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mercoledì 21 maggio 2014

Rimborsi da 730 per il 2014



Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati.


Stop al pagamento in busta paga dei maxi-crediti d’imposta del modello 730. La novità inserita nella legge di stabilità approvata a fine dicembre aveva dichiaratamente una funzione anti-truffe, ma la sua concreta applicazione sta portando qualche preoccupazione tra i contribuenti che ogni anno sfruttano la possibilità di farsi accreditare direttamente sullo stipendio le somme relative a detrazioni ed altre agevolazioni fiscali. Da quest’anno scatta un filtro nel caso di crediti d’imposta di importo superiore ai 4.000 euro. In questo caso la somma non sarà più erogata dal sostituto d’imposta ma dall’Agenzia delle Entrate, al termine di controlli «anche documentali» sulla spettanza delle detrazioni. Ovvero oltre i 4.000 euro scattano i controlli dell'Agenzia delle Entrate.

Comunque il contribuente non deve trasmetterlo personalmente all’Agenzia delle Entrate perché a questo adempimento ci pensano, a seconda dei casi, il datore di lavoro o l’ente pensionistico o l’intermediario abilitato (Caf e iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro);

il rimborso dell’imposta arriva direttamente in busta paga (luglio) o con la rata della pensione (agosto o settembre); in alternativa, dal 2014 è possibile utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730/2014, per pagare, oltre all’Imu, anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24;

se dall’elaborazione del 730 emerge un saldo a debito, invece, le somme vengono trattenute direttamente in busta paga (luglio) o dalla pensione (agosto o settembre).

Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,40%), viene trattenuta dalle competenze dei mesi successivi.

Il contribuente può anche chiedere di rateizzare in più mesi le trattenute, indicandolo nella dichiarazione; per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

Dal 2014, l’Agenzia delle Entrate, entro il mese di dicembre (oppure entro sei mesi dalla data della trasmissione del modello, se questa è successiva alla scadenza del 30 giugno), effettua dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate.

La data da segnare per chi effettua la dichiarazione a mezzo di CAF e altri sostituti d'imposta è quella del 31 maggio. In tale data infatti, i contribuenti sopramenzionati avranno l'obbligo di effettuare la dichiarazione per rispettare la scadenza del 730 2014.

La scadenza del modello Unico 2014 invece sarà, fortunatamente più lontana nel tempo. Per fortuna sì, perché gli impegni fiscali nell'ultimo non hanno minimamente tenuto degli oneri per contribuenti e professionisti, finendo col creare un calendario tutt'altro che apprezzabile e che spesso ha generato non pochi disagi. Così, arriva una nota rassicurante per quanti temevano che, per modello 730 e Unico 2014, la scadenza fosse la stessa. Chi invia la dichiarazione online avrà tempo addirittura fino al 30 settembre mentre per coloro i quali non volessero o non avessero tale opportunità, la scadenza del modello Unico 2014 è fissata al prossimo 30 giugno.


Questi, se provenienti da somme versate in eccedenza, non verranno liquidati automaticamente attraverso la busta paga di luglio, ma verranno sborsati direttamente dall'Agenzia delle Entrate.




mercoledì 14 maggio 2014

Bonus Irpef 80 euro esteso a chi è in cassa integrazione e ai lavoratori in mobilità o con indennità disoccupazione




Anche i cassintegrati, i disoccupati che percepiscono l'indennità e i lavoratori in mobilità riceveranno il bonus Irpef di 80 euro. È quanto prevede una circolare applicativa dell'Agenzia delle Entrate. Il bonus spetta anche i lavoratori ''non residenti'' in Italia se il reddito percepito vale ai fini imponibili per il fisco italiano. Non spetta se, in base alle convezioni contro le doppie imposizioni, non si pagano le tasse in Italia. Nella circolare si specifica che gli 80 euro sono riconosciuti anche ai lavoratori part-time, rapportato al periodo di lavoro effettivo.

Il diritto al bonus, infatti, è da considerare «automatico», perché le somme percepite costituiscono proventi comunque conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, quindi assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti. In particolare, l'entità del credito va calcolata in riferimento alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo anche conto dei giorni che danno diritto alle indennità. Naturalmente, spetta all'ente erogatore, in qualità di sostituto d'imposta, il compito di determinare in via automatica la spettanza del credito e il relativo importo sulla scorta dei dati in suo possesso.

I redditi soggetti all'imposta sostitutiva per l'incremento di produttività non rientrano nel calcolo della soglia di reddito di 26mila euro, che fa perdere il diritto al bonus Irpef. Nel 2014 la retribuzione di produttività individuale che può beneficiare di questa agevolazione fiscale non può essere complessivamente superiore a 3mila euro lordi e questa cifra non contribuisce al raggiungimento della soglia di 26mila euro di reddito complessivo. Allo stesso tempo, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della «capienza» dell'imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.

Tra le precisazioni l'Agenzia dell'Entrata mette in evidenza che il credito d'imposta di 80 euro spetta anche ai lavoratori deceduti, in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentato da uno degli eredi

La circolare descrive i passaggi che il datore di lavoro (sostituto d'imposta) deve seguire per il calcolo del credito. Una volta calcolato il credito, la successiva ripartizione potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. Per semplicità di applicazione, è comunque possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell'intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell'anno 2014. Ad esempio, per i rapporti di lavoro che si protraggono per l'intero anno 2014 l'importo del credito di 640 euro su base annua potrà essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014. Nel caso di contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell'anno, inoltre, il sostituto d'imposta deve calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo. Ad esempio, un lavoratore il cui reddito complessivo é di 22mila euro e che ha svolto 120 giorni di lavoro nel 2014 avrà diritto a un credito pari a 210,41 euro (640/365 x 120).

Dopo aver individuato l'importo complessivo del credito spettante, particolare attenzione dovrà poi essere posta nella ripartizione del bonus nelle varie buste paga da maggio in poi.

Infatti, l'importo da erogare nel mese andrà considerato in base ai giorni di cui é composto il singolo mese di retribuzione. Viene inoltre chiarito che nel conto vanno anche i redditi da cedolare secca: il documento precisa che con l'obiettivo di verificare il limite di 26mila euro, oltre il quale il lavoratore non ha diritto al «Bonus Irpef», si deve tenere conto anche dei redditi provenienti dall'affitto di immobili assoggettati a cedolare secca.


martedì 29 aprile 2014

Busta paga di maggio 2014 come applicare il credito di 80 euro



Arrivano a tempo record le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per applicare a partire dalla busta paga di maggio il bonus Irpef da 80 euro. E' stata infatti pubblicata la circolare con le indicazioni per riconoscere il credito ai lavoratori dipendenti "e assimilati" con un reddito fino a 26 mila euro.

Il bonus per lavoratori dipendenti e assimilati sarà riconosciuto in busta paga, a partire da maggio, senza dover fare alcuna domanda. Il credito, riservato a chi guadagna fino a 26mila euro, sarà infatti erogato direttamente dai datori di lavoro in tutti i casi in cui l'imposta lorda dell'anno è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

Chi ha tutti i requisiti per ricevere il bonus, ma non ha un sostituto d'imposta, ad esempio perché il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, chiarisce l'Agenzia, potrà comunque richiederlo nella dichiarazione dei redditi per il 2014.

I soggetti titolari nel 2014 di redditi da lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, per esempio le colf casalinghe, e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi 2014, utilizzarlo in compensazione, o richiederlo a rimborso. E' uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in merito al bonus Irpef.

"Siamo in presenza di un bonus, che è in media annua di 54 euro, e non di un intervento strutturale. Meglio di niente, però non è quello che era stato detto", anche per quanto riguarda "la platea, che non è larga come si era detto all'inizio". E’ quanto ha sostenuto il leader della Cisl, Raffaele Bonanni sottolineando che comunque questo da solo non basta per rilanciare i consumi e quindi l'economia. "Mi pare - ha aggiunto - siano provvedimenti che hanno il sapore elettoralistico".

I contribuenti che hanno diritto al credito sono i soggetti che nel 2014 percepiscono redditi da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati) - al netto del reddito da abitazione principale - fino a 26 mila euro, purché l'imposta lorda dell'anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Il bonus spetta invece se l'imposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, ad esempio quelle per carichi di famiglia.

Il credito complessivo di 640 euro, 80 euro mensili a partire da maggio, vale per i redditi fino a 24mila euro. Se il reddito supera i 24mila il bonus si riduce gradualmente fino a 26 mila. Il bonus (che non concorre alla formazione del reddito) andrà ai lavoratori dipendenti e assimilati la cui imposta lorda sia superiore all'importo della propria detrazione per lavoro dipendente. Inoltre, per espressa previsione del Decreto legge, il credito "è rapportato al periodo di lavoro nell'anno". Per questo motivo il credito dovrà essere calcolato in relazione alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell'anno.

I sostituti d'imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Nel caso in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni del mese di giugno, ma dovranno comunque assicurare al lavoratore tutto il credito spettante nel corso del 2014.

I soggetti titolari nel corso dell'anno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso.

I contribuenti che non hanno i requisiti per ricevere il bonus, ad esempio perché hanno un reddito complessivo superiore a 26 mila euro per via di altri redditi (oltre a quelli erogati dal sostituto d'imposta), devono comunicarlo al sostituto che recupererà il credito nelle successive buste paga. Se un contribuente ha comunque percepito un credito in tutto o in parte non spettante dovrà restituirlo nella dichiarazione dei redditi.

I soggetti titolari nel 2014 di redditi da lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, per esempio le colf casalinghe, e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi 2014, utilizzarlo in compensazione, o richiederlo a rimborso.

Per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei datori di lavoro, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi. Il credito spettante è attribuito dai datori di lavoro ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

I sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. In particolare, i sostituti d’imposta devono effettuare le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai dati di cui i sostituti d’imposta entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014.

Il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, il credito di euro 640, o il minore importo spettante per effetto della riduzione prevista per i titolari di reddito complessivo superiore a euro 24.000 ma non a euro 26.000, deve essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno.

Al riguardo si precisa che il calcolo del periodo di lavoro nell’anno 2014 va effettuato tenendo conto delle ordinarie regole applicabili a ciascuna tipologia di reddito beneficiaria, non prevedendo il decreto delle deroghe a tal riguardo.

Il bonus (che non concorre alla formazione del reddito) andrà ai lavoratori dipendenti e assimilati la cui imposta lorda sia superiore all'importo della propria detrazione per lavoro dipendente. Inoltre, per espressa previsione del Decreto legge, il credito "è rapportato al periodo di lavoro nell'anno". Per questo motivo il credito dovrà essere calcolato in relazione alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell'anno.

Il datore di lavoro (sostituto d’imposta) utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all’applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni.

“L’INPS recupera i contributi non versati dai datori di lavoro alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto
d’imposta.

I soggetti titolari nel corso dell'anno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso.


lunedì 10 febbraio 2014

730 per il 2014 a credito con doppio controllo sui familiari a carico



A partire dal 2014, doppio controllo - del sostituto d'imposta e delle Entrate - sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia dei contribuenti che presentano un modello 730 con importi a credito complessivamente superiori a 4.000 euro.

Le detrazioni Irpef applicate nella dichiarazione dei redditi 2014 riservano un’amara sorpresa per molti contribuenti: addio al rimborso automatico in busta paga se si ha diritto a detrazioni fiscali oltre 4mila euro, per carichi di famiglia o per crediti in eccedenza dell’anno precedente. In questi casi, scatteranno i controlli dell’Agenzia delle Entrate per la restituzione di somme in eccedenza e solo dopo una verifica si avrà diritto a incassare il credito d’imposta: lo prevede la Legge di Stabilità 2014 (comma 586).

Per le dichiarazioni presentate a partire dall’anno 2014, ovvero per i modelli 730/2014 relativi ai redditi dell’anno 2013 viene introdotta una forma di controllo preventivo volto a contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d’imposta o dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’assistenza fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione telematica della dichiarazione (sei mesi decorrenti dal 30 giugno e dal 10 novembre per il modello 730 integrativo), ovvero dalla data della effettiva trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettuerà dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

Il rimborso che risulterà spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo verrà successivamente erogato dalla stessa Agenzia delle Entrate e non più dal sostituto di imposta.

L’effetto pratico di questo ulteriore controllo, ulteriore rispetto a quello già eseguito dal sostituto di imposta o dal CAF/professionista abilitato, è quello di allungare ulteriormente i tempi del rimborso dell’eccedenza di imposta del contribuente.

I controlli devono, infatti, essere effettuati entro sei mesi dalla scadenza dei termini di invio delle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate posticipando di conseguenza il termine del rimborso stesso. Quest’ultimo sarà poi erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate con una tempistica che non è stata definita dal disegno di legge.

Oltre al controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia rimangono in essere gli ulteriori possibili controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

La relazione illustrativa al disegno di legge chiarisce che “il controllo preventivo è diretto al riscontro dei dati esposti nelle dichiarazioni che presentano elementi sintomatici di particolari criticità e non pregiudica gli altri controlli previsti dalla disciplina in materia di imposte sui redditi.

In particolare, prima dell’erogazione del rimborso, qualora questo sia determinato, anche in parte, da detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze d’imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, il controllo preventivo viene effettuato sulla documentazione attestante i carichi di famiglia che hanno dato luogo al rimborso ovvero all’eccedenza d’imposta”.

La norma prevede un controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro non estensibile, salvo modifiche in sede di conversione, al caso frequente di mancanza di detrazioni per carichi di famiglia con contemporanea presenza di cospicui crediti di imposta.

La relazione illustrativa invece accomuna la presenza delle detrazioni di famiglia alle eccedenze di imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, dando adito ad un primo dubbio: cosa succede se un contribuente non ha carichi di famiglia ma ha un’eccedenza a credito riportata dall’anno precedente di importo superiore a 4.000 euro? Tale dichiarazione è soggetta all’ulteriore controllo dell’Agenzia delle Entrate o può essere liquidata dallo stesso sostituto di imposta o CAF/professionista abilitato che è intervenuto con possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre)?

Se lo scopo della norma è quello di verificare la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia se ne dovrebbe dedurre che, in mancanza delle stesse, le relative dichiarazioni non dovrebbero essere assoggettate a questo ulteriore controllo indipendentemente dall’importo del credito.

Qualora invece la finalità della norma sia quella di verificare tutte le situazioni a credito IRPEF di importo superiore a 4.000 euro non si comprende l’esplicito riferimento dell’articolo ai carichi di famiglia. In quest’ultimo caso sarebbe stato sufficiente un riferimento all’ammontare dell’eccedenza di imposta IRPEF.

Ricordiamo che sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel corso dell’anno solare oggetto della dichiarazione hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;

la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);

il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13, legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001);

il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Mentre non deve essere considerato il reddito degli immobili sfitti (rendita catastale) assoggettati ad IMU (imposta municipale unica) prevista dal D.Lgs. n. 23/2011.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

i discendenti dei figli;

i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);

i generi e le nuore;

il suocero e la suocera;

i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);

i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Se ne ricava che i contribuenti senza familiari a carico non saranno sottoposti a controllo aggiuntivo, e continueranno a ricevere i rimborsi automaticamente senza alcun controllo. Ricordiamo che la legge considera a carico i familiari, anche se non conviventi, che hanno conseguito un reddito complessivo inferiore 2.840,51 euro. Per familiari si intendono coniuge (a meno che non sia intervenuta separazione legale) e figli. Si possono considerare a carico anche i conviventi (fermo restando il precedente limite di reddito) seguenti: coniuge legalmente ed effettivamente separato, discendenti dei figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, nonni.



venerdì 23 agosto 2013

Rimborsi fiscali da 730 2013 per chi ha perso lavoro


Magra consolazione, però sarà una “retribuzione” un rimborso veloce per chi non ha più un datore di lavoro e vanta un credito fiscale. Infatti possono presentare il modello 730 ottenendo in tempi rapidi il rimborso delle imposte versate in più. Ossia rimborsi rapidi per chi ha percepito redditi da lavoro dipendente nel 2012, ma ha successivamente perso il posto. Li ha previsti l'Agenzia delle Entrate.

Dal 2 al 30 settembre, ha spiegato l'Agenzia delle Entrate, chi ha percepito redditi da lavoro dipendente nel 2012 ma ha perso il posto di lavoro può presentare il modello 730 a un Caf o a un intermediario abilitato, per ottenere in tempi brevi il rimborso delle imposte a credito direttamente dall'Agenzia. Questo è stato previsto da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Befera, che ha reso operativa una norma del decreto del fare. Fino ad oggi era necessario fare il modello unico, con attese di anni.

Il rimborso delle imposte verrà direttamente eseguito dall'Agenzia delle Entrate. Per velocizzare ancor più i tempi è possibile comunicare il proprio Iban alle Entrate seguendo le istruzioni pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione. La novità, contenuta nel Decreto del Fare (art. 51 bis, comma 4, Dl 69/2013), è resa operativa, a due giorni dalla pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale, dal provvedimento del direttore dell'Agenzia firmato oggi. Tutti i passi da seguire sono illustrati nella circolare n. 28/E.

Per ottenere il rimborso in tempi rapidi, è semplice e rapido l'accredito del rimborso fiscale sul proprio conto corrente bancario o postale. E' necessario comunicare l'Iban all'Agenzia delle Entrate compilando il modello disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it, nella sezione Cosa devi fare -Richiedere - Rimborsi - Accredito rimborsi su conto corrente. Il modello deve essere inviato utilizzando i servizi online dell'Agenzia oppure consegnato in un qualsiasi ufficio delle Entrate. Il provvedimento e la circolare sono disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.it - all'interno della sezione "Normativa e prassi".

Soggetti interessati

Possono presentare la dichiarazione 730-Situazioni particolari per i redditi 2012 i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati che non hanno potuto presentare il modello 730 ordinario in mancanza di un sostituto d’imposta (ossia che hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego) che potesse effettuare il conguaglio. È questo il caso, ad esempio, dei contribuenti che, nell’attuale contesto di congiuntura economica, hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego. Per il 2013 questa possibilità è riconosciuta ai soli contribuenti che vantano un risultato finale della dichiarazione a credito mentre dall'anno prossimo sarà allargata anche a chi deve versare le imposte.

Per i soli soggetti per i quali emerge, per l’anno 2012, un complessivo credito d’imposta, è prevista la possibilità di presentare nel 2013 il modello 730-Situazioni particolari, in modo da ottenere in tempi rapidi il rimborso delle imposte.

Pertanto, la suddetta dichiarazione può essere presentata nel 2013 solo se dalla stessa risulti un esito contabile finale a credito.


http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/cosa_devi_fare

lunedì 24 giugno 2013

Controlli sui conti correnti anche per i lavoratori dipendenti

Il Fisco potrà controllare anche i conti corrente dei dipendenti in caso di scostamenti e movimentazioni fra la Dichiarazione dei redditi e le indagini bancarie effettuate, ad esempio, all’interno delle procedure del Redditometro. A renderlo chiaro è la Corte di Cassazione con la sentenza 3 aprile n. 8047. Oltre che sulle imprese, gli accertamenti verranno svolti anche per questi lavoratori non autonomi, dunque dipendenti, quando ci si trovi di fronte ad evidenti anomalie.

Conti correnti senza segreti per il Fisco. Dal 24 giugno 2013 parte la nuova anagrafe dei conti: le banche e gli altri operatori finanziari potranno inviare all'amministrazione i dati e le movimentazioni bancarie di ciascun correntista. Adesso a piena  applicazione la disposizione del Dl 201/2011 che ha imposto a tutti gli intermediari (banche, Sim, poste e così via) di informare l’Agenzia delle Entrate dei saldi dare-avere risultanti all'inizio e al termine di ciascun esercizio. L'esatta portata delle informazioni da comunicare è stata resa nota solo con il provvedimento del 25 marzo 2013.

E’un quadro dettagliato di tutti i rapporti tra contribuente (persona fisica o giuridica) e intermediari finanziari. Una tessera si è così aggiunta alle molte informazioni a disposizioni del Fisco per verificare (o ricostruire) il reddito di ciascun contribuente in modo da risalire, con scarso margine di errore, al stile di vita e comparare se quanto dichiarato sia compatibile con le spese e gli incassi emersi.

Nel provvedimento del 25 marzo è presunto che si dovranno definire i criteri con cui le Entrate provvederanno all'elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. E da quanto si deduce, sembra che solo eventuali anomalie che emergeranno dalla comunicazione dei saldi bancari potranno indurre il Fisco a controllare un determinato soggetto. Salvo ripensamenti, queste nuove informazioni potranno essere utilizzate per accertamenti di tipo sintetico in capo ai contribuenti, i quali, opportunamente, potrebbero adottare strategie di difesa con largo anticipo rispetto al l'eventuale contestazione.

Si può ipotizzare l'uso che dei dati potrà essere fatto, è attendibile che le movimentazioni bancarie in uscita permetteranno di ricostruire le spese effettuate dal contribuente. Rientrano tra queste i pagamenti con bancomat, gli addebiti diretti in conto, gli utilizzi delle carte di credito o i prelevamenti in contanti.
Potranno confermare il beneficiario dei pagamenti effettuati ovvero il soggetto che ha erogato denaro relativamente ai versamenti. Se il contribuente può disporre di prestiti o donazioni di denaro da terzi privati (parenti o conoscenti) è necessario che i trasferimenti siano effettuati con sistemi tracciabili (assegni o bonifici) evitando il denaro contante. Medesime considerazioni, valgono per i versamenti relativi a stipendi, affitti ovvero redditi di vario genere. Nel limite del possibile, vanno evitate le movimentazioni extra-conto. Si pensi ad esempio al cambio assegno, il cui denaro ricevuto è versato successivamente sul conto corrente.

Purtroppo, mancando un collegamento diretto tra le movimentazioni extra-conto e il versamento effettuato, c'è il pericolo che l'Agenzia delle Entrate possa valutare duplicata l'entrata. Questi accorgimenti, potranno agevolare l'eventuale successiva fase di contraddittorio o difesa, quando, cioè, il contribuente è chiamato a fornire chiarimenti. Lì si dovranno produrre quante più prove possibili al fine di confermare che il reddito dichiarato sia coerente con il denaro attuale e per eventuali differenze esistano precise e comprovate spiegazioni.

Quindi al fine di stanare contribuenti rei di evasione fiscale, il fisco può infatti imputare a reddito imponibile i movimenti rilevati sui conti del contribuente anche nel caso in cui non si tratti di un lavoratore autonomo. La sentenza n. 8047 del 3 aprile 2013 estende a tutti, indipendentemente dall'attività professionale svolta, il dovere di giustificare i versamenti bancari che non compaiono nella dichiarazione dei redditi e quindi dimostrare che non si devono applicare prelievi fiscali.

sabato 4 maggio 2013

Fisco: lavoro le detrazioni fiscali 2013. Le novità.



Maggiorazione delle detrazioni per i figli a carico al bonus in caso di disabilità, per ulteriori informazioni si consiglia di visitare la pagina già pubblicata Detrazioni fiscali 2013 figli a carico in busta paga.

Sono solo alcuni degli argomenti trattati dalla circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 denominata  Circolare Omnibus, che affronta tutte le novità fiscali introdotte dalla legge di stabilità del 2013 e dal decreto “Cresci Italia”, con flash e piccoli memo esplicativi sulle principali innovazioni che interessano l’anno in corso.

Con questa circolare Agenzia delle Entrate ha fornito gli strumenti necessari per orientarsi. Dal 2013, detrazioni più alte per i familiari a carico. La legge di stabilità, infatti, ha riservato un trattamento migliore rispetto al passato a favore di milioni di contribuenti con figli a carico innalzando, a partire dal 1° gennaio, gli importi base previsti per le detrazioni Irpef spettanti per ciascun figlio. In particolare, aumenta di 150 euro la detrazione base per i figli di età pari o superiore ai tre anni, passando da 800 a 950 euro, mentre sale di 320 euro quella per i figli più piccoli, cioè di età inferire ai tre anni. In questo caso la detrazione cresce da 900 a 1.220 euro ciascuno. Se il figlio è una persona con disabilità, ricorda l'Agenzia, lo sconto aggiuntivo da sommare alle detrazioni base che spettano per ciascun figlio a carico sale a 400 euro, quasi il doppio rispetto ai 220 euro garantiti dalla precedente normativa fiscale. In questo caso, quindi, l'importo complessivo da portare in detrazione è di 1.350 euro per i figli di età pari o superiore ai tre anni e di 1.620 per quelli più piccoli.

Per le famiglie c'è l'aumento delle detrazioni per i figli a carico, con l'agevolazione in più nel caso il figlio sia portatore di handicap, e la proroga degli sconti per i lavoratori frontalieri. Per le imprese gli ultimi interventi hanno rivisto le regole per la deducibilità delle auto e i meccanismi dei riallineamenti di valori fiscali e civilistici.

sabato 27 aprile 2013

Crediti Iva 2013 le strade per il recupero


E' il 30 aprile l'ultima data utile per inoltrare la richiesta di rimborso. Il modello, da inviare telematicamente, è disponibile sui siti dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello sviluppo economico.

Ancora pochi giorni per chiedere a rimborso o in compensazione il credito Iva del primo trimestre 2013. Entro martedì 30 aprile i contribuenti che, a seguito della prima liquidazione periodica dell'anno, dispongono di un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che sono in possesso di determinati requisiti, possono presentare il modello "IVA TR".

I contribuenti rientranti in determinate categorie, individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, sono ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso entro tre mesi dalla richiesta. Si tratta dei:

contribuenti che hanno effettuato nel trimestre prevalentemente prestazioni di subappalto in edilizia (codice "1" nel frontespizio della richiesta) e hanno emesso fatture senza addebito di imposta (articolo 17, comma 6, lettera a), Dpr 633/1972)

contribuenti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 37.10.1, cioè quelle di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice "2" nel frontespizio della richiesta)

contribuenti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0, cioè che producono piombo, zinco, stagno e semilavorati (codice "3" nel frontespizio della richiesta)

contribuenti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0, cioè che producono alluminio e semilavorati (codice "4" nel frontespizio della richiesta).

Dal 1° gennaio 2013, l'aumento del volume d'affari con le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi, debitori dell'Iva in un altro Stato Ue, riduce la possibilità di rispettare le condizioni per chiedere a rimborso l'Iva trimestrale (o annuale) a credito. La novità va considerata da chi sta predisponendo la richiesta di rimborso del credito Iva del primo trimestre 2013, tramite l'invio dell'istanza (modello Iva TR), entro il prossimo 30 aprile. Dal 1° gennaio 2013, i soggetti passivi stabiliti in Italia devono fatturare le "cessioni di beni e prestazioni di servizi" (diverse dalle operazioni bancarie, finanziarie e assicurative dell'articolo 10, nn. da 1 a 4 e 9), "effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato" Ue (anche se non sono soggette ad Iva in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies).

Deve essere indicato al posto dell'Iva l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale. Sempre da quest'anno, queste operazioni concorrono a formare il volume d'affari del contribuente, a differenza di quanto avveniva in passato.

Anche nel 2012 l'emissione della fattura era obbligatoria per le prestazioni di servizi "generiche", rese a soggetti passivi Iva stabiliti in altri Paesi Ue, anche se queste operazioni non sono soggette a Iva, ai sensi dell'articolo 7-ter, Dpr n. 633/1972. L'imposta è dovuta nell'altro Paese Ue ad opera del committente, attraverso l'inversione contabile. Fino allo scorso anno, però, era previsto che queste operazioni fossero escluse dal calcolo dal volume d'affari, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, Dpr n. 633/1972. L'aumento delle operazioni che concorrono a formare il volume d'affari riduce le possibilità di richiedere a rimborso l'Iva a credito trimestrale (o annuale), usufruendo della disposizione contenuta nell'articolo 30, comma 3, lettera b, Dpr 633/1972 (articolo 38-bis, comma 2, Dpr 633/1972, per il rimborso trimestrale).

Si tratta dei soggetti che richiedono la restituzione dell'eccedenza a credito nel caso in cui siano effettuate cessioni all'esportazione e operazioni assimilate (operazioni non imponibili di cui agli articolo 8, 8-bis e 9, dpr 633/1972) per un ammontare superiore al 25% "dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate" (articolo 30, comma 3, lettera b, dpr 633/1972). L'importo su cui calcolare il 25% dovrebbe coincidere con il volume d'affari, anche se l'Agenzia delle Entrate potrebbe limitare la penalizzazione descritta, in via interpretativa, considerando che l'"ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate" corrisponda soltanto a quelle operazioni che soddisfano il presupposto territoriale, escludendo le cessioni e le prestazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, Dpr n. 633/1972, cioè quelle extraterritoriali. In particolare, per il rimborso Iva trimestrale, viene compilato il rigo TD2 e il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili (numeratore) e quello complessivo delle operazioni effettuate (denominatore) risulta superiore al 25 per cento.

sabato 6 aprile 2013

IRAP 2013 istruzioni per lavoro dipendente

Nuove istruzioni dall’Agenzia delle Entrate sul rimborso IRAP sui costi del lavoro dipendente le aziende possono ottenerne la deduzione con il Modello UNICO 2013 di dichiarazione dei redditi 2012.

La nuova circolare 8/E del 3 aprile spiega come ottenere la restituzione dell’imposta versata per il personale dipendente – introdotto dal Salva Italia per il 2012 e poi esteso ai quattro anni precedenti.

Il Fisco è intervenuto a chiarire di alcune questioni dubbie relative alla deducibilità dalle imposte sui redditi dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa alle spese del personale e, in particolare, segnatamente alle istanze di rimborso da presentarsi a cura dei contribuenti.

Alcuni dei temi affrontati nella circolare n. 8/E/13 riguardano la quota deducibile/rimborsabile dell'Irap versata, ma anche le modalità di cumulo della deduzione in parola con quella forfetaria – già operativa – del 10%, in presenza di spese per interessi passivi.

Per i contribuenti con il periodo di imposta coincidente con l'anno solare, l'Irap può essere dedotta dal reddito relativo al periodo di imposta 2012 (modello Unico 2013) a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano contribuito spese per redditi di lavoro dipendente e per redditi assimilati. Nel caso dei contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, che hanno chiuso l'esercizio in data anteriore al 31 dicembre 2012, la deduzione dell'Irap dalle imposte sui redditi può, invece, essere fruita presentando istanza di rimborso. Per le annualità pregresse è possibile fare istanza di rimborso, esclusivamente per via telematica, per i versamenti per i quali al 28 dicembre 2011 (data di conversione del decreto legge 201/2011) risulti ancora pendente il termine di 48 mesi.

La deduzione sarà pari all’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato e va calcolata al netto delle deduzioni spettanti che sono quelle relative a: contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, spese e contributi assistenziali sostenuti per il personale dipendente a tempo indeterminato, spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratto di formazione e lavoro,  costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo,  indennità di trasferta per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci e alle deduzioni previste per i contribuenti “minori”, che non superano determinate soglie del valore della produzione netta.

Ai fini della deduzione si possono considerare anche:
indennità di trasferta;

somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo;

accantonamenti per il TFR o per altre erogazioni attinenti il rapporto di lavoro dipendente e assimilato da effettuarsi negli esercizi successivi, fermo restando la necessità di recuperare a tassazione la quota IRAP dedotta nel caso in cui la quota accantonata si rilevi successivamente superiore a quella effettivamente sostenuta.

domenica 24 febbraio 2013

Sostituto d'imposta Cud 2013 le novità


Il datore di lavoro, l'ente pensionistico e i sostituti d'imposta in genere devono attestare i redditi di lavoro dipendente (Cud), assimilati e di pensione corrisposti nel 2012, oltre alle ritenute d'acconto operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'Inps e all'ex Inpdap e l'importo dei contributi previdenziali a carico del lavoratore.

Entro il 28 febbraio i sostituti d’imposta dovranno consegnare i modelli CUD 2013 a dipendenti e pensionati, con la certificazione di emolumenti corrisposti e ritenute fiscali quindi i redditi percepiti nell'anno 2012: per le aziende si tratta di certificare i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati.

Nel CUD dovranno essere indicate generalità e codice fiscale del contribuente che ha percepito il reddito; la natura dello stesso; l’oggetto e la data dell’operazione; la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione; corrispettivi, differenziali e premi.

Vediamo  alcune importanti novità presenti  nel modello CUD 2013.

Per i lavoratori residenti in Italia, pur prestando servizio in zone di frontiera, i cosiddetti lavoratori “transfrontalieri”, il limite di reddito esente dalla tassazione è fissato a 6.700 euro (contro gli 8.000 euro del 2011).

Chi versa i contributi e lavora per la prima volta potrà inoltre godere di una ulteriore deduzione per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari grazie al plafond accumulato nei primi 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

La maggiore deduzione fruibile dai lavoratori di prima occupazione per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari;

La detassazione sulle somme erogate per l'incremento della produttività;

L'agevolazione destinata ai lavoratori impiegati all'estero che rientrano in Italia;

Le indicazioni sulla regolarizzazione degli adempimenti e dei versamenti omessi dopo il terremoto in Emilia del 2012 e la detrazione di 145,75 euro per il personale impiegato nel comparto sicurezza prevista per il 2012.

Ricordiamo che i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, a partire dal 2012, possono portare in deduzione dal proprio reddito complessivo (nei venti anni successivi al quinto, di partecipazione a forme di previdenza integrativa) i contributi versati ai fondi complementari, usando  oltre all'ordinario plafond di deducibilità di 5.164,57 euro annui – un ulteriore bonus corrispondente a 2.582,29 euro annui, sino a concorrenza dell'ammontare che corrisponde alla differenza positiva fra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche. Il sostituto d'imposta deve inserire questi dati nella parte B, sezione «Altri dati», nei punti da 122 a 126.

L'agevolazione fiscale prevista dalla legge 238/2010, destinata ai lavoratori italiani che sono rientrati in Italia dopo aver maturato esperienze culturali e professionali all'estero, consiste nell'abbattimento della base imponibile dichiarata ai fini Irpef pari all'80% se i soggetti coinvolti sono donne e al 70% se uomini. Per questa casistica, nella parte B - punto 1, deve essere indicato il 20% o il 30% dei redditi corrisposti ai lavoratori che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale, mentre nelle annotazioni deve essere riportato l'ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (codice BM)

Un’altra novità riguarda l’8 per mille, dove fanno ingresso i nuovi beneficiari “Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa”, “Chiesa apostolica in Italia” e “Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia”.

In caso di personale impiegato nel comparto sicurezza, la detrazione è fissata per quest’anno a 145,75 euro.

È una conferma invece l’abbattimento della base imponibile per il cosiddetto rientro dei cervelli in Italia, ovvero lavoratrici (80%) e lavoratori (70%) – per effetto della legge n. 238/2010 – che hanno avuto esperienze culturali e lavorative all’estero e tornano in Italia: con il codice “Bm” si dà conto degli sconti fiscali per il rientro dei talenti nel Paese. E’ possibile indicare il valore complessivo delle somme erogate e di quelle che non hanno concorso a formare il reddito imponibile dei lavoratori rientrati dall’estero.

Confermati anche le imposte sostitutive dell’IRPEF al 10% per le somme erogate in caso di incrementi della produttività con un massimale di 2.500 euro lordi.

Mentre per i redditi esenti la compilazione del codice BQ non è obbligatorio. Si tratta della nuova annotazione in cui i sostituti d’imposta devono indicare i redditi non tassati da loro erogati, che non incidono sulle imposte dovute dal contribuente.  I sostituti d’imposta non sono tenuti a segnalare nella nuova annotazione BQ del Cud 2013, i redditi esenti da loro corrisposti nel 2012, se i sistemi informativi a disposizione, non consentano di inserire il dato entro il 28 febbraio, data ultima per la consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati.

Di conseguenza, se il sostituto ha erogato soltanto questo tipo di redditi esenti, può anche non consegnare il Cud. Si tratta, infatti, di redditi non imponibili, che non vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non incidono sul calcolo delle imposte dovute dal contribuente.

L’opportunità, di cui informa l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa, tiene conto delle possibili difficoltà tecniche applicative incontrate per la gestione del dato.

Nella parte C del Cud devono essere indicati i dati previdenziali e assistenziali Inps riferiti ai lavoratori subordinati e ai collaboratori coordinati e continuativi (sezione 1 e 2). È stata aggiunta la sezione 3 riservata ai dipendenti pubblici, dopo la soppressione dell'Inpdap

Se il sostituto d'imposta – a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nel 2012 – ha rilasciato al lavoratore il modello prima dell'approvazione dello schema Cud 2013 e non ha quindi potuto indicare tutti i dati previsti, deve compilare una certificazione integrativa.

domenica 20 gennaio 2013

Redditometro 2013 ed i lavoratori in pensione


Ricordiamo che il meccanismo del Redditometro per il 2013 prevede l'analisi reddituale del contribuente, o di tutto il suo nucleo familiare, attraverso il confronto tra il reddito dichiarato e una serie di spese che si ritengono effettuate in ogni caso. In sostanza, il «paniere» delle spese familiari verrà rilevato sulla scorta dei dati presenti nella «Banca Dati Tributaria» (che riporta tutti i movimenti verificabili e riconducibili al contribuente); in assenza di tali dati, si applicano, in via presuntiva, parametri base previsti dalla tabella Istat sulle spese medie di un nucleo familiare.
Mentre, "I pensionati, titolari della sola pensione, non saranno mai selezionati dal nuovo redditometro che é uno strumento" per "individuare i finti poveri e l'evasione 'spudorata', ossia quella ritenuta maggiormente deplorevole dal comune sentire". Lo ha dichiarato l'Agenzia delle entrate che fornisce "chiarimenti relativi ad alcune notizie di stampa".

Soltanto per evasione 'spudorata', ha spiegato l'Agenzia, si intendono "i casi in cui alcuni contribuenti, pur evidenziando una elevata capacità di spesa, dichiarano redditi esigui, usufruendo così di agevolazioni dello Stato sociale negate ad altri che magari hanno un tenore di vita più modesto". A conferma di quanto detto, prosegue la nota, "sia il chiarimento fornito nei giorni scorsi, ossia che già in fase di selezione, le posizioni con scostamenti inferiori a 12mila euro non saranno prese in considerazione; sia la convenzione annuale con il Ministero dell'Economia, in base alla quale l'Agenzia delle Entrate dovrà effettuare ogni anno 35mila controlli utilizzando il redditometro".

E' ovvio, ha sottolineato le Agenzia, "che l'azione sarà efficace se diretta a individuare casi eclatanti e non di leggeri scostamenti tra reddito dichiarato e quello speso".

sabato 5 gennaio 2013

Redditometro 2013: lavoro dipendente e liberi professionisti


Il Redditometro è lo strumento per combattere l’evasione fiscale. La finalità principale deve essere  quella di permettere agli organi di controllo di effettuare accertamenti incrociati tra il reddito e le spese effettuate, con il fine di scoprire eventuali discrepanze tra l’effettivo tenore di vita ed il reddito dichiarato.  E' bene ricordare che gli accertamenti avranno luogo nel caso in cui lo scostamento superi il 20%.

Lo scopo di questo dispiegamento massiccio di strumenti è quello di riuscire a recuperare quasi 120 miliardi di euro di evasione e di permettere quindi, una volta recuperati, di sciogliere la stretta fiscale sul lavoro dipendente.
Comunque chi fa un lavoro dipendente e guadagna cifre minori potrebbe finire nelle maglie del redditometro. E' già successo, a maggio di quest'anno, quando l'Agenzia delle Entrate ha mandato 300 mila lettere ai contribuenti risultati non coerenti con il Redditometro.

Il redditometro effettuerà controlli per i redditi a partire dal 2009 quindi sulle dichiarazioni effettuate nel 2010. Verrà applicato alle persone fisiche e quindi: professionisti, commercianti, artigiani, imprenditori individuali, dipendenti e pensionati. E saranno degli algoritmi  a calcolare se i dati osservati sono regolari o se ci sono delle discrepanze, in qual caso viene segnalato agli operatori che a loro volta conducono un ulteriore accertamento prima di invitare il cittadino a presentarsi presso gli uffici dell’agenzia per documentare la motivazione dello sfasamento dei dati nella dichiarazione dei redditi. Il principio di funzionamento è abbastanza semplice infatti il grosso del lavoro con le difficoltà correlate è stato riuscire a convogliare tutte le informazioni necessarie per il controllo dai vari uffici coinvolti. Sono escluse dai controlli effettuati attraverso il redditometro le imprese, che non subiranno controlli diretti.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è infatti disponibile il Redditest, che consente a ciascun contribuente di inserire i vari dati sulle spese e verificare se il reddito dichiarato è coerente con le spese effettuate. Il paniere delle voci di spesa che finirà sotto la lente del fisco è vastissimo e copre praticamente qualsiasi tipo di acquisto.

Il redditometro non può prendere in considerazione nel caso di professionisti con partita iva i beni strumentali del professionista che destina alla propria attività: ossia acquisto di uffici, auto, mobili e arredi, yacht di lusso, imbarcazioni, macchinari ed altro. In questo caso l’acquisto di beni non influisce sul redditometro in quanto non rappresenta un “incremento patrimoniale” ai fini della determinazione sintetica del reddito. In tal modo sono esclusi ai fini del redditometro i beni destinati esclusivamente all’attività di impresa o all’esercizio di arti o professioni in quanto beni strumentali. Il contribuente però dovrà dimostrare di utilizzare con idonea documentazione ed evidenze probanti che tali beni sono destinati esclusivamente e questo talvolta non risulta agevole essendo spesso l’intestazione di alcuni beni effettuata solo formalmente in capo all’impresa ma nella realtà l’utilizzo strumentale è dubbio.

Sarà compito del contribuente a dover dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta, redditi esenti o comunque esclusi dalla base imponibile o perché c'è stato il contributo di altri soggetti. Inoltre il contribuente potrà contestare e dimostrare il differente ammontare delle spese che il Fisco gli attribuisce. L'amministrazione finanziaria tra febbraio e i primi giorni di marzo metterà poi a punto le liste selettive dei contribuenti a rischio evasione e da sottoporre ad accertamento.

mercoledì 28 novembre 2012

Contributi all'Inps e l'ultima rata del saldo Irpef salasso di fine 2012


L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che a beneficiare della proroga sono tutte le persone fisiche, soggette o meno agli studi di settore, i contribuenti diversi dalle persone fisiche se soggetti agli studi di settore e coloro che vi partecipano. Per effetto del differimento previsto dall’articolo 1 del Dpcm, il versamento del saldo 2011 e dell’acconto 2012, in scadenza il 18 giugno, potrà essere eseguito entro il 9 luglio senza alcuna maggiorazione oppure dal 10 luglio al 20 agosto, aggiungendo alle somme da versare uno 0,40% a titolo di interessi. Oggetto di proroga sono tutti i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dalle dichiarazioni Irap e dalla dichiarazione unificata annuale, compresa quindi l’Iva se si è deciso di differirne il pagamento entro il termine di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, data naturale di scadenza del saldo Iva. In caso di scelta per il pagamento rateizzato, i contribuenti che non rientrano nella proroga e quelli che pur rientrandovi non intendono avvalersene, ovviamente continueranno a seguire il piano di rateazione riportato nelle istruzioni al modello Unico 2012.


L’unica novità relativa a quelle tabelle riguarda la scadenza del 16 agosto che, per effetto della messa a regime della pausa di ferragosto decretata dal Dl n. 16 del 2012, slitta al 20 agosto. Se invece il contribuente si avvale dello slittamento dei termini e della possibilità di frazionare il pagamento delle somme dovute, va rideterminato un nuovo piano di rateazione, considerando, come partenza, il termine fissato dalla proroga e, come fine, il 30 novembre per i non titolari di partita Iva e il 16 novembre per i titolari di partita Iva. Ad esempio, un contribuente non titolare di partita Iva che ha deciso per un piano rateale senza maggiorazione, dovrà effettuare il primo versamento entro il 9 luglio, il secondo entro il 31 luglio e così via a scadenza mensile, fino ad arrivare al 30 novembre 2012.

Quindi dopo quella del 16 vi è la scadenza del 30 novembre 2012. Per i titolari di partita IVA novembre è un mese maledetto perché è contrassegnato da un doppio appuntamento con il modello F 24. Il 30 novembre per chi lavora con partita Iva dovrà mettere mano al portafoglio e sborsare altri soldi da destinare allo Stato. Come al solito il segreto per non fallire la scadenza e per non trovarsi spaesati l’ultimo giorno è arrivare preparati al versamento. Ciò significa assicurarsi di aver consegnato tutto il materiale al commercialista, essere sicuri di aver ricevuto il modello F24 qualche giorno prima del limite e poi ricordarsi il giorno della scadenza di effettuare il versamento.

Il 30 novembre  bisogna versare  il secondo acconto delle imposte per le persone fisiche, le società di persone (Snc, Sas) e le società di capitali (Spa, Srl, Sapa). Le imposte da versare sono l’Irpef (per le persone fisiche e le società di persone) e l’Ires (per le società di capitali). Chi non verserà l’Irap a fine novembre dovrà pagare il secondo acconto. Non solo i versamenti riguardano anche l’Inps. Infatti si dovrà versare il secondo acconto dei contributi per la gestione artigiani-commercianti che superano il livello minimo (nel caso di redditi superiori a 14.552 euro). Chi non è un professionista senza iscrizioni all’Ordine professionale dovrà invece versare il secondo acconto dei contributi alla gestione separata. Fin qui gli acconti. Chi ha invece scelto di versare a rate il saldo dell’Irpef dell’anno
precedente, il 30 novembre dovrà pagare anche l’ultima rata delle imposte 2011.

Come avviene per i pagamenti mensili, anche il versamento del 30 novembre va effettuato con il modello F24 telematico. Il modo più immediato per pagare l’F24 è utilizzare il canale on line della banca di riferimento. Quindi accedere ai servizi on line sul sito internet della banca, selezionare l’opzione F24 e una volta che si sarà aperta la schermata con il modello in bianco si dovrà compilarlo copiando nei vari campi gli importi e i codici riportati sull’F24 che ci è stato spedito dal commercialista.

sabato 13 ottobre 2012

Auto aziendali regime fiscale 2012-2013


Sulle auto aziendali arriva un giro di vite sulla deducibilità, da parte delle imprese, dei costi sostenuti: la percentuale scenderebbe dal 27 al 20%. Già la riforma del Lavoro del minostro Elsa Fornero aveva previsto dal 2013 un abbassamento della deducibilità dei costi delle auto aziendali.

Con il nuovo regime fiscale in vigore l’uso delle auto aziendali non si rivelerà più conveniente per le aziende che ne faranno utilizzo. La stretta fiscale che dal prossimo anno colpirà la deduzione dei costi relativi alle auto aziendali, che è stata ridotta dal 40% al 27,5%, e le problematiche sull'utilizzo delle stesse da parte dei soci anche per motivi personali stanno portando molte imprese a scegliere di intestare le autovetture direttamente agli amministratori per le società di capitali, agli accomandatari per le sas o ai soci.

Gli provvedimenti governativi prevedono l'abbassamento, a partire dal 2013, dell'aliquota di detraibilità dall'attuale 40% (per i veicoli adibiti a uso "non esclusivamente strumentale") al 27,5%, mentre per quelli in uso promiscuo ai dipendenti l'aliquota dovrebbe passare dal 90 al 70%. Mentre le ultime informazioni circolate in merito alla legge di stabilità ipotizzano una deducibilità ridotta addirittura al 20%. Insomma, un'ulteriore pesante mazzata sui conti che andrebbe in senso esattamente contrario rispetto a quanto auspicato dalle aziende che operano nel settore dell'autonoleggio e dalle società loro clienti, le quali reclamano da tempo un adeguamento del trattamento fiscale delle auto al regime in vigore negli altri maggiori Paesi dell'Unione Europea, dove la detraibilità è stabilita al 100%.

La richiesta di rimborso spese per i chilometri percorsi, infatti, consente la piena deducibilità Ires o Irpef di questi costi, in capo all'impresa, e l'intassabilità del rimborso, in capo al precettore.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, per quanto riguarda questi rimborsi, che sia possibile dedurre il totale delle tariffa Aci e non solo la parte proporzionale alla percorrenza. Le indennità chilometriche, invece, hanno un limite massimo di deduzione per l'impresa, pari al costo di percorrenza relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, cioè 20 se con motore diesel.

Le autovetture con 17 cavalli fiscali hanno una cilindrata tra 1505,9 e 1643,3 cc., mentre quelle di 20 cavalli fiscali tra 1930,6 e 2080,1 cc. Una risoluzione delle Entrate ha chiarito che per costo di percorrenza deducibile quale indennità chilometrica rimborsata ai dipendenti o ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa debba intendersi il costo complessivo di esercizio in euro al Km calcolato dall'Aci, comprensivo della quota relativa al costo non proporzionale al chilometraggio (assicurazione Rca, tassa automobilistica, quota interessi).

Quindi per le auto aziendali, cala la deducibilità. E nella legge di stabilità entra anche la possibilità di effettuare erogazioni liberali al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e usufruire di uno sconto fiscale pari al 19% dell'erogazione. Il Fondo è stato istituito nel 1993 con lo scopo di rimborsare o ritirare titoli di Stato dal mercato per favorire la riduzione dello stock del debito. Il meccanismo previsto dalla legge di stabilità è simile a quello delle donazioni ai partiti e movimenti politici, con l'obiettivo di incentivare l'abbattimento del debito pubblico.

domenica 9 settembre 2012

Lavoratori stranieri, regolarizzazione a partire dal 15 settembre 2012


Al via la procedura di regolarizzazione degli immigrati impiegati senza regolare contratto di lavoro.

Un mese di tempo per regolarizzare la posizione degli stranieri presenti irregolarmente in Italia. Dal 15 settembre al 15 ottobre i datori di lavoro potranno sanare la propria posizione in merito a dipendenti extracomunitari presentando domanda di regolarizzazione, in armonia con il Decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, in vigore dal 9 agosto.

Il Decreto ha permesso l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che vieta ai datori di lavoro di impiegare cittadini con soggiorno irregolare, con sanzioni e provvedimenti in caso di inadempienza.
Il datore di lavoro che presenta domanda di emersione dovrà versare un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore, a partire dal 7 settembre 2012.

Sono esclusi dalla procedura i datori di lavoro che negli ultimi cinque anni sono stati condannati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sfruttamento di persone, anche minori, per prostituzione o altre attività illecite, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis c.p, datori con lavoratori privi del permesso di soggiorno e che non hanno sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo sportello unico salvo cause forza maggiore.
Nella circolare si ricordano i vari passaggi che i datori di lavoro devono seguire: dopo il pagamento dei mille euro, sarà necessario presentare l'istanza telematica attraverso il sito del ministero dell'Interno. La procedura telematica sarà attiva dalle 8 del 15 settembre, fino alla mezzanotte del 15 ottobre.

Per l'invio della domanda i datori potranno farsi assistere anche dai patronati, come già è avvenuto per le precedenti sanatorie. A differenze delle regolarizzazioni degli anni scorsi, però, stavolta non è stata fissata una quota massima di ammissione. Non sarà, quindi, necessario affrettarsi nell'invio della domanda.

Esclusi anche i lavoratori stranieri con provvedimento di espulsione, segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, condannati per uno dei reati previsti dall'articolo 380, o che costituiscono una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza. Esclusi anche rapporti di lavoro a tempo parziale.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre istituito i codici tributo REDO (lavoro domestico) e RESU (lavoro subordinato), per l'esatta compilazione del modello F24 Versamenti con elementi identificativi da parte del datore di lavoro.

Ci sono vincoli anche per i datori di lavoro: il reddito mimino deve essere di 20mila euro nel caso in cui un nucleo familiare composto da un solo percettore di reddito voglia regolarizzare un lavoratore domestico di sostegno al bisogno familiare. Tale reddito sale a 27mila se nella famiglia ci sono più soggetti conviventi. Per sanare la posizione di un lavoratore di un altro settore, invece, bisognerà dimostrare di avere un reddito annuo di almeno 30mila euro. Per regolarizzare una badante, invece, non è previsto alcun reddito minimo.

Un altro requisito indispensabile riguarda la durata del rapporto di lavoro che deve essere in atto almeno dal 9 maggio scorso.

giovedì 7 giugno 2012

Agenzia delle Entrate, diventare imprenditore conviene: tasse al 5%, niente irap e iva per 5 anni

Con la circolare 17/E del 30/5/2012, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina di vantaggio fiscale introdotta dal D.L. 98/2011 che assorbe i "vecchi minimi" e favorisce l’iniziativa imprenditoriale dei giovani e di chi ha perso il lavoro.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida al nuovo regime dei minimi, con i requisiti, gli adempimenti, i criteri di accesso e le agevolazioni riservate ai giovani imprenditori e ai lavoratori in mobilità.

Un fisco più leggero per chi sceglie di mettersi in proprio. Aprire un'impresa, una attività artigianale, un negozio o uno studio professionale può diventare davvero conveniente: tasse al 5% per cinque anni (e anche di più se si ha meno di 35 anni), niente Iva, niente Irap e pochi, pochissimi adempimenti. Una chance in più per chi ha perso il lavoro o è entrato in mobilità a causa della crisi economica e ora vuole creare un'impresa sua.

Le tre regole d'oro, con alcune eccezioni. Le regole base sono tre, ma con qualche eccezione: non aver esercitato nei tre anni precedenti la stessa attività artistica, professionale, o d'impresa (anche in forma associata o familiare); l'attività non deve essere una pura e semplice continuazione di un precedente lavoro svolto in forma autonoma o come dipendente (tranne il caso della pratica professionale obbligatoria); la prosecuzione dell'attività di un altro soggetto è possibile solo se nell'ultimo anno il fatturato non ha superato i 30mila euro. Tecnicamente, si chiama regime dei minimi ed è stato completamente cambiato l'anno scorso dalla manovra di luglio (Dl 98/2011). Prima la tassazione era al 20% e il regime durava tre anni ed era rinnovabile. Ma da quest'anno, invece, si cambia: possono accedere anche quelli che hanno avviato l'attività dal 2008 in poi purché avessero già le condizioni previste dalle vecchie norme (primi fra tutti, ricavi o compensi fino a 30mila euro, investimenti nel triennio non oltre i 15mila euro).

Le nuove regole puntano a dare incentivo a chi vuole entrare nel mondo del lavoro (autonomo) ed in modo particolare per chi l'ha perso. La cirolare ha confermato la linea "flessibile" sulle condizioni di accesso proprio per favorire chi ha perso un'occupazione per colpa della crisi e ora decide di puntare tutto sull'attività in proprio. Il documento dell'Agenzia fa un esempio molto chiaro: «Un ingegnere idraulico lavoratore dipendente che abbia perso il lavoro o sia stato collocato in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà può senz'altro avvalersi del regime agevolato, anche se esercita l'attività di ingegnere idraulico sotto forma di lavoro autonomo». È chiaro che il caso dell'ingegnere idraulico può essere esteso anche ad altre situazioni. Ma non c'è solo questa apertura. Attenzione anche al fatto che anche chi ha svolto lavori occasionali (l'anno prima della costituzione nuova impresa) può rientrare nella tassazione ultraleggera. Il prelievo al 5% sarà accessibile anche a quelli che iniziano a lavorare come dipendenti in «ambiti omogenei - spiega ancora la circolare - a quelli che caratterizzano l'attività» d'impresa o svolta in forma autonoma. Un caso scuola è «il geometra che svolge l'attività libero-professionale in regime agevolato assunto come lavoratore dipendente» per lo stesso profilo.

Non ci sono solo i vantaggi fiscali. Entrare nei minimi significa un carico di adempimenti (vale a dire "burocrazia fiscale") molto ridotto. Non dover pagare Iva e Irap fa venir meno molti degli obblighi connessi, come le rispettive dichiarazioni. Ma non si è neanche soggetti agli studi di settore (quindi niente obbligo di comunicazione dei dati a riguardo), non bisogna trasmettere le informazioni per lo spesometro (cessioni o acquisti da partite Iva e vendite a privati da 3.600 euro in su) così come non c'è l'obbligo di comunicazione black list.

sabato 5 maggio 2012

Imprese arrivano i rimborsi IVA

L'Agenzia delle Entrate: in arrivo 2,2 miliardi per rimborsare l'Iva alle imprese, 400 milioni da subito.

È una forte respiro per le aziende, a corto di liquidità, alle riprese con i ritardi sui rimborsi Iva. E' una boccata di ossigeno per più di 11.000 partite Iva, ossia per chi vanta crediti sull'imposta sul valore aggiunto. Sono in arrivo per imprese, artigiani e professionisti, rimborsi di crediti Iva per circa 2,2 miliardi di euro. Lo comunica l'Agenzia delle Entrate. In particolare, 400 milioni di euro saranno erogati già nei prossimi giorni, mentre 1,8 miliardi verranno pagati a partire dalla seconda metà del mese di maggio. La somma complessiva rimborsata nel 2012 a imprese, artigiani e professionisti arriverà a 3,1 mld (+14% rispetto ai 2,7 mld del 2011).

In particolare, ha spiegato l'Agenzia delle Entrate, 400 milioni saranno erogati già nei prossimi giorni, mentre 1,8 miliardi verranno pagati a partire dalla seconda metà del mese di maggio. Con questa nuova iniezione di liquidità, la somma complessiva rimborsata nel 2012 a imprese, artigiani e professionisti arriverà a 3,1 miliardi di euro, a fronte dei 2,7 miliardi erogati nello stesso periodo del 2011.
Sono quattro le strade possibili per ottenere il rimborso dei crediti Iva: l'istanza di rimborso, la compensazione, la cessione a terzi e l'attestazione bancaria. Ogni strada, però, è piena di ostacoli rappresentati da limiti quantitativi o da inerzie degli uffici.

Analizziamole in modo accorto.

Istanza di rimborso
I crediti Iva annuali possono essere chiesti a rimborso compilando il quadro VR della dichiarazione Iva, che va presentata in via telematica dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello dichiarato e fino alla fine di settembre. L'istanza di rimborso del credito Iva dei primi tre trimestri dell'anno viene presentata in via telematica con il modello Iva TR, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre (per il primo trimestre entro il 30 aprile, per il secondo entro il 31 luglio e per il terzo entro il 31 ottobre).
Se viene scelta la procedura semplificata per il pagamento del credito Iva da parte del fisco, questo dovrebbe essere pagato entro 60 giorni dalla richiesta direttamente dal concessionario della riscossione sul c/c bancario o postale comunicato dall'intestatario del conto fiscale. Se si sceglie il metodo ordinario il rimborso dovrebbe essere effettuato entro tre mesi.
Non tutti i contribuenti possono chiedere il rimborso annuale o trimestrale, che sono concessi solo a determinate condizioni.
L'istanza di rimborso del credito Iva può essere presentata solo per i crediti maturati nei primi tre trimestri dell'anno; il credito dell'ultimo trimestre va in dichiarazione annuale Iva.
Il credito Iva dovrebbe essere pagato dal 90esimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (dal 60esimo per i rimborsi chiesti all'agente della riscossione). Sul rimandato pagamento sono riconosciuti gli interessi del 2% annuo, senza sanzioni a carico del fisco.

Compensazione
Anche senza la presentazione della richiesta di rimborso annuale, il credito Iva dell'anno può essere utilizzato per compensare i debiti Iva dei periodi successivi, in liquidazione, per qualunque importo, anche superiore a 516.456,00 euro. Può essere compensato con il modello F24 per pagare l'Iva dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.
Può essere compensato con il modello F24 anche per pagare imposte o contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi enti impositori, per un importo complessivo inferiore a 5mila euro annui, già dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in cui il credito stesso è maturato. Per i crediti trimestrali, la compensazione dei primi 5 mila euro, invece, può essere effettuata dalla data di presentazione dell'istanza senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di invio (data rilevante, invece, per gli importi superiori a 5mila euro).
La compensazione del credito annuale (F24) con altri tributi per importi superiori a 5mila euro e fino a 15mila può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e per importi superiori solo se c'è il visto di conformità di un dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro.
Senza chiedere il compenso, si recupera velocemente il credito Iva vantato, ma il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili in F24 è di 516.456,90 euro per ciascun anno solare. L'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari o portata in compensazione nell'anno solare successivo.

Cessione a terzi
La cessione a terzi del credito Iva annuale, preventivamente chiesto a rimborso nel quadro VR della dichiarazione Iva, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio. Questo atto deve tra l'altro contenere l'esatta individuazione delle parti e dell'importo del credito ceduto (risoluzione 6 del settembre 2006, n. 103).
Il creditore, cedente dell'eccedenza di Iva ha l'obbligo di notificare formalmente all'ufficio dell'agenzia delle Entrate competente l'avvenuta cessione – che può essere anche parziale – del credito.
Colui che cede il credito Iva annuale deve inviare la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dal notaio all'ufficio Iva competente territorialmente nei suoi confronti (circolare 8 luglio 1997, n. 192/E).
Possono essere ceduti solo i crediti risultanti dalla dichiarazione Iva annuale per i quali sia stato chiesto il rimborso nel quadro VR del modello Iva. Il credito Iva dei primi tre trimestri, per il quale è stato effettuato il rimborso, non può formare oggetto di cessione a meno che non confermato in dichiarazione annuale.
Il cessionario paga al cedente del credito Iva annuale il prezzo della cessione e le Entrate rimborsano il credito del cedente al cessionario. Quando viene notificata una cessione di credito all'ufficio Iva, questo, se ha perplessità sui documenti prodotti, deve informare il cedente prima dell'ordine di pagamento.

Attestazione del credito
I contribuenti creditori d'imposta, intestatari del conto fiscale, possono richiedere all'Agenzia delle Entrate di attestare la certezza e la liquidità del credito, nonché la data indicativa di erogazione del rimborso (articolo 10, comma 1 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269).
Anche in questo caso è indispensabile aver chiesto prima il rimborso del credito alle Entrate. L'Agenzia può rilasciare l'attestazione anche per i crediti Iva (risoluzione 4 aprile 2006, n. 49/E; allegato I circolare 3 marzo 2004, n. 9/E). Oltre all'Iva, la certificazione può riguardare i crediti per l'Irpef, l'Ires, l'Irap, le imposte sostitutive, le ritenute alla fonte, l'imposta di registro, l'imposta sulle successioni e donazioni, le imposte ipotecarie e catastali, l'imposta sulle assicurazioni e l'imposta di bollo (circolare 3 marzo 2004, n. 9/E).
Il rilascio di questa attestazione non è presupposto per l'immediata liquidazione del rimborso, in quanto l'ufficio deve prima effettuare tutti i necessari controlli. L'amministrazione finanziaria, infatti, attesta la certezza e la liquidità del credito e non anche la sua esigibilità (circolare 3 marzo 2004, n. 9/E).
L'attestazione consente agli istituti di credito (che hanno sottoscritto convenzioni con l'Agenzia) di anticipare ai creditori il 90% del credito. Così si facilita l'accesso al credito a tutte le imprese in attesa di rimborsi periodici Iva in conto fiscale, senza la necessità di una vera e propria cessione.

domenica 25 marzo 2012

CUD 2012 le novità per i datori di lavoro

Il Cud è la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, assimilati (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge) e di pensione che il datore di lavoro, o l’ente pensionistico, rilascia ai propri dipendenti o pensionati per attestare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all’Erario.

In linea generale, nel Cud sono riportati:
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati (per esempio le pensioni) e assimilati corrisposti nell’anno precedente e assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e a imposta sostitutiva;
le relative ritenute di acconto operate dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico;
le detrazioni effettuate
Inoltre, il Cud è utilizzato per attestare l’ammontare complessivo dei redditi corrisposti nell’anno precedente che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’Inps, all’Inpdap e all’Ipost.

Nella sostanza il modello approvato Agenzia delle Entrate mantiene lo stesso schema degli anni precedenti ma introduce tante novità legate anche e soprattutto a dati previdenziali e assistenziali utili all’INPS, ancora per quest’anno, all’Inpdap. Proprio per questi dati si è resa necessario l’approntamento di nuove annotazioni.
La consegna del CUD può avvenire nel modo tradizionale, ovvero mediante consegna di un modello cartaceo in duplice copia (insieme alla scheda per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille) oppure anche mediante invio telematico. In quest’ultimo caso, però, il sostituto d’imposta deve garantirsi rispetto alla reale possibilità che il dipendente abbia gli strumenti per venirne in possesso e possa stampare la certificazione.
Il rilascio del modello CUD deve essere emesso anche nei confronti di tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro è cessato durante l’anno 2011 compresi coloro a cui, entro i 12 giorni successivi (su richiesta del lavoratore), è stato rilasciato un modello “provvisorio”.
Una certificazione in carta libera (non mod. CUD su tracciato ufficiale), deve essere emessa anche dai datori di lavoro privati nei confronti dei lavoratori domestici a fronte di una loro specifica richiesta.

Nuovi codici da inserire nelle “annotazioni” sono:
BM – che riguarda l’applicazione di incentivi fiscali su redditi di soggetti che rientrano dall’estero per i quali è prevista la riduzione dell’imponibile del 80% e dell’70% rispettivamente per maschi e femmine. BQ – che riguarda la riduzione del 99% dell’acconto Irpef per il 2011. (D.M. 21.11.2011);
CB – che riguarda la riduzione dell’82% dell’acconto Irpef per il 2011. (D.M. 21.11.2011);
BY – che riguarda lavoratori cessati nel 2011 con redditi superiori ad € 300.000,00;
CA – che riguarda lavoratori che hanno iniziato l’attività dopo l’1.1.2007 ed hanno aderito ad una forma di previdenza complementare e che sono cessati nel 2012.

Modello Cud 2012 punto 1 – “Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir” quest’anno, la casella 1 del CUD dovrà tenere conto delle seguenti novità intervenute nel corso del 2011:
i redditi dovranno essere indicati al netto del contributo di solidarietà introdotto dall’art. 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, evidenziato al punto 136;
e al lordo della quota di TFR ed altre indennità eccedente 1 milione di euro che, ai sensi dell’art. 17 DL n. 201/2011, è stata assoggettata a tassazione ordinaria (attraverso il nuovo codice annotazione “BZ” devono essere indicati sia la quota complessiva eccedente 1 milione di euro che l’importo delle singole indennità/TFR corrisposte);
con riguardo ai redditi di lavoro dipendente delle categorie individuate con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 (trattasi sommariamente dei cittadini dell’Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969 che hanno tras ferito la residenza in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo e che hanno goduto di un abbattimento della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche pari all’80 % per le lavoratrici e il 70 % per i lavoratori; vedasi l’art. 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238), Nel punto 1 va indicato il 20 % in caso di componente femminile o il 30% per i lavoratori maschi, dei redditi corrisposti, sempreché il percipiente abbia richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall’art. 3 citato in sede di applicazione delle ritenute. Nelle annotazioni (cod. BM) indicare l’ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (80% o 70% dell’ammontare erogato);
se nel punto sono indicate remunerazioni erogate in forma di bonus e stock option a manager/co.co.co del settore finanziario (banche, società di gestione del risparmio, sim, società finanziarie etc), ricordarsi che nell’annotazione cod. “BL” deve essere indicato:
–l’ammontare complessivo di dette remunerazioni;
–la parte dei compensi eccedenti il triplo della la parte fissa della retribuzione erogati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98 (fino al 16 luglio 2011);
–la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione erogati dopo l’entrata in vigore del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98 (dal 17 luglio 2011);
–la relativa imposta operata.

Modello Cud 2012 Punto 22 – “Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell’anno” per assistenza fiscale. Quest’anno la casella 22 dovrà tenere conto del differimento di diciassette punti percentuali dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d’imposta 2011 (D.P.C.M. 21 novembre 2011, in attuazione del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78). In pratica, va indicato l’importo del secondo o unico acconto relativo all’Irpef effettivamente trattenuto, al netto di quanto eventualmente restituito entro gennaio 2012. Era previsto, infatti, che nel caso il sostituto d’imposta non avesse tenuto conto del differimento a novembre, quest’ultimo avrebbe dovuto restituire le maggiori somme trattenute nella retribuzione erogata nel mese di dicembre 2011, o al più tardi nel mese di gennaio 2012. In definitiva, soltanto nel caso in cui le restituzioni siano state effettuate nei mesi di dicembre e gennaio nel punto 22 va indicato l’importo del secondo o unico acconto trattenuto al netto delle restituzioni effettuate. Il sostituto deve altresì compilare le annotazioni cod. “BQ” se ha operato l’acconto in misura ridotta (a novembre) ovvero ha effettuato la restituzione a dicembre 2011; diversamente dovrà compilare l’annotazione cod. “CB” se ha restituito la riduzione a gennaio 2012.

domenica 18 marzo 2012

Studi di settore 2012 saranno adeguati alla crisi economica

In attesa della delega per la riforma fiscale ci sono buone notizie per commercianti, artigiani, professionisti e piccole imprese. Infatti, gli studi di settore potranno essere integrati, tenendo conto degli andamenti economici - e quindi dell'effetto della crisi - già nel 2011. E' una delle novità della circolare n. 8 del 16 marzo del 2012 dell'Agenzia delle Entrate che detta novità normative anche per il confronto con i contribuenti che non risultano in linea, con un invito alla collaborazione.

"Gli studi di settore – ha spiegato l'Agenzia delle Entrate - possono essere integrati sulla base degli andamenti economici già in relazione al periodo di imposta 2011", con un impatto quindi nelle dichiarazioni che dovranno essere fatte quest'anno dai contribuenti sottoposti agli studi: lavoratori autonomi, professionisti e piccole imprese. L'adeguamento, comunque, non sarà generalizzato: "si tratta di accorgimenti che possono riguardare determinati settori o aree territoriali, con l'obiettivo di rendere gli studi sempre più capaci di stimare i ricavi e i compensi degli operatori".

La circolare dell'Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in ordine ai benefici per i soggetti che per il 2011 risultano congrui e coerenti alle risultanze degli studi di settore. In particolare, nei confronti di tali soggetti: sono preclusi gli accertamenti di tipo "analitico-presuntivo"; la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato; è ridotto di un anno il termine per l'attività di accertamento. Questi "paletti" si applicano per i contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi. Sono comunque richieste le condizioni che abbiamo indicato fedelmente tutti i dati richiesti, che risultino coerenti con gli specifici indicatori previsti e che siano "potenzialmente" accertabili sulla base delle risultanze degli studi di settore.

L'Agenzia delle Entrate inoltre può invitare i contribuenti, in base ai dati del modello Unico, ad adempiere agli obblighi dichiarativi in materia di studi di settore. «Si tratta di inviti finalizzati all'incremento della compliance dichiarativa, ovvero all'incentivazione dei comportamenti virtuosi, senza effetti preclusivi al ravvedimento nei confronti dei destinatari. Per questi ultimi, infatti, è prevista la possibilità di operare il ravvedimento dell'omessa presentazione del modello degli studi di settore, attraverso una dichiarazione integrativa. In tal modo i contribuenti potranno beneficiare delle sanzioni ridotte sanando la violazione commessa».
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