Il ministero del Lavoro ha scelto una partenza morbida per l'azione di contrasto alle false partite Iva, cioè per quei lavoratori che vengono di fatto costretti ad aprire una posizione Iva per mascherare da lavoro autonomo posizioni di lavoro che sono in realtà di collaborazione coordinata e continuativa o anche di lavoro subordinato.
Con un decreto ministeriale e una circolare diramata dall'Ufficio ispettivo dello stesso ministero del Lavoro - si è precisato infatti che la presunzione di "falsa partita Iva" non si applica:
se la prestazione è svolta da un iscritto a un Ordine professionale
se il lavoratore è in possesso di una specifica "competenza", che (secondo la circolare) può derivare anche dal possesso di una laurea o di un diploma di scuola superiore (liceo o istituto professionale).
Infatti, il professionista iscritto a un Albo non deve provare l’attività autonoma ai fini dell’esclusione dalla presunzione di “falsa” partita IVA.
Comunque restano esclusi dalla presunzione di “falsa” partita IVA prevista dalla Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) i professionisti iscritti a un ordine, albo o elenco purché sia tenuto o controllato da una amministrazione pubblica e per la relativa iscrizione sia necessario un esame di Stato, oppure una valutazione di titoli. Simile discorso per le imprese artigiane e commerciali iscritte alla Camera di commercio e le federazioni sportive a condizione che per l'iscrizione non sia necessaria una semplice domanda, ma si assume come obbligo la valutazione di titoli e/o altre condizioni previste dai propri ordinamenti. E’ quanto ha chiarito il Ministero del Lavoro con la circolare n. 32/2012 definendo l'ambito di operatività del meccanismo presuntivo delle “false” partite IVA.
La Riforma del Lavoro all’art. 1, c. 26 ha inserito una norma volta a contrastare un utilizzo distorto delle prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo. In particolare, l’intenzione è stata quella di regolarizzare tutti quei lavoratori che si sono visti attirare dai propri datori di lavoro ad aprire una partita IVA, appunto “falsa”, al sol fine di evitare d’ingabbiarsi in contratti di lavoro che risultano più onerosi e costosi per chi offre lavoro.
In riferimento all’attività di verifica, il Ministero fa presente che il momento a partire dal quale si potrà esercitare una presunzione da parte degli organi ispettivi o dai lavoratori interessati, dipenderà dalla combinazione dei tre indici presuntivi:
se si farà valere la postazione fissa e il fatturato di oltre l'80%, la prima verifica potrà essere fatta non prima del 18 luglio 2014 (data di scadenza dei due anni solari previsti dalla legge);
qualora i parametri di controllo siano la durata della collaborazione e la postazione fissa;
la durata della collaborazione e il fatturato, la prima verifica non potrà essere effettuata prima del 2015 atteso che il biennio interessato sarà il 2013/2014.
Dalla circolare viene chiarito che per i primi due parametri la verifica potrà essere fatta solo a posteriori una volta che siano trascorsi i due anni stabiliti dalla legge anche se assumono un diverso criterio di calcolo. Il parametro degli 8 mesi va valutato rispetto all'anno civile (1 gennaio-31 dicembre); mentre per il parametro del fatturato occorre fare riferimento al biennio solare, vale a dire a un doppio periodo di 365 giorni decorrenti dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Legge Fornero).
In ogni caso, precisa ancora la circolare, i controlli potranno avviarsi dal 18 luglio 2014, trascorsi cioè due anni dall'entrata in vigore della riforma del lavoro (la legge 92/2012). Questo perché la stessa riforma - nel modificare l'articolo 69 bis del decreto legislativo 276/2003 - prevede un tempo di due anni per verificare l'eventuale presenza di una prestazione di eccessiva prevalenza, resa cioè a un solo committente in esclusiva o in larghissima parte.
La presunzione dei collaboratori a progetto non opera: qualora siano riconosciute capacità teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi (diploma, laurea o qualifica professionale), oppure da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività; quando il titolare della partita IVA possa dimostrare un fatturato annuo non inferiore a 1,25 volte il minimo imponibile previsto per i contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali (che, per l’anno 2012, è pari a € 18.662,50). Affinché operi la suddetta esclusione è necessario che la sussistenza di entrambi i requisiti.
lunedì 31 dicembre 2012
Ministero del Lavoro e falsa partita Iva
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venerdì 28 dicembre 2012
Pensioni 2013 più leggere: i nuovi coefficienti
I nuovi coefficienti saranno validi per i prossimi tre anni: cifre alla mano, considerando come esempio un montante contributivo complessivo medio di 400 mila euro (lordi), chi andrà in pensione appunto prima di 65 anni - secondo elaborazioni dell'Agi sui nuovi coefficienti fissati dal Ministero del Lavoro - avrà un assegno decurtato di circa 50 euro al mese.
Per la prima volta i coefficienti terranno conto di un'età di pensionamento successiva appunto ai 65 anni, quindi un confronto non è possibile ma le nuove percentuali dai 66 anni in poi sono più alte di quelle precedenti (che erano relative a 65 anni), il che significa che ad esempio chi andrà in pensione a 70 anni, considerando sempre lo stesso montante contributivo complessivo pari a 400 mila euro, percepirà un assegno di 2.012 euro.
Anche prendendo in considerazione un montante contributivo inferiore e cioè pari a 300 mila euro, il taglio sarà mediamente di 50 euro: chi andrà in pensione a 65 anni percepirà 1.254 euro mentre coi coefficienti ancora in vigore oggi, avrebbe 1.297 euro al mese.
Sempre considerando i nuovi coefficienti, e fermo restando come esempio un montante contributivo complessivo pari a 400 mila euro, chi andrà in pensione a 57 anni percepirà un assegno di 1.324 euro (prima gli sarebbero spettati 1.360 euro); andando a riposo a 58 anni si avranno 1.358 euro (contro i precedenti 1.397 euro); chi si fermerà a 59 anni avrà 1.395 (prima erano 1.433 euro), a 60 anni 1.434 euro (prima erano 1.477 euro); a 61 anni 1.475 euro (prima erano 1.520 euro) e a 62 anni percepirà un assegno mensile di 1.509 euro, mentre prima gli sarebbero spettati 1.566 euro.
Comunque con i nuovi coefficienti di calcolo della pensione al via dal 2013: per ottenere lo stesso importo di pensione di chi è uscito dal lavoro fino al 2012 bisognerà lavorare un anno in più.
E così, chi andrà a riposo a 63 anni percepirà 1.567 euro (prima 1.618 euro); a 64 anni 1.618 (contro i precedenti 1.670 euro). A 65 anni, la pensione ammonterà a 1.672 euro (contro i 'precedenti' 1.729 euro). Il trattamento lievita con l'aumentare dell'età: sarà pari a 1.792 euro per chi avrà 67 anni, a 1.860 anni per chi avrà 68 anni e a 1.933 per chi avrà 69 anni.
Questo perché con il nuovo sistema di calcolo, viene considerata l'età del lavoratore nel momento in cui va in pensione ma anche l'evoluzione della vita media: dal 1 gennaio appunto scatterà un aumento di tre mesi dell'aspettativa di vita. Per i prossimi tre anni e cioè dal 2013 al 2015 saranno validi questi che quelli attualmente in vigore erano stati introdotti nel 2010, i prossimi riguarderanno il 2016-2019 mentre successivamente, quando l'età pensionabile sarà per tutti a 67 anni, la cadenza del ricalcolo sarà biennale.
I coefficienti terranno conto di un'età di pensionamento successiva ai 65 anni, arrivando fino a 70 anni. Questi coefficienti determinano la percentuale del montante da corrispondere come pensione annua in tutti i casi di calcolo contributivo: i contributi versati vengono accumulati anno per anno e rivalutati ad un tasso dato dalla variazione media quinquennale del Pil nominale (che comprende quindi sia la crescita sia l'andamento dei prezzi). Questo capitale viene poi trasformato in una rendita pensionistica attraverso i coefficienti, rivisti ogni tre anni (e in seguito ogni due) in base agli andamenti demografici.
Per chi esce dal lavoro a 57 anni (in pratica solo le donne che scelgono di uscire prima accettando di avere tutta la pensione calcolata con il metodo contributivo dato che gli uomini che riescono ancora a uscire a questa età grazie alla pensione anticipata possono godere ancora del metodo retributivo perché hanno più di 18 anni di contributi al 1995) avrà un coefficiente di calcolo che scende dal 4,419% a 4,304%. Chi uscirà a 62 anni avrà un coefficiente del 4,940%, lo stesso di chi è uscito a 61 anni fino al 2012. Probabilmente l'importo sarà solo lievemente più alto grazie all'aumento del montante contributivo dovuto a un anno in più di lavoro.
Per avere un coefficiente del 5,620 (il più alto fino al 2012, applicato a chi usciva a 65 anni) ci vorranno 66 anni di età (5,624 il nuovo coefficiente). Ma dai 67 anni in poi il coefficiente di calcolo sale rapidamente fino ad arrivare a 70 anni al 6,541%. Si tiene conto infatti del fatto che uscendo dal lavoro a questa età la pensione si percepirà per meno tempo (si tiene conto dell'attesa di vita a 65 anni).
Ecco i nuovi coefficienti a seconda delle età di pensionamento:
- 57 anni: 4,304% (4,42% fino al 2012)
- 58 anni: 4,416% (4,54% fino al 2012)
- 59 anni: 4,535% (4,66% il precedente)
- 60 anni: 4,661% (4,80% il precedente)
- 61 anni: 4,796% (4,94% il precedente)
- 62 anni: 4,940% (5,09% il precedente)
- 63 anni: 5,094% (5,26% il precedente)
- 64 anni: 5,259% (5,43% il precedente)
- 65 anni: 5,435% (5,62% il precedente)
- 66 anni: 5,624%
- 67 anni: 5,826%
- 68 anni: 6,046%
- 69 anni: 6,283%
- 70 anni: 6,541%.
Per la prima volta i coefficienti terranno conto di un'età di pensionamento successiva appunto ai 65 anni, quindi un confronto non è possibile ma le nuove percentuali dai 66 anni in poi sono più alte di quelle precedenti (che erano relative a 65 anni), il che significa che ad esempio chi andrà in pensione a 70 anni, considerando sempre lo stesso montante contributivo complessivo pari a 400 mila euro, percepirà un assegno di 2.012 euro.
Anche prendendo in considerazione un montante contributivo inferiore e cioè pari a 300 mila euro, il taglio sarà mediamente di 50 euro: chi andrà in pensione a 65 anni percepirà 1.254 euro mentre coi coefficienti ancora in vigore oggi, avrebbe 1.297 euro al mese.
Sempre considerando i nuovi coefficienti, e fermo restando come esempio un montante contributivo complessivo pari a 400 mila euro, chi andrà in pensione a 57 anni percepirà un assegno di 1.324 euro (prima gli sarebbero spettati 1.360 euro); andando a riposo a 58 anni si avranno 1.358 euro (contro i precedenti 1.397 euro); chi si fermerà a 59 anni avrà 1.395 (prima erano 1.433 euro), a 60 anni 1.434 euro (prima erano 1.477 euro); a 61 anni 1.475 euro (prima erano 1.520 euro) e a 62 anni percepirà un assegno mensile di 1.509 euro, mentre prima gli sarebbero spettati 1.566 euro.
Comunque con i nuovi coefficienti di calcolo della pensione al via dal 2013: per ottenere lo stesso importo di pensione di chi è uscito dal lavoro fino al 2012 bisognerà lavorare un anno in più.
E così, chi andrà a riposo a 63 anni percepirà 1.567 euro (prima 1.618 euro); a 64 anni 1.618 (contro i precedenti 1.670 euro). A 65 anni, la pensione ammonterà a 1.672 euro (contro i 'precedenti' 1.729 euro). Il trattamento lievita con l'aumentare dell'età: sarà pari a 1.792 euro per chi avrà 67 anni, a 1.860 anni per chi avrà 68 anni e a 1.933 per chi avrà 69 anni.
Questo perché con il nuovo sistema di calcolo, viene considerata l'età del lavoratore nel momento in cui va in pensione ma anche l'evoluzione della vita media: dal 1 gennaio appunto scatterà un aumento di tre mesi dell'aspettativa di vita. Per i prossimi tre anni e cioè dal 2013 al 2015 saranno validi questi che quelli attualmente in vigore erano stati introdotti nel 2010, i prossimi riguarderanno il 2016-2019 mentre successivamente, quando l'età pensionabile sarà per tutti a 67 anni, la cadenza del ricalcolo sarà biennale.
I coefficienti terranno conto di un'età di pensionamento successiva ai 65 anni, arrivando fino a 70 anni. Questi coefficienti determinano la percentuale del montante da corrispondere come pensione annua in tutti i casi di calcolo contributivo: i contributi versati vengono accumulati anno per anno e rivalutati ad un tasso dato dalla variazione media quinquennale del Pil nominale (che comprende quindi sia la crescita sia l'andamento dei prezzi). Questo capitale viene poi trasformato in una rendita pensionistica attraverso i coefficienti, rivisti ogni tre anni (e in seguito ogni due) in base agli andamenti demografici.
Per chi esce dal lavoro a 57 anni (in pratica solo le donne che scelgono di uscire prima accettando di avere tutta la pensione calcolata con il metodo contributivo dato che gli uomini che riescono ancora a uscire a questa età grazie alla pensione anticipata possono godere ancora del metodo retributivo perché hanno più di 18 anni di contributi al 1995) avrà un coefficiente di calcolo che scende dal 4,419% a 4,304%. Chi uscirà a 62 anni avrà un coefficiente del 4,940%, lo stesso di chi è uscito a 61 anni fino al 2012. Probabilmente l'importo sarà solo lievemente più alto grazie all'aumento del montante contributivo dovuto a un anno in più di lavoro.
Per avere un coefficiente del 5,620 (il più alto fino al 2012, applicato a chi usciva a 65 anni) ci vorranno 66 anni di età (5,624 il nuovo coefficiente). Ma dai 67 anni in poi il coefficiente di calcolo sale rapidamente fino ad arrivare a 70 anni al 6,541%. Si tiene conto infatti del fatto che uscendo dal lavoro a questa età la pensione si percepirà per meno tempo (si tiene conto dell'attesa di vita a 65 anni).
Ecco i nuovi coefficienti a seconda delle età di pensionamento:
- 57 anni: 4,304% (4,42% fino al 2012)
- 58 anni: 4,416% (4,54% fino al 2012)
- 59 anni: 4,535% (4,66% il precedente)
- 60 anni: 4,661% (4,80% il precedente)
- 61 anni: 4,796% (4,94% il precedente)
- 62 anni: 4,940% (5,09% il precedente)
- 63 anni: 5,094% (5,26% il precedente)
- 64 anni: 5,259% (5,43% il precedente)
- 65 anni: 5,435% (5,62% il precedente)
- 66 anni: 5,624%
- 67 anni: 5,826%
- 68 anni: 6,046%
- 69 anni: 6,283%
- 70 anni: 6,541%.
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INPS e pensioni dal 2013 in aumento le minime
Nel 2012 continua a calare il numero delle pensioni Inps liquidate nello stesso anno: gli ultimi dati, riferiti al mese di novembre, confermano l'andamento fotografato dalle precedenti rilevazioni. Nei primi 11 mesi dell'anno, infatti, sono state liquidate complessivamente 186.800 pensioni, mentre nello stesso periodo del 2011 le nuove pensioni erano 230.500, con una diminuzione pari al -18,5% .Sono i dati resi noti dall'Inps. I dati confermano anche la crescita dell'età media di pensionamento, che si attesta su 61 anni e 3 mesi.
Il calo delle pensioni liquidate dall'Inps,con un rallentamento deciso per i trattamenti di anzianità, è "una buona notizia per i pensionati italiani, anche quelli futuri". E' il commento del presidente dell'Inps Mastrapasqua secondo cui i nuovi dati testimoniano come i conti dell'istituto siano così "messi in sicurezza".
Dal 2013, poi,"ci saranno "ulteriori aggiustamenti" grazie agli effetti della riforma Monti-Fornero, e quindi ci si attende un nuovo calo nei primi 3 mesi"
Ricordiamo che dal 1° gennaio scattano gli aumenti del 3% per adeguare le pensioni al costo della vita, ma anche il prossimo anno la rivalutazione non sarà valida per le pensioni superiori tre volte la minima. Lo ricorda lo Spi-Cgil, precisando che il blocco, per effetto della riforma Fornero,riguarderà 6 milioni di pensionati, che nel biennio 2012-2013 si ritroveranno con un 1.135 euro in meno. Con la rivalutazione prevista, una pensione minima passerà da 481 euro a 495,43.mentre una da 1.000 euro arriverà a quota 1.025 euro. Il blocco – ha segnalato il sindacato pensionati della Cgil - riguarderà soprattutto pensionati che hanno un reddito mensile di 1.217 euro netti (1.486 euro lordi). Un pensionato che si trova in questa fascia ha già perso 363 euro nel 2012 e ne perderà 776 nel 2013. Un pensionato con un reddito mensile di 1.576 euro netti (2.000 lordi) nel 2012 ha perso invece 478 euro e nel 2013 ne perderà 1.020.
''In questo anno - ha detto il segretario generale dello Spi-Cgil, Carla Cantone - abbiamo assistito a un accanimento senza precedenti sui pensionati, che più di tutti hanno dovuto pagare sulla propria pelle il conto della crisi. L'aumento annuale delle pensioni che scatterà nei prossimi giorni - ha continuato Cantone - è risibile e non garantisce il pieno recupero del loro potere d'acquisto. Oltretutto da questo meccanismo automatico sono stati estromessi per decreto sei milioni di pensionati, la maggior parte dei quali non possono di certo essere considerati ricchi o privilegiati. Il governo - conclude - ha scelto deliberatamente di colpire la categoria dei pensionati lasciandone in pace tante altre che potevano e dovevano contribuire al risanamento dei conti, ed e' per questo che per noi la cosiddetta Agenda Monti non può di certo essere la ricetta giusta per la crescita e lo sviluppo del Paese''.
Il calo delle pensioni liquidate dall'Inps,con un rallentamento deciso per i trattamenti di anzianità, è "una buona notizia per i pensionati italiani, anche quelli futuri". E' il commento del presidente dell'Inps Mastrapasqua secondo cui i nuovi dati testimoniano come i conti dell'istituto siano così "messi in sicurezza".
Dal 2013, poi,"ci saranno "ulteriori aggiustamenti" grazie agli effetti della riforma Monti-Fornero, e quindi ci si attende un nuovo calo nei primi 3 mesi"
Ricordiamo che dal 1° gennaio scattano gli aumenti del 3% per adeguare le pensioni al costo della vita, ma anche il prossimo anno la rivalutazione non sarà valida per le pensioni superiori tre volte la minima. Lo ricorda lo Spi-Cgil, precisando che il blocco, per effetto della riforma Fornero,riguarderà 6 milioni di pensionati, che nel biennio 2012-2013 si ritroveranno con un 1.135 euro in meno. Con la rivalutazione prevista, una pensione minima passerà da 481 euro a 495,43.mentre una da 1.000 euro arriverà a quota 1.025 euro. Il blocco – ha segnalato il sindacato pensionati della Cgil - riguarderà soprattutto pensionati che hanno un reddito mensile di 1.217 euro netti (1.486 euro lordi). Un pensionato che si trova in questa fascia ha già perso 363 euro nel 2012 e ne perderà 776 nel 2013. Un pensionato con un reddito mensile di 1.576 euro netti (2.000 lordi) nel 2012 ha perso invece 478 euro e nel 2013 ne perderà 1.020.
''In questo anno - ha detto il segretario generale dello Spi-Cgil, Carla Cantone - abbiamo assistito a un accanimento senza precedenti sui pensionati, che più di tutti hanno dovuto pagare sulla propria pelle il conto della crisi. L'aumento annuale delle pensioni che scatterà nei prossimi giorni - ha continuato Cantone - è risibile e non garantisce il pieno recupero del loro potere d'acquisto. Oltretutto da questo meccanismo automatico sono stati estromessi per decreto sei milioni di pensionati, la maggior parte dei quali non possono di certo essere considerati ricchi o privilegiati. Il governo - conclude - ha scelto deliberatamente di colpire la categoria dei pensionati lasciandone in pace tante altre che potevano e dovevano contribuire al risanamento dei conti, ed e' per questo che per noi la cosiddetta Agenda Monti non può di certo essere la ricetta giusta per la crescita e lo sviluppo del Paese''.
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sabato 22 dicembre 2012
Pensioni 2013 i piani previdenziali per i lavoratori
In questo periodo di preoccupazioni per le pensioni gli italiani si dimostrano sempre più propensi a sottoscrivere dei fondi pensione, che attualmente sembra essere una forma di previdenza complementare davvero vantaggiosa per i lavoratori.
Si tratta di una pensione integrativa, composta da contributi versati volontariamente dai lavoratori che andranno ad aggiungersi a quelli versati e poi, una volta maturati i requisiti richiesti, erogati dagli Enti pensionistici obbligatori.
Dal primo gennaio 2013 scende la rivalutazione pensionistica del 3% e sarà necessario mettere mano ad un piano pensionistico. Di quanto? Per chi si avvia ad andare in pensione a 65anni il nuovo balzello impone un incremento del risparmio previdenziale di circa 320 euro, in modo da colmare la differenza che scatta a gennaio del 2013. Ma se giustamente ci si pone l'obiettivo di costruire una pensione dignitosa – ottenendo una rendita pari a quella che percepiva chi smetteva di lavorare nel 1995 – bisognerà innalzare la contribuzione previdenziale a 1.588 euro l'anno.
Diverse sono le possibilità di pensioni integrative, che sono: i fondi, negoziali o aperti; i Piani Previdenziali Individuali.
I fondi negoziali, vengono definiti anche chiusi perché riservati a specifiche categorie di lavoratori sulla base di accordi tra le organizzazioni sindacali e quelle imprenditoriali dei settori di riferimento.
I fondi aperti vengono invece creati e gestiti da banche, assicurazioni, per poi essere collocati presso il pubblico.
Dal 2013 l'età per raggiungere la pensione sarà calcolata in base alle aspettative di vita, secondo quanto previsto dalla riforma Monti-Fornero. Non solo: anche l'ammontare viene adeguato alla speranza di vita attesa. Ciò comporta una periodica revisione dei coefficienti di trasformazione. Quest’ultimi sono i valori con cui si convertono in rendita i contributi accumulati e rivalutati nel tempo. Se si riducono, calano le stime delle rendite future. Esempi per incidere in misura differente a seconda dell'età del pensionamento: per chi andrà in pensione a 65 anni il coefficiente passa dal 5,62% al 5,44%, il che si traduce in una prestazione ridotta del 3,2%; ma che sale per chi lascerà il lavoro a 70 anni del 4,41%.
Vediamo il caso di un impiegato che accumuli una quota di 250mila euro, frutto di 40 anni di contributi (33% di prelievo su un reddito medio di 20mila euro). Per chi andrà in pensione a 65 anni l'assegno cala di 450 ero da 14.050 a 13.600; per chi si ritira a 70 anni cala di 750 da 17mila a 16.250 euro. Ma la differenza è decisamente maggiore se si considera la differenza con le prestazioni calcolate in occasione della riforma Dini, nel 1995: il taglio è di 1.740 euro l'anno, pari all'11,34% per chi va in pensione a 65 anni.
Comunque i Piani Previdenziali Individuali rappresentano una vera e propria polizza assicurativa che porta all’erogazione di prestazioni pensionistiche integrative. La peculiarità è di essere a carattere individuale, offrendo al lavoratore maggiore flessibilità di versamenti. Questi possono infatti essere interrotti e poi ripresi senza interruzioni del contratto e senza penalizzazioni. E sembra che investire nella previdenza complementare sia davvero conveniente: i fondi chiusi nei primi 9 mesi del 2012 hanno offerto rendimenti pari al 6,1%. Cometa, il fondo dei metalmeccanici, ha avuto un rendimento del 12,2%, la bilanciata-azionaria di Alifond (industria alimentare) del 10,8%, e la bilanciata di Cooperlavoro (coop produzione e lavoro) del 10,3%.
Si tratta di una pensione integrativa, composta da contributi versati volontariamente dai lavoratori che andranno ad aggiungersi a quelli versati e poi, una volta maturati i requisiti richiesti, erogati dagli Enti pensionistici obbligatori.
Dal primo gennaio 2013 scende la rivalutazione pensionistica del 3% e sarà necessario mettere mano ad un piano pensionistico. Di quanto? Per chi si avvia ad andare in pensione a 65anni il nuovo balzello impone un incremento del risparmio previdenziale di circa 320 euro, in modo da colmare la differenza che scatta a gennaio del 2013. Ma se giustamente ci si pone l'obiettivo di costruire una pensione dignitosa – ottenendo una rendita pari a quella che percepiva chi smetteva di lavorare nel 1995 – bisognerà innalzare la contribuzione previdenziale a 1.588 euro l'anno.
Diverse sono le possibilità di pensioni integrative, che sono: i fondi, negoziali o aperti; i Piani Previdenziali Individuali.
I fondi negoziali, vengono definiti anche chiusi perché riservati a specifiche categorie di lavoratori sulla base di accordi tra le organizzazioni sindacali e quelle imprenditoriali dei settori di riferimento.
I fondi aperti vengono invece creati e gestiti da banche, assicurazioni, per poi essere collocati presso il pubblico.
Dal 2013 l'età per raggiungere la pensione sarà calcolata in base alle aspettative di vita, secondo quanto previsto dalla riforma Monti-Fornero. Non solo: anche l'ammontare viene adeguato alla speranza di vita attesa. Ciò comporta una periodica revisione dei coefficienti di trasformazione. Quest’ultimi sono i valori con cui si convertono in rendita i contributi accumulati e rivalutati nel tempo. Se si riducono, calano le stime delle rendite future. Esempi per incidere in misura differente a seconda dell'età del pensionamento: per chi andrà in pensione a 65 anni il coefficiente passa dal 5,62% al 5,44%, il che si traduce in una prestazione ridotta del 3,2%; ma che sale per chi lascerà il lavoro a 70 anni del 4,41%.
Vediamo il caso di un impiegato che accumuli una quota di 250mila euro, frutto di 40 anni di contributi (33% di prelievo su un reddito medio di 20mila euro). Per chi andrà in pensione a 65 anni l'assegno cala di 450 ero da 14.050 a 13.600; per chi si ritira a 70 anni cala di 750 da 17mila a 16.250 euro. Ma la differenza è decisamente maggiore se si considera la differenza con le prestazioni calcolate in occasione della riforma Dini, nel 1995: il taglio è di 1.740 euro l'anno, pari all'11,34% per chi va in pensione a 65 anni.
Comunque i Piani Previdenziali Individuali rappresentano una vera e propria polizza assicurativa che porta all’erogazione di prestazioni pensionistiche integrative. La peculiarità è di essere a carattere individuale, offrendo al lavoratore maggiore flessibilità di versamenti. Questi possono infatti essere interrotti e poi ripresi senza interruzioni del contratto e senza penalizzazioni. E sembra che investire nella previdenza complementare sia davvero conveniente: i fondi chiusi nei primi 9 mesi del 2012 hanno offerto rendimenti pari al 6,1%. Cometa, il fondo dei metalmeccanici, ha avuto un rendimento del 12,2%, la bilanciata-azionaria di Alifond (industria alimentare) del 10,8%, e la bilanciata di Cooperlavoro (coop produzione e lavoro) del 10,3%.
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mercoledì 19 dicembre 2012
Assegni per il nucleo familiare: i quesiti più frequenti
Gli assegni per il nucleo familiare sono degli aiuti per le famiglie dei lavoratori dipendenti e titolari di prestazione a carico delle Ente di previdenza, le tipologie di famiglie che possono usufruire di questo beneficio devono avere un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite annualmente per legge. E’ significativo ricordare che il godimento in busta paga ha effetto dal 1° luglio di ciascun anno fino al 30 giugno dell’anno successivo, “in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie, calcolato dall’ISTAT” come citato dalle circolari INPS.
L'importo per ottenere questa competenza sul cedolino varia a secondo della situazione personale del dipendente, la quale viene calcolata in base a diversi parametri ossia: il numero dei componenti della famiglia; il reddito complessivo; la tipologia della famiglia, misure che sono pubblicate dall’Ente di previdenza ogni anno nel mese di maggio.
Gran parte dei dipendenti hanno delle domande che possiamo definire di routine che rivolgono al datore di lavoro come compilare il modello ANF/DIP che è composto di otto pagine che possiamo riassumere così: bisogna sottoscriverle tutte? quali sono i redditi che devo considerare? mio figlio non ha retribuzione ma ha più di 26 anni e sta studiando? se sono convivente con figlio/i a carico ma non sono coniugata devo considerare il padre?
Quale tipologia di nucleo familiare devo considerare?
Le normative Inps indicano in modo chiaro che: il nucleo familiare deve essere composto dal lavoratore che ne fa richiesta; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli minori di età; i figli maggiorenni inabili; i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori; i figli, apprendisti o studenti, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare numeroso (nuclei composti da almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni). Queste frasi sono spesso ripetute dal datore di lavoro e in modo più preciso da chi deve preparare i cedolini dei dipendenti.
Quali sono i redditi da sottoscrivere?
Il reddito deve essere costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare dello stesso. Il reddito da prendere in considerazione è quello prodotto dalla dichiarazione dei redditi (modello 730) o dal Cud dell’anno precedente alla richiesta. Concorrono a formare il reddito, come deliberato dall’Ente di previdenza e visibile nelle note del modello ANF/DIP, i redditi complessivi assoggettabili all'Irpef ossia: redditi da lavoro dipendente ed assimilati, da pensione, da prestazione (disoccupazione, malattia, cassa integrazione) percepiti in Italia o all'estero compresi gli arretrati; redditi di qualsiasi natura derivanti da lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni al lordo dell'eventuale detrazione dell'abitazione principale.
Le pagine devono essere compilate e firmate tutte?
Chi ha la possibilità di usufruire di questa competenza deve firmare la domanda in tutte le 8 pagine e consegnare copia di un documento del coniuge, il quale per legge deve controfirmare il documento, all’Ufficio contabilità del personale, che provvederà ad erogare l'assegno mensilmente con la busta paga. Ricordiamo che gli arretrati, in mancanza di consegna nei tempi prestabiliti, sono comunque di spettanza per il richiedente.
Quando inizia il pagamento in busta paga?
Questo sostegno per le famiglie, anticipato dal datore di lavoro e pagato dall’INPS, ha competenza dal primo giorno del mese in cui si verifica la nascita di un figlio fino alla fine del mese in cui si verifica l'evento che determina il venir meno dei requisiti.
Generalmente, come definito dall’Inps, il datore di lavoro deve pagare l’assegno su richiesta del lavoratore che dimostri di averne diritto. Esistono alcune eccezioni, ossia il datore di lavoro è tenuto a pagare solo se il lavoratore è stato autorizzato dall’Inps. L’autorizzazione, infatti, è richiesta per il pagamento dell’assegno per i seguenti casi: i figli di separati, di divorziati, i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, i fratelli, le sorelle, i nipoti, i familiari inabili per i quali non sia già documentata l’invalidità al 100%, i familiari residenti all’estero.
domenica 16 dicembre 2012
Collaborazioni a progetto chiarimenti operativi del Ministero del lavoro
La circolare si sofferma in particolare sui requisiti di ammissibilità di una co.co.pro., quali il risultato finale da raggiungere e la non coincidenza con l’oggetto sociale del committente, fornendo al contempo indicazioni al personale ispettivo su come impostare la vigilanza su tale tipologia contrattuale.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato la circolare n. 29 dell'11 dicembre 2012 con i chiarimenti interpretativi, al proprio personale ispettivo, volti ad un corretto svolgimento dell'attività di vigilanza nei confronti delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto, in relazione alle novità introdotte dai commi 23-24-25, dell'articolo 1, della Riforma del Lavoro (Legge n. 92/2012.
Il ministero con la circolare ha elencato una serie di attività che sulla base di orientamenti giurisprudenziali già esistenti appaino difficilmente inquadrabili nell'ambito di "un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto".
L'elenco comprende: addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; addetti alle agenzie ippiche; addetti alle pulizie; autisti e autotrasportatori; baristi e camerieri; commessi e addetti alle vendite; custodi e portieri; estetiste e parrucchieri; facchini; istruttori di autoscuola; letturisti di contatori; magazzinieri; manutentori; muratori e qualifiche operaie dell'edilizia; piloti e assistenti di volo; prestatori di manodopera del settore agricolo; addetti alle attività di segreteria e terminalisti; addetti alla somministrazione di cibi o bevande; prestazioni rese nell'ambito di call center per servizi cosiddetti inbound.
La circolare afferma che non solo la mancata presenza del progetto porta al disconoscimento del rapporto di collaborazione ed alla costituzione, in capo al committente, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma anche la carenza, all’interno del progetto, dei seguenti requisiti:
- autonomia gestionale;
- collegamento ad un determinato risultato finale;
- autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente;
- non coincidenza con l’oggetto sociale del committente;
- svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato la circolare n. 29 dell'11 dicembre 2012 con i chiarimenti interpretativi, al proprio personale ispettivo, volti ad un corretto svolgimento dell'attività di vigilanza nei confronti delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto, in relazione alle novità introdotte dai commi 23-24-25, dell'articolo 1, della Riforma del Lavoro (Legge n. 92/2012.
Il ministero con la circolare ha elencato una serie di attività che sulla base di orientamenti giurisprudenziali già esistenti appaino difficilmente inquadrabili nell'ambito di "un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto".
L'elenco comprende: addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; addetti alle agenzie ippiche; addetti alle pulizie; autisti e autotrasportatori; baristi e camerieri; commessi e addetti alle vendite; custodi e portieri; estetiste e parrucchieri; facchini; istruttori di autoscuola; letturisti di contatori; magazzinieri; manutentori; muratori e qualifiche operaie dell'edilizia; piloti e assistenti di volo; prestatori di manodopera del settore agricolo; addetti alle attività di segreteria e terminalisti; addetti alla somministrazione di cibi o bevande; prestazioni rese nell'ambito di call center per servizi cosiddetti inbound.
La circolare afferma che non solo la mancata presenza del progetto porta al disconoscimento del rapporto di collaborazione ed alla costituzione, in capo al committente, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma anche la carenza, all’interno del progetto, dei seguenti requisiti:
- autonomia gestionale;
- collegamento ad un determinato risultato finale;
- autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente;
- non coincidenza con l’oggetto sociale del committente;
- svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi.
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Inps circolare 127 del 2012: assunzioni incentivi ed agevolazioni
Le aziende che operano sul territorio nazionale con diverse unità produttive, in caso di assunzione o di utilizzo in somministrazione di lavoratori a cui si applicano riduzioni contributive, dovranno verificare che, all'interno della propria struttura, non vi siano in essere obblighi di riassunzione o diritti di precedenza alla riassunzione o, se esistenti, che siano stati rispettati.
È questa una delle novità che emerge dalla circolare Inps 137 del 2012. Nella circolare, l'Istituto passa in rassegna le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 92 del 2012. Si tratta di principi generali che si propongono di realizzare una più razionale disciplina delle assunzioni agevolate. Per fruire delle riduzioni contributive collegate a un soggetto, il datore di lavoro non deve aver violato il diritto di precedenza di un altro ex dipendente. Questo principio vale anche in caso di somministrazione. Ne deriva che – prima di eseguire la nuova assunzione o di consentire l'ingresso in azienda del somministrato – si deve verificare che non vi siano altri che vantano diritti di precedenza. Se vi sono, si deve dimostrare che l'opzione è stata regolarmente offerta all'avente diritto, mediante comunicazione scritta, eventualmente contenente un termine entro cui esprimersi. Ciò che rende più complicato il tutto è l'assenza di un limite territoriale. Questo obbligherà le aziende a un capillare controllo per essere certe della liceità degli incentivi.
Quindi bilancino sulle agevolazioni anche se l'assunzione viene effettuata in ottemperanza a un preesistente obbligo di legge, contratto collettivo o accordo individuale: in sostanza, quando non si rileva la volontarietà nell'instaurazione del rapporto di lavoro. Nella circolare vengono richiamate alcune norme che originano dei diritti di precedenza a favore dei lavoratori. Il ricorso alla somministrazione non consente il superamento di questi vincoli.
Sempre sul fronte del contratto di somministrazione si rileva un'interessante puntualizzazione dell'Inps: nel rispetto dell'articolo 21 della legge Biagi, si ricorda che l'utilizzatore deve rimborsare al somministratore gli oneri previdenziali «effettivamente sostenuti». Con ciò, dunque, si afferma che l'utilizzatore fruisce indirettamente delle agevolazione contributive applicabili all'agenzia di somministrazione.
Su questo principio si basa la teoria dell'equivalenza tra lavoratore diretto e indiretto che assume un significato determinante quando si tratta di beneficiare delle agevolazioni. Nel senso che, tra utilizzo diretto e indiretto, non si può mai superare il periodo massimo di fruizione degli incentivi, previsti dalle norme di riferimento. Tuttavia, se da un lato il principio del cumulo appare stringente, dall'altro introduce una flessibilità che, applicata alle assunzioni effettuate, ai sensi dell'articolo 8 della legge 407/90 (disoccupati e cassaintegrati di lungo periodo), si rivela positivo. Viene, infatti, riconosciuto il beneficio anche in caso di una trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine che, avendo avuto una durata inferiore a sei mesi, consente al lavoratore di mantenere l'anzianità di disoccupazione di 24 mesi, utile per l'incentivo previsto.
Tornando alla somministrazione, va osservato che, a indorare la pillola per le imprese, soccorre la previsione dell'articolo 4, che rende possibile il superamento del cumulo delle prestazioni lavorative effettuate dallo stesso lavoratore con più utilizzatori. Ciò consentirà alle agenzie di somministrazione di stipulare più contratti agevolati a tempo determinato di 12 mesi con lo stesso lavoratore, durante la sua permanenza nelle liste di mobilità, purché la somministrazione sia effettuata in favore di utilizzatori diversi e non collegati tra loro.
È questa una delle novità che emerge dalla circolare Inps 137 del 2012. Nella circolare, l'Istituto passa in rassegna le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 92 del 2012. Si tratta di principi generali che si propongono di realizzare una più razionale disciplina delle assunzioni agevolate. Per fruire delle riduzioni contributive collegate a un soggetto, il datore di lavoro non deve aver violato il diritto di precedenza di un altro ex dipendente. Questo principio vale anche in caso di somministrazione. Ne deriva che – prima di eseguire la nuova assunzione o di consentire l'ingresso in azienda del somministrato – si deve verificare che non vi siano altri che vantano diritti di precedenza. Se vi sono, si deve dimostrare che l'opzione è stata regolarmente offerta all'avente diritto, mediante comunicazione scritta, eventualmente contenente un termine entro cui esprimersi. Ciò che rende più complicato il tutto è l'assenza di un limite territoriale. Questo obbligherà le aziende a un capillare controllo per essere certe della liceità degli incentivi.
Quindi bilancino sulle agevolazioni anche se l'assunzione viene effettuata in ottemperanza a un preesistente obbligo di legge, contratto collettivo o accordo individuale: in sostanza, quando non si rileva la volontarietà nell'instaurazione del rapporto di lavoro. Nella circolare vengono richiamate alcune norme che originano dei diritti di precedenza a favore dei lavoratori. Il ricorso alla somministrazione non consente il superamento di questi vincoli.
Sempre sul fronte del contratto di somministrazione si rileva un'interessante puntualizzazione dell'Inps: nel rispetto dell'articolo 21 della legge Biagi, si ricorda che l'utilizzatore deve rimborsare al somministratore gli oneri previdenziali «effettivamente sostenuti». Con ciò, dunque, si afferma che l'utilizzatore fruisce indirettamente delle agevolazione contributive applicabili all'agenzia di somministrazione.
Su questo principio si basa la teoria dell'equivalenza tra lavoratore diretto e indiretto che assume un significato determinante quando si tratta di beneficiare delle agevolazioni. Nel senso che, tra utilizzo diretto e indiretto, non si può mai superare il periodo massimo di fruizione degli incentivi, previsti dalle norme di riferimento. Tuttavia, se da un lato il principio del cumulo appare stringente, dall'altro introduce una flessibilità che, applicata alle assunzioni effettuate, ai sensi dell'articolo 8 della legge 407/90 (disoccupati e cassaintegrati di lungo periodo), si rivela positivo. Viene, infatti, riconosciuto il beneficio anche in caso di una trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine che, avendo avuto una durata inferiore a sei mesi, consente al lavoratore di mantenere l'anzianità di disoccupazione di 24 mesi, utile per l'incentivo previsto.
Tornando alla somministrazione, va osservato che, a indorare la pillola per le imprese, soccorre la previsione dell'articolo 4, che rende possibile il superamento del cumulo delle prestazioni lavorative effettuate dallo stesso lavoratore con più utilizzatori. Ciò consentirà alle agenzie di somministrazione di stipulare più contratti agevolati a tempo determinato di 12 mesi con lo stesso lavoratore, durante la sua permanenza nelle liste di mobilità, purché la somministrazione sia effettuata in favore di utilizzatori diversi e non collegati tra loro.
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sabato 15 dicembre 2012
Congedi parentali 2013 le novità
I congedi parentali per il 2013 derivano da tre normative di legge quella della Fornero (legge 92/2012) sulla Riforma del lavoro, che dal 1° gennaio 2013 estende ai padri l'obbligo di un giorno di riposo (più due facoltativi) per la nascita del figlio, da utilizzare entro i cinque mesi di vita di quest'ultimo; dal Dl Sviluppo, che semplifica l'iter dei certificati medici per l'assenza del dipendente a causa della malattia del figlio; e dal Decreto legge «anti-infrazioni dell’Unione europea, che consentirà di fruire dei congedi parentali, quelli possibili fino agli otto anni di vita del bambino, anche a ore durante le giornate lavorative.
Con il decreto legislativo Sviluppo, in particolare l'articolo 47 consente a entrambi i genitori, in modo alternativo, di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Entro un massimo di cinque giorni lavorativi all'anno la facoltà è concessa anche per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. A seguito delle novità, la certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire di questi congedi sarà inviata online all'Inps direttamente dal medico curante, e dall'Istituto previdenziale sarà girata con le stesse modalità al datore di lavoro (e all'indirizzo di posta elettronica del lavoratore che ne faccia richiesta).
Mentre dal 1° gennaio 2013 con la legge Fornero dovrebbero partire le misure introdotte in via sperimentale per gli anni 2013-2015. Si tratta dell'obbligo per il padre lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro, per un giorno, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio; entro lo stesso periodo, il padre lavoratore dipendente ha la facoltà di astenersi per ulteriori due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Per questi giorni di astensione viene riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Il padre lavoratore deve dare preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni. La legge Fornero attribuisce poi alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, un voucher per l'acquisto di servizi, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.
Il Dl «anti-infrazioni Ue» consente la fruizione oraria dei congedi parentali, delegando alla contrattazione collettiva di settore la regolamentazione e i criteri di calcolo della base oraria. Con una modifica all'articolo 32 del Dlgs 151/2001 viene precisato che il termine di almeno 15 giorni con cui il lavoratore è tenuto a preavvisare dare il datore di voler fruire del congedo parentale deve indicare l'inizio e la fine del periodo di congedo, durante il quale le parti possono concordare, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa.
Riassumiamo le novità che ci aspettano dal 2013.
I genitori possono alternativamente astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Entro cinque giorni lavorativi all'anno la facoltà è concessa anche per le malattie di ogni figlio di età compresa fra tre e otto anni. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire di questi congedi sarà inviata online all'Inps direttamente dal medico curante.
Per i giorni di congedo parenale dal 1° gennaio 2013 il padre lavoratore dipendente dovrà astenersi dal lavoro per un giorno (altri due giorni sono facoltativi) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Per questi giorni di astensione dal lavoro sarà riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Il dipendente dovrà comunicare per iscritto all'azienda i giorni prescelti per astenersi dal lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni.
Vediamo il congedo parentale a ore e come si svilupperà che risulta una novità per la legge italiana. Questa tipologia di congedo consente ai genitori (padri e madri) di usufruire in modo più elastico del congedo parentale, suddividendolo anche in ore, per esempio scegliendo di lavorare a mezza giornata (indennità 30% dello stipendio).
Quello che una volta si chiamava congedo facoltativo, garantisce a entrambi i genitori un periodo di sei mesi ciascuno, fino a un massimo di 10 mesi in tutto, che possono diventare 11 nel caso in cui sia il papà a prendere almeno tre mesi consecutivi. Ora il tempo complessivo si estende oltre i limiti temporali che scaturivano dall’articolazione in giornate lavorative integrali.
E’ una iniziativa volta a promuovere la conciliazione famiglia-lavoro a costo zero, anzi: frazionando in ore il permesso si può lavorare in congedo part-time, mantenendo intatta la retribuzione per le ore di presenza sul lavoro.
Il congedo parentale sussiste di 6 mesi per ciascun genitore, fino a un massimo di 10 mesi complessivi (11 se il padre sta a casa 3 mesi consecutivi) nei primi otto anni di vita del bambino.
Ad oggi i lavoratori con figli possono suddividere il congedo parentale in giorni, settimane o mesi mentre il nuovo decreto mira a recepire la direttiva 2010/18/UE.
Il frazionamento in ore permette di allungare nel tempo il periodo in cui poter usufruire del monte-congedo, diluendo anche maggiormente gli effetti in busta paga.
Ad esempio: mezza giornata di congedo parentale consente di avere in busta paga l’intera retribuzione per le ore lavorate più l’indennità del 30% per quelle in congedo.
La domanda di congedo frazionato quando sarà presentata al datore di lavoro, il dipendente dovrà indicare inizio e fine del congedo che intende prendere. E’ prevista anche la possibilità di mantenere il contatto fra azienda e lavoratore durante il congedo, magari per concordare modalità di ripresa dell’attività lavorativa.
Con il decreto legislativo Sviluppo, in particolare l'articolo 47 consente a entrambi i genitori, in modo alternativo, di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Entro un massimo di cinque giorni lavorativi all'anno la facoltà è concessa anche per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. A seguito delle novità, la certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire di questi congedi sarà inviata online all'Inps direttamente dal medico curante, e dall'Istituto previdenziale sarà girata con le stesse modalità al datore di lavoro (e all'indirizzo di posta elettronica del lavoratore che ne faccia richiesta).
Mentre dal 1° gennaio 2013 con la legge Fornero dovrebbero partire le misure introdotte in via sperimentale per gli anni 2013-2015. Si tratta dell'obbligo per il padre lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro, per un giorno, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio; entro lo stesso periodo, il padre lavoratore dipendente ha la facoltà di astenersi per ulteriori due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Per questi giorni di astensione viene riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Il padre lavoratore deve dare preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni. La legge Fornero attribuisce poi alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, un voucher per l'acquisto di servizi, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.
Il Dl «anti-infrazioni Ue» consente la fruizione oraria dei congedi parentali, delegando alla contrattazione collettiva di settore la regolamentazione e i criteri di calcolo della base oraria. Con una modifica all'articolo 32 del Dlgs 151/2001 viene precisato che il termine di almeno 15 giorni con cui il lavoratore è tenuto a preavvisare dare il datore di voler fruire del congedo parentale deve indicare l'inizio e la fine del periodo di congedo, durante il quale le parti possono concordare, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa.
Riassumiamo le novità che ci aspettano dal 2013.
I genitori possono alternativamente astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Entro cinque giorni lavorativi all'anno la facoltà è concessa anche per le malattie di ogni figlio di età compresa fra tre e otto anni. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire di questi congedi sarà inviata online all'Inps direttamente dal medico curante.
Per i giorni di congedo parenale dal 1° gennaio 2013 il padre lavoratore dipendente dovrà astenersi dal lavoro per un giorno (altri due giorni sono facoltativi) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Per questi giorni di astensione dal lavoro sarà riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Il dipendente dovrà comunicare per iscritto all'azienda i giorni prescelti per astenersi dal lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni.
Vediamo il congedo parentale a ore e come si svilupperà che risulta una novità per la legge italiana. Questa tipologia di congedo consente ai genitori (padri e madri) di usufruire in modo più elastico del congedo parentale, suddividendolo anche in ore, per esempio scegliendo di lavorare a mezza giornata (indennità 30% dello stipendio).
Quello che una volta si chiamava congedo facoltativo, garantisce a entrambi i genitori un periodo di sei mesi ciascuno, fino a un massimo di 10 mesi in tutto, che possono diventare 11 nel caso in cui sia il papà a prendere almeno tre mesi consecutivi. Ora il tempo complessivo si estende oltre i limiti temporali che scaturivano dall’articolazione in giornate lavorative integrali.
E’ una iniziativa volta a promuovere la conciliazione famiglia-lavoro a costo zero, anzi: frazionando in ore il permesso si può lavorare in congedo part-time, mantenendo intatta la retribuzione per le ore di presenza sul lavoro.
Il congedo parentale sussiste di 6 mesi per ciascun genitore, fino a un massimo di 10 mesi complessivi (11 se il padre sta a casa 3 mesi consecutivi) nei primi otto anni di vita del bambino.
Ad oggi i lavoratori con figli possono suddividere il congedo parentale in giorni, settimane o mesi mentre il nuovo decreto mira a recepire la direttiva 2010/18/UE.
Il frazionamento in ore permette di allungare nel tempo il periodo in cui poter usufruire del monte-congedo, diluendo anche maggiormente gli effetti in busta paga.
Ad esempio: mezza giornata di congedo parentale consente di avere in busta paga l’intera retribuzione per le ore lavorate più l’indennità del 30% per quelle in congedo.
La domanda di congedo frazionato quando sarà presentata al datore di lavoro, il dipendente dovrà indicare inizio e fine del congedo che intende prendere. E’ prevista anche la possibilità di mantenere il contatto fra azienda e lavoratore durante il congedo, magari per concordare modalità di ripresa dell’attività lavorativa.
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domenica 9 dicembre 2012
Uniemens invio dati mensili da parte del datore di lavoro
I soggetti tenuti all’ invio dei dati mensili UNIEMENS sono:
i datori di lavoro già tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770 semplificato;
i committenti che hanno l’ obbligo di compilare il modello GLA annualmente e gli associanti in partecipazione.
I dati devono essere inviati da parte di tutti i datori di lavoro ad esclusione dei datori di lavoro domestico e dei datori di lavoro agricolo per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. (OTD e OTI)
I datori di lavoro, i committenti e gli associanti in partecipazione devono inviare mensilmente i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’ implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’ erogazione delle prestazioni
A partire dalle retribuzioni corrisposte, i sostituti d’ imposta (datore di lavoro) tenuti al rilascio della certificazione unica (CUD), devono trasmettere mensilmente agli Enti previdenziali in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l’ ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili all’ Istituto necessarie per:
il calcolo dei contributi;
l’implementazione delle posizioni assicurative individuali;
l'erogazione delle prestazioni.
La trasmissione dei flussi informativi, attraverso un nuovo modello di denuncia telematica denominato "EMens", riguarderà i lavoratori dipendenti, nonché i lavoratori iscritti alla Gestione separata, e gli associati in partecipazione. I dati si trovano già valorizzati nelle procedure di formazione delle buste paga. Per i datori di lavoro, l’ invio deve avvenire entro l’ ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, analogamente a quanto avviene per la trasmissione del modello DM10/2 telematico.
Per i committenti/associanti, l’ invio deve avvenire entro l’ ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione.
L’Inps ha dato il via alla nuova procedura che consente la trasmissione unificata dei dati retributivi (EMens) e contributivi (DM10). L’invio si articolerà in due fasi: la prima consente immediatamente di aggregare gli attuali flussi DM10 e EMens la seconda comporterà, con un breve periodo sperimentale, l’effettiva unificazione dei dati a livello di singolo lavoratore.
Di fatto, in fase di inizio attività con dipendenti, i datori di lavoro sono tenuti alla costituzione di una posizione contributiva unica, con rilascio del relativo numero di matricola.
L’apertura della suddetta posizione contributiva potrà essere effettuata dal datore di lavoro esclusivamente in modalità telematica. Quando il datore di lavoro costituisca una nuova unità operativa con dipendenti, dovrà comunicare i dati identificativi dell’unità operativa nella quale sono occupati i dipendenti nonché, ove nota, la durata temporale della stessa. Alla stessa verrà attribuito un numero progressivo identificativo da inserire, a partire dalla denuncia contributiva relativa al mese di Gennaio 2011, per ogni lavoratore interessato nel flusso Uniemens.
La comunicazione della prima unità operativa comporterà anche la modifica del codice ‘Tipo Azienda’ attribuito alla posizione aziendale, il quale assumerà i seguenti significati:
La comunicazione della prima unità operativa comporterà anche la modifica del codice ‘Tipo Azienda’ attribuito alla posizione aziendale, il quale assumerà i seguenti significati:
A1: azienda con una sola posizione, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo;
A2: azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo – Principale;
A3: azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo-Secondaria;
B1: azienda con una sola posizione, con più unità operative ovvero autorizzata all’accentramento contributivo;
B2: azienda con più posizioni, con più unità operative, ovvero autorizzata all’accentramento contributivo– Principale;
B3: azienda con più posizioni, con più unità operative, autorizzata all’accentramento contributivo-Secondaria.
Nell’ipotesi di operazioni societarie, il datore di lavoro subentrante dovrà comunicare i dati identificativi – nelle quali sono occupati i dipendenti dell’azienda cedente – delle unità operative acquisite.
Alla fine del periodo d’imposta, i datori di lavoro devono infatti effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali con lo scopo di:
pervenire ad una precisa determinazione dell’imponibile contributivo;
applicare con esattezza le aliquote correlate all’imponibile stesso;
imputare, all’anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti.
Le variabili della retribuzione che comportino variazioni nella retribuzione imponibile tra cui:
compensi per lavoro straordinario;
indennità di trasferta o missione;
indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
indennità riposi per allattamento;
giornate retribuite per donatori sangue;
riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
permessi non retribuiti;
astensioni dal lavoro;
indennità per ferie non godute;
congedi matrimoniali.
I datori di lavoro possono tenere conto delle variabili retributive in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori.
Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione occorre compilare l’elemento «varretributive» nel modello di denuncia individuale UniEmens.
Il Software di controllo messo a disposizione dall’INPS validerà il file predisposto dalla procedura paghe, verificandone la conformità ed effettuerà, inoltre, gli opportuni controlli di merito. Il software di controllo servirà a certificare il file apponendo l’opportuno codice di controllo che ne consentirà la trasmissione via telematica - Internet. Le modalità d’invio sono analoghe a quelle in uso per i flussi DM10, vale a dire che, ultimata la validazione e la certificazione del file prodotto dalla procedura paghe, accedendo all’ apposita funzione del sito www.inps.it riservata agli utenti registrati (intermediari e aziende), è possibile effettuare l’invio telematico ed ottenere la ricevuta dell’avvenuto invio.
i datori di lavoro già tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770 semplificato;
i committenti che hanno l’ obbligo di compilare il modello GLA annualmente e gli associanti in partecipazione.
I dati devono essere inviati da parte di tutti i datori di lavoro ad esclusione dei datori di lavoro domestico e dei datori di lavoro agricolo per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. (OTD e OTI)
I datori di lavoro, i committenti e gli associanti in partecipazione devono inviare mensilmente i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’ implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’ erogazione delle prestazioni
A partire dalle retribuzioni corrisposte, i sostituti d’ imposta (datore di lavoro) tenuti al rilascio della certificazione unica (CUD), devono trasmettere mensilmente agli Enti previdenziali in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l’ ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili all’ Istituto necessarie per:
il calcolo dei contributi;
l’implementazione delle posizioni assicurative individuali;
l'erogazione delle prestazioni.
La trasmissione dei flussi informativi, attraverso un nuovo modello di denuncia telematica denominato "EMens", riguarderà i lavoratori dipendenti, nonché i lavoratori iscritti alla Gestione separata, e gli associati in partecipazione. I dati si trovano già valorizzati nelle procedure di formazione delle buste paga. Per i datori di lavoro, l’ invio deve avvenire entro l’ ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, analogamente a quanto avviene per la trasmissione del modello DM10/2 telematico.
Per i committenti/associanti, l’ invio deve avvenire entro l’ ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione.
L’Inps ha dato il via alla nuova procedura che consente la trasmissione unificata dei dati retributivi (EMens) e contributivi (DM10). L’invio si articolerà in due fasi: la prima consente immediatamente di aggregare gli attuali flussi DM10 e EMens la seconda comporterà, con un breve periodo sperimentale, l’effettiva unificazione dei dati a livello di singolo lavoratore.
Di fatto, in fase di inizio attività con dipendenti, i datori di lavoro sono tenuti alla costituzione di una posizione contributiva unica, con rilascio del relativo numero di matricola.
L’apertura della suddetta posizione contributiva potrà essere effettuata dal datore di lavoro esclusivamente in modalità telematica. Quando il datore di lavoro costituisca una nuova unità operativa con dipendenti, dovrà comunicare i dati identificativi dell’unità operativa nella quale sono occupati i dipendenti nonché, ove nota, la durata temporale della stessa. Alla stessa verrà attribuito un numero progressivo identificativo da inserire, a partire dalla denuncia contributiva relativa al mese di Gennaio 2011, per ogni lavoratore interessato nel flusso Uniemens.
La comunicazione della prima unità operativa comporterà anche la modifica del codice ‘Tipo Azienda’ attribuito alla posizione aziendale, il quale assumerà i seguenti significati:
La comunicazione della prima unità operativa comporterà anche la modifica del codice ‘Tipo Azienda’ attribuito alla posizione aziendale, il quale assumerà i seguenti significati:
A1: azienda con una sola posizione, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo;
A2: azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo – Principale;
A3: azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo-Secondaria;
B1: azienda con una sola posizione, con più unità operative ovvero autorizzata all’accentramento contributivo;
B2: azienda con più posizioni, con più unità operative, ovvero autorizzata all’accentramento contributivo– Principale;
B3: azienda con più posizioni, con più unità operative, autorizzata all’accentramento contributivo-Secondaria.
Nell’ipotesi di operazioni societarie, il datore di lavoro subentrante dovrà comunicare i dati identificativi – nelle quali sono occupati i dipendenti dell’azienda cedente – delle unità operative acquisite.
Alla fine del periodo d’imposta, i datori di lavoro devono infatti effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali con lo scopo di:
pervenire ad una precisa determinazione dell’imponibile contributivo;
applicare con esattezza le aliquote correlate all’imponibile stesso;
imputare, all’anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti.
Le variabili della retribuzione che comportino variazioni nella retribuzione imponibile tra cui:
compensi per lavoro straordinario;
indennità di trasferta o missione;
indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
indennità riposi per allattamento;
giornate retribuite per donatori sangue;
riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
permessi non retribuiti;
astensioni dal lavoro;
indennità per ferie non godute;
congedi matrimoniali.
I datori di lavoro possono tenere conto delle variabili retributive in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori.
Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione occorre compilare l’elemento «varretributive» nel modello di denuncia individuale UniEmens.
Indennità disoccupazione ordinaria 2012-2013
La crisi occupazionale spinge molti lavoratori a verificare presso le sedi Inps la fondatezza della propria posizione contributiva dei requisiti per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione. E’ vero infatti che una quota dei contributi versati dai lavoratori dipendenti e autonomi serve a coprire situazioni di emergenza e di disoccupazione ma devono sussistere dei precisi requisiti.
Una quota dei contributi versati per i lavoratori regolarmente iscritti all'INPS serve per assicurarsi contro la perdita del lavoro e la disoccupazione, causata dall'estinzione di un rapporto di lavoro per cause non attribuibili alla volontà del lavoratore stesso.
Innanzitutto per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione è necessario che il rapporto lavorativo non sia giunto a termine per cause imputabili o attribuili al lavoratore. Le dimissioni non sono ostative se date per giusta causa.
I requisiti per accedere all’indennità di disoccupazione ordinaria sono:
almeno 52 settimane di contribuzione nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;
almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria, quindi almeno un contributo settimanale versato prima del biennio antecedente alla domanda;
dichiarazione, effettuata presso il Centro per l’Impiego competente, di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Non è necessario che lo stato di disoccupazione sia assoluto:
l'indennità è riconosciuta quando si perde l'attività principale da cui si ricava il reddito maggiore;
si può ricevere l'indennità di disoccupazione anche se si sta svolgendo un'attività stagionale.
Esistono diverse forme di indennità di disoccupazione, che differiscono in base al settore di lavoro e ai requisiti richiesti:
indennità ordinaria; indennità ordinaria con requisiti ridotti; trattamento speciale per l'edilizia; trattamento speciale per operai agricoli.
I trattamenti sono detti 'speciali' in quanto comportano percentuali di indennità superiori a quelle delle altre forme di disoccupazione, rivolgendosi a lavoratori di settori produttivi spesso soggetti a interruzioni del rapporto di lavoro.
L'indennità di disoccupazione ordinaria spetta:
ai lavoratori licenziati ( non a quelli che si dimettono volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa);
a partire dal 17 marzo 2005, ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati nè dai lavoratori nè dal datore di lavoro.
Il lavoratore per avere diritto all'indennità deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
almeno 52 settimane di contribuzione nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;
almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria, vale a dire almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente la domanda;
dichiarazione, effettuata presso il Centro per l’Impiego competente, di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
L’indennità di disoccupazione ordinaria è pari al 60% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro per i primi 6 mesi, poi scende al 50% per il settimo e ottavo mese e infine al 40% per i mesi successivi. L’indennità dura otto mesi estendibili a 12 se il disoccupato ha più di 50 anni. La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Le modalità di pagamento sono tramite assegno circolare, bonifico bancario o postale oppure riscossione diretta presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale.
Il pagamento delle indennità di disoccupazione cessa quando il lavoratore:
ha percepito l'indennità per tutte le giornate previste;
viene avviato dalle agenzie di lavoro ad una nuova attività;
diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).
Per la disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, l’indennità di disoccupazione ordinaria è pari al 60% della retribuzione – percepita nei tre mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro – per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e ottavo mese e al 40% per i mesi successivi.
Sempre dal 1° gennaio 2008 l’indennità di disoccupazione ordinaria viene corrisposta per un periodo di 8 mesi, che diventano 12 se il disoccupato ha un’età pari o superiore a 50. anni (L’età da considerare è quella posseduta dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro).
Esistono delle condizioni agevolate che permettono di accedere all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Il lavoratore deve dimostrare di aver maturato almeno 78 giornate di lavoro nell’anno precedente e di essere assicurato da almeno due anni (quindi di aver versato almeno un contributo settimanale entro il 31 dicembre dell’anno precedente al biennio in cui si contano i 78 giorni di lavoro).
La domanda per ottenere l’ indennità di disoccupazione ordinaria non agricola (mod. DS 21), può essere presentata, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, direttamente alla sede INPS competente per residenza.
Una quota dei contributi versati per i lavoratori regolarmente iscritti all'INPS serve per assicurarsi contro la perdita del lavoro e la disoccupazione, causata dall'estinzione di un rapporto di lavoro per cause non attribuibili alla volontà del lavoratore stesso.
Innanzitutto per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione è necessario che il rapporto lavorativo non sia giunto a termine per cause imputabili o attribuili al lavoratore. Le dimissioni non sono ostative se date per giusta causa.
I requisiti per accedere all’indennità di disoccupazione ordinaria sono:
almeno 52 settimane di contribuzione nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;
almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria, quindi almeno un contributo settimanale versato prima del biennio antecedente alla domanda;
dichiarazione, effettuata presso il Centro per l’Impiego competente, di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Non è necessario che lo stato di disoccupazione sia assoluto:
l'indennità è riconosciuta quando si perde l'attività principale da cui si ricava il reddito maggiore;
si può ricevere l'indennità di disoccupazione anche se si sta svolgendo un'attività stagionale.
Esistono diverse forme di indennità di disoccupazione, che differiscono in base al settore di lavoro e ai requisiti richiesti:
indennità ordinaria; indennità ordinaria con requisiti ridotti; trattamento speciale per l'edilizia; trattamento speciale per operai agricoli.
I trattamenti sono detti 'speciali' in quanto comportano percentuali di indennità superiori a quelle delle altre forme di disoccupazione, rivolgendosi a lavoratori di settori produttivi spesso soggetti a interruzioni del rapporto di lavoro.
L'indennità di disoccupazione ordinaria spetta:
ai lavoratori licenziati ( non a quelli che si dimettono volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa);
a partire dal 17 marzo 2005, ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati nè dai lavoratori nè dal datore di lavoro.
Il lavoratore per avere diritto all'indennità deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
almeno 52 settimane di contribuzione nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;
almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria, vale a dire almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente la domanda;
dichiarazione, effettuata presso il Centro per l’Impiego competente, di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
L’indennità di disoccupazione ordinaria è pari al 60% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro per i primi 6 mesi, poi scende al 50% per il settimo e ottavo mese e infine al 40% per i mesi successivi. L’indennità dura otto mesi estendibili a 12 se il disoccupato ha più di 50 anni. La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Le modalità di pagamento sono tramite assegno circolare, bonifico bancario o postale oppure riscossione diretta presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale.
Il pagamento delle indennità di disoccupazione cessa quando il lavoratore:
ha percepito l'indennità per tutte le giornate previste;
viene avviato dalle agenzie di lavoro ad una nuova attività;
diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).
Per la disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, l’indennità di disoccupazione ordinaria è pari al 60% della retribuzione – percepita nei tre mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro – per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e ottavo mese e al 40% per i mesi successivi.
Sempre dal 1° gennaio 2008 l’indennità di disoccupazione ordinaria viene corrisposta per un periodo di 8 mesi, che diventano 12 se il disoccupato ha un’età pari o superiore a 50. anni (L’età da considerare è quella posseduta dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro).
Esistono delle condizioni agevolate che permettono di accedere all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Il lavoratore deve dimostrare di aver maturato almeno 78 giornate di lavoro nell’anno precedente e di essere assicurato da almeno due anni (quindi di aver versato almeno un contributo settimanale entro il 31 dicembre dell’anno precedente al biennio in cui si contano i 78 giorni di lavoro).
La domanda per ottenere l’ indennità di disoccupazione ordinaria non agricola (mod. DS 21), può essere presentata, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, direttamente alla sede INPS competente per residenza.
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Mercatini di natale 2012 opportunità di lavoro e occasioni
Circa 23 milioni di italiani quest'anno frequenteranno i mercatini di Natale alla ricerca di doni per parenti e amici. E' quanto viene evidenziato da un'analisi Coldiretti-Swg secondo la quale il mercato è l'unica forma commerciale a crescere in tempo di crisi. I mercatini più amati (dal 34% degli italiani) sono quelli di prodotti tipici enogastronimici. Ma si passeggia tra le bancarelle anche alla ricerca di decori natalizi (32%), di piccoli oggetti per la casa (26%), di dolciumi e caramelle (22%) o di oggetti artigianali (17%).
Certamente i mercatini di Natale rappresentano una delle usanze più radicate e più amate del periodo prenatalizio, e sono occasioni per comprare decori natalizi o regali, ma anche di vedere il lavoro che si è sviluppato per esporre ai visitatori generalmente sono opere di artigiani che sono legati ancora ai valori sociali e morali del lavoro. A testimonianza del lavoro artigiano che sta dietro ogni singolo pezzo, molti espositori mostrano sul posto la lavorazione del proprio prodotto.
Nei mercatini di solito vi sono offerte di lavoro per commesse, o esperti nella gestione di mostre e banchi di vendita, perché oltre ad avere un significati simbolico ha un suo valore commerciale.
Si cercano di solito per i mercatini di Natale espositori di presepi, candele, decorazioni per la casa, giocattoli in legno e stoffa, prodotti dell'artigianato artistico, ceramica, terracotta e sculture in legno.
Proponiamo alcuni indirizzi online
http://www.mercatinodinatale.tn.it/,
http://www.bolzano-bozen.it/mercatino/,
http://www.mercatini-natale.com/mercatini-natale-com/,
www.sienanews.it.
La rete dei mercati e dei punti vendita degli agricoltori di Campagna Amica comprende 4.739 aziende agricole, 877 agriturismi, 1.105 mercati, 178 botteghe ai quali si aggiungono 131 ristoranti per un totale di quasi settemila punti vendita. Per il 30 per cento di italiani che dichiara che effettuerà acquisti tramite internet non mancano le idee di solidarietà come la possibilità offerta dalla Coldiretti attraverso il Consorzio dei produttori di Campagna Amica di acquistare in tutta Italia direttamente dai produttori alcune delle migliori specialità che hanno reso la Toscana celebre in tutto il mondo, per aiutare i produttori colpiti dall’alluvione.
Su www.coldiretti.it e possibile ordinare i cesti della solidarietà tramite email all’indirizzo cestisolidali@cpca.it.
Certamente i mercatini di Natale rappresentano una delle usanze più radicate e più amate del periodo prenatalizio, e sono occasioni per comprare decori natalizi o regali, ma anche di vedere il lavoro che si è sviluppato per esporre ai visitatori generalmente sono opere di artigiani che sono legati ancora ai valori sociali e morali del lavoro. A testimonianza del lavoro artigiano che sta dietro ogni singolo pezzo, molti espositori mostrano sul posto la lavorazione del proprio prodotto.
Nei mercatini di solito vi sono offerte di lavoro per commesse, o esperti nella gestione di mostre e banchi di vendita, perché oltre ad avere un significati simbolico ha un suo valore commerciale.
Si cercano di solito per i mercatini di Natale espositori di presepi, candele, decorazioni per la casa, giocattoli in legno e stoffa, prodotti dell'artigianato artistico, ceramica, terracotta e sculture in legno.
Proponiamo alcuni indirizzi online
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http://www.bolzano-bozen.it/mercatino/,
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Su www.coldiretti.it e possibile ordinare i cesti della solidarietà tramite email all’indirizzo cestisolidali@cpca.it.
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sabato 8 dicembre 2012
Assunzioni in azienda dopo stage? Solo per 1 su 10
Solo uno stagista su dieci riesce nell'impresa di conquistare un'assunzione. Nel 2011 su oltre 307 mila tra tirocini e stage attivati, la quota di quelli diventati posti di lavoro si è fermata, infatti, al 10,6%,era il 12,3% nel 2010. E' quanto emerge dal sistema informativo realizzato da Uniocamere in collaborazione col ministero del Lavoro. Passando dalle percentuali alle persone, il numero di stagisti e tirocinanti assunti o in procinto di esserlo è stata pari a 32 mila unità, dalle oltre 39 mila dell'anno precedente.
Quindi le probabilità di essere messi sotto contratto dopo uno stage sono praticamente nulle se l’esperienza formativa viene svolta presso un ente pubblico: qui le assunzioni avvengono (o dovrebbero avvenire) sempre tramite concorso. Si può però legittimamente sperare che uno stage in un’impresa privata possa essere il preludio di un’assunzione. Anzi, molte persone svolgono uno o più stage proprio con questo esplicito obiettivo, più che per gli aspetti di formazione e orientamento. Per indagare questo tema Unioncamere, l’unione delle Camere di commercio italiane, ha inserito una domanda specifica nella sua indagine annuale Excelsior. Da questa rilevazione emerge un dato abbastanza stabile anno dopo anno: c’è più o meno una possibilità su dieci che al termine di un tirocinio l’azienda proponga un contratto di lavoro.
A livello regionale poi si confermano i dati relativi alla dimensione delle imprese: più l’azienda è grande, più la sua propensione ad assumere aumenta. In particolare in Lombardia solo un 8,8% di stage si concludono con un’assunzione nelle imprese con meno di 50 addetti, mentre per le imprese che superano questa soglia la percentuale di quattro punti. Bisogna quindi scegliere con cura il proprio stage, senza alimentare eccessive speranze rispetto alla possibilità che esso si trasformi in un contratto di lavoro, e rivolgendosi a quei settori dove le imprese sono più inclini ad assumere.
Quindi le probabilità di essere messi sotto contratto dopo uno stage sono praticamente nulle se l’esperienza formativa viene svolta presso un ente pubblico: qui le assunzioni avvengono (o dovrebbero avvenire) sempre tramite concorso. Si può però legittimamente sperare che uno stage in un’impresa privata possa essere il preludio di un’assunzione. Anzi, molte persone svolgono uno o più stage proprio con questo esplicito obiettivo, più che per gli aspetti di formazione e orientamento. Per indagare questo tema Unioncamere, l’unione delle Camere di commercio italiane, ha inserito una domanda specifica nella sua indagine annuale Excelsior. Da questa rilevazione emerge un dato abbastanza stabile anno dopo anno: c’è più o meno una possibilità su dieci che al termine di un tirocinio l’azienda proponga un contratto di lavoro.
A livello regionale poi si confermano i dati relativi alla dimensione delle imprese: più l’azienda è grande, più la sua propensione ad assumere aumenta. In particolare in Lombardia solo un 8,8% di stage si concludono con un’assunzione nelle imprese con meno di 50 addetti, mentre per le imprese che superano questa soglia la percentuale di quattro punti. Bisogna quindi scegliere con cura il proprio stage, senza alimentare eccessive speranze rispetto alla possibilità che esso si trasformi in un contratto di lavoro, e rivolgendosi a quei settori dove le imprese sono più inclini ad assumere.
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Contratto nazionale metalmeccanici per il periodo 2013-2015
E' stato siglato da Fim-Cisl e Uilm con Federmeccanica-Assistal il contratto nazionale dei metalmeccanici per il periodo 2013-2015, triennio in cui questa categoria di lavoratori beneficerà di un aumento di 130 euro.
Il nuovo contratto arriva dopo quello del 2009, il secondo firmato senza la Fiom-Cgil. L'accordo prevede anche un ritocco verso l'alto della quota dell'elemento perequativo, pari a 485 euro l'anno, destinata ai lavoratori che non godono della contrattazione aziendale.
Inoltre sono state aumentate le maggiorazioni per i turni notturni, le indennità di trasferta e di reperibilità. Soddisfatti i sindacati. Il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, ha spiegato che “Gli aumenti verranno corrisposti ai lavoratori nell'arco dei prossimi tre anni, cioé 35 euro il 1 gennaio 2013, 45 euro il 1 gennaio 2014 e 50 euro il 1 gennaio 2015. Il contratto riguarda quasi due milioni di lavoratori.
Si tratta di un risultato importante per il settore metalmeccanico, dato che il comparto industriale è stato gravemente colpito dalla recessione economica in essere nel Paese”.
Secondo Giuseppe Farina, segretario generale Fim, il nuovo accordo “rappresenta un segnale positivo per il Paese. Da oggi i lavoratori metalmeccanici, malgrado la grave crisi economica, avranno maggiori certezze salariali e di stabilità del lavoro, mentre le imprese potranno contare su relazioni sindacali più certe e significative che possono favorire e accompagnare la ripresa economica e il rilancio del Paese”.
Il nuovo contratto nazionale dei metalmeccanici prevede per tutti i lavoratori privi di contratto
aziendale, l’aumento dell’elemento perequativo a 485 euro annue. Per quanto riguarda le indennità di trasferta, e reperibilità vengono incrementate del 7%. Le maggiorazioni di turno notturno vengono innalzate al 20% e quelle per il terzo turno vengono portate al 25%. Il fondo sanitario integrativo Metasalute verrà finanziato con un versamento aggiuntivo pari a 72 euro annui, per un totale di 108 euro, di cui due terzi a carico delle imprese. Ciò consentirà il rafforzamento dell’attuale fondo, una maggiore tutela, maggiori coperture e possibilità di intervento. Nel nuovo contratto metalmeccanici è stata introdotta la possibilità di introdurre la flessibilità di entrata-uscita dal lavoro, dove non esistono impedimenti di carattere tecnico, organizzativo, e produttivo. Vengono elevati i limiti oggi previsti di 64 ore per l’orario plurisettimanale e di 40 ore di straordinario. Si passa dalle attuali 104 ore (o 112) a 120 (o 128) annue totali (quindi + 16 ore). Tali ore possono essere utilizzate come un mix tra straordinario e plurisettimanale. Le ore di straordinario utilizzate in più rispetto alle attuali 40 (o 48) hanno una maggiorazione del 58%. Le maggiorazioni per l’orario plurisettimanale con procedura d’urgenza vengono portate al 20%.
Per il segretario della Fiom Maurizio Landini, "il lavoro è sotto ricatto e c'è l'esplicito tentativo di cancellare il contratto nazionale di categoria, di impedire la mediazione sociale che pone vincoli al mercato". "Chiediamo cose precise - rimarca Landini - e cioè che venga cancellato l'articolo 8, che venga fatta una legge sulla rappresentanza, che sia ripristinato l'articolo 18 ma anche di rompere il silenzio sulla cancellazione del contratto nazionale di categoria, perché in queste ore Film e Uilm stanno firmando un accordo separato con Finmeccanica che portera' proprio a questo". Un intesa che "vuole derogare dai minimi salariali e aumentare l'orario di lavoro senza che i lavoratori stessi abbiano voce in capitolo - rimarca Landini - e questo è il primo effetto dell'accordo sulla produttività non firmato dalla Cgil".
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Uilm. Landini
venerdì 7 dicembre 2012
Lavoro, pensioni e giovani con il patto generazionale
Il ministro del lavoro Elsa Fornero ha detto che il governo sta considerando un "patto generazionale" che consentirebbe a lavoratori prossimi alla pensione di passare ad un contratto a tempo parziale "in cambio, per esempio, dell'assunzione di un apprendista".
Per porre un freno alla disoccupazione giovanile, si fa strada l’ipotesi di una staffetta tra generazioni. La misura è allo studio del governo e a parlarne è stata ieri da Bruxelles la ministra del Welfare Elsa Fornero. Si tratta «della possibilità per un lavoratore “anziano” di cambiare il suo contratto a tempo parziale, e in cambio le aziende prendono un apprendista».
C’e da porre una considerazione circa la staffetta-patto generazionale, infatti se anche i contributi versati saranno a tempo parziale il rischio più che un patto fra generazioni si vada verso un conflitto tra le stesse.
Quindi quello che si prospetta è un patto tra le generazioni, un accordo attraverso il quale i lavoratori più anziani accettano di fare spazio ai più giovani, anche a costo di cedere parte del proprio lavoro. È questo il significato del decreto firmato dal ministro del Lavoro e delle politiche sociali: il provvedimento prevede la possibilità di concludere un accordo fra cinque attori diversi: soggetti pubblici, enti previdenziali, imprese, lavoratori anziani, lavoratori giovani.
Cosa dovrebbe accadere, il lavoratore “anziano” accetta di accontentarsi di un contratto part time al posto del suo vecchio contratto a tempo indeterminato; il lavoratore giovane viene assunto con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato; il soggetto pubblico si fa carico di versare all'ente di previdenza i contributi aggiuntivi in favore del lavoratore anziano, per garantirgli un livello di copertura pensionistica adeguato.
"L'idea di un patto fra generazioni – spiega il ministro Elsa Fornero - è certamente una prospettiva, anche etica, di grande respiro, che si auspica possa in futuro sostenere azioni concrete per disegnare una società più equa e più inclusiva".
Negli obiettivi del ministero, questo decreto dovrebbe consentire di assicurare la salvaguardia dei livelli di occupazione per le nuove generazioni e di mantenere, contemporaneamente, condizioni di reddito accettabili per le fasce di popolazione meno giovani.
Il decreto amplia le tipologie di intervento a favore dei giovani, in una prospettiva di solidarietà generazionale. In pratica, accanto agli incentivi per il reinserimento nel mercato del lavoro e ai bonus per le nuove assunzioni viene messo in vigore il cosiddetto "patto tra generazioni", che consente di concludere "un accordo" tra cinque attori diversi.
Il decreto, sei articoli in totale, stabilisce come a fronte dell'assunzione dei giovani come apprendisti (o a tempo indeterminato) le Regioni e le Province autonome versino all'Inps l'integrazione contributiva – a titolo di contribuzione volontaria – a beneficio dei lavoratori che accettano volontariamente un contratto a tempo parziale.
Sarà essenziale che Regioni e Province firmino intese con l'Inps per quantificare l'onere finanziario degli interventi e per le comunicazioni inerenti i lavoratori beneficiari dell'integrazione contributiva volontaria. Regioni e Province autonome dovranno inoltre comunicare al ministero del Lavoro le risorse che intendono destinare per questa nuova tipologia di incentivo per l'assunzione dei giovani, per consentire i relativi pagamenti: quanto al 50% a seguito di acquisizione della comunicazione dell'importo totale individuato; e quanto al restante 50% a seguito della richiesta, corredata dall'avvenuta intesa con l'Inps, dell'elenco dei lavoratori in part-time, con l'indicazione delle mensilità per cui è prevista l'integrazione contributiva e dell'elenco dei giovani assunti. Regioni e Province autonome dovranno poi attestare, ogni trimestre e a conclusione dell'intervento, le risorse definitive utilizzate con l'indicazione dei datori di lavoro interessati, i lavoratori assunti e l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di integrazione volontaria della contribuzione.
Il lavoratore vicino alla pensione che accetta di proseguire in part-time, il giovane che conquista un contratto stabile all'interno della stessa azienda; e i soggetti pubblici che si fanno carico di versare al l'Inps i contributi previdenziali aggiuntivi in favore del lavoratore vicino alla pensione in modo tale da garantirgli un livello di copertura pensionistica adeguato.
Per porre un freno alla disoccupazione giovanile, si fa strada l’ipotesi di una staffetta tra generazioni. La misura è allo studio del governo e a parlarne è stata ieri da Bruxelles la ministra del Welfare Elsa Fornero. Si tratta «della possibilità per un lavoratore “anziano” di cambiare il suo contratto a tempo parziale, e in cambio le aziende prendono un apprendista».
C’e da porre una considerazione circa la staffetta-patto generazionale, infatti se anche i contributi versati saranno a tempo parziale il rischio più che un patto fra generazioni si vada verso un conflitto tra le stesse.
Quindi quello che si prospetta è un patto tra le generazioni, un accordo attraverso il quale i lavoratori più anziani accettano di fare spazio ai più giovani, anche a costo di cedere parte del proprio lavoro. È questo il significato del decreto firmato dal ministro del Lavoro e delle politiche sociali: il provvedimento prevede la possibilità di concludere un accordo fra cinque attori diversi: soggetti pubblici, enti previdenziali, imprese, lavoratori anziani, lavoratori giovani.
Cosa dovrebbe accadere, il lavoratore “anziano” accetta di accontentarsi di un contratto part time al posto del suo vecchio contratto a tempo indeterminato; il lavoratore giovane viene assunto con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato; il soggetto pubblico si fa carico di versare all'ente di previdenza i contributi aggiuntivi in favore del lavoratore anziano, per garantirgli un livello di copertura pensionistica adeguato.
"L'idea di un patto fra generazioni – spiega il ministro Elsa Fornero - è certamente una prospettiva, anche etica, di grande respiro, che si auspica possa in futuro sostenere azioni concrete per disegnare una società più equa e più inclusiva".
Negli obiettivi del ministero, questo decreto dovrebbe consentire di assicurare la salvaguardia dei livelli di occupazione per le nuove generazioni e di mantenere, contemporaneamente, condizioni di reddito accettabili per le fasce di popolazione meno giovani.
Il decreto amplia le tipologie di intervento a favore dei giovani, in una prospettiva di solidarietà generazionale. In pratica, accanto agli incentivi per il reinserimento nel mercato del lavoro e ai bonus per le nuove assunzioni viene messo in vigore il cosiddetto "patto tra generazioni", che consente di concludere "un accordo" tra cinque attori diversi.
Il decreto, sei articoli in totale, stabilisce come a fronte dell'assunzione dei giovani come apprendisti (o a tempo indeterminato) le Regioni e le Province autonome versino all'Inps l'integrazione contributiva – a titolo di contribuzione volontaria – a beneficio dei lavoratori che accettano volontariamente un contratto a tempo parziale.
Sarà essenziale che Regioni e Province firmino intese con l'Inps per quantificare l'onere finanziario degli interventi e per le comunicazioni inerenti i lavoratori beneficiari dell'integrazione contributiva volontaria. Regioni e Province autonome dovranno inoltre comunicare al ministero del Lavoro le risorse che intendono destinare per questa nuova tipologia di incentivo per l'assunzione dei giovani, per consentire i relativi pagamenti: quanto al 50% a seguito di acquisizione della comunicazione dell'importo totale individuato; e quanto al restante 50% a seguito della richiesta, corredata dall'avvenuta intesa con l'Inps, dell'elenco dei lavoratori in part-time, con l'indicazione delle mensilità per cui è prevista l'integrazione contributiva e dell'elenco dei giovani assunti. Regioni e Province autonome dovranno poi attestare, ogni trimestre e a conclusione dell'intervento, le risorse definitive utilizzate con l'indicazione dei datori di lavoro interessati, i lavoratori assunti e l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di integrazione volontaria della contribuzione.
Il lavoratore vicino alla pensione che accetta di proseguire in part-time, il giovane che conquista un contratto stabile all'interno della stessa azienda; e i soggetti pubblici che si fanno carico di versare al l'Inps i contributi previdenziali aggiuntivi in favore del lavoratore vicino alla pensione in modo tale da garantirgli un livello di copertura pensionistica adeguato.
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domenica 2 dicembre 2012
Riforma delle pensioni: vediamo cosa cambia da gennaio 2013
Da gennaio 2013 la riforma delle pensioni, chiesta dall’Ue all’Italia nella primavera del 2011, sarà in vigore operativa. Una riforma che secondo la Ragioneria dello Stato, in grado di far risparmiare alle casse pubbliche 22 miliardi di euro nell’arco dei prossimi 7 anni. Merito di due elementi: l’allungamento dell’età pensionabile e il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.
Se alla fine del 2012 sono usciti dal lavoro i dipendenti che hanno maturato i requisiti a fine 2011 (e poi hanno dovuto attendere i 12 mesi previsti dalla finestra mobile), dal 2013 i lavoratori dipendenti potranno lasciare il lavoro solo con le regole previste dalla riforma (continueranno ad andare ancora fino a giugno con le vecchie regole gli autonomi che hanno dovuto attendere 18 mesi per la finestra mobile).
Per chiarire dal 2013 si potrà andare in pensione di vecchiaia con almeno 62 anni e tre mesi se donne (63 anni e 9 mesi se lavoratrici autonome) e con 66 anni e tre mesi se uomini. Si potrà andare in pensione anticipata solo se si sono maturati almeno 42 anni e 5 mesi di contributi se uomini e 41 anni e 5 mesi se donne.
Comunque per avere la pensione si dovrà lavorare almeno tre mesi in più. Ecco le novità che scatteranno il primo gennaio 2013 sul fronte previdenziale. La causa è il meccanismo che adegua alle aspettative di vita i coefficienti di trasformazione in rendita e i requisiti di età. Mentre l'adeguamento sarà triennale sino al 2019, e successivamente diventerà biennale».
L’adeguamento dei coefficienti si applica al sistema contributivo (che si basa sui contributi versati durante l’intera vita lavorativa) e riguarda, in tutto o in parte, tutti i lavoratori.
Per le donne è previsto aumento significativo dell'età che crescerà ancora gradualmente fino al 2018 (quando sarà equiparata a quella degli uomini). Fino a tutto il 2012 sono andate in pensione di vecchiaia donne dipendenti con 61 anni (60 più uno di finestra mobile) e lavoratrici autonome con 61 anni e mezzo (60 anni più 18 mesi di finestra mobile), mentre dal 2013 bisognerà attendere per le dipendenti i 62 anni e tre mesi e per le autonome 63 anni e 9 mesi. Dal 2014 ci vorranno 63 anni e 9 mesi per le dipendenti e 64 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome. Per evitare il salto repentino previsto per gli anni successivi è previsto che le dipendenti che abbiano compiuto 60 anni entro il 2012 possano andare in pensione a 64 anni e 7 mesi.
Per gli uomini con l'abolizione delle quote e l'incremento di un anno per gli anni di contributi necessari per l'uscita (oltre l'aspettativa di vita) terrà ancora al lavoro chi effettivamente pensava di aver concluso il periodo lavorativo. Se infatti per la pensione di vecchiaia basteranno nel 2013 66 anni e 3 mesi (a fronte dei 66 anni con cui si è usciti fino a fine 2012), per la pensione anticipata ci vorranno 42 anni e 5 mesi di contributi. In pratica, se si è nati dopo il 1946, per ritirarsi dal lavoro bisognerà aver cominciato a lavorare almeno nel 1972 (se si è cominciato nel 1971 è stato possibile uscire nel 2012 grazie a 40 anni di contributi più uno di finestra mobile). Anche per gli uomini dipendenti è prevista una eccezione con la possibilità di andare in pensione a 64 anni se si sono maturati entro il 2012 60 anni di età e 35 di contributi.
E’ stato calcolato che i nuovi coefficienti riducono gli assegni intorno al 2-3%. Inoltre, con il nuovo sistema il quando e il quanto della pensione future saranno agganciati alle statistiche sulla vita media.
L’adeguamento, curato dall’Istat, sarà triennale sino al 2019 e poi biennale. Occorre infine ricordare che, per tutto il 2013, le pensioni tre volte superiori all’assegno minimo (pari a 1.405 euro lordi) non godono dell’indicizzazione all’inflazione.
Vediamo i nuovi coefficienti presente nella nuova riforma delle pensioni. Innanzitutto diciamo che i coefficienti si applicano solo alla parte contributiva degli assegni e, per la prima volta, si riferiscono anche a chi resta al lavoro fino a 70 anni.
In modo specifico mettiamo in evidenza i nuovi coefficienti, che saranno in vigore dal primo gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.
Data pensione a 57 anni: il nuovo coefficiente è pari al 4,304% (rispetto al 4,42% precedente);
Data pensione a 58 anni: il nuovo coefficiente è pari al 4,416% (rispetto al 4,54% precedente);
Data pensione a 59 anni: il nuovo coefficiente è pari al 4,535% (rispetto al 4,66% precedente);
Data pensione a 60 anni: il nuovo coefficiente è pari al 4,661% (rispetto al 4,80% precedente);
Data pensione a 61 anni: il nuovo coefficiente è pari al 4,796% (rispetto al 4,94% precedente);
Data pensione a 62 anni: il nuovo coefficiente è pari al 4,940% (rispetto al 5,09% precedente);
Data pensione a 63 anni: il nuovo coefficiente è pari al 5,094% (rispetto al 5,26% precedente);
Data pensione a 64 anni: il nuovo coefficiente è pari al 5,259% (rispetto al 5,43% precedente);
Data pensione a 65 anni: il nuovo coefficiente è pari al 5,435% (rispetto al 5,62% precedente);
Data pensione a 66 anni: il nuovo coefficiente è pari al 5,624%: da questo momento in poi non c’è un confronto precedente perché è la prima volta che i coefficienti incamerano un’età pensionabile sopra i 65 anni;
Data pensione a 67 anni: il nuovo coefficiente è pari al 5,826%;
Data pensione a 68 anni: il nuovo coefficiente è pari al 6,046%;
Data pensione a 69 anni: il nuovo coefficiente è pari al 6,283%;
Data pensione a 70 anni: il nuovo coefficiente è pari al 6,541%.
I coefficienti calano rispetto a quelli in vigore dal 2010, abbassando l’importo degli assegni delle future pensioni. I coefficienti dai 66 anni in poi sono più alti di quello previsto nel 2010 relativo ai 65 anni (che era l’ultimo), il che significa che chi va in pensione dai 66 ai 70 anni invece ci guadagna. In sostanza, il coefficiente relativo ai 65 anni fa perdere circa il 3% sull’importo della pensione, mentre aspettando fino a 70 anni, rispetto ai vecchi coefficienti, si guadagna circa il 16%.
I coefficienti si applicano solo alla parte contributiva della pensione. Significa che avranno un impatto tutto sommato abbastanza limitato su coloro che, lavorando dal 1977, avevano già 18 anni di contributi al 31 dicembre ’95 (la parte contributiva si applica solo a partire dal primo gennaio 2012, in base alla riforma Monti-Fornero, mentre tutta la parte precedente si calcola con il retributivo).
Si applicano invece all’intero montante per chi va in pensione interamente con il metodo contributivo, ovvero per tutti coloro che hanno iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre ’95 (quindi hanno iniziato a lavorare dopo questa data).
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Concorso per aspiranti insegnanti il 17 e 18 dicembre 2012
Nuove assunzioni per la scuola, nuovo con concorso per i docenti, ed incentivo al lavoro per i nuovi insegnati. Facendo i dovuti conti delle posizioni disponibili sono per 12.500 posti che potrebbero portare una nuova linfa al corpo docente che è composto da insegnanti over 45 anni e così è un modo per dare speranza ai molti giovani che hanno il desiderio di percorre la carriera scolastica come docenti. E’ opportuno ricordare che ogni anno circa 25mila docenti raggiungono la pensione. Di questi 25mila posti disponibili la metà verranno coperti attingendo dalle graduatorie permanenti ad esaurimento e l'altra metà saranno i posti che potranno essere messi a concorso. In questo modo sarà possibile da un lato smaltire il precariato storico e dall'altro dare una risposta ai giovani che non sono riusciti ad entrare nelle graduatorie.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 novembre 2012, l'avviso MIUR con le date previste per sostenere la prova preselettiva che si terrà, sull'intero territorio nazionale, nelle giornate di lunedì 17 e martedì 18 dicembre 2012. E dal 27 novembre sono disponibili sul portale del MIUR, i test per la prova preselettiva del concorso ordinario, sul sito del MIUR, è presente l'archivio completo da cui saranno estratti i quesiti della prova di preselezione e sono fornite indicazioni sulle modalità di restituzione al candidato di copia della prova svolta, qualora richiesta.
Le categorie che possono partecipare al Concorso sono 5:
1. gli abilitati;
2. i diplomati magistrali entro il 2001/02;
3. i laureati entro il 2001/02 se quadriennali, 2002/03 se quinquennali, 2003/04 se esaennali;
4. i diplomati alle Accademie, Conservatorio, ISEF entro il giugno 1999;
5. Geometri e Periti industriali edili per la classe di concorso C430.
Il test è composto su cinquanta domande in cinquanta minuti. Il progetto del Ministero è di predisporre venticinquemila postazioni informatiche.
Facciamo due calcoli: per ogni cattedra disponibile i concorrenti in lizza sono 25. Ma le disponibilità variano per regioni e classi di concorso. Vediamo la composizione della platea degli aspiranti candidati. Se i precari «storici», cioè quelli iscritti in graduatoria, sono 160mila, almeno altrettanti sono i cosiddetti «outsider», ovvero laureati che non fanno supplenze, disoccupati precari, o addirittura impiegati in altri settori, che avendone i titoli, provano a cambiare vita con la scuola. «Per loro- spiega sempre una fonte ministeriale raccolta dall'agenzia Dire - questa è l'occasione per poter partecipare a un concorso pubblico, e sognano il posto fisso.
Il ministero ha messo a disposizione per i candidati l'Esercitatore nel quale sono compresi 70 moduli di verifica, che coprono l'intero archivio domande. Un modulo contiene sempre le stesse domande, ma ogni volta sono presentate in ordine diverso. In questa maniera, esercitandosi con tutti i moduli disponibili, è possibile prendere visione di tutte le domande che compongono l'archivio.
E' possibile accedere alla pagina sia come utente anonimo (cliccando semplicemente sul numero dell'esercitazione, sia con codice fiscale. Nel secondo caso comparirà anche un riepilogo di giorno e sede della prova, e sarà possibile avere uno storico delle esercitazioni compiute.
Ricordiamo che per conoscere tutte le domande presenti nell'archivio da cui verranno estratti i quesiti che saranno proposti il giorno della prova preselettiva, si può effettuare una simulazione per ciascun modulo di verifica. E non vi sono documenti che possono essere scaricati.
Le prove sono così composte:
18 domande di capacità logiche
18 domande di capacità di comprensione del testo
7 domande di competenze digitali
7 domande di conoscenza della lingua straniera
Le regole sono le seguenti, la risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data vale 0 punti e la risposta errata vale -0,5 punti. Nell'esercitazione si può conoscere il risultato della prova solo rispondendo a tutte le 50 domande presenti e alla fine del test viene mostrato il riepilogo delle risposte date. Il punteggio minimo richiesto per superare la prova è di 35 punti. Al termine del tempo stabilito il sistema interrompe la procedura e acquisisce unicamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Durante lo svolgimento della prova le risposte già fornite potranno essere corrette, fino all'acquisizione definitiva (è dunque necessario avere sempre idea del tempo ancora disponibile per superare la prova).
Si supera la prova con 35/50. Se non si supera la prova si è esclusi dalle prove successive. Il punteggio acquisito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
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sabato 1 dicembre 2012
Offerte di lavoro Natale 2012
Durante le festività, nonostante un periodo di crisi economica, il volume di lavoro aumenta notevolmente per i negozi al dettaglio, ipermercati e aziende del settore riferisce alle aziende alberghiere, di ristorazione e catering, e cresce la domanda per i lavoratori stagionali.
Vediamo le opportunità di lavoro disponibili per il Natale 2012.
La Divisione Largo Consumo di Articolo1 segnala tante offerte di lavoro per il Natale 2012 nella Grande Distribuzione Organizzata GDO. Le opportunità sono soprattutto in supermercati, ipermercati e grandi magazzini di tutta Italia.
Generalmente vengono proposti contratti di tre mesi per.
addetti cassa; addetti alla vendita; addetti banco macelleria; addetti banco pescheria; addetti banco gastronomia; addetti banco ortofrutta; addetti banco panetteria; addetti scaffali e magazzinieri; addetti all’inventario.
Per queste figure professionali sono richieste buona educazione e disponibilità al rapporto con il pubblico e a lavorare su turni flessibili per tutta la settimana, una precedente esperienza nella GDo costituisce un requisito preferenziale.
Se si è interessati a queste offerte di lavoro nella Grande Distribuzione Organizzata GDO nel periodo natalizio si può inviare il curriculum a gdo@articolo1.it, specificando per quale città e per quale mansione ci si vuole candidare.
La ricerca del posto di lavoro durante il periodo di Natale può offrire tante opportunità di lavoro nei negozi e ristorazione, hotel e attività ricettive, centri commerciali, animazione e per commesse nel ruolo di impacchettatrici.
Lush, il noto brand britannico di cosmetica naturale che dal 1995 è attivo dapprima sul mercato inglese e successivamente negli 850 punti vendita sparsi nel mondo, dei quali 38 solo in Italia ha aperto una per il periodo di fine anno 2012 una campagna di recruiting “We want you” che prevede l’arruolamento non solo di profili commerciali per il team internazionale ma anche di circa 80 persone nelle botteghe italiane. Sul sito aziendale sono definiti come “complici di Babbo Natale”, si cercano dei giovani elfi o elfe che abbiano meno di 24 anni e siano disposti a profumare le botteghe della catena internazionale. In effetti si tratta di figure vicine all’addetto alla vendita che saranno impegnate esclusivamente per il periodo natalizio. Per le figure commerciali per il mercato internazionale, sono attive le selezioni per un Mail Order Sales & Development Manager e per un Packaging Buyer. Il primo si occuperà della parte più strettamente commerciale e della gestione dei clienti, mentre il secondo entrerà a far parte dell’ufficio creativo. Ma Lush cerca anche addetti alle vendite e Store Manager per l’apertura dei nuovi store di Treviso e Bolzano (in quest’ultimo caso è gradita la conoscenza del tedesco) nonché personale full time per le vendite e la gestione degli store di Bressanone, Catania, Livorno e Firenze.
L’Agenzia per il lavoro Gi Group ha dato il via alla terza edizione del Progetto Retail in vista del periodo natalizio che porterà alla creazione di circa 1800 posti di lavoro nei settori della GDO – Grande Distribuzione Organizzata, abbigliamento, calzaturiero, accessori, intimo, food e non food.
Le figure professionali ricercate sono:
Responsabili di negozio con diploma/laurea, almeno 2 anni di esperienza in analoga mansione in contesti retail e/o GDO;
Capi Reparto con diploma/laurea, esperienza in analoga mansione in contesti retail e GDO;
Allievi alla carriera direttiva di reparto con diploma/laurea, minima esperienza in contesti retail o GDO o forte motivazione al ruolo;
Addetti vendita che siano diplomati e con minima esperienza nella mansione, gradita conoscenza dell’inglese, disponibilità part time o full time;
Addetti cassa, con diploma, esperienza nella mansione, disponibilità part time o full time;
addetti all’inventario, con diploma, gradita esperienza in analoga mansione, disponibilità su turni diurni e notturni part time e full time;
Addetti al magazzino, con esperienza in analoga mansione, disponibilità su turni full time;200 gastronomi, macellai, panificatori, con esperienza in analoga mansione, disponibilità full time.
Ci si può candidare alle offerte di lavoro attive nel settore della GDO e nei settori non food inviando il proprio curriculum vitae a: progettoretail@gigroup.com.
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Lavoro, tasse e IMU. Addio tredicesima di dicembre 2012
A dicembre il saldo dell'Imu rischia di mangiarsi tutta la tredicesima. E' quanto ha reso noto l'Osservatorio periodico sulla fiscalità locale della Uil, secondo cui, il 17 dicembre, il saldo medio dell'Imposta municipale sugli immobili per la prima casa sarà di 136 euro, con punte di 470 euro, mentre per le seconde case sarà di 372 euro, con punte addirittura di 1.209 euro.
In arrivo la stangata del saldo Imu che per molte famiglie assorbirà l'intera tredicesima del 2012. La seconda tranche dell'imposta sarà particolarmente pesante sulle seconde case (soprattutto nelle grandi città, prima tra tutte la Capitale), dal momento che potrà arrivare fino a 1.209 euro. Tariffe più contenute per la prima casa, con punte fino a 470 euro. Sono questi i dati che emergono da uno studio dell'Osservatorio periodico sulla fiscalità locale della Uil Servizio Politiche Territoriali, che ha esaminato le delibere dei 6.169 Comuni pubblicate sul sito del ministero dell'Economia. I calcoli sono sul 76,2% dei Comuni e dunque molto vicini a quello definitivo reale, tanto che la Uil calcola anche il gettito complessivo finale: 23,2 miliardi di euro, un paio in più rispetto a quelli che erano stati preventivati con il Salva-Italia (21 miliardi). Ma di questi 23,2 miliardi di euro di gettito (3,8 per la prima casa), 14,8 miliardi di euro saranno incassati dai Comuni, mentre lo Stato incasserà 8,4 miliardi di euro.
''Sarà, dunque, un Natale amaro – ha commentato Guglielmo Loy - per lavoratori dipendenti e pensionati, in quanto dovranno far fronte alla rata di saldo dell'Imu con le tredicesime.
Infatti, con il saldo a dicembre, le famiglie italiane dovranno versare ai Comuni e allo Stato, ancora 13,6 miliardi di euro, che si aggiungono ai 9,6 miliardi di euro già pagati con l'acconto di giugno. E purtroppo l'Imu è solo la punta dell'iceberg tra le voci di erosione nelle buste paga, già alleggerite da tutti gli aumenti delle Addizionali Regionali e Comunali IRPEF e dalla Tassa/Tariffa sui rifiuti''.
Quindi questo difficile anno di crisi economica finirà con una forte stangata e le tredicesime tanto sognate ed aspettate verranno in gran parte utilizzate per pagare la tassa sulla casa.
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Istat: disoccupazione a livelli record
Il tasso di disoccupazione a ottobre 2012 ha superato la soglia dell'11%, attestandosi a 11,1%, in rialzo di 0,3% su settembre e di 2,3% su base annua. E' quanto ha rilevato l'Istat, precisando che il numero dei disoccupati a ottobre è giunto a quasi 2,9 milioni, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche. Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) a ottobre è al 36,5%,anche questo un massimo storico. I giovani sotto i 25 anni in cerca di lavoro sono 639.000.I disoccupati sono aumentati di 100mila unità solo nel mese di ottobre e nell'anno crescono di 644 mila unità. Gli occupati calano di 45mila unità e i precari sono ormai 2,9 milioni.
Il numero record di disoccupati deriva da un aumento del 3,3% su base mensile, con quasi cento mila persone in più alla ricerca di un impiego rispetto a settembre (+95 mila), mentre su base annua si contano 644 mila disoccupati in più, con un rialzo del 28,9%.
Vediamo in sintesi la fotografia dell'ISTAT.
Capitolo sui giovani- Situazione ancora peggiore per i giovani. Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) a ottobre è al 36,5%, è il livello più alto sia dall'inizio delle serie mensili, gennaio 2004, sia dall'inizio delle serie trimestrali, cominciate nel IV trimestre del 1992. L'Istat sottolinea anche come tra i 15-24enni le persone in cerca di lavoro sono 639 mila.
Capitolo donne - Più complesso il dato relativo all'occupazione femminile. Se in termini assoluti non c'è grande differenza tra uomini e donne che hanno perso il lavoro, in termini congiunturali aumentano in percentuale le disoccupate è in crescita perché ci sono più donne che cercano lavoro.
Capitolo lavoro precario - Ma, secondo l'Istat, nel terzo trimestre 2012 le figure lavorative a tempo pieno continuano a mostrare una forte caduta (-2,0%, pari a -398.000 unità rispetto allo stesso periodo di un anno prima). Il risultato riflette soprattutto il calo dei dipendenti a tempo indeterminato (-2,7%, pari a -347.000 unità), specie nelle costruzioni e nel settore dell’amministrazione pubblica. Prosegue, ininterrotta dal I trimestre 2010, la crescita degli occupati a tempo parziale che nel terzo trimestre 2012 manifesta un incremento su base annua dell’11,6% (+401.000 unità). L’aumento coinvolge le posizioni lavorative dipendenti maschili e, nei valori assoluti, soprattutto quelle femminili; in tre casi su quattro si tratta di part-time involontario, ossia dei lavori accettati in mancanza di occasioni di impiego a tempo pieno.
Continua a crescere il numero dei dipendenti a termine (+3,5% pari a 83.000 unità), ma esclusivamente nelle posizioni a tempo parziale. Circa la metà dell’incremento del lavoro a termine interessa i giovani di età inferiore a 35 anni e caratterizza soprattutto il commercio e gli alberghi e ristorazione. L’incidenza dei dipendenti a termine sul totale degli occupati sale così al 10,7%. Significativo è anche l’aumento dei collaboratori (+11,6%, pari a 45.000 unità), concentrato nei servizi alle imprese e nell’assistenza sociale.
Capitolo EUROZONA - Se in Italia la disoccupazione è un problema, non va meglio in Europa. Secondo l'Eurostat, nell'Eurozona a ottobre sono stati registrati 18,7 milioni di disoccupati, pari all'11,7% dato in crescita (+0,1 punti) rispetto al mese precedente. Su base annua l'aumento della disoccupazione è stato di +1,3 punti (10,4% a ottobre 2011), colpendo 2,16 milioni di persone in più in 12 mesi.
Nell'ambito di questa crisi si vede aumentare il ricorso alla cessioni del quinto. Infatti nel mese di ottobre 2012 sono state quasi il 20% dei prestiti richiesti. Se ottenere un prestito è sempre più difficile, soprattutto quando non si ha una storia creditizia pulita, per un numero crescente di italiani l'unica soluzione sembra essere ridursi volontariamente stipendio o pensione. Secondo la finanziaria online Prestiti.It che, in collaborazione con Facile.It, ha preso in esame oltre 2.000 casi, nell'ultimo semestre (periodo maggio-ottobre) le richieste di cessione del quinto sono cresciute di oltre 3 punti percentuali rispetto a quello precedente, arrivando a rappresentare il 19,8% dei finanziamenti richiesti nel nostro Paese.
La cessione del quinto non solo è accessibile anche a chi è stato oggetto di protesto ma, essendo obbligatoriamente garantito da una copertura assicurativa, è preferito anche dalle finanziarie che, in questo caso, applicano metodi più permissivi per la concessione della somma richiesta, accordando il finanziamento anche a chi, in passato, ha avuto difficoltà nel pagamento di rate o prestiti. A fronte di questi vantaggi la sottoscrizione implica, innanzitutto, il coinvolgimento dell'azienda per cui si lavora (che non sempre viene ritenuta abbastanza stabile da permettere il prestito), il blocco del tfr - che viene posto a garanzia del finanziamento - e la sottoscrizione obbligatoria della polizza vita, che garantisca il rimborso in caso di decesso, infortunio o licenziamento.
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Offerte lavoro Ocse 2013 per giovani laureati
L‘OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, ha aperto le selezioni per la copertura di 17 posti di lavoro presso la sede centrale di Parigi.
L’OCSE è una organizzazione internazionale di studi economici per gli stati membri che condividono un sistema di governo di tipo democratico e un’economia di mercato. L’organizzazione si occupa di investire il ruolo di assemblea consultiva per il confronto fra le varie esperienza politiche e partecipare alla risoluzione dei problemi comuni, l’identificazione di pratiche commerciali e il coordinamento delle politiche locali ed internazionali dei membri.
Le offerte di lavoro sono rivolte a figure professionali di alta specializzazione e giovani neo laureati all'interno del programma Young Professional che ha una durata di due anni me junion administrator. Ed è rivolto ai nati dopo il 1° Gennaio del 1980 che abbiano conseguito una laurea, abbiano un’eccellente conoscenza dell’inglese o del francese e due anni di esperienza in uno degli ambiti rilevanti per il lavoro dell’organizzazione. Sotto questa qualifica professionale si nascondono diverse competenze che differiscono dal settore di lavoro. Questi variano dall'energia rinnovabile alla crescita di produttività e all'innovazione nel settore pubblico.
I requisiti: sono per giovani economisti e analisti politici, in possesso di Laurea avanzata in discipline attinenti agli ambiti di intervento dell’OCSE. Il titolo preferenziale è per chi possiede un Dottorato di ricerca, con pregressa esperienza di almeno 2 anni in ambiti correlati ed esperienza internazionale di ricerca e di analisi attraverso studi, stage o 1-2 anni di attività professionale.
Si richiede la conoscenza dell'Inglese o Francese (le lingue ufficiali di lavoro Ocse) e la conoscenza dei processi politici-economici delle aree di interesse Ocse e la capacità di lavorare in un contesto internazionale.
Si richiede la conoscenza di statistiche economiche e moderne tecniche economiche, applicazione e sviluppo di modelli economici, di software quali Eviews, SAS, STATA.
Nel mese di dicembre 2012 è previsto un test online che funzionerà da pre-selezione. I selezionati al test verranno invitati ad un primo colloquio. La data di inizio della collaborazione lavorativa sarà l’estate del 2013 nella sede di Parigi.
Le figure professionali ricercate sono:
- Senior Policy Advisers – Country Co-ordinator;
- Senior Energy Analyst – Renewable Energy Technologies ed Emergency Response;
- Energy Technology Policy Analyst – International Partnership Initiatives;
- Assistente Acquisti;
- Ragionieri;
- Statisti;
- Economisti junior;
Addetto gestione risorse.
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