venerdì 29 aprile 2016
Dichiarazione 730 precompilata 2016: come accedere
Lo scorso anno ha visto il debutto della dichiarazione 730 precompilata previsto dall'art. 1 del Decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), che l'Agenzia delle Entrate provvede a predisporre e mettere a disposizione dei contribuenti entro il 15 aprile di ogni anno.
Anche quest'anno la dichiarazione precompilata relativa ai redditi 2015 è resa disponibile a partire dal 15 aprile 2016.
Tra le novità del 2016 ci sono:
oltre al 730 precompilato, anche il modello Unico PF precompilato: il contribuente viene guidato dal sistema a scegliere, in base ai propri requisiti, se presentare il 730 già compilato dall’Agenzia o il modello Unico precompilato;
è consentita la possibilità di presentare direttamente la dichiarazione precompilata in forma congiunta, senza la necessità di richiedere l’assistenza di un intermediario, a differenza dello scorso anno;
è maggiore il numero di dati che entrano nel modello predisposto dal Fisco, grazie a nove voci come
le spese sanitarie registrate con il sistema Tessera Sanitaria e le spese universitarie, ma anche i contributi versati alle forme di previdenza complementare, le spese funebri, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e interventi volti al risparmio energetico.
L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l'apposito spazio web https://infoprecompilata.agenziaentrate.it, dedicato all’assistenza sulla precompilata, che è stato aggiornato e implementato rispetto allo scorso anno.
Il contribuente può accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata (ed agli altri dati resi accessibili), mediante le funzionalità disponibili all’interno dell’area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando quest'anno uno seguenti strumenti di autenticazione:
credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate;
Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale) di cui all'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale;
credenziali dispositive rilasciate dall’INPS o dalla Guardia di Finanza o dal sistema informativo di gestione e amministrazione del personale della Pubblica Amministrazione (NoiPA), gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il contribuente, accedendo alla propria area autenticata, può:
visualizzare e stampare la propria dichiarazione 730 precompilata;
accettarla o modificarla, anche integrandola, e trasmetterla all’Agenzia delle Entrate (a partire dal 2 maggio 2016);
consultare le comunicazioni, le ricevute e la dichiarazione presentata;
consultare l’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.
Il contribuente potrà, inoltre, ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata, inserendo un indirizzo di posta elettronica valido (e tenendolo aggiornato) nell’apposita sezione della propria area autenticata.
Resta, ovviamente, la possibilità di rivolgersi, per l'invio, al proprio sostituto d'imposta o ad un CAF o professionista abilitato.
Il contribuente che non dispone di un sostituto d'imposta tenuto all’effettuazione del conguaglio fiscale, ad esempio perché ha perso il lavoro nel 2016, tramite l'area autenticata potrà versare le somme eventualmente dovute mediante il modello F24 che verrà proposto già compilato dalle Entrate con i dati relativi al pagamento da eseguire e con la possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. Potrà, inoltre, indicare le coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale ricevere l'accredito dell’eventuale rimborso che sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate.
Una novità di quest'anno riguarda la possibilità per i coniugi di presentare direttamente anche la "dichiarazione in forma congiunta", mentre lo scorso anno, in caso di dichiarazione congiunta, occorreva rivolgersi obbligatoriamente al sostituto d'imposta o al CAF o al professionista abilitato.
In particolare, il soggetto che intende presentare la dichiarazione in qualità di “coniuge dichiarante”, dopo aver completato la compilazione della propria dichiarazione, indica nell’area autenticata il codice fiscale del coniuge che presenterà il modello 730 congiunto in qualità di “dichiarante”.
Quest’ultimo esprime il consenso alla presentazione congiunta mediante l’indicazione, nella propria area autenticata, del codice fiscale del coniuge dichiarante. In esito alla manifestazione di volontà da parte di entrambi i coniugi, le informazioni contenute nella dichiarazione precompilata del coniuge dichiarante confluiscono, senza possibilità di modifiche, nel 730 congiunto che viene reso disponibile nell’area autenticata del dichiarante, il quale può procedere all’invio diretto.
Per ottenere la dichiarazione 730 precompilata, il contribuente potrà rivolgersi anche al proprio sostituto d'imposta, ad un CAF o ad un professionista abilitato, al quale dovrà conferire preventivamente apposita delega (cartacea o elettronica) per consentire l’accesso ai dati.
Per l’accesso ai documenti i sostituti d’imposta possono avvalersi anche degli intermediari abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi, designandoli responsabili del trattamento dei dati personali ed informando debitamente il contribuente di ciò.
I CAF ed i professionisti abilitati possono nominare i propri dipendenti come operatori incaricati ad effettuare l’accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, mediante apposita funzionalità resa disponibile all’interno dell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
L’accesso, da parte di sostituti d’imposta, CAF e intermediari abilitati, al 730 precompilato dei contribuenti da loro assistiti avviene solo a seguito di esplicita richiesta all’Agenzia delle Entrate, che può avvenire in due modi:
come modalità ordinaria, inviando un file mediante i servizi telematici;
per gestire le richieste di assistenza fiscale non programmate, inviando una richiesta via web, utilizzando Entratel, del download immediato per singolo contribuente.
La richiesta tramite file si effettua trasmettendo, attraverso il servizio telematico Entratel, o Fisconline per i sostituti d'imposta con un numero massimo di 20 percipienti, un file, predisposto tramite apposito software dell'Agenzia delle Entrate, contenente l'elenco dei contribuenti per i quali si richiedono i documenti, con relativi dati anagrafici, codici fiscali, reddito complessivo dell'anno precedente e dati della delega.
Se i dati trasmessi non sono corretti, il sistema, entro 5 giorni dall'invio della richiesta, fornisce, nella sezione "Ricevute" dell'area autenticata, un file contenente l'elenco degli eventuali errori. In tal caso, non si procede alla consegna dei documenti richiesti e sarà necessario inviare un nuovo file con i dati corretti.
E' possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio di un file contenente lo stesso protocollo telematico della richiesta che si intende annullare.
Se, invece, i dati sono corretti, i documenti sono consegnati, sempre nell'area autenticata:
entro 5 giorni dalla data della richiesta, per le richieste regolarmente pervenute a partire dal 15 aprile;
entro 5 giorni a partire dal 15 aprile, per le richieste regolarmente pervenute entro il 14 aprile.
La modalità via web è consentita solo a CAF e professionisti abilitati (non anche i sostituti d'imposta) per gestire richieste di assistenza fiscale non programmate e permette di richiedere tramite Entratel il download immediato del modello 730 precompilato e delle relative informazioni per singolo contribuente. In questo caso, i documenti, richiesti via web, sono resi disponibili in tempo reale.
L’accesso tramite sostituti d’imposta, Caf e professionisti è consentito fino al 10 novembre, al fine di permettere l’utilizzo dei dati indicati nelle dichiarazioni 730 precompilate per eventuali dichiarazioni rettificative o integrative.
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lunedì 25 aprile 2016
L’Inps lancia l’allarme, per i nati negli anni 80 rischia il pensionamento a 75 anni
Sono in arrivo le buste arancioni contenenti la previsione della pensione futura degli Italiani, tra qui numerosi giovani. Dalle informazioni in essa contenute, reperibili anche tramite l’applicativo “La Mia Pensione INPS” disponibile sul sito dell’Istituto, si evince come siano in molti i giovani per i quali l’uscita dal mondo del lavoro per andare in pensione sia prevista oltre i 75 anni di età.
La disoccupazione giovanile potrebbe avere effetti devastanti sull’età di raggiungimento della pensione per le generazioni più giovani. Secondo il presidente dell’Inps, Tito Boeri, chi è nato dopo il 1980 rischia di andare in pensione con i requisiti minimi non a 70 anni, ma «due, tre, forse anche cinque anni dopo». L’Inps ha condotto uno studio apposito sulla classe 1980, «una generazione indicativa» ha detto Boeri prendendo a riferimento «un universo di lavoratori dipendenti, ma anche artigiani», ed è emerso come per un lavoratore tipo «ci sia una discontinuità contributiva, legata probabilmente a episodi di disoccupazione, di circa due anni. Il vuoto contributivo pesa sul raggiungimento della pensione, che a seconda della sua lunghezza, «può slittare anche fino a 75 anni».
«Non voglio terrorizzare ma solo rendere consapevoli dell’importanza della continuità contributiva» ha aggiunto il presidente dell’Inps, tornando a sollecitare al governo una riforma per rendere più flessibile l’età di uscita dal lavoro. «L’uscita flessibile è un tema che va affrontato non fra cinque anni ma, credo, adesso. Abbiamo studiato il comportamento di due tipi di imprese, con o senza lavoratori bloccati dalla riforma del 2011. Abbiamo visto che le prime hanno assunto meno giovani con una forte penalizzazione di questi ultimi. Dato il livello della disoccupazione giovanile e dato che rischiamo di avere intere generazioni perdute nel Paese, e dato che invece abbiamo bisogno di quel capitale umano, credo sia m0lto importante fare questa operazione in tempi stretti» ha concluso Boeri.
Entro la fine dell’anno sette milioni di italiani riceveranno la busta arancione con le stime Inps sulla previdenza pubblica futura. Un aiuto, che però rischia di fornire numeri troppo ottimisti. I calcoli sono fatti con un Pil che cresce all’1,5% e una vita lavorativa senza buchi contributivi.
La busta arancione dell’Inps, in arrivo entro l’estate nella buca delle lettere, costringerà sette milioni di italiani a misurarsi con i numeri della propria pensione pubblica. Il rischio è che, nonostante la volontà illustrativa della lettera, l’effetto della trasparenza previdenziale sia troppo ottimista. Perché per mettere in piedi una strategia in vista del futuro serve del realismo.
I conti dell’Inps e quelli di un’ipotesi meno positiva, che è possibile simulare sempre attraverso lo strumento web dell’Inps se si hanno tempo e conoscenze, gli scenari possono essere diversi e decisamente meno confortanti qualora il futuro riservi una crescita economica piatta e quindi spegnere uno dei motori di crescita degli assegni pubblici.
Secondo «La Mia pensione Inps» un dipendente trentenne con un reddito attuale di mille euro netti al mese andrà in pensione di vecchiaia nel 2056 con un vitalizio di 1.749 euro lordi, il 75% di una retribuzione finale che, sempre al lordo delle tasse, sarà pari a 2.330 euro al mese. Al netto delle tasse, l’assegno mensile sarà di millequattrocento euro. Se, invece, si assumono ipotesi più realistiche sull’andamento del Pil (Prodotto interno lordo), uno dei parametri fondamentali a cui sono indicizzate le rendite pubbliche e sulla dinamica di carriera, l’assegno sarà pari a 1.217 euro lordi, il 95% di una retribuzione finale decisamente più bassa, 1.284 euro al mese. Al netto delle tasse l’assegno sarà di 1.029 euro, cioè quattrocento in meno rispetto alle proiezioni Inps. Il tasso di sostituzione elevato (94%) non deve trarre in inganno: il trentenne avrà guadagnato meno e avrà una coperta Inps ben più corta.
La pensione dei lavoratori viene ormai calcolata, in tutto o in parte, secondo il metodo contributivo, che fissa l’importo in funzione dei contributi versati, dell’andamento del Pil (Prodotto interno lordo) e della speranza di vita. «Per quanto riguarda i contributi, la stima dell’Inps prevede una crescita della retribuzione pari all’1,5% annuo, oltre l’inflazione, quindi una previsione positiva sulla propria carriera. In linea con le ipotesi assunte dalla Ragioneria Generale dello Stato, viene ipotizzata una crescita annua dell’1,5% (anch’essa in termini reali) del Pil: è un dato decisamente superiore a quello registrato da alcuni anni a questa parte».
Si ipotizza che il lavoratore faccia una discreta carriera e che l’Azienda Italia corra, mentre negli ultimi anni è quasi ferma.
Ottocento euro l’anno per un lavoratore dipendente trentenne con un reddito attuale di mille euro netti al mese, quasi 4.700 per un quarantenne che oggi ha una retribuzione di duemila euro al mese, oltre diecimila per un altro quarantenne che lavora in proprio. Sono le cifre che questi tre lavoratori dovranno versare in una pensione di scorta per compensare il divario che, al momento del pensionamento, avranno rispetto all’attuale reddito. Conti che valgono se si accetta il rischio sottoscrivendo una linea d’investimento con il 30% di azioni. Se invece si cerca il porto sicuro di una garantita, l’impegno aumenta decisamente: millecento euro per il trentenne, 5.640 per il dipendente quarantenne. Se il quarantenne è un lavoratore autonomo, l’assegno previdenziale stimato è pari a 2.472 euro lordi (1.871 euro netti) pari al 50,8% della retribuzione finale stimata (4.866 euro al mese al lordo delle tasse). Con PIL al +1% l’assegno scende a 1.952 euro lordi (1.543 euro netti) pari al 61,8% della retribuzione finale stimata (3.160 euro al mese al lordo delle tasse).
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domenica 24 aprile 2016
Pensioni, ecco la nuova flessibilità
Un combinazione tra prestito previdenziale e opzione donna. Con un sistema di “garanzie a catena” per rendere più leggero l'impatto sui conti pubblici nel breve periodo, che prevede il coinvolgimento degli istituti di credito, dell'Inps e, direttamente o indirettamente, anche dei fondi pensione, che in ogni caso, con una distinta operazione, beneficeranno di una riduzione dell'aliquota fiscale sui rendimenti (attualmente al 20%) di almeno 4-5 punti e un incremento della deducibilità dei versamenti.
È questa una delle 2-3 opzioni per rendere più flessibili le uscite verso la pensione. Che si ridurrebbe per ogni anno di anticipo soprattutto per effetto del calcolo con il contributivo per il periodo tra l'uscita e il raggiungimento della soglia di vecchiaia. La penalizzazione (3-4% l'anno) verrebbe attutita con un dispositivo imperniato sul concetto del “prestito”, garantito, almeno in parte, da intermediari finanziari cui verrebbero a loro volta assicurati particolari incentivi. Anche l'Inps avrebbe un ruolo di ulteriore garanzia nei confronti degli istituti di credito.
Tommaso Nannicini, ha annunciato che il ricorso al secondo pilastro (previdenza complementare) sarà rafforzato non solo con interventi sul versante dalla tassazione (il ritorno all'aliquota dell'11,5% da quella attuale del 30% costerebbe circa 800 milioni) ma anche della governance (compreso il ruolo della Covip), della concentrazione dei fondi e «anche del rapporto tra risparmio obbligatorio tra primo e secondo pilastro». Una vera e propria riforma che punterebbe a rendere quasi obbligatoria una parte della “copertura previdenziale” attraverso forme integrative e che in questa chiave potrebbe vedere anche nuove misure sulla destinazione del Tfr (anche obbligatoria).
Una delle altre due opzioni tecniche sul tavolo degli esperti si rifarebbero maggiormente alla proposta del presidente dell'Inps, Tito Boeri: calcolo dell'assegno, a prescindere dall'età di uscita, quasi interamente vincolato agli anni di versamenti effettuati. L'anticipo avrebbe anche l'obiettivo di favorire la “staffetta generazionale”. Un'ulteriore opzione si rifarebbe al potenziamento della previdenza integrativa anche attraverso una spinta più specifica in questa direzione da parte degli accordi aziendali e, più in generale, di una destinazione più vincolante di contributi da parte del lavoratore e del datore di lavoro. Il tutto dovrebbe essere accompagnato da un contributo sempre di natura “generazionale” (quindi all'interno del sistema previdenziale) sugli assegni più elevati e versati con condizioni molto più vantaggiose rispetto a quelle del sistema attuale.
Quindi le aspettative di nuovi interventi sulle regole per andare in pensione sono molto alte. Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, si è sempre detto favorevole alla cosiddetta «flessibilità in uscita», che significa appunto correggere la riforma Fornero per permettere il pensionamento qualche anno prima, ma con un assegno un po’ più basso.
Oggi per andare in pensione di vecchiaia servono 66 anni e 7 mesi, che dal 2019 verranno adeguati ogni due anni alla speranza di vita, arrivando a 70 anni, si prevede, nel 2049. Ma i giovani nati dopo il 1980 e con carriera discontinua rischiano di dover aspettare fino a 75 anni, dice il presidente dell’Inps, Tito Boeri. Per la pensione anticipata occorrono 42 anni e 10 mesi di contributi, che si stima saliranno a 46 anni e 3 mesi nel 2049.
I sindacati parlano di requisiti insostenibili mentre le aziende, soprattutto le grandi, sono disposte a pagare di tasca propria il pensionamento anticipato pur di mandare a casa i lavoratori anziani. A frenare le aspettative è stato finora, come ovvio, il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, e con lui la Ragioneria generale, allarmati per l’aumento della spesa pubblica e soprattutto per la perdita di credibilità presso la commissione Ue che deriverebbe da un intervento che suonasse come uno smobilizzo della riforma Fornero. Tuttavia nel Piano di riforme appena inviato a Bruxelles c’è scritto che il governo valuterà, «la fattibilità di una maggiore flessibilità nelle scelte individuali, salvaguardando la sostenibilità finanziaria.
La Camera dei Deputati ha dato la disponibilità a discutere del coinvolgimento di banche e assicurazioni nella «flessibilità in uscita» lo ha fatto rispondendo a una domanda di Maino Marchi (Pd) che alludeva al ruolo che questi soggetti possono giocare nell’ambito dell’ipotesi del «prestito pensionistico». Funzionerebbe così: il lavoratore a 2-3 anni dai requisiti di vecchiaia potrebbe chiedere un mini anticipo sulla pensione, tipo 700 euro al mese, che poi restituirebbe in piccolissime rate trattenute dal momento in cui decorre la pensione piena. Per limitare al massimo i costi, l’Inps potrebbe stipulare convenzioni con il sistema bancario e assicurativo, che fornirebbero l’anticipo sotto forma di prestito. Lo Stato si accollerebbe solo il costo degli interessi.
La proposta classica di flessibilità in uscita è quella Baretta-Boeri, che prevede la possibilità di andare in pensione fino a 4 anni di anticipo rispetto ai requisiti previsti dalla riforma Fornero per la pensione di vecchiaia ma con una penalizzazione pari al 2% per ogni anno, quindi fino a un massimo dell’8%. Stime informali dell’Inps hanno calcolato in 3,6 miliardi la maggior spesa nel 2017 che diventerebbero 7,5 miliardi nel 2026. Una variante calcolata ipotizzando una penalizzazione maggiore (3% per ogni anno di anticipo) e che solo il 70% degli interessati acceda al prepensionamento costerebbe 1,5 miliardi l’anno prossimo che salirebbero a 3,7 nel giro di dieci anni. Ieri il sottosegretario alla presidenza, Tommaso Nannicini, ha detto che le proposte che prevedono flessibilità generalizzata costano troppo, fra i 5 e i 7 miliardi l’anno.
Un’ipotesi che periodicamente ricorre è l’estensione agli uomini dell’«opzione donna»: la possibilità prorogata per quest’anno per le donne di andare in pensione con almeno 57 anni d’età e 35 di contributi ma con l’assegno interamente calcolato col contributivo. Ci si perde in genere almeno il 25-30%. Nonostante ciò la spesa per lo Stato salirebbe nei prossimi anni, per via dei pensionamenti in più, e quindi anche questa proposta ha poche possibilità.
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Sicurezza sul lavoro: il datore non è responsabile per l’operaio distratto
Il datore di lavoro non ha un obbligo di vigilanza assoluta nei riguardi del lavoratore, ma una volta forniti tutti i mezzi idonei alla prevenzione e adempiute tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.
Il lavoratore deve diventare sempre più auto-responsabile e il datore non è tenuto a rispondere sempre e comunque per gli infortuni avvenuti sul luogo del lavoro. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8883/16.
La Corte si è trovata alle prese con una vicenda in cui un lavoratore nel posizionare dei fari sull'esterno di un edificio era caduto da un'altezza di circa sei metri riportando lesioni personali clinicamente refertate in trauma cranico, toracico e degli arti dalle quali derivava una malattia della durata superiore a giorni quaranta. I fatti esposti in maniera così generica potrebbero far pensare anche a una corresponsabilità del datore, ma la Cassazione lo ha escluso nel modo più categorico analizzando la dinamica dell'incidente. Il dipendente-elettricista, infatti, doveva posizionare dei faretti e i relativi fili per portare la corrente utilizzando esclusivamente un elevatore guidato da apposita persona.
Il prestatore, però invece, di seguire queste modalità concordate nei giorni precedenti con i superiori aveva deciso autonomamente di salire sul tetto di eternit dell'edificio che, non reggendo, aveva finito per far cadere rovinosamente l'uomo. Di qui i Supremi giudici hanno concluso che se il dipendente avesse agito con diligenza e prudenza senza avventurarsi in una situazione pericolosa probabilmente non sarebbe accaduto nulla. Il tutto - si legge nella decisione - deve essere letto come una sorta di revisione della responsabilità a 360 gradi del datore per andare verso una maggiore considerazione della responsabilità dei lavoratori (cosiddetto "principio di auto-responsabilità del lavoratore"). In buona sostanza, si abbandona il criterio esterno delle mansioni per esaminare il parametro della prevedibilità intesa come dominabilità umana del fattore causale.
Al datore di lavoro, pertanto, non deve essere chiesto l'obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come accadeva in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione e ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.
La sentenza trae motivo dal ricorso proposto dall’amministratore di una società e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) della società stessa, contro la sentenza d’appello che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di lesioni a carico di un lavoratore caduto dal tetto di un capannone. Dai fatti accertati è risultato che la sera prima dell’incidente, il lavoratore, elettricista manutentore, dipendente della società da 5 anni, si era recato per un sopralluogo, su incarico della propria azienda e accompagnato dall’amministratore della società, presso un capannone del committente dove avrebbe dovuto montare dei faretti sulle pareti esterne. In tale circostanza il lavoratore e il Rspp della committente avevano utilizzato un elevatore con braccio meccanico. A conclusione del sopralluogo il Rspp della società datrice di lavoro, informato telefonicamente del lavoro da eseguire, gli aveva detto di prendere tutte le attrezzature di lavoro e di sicurezza, con la verosimile certezza che l’operaio avrebbe operato dall’elevatore messo a disposizione dal committente. È avvenuto invece che il lavoratore, pur servendosi dell’elevatore, si era portato sul cordolo esterno del capannone, frantumatosi per l’esilità delle lastre di eternit causando l’infortunio.
In base alla ricostruzione istruttoria dei fatti, per il Tribunale non era possibile sostenere che quei lavori dovessero essere svolti dal tetto e non dall’elevatore. Era risultato, inoltre, che gli imputati avevano organizzato il lavoro da effettuare senza che fosse prevista la necessità di salire sul tetto, sincerandosi che la ditta cliente mettesse a disposizione l’elevatore, ritenuto più che sufficiente per svolgere l’attività in sicurezza.
Di diverso avviso la Corte d’appello, che condannava invece i due imputati per aver omesso di predisporre i necessari apprestamenti di sicurezza.
Prima di stabilire il principio, la Corte di legittimità ha ribadito che la radicale riforma in appello di una sentenza di assoluzione non può essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma deve fondarsi su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineata situazione di conflitto valutativo delle prove.
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Lavoro: cosa sono i comportamenti antisindacali
Se il datore di lavoro adotta comportamenti che impediscono o limitano l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale o del diritto di sciopero, gli organismi locali delle organizzazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, possono presentare ricorso davanti al tribunale monocratico.
Nei due giorni successivi, il giudice del lavoro, convocate le parti e acquisite le informazioni necessarie, se dovesse accertare tale violazione, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
Contro il decreto, il datore di lavoro può, entro 15 giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale monocratico che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Il datore di lavoro che non osserva il decreto o la sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione, è punito dall’art. 650 c.p. (“Inosservanza di un provvedimento emesso da una pubblica autorità”) secondo il quale “chiunque non osserva un provvedimento emesso da una pubblica autorità è punito con l’arresto fino a tre mesi o con un’ammenda fino ad euro 206. E’ quanto riporta l’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori.
Si intende per a condotta antisindacale è quella tenuta dal datore di lavoro o dai soggetti che in suo nome hanno agito per l’esercizio dell’impresa; il comportamento è illegittimo in quanto idoneo a ledere beni protetti ed è pluri offensivo in quanto gli interessi lesi possono essere anche individuali e non solo del sindacato. Al fine di riconoscere la sussistenza del requisito della nazionalità, è necessario che il sindacato abbia una significativa e omogenea presenza nelle varie parti del territorio nazionale.
In particolare, è stato ritenuto antisindacale il comportamento che incida, in modo diretto, su diritti sindacali espressamente riconosciuti dai contratti collettivi di lavoro, dalla legge o, addirittura, dalla costituzione. La giurisprudenza ha però avuto modo di precisare come la violazione dei diritti chiaramente stabiliti da norme legali o contrattuali non esaurisca l'ambito dei comportanti antisindacali; infatti, si ritiene che il procedimento citato sia destinato a tutelare il sindacato da tutti quei comportamenti del datore di lavoro tali da ledere, ingiustificatamente, le prerogative del sindacato stesso, danneggiandone l'immagine. Più precisamente, è stato sostenuto che, una volta aperta una trattativa tra il sindacato e il datore di lavoro, entrambe le parti sono tenute a condurre tale trattative con correttezza e buona fede.
Vi sono però dei casi in cui è specificamente previsto l’obbligo del datore di lavoro di rendere certe informazioni al sindacato o alla sua rappresentanza aziendale. Questi casi sono innanzi tutto contemplati dalla legge, che – per esempio – prevede il diritto di informazione a fronte della decisione del datore di lavoro di adottare provvedimenti a forte impatto sui lavoratori: ciò accade, tra l’altro, nel caso in cui il datore di lavoro intenda mettere i lavoratori in mobilità, o sospenderli in cassa integrazione o, ancora, trasferire la propria azienda o un ramo autonomo di essa.
Altri diritti di informazione sono invece previsti dalla contrattazione collettiva, in particolare di categoria. I diritti di informazione di origine contrattuale sono dunque inevitabilmente piuttosto numerosi e, naturalmente, si applicano solo al sindacato di riferimento del contratto che ne costituisce la fonte. Per esempio, i contratti di categoria possono prevedere diritti di informazione in tema di fruizione dei permessi per riduzione dell’orario di lavoro, o di individuazione del periodo feriale, o di superamento di certi limiti di lavoro straordinario, eccetera.
In tutti i casi in cui il sindacato, o la sua rappresentanza aziendale, sia titolare di un diritto di informazione, a prescindere dal fatto che esso derivi dalla legge o dal contratto, il datore di lavoro è obbligato a renderla. La sanzione prevista dall’ordinamento nei confronti del datore di lavoro inadempiente è la condanna per condotta antisindacale, prevista dall’art. 28 S.L.. Infatti, si ritiene che la violazione di un diritto del sindacato possegga di per sé quella caratteristica, tanto più se si considera che, a seguito della violazione dell’obbligo in questione, il sindacato perde in credibilità agli occhi dei propri rappresentati e, comunque, gli si preclude in radice di svolgere il ruolo di interlocutore del datore di lavoro in un caso in cui la stessa legge, o il contratto collettivo, lo impone come tale.
L’interesse ad agire ex art. 28 SL spetta non alla struttura sindacale, ma alla Rsu, qualora la controversia riguardi la lesione di un diritto di quest’ultima e la legittimazione ad agire ex art. 28 SL sussiste in capo all’organismo locale dell’organizzazione sindacale confederale che, priva di articolazioni categoriali, possegga carattere nazionale.
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domenica 17 aprile 2016
Trovare lavoro con Indeed: app, Google Play e smartphone
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- ordine per data o rilevanza;
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- filtro per candidature via apps.
In questo modo sarà possibile ridurre il campo di ricerca visualizzando solo le offerte d'interesse. I candidati possono invece inserire il proprio annuncio o il proprio CV completo, in modo che eventuali selezionatori potranno poi visualizzarlo, anche se questa funzione è sicuramente migliorabile.
E' possibile salvare le ricerche e attivare l'alert via mail, in modo da ricevere le offerte di lavoro per la ricerca preferita direttamente via email.
Una volta avviata la ricerca, si visualizzano l'elenco delle offerte di lavoro corrispondenti, ordinate per data di inserimento. È presente anche una sezione denominata “I Miei Lavori” con la quale potrai catalogare le tue candidature, oltre che salvare le offerte.
Trovare lavoro attraverso un'applicazione su smartphone è una pratica molto comune ed immediata, infatti le app che sono molto rapide, più di tante piattaforme online soprattutto quando vengono usate da smartphone.
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Indeed CV è un servizio progettato su misura per i responsabili del personale in quanto permette di accedere gratuitamente a profili provenienti da qualsiasi settore industriale. Ad oggi vengono caricati su Indeed oltre 2 milioni di CV al mese in tutto il mondo. I consulenti di ricerca e selezione possono individuare i candidati ideali effettuando ricerche per mansione, luogo di residenza, azienda, competenze, esperienza ed istruzione, raffinando poi i risultati attraverso filtri ancora più specifici. È inoltre possibile salvare le ricerche effettuate e ricevere tramite email i CV dei profili più in linea con le posizioni da ricoprire.
I responsabili HR sono costantemente alla ricerca di profili online. Indeed CV permette loro di accedere liberamente a milioni di candidati selezionati dalle loro stesse ricerche. Grazie a Indeed CV, disponibile in più Paesi, i recruiter di tutto il mondo possono trovare e contattare i candidati migliori utilizzando i criteri di ricerca più attinenti alle loro necessità.
La caratteristica che contraddistingue questa app è la quantità di annunci disponibili. L’interfaccia è semplice e intuitiva e la ricerca si può anche impostare in base alla propria posizione. Indeed permette anche di scoprire facilmente le offerte che sono state pubblicate dopo l’ultimo accesso, così da non perdere tempo con quelle già viste e scartate in precedenza. Per creare il proprio curriculum basta poco tempo e dopo averlo inserito si possono anche comporre messaggi di presentazione differenti per ogni candidatura (come fossero brevi lettere di presentazione o il corpo della mail in cui ci si presenta a un’azienda). Indeed invia via mail le offerte più indicate per il nostro profilo e dalla app si possono seguire – come su LinkedIn – le aziende per cui si vorrebbe lavorare.
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Costo del Lavoro e Jobs Act un fallimento annunciato?
Gli incentivi monetari forniti alle imprese non si sono concretizzati in nuova occupazione a tempo indeterminato, ma hanno piuttosto favorito la trasformazione di contratti temporanei in contratti ‘permanenti’.
Se le misure del Jobs Act saranno realmente efficaci a lungo termine dal punto di vista della creazione di nuovo posti di lavoro è la domanda che in molti si stanno ponendo, soprattutto osservando i dati forniti dall’INPS relativi ai contratti di lavoro, hanno evidenziato che in particolare il contratto a tutele crescenti e decontribuzione, hanno alimentato una crescita dei posti di lavoro, soprattutto delle assunzioni a tempo indeterminato e dei voucher per il lavoro accessorio.
Questi risentono della riduzione degli sgravi contributivi previsti per chi assume nuovi lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche trasformando contratti a tempo determinato già in essere.
Tale riduzione è entrata in vigore nel 2016 e, di conseguenza, si è assistito ad un boom di assunzioni a tempo determinato a dicembre 2015, quando era ben noto il fatto che da gennaio i benefici sarebbero stati rimodulati, permettendo ai datori di lavoro di usufruire della “vecchia” decontribuzione. Sul totale delle nuove assunzioni a tempo indeterminato del 2015, quelle di dicembre rappresentano ben il 25%.
E’ legittimo chiedersi se questo boom di assunzioni e trasformazioni sia destinato a rimanere limitato e porsi domande sulla qualità della nuova occupazione e sulle prospettive di lunga durata dei contratti, una volta che si saranno esauriti gli sgravi. Vanno poi considerati i costi a carico dello Stato per questa misura, che sembra aver dato un impulso solo estemporaneo all’occupazione.
Ipotizzando che i datori di lavoro mantengano in essere tutti i contratti stipulati usufruendo degli sgravi per l’intero periodo di fruizione (36 mesi), il costo complessivo della misura risulterebbe pari a 22,6 miliardi di euro. O meglio 17 miliardi circa (5,7 miliardi di euro l’anno) considerando le maggiori entrate IRES dovute al fatto che i contributi fiscalizzati non sono più deducibili dal costo del lavoro.
Comunque in passato si è visto che non tutti i contratti a tempo indeterminato derivanti da trasformazioni di contratti a termine rimangono in essere per l’intero periodo di fruizione degli sgravi contributivi: tra il 2012 ed il 2014 il 40% dei contratti trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato sono cessati entro i tre anni (Rapporto annuale sulle Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro). Ipotizzando quindi che 4 trasformazioni su 10 cessino prima dei 36 mesi e tutte le nuove attivazioni di contratti a tempo indeterminato durino invece l’intero periodo di fruizione, il costo complessivo per l’intero periodo di vigore della decontribuzione ammonterebbe a poco più di 18 miliardi, al lordo delle maggiori entrate IRES (quasi 14 miliardi al netto IRES).
Diversamente, ipotizzando uno scenario più realistico in cui oltre al 40% delle trasformazioni a cessare entro i 18 mesi sia anche il 20% delle nuove attivazioni a tempo indeterminato, il costo della misura per le Casse dello Stato sarebbe pari a circa 14,6 miliardi al lordo dell’IRES, quasi 11 miliardi al netto.
Un’indagine sulla forza lavoro ha confermato come l’incremento dell’occupazione, dopo l’introduzione del binomio Jobs Act-decontribuzione, è sostanzialmente debole e, in gran parte, dovuto a nuovi contratti a tempo determinato. Inoltre, l’aumento più sensibile dei contratti a tempo indeterminato sembrerebbe aver interessato le fasce più anziane (oltre 55 anni) di lavoratori e non le più giovani. L’occupazione giovanile e la variazione del tasso di inattività di questi ultimi sembrerebbe essere principalmente spiegato dalla recente introduzione del programma ‘Garanzia Giovani’ e dall’esplosione dei cosiddetti vouchers (come emerge con chiarezza dall’analisi delle fonti di natura amministrativa).
Quest’indagine mette ulteriormente in luce l’incapacità del Jobs Act di rispondere ai compiti che era stato chiamato ad assolvere, infatti mostra come tra il primo ed il secondo trimestre del 2015, in Italia, il 35% dei disoccupati ha smesso di cercare lavoro, transitando dalla disoccupazione all’inattività.
E’ vero che sono aumentati i contratti a tempo indeterminato ma è anche vero che l’incremento dei posti di lavoro è limitato e «solo alcuni dei disoccupati della crisi sono tornati a lavorare, mentre gli altri si sono ritirati dalla forza lavoro»: è un’analisi originale e argomentata dell’impatto del Jobs Act quella proposta da Tortuga.
In conclusione, il combinato disposto ‘Jobs Act’-decontribuzione si è rivelato, sin ora, inefficace in termini di quantità, qualità e durata dell’occupazione generata. Il potenziale effetto deflattivo di tali politiche, inoltre, rischia di contribuire ulteriormente all’indebolimento della struttura occupazionale ed industriale italiana, già gracile all’inizio della crisi del 2008 e pesantemente colpita da
quest’ultima.
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venerdì 15 aprile 2016
Il 730 precompilato è online una guida
Da oggi l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato. Il modello precompilato è online: dalla tarda mattinata, - ricorda l'Agenzia delle Entrate - 30 milioni di contribuenti possono accedere e visualizzare la propria dichiarazione dei redditi con tutti i dati già inseriti dal fisco.
Dal prossimo 2 maggio sarà invece possibile inviarla, integrarla o modificarla. Quest'anno i cittadini troveranno già incluse anche le spese sanitarie: 520 milioni di nuovi dati per un controvalore di 14,5 miliardi di euro, cui si aggiungono altri oneri come le spese universitarie, il bonus ristrutturazioni ed energia, i contributi per la previdenza complementare, per un ulteriore controvalore di 37,4 miliardi di euro. In totale, si tratta di 700 milioni di informazioni aggiuntive confluite nei server dell'Agenzia e di Sogei. Si tratta delle voci di spesa più frequentemente riportate in dichiarazione che ampliano potenzialmente la platea di contribuenti che quest'anno potranno accettare direttamente il modello come predisposto dal Fisco, tenendosi così anche al riparo da eventuali controlli.
La precompilata 2016 – ha spiegato l'Agenzia delle Entrate - non si rivolge solo ai circa 20 milioni di contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, assimilati, o di pensione, ma anche a circa 10 milioni di soggetti che utilizzano il modello Unico persone fisiche. Saranno i cittadini stessi a optare per l'uno o l'altro modello grazie un semplice menù che li indirizzerà verso quello più adatto in base alle loro caratteristiche.
Entrano in dichiarazione 700 milioni di dati in più. Così l'Agenzia ritiene che: in prospettiva si allarga la fetta di cittadini che quest'anno potrebbe decidere di accettare direttamente la dichiarazione predisposta dal Fisco, con notevoli benefici sia in termini di semplificazioni sia di controlli. In caso di dichiarazione 730 accettata senza modifiche, infatti, è l'Agenzia delle Entrate a certificare la correttezza dei dati riportati. Beneficio che si estende anche a coloro che inviano il modello tramite Caf e professionisti.
Come fare? Un apposito collegamento disponibile sul sito dell'Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, conduce direttamente all'area di autenticazione. Per entrare nel modello è possibile scegliere tra diverse chiavi di accesso: il codice Pin per i servizi telematici dell'Agenzia, che può essere richiesto sullo stesso sito, presso gli uffici territoriali o utilizzando l'app "AgenziaEntrate"; in alternativa, possono essere utilizzati anche la Carta Nazionale dei Servizi, il Pin dispositivo rilasciato dall'Inps e Spid, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. In alternativa, per il modello 730 il contribuente può sempre scegliere di delegare un intermediario (Caf, professionisti abilitati e sostituti d'imposta).
Per ogni voce del menu “Visualizza i dati” è possibile si vede il dettaglio delle voci considerate dal fisco. In questo caso il contribuente ha acquistato una casa entro il 1° settembre 2015 e il dato – ricavato dalla banca dati catastale – è già inserito nel 730. Ma bisognerà completare la dichiarazione aggiungendo il “codice utilizzo” dell'immobile (abitazione principale, seconda casa, eccetera). La stessa verifica va fatta anche per i fabbricati già posseduti fin dall'inizio del 2015.
Cliccando su “Visualizza i dati” si accede a una serie di menu a tendina che mostrano i dati a disposizione del fisco e la fonte da cui sono stati tratti, precisando se sono stati inseriti o no nella dichiarazione. Si tratta delle informazioni su: Certificazione Unica, familiari a carico, redditi dei fabbricati e da lavoro dipendente, oneri, spese e altri redditi relativi ai familiari a carico. Il dettaglio delle spese sanitarie può essere visualizzato con un altro click.
Sempre nella sezione “Visualizza i dati”, cliccando su “Oneri e spese propri” si vede il dettaglio delle detrazioni e deduzioni che il fisco ha già inserito nel 730. Qui il contribuente ha sostenuto delle spese sanitarie (divise tra ricevute mediche e ticket per farmaci) e detrazioni per ristrutturazioni, risparmio energetico e bonus mobili, tutte pagate prima del 2015 e già inserite nella precompilata. In più viene segnalato un bonifico per ristrutturazione edilizia eseguito nel 2015 e non inserito nella precompilata.
Rispondendo a un delle semplici domande, il sistema guida alla scelta del modello più adeguato al proprio caso , cliccando sotto l'icona del modello e poi su “Conferma la scelta”.
Una volta esaminati i dati inseriti, si accede a una sezione da cui è possibile visualizzare il file pdf del modello 730 predisposto dal fisco.
mercoledì 13 aprile 2016
Pensioni di flessibilità: al via part-time in uscita
La riforma delle pensioni è uno degli argomenti più controversi e dibattuti degli ultimi anni, soprattutto dopo quella del ministro Fornero del 2011 che, tra le varie problematiche sollevate, ha generato anche i cosiddetti lavoratori esodati, numerosi dei quali rimasti ancora oggi senza pensione né stipendio. Il nuovo meccanismo è destinato ai lavoratori del settore privato con contratto a tempo indeterminato ed orario pieno, che possiedono il requisito contributivo minimo.
Al via il part-time agevolato in uscita per i lavoratori vicino alla pensione. Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ha infatti firmato il decreto che disciplina le modalità della norma introdotta dalla legge di stabilità 2016. Il nuovo meccanismo è destinato ai lavoratori del settore privato con contratto a tempo indeterminato ed orario pieno, che possiedono il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) e che maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018.
Tutti coloro che hanno i requisiti potranno concordare col datore di lavoro il passaggio al part-time, con una riduzione dell'orario tra il 40 ed il 60%, ricevendo ogni mese in busta paga, in aggiunta alla retribuzione per il part-time, una somma esentasse corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per l'orario non lavorato. Inoltre, per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, lo Stato riconosce al lavoratore la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata, in modo che alla maturazione dell'età pensionabile il lavoratore percepirà l'intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione.
In pratica, chi si trova a tre anni dalla pensione (passati i 63 anni e 7 mesi) potrà richiedere il part time mantenendo gli stessi contributi che garantiva l'impiego a tempo pieno.
Il lavoratore interessato deve richiedere all'Inps - per via telematica se è in possesso del Pin, o rivolgendosi ad un patronato oppure recandosi presso uno sportello dell'Istituto - la certificazione che attesta il possesso del requisito contributivo e la maturazione di quello anagrafico entro il 31 dicembre 2018. Dopo il rilascio della certificazione da parte dell'Inps, il lavoratore ed il datore stipulano un "contratto di lavoro a tempo parziale agevolato" nel quale viene indicata la misura della riduzione di orario. La durata del contratto è pari al periodo che intercorre tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, dell'età per il diritto alla pensione di vecchiaia. Dopo la stipula del contratto, il decreto prevede il rilascio, in cinque giorni, del nulla osta da parte della Direzione territoriale del lavoro e, da ultimo, il rilascio in cinque giorni dell'autorizzazione conclusiva da parte dell'Inps.
Il decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti e diventerà operativo dopo la relativa registrazione.
È inoltre allo studio una nuova estensione della cosiddetta Opzione donna, vale a dire il regime sperimentale nato nel 2004 e appena rilanciato che consente alle lavoratrici dipendenti l'uscita anticipata con 57 anni e 35 di contributi ma con ricalcolo contributivo della pensione.
Inoltre, restano in campo anche le soluzioni più strutturali che riguardano i requisiti di età o contributivi partendo dai disegni di legge presentati in Parlamento o dalla proposta avanzata dal presidente dell'Inps, Tito Boeri, accomunate dalla formula dell'anticipo con penalizzazione (2-3% l'anno rispetto alla vecchiaia). Così come altri interventi di “semplificazione” dei meccanismi di uscita con ricongiunzioni non onerose.
Il contratto di part time agevolato per i lavoratori che raggiungono i requisiti per la pensione di vecchiaia entro il 2018 «rischia di essere precluso per le donne» per effetto del diverso requisito anagrafico previsto in questi anni e dell’equiparazione nel 2018 dell’età tra maschi e femmine. Lo spiega la Uil. Le donne nate nel 1951 - che raggiungerebbero i 66 anni e 7 mesi entro il 2018 sono già uscite nel 2012. Quelle nate nel 1952 escono quest’anno con 64 anni mentre quelle del 1953 raggiungeranno i requisiti fuori tempo massimo.
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Assunzioni nel settore agricolo: come fruire dello sgravio contributivo
L’INPS ha emanato le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio sulle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai datori di lavoro agricolo, riepilogando le condizioni di spettanza e la procedura specifica da osservare. In particolare, è previsto l’obbligo di inoltrare una comunicazione preventiva all’assunzione esclusivamente in via telematica e, in caso di accoglimento dell’istanza, la successiva stipula del contratto di assunzione entro il termine perentorio di quattordici giorni lavorativi. A seguire, il datore di lavoro agricolo deve presentare la domanda definitiva di ammissione al beneficio.
Con la circolare Inps n. 57 del 29 marzo 2016, vengono fornite le istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo, che prevede la riduzione del 40% dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016.
La riduzione, introdotta dalla legge di stabilità 2016 per promuovere forme di occupazione stabile, riguarda le assunzioni di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, non hanno avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato e prevede, per due anni dalla data di assunzione, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 40% del loro ammontare, entro un massimo di € 3.250 su base annua.
L’esonero si applica a tutti i datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro domestico e con condizioni differenziate per le aziende agricole, e riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato.
Dal punto di vista soggettivo, come chiarisce l’INPS, “l’esonero contributivo è rivolto all’assunzione di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Pertanto, esso assume la natura tipica di incentivo all’occupazione".
La circolare INPS numero 57/2016 in materia di bonus assunzioni 2016 ribadisce i requisiti che i datori di lavoro devono possedere per fruire dell’esonero contributivo biennale specificando che l’esonero contributivo medesimo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
lavoratori che sono disoccupati da oltre 6 mesi: in tal caso il bonus spetta qualora il lavoratore non abbia ricoperto alcuna occupazione per un periodo pari o superiore ai 6 mesi che hanno preceduto l’assunzione;
lavoratori con contratto a tempo determinato: in questo caso, l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato spetta comunque anche se il dipendente assunto ha svolto, nei 6 mesi precedenti, un lavoro con contratto a termine;
lavoratori Co.co.co. o Partita IVA: anche il caso del lavoratore autonomo o con contratto parasubordinato, non avendo instaurato nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, darà diritto allo sgravio;
somministrazione: quando il lavoratore viene assunto in somministrazione può comunque beneficiare dell’agevolazione, soltanto però se a tempo indeterminato, indipendentemente dalla durata delle missioni presso uno o più utilizzatori;
trasferimenti d’azienda o cambi d’appalto: qualora sussistano trasferimenti d’azienda (o di fusione per incorporazione) oppure cambi d’appalto, il dipendente ha comunque diritto al bonus, che in questo modo transita alla ditta che subentra.
Al fine di agevolare le attività di competenza delle aziende, il codice di autorizzazione per la fruizione del beneficio è il medesimo utilizzato nel 2015 per l’esonero contributivo integrale introdotto dalla legge di stabilità 2015: 6Y (aziende UniEmens e datori di lavoro iscritti alle gestioni previdenziali pubbliche). Le autorizzazioni per l’assunzione agevolata dei lavoratori del settore agricolo, per le quali è previsto un tetto annuo di spesa, sono effettuate tramite le procedure telematiche predisposte dall’Inps, che fornirà all’azienda l’esito dell’autorizzazione entro tre giorni dall’invio della relativa richiesta.
I datori di lavoro agricoli che intendano fruire del beneficio in oggetto per l’assunzione di impiegati e/o dirigenti, devono, pertanto, inviare preventivamente un modulo telematico di richiesta della fruizione dell’incentivo.
Il modulo telematico si compone di due distinte sezioni: nella prima sezione, l’utente richiede la prenotazione delle somme a titolo di esonero contributivo per l’assunzione. Entro tre giorni dall’invio dell’istanza, l’INPS verifica la disponibilità delle risorse ed, esclusivamente in modalità telematica, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro richiedente l’importo del beneficio per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
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sabato 9 aprile 2016
Lavoro: criticità delle dimissioni telematiche
La nuova procedura per le dimissioni e la risoluzione consensuale introdotta dal Jobs Act ha ottime ragioni ma può presentare anche qualche problema.
Tra le numerose disposizioni contenute nella Legge delega n. 183/2014 “Jobs Act” il Legislatore, nell'obiettivo di adeguamento della regolamentazione del mercato del lavoro sulla base delle nuove esigenze tecnico/produttive, ha lasciato spazio anche alla revisione di una serie di procedure che trovano loro rappresentazione normativa nel D.Lgs 151/2015 conosciuto come “Decreto Semplificazioni”. Uno degli aspetti contenuti nel suddetto decreto è la volontà del Legislatore di effettuare un nuovo “giro di vite” sul fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco”.
Ricordiamo come, a riguardo, era già intervenuta la precedente riforma del mercato del lavoro Legge n. 92/2012 (Legge Fornero) che aveva introdotto la procedura di convalida delle dimissioni volontarie quale strumento che, nelle more di accertare la genuina volontà del recesso da parte del lavoratore, si configurava, fino al 11 marzo 2016, un valido strumento che permettesse di accertare la legittimità del recesso con una simbiotica compartecipazione delle parti all'adempimento.
Vediamo com’è articolata la nuova procedura per le dimissioni e le risoluzioni consensuali?
Il lavoratore può procedere personalmente oppure tramite soggetti individuati dalla norma.
Nel caso in cui decidesse di procedere direttamente dovrà:
munirsi di Pin Inps (se non ne è già in possesso);
effettuare apposita registrazione sul portale www.cliclavoro.gov.it munendosi, in tal modo, di una user e di una password;
accedere al sito www.lavoro.gov.it per la compilazione dell'apposito modello. Nel caso in cui il rapporto sia iniziato dopo l'anno 2008, il sistema proporrà automaticamente i rapporti di lavoro esistenti, in modo da consentire al lavoratore la scelta di quello dal quale intende recedere. Al contrario, per i rapporti iniziati prima del 2008 (ante introduzione del modello “UniLav”), sarà lo stesso lavoratore a dover inserire manualmente tutti i dati necessari;
inviare telematicamente il modello, ricevendo, al contempo, un codice alfanumerico attestante
l'avvenuta trasmissione. Il modello sarà automaticamente inoltrato alla competente Direzione Territoriale del Lavoro e alla casella di posta elettronica del datore di lavoro. Da quanto indica il Dicastero di Via Flavia, con la circolare n. 12/2016, per il datore di lavoro sembrerebbe possibile indicare anche una mail “ordinaria” e non, necessariamente, un indirizzo di posta elettronica certificata.
Dal 12 marzo 2016 le dimissioni e risoluzioni consensuali dovranno essere rese “efficaci” dal lavoratore attraverso la compilazione e l'invio telematico come abbiamo visto sopra, procedura che questi, pena l'inefficacia del recesso, dovrà aver cura di adempiere per mezzo proprio o per tramite di soggetto delegato. L'utilizzo della procedura telematica costituisce, inoltre, unica modalità con cui il lavoratore, entro sette giorni dalla data di convalida del recesso, potrà anche revocare le proprie dimissioni richiamando codice identificativo della comunicazione inviata e marcata temporalmente.
La nuova procedura riguarda tutti i datori di lavoro privati con esclusione dei rapporti di lavoro domestico. La procedura di convalida ex art. 26 D.Lgs 151/2016 non riguarderà i casi di dimissioni o risoluzioni consensuali intervenute durante il periodo di congedo di maternità/paternità del soggetto lavoratore o dei primi tre anni di vita del bambino che restano soggette all'obbligo.
Vediamo di mettere in evidenza altre criticità che la nuova norma solleva. Innanzitutto ci si chiede cosa succederebbe se il lavoratore non seguisse la procedura prevista dalla norma. In caso di mancato esperimento della procedura telematica, il datore di lavoro sarà costretto ad aprire un procedimento disciplinare – ex art. 7 della L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) – dovendo, molto probabilmente, giungere a un licenziamento disciplinare per assenze ingiustificate. Tale recesso comporterebbe, come noto, l'obbligo di pagare il “ticket di licenziamento”.
Un’altra situazione paradossale nella quale potrebbe venirsi a trovare il datore di lavoro è quella relativa all'esercizio del “diritto di ripensamento”. Immaginiamo un lavoratore che, all'improvviso, si dimette. Il datore di lavoro deve correre subito ai ripari ed effettuare una nuova assunzione. Ma il “vecchio” lavoratore, entro sette giorni, può ripensarci e revocare le dimissioni. Quale sarà la sorte del neo-assunto in “sostituzione”?
Infine, se il lavoratore vuole procedere personalmente all’invio delle dimissioni telematiche e non è già in possesso del Pin Inps, dovrà per prima cosa provvedere a tale richiesta e attendere che gli sia recapitato via posta tradizionale una parte del codice. A questo punto, il lavoratore potrebbe trovarsi nella paradossale situazione di non poter rassegnare le dimissioni, o magari a doverle procrastinare nel tempo, in quanto non ha ricevuto in tempo utile il codice pin.
venerdì 8 aprile 2016
Tirocinante con super bonus anche se cambia azienda
La Direzione generale per le Politiche Attive i servizi per il lavoro e la Formazione, del Ministero del Lavoro, ha emanato il Decreto direttoriale n. 16/2016 con il quale istituisce l’incentivo denominato “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini” nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani”. Il super bonus prevede un incentivo variabile da 3.000 a 12.000 euro per i datori di lavoro che assumono con un contratto a tempo indeterminato un giovane.
Ai datori di lavoro che assumono un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, purché avviato entro il 31 gennaio 2016, è riconosciuto un incentivo economico il cui importo è definito nella tabella sottostante.
L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° marzo al 31 dicembre 2016, nei limiti delle disponibilità finanziarie allocate e spetta nel caso in cui il percorso di tirocinio extracurriculare sia finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani e per contratti a tempo indeterminato.
L’incentivo può essere chiesto da tutti i datori di lavoro a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori; l’ambito soggettivo dell’agevolazione comprende, quindi, anche i professionisti. Il bonus può essere fruito anche oltre soglia “de minimis” qualora la nuova assunzione comporti un incremento occupazionale netto.
La disciplina di attuazione della misura “bonus occupazionale” è stata dettata con Decreto Direttoriale n. 1709 dell'8 agosto 2014, che ha definito anche le risorse finanziarie disponibili, a livello regionale e provinciale, entro cui l'incentivo può essere concesso.
L'incentivo può essere richiesto da tutti i datori di lavoro privati che assumano giovani registrati al Programma Garanzia Giovani, tramite il portale www.garanziagiovani.gov.it.
Come chiarito dall’INPS nella Circolare n. 118/2014, hanno accesso all’incentivo i datori di lavoro privati a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.
Da ciò consegue che rientrano nel novero dei soggetti beneficiari anche i professionisti.
In generale, il bonus occupazionale spetta:
- per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- per le assunzioni a tempo determinato di durata pari o superiore ai 6 mesi.
A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015, l’incentivo può essere riconosciuto anche per i contratti di apprendistato professionalizzante.
Le Regioni Friuli Venezia Giulia, Puglia, Emilia Romagna hanno previsto che il bonus venga riconosciuto solo per contratti a tempo indeterminato e con apprendistato professionalizzante.
Mentre le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta non hanno attivato la misura.
Relativamente all'ambito territoriale di ammissibilità occorre riferirsi alla Regione o Provincia autonoma ove si trova la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione, indipendentemente dalla residenza del giovane da assumere.
I soci lavoratori di cooperative che, ai sensi della Legge n. 142/2001, hanno stipulato un contratto di lavoro subordinato sono equiparati a tutti gli effetti agli altri lavoratori.
Proroghe di rapporti a tempo determinato
Il suddetto decreto direttoriale ha previsto che, nelle ipotesi di proroghe dei rapporti, il beneficio può essere riconosciuto se la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a 6 mesi.
Inoltre, nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno 12 mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quanto già autorizzato per i primi 6 mesi.
L’incentivo è escluso per il contratto di apprendistato per il diploma e di alta formazione, per il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.
L'importo del beneficio è variabile a seconda dalla classe di profilazione attribuita al giovane e dal contratto di lavoro concluso.
Nel caso di rapporto a tempo indeterminato, l'incentivo è pari a:
- 1.500 euro per la classe di profilazione 1;
- 3.000 euro per la classe di profilazione 2;
- 4.500 euro per la classe di profilazione 3;
- 6.000 euro per la classe di profilazione 4.
Nel caso di rapporto a tempo determinato, l’importo dell'incentivo è pari a:
- 1.500 euro per la classe di profilazione 3 (3.000 euro se la durata è pari o superiore a 12 mesi);
- 2.000 euro per la classe di profilazione 4 (4.000 euro se la durata è pari o superiore a 12 mesi).
Per ottenere il “Super bonus tirocini” è necessario che:
- il tirocinio sia stato svolto nell’ambito di Garanzia Giovani;
- il giovane, all’inizio del percorso, sia in possesso del requisito di NEET.
Nello specifico, l’importo del “Super bonus tirocini” è pari a:
- 3.000 euro per la classe di profilazione 1;
- 6.000 euro per la classe di profilazione 2;
- 9.000 euro per la classe di profilazione 3;
- 12.000 euro per la classe di profilazione 4.
L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, sarà proporzionato alla durata effettiva dello stesso.
Importo incentivo per contratti di lavoro part-time
I contratti di lavoro a tempo parziale consentono di richiedere il beneficio se l'orario di lavoro del contratto individuale sia almeno pari al 60% dell'orario di lavoro normale. In ogni caso, l'incentivo spetta in misura proporzionale.
L’incentivo Garanzia Giovani è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori.
L’INPS ha inoltre precisato che l’incentivo può essere comunque fruito qualora, con l’assunzione del giovane, l’incremento occupazionale netto non si sia realizzato a causa di una riduzione del personale nei 12 mesi antecedenti dovuta ad una delle seguenti motivazioni:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d’età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.
Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro occupati nei 12 mesi precedenti la nuova assunzione presso il medesimo datore di lavoro si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.
L’INPS ricorda, che ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti.
Pertanto, il bonus è riconosciuto solo se, trascorso il primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui si è chiesto il beneficio, viene mantenuto l’incremento occupazionale inizialmente realizzato, ossia non sono intervenute cessazioni anticipate dei rapporti di lavoro in essere alla data dell’assunzione, oppure riconducibili ad una delle cause in precedenza descritte (dimissioni volontarie, invalidità, licenziamento per giusta causa, ecc.).
In caso contrario, dovrà essere effettuato un ricalcolo del numero medio di ULA presunte per i 12 mesi successivi all’assunzione, allo scopo di accertare se, nonostante tali cessazioni, la forza lavoro che si prevede di impiegare continui ad essere superiore a quella media dei 12 mesi precedenti l’assunzione.
L’iter di riconoscimento del bonus occupazionale si articola in diverse fasi. L'incentivo sarà essere concesso ai datori di lavoro entro i limiti delle risorse assegnate per ogni regione e provincia autonoma.
Il datore di lavoro dovrà inoltrare una domanda preliminare di ammissione all’incentivo avvalendosi esclusivamente del modulo “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.
Autorizzazione INPS
Una volta inviato il modulo, l'INPS verificherà i dati relativi al giovane indicati in sede di registrazione al “Programma Garanzia Giovani” e quale sia la sua classe di profilazione.
Nel caso in cui non risultasse tale classe, l'Istituto sospende l'iter in quanto sarà il Ministero del Lavoro ad invitare la regione e provincia autonoma a procedere con la profilazione del giovane.
Qualora entro 15 giorni dall'invito non si sarà provveduto all'assegnazione della classe di
profilazione, procederà all'attribuzione direttamente il Ministero.
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giovedì 7 aprile 2016
Call center: chiarimenti sugli ammortizzatori sociali previsti
Arrivano con la Circolare n. 15/2016 del Ministero del Lavoro i chiarimenti in merito agli aspetti applicativi relativi alla durata del trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore Call Center, con particolare riferimento agli aspetti applicativi relativi alla durata del trattamento di sostegno al reddito previsto per il settore.
Si tratta della norma che prevede concessione di misure per il sostegno al reddito, il trattamento può essere concesso, sulla base di specifici accordi, siglati in ambito ministeriale, nel limite massimo di 5.286.187 euro per l’anno 2015, e di 5.510.658 euro per il 2016, per periodi non superiori a 12 mesi.
L’art. 3 del decreto 22763 contempla la possibilità di concedere il trattamento sulla base di specifici accordi, siglati in ambito ministeriale, per periodi non superiori a 12 mesi.
Il Ministero ha chiarito che, in presenza di un accordo siglato nell’anno 2016, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario nel corso dello stesso anno, è possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi, superando il limite temporale del 31 dicembre 2016 attualmente previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga. In considerazione della specialità della normativa, la circolare chiarisce inoltre che, in presenza di un accordo siglato nell’anno 2016 – con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2016, e fermo restando il limite di finanziamento – è possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi, superando il limite temporale del 31.12.2016 attualmente previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga.
Con decreto n. 22763 del 12 novembre 2015, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro delle Finanze è stata riconosciuta un’indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, ai lavoratori delle aziende del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale. In considerazione della specialità della normativa, la circolare ha chiarito che «in presenza di un accordo siglato nell’anno 2016, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2016, e fermo restando il limite di finanziamento, è possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi, superando il limite temporale del 31.12.2016 attualmente previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga».
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domenica 3 aprile 2016
Pensioni: serve contributo da importi elevati per i giovani
Sono quasi 475mila le pensioni liquidate prima del 1980, e quindi elargite da più di 36 anni. Lo dice l'Inps. Il dato è estrapolato dalle tabelle sugli anni di decorrenza delle pensioni riguardo assegni di vecchiaia (comprese le anzianità) e superstiti del settore privato. Per le pensioni di vecchiaia l'età media alla decorrenza era di 54,9 anni, per quella ai superstiti di 41,3. I dati non riguardano i baby pensionati del pubblico impiego, usciti dal lavoro prima del 1992 con almeno 14 anni di contributi.
«Poichè sono state fatte concessioni eccessive in passato - ha spiegato il presidente dell'Inps Tito Boeri ai microfoni di SkyTg24 - e queste concessioni pesano oggi sulle spalle dei contribuenti, credo sarebbe opportuno andare per importi elevati e chiedere un contributo di solidarietà dalle pensioni più alte, per i giovani e anche rendere più facile a livello europeo questa uscita flessibile».
Il presidente dell'Inps Tito Boeri sottolinea l'importanza di intervenire «in tempi ragionevolmente stretti» con una riforma per avere maggior flessibilità nelle pensioni. Interpellato in particolare sulla richiesta giunta ieri al Governo dai sindacati di intervenire già prima del Def spiega: «È importante che si intervenga - ha detto -, non è qualcosa che si può rimandare a lungo. Soprattutto gli aspetti più importanti sul mercato del lavoro sono qualcosa su cui bisogna intervenire adesso, perché il blocco morde e in qualche modo ostruisce l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro adesso, non fra tre anni. Penso che sia opportuno intervenire in tempi ragionevolmente stretti».
Dopo le polemiche sull'alto numero di pensionati sotto i 750 euro al mese, quasi 6 su 10, il presidente Boeri invita a «guardare al dato medio per pensionato, e non alla pensione media», perché spiega «la situazione è meno grave di quel che si possa pensare». D a Vicenza spiega: «C’ stata una informazione errata, bisogna guardare al dato medio per pensionato, non alla pensione media - ha spiegato -. In Italia sono molti i pensionati che percepiscono più di un trattamento, questo non vuol dire che le pensioni non siano basse in Italia, ma la situazione è meno grave di quel che si possa pensare prendendo il dato per pensione singola». Boeri ha poi aggiunto che «i dati medi per pensionati per il 2014 cominceranno ad essere disponibili a partire da luglio» e il quadro sarà più chiaro con quei dati.
A Boeri era stato chiesto nel dettaglio se la presenza di una così vasta platea di pensionati di lunga data, non sia il caso anche di andare a rivedere i diritti acquisiti, anche per rendere più sostenibile il sistema pensionistico. «Abbiamo formulato delle proposte molto articolate, che guardano all’età, alla decorrenza della prima pensione — ha risposto Boeri —. Perché quando si guarda anche agli importi pensionistici bisognerebbe sempre guardare da quanto tempo vengono percepiti questi importi.
Possono essere anche importi limitati ma se uno li ha percepiti da quando aveva meno di 40 anni, chiaramente cumulandosi nel tempo vengono a stabilire un trasferimento di ricchezza pensionistica considerevole».
Quanto alla richiesta di intervenire sulle pensioni già prima del Def rivolta sabato al governo dai sindacati, il presidente dell’Inps ha spiegato che è importante intervenire «in tempi ragionevolmente stretti» con una riforma del sistema previdenziale per avere maggior flessibilità nelle pensioni. «È importante che si intervenga — ha detto —, non è qualcosa che si può rimandare a lungo. Soprattutto gli aspetti più importanti sul mercato del lavoro sono qualcosa su cui bisogna intervenire adesso, perché il blocco morde e in qualche modo ostruisce l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro adesso, non fra tre anni». «Dopo di che ci sono delle compatibilità a livello europeo — ha precisato —, ci sono delle priorità che non spetta a me stabilire nell’azione di governo, se si vuole intervenire è opportuno farlo adesso».
Per Boeri è «importante» introdurre la flessibilità in uscita perché «migliorerebbe le condizioni del mercato del lavoro, soprattutto per l’ingresso dei giovani»: «Abbiamo messo in luce come questa brusca impennata nei requisiti anagrafici e contributivi che è stata posta in essere con la riforma del 2011 abbia penalizzato i giovani — ha spiegato —: le imprese in cui c’erano più lavoratori bloccati da quelle riforme sono quelle che hanno assunto meno giovani».
Ma c’è anche un secondo motivo: «È un fatto di libertà. Ci sono delle persone che hanno dei piani individuali, per cui pensano a un certo punto di uscire dal mercato del lavoro verso il pensionamento. Se questa uscita è possibile concepirla in modo che sia sostenibile e non gravi sul futuro dei giovani, e non faccia aumentare il debito pensionistico, il che vuol dire fare delle riduzioni dell’importo delle pensioni per impedire che queste persone si avvantaggino rispetto a quanti lavorano più a lungo, se è possibile fare un intervento di questo tipo, è bene farlo. Però bisogna farlo con queste caratteristiche».
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