Visualizzazione post con etichetta riforma Fornero. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta riforma Fornero. Mostra tutti i post

domenica 29 dicembre 2013

Pensioni 2014: anticipata e in uscita dal lavoro




Con il nuovo anno scattano i nuovi requisiti per andare in pensione. A pagare il prezzo più consistente saranno le donne dipendenti del settore privato  che per andare in pensione di vecchiaia dovranno aver compiuto i 63 anni e 9 mesi, 18 mesi in più rispetto ai requisiti previsti per il 2013 (62 anni e tre mesi).

La pensioneanticipata è una prestazione economica a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive, esonerative ed integrative, la cui pensione è liquidata con il sistema di calcolo retributivo, misto o contributivo.

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Ricordiamo che i soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012, possono accedere alla pensione anticipata a condizione che risulti maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne.  Tali requisiti sono aumentati di un mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013.

I requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione anticipata, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) sia contributivo, sono riportati nella tabella seguente.

La riforma Fornero, diciamo che ha la “sua forza” dal primo gennaio 2014 che entrano in vigore i nuovi requisiti fissati con la legge medesima. Si tratta di disposizioni più stringenti che rimandano l'età pensionabile: 66 anni e 3 mesi per lavoratori dipendenti e autonomi e per lavoratrici del settore pubblico, 63 anni e 9 mesi per lavoratrici del settore privato; 64 anni e 9 mesi per lavoratrici autonome. In merito alla pensione anticipata, per le persone in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, sono richiesti 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne.

E allora il nuovo anno porta altri requisiti per andare in pensione: 66 anni e 3 mesi per lavoratori dipendenti e autonomi e per lavoratrici del settore pubblico, 63 anni e 9 mesi per lavoratrici del settore privato; 64 anni e 9 mesi per lavoratrici autonome. In merito alla pensione anticipata, per le persone in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, sono richiesti 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne. In buona sostanza sono aumentati di un mese i requisiti richiesti rendendo più difficile uscire di scena senza subire penalizzazioni nell'assegno mensile corrisposto.

Nel caso della pensione anticipata, è previsto un disincentivo dell'1% per ogni anno di distanza dal raggiungimento dei 62 anni di età e del 2% per ogni anno prima del compimento dei 60 anni. Le ragioni che hanno portato a questi cambiamenti, contestati sia dai sindacati che da buona parte del governo in carica, sono ben note: equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli; flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa.

Sulla quota retributiva del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.

Gli uomini potranno andare in pensione in anticipo rispetto all'età di vecchiaia se hanno almeno 42 anni e 6 mesi di contributi versati, un mese in più di quanto previsto nel 2013. Per le donne saranno necessari almeno 41 anni e 6 mesi di contributi (un mese in più di quanto previsto nel 2013). Anche i requisiti per la pensione anticipata andranno adeguati dal 2016 all'aumento della speranza di vita.




lunedì 23 dicembre 2013

Lavoro e articolo 18. Si torna a parlare dello Statuto dei lavoratori



E si torna a parlare dell' articolo 18 ...............

Il leader dei metalmeccanici Fiom Maurizio Landini ha chiesto a Matteo Renzi di battersi per ''ripristinare l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori per tutelarli dai licenziamenti ingiustificati''. Ed sembrea in risposta il neo segretario del Pd Matteo Renzi parlando di occupazione, ribadisce l'ipotesi di un sussidio di disoccupazione di due anni e sul articolo 18.

«La discussione solo articolo 18 sì o no ci riporta alla casella di partenza. Non è importante un articolo ma semplificare per dare garanzie a tutti» e creare possibilità di investimento.  «Non torniamo - è stato l' invito di Renzi- a discussioni ideologiche. La rivoluzione sul lavoro è possibile se tutti abbandoniamo le certezze altrimenti se ripartiamo da solito percorso perdiamo la strada per tornare a casa».

«Oggi  solo un lavoratore su tre ha la Cig, gli altri..... Abbiamo il 12,7% di disoccupazione. Io penso ad una maggiore flessibilità in uscita, ma lo Stato deve garantire una indennità per i primi due anni di disoccupazione per mantenere la famiglia e un sistema serio di formazione professionale».

Renzi conferma che il piano per il lavoro del Partito democratico «verrà presentato a gennaio». Ma Marianna Madia, che pure è la responsabile Pd per il lavoro, allarga le braccia sconsolata.

«Guardi, abbiamo fatto una riunione di segreteria ancora giovedì, l’altro ieri, proprio su questo: il piano-lavoro, che Renzi vorrebbe pronto entro un mese. E naturalmente di tutto abbiamo discusso meno che dell’abolizione dell’articolo 18. Ancora mi chiedo, anzi, chi ha messo in giro la notizia che noi si starebbe ragionando su questo: probabilmente, qualcuno che vuol mandare tutto a gambe all’aria».

Ora, dunque, la questione sarebbe addirittura il chi: cioè, chi è che nel Pd ha parlato dell’abolizione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori? «Non Renzi - spiega Marianna Madia - che probabilmente non sarebbe contrario, ma ha chiaro che non è questo il tempo per una simile discussione, e infatti l’ha ripetuto anche alla presentazione del libro di Vespa». E se non Renzi, chi allora? Gutgeld, forse, solitamente definito consigliere economico del neo-segretario Pd? «Magari ne ha scritto - dice la Madia -. Ma naturalmente una cosa è quello che scrive Gutgeld e altra quello che decidiamo noi».

Ma tant’è che Stefano Fassina - viceministro all’Economia - prendesse il bastone e randellasse: il piano lavoro di Renzi «è inutile, se non dannoso», ed è «deprimente il ritorno dell’ossessione sull’articolo 18 e sulle regole, dopo i conclamati fallimenti della ricetta neoliberista». Che Matteo Renzi lo abbia detto oppure lo abbia soltanto pensato, non è granché importante in questo caso: perché - al di là della polemica a “uso interno” - quel che riemerge in queste ore con disarmante nettezza è uno dei tabù (forse il più solido e attuale) che da anni divide la sinistra italiana.

«E sarebbe anche singolare che qualcuno la ponesse - annota da Strasburgo Stefano Fassina, che della difesa dei diritti in senso lato ha fatto per anni una bandiera -. Parlare di come licenziare mentre le aziende non assumono a causa della crisi, è un esercizio di ottimismo o di cinismo, non saprei dire. Senza contare che, in larga misura, l’articolo 18 già non esiste più: visto che la riforma Fornero in materia di mercato del lavoro lo ha di fatto surrogato, lasciando alle aziende - grandi e piccole - la possibilità di licenziare per ragioni economiche. E infatti reintegri per giusta causa non se ne vedono più...».


Legge stabilita 2014: pensioni, rivalutazione ed esodati




Vediamo cosa accadrà innanzitutto per la previdenza e per le pensioni nel 2014, anno che si sta preparando ad iniziare.

Nuove rivalutazioni delle rendite, con un leggero vantaggio per chi guadagna attorno a 1.500-2mila euro lordi al mese (cioè tra 3 e 4 volte il trattamento minimo).

E' stato mantenuto l’impegno di garantire nel 2014 un recupero pieno o quasi dell’inflazione (comunque bassa lo scorso anno, 1,2 per cento) ai trattamenti bassi e medio-bassi, fino a circa 2.000 euro lordi al mese. Ma se l’assegno risulta essere più alto, ad esempio 2.500 euro, la rivalutazione è solo a metà: su base annua si perde quindi un importo lordo di quasi 200 euro, che si riduce però in termini netti a poco più della metà visto che in conseguenza diminuisce anche la quota aggiuntiva di imposta sul reddito.

Molto più importante la differenza  per le pensioni d’oro, per l’introduzione di un contributo di solidarietà crescente fino al 18 per cento: chi percepisce 200 mila euro l’anno se ne vede togliere oltre 11 mila lorde, equivalenti ad una decurtazione netta di poco più di 6 mila euro.

Oltre mille euro in meno all’anno per chi ha una pensione di poco superiore a tre volte il minimo. Anche se dal 2014 riparte l’indicizzazione dell’assegno previdenziale, nei prossimi tre anni gli importi saranno comunque più leggeri rispetto alla normativa in vigore prima del blocco temporaneo introdotto dal decreto salva Italia di fine 2011.

L’indicizzazione piena dell’1,2% si applica agli 11,5 milioni di pensionati che incassano un assegno di importo fino a tre volte il minimo. Per quelli nella fascia tra tre e quattro volte il minimo (altri 2,5 milioni di persone), la rivalutazione effettiva sarà dell’1,14 per cento; tra quattro e cinque volte il minimo si scende allo 0,9 per cento; tra cinque e sei volte non si va oltre lo 0,6 per cento.

Per esempio, che chi ora incassa un assegno di 1.600 euro lordi 8mensili, nel 2014 riceverà 1.618,24 euro, cioè 237,12 euro in più in un anno per tredici mensilità. Chi, con un assegno attuale di 1.486,29 euro beneficia di una rivalutazione piena, l’anno prossimo avrà un aumento complessivo di 231,92 euro.

Ben più significativi i tagli che subiranno le pensioni redditi più elevati attraverso l'indicizzazione all'inflazione, per cui saranno riviste al 95% gli assegni pari a 4 volte il minimo, del 50% le pensioni superiori a 5 volte il minimo e pari o inferiori a 6 volte il minimo e del 40% nel 2014 per i trattamenti 6 volte sopra il minimo e al 45% per gli anni 2015-2016.

La platea degli esodati salvaguardati aumenta di altre 17.000 unità, che però dovranno perfezionare i requisiti pensionistici entro 36 mesi dall'entrata in vigore della riforma Fornero (entro il 7 dicembre 2014). La copertura, pari a 199 mln nel 2014, arriva attraverso l'aumento dell'aliquota contributiva per gli autonomi e la riduzione di diversi fondi. E previsto lo stanziamento di 950 milioni dal prossimo anno fino al 2020 per sei diverse categorie. Altra novità approvata dopo giorni e giorni di dibattito è lo stop al cumulo di pensioni e stipendi da incarichi pubblici fino a un massimo di 303.000 euro l'anno. Per quanto riguarda gli statali, confermato il blocco della contrattazione oltre il 2014.

Mentre i disoccupati riceveranno un sussidio e un accompagnamento finalizzato all'inclusione nel mondo del lavoro. La maggior parte del finanziamento necessario pari a 40 milioni per 3 anni, arriva grazie al contributo di solidarietà ovvero al prelievo aggiuntivo dagli assegni pensionistici più pesanti. Saranno infatti trattenuti il 6%, 12% e 18% da chi incassa oltre 90.000, 128.000 e 193.000 euro. A proposito di previdenza, la rivalutazione delle pensioni sarà al 100% per gli assegni fino a tre volte il minimo (1.486,29 euro), al 90% fino a 4 volte, al 75% fino a 5 volte, al 50% fino a sei volte.

Via libera anche al contributo di solidarietà per le pensioni di importi elevati. Il contributo sarà del 6% per parte eccedente l’importo superiore a quattordici volte il trattamento minimo I.N.P.S; del 12% per la parte eccedente venti volte il trattamento stesso e del 18% per la parte eccedente l’importo di trenta volte il medesimo.

In sintesi la legge di stabilità ha posto queste novità che saranno introdotte a partire dal 2014:

Pensioni: per le pensioni fino a tre volte il minimo viene garantita la rivalutazione del 100%; fino a quattro volte il minimo sono rivalutate al 95%; l’indicizzazione scende col salire dell’assegno.

Esodati: vengono stanziati 950 milioni dal 2014 al 2020 per altri 17.000 esodati di sei diverse categorie.

Pensioni d’oro: contributo di solidarietà per le pensioni elevate: 6% per la parte eccedente i 90.168,26 euro annui; il 12% oltre i 128.811,80 euro; il 18% per la parte eccedente i 193.217,70 euro annui.

Contributo solidarietà redditi elevati: per i redditi superiori ai 300.000 euro l’anno viene confermato il contributo di solidarietà del 3% per il triennio 2014-2016.


domenica 24 novembre 2013

Pensioni 2014 per le donne a 63 anni, 9 mesi



Scattano a gennaio del 2014 i nuovi requisiti per le pensioni di vecchiaia delle donne, previsti dalla riforma Fornero. Le lavoratrici del settore privato andranno in pensione a 63 anni e 9 mesi, 18 mesi dopo rispetto ai 62 anni e 3 mesi stabiliti per il 2013. All'inizio del 2018 si arriverà all'equiparazione delle età di vecchiaia tra uomo e donna a 66 anni e tre mesi, gli stessi già richiesti, per entrambi i sessi, nel settore pubblico, dove dal 2016 verranno però adeguati alla speranza di vita.

Da gennaio le lavoratrici dipendenti del settore privato potranno andare in pensione di vecchiaia solo dopo aver compiuto i 63 anni e 9 mesi, 18 mesi in piu’ rispetto ai requisiti previsti per il 2013 (62 anni e tre mesi). Dal 2014 scattano infatti i nuovi requisiti per il pensionamento di vecchiaia delle donne previsti dalla riforma Fornero che porteranno gradualmente alla parificazione delle età di vecchiaia all’inizio del 2018 (66 anni e tre mesi ai quali aggiungere l’adeguamento alla speranza di vita). Ecco in sintesi i requisiti per l’uscita da lavoro nel 2014, in presenza comunque di almeno 20 anni di contributi (se si hanno contributi accreditati prima del 1996. Se si e’ cominciato a versare dopo il 1996 e’ richiesto anche un importo di pensione di almeno 1,5 volte la soglia minima):

Donne dipendenti settore privato: potranno andare in pensione di vecchiaia le donne con almeno 63 anni e 9 mesi. Dal 2016 (fino al 31 dicembre 2017) scatterà un ulteriore scalino e saranno necessari 65 anni e tre mesi ai quali aggiungere l’aumento legato alla speranza di vita. Potranno quindi andare in pensione ancora quest’anno con 62 anni e 3 mesi le lavoratrici nate prima del 30 settembre 1951 mentre se si e’ nate a ottobre dello stesso anno l’uscita dal lavoro sarà rimandata almeno fino a luglio del 2015.

Donne autonome e gestione separata: nel 2014 le lavoratrici autonome potranno andare in pensione con almeno 64 anni e 9 mesi, con un anno in più rispetto a quanto previsto per il 2013. Per il 2016 e il 2017 saranno necessari almeno 65 anni e 9 mesi, requisito al quale andrà aggiunta la speranza di vita.

 La legge prevede anche la possibilità di lasciare il lavoro prima (pensione anticipata) ma con disincentivo per chi lo richiede.

Qualora, infatti, la si chieda prima dei 62 anni, l’assegno viene corrisposto, per la quota retributiva (per l’anzianità maturata sino al 2011), con una riduzione pari all’1% per ogni anno di anticipo; taglio che sale al 2%, per ogni anno di anticipo che supera i 2 anni.

Altra possibilità (concessa solo alle donne) è quella di andare in pensione con le vecchie regole, ossia a 57 anni di età con 35 di contributi (58 anni se autonome), sino al 2015, scegliendo però un trattamento calcolato interamente con il criterio contributivo.

Un sistema che produce però una perdita in termini di pensione stimata in circa il 25-30%.

Nel 2014 ad esempio, le donne dipendenti, per ottenere la pensione contributiva, oltre ai 35 anni di contribuzione, devono compiere i 57 anni di età entro il prossimo 31 agosto.




mercoledì 20 novembre 2013

Pensioni si pensioni no Inps ex INPDAP. Che confusione



Il disavanzo patrimoniale ed economico dell'Inps «può dare segnali di non totale tranquillità». Così il presidente dell'Inps Antonio Mastrapasqua sui dati di bilancio dell'Ente nel corso di una audizione alla commissione bicamerale di controllo degli enti previdenziali.

Un'uscita che aveva sollevato parecchi allarmi e che ha indotto Mastrapasqua a specificare che i conti dell'Istituto «sono in piena sicurezza» e a smentire «ogni allarmismo». «C'è piena e totale sostenibilità dei conti della previdenza e dell'Inps - ha chiarito Mastrapasqua - Nessun allarme e nessun allarmismo.

L'accorpamento con Inpdap ed Enpals ha spiegato Mastrapasqua in audizione «ha creato uno squilibrio di bilancio». La perdita dell'Inps è imputabile essenzialmente, riassume ancora il presidente Inps, «al deficit ex Inpdap, alla forte contrazione dei contributi per blocco del turnover del pubblico impiego e al continuo aumento delle uscite per prestazioni istituzionali».

Di qui la necessità di rivedere le norme che hanno regolato l'accorpamento dell'Inps con Inpdap ed Enpals. Per Mastrapasqua occorre dunque abbandonare la pratica delle anticipazioni, «di trasferimenti statali non completamente rispondenti ai fabbisogni», e ripristinare una copertura strutturale da parte dello Stato per il pagamento delle pensioni pubbliche. Senza questo intervento normativo si potrebbero «innescare rischi di sotto finanziamento dei disavanzi previdenziali e di progressivo aggravamento delle passività».

Ecco perché «sarebbe auspicabile che fosse approfondita e valutata nelle sedi competenti l'opportunità di eventuali interventi normativi, tesi a garantire l'efficiente ed efficace implementazione della più grande operazione di razionalizzazione del sistema previdenziale pubblico», dice Mastrapasqua, ricordando come all'origine del deficit ex Inpdap vi sia stata la soppressione, con la Finanziaria 2008, della norma in vigore dal 1996 che prevedeva l'apporto dello Stato a favore della gestione ex Inpdap, per garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici statali. A fronte di questo, infatti, l'Inpdap ha fatto ricorso all'avanzo di amministrazione per la coperture del relativo deficit finanziario e soprattutto, alle anticipazioni di bilancio. Il rischio, senza un intervento dello Stato, è un «aumento delle passività».

Il fardello ereditato dall'Inpdap è probabilmente il nodo principale e forse quello più urgente da affrontare, ma nell'agenda del sistema pensionistico italiano non è l'unico. A livello generale ci si sta iniziando a interrogare sulla tenuta del sistema e sull'adeguatezza delle pensioni future, tenuto conto che la rivalutazione dei contributi è legata all'andamento del Pil nazionale e se questo continuerà a non crescere o addirittura a diminuire gli effetti si faranno sentire anche sull'importo delle pensioni. Il passaggio al sistema contributivo, inoltre, se consente di avere conti più sostenibili rispetto al retributivo, in un mercato del lavoro e in una congiuntura sempre più difficili, caratterizzati dall'alternarsi di periodi di impiego ad altri senza, rischia di determinare assegni mensili inadeguati per chi andrà in pensione tra 20-30 anni, come ha recentemente sottolineato il ministro del Lavoro Enrico Giovannini.

Altro tema caldo è quello delle pensioni d'oro, su cui si è già tentato di introdurre un contributo di solidarietà in modo da reperire risorse da distribuire a favore delle pensioni più magre.

Entro fine anno il Governo dovrebbe prendere una decisione anche in merito all'incremento dell'aliquota contributiva prevista per gli iscritti alla gestione separata. In base alla legge 92/2012 (riforma del mercato del Lavoro dell'allora ministro Elsa Fornero), l'aliquota dovrebbe passare dall'attuale 27% al 33% entro il 2018. Un incremento ritenuto insopportabile dai professionisti a partita Iva iscritti alla gestione separata su cui ricade pressoché interamente questo onere dato che nelle attuali condizioni di mercato non possono permettersi di aumentare gli onorari fatturati ai committenti.

Infine ci sono gli esodati, conseguenza della riforma previdenziale Monti-Fornero di fine 2011, non ancora risolto. Le persone salvaguardate dagli effetti negativi del nuovo sistema finora sono meno di 150mila, a fronte di un bacino potenziale stimato di oltre 300mila. In questo caso il problema è il reperimento delle coperture necessarie, da parte del governo, per ampliare ulteriormente l'intervento e consentire così all'Inps di riconoscere il diritto alla pensione ed erogare il relativo assegno mensile sulla base delle regole in vigore fino al 2011.

Basti pensare al fatto che la confluenza dell'Inpdap nell'Inps ha portato come dote il primo bilancio in rosso per oltre 9 miliardi dell'Inps. Il cronico buco deficitario dell'ex fondo dei dipendenti pubblici si è così scaricato sulla previdenza di tutti. Per il 2013 il Collegio di indirizzo e vigilanza dell'Inps si attende dalla sola gestione dell'ex ente dei dipendenti pubblici un disavanzo di 7,6 miliardi, che vale quasi l'80% dell'intero disavanzo stimato per tutto l'Inps per il 2013 che è sopra i 9 miliardi.

E così l'incorporazione nei fatti è diventato un salvataggio mascherato dell'Inpdap che rischiava di finire in dissesto. Ora il contagio dei disastrati conti dell'ente pensionistico dei lavoratori pubblici si allarga però all'intero Inps. Del resto con perdite annue che sono state di 10 miliardi nel 2011 e di 9 miliardi nel 2010, l'Inpdap nei fatti aveva finito per vedersi erodere l'intero capitale. Salvezza necessaria, dunque, ma che avrà l'effetto, se il trend di perdite proseguirà con questo passo, di portare a zero anche il patrimonio dell'Inps già nel 2015, come ha avvertito lo stesso presidente Mastrapasqua.

Se poi si va indietro nel tempo si scopre che le perdite dell'Inpdap sono strutturali da anni. Nel 2009 il saldo tra contributi e prestazioni è stato infatti negativo per la bellezza di 14,4 miliardi, mitigato dai 9,1 miliardi di contributi dello Stato come datore di lavoro. Il buco resta comunque alto oltre i 5 miliardi. E dal 2005 al 2008 il saldo cumulativo è stato negativo per 42 miliardi, che si dimezzano tenendo conto dei versamenti contributivi dello Stato ma che lasciano comunque un passivo imponente.

Già ma perché l'Inpdap è perennemente in perdita? Come mostrano i dati della Corte dei Conti nell'ultimo decennio il saldo tra entrate e uscite è sempre stato negativo, accelerando negli anni tra l'altro. Solo nel 2011 il buco è stato di 10 miliardi, dato che le entrate si sono fermate a 51 miliardi mentre le spese per pensioni sono salite a ben 61 miliardi. E nel decennio 2002-2011 le spese sono aumentate del 4,6% annuo, mentre le entrate sono salite solo del 2,8 per cento.

Uno squilibrio strutturale come si vede determinato dal fatto che i contributi sono sempre stati più bassi delle pensioni erogate. Il metodo retributivo che premia gli ultimi anni di attività lavorativa, le pensioni d'anzianità, i ritiri anticipati sommati al blocco del turn over e alla contrazione del numero dei dipendenti hanno sortito questo effetto. Troppe pensioni e di importo più elevato rispetto ai contributi effettivamente versati.

Ma per ironia della sorte non sono solo le pensioni pubbliche (oltre 2,8 milioni di assegni per un importo nel 2013 stimato in 63,7 miliardi) e il loro disavanzo strutturale a minacciare i conti dell'Inps.

Anche le ricche pensioni degli ex dirigenti d'azienda (e i minori contributi versati in proporzione) mandano in deficit strutturale l'ex Inpdap. Il buco di bilancio dell'ente riassorbito nell'Inps pena il fallimento non è episodico. Nell'ultimo decennio il deficit cumulato è stato di almeno 20 miliardi. Come per l'Inpdap, le uscite previdenziali superano strutturalmente le entrate da contributi. Anche qui il danno del sistema retributivo è stato enorme. Pensioni calcolate sugli ultimi 5 anni di carriera lavorativa sono assai generose rispetto ai reali contributi versati dagli ex manager e i loro datori di lavoro.

Il fondo lavoratori dipendenti (cioè i privati) mantiene un debole segno positivo per 590 milioni. Ma in realtà sarebbe in forte avanzo per ben 8,5 miliardi se non gravassero su di esso i deficit strutturali degli ex fondi speciali: tra lavoratori elettrici, telefonici, dei trasporti e appunto dirigenti d'azienda il disavanzo complessivo per il 2013 sarà di 8 miliardi. Tanto da portare quasi a zero l'avanzo dei dipendenti privati.

Lo pagano i cittadini con la fiscalità generale, dato che lo Stato deve ogni anno elevare la quota di trasferimenti pubblici all'Inps. Sono circa 90 miliardi l'anno che saliranno di altri 20 miliardi fino al 2015, quando (forse) la riforma Fornero dispiegherà in pieno i suoi effetti.







domenica 13 ottobre 2013

Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata dopo il Decreto Lavoro”9 agosto 2013



Il lavoro a chiamata costituisce una particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato, caratterizzata dall'espletamento di prestazioni di carattere «discontinuo o intermittente». La prestazione può essere considerata discontinua anche se sia resa per periodi di durata significativa, purché intervallati da una o più interruzioni, in modo tale che non vi sia una esatta coincidenza tra la durata del contratto e la durata della prestazione.

Rispetto alla disciplina del 2003 la riforma Fornero, ovvero la legge n. 92/2012 ha limitato i casi di ricorso a tale tipologia contrattuale.

E’ stato eliminato il lavoro intermittente per i c.d. periodi predeterminati (ovvero le vacanze pasquali o natalizie, le ferie estive) nell’arco dell’anno, del mese o della settimana.

La tipologia contrattuale in esame rimane possibile nelle situazioni determinate dalla stessa contrattazione collettiva nazionale (territoriale e/o aziendale) e nelle ipotesi di soggetti di età inferiore a 24 anni (le prestazioni devono concludersi entro il 25esimo anno di età) oppure di età superiore ai 55 anni.

E’ prevista una indennità di disponibilità nella ipotesi in cui nel contratto di lavoro il prestatore si obbliga a rispondere alla chiamata.

La riforma del 2012 ha stabilito che il datore effettui, oltre alla comunicazione obbligatoria pre – assuntiva, anche una comunicazione amministrativa prima di ogni chiamata dello stesso lavoratore, anche se all’interno di un ciclo mensile che sia stato già comunicato.

Tale comunicazione dovrà essere fatta alla Direzione territoriale del lavoro (Dtl) attraverso mezzi telematici. Le citate modalità operative (per la comunicazione) sono state definite dal decreto interministeriale del 27 marzo 2013 nonché dalla Circolare ministeriale del 27 giugno 2013 n. 27.

A partire dalla data del 3 luglio 2013 i datori di lavoro, con alle proprie dipendenze lavoratori a chiamata, dovranno provvedere all’obbligo di comunicazione di chiamata del lavoratore, tramite il nuovo sistema previsto dal DM del 27 marzo 2013.

Il “Decreto Lavoro” convertito dalla legge 99 del 9 agosto 2013, apporta alcune modifiche alla disciplina del lavoro intermittente che riepiloghiamo anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro (circ. n. 35/2003). Innanzitutto ricordiamo che il lavoro a chiamata è caratterizzato dall’espletamento di mansioni di carattere discontinuo e intermittente, tuttavia, poiché la prestazione può anche essere resa per periodi di durata significativa, il Ministero chiarisce che detti periodi dovranno essere intervallati da interruzioni in modo tale che non vi sia coincidenza tra la durata del contratto e la durata della prestazione.

Il lavoro intermittente è ammesso:
- per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente in base a quanto stabilito dai CCNL, che fisseranno sia le esigenze, sia i periodi predeterminati;
- per lo svolgimento delle attività che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia indicate nella tabella allegata al RD del 1923 n. 2657 (in assenza di una regolamentazione da parte dei CCNL), quali, ad esempio, commessi di negozio, barbieri, parrucchieri, camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, ecc.;
- per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni di età, indipendentemente dal tipo di attività svolta anche al di fuori delle ipotesi previste dai CCNL e fino al compimento del 25mo anno di età del soggetto;
- per prestazioni rese da soggetti con più di 55 anni di età, anche pensionati, indipendentemente dal tipo di attività svolta anche al di fuori delle ipotesi previste dai CCNL.

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato:
- senza obbligo delle ragioni di carattere sostitutivo, produttivo e organizzativo;
- senza il rispetto degli intervalli di 10 o 20 giorni, fra un contratto e l’altro,  in caso di riassunzione dello stesso lavoratore;
- senza il vincolo di un solo rinnovo.

Il “Decreto Lavoro“  limitata ulteriormente la possibilità di utilizzo del lavoro intermittente,  in quanto, per ciascun lavoratore, è ammesso per un periodo non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di un triennio solare  pena, in caso di superamento, della trasformazione del rapporto di lavoro  a tempo pieno e indeterminato.

Per triennio si deve intendere:
- un intervallo di tempo mobile della durata di tre anni;
- calcolato a ritroso, a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione;
- tenendo conto delle giornate prestate successivamente al 28 giugno 2013 (data di entrata in vigore), indipendentemente dall’orario svolto.

Pertanto, il primo triennio solare per la verifica dell’eventuale raggiungimento della soglia delle 400 giornate, andrà a scadere il 27 giugno 2016.
Il vincolo temporale delle 400 giornate non opera  nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
E’ confermato l’obbligo della comunicazione preventiva alla Direzione Territoriale del Lavoro competente della prestazione di lavoro  intermittente, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 per ogni lavoratore interessato. 

Il “Decreto Lavoro” ha prorogato al 31 dicembre 2013 la validità dei contatti di lavoro intermittenti stipulati prima del 18 luglio 2012, sottoscritti in forza di precedenti requisiti soggettivi o oggettivi, e  incompatibili con la nuova disciplina.

Il Ministero precisa che a partire dal 1° gennaio 2014 i contratti di lavoro a chiamata non compatibili con le nuove disposizioni cesseranno di produrre effetti, prescindendo dalla volontà del datore di lavoro, in quanto si configura un vero e proprio obbligo di legge.

Ciò comporta:
- il riconoscimento di un “normale” rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- l’applicazione del regime sanzionatorio in materia di lavoro “nero” in assenza di una “tracciabilità” della prestazione.

L’utilizzo del lavoro intermittente è vietato:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- per la sostituzione di lavoratori posti in mobilità, cassa integrazione o destinatari di contratti di solidarietà;
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.

Numero massimo di giornate di lavoro

Il legislatore non aveva mai posto un limite al numero di prestazioni eseguibili dal prestatore di lavoro intermittente nel periodo contrattuale.

Il decreto n. 76/2013 ha introdotto il limite complessivo di 400 giorni nell’arco di tre anni solari, a superamento dei quali il rapporto si trasforma a tempo pieno ed indeterminato[1].

Regime sanzionatorio

Il datore che non provvede all’inoltro della comunicazione di chiamata entro il termine previsto, è passibile di una sanzione pecuniaria.

L’articolo 7, comma 2, lettera c) del decreto legge n. 76/2013 prevede che tale sanzione non trova applicazione qualora il datore abbia assolto gli obblighi contributivi riferiti al periodo oggetto della chiamata non comunicata.

Contratti di lavoro sottoscritti per le ipotesi previste dalla vecchia normativa: proroga della scadenza

La legge n. 92/2012 aveva già stabilito la cessazione dei contratti sottoscritti in virtù di tale disposizione a partire dalla data del 17 luglio 2013. Il decreto legge n. 76/2013 ha esteso tale termine fino alla data del 1 gennaio 2014.


domenica 28 luglio 2013

Circolare Inps luglio 2013: agevolazioni assunzioni sopra i 50 anni

Incentivi all’assunzione di over 50anni, previsti dalla legge Fornero, la n. 92/2012 e oggetto di istruzioni da parte dell’Inps con la circolare n. 111 del 24 luglio 2013.

Con la circolare n. 111/2013, l’Inps illustra l’applicazione dell’incentivo in relazione agli uomini e alle donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi, specificando innanzitutto che, in relazione a questa categoria di lavoratori, si prescinde dalla residenza, dalla professione esercitata e dal settore economico di impiego, l’età deve essere considerata al momento di decorrenza dell’originaria assunzione.

La legge n. 92 del 2012 a prevede, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, un incentivo all’assunzione di specifiche categorie di soggetti, ossia:
• uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
• donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito  da almeno sei mesi”;
• donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito  da almeno sei mesi”;
• donne dl qualsiasi età, ovunque residenti e“prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

L'agevolazione – consistente nell'abbattimento del 50% della contribuzione datoriale – ha durata 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di massimo 12 mesi per quelle a termine. L'incentivo – che riguarda sia i rapporti full time che part time – trova spazio anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato. In quest'ultimo caso, secondo l'Inps, la trasformazione deve avvenire entro la scadenza del beneficio. Ad esempio, in caso di assunzione a termine per 15 mesi di un lavoratore il cui rapporto viene trasformato al decimo mese (entro, quindi, i dodici mesi agevolati previsti per il contratto a tempo determinato), l'incentivo trova applicazione per 18 mesi complessivi.

Restano fuori dalla facilitazione, sempre secondo le indicazioni dell'Inps, i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio. Oltre che alle norme interne (tra cui regolarità contributiva, rispetto dei contratti, osservanza delle regole a tutela delle condizioni di lavoro, principi generali in materia di agevolazioni ex lege 92/12), l'incentivo è subordinato al rispetto del regolamento comunitario 800/2008.

Di conseguenza, l'assunzione, la proroga e la trasformazione sono premiate laddove realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; sono escluse le dimissioni del lavoratore, la sua sopravvenuta invalidità, il pensionamento, la riduzione volontaria dell'orario di lavoro e i licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in unità di lavoro annuo. Per agevolare aziende e intermediari nell'applicazione della normativa che, globalmente, appare complessa, la circolare è arricchita di molti esempi e di diversi allegati esplicativi. È così possibile apprezzare alcune aperture e qualche spunto di flessibilità. Tra questi quello più interessante riguarda la continuità nei rapporti di lavoro agevolati in favore dello stesso soggetto. In tali, casi, infatti, le condizioni di accesso al beneficio (anzianità di disoccupazione e il rispetto delle regole generali di cui alla legge 92/12) sono valutate, per lo più, solo in relazione alla decorrenza originaria del primo rapporto. Per richiedere l'incentivo va inoltrata all'Inps una comunicazione telematica, il cui modulo,denominato "92-2012", sarà a breve reperibile all'interno del Cassetto previdenziale aziende. La richiesta deve essere trasmessa prima dell'invio della denuncia contributiva con cui viene indicata l'agevolazione. Entro il giorno successivo, esperiti alcuni controlli formali, le aziende riceveranno la risposta circa l'esito dell'istanza. Il lavoratore agevolato dovrà essere indicato nel flusso Uniemens con il codice "55".

L'incentivo riguarda le assunzioni intervenute a decorrere da gennaio 2013. Per i rapporti instaurati fino al mese di luglio 2013, le cui istanze avranno ricevuto esito positivo dall'Inps, i datori di lavoro potranno recuperare le differenze a credito con una delle denunce riferite ai periodi fino a ottobre 2013.
L’incentivo previsto dalla legge n. 92 del 2012, spetta per:
• le assunzioni a tempo indeterminato;
• le assunzioni a tempo determinato;
• le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Esso consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi, mentre in caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi. Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi.

Gli incentivi all’assunzione di over 50enni sono subordinati alla verifica della:
regolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi,
osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro,
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012,
condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Sempre nella circolare del 24 luglio 2013, l’Inps precisa che l’incentivo all’assunzione di over 50 anni previsto dalla riforma Fornero, spetta anche se l’assunzione, la proroga e la trasformazione del rapporto di lavoro da determinato a indeterminato degli over 50enni, realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

L’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:
• dimissioni volontarie del lavoratore;
• invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
• pensionamento per raggiunti limiti di età;
• riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
• licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio; devono essere considerati anche i lavoratori che sono somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa; si computa il lavoratore sostituito.

Per ciò che riguarda le indicazioni operative, la circolare Inps detta le istruzioni anche per ciò che concerne gli adempimenti dei datori di lavoro. Per fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’INPS; la comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012″, che verrà messo  a breve a disposizione all’interno del  Cassetto previdenziale Aziende, presso il sito dell’Inps. La  comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata. Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano alcuni controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione. L’Inps effettuerà a posteriori, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne.

Per quei datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, la loro posizione contributiva sarà contraddistinta dal codice di autorizzazione “2H” che, a decorrere da 01.01.2013, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”; il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di istanza “92-2012”, indicato al paragrafo precedente. I datori di lavoro ammessi all’incentivo, denunceranno il lavoratore valorizzando nell’elemento individuale <TipoContribuzione>  il codice “55” che assume il nuovo significato di “ lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”.

lunedì 24 giugno 2013

Contratti a termine e piccola pausa nelle ipotesi del governo

Nelle ipotesi del governo Letta ci deve essere una forte ed incisiva politica per l'occupazione giovanile, visto che in questo momento di crisi economica la disoccupazione under 30 ha raggiunto dati spaventosi.

Obiettivo minimo 70 mila occupati in più under 30 da subito. Da una parte, a costo zero, si lavorerà per modificare la Riforma Fornero, e si prevede un ripristino della flessibilità in entrata: intervalli ridotti tra un contratto a termine e un altro e clausola della acasusalità estesa oltre il primo anno se c’è l’accordo sindacale.

Infatti il governo intende stanziare il miliardo di euro per la lotta alla disoccupazione, dopo aver cambiato la riforma Fornero.

Quindi ormai è certo che il governo sta cercando di porre i termini per rivedere la riforma Fornero e dare più speranze ai giovani e al loro rapporto con il mondo del lavoro. Infatti, al vaglio ci sono nuove misure per incentivare l'occupazione. Il tesoretto a disposizione non è particolarmente ricco e verrà dunque usato con molta moderazione. Circa 500 milioni di euro verranno destinati probabilmente alle agevolazioni contributive per le aziende che assumono un giovane, con uno sgravio che potrà arrivare sino a 10mila euro per ogni nuovo occupato, nell'arco di 18-24 mesi. Un altro stanziamento di 100 milioni sarà invece dirottato sui sostegni all'autoimprenditoralità, cioè ai giovani che avviano un'iniziativa aziendale o di lavoro autonomo, utilizzando come veicolo Invitalia, l'agenzia governativa nata per promuovere gli investimenti. Inoltre, secondo le indiscrezioni che circolano in questi giorni, circa 25-30 milioni di euro dovrebbero invece essere utilizzati per finanziare la nascita di cooperative costituite da giovani, operanti in campo sociale e culturale.

Il Pacchetto lavoro si dovrebbe districare su diverse linee guida che cerchiamo di riassumere.

Sgravi sui contributi, incentivi a chi avvia un'attività imprenditoriale, stage da 500 euro al mese per i giovani e un rafforzamento dei Centri per l'Impiego, cioè gli ex-uffici di collocamento. Sono i pilastri su cui si fondano le nuove strategie del governo e del ministro del Lavoro, Enrico Giovannini , nella lotta alla disoccupazione, soprattutto quella giovanile.

Altra linea guida è quella di ridurre la pausa obbligatoria prevista dalla legge tra un contratto e l'altro. Per almeno due anni, e comunque fino all'Expo 2015, il periodo che deve intercorrere tra un'assunzione e l'altra potrebbe essere ridotto a 10-20 giorni. Con la crisi che ha decimato l'occupazione, la priorità oggi è quella del lavoro, e almeno in questo contesto non ha senso scoraggiare troppo il lavoro a tempo determinato con vincoli troppo rigidi sui contratti.

Un altro pilastro delle politiche anti-disoccupazione del governo sarà rappresentano dall'offerta di stage formativi nelle aziende della durata di 6 mesi, destinati agli under 30 e gestiti da un'altra agenzia governativa, Italia Lavoro, che si occupa da anni di politiche sociali. La somma disponibile per attuare questo provvedimento dovrebbe aggirarsi sui 200 milioni di euro, che permetteranno complessivamente l'avvio di qualche decina di migliaia di tirocini, remunerati con appena 500 euro al mese ciascuno.

Infine, tra i programmi del ministro Giovannini c'è il rafforzamento dei Centri per l'Impiego, cioè gli ex-uffici di collocamento pubblici, in riferimento al modello adottato in Germania e basato su un forte coordinamento tra le politiche del lavoro nazionali e le strutture locali, che operano sui singoli territori. Si tratta però di un'impresa difficile basti pensare che i centri per l'impiego tedeschi hanno quasi 75mila dipendenti in tutto (contro i 10mila circa del nostro paese), con ogni funzionario che "gestisce" una media di 50 disoccupati, quasi un terzo rispetto a quelli seguiti da un dipendente delle strutture di collocamento italiane.

sabato 1 giugno 2013

Ricette dei consulenti del lavoro per rilanciare l'economia el'occupazione

“Riduzione della pressione fiscale e contributiva allo scopo di liberare risorse economiche per lavoratori ed imprese, da impiegare in consumi ed investimenti; possibilità di far ricorso al sistema creditizio, pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione e possibilità di conguaglio immediato; rifinanziamento della CIG in deroga e assunzioni agevolate.

Sono queste le ricette che i consulenti del lavoro napoletani propongono per riavviare la macchina dell’economia e dell’occupazione”, ha spiegato il presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Edmondo Duraccio.

“In questi anni, ha poi concluso, stiamo assistendo allo scempio del lavoro e della dignità dell’uomo. Il lavoro non deve essere più considerato una variabile indipendente del sistema economico: esso non ha colorazioni politiche e costituisce il fondamento della nostra Repubblica. E’ fondamentale ritrovare il dialogo tra le istituzioni, interrogandosi sulle cause della crisi economica ed occupazionale del paese”.

Estratto dal ilsole24ore.com.
Cancellazione dei requisiti che individuano le "vere" partite Iva introdotte dalla legge 92/2012; incremento a 8mila euro del limite economico annuo per il lavoro accessorio; abolizione dell'obbligo della causale per i contratti a termine sottoscritti fino al 31 dicembre 2016. Sono alcune delle proposte di modifica della normativa in vigore messe a punto dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Il documento parte dalla constatazione che la legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro (la legge Fornero"), «non ha centrato gli obiettivi occupazionali che si prefiggeva, forse perché pensata per un modello di mercato del lavoro già in espansione».

Al contrario si è verificato in particolare, un irrigidimento della flessibilità in entrata. A fronte di tale situazione i consulenti hanno individuato alcuni interventi che agiscono anche sulla riduzione del costo del lavoro. Per quanto riguarda i vincoli alla flessibilità in entrata introdotti dalla legge 92, le proposte sono rilevanti. Per le partite Iva si auspica la cancellazione dell'articolo 69 bis del Dlgs 276/2003, introdotto dalla riforma Fornero. Significa eliminare la possibilità di trasformare le prestazioni a partita Iva in collaborazione coordinata e continuativa se si verificano due di questi tre presupposti: rapporto superiore a otto mesi annui in due anni consecutivi; corrispettivo da partita Iva superiore all'80% dei corrispettivi annui complessivi del collaboratore sempre in due anni consecutivi; postazione fissa presso una sede del committente a disposizione del collaboratore.

Ritorno alla situazione prima della riforma anche per il contratto di associazione in partecipazione, che ha introdotto vincoli al numero di associati e al tipo di mansioni che si possono svolgere con questo tipo di rapporto. Per il tempo determinato, invece, si chiede la sospensione, fino alla fine del 2016, dell'obbligo di indicare la causale nonché dei periodi di sospensione obbligatoria tra due contratti (60-90 giorni in base alla legge 92, riducibili a 20-30 dai contratti collettivi rispetto ai 10-20 giorni prima della riforma). Meno vincoli anche all'apprendistato, per il quale devono essere eliminati i nuovi obblighi di stabilizzazione da parte delle aziende (50% degli apprendisti quando la legge sarà a regime), lasciando solo quelli previsti dai contratti nazionali. Per quanto riguarda la formazione, invece, si auspica la possibilità di standardizzare il percorso a livello nazionale, in modo da ridurre il puzzle oggi esistente in quanto ogni Regione può agire in modo autonomo. Sempre sul fronte della flessibilità, si propone l'innalzamento del tetto economico per lavoratore e per anno a 8mila euro per le imprese e gli studi professionali (oggi il tetto è di 5mila euro complessivi per il lavoratore che un tetto a 2mila se il committente è impresa o professionista). Inoltre si ritiene opportuno l'accorpamento giuridico di questo contratto con quello dell'impiego intermittente.

La realizzazione di tali interventi determinerebbe una sorta di balzo all'indietro, prima del 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge 92. Oltre ad altri interventi relativi alla responsabilità solidale, al documento unico di regolarità contributiva e al contributo di fine rapporto che finanzia l'Aspi, i consulenti del lavoro ritengono opportuno introdurre uno sgravio fiscale di cinque anni (totale per retribuzioni fino a 40mila euro e al 50% fino a 80mila euro) per i lavoratori under 30 o over 50, nonché contributi ridotti per 3 anni se si stabilizza un dipendente a termine. Infine una riduzione di cinque punti percentuali del costo del lavoro a tempo indeterminato ottenibile tramite 12,2 miliardi di euro recuperati con una revisione delle tariffe Inail, la razionalizzazione del Fondo di tesoreria, utilizzo del 50% delle risorse recuperate dalla lotta all'evasione fiscale, la riduzione della spesa pubblica.

mercoledì 29 maggio 2013

Esodati: pubblicato il decreto del 22 aprile 2013


E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (28 maggio 2013, n. 123) il decreto interministeriale 22 aprile 2013 che disciplina le modalità di attuazione dell'art. 1, co. 231 e 233, della L. 24  dicembre  2012,  n. 228 (cd. Legge di stabilità 2013), individuando il limite massimo di lavoratori e la ripartizione dei soggetti interessati alla concessione dei benefici. Comunque resta fermo il possesso dei requisiti utili al trattamento pensionistico.

Il contingente numerico di 10.130 lavoratori concernente la terza salvaguardia in materia pensionistica trova tra le categorie interessate, i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, registrati entro il 31 dicembre 2011, che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di godimento dell’indennità (in ogni caso entro il 31 dicembre 2014) sono tenuti,  entro 120 giorni, e cioè entro il 25 settembre, a presentare un’istanza alla Direzione territoriale del lavoro competente territorialmente, per poter acquisire la pensione secondo le direttive ante-riforma Monti-Fornero.

I lavoratori salvaguardati da questo decreto possono andare in pensione con le regole precedenti alla Riforma delle Pensioni (contenuta nel Salva Italia, Dl 201/2011).

Adesso vediamo chi sono e cosa devono fare:

numero 2.560 lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in  deroga a seguito di accordi, governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti per il pensionamento entro la fine della mobilità, e comunque entro il 31 dicembre 2014: questi lavoratori devono presentare istanza alla DTL (direzione territoriale del lavoro) competente per territorio, corredata dell’accordo di mobilità, entro il 25 settembre 2013, indicando la data di cessazione del rapporto di lavoro. Se il lavoratore non è in grado di produrre l’accordo di mobilità, la Dtl lo acquisirà presso il datore di lavoro o la competente Pubblica Amministrazione. La Dtl trasmette l’istanza all’Inps entro 45 giorni dal ricevimento;

numero 1.590 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno  un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore della riforma delle pensioni, ossia il 6 dicembre 2011. Questo lavoratori possono aver svolto, dopo il 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, ma non riconducibile a un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, e a condizione che il reddito annuo lordo conseguito dopo il 4 dicembre 2011 sia al massimo pari a 7mila 500 euro. Questi lavoratori devono aver conseguito il diritto alla pensione entro il dicembre 2014 (lettera b, comma 231: presentano domanda all’Inps entro il 25 settembre 2013;

numero 5.130 lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011. Possono avere svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non  riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a condizione che il reddito annuo lordo conseguito dopo il 30 giugno 2012 sia al massimo pari a  7.500 euro. Anche qui, il perfezionamento dei requisiti per la pensione deve essere conseguito entro il dicembre 2014 (lettera c, comma 231): questi lavoratori devono presentare domanda alla DTL davanti alla quale sono stati sottoscritti gli accordi di incentivo all’esodo o a quella competente per territorio, entro il 25 settembre 2013. E' obbligo che alla domanda va allegato l’accordo.

numero 850 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati  in mobilità ordinaria alla predetta data, che devono attendere il termine della mobilità per poter effettuare  il versamento volontario. Devono perfezionare i requisiti pensionistico entro il dicembre 2014 (lettera d, comma 231): presentano domanda all’Inps entro il 25 settembre 2013.

Riassumendo la salvaguardia vale per i lavoratori che hanno risolto il rapporto lavorativo entro il 30 giugno 2012 per effetto di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, a condizione che non siano stati riassunti a tempo indeterminato, che abbiano guadagnato un reddito annuo lordo complessivo non superiore a 7.500 euro e che giungano a perfezionare i requisiti necessari all’accesso pensionistico entro dicembre 2014.

Sono ammessi alla salvaguardia anche i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi entro il 4 dicembre 2011 e con un contributo accreditato o accreditabile entro il 6 dicembre  2011 benché abbiano svolto, dopo il 4 dicembre 2011, ogni tipo di attività riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato a seguito dell’ottenuta autorizzazione. Anche in questo caso l’ammissione è valida a patto che i suddetti lavoratori abbiamo conseguito un reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro e maturino i requisiti che consentono l’accesso al pensionamento entro il mese di dicembre 2014. In questo caso, l’istanza dovrà essere presentata direttamente all’Inps.

Beneficiati dalla salvaguardia sono infine anche i prosecutori volontari collocati in mobilità ordinaria, i quali rientrano nella manovra di ‘tutela’ soltanto avendo però perfezionato i requisiti di accesso entro il termine precedentemente indicato. L’ente preposto al vaglio ed al controllo delle singole domande è l’Inps.




domenica 26 maggio 2013

Enrico Giovannini e il piano per il lavoro in attesa del Consiglio europeo di giugno

Si parte dal cosiddetto pacchetto di Bruxelles, dove ci sono una serie di misure al vaglio dei tecnici che costano: un nuovo rifinanziamento della cassa integrazione guadagni (cig in deroga) in vista di una rivisitazione dei meccanismi di concessione dell’ammortizzatore; il potenziamento dei centri per l’impiego; l’intervento sul cuneo fiscale e le agevolazioni contributive per i neo assunti. Sul tavolo c’è anche un credito di imposta per i salari bassi.

Si sta studiando l’efficacia e la fattibilità di un’altra misura, sulla quale spingono molto anche gli industriali: la staffetta generazionale. «Nel passato era molto usato in alcuni settori tra padri e figli. Noi pensiamo a uno strumento generalizzato per tutte le categorie. Non è facile costruire gli incentivi giusti. È un’operazione costosa, ma possibile» ha detto Giovannini. Si calcola che per centomila staffette serva un miliardo di euro. La scelta se attuare prima una misura piuttosto che un’altra dipenderà anche dai margini di flessibilità che ci consentirà Bruxelles, argomento che il premier Letta vorrebbe portare al Consiglio europeo di fine giugno.

Il lavoro giovanile è il tema centrale al vertice di giugno. E un mese di tempo per mettere a punto misure concrete e lavorare anche in Italia contro la disoccupazione per creare una vera e propria "massa critica" in grado di sconfiggere quello che è ormai diventato "l'incubo del nostro tempo". Enrico Letta ha lasciato Bruxelles appagato, dopo aver incassato, nel suo primo Consiglio europeo da premier, il sì del presidente Ue Hermann Van Rompuy alla richiesta italiana di porre al centro dell'appuntamento di giugno le misure per sconfiggere la disoccupazione giovanile e ottenuto anche un riconoscimento del presidente del parlamento Ue Martin Schulz: "quando lo ascolto sono ottimista sul fatto che esistono veri europeisti". Insomma Letta nonostante "l'emozione del battesimo" porta subito a casa un risultato e il riconoscimento della necessità di un cambio di rotta. Ricordiamo, inoltre, che nella Berlino di Angela Merkel verrà organizzato il 3 luglio un vertice di tutti i ministri del lavoro dei 27 per mettere a confronto proposte e interventi per creare posti di lavoro.

"Contratti a termine e apprendisti: ecco il piano per i giovani annunciato dal ministro del lavoro. Decreto a fine giugno. Revisioni delle pensioni dopo la fine dell'estate". Il ministro del Lavoro,Giovannini, spiegando il suo progetto per l'occupazione dei giovani, afferma che la riduzione degli intervalli tra un contratto a termine e l'altro, "arriverà con altre misure con un decreto legge che il governo porterà in Consiglio dei ministri tra la fine di giugno e i primi di luglio" e che probabilmente, si tornerà ai 10/20 giorni prima della riforma Fornero. Nel piano c'è anche l'apprendistato" che consente flessibilità ma in vista di un'assunzione.

sabato 25 maggio 2013

Inps: contributo per servizi all’infanzia per gli anni 2013-2015

Da giovedì 16 maggio 2013, le strutture che forniscono servizi per l’infanzia, sia pubbliche sia private accreditate con la rete pubblica, possono presentare domanda di adesione alla misura sperimentale introdotta dalla legge sulla riforma del lavoro che prevede – per gli anni 2013-2015 – la facoltà, per la madre lavoratrice, di chiedere la corresponsione di un contributo da utilizzare per i servizi per l’infanzia offerti dalla rete pubblica o dai servizi privati accreditati.

La domanda deve essere presentata all’Inps dalla struttura o dagli intermediari abilitati (consulenti del lavoro e associazioni di categoria provviste di delega) esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi accessibili dal sito dell’Inps tramite PIN dispositivo, secondo i termini e le modalità contenuti nel bando pubblicato nella sezione Avvisi e Concorsi del portale Inps.

Per una corretta presentazione della domanda, oltre alle informazioni relative alla conformità della struttura ed alla normativa prevista dalla legge, è necessario essere in possesso del PIN per l’accesso ai servizi online e dei dati per ricevere il pagamento del servizio: codice IBAN, nome della banca, indirizzo, numero civico e CAP della filiale della banca, riferimento del titolare del conto corrente (ragione sociale oppure nome e cognome).

Una volta formato l’elenco delle strutture, l’ente di previdenza pubblicherà il bando per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia cui potranno partecipare le madri lavoratrici interessate.

Per il triennio 2013-2015, la norma prevede che la lavoratrice, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, abbia diritto ad un contributo per i servizi di baby sitting o per asili d’infanzia pubblici o privati accreditati.

Possono accedere le madri (anche adottive o affidatarie) lavoratrici dipendenti o iscritte alla gestione separata, per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o con data presunta del parto entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.

Le iscritte alla gestione separata INPS (quindi, anche le libere professioniste), non devono essere iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria, o pensionate (cioè tenute al versamento della contribuzione in misura piena).

La lavoratrice può accedere al beneficio anche per più figli (una domanda per ciascuno) e come gestante (per gravidanza gemellare, una domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

Il contributo può essere richiesto anche da chi ha già usufruito in parte del congedo parentale.

Escluse:
lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati.
lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del dl 223/2006, convertito dalla legge 248/2006.

Il contributo è pari a 300 euro mensili. Per le dipendenti, è utilizzabile per un massimo di sei mesi, per le autonome per tre mesi. Va utilizzato negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio. I mesi non devono essere necessariamente continuativi.

Il contributo è un’alternativa al congedo parentale (al quale quindi si rinuncia). La fruizione del beneficio è legata alla disponibilità di giornate di congedo parentale. Il mese non è frazionabile, mentre nel congedo parentale lo è.

Se quindi la lavoratrice usufruisce di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile.

Le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale possono fruire del contributo in misura proporzionata alla ridotta prestazione lavorativa.

Il contributo asilo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta. Quest’ultima deve presentare la documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Il voucher baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro (art.72 del Dlgs 276/2003): quindi l’Inps erogherà 300 euro in voucher per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

I voucher, sono cartacei, vanno ritirati presso la sede INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza (clicca per trovare la tua sede Inps). Possono essere ritirati in un’unica soluzione, solo in parte, o con cadenza mensile.

Prima dell’inizio del servizio di baby sitting, la madre deve effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando il proprio codice fiscale, quello della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:
Contact center Inps/Inail, al numero 803164, gratuito da telefono fisso, oppure allo 06164164, da cellulare con tariffazione a carico dell’utenza chiamante.

Numero di fax gratuito INAIL 800657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL.
Il sito web Inail, Sezione Punto cliente. La sede INPS.
Vanno poi comunicate tutte le eventuali variazioni.

Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice consegna i voucher alla baby sitter debitamente compilati e firmati. La baby sitter riscuote il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, convalidati con la propria firma, presentandoli presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro 24 mesi dalla data di emissione del voucher.

Se rinuncia dopo aver già ritirato i voucher, quelli non ancora fruiti potranno essere restituiti, alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.

Siccome il contributo, come detto, è divisibile solo per frazioni mensili, in caso di rinuncia la lavoratrice deve restituire voucher in misura pari a 300 euro o a multipli di 300 euro: significa che, se per esempio la madre ha ottenuto 600 euro di voucher (due mesi), e li ha utilizzati solo per 310 euro, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l’utilizzo di voucher per un importo superiore a 300 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata in giorni.

La restituzione dei voucher è necessaria, altrimenti non è valida la rinuncia al beneficio (che quindi non si trasforma in ulteriori mesi di congedo parentale). E’ l’Inps che comunica al datore di lavoro la riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio e, in seguito, le eventuali rinunce.

venerdì 24 maggio 2013

Governo: per il lavoro un piano per i giovani che partirà con l’estate 2013

Un piano articolato» da presentare entro giugno con «alcune misure a costo zero a breve termine» e altre costose da verificare con le compatibilità di bilancio. Poi «a medio termine» arriverà, aiutati anche dalla ripresa, il progetto per «ridistribuire meglio il lavoro». Così il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, con un’intervista. Obiettivo: riportare la percentuale ”incubo” (quel 38,4% di giovani senza lavoro) a livelli decisamente più accettabili. Farla scendere di almeno 8 punti percentuali, creare circa centomila nuovi posti di lavoro.

Un decreto legge per rivedere la riforma Fornero dell'estate scorsa, restituendo flessibilità ai contratti a termine. E poi la vera fase due per provare a risollevare l'occupazione giovanile puntando prima di tutto sulla staffetta generazionale, il meccanismo che agevola l'uscita dal lavoro degli anziani in cambio dell'ingresso dei giovani e che potrebbe riguardare anche i dipendenti pubblici. Aggiungendo gli incentivi per le imprese che assumono giovani, il credito d'imposta per sostenere le buste paga dei dipendenti a basso reddito, un minimo di flessibilità nell'altra riforma Fornero, quella delle pensioni, e la rivoluzione dei centri dell'impiego che dovrebbero agganciare il meccanismo (e i soldi) dell'Europa per la cosiddetta Youth Guarantee, progetto europeo mirato alla formazione e all'impiego degli under 25.

Il ministro del Lavoro sta approfondendo il suo corposo dossier. Alcuni passaggi sono ancora da valutare, restano molti nodi da sciogliere. Anche perché se alcune misure, poche, sono a costo zero, la maggior parte ha bisogno di una copertura. Per questo il grado di avanzamento di ogni singolo capitolo dipende dalla decisione che l'Unione europea prenderà a breve sulla golden rule, la possibilità di non tener conto degli investimenti pubblici produttivi, come i fondi per l'occupazione, dal calcolo del deficit.

Regole più semplici, per favorire l'ingresso nel mercato del lavoro e migliorare la formazione, sempre con l'obiettivo di aumentare l'occupazione. Su questo tasto insisteranno le imprese.

Il neo ministro ha convocato le parti sociali, Confindustria, Abi, Ania, Rete Imprese Italia, Alleanza delle coop, insieme a sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl, per ascoltare le loro riflessioni, prima di intervenire su quella che chiama la «manutenzione» della legge Fornero. Un modo elegante per smarcarsi dall'eredità del suo predecessore, con la volontà comunque di rimediare agli effetti controproducenti che la legge dell'anno scorso ha prodotti sul mercato del lavoro.

Costo zero, è il vincolo immediato per il governo. Prima che si possano sbloccare le risorse europee previste per la Youth Guarantee. Tra le richieste delle imprese, su cui il sindacato non si metterebbe di traverso, ci sono una serie di semplificazioni che non necessitano di risorse: per esempio sui contratti a termine ciò che i rappresentanti di Confindustria diranno domani a Giovannini è di tornare a 10-20 giorni di intervallo per il rinnovo. Intervallo che andrebbe annullato nei casi di contratto a termine per ragioni sostitutive. Vanno agevolate le proroghe, aumentandone il numero o mettendo come unica condizione il sussistere di ragioni oggettive.

Inoltre secondo le imprese andrebbe prevista una libera prorogabilità fino a 18-24 mesi del primo contratto senza indicazione della causale. Dovrebbe anche sussistere una presenza stabile di contratti a termine "acausali" in ogni unità produttiva in un limite percentuale prefissato sulla totalità dei rapporti a tempo indeterminato (ora è al 6%, ma non è realmente utilizzabile), da stabilire nei contratti, anche aziendali. Andrebbe anche chiarito che i contratti aziendali possono disciplinare la materia del lavoro intermittente.

Sull'apprendistato, che andrebbe maggiormente diffuso, bisognerebbe introdurre un patto di prova generalizzato di 6 mesi, prevedere come tutela in caso di licenziamento in corso di apprendistato solo un indennizzo, alleggerire totalmente il carico contributivo (con la Fornero all'1,4), riportandolo a come era prima (cifra fissa e sostanzialmente simbolica). Inoltre dovrebbero essere i contratti a fissare eventuali percentuali di conferma degli apprendisti, magari indicando, in via transitoria per il periodo di crisi, una percentuale molto bassa.

La riforma degli ammortizzatori, Cig in deroga in testa, la conclusione della partita sugli esodati. E i correttivi in chiave flessibilità da apportare al sistema pensionistico per consentire, con un intervento in autunno o al più tardi entro la fine dell'anno, il pensionamento a 62 anni seppure con forti penalizzazioni.

L'obiettivo è di arginare la disoccupazione e favorire l'assunzione dei giovani resta il tema centrale del confronto. Ma soprattutto il nodo ammortizzatori è destinato a fare capolino più volte al tavolo. Con la Cig in deroga che da giugno diventerà maggiormente selettiva in attesa della riforma complessiva. Che, insieme alle misure sulle "pensioni flessibili", sarà agganciata al piano occupazione con un programma di interventi a tappe.

I sindacati torneranno a ribadire che il miliardo appena stanziato dall'esecutivo per la Cig in deroga è insufficiente. Proprio per la concessione della Cassa integrazione dovranno essere individuati criteri maggiormente selettivi già entro un mese (a giugno) con un decreto interministeriale previsto dal decreto legge Imu-Cig varato venerdì scorso dal Governo. E un'opzione sul tavolo è quella di un maggiore coinvolgimento delle Regioni con il ricorso a criteri uniformi a livello territoriale per la concessione degli ammortizzatori a differenza di quanto accade attualmente.

Apprendistato 2013 il rilancio del ministro del Lavoro


Formazione più agile, costi leggeri, minori vincoli sulle stabilizzazioni. E ancora: ridurre la differenza territoriale dei percorsi formativi e rafforzare l'alto apprendistato nell’università.

Sono le mosse per rilanciare l'apprendistato, nel cantiere nuovamente aperto dal ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, che ha annunciato entro giugno una riesame della formula per favorire l'occupazione giovanile. L'appesantimento dei costi determinato dalla riforma Fornero è il primo tema da rivedere nel dossier di interventi proposti dalle imprese, oltre alla necessità di spostare il fulcro della formazione dall'aula all'azienda. Dai sindacati, invece, si sollecita l'attuazione del repertorio nazionale delle qualifiche e il maggior coinvolgimento dei fondi interprofessionali.

Il modello di riferimento è la Germania, dove i posti da apprendista crescono del 12% all'anno e un'impresa su tre fatica a trovare candidati. L'Italia è ancora lontana, ma gli ultimi dati sulle comunicazioni obbligatorie registrano un'inversione di rotta che fa ben sperare: +5,2% per i contratti attivati nel quarto trimestre del 2012 rispetto a quello precedente, che evidenzia, secondo il monitoraggio realizzato dall'Isfol, «la ripresa di un andamento crescente verso livelli simili a quelli del periodo precedente la caduta». E il cantiere dell'apprendistato è di nuovo aperto, visto che il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, ha dichiarato di voler mettere mano alla formula. Formazione, costi, semplificazione delle regole sono i punti principali nell'agenda di imprese e sindacati per aumentare l'appeal del contratto.

Sul fronte sindacale, se la Cgil sottolinea l'esigenza di completare al più presto il repertorio nazionale delle qualifiche per favorire il riconoscimento dei titoli sul territorio, la Cisl rileva come «sarebbe importante allargare lo sgravio contributivo totale - spiega il segretario confederale Luigi Sbarra -, oggi vigente solo per le aziende sotto i 10 addetti, anche alle aziende più grandi». La Uil evidenzia che l'intervento sull'apprendistato sarebbe da inserire in un disegno armonico di sostegno alle assunzioni, evitando interventi spot. Per il segretario confederale Guglielmo Loy, «sarebbe necessario intervenire sull'apprendistato professionalizzante, allentando i vincoli delle imprese sul versante della formazione. In questo campo – ha aggiungto – potrebbero essere coinvolti i fondi interprofessionali».

L'aggravio dei costi determinato dalla riforma del lavoro è il tema su cui maggiormente insistono le associazioni di categoria. Da Confcommercio sottolineano che «l'attribuzione ai contratti collettivi della disciplina dell'apprendistato, compresa la formazione in azienda, sta facilitando l'utilizzo del contratto professionalizzante costruito sulle esigenze delle imprese. Resta, però, la criticità dell'incremento di costo introdotto dalla legge Fornero per l'Aspi».

Sulla stessa linea Confartigianato: «Dopo la riforma – fa notare il direttore delle relazioni sindacali Riccardo Giovani – per gli apprendisti assunti nell'artigianato si versa il contributo Aspi dell'1,61%, mentre per gli altri lavoratori il contributo è dello 0,70 per cento. Una penalizzazione tanto più grave per il settore dell'artigianato, che impiega un terzo degli apprendisti».

Secondo Confindustria, invece, «per una riforma più incisiva si potrebbe ragionare di un ampliamento del periodo di prova degli apprendisti ed eventualmente della possibilità di dare la tutela obbligatoria/economica durante il periodo di formazione, sulla scorta delle proposte sul contratto unico».

È vero che il contratto di apprendistato ha una valenza formativa, ma la quantità e l'organizzazione del training richiesto sono uno dei temi su cui più si concentrano le critiche degli operatori. Un problema è la disomogeneità dei percorsi tracciati a livello regionale, per cui ci sono Regioni che per l'apprendistato professionalizzante richiedono il numero minimo di 120 ore di formazione esterna all'azienda nel triennio, e altre che arrivano a richiedere oltre 900 ore. Dal mondo produttivo si sollecita, dunque, un allineamento delle regole sul territorio, all'insegna della semplificazione. «Bisognerebbe anche - dice Mario Resca, presidente di Confimprese - riproporzionare le ore di formazione per i contratti part-time e "portare" il maggior numero di ore possibile dalle lezioni in aula al training on the job».

Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, sottolinea infine che «negli studi professionali gli apprendisti possono già ricevere una formazione rilevante. Per incentivare il ricorso all'apprendistato di alta formazione e alleggerire i costi a carico degli studi – suggerisce – sarebbe utile prevedere una riduzione delle ore di formazione esterna, valorizzando quella sul campo».

martedì 21 maggio 2013

Governo e la politica del lavoro 2013: esodati, pensione anticipata e staffetta generazionale


Come già scritto su queste pagine con la riforma del lavoro dal 2013 si potrà andare in pensione di vecchiaia con almeno 62 anni e tre mesi se donne (63 anni e 9 mesi se lavoratrici autonome) e con 66 anni e tre mesi se uomini. Si potrà andare in pensione anticipata solo se si sono maturati almeno 42 anni e 5 mesi di contributi se uomini e 41 anni e 5 mesi se donne.

In vista nuove tutele per gli esodati (salvaguardati) e le possibili modificazioni alla riforma delle pensioni che privilegino le staffetta generazionale e sconfortino la pensione anticipata: vediamo i piani del Governo per il 2013.

Per tutelare gli esodati il Governo ragiona su nuove misure per limitare il numero dei salvaguardati si pone come obiettivo di scoraggiare la pensione anticipata, introducendo nella Riforma Fornero elementi di flessibilità sull’età pensionabile e meccanismi del tipo staffetta generazionale.

Queste sono le linee guida illustrate a più riprese dal ministero del Lavoro, Enrico Giovannini.

Il problema riguarda in modo particolare chi è vicino all’età pensionabile (ma che per effetto della Riforma Fornero, non l’ha raggiunta) e chi rischia di trovarsi in analoga situazione nei prossimi anni. Innanzitutto bisogna «migliorare il sistema informativo»: davanti a stime più esatte attese dall’INPS, il governo prenderà le sue disposizioni.

Il punto, ha spiegato Giovannini, non è soltanto «la tutela degli esodati, ma la transizione a un sistema pensionistico che, a causa della riforma, ha subito un brusco cambiamento». Su 130mila lavoratori tutelati, ad oggi sono solo 7mila gli esodati che hanno ottenuto la pensione. Giovannini ha quindi fornito indicazioni sul completamento delle salvaguardie previste.

Per il primo decreto, a fronte dei 65mila soggetti che dovevano essere salvaguardati, ne sono stati salvaguardati 62mila». Ma «non significa che le risorse relative a questi ulteriori 3mila soggetti verranno perdute, perché i decreti successivi indicano chiaramente che le eventuali economie possono essere impiegate in essi».

Per il secondo decreto, «le imprese avrebbero dovuto comunicare entro il 31 marzo le liste dei soggetti che si prevede verranno licenziati (quindi perderanno il posto di lavoro) entro il 31 dicembre, ma in realtà non l’hanno fatto. Perché? Perché non c’è incertezza, anche dal punto di vista delle imprese, se questi soggetti effettivamente verranno espulsi dal sistema produttivo entro quest’anno, o se invece si andrà all’anno prossimo».

Il governo sta considerando di rendere più flessibili le misure che consentono la pensione anticipata, continuando a consentirla ma sempre con decurtazione dell’assegno, e magari incentivare chi invece rimane al lavoro più a lungo.

La legge attualmente prevede per le donne con 35 anni di contributi e 57 anni di età la possibilità di ritirarsi ma calcolando la pensione con metodo contributivo (significa un assegno più basso di almeno il 30% rispetto al retributivo o misto). La riforma Fornero prevede anche un ritiro anticipato per uomini e donne prima dei 62 anni, ma con un prelievo dell’1-2% per ogni anno in meno rispetto all’età pensionabile. Per la pensione anticipata senza decurtazioni bisogna avere 42 anni e 5 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e cinque mesi per le donne).

Infatti, la staffetta generazionale che il ministro del Lavoro sta portando avanti conferma che questo provvedimento sia un punto centrale nel suo progetto. C’è da mettere in evidenza che ci sono diversi modi per realizzare il graduale passaggio di consegne tra i lavoratori anziani e quelli giovani. Un a prima l’idea è quella di un part-time per i lavoratori vicini all’età pensionabile, che manterrebbero la contribuzione piena (a carico dell’ente previdenziale) mantenendo i requisiti pensionistici. Le aziende risparmierebbero ma dovrebbero in cambio assumere un giovane per ogni part-time di un lavoratore anziano, per esempio in apprendistato o a tempo indeterminato.

La seconda idea prevede che il lavoratore anziano non vada in part time ma in pensione prima della scadenza naturale. E in questo caso bisogna intervenire sull'altra riforma Fornero, proprio quella che ha alzato l'età pensionabile.

martedì 14 maggio 2013

Il ministro Enrico Giovannini e la priorità del lavoro per il 2013

Il lavoro è la prima priorità del governo. Ma «è irrealistico» pensare che interventi di natura normativa fiscale e contributiva possano riassorbire la disoccupazione. Serve che la produzione torni a crescere. Insomma, leggi senza crescita non creano posti di lavoro. Il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini , ha illustrato in audizione dinnanzi alla commissione Lavoro del Senato gli interventi allo studio del governo su occupazione, ammortizzatori sociali e salvaguardati. Il ministro ha fatto il punto sul mercato del lavoro in Italia, con una platea di "sottoccupati" che conta circa 3 milioni di disoccupati e altri 3 milioni di "inattivi". Il tasso di disoccupazione giovanile è al 38,4%, ci sono 635mila giovani ufficialmente disoccupati.

Modifiche limitate e mirate alla legge Fornero Per aumentare l'occupazione giovanile Giovannini ha parlato di «modifiche limitate e mirate» alla legge Fornero, in particolare su tempo determinato e apprendistato. Si interverrà anche per potenziare l'alternanza scuola-lavoro. E con l'Ocse è in piedi un lavoro per costruire un pacchetto su buone pratiche internazionali, quantificandone i limiti di spesa. Nel pacchetto di misure allo studio del ministero del Lavoro c'è anche la staffetta generazionale anziani-giovani, e agevolazioni fiscali e contributive per favorire nuovi contratti. Il ministro ha illustrato i dati Isfol sul monitoraggio della legge 92 sull'andamento delle principali tipologie dei contratti: negli ultimi mesi del 2012 prosegue il crollo delle collaborazioni e del lavoro intermittente. Aumentano lievemente i contratti a termine e quelli di apprendistato, diminuiscono i contratti a tempo indeterminato e crescono le "cessazioni dal lavoro". Nel quarto trimestre 2012 le collaborazioni hanno registrato una riduzione del 9,2% su base congiunturale e del 25,1% su base tendenziale. Per i contratti a termine si registra un +3,7% congiunturale. Per questo, secondo Giovannini, bisogna stare «molto attenti» a toccare una riforma «che sta finalmente producendo una serie di effetti voluti». Il ministro ha rilanciato sulla necessità di un robusto monitoraggio sugli effetti della legge 92; un'esigenza condivisa dal presidente della commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi .

Bisogna rivedere i meccanismi di concessione della cassa in deroga. D'accordo poi sulla priorità di rifirnanziare la cassa integrazione in deroga (il decreto con un miliardo aggiuntivo arriverà sul tavolo del consiglio dei ministri venerdì; ma c'è ancora da risolvere il rebus sulle coperture), Giovannini ha detto che è in corso con le regioni una discussione per rivedere i meccanismi di individuazione ed erogazione dei sussidi in deroga per un utilizzo corretto. C'è poi da "rispolverare" la delega sul riordino dei servizi per l'impiego; e sul fronte pensioni si punta a una revisione delle regole sulla previdenza con la "flessibilizzazione" delle possibilità di uscita dal lavoro "in cambio di penalizzazioni". Il governo non ha invece intenzione di adottare interventi sulla rappresentanza su cui stanno lavorando le parti sociali. Il ministro ha infine ricordato come per gli oneri burocratici legati al lavoro e alla previdenza le imprese spendano 5 miliardi l'anno. Di qui l'annuncio di voler avviare una grande operazione di semplificazione che sarà affidata a un sottosegretario.

Giovanini è intervenuto anche sul rifinanziamento della Cig in deroga: "Nel Consiglio dei ministri di venerdì ci sarà un intervento tampone o uno più ampio. Stiamo verificando, da un lato le coperture, dall'altro un cambiamento del monitoraggio e dell'informazione per una gestione più attenta e trasparente del sistema". Comunque, ha proseguito Giovannini, "il governo sta valutando, a brevissimo, se ci sarà una soluzione esaustiva per l'anno o solo un intervento parziale". Sul lavoro: "L'esecutivo sta mettendo a punto un pacchetto realistico. Non si può immaginare di arginare la disoccupazione solo con la defiscalizzazione".

Bisogna stare molto attenti a toccare una riforma che sta producendo una serie di effetti voluti. Eventuali modifiche dovranno essere limitate e puntuali". Così il ministro del Lavoro, Giovannini, sulla riforma Fornero. "E' irrealistico - ha proseguito - pensare che interventi di natura fiscale e contributiva possano riassorbire la disoccupazione. Non si possono creare posti di lavoro senza la crescita della produzione nei prossimi mesi e anni". Staffetta giovani-anziani:"E' un intervento vantaggioso, ma costoso". Pensioni: "Il governo pensa di modificare la riforma per consentire l'uscita dal lavoro in cambio di penalizzazioni".

martedì 2 aprile 2013

Dal 2013 le mamme possono avere un voucher di 300 euro


L'Inps ha pubblicato Circolare n. 48 del 2013 con cui specifica le istruzioni operative per richiedere l’erogazione dei benefici e dei voucher previsti dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), nell’ambito degli interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro.

Infatti, per le neo mamme che lavorano arrivano i voucher per pagare nido o baby sitter il voucher sarà pari a 300 euro al mese per un massimo di sei mesi (fino a esaurimento del fondo di 20 milioni).

È prevista la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, come ha stabilito la Circolare n. 48/2013 che riprende l'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, che possono essere utilizzati negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale di cui all’art. 32, co. 1, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151.

Tale contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale.
Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.

Ne consegue che se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile.

Poiché la fruizione del beneficio è legata alla disponibilità di giornate di congedo parentale in da parte della madre, si ricorda che per le controversie in materia di congedo parentale per i lavoratori dipendenti, è possibile proporre, nei termini di legge, ricorso al Comitato Provinciale Inps.

Lo possono chiederlo le lavoratrici dipendenti e quelle iscritte alla gestione separata. Le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale - part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata, mentre le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi. Il beneficio consiste in un contributo per il pagamento del servizio di baby sitting o per il pagamento di strutture eroganti servizi per l'infanzia. Nel primo caso il contributo viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro. Nel secondo caso invece attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta.

I voucher consegnati alle beneficiarie sono unicamente quelli cartacei.

I voucher, per l’importo riconosciuto, verranno ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza.

La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile.

La madre lavoratrice beneficiaria di più contributi per servizi di baby sitting, quando si reca in sede per ritirare i voucher deve indicare espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.
In analogia alle modalità già in uso nell’utilizzo dei buoni lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il  codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:

il contact center Inps/Inail  (tel. 803.164, gratuito da telefono  fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione  a carico dell’utenza chiamante);

il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL;
il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’;

la sede INPS.

In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL/INPS tramite gli stessi canali.

Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice - prima di consegnare alla prestatrice i voucher – provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

La prestatrice del servizio di baby sitting può riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all’incasso – dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher.

La madre lavoratrice può richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando la denuncia effettuata alle Autorità competenti. In questo caso la Sede provvederà all’annullamento dei voucher e alla conseguente riemissione di altri voucher, sulla base di quanto previsto dal messaggio INPS n. 12082 del 4 maggio 2010.

Ricordiamo che i voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog