovranno obbligatoriamente informare l’utente sul luogo in cui si trova l’operatore che parla al telefono e, nel caso in cui il cliente lo richieda, saranno obbligati a trasferire immediatamente, senza attaccare, la chiamata ad un operatore localizzato all’interno dell’Unione. I call center inadempienti saranno puniti con una sanzione pari a 50 mila euro per ogni giornata di violazione.

Legge di Bilancio 2017 modifica la disciplina dei call center ampliando l’ambito applicativo della normativa, introducendo nuovi obblighi per gli operatori ed innalzando le sanzioni previste per le violazioni. In primo luogo viene esteso l’ambito di applicazione della normativa del 2012 , al fine di ricomprendervi tutti i call center, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati (attualmente la disciplina dell’articolo 24-bis è limitata ai call center con più di 20 dipendenti).

La delocalizzazione dell’attività di call center in paesi che non siano membri dell’Unione europea deve essere comunicata 30 giorni (anziché 120 giorni) prima del trasferimento, oltre che al Ministero del lavoro e al Garante per la protezione dei dati personali, anche all’Ispettorato nazionale del lavoro e al Ministero dello sviluppo economico. Si prevede una sanzione amministrativa pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva, mentre per gli operatori che hanno già delocalizzato viene confermata la precedente misura della sanzione, pari a 10.000 euro per ciascun giorno di violazione.

Inoltre si estende a qualsiasi beneficio, anche fiscale o previdenziale, il divieto di erogazione ad operatori economici che delocalizzano - successivamente all'entrata in vigore della legge - le attività di call center in paesi che non siano membri dell’Unione europea.

Viene previsto l’obbligo di informare preliminarmente, in caso di chiamata da o verso un call center, sul Paese in cui l’operatore è fisicamente collocato; inoltre, a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge, deve essere altresì garantita, nell’ambito della medesima chiamata, la possibilità di ricevere il servizio da un operatore collocato nel territorio nazionale o dell’Unione europea; la violazione di tali norme comporta una sanzione amministrativa pari a 50.000 euro per ogni giorno di violazione.

Il soggetto che affida il servizio di call center all’esterno è considerato titolare del trattamento dei dati personali ed è responsabile in solido con il soggetto gestore del servizio di call center.
Per le amministrazioni che procedono agli affidamenti dei servizi di call center l’offerta migliore viene definita al netto delle spese del personale (determinate ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n.50/2016).

Si introduce, infine, l’obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione per tutti gli operatori che svolgono attività di call center (la cui inosservanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro).

Tra i vari effetti prodotti dall’entrata in vigore del Jobs Act, c’è stata l’abolizione dei contratti a progetto a partire dal 1° gennaio scorso. Tale abolizione però non è stata risolta in via definitiva per tutti i settori, infatti, è sopravvissuta con 4 eccezione, ossia, 4 deroghe individuate ed approvate dalla nuova riforma del lavoro.

Le 4 deroghe al contratto a progetto 2017 che consentono alle aziende e datori di lavoro di assumere ancora collaboratori con contratti parasubordinati sotto forma di prestazione continuativa e coordinata prevalentemente personale sono indicate dal comma 2 dell'articolo 2 decreto legge 81 Jobs Act:

Collaborazioni stabilite da accordi collettivi nazionali stipulati dalle sigle sindacali più rappresentative a livello nazionale, che ne prevedono il trattamento economico e normativo, in base alle particolati esigenze produttive ed economiche del settore.

Cosa significa in pratica ?
Che le grandi e piccole aziende di call center outbound, possono continuare ad applicare questa tipologia contrattuale, qualora sia stato stipulato un Accordo Collettivo Nazionale. La stipula di tale accordo, rende quindi possibile alle aziende, di evitare la tagliola della presunzione di lavoro subordinato, e quindi quello di stipulare ancora il contratto di co.co.co.

Collaborazioni rese nell’esercizio di professioni intellettuali che richiedono l’iscrizione in appositi albi professionali;

Attività eseguite dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

Collaborazioni prestate a scopi istituzionali a favore delle ASD, associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti ufficialmente dal CONI. A tale proposito, il Ministero del Lavoro Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016 estende la deroga anche al CONI e alle Federazioni Sportive Nazionali.

Vanno inoltre aggiunte al suddetto elenco delle collaborazione esenti dal vincolo presuntivo dell'articolo 2 comma 1 DLgs 81/2015, anche alle:

Collaborazioni dei produttori diretti;

Collaborazioni degli intermediari assicurativi;

Collaborazioni che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata,

prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.



domenica 18 dicembre 2016

Opzione Donna, i requisiti per il 2017



E’ stato uno dei capitoli più discussi nell'ambito della Riforma Pensioni inserita in Legge di Stabilità 2017: alla fine, è passata l’estensione dell’Opzione Donna alle lavoratrici nate nell'ultimo trimestre degli anni 1957 o 1958.

La facoltà di esercitare l'opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, aderendo al c.d. Progetto donna, anche se la pensione avesse avuto decorrenza successiva al 2015. In particolare “Opzione donna” permette alle lavoratrici l’accesso al trattamento pensionistico anticipato in presenza dei prescritti requisiti contributivi ed anagrafici, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo. La facoltà di opzione è stata estesa anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturano un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Vediamo esattamente come è formulata la norma e cosa cambia rispetto a prima.

Possono esercitare l'opzione le lavoratrici dipendenti in possesso di 57 anni (58 anni le autonome) e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015 ancorché, per effetto dell'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita Istat e del meccanismo delle finestre, la prima data utile di decorrenza della pensione si apra successivamente al 31.12.2015. Per questa tipologia di prestazione resta, infatti, in vigore la cd. finestra mobile secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome (cfr: Circolare Inps 53/2011).

Si ricorda che con l'approvazione di tali è venuta sostanzialmente meno la restrizione prevista dall'Inps con le Circolari 35 e 37 del 14 marzo 2012 che avevano interpretato la data del 31 dicembre 2015 come termine entro il quale si dovesse maturare la decorrenza della prestazione. L'Inps ha confermato questa interpretazione con la recente Circolare 45/2016.

L’Opzione Donna, come è noto, è una forma di pensione anticipata per le lavoratrici, che consente di ritirarsi con 35 anni di contributi e un requisito di età che per le dipendenti è pari a 57 anni e sale a 58 anni per le autonome, accettando però un calcolo interamente contributivo della pensione. La novità rispetto alla precedente normativa, che in virtù dell’applicazione delle aspettative di vita lasciava fuori le lavoratrici nate negli ultimi mesi dell’anno, è contenuta nel comma 222 della Legge di Bilancio.

Che prevede di estendere l’Opzione Donna (introdotta con l’articolo 1, comma 9, legge 243/2004) «alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti per effetto degli incrementi della speranza di vita».

Per accedere all’Opzione Donna, bisogna calcolare anche l’aspettativa di vita (lo prevede espressamente il successivo comma 223 della manovra). Però, non è necessario (come prima) che la maturazione del requisito sia avvenuta entro il dicembre 2015. le lavoratrici che erano rimaste fuori dall’Opzione Donna per effetto di questo limitazione, dunque, possono invece accedere alla prestazione. Tenendo conto che ai tre mesi scattati nel 2013 si sono aggiunti quattro mesi nel 2016, le lavoratrici che non maturano il requisito entro il 31 dicembre 2015 devono aggiungere sette mesi all'età anagrafica, perché lo matureranno nel 2016. Ipotesi, una lavoratrice dipendente che ha 35 anni di contributi e ha compiuto i 57 anni nel dicembre 2015, matura il requisito dell’Opzione Donna a fine luglio 2016.

Ricordiamo che per la decorrenza della pensione, la lavoratrice dovrà aspettare i termini previsti dalla finestra mobile (che pure si applica), pari a 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

Per l'esercizio dell'opzione è necessario possedere 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015.

L’Opzione Donna prevede almeno 35 anni di contributi versati e un’età di 57 anni e tre mesi per le lavoratrici dipendenti, 58 anni e tre mesi per le autonome. La maturazione del requisito (31 dicembre 2015) non coincide con la decorrenza della pensione, che in base alla finestra mobile vede l’assegno erogato dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.




sabato 17 dicembre 2016

CCNL cooperative taxi: aumenti da dicembre 2016



È stato rinnovato il CCNL del settore cooperative taxi. L’accordo, siglato dai sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uiltrasporti con  Legacoop, Confcooperative e Agci, prevede un aumento medio economico, a regime, di 65 euro e vengono introdotti sistemi di previdenza e sanità integrative.

L’accordo ha decorre dal febbraio 2015 e scade a febbraio 2019. Vengono, inoltre, introdotte: l’assistenza sanitaria integrativa e la pensione integrativa complementare con adesione generalizzata, valorizzata la contrattazione di secondo livello.

Il 29 novembre 2016 è stato rinnovato il CCNL dei lavoratori delle cooperative esercenti attività nel settore taxi. Nell'accordo tra latro è prevista  con la retribuzione di  dicembre 2016 vengano erogati a titolo di "una tantum" i seguenti importi:

Livello Par. 31 dic. 2016
A1 100 61,54
B1 114 70,15
C1 120 73,85
C2 125 76,92
C3 130 80,00
D1 136 83,69
E1 144 88,62
F1 152 93,54

L'Una Tantum non è utile ai fini del calcolo del TFR e degli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali, ed è proporzionalmente ridotta sulla base dei mesi di effettivo servizio, non considerando le frazioni di mese inferiori a 15 giorni e considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale l'importo dell'Una Tantum verrà riproporzionato sulla base dell'effettiva prestazione.


Pertanto queste sono le nuove tabelle retributive
livello minimo 1/12/2016 minimo 1/1/2018

A1 1.193,07 1.212,30
B1 1.360,08 1.382,00
C1 1.431,67 1.454,75
C2 1.514,41 1.538,45
C3 1.575,00 1.600,00
D1 1.622,60 1.648,75
E1 1.718,01 1.745,70
F1 1.813,47 1.842,70

Nel contratto si specifica che l'Una Tantum non è utile ai fini del calcolo del TFR e degli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali, ed è proporzionalmente ridotta sulla base dei mesi di effettivo servizio, non considerando le frazioni di mese inferiori a 15 giorni e considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale l'importo dell'Una Tantum verrà riproporzionato sulla base dell'effettiva prestazione.

Contratto a termine
Il numero complessivo di contratti a termine stipulati non potrà eccedere il limite del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato (con arrotondamento all’unità superiore) in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione in ciascuna impresa o se impresa pluri-localizzata nelle singole Sedi o Unità Operative presso le quali si intende effettuare l’assunzione a termine. Tale limite numerico va verificato tempo per tempo nel corso dell’anno così che, ad ogni avvio di contratto a termine, va rispettata la percentuale di rapporto rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato esistenti al 1° gennaio, talché durante il corso dell’anno non potranno essere contemporaneamente presenti un numero complessivo di contratti a termine superiore a tale limite.

Apprendistato professionalizzante
La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti dal presente contratto sono stabiliti in:
– 24 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello B/1;
– 36 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli C/1, C/2 e D/1;
– 48 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli E/1 e F/1.

Agli apprendisti spettano gli istituti previsti dal presente contratto, in quanto applicabili, e, per quanto concerne la retribuzione, la stessa è determinata come segue:
– 24 mesi: 85% 1° anno – 95% 2° anno;
– 36 mesi: 85% 1° anno – 90% 2° anno – 95% 3° anno;
– 48 mesi: 80% 1° anno – 85% 2° anno – 90% 3° anno – 95% 4° anno;

Somministrazione di lavoro a tempo determinato
I lavoratori con contratto di lavoro somministrato, impiegati anche a tempo parziale, per temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperti per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente, non potranno superare la media semestrale del 10% dei contratti a tempo indeterminato in atto nell’impresa.

L’accordo per il premio avrà durata triennale, cercando di evitare la sovrapposizione delle trattative con quelle del CCNL.

Permessi
Al personale conducente taxi potranno essere riconosciuti fino a 8 ore mensili non retribuite per lo svolgimento di attività di manutenzione automezzi.

Indennità domenicale
Viene istituita una indennità domenicale da riconoscere ai lavoratori (con esclusione dei conducenti taxi) pari ad euro 10 giornaliere.

Maneggio denaro
A far data dall’1/1/2017 al personale non conducente taxi che normalmente ha maneggio di denaro con oneri per errore sarà corrisposta mensilmente una indennità nella misura del 3% della retribuzione. L'indennità compete anche nell'ipotesi che la continuità del maneggio sia interrotta dalle alternanze di turni e ha carattere esclusivamente risarcitorio, per cui non è utile ai fini della incidenza di tutti gli istituti contrattuali e non entra a far parte del T.F.R.



mercoledì 14 dicembre 2016

Lavoro: referendum sul Jobs Act



La Consulta esaminerà l'ammissibilità del referendum l'11 gennaio. Il referendum sono stati proposti dalla Cgil, che ha raccolto oltre 3 milioni di firme a sostegno l'ammissibilità delle richieste relative a tre referendum abrogativi tutte concernenti disposizioni in materia di lavoro, comprese misure presenti nel Jobs Act. Le richieste sono già state dichiarate conformi a legge dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione, con ordinanza depositata il 9 dicembre 2016.

I referendum sono stati proposti dalla Cgil, che ha raccolto oltre 3 milioni di firme a sostegno. L'obiettivo è quello di cancellare le norme del Jobs Act che hanno modificato l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e quindi la possibilità di licenziamento; di abrogare le disposizioni che limitano la responsabilità in solido di appaltatore e appaltante, in caso di violazioni nei confronti del lavoratore; e di eliminare i cosiddetti voucher, ossia i buoni lavoro per il pagamento delle prestazioni accessorie.

L’Ufficio centrale per il referendum della Cassazione ha già dato il via libera. Ora spetta alla Corte Costituzionale pronunciarsi e nessuno dubita sull’ok della Consulta. Da quel momento il governo dovrà fissare una data per il referendum tra il 15 aprile e il 15 giugno. Tranne se in quel lasso di tempo non venissero indette elezioni anticipate: in quel caso la consultazione referendaria verrebbe rinviata di un anno. Ma il governo Gentiloni non ha una scadenza e non è prevedibile cosa accadrà nei prossimi mesi, allora a Palazzo Chigi è scattato l’allarme rosso. Le richieste di referendum, già vagliate dall'Ufficio centrale della Cassazione, riguardano le disposizioni in materia di licenziamenti illegittimi e quelle inerenti il lavoro accessorio contenute nel Jobs Act, nonchè la norma, contenuta nel decreto per l'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, riguardanti la responsabilità solidale in materia di appalti.

La bocciatura del Jobs Act, che decretò la storica abolizione dell’articolo 18, sconfesserebbe il triennio renziano a palazzo Chigi, azzopperebbe le possibilità di «rivincita» dell’ex premier e comprometterebbe la corsa del Pd e dei suoi alleati alle successive elezioni, spianando la strada delle forze antisistema verso la vittoria. Certo, la Consulta deve ancora pronunciarsi. Certo, il governo proverà a correggere parti della legge per tentare di far saltare il referendum. Certo, stavolta la consultazione per essere valida avrebbe bisogno di superare il quorum.
Ma a parte l’incognita della Corte, a parte l’impossibilità per l’esecutivo di reintrodurre l’articolo 18, a parte il nodo dell’affluenza alle urne, nella maggioranza si scorge il rischio.

Primo quesito (reintroduzione della reintegra in caso di licenziamento senza giusta causa e sua estensione alle imprese sopra i 5 addetti – “articolo 18”) 

«Volete voi l'abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" nella sua interezza e dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" comma 1, limitatamente alle parole "previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 del codice civile"; - comma 4, limitatamente alle parole: "per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili," e alle parole ", nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto"; - comma 5 nella sua interezza; - comma 6, limitatamente alla parola "quinto" e alle parole ", ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi" e alle parole ", quinto o settimo"; - comma 7, limitatamente alle parole "che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'art. 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" e alle parole "; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo"; - comma 8, limitatamente alle parole "in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento", alle parole "quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di" e alle parole ",anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti".».

Secondo quesito (eliminazione dei voucher) «Volete voi l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"?».

Terzo quesito (responsabilità e controllo sugli appalti) «Volete voi l'abrogazione dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", comma 2, limitatamente alle parole "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti," e alle parole "Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori”?»


lunedì 12 dicembre 2016

Naspi durata 2017: novità



E' un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque ha perso il lavoro a partire dal 1° 2015, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.

La Naspi dal 2016 spetta ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che hanno aderito o instaurato dopo l'associazione, un rapporto di lavoro in forma subordinata, per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato mentre per i precari e co.co.co. che hanno versato almeno tre mesi di contributi, hanno diritto, a partire sempre dal 1° maggio 2015.

La Naspi spetta ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
stato di disoccupazione;

se nei 4 anni precedenti al licenziamento possono far valere almeno 13 settimane di contributi versati;

possono far valere 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dai contributi versati nei 12 mesi prima dell’inizio del periodo di disoccupazione.

La disoccupazione è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

La sua durata, secondo quanto previsto dal Jobs Act , dura nel 2016 per 24 mesi e spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, senza tenere conto dei periodi coperti da contributi figurativi che hanno già dato luogo al pagamento di prestazioni di disoccupazione, anche se pagate in un'unica soluzione anticipata.

Per i lavoratori precari invece la durata massima per l'erogazione dell'assegno di disoccupazione è per 6 mesi, in base alla presunzione che dietro la collaborazione di un anno di lavoro si possa configurare in realtà un contratto di lavoro subordinato.

Per maggiori informazioni: Naspi durata massima e minima.

NASPI 2017 durata: Novità

In base alle circolari pubblicate dall’INPS, che spiegano come e quando si ha diritto alla nuova indennità di disoccupazione, e alla normativa Jobs Act, la durata della NASPI dal 1° gennaio 2017 si sarebbe dovuto ridurre da 2 anni a 78 settimane.

Grazie al successivo decreto attuativo del Jobs Act, n° 148/2015, la NASPI durata 2017 è di 24 mesi.
Pertanto, la disoccupazione NASPI 2017, continuerà ad essere corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione degli ultimi 4 anni.

Si ricorda inoltre che, ai fini di calcolo della durata disoccupazione 2017, non devono essere considerati utili i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altre prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite anticipatamente in un'unica soluzione.

Naspi calcolo: la retribuzione mensile, ossia, la misura dell'importo dell'assegno di disoccupazione pagato dall'INPS ogni mese con bonifico bancario, si calcola sommando tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni e dividendo il risultato per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente ottenuto va infine moltiplicato per il numero 4,33.

Naspi importo: In base a tale calcolo, se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1195 euro mensili, l’importo della Naspi è pari al 75% della suddetta retribuzione mentre se è oltre a tale soglia, viene aggiunto al 75% un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, l'importo massimo dell'indennità non può superare i 1300 euro al mese. Importo da rivalutare annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo come il massimale di 1195 euro.

Riduzione indennità NASPI progressiva a partire daI primo giorno del 5° mese di fruizione dell’indennità, per cui l’importo della naspi è ridotto del 3% al mese a partire dal primo giorno del 4° mese di fruizione. Infine non si applica la trattenuta del 5,84% prevista sull’importo delle prestazioni di sostegno al reddito.

Dal 2016, la riduzione dell'assegmo è a partire dal 91° giorno.

Come funziona per i lavoratori licenziati per motivi disciplinari?

Naspi ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari: la nuova disoccupazione è riconosciuta anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari. Questo è quanto confermato e ribadito il ministero del Lavoro, intervenuto a chiarire meglio il campo di applicazione della nuova assicurazione sociale per l’impiego in base al primo decreto attuativo del Jobs act, il Dlgs 22/2015 e come si attua la procedura di conciliazione volontaria introdotta dall’articolo 6, del Dlgs 23/2015.

Pertanto, il decreto NASPI conferma che il presupposto della nuova disoccupazione è l’involontarietà della perdita del posto di lavoro, per cui l'indennità va riconosciuta anche nei casi licenziamento disciplinare che di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale del rapporto, per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, intervenuta in sede di conciliazione preventiva presso la Dtl.

Circa invece la possibilità di percepire l'indennità Naspi da parte dei lavoratori che non accettano l’indennità economica prevista dalla nuova offerta conciliativa del contratto a tutele crescenti, il Ministero ricorda che tale conciliazione ha'obiettivo di impedire che il licenziamento possa essere impugnato, per cui il diritto alla Naspi è riconosciuta anche in questo caso.

Novità lavoratori stagionali:
Il testo del decreto sul riordino degli ammortizzatori sociali è intervenuto a fissare:

Nuovi requisiti e condizioni per l'autorizzazione della CIG e CIGS

Fondi di solidarietà,

Prolungare la NASPI fino a 24 mesi anche dopo il 2016,

Assegno di ricollocazione ASDI;

Salvaguardia per i lavotatori stagionali.

Lavoratori in Cassa Integrazione e a zero ore:

Naspi e Cassa Integrazione a zero ore Ministero del Lavoro: Con il comunicato stampa del 20 marzo dello scorso anno, il Ministero è intervenuto a chiarire i primi dubbi circa il calcolo dei contributi utili ai fini della nuova NASpI in presenza di periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non coperti da contribuzione obbligatoria INPS avvenuti immediatamente prima al licenziamento e alla cessazione del rapporto di lavoro.

Per rispondere a tale problematica, il Ministero, fa innanzitutto riferimento al DL 22/2015 rinviando, per questi casi, alla normativa vigente e chiarisce che tali periodi sopra descritti, devono essere considerati come prima, ossia, periodi neutri la cui durata, andrà ad aumentare il requisito delle 13 settimane di contribuzione, nel corso dei 4 anni antecedenti, necessari per fruire della nuova disoccupazione universale. Analoga considerazione per il nuovo requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi prima dell'evento di disoccupazione.


NASPI precari scuola: docenti e personale ATA come funziona la domanda?

NASpI precari scuole: come funziona la richiesta di disoccupazione?

Grazie alla semplificazione intervenuta con l’avvio della procedura online Naspi, è possibile oggi, per i lavoratori licenziati involontariamente, fare domanda NASPI INPS, entro 68 giorni dal termine del proprio contratto di lavoro.

Il termine dei 68 giorni, non è obbligatorio, ma serve a velocizzare la lavorazione della pratica ed ottenere così, immediatamente l’assegno di disoccupazione, senza perdere alcuna settimana di indennità.

NASPI precari docenti e personale ATA come si presenta la domanda all’INPS?

In attesa che entri in funzione il nuovo Portale Unico di Registrazione disoccupati, i precari docenti e personale ATA, per presentare la domanda Naspi 2016 all’INPS, devono recarsi al centro per l’impiego, anche se per loro non vige l’obbligo di iscrizione immediata, in quanto può essere demandata al massimo entro 15 giorni dalla sottoscrizione della DID e del Patto di Servizio Personalizzato, PSP.

Ciò è dovuto al fatto, che la domanda di disoccupazione, potrebbe essere rigettata proprio perché il soggetto non si è presentato prima al centro per l’impiego, e quindi non sia in possesso di un requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio, ossia, lo stato di disoccupazione.

Per cui i precari per richiedere la NASPI docenti e personale ATA devono:
1. Recarsi al centro per l’impiego e rilasciare la DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, oppure, assolvere tale adempimento in sede di presentazione telematica della domanda NASPI all’INPS, compilando gli appositi campi, alla pagina 3, inerenti allo stato di disoccupazione.

2. Sottoscrivere presso il Centro per l’impiego, il Patto di servizio personalizzato. I precari quindi devono recarsi entro 15 giorni dalla presentazione della domanda Naspi, al centro per l’impiego, per stipulare il PSP, attestante l’impegno del lavoratore disoccupato, alla ricerca attiva di un nuovo posto di lavoro comprendente anche la partecipazione obbligatoria a corsi di riqualificazione e formazione.

La mancata sottoscrizione, è punibile con le sanzioni previste dalla legge (DL 150/2015 articolo 21).

E’ inoltre, importante riportare che al momento sono diverse le province italiane, che consentono ai lavoratori, di presentare la DID e il PSP online, in sede di compilazione presentazione della domanda NASPI all’INPS.

Naspi e assegno di ricollocamento in base a quanto previsto da uno dei decreti attuativi del Jobs Act, è stato introdotto un nuovo assegno di disoccupazione, riservato a chi, una volta finita la NASPI, risulta ancora disoccupato da almeno 4 mesi.

L’assegno di ricollocamento NASPI o di ricollocazione, prevede la possibilità per il lavoratore ancora privo di occupazione, di ottenere dei voucher disoccupati, di importo variabile in base alla propria profilazione, da spendere presso il centro per l’Impiego o l’agenzia del lavoro, per farsi aiutare nella ricerca di una nuova occupazione.


NASPI 2017 domanda di disoccupazione: requisiti, durata ed importo



Sparisce la mobilità a favore della Naspi. Ecco cosa cambia. Dal 2017 uno degli strumenti più utilizzati e maggiormente noti per la gestione delle crisi aziendali scomparirà. Infatti, dei lavoratori che involontariamente perderanno il lavoro a partire dal 31 dicembre 2016 non avranno più diritto all'indennità di mobilità attualmente riconosciuta ai lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti, ma potranno solo fare richiesta della Naspi, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, in vigore dal 1° maggio 2015 ed erogata dall'Inps.

Con il decreto sul riordino degli ammortizzatori sociali, inoltre, chi ha diritto alla Naspi, così come gli altri assegni di disoccupazione ,deve rendersi anche disponibile a sottoscrivere un patto di servizio per essere inserito nelle PAL ossia le politiche attive per il lavoro che prevedono ore di orientamento, corsi di formazione e consulenza per riuscire ad inserirsi nuovamente e quanto prima nel mondo del lavoro.

Ci sono una serie di casi in cui è possibile percepire l’indennità di disoccupazione NASpI e svolgere un’attività lavorativa, sia autonoma sia subordinata: la discriminante in genere è il reddito, ma ci sono una serie di regole diverse a seconda della tipologia di attività. Vediamo una breve guida alla compatibilità fra la NASpI l’attività lavorativa.

Che cos'è la disoccupazione NASpI?

E' un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque perde il lavoro a partire dal 1° maggio scorso, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.

Per cui basta con i ferrei limiti dell'ASPI, contributi da almeno due anni e aver lavorato negli ultimi 12 mesi, e della mini Aspi 13 settimane di contribuzione nell'ultimo anno e avanti con la nuova disoccupazione Naspi per:

Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato;

Apprendisti;

Soci lavoratori di cooperativa che hanno aderito o instaurato dopo l'associazione, un rapporto di lavoro in forma subordinata, per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Per i lavoratori precari e co.co.co. che hanno versato almeno tre mesi di contributi, hanno diritto, a partire sempre dal 1° maggio, alla nuova Dis. Coll fino al 31 dicembre 2016.

Si ricorda inoltre come da Messaggio INPS del 30 aprile scorso, la disoccupazione NASpI, sostituisce, a partire dalle cessazioni di lavoro che si verificano dal 1° maggio, le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per la cessazione involontaria dal lavoro che si verificano fino al 30 aprile.

Per cui:

Licenziamento fino al 30 aprile: il lavoratore ha diritto alla ASPI o Mini Aspi.

Licenziamento dal 1° maggio in poi, 2016 e 2017: il lavoratore ha diritto all'indennità NASPI.

Dal 2017, la mobilità viene sostituita dalla Naspi.

Per presentare la domanda di disoccupazione  i lavoratori devono:

Compilare e inviare il modulo domanda di disoccupazione NASPI Inps direttamente online, se dispongono del PIN dispositivo INPS, al seguente percorso: Home > Servizi Online > Elenco di tutti i Servizi  > Servizi per il cittadino> Invio domande prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) > NASpI.

Far compilare e inviare il modello di domanda a Patronati o Intermediari autorizzati ad inviare le richieste INPS per via telematica.

A chi spetta la Naspi? Requisiti 2017 INPS:
Naspi requisiti 2017 nuova disoccupazione introdotta dalla legge delega con l'attuazione del Jobs Act, è un'indennità, che verrà gestita dalla nuova Agenzia unica del lavoro attraverso i centri per l’impiego a cui il lavoratore licenziato si dovrà rivolgere per sottoscrivere la DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e attivare così le procedure di politica attiva del lavoro, e dall'INPS che avrà il compito di recepire, lavorare le domande telematiche di disoccupazione ed erogare l'indennità spettante.

Cosa cambia dal 1° maggio? A cambiare è la platea di lavoratori a cui spetterà l'assegno di disoccupazione involontaria, in quanto il diritto nuovo sussidio universale sarà esteso a chiunque perda il lavoro, quindi anche a precari e collaboratori a progetto, sempre se hanno versato e lavorato almeno 3 mesi prima della perdita del lavoro.

Naspi 2017 INPS domanda di disoccupazione requisti e condizioni per richiedere e accedere alla nuova indennità?

Quali sono le nuove modalità per calcolare l'importo e la durata?

A chi spetta la nuova Naspi INPS?
Vediamo di rispondere a tutte queste domande in modo attento e approfondito, cercando di soffermarci soprattutto sui punti più importanti della riforma riordino degli ammortizzatori sociali.

Disoccupazione 2017: Naspi Asdi Dis-coll e ricollocamento

La riforma degli ammortizzatori sociali introdotta con il Jobs Act, ha previsto, per chi perde involontariamente il lavoro a partire dal 1° maggio dello scorso anno.

Nuova indennità di disoccupazione 2017: NASpI, Asdi, Dis-Coll e ricollocamento:

La NASpI 2017 è il sussidio di disoccupazione universale che sostituisce dal 1° maggio scorso l'assegno unico di disoccupazione introdotto dalla Riforma Fornero. Tale indennità, prevede nuove modalità di calcol che influiscono sia sulla misura stessa del beneficio che sulla sua durata.
ASDI: è l'indennità che spetta per ulteriori 6 mesi ai lavoratori che finita la Naspi sono ancora privi di lavoro. Tale beneficio, spetta solo agli over 55 anni e con figli minori a carico con ISEE sotto i 5000 euro.

Nuovo assegno di ricollocamento 2017,  è diventato ormai misura strutturale come sostegno al reddito di coloro che finita la fruizione della Naspi, conservano per almeno i 4 mesi successivi, lo stato di disoccupazione. Tale beneficio, non consiste in un contributo in denaro ma in voucher disoccupati, disoccupati parziali e a rischio di disoccupazione da spendere presso enti di formazioni e centri per l'impiego, per corsi di formazione e professionali.

DIS-COLL è invece la nuova disoccupazione collaboratori un'altra misura a sostegno dei lavoratori che perdono involontariamente il posto di lavoro. Questo tipo di indennità spetta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva. L'erogazione dell'assegno, spetta a chi ha determinati requisiti ovvero: almeno 3 mesi di contributi versati a partire dal 1° gennaio dell’anno solare precedente.

L'importo Dis-coll è pari al 75% del reddito percepito ma solo se pari o inferiore all’importo di 1195 euro mensili rivalutabile annualmente mentre se il reddito è superiore a predetta soglia, l’indennità spettante aumenta fino ad un massimo di 1300 euro. La durata Dis-coll è pari alla metà dei mesi in cui si è effettuata la contribuzione a partire dal primo gennaio dell’anno solare precedente fino l’evento di cessazione del lavoro, per cui se sino versati 8 mesi di contributi da gennaio ad agosto, la durata dell'indennità dis coll. è pari a 4 mesi. La Dis-coll,è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016.



Disoccupazione NASpI cos'è?



La NASPI è un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque ha perso il lavoro a partire dal 1° 2015, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.

Che cos'è la disoccupazione NASpI?


E' un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque perde il lavoro a partire dal 1° maggio scorso, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.

Per cui basta con i ferrei limiti dell'ASPI, contributi da almeno due anni e aver lavorato negli ultimi 12 mesi, e della mini Aspi 13 settimane di contribuzione nell'ultimo anno e avanti con la nuova disoccupazione Naspi per:

Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato;

Apprendisti;

Soci lavoratori di cooperativa che hanno aderito o instaurato dopo l'associazione, un rapporto di lavoro in forma subordinata, per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Per i lavoratori precari e co.co.co. che hanno versato almeno tre mesi di contributi, hanno diritto, a partire sempre dal 1° maggio, alla nuova Dis. Coll fino al 31 dicembre 2016.

Si ricorda inoltre come da Messaggio INPS del 30 aprile scorso, la disoccupazione NASpI, sostituisce, a partire dalle cessazioni di lavoro che si verificano dal 1° maggio, le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per la cessazione involontaria dal lavoro che si verificano fino al 30 aprile. Per cui:
Licenziamento fino al 30 aprile: il lavoratore ha diritto alla ASPI o Mini Aspi.
Licenziamento dal 1° maggio in poi, 2016 e 2017: il lavoratore ha diritto all'indennità NASPI.
Dal 2017, la mobilità viene sostituita dalla Naspi.

A chi spetta la Naspi? Requisiti 2017 INPS:
Naspi requisiti 2017 nuova disoccupazione introdotta dalla legge delega con l'attuazione del Jobs Act, è un'indennità, che verrà gestita dalla nuova Agenzia unica del lavoro attraverso i centri per l’impiego a cui il lavoratore licenziato si dovrà rivolgere per sottoscrivere la DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e attivare così le procedure di politica attiva del lavoro, e dall'INPS che avrà il compito di recepire, lavorare le domande telematiche di disoccupazione ed erogare l'indennità spettante.

Cosa cambia dal 1° maggio? A cambiare è la platea di lavoratori a cui spetterà l'assegno di disoccupazione involontaria, in quanto il diritto nuovo sussidio universale sarà esteso a chiunque perda il lavoro, quindi anche a precari e collaboratori a progetto, sempre se hanno versato e lavorato almeno 3 mesi prima della perdita del lavoro.

Naspi requisiti 2017: la nuova disoccupazione in vigore dal 1° maggio spetta ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
Stato di disoccupazione.
Se nei 4 anni precedenti al licenziamento possono far valere almeno 13 settimane di contributi versati.
Possono far valere 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dai contributi versati nei 12 mesi prima dell’inizio del periodo di disoccupazione.

L’assegno di ricollocamento 2017 per 4 mesi, spetta a:

chi ha già fruito della NASpI;

ma risulta ancora disoccupati da almeno 4 mesi dopo finita l’indennità di disoccupazione;

sottoscrive un nuovo patto di servizio personalizzato.

Voucher disoccupazione Naspi: importo assegno
L’importo dei voucher disoccupazione NASPI, varia a seconda della classe di profilazione che il Centro per l'Impiego, attribuisce alla persona disoccupata, in sede di sottoscrizione del nuovo patto di servizio personalizzato.

Pertanto, sulla base di un colloquio privato, il CPI valuta il livello di occupabilità del lavoratore, ossia, verifica quante possibilità ha il disoccupato di trovare una nuova occupazione, e commisura l'importo del vocuher che gli spetta.

Maggiori sono le possibilità di trovare un nuovo posto di lavoro congruo, e minore sarà l'importo dell'assegno, partendo comunque da un minimo di 1500 euro ad un massimo di 3 mila.

Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi), il sussidio per chi perde il lavoro introdotto dal Jobs act, diventerà strutturale e durerà 24 mesi. Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha annunciato la novità al termine dell'incontro con le parti sociali per presentare le Linee guida sui decreti attuativi della legge delega sul lavoro relativi alla riforma degli ammortizzatori sociali e alle politiche attive.

L'allungamento della Naspi era previsto a 24 mesi per il 2015 e il 2016, mentre sarebbe sceso a 18 mesi dal 2017. Il governo ha deciso di eliminare quest’ultima la riduzione a 18 mesi, prevista inizialmente per mancanza di risorse: «Abbiamo deciso di fissare strutturalmente la durata a 24 mesi». I nuovi termini verranno introdotti da una norma ad hoc, diversa dal Dlgs sugli ammortizzatori.

Le novità in arrivo per la Cig
Sugli ammortizzatori, ha spiegato il ministro, «la discussione è entrata nel merito», con l’analisi delle novità in arrivo, tra cui l’estensione della Cassa integrazione guadagni a tutte le imprese, anche sotto i 15 dipendenti, compresi gli apprendisti. La Cig ordinaria o straordinaria coprirà il lavoratore al massimo per 24 mesi nel quinquennio. Per arrivare a 36 mesi di sussidio si dovrà passare dai contratti di solidarietà. La solidarietà, spiegano le fonti sindacali, sarà equiparata alla cassa integrazione con un trattamento che sarà fisso all'80% dello stipendio. A regime, le aziende potranno contare su una riduzione dell'aliquota sulla contribuzione ordinaria alla Cig del 10%, ma la forbice dell'addizionale raddoppia passando dal 4-8% attuale al 9-15% per penalizzare chi attiverà la cassa integrazione per più tempo. Il meccanismo, di fatto, è quello del bonus-malus.


domenica 11 dicembre 2016

Pensione anticipata: a chi spetta le sei finestre per andare in pensione



È una prestazione economica a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata.

Con la legge di bilancio 2017 arrivano sei nuove misure per favorire l’accesso al pensionamento con requisiti ridotti rispetto a quelli fissati dalla riforma del 2011. Mentre per chi è già in pensione e tira avanti con un assegno basso scattano due interventi che ne rafforzeranno il potere di acquisto.

Tra le novità della riforma delle pensioni, sicuramente la più discussa e attesa è l’anticipo pensionistico Ape, anche nella sua variante Ape Social.

Sarà sperimentale e durerà due anni, sino al 2018 con possibilità di proroga, e sarà rivolto a tutti i lavoratori dipendenti anche pubblici, autonomi e parasubordinati con almeno 63 anni (i nati fra il 1951 ed il 1954) ai quali non manchino più di 3 anni e 7 mesi per maturare la pensione di vecchiaia non inferiore a un certo limite.

I lavoratori idonei potranno accedere all’Ape su base volontaria ma la pensione anticipata avrà un costo. Infatti l’anticipo pensionistico sarà erogato dall’Inps tramite prestiti di banche ed assicurazioni, in attesa che il lavoratore raggiunga la pensione di vecchiaia. La somma anticipata dovrà essere restituita una volta conseguita la pensione, nell’arco di 20 anni con rate di ammortamento costanti, attraverso dei prelievi sull'assegno di circa il 5% dalla pensione annuale.

La nota dolente dell’Ape è il rimborso del prestito che di fatto ridurrà la pensione sensibilmente. L’importo della decurtazione media per chi sceglie l’Ape dovrebbe oscillare intorno al 5,5% sul trattamento lordo per ogni anno di anticipo.

Per i lavoratori che vorranno uscire con un solo anno di anticipo, sarà possibile avere al massimo il 95% del futuro assegno della pensione. Per i lavoratori che andranno in pensione con due anni di anticipo, il prestito non potrà andare oltre il 90%, e per quelli che usciranno con tre anni di anticipo, il prestito non potrà andare oltre all’85% dell’assegno.

Pensionati. Per loro si prevede l’aumento della detrazione di imposta al fine di uniformare la “no tax area” a quella dei lavoratori dipendenti (8.125 euro). Con la seconda misura si interviene sulle 14esime. Si estende la platea di coloro che percepiscono l’assegno extra in luglio (da 2,1 milioni si passa a 3,3 milioni) e si aumenta l’importo per coloro che hanno già il beneficio.

Avranno la 14esima coloro che hanno un reddito personale complessivo, non solo pensionistico, tra 1,5 (circa 750 euro al mese) e due volte il minimo (circa mille euro). La 14esima vale tra i 336 euro (per chi ha meno di 15 anni di contributi) e 504 (per chi ne ha oltre 25 anni). Per chi ha già ora il beneficio la somma erogata sarà pari

Le nuove flessibilità (escludendo l’ennesima salvaguardia-esodati) interessano una platea potenziale di 350-400mila lavoratori, secondo stime governative, che scendono a 100-110mila se si considerano le misure che prevedono nuova spesa e delle quali non fa parte l’Ape volontaria, finanziata per via bancaria e poi rimborsata nei primi venti anni di pensionamento.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo - con esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria – mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. Nei confronti dei lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico in caso di accesso alla pensione ad un’età anagrafica inferiore a 62 anni.

Al compimento di 63 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Per l’anno 2015 il requisito anagrafico previsto è di 63 anni e 3 mesi; a decorrere dal 1° gennaio 2016 il requisito anagrafico di cui sopra viene elevato a 63 anni e 7 mesi, in forza dell’incremento dovuto all'adeguamento della speranza di vita.

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “ effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, al personale delle Forze Armate compresa l’Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

1. Al raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall’età.
2. Al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall’età.
3. Al raggiungimento della massima anzianità contributiva (corrispondente all’aliquota del 80%) e in presenza di un'età anagrafica di almeno 53 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall’età. Di fatto, questo canale di uscita è stato superato dall’introduzione del sistema contributivo per le quote di anzianità maturate dal 2012, tranne i casi in cui la predetta aliquota dell’80% sia già stata raggiunta al 31 dicembre 2011.

Nei confronti di detto personale che matura i requisiti di cui ai punti 2) e 3), per l’accesso alla pensione, continua ad applicarsi la cd “finestra mobile” di 12 mesi. Qualora il diritto alla pensione venga maturato con i 40 anni di anzianità contributiva la cd “finestra mobile” sarà di 13, 14 e 15 mesi in relazione all’anno di maturazione del relativo requisito (2012 = 13 mesi, 2013 = 14 mesi, dal 2014 = 15 mesi).

LA DOMANDA
La domanda di pensione anticipata si presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:
web – la richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’INPS;

telefono – chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l’Inps per via telematica;

enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’INPS, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.

QUANDO SPETTA
La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per gli iscritti ai Fondi esclusivi decorre dal giorno successivo alla cessazione dal servizio previa maturazione dei requisiti contributivi sopra descritti.

Per le decorrenze delle pensioni degli iscritti alle Gestioni esclusive dell’AGO consulta il file Decorrenze Gestioni esclusive dell’AGO.


venerdì 9 dicembre 2016

Conguaglio IRPEF di fine anno: criteri e modalità



Il conguaglio tra le ritenute fiscali IRPEF già trattenute ogni mese e l'imposta IRPEF dovuta e ricalcolata su base annua viene operato dai datori di lavoro con la busta paga del mese di dicembre oppure al momento della cessazione del rapporto.

A dicembre di ogni anno le retribuzioni nette dei lavoratori dipendenti e collaboratori risultano quasi sempre ridotte rispetto le mensilità dei mesi precedenti. Questa riduzione è causata dal prelievo fiscale che scaturisce dalle cosiddette “operazioni di conguaglio fiscale di fine anno”.

Emolumenti da includere nel conguaglio

Il datore di lavoro deve riconsiderare tutti gli emolumenti percepiti dal lavoratore dipendente durante l'anno in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato.

In presenza di successivi rapporti con lo stesso dipendente, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio (di fine anno o in corso di anno) il datore di lavoro deve tener conto delle somme e dei valori complessivamente corrisposti nel corso dei diversi periodi lavorativi dell'anno.

Emolumenti esclusi

Sono quei compensi che per la loro natura sono già stati o saranno assoggettati a tassazione separata e quindi sono di conseguenza esclusi dal conguaglio di fine anno:

gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti;

le indennità di fine rapporto.

I datori di lavoro sono chiamati, in occasione della elaborazione del libro unico del lavoro - LUL di dicembre, ad effettuare il conguaglio fiscale sulle retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti nel corso del anno 2016. Per il corretto svolgimento delle operazioni di conguaglio, il sostituto d’imposta deve tenere conto delle detrazioni spettanti al lavoratore e degli altri redditi da questi comunicati. Inoltre, deve verificare l’effettiva spettanza del bonus IRPEF e l’eventuale applicazione del contributo di solidarietà.

Le imposte sul reddito da lavoro dipendente si calcolano mensilmente con la stessa tabella fiscale annuale, ma i valori sono divisi per 12 perché dodici sono i mesi di calendario; il Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce infatti che per il calcolo dell’Irpef mensile si applicano le aliquote di legge sugli scaglioni di reddito fiscale mensili che sono quelli annuali diviso dodici (a volte per diminuire l’impatto del conguaglio di fine anno le fasce annuali sono divise per 13 o 14, fermo restando che a conguaglio bisogna usare le fasce annue).

Per definire correttamente il periodo d’imposta, ai fini del conguaglio, nel totale delle retribuzioni da sottoporre a tassazione definitiva vanno ricomprese anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2017, se riferiti a spettanze del 2016. Le operazioni di trattenuta e versamento, o di rimborso e compensazione derivanti dalle risultanze del conguaglio devono essere effettuate entro il 28 febbraio 2017. Infatti, una volta determinata l’imposta lorda è necessario procedere al calcolo delle detrazioni spettanti e porle a confronto con quelle già fruite dal lavoratore per determinare l’imposta netta complessivamente dovuta dal lavoratore.

Più rapporti di lavoro con lo stesso dipendente

Nel caso in cui, nel corso del 2016, siano intercorsi tra l’azienda e lo stesso dipendente più rapporti di lavoro, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto d’imposta deve tener conto delle somme e dei valori complessivamente corrisposti al lavoratore nei diversi periodi lavorativi dell’anno, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso ne abbia fatto richiesta.

Il lavoratore dipendente può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti, consegnando al datore di lavoro, entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente o assimilati erogati da altri soggetti.

Addizionali regionale e comunale
Qualora l’IRPEF risulti dovuta, i sostituti d’imposta devono procedere anche al calcolo le addizionali comunali e regionali dovute da dipendenti e percettori di redditi assimilati per l’anno d’imposta 2015.

Detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, anche non residenti, spetta una detrazione d’imposta rapportata al periodo di lavoro nell’anno e proporzionata in relazione all'ammontare del reddito complessivo. I giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta, comprese le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi.

Bonus IRPEF lavoratori dipendenti
E’ stata confermata a regime l’erogazione del c.d. “Bonus Renzi” in favore dei lavoratori percettori di redditi di lavoro dipendente o di alcune tipologie di redditi assimilati. Il bonus spetta a condizione che il reddito lordo annuo complessivo, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, conseguito dal lavoratore nel periodo d’imposta 2015 non superi i 26.000 euro. Ne deriva che il sostituto d’imposta a fine anno deve verificare l’effettivo rispetto dei requisiti e dunque la legittima spettanza del bonus, tenendo in considerazione anche gli eventuali ulteriori dati reddituali forniti dal lavoratore.

L’ammontare del credito è stabilito:
- in misura fissa pari a 640 euro per coloro che conseguono un reddito annuo complessivo che non supera € 24.000;
- in misura decrescente per i redditi eccedenti fino al limite di 26.000 euro, calcolata secondo la seguente proporzione: (26.000-reddito complessivo )/2.000.

I contribuenti che non avevano i presupposti per il riconoscimento del beneficio erano tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale deve recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è stata resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Sì può verificarsi che un dipendente, in corso d’anno, abbia pagato più imposte del dovuto rispetto il reddito complessivo annuo, in tal caso dalle operazioni di conguaglio può scaturire un credito d’imposta che dà diritto ad un rimborso dell’IRPEF. E’ il caso, ad esempio, del dipendente che da tempo pieno passa a tempo parziale, o quando per varie ragioni, quali la cassa integrazione guadagni, il reddito mensile e conseguentemente l’IRPEF degli ultimi mesi dell’anno è inferiore rispetto i mesi precedenti. Se dal conguaglio fiscale deriva un importo di IRPEF a credito il datore di lavoro lo rimborsa con il cedolino paga di dicembre.


giovedì 8 dicembre 2016

Busta paga trattamento fine rapporto



Il trattamento di fine rapporto (conosciuto anche come liquidazione o buonuscita) è una somma accantonata dal datore di lavoro e che viene corrisposta al lavoratore dipendente nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi motivo. Per questa ragione l'accantonamento annuo del TFR viene considerato dal datore di lavoro come un normale costo di competenza dell'esercizio (al pari del salario stesso). In passato il TFR veniva chiamato indennità di anzianità perché il suo scopo era quello di fungere da buonuscita per i lavoratori che rimanevano per molti anni a lavorare in azienda.

I lavoratori dipendenti possono scegliere di mantenere il TFR in azienda (dunque come liquidazione) oppure di versarlo in un fondo pensione, unitamente alla retribuzione, la quota di trattamento di fine rapporto maturata mensilmente.

Il TFR matura durante lo svolgimento del rapporto di lavoro e riveste carattere retributivo, costituendo quella parte di retribuzione accantonata il cui pagamento è differito al momento della cessazione del rapporto stesso.

Il calcolo del TFR è l'importo che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore al termine del rapporto di lavoro e a richiesta dopo un periodo (anticipazione del TFR), di solito 8 anni di servizio nella stessa azienda in determinati casi stabiliti dalla legge come, ad esempio, la necessità di affrontare importanti spese medico-sanitarie. L'anticipazione è limitata al 70% dell'importo liquidato in caso di risoluzione del contratto di lavoro.

Il meccanismo di calcolo prevede che il TFR si calcoli sommando per ogni anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione annua dovuta, divisa per 13,5.

La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. La quota della retribuzione annuale accantonata deve essere rivalutata ogni anno al 31 dicembre con l'applicazione di un tasso dell' 1,5% in misura fissa e del 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo (per le famiglie di operai ed impiegati) accertato dall'Istat.

Per cominciare il calcolo del TFR è necessario essere in possesso di tutta la documentazione completa del proprio rapporto di lavoro con il datore di lavoro che deve erogare il TFR. Detto questo ne distinguiamo due diversi tipi: il Tfr lordo, che serve ai fini del calcolo di quanto spetta al lavoratore dipendente, e quello netto, che rappresenta la cifra effettiva in denaro che questi percepirà.

Il primo passo per capire a quale cifra corrisponderebbe il TFR netto in busta paga è quello di calcolare il tfr lordo: ovvero, mediante la somma delle quote accantonate in un anno lavorativo (che corrispondono alla quota di retribuzione lorda annua divisa per 13.5 meno il contributo fondo adeguamento pensione (fap) pari allo 0.50% della retribuzione soggetta a contribuzione inps (imponibile previdenziale).L’aliquota da applicare al TFR, in caso di cessazione del rapporto di lavoro ,corrisponde ad un valore medio cosi’ calcolato nel modo seguente:

a) Si determina in primo luogo il TFR lordo complessivo ;

b) Si divide poi il TFR complessivo per il numero di anni e si moltiplica il risultato per 12 (mesi), ottenendo così il reddito annuale di riferimento;

c) Si calcola infine l’aliquota Irpef media , come rapporto tra l’imposta ( determinata applicando al reddito annuale di riferimento l’ aliquota IRPEF vigente ) e l’ammontare del reddito annuo di riferimento; L’aliquota cosi calcolata si applica alla base imponibile;

Come viene calcolato il TFR: un esempio

Si supponga che la retribuzione annua Lorda di un lavoratore sia pari a € 24000 e che la quota accantonata annualmente sia pari a € 1777.77.

A questo punto è necessario moltiplicare quest’importo per gli anni lavorativi. Ad esempio per 15 anni di lavoro, il TFR lordo complessivo corrisponderà a € 26.666.

Per ottenere il reddito annuale di riferimento occorrerà dividere 26.666 per il numero di anni (15) e il risultato moltiplicarlo per 12 mesi :  26.666/15*12= 21,333.24

L’imposta relativa al reddito di riferimento  sarà di € 5159  così ottenuta :
23% di 15000= 3450 €
27%  di 6333.24 =  1709 €
L’aliquota definitiva  relativa al reddito di riferimento:  5159/21,333.24*100= 24.18%

Imposta netta  : 26,666 * 24.18% =  € 6,447

Dunque il TFR netto ammonterà  a :€  26,666 - € 6,447= € 20,219 ( tfr lordo – imposta netta)

La previdenza complementare

Fino al 31.12.2006, il trattamento di fine rapporto non destinato alla previdenza complementare introdotta con il d.lgs. n. 124/1993 al fine di assicurare livelli più elevati di copertura previdenziale, restava in azienda sino alla cessazione del rapporto di lavoro.

A partire dall'1 gennaio 2007 ciascun lavoratore è chiamato a decidere se destinare il proprio TFR alle forme pensionistiche complementari (indicando il fondo pensione prescelto) oppure se mantenerlo presso il datore di lavoro, formulando esplicito rifiuto, altrimenti l'adesione al fondo complementare avviene automaticamente tramite il meccanismo del silenzio-assenso.

La scelta va effettuata entro 6 mesi dall'assunzione, se avvenuta successivamente all'entrata in vigore della riforma (mentre per i lavoratori già in servizio è stata espressa entro il 30.6.2007).

In ogni caso, anche laddove il lavoratore non aderisca alla previdenza complementare, la legge prevede per le aziende con almeno 50 dipendenti che le quote accantonate di TFR non rimangano presso il datore di lavoro, dovendo confluire nell'apposito fondo istituito presso l'Inps.

Il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” è stato istituito presso l'Inps dall'art. 2 della l. n. 297/1982, “con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del TFR, di cui all'art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto” ed esteso dal d.lgs. n. 80/1992 anche ai crediti di lavoro diversi dal TFR secondo i presupposti dettati dall'art. 2 dello stesso.

La condizione necessaria per far sorgere il diritto al pagamento del TFR a carico del Fondo di garanzia è l'intervento della situazione di insolvenza del datore di lavoro (Cass. n. 9068/2013) e i casi in cui il lavoratore o i suoi aventi diritto possono richiedere il pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori sono espressamente disciplinati dall'art. 2, commi 2-5 della l. n. 297/1982 (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, esperimento esecuzione forzata quando le garanzie patrimoniali risultino in tutto o in parte insufficienti).

L'anticipazione del TFR

La legge prevede che il lavoratore, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, possa chiedere, in costanza di rapporto, un'anticipazione del TFR non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Il datore di lavoro concede le anticipazioni richieste annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.

Come espressamente disposto dalla legge, la richiesta deve essere giustificata dalla necessità di far fronte:

-a spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Il carattere di straordinarietà che giustifica la concessione dell'anticipazione va inteso nel senso di particolare complessità o pericolosità delle terapie e degli interventi ovvero di rilevanza importanza medico-economica;

-all'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. Il diritto sussiste anche nel caso in cui l'acquisto venga effettuato dal coniuge in comunione dei beni;

L'art. 5 del d.lgs. n. 151/2001 ai sensi dell'art. 7 della l. n. 53/2000 prevede, inoltre, che è possibile ottenere l'anticipazione del TFR per far fronte alle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei “congedi parentali”.

Pertanto, per definizione, il TFR non ha alcun legame con la prestazione pensionistica pubblica e non rappresenta in alcun modo una fonte di finanziamento di quest’ultima, ma può piuttosto essere utilizzato per finanziare la previdenza complementare.

Per esempio, se un lavoratore dipendente privato decide di destinare il TFR maturato nel corso della vita lavorativa a un forma di previdenza complementare può raggiungere, al pensionamento, un’integrazione alla pensione pubblica variabile tra il 6% e il 12% del reddito.

È utile ricordare che chi destina il proprio TFR a un fondo pensione può in caso di necessità ottenere anticipazioni: fino al 75% del montante accumulato per spese mediche e prima casa e fino al 30% senza motivazioni (dopo 8 anni di adesione al fondo). Un'opportunità, in caso di emergenza, da non sottovalutare.







Ricerca lavoro: nelle assunzioni l’età non può essere discriminante



L'età non può essere utilizzata quale discriminante per l'assunzione di un dipendente ma non può essere usata neanche per chiedere un risarcimento danni.

Le direttive Ue prevedono una parità di trattamento in materia di occupazione che non possono utilizzare l’età come una discriminante per l’assunzione di un dipendente, ma cosa accade quando un candidato si presenta per un lavoro ma manca l’intento di occupare veramente quel posto?

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea  ha stabilito, con sentenza del 28 luglio 2016, che l’assunzione non può essere subordinata all'età del candidato se quest’ultimo davvero desidera trovare un’occupazione.

Tale sentenza si rifà alla vicenda di un uomo che fu scartato dalla selezione dei tirocinanti perché aveva superato il limite di età. Costui, quindi, chiese a tale azienda che gli fossero risarciti i danni e in risposta l’uomo fu chiamato per sostenere un nuovo colloquio per valutare le sue effettive attitudini e meriti. Tale persona, però, si rifiutò di sostenerlo e continuò con la causa di risarcimento.


Ecco allora cosa prevedono le direttive europee e come si è arrivati a tale sentenza.

Quando si è alla ricerca di un lavoro il fattore età gioca oggi un ruolo fondamentale, infatti se il candidato ha un’età compresa tra i 35 ed i 40 anni  avrà non poche difficoltà a trovare un impiego, le aziende piccole/medio/grandi preferiscono giovani poiché sono più inclini alle nuove tecnologie e sono dotati di una mente molto più aperta ed elastica, queste sono alcune delle obiezioni che sollevano i datori di lavoro quando si parla di età e lavoro.

Le cose però potrebbero cambiare poiché le questione è approdata alla corte di giustizia europea la quale si è pronunciata sulla questione, in particolare i giudici di Lussemburgo hanno ricordato ed evidenziato come le direttive numero 2000/78/CE e 2006/54/CE siano molto chiare sulla questione, infatti indicano e fissano i principi generali relativi alla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e l’attuazione delle pari opportunità e trattamento sul tema del lavoro dove l’età, in nessun modo deve essere considerato un fattore discriminatorio per l’assunzione di personale.

Questo tema molto sentito nel nostro paese, è approdato alla corte di giustizie europea grazie ad un uomo che non era stato assunto proprio a causa della sua età considerata non più molto giovane, l’uomo non si è perso d’animo ed aveva chiesto all'azienda un risarcimento danni per la discriminazione subita, in seguito a ciò l’azienda aveva deciso di fissare un secondo colloquio con l’uomo con l’intento di valutare effettivamente i suoi meriti e le sue attitudini professionali, l’uomo non ha accettato il secondo colloquio insistendo sulla questione del risarcimento.

La questione è approdata alla Corte di Giustizia europea, la quale ha ricordato che l’età non può essere un fattore discriminante ai fini di un’assunzione, al tempo stesso all’uomo non sono stati riconosciuti il risarcimento dei danni chiesti, poiché secondo gli stessi giudici era chiaro l’intento dell’uomo di ottenere un risarcimento e non un posto di lavoro.

La prossima volta che vi trovate in una situazione del genere, ricordate al selezionatore che non possono utilizzare il fattore età come scusa per non assumervi.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europa comunica che le direttive numero 2000/78/CE e numero 2006/54/CE devono essere interpretate favorevolmente riguardo la questione dell’abolizione di qualsiasi limite di età discriminatorio nei confronti dei candidati. Ricordiamo che la prima direttiva, ovvero quella del 2000, stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento sia per quanto concerne le condizioni di lavoro che in materia di occupazione.

La seconda, invece, e cioè quella del 2006, sancisce la parità di trattamento tra gli uomini e le donne sia in materia di impiego che di occupazione.  Secondo i giudici di Lussemburgo, quindi, entrambe le direttive devono essere lette come atte ad impedire che l’accesso al mondo del lavoro sia vietato a coloro che hanno un’età avanzata.

Risultò quindi chiaro che il fine ultimo dell’uomo fosse quello di ottenere un risarcimento danni piuttosto che un impiego vero e proprio.  La Corte di Giustizia Europa, quindi, è stata chiamata a valutare tale vicenda ed ha comunicato che le direttive 2000/78 e 2006/54 devono essere prese sì in considerazione (in quanto l’assunzione non deve essere subordinata all’età) basti che però il loro utilizzo non sfoci nella frode o nell’abuso.



domenica 4 dicembre 2016

Natale 2016: assunzioni e offerte di lavoro



Oltre 13mila offerte di lavoro in vista delle festività natalizie, nella GDO, turismo, benessere e altro. Grande distribuzione, turismo, benessere e lusso: ecco i settori che si caratterizzano per un aumento delle opportunità di lavoro in vista del Natale, tanto che si stimano le offerte provenienti dalle Agenzie per il lavoro del territorio.

Profili ricercati
A rivelarlo è Assolavoro, che sottolinea come in ambito GDO tra i profili più ricercati figurino gli addetti all'inventario, scaffalisti e magazzinieri, sales assistant e store manager, addetti alle casse.

Nel turismo non mancano le opportunità per i lavori stagionali presso ristoranti e alberghi, ma anche nei villaggi turistici. E ancora, si cercano animatori per i centri commerciali, ottici e optometristi.

Candidature
Per consultare l’elenco delle offerte è sufficiente accedere alla sezione “Agenzie associate” del sito Assolavoro.eu, consultando i singoli portali.

Il periodo delle festività Natalizie è uno dei momenti dell’anno più atteso da grandi e piccini, in cui tutti sono in continuo fermento e sono alla ricerca dei doni da regalare ai propri cari per il tanto atteso Natale. Complici degli ultimi anni del continuo fermento, che incrementano le vendite, sono i piccoli sconti che i negozianti attuano un po’ prima dell’inizio ufficiale dei saldi previsti di norma nel mese di gennaio.

Con l’incremento degli acquisti e di molti clienti, tutti i negozi, centri commerciali, ristoranti, si servono di assunzioni a tempo determinato per far fronte alla grande richiesta di personale, che siano in grado di sopperire tutte le richieste dei clienti.

In questo articolo vi segnaliamo tutte le opportunità di lavoro Natalizio per diverse città del nord e del sud Italia che hanno richiesto personale in differenti settori di vendita tra i quali, settore moda, settore ristorazione, settore intrattenimento e animazione, addetti bar e altre figure che vi elenchiamo in dettaglio di seguito, con le relative città.

Le offerte di lavoro per questo determinato periodo dell’anno sono tanto attese soprattutto da giovani studenti o da persone interessate ad arrotondare con un secondo lavoro, ma è anche il momento per mettersi in gioco per testare la propria “resistenza” a far fronte ad un pubblico di clienti sempre più esigente e che magari si è ridotto all'ultimo momento per far spese sfrenate.

Il periodo che interessa le nuove opportunità lavorative in differenti settori è il periodo che va dal mese di novembre fino al mese di gennaio, alcuni negozi o catene, testato il nuovo personale nel periodo natalizio con un contratto a tempo determinato può anche decidere di assumere il candidato idoneo con contratto a tempo indeterminato.

Quindi occhio, a tener bene in mente tutte le possibilità lavorative offerte in questo articolo.

Le assunzioni previste in tutta Italia sono più di 2000 e variano in differenti settori, vediamo quali:

Assunzioni presso settore della Grande distribuzione organizzata: per le città di Torino, Vercelli, Bergamo, Brescia, Modena e provincia, Roma, Bari e provincia.

20 Addetti Banco Ortofrutta;

20 Addetti Banco Panetteria;

20 Addetti Confezionamento Pacchi;

80 Addetti scaffali e magazzinieri;

200 Addetti all’Inventario.

50 Addetti Cassa;

50 Addetti alla vendita;

20 Addetti Banco Macelleria;

20 Addetti Banco Pescheria;

20 Addetti Banco Gastronomia;

Per le candidature è necessario inviare una mail all’indirizzo: gdo@articolo1.it.

Allegando il proprio curriculum vitae.

Assunzioni per centri commerciali e punti vendita si cercano:

100 promoter per la città di Taranto

20 addetti vendita settore beauty per la città di Roma

Per le candidature inviare domanda di partecipazione alle selezioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

taranto@articolo1.it;

roma@articolo1.it.

Assunzioni per il settore moda: presso le sedi di Milano, Roma, Venezia, Firenze, Noventa, Leccio, Serravalle Scrivia, Barberino

100 sales assistant;

50 hostess

Requisiti richiesti per l’ammissione conoscenza della lingua Inglese e esperienza di almeno 2 anni nel settore moda.

Per le candidature inviare domanda all'indirizzo mail:

fashion@articolo1.it.

Assunzioni per il Settore intrattenimento e animazione:

50 Animatori Parco Giochi;
20 Maschere;
10 Vice Responsabili Parco Giochi;
100 assistenti di sala slot / vlt;
100 Addetti Bar.

Per candidarsi inviare curriculum vitae e foto all'indirizzo mail: intrattenimento@articolo1.it

Assunzioni per lavorare nel settore ristorazione e strutture alberghiere: presso le città di Milano e Roma

25 Chef de Rang: si selezionano candidati esperti in servizio alla francese;

25 commis di sala, si richiede esperienza nella mansione e ottima conoscenza della lingua Inglese.

25 camerieri ai piani, i candidati ideali dovranno possedere esperienza nel settore e disponibilità a lavorare su turni.

25 camerieri di sala: diplomati di scuola alberghiera, con esperienza pregressa di almeno un anno.

Inviare il proprio curriculum vitae allegando i propri attestati agli indirizzi mail:

micentro@articolo1.it (per la sede di Milano)
roma@articolo1.it. (per la sede di Roma)

Articolo 1 Soluzioni Hr dà il via alla campagna di selezioni per reclutare nuove risorse da inserire nelle imprese durante le festività natalizie, offrendo opportunità di lavoro per far fronte al boom di acquisti atteso per Natale nel settore del Largo Consumo, del comparto della moda e del lusso e nel ramo Hospitality, ma anche nella sanità.

Per quanto riguarda le figure professionali ricercate, Articolo 1 informa sui profili e sulle zone di riferimento:

Largo Consumo: addetti cassa, addetti alla vendita, addetti banco macelleria, addetti banco pescheria, addetti banco gastronomia, addetti banco ortofrutta, addetti banco panetteria, addetti scaffali e magazzinieri, 300 addetti all’inventario. La sede di lavoro è in Lazio (per candidarsi inviare una email a: gdo@articolo1.it).

Industria: 20 autisti patente C. da inserire in Lombardia (email: micentro@articolo1.it).

Moda e lusso: addetti preparazione pacchetti, sales assistant (lingue inglese, russo, cinese), addetti cassa, hostess, magazzinieri di negozio, runner, beauty consultant, make up artist. Sedi di Milano, Roma, Venezia, Verona, Firenze, Bologna (email fashion@articolo1.it).

Hospitality: addetti servizi mensa, addetti pulizie e lavaggio, cuochi e aiuto cuochi, chef de rang, comis di sala, camerieri ai piani, camerieri di sala. Sedi di lavoro Milano e Roma (micentro@articolo1.it; roma-centro@articolo1.it).

Sanità: ottici/optometristi, infermieri, operatori socio sanitari, farmacisti (sanita@articolo1.it).






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