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venerdì 3 aprile 2015

Lavoro: sostegno al reddito e volontariato con copertura assicurativa INAIL



È on line da oggi, sul sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it, che punta a coinvolgere le persone che beneficiano di strumenti di sostegno al reddito in attività di volontariato a fini di utilità sociale, nell'ambito di progetti realizzati congiuntamente da organizzazioni del terzo settore e da comuni o enti locali.

Modalità applicative per la copertura INAIL dei volontari che beneficiano anche di sussidi di sostegno al reddito: la circolare dell'istituto assicurativo.

Chi sono i beneficiari di prestazioni sociali di sostegno al reddito che hanno diritto alla copertura INAIL svolgendo mansioni di volontariato  sociale, attività assicurate, obblighi e adempimenti: è tutto contenuto nella circolare INAIL 45/2015, in applicazione dell‘articolo 12 del Dl 90/2014. La norma ha introdotto, in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, la copertura INAIL per chi svolge volontariato nell’ambito di progetti promossi da soggetti del terzo settore mentre prende ammortizzatori sociali.

Le prestazioni ammesse sono:

cassa integrazione ordinaria e straordinaria;

integrazione salariale e contratti di solidarietà;

prestazioni a carico dei Fondi di solidarietà;

altre prestazioni assistenziali nazionali e locali finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona.

Le attività di volontariato che danno diritto all’assicurazione INAIL sono quelle riconducibili alla voce di tariffa 0730 del settore terziario, il cui tasso di rischiosità è stato utilizzato come parametro da assumere per la determinazione del premio speciale unitario da applicare per garantire la copertura assicurativa. Per le attività svolte in favore di Comuni o enti locali, il premio INAIL è pari a 258 euro, frazionabile in relazione alle effettive giornate lavorate (0,86 euro per ognuna).

I soggetti del terzo settore sono le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali ai sensi della legge 266/1991, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali in base alla legge 383/2000, le cooperative sociali.

Il soggetto beneficiario che intende avviare un’attività di volontariato e abbia individuato un progetto di interesse, deve mettersi in contatto con il soggetto promotore e manifestare la propria disponibilità e dichiarare il possesso di una delle misure di sostegno al reddito descritte. Sarà poi il soggetto promotore a richiedere all’INAIL l’attivazione della copertura assicurativa a valere sulle risorse del Fondo nazionale istituito presso il ministero del Lavoro. La richiesta va inoltrata per via telematica, dieci giorni prima dell’inizio dell’attività.

Se il soggetto promotore è già titolare di un codice ditta, può accedere al servizio selezionando dal menù principale del sito INAIL il pulsante “Denuncia di violazione“. Quindi si seleziona “Nuova PAT“, si compila poi il “Quadro B –Sede dei lavori” indicando l’indirizzo della sede legale, si prosegue selezionando “Polizza volontari” e compilando il quadro Q “Assicurazione volontari Polizza speciale volontari – Sezione Progetto/ente locale” e poi il quadro Q1 relativo a “sezione soggetto assicurato/volontario“.

Se invece il soggetto promotore non è titolare di una codice ditta, l’intermediario deve selezionare dal menù principale “Denuncia di iscrizione” e compilare i “Quadri A e A1 – Dati anagrafici” con tutti i dati richiesti. Il soggetto promotore deve comunicare all’INAIL attraverso l’apposito servizio online qualsiasi variazione almeno 10 giorni prima del verificarsi della variazione.

La copertura assicurativa INAIL sarà a carico di un Fondo istituito presso il Ministero del lavoro

Per chi svolgerà attività volontaria nei progetti, l'INAIL attiverà un copertura assicurativa i cui oneri saranno sostenuti da un apposito Fondo, di durata biennale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tenuto conto che attualmente sono assegnati al Fondo 4.900.000 euro per ciascuno dei due anni, si stima di poter assicurare annualmente circa 4.900.000 giornate, equivalenti a circa 19.000 soggetti per un intero anno.

Come funziona

Il decreto prevede che i soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito possano essere invitati a rendersi disponibili, in forma volontaria, per essere coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore della propria comunità, nell'ambito di progetti realizzati congiuntamente da organizzazioni di terzo settore e da comuni o enti locali.

Per avviare concretamente questa iniziativa ed assicurare la verifica dei risultati, è importante che i comuni e le organizzazioni forniscano ai cittadini ogni utile informazione sulle finalità e sulle caratteristiche di questa nuova misura.

Una volta acquisita la disponibilità del soggetto e verificato il possesso dei requisiti, l'organizzazione di terzo settore potrà richiedere all'INAIL l'attivazione della copertura assicurativa a valere sulle risorse dell'apposito Fondo nazionale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Chi può prestare attività volontaria in favore della propria comunità

Il decreto individua le modalità di utilizzo del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stabilendo anche i requisiti soggettivi per poter beneficiare della copertura assicurativa attivata dall'INAIL.

In concreto, può accedere alla misura sperimentale chi beneficia di una delle seguenti prestazioni di sostegno al reddito:

a) cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, anche in deroga alla vigente normativa;

b) integrazione salariale e contributo a seguito di stipula di contratti di solidarietà;

c) indennità di mobilità, anche in deroga alla vigente normativa, Aspi e mini-Aspi;

d) prestazioni, legate alla cessazione del rapporto di lavoro o alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, anche a carico dei Fondi di solidarietà;

e) altre prestazioni di natura assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona, erogate a livello nazionale e locale.


lunedì 23 marzo 2015

NASPI e CIG i chiarimenti del Ministero del Lavoro



Naspi 2015, ecco i primi chiarimenti da parte del Ministero del lavoro sui requisiti necessari per ottenerla. La cassa integrazione a zero ore e altri periodi privi di retribuzione non conteranno: seguirà un’apposita circolare da parte dell’Inps.

Cosi il Ministero del lavoro :"Con riferimento al diritto alla nuova prestazione NASpI in presenza di periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo (per esempio malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro) che risultino immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, precisa quanto segue.

Il Decreto Legislativo 22/2015 rinvia, per questi casi, alla normativa vigente. Gli eventi sopra richiamati saranno quindi considerati, come avveniva in precedenza, periodi neutri e determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all'interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione.

Allo stesso modo, quanto al nuovo requisito introdotto dalla recente disciplina, consistente nel poter far valere almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo verrà ricercato nei dodici mesi immediatamente precedenti gli eventi sopra richiamati, anche qui considerati periodi neutri."

Il Ministero del lavoro ha diffuso un comunicato stampa fornendo alcune informazioni, in attesa dell’apposita circolare attuativa da parte dell’Inps. Al momento, quindi, si sa già che per raggiungere i requisiti necessari non potranno essere conteggiati i periodi di cassa integrazione a zero ore o altri analogamente privi di retribuzione (e quindi di contribuzione previdenziale).

Come funziona la Naspi
L’indennità, introdotta con il Jobs Act, entrerà in vigore dal prossimo primo maggio e riguarderà i lavoratori dipendenti ad esclusione di quelli pubblici assunti a tempo indeterminato. Nella Naspi non rientrano anche gli operai agricoli (a termine o a tempo indeterminato) per i quali resta in vigore l’apposita indennità di disoccupazione agricola.

I requisiti per ottenere la Naspi
Nello specifico, la Naspi spetta a chi abbia involontariamente perso il lavoro e abbia i seguenti requisiti:

1 – Almeno 13 settimane di contributi Inps nei quattro anni precedenti la disoccupazione;

2 – almeno 30 giornate di lavoro effettivamente svolto nei 12 mesi antecedenti lo stato di disoccupazione.

La somma spettante al lavoratore sarà commisurata sulla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni ma l’importo mensile non potrà comunque superare i 1300 euro. Dopo il quarto mese di erogazione dell’assegno, la cifra verrà decurtata del 3 per cento ogni 30 giorni. La durata è comunque limitata: spetterà per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione risultanti all’Inps negli ultimi 4 anni; a partire dal primo gennaio 2017, invece, si potrà ottenere il sussidio per un massimo di 78 settimane, ovvero 18 mesi.

Quali periodi non concorrono alla formazione dei requisiti necessari?
In ogni caso, come anticipato dal Ministero del lavoro, per il raggiungimento dei requisiti necessari non verranno tenuti in considerazione eventuali periodi di cassa integrazione a zero ore o della malattia senza integrazione di retribuzione da parte del datore di lavoro: ovvero, di tutti quei segmenti della vita lavorativa che, non essendo retribuiti, non sono coperti dalla relativa contribuzione.

In particolare il Ministero del Lavoro stabilisce che, come avveniva per la vecchia normativa sulla NASpI, tutti i periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo (per esempio malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro) che risultino immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, saranno considerati neutri ai fini del conteggio dei 4 anni utili al calcolo della NASpI. Questo significa che tali periodi saranno saltati facendo slittare all’indietro l’inizio del quadriennio previsto dalla norma, ovvero determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all'interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione.

Lo stesso avverrà per l’altro requisito introdotto dalla nuova normativa sulla NASpI, consistente nel poter far valere almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, anche in questo caso in presenza di periodi cosiddetti neutri il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo verrà ricercato nei dodici mesi immediatamente precedenti gli eventi sopra richiamati, anche qui considerati periodi neutri.



giovedì 25 dicembre 2014

Tito Boeri è il nuovo presidente dell'Inps



È Tito Boeri il nuovo presidente dell'Inps. La nomina, inattesa, è arrivata al termine del consiglio dei ministri della Vigilia di Natale e chiude la fase del commissariamento a guida di Tiziano Treu, che si sarebbe dovuto protrarre fino a giugno 2015.

Tito Boeri, economista bocconiano guida anche il portale della Voce.info. Nato nel 1958 Tito Boeri è professore ordinario di economia del lavoro, svolge le proprie attività di ricerca presso l'Igier dell'Università Bocconi. È direttore della Fondazione Rodolfo Debenedetti, istituzione volta a promuovere la ricerca nel campo della riforma dei sistemi di welfare e dei mercati del lavoro in Europa.

Negli ultimi anni il suo nome è stato più volte tirato in ballo per incarichi al ministero del Lavoro. È stato anche consulente al Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, della ì Commissione Europea e dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.  È professore ordinario all’Università Bocconi, dove è anche prorettore alla Ricerca. È inoltre Direttore della Fondazione Rodolfo Debenedetti, responsabile scientifico del festival dell’economia di Trento e collabora con La Repubblica.

Boeri è stato consulente del Fondo monetario internazionale, della Banca mondiale, della Commissione europea e del governo italiano, nonché senior economist all'Ocse dal 1987 al 1996. È inoltre research fellow del Cepr, del William Davidson Institute dell'Università del Michigan, del Netspar dell'Università di Tilburg e dell'Iza - Institut zur Zukunft der Arbeit (Istituto per il Futuro del Lavoro) a Bonn. È membro del Consiglio della European Economic Association. Con il contributo di altri economisti, tra i quali Pietro Garibaldi, è stato uno dei primi ideatori della formula del contratto a tutele crescenti, in una versione diversa da quella elaborata dal giuslavorista Piero Ichino. Tito Boeri è anche tra i sostenitori, da diversi anni, di una misura di tutela universale contro la povertà definita, in vari contesti, anche come salario minimo di cittadinanza.



lunedì 29 settembre 2014

Sospensione degli obblighi occupazionali incentivi all'esodo



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare n.22 del 24 settembre ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione degli obblighi occupazionali per i datori di lavoro che sottoscrivono accordi di incentivo all'esodo previsti dall'art.4, co.5 della Legge n.68/1999.

Il Ministero ritiene applicabile la norma che sancisce la sospensione degli obblighi occupazionali per ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscriva accordi e attivi procedure di incentivi all'esodo.

La sospensione è limitata in proporzione al numero di lavoratori di cui è prevista la cessazione del rapporto all'esito della procedura di incentivo all'esodo, per la durata della procedura medesima e per il singolo ambito provinciale di attività.

Benché la norma del '99 sia apparentemente tassativa nell'individuare le causali per le quali possono essere sospesi gli obblighi di assunzione, l'interpretazione più significativa che nel tempo si è fatta strada ha consentito di estendere il beneficio anche nel caso di ricorso ad altre fattispecie considerate assimilabili a quelle previste dalla legge, come ad esempio il caso dell'intervento dei Fondi di solidarietà del settore credito e credito cooperativo (articolo 2, comma 28, della legge 662/1996), il caso delle aziende che fanno ricorso alla Cig in deroga e a contratti di solidarietà ex decreto legge 148/1993.

In linea con le precedenti posizioni assunte, il ministero ha concluso ritenendo di poter estendere, in via analogica, il benefico della sospensione degli obblighi di assunzione anche per l'ipotesi di sottoscrizioni di accordi finalizzati all'esodo dei lavoratori anziani ai sensi dell'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 92/2012.

E’ bene ricordare che l'articolo 4 prevede che, nei casi di eccedenza di personale, possono essere stipulati accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani. Il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato dall'associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.

Il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti e a corrispondere all'INPS la contribuzione sino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

I lavoratori coinvolti devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei quattro anni successivi alla cessazione di rapporto  di lavoro.

L'art.3 della Legge 68/1999 stabilisce una deroga all'obbligo di assunzione nei confronti dei lavoratori disabili, sancito per tutti i datori di lavoro privati, nel caso di imprese che versino in situazione di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione quali causali della concessione di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e per ipotesi di aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensivi nonché attivato procedure di mobilità.

Il Ministero del Lavoro ha riconosciuto la sospensione anche in ipotesi di aziende che facessero ricorso all'intervento dei Fondi di solidarietà del settore del credito e credito cooperativo e all'intervento di CIG in deroga.


sabato 13 settembre 2014

Piano Garanzia per i giovani: borse di tirocinio



“Il Piano italiano di attuazione della Garanzia per i Giovani”, con il quale il Ministero del Lavoro è impegnato a recepire la Raccomandazione dell’UE per assicurare a tutti i giovani di età inferiore ai 25 anni un’offerta di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o tirocinio, entro 4 mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale, individua tra le azioni finanziabili anche le “borse di tirocinio”, destinate a contribuire alle spese di giovani che devono maturare un’esperienza professionale per accrescere le loro possibilità di inserimento nel mercato del lavoro.

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha riconosciuto tra le attività istituzionali dell’Inps l’erogazione delle indennità di tirocinio suddette, in quanto l’Istituto partecipa alla “Struttura di missione” istituita presso il Ministero, che coinvolge rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle sue agenzie tecniche (ISFOL e Italia Lavoro) del MIUR, del MISE, del MEF, delle Regioni e Province autonome e di Unioncamere.

L’Inps ha approvato con Schema di Convenzione tra Ministero del Lavoro, Inps, Regioni e Province autonome, che definisce le modalità con le quali l’Istituto erogherà per conto degli enti locali aderenti alla Convenzione le indennità ai giovani tirocinanti. Nel messaggio n. 6789 del 3/9/2014 è riportato l’elenco delle 17 Regioni che hanno manifestato interesse ad affidare all’Inps la gestione dei pagamenti, con ulteriori dettagli in merito alla disponibilità dei fondi e alle modalità di erogazione dell’indennità di tirocinio.

Con il Messaggio n. 6789/2014 l’INPS ha comunicato l’elenco delle Regioni che hanno richiesto la gestione dell’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013, che ha chiesto agli Stati membri di:

“garantire che tutti i giovani di età inferiore ai 25 anni ricevano un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o tirocinio entro un periodo di 4 mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale”.

Con il Piano Garanzia per i Giovani il governo ha individuato azioni finanziabili, tra le quali l’erogazione di borse di tirocinio a favore dei giovani che intendano maturare un’esperienza professionale. L’obiettivo è quello di favorire l’occupazione giovanile, velocizzando e rendendo più efficace il percorso di transizione tra scuola e lavoro, nonché il reinserimento nel mondo produttivo. Per dare attuazione alla Garanzia Giovani è stato istituito presso il Ministero del Lavoro una “Struttura di missione” (art. 5 del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito con modificazioni con la legge 9 agosto 2013 n. 99), composta dai rappresentanti del Ministero e sue agenzie tecniche – ISFOL e Italia Lavoro – MIUR, MISE, MEF, Dipartimento della Gioventù, INPS, Regioni e Province Autonome, Province e Unioncamere.

In questo ambito il ruolo dell’INPS è quello di soggetto coinvolto nell’attuazione degli interventi, mentre le Regioni/Province autonome sono gli organismi intermedi che hanno il compito di attivare le azioni di politica attiva. Alcune Regioni hanno deciso di affidare all’INPS anche il servizio di erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito della Garanzia Giovani. Lo schema di Convenzione tra Ministero, INPS e Regioni/Province autonome, approvato con Determinazione commissariale n. 185 del 7 agosto 2014 e allegato al Messaggio INPS, ha definito le modalità di erogazione delle borse ai giovani tirocinanti, per conto delle Regioni/Province autonome convenzionate, secondo criteri e parametri individuati dalle Regioni e Province autonome. Tale convezione avrà validità fino al 30 novembre 2018, data entro la quale dovrà essere effettuato l’ultimo pagamento a favore dei beneficiari. I pagamenti successivi non verranno rimborsati.



sabato 15 marzo 2014

Piano lavoro: le nuove regole per i contratti a tempo determinato




Con l’entrata in vigore del decreto legge - riporta una nota del ministero del Lavoro - «il datore può sempre instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale, nel limite di durata di trentasei mesi. Viene così superata la precedente disciplina che limitava tale possibilità solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato. La possibilità di prorogare un contratto a termine in corso di svolgimento è sempre ammessa, fino ad un massimo di 8 volte nei trentasei mesi». Resta immutata «quale unica condizione per le proroghe, il fatto che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato».

Modifiche alla bozza di decreto legge del piano Renzi che semplifica contratti a termine e apprendistato. Il ministero chiarisce che con l'entrata in vigore del decreto legge il datore di lavoro «può sempre instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale, nel limite di durata di trentasei mesi. Viene così superata la precedente disciplina che limitava tale possibilità solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato».

Il ministero ha spiegato che «la possibilità di prorogare un contratto di lavoro a termine in corso di svolgimento è sempre ammessa, fino a un massimo di 8 volte nei trentasei mesi». Unica condizione per le proroghe, «il fatto che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato». Per i contratti a termine limite del 20% per ogni datore di lavoro, il ministero del Lavoro ha chiarito che nell'introdurre il limite del 20% di contratti a termine che ciascun datore di lavoro può stipulare rispetto al proprio organico complessivo, il decreto fa comunque salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, del Dlgs 368/2001, che da un lato lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo e, dall'altro, tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità.

Infine, per tenere conto delle realtà imprenditoriali più piccole, è previsto che le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un contratto a termine.

I contratti a tempo determinato potranno essere sempre senza causale fino a 36 mesi. Il ministero del Lavoro conferma quanto anticipato dal presidente del Consiglio Matteo Renzi nella presentazione del Jobs Act. Viene così superata la precedente disciplina che limitava tale possibilità solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato.

Inoltre - sottolinea in una nota il ministero - la possibilità di prorogare un contratto a termine in corso di svolgimento è sempre ammessa, fino ad un massimo di 8 volte nei trentasei mesi". Rimane, "quale unica condizione per le proroghe, il fatto che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato".


domenica 2 febbraio 2014

Dimissioni della lavoratrice madre e dei lavoratori padri



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto con la Nota del 9 dicembre 2013 prot. n. 21490, che è stata adeguata la modulistica per la convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri avvenute nei primi tre anni di vita del bambino o di accoglienza del minore adottato. Sarà possibile utilizzare il nuovo modello a partire dal 1° gennaio 2014. Rispetto al precedente modulo di dichiarazione utilizzato dagli Uffici, nel nuovo modulo è contemplata la casistica della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che deve essere convalidato a seguito della modifica apportata al Testo Unico sulla maternità e paternità dalla Riforma Fornero (art. 4, co. 16, Legge n. 92/2012). Il nuovo modello prevede altresì che venga richiesto anche il dato relativo al numero dei figli e l’età degli stessi (fino ad un anno, da 1 a 3 anni, oltre i 3 anni).

L’ordinamento vigente stabilisce che ‘la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro’. Dal 2014 la convalida presso la Direzione Territoriale di Lavoro competente per territorio dovrà avvenire presentando un apposito modulo, allegato al presente messaggio.

In tale modulo saranno incluse informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste dal modulo attualmente in uso. In particolare, dovranno essere specificati i seguenti elementi: numero ed età dei figli, se vi è stata erogazione di incentivo all’esodo, se il lavoratrice o la lavoratrice hanno in precedenza chiesto di poter ricorrere a strumenti di flessibilità dell’orario o di poter ricorrere ad un rapporto di lavoro a tempo parziale.

La L. 92/2012 ha infatti modificato il comma 4, dell’articolo 55, del d. lgs 151/2001 (T.U. Maternità) per quanto riguarda la convalida presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro di lavoratrici madri/lavoratori padri durante il periodo protetto che ora quindi dovranno essere convalidate presso la DTL:
dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza;
dalla lavoratrice e dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino;
dalla lavoratrice ed dal lavoratore durante i primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Nel modulo in aggiunta alle dimissioni della lavoratrice madre/del lavoratore padre, è stato inserito il riferimento all’ipotesi della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e, oltre al numero dei figli, è stata specificata anche l’età degli stessi (fino ad 1 anno, da l a 3 anni, oltre 3 anni).
Il Ministero precisa che ai dati contenuti nel report relativo al monitoraggio in questione sono state aggiunte le seguenti informazioni: qualifica, età del figlio, erogazione di incentivo all’esodo, richiesta di part time/orario flessibile da parte del lavoratore/lavoratrice.
Infine si fa presente che la nuova modulistica dovrà essere utilizzata, in sostituzione di quella attualmente adottata, per l’effettuazione del monitoraggio delle convalide delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, a partire dal mese di gennaio 2014.

domenica 11 agosto 2013

Decreto lavoro 2013: assunzioni e occupazione giovanile



Il Decreto lavoro introduce una serie di misure a favore dell'occupazione dei giovani. In particolare, viene previsto un incentivo temporaneo fino ad un massimo di 650 euro al mese per l'assunzione di lavoratori tra i 18 e i 29 anni a tempo indeterminato.

Per i giovani ci sono 800 milioni in 4 anni per assunzioni a tempo indeterminato, con quota riservata al Mezzogiorno; gli incentivi fiscali saranno erogati dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Apprendistato professionalizzante e contratti di mestieri applicabili in maniera strutturale.

Il pacchetto occupazione, che tra l’altro prevede anche il rinvio a ottobre dell’aumento dell’IVA, contiene una serie di importantissimi punti:

per le aziende che assumono a tempo indeterminato lavoratori beneficiari di Aspi scatta un contributo del 50% del sussidio mensile residuo;

le pause per il rinnovo dei tornano a 10 e 20 giorni, dopo che la Fornero le aveva precedentemente allungate a 60 e 90;

entro settembre 2013 la conferenza Stato Regione dovrà adottare nuove linee guida che disciplinino il contratto d’apprendistato. L’obiettivo è a avere una unica disciplina in tutta Italia.

Quindi si allungano di un anno gli incentivi per le start up. Per quanto riguarda le modifiche introdotte dal decreto alla riforma Fornero, si prevede che la pausa tra un contratto a termine e l'altro torni a dieci giorni per contratti fino a sei mesi e venti giorni per contratti di durata superiore. Sarà inoltre possibile per un contratto a tempo determinato non superiore ai 12 mesi non indicare la 'causale’. Il Senato ha chiarito che i 12 mesi possono essere comprensivi della proroga. Inoltre, con altri emendamenti approvati dall'Aula del Senato è stata cancellata l'esclusione dalla sanzione in caso di inadempimenti per la comunicazione del lavoro intermittente o a chiamata che era prevista dal testo originario del Governo nel caso in cui «dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro». Infine è stato approvato un emendamento che chiarisce che il tetto di 400 giorni per singolo lavoratore, sempre per il contratto a chiamata, deve riguardare lo stesso datore di lavoro; infine per i settori di turismo, pubblici esercizi e spettacoli, non si applica questo tetto. Approvato anche un articolo aggiuntivo sulla stabilizzazione di soggetti già parti di contratti di associazione in partecipazione. Resta invece al 50% (non é stato approvato un emendamento che la alzava al 70%) la dote Aspi per le aziende che assumono disoccupati in regime Aspi.

Altro aspetto essenziale del decreto ha a che vedere con l'alternanza studio-lavoro: è previsto infatti un sostegno ai giovani studenti universitari durante i tirocini curriculari. La somma predisposta è di 3 milioni per il 2013  e 7,6 per il 2014.

Si interviene anche al Sud. Sono stati stanziati infatti ben 328 milioni, dal 2013 al 2015 dedicati al Mezzogiorno. Per l’esattezza si interviene nel finanziamento dell’autoimprenditorialià e dell’autoimpiego e per progetti relativi all’infrastruttura sociale e alla valorizzazione dei beni pubblici. Non solo. Parte della cifra succitata è destinata per l’appunto ai giovani , in particolare a quelli che non lavorano e non studiano  e per i quali  verrà attivata una borsa di tirocinio formativo.

Si allenta la stretta sul lavoro a progetto; e sull’associazione in partecipazione si prevede una stabilizzazione degli associati con apporto di lavoro, attraverso una loro assunzione entro tre mesi. Il lavoratore dovrà firmare un atto di conciliazione (che vale come sanatoria di eventuali contenziosi pregressi), mentre il datore dovrà versare (alla gestione separata Inps) un contributo straordinario integrativo pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati, per un periodo massimo di sei mesi.

Presso il ministero del Lavoro nasce la Struttura di missione con il compito di attuare la Youth Guarantee (la Garanzia giovani) e favorire la ricollocazione dei cassintegrati (in particolare dei beneficiari di sussidi in deroga); ed entro il 30 settembre la conferenza Stato-Regioni dovrà adottare le linee guida per disciplinare il contratto d’apprendistato professionalizzante, con l’obiettivo di avere una disciplina uniforme da Milano a Palermo (con modifiche che avranno carattere permanente e si applicheranno a tutte le aziende; in Senato è saltata la limitazione alle sole piccole e medie imprese).

Decontribuzione totale per le nuove assunzioni. Uno sgravio contributivo fino a 650 euro mensili per i datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumeranno con contratto a tempo indeterminato giovani tra i 18 ed i 29 anni. A condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. Nell’esame al Senato è stato soppresso il criterio che i giovani vivessero soli con una o più persone a carico. L’incentivo ha una durata di 18 mesi e viene concesso a condizione che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto. Lo sgravio contributivo scatta, ma per un periodo più breve (12 mesi), nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato. Alla trasformazione, però, deve corrispondere l’assunzione, entro un mese, di un altro lavoratore. L’incentivo è finanziato per 794 milioni, in particolare 500 milioni sono destinati alle regioni del Mezzogiorno e 294 milioni per le restanti regioni.

sabato 6 luglio 2013

Ministero del Lavoro: ispezionate oltre 65mila imprese

Boom delle collaborazioni irregolari (+84%) e della somministrazione illecita. Ma diminuisce di otto punti percentuali il lavoro nero. Edilizia e agricoltura i settori più interessati dal fenomeno.

Per l’esattezza sono 65.589 le imprese controllate nei primi tre mesi dell'anno dal ministero del Lavoro (assieme agli enti impegnati nell'attività di vigilanza e le forze dell'ordine): il 62% di queste sono risultate irregolari. Lo ha comunicato il ministero del Lavoro; ed Enrico Giovannini parla di «sforzo straordinario»; e ha ribadito l'impegno «per il raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2013, circa 240mila ispezioni concentrate verso forme di irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro». Il ministro ha ricordato poi le misure contenute nel Dl76/2013 tra cui l'importanza attribuita alla tutela dei lavoratori sotto il profilo della regolarità contrattuale e in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

A questo proposito, ha aggiunto Giovannini, il decreto prevede che la rivalutazione del 9,6% delle sanzioni in caso di irregolarità sia in parte utilizzata per progetti e azioni rivolti alla sicurezza. Diminuisce il lavoro nero.

Tra i risultati del primo trimestre, si rileva una diminuzione del lavoro nero (-8% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente), con l'accertamento di 21.866 lavoratori totalmente sommersi. Per quanto riguarda l'incidenza del lavoro irregolare per settore, la maggiore concentrazione si conferma nell'edilizia (55% delle aziende ispezionate), in agricoltura (50%) e nel settore terziario e industriale (entrambi con il 46%).

Tra le varie tipologie di violazione, le forme di «decentramento produttivo» irregolare (appalto e somministrazione illecita) raggiungono i livelli più preoccupanti, con 4.900 violazioni (+96% degli illeciti rilevati rispetto all'analogo periodo dell'anno 2012). Seguito dall'utilizzo distorto di forme contrattuali (come le collaborazioni a progetto, partite Iva, associazioni in partecipazione), che interessano 5.227 lavoratori (+84%).

Quindi oltre sei imprese su dieci - su un campione di oltre 65mila sono risultate irregolari per quanto riguarda il trattamento dei dipendenti.

Nel ribadire l'impegno per il raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2013, circa 240mila ispezioni concentrate verso forme di irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro, il ministro ha ricordato l'importanza attribuita alla tutela dei lavoratori sotto il profilo della regolarità contrattuale e in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A questo proposito, ha ricordato Giovannini, il decreto del piano lavoro (76/2013) appena approvato prevede che la rivalutazione del 9,6% delle sanzioni in caso di irregolarità sia in parte utilizzata per progetti e azioni rivolti alla sicurezza.

Tra i risultati del primo trimestre, si rileva una diminuzione del lavoro nero (-8% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente), con l'accertamento di 21.866 lavoratori totalmente sommersi. Per quanto riguarda l'incidenza del lavoro irregolare per settore, la maggiore concentrazione si conferma nell'edilizia (55% delle aziende ispezionate), in agricoltura (50%) e nel settore terziario e industriale (entrambi con il 46%).

domenica 16 giugno 2013

Sicurezza sul lavoro, formazione continua


Pubblicata dal la circolare n.21 del 10 giugno 2013 riguardante le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.
La circolare si riferisce agli adempimenti in materia introdotti dall’Accordo del 22 febbraio e segue i chiarimenti pubblicati dal Ministero stesso l’11 marzo con documento n.12.

La formazione parte integrante della sicurezza lavoro. I decreti legislativi 626/1994 e 494/1996 che hanno recepito le direttive comunitarie in materia, sono stati i precursori della "cultura della sicurezza" nei vari luoghi di lavoro. Cultura che interessa tutti i soggetti attivi, dal datore di lavoro fino ai lavoratori, passando per le varie figure intermedie. Principi poi trasfusi nel Testo unico (decreto legislativo 81/2008) sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, che potrebbe, però, subire qualche modifica con il pacchetto di provvedimenti all'esame già da oggi del Consiglio dei ministri.

A parte dunque i lavoratori, nei confronti dei quali, seppure in forme non propriamente regolamentate, l'informazione e la formazione era prevista dalle precedenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, ora il Tu, individua ben 26 attività obbligatorie tra l'informazione e la formazione, coinvolgendo, lo stesso datore di lavoro per le piccole e medie imprese, il dirigente, il preposto e i nuovi soggetti attivi della sicurezza tra cui il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e relativi addetti, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale, gli addetti al primo soccorso, all'antincendio e emergenze, i coordinatori per la progettazione e l'esecuzione, ecc.. A questi si aggiungono le informazioni e formazioni nei confronti di lavoratori addetti a determinate attività che li espongono a particolari fonti di rischio, quali i lavori in quota, con la movimentazione dei carichi, esposizioni ad agenti fisici, chimici e biologici, conduzione di particolari attrezzature, ecc.

Quando la formazione riguarda lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

L'attività di formazione dei soggetti indicati non è limitata ovviamente al momento dell'inizio delle attività, ma deve essere poi periodicamente "riveduta" mediante la frequenza, con profitto, a corsi di aggiornamento la cui periodicità è stabilita dalla legge, da decreti attuativi, da accordi Stato-Regioni o, come per alcuni casi, dalla normativa contrattuale. La formazione entra dunque nell'attuale quadro normativo riguardante la sicurezza sul lavoro, come norma sostanziale, posta a base per una efficace attuazione del "sistema sicurezza".

Tutto questo comporta un costo, diretto e indiretto, da parte del datore di lavoro, non solo per permettere ai soggetti interessati di partecipare ai corsi obbligatori, ma anche ai fini della responsabilità che è sempre di natura penale. Infatti, fatta esclusione per i coordinatori per il progetto e per l'esecuzione, ove la nomina di questi soggetti privi della prescritta formazione, la responsabilità ricade sul committente dei lavori, in tutti gli altri casi è sanzionabile il datore di lavoro. A seconda dell'entità del rischio, le sanzioni variano con l'applicazione dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da 750 a 6.400 euro. In ogni caso si tratta di contravvenzioni che possono essere definite mediante il pagamento della sanzione pari a un quarto di quella massima, sempre che si sia provveduto a sanare l'irregolarità nei termini stabiliti dall'ispettore.

martedì 21 maggio 2013

Governo e la politica del lavoro 2013: esodati, pensione anticipata e staffetta generazionale


Come già scritto su queste pagine con la riforma del lavoro dal 2013 si potrà andare in pensione di vecchiaia con almeno 62 anni e tre mesi se donne (63 anni e 9 mesi se lavoratrici autonome) e con 66 anni e tre mesi se uomini. Si potrà andare in pensione anticipata solo se si sono maturati almeno 42 anni e 5 mesi di contributi se uomini e 41 anni e 5 mesi se donne.

In vista nuove tutele per gli esodati (salvaguardati) e le possibili modificazioni alla riforma delle pensioni che privilegino le staffetta generazionale e sconfortino la pensione anticipata: vediamo i piani del Governo per il 2013.

Per tutelare gli esodati il Governo ragiona su nuove misure per limitare il numero dei salvaguardati si pone come obiettivo di scoraggiare la pensione anticipata, introducendo nella Riforma Fornero elementi di flessibilità sull’età pensionabile e meccanismi del tipo staffetta generazionale.

Queste sono le linee guida illustrate a più riprese dal ministero del Lavoro, Enrico Giovannini.

Il problema riguarda in modo particolare chi è vicino all’età pensionabile (ma che per effetto della Riforma Fornero, non l’ha raggiunta) e chi rischia di trovarsi in analoga situazione nei prossimi anni. Innanzitutto bisogna «migliorare il sistema informativo»: davanti a stime più esatte attese dall’INPS, il governo prenderà le sue disposizioni.

Il punto, ha spiegato Giovannini, non è soltanto «la tutela degli esodati, ma la transizione a un sistema pensionistico che, a causa della riforma, ha subito un brusco cambiamento». Su 130mila lavoratori tutelati, ad oggi sono solo 7mila gli esodati che hanno ottenuto la pensione. Giovannini ha quindi fornito indicazioni sul completamento delle salvaguardie previste.

Per il primo decreto, a fronte dei 65mila soggetti che dovevano essere salvaguardati, ne sono stati salvaguardati 62mila». Ma «non significa che le risorse relative a questi ulteriori 3mila soggetti verranno perdute, perché i decreti successivi indicano chiaramente che le eventuali economie possono essere impiegate in essi».

Per il secondo decreto, «le imprese avrebbero dovuto comunicare entro il 31 marzo le liste dei soggetti che si prevede verranno licenziati (quindi perderanno il posto di lavoro) entro il 31 dicembre, ma in realtà non l’hanno fatto. Perché? Perché non c’è incertezza, anche dal punto di vista delle imprese, se questi soggetti effettivamente verranno espulsi dal sistema produttivo entro quest’anno, o se invece si andrà all’anno prossimo».

Il governo sta considerando di rendere più flessibili le misure che consentono la pensione anticipata, continuando a consentirla ma sempre con decurtazione dell’assegno, e magari incentivare chi invece rimane al lavoro più a lungo.

La legge attualmente prevede per le donne con 35 anni di contributi e 57 anni di età la possibilità di ritirarsi ma calcolando la pensione con metodo contributivo (significa un assegno più basso di almeno il 30% rispetto al retributivo o misto). La riforma Fornero prevede anche un ritiro anticipato per uomini e donne prima dei 62 anni, ma con un prelievo dell’1-2% per ogni anno in meno rispetto all’età pensionabile. Per la pensione anticipata senza decurtazioni bisogna avere 42 anni e 5 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e cinque mesi per le donne).

Infatti, la staffetta generazionale che il ministro del Lavoro sta portando avanti conferma che questo provvedimento sia un punto centrale nel suo progetto. C’è da mettere in evidenza che ci sono diversi modi per realizzare il graduale passaggio di consegne tra i lavoratori anziani e quelli giovani. Un a prima l’idea è quella di un part-time per i lavoratori vicini all’età pensionabile, che manterrebbero la contribuzione piena (a carico dell’ente previdenziale) mantenendo i requisiti pensionistici. Le aziende risparmierebbero ma dovrebbero in cambio assumere un giovane per ogni part-time di un lavoratore anziano, per esempio in apprendistato o a tempo indeterminato.

La seconda idea prevede che il lavoratore anziano non vada in part time ma in pensione prima della scadenza naturale. E in questo caso bisogna intervenire sull'altra riforma Fornero, proprio quella che ha alzato l'età pensionabile.

mercoledì 15 maggio 2013

Lavoro, entro giugno 2013 pacchetto occupazione per i giovani

Il neo ministro del lavoro Enrico Giovannini ha citato le «due emergenze» cassa in deroga e gli esodati su cui il ministero è impegnato nella loro «quantificazione precisa, di cose stiamo parlando», cosa che «nel caso dei salvaguardati non è semplice». Si lavora ad un «superamento del precariato nella PA, ad un fisco amico nell'ambito dei contributi del lavoro e pensionistici, ad una revisione del welfare, alla staffetta generazionale e a politiche contro la povertà».

La rilevazione Isfol sul quarto trimestre del 2012 indica una forte riduzione dei contratti di collaborazione (-25% rispetto allo stesso periodo del 2011), ma un aumento (+3,7%) delle assunzioni a termine. In calo i contratti a tempo indeterminato (-3,3%). Per monitorare meglio gli effetti della riforma - annuncia il ministro - «è in arrivo un comitato scientifico».Modifiche in vista anche per la riforma della previdenza. Aver allungato l’età pensionabile, infatti, mette in sicurezza maggiore i conti del sistema, ma non aiuta a fare spazio ai giovani. Ed ecco che Giovannini ha rivelato che il governo stia pensando ad una «flessibilizzazione» delle possibilità di uscita dal lavoro «in cambio di penalizzazioni». Ossia chi vuole andare in pensione prima potrà farlo, ma perderà una porzione della pensione. È in questo quadro che potrebbe inserirsi anche la norma sulla staffetta generazionale. «Un intervento che ha evidenti vantaggi ma è costoso» spiega il ministro. Inoltre c’è da considerare il fatto che «la condizione sociale delle persone a reddito fisso, in alcuni settori, non è proprio favolosa, per cui potrebbe non incontrare un grande successo».

Quindi, «Entro giugno verrà approvato un pacchetto articolato di misure per l'occupazione giovanile» che poggia su un mix di «politiche europee e nazionali». E’ quanto ha annunciato Giovannini, spiegando che il Governo punta ad agire su più livelli, utilizzando anzitutto le risorse comunitarie, i 6 miliardi che il piano europeo Garanzia giovani (400 milioni circa per l'Italia) destina all'offerta di un posto di lavoro o di un percorso formativo.

“Stiamo lavorando con l'Ocse sulle buone pratiche internazionali per costruire un pacchetto di misure – ha
detto il ministro–. In ambito europeo si sta ragionando sull'esclusione delle spese per l'occupazione dal rispetto dei parametri del Patto di stabilità su deficit e Pil o, almeno, di tenerle in considerazione in sede di interpretazione dei risultati, trattandosi di un problema comune». Giovannini ha fatto chiarezza sui numeri:

«Abbiamo 2,1 milioni di "neet", giovani che non ricevono un'istruzione né hanno un lavoro, mentre i giovani disoccupati sono 650mila, pari ad un tasso del 38,4% calcolato sui soli giovani che stanno cercando attivamente un lavoro, che equivale a circa il 10,6% dei giovani». Nel complesso «con 3 milioni di disoccupati e 3 milioni di scoraggiati o posti ai margini del mercato del lavoro», il problema occupazionale «è talmente ampio che non si può affrontare solo con interventi sul piano legislativo», il «riassorbimento di una così ampia platea può avvenire solo attraverso una crescita economica che sia inclusiva».

domenica 7 aprile 2013

Lavorare nei call center nel 2013 più tutele per gli operatori


Il decreto legislativo n. 83 del 2012 che ha introdotto due novità alla disciplina del lavoro a progetto nei call center. La prima riguarda i requisiti per la stipulazione delle collaborazioni da parte di call center che svolgono attività cosiddetta outbound; la seconda riguarda i call center intenzionati a esternizzare le proprie attività.

Entrambe queste novità stabilite dalla nuova legge stabiliscono che le nuove misure «si applicano alle attività svolte da call center con almeno 20 dipendenti». Nonostante la norma, per il ministerodel Lavoro  il limite dimensionale è relativo al solo adempimento a carico dei call center che devono delocalizzare l'attività.

Nei call center outbound, dove sono gli operatori a effettuare le chiamate a potenziali clienti, il contratto di collaborazione a progetto, in base alla riforma del lavoro del 2012 (Fornero), ha come presupposto il «corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento». Il ministero ha specificato che si applichi a tutti i call center «a prescindere dal requisito dimensionale».

Per quanto concerne la tipologia di attività (quella outbound), non essendoci una definizione di legge, il ministero ha fatto ricorso alla circolare n. 17/2006 ai sensi della quale tali attività sono definite come quelle «nell'ambito delle quali il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l'utenza di un prodotto o servizio riconducibile a un singolo committente». La novità permette di stipulare collaborazioni senza individuare un preciso progetto «sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento».

In attesa della contrattazione collettiva, il ministero con la circolare 14/2013 ha chiarito che il compenso non potrà essere inferiore, a parità di tempo della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi applicati a figure analoghe, per competenza ed esperienza, al collaboratore a progetto.

E' bene ricordare che l'eventuale pattuizione di corrispettivi inferiori a quanto fissato dalla contrattazione nazionale, infatti, comporta la sanzione della conversione della co.co.co. in rapporto dipendente a tempo pieno e indeterminato. Lo ha stabilito il ministero del lavoro nella circolare n. 14/2013 così, di fatto, smontando l'incentivo a favore dei call center, perché l'eventuale presenza di corrispettivi inadeguati in un normale rapporto di co.co.co. a progetto comporta soltanto il diritto del collaboratore a ottenere la quota differenziale.

Altra novità che riguarda tutte le tipologie di call center e, per il ministero si applica «alle attività svolte dai call center con almeno 20 dipendenti», nonostante la disposizione stabilisca espressamente il riferimento a 20 «dipendenti», per il ministero questo «limite dimensionale va calcolato sia tenendo conto del personale dipendente che del personale in servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa».

L'adempimento comporta che, qualora un call center intenda delocalizzare l'attività fuori dal territorio nazionale, almeno 120 giorni prima deve darne comunicazione al ministero del lavoro e al garante per la protezione dei dati personali indicando, tra l'altro, il numero dei lavoratori coinvolti.

sabato 6 aprile 2013

Le migliori app del 2013 per cercare lavoro


Ormai è impossibile non considerare che i prodotti Apple sono entrati nel nostro quotidiano a tal punto che nessun possessore di iPhone o iPad direbbe mai “ho dimenticato il telefono a casa” oppure “mi si è scaricato il tablet”, perché un iPhone o un iPad non sono un telefono o un tablet, ma qualcosa di più.

Steve Jobs, con la indiscussa genialità, ha creato una nicchia a parte nel mercato già fiorente della tecnologia creando dei bisogni e dei dispositivi unici e non intercambiabili .

Apple oltre ad essere un’icona è anche una grande e fiorente azienda dietro la quale ci sono centinaia di persone a lavorare per far sì che gli utenti Apple continuino a preferire un iPhone a qualunque altro telefono sul mercato. Questo riguarda soprattutto il mercato delle App, le applicazioni apposite per dispositivi mobili Apple, che ha consentito a molti privati di aprire Web Agency, creare posti di lavoro.

Adesso parliamo delle App, ovvero delle applicazioni per cercare lavoro che sono diverse e con tipologie varie. Ricordiamo che un punto di forza dell’app è «Trova sportello», il quale  consente di vedere dove si trovano i centri per l’impiego sul territorio e di contattarli con un semplice touch.

Ecco le App per cercare lavoro mentre uno è in viaggio, o ha lasciato il posto di lavoro che non è molto sicuro, il classico lavoro precario, purtroppo oggi molto di moda. Infatti, ci si può candidare anche mentre si è in treno o in metrò, o può essere utilizzato per prepararsi a un colloquio poco prima di incontrare il selezionatore.

Sono davvero tante le app disponibili per cercare offerte di lavoro e candidarsi in movimento. In questa pagina le segnaliamo alcune.

Tra quelle gratuite che si stanno mostrando efficaci c’è Cliclavoro, creata dal ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, disponibile per dispositivi mobili Apple, Android e Windows. Il software, ispirato al portale cliclavoro.gov.it, aggrega le opportunità offerte dalle principali agenzie per il lavoro e dà la possibilità di candidarsi direttamente: un risparmio di tempo e fatica che può risultare utile quando è necessario l’invio tempestivo di un cv.

Adecco Lavoro (App dell’Agenzia interinale, le caratteristiche di Adecco And Jobs – Lavoro includono la ricerca di offerte e invio candidatura, suggerimenti automatici di annunci in target con le  proprie ricerche e  profilo professionale. 

CareerJet (Uno dei migliori Motori di ricerca per il mondo del lavoro),  e grazie a un'interfaccia intuitiva, Careerjet trasforma la ricerca di lavoro in un compito facile e veloce. E' possibile anche caricare il proprio curriculum, salvare le ricerche preferite e ricevere notifiche via email sulle nuove posizioni aperte.

CercoLavoro.com  le App del relativo sito web per la Ricerca di offerte di Lavoro risulta semplice e diretto verso l'obiettivo che si desidera con tre finestr:ù
Cerca il lavoro nella tua città'
Rispondi alle offerte di lavoro direttamente dall'App
Social Inserisci il tuo curriculum dall'App, anche con Facebook

LinkedIn (App del famoso Social Network che permette di seguire le Aziende registrate e le relative opportunità di lavoro)

Monster sito leader nella ricerca di lavoro on line per scoprire le ultime offerte in linea con le tue ricerche. Scarica il Cercalavoro Monster per Android per ricercare, visualizzare e candidarti ad annunci di lavoro in qualsiasi momento. Potrai anche ricevere notifiche automatiche non appena saranno disponibili nuove offerte!

Trovolavoro è l'App del Corriere della Sera) con questa app si possono effettuare delle ricerche di offerte di lavoro tra le numerose proposte inserendo elementi quali una parola chiave e/o un luogo, oppure potete utilizzare la funzione di ricerca avanzata. Trovolavoro presenta ogni giorno migliaia di offerte di lavoro riguardanti


Per quanto riguarda i Concorsi Pubblici vi segnaliamo, in aggiunta, queste due APP:
Gu Concorsi, mettiamo in evidenza che questa App è a pagamento, ma ne potrebbe comunque valere la pena. GU Concorsi permette di filtrare i Concorsi in base alla Data di Pubblicazione, del tipo di Atto o dall’Ente pubblico promotore) ma è gratis per Android. Mette a disposizione diverse interessanti funzionalità come:
consultare il testo delle Gazzette Ufficiali;
avigare tra i diversi anni di pubblicazione;
effettuare ricerche ipertestuali;
mandare per E-mail articoli o atti.

Quiz Concorsi 2 (App con tutti i quiz per esercitarsi ai Concorsi delle Scuole Militari)
Mentre per chi sta cercando lavori occasionali può vedere su SmallJob (per ora solo su Android), app neonata che permette di visualizzare sulla cartina geografica dell’Italia chi
assume per brevi periodi (lavoro stagionale) e può stabilire dei contatti in modo veloce.


 

domenica 17 marzo 2013

Lavoro 2013: licenziamenti individuali per motivi economici


Innanzitutto diciamo che il licenziamento individuale per motivi economici è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, regolato dall’articolo 3 della legge n.604/1966, secondo la quale costituiscono giustificato motivo oggettivo di licenziamento individuale:
la crisi dell'impresa
la cessazione dell'attività
il venir meno delle mansioni cui era in precedenza assegnato il lavoratore, nel caso in cui non è possibile il suo ricollocamento in altre mansioni esistenti in azienda e compatibili e coerenti con il livello di inquadramento.

Il licenziamento individuale per motivi economici, non è dovuto a un inadempimento del lavoratore, ma a esigenze tecniche ed economiche dell’attività aziendale.

Nelle aziende con più di 15 dipendenti l'assenza delle ragioni addotte dal datore di lavoro per licenziare, quando viene comprovata davanti a un giudice, produce il reintegro del lavoratore e il risarcimento del danno subito.

Va messo in evidenza che la disciplina limitativa del licenziamento individuale risultante dalle leggi attualmente vigenti si applica nei confronti dei lavoratori dipendenti che rivestono la qualifica di impiegato ed operaio e, per quelli assunti in prova, dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva (art. 10 L. n. 604/1966). La disciplina del licenziamento economico si applica sia ai vecchi lavoratori sia ai nuovi assunti.

Vediamo adesso i primi numeri sulla procedura di conciliazione preventiva, introdotta dalla riforma Fornero per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (cosiddetti licenziamenti economici), danno utili indicazioni per valutare se e come sta funzionando l'istituto.

Secondo i dati del ministero del Lavoro, aggiornati al 31 gennaio 2013, emerge un primo fatto positivo: le direzioni territoriali stanno rispettando i termini che fissa la legge per svolgere la procedura. In gran parte dei casi, le parti sono convocate entro sette giorni dalla formulazione della richiesta di conciliazione, e la procedura si conclude entro i 20 giorni successivi. Non si tratta di un dato banale, se si considerano le croniche difficoltà della Pa quando deve gestire termini così stretti.

Il dato risulta ancora più positivo se si considera che i tentativi di conciliazione richiesti alla data del 31 gennaio sono molti: sono state, infatti, presentate 12.563 richieste, con alcuni picchi nelle città più popolose (1.042 a Roma, 1.180 a Milano, addirittura 1.450 a Napoli).

Risulta importante vedere gli esiti di queste richieste: alla data di osservazione 1.124 procedimenti risultavano ancora pendenti, mentre 1.831 si sono estinti per mancata comparizione delle parti. Le procedure concluse con un accordo tra le parti sono state 3.958, e il numero di quelle concluse con un mancato accordo è quasi identico, 3.638. Sommando le liti concluse con un accordo ai procedimenti abbandonati spontaneamente dalle parti, si scopre che quasi metà dei licenziamenti sono stati abbandonati o conciliati grazie alla procedura (il 46%), in cambio di una transazione economica.

Il grande numero di conciliazioni raggiunte potrebbe essere legato all'incertezza intorno alla nuova disciplina dei licenziamenti: ancora non ci sono sentenze che hanno definito i contorni del nuovo regime sanzionatorio e la procedura accelerata introdotta dalla legge Fornero mostra dei problemi di interpretazione che ne stanno depotenziando l'efficacia.

Un altro fattore, meno episodico e più strutturale, che può aver aumentato il numero delle conciliazioni può essere la regola, introdotta dalla riforma, che consente l'accesso all'Aspi alle persone che risolvono, nell'ambito della procedura obbligatoria, il proprio rapporto di lavoro. In passato le persone che risolvevano il rapporto di lavoro doveva escogitare gli stratagemmi più spericolati per accedere al trattamento di disoccupazione, in quanto questo spetta solo a chi ha perso il lavoro contro la propria volontà.

Quindi in sintesi in riferimento al licenziamento individuale per motivi economici vediamo cosa accade. Se il giudice ritiene non valido il motivo economico addotto dall’azienda, può decidere il reintegro del lavoratore. Sarà il dipendente, nel caso, a scegliere in alternativa l’indennizzo.

Mentre con la riforma riforma Fornero. Se il giudice ritiene non valido il motivo economico addotto dall’azienda, potrà decidere solo per l’indennizzo economico, che sarà tra le 15 e le 27 mensilità in base alle dimensioni dell’azienda, dell’anzianità del lavoratore e del comportamento delle parti.

Se il motivo economico è addotto per mascherare un licenziamento disciplinare o discriminatorio, si ricade nelle due ipotesi qui di seguito. Ossia, Il giudice non è chiamato a valutare il tipo di licenziamento, ma se dovesse valutare l’inesistenza dei motivi economici, scatterà l’indennizzo tra le 15 e le 27 mensilità.

domenica 3 marzo 2013

Contratto sostituzione maternità per il 2013

Nell'ambito degli strumenti volti alla creazione di nuove opportunità di lavoro particolare importanza rivestono le agevolazioni concesse al datore di lavoro in caso di assunzione a tempo determinato per sostituzione di lavoratrici o lavoratori in maternità.

Il Ministero del lavoro ha chiarito che il contratto a termine stipulato per la sostituzione di lavoratrici in congedo di maternità può essere rinnovato senza l’intervallo dei 60 o 90 giorni previsto dalla riforma Fornero. Pertanto, in base al chiarimento ministeriale per il rinnovo del contratto sostituzione, il Testo unico sulla maternità prevale sulla normativa relativa al contratto a termine. L’intervallo è il lasso di tempo che deve passare tra la scadenza di un contratto a termine e il rinnovo del rapporto tra le parti attraverso la stipula di un altro contratto, sempre a tempo determinato. Quindi niente intervalli per le sostituzioni per maternità.

In caso di assunzione a tempo determinato (anche con contratto a tempo parziale) per sostituzione di maternità è previsto uno sgravio contributivo - limitatamente alla quota a carico del datore di lavoro - e dei premi assicurativi INAIL del 50%.

Ricordiamo che questo beneficio si applica a favore delle aziende:

con meno di 20 dipendenti che assumono per sostituire lavoratori subordinati in maternità (congedo di maternità o di paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio). In tal caso l'agevolazione si applica fino al compimento di un anno di età del figlio del lavoratore o della lavoratrice in congedo o, nel caso di minore adottato o in affidamento, per un anno dal suo ingresso nel nucleo familiare;

in cui operano lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali) in astensione dal lavoro per maternità.

È infatti possibile assumere lavoratori a tempo determinato in sostituzione di tali lavoratrici per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, entro il primo anno di vita del bambino o, nel caso di minore adottato o in affidamento, per un anno dal suo ingresso nel nucleo familiare.

Comunque una delle causali più diffuse della stipula dei contratti a termine è quella riguardante la sostituzione di lavoratrici assenti per maternità, assenti da lavoro per il congedo obbligatorio di 5 mesi. Data la frequenza dell’evento maternità per le lavoratrici italiane, molte aziende ricorrono al contratto a termine per ragioni giustificative per assumere a tempo determinato lavoratori in loro sostituzione. Possibilità che è prevista dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001.

La riforma del mercato del lavoro ha introdotto importanti novità per i contratti a termine: gli intervalli per il rinnovo del contratto sono stati elevati a 60 e 90 giorni, provocando non pochi problemi ai lavoratori col contratto scaduto ed alle imprese che glielo devono rinnovare. Prima della riforma gli intervalli erano rispettivamente di 20 giorni, per i contratti scaduti fino a 6 mesi, e di 30 giorni per i contratti superiori a 6 mesi. Dal 18 luglio 2012 in poi gli intervalli passano a 60 giorni per i contratti fino a 6 mesi e 90 giorni per i contratti superiori a 6 mesi. Vediamo cosa succede ai contratti a termine per ragioni giustificative.

I contratti a termine per espressa previsione del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 possono essere stipulati anche per ragioni sostitutive, che vanno dalla sostituzione per lavoratore destinato ad una trasferta o distaccato, alla sostituzione per inidoneità temporanea al lavoro, dalla sostituzione dei lavoratori per sciopero alla sostituzione più diffusa, ossia quella per l’assenza da lavoro per maternità.

Ed è proprio su quest’ultimo caso che si è reso necessario un chiarimento ministeriale sul rispetto degli intervalli per il rinnovo del contratto a termine. Era importante capire, data la particolarità del contratto, che si esaurisce al rientro della lavoratrice madre, se le società che hanno assunto un lavoratore per ragioni sostitutive possono utilizzare lo stesso lavoratore per ulteriori sostituzioni per maternità, senza rispettare gli intervalli.

In buona sostanza, essendo sorto il contratto per specifiche ragioni giustificative, alla data dell’effettivo rientro della lavoratrice in maternità, il contratto si esaurisce senza possibilità di proroga (che è senza intervalli). Per questa ragione, le parti, datore di lavoro e lavoratore, possono stipulare un nuovo contratto di lavoro liberamente, senza intervalli, riguardando lo stesso ulteriori eventuali ragioni giustificative, come ad esempio la sostituzione di un’altra lavoratrice in congedo di maternità.

domenica 6 gennaio 2013

Lavoratori in mobilita 2013 e agevolazioni contributive per i dipendenti


Lo ha chiarito il ministero del Lavoro con l'interpello 40/2012. La questione riguarda la possibilità per un datore di lavoro di beneficiare dell'aliquota contributiva agevolata pari al 10% (articolo 8, comma 2, legge 223/1991), laddove prima si avvale del lavoratore iscritto nelle liste di mobilità mediate un contratto di somministrazione, e successivamente (anche senza soluzione di continuità) assume direttamente lo stesso lavoratore con un contratto a tempo determinato previsto dalla legge 223/1991.

L’agevolazione contributiva per l’assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità spetta anche all’azienda che avvia il rapporto lavorativo attraverso un’agenzia per il lavoro e che il periodo lavorativo va a cumularsi con altri periodi di lavoro agevolati avviati direttamente dal datore di lavoro sempre per lavoratori in mobilità.

L'incentivo, l’agevolazione contributiva, consiste nel riconoscimento di uno sgravio contributivo per un periodo massimo di 12 mesi, tale da consentire di pagare contributi in misura pari a quella prevista per gli apprendisti, in caso di assunzione a termine di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità e nel prolungamento dello stesso beneficio per altri 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Il ministero del lavoro, inoltre, ha spiegato che la riforma Fornero è intervenuta stabilendo alcuni principi generali che devono essere soddisfatti per beneficiare delle agevolazioni contributive.
L'articolo 4, comma 13 della legge 92/2012 ha precisato che per «la determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato», pur ravvisandosi, formalmente, in tale ipotesi, due datori di lavoro.
Anche se questa regola era già applicata dall'Inps in via amministrativa, la disposizione ha dunque introdotto il criterio del cumulo per la durata massima dell'agevolazione tra i contratti di lavoro subordinato e periodi di utilizzo dello stesso lavoratore tramite somministrazione di lavoro. Il ministero ha risposto positivamente al quesito precisando che l'impresa dovrà sommare i relativi periodi ai fini della determinazione della durata massima della riduzione contributiva.


Per la fruizione allo sgravio di mobilità è necessario utilizzare una specifica modulistica (Inps, messaggio 12957 del 2 agosto 2012) e per il periodo di missione l'impresa utilizzatrice (titolare, legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri) deve rilasciare all'agenzia per il lavoro un'autocertificazione accompagnata da copia del documento d'identità di chi l'ha sottoscritta.

lunedì 31 dicembre 2012

Ministero del Lavoro e falsa partita Iva

Il ministero del Lavoro ha scelto una partenza morbida per l'azione di contrasto alle false partite Iva, cioè per quei lavoratori che vengono di fatto costretti ad aprire una posizione Iva per mascherare da lavoro autonomo posizioni di lavoro che sono in realtà di collaborazione coordinata e continuativa o anche di lavoro subordinato.

Con un decreto ministeriale e una circolare diramata dall'Ufficio ispettivo dello stesso ministero del Lavoro - si è precisato infatti che la presunzione di "falsa partita Iva" non si applica:

se la prestazione è svolta da un iscritto a un Ordine professionale

se il lavoratore è in possesso di una specifica "competenza", che (secondo la circolare) può derivare anche dal possesso di una laurea o di un diploma di scuola superiore (liceo o istituto professionale).

Infatti, il professionista iscritto a un Albo non deve provare l’attività autonoma ai fini dell’esclusione dalla presunzione di “falsa” partita IVA.

Comunque restano esclusi dalla presunzione di “falsa” partita IVA prevista dalla Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) i professionisti iscritti a un ordine, albo o elenco purché sia tenuto o controllato da una amministrazione pubblica e per la relativa iscrizione sia necessario un esame di Stato, oppure una valutazione di titoli. Simile discorso per le imprese artigiane e commerciali iscritte alla Camera di commercio e le federazioni sportive a condizione che per l'iscrizione non sia necessaria una semplice domanda, ma si assume come obbligo la valutazione di titoli e/o altre condizioni previste dai propri ordinamenti. E’ quanto ha chiarito il Ministero del Lavoro con la circolare n. 32/2012 definendo l'ambito di operatività del meccanismo presuntivo delle “false” partite IVA.

La Riforma del Lavoro all’art. 1, c. 26 ha inserito una norma volta a contrastare un utilizzo distorto delle prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo. In particolare, l’intenzione è stata quella di regolarizzare tutti quei lavoratori che si sono visti attirare dai propri datori di lavoro ad aprire una partita IVA, appunto “falsa”, al sol fine di evitare d’ingabbiarsi in contratti di lavoro che risultano più onerosi e costosi per chi offre lavoro.

In riferimento all’attività di verifica, il Ministero fa presente che il momento a partire dal quale si potrà esercitare una presunzione da parte degli organi ispettivi o dai lavoratori interessati, dipenderà dalla combinazione dei tre indici presuntivi:
se si farà valere la postazione fissa e il fatturato di oltre l'80%, la prima verifica potrà essere fatta non prima del 18 luglio 2014 (data di scadenza dei due anni solari previsti dalla legge);

qualora i parametri di controllo siano la durata della collaborazione e la postazione fissa;

la durata della collaborazione e il fatturato, la prima verifica non potrà essere effettuata prima del 2015 atteso che il biennio interessato sarà il 2013/2014.

Dalla circolare viene chiarito che per i primi due parametri la verifica potrà essere fatta solo a posteriori una volta che siano trascorsi i due anni stabiliti dalla legge anche se assumono un diverso criterio di calcolo. Il parametro degli 8 mesi va valutato rispetto all'anno civile (1 gennaio-31 dicembre); mentre per il parametro del fatturato occorre fare riferimento al biennio solare, vale a dire a un doppio periodo di 365 giorni decorrenti dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Legge Fornero).

In ogni caso, precisa ancora la circolare, i controlli potranno avviarsi dal 18 luglio 2014, trascorsi cioè due anni dall'entrata in vigore della riforma del lavoro (la legge 92/2012). Questo perché la stessa riforma - nel modificare l'articolo 69 bis del decreto legislativo 276/2003 - prevede un tempo di due anni per verificare l'eventuale presenza di una prestazione di eccessiva prevalenza, resa cioè a un solo committente in esclusiva o in larghissima parte.

La presunzione dei collaboratori a progetto non opera: qualora siano riconosciute capacità teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi (diploma, laurea o qualifica professionale), oppure da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività; quando il titolare della partita IVA possa dimostrare un fatturato annuo non inferiore a 1,25 volte il minimo imponibile previsto per i contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali (che, per l’anno 2012, è pari a € 18.662,50). Affinché operi la suddetta esclusione è necessario che la sussistenza di entrambi i requisiti.

venerdì 28 dicembre 2012

Pensioni 2013 più leggere: i nuovi coefficienti

I nuovi coefficienti saranno validi per i prossimi tre anni: cifre alla mano, considerando come esempio un montante contributivo complessivo medio di 400 mila euro (lordi), chi andrà in pensione appunto prima di 65 anni - secondo elaborazioni dell'Agi sui nuovi coefficienti fissati dal Ministero del Lavoro - avrà un assegno decurtato di circa 50 euro al mese.

Per la prima volta i coefficienti terranno conto di un'età di pensionamento successiva appunto ai 65 anni, quindi un confronto non è possibile ma le nuove percentuali dai 66 anni in poi sono più alte di quelle precedenti (che erano relative a 65 anni), il che significa che ad esempio chi andrà in pensione a 70 anni, considerando sempre lo stesso montante contributivo complessivo pari a 400 mila euro, percepirà un assegno di 2.012 euro.

Anche prendendo in considerazione un montante contributivo inferiore e cioè pari a 300 mila euro, il taglio sarà mediamente di 50 euro: chi andrà in pensione a 65 anni percepirà 1.254 euro mentre coi coefficienti ancora in vigore oggi, avrebbe 1.297 euro al mese.

Sempre considerando i nuovi coefficienti, e fermo restando come esempio un montante contributivo complessivo pari a 400 mila euro, chi andrà in pensione a 57 anni percepirà un assegno di 1.324 euro (prima gli sarebbero spettati 1.360 euro); andando a riposo a 58 anni si avranno 1.358 euro (contro i precedenti 1.397 euro); chi si fermerà a 59 anni avrà 1.395 (prima erano 1.433 euro), a 60 anni 1.434 euro (prima erano 1.477 euro); a 61 anni 1.475 euro (prima erano 1.520 euro) e a 62 anni percepirà un assegno mensile di 1.509 euro, mentre prima gli sarebbero spettati 1.566 euro.

Comunque con i nuovi coefficienti di calcolo della pensione al via dal 2013: per ottenere lo stesso importo di pensione di chi è uscito dal lavoro fino al 2012 bisognerà lavorare un anno in più.

E così, chi andrà a riposo a 63 anni percepirà 1.567 euro (prima 1.618 euro); a 64 anni 1.618 (contro i precedenti 1.670 euro). A 65 anni, la pensione ammonterà a 1.672 euro (contro i 'precedenti' 1.729 euro). Il trattamento lievita con l'aumentare dell'età: sarà pari a 1.792 euro per chi avrà 67 anni, a 1.860 anni per chi avrà 68 anni e a 1.933 per chi avrà 69 anni.

Questo perché con il nuovo sistema di calcolo, viene considerata l'età del lavoratore nel momento in cui va in pensione ma anche l'evoluzione della vita media: dal 1 gennaio appunto scatterà un aumento di tre mesi dell'aspettativa di vita. Per i prossimi tre anni e cioè dal 2013 al 2015 saranno validi questi che quelli attualmente in vigore erano stati introdotti nel 2010, i prossimi riguarderanno il 2016-2019 mentre successivamente, quando l'età pensionabile sarà per tutti a 67 anni, la cadenza del ricalcolo sarà biennale.

I coefficienti terranno conto di un'età di pensionamento successiva ai 65 anni, arrivando fino a 70 anni. Questi coefficienti determinano la percentuale del montante da corrispondere come pensione annua in tutti i casi di calcolo contributivo: i contributi versati vengono accumulati anno per anno e rivalutati ad un tasso dato dalla variazione media quinquennale del Pil nominale (che comprende quindi sia la crescita sia l'andamento dei prezzi). Questo capitale viene poi trasformato in una rendita pensionistica attraverso i coefficienti, rivisti ogni tre anni (e in seguito ogni due) in base agli andamenti demografici.

Per chi esce dal lavoro a 57 anni (in pratica solo le donne che scelgono di uscire prima accettando di avere tutta la pensione calcolata con il metodo contributivo dato che gli uomini che riescono ancora a uscire a questa età grazie alla pensione anticipata possono godere ancora del metodo retributivo perché hanno più di 18 anni di contributi al 1995) avrà un coefficiente di calcolo che scende dal 4,419% a 4,304%. Chi uscirà a 62 anni avrà un coefficiente del 4,940%, lo stesso di chi è uscito a 61 anni fino al 2012. Probabilmente l'importo sarà solo lievemente più alto grazie all'aumento del montante contributivo dovuto a un anno in più di lavoro.

Per avere un coefficiente del 5,620 (il più alto fino al 2012, applicato a chi usciva a 65 anni) ci vorranno 66 anni di età (5,624 il nuovo coefficiente). Ma dai 67 anni in poi il coefficiente di calcolo sale rapidamente fino ad arrivare a 70 anni al 6,541%. Si tiene conto infatti del fatto che uscendo dal lavoro a questa età la pensione si percepirà per meno tempo (si tiene conto dell'attesa di vita a 65 anni).

Ecco i nuovi coefficienti a seconda delle età di pensionamento:
- 57 anni: 4,304% (4,42% fino al 2012)
- 58 anni: 4,416% (4,54% fino al 2012)
- 59 anni: 4,535% (4,66% il precedente)
- 60 anni: 4,661% (4,80% il precedente)
- 61 anni: 4,796% (4,94% il precedente)
- 62 anni: 4,940% (5,09% il precedente)
- 63 anni: 5,094% (5,26% il precedente)
- 64 anni: 5,259% (5,43% il precedente)
- 65 anni: 5,435% (5,62% il precedente)
- 66 anni: 5,624%
- 67 anni: 5,826%
- 68 anni: 6,046%
- 69 anni: 6,283%
- 70 anni: 6,541%.

domenica 16 dicembre 2012

Collaborazioni a progetto chiarimenti operativi del Ministero del lavoro

La circolare si sofferma in particolare sui requisiti di ammissibilità di una co.co.pro., quali il risultato finale da raggiungere e la non coincidenza con l’oggetto sociale del committente, fornendo al contempo indicazioni al personale ispettivo su come impostare la vigilanza su tale tipologia contrattuale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato la circolare n. 29 dell'11 dicembre 2012 con i chiarimenti interpretativi, al proprio personale ispettivo, volti ad un corretto svolgimento dell'attività di vigilanza nei confronti delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto, in relazione alle novità introdotte dai commi 23-24-25, dell'articolo 1, della Riforma del Lavoro (Legge n. 92/2012.

Il ministero con la circolare ha elencato una serie di attività che sulla base di orientamenti giurisprudenziali già esistenti appaino difficilmente inquadrabili nell'ambito di "un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto".

L'elenco comprende: addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; addetti alle agenzie ippiche; addetti alle pulizie; autisti e autotrasportatori; baristi e camerieri; commessi e addetti alle vendite; custodi e portieri; estetiste e parrucchieri; facchini; istruttori di autoscuola; letturisti di contatori; magazzinieri; manutentori; muratori e qualifiche operaie dell'edilizia; piloti e assistenti di volo; prestatori di manodopera del settore agricolo; addetti alle attività di segreteria e terminalisti; addetti alla somministrazione di cibi o bevande; prestazioni rese nell'ambito di call center per servizi cosiddetti inbound.

La circolare afferma che non solo la mancata presenza del progetto porta al disconoscimento del rapporto di collaborazione ed alla costituzione, in capo al committente, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma anche la carenza, all’interno del progetto, dei seguenti requisiti:
- autonomia gestionale;
- collegamento ad un determinato risultato finale;
- autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente;
- non coincidenza con l’oggetto sociale del committente;
- svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi.
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