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mercoledì 2 gennaio 2013

Aspi da gennaio 2013: il ministro del Lavoro Fornero calcola le indennità e le tutele

Il ministro Elsa Fornero ha spiegato l'Aspi  e i nuovi ammortizzatori in vigore da gennaio 2013 in base alla Riforma del Lavoro: tutela estesa e assegno più alto rispetto alla disoccupazione.

L'entrata in vigore dei nuovi ammortizzatori sociali (Assicurazione Sociale per l'Impiego) "potrà contribuire a ridurre l'ansia e il disagio di molte famiglie". E' quanto ha scritto il ministro Fornero, in una lettera al Corriere della Sera ricordando il "quadro di forte difficoltà sociale"

La Riforma degli ammortizzatori sociali, con Aspi e mini Aspi dal 2013, «potrà contribuire a ridurre l’ansia e il disagio di molte famiglie» in un periodo di «forte difficoltà sociale», anche perché la «nuova copertura assicurativa viene estesa a categorie finora prive di tutela» con assegni più alti di quelli previsti in precedenza: parola del ministro Fornero, che ha presentato i nuovi sussidi della Riforma del Lavoro al Corriere della Sera.

L’assicurazione per l’impiego Aspi sostituisce da gennaio 2013 l’indennità di disoccupazione e la mini Aspi va a tutelare i precari rimasti senza lavoro.

Dal 2017 l’Aspi subentrerà all’attuale indennità di mobilità, mentre la cassa integrazione resterà invariata.

A regolamentare i nuovi ammortizzatori è l‘articolo 2 della Riforma del Lavoro (legge 92/2012).
Vediamo le principali caratteristiche dell’Aspi:

si applica ai lavoratori dipendenti con anzianità contributiva di due anni;

è estesa ad apprendisti e soci lavoratori di cooperative;

nel 2013 dura 8 mesi per gli under 50 e 12 mesi per gli over 50 con scatti graduali fino al 2016 quando di stabilizzerà a 12 mesi per gli under 54 e a 18 mesi per gli altri;

l’indennità dipende dalla retribuzione dell’ultimo biennio (intorno all’80%);

è finanziata dalle aziende che pagano un contributo dell’1,61%;

prevede un contributo aggiuntivo dell’1,4% per i contratti a termine (quindi 3,01% totali);

implica una sorta di incentivo a trasformare i contratti a termine in contratti a tempo indeterminato: all’azienda vengono restituite fino a sei mensilità del contributo addizionale.

La Mini Aspi è invece riconosciuta a chi ha almeno 13 settimane di lavoro negli ultimi 12 mesi. E’ corrisposta per un numero di settimane pari alla metà di quelle lavorate nell’ultimo anno (quindi per un massimo di sei mesi) e la sua indennità è calcolata come l’Aspi.

Il ministro del Lavoro ha fornito cifre: «un lavoratore che percepisca 1.300 euro al mese per 13 mensilità avrebbe percepito 877 euro di mobilità o 845 euro di disoccupazione« mentre «con l’Aspi ne prenderà 927» quindi «rispettivamente il 6% e il 10% in più» rispetto al vecchio sistema.

Altro esempio: un lavoratore che guadagnava 1.800 euro, avrebbe preso 877 euro di mobilità e 931 di disoccupazione, mentre con l’Aspi prenderà 1062 euro, rispettivamente il 21% e il 14% in più».
«Anche la durata è stata aumentata» sottolinea il ministro: nel 2013 sarà uguale a quella della disoccupazione (8 mesi per i lavoratori sotto i 50 anni), e poi inizierà a crescere arrivando a coprire, nel 2016, 12 mesi per gli under 54 e 18 mesi per chi ha superato questa età.

Sui nuovi ammortizzatori resta critica la posizione dei sindacati, in particolare su un punto: il fatto che l’Aspi dal 2017 sostituirà la mobilità. E’ infatti vero, come sottolineato dal ministro Fornero, che l’indennità copre un periodo più lungo rispetto all’attuale disoccupazione, ma la stessa considerazione non vale per la mobilità, che invece può durare (con le proroghe) fino a quattro anni.

La riforma si fonda su due pilastri: Aspi e fondi di solidarietà bilaterali per i quali "il Governo si è impegnato con la legge di stabilità a garantire risorse". L'Aspi, ha aggiungto il ministro, rappresenta "la tutela universale per tutti i lavoratori dipendenti" e sarà "più generosa" della vecchia disoccupazione e mobilità. "Un lavoratore che percepisca 1.300 euro al mese per 13 mensilità - sottolinea - ora avrà tra il 6 e il 10% in più rispetto al vecchio sistema. Chi prendeva 1.800 euro avrà tra il 14% e il 21% in più".

lunedì 31 dicembre 2012

Ministero del Lavoro e falsa partita Iva

Il ministero del Lavoro ha scelto una partenza morbida per l'azione di contrasto alle false partite Iva, cioè per quei lavoratori che vengono di fatto costretti ad aprire una posizione Iva per mascherare da lavoro autonomo posizioni di lavoro che sono in realtà di collaborazione coordinata e continuativa o anche di lavoro subordinato.

Con un decreto ministeriale e una circolare diramata dall'Ufficio ispettivo dello stesso ministero del Lavoro - si è precisato infatti che la presunzione di "falsa partita Iva" non si applica:

se la prestazione è svolta da un iscritto a un Ordine professionale

se il lavoratore è in possesso di una specifica "competenza", che (secondo la circolare) può derivare anche dal possesso di una laurea o di un diploma di scuola superiore (liceo o istituto professionale).

Infatti, il professionista iscritto a un Albo non deve provare l’attività autonoma ai fini dell’esclusione dalla presunzione di “falsa” partita IVA.

Comunque restano esclusi dalla presunzione di “falsa” partita IVA prevista dalla Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) i professionisti iscritti a un ordine, albo o elenco purché sia tenuto o controllato da una amministrazione pubblica e per la relativa iscrizione sia necessario un esame di Stato, oppure una valutazione di titoli. Simile discorso per le imprese artigiane e commerciali iscritte alla Camera di commercio e le federazioni sportive a condizione che per l'iscrizione non sia necessaria una semplice domanda, ma si assume come obbligo la valutazione di titoli e/o altre condizioni previste dai propri ordinamenti. E’ quanto ha chiarito il Ministero del Lavoro con la circolare n. 32/2012 definendo l'ambito di operatività del meccanismo presuntivo delle “false” partite IVA.

La Riforma del Lavoro all’art. 1, c. 26 ha inserito una norma volta a contrastare un utilizzo distorto delle prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo. In particolare, l’intenzione è stata quella di regolarizzare tutti quei lavoratori che si sono visti attirare dai propri datori di lavoro ad aprire una partita IVA, appunto “falsa”, al sol fine di evitare d’ingabbiarsi in contratti di lavoro che risultano più onerosi e costosi per chi offre lavoro.

In riferimento all’attività di verifica, il Ministero fa presente che il momento a partire dal quale si potrà esercitare una presunzione da parte degli organi ispettivi o dai lavoratori interessati, dipenderà dalla combinazione dei tre indici presuntivi:
se si farà valere la postazione fissa e il fatturato di oltre l'80%, la prima verifica potrà essere fatta non prima del 18 luglio 2014 (data di scadenza dei due anni solari previsti dalla legge);

qualora i parametri di controllo siano la durata della collaborazione e la postazione fissa;

la durata della collaborazione e il fatturato, la prima verifica non potrà essere effettuata prima del 2015 atteso che il biennio interessato sarà il 2013/2014.

Dalla circolare viene chiarito che per i primi due parametri la verifica potrà essere fatta solo a posteriori una volta che siano trascorsi i due anni stabiliti dalla legge anche se assumono un diverso criterio di calcolo. Il parametro degli 8 mesi va valutato rispetto all'anno civile (1 gennaio-31 dicembre); mentre per il parametro del fatturato occorre fare riferimento al biennio solare, vale a dire a un doppio periodo di 365 giorni decorrenti dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Legge Fornero).

In ogni caso, precisa ancora la circolare, i controlli potranno avviarsi dal 18 luglio 2014, trascorsi cioè due anni dall'entrata in vigore della riforma del lavoro (la legge 92/2012). Questo perché la stessa riforma - nel modificare l'articolo 69 bis del decreto legislativo 276/2003 - prevede un tempo di due anni per verificare l'eventuale presenza di una prestazione di eccessiva prevalenza, resa cioè a un solo committente in esclusiva o in larghissima parte.

La presunzione dei collaboratori a progetto non opera: qualora siano riconosciute capacità teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi (diploma, laurea o qualifica professionale), oppure da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività; quando il titolare della partita IVA possa dimostrare un fatturato annuo non inferiore a 1,25 volte il minimo imponibile previsto per i contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali (che, per l’anno 2012, è pari a € 18.662,50). Affinché operi la suddetta esclusione è necessario che la sussistenza di entrambi i requisiti.

domenica 16 dicembre 2012

Collaborazioni a progetto chiarimenti operativi del Ministero del lavoro

La circolare si sofferma in particolare sui requisiti di ammissibilità di una co.co.pro., quali il risultato finale da raggiungere e la non coincidenza con l’oggetto sociale del committente, fornendo al contempo indicazioni al personale ispettivo su come impostare la vigilanza su tale tipologia contrattuale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato la circolare n. 29 dell'11 dicembre 2012 con i chiarimenti interpretativi, al proprio personale ispettivo, volti ad un corretto svolgimento dell'attività di vigilanza nei confronti delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto, in relazione alle novità introdotte dai commi 23-24-25, dell'articolo 1, della Riforma del Lavoro (Legge n. 92/2012.

Il ministero con la circolare ha elencato una serie di attività che sulla base di orientamenti giurisprudenziali già esistenti appaino difficilmente inquadrabili nell'ambito di "un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto".

L'elenco comprende: addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; addetti alle agenzie ippiche; addetti alle pulizie; autisti e autotrasportatori; baristi e camerieri; commessi e addetti alle vendite; custodi e portieri; estetiste e parrucchieri; facchini; istruttori di autoscuola; letturisti di contatori; magazzinieri; manutentori; muratori e qualifiche operaie dell'edilizia; piloti e assistenti di volo; prestatori di manodopera del settore agricolo; addetti alle attività di segreteria e terminalisti; addetti alla somministrazione di cibi o bevande; prestazioni rese nell'ambito di call center per servizi cosiddetti inbound.

La circolare afferma che non solo la mancata presenza del progetto porta al disconoscimento del rapporto di collaborazione ed alla costituzione, in capo al committente, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma anche la carenza, all’interno del progetto, dei seguenti requisiti:
- autonomia gestionale;
- collegamento ad un determinato risultato finale;
- autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente;
- non coincidenza con l’oggetto sociale del committente;
- svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi.

domenica 11 novembre 2012

Assunzioni 2012 2013 che fine hanno fatto gli incentivi?


Saranno oltre 218 mila le assunzioni nelle imprese dell'industria e dei servizi nel IV trimestre 2012, ma solo il 19% a tempo indeterminato. È quanto emerge dal Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro. Per il lavoro subordinato il saldo complessivo si manterrà negativo con 120 mila posti di lavoro in meno.

Se andiamo nello specifico, le assunzioni per il quarto trimestre saranno circa 158mila lavoratori alle dipendenze (91mila assunzioni non stagionali, 40mila stagionali e quasi 27mila interinali) e 60mila nuovi contratti di lavoro autonomi. I quasi 120mila i posti di lavoro subordinato in meno sono in parte determinati dalla conclusione di contratti stagionali o comunque a tempo determinato: 12 mila saranno lavoratori in somministrazione o interinali; i restanti 107mila lavoratori dipendenti persi, a carattere non stagionale e stagionale, si distribuiscono in tutte le regioni, ad eccezione del Trentino Alto Adige (con l'arrivo della stagione turistica si prevedono 2.700 posti di lavoro in più).

Se analizziamo altre forme contrattuali si segnalano riduzioni di poco inferiori alle 12mila unità per i collaboratori a progetto. La domanda di lavoratori alle dipendenze per la fine dell'anno (al netto degli interinali) «risulta tuttavia lievemente superiore rispetto alle previsioni delle imprese espresse per il IV trimestre 2011 (il peggiore dagli ultimi due anni)», mette in evidenza l'indagine.

E poi le risorse messe a disposizione per finanziare le stabilizzazioni e le nuove assunzione di giovani e donne sono state azzerate in breve tempo.

Secondo quanto previsto dal Dm del 5 ottobre 2012 adesso è l'Inps che avrà a disposizione sei mesi per il riconoscimento degli importi a favore delle aziende; nel frattempo l'Istituto eseguirà un controllo sui dati contenuti nelle domande presentate telematicamente con il modello DON-GIOV e sulle dichiarazioni di responsabilità DiResCo che gli interessati hanno inoltrato online.

Gli incentivi sono subordinati al rispetto dei principi introdotti dalla legge 92/2012. Al Ente di previdenza toccherà la valutazione di talune delicate situazioni (per esempio, obblighi di assunzione, rispetto del diritto di precedenza) che potrebbero comportare alcune esclusioni dalle facilitazioni previste dal Dm. Solo dopo aver completato l'esame delle istanze l'Inps potrà predisporre un elenco in base alla data di presentazione delle domande.

Ricordiamo che i datori di lavoro che entro il 31 marzo 2013 stabilizzano rapporti di lavoro a termine, di collaborazione coordinata (anche in modalità progetto) e di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, possono essere ammessi ad un incentivo pari a 12mila euro. Incentivi di importo minore possono essere riconosciuti a chi instaura, sempre entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro a tempo determinato di durata minima di 12 mesi. L'incentivo riguarda uomini con meno di 30 anni o donne di qualunque età, ed è autorizzato dall'Inps.

E come registrato dal sito Internet dell'Inps le domande inviate al 2 novembre hanno raggiunto già la capienza dei fondi a disposizione. La possibilità di trasmettere domanda per il bonus rimane aperta, anche perché non è sicuro che tutte le richieste presentate siano ritenute valide.

Nel panorama degli incentivi alle assunzioni, la legge 92/2012, oltre a fare un intervento di  sulle regole per il loro utilizzo, ridisegna anche il quadro normativo in cui si collocano le diverse fattispecie, diciamo che dovrebbero agevolare le assunzioni: infatti, l'abrogazione di determinati ammortizzatori sociali per via dell'introduzione dell'assicurazione sociale per l'impiego (Aspi) - con la riforma a regime - avrà come effetto la riduzione dei soggetti che, attraverso la loro ricollocazione, potevano portare al nuovo datore di lavoro una dote contributiva. Una conseguenza che si ripercuoterà sia sui lavoratori svantaggiati, che avranno maggiori difficoltà a ritrovare una nuova occupazione, sia sulle imprese, che perderanno la possibilità di godere di bonus di diversa natura: si smarrisce così uno dei suoi principali obiettivi, vale a dire la creazione di maggiore occupazione.

Adesso vediamo tutte quelle garanzie che scompariranno grazie alla nuova riforma del lavoro.

L'abolizione - in via definitiva a partire dal 2017 - delle disposizioni sul l'iscrizione alle liste di mobilità e della relativa indennità (comma 71 dell'articolo 2) porterà all'eliminazione degli incentivi connessi alla riassunzione. Oggi è prevista una contribuzione Inps agevolata nella misura del 10% in luogo di quella intera, fino a un massimo di 36 mesi a seconda dei soggetti e della tipologia di contratto.

Scomparirà anche la possibilità introdotta dal Dlgs 167/2011, di assumere con contratto di apprendistato i lavoratori in mobilità, ai fini della loro riqualificazione professionale.

L'abolizione degli ammortizzatori in deroga (che potranno essere prorogati con specifici accordi governativi solo fino al 2016) farà cessare la possibilità di ricollocare i percettori di questi sussidi, attraverso la concessione ai datori di lavoro di un'agevolazione pari ai trattamenti non ancora percepiti.

Quindi sarà un vero salasso per chi cerca di trovare un nuovo lavoro ed eventualmente ricollocarsi nel mercato del lavoro.

sabato 10 novembre 2012

Applicazione riforma del lavoro 2012 sui licenziamenti


Con ordinanza del 25 ottobre 2012 il Tribunale di Milano, ha avuto modo di pronunciarsi per la prima volta sul nuovo rito breve in materia di licenziamenti introdotto e disciplinato dalla riforma del lavoro attuata nel 2012. Afferma l'ordinanza poiché il lavoratore rivendicava il diritto alla reintegrazione in capo ad un datore di lavoro diverso da quello che aveva formalmente proceduto all'assunzione, la lite non poteva essere decisa usufruendo del rito abbreviato.

Per utile memoria si consideri che l'art. 1, commi 47-69, della legge n. 92/2012 introduce nell’ordinamento il nuovo «rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti», volto, nelle intenzioni del Legislatore, ad accelerare con corsia preferenziale la generalità dei processi che hanno ad oggetto invocazione di tutela nei confronti di licenziamenti ritenuti illegittimi, con riferimento allo spettro d'azione delle sanzioni dettate dall’art. 18 della legge n. 300/1970.

Secondo quanto si legge nell'ordinanza, limita le decisioni a quelle sole domande in cui è richiesta la reintegrazione alle dipendenze del medesimo datore di lavoro che ha proceduto alla intimazione del licenziamento, restando escluse tutte quelle controversie nelle quali la pronuncia reintegratoria presuppone un'indagine istruttoria volta ad accertare, anche se in via preliminare o incidentale, che la titolarità del rapporto di lavoro deve essere imputata ad altro datore di lavoro, diverso da quello che aveva formalmente in carico il rapporto.
In particolare la delineata struttura del rito speciale si compone di due fasi distinte:
una necessaria, con caratteristiche di urgenza, nella quale il giudice è chiamato ad accogliere o a rigettare, con propria ordinanza, il ricorso (di norma presentato dal lavoratore, ma la legge n. 92/2012 non sembra escludere che al rito speciale possa rivolgersi anche il datore di lavoro);

una eventuale, in quanto rimessa alla attivazione da parte dell’interessato (il lavoratore o il datore di lavoro che sia risultato soccombente), consistente nell’opposizione proposta contro l’ordinanza.

In sostanza l'ordinanza esclude dalla normativa, la legge Fornero, e di conseguenza dal rito accelerato, controversie di portata significativa, quali quelle in materia di licenziamenti che  coinvolgono contratti di somministrazione di manodopera ovvero quelle che riguardano anche il requisito dimensionale dell’impresa, sulla genuinità dell’appalto dei servizi e nelle ipotesi in cui si va da impugnare il licenziamento anche nei confronti di che è effettivo titolare del rapporto di lavoro sottostante non solo ne confronti di chi formalmente ha costituito il rapporto provvedendo a comminare il licenziamento.

Quindi fra i casi per i quali debba trovare applicazione il nuovo rito sommario a doppia fase di primo grado i licenziamenti ritenuti illegittimi che attengono, ad esempio, ad un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto ovvero ad una associazione in partecipazione con apporto di lavoro o ancora ad un rapporto di lavoro autonomo reso in regime fiscale IVA del quale contestualmente, e preliminarmente, il ricorrente voglia far riconoscere la genuina e reale natura di lavoro subordinato, anche in forza delle presunzioni (assolute e relative) introdotte dalla stessa legge n. 92/2012.

L'interpretazione ha come conseguenza la riduzione dell'ambito di applicazione del rito speciale dal momento che esclude quelle controversie nelle quali si chiede una diversa qualificazione del rapporto di lavoro sottostante sotto il profilo, quantomeno, della sua riconducibilità ad un datore di lavoro che non è quello che aveva formalmente assunto il dipendente licenziato. Tra le cause interessate quelle in materia di licenziamento che presuppongono un accertamento sulla regolarità del contratto di somministrazione di lavoro, nelle quali la titolarità del rapporto è rivendicata in capo all'utilizzatore delle prestazioni.

Questa interpretazione riduce in modo evidente la sfera di applicazione della legge Fornero lasciando fuori da questa tutela settori di grande importanza quale quello della regolarità del contratto di somministrazione nelle quali la  titolarità è rivendicata in capo all’utilizzatore, tutte le ipotesi di accertamento del requisito dimensionale mediante collegamenti societari e le ipotesi di verifica delle genuinità di appalti per prestazioni d’opera o di servizi.

La tesi del Tribunale di Milano sembra porsi in aperto contrasto con lo stesso tenore letterale della norma perché non considera che il nuovo procedimento sommario si applica anche alle controversie sui licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro sottostante.

domenica 4 novembre 2012

Lavoro: agevolazioni fiscali per gli apprendisti 2012 al 2016


L'Inps con la circolare n. 128  del 2 novembre 2012  ha precisato che, secondo orientamenti del ministero del lavoro, lo sgravio può essere concesso in conformità alla regola comunitaria degli aiuti «de minimis».

I datori di lavoro (piccole imprese) che occupano fino a nove addetti, e che dal 2012 al 2016 assumono apprendisti, hanno diritto allo sgravio del 100% dei contributi Inps per la durata di tre anni.

L'agevolazione interessa esclusivamente i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove. Lo spiega l'Inps nella circolare n. 128/2012 di ieri illustrando le novità del Tu dell'apprendistato (dlgs n. 167/2011) in vigore dal 25 ottobre 2011.

Al fine di incentivare la diffusione dell’apprendistato, la legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012, ha previsto all'art.22, comma 1 - a far data dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 - lo sgravio contributivo totale per le assunzioni di apprendisti effettuate da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove per i primi tre anni di svolgimento del contratto. Per gli anni successivi, il datore di lavoro è invece tenuto a versare l’aliquota del 10%, ordinariamente prevista per tutti i contratti di apprendistato.

L'Inps con questa circolare ha sdoganato in modo definitivo il contratto di lavoro con l' apprendistato, Infatti l'istituto di previdenza rende operativi gli sgravi contributivi per le assunzioni degli apprendisti nel periodo 2012-2016. E un passo rilevante nell'ambito della riforma del lavoro ci si attende che questa forma contrattuale diventi lo strumento principale per l'ingresso nel settore produttivo.

Due sono gli aspetti più importanti per quanto riguarda gli sgravi contributivi previsti dalla legge 183/2011, cioè l'azzeramento degli oneri a carico del datore di lavoro nel periodo 1 gennaio 2012-31 dicembre 2016, l'Inps ha precisato che la misura si applica solo alle aziende con al massimo nove dipendenti e purché siano rispettate le disposizioni comunitarie in materia di aiuti minori (cosiddetto "de minimis"). Per accedere al beneficio gli imprenditori dovranno dichiarare all'Inps di averne diritto. La dichiarazione deve essere presentata da chi ha già effettuato assunzioni e applicato sgravi, anche se non erano ancora state diffuse indicazioni precise in merito.

Le imprese devono presentare una dichiarazione sugli aiuti «de minimis» (dpr n. 445/2000). Una dichiarazione che deve attestare che, nell'anno di stipula dell'apprendistato e nei due esercizi precedenti, non sono stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti «de minimis» e deve contenere la quantificazione degli incentivi «de minimis» eventualmente già fruiti nel triennio alla data della richiesta. Con la questa presentazione l'Inps dà la possibilità all'impresa di partecipare all'agevolazione attribuendo all'azienda il codice «4R», mediante il quale è possibile fruire dello sgravio anche per eventuali periodi pregressi (in caso di assunzioni effettuate dal 1° gennaio).

L'assunzione di apprendisti iscritti alle liste di mobilità, con al massimo 29 anni, è subordinata all'inserimento del contratto di lavoro una clausola con cui le due parti rinunciano alla facoltà di recesso al termine del periodo di formazione. In caso contrario si applicherà la regolamentazione ordinaria, senza riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro. Un "accorgimento" che spinge affinché il contratto di apprendistato sia utilizzato veramente per inserire nuove persone in ambito lavorativo e non solo per agevolare degli sgravi.

mercoledì 31 ottobre 2012

Tribunale di Bologna: reintegro del posto di lavoro, no licenziamento

Prima battuta d’arresto per la riforma dei licenziamenti appartenente alla Fornero. Bastano le scuse del lavoratore a rendere «insussistente il fatto contestato» alla base del licenziamento disciplinare, insussistenza che consente al giudice di applicare la sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro, in luogo di un indennizzo economico. Bastano le scuse del lavoratore a rendere «insussistente il fatto contestato» alla base del licenziamento disciplinare, insussistenza che consente al giudice di applicare la sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro, in luogo di un indennizzo economico. Lo ha stabilito il Tribunale di Bologna nella sentenza del 15 ottobre 2012.

Il fatto in breve è questo: l’impiegato si era permesso di criticare via email l’organizzazione del lavoro. L’episodio che probabilmente farà storia è questo: un impiegato della Alta srl si lamenta, riferendosi ai tempi di consegna di un lavoro: «Parlare di pianificazione nel gruppo Atti è come parlare di psicologia con un maiale». L’email viene intercettata dai dirigenti e il 30 luglio scorso, appena entrata in vigore la riforma del lavoro del ministro Elsa Fornero, l’azienda parte lancia in resta e licenza per giusta causa. Il lavoratore, assunto nel 2007, fa ricorso d’urgenza ex articolo 700.

Quindi per la riforma dell’articolo 18, molto rumore per che cosa? Gli effetti della prima causa intentata a Bologna, in esecuzione delle nuove norme in materia di licenziamenti, così come previste dalla nuova, contestatissima stesura dell’articolo più discusso nello Statuto dei lavoratori. A tenere banco, per alcuni, mesi era infatti stata la questione dei licenziamenti con o senza “giusta causa”: in base alle interpretazioni più critiche, infatti, la nuova disposizione avrebbe generato una miriade di interruzioni di lavoro a discrezione delle imprese, che, non a caso, avevano spinto con forza la riforma. Ora nasce il dubbio che tanto le valutazioni più catastrofiste, sul nuovo articolo 18 fossero non rispondenti alla realtà dei fatti. A dimostrazione di ciò è la sentenza Tribunale di Bologna che ha prodotto il reintegro per un lavoratore licenziato pochi giorni dopo l’entrata in vigore della legge.

Ma come? La riforma del lavoro Monti-Fornero non doveva servire a risolvere l’eventuale contenzioso con un pagamento economico? In teoria sì, in pratica è rimasto tutto come prima. Vale a dire lascia ampia discrezionalità al magistrato di decidere se e quali comportamenti del lavoratore (o dell’azienda) sono sanzionabili e in che modo. Il legislatore, dimenticandosi di inserire nella norma i casi specifici in cui scatta il licenziamento e quindi l’eventuale pagamento di un’indennità, lascia alle toghe a decidere liberamente.
L’impiegato avrà sicuramente festeggiato, l’azienda masticato amaro per l’obbligo al reintegro (stanno valutando se e come fare ricorso). Resta il piccolo particolare di un precedente che dimostra che poco o nulla è cambiato.

La riforma avrebbe dovuto falciare i casi di reintegro, sterzando, una volta dimostrata l’assenza della giusta causa, per l’indennizzo economico. Ma la sentenza del giudice Maurizio Marchesini ora potrebbe fare giurisprudenza (sicuramente nelle tribune mediatiche), e colpisce alle basi uno dei paletti fondamentali della riforma voluta dal governo Monti.

sabato 27 ottobre 2012

Lavoro: aumenta le richieste dei precari e calano gli occupati


Ricordiamo che la legge di riforma del lavoro 2012, stanzia incentivi a favore dei datori di lavoro che stabilizzano i contratti di lavoro nelle imprese: i contributi possono essere utilizzati per stabilizzare i contratti lavorativi dei soggetti inseriti tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2012.

Boom di domande all'Inps per accedere agli incentivi per la stabilizzazione dei lavoratori precari. Nei primi sei giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto attuativo sul bonus di 12.000 euro per chi stabilizza un giovane sotto i 30 anni o una donna, trasformando il contratto a termine in uno a tempo indeterminato, sono arrivate all'Inps 7.600 richieste. In soli 6 giorni è stato "prenotato" oltre un terzo delle risorse disponibili (circa 80 milioni su 230.

Nel secondo trimestre dell'anno il numero degli occupati è diminuito di 48mila unità. Lo calcola l'Osservatorio Cisl, secondo il quale si assiste da un persistente calo dell'occupazione giovanile, mentre è in aumento il posto fisso per gli over 50. In crescita il tempo parziale involontario a scapito del lavoro a tempo pieno. I dati sulla cassa integrazione, inoltre, confermano, secondo Cisl, che il 2012 è un anno critico: a settembre sono state autorizzare 86mila ore per un totale 2012 di 800mila (+10% sul 2011). In fortissimo aumento la cassa integrazione ordinaria (+47%). I settori più colpiti: industria ed edilizia.

sabato 13 ottobre 2012

Auto aziendali regime fiscale 2012-2013


Sulle auto aziendali arriva un giro di vite sulla deducibilità, da parte delle imprese, dei costi sostenuti: la percentuale scenderebbe dal 27 al 20%. Già la riforma del Lavoro del minostro Elsa Fornero aveva previsto dal 2013 un abbassamento della deducibilità dei costi delle auto aziendali.

Con il nuovo regime fiscale in vigore l’uso delle auto aziendali non si rivelerà più conveniente per le aziende che ne faranno utilizzo. La stretta fiscale che dal prossimo anno colpirà la deduzione dei costi relativi alle auto aziendali, che è stata ridotta dal 40% al 27,5%, e le problematiche sull'utilizzo delle stesse da parte dei soci anche per motivi personali stanno portando molte imprese a scegliere di intestare le autovetture direttamente agli amministratori per le società di capitali, agli accomandatari per le sas o ai soci.

Gli provvedimenti governativi prevedono l'abbassamento, a partire dal 2013, dell'aliquota di detraibilità dall'attuale 40% (per i veicoli adibiti a uso "non esclusivamente strumentale") al 27,5%, mentre per quelli in uso promiscuo ai dipendenti l'aliquota dovrebbe passare dal 90 al 70%. Mentre le ultime informazioni circolate in merito alla legge di stabilità ipotizzano una deducibilità ridotta addirittura al 20%. Insomma, un'ulteriore pesante mazzata sui conti che andrebbe in senso esattamente contrario rispetto a quanto auspicato dalle aziende che operano nel settore dell'autonoleggio e dalle società loro clienti, le quali reclamano da tempo un adeguamento del trattamento fiscale delle auto al regime in vigore negli altri maggiori Paesi dell'Unione Europea, dove la detraibilità è stabilita al 100%.

La richiesta di rimborso spese per i chilometri percorsi, infatti, consente la piena deducibilità Ires o Irpef di questi costi, in capo all'impresa, e l'intassabilità del rimborso, in capo al precettore.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, per quanto riguarda questi rimborsi, che sia possibile dedurre il totale delle tariffa Aci e non solo la parte proporzionale alla percorrenza. Le indennità chilometriche, invece, hanno un limite massimo di deduzione per l'impresa, pari al costo di percorrenza relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, cioè 20 se con motore diesel.

Le autovetture con 17 cavalli fiscali hanno una cilindrata tra 1505,9 e 1643,3 cc., mentre quelle di 20 cavalli fiscali tra 1930,6 e 2080,1 cc. Una risoluzione delle Entrate ha chiarito che per costo di percorrenza deducibile quale indennità chilometrica rimborsata ai dipendenti o ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa debba intendersi il costo complessivo di esercizio in euro al Km calcolato dall'Aci, comprensivo della quota relativa al costo non proporzionale al chilometraggio (assicurazione Rca, tassa automobilistica, quota interessi).

Quindi per le auto aziendali, cala la deducibilità. E nella legge di stabilità entra anche la possibilità di effettuare erogazioni liberali al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e usufruire di uno sconto fiscale pari al 19% dell'erogazione. Il Fondo è stato istituito nel 1993 con lo scopo di rimborsare o ritirare titoli di Stato dal mercato per favorire la riduzione dello stock del debito. Il meccanismo previsto dalla legge di stabilità è simile a quello delle donazioni ai partiti e movimenti politici, con l'obiettivo di incentivare l'abbattimento del debito pubblico.

domenica 7 ottobre 2012

Lavoro e imprese 2012 – 2013 si riparte con agenda digitale e start up

Anagrafe unica, ricetta e carta di identità digitale, cartelle cliniche in rete e la carriera scolastica in una scheda online. Tutti nuovi provvedimenti, considerati indispensabili per innovare il paese. E un'agenda digitale che riguarda tutta la pubblica amministrazione e favoriscono lo sviluppo dell'economia.

Tra i provvedimenti più importanti, l'introduzione della carta di identità elettronica - o meglio il documento digitale unico - che verrà fornito gratuitamente ai cittadini. Questo strumento sarà chiave di volta dell'unificazione di tutte le anagrafi permettendo un «censimento continuo e aggiornato in tempo reale». Importanti novità anche nella sanità, con il fascicolo sanitario elettronico in tutti gli ospedali di Italia. Entro il 2015 saranno poi introdotte le ricette digitali.

Agenda digitale, nascita e sviluppo di startup innovative, strumenti fiscali per agevolare la realizzazione di
grandi opere con capitali privati, attrazione di investimenti esteri,credito alle Pmi e liberalizzazioni in campo assicurativo: sono le principali aree di intervento.

Benefici e agevolazioni fiscali per le imprese innovative e per chi investe nel loro capitail; contratto di lavoro su misura (con deroghe alla riforma Fornero); incubatore certificato di imprese start up innovative, una società di capitali di diritto italiano, o una Societa Europea residente in Italia, che offra servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up.

Vediamo gli incentivi alle imprese, start up.  Sono stati messi  a disposizione circa 200 milioni di euro, tra i fondi stanziati dal decreto sotto forma di incentivi e fondi per investimento messi a disposizione dalla Fondo Italiano Investimenti della Cassa Depositi e Prestiti.

Per le start up e gli incubatori certificati è prevista anche l’esenzione da imposta di bollo e di registro e dal diritto annuale alle Camere di Commercio.
Per le start up è posticipato il termine per la ricapitalizzazione si posticipa di un esercizio in caso di perdite superiori a un terzo del capitale.
Le start up potranno usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito.

Il contratto per start up innovative concede deroghe sui contratti a tempo determinato rispetto a quanto previsto dalla Riforma del Lavoro. Il contratto a termine deve durare almeno sei mesi: nei primi tre anni può essere rinnovato anche senza soluzione di continuità, ed è poi possibile un altro rinnovo per un solo anno (quindi, si arriva a un massimo di 48 mesi). Dopo, scatta l’assunzione a tempo indeterminato.

Ampio capitolo dedicato alle misure per favorire gli investimenti nel capitale delle nuove aziende 2.0 con facilitazioni per amministratori, dipendenti, e collaboratori delle start up: il rendimento delle azioni, opzioni o quote loro assegnate nel contesto dei piani aziendali non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.

Spazio al crowdfunding: in deroga alle norme sul risparmio le partecipazioni nelle start up possono costituire oggetto di offerta al pubblico di strumenti finanziari.
Per i privati cittadini e per le imprese che investono in start up c’è una detrazione Irpef del 19% per tre anni (dal 2013 al 2015).

Tra le misure approvate nell'ambito dell'agenda digitale all'interno del decreto crescita 2, c'è la completa digitalizzazione dell'amministrazione pubblica. A livello di metodo la pubblicazione dati e informazioni in formato aperto. I dati e le informazioni forniti dalla pubblica amministrazione dovranno essere obbligatoriamente pubblicati in formato aperto. In questo modo sarà possibile ampliare fortemente l'accesso a informazioni di pubblica utilità, favorendone i riutilizzo per analisi, servizi, applicazioni e soluzioni, con sensibili ricadute dal punto di vista della crescita economico-sociale. Tali dati avranno una licenza d'uso aperta e saranno dunque utilizzabili - in primis da persone affette da forme di disabilità sensoriali - senza alcun tipo di restrizione.

domenica 12 agosto 2012

Riforma del lavoro 2012: le regole per collaboratori a progetto, apprendisti e partite iva


Il lavoro autonomo svolto nelle varie forme contrattuali (a progetto, contratti di associazione in partecipazione e partite Iva) conserva un legittimo ambito di applicazione sostanzialmente nel terziario e in via residuale, e solo per le alte qualifiche, nel settore dell'industria e del commercio. Al contrario, scompare totalmente nelle attività artigianali, agricoltura e nel settore edile.
Sembra questa una prima valutazione degli impatti della riforma del lavoro Monti Fornero nell'ambito dei settori economici se si analizzano le novità riferite alla flessibilità in entrata.
Le norme che maggiormente incidono su questo fronte sono contenute nel riscritto articolo 61 della legge Biagi (decreto legislativo 276/2003) alla luce delle modifiche apportate dalla riforma Fornero per i titolari di partita Iva e per gli associati in partecipazione (articolo 1, comma 30, legge 92/2012).
Il progetto delle collaborazioni coordinate e continuative «non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Si tratta di numerose attività individuabili settore per settore. Certamente le aziende industriali (ad esempio, edili o manifatturiere) non potranno più sottoscrivere questa tipologia di contratti con il capo cantiere, o con operai di fabbrica che abbiano raggiunto limiti di età pensionabile.
Ad analoghe considerazioni si giunge se si analizzano i compiti nell'ambito del settore artigiano o in agricoltura, in cui il contratto a progetto è un modello contrattuale sostanzialmente sorpassato.
Una distinzione va effettuata nel settore commercio: per le attività esecutive (addetti alla vendita, gestioni di magazzino, segreteria) il contratto a progetto non è più utilizzabile anche in presenza di un'autonomia nello svolgimento della prestazione. Si ritiene ancora applicabile il contratto in tutte le realtà di gestione strategica dell'azienda e sempre che sussista un valido progetto (procacciamento d'affari, ideazione di campagne pubblicitarie o altre azioni di marketing).
Il lavoro a progetto non è più utilizzabile nei call center (sia outbound, sia inbound) e in altri servizi analoghi compresi, come detto, anche attività di segreteria per le quali già in precedenza sussistevano forti dubbi per la scarsa autonomia.
Anche il contratto di associazione in partecipazione ha subito un forte ridimensionamento, non tanto per il limite numerico riferito alla medesima attività, ma soprattutto con riferimento a quanto indicato nell'articolo 69 bis lettera a) della legge Biagi. Questa norma stabilisce che si applica una presunzione di lavoro subordinato qualora l'apporto non sia connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività. Il confine di questa definizione è meno netto, ma comunque è ragionevole ritenere che il settore industria, artigianato o agricoltura non potranno più avvalersi di questo contratto salvo rarissimi casi di difficile individuazione.
Anche l'attività autonoma da titolari di partita Iva non potrà più essere svolta in ambito industriale, artigianale o agricolo, a meno che non si tratti di veri lavoratori autonomi.
Dalla riforma del lavoro 2012 esce indenne il contratto di lavoro autonomo occasionale anche se per la natura del rapporto anch'esso è destinato a essere utilizzato in modo molto marginale.

sabato 11 agosto 2012

Lavoro: occupazione 2011 tiene, ma solo grazie alla Cig

L'anno scorso lieve flessione dello 0,3%. Rallenta la domanda di lavoro a inizio 2012. Sulla base delle indicazioni qualitative fornite dalle imprese e raccolte dal Centro studi Confindustria, la domanda di lavoro a inizio 2012 è rimasta in espansione ma a ritmi fiacchi se confrontata alle tendenze rilevate un anno prima. I dati sono stati raccolti da Confindustria con un'indagine tra le imprese associate, condotta prima dell'approvazione della riforma del Lavoro voluta dal ministro Elsa Fornero.

L'occupazione nel 2011 ha registrato una sostanziale tenuta. Lo ha rilevato Confindustria in un'indagine tra le imprese associate, evidenziando tra dicembre 2010 e dicembre 2011 una lieve flessione dello 0,3% dopo il -1,1% nel 2010 e il -2,2% nel 2009. La tenuta è dovuta al "seppur lento e parziale recupero del Pil tra fine 2009 e inizio 2011" e "al fatto che le imprese hanno risposto alle contrazioni di produzione e ordini nella seconda parte dell'anno espandendo di nuovo il ricorso alla Cig'.

Tra febbraio e aprile 2012, la quota di imprese che prevedevano un aumento dell'occupazione nei primi sei mesi dell'anno (17,9%) è diminuita rispetto a quella rilevata a inizio 2011 (22,6%), benché superi ancora la quota di quelle che prevedevano una diminuzione (11,4%, simile all'11,0% dell'anno precedente). Il saldo delle previsioni è quindi rimasto positivo (6,5%) ma si é dimezzato rispetto a inizio 2011 (11,6%).

E’ aumentata la richiesta di contratti a tempo determinato. Tra le imprese che prevedevano un aumento di personale nel primo semestre 2012 la quota maggiore programmava di fare ricorso ai contratti a termine (59,2%), ma oltre la metà aveva anche in programma assunzioni a tempo indeterminato. Tra quelle che intendevano invece contrarre la forza lavoro, la modalità prevalente era rappresentata dal ricorso ai licenziamenti, previsti dal 41,0% delle aziende associate (in aumento dal 32,5% di un anno prima). Tra le imprese piccole e quelle localizzate al Centro-Sud, oltre una su due aveva in programma licenziamenti.

La nota del Centro studi Confindustria traccia anche un bilancio sul mercato del lavoro, riferita al 2011. I dati mostrano come l'occupazione nel 2011 abbia registrato una sostanziale tenuta. La tenuta è dovuta al «seppur lento e parziale recupero del Pil tra fine 2009 e inizio 2011» e «al fatto che le imprese hanno risposto alle contrazioni di produzione e ordini nella seconda parte dell'anno espandendo di nuovo il ricorso alla Cig».

giovedì 5 luglio 2012

Riforma del lavoro: pubblicato il testo in Gazzetta Ufficiale


È legge la riforma del lavoro. Il testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale  dopo l’approvazione con fiducia ed entra in vigore mercoledì 18 luglio 2012.

L’obiettivo è, da un lato, favorire l’instaurazione di rapporti di lavoro più stabili con contratto a tempo indeterminato come “contratto dominante” e, dall’altro, contrastare l’uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente introdotti nell’ordinamento con riferimento alle diverse tipologie contrattuali. In particolare si punta sulla formazione, con un’attenzione particolare all’apprendistato che diviene il mezzo per rafforzare le possibilità di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Come si legge nel comunicato del Ministero del Lavoro, la legge cerca di raggiungere una distribuzione più equa delle tutele attraverso il contenimento dei margini di flessibilità progressivamente introdotti negli ultimi vent’anni e l’adeguamento all’attuale contesto economico della disciplina del licenziamento individuale. Allo stesso modo, la norma mira a un uso più coerente degli ammortizzatori sociali e all’instaurazione di rapporti di lavoro più stabili, tanto che il tempo indeterminato diventa la formula contrattuale prevalente e sono previste premialità per la stabilizzazione dei contratti di apprendistato e a termine.

In base alla legge approvata, gli obiettivi saranno attuati attraverso varie aree di intervento, rappresentate da razionalizzazione degli istituti contrattuali, tutele dei lavoratori in caso di licenziamento illegittimo, collegamento con altri aspetti che gravitano intorno al mercato del lavoro, come sostegno del reddito, formazione, riqualificazione professionale e incentivi alle assunzioni, equità di genere.

I diversi istituti contrattuali e processuali interessati dalla riforma del lavoro cambieranno volto in momenti diversi, che spesso non coincideranno con i tradizionali quindici giorni successivi alla pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale».

La previsione di decorrenze differenti è dettata dalla volontà del legislatore di dare al mercato del lavoro il tempo necessario ad adeguarsi ai cambiamenti legislativi presenti nella legge. Questo problema può presentarsi per quelle norme che avranno un impatto molto forte su prassi gestionali consolidate (per esempio le regole sul lavoro a progetto) o, comunque, per quelle regole che presentano dei profili di rilevante complessità.

Rientra in questa ultima categoria la riforma dei termini di impugnazione del contratto a tempo determinato. Che in relazione a questo istituto, la nuova legge prevede l'allungamento del termine per impugnare il rapporto: il limite, introdotto dalla legge 183/2010, passa da 60 a 120 giorni per le impugnazioni stragiudiziali e si riduce da 270 a 180 giorni per la proposizione della causa. Queste nuove scadenze saranno applicabili solo per i rapporti a termine che andranno a scadenza dal 1° gennaio del 2013: prima di allora resteranno validi i termini di impugnazione oggi vigenti nel collegato lavoro.

Diverso è il destino della riforma del lavoro che, in misura analoga a quanto appena descritto, ha interessato i termini di impugnazione dei licenziamenti: per questa ipotesi, la legge non concede dilazioni, ma prevede l'immediata entrata in vigore delle nuove decorrenze di 120 e 180 giorni.

Partenza differita per le norme che sanciscono l'abrogazione del contratto di inserimento. E solo dopo tale scadenza, i contratti di inserimento non potranno più essere stipulati e mantenuti in vita.

Per quanto riguarda il contratto di apprendistato,vige un regime transitorio rispetto alla norma che subordina la possibilità di assumere nuovi apprendisti al mantenimento in servizio di almeno il 50 per cento dei lavoratori assunti in precedenza con tale contratto. La nuova regola è immediatamente applicabile, ma la soglia del 50 per cento dovrà essere rispettata solo dopo che saranno passati 36 mesi dalla data di entrata in vigore della riforma. Sino al compimento di tale periodo, dovrà essere rispettata una soglia più bassa pari al 30 per cento. Questa misura dovrebbe consentire alle imprese di adattarsi in maniera graduale al nuovo e impegnativo meccanismo.

Anche le partite Iva sono interessati da un'entrata in vigore differita. Per i contratti in corso, la nuova normativa si applica dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore della riforma; solo per i nuovi contratti (così come previsto anche per il lavoro a progetto) il cambio di disciplina è immediato.
Mentre risulta già applicabile il nuovo rito accelerato per le cause che hanno a oggetto i licenziamenti.

lunedì 2 luglio 2012

Riforma del lavoro 2012. Ammortizzatori sociali per collaboratori a progetto


Arriva una indennità per i lavoratori a progetto disoccupati (articolo 2, commi da 51 a 56).

Si rafforza a partire dal 2013, l'attuale una tantum per i collaboratori a progetto in regime di monocommittenza, iscritti in via esclusiva alla gestione separata pensionistica Inps e non titolari anche di reddito di lavoro autonomo, in quanto esclusi dall'ambito della nuova ASPI.

L'indennità spetta solo ai collaboratori che hanno stipulato un regolare contratto di lavoro a progetto, co.co.pro. Sono esclusi tutti coloro che, a vario titolo, sono iscritti alla Gestione separata e il cui rapporto di lavoro non sia inquadrabile nell'ambito dell'articolo 61, comma 1 del decreto legislativo 276/2003, (per esempio i cosiddetti mini co.co.co. e i lavoratori autonomi occasionali).
Per accedere al sussidio bisognerà, tra l'altro, aver conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro; aver avuto un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno due mesi, e che risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la gestione separata INPS .

Quindi chi ha lavorato sei mesi potrà avere circa sei mila euro. una tantum viene liquidata in un'unica soluzione se di importo pari o inferiore a mille euro, o in importi mensili di importo pari o inferiore a mille euro se superiore.

Riforma del lavoro 2012. ASPI


Ogni tipo di tutela della disoccupazione confluirà nell'Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi), con il graduale superamento dell'indennizzato di mobilità .La nuova assicurazione sociale per l'impiego parte nel 2013 e sostituirà a regime, nel 2017, l'indennità di mobilità e le varie indennità di disoccupazione. Ne potranno usufruire oltre i lavoratori dipendenti anche gli apprendisti e gli artisti.

La contribuzione è estesa a tutti i lavoratori che rientrino nell'ambito di applicazione dell'indennità. L'aliquota sarà gravata di un ulteriore 1,4% per i lavoratori a termine. Sarà possibile trasformare l'indennità Aspi in liquidazione per poter così avere un capitale e avviare un'impresa. Il lavoratore che però rifiuta un impiego con una retribuzione superiore almeno del 20% rispetto all'indennità che percepisce perde il sussidio. I requisiti per l'accesso sono: anzianità di almeno de anni e 52 settimane di contribuzione nell'ultimo biennio.
L'Aspi durerà in relazione all'età dei lavoratori interessati da nuovi eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016, prevedendo un periodo massimo di fruizione pari a 12 mesi per i lavoratori con età inferiore a 55 anni e di 18 mesi per quelli con età maggiore di 55 anni. L'importo massimo sarà di euro 1.119,32.
La mini-Aspi, è volta ad assicurare, dal 1° gennaio 2013, i lavoratori che non abbiano i requisiti per la fruizione dell'Aspi. La mini-Aspi va a sostituire l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione. In particolare, la mini-Aspi può essere concessa in presenza di almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, e consiste in un'indennità di pari importo dell'Aspi.

L'Aspi: spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, o dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la relativa domanda, a condizione che permanga la condizione di disoccupazione. La liquidazione dell'indennità avviene, a pena di decadenza, dietro presentazione, da parte dei lavoratori aventi diritto di un'apposita domanda, da inviare all'Inps esclusivamente in via telematica, entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento. La fruizione dell'indennità è comunque condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione.

Riforma del lavoro 2012. Licenziamento collettivo


Qui il riferimento principale era e resta la legge 223 del 23 luglio 1991, che riguarda le norme su cassa integrazione e mobilità, e che si riferiscono solo alle aziende sopra i 15 dipendenti. Un licenziamento è collettivo se riguarda almeno cinque dipendenti. A questa norma vengono apportare una serie di modifiche.

Le procedure di messa in mobilità (che si chiama ma procedura di licenziamento collettivo) vanno comunicato all’ufficio del lavoro entro sette giorni (e non più contestualmente) dalla comunicazione scritta ai lavoratori che, al termine del relativo accordo sindacale, sono interessati ai relativi provvedimenti. Gli eventuali vizi di forma, che prima rendevano nulle le procedure di messa in mobilità, possono essere sanate con accordi sindacali.
Se però il provvedimento non viene comunicato in forma scritta o comunque i vizi di forma non vengono sanati da accordi, si prevede il reintegro ex articolo 18 dello statuto dei lavoratori.
Stesso discorso nel caso in cui non vengano rispettati i criteri di scelta dei lavoratori da mettere in mobilità (come previsti dall’articolo 5 della legge 223/1991).

Tutto questo non riguarda le aziende sotto i 15 dipendenti, in cui non c’è una disciplina specifica sui licenziamenti collettivi visto che sono comunque possibili i licenziamenti individuali.

In caso di recesso intimato violando i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità (elencati dall'articolo 5 della legge 223 del 1991), si applica la tutela reale prevista dal nuovo testo dell'articolo 18, comma 4, della legge 300 del 1970 (ossia la reintegrazione nel posto di lavoro e una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale maturata dal momento del licenziamento all'effettiva reintegrazione, comunque non superiore a 12 mensilità). Infine, si prevede che in tali ipotesi, ai fini dell'impugnazione dei licenziamenti, trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 604/1966 (prevede che il licenziamento debba essere impugnato con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a manifestare la volontà del lavoratore, entro 60 giorni dalla sua comunicazione per iscritto, e che nei successivi 270 giorni - che scendono a 180 giorni ai sensi del presente provvedimento - debba essere depositato il ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o debba essere comunicata alla controparte la richiesta del tentativo di conciliazione).

Va anche detto che la riforma del lavoro prevede poi una serie di cambiamenti sugli ammortizzatori sociali, compresa la mobilità, che entreranno in vigore fra il 2013 e il 2016.

venerdì 29 giugno 2012

Riforma del lavoro 2012. Licenziamenti nelle aziende sopra i 15 dipendenti






Per i licenziamenti disciplinari (giustificato motivo soggettivo o giusta causa) e per quelli economici (giustificato motivo oggettivo), nel caso in cui li ritenga illegittimi, il giudice può disporre il reintegro o un indennizzo fra le 12 e le 24 mensilità.

La norma specifica con una certa precisione in quali casi il giudice disporrà il reintegro e quando invece sceglierà il risarcimento.

Nei casi di licenziamenti disciplinari è previsto il reintegro quando «il fatto contestato non sussiste o il lavoratore non lo ha commesso ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili».

Mentre, per i licenziamenti economici è previsto il reintegro quando il giudice accerti «la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustifico motivo oggettivo». Negli altri casi, è previsto un risarcimento economico, da 12 a 24 mensilità.

Nel caso del licenziamento disciplinare illegittimo, il giudice stabilirà l'ammontare del risarcimento «in relazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo».

Nel caso di licenziamento economico, la determinazione della somma tiene conto anche delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell’ambito delle procedure di conciliazione.

Per i casi in cui è previsto il reintegro, il datore di lavoro viene anche condannato a pagare un’indennità collegata alla retribuzione dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, «dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione». In ogni caso l’indennità non potrà essere superiore a dodici mensilità. Per il medesimo periodo vanno versati anche i contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi ma senza sanzioni.
Se il lavoratore ha svolto altre attività lavorative, l’azienda deve versare la differenza fra i contributi a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto nel caso in cui non fosse stato illegittimamente licenziato e quelli versati per l’attività nel frattempo svolta. Se i contributi sono stati versati a un diverso ente previdenziale, l’addebito dei costi di trasferimento è a carico del datore di lavoro.
Anche qui, il lavoratore deve tornare al lavoro a trenta giorni dal reintegro o dall’invito dell’azienda, pena la risoluzione del rapporto di lavoro, a meno che non abbia chiesto l’indennità sostitutiva (15 mensilità).

Fanno eccezione i casi in cui il giudice dispone il reintegro per mancanza di licenziamento in forma scritta, o per mancato rispetto delle varie procedure di comunicazione (in sostanza, quelle previste dall‘articolo 7 dello Statuto dei lavoratori o dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604). Qui, il risarcimento che l’azienda deve pagare insieme al reintegro è limitato a sei/dodici mensilità, a meno che non ci sia anche un vizio relativo alla causa del licenziamento, nel qual caso valgono le norme sopra citate.

Se il licenziamento è revocato entro quindici giorni, il lavoratore torna al suo posto e non si applica nessun’altra sanzione. Solo per i casi di licenziamento economico (giustificato motivo oggettivo), che sia obbligatoria una fase di conciliazione preventiva. Si tratta quindi di una norma che riguarda solo le aziende sopra i 15 dipendenti.

Nello specifico, questo tipo di licenziamento «deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro» in cui l’azienda deve «dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato».

Entro sette giorni da questa comunicazione la direzione del lavoro convoca le parti davanti alla Commissione provinciale di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile.

Si tratta di un tentativo di conciliazione stragiudiziale, durante il quale vengono valutate le soluzioni alternative al recesso, e che si conclude in venti giorni (a meno che le parti non vogliano continuare per raggiungere un accordo).

Se la conciliazione non si conclude positivamente, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento e il lavoratore può ricorrere al magistrato che nello stabilire l’indennizzo nel caso in cui ritenga effettivamente illegittimo il licenziamento, terrà conto della condotta delle parti in questa fase di conciliazione. Se il giudice alla fine ritiene il licenziamento legittimo il lavoratore non ha diritto al risarcimento che eventualmente la controparte aveva offerto in fase di conciliazione, e che era stato rifiutato.

Se la conciliazione si conclude positivamente, con la soluzione del rapporto di lavoro e con un accordo economico, il lavoratore mantiene il diritto all’assicurazione per l’impiego (la nuova Aspi) e può anche essere previsto, per favorirne la ricollocazione professionale, l’affidamento «ad un’agenzia di cui all’articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

Riforma del lavoro 2012. Licenziamenti aziende con meno di 15 dipendenti


Addio reintegro automatico in caso di licenziamento per motivi economici. Prevista in alcuni casi un'indennità risarcitoria. La procedura di conciliazione, obbligatoria in questo primo caso, non potrà più essere bloccata da una malattia «fittizia» del lavoratore. Uniche eccezioni saranno maternità o infortuni sul lavoro. La riforma del lavoro, così come disegnata dal ddl definitivo, modifica le norme sul licenziamento in Italia previste fino a oggi dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori reintroducendo il possibile reintegro per tutti i tipi di licenziamento illegittimo (a discrezione del giudice e solo in casi estremi). Ad esclusione per i licenziamenti discriminatori, le nuove norme sul reintegro si applicano solo alle aziende con più di 15 dipendenti.
Nelle piccole imprese sotto i 15 dipendenti le regole restano immutate.

Per quanto riguarda i ricorsi le norme restano le stesse:
il licenziamento individuale illegittimo è sanzionato con un’indennità fra 2,5 e 6 mensilità
il licenziamento discriminatorio è sanzionato con il reintegro, senza onere della prova a carico del lavoratore, perché è il giudice stabilire se il licenziamento è discriminatorio.
A stabilire ciò era e resta l’articolo 3 della legge  n° 108 del 1990, in base alla quale il licenziamento discriminatorio «é nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall‘articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300». E vale anche per i dirigenti.
La riforma del lavoro introduce come novità l’obbligo da parte di qualunque azienda di comunicare le motivazioni del licenziamento. E dovrà farlo per iscritto, in base all‘articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604 sui licenziamenti individuali.

Si tratta di un cambiamento rispetto a quanto previsto dall‘articolo 2 della stessa legge, secondo la quale il datore di lavoro doveva comunicare le motivazione del licenziamento solo se il lavoratore lo richiedeva: la richiesta doveva arrivare entro otto giorni dal provvedimento e l’impresa a quel punto aveva cinque giorni per far pervenire la motivazione scritta.

Adesso, più semplicemente, «la comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato».
Il lavoratore ha ancora 60 giorni per impugnare il licenziamento, ma ha solo altri 180 giorni per depositare il ricorso alla cancelleria del tribunale o per comunicare alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, mentre prima aveva 270 giorni per il deposito in cancelleria (articolo 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183).
La precisazione sulla formulazione del licenziamento è importante perché la nuova norma prevede una diversificazione di diritti a seconda delle diverse tipologie di licenziamento.
Le leggi proteggono dal licenziamento e prevedono sempre il reintegro, anche sotto i 15 dipendenti, per le donne in gravidanza (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), o in concomitanza del matrimonio (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198). Il periodo di protezione della “concomitanza con il matrimonio” va dal giorno delle pubblicazioni a un anno dalla celebrazione delle nozze.

È previsto il reintegro del posto di lavoro anche nel caso in cui il licenziamento sia ritenuto non valido perché comunicato in forma orale per tutte le aziende, anche sotto i 15 dipendenti.

Oltre al reintegro, il giudice stabilisce un’indennità «commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative». In ogni caso questo risarcimento non può essere inferiore a cinque mensilità. Il datore di lavoro deve pagare anche i contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.

Il lavoratore deve tornare al lavoro entro trenta giorni dall’invito del datore di lavoro in seguito all’ordine di reintegrazione. Se non lo fa, il rapporto di lavoro è risolto.

Il lavoratore, nel caso in cui non voglia tornare in azienda, ha diritto a chiedere in sostituzione del reintegro un risarcimento pari a 15 mensilità (senza contribuzione). La richiesta deve essere fatta entro 30 giorni dall’ordine di reintegro o dall’invito del datore di lavoro a rientrare.

Riforma del lavoro 2012. Contratto a progetto


Definizione più stringente del progetto con la limitazione a mansioni non meramente esecutive o ripetitive e aumento dell'aliquota contributiva di un punto l'anno fino a raggiungere nel 2018 il 33% previsto per il lavoro dipendente. Lo stipendio minimo dei co.co.pro. dovrà poi fare riferimento ai contratti nazionali di lavoro. Si rafforza l'attuale una tantum per i parasubordinati. Ad esempio, chi ha lavorato 6 mesi potrà avere oltre 6 mila euro.

Con la riforma del lavoro 2012 si è cercato di evitare che il contratto a progetto nasconda un rapporto di lavoro subordinato.

Il contratto di lavoro a progetto deve essere a riconducibile unicamente a progetti specifici (e non più anche a «programmi di lavoro o a fasi di questi ultimi», come ora previsto) e si esclude che il progetto possa consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente o nello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi (questi ultimi possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale); si prevede tra gli elementi essenziali da indicare in forma scritta debba esservi anche «il risultato finale che si intende conseguire» attraverso il contratto di lavoro a progetto.

Una modifica interviene sulla disciplina del corrispettivo, sostituendo l'articolo 63 del Dlgs 276/2003, che nella formulazione vigente, si limita a richiedere che «Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Si prevede che il corrispettivo non può essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.

giovedì 28 giugno 2012

Riforma del lavoro 2012. Partita IVA


Riforma del lavoro, si allenta la stretta sulle Partite IVA: i nuovi parametri per l'assunzione, le soglie di reddito consentite e la questione aperta dei contributi per la gestione separata.

Per contrastare il fenomeno delle finte partite IVA vengono introdotte delle presunzioni di lavoro coordinato e continuativo. La durata di collaborazione non deve superare otto mesi (6 nel ddl originario); il corrispettivo pagato non deve essere superiore dell'80% di quello di dipendenti e co.co.pro. (75% nel ddl); il lavoratore non deve avere una postazione fissa in azienda: non si può avere una scrivania insomma ma un telefono cellulare aziendali sì. Le partite Iva che hanno un reddito annuo lordo di almeno 18mila euro sono considerate vere, come quelle svolte da professionisti iscritti agli ordini.

Quindi si presumono co.co.pro. Le partite IVA se ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: la collaborazione abbia una durata superiore ai 8 mesi nell'anno solare; ed il corrispettivo della collaborazione costituisca più dell'80% dei corrispettivi percepiti nell'anno solare; inoltre il collaboratore non deve avere una postazione fissa.

C'è anche una norma di interpretazione autentica dell'articolo 61, comma 3, del Dlgs 276/2003, volta a chiarire che le norme che disciplinano il lavoro a progetto e il lavoro occasionale non si applicano alle sole prestazioni professionali riconducibili alle attività per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi, ferma restando la possibilità per i professionisti abilitati di svolgere, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, attività diverse da quelle per le quali è necessaria l'iscrizione. Ossia qualora la prestazione lavorativa e connotata da competenze teoriche di grado elevato.
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