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lunedì 25 aprile 2016

L’Inps lancia l’allarme, per i nati negli anni 80 rischia il pensionamento a 75 anni



Sono in arrivo le buste arancioni contenenti la previsione della pensione futura degli Italiani, tra qui numerosi giovani. Dalle informazioni in essa contenute, reperibili anche tramite l’applicativo “La Mia Pensione INPS” disponibile sul sito dell’Istituto, si evince come siano in molti i giovani per i quali l’uscita dal mondo del lavoro per andare in pensione sia prevista oltre i 75 anni di età.

La disoccupazione giovanile potrebbe avere effetti devastanti sull’età di raggiungimento della pensione per le generazioni più giovani. Secondo il presidente dell’Inps, Tito Boeri, chi è nato dopo il 1980 rischia di andare in pensione con i requisiti minimi non a 70 anni, ma «due, tre, forse anche cinque anni dopo». L’Inps ha condotto uno studio apposito sulla classe 1980, «una generazione indicativa» ha detto Boeri prendendo a riferimento «un universo di lavoratori dipendenti, ma anche artigiani», ed è emerso come per un lavoratore tipo «ci sia una discontinuità contributiva, legata probabilmente a episodi di disoccupazione, di circa due anni. Il vuoto contributivo pesa sul raggiungimento della pensione, che a seconda della sua lunghezza, «può slittare anche fino a 75 anni».

«Non voglio terrorizzare ma solo rendere consapevoli dell’importanza della continuità contributiva» ha aggiunto il presidente dell’Inps, tornando a sollecitare al governo una riforma per rendere più flessibile l’età di uscita dal lavoro. «L’uscita flessibile è un tema che va affrontato non fra cinque anni ma, credo, adesso. Abbiamo studiato il comportamento di due tipi di imprese, con o senza lavoratori bloccati dalla riforma del 2011. Abbiamo visto che le prime hanno assunto meno giovani con una forte penalizzazione di questi ultimi. Dato il livello della disoccupazione giovanile e dato che rischiamo di avere intere generazioni perdute nel Paese, e dato che invece abbiamo bisogno di quel capitale umano, credo sia m0lto importante fare questa operazione in tempi stretti» ha concluso Boeri.

Entro la fine dell’anno sette milioni di italiani riceveranno la busta arancione con le stime Inps sulla previdenza pubblica futura. Un aiuto, che però rischia di fornire numeri troppo ottimisti. I calcoli sono fatti con un Pil che cresce all’1,5% e una vita lavorativa senza buchi contributivi.

La busta arancione dell’Inps, in arrivo entro l’estate nella buca delle lettere, costringerà sette milioni di italiani a misurarsi con i numeri della propria pensione pubblica. Il rischio è che, nonostante la volontà illustrativa della lettera, l’effetto della trasparenza previdenziale sia troppo ottimista. Perché per mettere in piedi una strategia in vista del futuro serve del realismo.

I conti dell’Inps e quelli di un’ipotesi meno positiva, che è possibile simulare sempre attraverso lo strumento web dell’Inps se si hanno tempo e conoscenze, gli scenari possono essere diversi e decisamente meno confortanti qualora il futuro riservi una crescita economica piatta e quindi spegnere uno dei motori di crescita degli assegni pubblici.

Secondo «La Mia pensione Inps» un dipendente trentenne con un reddito attuale di mille euro netti al mese andrà in pensione di vecchiaia nel 2056 con un vitalizio di 1.749 euro lordi, il 75% di una retribuzione finale che, sempre al lordo delle tasse, sarà pari a 2.330 euro al mese. Al netto delle tasse, l’assegno mensile sarà di millequattrocento euro. Se, invece, si assumono ipotesi più realistiche sull’andamento del Pil (Prodotto interno lordo), uno dei parametri fondamentali a cui sono indicizzate le rendite pubbliche e sulla dinamica di carriera, l’assegno sarà pari a 1.217 euro lordi, il 95% di una retribuzione finale decisamente più bassa, 1.284 euro al mese. Al netto delle tasse l’assegno sarà di 1.029 euro, cioè quattrocento in meno rispetto alle proiezioni Inps. Il tasso di sostituzione elevato (94%) non deve trarre in inganno: il trentenne avrà guadagnato meno e avrà una coperta Inps ben più corta.

La pensione dei lavoratori viene ormai calcolata, in tutto o in parte, secondo il metodo contributivo, che fissa l’importo in funzione dei contributi versati, dell’andamento del Pil (Prodotto interno lordo) e della speranza di vita. «Per quanto riguarda i contributi, la stima dell’Inps prevede una crescita della retribuzione pari all’1,5% annuo, oltre l’inflazione, quindi una previsione positiva sulla propria carriera. In linea con le ipotesi assunte dalla Ragioneria Generale dello Stato, viene ipotizzata una crescita annua dell’1,5% (anch’essa in termini reali) del Pil: è un dato decisamente superiore a quello registrato da alcuni anni a questa parte».
Si ipotizza che il lavoratore faccia una discreta carriera e che l’Azienda Italia corra, mentre negli ultimi anni è quasi ferma.

Ottocento euro l’anno per un lavoratore dipendente trentenne con un reddito attuale di mille euro netti al mese, quasi 4.700 per un quarantenne che oggi ha una retribuzione di duemila euro al mese, oltre diecimila per un altro quarantenne che lavora in proprio. Sono le cifre che questi tre lavoratori dovranno versare in una pensione di scorta per compensare il divario che, al momento del pensionamento, avranno rispetto all’attuale reddito. Conti che valgono se si accetta il rischio sottoscrivendo una linea d’investimento con il 30% di azioni. Se invece si cerca il porto sicuro di una garantita, l’impegno aumenta decisamente: millecento euro per il trentenne, 5.640 per il dipendente quarantenne. Se il quarantenne è un lavoratore autonomo, l’assegno previdenziale stimato è pari a 2.472 euro lordi (1.871 euro netti) pari al 50,8% della retribuzione finale stimata (4.866 euro al mese al lordo delle tasse). Con PIL al +1% l’assegno scende a 1.952 euro lordi (1.543 euro netti) pari al 61,8% della retribuzione finale stimata (3.160 euro al mese al lordo delle tasse).

venerdì 18 marzo 2016

INPS: buste arancioni in arrivo da aprile. Calcolo e modalità


Il presidente dell'INPS Tito Boeri ha annunciato l'invio dell'estratto conto contributivo contenente una simulazione della pensione.

Dopo le precedenti polemiche sui ritardi della politica nell’approvare l’emendamento che avrebbe reso possibile l’invio della busta arancione, l’iniziativa è ora possibile grazie alla collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid): saranno infatti inviate circa 150mila lettere al giorno che inizieranno ad arrivare nella seconda settimana di aprile.

Le buste inizieranno ad essere recapitate da metà aprile e conterranno, oltre all'estratto conto previdenziale e la simulazione della pensione personale, anche un invito a richiedere lo Spid, il nuovo sistema pubblico di identità digitale per accedere a tutti i servizi online dell'Inps e in prospettiva di tutte le amministrazioni.

L'iniziativa è arrivata a destinazione grazie al tandem tra Inps e l' Agid, che con questo canale potrà raggiungere una platea importante di cittadini per diffondere lo Spid, che prenderà il posto delle vecchie password differenziate. Il termine «busta arancione» deriva dall’informativa che i lavoratori svedesi ricevono da circa 20 anni. Una busta arancione appunto, in cui l’ente previdenziale nazionale comunica ai cittadini il totale dei contributi versati, la loro rivalutazione nel tempo e la stima della rendita pensionistica, sulla base di una serie di ipotesi standard, che vengono riviste periodicamente.

In Italia il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo ha reso necessario far sapere agli italiani quale sarà il loro futuro previdenziale. Uno di questi è il fatto che con il nuovo meccanismo l’ammontare dei trattamenti si riduce a dismisura e i rischi di passare una vecchiaia poco tranquilla, senza un’attenta prevenzione nel presente, sono molteplici. Con il retributivo infatti la pensione era pari a circa il 70-80% dell’ultimo reddito, con il contributivo, nel migliore dei casi, non si supera il 65-70%, mentre per i giovani si scende addirittura sotto il 50%.

Con la busta arancione potremo dunque avere una stima del nostro reddito pensionistico. Al suo interno è infatti contenuta una simulazione dell’assegno previdenziale che ogni lavoratore otterrà in vecchiaia, rapportato all’attuale costo della vita. Tramite la lettera sarà possibile non solo consultare la suddetta simulazione, ma si potrà anche calcolare la differenza previdenziale (o tasso di sostituzione), vale a dire il saldo tra l’ultimo stipendio che percepiremo prima di andare in pensione e l’assegno maturato a fine carriera.

Occorre tenere in considerazione che la simulazione si basa su ipotesi non su dati di fatto, dunque potrebbe contenere dati non corrispondenti alla realtà nonché soggetti a mutazione nel corso degli anni. In poche parole: l’importo della nostra pensione potrebbe essere diverso da quello indicato nella Busta arancione.

In ogni caso, appare opportuno spiegare il sistema di calcolo. Esso si basa su quattro fattori: la carriera lavorativa dell’interessato, la crescita del suo reddito, l’andamento del PIL e l’andamento dell’inflazione.

Il documento è suddiviso in quattro pagine, ognuna delle quali contenente dati differenti.

Nella prima verranno inseriti la data di pensionamento prevista, l’importo mensile (lordo), la stima dell’ultimo stipendio o dell’ultimo reddito percepito e il tasso di sostituzione, cioè la differenza tra l’importo lordo della pensione e l’importo lordo dell’ultima retribuzione.

Nella seconda pagina troveremo invece un estratto conto dei contributi versati differenziati in base al tipo di contributo e di lavoro e al periodo di contribuzione.

La terza pagina conterrà invece la simulazione della contribuzione futura prevista dall’INPS in base ai diversi profili, mentre nella quarta e ultima pagina troveremo le modalità attraverso le quali segnalare eventuali errori, le informazioni per accedere al simulatore online, quelle sul PIN ordinario e sul nuovo SPID,  il nuovo sistema di identificazione che permette a cittadini e imprese di accedere con un’unica identità digitale ai servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese aderenti, entrato in vigore il 15 marzo.

In base a quanto anticipato da Boeri, a partire dalla seconda settimana di aprile, saranno sette milioni i lavoratori che troveranno la busta arancione nella loro cassetta delle lettere.

Scendendo nei particolari l’informativa verrà inviata ai lavoratori del settore privato iscritti all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Per quanto riguarda invece i dipendenti della Pubblica Amministrazione l’iter previsto è differente. Per questi ultimi la comunicazione verrà allegata direttamente in busta paga.

martedì 16 febbraio 2016

Pensione di reversibilità 2016 che accadrà?



Ricordammo che in caso di morte di un pensionato viene erogata ai familiari di quest'ultimo (e su loro richiesta) una prestazione economica detta pensione di reversibilità (che invece prende il nome di pensione indiretta quando il decesso colpisce un lavoratore non pensionato).

L'importo della pensione di reversibilità viene stabilito in una percentuale della pensione a suo tempo goduta dal defunto.

L’avvertimento che è stato lanciato da Ivan Pedretti, segretario generale dello Spi-Cgil: in Commissione Lavoro alla Camera è arrivato un disegno di legge delega che contiene un punto gravissimo. In pratica, la pensione di reversibilità verrà considerata una prestazione assistenziale e non previdenziale, il governo prevede un intervento sulle pensioni di reversibilità. Sono le prestazioni di cui godono il coniuge o gli eredi alla morte del pensionato o del lavoratore che ha versato i contributi.

Con l’indicatore Isee possibili tagli ai nuovi assegni destinati a coniugi ed eredi in vita.

Leggendo le direttive del governo si capisce che le pensioni di reversibilità diventano «prestazione assistenziale», e che per poterne beneficiare in futuro bisognerà non superare certi parametri economici e si intende ancorare la reversibilità (ma anche assegno sociale, integrazione al minimo, maggiorazione sociale del minimo, assegno per il nucleo con tre figli minori) al reddito calcolato con il meccanismo dell’Isee.

L’Isee, l’“indicatore della situazione economica equivalente”, tiene conto anche di eventuali patrimoni finanziari e immobiliari. In altre parole, la vedova che ha fatto per una vita la casalinga - ma cui il coniuge ha lasciato in eredità qualche immobile e un pacchetto di Btp - rischia di dover dire addio all’assegno. In teoria: tutto deriverebbe da dove verrà posta l’asticella del parametro Isee. A sentire alcuni consulenti del governo, invece, non cambierebbe nulla, perché in questo caso non si considererebbe l’elemento patrimoniale dell’Isee. Vero è che nell'articolato due volte si parla di «razionalizzazione delle prestazioni», termine inquietante. Ed è vero anche che finora la pensione di reversibilità era appunto una misura «previdenziale», dovuta perché costruita con i contributi versati dal lavoratore nel corso degli anni; d’ora in poi sarà «assistenziale», e correlata ai mezzi di cui dispone il beneficiario.

Quindi rispetto al passato (l’assegno di reversibilità da strumento previdenziale diventa assistenziale), il disegno di legge introduce il concetto di “universalismo selettivo” per l’accesso alle prestazione che, dopo l’entrata in vigore delle nuove norme, saranno agganciate ai parametri Isee. Ed è qui che si è scatenata la polemica perché, attualmente, l’entità dell’assegno di reversibilità è legata soprattutto al numero dei superstiti e, in maniera minore, al loro reddito. Se le prestazioni saranno legate alla situazione economica complessiva, è probabile che la platea dei beneficiari delle pensioni di reversibilità possa ridursi. Non solo, collegando la pensione di reversibilità all’Isee, è prevedibile un taglio per tutti i nuovi assegni.

Cosa accadrà? La nuova normativa considera le reversibilità come prestazioni assistenziali e non più previdenziali e quindi lega la possibilità di accedervi o la percentuale dell'assegno all'Isee, l' indicatore della situazione economica equivalente. Il problema è che questo indicatore viene calcolato con riferimento al nucleo familiare del richiedente e non al reddito personale.

I beneficiari di pensioni di reversibilità sono più di 3 milioni (3.052.482) e la spesa totale nel 2015 è stata pari ad oltre 24,1 miliardi di euro (24.152.946.974). Quasi 3,5 milioni (3.469.254), per una spesa di oltre 20 miliardi di euro (20.500.376.967) sempre nel 2015, risultano invece i beneficiari di integrazione al minimo (quando la pensione derivante dai contributi versati è di importo molto basso, al di sotto del minimo 'vitale'). Sono i dati contenuti nell'analisi dell'impatto della regolamentazione che accompagna il ddl delega sulle norme di contrasto alla povertà, sul riordino delle prestazioni e sul sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla stabilità). Nel testo si fa riferimento alle "principali prestazioni di natura assistenziale, ovvero di natura previdenziale ma comunque sottoposte alla prova dei mezzi" che sono, oltre la pensione di reversibilità, "assegno sociale, integrazione al minimo, maggiorazione sociale del minimo, assegno per il nucleo con tre o più figli minori".

A fronte di queste decisioni a piangere saranno molte vedove, visto che numeri alla mano la reversibilità tocca soprattutto alle donne. Il provvedimento non è retroattivo, ma per dare un' idea di cosa stiamo parlando basterà ricordare che a oggi godono di questa prestazione 3 milioni 52 mila e 482 italiani.

Con l' Isee non si fa più riferimento al reddito personale ma a quello della famiglia: potrebbe succedere che una vedova con un reddito molto basso rischi di vedersi tagliare o addirittura di perdere il diritto alla pensione del marito solo perché vive ancora con il figlio che vanta una retribuzione minima da lavoro. Non solo. Perché c' è anche il discorso degli immobili. Nel calcolo del nuovo Isee, infatti, ha un peso fondamentale la casa di proprietà. Tanto che il rischio del paradosso non è affatto campato in aria: una vedova che ha un reddito minimo ma un tetto sicuro sotto il quale vivere si veda perdere la pensione.

Sul 2016 sappiamo che la soglia limite fissata per non subire la riduzione della prestazione è di 19.573 euro l' anno, e la speranza, a oggi decisamente meno solida rispetto a ieri, è che questi numeri e paletti resistano anche per gli anni a venire.



lunedì 21 settembre 2015

Dis-Coll e pensione, nessuna copertura figurativa


I periodi di fruizione della nuova indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi non titolari di partita IVA iscritti in via esclusiva alla gestione separata non sono coperti da contribuzione figurativa. Quindi non possono essere valorizzati ai fini pensionistici. A differenza di quanto accade per i lavoratori subordinati ai quali la Naspi riconosce, seppur con determinati limiti, l'accredito figurativo.

Niente contributi figurativi per la pensione nella Dis-Coll, il sussidio per collaboratori a progetto e parasubordinati, diversamente dalla NASpI : le regole sul nuovo assegno di disoccupazione sono contenute nel decreto sugli ammortizzatori sociali, attuativo del Jobs Act, Dlgs 22/2015 e introduttivo nella nuova assicurazione di sostegno al reddito (in vigore da maggio 2015), nonché della Dis-Coll.

Il sussidio dura al massimo sei mesi ed è proporzionale ai mesi di contribuzione versata, senza prevedere contributi figurativi. Tale indicazione è contenuta nel comma 7 dell’articolo 15 del decreto. La Dis-Coll è riconosciuta ai collaboratori che perdono il lavoro nel 2015 (dall'anno prossimo, queste forma contrattuale non sarà più applicabile, abolita dal Jobs Act).

La prestazione è pari al 75% del reddito, più il 25% della differenza fra reddito mensile e 1195 euro nel caso in cui lo stipendio fosse superiore a questo importo. Il tetto massimo è fissato a 1300 euro. Il trattamento si riduce del 3% al mese a partire dal quarto mese di fruizione.

La domanda va presentata all’INPS, in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione spetta dall’ottavo giorno di disoccupazione, oppure dal primo successivo alla richiesta. E’ compatibile con un una nuova occupazione subordinata fino a cinque giorni, se il contratto è più lungo decade il diritto alla DIS COLL. Per i contratti fino a cinque giorni, il trattamento viene sospeso.

Com'è noto l'indennità di disoccupazione spetta ai collaboratori coordinati e continuativi con o senza modalità a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente l'occupazione nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2015.

Per avere diritto alla Dis-Coll occorre essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) stato di disoccupazione al momento della domanda;
b) almeno tre mesi di contributi tra il 1° gennaio 2014 e il giorno di disoccupazione; 
c) almeno un mese di contributi nell'anno solare della disoccupazione. In alternativa al mese di contribuzione versata nell'anno in cui si è verificata la cessazione del rapporto è riconosciuto anche un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione (cioè 647,83 euro).

Per quanto riguarda la durata l’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Entro comunque un tetto massimo di 6 mesi.

Ad esempio immaginando una collaborazione di 16 mesi attivata nel 2014 e chiusa nel 2015 con un compenso mensile di 950 euro la durata della prestazione sarà pari comunque a sei mesi e non otto. E partirà da un'erogazione di 712 euro (950 x 75%) per i primi 3 mesi, per poi ridursi del 3% l'anno per i successivi tre mesi.

L'importo base della Dis-Coll è infatti pari al 75% del reddito medio mensile, nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2015, all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo di 1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro. L’indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro per l’anno 2015, annualmente rivalutato. 

Come per la Naspi resta però il complesso meccanismo dello scomputo, ai fini del calcolo della durata della prestazione, dei  “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Circostanza destinata a presentarsi, in particolare, in caso di fruizione parziale della prestazione.

Ad esempio qualora il lavoratore fruisca di soli 2 dei 6 mesi spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL - dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 4 mesi di lavoro. Se ne avesse fruiti 3 dei 6 spettanti non bisognerà considerare 6 mesi di lavoro. Questo scomputo tuttavia interessa solo la durata della prestazione mentre non incide sulla misura. Un meccanismo destinato a determinare più di qualche difficoltà tecnica nell'attuazione.

martedì 28 aprile 2015

Contratto a tempo parziale prima della pensione



Lavoro, pensione e tempo parziale. Si ritorna a parlare dell'ipotesi di una staffetta generazionale nella Pubblica amministrazione. Lo strumento per permettere lo svecchiamento dei ranghi del pubblico impiego potrebbe essere inserito attraverso una riforma della Pubblica amministrazione.

Comunque si va verso la staffetta generazionale nel pubblico impiego: il contratto a tempo parziale al posto del pre pensionamento. Ma i lavori dovranno versare da soli i contributi. Quindi fuori i vecchi, dentro i giovani. Niente di più semplice: anticipare l'uscita ai dipendenti statali più anziani, e quindi vicini alla pensione, per far spazio a neo diplomati e neo laureati che si affacciano sul mondo del lavoro. Per garantire questo ricambio Hans Berger, senatore del gruppo delle autonomie, presenterà un emendamento per dare la possibilità a chi è vicino alla pensione di scegliere il part time. Con un "piccolo" stratagemma: per prendere una pensione piena i lavoratori dovranno versarsi da soli i contributi.

L'emendamento di Berger contiene un "piccolo" inganno per i dipendenti statali che sceglieranno il contratto a tempo parziale. Si dice in modo esplicito, infatti, che l'invarianza dell'assegno previdenziale dovrà essere garantita, solo e soltanto, "attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione". Insomma, se il dipendente vuole andare in pensione con un assegno pieno dovrà versarsi da solo la differenza dei contributi tra il part time e il tempo pieno. "Un dipendente pubblico che guadagna 2mila euro netti al mese - esemplifica il Messaggero - oltre allo stipendio dimezzato per il tempo parziale, si troverebbe a dover versare contributi mensili per altri 300-350 euro".

Ricordiamo ce lo scorso anno, il ministro Madia aveva proposto la cosiddetta staffetta generazionale nella PA, ipotesi subito abbandonata dopo che la Ragioneria Generale dello Stato aveva avanzato forti dubbi sulla possibilità di attuare questo provvedimento sia per la tenuta dell'equilibrio del nostro sistema pensionistico sia per il costo elevato che avrebbe provocato l'attuazione di questa norma. Ora, l'ipotesi del ricambio generazionale riprende quota con modalità diverse da quelle che erano state prospettate l'anno scorso. Non si tratta di anticipare la pensione ai dipendenti pubblici ma di far accedere i lavoratori prossimi alla pensione ad una sorta di part-time. In questa maniera ci potrebbe essere la possibilità di liberare nuovi posti di lavoro creando, anche in questo caso, la staffetta generazionale richiesta da molti.

Un'altra proposta, che potrebbe diventare legge nella prossima riforma della Pubblica Amministrazione è relativa al pensionamento delle lavoratrici con il sistema contributivo. Infatti, un recente disegno di legge che potrebbe essere inserito anche nella riforma della PA, prevedrebbe la possibilità di pensione anticipata a 60 anni per tutte le lavoratrici che hanno avuto la possibilità di sommare tutti i contributi versati durante la propria carriera lavorativa, compresi quelli versati durante i periodi di maternità e durante l’assolvimento di funzioni di cura nei confronti di figli e parenti. Questa proposta potrebbe essere l’occasione giusta per trovare una definitiva soluzione alla questione dell’ «opzione donna» che è ormai finita in una pericolosa strada. Mentre, infatti, il Governo deve ancora varare delle misure ufficiali per la proroga delle pensioni contributivo donna sia il ministro Poletti che l’INPS nelle ultime comunicazioni su questo tema hanno lasciato aperta la possibilità di inoltrare le domande si pensionamento all’Inps (per tutte le donne che hanno raggiunto il requisito pensionistico dei 57 anni e 3 mesi entro il 2015). Proprio per questo è stata già avviata, dal Comitato Opzione Donna, una class action per richiedere una soluzione immediata al problema.

Quindi non si tratterebbe, quindi, di anticipare il pensionamento dei lavoratori del pubblico impiego, permettere l’ingresso di un nuovo dipendente ogni tre, come voleva il progetto di riforma originario, ma di far accedere al part time i dipendenti del pubblico impiego più prossimi alla pensione.

In tal modo si libererebbero comunque nuovi posti di lavoro e si metterebbe in campo un’inedita forma di flessibilità in uscita, anche se limitatamente alla sola Pubblica Amministrazione. Occorre ora capire se questo emendamento troverà attuazione e, eventualmente, quali saranno le conseguenze, sul piano contributivo e previdenziale.


mercoledì 25 febbraio 2015

730/2015 precompilato: le regole per l'accesso (redditi di lavoro dipendente e assimilati)



Dal 15 aprile 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato. Modello che può essere accettato o modificato.

Il vantaggio fondamentale per il contribuente (oltre a quello relativo all'ulteriore semplificazione nella compilazione del modello) è legato ai controlli. Infatti, se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all’Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali). Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi.

L'accesso al 730 sarà garantito a prova di privacy se si decide di passare tramite Caf, commercialisti o datori di lavoro. Accesso diretto ai singoli contribuenti sia tramite i servizi on line dell'Agenzia sia tramite il pin dell'inps. Per chi già utilizza oggi queste ultime credenziali non sarà quindi necessaria nessuna nuova registrazione.

In particolare, si prevede che il contribuente in possesso delle credenziali per l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate possa accedere direttamente alla propria dichiarazione 730 precompilata mediante le apposite funzionalità rese disponibili nell’area autenticata del medesimo sito dei servizi telematici. Inoltre, il contribuente può accedere all’area autenticata utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps.

In alternativa, il contribuente può avere accesso alla propria dichiarazione 730 precompilata conferendo apposita delega al proprio sostituto d’imposta, se quest’ultimo presta l’assistenza fiscale, ovvero ad un CAF o ad un professionista abilitato.

La dichiarazione precompilata sarà disponibile per tutti i titolari di redditi da lavoro dipendente o da pensione che lo scorso anno hanno presentato il 730 o hanno inviato solo il Cud. Diritto ad ottenere il 730 precompilato anche per chi nel 2015 non ha più un datore di lavoro che possa effettuare i conguagli. Potrà utilizzare il 730 precompilato anche chi nel 2014 ha utilizzato Unico, pur avendo redditi per i quali era possibile presentare il 730. Esclusi in ogni caso i titolari di partita Iva, anche per un solo giorno e senza fatture emesse, con l'unica eccezione dei i produttori agricoli in regime di esonero. Inoltre il 730 non sarà disponibile per  chi nel 2014 ha presentato dichiarazioni correttive o integrative per le quali, al 15 aprile, è ancora in corso  l'attività di controllo automatizzato.

Nel 730 on line saranno presenti i redditi certificati dai datori di lavoro e/o dall'INPS, e gli altri redditi già disponibili per l'Agenzia, ad esempio quelli fondiari. Per quel che riguarda le voci che danno diritto a detrazione e deduzioni d'imposta saranno riportate invece esclusivamente le seguenti voci:
- interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui;

- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;

- contributi previdenziali e assistenziali.

Sarà anche fornito l'elenco dei dati presi in esame e della relativa fonte informativa. Chi ha altre voci di spesa da inserire, potrà scegliere se integrare direttamente i dati utilizzando il  pannello di accesso alla dichiarazione, oppure rivolgersi per questo ad un Caf, ad un professionista abilitato o al datore di lavoro che svolge assistenza fiscale.

L'accesso alla dichiarazione da parte del contribuente "titolare" del 730 potrà avvenire, come chiarito dall'Agenzia con il provvedimento che ha dato il via all'operazione, utilizzando le credenziali d'accesso ottenute con la registrazione ai servizi di Fisconline o con il pin che consente l'accesso all'area personale sul sito dell'Inps. Si tratta di una semplificazione di non poco conto, dato che le credenziali dell'INPS sono di fatto a disposizione di tutti i contribuenti, pensionati e non, e quindi non occorre alcuna nuova procedura di registrazione per poter utilizzare il sistema.

Se si decide di rivolgersi ad un Caf o agli altri soggetti abilitati sarà necessario rilasciare un'apposita delega, accompagnata da una fotocopia dei documenti d'identità, per evitare qualunque possibilità di abuso o di violazione della privacy. I soggetti ai quali è stata conferita la delega potranno fare richiesta di accesso tramite file o tramite web, inviando il codice fiscale del contribuente assistito, alcuni dati relativi alla delega ricevuta e alcune informazioni recuperate  dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente. Per eventuali richieste di assistenza non programmate, inoltre, i Caf e i professionisti abilitati che hanno ricevuto delega, potranno avvalersi dell'accesso via web, richiedendo il download della singola dichiarazione. In questo caso, l'Agenzia invierà il 730 precompilato in tempo reale. Per queste ulteriori richieste, per evitare usi impropri del servizio, sarà inoltre necessario digitare un codice di sicurezza.

Chi decide, invece, di approfittare della possibilità di utilizzare il 730 precompilato potrà effettuare le seguenti operazioni dalla sua area web sul sito dell'Agenzia o su quello dell'Inps:

- visualizzazione e stampa della dichiarazione;

- accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;

- versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale se si è perso il lavoro e non si ha più un sostituto d'imposta che possa effettuare i conguagli;

- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l'eventuale rimborso nel caso in cui non si abbia un sostituto d'imposta;

- consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;

- consultazione dell'elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

Inoltre, inserendo il proprio indirizzo di posta elettronica sarà possibile ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata. L'Agenzia delle entrate fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione della dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico, rilasciato dall'Agenzia stessa, del file di presentazione contenente la data di presentazione della dichiarazione e il riepilogo dei principali dati contabili.

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, Caf e professionisti abilitati cui è stata conferita delega potranno fare richiesta di accesso tramite file o tramite web. A questo scopo, sarà sufficiente inviare il codice fiscale del contribuente assistito, alcuni dati inerenti la delega ricevuta e alcune informazioni desunte dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.

Per eventuali richieste di assistenza non programmate, inoltre, i Caf e i professionisti abilitati che hanno ricevuto delega, potranno avvalersi dell’accesso via web, richiedendo il download della singola dichiarazione.



martedì 6 gennaio 2015

Legge di Stabilità 2015 le novità per lavoro e pensioni



La Legge di Stabilità 2015, contiene "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato". La legge, che consta di un unico articolo e 735 commi, entra in vigore il 1° gennaio 2015, fatte salve specifiche decorrenze previste dalle singole norme.

A seguire proponiamo una sintesi con le principali novità concernenti i lavoratori per quanto concerne, in particolare, gli aspetti del mercato del lavoro e previdenziali, con qualche accenno ad alcune norme di carattere fiscale.

Bonus 80 euro: norme di stabilizzazione del bonus. Si prevede un 'intervento con l'obiettivo di stabilizzare le norme, aventi carattere di transitorietà, sul "Bonus 80 sia di importo superiore a quello della detrazione spettante, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:

1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro. Ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l’attribuzione del Bonus 80 euro non si computano le riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in Italia ; in sostanza, ai fini dell’attribuzione del bonus il reddito sarà considerato per intero. Sarà, infine, il sostituto d'imposta che riconoscerà al lavoratore in via automatica il credito spettante sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione.

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero. Il Legislatore interviene con l'allungamento dei periodi d’imposta nei quali si applicano le agevolazione fiscali in favore dei ricercatori che rientrano in Italia. Per la precisione la norma risulta modificata come segue: ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 ed entro i sette (e non più cinque) anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Tassazione buoni pasto. Elevata la quota non sottoposta a tassazione a euro 7 (da euro 5.29), se il buono pasto è reso in formato elettronico.

Deduzione del costo del lavoro dall’IRAP. Viene modificato l'art. 11 del D.lgs. n. 446/97 recante "Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta". In sintesi le modifiche sono le seguenti:

viene ammessa in deduzione ai fini IRAP a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro;

viene estesa l’integrale deducibilità IRAP del costo del lavoro per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e a favore delle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate ed il cui contratto abbia almeno una durata triennale;

viene introdotto un credito d’imposta IRAP nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell’esercizio della propria attività, pari al 10% dell’imposta lorda determinata secondo le regole generali; il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

TFR in busta paga. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo di percepire la quota maturata del TFR, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare. Si procederà tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturata come parte integrativa della retribuzione. Si applicherà alla predetta parte integrativa della retribuzione la tassazione ordinaria; quanto erogato non sarà imponibile ai fini previdenziali. Inoltre, soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo non si tiene conto dell’eventuale erogazione diretta della quota maturanda del TFR consentita dalla legge. La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.

Le presenti norme non si applicano nel caso di aziende sottoposte a procedure concorsuali/dichiarate in crisi

- per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito si applicano misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dall’articolo 10 del D.lgs. n. 252 del 2005 per le imprese che versano il TFR a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra descritte

- ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito, si applicano solo le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 10 del D.lgs. n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte integrativa della retribuzione.

I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per l'accesso al credito e da garanzia dello Stato, di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale in materia bancaria e creditizia.

Al fine di accedere ai finanziamenti: i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all’INPS apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore e presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all’apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro, dell’economia e l’ABI. Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro.

Si prevede l'istituzione del Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l’anno 2015. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

Norme sui requisiti contributivi per l'accesso alla pensione. Si tratta delle cd "penalizzazioni" legate al conseguimento della pensione anticipatamente rispetto alle decorrenze di legge: viene prevista l'eliminazione della relativa norma contenuta nella Riforma Fornero. In pratica, si fa riferimento ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2017 nei confronti dei quali non troveranno applicazione le penalizzazioni (riduzioni della pensione) previste per l’accesso alla pensione anticipata (ossia prima dei 62 anni). Nello specifico: sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012 di tali soggetti non si applicano la riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni e di 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.



martedì 30 settembre 2014

La ricongiunzione ai fini pensionistici



La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.

La ricongiunzione retributiva riunisce in un istituto tutte le posizioni maturate in gestioni diverse. La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.

La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione. I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.

La disciplina della ricongiunzione è regolata dalle seguenti leggi:

la Legge 29/1979 per i  trasferimenti tra INPS, ex INPDAP, ex ENPALS, INPGI, Gestioni speciali INPS per i lavoratori autonomi e i fondi aziendali sostitutivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;

la legge 45 del 1990 sui trasferimenti di contributi tra Casse dei liberi  professionisti e le gestioni di previdenza obbligatorie.

Il Decreto Legislativo n.184 del 30 aprile 1997 ha poi ampliato la possibilità anche a chi non abbia maturato in alcuna delle predette forme il diritto a pensione, e che scelgano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo.

La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.

La ricongiunzione dei contributi provenienti dalle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi avviene sempre con pagamento di un onere da parte del richiedente. In questo caso, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l’interessato possa far valere, successivamente alla cessazione dell’attività come lavoratore autonomo, almeno cinque anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente, in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie.

La ricongiunzione in Fondi diversi dal Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti (art.2 della legge n.29/1979

Il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione:

nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria predetta;

nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’Inps si può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione dei quali sia titolare. L’interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all’atto della domanda ovvero nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

La domanda di ricongiunzione deve essere presentata alla competente sede dell’Istituto, Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si chiede di ricongiungere i diversi periodi.

La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un’unica gestione può essere esercitata una sola volta. Tale facoltà può essere esercitata una seconda volta:

dopo almeno dieci anni dalla prima, con almeno cinque anni di contribuzione per effettivo lavoro

al momento del pensionamento e solo nella stessa gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione.

Il trucco sugli 80 euro in busta paga



Una maggiore retribuzione a discapito di una quota di pensione inferiore. Innanzitutto le coperture per tagliare l’Irpef di 80 euro sui redditi più bassi da maggio almeno per il 2014 non sono affatto strutturali (cioè non ci sono tutti i risparmi di spesa necessari

Il datore di lavoro potrà decidere di prelevare il bonus dai contributi previdenziali dei dipendenti: poi lo Stato ripianerà lo sbilancio. Ma per ora non ci sono certezze.

Avere 80 euro in più in busta paga per almeno otto mesi è un bonus che giustifica una pensione più povera? I circa dieci milioni di lavoratori dipendenti che percepiranno la «mancia» del governo Renzi dovrebbero porsi anche questa domanda.

Il taglio del cuneo fiscale, infatti, può trasformarsi in una fastidiosissima partita di giro: si spende oggi per risparmiare domani.

Ma proprio su un capitolo decisivo come quello previdenziale. Il perché è presto spiegato. Il decreto varato dal Consiglio dei ministri, prevede che il tanto ambito bonus di 80 euro sia un «credito» e non una «detrazione». Le parole, in questo caso, sono importanti perché indicano che è compito del datore di lavoro (che in gergo fiscale si chiama «sostituto di imposta») individuare l'area nella quale effettuare il prelievo degli 80 euro da aggiungere alla busta paga.

La norma concede uno spazio di manovra abbastanza largo. Se, infatti, le ritenute Irpef non fossero sufficienti a reperire l'ammontare del bonus, il datore di lavoro potrà «estrapolare» i soldi dai contributi previdenziali, cioè dalla somma che in busta paga viene trattenuta dal reddito lordo e versata all'ente previdenziale (nella maggior parte dei casi l'Inps) per costruire la futura pensione.

Si tratta del dispositivo che era stato studiato anche per il bonus da destinare a incapienti (coloro che hanno un reddito annuo lordo inferiore a 8mila euro e pertanto non pagano tasse, ma i contributi previdenziali li versano ugualmente) e lavoratori autonomi. Con un taglio di 3-4 punti dell'aliquota contributiva gli 80 euro sarebbero pressoché garantiti, ma che ne sarebbe delle pensioni? Le vecchie bozze prevedevano una semplice comunicazione all'Agenzia delle entrate che successivamente avrebbe dovuto provvedere, a sua volta, a notificare la situazione all'Inps o a un altro ente. Questi ultimi constatano solamente che manca all'appello parte dei contributi della posizione del lavoratore. Allo Stato toccherà poi farsi carico di sanare lo sbilancio versando la parte residua.

La difficile situazione patrimoniale dell’INPS è stata soprattutto generata dall'assorbimento dell'Inpdap, il vecchio ente previdenziale dei dipendenti pubblici. Negli anni scorsi lo Stato dichiarava di aver versato i contributi dei propri dipendenti senza, in realtà, provvedervi. Nell'imminenza dell'ingresso nell'euro, quei soldi furono trasformati in anticipazioni di cassa. I contributi «figurativi» si sono così trasformati in un pozzo senza fondo che hanno determinato 25 miliardi di passivo al cui ripianamento contribuiscono i lavoratori parasubordinati cui si chiede sempre un aumento dei versamenti.

Ora se si guarda bene a quegli 80 euro, il rischio non è soltanto quello di una pensione a cui potrebbe mancare qualche «pezzo» ma specialmente quello di vedere che lo Stato prende con una mano ciò che dà con l'altra, ovvero un aumento delle aliquote contributive che generalmente rappresenta il modo più veloce per gestire eventuali «crisi».


martedì 9 settembre 2014

Estratto conto Inps è possibile verificare i propri contributi



I Lavoratori vicini alla pensione possono controllare accedendo al sito INPS l’elenco dei contributi che risultano registrati negli archivi a favore del lavoratore fin dall'apertura della sua posizione assicurativa, nella quale sono raccolti i contributi da lavoro, figurativi e da riscatto.

Consultando l'estratto il lavoratore può verificare la presenza di tutti i contributi versati  autonomamente o dai propri datori di lavoro al fine di segnalare per tempo eventuali discordanze o inesattezze all’Inps. E’ utile per avere un quadro chiaro e riepilogativo della propria posizione previdenziale.

All’estratto conto contributivo si può accedere direttamente on line dal sito istituzionale www.inps.it, attraverso il seguente percorso: Servizi online>Servizi per il cittadino > Inserimento codice identificativo PIN > Fascicolo Previdenziale del Cittadino(dal menu a sinistra)> Posizione Assicurativa > Estratto Conto oppure direttamente tramite il Box Servizi correlati presente in fondo a questa pagina nella sezione a destra. Per accedere ai Servizi on line è necessario dotarsi del proprio codice di identificazione personale (PIN), che si può richiedere on line al seguente link: richiedi e gestisci il tuo PIN on line.

Nell’estratto contributivo sono riportati in alto a destra i dati anagrafici dell’interessato, mentre nella tabella ci sono i dati relativi ai versamenti previdenziali. In particolare:
•    Periodo di riferimento;
•    Tipologia di contribuzione (lavoro dipendente, artigiano, commerciante, servizio militare ecc.)
•    Contributi utili (espressi in giorni, settimane o mesi), sia per il raggiungimento del diritto sia per il calcolo della pensione;
•    Retribuzione o Reddito;
•    Azienda (datori di lavoro);
•    Eventuali Note (riportate alla fine dell’estratto).

Nel caso in cui vengano riscontrate delle anomalie è possibile inoltrare una segnalazione utilizzando la procedura attivabile dal percorso: Servizi online>Servizi per il cittadino > Inserimento codice identificativo PIN > Fascicolo Previdenziale del Cittadino(dal menu a sinistra)> Posizione Assicurativa > Segnalazioni contributive.

Se si vuole sapere a che punto siete nella lunga (sempre più lunga) strada che porta verso la pensione? Oppure volete controllare se l'azienda per la quale state lavorando - e sulla quale avete sentito voci poco rassicuranti - sta versando regolarmente i vostri contributi? Se una volta l'unica soluzione era armarsi di molto tempo e pazienza e recarsi di persona presso la sede dell'Inps più vicina, oggi potete avere la risposta anche restando comodamente seduti a casa vostra: scoprite qui come richiedere l'estratto conto contributi dell'Inps online.

Estratto conto Inps online, come funziona
Come richiedere l'estratto conto contributi dell'Inps online? La prima cosa da fare è registrarsi al sito dell'Inps e fare domanda per il rilascio del PIN, cioè un codice segreto di identificazione personale che viene richiesto dal sistema per effettuare le operazioni online. Andando sul sito inps.it, in basso a destra, nella sezione 'Servizi Online', c'è una barra con un lucchetto e la scritta 'il PIN online': cliccando su di essa si accede all'area per la richiesta. Una volta all'interno di quest'ultima, basta seguire le istruzioni fornite dal sistema nella sezione 'Devi richiedere un nuovo PIN?'. Se invece avete ricevuto a casa una lettera dove sono indicati i primi 8 caratteri del PIN, per completarlo e attivarlo dovete entrare nell'area 'Devi attivare il tuo PIN?'. In entrambi i casi, alla fine della procedura, vi troverete con un codice segreto di 16 caratteri alfa-numerici.

Con il PIN in vostro possesso, il passo successivo che dovete compiere è tornare alla sezione 'Servizi online' e cliccare sulla barra 'Al servizio del cittadino' e inserire nella maschera di richiesta il vostro codice fiscale e il PIN (N.B.:se tra un accesso e l'altro passa molto tempo, il sistema disattiva automaticamente il PIN e all'atto della nuova consultazione vi invita a rinnovarlo con una semplice procedura guidata). Una volta entrati, vi troverete davanti una schermata con il seguente elenco di servizi:

Quello che interessa a voi è il Fascicolo Previdenziale del cittadino. Cliccateci sopra e si aprirà una nuova scheda che vi mostrerà di default la vostra anagrafica. A questo punto, nel menù a sinistra selezionate 'Posizione Assicurativa': si aprirà un menù a cascata la cui prima voce è 'Estratto Conto'. Cliccando su questa scritta atterrerete in una nuova pagina dove potrete consultare tanto l'estratto conto previdenziale ordinario che quello della cosiddetta gestione separata (che registra i contributi versati con il lavoro parasubordinato). Il pulsante 'Stampa' a fine pagina vi permetterà di fare una o più copia dei documenti di vostro interesse.

Come leggere l'estratto conto Inps?
Capito come richiedere l'estratto conto contributi dell'Inps online, più complesso è invece interpretarlo, soprattutto con i continui cambiamenti riguardanti la normativa delle pensioni. Quello che comunque si può subito verificare è se i contributi versati corrispondono al periodo di tempo lavorato: in questo caso infatti le settimane sono conteggiate a fianco del nome del datore di lavoro, così come il reddito percepito. Se da questo semplice controllo doveste accorgervi che qualcosa non quadra, rivolgetevi immediatamente alla sede Inps a voi più vicina e segnalate l'anomalia. Gli uffici e il personale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale vi aiuteranno a risolvere eventuali problematiche, oltre a fornirvi - qualora ne aveste bisogno - un calcolo preciso dell'anzianità contributiva maturata, dicendovi, in definitiva, quando potrete andare in pensione.



sabato 26 luglio 2014

In pensione si va non prima dei 62 anni



L

Le pubbliche amministrazioni possono procedere a pensionamenti d'ufficio del personale, motivando la scelta con esigenze organizzative e senza recare pregiudizio ai servizi. Affinché non ci siano penalizzazioni l'uscita non può avvenire al di sotto dei 62 anni e dei 65 per medici e professori universitari. Così un emendamento al decreto legge sulla Pubblica amministrazione.

È passato l'emendamento al dl Pa che consente di sbloccare 4 mila pensionamenti nella scuola, già da settembre, aprendo così anche alla possibilità di nuove assunzioni. Si tratta degli insegnanti ribattezzati 'quota 96' (61 anni di età e 35 di contributi oppure 60 anni di età e 36 di contributi). Tutti rimasti bloccati in servizio dalla riforma Fornero. Mentre per medici e docenti il limite è di 65 anni.

I cambiamenti più pesanti toccano i magistrati, quanti ricoprono incarichi in uffici di diretta collaborazione con la Pa, pure se solo di consulenza giuridica, non possono più godere dell'aspettativa, devono quindi per forza andare fuori ruolo, posizione per cui gli spazi non sono infiniti (la durata massima è di dieci anni). E la norma ha, per così dire, valore retroattivo: da settembre, quando entrerà in vigore il decreto, il beneficio dell'aspettativa cessa per tutti. Nel provvedimento di riforma della Pa c'è anche un capitolo Anticorruzione, che è stato rivisto, su proposta del Governo. Un emendamento dà ora al presidente dell'Anac il potere di proporre al prefetto una gestione straordinaria del contratto d'appalto o, viene aggiunto, della concessione, a rischio, anche nei casi in cui il procedimento penale non sia già oggetto di procedimento penale.

Resta ancora aperta la questione 'quota 96', affrontata da un emendamento, che consentirebbe di sbloccare 4 mila pensionamenti nella scuola. Si tratta degli insegnanti rimasti intrappolati a lavoro dopo la riforma Fornero, che non ha tenuto conto della data di pensionamento nel settore, legata all'anno scolastico e non a quello solare. C'è una proposta, sottoscritta da molti parlamentari, che stabilisce l'uscita già da settembre dei prof pensionabili, aprendo così anche alla possibilità di nuove assunzioni. Intanto il passaggio parlamentare ha già previsto mille nuovi vigili del fuoco e uno scorrimento più veloce delle graduatorie per le Forze di Polizia, in vista di Expo 2015.

E’ vero che ci sono casi in cui non scattano le penalizzazioni per chi va in pensione anticipata sotto i 62 anni?  Sì, è vero.

Il taglio dell’importo della pensione anticipata dell’uno o del due per cento, a seconda degli anni mancanti rispetto alla soglia dei 62 anni di età, non scatta per coloro che maturano i requisiti per questo tipo di prestazione entro i prossimi cinque anni, fino al 31 dicembre 2017, a condizione che i contributi siano effettivi e, dunque, derivanti da lavoro, includendo tra questi in ogni caso anche quelli che coprono i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia o per cassa integrazione guadagni ordinaria.

La pensione anticipata (ex pensione di anzianità) è regolamentata in modo diverso a seconda che il contribuente abbia iniziato a lavorare prima o dopo il 31 dicembre 1995 (da quando la Riforma Dini ha introdotto il metodo contributivo) in quanto cambia il sistema di calcolo dell’importo della pensione:  contributivo: per chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre ’95.


retributivo: per chi aveva già 18 anni di contributi il 31 dicembre ’95.


misto: per chi non aveva 18 anni di contributi a fine ’95, si applica il retributivo per la quota maturata fino a fine ’95 e il contributivo per le anzianità maturate successivamente.

Se chi ha iniziato a lavorare prima della fine del ’95 e – pur avendo raggiunto i requisiti contributivi richiesti – va in pensione prima dei 62 anni, perde l’1% per ogni anno di anticipo (rispetto ai 62 anni) per i primi due anni, e il 2% per ogni anno successivo:
taglio dell’1% per chi si ritira a 61 anni,
del 2% per chi va in pensione a 60 anni,
del 4% per chi va in pensione a 59 anni,
del 6% per chi si ritira a 58 anni.

Questo taglio si applica solo alla quota retributiva della pensione. Quindi:
per chi aveva 18 anni di contributi nel ’95, la riduzione vale per tutte le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;

per chi non aveva 18 anni di contributi nel dicembre ’95, la riduzione si applica sulla quota maturata al 31 dicembre ’95.

domenica 20 luglio 2014

Pensione, effetto crisi sul calcolo dell'assegno




Per conseguire un assegno previdenziale più consistente un lavoratore può ritardare l'età del pensionamento, può trarre beneficio da un incremento dello stipendio o del reddito e conseguentemente dei contributi versati, può in alcuni casi effettuare versamenti aggiuntivi e può ricorrere al secondo pilastro.

Pensioni, importi in picchiata: ecco quanti soldi si possono perdere.

Professionisti, statali: ecco chi ci perde e chi ci guadagna La pensione? Non dipende solo dal lavoratore, dall'età fino a cui lavora e dalla sua retribuzione. L'assegno che un lavoratore percepirà dipende anche dalle condizioni economiche del Paese perché il Pil può incidere fino al 20-25% sulla misura del trattamento previdenziale. La rivalutazione dei contributi versati è legata alla variazione annua del Pil. Con il sistema contributivo, infatti, il montante individuale viene rivalutato su base composta a un tasso di capitalizzazione che è pari alla variazione media quinquiennale del Pil nominale calcolata dall'Istat. Ne consegue che se il Pil cresce poco o per nulla, dopo 20 o 30 anni gli importi messi da parte varranno meno rispetto a una situazione economica di crescita. E il valore del primo assegno pensionistico si ridurrà rispetto all'ultima retribuzione.

Chi andrà in pensione dopo il 2020, dovrà "pagare il conto" delle riforme previdenziali che hanno introdotto la revisione prima triennale poi biennale dei coefficienti di trasformazione: il Sole 24 Ore ricorda che la Ragioneria generale dello Stato ha calcolato che dal 2020 in poi il tasso di sostituzione netto passerà dall'84% al 77% e che dopo il 2035 si ridurrà fino al 71% e questo accade per il passaggio dal pensionamento di vecchiaia del regime misto a quello anticipato del regime contributivo. Andrà peggio per gli autonomi: per loro il salto avverrà prima dal momento che dal 94% di inizio decennio si arriverà al 734% nel 2020. Tradotto significa che per assicurarsi una retribuzione pari al 70% dell'ultima retribuzione si dovranno accumulare 40 anni di contributi e avvicinarsi ai settant'anni di età.

Il Sole 24 Ore ha citato il caso di un 42enne che ha iniziato a versare i contributi a 25 anni, se andrà in pensione a 68 anni percepirà un assegno pari al 65,6% dell'ultima retribuzione. Ma questo solo la variazione media del Pil durante la sua vita lavorativa sarà stata pari all'uno per cento. Con una variazione del 2% può contare sull'80,5%.  Ma se il Pil dovesse rimanere inviarato il tasso di sostituzione scenderebbe al 54%.  Se dunque la difficile situazione economica che sta attraversando l'Italia dovesse prolungarsi, l'effetto sulle pensioni sarà deflagrante e a pagarne saranno i più giovani perché chi adesso è vicino alla pensione non sarà danneggiato dal punto di vista pensionistico.

Per conseguire un assegno previdenziale più consistente un lavoratore può ritardare l'età del pensionamento, può trarre beneficio da un incremento dello stipendio o del reddito e conseguentemente dei contributi versati, può in alcuni casi effettuare versamenti aggiuntivi e può ricorrere al secondo pilastro.

Ma c'è una variabile a lui esterna su cui non può intervenire e che, da sola, incide in modo consistente sull'importo della pensione e, più in generale, sulla tenuta dell'intero sistema: la variazione annua del prodotto interno lordo a cui è collegata la rivalutazione dei contributi versati. Con il sistema contributivo, infatti, il montante individuale alla fine di ogni anno viene rivalutato su base composta a un tasso di capitalizzazione pari alla variazione media quinquennale del Pil nominale calcolata dall'Istat.
Ne consegue che, tenendo immutate le altre variabili, se il Pil cresce poco o per nulla, dopo 20-30 anni gli importi accantonati varranno di meno di quanto accadrebbe con un'economia in fase espansiva. Dal punto di vista pratico, il tasso di sostituzione (cioè quanto varrà il primo assegno pensionistico rispetto all'ultima retribuzione) si ridurrà.

I lavoratori dipendenti che andranno in pensione dopo il 2020 dovranno innanzitutto fare i conti con gli effetti delle ultime riforme previdenziali, che hanno alzato i requisiti e introdotto la revisione triennale e poi biennale dei coefficienti di trasformazione. Come calcolato dalla Ragioneria generale dello Stato dal 2020 in poi il tasso di sostituzione netto passerà dall'84 al 77 per cento. Dopo il 2035 si scenderà al 71% quale effetto principalmente del passaggio dal pensionamento di vecchiaia del regime misto a quello anticipato del regime contributivo. Per gli autonomi, invece, il salto avverrà prima, dato che dal 94% di inizio decennio si arriverà al 74% del 2020. Dagli esempi riportati a inizio pagina si vede che per garantirsi una pensione pari almeno al 70% dell'ultima retribuzione in molti casi si dovranno accumulare più di 40 anni di contributi e avvicinarsi alla soglia dei 70 anni di età.

Tra i fattori da considerare c'è pure l'andamento della retribuzione, anche se questa risulta decisamente più determinante con il sistema retributivo che collega direttamente l'assegno allo stipendio degli ultimi anni, per cui un'accelerazione di carriere nel finale garantiva effetti positivi. Rispetto a quest'ultimo il sistema contributivo "avvantaggia" le carriere piatte e discontinue perché prende in considerazione tutto quanto è stato versato.

Comunque i più giovani, assoggettati interamente al sistema contributivo, dovranno contare sui contributi versati nel corso della carriera lavorativa, sperando che sia il più possibile continuativa, in modo da non perdere anni e ritrovarsi a 70 anni con un montante ridotto.

Il punto è che molte elaborazioni, tra cui quella della Ragioneria dello Stato, ipotizzano proprio un tasso di variazione medio del Pil all'1,5% nel lungo periodo (fino al 2060). A fonte dell'andamento dell'economia italiana negli ultimi anni queste ipotesi rischiano di essere ottimistiche. Non va dimenticato, infatti, che per esempio nel 2013 la variazione del Pil è stata pari a -1,9 per cento. Se il quadro di contrarietà dovesse protrarsi a lungo a pagarne le conseguenze saranno ovviamente le generazioni più giovani perché per chi è prossimo alla pensione un'economia bloccata negli ultimi anni di lavoro incide poco sul tasso di sostituzione.


martedì 1 luglio 2014

Militari vicini alla pensione potranno restare in servizio fino a fine 2015



I militari vanno in pensione prima rispetto al resto degli statali, tra i 60 e i 62 anni. Per loro non esiste il trattenimento in servizio, ossia la possibilità di rimanere per altri due anni una volta raggiunta l’età pensionabile, ma c’è un istituto simile: il collocamento in ausiliaria. Ai militari sarà concessa la stessa «eccezione» dei giudici. Potranno rimanere sì in servizio, ma solo fino al 31 dicembre del 2015, poi dovranno andare in pensione.

Quindi i militari in pensione, e richiamati in servizio (attraverso l'istituto del collocamento in ausiliaria) non dovranno lasciare l'incarico alla scadenza del prossimo 31 ottobre come originariamente previsto dalla bozza del Dl sulla riforma della Pa, licenziata lo scorso 13 giugno.

Per loro la nuova data conclusiva è fissata al 31 dicembre 2015, come stabilito per i magistrati che invece non avranno alcun ulteriore slittamento dei termini sulla revoca del trattamento in servizio.

I tecnici della Funzione pubblica spiegano che la prevista deroga per i militari nasce dal fatto nelle Forze armate si va in pensione prima (60-62 anni) e non esiste il trattenimento in servizio ma il collocamento in ausiliaria, che sostanzialmente risponde alla stessa logica che è quella di consentire a chi è andato in pensione di poter continuare a prestare il proprio lavoro (da richiamato) in questo caso per una durata fino a cinque anni. I militari in questi giorni premevano per una deroga più ampia o la totale salvezza del collocamento in ausiliaria. La strada scelta dal Governo è stata invece quella di consentire agli attuali vertici militari (in pensione, ma in servizio perché richiamati) di proseguire il lavoro fino al 31 dicembre 2015, per evitare pericolosi vuoti d'organico nelle gerarchie delle Forze armate.

Sui magistrati il testo finale del provvedimento conferma l’abbassamento da 75 a 70 anni dell’età di pensionamento dei giudici lasciando, come appunto per i militari, un periodo di transizione fino al 31 dicembre del 2015. Dal testo finale sarebbero state eliminate anche le norme che allargavano alla Banca d’Italia il taglio del 20 per cento dei salari accessori dei dipendenti deciso per le Authority indipendenti. Così come è stata addolcita la norma sul divieto di conferire incarichi nella Pa ai pensionati. Questa regola sarà valida solo per il futuro e non riguarderà gli organi costituzionali.

Tolti magistrati e militari, l’abolizione del trattenimento in servizio per la parte restante degli statali partirà da ottobre. Da quel momento in poi nessun lavoratore che ha i requisiti per la pensione potrà più continuare ad essere impiegato. Questo, secondo le stime del governo, dovrebbe liberare 15 mila posti in un triennio per assumere giovani.


mercoledì 23 aprile 2014

Calcolo 80 euro in busta paga da maggio 2014



Al momento dell'annuncio della misura, il premier Renzi è stato chiaro: l'aumento in busta paga di 80 euro sarà a beneficio di coloro che guadagnano meno di 1.500 euro al mese. Ma il bonus dovrebbe essere definito a seconda di fasce di reddito stabilite. Per chiarire, il bonus sarà erogato dal datore di lavoro sotto forma di credito e non, dunque, sotto forma di riduzione delle tasse da lavoro da versare e dovrebbe essere in vigore già dal prossimo mese di maggio.

Tornando alle fasce di reddito individuate, per quelli che percepiscono un reddito annuo fino a 8.000 euro, che avrebbero un reddito mensile netto di 407 euro, il bonus mensile dovrebbe essere di 25 euro; per chi percepisce tra gli 8.000 e i 12.000 euro all'anno e ha uno stipendio netto mensile medio di 750 euro, il bonus dovrebbe essere di 92 euro; che sale a 97 euro per chi invece ha in reddito compreso tra i 12.000 e i 15.000 euro all'anno.

Chi invece percepisce tra i 15.000 e i 20.000 euro l'anno e ha uno stipendio mensile medio di 1.250 euro, avrà un bonus di circa 83 euro; infine avrà un bonus di 60 euro chi ha un reddito annuo compreso tra i 20.000 e i 25.000 euro l'anno, cioè uno stipendio mensile di circa 1.416 euro. In questi casi il bonus scatta in maniera automatica, cosa che invece non accade in altri casi come, per esempio, per chi svolge un  lavoro a contratto di collaborazione coordinata e continuativa da 12mila euro insieme ad un’altra occupazione.

Questo lavoratore se assunto da maggio a settembre con un contratto di lavoro subordinato compatibile con l’altro contratto e che riceve un compenso di 5mila euro, nel primo caso avrebbe un bonus da 480 euro, calcolando il 4% di 12mila euro; e nel secondo da 640 euro, prendendo però in considerazione entrambi i redditi percepiti, ma per ottenere il bonus deve comunicare i propri dati al datore di lavoro con cui ha il contratto da co.co.pro.

Il calcolo bonus Renzi che arricchirà le buste paga di milioni di italiani fino ad ottanta euro al mese per almeno tutto il 2014, è presto fatto.

Per chi ha una busta paga di 718,00 euro netti mensili il bonus equivale a 39,40 euro al mese e cioè 315,00 euro in più all'anno.

48,10 euro in più al mese invece per chi prende ad esempio 836,00 euro al mese e cioè 385,00 euro netti per l'anno 2014.

Per chi guadagna 1.063,00 euro al mese il bonus ammonta a 65,60 euro mensili e quindi 525,00 euro per quest'anno.

Per chi invece guadagna tra i 1.200,00 euro ai 1.609,00 euro al mese, ad esempio, vedrà riconoscersi un bonus pari a 80,00 euro al mese.

Oltre i 1.773,00 euro mensili, il bonus viene azzerato. Come detto prima restano fuori dal gettito positivo, coloro che sono stati definiti "incapienti" e cioè quelli che guadagnano meno di 8.000,00 euro netti all'anno.

Avere 80 euro in più in busta paga per almeno otto mesi è un bonus che giustifica una pensione più povera? I circa dieci milioni di lavoratori dipendenti che percepiranno la «mancia» del governo

Il taglio del cuneo fiscale può trasformarsi in una seccante partita di giro.

Ma proprio su un capitolo decisivo come quello previdenziale. Il perché è presto spiegato. Il decreto prevede che il tanto agognato bonus sia un «credito» e non una «detrazione». Le parole, in questo caso, sono importanti perché indicano che è compito del datore di lavoro (che in gergo fiscale si chiama «sostituto di imposta») individuare l'area nella quale effettuare il prelievo degli 80 euro da aggiungere alla busta paga.

La norma concede uno spazio di manovra abbastanza largo. Se, infatti, le ritenute Irpef non fossero sufficienti a reperire l'ammontare del bonus, il datore di lavoro potrà «estrapolare» i soldi dai contributi previdenziali, cioè dalla somma che in busta paga viene trattenuta dal reddito lordo e versata all'ente previdenziale (nella maggior parte dei casi l'Inps) per costruire la futura pensione.

Sulla carta non dovrebbero esserci problemi perché la manovrina studiata dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, e dal premier Matteo Renzi prevedrebbe che sia lo Stato a farsi carico di quei contributi. Spieghiamolo ancora meglio: se nella busta paga del dipendente le ritenute Irpef non superano gli 80 euro, il datore di lavoro può autonomamente decidere di prelevare in tutto o in parte quella cifra dai contributi previdenziali

Si tratta del dispositivo che era stato studiato anche per il bonus da destinare a incapienti (coloro che hanno un reddito annuo lordo inferiore a 8mila euro e pertanto non pagano tasse, ma i contributi previdenziali li versano ugualmente) e lavoratori autonomi. Con un taglio di 3-4 punti dell'aliquota contributiva gli 80 euro sarebbero pressoché garantiti, ma che ne sarebbe delle pensioni? Le vecchie bozze prevedevano una semplice comunicazione all'Agenzia delle entrate che successivamente avrebbe dovuto provvedere, a sua volta, a notificare la situazione all'Inps o a un altro ente. Questi ultimi constatano solamente che manca all'appello parte dei contributi della posizione del lavoratore. Allo Stato toccherà poi farsi carico di sanare lo sbilancio versando la parte residua.

Se ci si basasse sugli esempi del passato, la risposta dovrebbe essere negativa. La difficile situazione patrimoniale dell'istituto di previdenza pubblica è stata soprattutto generata dall'assorbimento dell'Inpdap, il vecchio ente previdenziale dei dipendenti pubblici. Negli anni scorsi lo Stato dichiarava di aver versato i contributi dei propri dipendenti senza, in realtà, provvedervi. Nell'imminenza dell'ingresso nell'euro, quei soldi furono trasformati in anticipazioni di cassa. I contributi «figurativi» si sono così trasformati in un pozzo senza fondo che hanno determinato 25 miliardi di passivo al cui ripianamento contribuiscono i lavoratori parasubordinati cui si chiede sempre un aumento dei versamenti.

Ora se si guarda bene a quegli 80 euro, il rischio non è soltanto quello di una pensione a cui potrebbe mancare qualche «pezzo» (non trascurando che - con le attuali regole - solo i più fortunati otterranno il 60% dell'ultimo stipendio) ma soprattutto quello di vedere che lo Stato prende con una mano ciò che dà con l'altra. Non si tratta del taglio alle detrazioni per il coniuge a carico e della stangata sulla Tasi, ma di un aumento delle aliquote contributive che generalmente rappresenta il modo più veloce per gestire eventuali «crisi». Ecco, per avere circa 1.000 euro in più all'anno valeva la pena creare confusione e incertezza?

Se le ritenute Irpef non fossero sufficienti a reperi­re l’ammontare del bonus, il datore di lavoro potrà «estrapolare » i soldi dai contributi previ­denziali, cioè dalla somma che in busta paga viene trattenuta dal reddito lordo e versata all’ente previdenziale (nella maggior parte dei casi l’Inps) per co­struire la futura pensione.

Se nella busta paga del dipendente le ritenute Irpef non supe­rano gli 80 euro, il datore di lavo­ro può aut­onomamente decide­re di prelevare in tutto o in parte quella cifra dai contributi previ­denziali.

Si tratta del dispositivo che era stato studiato anche per il bonus da destinare a incapienti (coloro che hanno un reddito annuo lordo inferiore a 8mila euro e pertanto non pagano tas­se, ma i contributi previdenzia­li li versano ugualmente) e lavo­ratori autonomi. Con un taglio di 3-4 punti dell’aliquota contri­butiva gli 80 euro sarebbero pressoché garantiti, ma che ne sarebbe delle pensioni?

Le vecchie bozze prevedevano una semplice comunicazione al­l’Agenzia delle entrate che suc­cessivamente avrebbe dovuto provvedere,a sua volta,a notifi­care la situazione all’Inps o a un altro ente. Questi ultimi consta­tano solamente che manca al­l’appello parte dei contributi della posizione del lavoratore. Allo Stato toccherà poi farsi cari­co di sanare lo sbilancio versan­do la parte residua. Ci si può fidare? Se ci si basas­se sugli esempi del passato, la risposta dovrebbe essere negativa”.

De Francesco spiega poi un altro rischio: quello di un aumento delle aliquote contributive.

“Ora se si guarda bene a quegli 80 euro, il rischio non è soltanto quello di una pensione a cui po­trebbe mancare qualche «pez­zo » (non trascurando che – con le attuali regole- solo i più fortu­nati otterranno il 60% dell’ulti­mo stipendio) ma soprattutto quello di vedere che lo Stato prende con una mano ciò che dà con l’altra. Non si tratta del taglio alle detrazioni per il coniuge a carico e della stangata sulla Tasi, ma di un aumento delle aliquote contributive che generalmente rappresenta il modo più veloce per gestire eventuali «crisi»”.

domenica 19 gennaio 2014

Sistemi di calcolo delle pensioni a partire dal 2014



Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995. La pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità al 31 dicembre 1995 (e per coloro che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo). I sistemi retributivo e misto continuano a convivere per i soggetti iscritti al 31 dicembre 1995.

Dal 1° gennaio 2012, anche ai lavoratori in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995 verrà applicato il sistema di calcolo contributivo sulla quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

L'importo percepito mensilmente da un pensionato si basa su un calcolo che, ha subito diversi cambiamenti, a causa del progressivo invecchiamento della popolazione.

Fino al 1995, tale importo si calcolava col sistema retributivo, in base, cioè, allo stipendio percepito alla fine della carriera lavorativa. Ma quando ci siamo accorti che il numero dei pensionati cresceva troppo, rispetto a quello dei lavoratori, siamo passati al sistema contributivo, basato sui contributi effettivamente versati dal lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa.

Il passaggio tra i due sistemi è stato regolato da diverse leggi, le quali hanno cercato di rendere la transizione meno traumatica possibile, salvaguardando i diritti già acquisiti dei lavoratori e, al contempo, rendendo economicamente sostenibile il sistema pensionistico.

Vediamo le regole attuali. L'importo dell'assegno mensile viene calcolato con criteri diversi, a seconda dell'anno d'inizio del lavoro. I tre sistemi applicabili sono descritti di seguito.

Sistema retributivo. L'importo della pensione viene calcolato in base alla media delle retribuzioni (o dei redditi, per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni di lavoro (10 anni per i dipendenti e 15 per gli autonomi). Si calcola il 2 per cento di tale media, per ogni anno di contributi versati (ad esempio: con 40 anni di contributi, si prende l'80 per cento della media dello stipendio degli ultimi 10 anni). È il sistema più vantaggioso per il pensionato, ma dal 1 gennaio 2012 nessuno può più andare in pensione con un calcolo solo contributivo.

Sistema contributivo. L'importo della pensione viene calcolato in base ai contributi effettivamente versati nel corso della vita lavorativa. La somma dei contributi versati ("montante") viene rivalutata, in base ad un indice fornito dall'Istat, basato a sua volta sulle variazioni quinquennali del Pil (prodotto interno lordo). Il risultato viene poi moltiplicato per un "coefficiente di trasformazione", variabile in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione. Il suo valore varia tra il 4,42 per cento (pensionando di 57 anni) e il 5,62 per cento (pensionando di 65 anni).

Sistema misto. L'importo della pensione viene calcolato in parte secondo il sistema retributivo (retribuzione "pensionabile" moltiplicata per l'aliquota di rendimento e per gli anni di contribuzione) e per la restante parte con il sistema contributivo (somma di tutti i contributi versati nel periodo, moltiplicata per l'indice di rivalutazione e poi per il coefficiente di trasformazione).

Ed ecco come si applicano i diversi sistemi, in base all'anno di inizio dell'attività lavorativa.

Sistemi di calcolo della pensione

Chi, al 31 dicembre 1995, aveva già maturato almeno 18 anni di contributi. Sistema applicato retributivo fino al 31 dicembre 2011, poi contributivo

Chi, al 31 dicembre 1995, già lavorava, ma non aveva ancora maturato 18 anni di contributi Sistema applicato retributivo fino al 31 dicembre 1995, poi contributivo.

Chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995. Sistema applicato contributivo

Quindi la pensione è calcolata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo.

Per esercitare la facoltà di opzione è necessario che i lavoratori abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e possano far valere, al momento dell'opzione, una anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui 5 successivi al 1995.

Tale facoltà non può essere esercitata da chi ha maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.



domenica 17 novembre 2013

Prepensionamento anticipato lo paga l'azienda


Pensione con scivolo fino a quattro anni. E’ quanto ha indicato la legge n. 92 del 2012.

Prepensionamenti: la parola magica per milioni di italiani, via d’uscita per ogni azienda in crisi, torna a splendere nel nostro firmamento, anche se costerà caro.

I requisiti per il pensionamento debbono essere verificati dall’Inps con riferimento alle regole vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Detti requisiti vengono validati sempre dall’Inps tramite una serie di operazioni quali:

l’emissione di un estratto conto certificato;
la validazione delle singole posizioni individuali;
l’importo iniziale della prestazione “retribuzione-pensione”;
l’onere della contribuzione figurativa da versare a carico del datore di lavoro.

Per dare efficacia all’accordo è previsto che il datore di lavoro presenti una istanza all’Inps comprensiva dei lavoratori coinvolti ed interessati, accompagnata da una fideiussione bancaria finalizzata a garantire la solvibilità nel tempo degli obblighi che assume su se stesso.

Ai lavoratori interessati l’azienda deve infatti garantire di:
pagare un’indennità (retribuzione-pensione) pari alla pensione che hanno maturato in base ai contributi versati fino a quel momento;
versare i contributi all’Inps durante questo arco temporale, massimo di quattro anni, come se gli interessati continuassero a lavorare.

Le aziende possono decidere di mandare in prepensionamento il personale che, a causa della crisi economica o per altri motivi, risulta in eccedenza. Ma devono pagare un prezzo piuttosto alto.

Questo novo tipo di prepensionamento è previsto nella riforma Fornero e ora l’ Inps ha diffuso le regole applicative.

Nel linguaggio dell’Istituto di Previdenza per antonomasia si chiama procedura di esodo volontario.

Oggi, le aziende possono anticipare di quattro anni il pensionamento dei propri dipendenti (se questi sono d’accordo), ma dovranno versare all’Inps ogni mese l’importo dell’assegno che l’Inps girerà all’ex dipendente fino al raggiungimento del diritto ordinario alla pensione, più il 33% dei contributi previdenziali calcolati sul valore precedente.

E’ una tombola per l’azienda. Ma al costo elevato corrisponderà la certezza che il dipendente è uscito, che la riorganizzazione può procedere senza persone che remano contro e che il costo avrà un termine, anche se dopo 4 anni.

Il lavoratore dipendente uscirà dall’azienda, ma potrà cumulare l’assegno Inps con eventuali altre retribuzioni, nel caso riuscisse a trovare un nuovo impiego; o lo potrà cumulare con il reddito di lavoro autonomo, laddove dovesse decidere di fare impresa o consulenza da sé (anche co.co.co.)”.

Per anni i prepensionamenti sono stati una valvola di sfogo importante, in molti casi anzi si traducevano in una specie di bonus, come accade per i lavoratori poligrafici (quelli dei giornali) che alla pensione Inps potevano aggiungere quella di un loro fondo integrativo. Alla fine si ritrovavano in prepensionamento in età giovanile: gente che aveva cominciato al lavorare a 14 anni nelle tipografie, andava in pensione a 50 anni mettendo assieme più del ricco stipendio della categoria  integrato da straordinari.

La nuova strada imboccata dall’Inps ha un fondo di giustizia, perché fa pagare il costo della ristrutturazione aziendale e del prepensionamento a chi ne trarrà il maggior beneficio, l’azienda.

Comunque le aziende continuano a pagare le quote contributive che una volta erano destinate a coprire eventi quali la mobilità o la cassa integrazione o la disoccupazione. Ma ora, dopo tutte le riforme degli ultimi anni, quelle prestazioni sono state ridotte o annullate, mentre l’Inps continua comunque a incassare i contributi, sotto altre voci, senza che ci sia più un controprestazione da erogare.

La domanda che segue è perché l’Inps non abbia ridotto i contributi. La risposta è da cercare nella grande massa dei dipendenti pubblici, per i quali il sistema privato è chiamato a pagare ancora una volta. L’Inps ha un buco di 23 miliardi causato dai debiti dell’Inpdap, la Cassa di previdenza dei dipendenti pubblici, che ha assorbito. Alla fine, “a pagare il conto saranno, naturalmente, i lavoratori e le imprese.




sabato 9 novembre 2013

Ministro Carrozza sull’Università: in pensione i professori di settant’anni



«A 70 anni i professori universitari, se fossero generosi e onesti, dovrebbero andare in pensione, e offrirsi di fare gratuitamente seminari, seguire laureandi, o offrire le proprie biblioteche all’università», con queste parole il ministro dell’Istruzione, Maria Chiara Carrozza ha sentenziato la situazione della docenza universitaria.

Risultato: fuga dei cervelli e baronie universitarie al centro di un’intervista a Radio24. Il ministro ha usato toni aspri con i «baroni»: «chi vuole rimanere in ruolo oltre i 70 anni offende la propria università e offende i giovani. Sono sempre stata per un pensionamento rapido, magari non uguale per tutti. Ma non si può tenere il posto e pretendere di rimanere, solo perché è un diritto. Prima di tutto bisogna pensare ai propri doveri. In un momento di sacrifici per tutti, a maggior ragione li devono fare le persone che hanno 70 anni, e che hanno avuto tanto da questo mondo».

Il ministro ha attaccato anche il blocco del turnover negli atenei: «abbiamo pensato di risparmiare, bloccando il turnover per anni, il che significa la morte nell’università e nella ricerca», ha poi continuato, spiegando che «risparmiare sul turnover significa chiudere le porte a ciò che è fondamentale per l’università: il ricambio generazionale».

Quindi le parole d’ordine del ministro sono: pensionamento rapido, blocco del turnover, provvedimenti per invogliare i talenti in fuga all'estero a rientrare in Italia, offrendo loro una cattedra "da professori". E non un contratto da semplici ricercatori.

Il ministro, potrebbe proporre una disciplina delle pensioni dei professori universitari diversa dall'attuale. "Sono stata sempre per un pensionamento rapido - prosegue la Carrozza - magari non uguale per tutti. Ma non si può tenere il posto e pretendere di rimanere solo perché è un diritto".

Piano d'azione generale per contrastare la fuga dei cervelli all'estero. Un progetto in tre punti: portare il turnover oltre il 50% (proposito già avviato nei primi mesi di governo), utilizzare le poche risorse a disposizione tutte su un programma per giovani ricercatori, premiare gli atenei che scelgano giovani ricercatori come responsabili dei team.

Il lavoro preparatorio ruota attorno a quali incentivi introdurre per favorire il rientro dei ricercatori italiani dall'estero. "Non si può fare l'attrazione con i contratti a termine – ha sottolineato Carrozza - ma occorre rendere 'professore' chi rientra, con una posizione decorosa e degna dello sforzo che ha fatto per tornare in Italia". Portando, come esempio, la sua esperienza di giovane ricercatrice: "Io ho potuto fare la carriera che ho fatto solo perché mi trovavo in un luogo dove si privilegiava l'indipendenza, l'autonomia e la capacità di leadership".

Sul recente varo dell'aggiornamento del programma di rientro dei cervelli 'Rita Levi Montalcini', il ministro ha dichiarato: ''A differenza del passato, stavolta garantiremo il consolidamento dei ricercatori in arrivo dall'estero all'interno del sistema universitario. Non si può fare l'attrazione con i contratti a termine, occorre rendere chi rientra professore, con una posizione decorosa e degna dello sforzo che ha fatto per tornare in Italia''.



domenica 13 ottobre 2013

Esodati: i contributi volontari da versare. E chi sono?




Gli esodati, infatti, sono tutti quei lavoratori che, prossimi alla pensione hanno deciso di lasciare il lavoro dietro corresponsione da parte della propria azienda di una buonuscita, firmando il licenziamento o accettando di essere messi in mobilità. ecco i soggetti interessati:

Lavoratori in mobilità ordinaria (art. 2 a):
cessati dal lavoro alla data del 4 dicembre 2011
perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità
Lavoratori in mobilità lunga (art. 2 b):
cessati dal lavoro alla data del 4 dicembre 2011

Lavoratori "bancari e assicurativi" titolari di VOCred (art. 2 c):
titolari di VO Cred anche in data successiva al 4 dicembre 2011 purché autorizzati dall'INPS;
questi lavoratori restano a carico dei Fondi fino a 62 anni (art. 4)

Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente il 4 dicembre 2011 (art. 2 d):
che perfezionino tutti i requisiti (età, contributi e finestra) richiesti prima della riforma entro il 6 dicembre 2013 (praticamente : età e contributi entro il novembre 2012 se dipendenti)
almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile prima del 6 dicembre 2011
non devono aver ripreso l'attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria

Lavoratori pubblici dipendenti esonerati dal servizio (art. 2 e):
esonero avvenuto entro il 4 dicembre 2011

Lavoratori in congedo straordinario per assistenza ai figli gravemente disabili (art. 2 f):
essere in congedo alla data del 31 ottobre 2011
perfezionamento requisito dei 40 anni di contributi entro 24 mesi dall'inizio del congedo stesso

Lavoratori esodati in forza di accordi individuali (art. 2 g):
cessazione rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011
non più rioccupati
accordi depositati e certificati
requisiti per il pensionamento (età, contribuiti e finestra) entro il 6 dicembre 2013) (praticamente : età e contributi entro il novembre 2012 se dipendenti, maggio 2012 se "misti")

Lavoratori esodati in forza di accordi collettivi (art. 2 h):
cessazione rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011
non più rioccupati
accordi depositati e certificati
requisiti per il pensionamento (età, contribuiti e finestra) entro il 6 dicembre 2013) (praticamente : età e contributi entro il novembre 2012 se dipendenti, maggio 2012 se "misti")

Gli Esodati prosecutori volontari della prima salvaguardia con versamenti sufficienti per il diritto alla pensione possono scegliere se continuare a pagare per aumentare l’assegno previdenziale, ma senza obbligo: circolare INPS.

Nuove precisazioni per i prosecutori volontari interessati alla salvaguardia prevista dal primo Decreto Esodati effettuando da sé i versamenti: con il Messaggio 10406 del 27 giugno 2013 l’INPS sottolinea che è il lavoratore a scegliere se pagare l’intero periodo indicato nei bollettini o solo la parte necessaria a perfezionare il diritto a pensione.

I requisiti per maturare la pensione con le regole pre-riforma Fornero sono:
che risulti accreditato o accreditabile almeno 1 contributo volontario al 6 dicembre 2011
che risulti versata tutta la contribuzione volontaria (di cui siano scaduti i termini  di versamento), necessaria al raggiungimento del requisito contributivo sulla base delle norme ante legge 214/2011 (di conversione del Salva Italia).

Le norme che regolano la prosecuzione volontaria sono cogenti: il prosecutore volontario deve perfezionare il pagamento nel trimestre successivo a quello cui si riferisce. Nel caso di ritardato versamento, il bollettino viene posto a rimborso (art. 8 D.Lgs. 184/97).Chi non effettua il pagamento entro il termine stabilito non potrà essere ammesso nella platea dei Salvaguardati.

E’ possibile non pagare l’intero periodo di contributi volontari, ma i soli versamenti necessari per il diritto alla pensione.

Se il prosecutore verserà contributi relativi a periodi precedenti alla data di accesso al pensionamento, questi saranno utili al calcolo della pensione aumentandone l’importo e non potranno dare luogo a rimborso.

Se invece il lavoratore verserà contribuzione volontaria relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, l’Istituto procederà d’ufficio al rimborso della contribuzione.
Per i lavoratori che scelgono questa strada, infatti, l’INPS provvede alla rideterminazione dell’onere di prosecuzione volontaria emettendo nuovi bollettini.

Gli interessati a calcolare la sola quota necessaria al raggiungimento del requisito pensionistico possono rivolgersi per consulenze alle sedi INPS o Patronati.

Chi è in grado di calcolare da sè l’ammontare, può procedere autonomamente al pagamento del solo periodo necessario al perfezionamento del requisito pensionistico (anche se inferiore a quello indicato nei bollettini inviati), modificando e stampando i bollettini MAV frazionati direttamente dal sito INPS, seguendo il percorso servizi on line – Portale dei pagamenti – Versamenti Volontari.

I contributi volontari sono servono solo a perfezionare i requisiti per la pensione ma anche a incrementare l’importo del trattamento previdenziale, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.

Resta salva la facoltà dei lavoratori cessati a seguito di accordi individuali o collettivi, di versare la contribuzione volontaria al fine di essere valutati all’interno del plafond dei prosecutori volontari, fermo restando la sussistenza di tutte le condizioni di legge previste per quest’ultima categoria.

Chi deve presentare istanza e dove
I lavoratori pubblici esonerati dal servizio
alle direzioni territoriali del lavoro competenti per residenza degli stessi
corredata di una certificazione sostitutiva relativa al provvedimento di esonero con indicazione degli estremi

Lavoratori in congedo straordinario
alle direzioni territoriali del lavoro competenti per residenza degli stessi
corredata di una certificazione sostitutiva relativa al provvedimento di congedo con indicazione degli estremi dello stesso

Lavoratori esodati in forza di accordi individuali (art. 2 g):
alle direzioni territoriali del lavoro innanzi alla quale è stato sottoscritto l'accordo
corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro

Lavoratori esodati in forza di accordi collettivi (art. 2 h):
alle direzioni territoriali del lavoro competenti per residenza degli stessi

Esito istanze. Le decisioni saranno comunicate tempestivamente dall'INPS anche per via telematica. Possibilità di presentare riesame avverso provvedimento negativo entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso innanzi le direzioni territoriali del lavoro.


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