Visualizzazione post con etichetta Pensioni. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Pensioni. Mostra tutti i post

mercoledì 8 luglio 2015

Pensioni: la proposta del presidente dell’Inps Boeri



Un contributo di solidarietà sulle pensioni più ricche, per finanziare la flessibilità in uscita; la possibilità di lasciare il lavoro in anticipo di qualche anno spalmando su più anni il montante dei contributi, in maniera tale da non peggiore il debito previdenziale; un’operazione trasparenza sui vitalizi dei politici; l’armonizzazione dei trattamenti e (delle procedure), la possibilità di versare contributi aggiuntivi in base al principio che «non si va in pensione ma la pensione si prende» (e quindi la si può integrare in maniera volontaria di più e meglio di quanto non avvenga oggi) e la costruzione di una rete di protezione sociale per dare una risposta al problema degli over 55 che si trovano senza lavoro.

I cinque punti della proposta

Flessibilità sostenibile, una rete di protezione sociale dai 55 anni in su, unificazione delle posizioni assicurative (con la fine delle ricongiunzioni onerose), armonizzazione dei tassi di rendimento e nuove opportunità di versamenti perché «non si va in pensione, ma si prende la pensione». Sono i cinque punti sui quali si incardina la proposta di riforma del sistema previdenziale messa a punto dal presidente dell’Inps, Tito Boeri, delineata alla Camera in occasione della presentazione della relazione annuale dell’Istituto.

Una bozza di riforma già «sottoposta all'attenzione dell’Esecutivo» e formulata, ha puntualizzato, «non per esigenze di cassa, ma ricercando maggiore equità, tanto fra le generazioni diverse che all'interno di ciascuna generazione».
Contributo solidarietà su pensioni elevate

In ogni caso per Tito Boeri è giusto «chiedere a chi ha redditi pensionistici elevati in virtù di trattamenti molto più vantaggiosi di quelli di cui godranno i pensionati del domani, un contributo al finanziamento di uscite verso le pensioni più flessibili».

Incentivi tempo indeterminato forse troppo costosi
«Incentivi fiscali così potenti difficilmente potranno essere mantenuti in via per lungo tempo. Sono molto, forse troppo costosi». È l’ulteriore valutazione del presidente dell’Inps sugli aiuti previsti nel Jobs act per i contratti a tempo indeterminato. Al tasso attuale di assunzioni «si può stimare che la perdita di gettito a regime di una decontribuzione triennale valida solo a partire dal 2015 sia di circa cinque miliardi. Se la decontribuzione dovesse poi continuare anche per tutto il 2016, al tasso attuale di assunzione e di utilizzo degli incentivi il costo salirebbe a 10 miliardi su base annua».

Apertura al Jobs Act - Boeri ha sottolineato i risultati raggiunti dal Jobs Act, con l'aumento dei contratti a tempo indeterminato in un periodo di ripresa anemica.

Retribuzione minima oraria - "Peccato" ha detto Boeri, che tale misura prevista nella legge delega al governo, sia stata messa da parte. L'introduzione di un salario minimo orario, secondo Boeri, è importantissime ed evita che la contrattazione collettiva lasci con meno tutele i lavoratori con meno tutele contrattuali.

Importante che le donne lavorino - La diversificazione, con due redditi che entrano in famiglia, è un valido strumento per difendere le famiglie dalla crisi.

Reddito minimo garantito - Come rimarcato in passato, le proposte secondo Boeri hanno il pregio di aprire il dibattito anche se hanno difetti di progettazione. "Il diavolo è nei dettagli" ha detto il presidente INPS che ha auspicato aggiornamenti che rendano più mirati ed efficaci i provvedimenti.

Flessibilità in uscita - Discorso analogo per reddito minimo. I testi proposti nelle audizioni alla Camera e al Senato, secondo Boeri, si "allontanano dai meccanismi del contributivo, riesumando gli schemi dell'anzianità" che, secondo l'INPS, è insostenibile. L'INPS può formulare proposte, ne ha tutto il diritto visto il capitale umano di cui dispone. Il confronto, comunque, deve "avvenire nelle sedi opportune" dice Boeri. Dobbiamo superare la "malattia dell'ultima sigaretta" di cui sono afflitte, secondo l'INPS, le ultime riforme pensioni: occorre dare stabilità.

Operazione "La mia pensione" - Sarà possibile, tramite il sito dell'Ente, simulare la pensione di vecchiaia sulla base di simulazioni fatte sulle statistiche in possesso dell'INPS per valutare in futuro quanto si percepirà.

Sono 5 i punti fondamentali della proposta presentata da Tito Boeri:

1) Protezione sociale per over 55: primo passo per il reddito minimo, al di sopra dei 55 anni è troppo difficile trovare un lavoro e per questo bisogna tutelare queste persone secondo Boeri e la povertà è triplicata durante la recessione. E' una misura di assistenza, che va finanziata con la fiscalità generale.

2) Unificazione dei trattamenti iniziata con il pagamento che avviene per tutti il primo del mese. Per ogni 3 pensionati vengono messe in pagamento quattro pensioni. Boeri propone di unificare la pensione tra regimi diversi, modificando senza oneri aggiuntivi (via le ricongiunzioni onerose) categorie come la gestione separata.

3) Armonizzazione. Ci sono forti asimmetrie tra i trattamenti previdenziali, non fondate sui diversi livelli contributivi e riflettono differenze macroscopiche tra generazioni e categorie. Stop ai trattamenti di favore. I vitalizi dei parlamentari sono "pensioni sottratte alle riforme previdenziali degli ultimi 25 anni" ha detto Boeri, auspicando un intervento di Camera e Senato: oggi non ci sono informazioni sul rendimento di tali vitalizi. Chi ha redditi pensionistici più elevati dovrà dare un contributo di solidarietà per le uscite flessibili.

4) Flessibilità sostenibile. Chi va in pensione prima deve spalmare il montante contributivo su più anni e, ogni anno in meno di età, è chiaro che l'assegno mensile si abbassi. Questa flessibilità non grava sulle generazioni future perché non fa aumentare il reddito pensionistico. Si può permettere a chi vuole uscire anticipatamente di farlo, senza gravare sulle generazioni future.

5) Non si va in pensione ma si prende la pensione. Anche i pensionati possono contribuire al finanziamento della previdenza di chi si è ritirato dalla vita attiva. L'INPS vuole offrire la possibilità di versare contributi a chi sta già percependo un trattamento previdenziali. Anche i datori di lavoro potranno versare contributi agli ex dipendenti secondo l'ultima proposta INPS.



sabato 27 giugno 2015

INPS: iniziano i rimborsi per la pensione da agosto 2015



796 euro questo è l’ammontare del rimborso che arriverà nelle tasche dei pensionati con un assegno da 1500 euro. E' l'effetto della sentenza della Corte Costituzionale che dichiarava illegittimo il blocco della perequazione deciso dal Salva Italia.

L’INPS ha comunicato le modalità di rimborso degli arretrati delle pensioni che saranno erogati a partire da agosto 2015. Nella circolare INPS n. 125 sono state pubblicate le modalità di pagamento dei rimborsi delle pensioni a seguito della sentenza, che aveva definito incostituzionale il blocco degli scatti di adeguamento all'inflazione deciso dal Governo Monti nel 2011. I rimborsi scattano automaticamente e diventano esecutivi dal 1 agosto con una prima tranche di 796 euro. Restano esclusi gli assegni superiori a 3mila euro.

I calcoli saranno effettuati dall'istituto di previdenza e l’importo arriverà automaticamente. Ma sarà tassato. Gli eredi invece devono fare domanda.

Le pensioni interessate al rimborso, sono quelle che vanno da 3 volte il minimo Inps (circa 1500 euro lordi mensili) fino a 6 volte il minimo (circa 3000 euro lordi mensili) secondo un meccanismo di gradualità. Il bonus,  arretrati saranno corrisposti il 1° agosto 2015 all'interno dei consueti assegni previdenziali che spettano al pensionato.

Il meccanismo di ricalcolo dell’assegno, per il 2012 e 2013 è riconosciuta una rivalutazione pari al 100% dell’inflazione per gli assegni fino a tre volte il minimo Inps; si scende al 40% per gli assegni fino a quattro volte, quindi ancora al 20% per gli assegni fino a cinque volte, per scendere al 10% per gli assegni fino a sei volte superiori al minimo. Oltre questa soglia non c’è alcuna rivalutazione e nessun rimborso. L’incremento per il primo biennio costituisce poi la base di calcolo per gli anni successivi, a partire dal 2014. Per il 2014 e il 2015 invece la rivalutazione sarà dunque riconosciuta a partire dalle pensioni superiori a 3 volte il minimo e fino a 6 volte, e sarà pari al 20% della percentuale assegnata per ogni fascia di reddito per gli anni 2012-2013. L’Istituto procederà, poi, spiega ancora la nota, in occasione del rinnovo delle pensioni per il 2016, a ricalcolare le pensioni a partire dal 2012, attribuendo le percentuali di perequazione sopra indicate ai coefficienti di perequazione, rispettivamente del 2,7 e del 3 per cento, relativi agli anni 2012 e 2013 e i criteri di perequazione stabiliti dalla legge n. 147 del 2013 per gli anni 2014, 2015 e 2016. E poi, dal 2017 entreranno in vigore ancora nuove norme.

Si tratta di una somma erogata una tantum per il periodo che va da gennaio 2012 ad agosto 2015, quindi non si tratta di una prima rata di rimborso che ne prevede delle successive, almeno per il momento. Per i pensionati con importi di pensione più alti i rimborsi vanno a scalare, per esempio 450 fino a 2.000 euro di pensione o 276 per importi ancora superiori. Per questi pensionati inoltre scatterà il meccanismo della perequazione, sarà quindi riallineata ai tassi di inflazione, che poi è esattamente quello che è stato bloccato dal decreto del Governo Monti. Quindi oltre al rimborso la pensione avrà una base di 1.525 euro già dal primo agosto per poi salire a 1.541 da gennaio 2016.

Per il pensionato da 1.500 euro di pensione, la tabella di calcolo ha previsto per il 2012 euro 210,60 di rimborso, 447,20 per il 2013, 89,96 per il 2014 e 48,51 per il 2015. Il calcolo è stato fatto in base alla rivalutazione per il riallineamento della pensione alla perequazione.

L’unico esempio fornito dalla circolare Inps. Le pensioni superiori a 3 volte il minimo e pari o inferiori a 4 volte il minimo (fino dunque a 1500 euro lordi) verranno complessivamente rivalutate, calcolando gli arretrati 2012, 2013, 2014 e 2015, di 796,27 euro. In particolare, saranno restituiti 210,60 euro per il 2012 e 447,20 per il 2013. Per il 2014 e 2015, invece, la restituzione sarà pari rispettivamente a 89,96 euro e 48,51 euro.

La base di calcolo della pensione 1500 diventa a partire dall'agosto di quest’anno di 1.525 euro mensili lordi,. E poi a partire dal gennaio del 2016 ammonterà a 1.541 euro, sempre mensili e sempre lordi.

Al rimborso hanno diritto anche coloro che nel frattempo sono deceduti? Sì, la sentenza della Consulta e il decreto del governo interessa anche i titolari del trattamento pensionistico che nel periodo interessato sono deceduti. Lo spiega (indirettamente) la circolare dell’Inps, quando afferma che «il calcolo delle differenze spettanti verrà effettuato anche per le pensioni che al momento della lavorazione risulteranno eliminate».

E dunque del bonus beneficeranno gli eredi?  Esattamente. Ma dovranno presentare una domanda all'Istituto previdenziale, che ovviamente per ora non ha predisposto alcun modulo, ma che certamente inserirà delle informazioni nel suo sito http://www.inps.gov.it/. E il pagamento delle spettanze agli aventi titolo (si presume tutti gli eredi presenti nell'asse ereditario, la circolare non lo chiarisce) sarà effettuato a domanda «nei limiti della prescrizione».

Almeno il bonus che arriva il prima agosto sarà «netto», ed esente da tasse?  No, ci si dovranno pagare le tasse. Il decreto e la circolare chiariscono che il bonus di rimborso sarà sottoposto al regime della tassazione separata (al 23%) per quanto riguarda tutti gli arretrati fino al 2014; per le somme maturate dal 2015 invece ci si applicheranno le aliquote fiscali della tassazione ordinaria.

Esaminando e in ultima analisi si sintetizza quanto segue. I rimborsi sulle pensioni superiori a tre volte il minimo saranno tra il 10% e il 40% di quanto perso per gli anni 2012-2013 e pari ad appena il 20% di quanto erogato per gli anni precedenti per il 2014. Per le pensioni tra le tre e le quattro volte il minimo (circa tra 1.500 e 2.000 euro) la rivalutazione per il 2012-13 sarà del 40% dell'inflazione (2,7% per il 2012, 3% per il 2013); per le pensioni tra quattro e cinque volte il minimo (tra 2.000 e 2.500 euro lordi al mese) sarà del 20 dell'inflazione%; per le pensioni tra i 2.500 e i 3.000 euro la rivalutazione sarà solo pari al 10% di quanto perso. Le pensioni di importo superiore a sei volte il minimo non avranno nessun rimborso.

Non è necessaria la domanda. La ricostituzione dei trattamenti avviene ''d'ufficio'', non è necessaria la domanda. Diversa la procedura nel caso degli eredi: per le pensioni, si legge nella circolare, che “al momento della lavorazione risulteranno eliminate, il pagamento delle spettanze agli aventi titolo sarà effettuato a domanda nei limiti della prescrizione".



domenica 31 maggio 2015

Pensioni, decreto ingiuntivo: l’Inps ripaghi l’indicizzazione



I giudici hanno accolto il ricorso di un pensionato partenopeo presentato prima il governo annunciasse il decreto sui rimborsi delle pensioni.

Le sentenze della Corte Costituzionale «producono la cessazione di efficacia della norma stessa dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» e gli organi politici possono adottare, «ove lo ritengano», «i provvedimenti del caso nelle forme costituzionali».

Un'ingiunzione di pagamento di 3.074 euro a titolo di arretrati dopo la bocciatura del blocco delle indicizzazioni delle pensioni da parte della Corte Costituzionale. Lo ha stabilito in un decreto ingiuntivo del 29 maggio dal Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, che ha accolto il ricorso di un pensionato partenopeo presentato prima il governo annunciasse il decreto sui rimborsi delle pensioni. Lo ha riferito l'avvocato Vincenzo Ferrò, che ha assistito il pensionato.

I cittadini che ritengano di vedere leso un proprio diritto hanno pieno titolo fare ricorso, «ma i ricorsi dovranno tenere conto del decreto del governo», ha ricordato il ministero del Lavoro, ribadendo quanto già affermato dal ministro Giuliano Poletti sulla possibilità di ricorrere contro i rimborsi parziali previsti dopo la sentenza della Consulta sulle pensioni. «Dal punto di vista della legittimità - aveva sottolineato il ministro del Lavoro - noi siamo convintissimi di aver pienamente ottemperato a quanto la Corte ha in qualche modo sottolineato come limiti della normativa precedente per cui ha scelto di cassare quella parte della norma».

Con il decreto del 13 maggio il governo ha previsto che dal primo agosto i pensionati ricevano un rimborso che varierà a seconda della pensione percepita. Per il 2012-13 il provvedimento riconosce la rivalutazione del 40%” per gli assegni tra 3 e 4 volte il minimo, del 20% per quelli tra 4 e 5 volte il minimo e del 10% per quelli tra 5 e 6 volte il minimo. Per il 2014-15 sarà rimborsato il 20% di quanto previsto per il biennio precedente. Diversa l'opinione dell'avvocato Vincenzo Ferrò, che ha assistito il pensionato napoletano che, il 29 maggio, si è visto accogliere il ricorso. “Si tratta del primo decreto ingiuntivo di questo tipo.

Abbiamo sempre nutrito la massima fiducia nella Magistratura ed il nostro non facile lavoro è stato ripagato. Questo è solo il primo di una serie di ricorsi volti ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione delle pensioni”, ha spiegato all'Ansa Ferrò. Il suo assistito percepisce una pensione di circa 2mila euro lordi e rientra, perciò, nella fascia di pensionati alla quale arriverà, ad agosto, il bonus di massimo 750 euro.

Dello stesso avviso il Codacons che ritiene che il provvedimento del governo non valga per il pregresso e secondo il quale si apre la strada a “migliaia di ricorsi analoghi” L'Inps, si legge intanto nell'ingiunzione del tribunale di Napoli, ha ora 40 giorni per opporsi davanti al giudice: un'opposizione che, una volta entrato in vigore, potrà probabilmente basarsi anche sul decreto del governo.

Ricordiamo che la sentenza della Corte Costituzionale che ha 'bocciato' il blocco degli adeguamenti pensionistici.

La soluzione è complessa. Le possibili ripercussioni sui conti pubblici sono enormi. L'applicazione della sentenza sul totale dei pensionati interessati è stato quantificato dai tecnici del Mef in oltre 17 miliardi lordi. Il Governo sta lavorando a «misure che minimizzino l'impatto sui conti pubblici, nel pieno rispetto della Corte».

Intanto il sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti dopo aver definito apertamente «impossibile» la restituzione a tutti i pensionati degli adeguamenti all'inflazione bloccati, è tornato sul tema, proponendo «una soglia di 5 mila euro che potrebbe rappresentare una misura giusta» oltre la quale non scatterebbe il rimborso, perché «non è giusto pensare di rimborsare tutte le pensioni, anche quelle più alte».

Il segretario generale dello Spi-Cgil, Carla Cantone, ha sostenuto che la sentenza deve essere applicata immediatamente». Ma ha aggiunto: «Siamo disponibili a ragionare con il governo sulle modalità e sulle tempistiche della restituzione degli arretrati».



giovedì 21 maggio 2015

Tito Boeri: ipotesi pensione anticipata, ma con penalizzazioni



In pensione anticipata anche a 60 o 62 anni rinunciando al 20-30 per cento dell’assegno: alzi la mano chi non ci penserebbe almeno un minuto. Sulla carta è la soluzione che fa tutti felici. Più libertà per il lavoratore, meno complicazioni per chi governa (vedi esodati), un’occasione per le imprese che possono assumere persone giovani e più produttive.

La proposta di riforma del sistema pensionistico e assistenziale che prenderà corpo nei prossimi mesi troverà spazio nella prossima Legge di Stabilità.

Diverse le opzioni allo studio del Governo, tutte comunque improntate ad una maggiore flessibilità nell'uscita a fronte di penalizzazioni nella misura dell'assegno.

Cercando di tracciare un possibile scenario dei vari interventi che potrebbe essere adottati (e che dovrebbero trovare una collocazione nella prossima legge di Stabilità), emerge quanto segue :

- Si conferma l'intenzione di superare le rigidità attuali che oggi -salvo eccezioni specifiche - obbligano un lavoratore che vuole andare in pensione ad avere 66 anni e 3 mesi e almeno 20 anni di contributi; oppure di aver maturato almeno 42 anni e oltre di contributi indipendentemente dall’età anagrafica;

- Prospettata l'ipotesi di poter andare in pensione prima delle soglie attuali di età; con una penalizzazione minima sul trattamento di pensione.

Diversi sono gli scenari che si aprono: accanto alla formula dell’uscita flessibile con penalizzazioni”, imperniata sulla pensione con 62 anni e tre mesi di età in presenza di un’anzianità minima di 35 anni e riduzione della pensione, si colloca l'ipotesi della “quota cento”, dove cento rappresenta la somma di età anagrafica e anzianità contributiva (35 anni di anzianità contributiva e almeno 60 anni e tre mesi di età anagrafica). Terza strada: l'opzione per tutti di aderire al metodo contributivo per la liquidazione della pensione.

Costi della flessibilità in uscita

Il pensiero corre, tuttavia, al nodo delle risorse. La flessibilità, infatti, costa (anche se l'azione di rimborso ai pensionati imposta dalla Corte Costituzionale sulla mancata rivalutazione delle pensioni non fermerà la riforma).

I tagli sulla pensione, in caso di esercizio di una uscita flessibile, sarebbero di pochi euro. Stando alle parole del premier, si tratterebbe di un taglio di 20 -40 euro al mese. Devono tornare i conti sia con la Ragioneria dello Stato che con la contabilità dell'Unione Europea.

Completerebbe il quadro della riforma la soluzione di adottare un intervento di questo tipo: erogare un assegno temporaneo al lavoratore che decida di lasciare il lavoro fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia; somma che dovrebbe poi essere restituita dal pensionato operando dei piccoli prelievi sulla pensione finale.

Nello schema del governo c’è una ulteriore variabile: far pagare di più a chi è andato in pensione almeno in parte con il vecchio sistema retributivo, più generoso del contributivo perché concede più di quanto effettivamente versato nella vita lavorativa. Il presidente dell’Inps Tito Boeri propone di finanziare così parte della riforma: ai redditi più alti potrebbe essere chiesto una sorta di contributo di solidarietà.

In caso di uscita a 62 anni invece che a 66 - spiegano all’Inps - il signor Rossi G verrebbe ridursi l’assegno di circa il 20-30%. Il numero è frutto di una complessa operazione in cui, alla penalizzazione prevista per la parte di pensione calcolata con il contributivo, se ne somma una parte (per almeno il 12 per cento) sulla quota di assegno retributivo. Non è chiaro se l’ipotesi prevede un minimo di contribuzione per l’uscita, ma le indiscrezioni dicono che potrebbe essere concessa anche a 60 anni. Lo schema prevede una opzione ulteriore: usare il sistema in vigore per la cosiddetta «opzione donna» che oggi permette di uscire con 57 anni di età e 35 di contributi.


giovedì 30 aprile 2015

Pensioni Inps: si parte con la simulazione che calcola l’assegno



Al via l'operazione «La mia pensione» lanciata dall'INPS che offre un servizio di simulazione in grado di calcolare l'assegno futuro. Intanto secondo i dati resi noti 2 pensioni su 3 sarebbero inferiori ai 750 euro.

Parte il 1° maggio l’operazione promossa dall’INPS che vuole garantire la trasparenza sull'importo delle future pensioni. L'operazione  sull'importo delle pensioni future. L'operazione “La mia pensione”, presentata oggi in una conferenza stampa dal presidente dell'Istituto Tito Boeri, mette gradualmente a disposizione di circa 23 milioni di iscritti alle diverse gestioni previdenziali un servizio di simulazione e calcolo del futuro trattamento pensionistico sulla base dei dati attualmente registrati. L'obiettivo è raggiungere entro la fine dell'anno quasi 18 milioni di lavoratori. «Questa - ha spiegato Boeri nel corso di una conferenza stampa - è una operazione verità perché il rapporto diretto con i cittadini perso negli ultimi anni è molto importante per l'Inps e deve essere recuperato».

Come avviene il calcolo del futuro assegno pensionistico? Innanzitutto il simulatore terrà conto dell’aumento dell’1,5% della retribuzione annuo dovuto alla rivalutazione dello stipendio. Il calcolo si non baserà soltanto sull’anno di pensionamento ma anche da quelle che potrebbero essere future variazioni dell’importo della retribuzione dovute, per esempio alla prospettiva di un cambio di lavoro. Si baserà, ovviamente anche sui contributi versati e sulla somma ad essi dei futuri contributi presunti. Proprio per questo motivo è da tenere presente che il simulatore effettuerà un calcolo molto orientativo che avrà lo scopo di fornire al lavoratore un’idea di massima che permetterà di effettuare delle scelte sulla data presunta del pensionamento di vecchiaia o anticipato

Il piano denominato “La mia pensione” consentirà l'accesso individuale con codice fiscale e pin Inps al proprio conto pensionistico. Per effettuare le simulazioni bisognerà avere almeno 5 anni di contributi versati: il lavoratore potrà verificare la sua pensione di vecchiaia o anticipata futura, la data di pensionamento e il tasso di sostituzione lordo (ovvero il rapporto tra pensione e ultimo stipendio) espresso in valori monetari costanti. Quest'ultimo valore è ovviamente legato al meccanismo di adeguamento ora triennale e in futuro biennale dei coefficienti di trasformazione alla speranza di vita.

Rispetto alla simulazione standard, che prevede un aumento del reddito da lavoro dell'1,5% annuo, si potranno introdurre variabili scelte personalmente (per esempio un andamento piatto per alcuni anni dello stipendio o buchi di contribuzione) per vedere gli effetti sull'assegno finale. Mentre la rivalutazione del montante contributivo è legata alle previsioni ufficiali, con un crescita dell'1,5% sulla base delle progressioni medie quinquennali del Pil. Nel 2016 il cosiddetto “cassetto previdenziale” sarà aperto anche ai lavoratori domestici e gli agricoli ed entro fine anno anche ai dipendenti pubblici (a regime sarà accessibile a oltre 23 milioni di posizioni).

Il progetto di simulazione proposto dall’INPS offre un servizio più completo rispetto alla simulazione standard. Sarà possibile, infatti, inserire delle variabili scelte personalmente per vedere l’effetto che le stesse avranno sull'assegno di pensione.
Mentre viene presentato il servizio di simulazione per il calcolo delle pensioni future, vengono resi noti anche i dati sulle pensioni attualmente erogate dall'ente.

Uno dei dati emersi è che il 64,3% delle pensioni ha un importo inferiore ai 750 euro. Da questo punto di vista sussistono ancora differenze legate al genere: per gli uomini la percentuale di pensioni inferiori a tale importo è pari al 45,2% mentre per le donne è pari al 78,2%.

L’INPS ha voluto comunque chiarire che tali dati non contribuiscono in maniera significativa alla povertà in quanto molti soggetti sarebbero titolari di più prestazioni pensionistiche o di altri redditi. A tal proposito viene sottolineato che delle 11.595.308 pensioni con importo inferiore a 750 euro 5.322.007, ossia quasi la metà, beneficiano di prestazioni legate a requisiti reddituali bassi.



Pensioni, bocciato il blocco della rivalutazione, la Consulta boccia la Fornero




Buco da cinque miliardi, guaio per l’Inps. Lo stop alla rivalutazione delle pensioni è incostituzionale. La norma che, per il 2012 e 2013, ha stabilito, «in considerazione della contingente situazione finanziaria», che sui trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il minimo Inps (circa 1.500 euro lordi) scattasse il blocco della perequazione, ossia il meccanismo che adegua le pensione al costo della vita, è incostituzionale. Lo ha deciso la Consulta, bocciando l'art. 24 del decreto legge 201/2011 in materia di perequazione delle pensioni, ossia la cosiddetta norma Fornero contenuta nel ''Salva Italia'' varato dal governo Monti.

In pratica, con quelle disposizioni, ribattezzate “legge Fornero” e subito contestate venivano bloccati gli aumenti di tutti i trattamenti più ricchi, quelli che superavano di tre volte il minimo Inps. Per la Corte Costituzionale, nonostante quel blocco fosse motivato dalla «contingente situazione finanziaria», ovvero dalla crisi che finanziaria che stava aggredendo il nostro Paese, è incostituzionale. Secondo i supremi giudici, infatti, «l’interesse dei pensionati, in particolar modo i titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio».

Il blocco dell'indicizzazione delle pensioni bocciato dalla Consulta ha toccato una platea di circa 6 milioni di persone, ovvero quante sono quelle con un reddito da pensione superiore a 1.500 euro mensili lordi, secondo gli ultimi dati dell'Istat sulla previdenza. Si tratta di oltre il 36% del totale degli oltre 16,3 milioni di pensionati italiani.

Il blocco della perequazione per le «non fu scelta mia», si è subito difesa l'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero ricordando che fu una decisione «di tutto il Governo» presa per fare risparmi in tempi brevi. «Vengo rimproverata per molte cose - ha aggiunto Fornero - ma quella non fu una scelta mia, fu la cosa che mi costò di più». Il 4 dicembre 2011 Fornero, all’epoca ministro del Welfare, non riuscì a trattenere le lacrime mentre in diretta tv insieme alla squadra del governo Monti, illustrava nel dettaglio agli italiani quali e quanti sacrifici li attendono con la manovra appena varata per far uscire il Paese dalla crisi. E fu la parola “sacrificio” a rimanerle bloccata in gola, impedendole di proseguire la frase che stava pronunciando sul blocco delle pensioni.

Secondo la Consulta, le motivazioni indicate alla base del decreto sono blande e generiche, mentre l'esito che si produce per i pensionati è pesante. «Deve rammentarsi - spiega la sentenza - che, per le modalità con cui opera il meccanismo della perequazione, ogni eventuale perdita del potere di acquisto del trattamento, anche se limitata a periodi brevi, è, per sua natura, definitiva. Le successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì sull'ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato».

Manageritalia e Federmanager, le organizzazioni che hanno presentato ricorso alla Consulta ora, ovviamente, battono cassa. «Si è fatta giustizia, una sentenza che attendevamo – ha commentato Giorgio Ambrogioni, presidente Federmanager. Secondo cui i giudici hanno «tenuto conto di quello che la stessa Corte aveva affermato in particolare nell'ultima sentenza del 2010 nella quale aveva rivolto un monito al legislatore a non reiterare simili interventi iniquamente redistribuivi. Con i quattro blocchi precedenti attuati dal 1998 le nostre pensioni hanno subito complessivamente perdite definitive del potere di acquisto superiori al 20%. Siamo stati costretti - prosegue Ambrogioni - a rivolgerci alla magistratura perché il legislatore si è dimostrato sordo rispetto alle nostre legittime e sacrosante richieste». «Ora si proceda presto con i rimborsi» sostiene il presidente di Manageritalia, Guido Carella che assieme ad Ambrogioni si aspetta «che si arrivi in tempi rapidi a trovare il modo per compensare le migliaia di persone danneggiate dal provvedimento e auspichiamo che da oggi in poi l’abitudine di utilizzare le pensioni per fare cassa venga definitivamente accantonata, smettendo così di far vivere nell'incertezza i pensionati».



sabato 18 aprile 2015

Pensioni per la pubblica amministrazione prima dei 62 anni



Le pubbliche amministrazioni potranno collocare in quiescenza forzosa il dipendente al perfezionamento della massima anzianità contributiva anche prima del 62° anno di età. Ma sino al 2017.

La circolare INPS numero 74/2015 descrive quali sono le procedure da applicare per tutti quei lavoratori che vanno in pensione anticipata a partire dal primo gennaio 2015 maturando i requisiti di contribuzione entro il 31 dicembre 2017.

Il ricambio generazionale aggiunge un nuovo tassello che consente di licenziare anche i dipendenti non troppo avanti con l'età. A dire il vero la norma ha origine nella legge di stabilità 2015, ma la Funzione pubblica, nella sua circolare, non ne aveva evidenziato gli effetti e oggi lo stesso Dipartimento provvede a correggere il tiro.

L’oggetto del contendere è la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro prevista dall'articolo 72, comma 11, del decreto legge 112/2008. Dopo la riscrittura della disposizione a opera del decreto legge 90/2014, la risoluzione è consentita quando il dipendente perfeziona il diritto alla pensione anticipata (nel 2015, 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 e 6 mesi per le donne, che aumentano, per tutti, di 4 mesi dal 2016 a causa dell'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita), ma non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dar luogo a riduzione percentuale del trattamento di quiescenza.

In effetti, l'articolo 24, comma 10, del decreto legge 201/2011 aveva introdotto la decurtazione della pensione nel caso in cui il lavoratore maturasse il diritto ad essere collocato a riposo prima del compimento dei 62 anni di età. La penalizzazione era pari all'1% per i primi due anni di anticipo e del 2% per ogni ulteriore anno. Potevano sottrarsi a tale taglio i dipendenti la cui anzianità contributiva era costituita da effettiva prestazione lavorativa, parificando al servizio attivo anche alcune tipologie di assenza.

In particolare quest'ultima parte della previsione normativa ha destato parecchi dubbi e problemi interpretativi, tanto che il Parlamento, nella legge di stabilità 2015, ha disposto che le penalizzazioni non si applicano, tout court, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e per tutti i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2017.

In quest'ultimo caso a nulla rileva se la decorrenza della pensione sia posticipata nel 2018 o negli anni a seguire. Ma la Funzione pubblica, nella sua circolare 2/2015 del 19 febbraio, a commento del decreto legge 90/2014, non fa alcun cenno alla legge di stabilità 2015 e parla ancora di impossibilità di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro in presenza di penalizzazioni.

La Funzione pubblica evidenzia che la risoluzione unilaterale, negli anni 2015, 2016 e 2017, è consentita in tutti i casi in cui il dipendente raggiunga il diritto alla pensione anticipata, essendo venute meno, nel triennio, le limitazioni. Ma oltre a porre attenzione ai dipendenti che arriveranno al traguardo della pensione nei prossimi mesi, le amministrazioni devono riconsiderare anche tutte le situazioni per le quali, in precedenza, avevano soprasseduto alla risoluzione unilaterale in quanto il lavoratore, pur avendo il diritto al trattamento di quiescenza, aveva un'età anagrafica inferiore a 62 anni.

Per completezza si ricorda che, per poter far cessare gli effetti del contratto individuale di lavoro, la norma richiede una decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative, ai criteri di scelta e alla funzionalità dei servizi. Per questo, è consigliabile che l'ente adotti una regolamentazione interna, al fine di evitare comportamenti difformi a fronte della medesima fattispecie. La norma impone, altresì, il rispetto di un termine di preavviso, che è fissato in sei mesi. Il problema delle penalizzazioni tornerà a rivivere dal 2018, salvo ulteriori interventi legislativi.

Le amministrazioni pubbliche possono attivare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti del personale soggetto alla nuova disciplina pensionistica, quando detto personale abbia acquisito il requisito contributivo per la pensione anticipata (per il 2015: 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne, mentre per il triennio 2016-2018 si passa a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), a condizione che dipendente non abbia un'età anagrafica che possa farlo incorrere in penalizzazioni sull'importo della pensione.

In sostanza, come chiarito dalla circolare della funzione pubblica 2/2015, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ai sensi della riforma Madia, non può avvenire prima del compimento dei 62 anni d'età.

Il diritto a pensione deve essere raggiunto entro il 2017. Sul tema però è tornato l'articolo 1, comma 113, della legge 190/2014, ai sensi del quale le disposizioni contenute nella «riforma Fornero» delle pensioni e, in particolare l' articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del dl 201/2011 «non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».

Qualora il dipendente abbia maturato il requisito contributivo per la maturazione del diritto alla pensione anticipata in data antecedente al 1° gennaio 2015 e tale dipendente sia in servizio perché di età anagrafica inferiore ai 62 anni, l'amministrazione di appartenenza potrebbe comunque disporre la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con preavviso di 6 mesi e senza penalizzazioni per l'interessato, purché successivamente al 1° gennaio 2015.

Laddove il dipendente maturi i suddetti requisiti contributivi entro il dicembre 2017, anche con età inferiori a 62 anni, anche in questo caso la risoluzione del rapporto di lavoro non comporterebbe penalizzazioni, nonostante la decorrenza dell'assegno di pensione ricada successivamente al 31/12/2017. Le penalizzazioni torneranno operative a partire dal 1° gennaio 2018, fatto salvo, appunto, il caso della Quindi non è più prevista la decurtazione per i lavoratori che vanno in pensione prima dei 62 anni ma che però hanno raggiunto una contribuzione minima di 41 anni e 6 mesi, per le donne, e 42 anni e 6 mesi, per gli uomini. Specificando meglio, si trattava, prima di questa norma, di un taglio dell'1 per cento per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni e del 2 percento per ogni anno ulteriore oltre i due anni.

I beneficiari della pensione anticipata con il taglio delle decurtazioni sono tutti quei lavoratori che andranno in pensione a partire da quest'anno escludendo tutti quelli che sono in pensione anticipata con decorrenza precedente al primo gennaio 2015, ai quali sono state applicate le vecchie norme.

Ricordiamo, per gli appassionati della materia, che, a partire dal primo gennaio 2016 il requisito contributivo per la pensione anticipata salirà di quattro mesi a causa dell'adeguamento delle aspettative di vita.

lunedì 6 aprile 2015

Pensioni, da maggio 2015 arriva a casa il calcolo INPS



Debutterà a maggio 2015 la famosa busta arancione dell’Inps che svelerà il calcolo della pensione e alcuni consigli per integrare l’importo dell’assegno previdenziale, come effettuare i versamenti volontari, riscattare la laurea e aderire alla previdenza complementare.

La busta arancione, un nuovo documento dell'Inps che consentirà a milioni di lavoratori italiani di stimare in anticipo la pensione che riceveranno durante la vecchiaia, cioè fra 20, 30 o addirittura 40 anni.

Ad annunciare l’avvio dell’operazione “busta arancione”,  il presidente dell'Inps, Tito Boeri, secondo cui l’operazione in questione  dovrebbe aiutare anche a fare in modo che “i contributi non vengano percepiti come tassa, ma come una forma di risparmio forzosa”.

Ovviamente non si riceverà direttamente a casa la busta arancione, bensì on line tramite il proprio codice PIN INPS si potrà accedere ad un’area riservata. Nella busta arancione, circa 10 milioni di italiani verranno a conoscenza del proprio importo della pensione e quando potranno finalmente accedere al trattamento previdenziale, avendo anche informazioni utili e consigli per integrare la pensione.

Accesso pensione: si allungano i requisiti
In particolare con l’allungamento dell’età pensionabile, per donne e uomini, dal 1 gennaio 2016, per effetto della riforma, diventa sempre più difficile andare in pensione. Per questo il nostro sistema previdenziale prevede alcuni “strumenti” per integrare la pensione come:
effettuare i versamenti volontari
riscattare la laurea
aderire ad un fondo di previdenza complementare
Vediamo da vicino cosa comportano.

Versamenti volontari
Partendo dai versamenti volontari, questa tipologia di contributi ha lo scopo di consentire ai lavoratori, che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa, di raggiungere il diritto a pensione o di incrementare il numero dei contributi versati e l'importo della pensione.

Servono per coprire i periodi durante i quali il lavoratore:
non svolge alcun tipo di attività lavorativa dipendente o autonoma (compresa quella parasubordinata);
ha chiesto brevi periodi di aspettativa non retribuita per motivi familiari o di studio;
ha stipulato un contratto part–time (verticale, orizzontale o ciclico).

Riscatto laurea
Per quanto riguarda i contributi da riscatto laurea, sono ammessi a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio.
Sono esclusi dalla possibilità di riscatto:
i periodi di iscrizione fuori corso;
i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997 (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Si possono riscattare:
i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);

i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);

i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;

i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;

i titoli accademici introdotti dal decreto n.509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.

Previdenza complementare

Infine la previdenza complementare ha lo scopo di integrare il trattamento pensionistico garantito ai lavoratori dall'assicurazione generale obbligatoria.

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce:
alla maturazione del diritto nel regime obbligatorio di appartenenza
con almeno 5 anni di partecipazione al fondo.

Si possono richiedere anticipazioni :
in qualsiasi momento nel limite del 75% per spese sanitarie
dopo 8 anni di iscrizione nel limite del 75% per l'acquisto e manutenzione della prima casa
dopo 8 anni di iscrizione nel limite 30% per ulteriori esigenze degli aderenti.

La novità riguarda 10 milioni di italiani, si tratta di un sistema di calcolo del quale si parla ormai da molti anni e che permetterà ai lavoratori di ottenere una proiezione della propria pensione fornendo risposte a domande quali quando si potrà andare in pensione e a quanto ammonterà l’assegno mensile. Ad annunciare la nuova tabella di marcia per la busta arancione, ribattezzata “La tua pensione” è stato il presidente dell’INPS, Tito Boeri, a margine di un convegno sul lavoro organizzato da Confapi industria a Milano.

L’obiettivo è di rendere più trasparente la situazione previdenziale dei lavoratori, come preannunciato dallo stesso Boeri in fase di insediamento. Secondo le previsioni, una parte dei futuri pensionati potranno avere accesso alle proprie informazioni previdenziali attraverso il codice PIN dell’Istituto, mentre 2,8 milioni di lavoratori, ovvero coloro che sono sprovvisti del codice di accesso e/o non hanno la possibilità di utilizzarlo, le riceveranno a casa.

In occasione dell’insediamento alla presidenza INPS, Boeri aveva dichiarato:
«A coloro che ci affidano i risparmi di una vita intera, dobbiamo apparire come un grande salvadanaio che non c’è bisogno di rompere per vederne il contenuto, insomma un salvadanaio… Di vetro. Basterà scrutarlo, consultare il nostro sito per sapere quanto c’è dentro e quanto questo risparmio è presumibilmente destinato a fruttare quando ci si ritirerà dalla vita attiva».

Ma come farà l'Inps e calcolare così in anticipo le pensioni che matureranno fra tanti anni? A questo proposito, va ricordato che la busta arancione all'italiana conterrà delle semplici stime che si basano su alcune ipotesi di fondo, riguardo alla crescita del salario del lavoratore, sulla dinamica dell'inflazione o sull'andamento del pil italiano: tutte variabili capaci di influenzare l'importo del futuro assegno previdenziale. Pur trattandosi di simulazioni indicative che vanno prese con il beneficio d'inventario, i dati contenuti della Busta Arancione potranno essere utilizzati come bussola per orientarsi. Chi ha iniziato a lavorare tardi e ha versato pochi contributi, per esempio, oggi rischia di ritrovarsi a fine carriera con una pensione molto bassa. Di conseguenza, leggendo le simulazioni dell'Inps, un lavoratore potrà capire per tempo cosa lo aspetta in vecchiaia e sarà spinto a costruirsi a una pensione di scorta o a mettere da parte un gruzzoletto, per non dover tirare troppo la cinghia durante la terza età.



martedì 6 gennaio 2015

Legge di Stabilità 2015 le novità per lavoro e pensioni



La Legge di Stabilità 2015, contiene "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato". La legge, che consta di un unico articolo e 735 commi, entra in vigore il 1° gennaio 2015, fatte salve specifiche decorrenze previste dalle singole norme.

A seguire proponiamo una sintesi con le principali novità concernenti i lavoratori per quanto concerne, in particolare, gli aspetti del mercato del lavoro e previdenziali, con qualche accenno ad alcune norme di carattere fiscale.

Bonus 80 euro: norme di stabilizzazione del bonus. Si prevede un 'intervento con l'obiettivo di stabilizzare le norme, aventi carattere di transitorietà, sul "Bonus 80 sia di importo superiore a quello della detrazione spettante, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:

1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro. Ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l’attribuzione del Bonus 80 euro non si computano le riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in Italia ; in sostanza, ai fini dell’attribuzione del bonus il reddito sarà considerato per intero. Sarà, infine, il sostituto d'imposta che riconoscerà al lavoratore in via automatica il credito spettante sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione.

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero. Il Legislatore interviene con l'allungamento dei periodi d’imposta nei quali si applicano le agevolazione fiscali in favore dei ricercatori che rientrano in Italia. Per la precisione la norma risulta modificata come segue: ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 ed entro i sette (e non più cinque) anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Tassazione buoni pasto. Elevata la quota non sottoposta a tassazione a euro 7 (da euro 5.29), se il buono pasto è reso in formato elettronico.

Deduzione del costo del lavoro dall’IRAP. Viene modificato l'art. 11 del D.lgs. n. 446/97 recante "Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta". In sintesi le modifiche sono le seguenti:

viene ammessa in deduzione ai fini IRAP a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro;

viene estesa l’integrale deducibilità IRAP del costo del lavoro per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e a favore delle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate ed il cui contratto abbia almeno una durata triennale;

viene introdotto un credito d’imposta IRAP nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell’esercizio della propria attività, pari al 10% dell’imposta lorda determinata secondo le regole generali; il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

TFR in busta paga. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo di percepire la quota maturata del TFR, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare. Si procederà tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturata come parte integrativa della retribuzione. Si applicherà alla predetta parte integrativa della retribuzione la tassazione ordinaria; quanto erogato non sarà imponibile ai fini previdenziali. Inoltre, soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo non si tiene conto dell’eventuale erogazione diretta della quota maturanda del TFR consentita dalla legge. La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.

Le presenti norme non si applicano nel caso di aziende sottoposte a procedure concorsuali/dichiarate in crisi

- per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito si applicano misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dall’articolo 10 del D.lgs. n. 252 del 2005 per le imprese che versano il TFR a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra descritte

- ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito, si applicano solo le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 10 del D.lgs. n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte integrativa della retribuzione.

I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per l'accesso al credito e da garanzia dello Stato, di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale in materia bancaria e creditizia.

Al fine di accedere ai finanziamenti: i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all’INPS apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore e presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all’apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro, dell’economia e l’ABI. Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro.

Si prevede l'istituzione del Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l’anno 2015. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

Norme sui requisiti contributivi per l'accesso alla pensione. Si tratta delle cd "penalizzazioni" legate al conseguimento della pensione anticipatamente rispetto alle decorrenze di legge: viene prevista l'eliminazione della relativa norma contenuta nella Riforma Fornero. In pratica, si fa riferimento ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2017 nei confronti dei quali non troveranno applicazione le penalizzazioni (riduzioni della pensione) previste per l’accesso alla pensione anticipata (ossia prima dei 62 anni). Nello specifico: sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012 di tali soggetti non si applicano la riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni e di 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.



martedì 16 dicembre 2014

Pensioni e prepensionamenti per il 2015



I meccanismi di uscita anticipata dovrebbero prevedere pensione anticipata a 62 anni con 35 anni di contributi e una serie di penalizzazioni e, al contrario, incentivi per chi decide invece di rimare a lavoro oltre i 66 anni e fino ai 70; uscita anticipata con prestito pensionistico, per lasciare il lavoro qualche anno prima rispetto ai 66 anni percependo un anticipo sulla pensione finale che dovrà poi essere restituito con piccole trattenute mensili una volta maturati i requisiti normalmente richiesti; e uscita a quota 100.

Ma restano da sciogliere i nodi su caso esodati, quota 96 della scuola, prepensionamenti e ricollocamenti dei dipendenti in esubero delle province, le cui soluzioni dovrebbero arrivare prima del prossimo anno. Ma il 2015 potrebbe essere anche l’anno degli interventi, negativi, già annunciati dal premier prima dell’estate, ma poi rimandati, vale a dire modifiche per le pensioni integrative, di invalidità e reversibilità, nonché novità sulle tanto discusse baby pensioni.

Come sappiamo, la Legge di Stabilità ha scombinato le carte del futuro pensionistico di molti lavoratori, soprattutto nel settore scolastico. Chi effettuerà domanda di pensione alla prossima scadenza del 15 gennaio 2015 (data ultima per la presentazione delle domande) dovrà tenere presente che sono state abolite alcune penalizzazioni destinate a coloro che effettuavano domanda di pensione senza aver raggiunto l'età anagrafica minima, che consisteva nel trattenimento dell'1% dell'assegno pensionistico per i primi due anni, cifra raddoppiata per ogni ulteriore anno fino al raggiungimento dei 62 anni di età.

Attenzione però: non tutti potranno beneficiare di questo sconto, ma solo quanti raggiungeranno la soglia d'età per la pensione entro il 2017. Non varia, al contrario, la norma che prevede il termine fino a due anni per la ricezione del trattamento di fine rapporto, nel caso di richiesta di pensione anticipata.

Rimangono immutati i requisiti per chi effettua domanda di pensione all'inizio del prossimo anno. I requisiti sono molto articolati. Vale la pena riassumerli a beneficio dei nostri lettori.

Per chi ha raggiunto i requisiti dopo l'entrata in vigore della riforma del lavoro del ministro Fornero è possibile richiedere la pensione di anzianità se si compiranno 66 anni e tre mesi entro il 31 agosto o entro il 31 dicembre, nel caso sia lo stesso lavoratore a presentare la domanda. Ovviamente, il requisito indispensabile è aver accumulato almeno vent'anni di contributi.

Chi non rientra nei requisiti precedenti potrà fare domanda di pensione anticipata, a patto che abbia i requisiti elencati di seguito. Per gli uomini è necessario raggiungere un'anzianità contributiva di 42 anni e mezzo entro la fine del 2015, mentre per le donne la soglia è inferiore di un anno. Identica la norma che regola la richiesta di pensione con il sistema contributivo, limitata però alle sole donne, che dovranno avere contributi per almeno 35 anni ed età anagrafica di almeno 57 anni.

Chi invece ha raggiunto i requisiti minimi per il pensionamento prima della riforma Fornero ma si trova ancora in attività potrà usufruire di criteri diversi e, più precisamente, ricevere la pensione di anzianità al raggiungimento della cosiddetta "quota 96" che prevede due casi specifici. Il primo è avere un'età superiore ai 60 anni e 36 anni di contribuzione, mentre il secondo prevede il raggiungimento di 61 di età e 35 di contribuzione (valgono anche le frazioni di anno). Valida per tutti l'opzione che permette di ricevere la pensione di anzianità con 40 anni di servizio, a patto che sia stata maturata entro il 2011.



domenica 6 luglio 2014

Pensioni, 5 luglio 2014 ultimo giorno per chiedere la correzione all'Inps



Il 5 luglio 2014, si concreta la prima decadenza triennale per gli errori commessi dall’Inps nel calcolo dell’importo dei ratei delle pensioni. Infatti le disposizioni in materia di decadenza previdenziale triennale trovano applicazione esclusivamente per le prestazioni riconosciute dal 6 luglio 2011. D'ora in avanti si dovrà tener presente che per chiedere la verifica e la correzione dell'importo dell'assegno si dovrà agire entro tre anni dalla liquidazione.

La precisazione è stata fornita anche dall’Inps il 19 maggio 2014 con proprio messaggio n. 4774 del 2014. L’Istituto, in tal modo, s’è voluto conformare alla decisione della Corte Costituzionale n. 69 del 2014 che, in particolare e giova ribadirlo, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011 laddove prevedeva che i nuovi termini decadenziali – più brevi rispetto a quelli previgenti – si applicavano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 6 luglio 2011.

Ora, invece, dopo l’intervento della Corte Costituzionale il termine di decadenza della domanda giudiziale volta a ottenere l’adeguamento della misura della pensione, già riconosciuta in un importo inferiore a quello spettante, deve decorrere dalla data di ricezione da parte del pensionato del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico o, laddove non disponibile, dalla riscossione del primo rateo.

Ciò ha portato l'INPS a stabilire che il termine di decadenza della domanda giudiziale volta a ottenere l'adeguamento della rendita già riconosciuta in un importo inferiore a quello spettante deve decorrere dalla data di ricezione da parte del pensionato del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico o, laddove non disponibile, quella di riscossione del primo rateo di pensione.

Per le prestazioni erogate a carico della gestione dello spettacolo e degli sportivi professionisti, in assenza di una eventuale data di ricezione del provvedimento, vale la data di riscossione del primo rateo. Da tale momento decorre il termine di decadenza. Per quanto riguarda la gestione dei dipendenti pubblici la riserva di giurisdizione rimane a esclusivo favore della Corte dei Conti rimanendo invariata rispetto alla previgente normativa (di norma 30 giorni per il Comitato di vigilanza).

La nuova norma aveva fissato il nuovo termine di decadenza in tre anni, con riferimento alle prestazioni pensionistiche, e in un anno, con riferimento alle prestazioni previdenziali temporanee (tra le altre la malattia, l’Aspi, il Fondo di garanzia TFR).

Il legislatore, in sostanza, nella norma in questione non aveva previsto alcun regime transitorio con riguardo agli errori di calcolo commessi dall’Inps negli anni precedenti all’entrata in vigore della norma (art. 38 cit.): il 6 luglio 2011.

Al riguardo il Tribunale di Roma ha sollevato una questione di legittimità costituzionale e la Corte Costituzionale con sentenza n. 69 del 2014 ha affermato l’incostituzionalità dell’art. 38 cit. per la irragionevole lesione che esso recava all’affidamento dei cittadini alla certezza del diritto.
A seguito della decisione della Corte Costituzionale, dunque, si deve tener presente che per chiedere la verifica e la correzione dell’importo della pensione si dovrà agire entro tre anni dalla liquidazione.


Pensioni per la scuola si avvicina la quota 96


Quota 96 con almeno 60 anni di età. Ovvero ci vogliono 60 anni di età e 36 di contributi ma salgono a 61 se gli anni di contributi sono solo 35. Una volta raggiunti i requisiti per avere l'assegno bisogna aspettare ancora 12 mesi previsti dalla nuova finestra mobile arrivando quindi almeno a 61 anni.

I lavoratori autonomi andranno in pensione di anzianità con quota 97 e almeno 61 anni di età.  A questi requisiti va aggiunta un'attesa di 18 mesi previsti dalla finestra mobile prevista dalla manovra di luglio. Quindi per i lavoratori autonomi sono necessari almeno 62 anni e mezzo (regola che vale anche per i collaboratori a progetto).

Sale il numero degli esodati, salvaguardati e si prospettano soluzioni anche i Quota 96 della scuola: novità approvate e cosa potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Anche se non si può parlare di una riforma delle pensioni Renzi in senso strutturale, gli interventi in materia previdenziale sono stati parecchi, dall'abolizione del trattenimento in servizio alla sesta salvaguardia per gli esodati. E il caso delle pensioni Quota 96 scuola? In effetti sembra essere l'ultimo tema "caldo" lasciato completamente senza soluzione ma la notizia è che sembra che il governo abbia intenzione di discutere in tempi brevi e probabilmente risolvere anche la loro vertenza. Buone notizie? Forse è ancora presto per dirlo, ma analizziamo quali sono state le dichiarazioni.

Ad intervenire sul caso delle pensioni Quota 96 scuola è stato Francesco Boccia del PD che ha dichiarato di avere l'intenzione di inserire come emendamento al DL sulla Pubblica Amministrazione alcuni elementi del disegno di legge Ghizzoni/Marzana, fermo da mesi in Parlamento per mancanza di copertura economica.

Nell'ambito di quella che possiamo definire riforma delle pensioni Renzi, un primo tentativo di inserire un emendamento a favore delle pensioni Quota 96 scuola c'era stato nella discussione parlamentare sulla misura per gli esodati. In quel caso era arrivata la bocciatura da parte della maggioranza parlamentare, la motivazione era l'estraneità della materia.

Come ben sapranno tutti i docenti e il personale ATA coinvolto nel caso delle pensioni Quota 96 scuola, la Marzana del M5S è stata una delle più attive in Parlamento in vista della risoluzione. In un intervento di questi ultimi giorni, i deputati M5S, dopo che l'emendamento è stato ammesso alla discussione, hanno dichiarato: 'Grazie a un ordine del giorno della deputata Maria Marzana il tema dei Quota 96, e la risoluzione di questa travagliata vicenda, verrà affrontato nel decreto Pa, prossimo ad arrivare alla Camera. Siamo soddisfatti ed ora aspettiamo il governo alla prova dei fatti'.

Insomma, si respira un'aria di cauto ottimismo per una vicenda, quella dei Quota 96, che assomiglia sempre di più ad un paradosso tutto italiano. E intanto sembra sempre di più che si stia formando un cantiere per una riforma delle pensioni Renzi complessiva e strutturale.

E’ salito a 170.230 unità, dal 160mila, il numero degli esodati salvaguardati grazie all’approvazione del nuovo emendamento nato dall’accordo tra Cesare Damiano e ministro del Lavoro Poletti. In tutto sono 32mila lavoratori esodati: 24 mila posizioni sono state recuperate dai provvedimenti precedenti e 8 mila sono del tutto nuove.

Il nuovo emendamento propone una soluzione, più contenuta nei numeri rispetto alla proposta della Commissione Lavoro, che permette di allungare di un anno, cioè al 6 gennaio 2016, la tutela pensionistico per accedere alle regole vigenti prima dell’arrivo della legge Fornero. A questa nuova platea di lavoratori si aggiunge anche quella dei ‘cessati’, coloro che sono stati i licenziati da un lavoro a tempo determinato.

Per definire questa salvaguardia è stata utilizzata una parte dei risparmi, avanzati, della seconda e della quarta salvaguardia, cui saranno aggiunte altre risorse che deriveranno dal Fondo per l’occupazione. In tutto le risorse ammontano ad 11 miliardi di euro. E si tratta di soldi che dovranno essere utilizzati esclusivamente per i lavoratori rimasti senza reddito dopo l’entrata in vigore della legge Fornero che ha decisamente commesso gravi errori.

Una soluzione dovrebbe arrivare presto anche per i quota 96 della scuola, visto che il presidente della commissione Bilancio della Camera Boccia ha annunciato parla di un emendamento già pronto al dl sulla Pa, che riporta anche le necessarie coperture, novità che consentirebbe di risolvere la situazione per 4 mila insegnanti in attesa della pensione.

martedì 4 febbraio 2014

Inps, nel 2014 rosso per 12 miliardi. Crolla il numero delle nuove pensioni



Effetto Fornero, crollo nuovi assegni -43%. A fine 2012 il patrimonio dell’Inps era positivo per 21.875 miliardi (e per oltre 41 miliardi nel 2011 prima dell’unificazione con l’Inpdap) a fine 2013 il patrimonio era 7,4 miliardi. La situazione appare comunque, anche a causa della crisi e del calo della contribuzione, soprattutto dei lavoratori pubblici con il blocco del turn over, abbastanza delicata. Nel 2013 si è cominciato a risentire dell’effetto Fornero, ovvero dell’entrata in vigore della riforma con la «stretta» sulle pensioni di anzianità (fino a fine 2012 si usciva ancora con la finestra mobile e i vecchi requisiti). Il numero dei nuovi assegni liquidati nel complesso è calato del 43% tra il 2012 e il 2013 passando da 1,14 milioni a 649.000 pensioni (comprese tutte, previdenziali e assistenziali).

Nel 2013 sono stati state liquidate 649.621 nuove pensioni con un calo del 43% rispetto ai 1.146.340 di nuovi assegni liquidati nel 2012. E' quanto emerge dal confronto tra il bilancio preventivo Inps per il 2014 (nel quale sono contenuti i dati 2013 assestati che risentono della riforma Fornero) e il bilancio sociale dell'Istituto per il 2012.

A fronte di 649.621 nuovi assegni liquidati nel 2013, secondo il bilancio di previsione per il 2014 a breve all'esame del Civ Inps - sono state eliminate 742.195 pensioni. Di fatto quindi le pensioni vigenti a fine 2013 sono quasi 100.000 in meno di quelle vigenti a fine 2012 (18.518.301 nel 2013 e 18.607.422 a fine 2012). Il divario dovrebbe aumentare ancora nel 2014 con 596.556 nuove pensioni previste e 739.924 assegni che si prevede di eliminare. Tra il 2013 e il 2014 si prevede un crollo dei nuovi trattamenti di anzianità. Nel 2013 secondo i dati assestati sono stati nel complesso 170.604 (tra questi quasi 133.000 le pensioni di anzianità liquidate ai lavoratori dipendenti) mentre nel 2014 si stima che scendano a quota 80.457 (57.891 delle quali ai lavoratori dipendenti) con un calo del 52,8%.

Inps: in 2014 rosso per 12 miliardi - Nel 2014 l'Inps prevede un risultato di esercizio negativo per 11.997 milioni di euro, un dato che fa scendere il patrimonio (a 7.468 milioni a fine 2013) a -4.529 milioni alla fine di quest'anno. Il dato contenuto nel bilancio di previsione per il 2014 che sarà esaminato a breve dal Civ non tiene conto dell'intervento tecnico contabile contenuto nella legge di stabilità per neutralizzare la pregressa passività patrimoniale ex-Inpdap, pari a circa 25,2 miliardi di euro. Nel documento si sottolinea che a fronte del trasferimento definitivo delle anticipazioni concesse dallo Stato fino all'esercizio 2011 pari a 25.198 milioni di euro di cui 21.698 per anticipazioni di bilancio e 3.500 per anticipazioni di tesoreria previsto dalla legge di stabilità il risultato economico di esercizio nel 2014 passa da un disavanzo di 11.997 milioni a un avanzo di esercizio di 13.201 milioni. Il patrimonio netto a fronte di questo cambiamento risalirebbe a quota 20.669 milioni (da -4.529 milioni senza l'intervento della legge di stabilità).

Il risultato d'esercizio dell'Inps per il 2013 sarà negativo per 14,4 miliardi. Lo si legge nel preventivo dell'Istituto per il 2014. Con questo passivo il 2013 si chiude con un patrimonio netto di appena 7.478 milioni. Per il 2014 si prevede un ulteriore passivo di 11.997 milioni in attesa di chiarire però se lo Stato si accollerà in via definitiva l'onere delle pensioni dei dipendenti pubblici dal 2012 in poi (anno della confluenza dell'Inpdap nell'Inps).

La spesa pensionistica finanziata in via principale dei contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro nel 2014 ammonterà a 243,4 miliardi (+1,1% sul 2013) e sarà pari al 15,19% del pil. E' quanto prevede l'Inps nel bilancio di previsione 2014 che sarà a breve all'esame del Civ. Nel documento si sottolinea che la spesa pensionistica complessiva comprese le pensioni erogate per conto dello Stato (come quelle sociali o agli invalidi civili) ammonterà a 255,5 miliardi, pari al 15,94% del pil (16,21% nel 2013).
 Soffrono soprattutto le gestioni dei lavoratori pubblici con 8,8 miliardi di rosso nel 2013 e 11,48 previsti per il 2014 (il patrimonio è a -26,2 miliardi a fine 2013 e a -37,7 nel 2014) mentre la gestione dei parasubordinati registra un risultato economico di esercizio positivo per 8,8 miliardi nel 2013 e 7,7 previsti per il 2014 (il patrimonio accumulato è di oltre 89 miliardi nel 2014 e dovrebbe superare i 96 nel 2014). Il fondo pensioni lavoratori dipendenti registra un risultato negativo per il 2013 per 1,4 miliardi e oltre 120 miliardi di passivo per il patrimonio. Resta in forte attivo il patrimonio delle gestioni temporanee ai lavoratori dipendenti (178,9 miliardi nel 2013) nonostante il rosso registrato nell’anno per 558 milioni.

domenica 29 dicembre 2013

Pensioni da gennaio 2014 cosa cambia: donne, sistema contributivo e requisiti



Età pensionabile: 66 anni e 3 mesi per lavoratori dipendenti e autonomi e per lavoratrici del settore pubblico, 63 anni e 9 mesi per lavoratrici del settore privato; 64 anni e 9 mesi per lavoratrici autonome. In merito alla pensione anticipata, per le persone in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, sono richiesti 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne.


Dal 1 gennaio per la vecchiaia serviranno fino a 64 anni e 9 mesi. Con le vecchie regole l’assegno sarà calcolato con il contributivo, ovvero per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo. Dal 1995 gli assegni si misurano sulla base dei contributi versati: ciò significa che al momento della pensione la dote accumulata da ogni lavoratore si trasforma in rendita mensile applicando un coefficiente che tiene conto dell’età e delle aspettative di vita. La determinazione dell’importo della pensione con il sistema contributivo si basa dunque sul montante contributivo individuale costituito dagli accantonamenti dei contributi annuali ai quali sarà applicato il coefficiente di trasformazione. In pratica, per ogni anno di lavoro viene accantonata una somma determinata applicando l’aliquota di computo sul reddito imponibile corrispondente al 33% per i lavoratori dipendenti, 20% per gli autonomi, mentre per gli iscritti alla gestione separata sarà determinato anno per anno.

La pensione di vecchiaia delle donne si allontana sempre di più.  Da gennaio 2014 le lavoratrici dipendenti del settore privato potranno andare in pensione di vecchiaia solo dopo aver compiuto i 63 anni e 9 mesi, 18 mesi in più' rispetto ai requisiti previsti per il 2013 (62 anni e tre mesi). Dal 2014 scattano infatti i nuovi requisiti per il pensionamento di vecchiaia delle donne previsti dalla riforma Fornero che porteranno gradualmente alla parificazione delle eta' di vecchiaia all'inizio del 2018 (66 anni e tre mesi ai quali aggiungere l'adeguamento alla speranza di vita).

L’innalzamento del limite di età è iniziato nel 1993 con la riforma Amato che ha portato la soglia anagrafica, sebbene gradualmente, da 55 a 60 anni. A partire dal 2012 è cambiato tutto. La legge Monti-Fornero ha infatti dato un deciso colpo di acceleratore alla equiparazione con gli uomini, già peraltro decisa dal precedente governo Berlusconi, che nell’estate 2011 aveva previsto un percorso che doveva iniziare nel 2014 per raggiungere il traguardo nel 2026. Ma non è stato così.

Dal primo gennaio 2012, infatti, l’età delle donne è salita di colpo a 62 anni - soglia alla quale già nel 2013 sono stati aggiunti 3 mesi (per via dell’adeguamento alle cosiddette speranze di vita) - e sarà ulteriormente elevata a 63 anni e 9 mesi nel 2014. Per le lavoratrici autonome (commercianti, artigiane e coltivatrici dirette), invece, lo scalone del 2012 è stato di 3 anni e 6 mesi (l’età è passata da 60 a 63 anni e mezzo). Limite che salirà a 64 e 9 mesi nel 2014. Più difficile infine anticipare la vecchiaia, per entrambi i sessi. Chi non ha ancora l’età, l’anno prossimo dovrà infatti accumulare almeno 42 anni e 6 mesi di contributi (41 e 6 mesi le donne).

Le sole donne che scelgono di andare in pensione con le vecchie regole - ossia a 57 anni di età con 35 di contributi (58 anni se lavoratrici autonome) - potranno continuare a farlo, in via eccezionale sino al 2015, scegliendo però un trattamento calcolato interamente con il sistema contributivo vedere sopra . Questo criterio, riferito alla contribuzione accumulata nell’arco della intera vita lavorativa, è sicuramente meno vantaggioso del sistema «retributivo», riferito agli stipendi degli ultimi anni, con una perdita in termini di pensione stimato in misura pari a circa il 25-30%.

Ecco in sintesi i requisiti per l'uscita da lavoro nel 2014, in presenza comunque di almeno 20 anni di contributi (se si hanno contributi accreditati prima del 1996. Se si e' cominciato a versare dopo il 1996 e' richiesto anche un importo di pensione di almeno 1,5 volte la soglia minima):

Donne dipendenti settore privato: potranno andare in pensione di vecchiaia le donne con almeno 63 anni e 9 mesi di età. Dal 2016 (fino al 31 dicembre 2017) scatterà' un ulteriore scalino e saranno necessari 65 anni e tre mesi ai quali aggiungere l'aumento legato alla speranza di vita. Potranno quindi andare in pensione ancora quest'anno con 62 anni e 3 mesi le lavoratrici nate prima del 30 settembre 1951 mentre se si e' nate a ottobre dello stesso anno l'uscita dal lavoro sarà' rimandata almeno fino a luglio del 2015.

Donne autonome e gestione separata: nel 2014 le lavoratrici autonome potranno andare in pensione con almeno 64 anni e 9 mesi, con un anno in più' rispetto a quanto previsto per il 2013. Per il 2016 e il 2017 saranno necessari almeno 65 anni e 9 mesi, requisito al quale andrà' aggiunta la speranza di vita.

Uomini settore privato: nel 2014 vanno in pensione con gli stessi requisiti del 2013 (66 anni e tre mesi). I requisiti cambiano nel 2016 con l'adeguamento alla speranza di vita.

Settore pubblico, uomini e donne: restano i requisiti previsti per il 2013. Si va in pensione ancora nel 2014 e fino al 2015 con 66 anni e tre mesi di eta'. Il requisito andrà' adattato alla speranza di vita nel 2016.

Pensione anticipata: nel 2014 gli uomini potranno andare in pensione in anticipo rispetto all'età' di vecchiaia se hanno almeno 42 anni e 6 mesi di contributi versati, un mese in più' di quanto previsto nel 2013. Per le donne saranno necessari almeno 41 anni e 6 mesi di contributi (un mese in più' di quanto previsto nel 2013). Anche i requisiti per la pensione anticipata andranno adeguati dal 2016 all'aumento della speranza di vita.

Al momento della liquidazione della pensione, il montante contributivo individuale con sistema contributivo viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, che aumenta proporzionalmente all’aumentare dell’età di pensionamento. Per individuare il coefficiente di trasformazione, che si applicava ai lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996, occorreva fare riferimento alla seguente tabella:









lunedì 23 dicembre 2013

Legge stabilita 2014: pensioni, rivalutazione ed esodati




Vediamo cosa accadrà innanzitutto per la previdenza e per le pensioni nel 2014, anno che si sta preparando ad iniziare.

Nuove rivalutazioni delle rendite, con un leggero vantaggio per chi guadagna attorno a 1.500-2mila euro lordi al mese (cioè tra 3 e 4 volte il trattamento minimo).

E' stato mantenuto l’impegno di garantire nel 2014 un recupero pieno o quasi dell’inflazione (comunque bassa lo scorso anno, 1,2 per cento) ai trattamenti bassi e medio-bassi, fino a circa 2.000 euro lordi al mese. Ma se l’assegno risulta essere più alto, ad esempio 2.500 euro, la rivalutazione è solo a metà: su base annua si perde quindi un importo lordo di quasi 200 euro, che si riduce però in termini netti a poco più della metà visto che in conseguenza diminuisce anche la quota aggiuntiva di imposta sul reddito.

Molto più importante la differenza  per le pensioni d’oro, per l’introduzione di un contributo di solidarietà crescente fino al 18 per cento: chi percepisce 200 mila euro l’anno se ne vede togliere oltre 11 mila lorde, equivalenti ad una decurtazione netta di poco più di 6 mila euro.

Oltre mille euro in meno all’anno per chi ha una pensione di poco superiore a tre volte il minimo. Anche se dal 2014 riparte l’indicizzazione dell’assegno previdenziale, nei prossimi tre anni gli importi saranno comunque più leggeri rispetto alla normativa in vigore prima del blocco temporaneo introdotto dal decreto salva Italia di fine 2011.

L’indicizzazione piena dell’1,2% si applica agli 11,5 milioni di pensionati che incassano un assegno di importo fino a tre volte il minimo. Per quelli nella fascia tra tre e quattro volte il minimo (altri 2,5 milioni di persone), la rivalutazione effettiva sarà dell’1,14 per cento; tra quattro e cinque volte il minimo si scende allo 0,9 per cento; tra cinque e sei volte non si va oltre lo 0,6 per cento.

Per esempio, che chi ora incassa un assegno di 1.600 euro lordi 8mensili, nel 2014 riceverà 1.618,24 euro, cioè 237,12 euro in più in un anno per tredici mensilità. Chi, con un assegno attuale di 1.486,29 euro beneficia di una rivalutazione piena, l’anno prossimo avrà un aumento complessivo di 231,92 euro.

Ben più significativi i tagli che subiranno le pensioni redditi più elevati attraverso l'indicizzazione all'inflazione, per cui saranno riviste al 95% gli assegni pari a 4 volte il minimo, del 50% le pensioni superiori a 5 volte il minimo e pari o inferiori a 6 volte il minimo e del 40% nel 2014 per i trattamenti 6 volte sopra il minimo e al 45% per gli anni 2015-2016.

La platea degli esodati salvaguardati aumenta di altre 17.000 unità, che però dovranno perfezionare i requisiti pensionistici entro 36 mesi dall'entrata in vigore della riforma Fornero (entro il 7 dicembre 2014). La copertura, pari a 199 mln nel 2014, arriva attraverso l'aumento dell'aliquota contributiva per gli autonomi e la riduzione di diversi fondi. E previsto lo stanziamento di 950 milioni dal prossimo anno fino al 2020 per sei diverse categorie. Altra novità approvata dopo giorni e giorni di dibattito è lo stop al cumulo di pensioni e stipendi da incarichi pubblici fino a un massimo di 303.000 euro l'anno. Per quanto riguarda gli statali, confermato il blocco della contrattazione oltre il 2014.

Mentre i disoccupati riceveranno un sussidio e un accompagnamento finalizzato all'inclusione nel mondo del lavoro. La maggior parte del finanziamento necessario pari a 40 milioni per 3 anni, arriva grazie al contributo di solidarietà ovvero al prelievo aggiuntivo dagli assegni pensionistici più pesanti. Saranno infatti trattenuti il 6%, 12% e 18% da chi incassa oltre 90.000, 128.000 e 193.000 euro. A proposito di previdenza, la rivalutazione delle pensioni sarà al 100% per gli assegni fino a tre volte il minimo (1.486,29 euro), al 90% fino a 4 volte, al 75% fino a 5 volte, al 50% fino a sei volte.

Via libera anche al contributo di solidarietà per le pensioni di importi elevati. Il contributo sarà del 6% per parte eccedente l’importo superiore a quattordici volte il trattamento minimo I.N.P.S; del 12% per la parte eccedente venti volte il trattamento stesso e del 18% per la parte eccedente l’importo di trenta volte il medesimo.

In sintesi la legge di stabilità ha posto queste novità che saranno introdotte a partire dal 2014:

Pensioni: per le pensioni fino a tre volte il minimo viene garantita la rivalutazione del 100%; fino a quattro volte il minimo sono rivalutate al 95%; l’indicizzazione scende col salire dell’assegno.

Esodati: vengono stanziati 950 milioni dal 2014 al 2020 per altri 17.000 esodati di sei diverse categorie.

Pensioni d’oro: contributo di solidarietà per le pensioni elevate: 6% per la parte eccedente i 90.168,26 euro annui; il 12% oltre i 128.811,80 euro; il 18% per la parte eccedente i 193.217,70 euro annui.

Contributo solidarietà redditi elevati: per i redditi superiori ai 300.000 euro l’anno viene confermato il contributo di solidarietà del 3% per il triennio 2014-2016.


mercoledì 11 dicembre 2013

Legge di stabilita 2014: esodati e pensioni



Potrebbe essere vicino a una soluzione il problema dei cosiddetti esodati. "C'è una novità sui lavoratori esodati, ci sarà un intervento importante, stanziando risorse cospicue, sui lavoratori esodati che altrimenti nel 2014 rimarrebbero senza nulla". Lo ha comunicato il viceministro all' Economia, Stefano Fassina, sulle novità del governo sulla Legge di Stabilità.

Così il viceministro all’Economia, Stefano Fassina, risponde a chi gli chiedeva di novità a firma del governo sulla Legge di Stabilità. La Legge è ancora in discussione alla Camera e se per la richiesta degli interventi sulle pensioni tutto ancora tace, ecco invece che si intravede qualche possibilità per gli esodati.

Sulla questione era intervenuto nei giorni scorsi anche il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, che ha detto: «Ci aspettiamo sul tema degli esodati un rapporto trimestrale sul sito dell’Inps per sapere quanti soggetti sono stati trattati, quante persone hanno ricevuto la lettera e quante pensioni sono state liquidate».

Torna l’adeguamento al costo della vita per le pensioni superiori a 1.486 euro lordi al mese (3 volte il minimo), ma in forma limitata e comunque non oltre i 2.972 euro lordi. Ma torna anche il contributo di solidarietà sulle cosiddette pensioni d’oro che solo lo scorso giugno la Corte costituzionale aveva cancellato. Questa volta sarà del 6-12 per cento sugli importi superiori a 6.936 euro lordi al mese (90.168 euro all’anno). Sono le principali novità in materia previdenziale contenute nel disegno di legge di Stabilità, come modificato dal maxi emendamento del governo approvato al Senato. Ora passa tutto all’esame della Camera.

La legge Finanziaria 1995 ha disposto che il primo gennaio di ogni anno le pensioni vengano adeguate in base alla variazione del costo della vita accertata dall’Istat, l’Istituto nazionale di statistica. L’adeguamento è fissato con un decreto del ministero dell’Economia alla fine di ogni anno per l’anno successivo. Per il 2014 l’aumento dovrebbe aggirarsi intorno all’1,5%, stima di aumento dei prezzi nel 2013 fatta dall’Istat e dal governo nella nota di aggiornamento al Def (Documento di economia e finanza). Fin dall’inizio l’adeguamento non è stato riconosciuto al 100% per le pensioni di importo elevato, con soglie che sono cambiate di anno in anno.

La legge di Stabilità 2014 ordina per il triennio 2014-2016 di una perequazione limitata anche sulle pensioni di importo fra 3 e 6 volte il minimo, negandola per quelle superiori a sei volte. L’adeguamento al costo della vita sarà quindi del 100% per i trattamenti fino a tre volte il minimo (1.486,29 euro lordi al mese). Per quelle fra 3 e 4 volte il minimo (1.486,29—1.981,72 euro) la rivalutazione sarà del 90% «con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi». Sempre sull’intero importo, l’aumento sarà del 75% per le pensioni fra 4 e 5 volte il minimo (1.981,72—2.477,15 euro lordi) e del 50% su quelle fra 5 e 6 volte il minimo (2.477,15—2.972,58 euro lordi) mentre sulla parte eccedente 6 volte non ci sarà alcun aumento.

Il decreto Salva Italia del governo Monti rafforzò il contributo di solidarietà già introdotto dall’esecutivo Berlusconi, stabilendo, dal 2012, un prelievo del 5% sugli importi di pensione compresi fra 90mila e 150 mila euro lordi, che saliva al 10% sulla fascia 150-200mila e al 15% sulla parte eccedente i 200 mila euro lordi. Tale contributo è stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta lo scorso giugno, perché discriminatorio in quanto applicato a una sola categoria di contribuenti, i pensionati, e non anche ad altri cittadini con lo stesso reddito. È ancora in vigore, invece, il contributo di solidarietà fissato da Monti per i pensionati dei fondi speciali: Trasporti, Elettrici, Telefonici, Volo, ex Inpdai. Il prelievo oscilla tra lo 0,3% e l’1% della pensione in base agli anni di contribuzione versati prima del 1996. Sono escluse dal contributo le pensioni fino a 5 volte il minimo.

Il contributo di solidarietà sulle cosiddette pensioni d’oro viene riproposto nel maxiemendamento del governo per finanziare un sussidio a favore dei più poveri, motivazione che dovrebbe consentire, secondo il governo, di superare eventuali nuovi giudizi di costituzionalità. Il contributo è fissato nel 6% per la parte di pensione compresa fra 14 e 20 volte il minimo (90.168—128.811 euro lordi annui), che sale al 12% sugli importi fra 20 e 30 volte il minimo (128.811—193.217 euro lordi annui) e al 18% sulle quote oltre 30 volte.

In tutto, le pensioni colpite dal nuovo contributo di solidarietà sono, secondo i dati Inps, 29.554. Si tratta di assegni superiori a 6.936 euro lordi al mese. Di questi, 6.805 sono maggiori di 9.908 euro lordi al mese (20 volte il minimo) e appena 1.344 superano i 14.863 euro lordi al mese (30 volte il minimo).



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog