domenica 31 maggio 2015
L’Unione europea seleziona amministratori per la cooperazione
La Commissione Europea ricerca amministratori per la cooperazione con i paesi extra UE. Serve la laurea e esperienza. Domande entro il 9 giugno 2015.
L’Unione Europea, tramite il portale di selezione del personale EPSO, ha indetto una selezione per l’assunzione di 60 amministratori per la Cooperazione allo sviluppo e gestione degli aiuti in paesi extra-ue. I candidati ritenuti idonei verranno inseriti in una graduatoria da cui l’UE attingerà per l’assunzione di funzionari nel ruolo di amministratori a seconda delle esigenze. I candidati dovranno sottoporsi a una rigida selezione che consisterà in: una prova a risposta multipla, valutazione dei titoli e prove presso il centro di valutazione. I candidati verranno assunti con uno stipendio di partenza di 5.612, 65 euro al mese, a seconda dell’esperienza e lavoreranno presso le delegazioni europee.
Epso ha aperto un nuovo concorso per la selezione di Amministratori da assumere come personale permanente dell’Unione Europea. C’è tempo fino al 9 giugno 2015 per partecipare al bando per funzionari dell’UE.
La Commissione europea ricerca Amministratori nel settore della cooperazione allo sviluppo. Gli amministratori verranno assunti dalla Commissione Europea per la gestione degli aiuti ai paesi extra dell’UE e forniranno supporto ai responsabili nelle decisioni. In particolare: seguiranno le politiche in materia di sviluppo e gestiranno progetti e programmi di cooperazione di sostegno al bilancio.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
cittadinanza di uno Stato membro dell’UE;
pieno godimento dei diritti civili;
posizione regolare rispetto agli obblighi di leva;
garanzie di moralità richieste per l’esercizio delle funzioni da svolgere;
conoscenza di una lingua straniera tra Francese, Inglese o Tedesco, corrispondente almeno al livello B2 del QCER;
laurea quadriennale con almeno 6 anni di esperienza professionale, oppure laurea triennale con 7 anni di esperienza professionale.
Compiti da svolgere
Gli amministratori verranno assunti dalla Commissione Europea per attività nel settore della cooperazione allo sviluppo e della gestione degli aiuti ai paesi extra dell’UE e forniranno supporto ai responsabili nelle decisioni.
Mansioni da svolgere
Tra le mansioni di competenza degli amministratori rientrano:
– l’analisi di questioni e politiche in materia di sviluppo
– l’individuazione, lo sviluppo e la gestione di progetti e programmi di cooperazione gestione di programmi di sostegno al bilancio
Requisiti di ammissione
I candidati devono:
– essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea
– avere conoscenza approfondita di una lingua ufficiale europea e buona conoscenza di una seconda lingua a scelta tra inglese, francese e tedesco
– avere formazione universitaria
– avere esperienza professionale di almeno 6 a
Scadenza concorso europeo
Il termine per presentare domanda di partecipazione è fissato per il giorno 09 giugno 2015 ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles tramite l’apposita procedura online.
Etichette:
amministratori,
Commissione europea,
cooperazione,
EPSO,
paesi extra-ue,
selezione,
Unione europea
Assegni familiari 2015 – 2016 casi particolari
Gli Assegni Nucleo Familiari INPS Anf 2015 sono una forma di prestazione a sostegno del reddito delle famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati a carico dell’INPS che hanno un reddito complessivo al di sotto di determinate fasce stabilite ogni anno per legge. Il diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti, dal reddito e dalla tipologia del nucleo familiare.
Vediamo alcuni casi particolari:
Lavoratori a tempo pieno
L’ANF, in generale spetta ai lavoratori dipendenti in misura intera, se svolgono 104 ore lavorative se operai o 130 ore se impiegati. Se il lavoratore viene retribuito con paghe settimanali, quattordicinali o quindicinali, l’assegno spetta interamente rispettivamente se sono state lavorate almeno 24, 48, 52 ore per gli operai, o 30, 60, 65 ore lavorative se impiegati.
Per i lavoratori pagati a giornata verranno corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, a prescindere dal numero di ore lavorate in ciascuna di esse.
Gli ANF, per i lavoratori con contratto a tempo parziale, spettano nella misura settimanale intera solo se hanno lavorato almeno 24 ore nella settimana, se al di sotto spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero delle ore lavorate in ciascuna delle giornate stesse.
Assegni Familiari INPS Colf, agricoli e insegnanti scuole private:
Gli assegni familiari INPS per colf e lavoratori domestici in generale, spettano tanti assegni giornalieri quanti ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo per quattro il numero delle ore di lavoro risultanti dalla contribuzione complessivamente versata nel trimestre, da uno o più datori di lavoro, e per un massimo di 6 assegni giornalieri per ogni settimana.
Agli operai agricoli a tempo determinato, O.T.D., iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate di lavoro annue, l’Anf, spetta per tutto l’anno, se invece le giornate sono al di sotto, spetta l’assegno per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%) e spetta, inoltre, per tutte le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa.
Gli Assegni al Nucleo Familiare spettano agli insegnanti che hanno un contratto da dipendenti in scuole private, e che svolgono un’attività lavorativa pari a 18 ore per le scuole medie di primo e secondo grado, 24 ore per le scuole elementari; la misura dell’assegno spetta nella misura intera, anche per periodi in cui viene sospesa l’attività per vacanze natalizie, pasquali ed estive, sarà invece inferiore e calcolato sulle effettive giornate di lavoro nel caso in cui non venisse superata la soglia delle ore lavorate.
Assegni Familiari per Ditte Cessate o Fallite:
Per i lavoratori Dipendenti di Ditte cessate o fallite, la domanda degli assegni per nucleo familiare deve essere effettuata mediante il modello ANF/PREST e presentata direttamente all’INPS via telematica o Patronato. A tale modello, deve essere allegata apposita dichiarazione della ditta da cui risulti:
data di cessazione attività della ditta
n° delle giornate effettivamente lavorate dal richiedente ed ogni altro elemento utile a determinare l’importo dell’ANF
versamento a favore del richiedente, per il periodo richiesto, dei contributi
motivi della mancata erogazione, nei periodi indicati, dell’ANF al richiedente
impegno a non effettuare il pagamento della prestazione successivamente al rilascio della dichiarazione.
Domanda ANF per i lavoratori di ditte fallite:
dichiarazione del curatore fallimentare attestante gli estremi del fallimento, l’esistenza del rapporto di lavoro ed ogni altro elemento utile a determinare l’importo dell’ANF
dichiarazione del lavoratore che attesti il mancato ricevimento dell’assegno e l’impegno a non insinuare nel passivo fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento diretto.
Tabelle Assegni Familiari 2015 per calcolo fasce reddito:
L’INPS con propria circolare ha pubblicato le nuove tabelle per la corresponsione assegni familiari ANF da valere per il periodo dal 30 giugno 2015 al 1° luglio 2016.
Le Tabelle importi assegni familiari 2015 per il calcolo fasce e limiti di reddito familiare, vanno applicate ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d’inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro. Tabelle ANF nuovi importi assegni familiari 2015.
ANF famiglie numerose:
La legge prevede l’erogazione di un assegno a favore dei nuclei familiari che si compongono di almeno tre figli minori. La domanda per l’Assegno per i nuclei familiari numerosi, relativo all’anno 2015 per assegno terzo figlio INPS, per il nucleo familiare numeroso (almeno 3 figli minori di 18 anni) composto da cittadini italiani o comunitari residenti in Italia, deve essere presentata entro il 31 gennaio 2016. Per maggiori approfondimenti o per vedere le novità introdotte per i nuclei familiari rimandiamo ai nostri articoli su: aiuti famiglie a basso reddito 2015 e bonus famiglie numerose 2015.
Assegni familiari 2015 dipendenti pubblici scuola:
Il sistema NoiPA con il messaggio n. 39 7 maggio 2015 domanda ANF 2015/2016 ha provveduto a comunicare che la domanda assegno al nucleo familiare 2015/2016 dovrà essere presentata dal dipendente pubblico solo dopo aver aggiornato il reddito 2014 utilizzando il modello di domanda scaricabile dalla sezione moduli sul portale NoiPA. Pertanto, a partire dal mese di maggio, i dipendenti pubblici scuola, riceveranno un messaggio nell'area riservata del portale, al fine di presentare la nuova domanda ANF valida dal 1° luglio 2015 fino al 30 giugno 2016.
Etichette:
ANF 2015/2016,
assegni familiari,
casi particolari,
dipendenti pubblici,
famiglie numerose,
requisiti,
tabelle Inps
Assegni familiari 2015 – 2016 le nuove tabelle INPS
Gli Assegni Familiari INPS Anf 2015 sono una forma di prestazione a sostegno del reddito delle famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati a carico dell’INPS che hanno un reddito complessivo al di sotto di determinate fasce stabilite ogni anno per legge. Il diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti, dal reddito e dalla tipologia del nucleo familiare.
Le tabelle contenenti gli importi e le fasce reddituali sono pubblicate ogni anno dall’INPS e hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo, pertanto, le nuove tabelle ANF 2015/2016 sono valide dal 30 giugno 2015 al 1° luglio 2016.
La legge stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. In base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2013 e l’anno 2014 è risultata pari allo 0,2%.
Ricordiamo ai lavoratori subordinati e parasubordinati, nonché ai percettori di pensioni da lavoro dipendente e i percettori di ammortizzatori sociali, che dovranno ripresentare rispettivamente ai datori di lavoro e all’INPS i nuovi modelli compilati, contenenti i redditi percepiti dal proprio nucleo familiare nell’anno 2014 e dichiarati con CU o dichiarazione dei redditi.
Sulla base di tali livelli di reddito, in corrispondenza al proprio nucleo familiare, saranno determinati gli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali degli assegni per il nucleo familiare che saranno corrisposti agli aventi diritto.
A chi spettano gli ANF 2015 2016? Requisiti:
Il primo requisito che determina Il Diritto a percepire gli Assegni Familiari dipende dalla composizione del nucleo familiare dei lavoratori dipendenti e dei titolari di pensioni a carico dell’Inps, pertanto, per ricevere gli ANF 2015 il Nucleo Familiare del richiedente deve essere così composto:
1. Richiedente: lavoratore dipendente o titolare di prestazioni previdenziali
2. Coniuge: non separato
3. Figli o Equiparati come figli adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, figli nati da precedente matrimonio, minori regolarmente affidati, nipoti minorenni viventi a carico del nonno o bisnonno che li mantenga perché conviventi o se non conviventi, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti il mantenimento dei nipoti. Figli legittimi o legittimati con meno di 18 anni; Figli maggiorenni che siano inabili senza limiti di età, purché non coniugati; Studenti o apprendisti dai 18 ai 21 anni compiuti, purché appartenenti a famiglie numerose con almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni.
4. Fratelli, Sorelle, Nipoti del richiedente: minori o maggiorenni inabili, orfani di entrambi i genitori che non abbiano il diritto alla pensione per i superstiti e non siano coniugati.
Requisito nucleo familiare:
Per alcune Tipologie di Nucleo Familiare dei lavoratori dipendenti e i titolari di prestazioni previdenziali per avere diritto all’Assegno per Nucleo Familiare, Anf, in presenza di particolari condizioni, vengono aumentate le fasce di reddito sulle quali sono rapportati sia il diritto al riconoscimento dell’assegno che l’importo dello stesso:
Modulo domanda INPS assegni familiari 2015:
La Domanda per ottenere gli Assegni Familiari ANF 2015 per i lavoratori dipendenti e titolari di prestazione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, deve essere presentata:
Datore di Lavoro: se il richiedente svolge un lavoro da dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP, in questo caso sarà la stessa azienda a corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni.
INPS: direttamente alla sede Inps competente per residenza dai lavoratori:
- addetti ai servizi domestici e familiari, Modello di domanda: mod. ANF/PREST
- agricoli dipendenti, Modello di Domanda: mod.PREST/Agr.21/TP
- lavoratori parasubordinati Modello di Domanda: mod. ANF/GEST.SEP.
Importante: Qualsiasi variazione riferita al reddito o alla composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.
Qualora la domanda venga presentata per un periodo pregresso, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni.
Come si richiedono gli assegni familiari ANF?
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, INPS ha definito e comunicato le istruzioni per la presentazione telematica della richiesta dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) che può essere assolta anche rivolgendosi a Caf e Patronati autorizzati.
Pertanto, la richiesta ANF 2015 può essere effettuata:
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” - funzione ANF Lavoratori Domestici;
Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
Contact - Center– attraverso il numero verde 803.164
Come fare la domanda online?
Per poter utilizzare il servizio di invio OnLine, il cittadino richiedente deve essere in possesso del Pin di autenticazione a carattere dispositivo, il servizio è disponibile sul sito internet INPS nella sezione richiesta PIN dispositivo INPS in questa sezione sarà possibile:
Avere Informazioni: scheda informativa sulla prestazione ANF
Inviare domanda: compilazione della domanda ANF Lavoratori Domestici ed invio telematico
Consultazione Domande: lista delle domande di ANF Lavoratori Domestici presentate/in corso di presentazione
Importante: il rilascio del Pin dispositivo da parte dell’INPS non avviene in tempo reale, per le situazioni con carattere d’urgenza si consiglia di rivolgersi ai direttamente ai Patronati autorizzati presenti su tutto il territorio che offrono il servizio Gratuitamente.
Da quando partono?
Il diritto a percepire l’Assegno al Nucleo Familiare ANF parte dal 1° giorno del periodo di paga per il lavoratori dipendenti o di pagamento della prestazione previdenziale previsto dall’INPS per gli assegni per il nucleo familiare e cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui i requisiti decadono per eventuali variazioni delle condizioni che hanno determinato il diritto come per esempio la separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio.
Qualora spettino assegni giornalieri, il diritto decorre e ha termine dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte. Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
L’autorizzazione per il diritto a percepire gli Assegni familiari ANF deve essere richiesta mediante la presentazione del Modello di Autorizzazione ANF:
Modulo domanda ANF 42 richiesta assegni familiari 2015 da presentare all’INPS: se l’assegno viene erogato dal datore di lavoro
Documentazione indicata nei modelli di domanda: nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS e nei casi in cui debbano essere inclusi nel nucleo familiare:
figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori;
figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);
minori in accasamento eterofamiliare;
familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.
Chi paga gli assegni al lavoratore?
Gli Assegni Familiari Anf 2015 vengono pagati:
Datore di lavoro e per conto dell’Inps: ai lavoratori dipendenti in attività con la busta paga;
Direttamente dall’Inps: nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, lavoratore iscritto alla gestione separata ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
Il pagamento effettuato direttamente dall’INPS è disposto tramite bonifico presso ufficio postale o, a richiesta, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.
Etichette:
2015 – 2016,
ANF 2015/2016,
assegni familiari,
autorizzazione Inps,
Modulo domanda,
requisiti,
tabelle Inps
Pensioni, decreto ingiuntivo: l’Inps ripaghi l’indicizzazione
I giudici hanno accolto il ricorso di un pensionato partenopeo presentato prima il governo annunciasse il decreto sui rimborsi delle pensioni.
Le sentenze della Corte Costituzionale «producono la cessazione di efficacia della norma stessa dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» e gli organi politici possono adottare, «ove lo ritengano», «i provvedimenti del caso nelle forme costituzionali».
Un'ingiunzione di pagamento di 3.074 euro a titolo di arretrati dopo la bocciatura del blocco delle indicizzazioni delle pensioni da parte della Corte Costituzionale. Lo ha stabilito in un decreto ingiuntivo del 29 maggio dal Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, che ha accolto il ricorso di un pensionato partenopeo presentato prima il governo annunciasse il decreto sui rimborsi delle pensioni. Lo ha riferito l'avvocato Vincenzo Ferrò, che ha assistito il pensionato.
I cittadini che ritengano di vedere leso un proprio diritto hanno pieno titolo fare ricorso, «ma i ricorsi dovranno tenere conto del decreto del governo», ha ricordato il ministero del Lavoro, ribadendo quanto già affermato dal ministro Giuliano Poletti sulla possibilità di ricorrere contro i rimborsi parziali previsti dopo la sentenza della Consulta sulle pensioni. «Dal punto di vista della legittimità - aveva sottolineato il ministro del Lavoro - noi siamo convintissimi di aver pienamente ottemperato a quanto la Corte ha in qualche modo sottolineato come limiti della normativa precedente per cui ha scelto di cassare quella parte della norma».
Con il decreto del 13 maggio il governo ha previsto che dal primo agosto i pensionati ricevano un rimborso che varierà a seconda della pensione percepita. Per il 2012-13 il provvedimento riconosce la rivalutazione del 40%” per gli assegni tra 3 e 4 volte il minimo, del 20% per quelli tra 4 e 5 volte il minimo e del 10% per quelli tra 5 e 6 volte il minimo. Per il 2014-15 sarà rimborsato il 20% di quanto previsto per il biennio precedente. Diversa l'opinione dell'avvocato Vincenzo Ferrò, che ha assistito il pensionato napoletano che, il 29 maggio, si è visto accogliere il ricorso. “Si tratta del primo decreto ingiuntivo di questo tipo.
Abbiamo sempre nutrito la massima fiducia nella Magistratura ed il nostro non facile lavoro è stato ripagato. Questo è solo il primo di una serie di ricorsi volti ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione delle pensioni”, ha spiegato all'Ansa Ferrò. Il suo assistito percepisce una pensione di circa 2mila euro lordi e rientra, perciò, nella fascia di pensionati alla quale arriverà, ad agosto, il bonus di massimo 750 euro.
Dello stesso avviso il Codacons che ritiene che il provvedimento del governo non valga per il pregresso e secondo il quale si apre la strada a “migliaia di ricorsi analoghi” L'Inps, si legge intanto nell'ingiunzione del tribunale di Napoli, ha ora 40 giorni per opporsi davanti al giudice: un'opposizione che, una volta entrato in vigore, potrà probabilmente basarsi anche sul decreto del governo.
Ricordiamo che la sentenza della Corte Costituzionale che ha 'bocciato' il blocco degli adeguamenti pensionistici.
La soluzione è complessa. Le possibili ripercussioni sui conti pubblici sono enormi. L'applicazione della sentenza sul totale dei pensionati interessati è stato quantificato dai tecnici del Mef in oltre 17 miliardi lordi. Il Governo sta lavorando a «misure che minimizzino l'impatto sui conti pubblici, nel pieno rispetto della Corte».
Intanto il sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti dopo aver definito apertamente «impossibile» la restituzione a tutti i pensionati degli adeguamenti all'inflazione bloccati, è tornato sul tema, proponendo «una soglia di 5 mila euro che potrebbe rappresentare una misura giusta» oltre la quale non scatterebbe il rimborso, perché «non è giusto pensare di rimborsare tutte le pensioni, anche quelle più alte».
Il segretario generale dello Spi-Cgil, Carla Cantone, ha sostenuto che la sentenza deve essere applicata immediatamente». Ma ha aggiunto: «Siamo disponibili a ragionare con il governo sulle modalità e sulle tempistiche della restituzione degli arretrati».
Etichette:
Codacons,
Corte Costituzionale,
decreto ingiuntivo,
Enrico Zanetti,
Giuliano Poletti,
INPS,
Pensioni,
previdenza,
ricorso,
sentenze
sabato 30 maggio 2015
Contratto a tutele crescenti: dal 1 giugno offerta di conciliazione online
Con nota del 27 maggio 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso operativa la comunicazione obbligatoria in caso di intervenuta conciliazione a posteriore di un licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Sarà possibile inviare con Unilav-conciliazione la comunicazione obbligatoria integrativa prevista dal nuovo contratto a tutele crescenti del Jobs Act per la risoluzione stragiudiziale dei licenziamenti.
Con la nuova procedura digitale i datori di lavoro potranno comunicare le informazioni necessarie relative al procedimento di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi. La nota ricorda che " Tale conciliazione prevede che il datore di lavoro possa offrire una somma predeterminata al lavoratore in cambio della rinuncia all'impugnazione del licenziamento , somma che non rientra nel reddito imponibile ai fini fiscali. La norma si applica ai lavoratori assunti con il nuovo contratto a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015"
Ad integrazione della comunicazione telematica di cessazione, il datore di lavoro dovrà comunicare i dati relativi all'offerta di conciliazione entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, come previsto dal decreto legislativo sul contratto a tutele crescenti attuativo del Jobs Act. Dal 1° giugno 2015, nella sezione "Adempimenti" del portale cliclavoro, sarà disponibile un' applicazione "UNILAV_Conciliazione" utilizzabile dai datori di lavoro - previa registrazione al portale - per comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione. i datori di lavoro potranno inviare gli esiti dell'offerta di conciliazione intervenuta con il lavoratore. La mancata comunicazione integrativa è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 per ogni lavoratore interessato.
Il Jobs Act introduce un nuovo istituto di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi, che consente al datore di lavoro di offrire una somma predeterminata e certa al lavoratore in cambio della rinuncia alla impugnazione del licenziamento, somma che per il lavoratore non rientra nel reddito imponibile ai fini fiscali.
La legge ha disposto che:
la comunicazione telematica di cessazione del rapporto di lavoro dev'essere integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi, da parte del datore di lavoro, entro sessantacinque giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale dev'essere indicata l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione, di cui alla norma in commento.
Per effettuare tale comunicazione i datori di lavoro dovranno registrarsi al portale cliclavoro e accedere all'applicazione inserendo il codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione. Questo dato serve ad collegare l’offerta di conciliazione al rapporto di lavoro cessato.
Sanzioni
Sempre il terzo comma dell’art.6 in questione prevede che l’omissione di detta comunicazione integrativa sia assoggettata alla stessa sanzione prevista per l’omissione della comunicazione, di cui al predetto art.4-bis, ovverosia con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per ogni lavoratore interessato.
Etichette:
1° giugno 2015,
contratto a tutele crescenti,
Jobs act,
Ministero del Lavoro,
offerta di conciliazione,
online
sabato 23 maggio 2015
Tirocinio formativo e stage norme e linee guida
Il tirocinio formativo consiste in un periodo di formazione utile acquisizione di nuove competenze da utilizzare per inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro e non è assimilabile in alcun modo ad un rapporto di lavoro subordinato.
La disciplina che regolamenta i tirocini è di competenza regionale e si distingue in base alla tipologia dei destinatari dell’azione formativa.
L'utilizzo da parte delle aziende resta limitato. Il tirocinio formativo o stage è un contratto volto a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro che consiste in un periodo di orientamento al lavoro e formazione in azienda, promosso e assistito da un ente terzo ( detto soggetto promotore) rispetto alle parti in causa: datore di lavoro (o soggetto ospitante ) e tirocinante.
I tirocini curriculari - promossi dalle università o dalle scuole – sono svolti all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione.
Mentre l’ambito più ampio dei tirocini extracurriculari comprende:
Tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi (neodiplomati o neolaureati), finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupazione dei giovani nella transizione scuola lavoro
Tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro.
Tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale
Tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale e all’accesso alle professioni ordinistiche.
Tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di specifici programmi europei (LLP) tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso, tirocini estivi.
Tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso
Tirocini estivi.
Le principali novità prescritte in tali linee guida sono le seguenti:
i tirocini formativi e di orientamento vengano destinati a solo soggetti a soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio da meno di 12 mesi.
Per quanto concerne la durata dei tirocini, le linee guida prevedono:
per i tirocini formativi e di orientamento una durata massima di 6 mesi; per i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro una durata massima di 12 mesi;
per i tirocini attivati in favore di soggetti svantaggiati una durata massima di 12 mesi;
per tirocini attivati in favore di soggetti disabili una durata massima di 24 mesi.
La durata massima per le diverse tipologie si intende comprensiva di eventuali proroghe.
L'accordo prevede l'obbligo a corrispondere una indennità per il tirocinante che non può essere inferiore a 300 euro lordi mensili, fatto salvo in ogni caso un importo maggiore stabilito dalle diversi leggi regionali sulla materia. durante l'attività anche per gli stagisti si applicano le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Non è prevista una visita medica preventiva mentre è obbligatoria l'iscrizione all'Inail per la copertura contro gli infortuni sul lavoro e una polizza di responsabilità civile verso terzi.
Non configurandosi come un rapporto di lavoro e proprio, il tirocinio è finalizzato all'arricchimento delle conoscenze, all'acquisizione di competenze professionali e all'inserimento o reinserimento lavorativo.
I tirocini si distinguono in
“curriculari”, quelli inclusi in un processo di apprendimento formale, svolti, spesso obbligatoriamente, all’interno di piani di studio delle università e degli istituti scolastici , e “non curriculari” promossi indipendentemente dal percorso formativo 8ad es. dopo la laurea, o rivolti a particolari categorie con fondi speciali.
In ogni caso, come detto, per realizzare un tirocinio formativo è necessaria innanzitutto una convenzione tra l’ente promotore (università, scuole superiori , provveditorati agli studi, agenzie per l’impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, fondazioni dei consulenti del lavoro, comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, istituzioni formative private non a scopo di lucro) e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici etc.), corredata da un progetto formativo redatto dal datore di lavoro.
Per quanto riguarda i tirocini formativi rivolti a cittadini stranieri, occorre distinguere tra:
1) gli stranieri che sono già in Italia con un regolare permesso di soggiorno che abilita al lavoro, possono svolgere tirocini formativi alle stesse con dizioni previste per gli italiani;
2) gli stranieri ancora residenti all’estero e che vogliono entrare in Italia per svolgere un tirocinio. Per fare ingresso in Italia per tale motivo non è necessario il nulla osta al lavoro ma occorre ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti di quote periodicamente determinate.
Gli ingressi per tirocini formativi, infatti, pur avvenendo al di fuori delle quote annualmente stabilite dal decreto-flussi, sono possibili solo nell'ambito di un determinato contingente, stabilito con un decreto interministeriale ogni tre anni.
Tra i più importanti soggetti promotori invece per i tirocini post laurea (extracurricolari) o per progetti di reinserimento lavorativo per le categorie svantaggiate si segnalano:
i Centri per l'impiego,
gli enti locali come Provincie e Regioni.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che mette a disposizione Cliclavoro www.cliclavoro.gov.it: il portale dedicato alla ricerca di lavoro con aggiornamenti e dettagli tecnici sulle opportunità di stage, anche all'estero.
Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione tra l’ente promotore (università, scuole superiori - pubbliche e private - provveditorati agli studi, agenzie per l'impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, fondazioni dei consulenti del lavoro, comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, istituzioni formative private non a scopo di lucro) e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici etc.), corredata da un progetto formativo redatto dal soggetto ospitante e dal tirocinante.
Etichette:
Centri per l'Impiego,
enti locali,
giovani,
Ministero del Lavoro,
mondo del lavoro,
stage,
tirocini curriculari,
Tirocinio formativo
giovedì 21 maggio 2015
Tito Boeri: ipotesi pensione anticipata, ma con penalizzazioni
In pensione anticipata anche a 60 o 62 anni rinunciando al 20-30 per cento dell’assegno: alzi la mano chi non ci penserebbe almeno un minuto. Sulla carta è la soluzione che fa tutti felici. Più libertà per il lavoratore, meno complicazioni per chi governa (vedi esodati), un’occasione per le imprese che possono assumere persone giovani e più produttive.
La proposta di riforma del sistema pensionistico e assistenziale che prenderà corpo nei prossimi mesi troverà spazio nella prossima Legge di Stabilità.
Diverse le opzioni allo studio del Governo, tutte comunque improntate ad una maggiore flessibilità nell'uscita a fronte di penalizzazioni nella misura dell'assegno.
Cercando di tracciare un possibile scenario dei vari interventi che potrebbe essere adottati (e che dovrebbero trovare una collocazione nella prossima legge di Stabilità), emerge quanto segue :
- Si conferma l'intenzione di superare le rigidità attuali che oggi -salvo eccezioni specifiche - obbligano un lavoratore che vuole andare in pensione ad avere 66 anni e 3 mesi e almeno 20 anni di contributi; oppure di aver maturato almeno 42 anni e oltre di contributi indipendentemente dall’età anagrafica;
- Prospettata l'ipotesi di poter andare in pensione prima delle soglie attuali di età; con una penalizzazione minima sul trattamento di pensione.
Diversi sono gli scenari che si aprono: accanto alla formula dell’uscita flessibile con penalizzazioni”, imperniata sulla pensione con 62 anni e tre mesi di età in presenza di un’anzianità minima di 35 anni e riduzione della pensione, si colloca l'ipotesi della “quota cento”, dove cento rappresenta la somma di età anagrafica e anzianità contributiva (35 anni di anzianità contributiva e almeno 60 anni e tre mesi di età anagrafica). Terza strada: l'opzione per tutti di aderire al metodo contributivo per la liquidazione della pensione.
Costi della flessibilità in uscita
Il pensiero corre, tuttavia, al nodo delle risorse. La flessibilità, infatti, costa (anche se l'azione di rimborso ai pensionati imposta dalla Corte Costituzionale sulla mancata rivalutazione delle pensioni non fermerà la riforma).
I tagli sulla pensione, in caso di esercizio di una uscita flessibile, sarebbero di pochi euro. Stando alle parole del premier, si tratterebbe di un taglio di 20 -40 euro al mese. Devono tornare i conti sia con la Ragioneria dello Stato che con la contabilità dell'Unione Europea.
Completerebbe il quadro della riforma la soluzione di adottare un intervento di questo tipo: erogare un assegno temporaneo al lavoratore che decida di lasciare il lavoro fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia; somma che dovrebbe poi essere restituita dal pensionato operando dei piccoli prelievi sulla pensione finale.
Nello schema del governo c’è una ulteriore variabile: far pagare di più a chi è andato in pensione almeno in parte con il vecchio sistema retributivo, più generoso del contributivo perché concede più di quanto effettivamente versato nella vita lavorativa. Il presidente dell’Inps Tito Boeri propone di finanziare così parte della riforma: ai redditi più alti potrebbe essere chiesto una sorta di contributo di solidarietà.
In caso di uscita a 62 anni invece che a 66 - spiegano all’Inps - il signor Rossi G verrebbe ridursi l’assegno di circa il 20-30%. Il numero è frutto di una complessa operazione in cui, alla penalizzazione prevista per la parte di pensione calcolata con il contributivo, se ne somma una parte (per almeno il 12 per cento) sulla quota di assegno retributivo. Non è chiaro se l’ipotesi prevede un minimo di contribuzione per l’uscita, ma le indiscrezioni dicono che potrebbe essere concessa anche a 60 anni. Lo schema prevede una opzione ulteriore: usare il sistema in vigore per la cosiddetta «opzione donna» che oggi permette di uscire con 57 anni di età e 35 di contributi.
Etichette:
assegno pensione,
flessibilità in uscita,
INPS,
pensione anticipata,
pensione di anzianità,
pensione di vecchiaia,
Pensioni,
presidente dell’Inps,
riforma pensioni,
Tito Boeri
Nuovo contratto di lavoro per gli studi professionali
Ecco le principali novità del CCNL per i dipendenti degli Studi. Il contratto riguarda 1,5 milioni di lavoratori fra titolari, dipendenti e collaboratori, ha effetto dal primo aprile 2015 e dura fino al 31 marzo 2018. L’aumento è di 85 euro per il terzo livello, con conseguente parametrazione per gli altri livelli. Sul fronte del welfare, come detto ne prevede l’estensione ai professionisti e ai collaboratori degli studi, che sino ad ora ne erano esclusi. Novità anche in materia di telelavoro, congedo parentale a ore, possibilità di introdurre ulteriori elementi di flessibilità attraverso la contrattazione di secondo livello.
Riguardo all'apprendistato è stata fissata la percentuale di conferma per gli apprendisti, che dovrà essere pari almeno al 20% per le strutture fino a 50 dipendenti e del 50% per quelle più grandi. Per la prima volta poi viene fissato il rapporto tra numero di lavoratori a tempo indeterminato e determinato. Questi ultimi potranno contare su un diritto di precedenza in caso di assunzioni stabili.
Si definiscono le aree di applicazione del contratto come segue:
1) Area professionale Economico-Amministrativa: Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Contabili, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese;
2) Area Professionale Giuridica: Avvocati, Notai, altre professioni di valore equivalente.
3) Area professionale Tecnica: Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari, Agrotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale.
4) Area professionale Medico Sanitaria e Odontoiatrica: Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologici, Operatori Sanitari, abilitati all'esercizio autonomo delta professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area.
5) Altre attività professionali intellettuali: Si tratta di quelle attività non rientranti nelle prime quattro aree, con o senza Albo professionale.
Le agevolazioni per le assunzioni prevedono un contratto di reimpiego per chi ha oltre 50 anni e per i disoccupati da oltre 12 mesi, con la possibilità di sotto-inquadramento ma un’assunzione a tempo indeterminato. Vengono fissati rapporti da rispettare fra i contratti a tempo indeterminato e determinato, con diritto per precedenza di questi ultimi per assunzioni stabili. Gli apprendisti devono essere almeno il 20% per gli studi fino a 50 dipendenti e il 50% per le strutture più grandi.
Una delle novità più rilevanti introdotte nel nuovo Ccnl riguarda l'estensione delle tutele di welfare ai professionisti-datori di lavoro, che potranno beneficiare di una copertura di assistenza (sanitaria e antinfortunistica) che verrà gestita dalla bilateralità di settore, sotto la direzione e la vigilanza di Confprofessioni. Inoltre, sulla scia delle tendenze del mercato del lavoro e delle diverse forme di collaborazione che si instaurano all'interno di uno studio professionale, le tutele di welfare contrattuale verranno estese anche ai collaboratori e praticanti.
Ecco le novità più rilevanti:
Rappresentanza contrattuale: il nuovo Ccnl degli studi professionali è stipulato da Confprofessioni come unica rappresentanza datoriale.
Decorrenza e durata: il periodo di vigenza contrattuale decorre dal 1° aprile 2015, sino al 31 marzo 2018.
Trattamento economico: aumento retributivo complessivo a regime, 31 marzo 2018, di 85 euro per il III livello diviso in cinque fasi, con l’esclusione di qualsiasi erogazione una tantum.
Welfare per i professionisti datori di lavoro: introdotta la copertura di assistenza (sanitaria/antinfortunistica) del datore di lavoro. La gestione di tali prestazioni, sotto la direzione di Confprofessioni, è affidata alla bilateralità.
Potenziamento e valorizzazione della bilateralità: Attivazione di un fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori di studi professionali che attraversano un periodo di crisi. Rimborso al datore di lavoro del 50% della retribuzione derivante dalla concessione del permesso studio ai lavoratori. Incentivata la costituzione di articolazioni territoriali dell’ente bilaterale nazionale, denominati sportelli, per la gestione del mercato del lavoro.
Rilancio del II livello di contrattazione: possibilità di realizzare a livello territoriale intese per una regolazione dell’attività lavorativa più rispondente alle esigenze dei datori di lavoro; maggiore coinvolgimento delle delegazioni territoriali nella disciplina del rapporto di lavoro.
Contratti e modalità di lavoro: lavoro a tempo determinato: elevato il numero di contratti a termine che potranno essere attivati da ciascun datore di lavoro ed è stato abolito l’obbligo di rispettare gli intervalli di tempo tra differenti contratti a termine.
Apprendistato: semplificazione degli obblighi formativi, riducendo complessivamente le ore di formazione. Possibilità di effettuare la formazione in tutte le modalità possibili. - Lavoro intermittente: regolamentazione del lavoro a chiamata. Il Ccnl degli studi professionali è tra i pochi a disciplinare tale tipologia contrattuale, di fondamentale importanza per garantire flessibilità.
Contratto di reimpiego: Per un periodo di 30 mesi sarà possibile retribuire soggetti over 50 e disoccupati di lunga durata con un salario di ingresso più basso rispetto a quello di base previsto dal Ccnl.
Rilancio del telelavoro per garantire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Rivisto il regime dei permessi per lo studio e per le nuove assunzioni, con un intervento dell’ente bilaterale a coprire parte dei costi retributivi.
Profili professionali: sono state concordate con le aree di Confprofessioni le modifiche relative alla classificazione del personale ed ai relativi profili.
martedì 19 maggio 2015
Lavoro intermittente e accessorio le novità 2015
Con il contratto di lavoro intermittente il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per l'esecuzione di attività che hanno la caratteristica di non essere continuative. L'imprenditore si rivolge infatti al lavoratore soltanto nel momento in cui ha bisogno che quella data attività venga svolta. Per questo motivo il lavoro intermittente viene anche definito lavoro a chiamata o job on call.
Sale a 7mila euro il tetto per il lavoro accessorio, poche modifiche al lavoro intermittente: guida alle novità della Riforma dei Contratti del Jobs Act.
Lavoro intermittente
Il lavoro intermittente prevede un contratto (che può essere anche a tempo determinato), attraverso il quale il lavoratore si mette a disposizione dell’azienda per determinate esigenze, che devono essere precisamente normate dai contratti collettivi di lavoro. Le prestazioni sono di carattere discontinuo o intermittente. Il contratto è sempre applicabile a persone con più di 55 anni o fino a 24 anni (per la precisione, entro il compimento del 25esimo anno di età). Il lavoro intermittente ha un limite massimo di 400 giornate nell’arco di tre anni, se questo limite viene superato scatta la trasformazione a tempo indeterminato. Non si può ricorrere al lavoro intermittente per sostituire lavoratori in sciopero o presso unità produttive in cui nei sei mesi precedenti siano stati applicati ammortizzatori o riduzioni di orario, o effettuati licenziamenti, relativi a personale con le stesse mansioni.
Il contratto di lavoro intermittente va stipulato in forma scritta, deve contenere una serie precisa di informazioni (durata modalità della disponibilità, trattamento economico, luogo di lavoro). E’ garantita un’indennità mensile di disponibilità, la cui misura è prevista dai contratti collettivi o da apposito decreto ministeriale. Se il lavoratore nel periodo di disponibilità rifiuta di rispondere alla chiamata del datore di lavoro in modo ingiustificato, sussiste motivo di licenziamento, con la restituzione della quota di indennità di disponibilità eventualmente incassata. Il trattamento economico del lavoratore intermittente non può essere inferiore a quello dei colleghi di pari livello, a parità di mansioni svolte.
Il lavoro accessorio è una forma speciale di lavoro occasionale che serve a dare una risposta alle esigenze del datore di lavoro che si trova ad affrontare esigenze professionali e produttive di carattere saltuario. Questo tipo di rapporto viene consentito in presenza di una serie di limiti retributivi. Il pagamento dell'attività lavorativa avviene tramite degli appositi voucher, buoni cartacei di un determinato valore determinato dal Ministero del Lavoro.
Il numero massimo dei dipendenti assoggettabili a contratto a termine in un’azienda è pari al 20% delle risorse aziendali. Se il datore di lavoro supera tale soglia è soggetto a una sanzione amministrativa ma non ha l’obbligo di trasformare i contratti a termine in sovrannumero in contratti a tempo indeterminato.
Lavoro accessorio
Le norme relative al lavoro accessorio sono contenute negli articoli da 51 a 54 del decreto di riordino delle tipologie contrattuali. Innanzitutto, viene alzata a 7mila euro (dagli attuali 5mila) la soglia sopra la quale non è possibile applicare questi contratti. Questo tetto riguarda la totalità dei committenti nel corso dell’anno, mentre per ogni singolo datore di lavoro il limite massimo è pari a 2mila euro. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere di natura autonoma o subordinata. Chi percepisce prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, come gli ammortizzatori sociali, può avere contratti di lavoro accessorio fino a una soglia massima di 3mila euro annui. Sarà l’INPS a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alla prestazione erogata gli accrediti relativi alle prestazioni di lavoro accessorio.
Il lavoro accessorio è invece vietato in caso di appalti, le eventuali eccezioni vanno stabilite con apposito decreto ministeriale. Infine, ci sono regole particolari per l’agricoltura: in questo settore, il lavoro accessorio è consentito per le attività di carattere stagionale effettuate da pensionati o giovani sotto i 25 anni iscritti a scuola, oppure in qualsiasi periodo dell’anno per gli iscritti all'università, o ancora per attività rese nei confronti di produttori con volume d’affari sotto i 7mila euro.
Il lavoro accessorio è retribuito attraverso i voucher, che il committente acquista in modalità telematica presso il sito INPS. Se il datore di lavoro non è un imprenditore o un professionista, può acquistare i voucher anche presso le rivenditore autorizzate. Ogni buono ha un valore nominale di 10 euro, riferito alla retribuzione oraria (per eventuali variazioni, è necessario un apposito decreto ministeriale).
Se il committente è un’impresa o un professionista, deve comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente dati anagrafici e luogo della prestazione di lavoro nei trenta giorni successivi.
I compensi da lavoro accessorio sono esenti da imposizione fiscale, e non incidono sullo status di disoccupato o inoccupato. Il datore di lavoro versa i contributi INPS alla gestione separata, pari al 13% del valore nominale del buono, e quelli all’INAIl contro gli infortuni sul lavoro, pari al 7%.
Vengono confermati i voucher, o buoni lavoro, come strumenti di pagamento del lavoro accessorio e viene prevista la comunicazione obbligatoria alla Direzione Territoriale del Lavoro entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Il lavoro accessorio viene vietato nell’ambito dell’esecuzione degli appalti.
Etichette:
buoni lavoro,
Job on call,
Jobs act,
lavoratore,
LAVORO a chiamata,
lavoro accessorio,
lavoro intermittente,
novità 2015,
riforma del lavoro,
voucher
Datori di lavoro e privacy: nuove linee guida
I datori di lavoro possono trattare i dati personali dei lavoratori dipendenti solo se strettamente indispensabili all'esecuzione del rapporto di lavoro, così come il trattamento degli stessi può avvenire solo a cura del personale incaricato assicurando idonee misure di sicurezza per proteggerli da intrusioni o divulgazioni illecite: queste alcune delle indicazioni fornite dal Garante per la privacy nel vademecum che traccia le linee guida in materia di trattamento dei dati dei lavoratori. Il vademecum riepiloga anche le norme in materia di privacy in ambito lavorativo emanate nel tempo dall'Autorità garante.
l Garante della Privacy pubblica un nuovo vademecum con le linee guida da rispettare da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti: regole generali e casi specifici.
Ci sono disposizioni di carattere generale e altre invece relative a strumenti precisi (cartellino presenze, bacheche aziendali e via dicendo) nel Vademecum su Privacy e lavoro messo a punto dal Garante per la protezione dei dati personali. Innanzitutto, è stabilito che il datore di lavoro possa trattare informazioni personali solo se strettamente indispensabili all’esecuzione del rapporto di lavoro.
Non solo: i dati possono essere trattati solo da personale incaricato e devono essere rispettate idonee misure di sicurezza. Sul luogo di lavoro vanno assicurate la tutela di diritti, libertà fondamentali, dignità delle persone, garantendo la sfera della riservatezza nelle relazioni personali e professionali. In generale, il trattamento dei dati personali deve rispettare il principio di necessità, per cui sistemi e programmi devono essere configurati riducendo la minimo le informazioni personali e i dati identificativi. Vanno poi rispettati i principi di correttezza, per cui le caratteristiche generali del trattamento vanno rese note ai collaboratori, di pertinenza e non eccedenza (le finalità devono essere esplicite e legittime).
Da sottolineare che il trattamento dei dati sensibili è lecito se finalizzato a obblighi di legge, o derivanti dal regolamento o dal contratto. Entrando nello specifico delle regole:
cartellino identificativo: è lecito utilizzarlo, senza necessariamente riportare tutti i dati anagrafici e le generalità complete del dipendente. Possono bastare codice identificativo, nome, ruolo professionale;
comunicazioni: nel privato per comunicare informazioni sul lavoratore ad associazioni di datori di lavoro, ex dipendenti o conoscenti è necessario il consenso dell’interessato. Nel pubblico, ci vuole un’apposita norma di legge;
bacheche aziendali: si possono affiggere ordini di servizio e turni, non si possono invece inserire documenti relativi a emolumenti, sanzioni disciplinari, motivazioni assenze, adesione a sindacati;
pubblicazione dati: qualsiasi dato personale del lavoratore (foto, curriculum) non può essere pubblicato su siti o intranet aziendali senza il consenso del lavoratore. E’ sempre vietato pubblicare qualsiasi informazione da cui si possa desumere patologie, o uno stato di malattia, disabilità, invalidità. Nel pubblico, per pubblico dati personali è necessaria apposita normativa di settore;
dati sanitari: vanno sempre conservati in fascicoli separati. In caso di assenza per malattia, il certificato riporta solo la data di inizio e fine, non l’indicazione della patologia. Il datore di lavoro non può mai accedere alle cartelle sanitarie, nemmeno in caso di accertamento del medico del lavoro. In caso di denuncia di malattie professionali, il datore di lavoro deve limitarsi a comunicare all’INAIL le informazioni connesse alla patologia. Anche qui, il vademecum sottolinea l’assoluto divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute del lavoratore;
dati biometrici: sono previste una serie di limitazioni, su cui il Garante ha pubblicato documenti specifici. Ad esempio, le impronte digitali o altre caratteristiche possono essere utilizzate solo per l’accesso a particolari aree sensibili o a macchinari pericolosi. Non sono ammesse banche dati centralizzate, vanno preferibilmente utilizzati altri strumenti, come le smart card ad esclusivo utilizzo del dipendente;
posta elettronica: il datore di lavoro garantisce sicurezza e integrità dei dati, e informa dettagliatamente il dipendente su modalità di utilizzo degli strumenti, controlli, e via dicendo, ad esempio con un disciplinare interno;
controllo a distanza: è vietato.
Sul luogo di lavoro va assicurata la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone garantendo la sfera della riservatezza nelle relazioni personali e professionali. Le informazioni personali trattate possono riguardare, oltre all’attività lavorativa, la sfera personale e la vita privata dei lavoratori (ad esempio i dati sulla residenza e i recapiti telefonici) e dei terzi (ad esempio dati relativi al nucleo familiare per garantire determinate provvidenze).
I trattamenti di dati personali devono rispettare il principio di necessità, secondo cui i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l’utilizzo di informazioni personali e identificative.
Si deve inoltre rispettare il principio di correttezza, secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori. I trattamenti devono essere effettuati per finalità determinate, esplicite e legittime in base ai principi di pertinenza e non eccedenza.
Nella bacheca aziendale possono essere affissi ordini di servizio, turni lavorativi o feriali. Non si possono invece affiggere documenti contenenti gli emolumenti percepiti, le sanzioni disciplinari, le motivazioni delle assenze (malattie, permessi ecc.), l’eventuale adesione a sindacati o altre associazioni.
Uso di internet/intranet e della posta elettronica aziendale. Spetta al datore di lavoro adottare idonee misure di sicurezza per assicurare la disponibilità e l’integrità dei sistemi informativi e dei dati, anche per prevenire utilizzi indebiti. I controlli per motivi organizzativi o di sicurezza sono leciti solo se sono rispettati i principi di pertinenza e non eccedenza.
I sistemi software devono essere programmati e configurati in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente i dati personali relativi agli accessi ad internet e al traffico telematico, la cui conservazione non sia necessaria.
Va specificato con chiarezza se la navigazione in Internet o la gestione di file nella rete interna autorizzi o meno specifici comportamenti come il download di software o di file musicali o l’uso dei servizi di rete con finalità ludiche o estranee all’attività lavorativa.
Etichette:
datori di lavoro,
intranet aziendale,
lavoratori privati,
lavoratori pubblici,
Linee guida,
luogo di lavoro,
privacy,
uso di internet
Bonus pensioni, chi lo incasserà e cosa c’è da conoscere
Il 1° agosto 2015 3,7 milioni di pensionati riceveranno un bonus una tantum a titolo di rimborso per il blocco della rivalutazione decisa dal governo Monti nel 2012.
Un rimborso quasi integrale per le più basse fra le pensioni coinvolte dal blocco-Monti appena bocciato dalla Consulta, e decrescente, in modo piuttosto rapido, man mano che l’assegno cresce, in base a una progressione che azzera l’arretrato quando il lordo mensile arriva a 3.200 euro al mese.
«Se tu prendi 1700 euro lordi di pensione, l'1 agosto il bonus Poletti darà 750 euro, se 2200 euro sarà di 450 euro, se 2700 sarà di 278 euro. Chi percepisce oltre 3.200 euro lordi non avrà alcun beneficio. È un una tantum».
Il meccanismo pensato dal Governo prova a modulare gli obblighi di rimborso sollevati dalla sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale unendo i principi di progressività con le esigenze del bilancio pubblico. I primi producono l’alleggerimento del rimborso che accompagna la crescita del reddito da pensione, i secondi spiegano il ritmo veloce della discesa.
Con una pensione da 1.700 euro lordi (poco più di 1.300 netti, con qualche oscillazione in base alle addizionali locali) l’assegno governativo in programma per il 1° agosto vale 750 euro. In quanto arretrati, gli importi dovrebbero essere soggetti a tassazione separata in base all’aliquota media degli ultimi anni, ma le cifre indicate dal Governo dovrebbero essere al netto della tassazione.
Il confronto va quindi effettuato con il beneficio netto che lo stesso pensionato avrebbe ottenuto se avesse ricevuto la rivalutazione piena, pagandoci ovviamente le tasse in base alla propria aliquota marginale dal momento che l’indicizzazione alimenta ovviamente la fetta più alta del reddito. In base alle vecchie regole, il titolare della pensione da 1.700 euro lordi al mese avrebbe dovuto ottenere 1.051 euro netti (1.480 lordi, calcolando anche le addizionali), quindi l’indennizzo sarebbe del 71,4 per cento. Se l’assegno è invece da 2.200 euro, i 450 euro di “bonus” previsti dal nuovo provvedimento rappresentano il 35,2% dei 1.278 euro che sarebbero stati dati con la rivalutazione integrale, e per una pensione da 2.700 euro il rapporto si ferma al 25 per cento. Il dato si assottiglia ancora al crescere della pensione, fino ad azzerarsi a quota 3.200 euro lordi (circa 2.200 netti). È il caso di ricordare che il «salva-Italia» aveva bloccato ogni aggiornamento per le pensioni superiori a 1.443 euro lordi.
La prima cosa da conoscere è che il provvedimento del governo è una grandissima delusione per chi sperava di recuperare i soldi tagliati dagli assegni pensionistici dal decreto Monti del 2011 grazie alla sentenza della Corte Costituzionale. Un pensionato con 1750 euro lordi di pensione mensile – i conti li ha fatti - l’Ufficio Parlamentare di Bilancio - avrebbe avuto diritto a 4.230 euro di rimborsi, per il quadriennio 2012-2015: ne avrà soltanto 750.
La seconda cosa è che si dovrà arrabbiare di più – moltissimo di più - un pensionato “ricco”, ovvero chi ha un assegno mensile di 3200 euro lordi: invece dei quasi 10.000 euro che avrebbe dovuto percepire, tagliati dal decreto Monti, non riceverà nemmeno un centesimo.
C’è qualcosa da fare, bisogna compilare un modulo per avere il “bonus”? No: arriveranno automaticamente nell’assegno pensionistico pagato il 1 agosto dall’ente previdenziale.
Come verranno distribuiti i soldi? Saranno variabili a seconda dell’importo dell’assegno mensile percepito: 750 euro a chi riceve un assegno da 1700 euro lordi, 450 per chi percepisce 2300 euro, 278 a chi prende 2700 euro, zero spaccato a chi percepisce oltre 3.200 euro mensili lordi.
E successivamente, come funzionerà il nuovo sistema di indicizzazione delle pensioni rispetto al costo della vita? Ci sarà in legge di stabilità il varo di un nuovo sistema, che entrerà in vigore dal 2016.
Dopo questo bonus arriveranno altri soldi per i rimborsi? Assolutamente no. Finisce tutto con l’erogazione di agosto.
Quanti soldi avrebbe dovuto dare il governo per assicurare un rimborso totale? 18 miliardi di euro, compresi i trascinamenti per il 2015. Ma ne restituirà soltanto 2,1 miliardi.
Possibile che se la possa cavare con un rimborso così basso? Possibile, sulla base di una certa lettura della sentenza della Corte Costituzionale. Il decreto dà una risposta molto parziale. Ci saranno nuovi ricorsi alla Consulta? Certamente sì, già sono stati annunciati dagli stessi presentatori del primo ricorso accolto prima dal magistrato e poi dalla Corte Costituzionale.
Restano esclusi da ogni restituzione 650mila pensionati, quelli che hanno un assegno superiore a 3.200 euro lordi. Restituire tutto a tutti - ovvero procedere alla totale integrazione degli assegni pensionistici superiori a tre volte il minimo (1.486 lordi al mese nel 2011, quelli a cui si è applicato il blocco delle indicizzazioni dal 2012) - sarebbe costato quasi 18 miliardi di euro.
Etichette:
agosto 2015,
blocco della rivalutazione,
bonus pensioni,
bonus Poletti,
Corte Costituzionale,
decreto Monti,
euro lordi,
importi
domenica 17 maggio 2015
Figure professionali nel fotovoltaico: assunzioni 2015
Un impianto fotovoltaico è un impianto elettrico costituito dall'assemblaggio di più moduli fotovoltaici, i quali sfruttano l'energia solare incidente per produrre energia elettrica mediante effetto fotovoltaico. Dal 2005 in Italia è attivo un meccanismo di incentivazione al fotovoltaico chiamato “Conto Energia” che è regolato da un decreto ministeriale soggetto a continue modifiche.
Di notevole importanza riveste la formazione di figure professionali specifiche nel settore dell'energia e dell'ambiente con particolare riferimento all'ambito della riduzione dei consumi.
Professionisti in grado di progettare, realizzare e testare la struttura e la gestione degli interventi per lo studio e la ricerca di nuovi e più efficienti impieghi delle risorse energetiche e ambientali nel settore dell'edilizia, della pianificazione urbanistica, della mobilità sostenibile, capaci di garantire un elevato livello di qualità dei servizi di fornitura di energia e promuovere nel contempo l'utilizzo di fonti rinnovabili in previsione dell'esaurimento progressivo e graduale dei combustibili fossili, che le fonti più attendibili stimano in un periodo di 40 anni, permetterebbero di arrivare alla creazione di un nuovo modello di sviluppo economico atto alla salvaguardia dell'esistenza stessa del genere umano e dell'ambiente.
Il Project Engineer segue lo sviluppo e lo stato di avanzamento dei siti individuati per l’installazione degli impianti fotovoltaici. Dopo un 2009 trascorso nel completamento di iter autorizzativi e burocratici, il 2010 è stato l’anno della realizzazione delle centrali fotovoltaiche, principalmente nel Centro e nel Sud Italia.
In tale contesto il Project Engineer si occupa di:
dare supporto tecnico per la realizzazione di progetti relativi allo sviluppo di impianti fotovoltaici;
offrire consulenza sulla progettazione tecnica di impianti fotovoltaici;
coordinare il progetto in tutte le sue fasi (valutazione tecnica di idoneità dei terreni e dei tetti degli edifici, preparazione delle offerte, progettazione tecnica, installazione degli impianti e definizione della logistica per l’approvvigionamento); seguire i rapporti coi subfornitori (ricerca e negoziazione contrattuale e supervisione dei lavori da eseguire);
coordinare le risorse interne ed esterne;
controllare costi e tempistiche.
La figura professionale dell'Installatore di pannelli fotovoltaici gestisce le attività relative all'installazione e manutenzione dei pannelli fotovoltaici, con riferimento alla messa a punto dell'impianto, eseguendo assemblaggio, controllo e messa in opera, in conformità con le normative e secondo le specifiche tecniche definite dalla progettazione.
L’installatore di pannelli fotovoltaici deve avere acquisito competenze in materia di elementi di
elettrotecnica, elementi di impiantistica industriale, normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici, principi del conto energia per il fotovoltaico.
La figura del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (più noto come Energy manager) entra in vigore in Italia con la legge n. 308 del 1982, le funzioni minime che l’Energy manager deve svolgere sono così sintetizzate:
individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia;
predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dal Ministero dell’Industria.
Si evidenzia che tale figura professionale assume una posizione di consulente interno alla struttura, non essendo previste dirette responsabilità gestionali e nel campo della effettiva realizzazione degli interventi studiati.
L’Energy manager ha un bagaglio di conoscenze acquisibili mediante laurea in ingegneria, pluriennale attività tecnica successiva alla laurea nel settore in cui l’organizzazione opera, esperienza nel campo degli studi di fattibilità e della progettazione di massima dei sistemi per la produzione e l’utilizzo dell’energia, buona conoscenza delle tecnologie più avanzate nel settore.
Il Certificatore energetico è un professionista esperto, qualificato e indipendente, in grado di effettuare una diagnosi energetica dell'edificio. Egli raccoglie i dati relativi all’edificio, alla sua struttura, agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria e sull' uso di eventuali fonti energetiche rinnovabili. Elabora poi i dati secondo le procedure e determina il fabbisogno energetico dell’involucro e dell’energia primaria per la climatizzazione invernale, estiva e la produzione di acqua calda sanitaria, calcola le emissioni di CO2 e fornisce le indicazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.
Infine produce l'attestato di certificazione energetica con l'indicazione della classe di appartenenza dell'edificio, utile, e in molti casi obbligatorio, per le agevolazioni di legge sul risparmio energetico, per il rogito e l'affitto o per la ristrutturazione e l'edificazione di un immobile.
Il certificatore energetico deve possedere un diploma o una laurea tecnica di primo o di secondo livello essere iscritto al rispettivo albo professionale, aver frequentato un corso abilitativo riconosciuto e aver superato l'esame finale.
Negli ultimi dodici mesi sono aumentate sensibilmente le richieste per il profilo di green software developer, un professionista impegnato nello sviluppo e nella creazione di applicativi software che consentono di gestire al meglio le risorse hardware a disposizione delle aziende.
Tra suoi i compiti principali rientra quello di creare software di virtualizzazione user-friendly, grazie ai quali viene incrementata la capacità di utilizzo dei server di circa il 70%, permettendo di ridurre sensibilmente la quantità di hardware utilizzati e i relativi costi energetici. Un software più efficiente aumenta le prestazioni dei macchinari, rendendone più semplice e veloce la fruizione e riducendo di fatto i tempi di utilizzo e il relativo consumo energetico.
A questa posizione possono ambire giovani laureati in materie tecnico/informatiche. Sono requisiti fondamentali l’orientamento alle nuove tecnologie (anche quelle ancora in fase di sperimentazione) e una buona conoscenza della lingua inglese.
L’Esperto di progettazione di sistemi di energie rinnovabili gestisce e coordina la progettazione di diversi sistemi di energia rinnovabile (eolico, solare, di biomasse), intervenendo sulla distribuzione delle energie in un determinato territorio e sulla loro composizione/combinazione.
In particolare si occupa di:
stimare l’impiego delle diverse tecnologie (solare, eolico, biomasse) determinando le possibilità di utilizzo delle medesime nei diversi contesti (zone rurali, urbane) e in relazione alle diverse caratteristiche (densità e verticalità dei centri urbani, problemi di carattere estetico-urbano;
caratteristiche delle diverse categorie delle biomasse; aspetti di inquinamento e pericolosità; condizioni di ventosità; vincoli paesaggistici, militari, ambientali, idrogeologici, naturalistici, urbanistici, costieri);
definisce una progettazione di massima (individuazione di una linea di frazionamento della potenza in un numero limitato di località e siti);
verifica le condizioni quanti-qualitative definite dal manager esperto nella programmazione
consulta esperti e professionisti (architetti, esperti naturalisti, architetti del paesaggio, architetti urbani e l'esperto di valutazione dell'impatto ambientale regionale e di valutazione ambientale strategia).
Vediamo come sta procedendo in questo senso e oramai da diversi anni l'Unione Europea.
l'Unione Europea stabilisce come prioritaria la crescita sostenibile e un'economia competitiva basata non solo sulla riduzione delle emissioni inquinanti ma anche sulla creazione di nuove competenze.
Università ed Enti preposti si trovano spesso ad interagire con il territorio affinché la formazione ambientale possa porsi adeguatamente in anticipo sulla previsione dei fabbisogni professionali e formativi, proponendo figure innovative che rispondano in modo rapido al nuovo mercato.
A questo proposito, è possibile notare l'aumento, relativo agli ultimi 10 anni, dei master universitari di tematica ambientale, stimati in circa 2000 corsi, promossi mediamente annualmente da oltre 500 enti pubblici e privati e che vedono un numero di partecipanti compreso fra le 50-55.000 persone.
In questo contesto si inquadrano le figure professionali riferite ad aree individuate come prioritarie a partire dall'edilizia sostenibile, tema di assoluta importanza nell'ambito della tutela ambientale: a livello mondiale, il patrimonio edilizio infatti responsabile circa del 40% dell'impiego di energia primaria e di una quota analoga delle emissioni di gas serra e produzione di rifiuti.
E' inevitabile quindi una conduzione nel senso green building delle azioni di riduzione, con lo sviluppo di professioni inerenti la bioedilizia, la progettazione e la produzione di materiali a basso impatto ambientale, la realizzazione di sistemi di riscaldamento e raffreddamento passivi, integrati non convenzionalmente ai tradizionali per una gestione ottimizzata dei servizi.
La figura dell'ingegnere è destinata ad assumere una nuova connotazione di prefiguratore di bisogni, consapevole di contribuire alla ricerca e alla messa a punto di soluzioni condivise per la costruzione e il mantenimento di equilibri sostenibili, principalmente su tre linee fondamentali:
La prima è la tutela ambientale, con progettisti di impianti e coordinatori di prevenzione, regolazione e controllo dei processi antropici ad eventuale modifica o danno degli ecosistemi.
Rientrano in questo ambito gli ingegneri civili e ambientali, esperti nel controllo delle opere che comportano modificazioni della biosfera in riferimento alle funzioni antropiche, in grado di sviluppare strategie di prevenzione e risanamento di siti inquinanti, di riduzione del consumo di risorse e di energia, di corretto smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e riciclo dei materiali.
La seconda è la pianificazione ambientale e territoriale di parchi ed aree protette, con esperti di valutazione ambientale, progettisti in riqualificazione urbana, esperti di fattibilità di programmi di azioni ed interventi, tecnici della gestione ambientale.
Etichette:
assunzioni 2015,
certificatore energetico,
Conto Energia,
energy manager,
figure professionali,
fotovoltaico,
Project Engineer,
Responsabile per la conservazione
sabato 16 maggio 2015
INPS: dati importi pensione media donne e uomini
L'importo per le donne è pari, in media, al 68,3% di quella degli uomini. La spesa complessiva per le pensioni dei dipendenti pubblici ammonta a quasi 65 miliardi di euro Tweet13 Inps, la proposta di Boeri: "Reddito minimo per gli over 55" Pensioni il primo del mese e reddito minimo agli over 55: le proposte del presidente dell'Inps Pensioni, i dati dell'Inps: più al sud che al nord, due su tre sotto i 750 euro 15 maggio 2015 La pensione media lorda mensile dei dipendenti pubblici è al primo gennaio 2015 di 1.772,9 euro, 10 euro in più rispetto allo scorso anno. L'importo medio, calcola l'Inps, è più alto per gli uomini, 2.175,1 euro contro i 1.486 euro delle donne. Queste ultime rappresentano il 58,4% del totale dei pensionati ma l'importo è pari, in media, al 68,3% di quella degli uomini.
La pensione media lorda mensile dei dipendenti pubblici è al primo gennaio 2015 di 1.772,9 euro, 10 euro in più rispetto allo scorso anno. L'importo medio, calcola l'Inps, è più alto per gli uomini, 2.175,1 euro contro i 1.486 euro delle donne. Queste ultime rappresentano il 58,4% del totale dei pensionati ma l'importo è pari, in media, al 68,3% di quella dei maschi. Sono alcuni dei dati che si leggono sull'Osservatorio della Gestione dipendenti pubblici, pubblicato sul sito istituzionale dell'Inps. Le pensioni erogate dall'Inps Gestione Dipendenti Pubblici al 1 gennaio 2015 sono 2.818.300, lo 0,16% in più rispetto a quelle vigenti al 1 gennaio 2014. La spesa complessiva ammonta a quasi 65 miliardi di euro, in aumento dello 0,75% rispetto all'anno precedente.
L'importo medio lordo mensile delle pensioni erogate è di 1.772,9 euro. Una media che è più alta per gli uomini, 2.175,1 euro contro i 1.486 euro delle donne. Queste ultime rappresentano il 58,4% del totale dei pensionati ma percepiscono, in media, una pensione di importo pari al 68,3% di quella dei maschi.
Le pensioni vigenti dei dipendenti pubblici nel 2015 valgono in media 1.772 euro al mese, circa il 72% in più rispetto a quelle medie dei lavoratori dipendenti del settore privato (1.026 euro). Sulle pensioni liquidate nel 2015 la differenza è tra 1.872 euro per i pensionati pubblici e 1.012 euro per i privati. La spiegazione in questa grande differenza tra gli importi degli assegni è nelle carriere meno discontinue e più lunghe dei lavoratori pubblici e nelle retribuzioni medie più alte rispetto al settore privato. Se si guarda alle pensioni liquidate nel 2014 dei pubblici, la media per le pensioni di vecchiaia è di 2.228 euro (con un picco di oltre 5.600 euro per le pensioni dei sanitari) mentre per i trattamenti di anzianità contributiva l'importo medio raggiunge i 1.949 euro. Per i lavoratori del settore privato le pensioni di vecchiaia liquidate nel 2015 raggiungono i 1.469 euro medi, importo che scende a 1.388 se si escludono i fondi a contabilità separata come i telefonici (2.233 l'importo medio) e i dirigenti d'azienda (4.282 l'importo medio).
Dall'analisi dei dati relativi alle singole Casse emerge che il maggior numero di pensioni, 1.677.746, è a carico della Cassa trattamenti pensionistici dipendenti statali, seguita dalla Cassa pensioni dipendenti Enti locali, con 1.054.013 pensioni erogate, dalla Cassa pensioni sanitari, con 68.540, dalla Cassa pensioni insegnanti, con 15.095, e dalla Cassa pensioni ufficiali giudiziari con 2.906 trattamenti pensionistici. La spesa per le pensioni erogate dalla Cassa trattamenti pensionistici dipendenti statali è di 40,8 miliardi, pari a circa il 63% del totale, mentre quella per la Cassa pensioni dipendenti Enti locali di 21,1 miliardi (31%). Il restante 6% della spesa, pari a quasi 4 miliardi, risulta suddivisa fra le altre tre Casse.
Il numero delle nuove pensioni liquidate nell'anno 2014 è stato di 100.806 unità, di cui circa il 60% nella Cassa trattamenti pensionistici dipendenti statali, il 36% nella Cassa pensioni dipendenti Enti locali e il restante 4% nelle altre tre Casse. La ripartizione secondo la tipologia delle pensioni mostra che il 41% del totale sono pensioni di anzianità/anticipate, il 13,4% pensioni di vecchiaia, il 7,3% di inabilità ed il 38,2% ai superstiti. La spesa per le nuove pensioni liquidate è stata di quasi 2,5 miliardi di euro, pari a circa il 4% della spesa totale.
L'importo medio mensile delle pensioni liquidate nel 2014 ammonta a 1.872,8 euro, il 6% in più rispetto all'importo medio riferito all'intero complesso delle pensioni vigenti.
Etichette:
dati importi,
dipendenti pubblici,
donne,
INPS,
pensione media,
spesa complessiva,
uomini
martedì 12 maggio 2015
La «Dis-coll» è online solo domande telematiche. Le istruzioni dell'Inps
La domanda per l'indennità di disoccupazione Dis-Coll può essere inoltrata all'Inps esclusivamente per via telematica. La Dis-Coll è rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi che siano rimasti involontariamente senza lavoro tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015. L'Inps fornisce le istruzioni per l'inoltro della domanda.
Il modello da utilizzare è quello presente sul sito dell’INPS nella sezione “Modulistica”, denominato “Mod. DIS-COLL (COD. SR154)”.
Il nuovo sostegno economico, rivolto ai rapporti di co.co.co. e co.co.pro. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, scatta per gli eventi di disoccupazione involontarie verificatesi nell’anno 2015.
Requisiti – Affinché l’interessato possa ottenere la DIS-COLL è necessaria la presenza congiunta dei seguenti requisiti:
• stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda (art. 1, co. 2, lett. C) del D.Lgs. n. 181/2000);
• maturazione di almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
• maturazione, nell'anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, di un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
L’INPS, con la pubblicazione della circolare n. 83, ha emanato le disposizioni attuative per l’erogazione agli eventi diritto della speciale indennità di disoccupazione prevista dal D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, in attuazione delle deleghe introdotte dal Jobs Act.
L'indennità di disoccupazione infatti, entrata in vigore lo scorso primo maggio insieme alla Naspi, potrà essere richiesta soltanto sul sito dell'Inps tramite apposito Pin.
L’indennità Dis-Coll è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati nell’anno solare in cui si è verifica la cessazione del lavoro e a quello precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. Il calcolo dell’importo dell’indennità Dis-Coll si basa sulle seguenti disposizioni:
- nel caso in cui il reddito medio mensile sia pari o inferiore, per l’anno 2015, all'importo di 1.195 euro la Dis-Coll è pari al 75% della retribuzione;
- nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della Dis-Coll è pari al 75% del predetto importo a cui si aggiunge il 25% della differenza tra il reddito medio mensile e l’importo di 1.195 euro.
Per l’anno 2015, la Dis-Coll non potrà superare l’importo massimo fissato in 1.300 euro al mese. Inoltre la circolare Inps precisa che l’importo dell’indennità di disoccupazione si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente fino alla data di cessazione del rapporto di collaborazione, entro un tetto massimo di 6 mesi. Ai soli fini della durata, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
Domanda telematica per la Dis-Coll
Come annunciato dalla circolare Inps, la domanda per l'indennità Dis-Coll a partire può essere inoltrata esclusivamente per via telematica. Il cittadino deve accedere ai servizi telematici dell'Inps tramite il proprio Pin personale e poi seguire il percorso indicato: Home > Servizi Online > Elenco di tutti i Servizi > Servizi per il cittadino> Invio domande prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) > Dis-Coll.
L’avente diritto deve comunicare all’INPS, entro trenta giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività e:
o in caso reddito annuo inferiore o pari al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, la prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno;
o in caso di reddito superiore al predetto limite, il diritto alla prestazione decade.
Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
Attività di lavoro occasionale di tipo accessorio:
la prestazione sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Il beneficiario decade dall'indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi di seguito elencati:
perdita dello stato di disoccupazione;
mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti;
nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
nuova attività lavorativa autonoma senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;
raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL.
Etichette:
co.co.co.,
co.co.pro,
Dis-coll,
domande telematiche,
istruzioni dell'Inps,
l'indennità di disoccupazione,
Mod. DIS-COLL,
pin,
requisiti
domenica 10 maggio 2015
Lavoro stagionale 2015 via alle domande
Via libera all'ingresso in Italia di 13 mila stagionali extracomunitari, che verranno impiegati in agricoltura o nel settore turistico alberghiero. Gli ingressi previsti dal Decreto flussi 2015 e i paesi di provenienza. Invio delle domande da oggi 8 maggio 2015 fino alle 24 del 31 dicembre, i datori di lavoro possono presentare le domande di assunzione.
Secondo il decreto flussi pubblicato in Gazzetta Ufficiale, i lavoratori potranno arrivare da: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea del Sud, Egitto, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia. Indipendentemente dalla cittadinanza, potranno però arrivare anche lavoratori che sono stati qui negli anni passati.
Per 1500 lavoratori che in passato sono già entrati in Italia per almeno due anni consecutivi, è previsto anche il rilascio di un nulla osta all'ingresso pluriennale. Questo permetterà loro, nei prossimi anni, di essere chiamati in Italia appena servono, senza aspettare la pubblicazione del decreto flussi. In una circolare congiunta dei ministeri dell'Interno e del Lavoro ci sono ulteriori dettagli.
Le domande di assunzione si presentano online, attraverso il sito del ministero dell’Interno https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/. I datori di lavoro possono rivolgersi alle associazioni di categoria, oppure fare da soli.
Rispetto all'anno passato ci sono 2.000 quote in meno disponibili, riduzione motivata “sulla base dei dati relativi agli ingressi per motivi di lavoro stagionale registrati nel 2014, che hanno evidenziato una differenza tra la quota autorizzata e la sua effettiva utilizzazione”.
Nell'ambito della quota di 13.000 unità, 1.500 ingressi sono riservati ai nulla osta stagionali pluriennali, per i lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro può presentare richiesta di nulla osta pluriennale.
I periodi di lavoro pregresso non devono essere necessariamente quelli precedenti la presentazione della domanda.
Il datore di lavoro deve richiedere allo Sportello Unico per l'Immigrazione il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale, utilizzando il modulo appositamente predisposto.. Uno dei principali vantaggi è quello di consentire al lavoratore di fare ingresso in Italia l’anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito al sito internet del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it), registrandosi e compilando il modulo di domanda C –stag.
Vediamo le offerte di lavoro
Ormai stiamo entrando nel periodo di boom delle offerte di lavoro per l'estate 2015! Visto che mancano pochi mesi all'inizio dell'estate i datori di lavoro si stanno mobilitando sempre di più per cercare personale per la stagione estiva 2015.
Come ogni anno le assunzioni avvengono soprattutto nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione.
Le figure più richieste? Certamente gli animatori e il personale per la gestione dei villaggi turistici, ma non solo.
- School Vacation cerca 60 accompagnatori per vacanze studio negli Stati Uniti, in Canada, in Gran Bretagna, in Irlanda e a Malta.
- Valtur cerca centinaia di cuochi, istruttori sportivi, receptionist, baristi e pasticceri per villaggi turistici in tutta Italia! Per vedere le posizioni aperte visitate il sito dell'azienda.
- Animation Tourism Service cerca 150 animatori turistici, bagnini, istruttori, ballerini, cantanti e animatori polivalenti per villaggi in Italia e all'estero. E' possibile candidarsi entro il 31 maggio. Per tutte le info su questa opportunità leggere l'annuncio di lavoro.
- StarSwiss ricerca 900 figure per villaggi turistici Alpitour alle Maldive, Caraibi, Tanzania; Tunisia, Grecia, Spagna e in altre località del mondo. Si cercano animatori, istruttori sportivi, chef, responsabili dell'assistenza ai clienti, fotografi, intrattenitori e altro ancora. Per saperne di più leggi l'articolo su questa opportunità di lavoro.
- Bluserenza S.p.a. cerca responsabili e personale per tutti i reparti in villaggi turistici 4 stelle situati in Abruzzo, Calabria, Sicilia, Sardegna, Puglia e Piemonte. Per candidarsi visitare la pagina Lavora con noi sul sito dell'azienda.
- Personale villaggi turistici: l’azienda I Grandi Viaggi cerca giovani fra i 18 e i 32 anni, con cittadinanza di uno stato membro dell’UE e con la disponibilità a viaggiare e a lavorare per un periodo di almeno 3 mesi. Si cercano ragazzi e ragazze per ricoprire i ruoli di animatori, tecnici dello spettacolo, istruttori e responsabili sportivi, e addetti e responsabili boutique ed escursioni. Potete trovare tutti i dettagli dell’offerta e le info per candidarvi sul sito di I Grandi Viaggi.
- Club Med cerca animatori, cuochi, camerieri, baristi, addetti alla reception, istruttori sportivi e tecnici dello spettacolo per villaggi turistici e strutture alberghiere. E’ stato organizzato un tour di selezioni per i prossimi mesi. Se siete interessati potete trovare maggiori informazioni sulle figure ricercate e su come partecipare ai recruitment days sulla pagina delle offerte di lavoro per l’estate 2015 di Club Med.
Etichette:
domande,
extracomunitari,
lavora con noi,
lavoro stagionale 2015,
Offerte di lavoro
Il trattamento di integrazione salariale
L’Inps, con la circolare n. 19 del 30 gennaio, ha comunicato la misura, in vigore dal 1° gennaio 2015, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Com’è noto, la cassa integrazione (sia essa ordinaria o straordinaria) comporta la sospensione totale o parziale dell’attività lavorativa, con esonero del datore di lavoro dall’obbligo di corrispondere la retribuzione. Ciò che si è appena detto rappresenta una eccezione alle regole comuni che, piuttosto, dispongono la permanenza dell’obbligo retributivo in capo al datore di lavoro che rifiuti senza giusta causa di ricevere la prestazione lavorativa. Invece, nei casi di crisi o di ristrutturazione che legittimino il ricorso alla cassa integrazione, il legislatore ha ritenuto di sostenere temporaneamente le imprese, esonerandole dal pagamento della retribuzione e dal versamento dei contributi nei confronti dei lavoratori sospesi in cassa integrazione.
Il meccanismo descritto non avviene però a totale danno dei lavoratori, che – se pur perdono la retribuzione –ottengono però dall’Inps un indennizzo, denominato integrazione salariale. Più precisamente, nel caso di cassa integrazione ordinaria l’integrazione è pari all'80% della retribuzione perduta per effetto della sospensione dal lavoro, anche se dopo i primi 6 mesi di sospensione l’indennità non può superare un tetto massimo fissato dalla legge. Nel caso invece di cassa integrazione straordinaria, l’integrazione è sempre pari all’80% della retribuzione perduta, e sempre nel limite di un tetto massimo previsto dalla legge.
Quanto invece ai contributi previdenziali e assistenziali, la legge prevede (sia nel caso di cassa integrazione ordinaria che in quello di cassa integrazione speciale) l’accreditamento di contributi figurativi. Ciò significa che, anche a fronte del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il lavoratore non risulta scoperto, ai fini contributivi, durante il periodo di cassa integrazione che, dunque, anche in assenza dei contributi reali, sarà utile in particolare per la maturazione della pensione.
La riforma del mercato del lavoro, approvata con la legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto alcune modifiche all’attuale sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro.
In particolare, la legge di riforma ha definitivamente incluso nel gruppo delle imprese destinatarie del trattamento di integrazione salariale straordinario alcune tipologie di imprese, oggi ammesse solo annualmente al trattamento con specifici provvedimenti legislativi; tale legge ha, parimenti, messo a regime l’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale. La legge di riforma ha, inoltre, modificato i requisiti per la concessione del predetto trattamento per le imprese in procedura concorsuale.
La legge di riforma ha previsto le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:
a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più' di cinquanta dipendenti;
c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;
d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
Con circolare n. 8 del 20 marzo 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, autorizza l’INPS per l’annualità 2015, ad erogare, entro i limiti previsti di 50 milioni, il trattamento di integrazione salariale autorizzato a seguito di stipula di contratto di solidarietà, nella misura complessiva del 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro.
Le risorse sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati nell'anno 2014 per cui l’INPS dovrà tenere conto dell’ordine cronologico di firma dei relativi contratti. L’onere, dei 50 milioni di euro per l'anno 2015, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.
L’INPS dovrà monitorare la situazione delle risorse erogate ed al raggiungimento dell’80% della spesa a sua disposizione, deve effettuare apposita comunicazione al Ministero affinché possa prendere gli opportuni provvedimenti. Comunque l’INPS è tenuta ad interrompere le erogazioni al raggiungimento della somma complessivamente stanziata.
Ecco i limiti stabiliti per il 2015
Per quanto riguarda l’indennità di mobilità, per il 2015 la misura è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale. L’importo massimo stabilito è:
- 971,71 euro lordi / 914,96 netti per retribuzione inferiore o uguale a 2.102,4 euro
- 1.167,91 / 1.099,70 netti per una retribuzione superiore ai 2.102.24 euro.
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia stabilito dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere per il 2015, rivalutato ai sensi dell’art. 2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato in:
- euro 635,34 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 598,24.
Per quanto riguarda i due ammortizzatori social,i la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI è pari, ad 1.195,37 euro per il 2015.
L’importo massimo mensile fissato dall’INPS per l’anno in corso deve essere pari o inferiore a 1.167,91 euro.
Parlando dell’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2015 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2014, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.
L’importo massimo è dunque pari
- 1.165,58 euro per ciò che riguarda il massimale più alto
- 969,77 euro quanto al massimale più basso.
In ultimo l’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari nel 2015 a 580,14 euro.
Etichette:
ASPI,
importi,
importi massi,
Indennità di disoccupazione,
INPS,
integrazione salariale,
mini Aspi,
retribuzione,
trattamento straordinario
Iscriviti a:
Post (Atom)