Ricordiamo che l'Isfol ha presentato il nuovo "Manuale dello stage in Europa", che contiene 31 schede paese, in cui si forniscono dettagliate indicazioni su come muoversi per cercare uno stage, contattare le aziende, preparare la documentazione, trovare un alloggio, conoscere il luogo di destinazione. Insomma un vademecum ideale per trarre il meglio dalle esperienze di tirocinio in Europa.
Per affrontare un tirocinio in Europa è necessario informarsi sulle diverse opportunità e sulle fonti disponibili,
Unione Europea, Banca Centrale Europea, ONU, Banca Mondiale, UNESCO: sono solo alcune delle organizzazioni internazionali che offrono regolarmente opportunità di lavoro e stage a Bruxelles, New York, Parigi, Londra e in tante altre grandi e medie città nel mondo.
Per accedere a queste opportunità servono le lingue, un curriculum di studio eccellente, e in caso di lavoro, esperienze qualificate svolte all'estero. Sono inoltre necessarie caratteristiche personali quali flessibilità, capacità di adattamento, interculturalità e, in particolare fuori dall’Europa, ottimo stato di salute. La selezione solitamente è dura perché la concorrenza proviene da tutti gli angoli del mondo.
E' possibile proporsi per degli stages in moltissime organizzazioni internazionali e molti di questi sono retribuiti, e i compensi possono arrivare a 1000,00 € al mese
E' bene informarsi contattando ogni singola organizzazione, poiché hanno tempi e procedure di candidatura diversificate.
Centro Europeo di lingue Moderne. Accoglie tirocinanti in due periodi dell'anno, per 3 o 6 mesi. Requisiti per la candidatura: essere laureati e pluringue (inglese, francese, tedesco) e possedere conoscenze informatiche. E' previsto un rimborso mensile di 686,00 €. Scadenza per la presentazione delle candidature: 30 settembre.
Comitato delle regioni dell'Unione Europea. E' possibile candidarsi in due periodi: dal 1° aprile al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 marzo. Si possono candidare laureati cittadini dell'Unione Europea e che conoscono almeno una delle lingue comunitarie. La candidatura si effettua solo on-line. E' previsto un rimborso di 1000,00 € al mese.
Eurocontrol a Bruxelles. Gli stages sono aperti a studenti e neolaureati. E' possibile candidarsi durante tutto l'anno, e gli stages durano da 2 mesi a un anno. E' prevista un'indennità di massimo 1000,00 €.
World Trade Organization a Ginevra. Gli stages sono aperti a laureati con laurea specialistica, tra i 21 e i 30 anni. E' possibile candidarsi durante tutto l'anno, e gli stages durano fino a 6 mesi. E' prevista un'indennità di 60 CHF al giorno.
International Labour Organization (ILO) a Ginevra. Gli stages sono aperti a laureati nel settore economico e politico, tra i 20 e i 35 anni. E' possibile candidarsi durante tutto l'anno, e gli stages durano da uno a tre mesi. E' prevista un'indennità di 1500 CHF.
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) a Ginevra. Accolgo studenti laureati con master. E' possibile candidarsi in ogni momento dell'anno. Gli stages durano dai 2 ai 6 mesi.
Comitato economico e sociale a Bruxelles. Gli stages sono aperti a laureati almeno triennali. E' possibile candidarsi durante tutto l'anno, e gli stages durano da uno a tre mesi.
Banca europea degli investimenti in Lussemburgo. Gli stages sono aperti a laureati con poca esperienza lavorativa nel settore economico, finanziario, legale e della segreteria in generale. Le candidature sono aperte tutto l'anno, e la durata degli stages va da 1 a 5 mesi.
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (Marchi, Disegni e Modelli) ad Alicante. I tirocini possono essere avviati il 1° febbraio o il 1° settembre. Per scegliere le posizioni a cui candidarsi vai a http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/career/posts.it.do
European Centre for Disease Prevention and Control a Stoccolma. I termini per le candidature sono due: 30 gennaio e 30 aprile di ogni anno.
Organizzazione per la sicurezza e la Cooperazione in Europa a Vienna. Candidatura possibile in ogni momento dell'anno, compilando il form reperibile all'indirizzo www.osce.org/employment/13111.html.
Office for Outer Space Affairs (OOSA) a Vienna. Accolgono laureati con master. E' possibile candidarsi in ogni momento dell'anno. Gli stages durano dai 2 ai 6 mesi.
World Tourism Organization (WTO/OMT) a Madrid. Accolgono studenti con laurea almeno triennale. La candidatura è possibile in ogni momento dell'anno.
Corte di giustizia dell'Unione Europea a Lussemburgo. Sono previsti due periodi di tirocinio:dal 1° marzo al 31 luglio (modulo da inviare entro e non oltre il 30 settembre) e dal 1° ottobre al 28 febbraio (modulo da inviare entro e non oltre il 30 aprile).
Mediatore europeo a Strasburgo o Bruxelles.Borse di studio di tre mesi sono disponibili per i tirocinanti che non hanno a disposizione altri mezzi di sostegno economico.
domenica 28 aprile 2013
Stage 2013 nelle organizzazioni internazionali
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Stage 2013 nelle multinazionali
La riforma del lavoro ha previsto la revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo. Infatti, è stato introdotto anche il riconoscimento di una “congrua indennità” anche in forma forfettaria in relazione alla prestazione svolta, e il mancato rispetto sarà punito con sanzioni ingenti da un minimo di mille a un massimo di 6mila euro. Gli stage dovranno essere retribuiti.
La crisi del coinvolge anche le multinazionali, anche se non è chiaro in quale misura.
Lavorare o collaborare con grandi multinazionali ha i suoi pro e naturalmente i contro: ovviamente il curriculum ne trarrà vantaggi. E forse per questo motivo che ci sono giovani che farebbero carte false per entrare in contatto con i colossi operanti nel territorio italiano ed internazionale.
Infatti, vi sono diversi tirocini per i giovani sono i noti stage, fortunatamente retribuiti.
Per il 2013, L’Oreal, Nestlé, Henkel e Procter&Gamble hanno dato il via alla ricerca di 180 risorse da inserire nel proprio organico.
Procter&Gamble ha dato il via a ben 25 internship retribuiti a Roma e a Ginevra. Le figure professionali richieste dovranno avere competenze nelle seguenti aree: commerciale, marketing, finanza, produzione, logistica con disponibilità a viaggiare e conoscenza dell’inglese sono condizioni indispensabili per potersi candidare e bisogna avere un buon curriculum universitario per candidarsi si deve visitare il sito www.pgcareers.com.
Mentre a L'Oréal gli stage previsti per il 2013 sono 100: nelle aree marketing, commerciale, finanza/controllo di gestione e supply chain. La durata dell'esperienza è di sei mesi e dà la possibilità di lavorare su un progetto specifico che poi sarà presentato, prima della conclusione, al comitato di direzione della divisione/brand per cui si è lavorato. E' inoltre una buona chance di reclutamento. Infatti il 70/80% dei junior assunti proviene da stage. Quest'anno 5 posizioni, sempre per neolaureati, saranno disponibili grazie al programma Lab, un graduate program che ha l'obiettivo di attrarre i migliori talenti che hanno l'ambizione di lavorare questi tenteranno la strada della formazione per diventare futuri manager dell’azienda. Un percorso, dedicato a studenti del secondo anno della laurea specialistica o neolaureati, di un anno (con assunzione) in tre aree funzionali tra sales, marketing o finance/supply Chain per candidarsi si deve visitare il sito www.loreal.it ed accedere alla pagina carriere.
Sono 55 gli stage offerti da Henkel Italia. Gli studenti potranno svolgere un periodo di formazione fuori dal territorio nazionale, per quanto la Henkel si rivolga principalmente a giovani che hanno già avuto contatti precedenti con l’azienda candidarsi si deve visitare il sito www.henkel.it.
Infine Nestlé cerca brillanti neolaureati in economia, ingegneria gestionale, marketing e trade marketing per le sue strutture di Milano da inserire per un periodo di sei mesi nelle funzioni di assistant customer development, assistant brand manager, assistant trade marketing (www.nestle.it/carriere/opportunita).
La Nestlé seleziona neolaureati in economia, ma anche marketing, trade marketing o ingegneria gestionale. I profili selezionati verranno inseriti per sei mesi nelle strutture milanesi e svolgeranno diverse funzioni fra le quali quella di assistant customer development, assistant trade maketing o assistant brand manager.
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sabato 27 aprile 2013
Crediti Iva 2013 le strade per il recupero
E' il 30 aprile l'ultima data utile per inoltrare la richiesta di rimborso. Il modello, da inviare telematicamente, è disponibile sui siti dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello sviluppo economico.
Ancora pochi giorni per chiedere a rimborso o in compensazione il credito Iva del primo trimestre 2013. Entro martedì 30 aprile i contribuenti che, a seguito della prima liquidazione periodica dell'anno, dispongono di un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che sono in possesso di determinati requisiti, possono presentare il modello "IVA TR".
I contribuenti rientranti in determinate categorie, individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, sono ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso entro tre mesi dalla richiesta. Si tratta dei:
contribuenti che hanno effettuato nel trimestre prevalentemente prestazioni di subappalto in edilizia (codice "1" nel frontespizio della richiesta) e hanno emesso fatture senza addebito di imposta (articolo 17, comma 6, lettera a), Dpr 633/1972)
contribuenti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 37.10.1, cioè quelle di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice "2" nel frontespizio della richiesta)
contribuenti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0, cioè che producono piombo, zinco, stagno e semilavorati (codice "3" nel frontespizio della richiesta)
contribuenti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0, cioè che producono alluminio e semilavorati (codice "4" nel frontespizio della richiesta).
Dal 1° gennaio 2013, l'aumento del volume d'affari con le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi, debitori dell'Iva in un altro Stato Ue, riduce la possibilità di rispettare le condizioni per chiedere a rimborso l'Iva trimestrale (o annuale) a credito. La novità va considerata da chi sta predisponendo la richiesta di rimborso del credito Iva del primo trimestre 2013, tramite l'invio dell'istanza (modello Iva TR), entro il prossimo 30 aprile. Dal 1° gennaio 2013, i soggetti passivi stabiliti in Italia devono fatturare le "cessioni di beni e prestazioni di servizi" (diverse dalle operazioni bancarie, finanziarie e assicurative dell'articolo 10, nn. da 1 a 4 e 9), "effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato" Ue (anche se non sono soggette ad Iva in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies).
Deve essere indicato al posto dell'Iva l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale. Sempre da quest'anno, queste operazioni concorrono a formare il volume d'affari del contribuente, a differenza di quanto avveniva in passato.
Anche nel 2012 l'emissione della fattura era obbligatoria per le prestazioni di servizi "generiche", rese a soggetti passivi Iva stabiliti in altri Paesi Ue, anche se queste operazioni non sono soggette a Iva, ai sensi dell'articolo 7-ter, Dpr n. 633/1972. L'imposta è dovuta nell'altro Paese Ue ad opera del committente, attraverso l'inversione contabile. Fino allo scorso anno, però, era previsto che queste operazioni fossero escluse dal calcolo dal volume d'affari, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, Dpr n. 633/1972. L'aumento delle operazioni che concorrono a formare il volume d'affari riduce le possibilità di richiedere a rimborso l'Iva a credito trimestrale (o annuale), usufruendo della disposizione contenuta nell'articolo 30, comma 3, lettera b, Dpr 633/1972 (articolo 38-bis, comma 2, Dpr 633/1972, per il rimborso trimestrale).
Si tratta dei soggetti che richiedono la restituzione dell'eccedenza a credito nel caso in cui siano effettuate cessioni all'esportazione e operazioni assimilate (operazioni non imponibili di cui agli articolo 8, 8-bis e 9, dpr 633/1972) per un ammontare superiore al 25% "dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate" (articolo 30, comma 3, lettera b, dpr 633/1972). L'importo su cui calcolare il 25% dovrebbe coincidere con il volume d'affari, anche se l'Agenzia delle Entrate potrebbe limitare la penalizzazione descritta, in via interpretativa, considerando che l'"ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate" corrisponda soltanto a quelle operazioni che soddisfano il presupposto territoriale, escludendo le cessioni e le prestazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, Dpr n. 633/1972, cioè quelle extraterritoriali. In particolare, per il rimborso Iva trimestrale, viene compilato il rigo TD2 e il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili (numeratore) e quello complessivo delle operazioni effettuate (denominatore) risulta superiore al 25 per cento.
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Enrico Giovannini il nuovo ministro del lavoro
Enrico Letta ha sciolto la riserva per la formazione del governo. Lo ha annunciato il segretario generale del Quirinale, Donato Marra.
Il giuramento ci sarà' domani 28 aprile 2013 alle ORE 11.30.
Dal gennaio 2001 al luglio 2009 è stato Chief Statistician e Director of the Statistics Directorate dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) di Parigi, dove ha disegnato e realizzato una profonda riforma del sistema statistico dell'Organizzazione.
È Presidente dell'Istat dal 4 agosto 2009.
Ricordiamo, brevemente, la lezione di Enrico Giovannini di pochi giorni fa, al nuovo Polo universitario delle Piagge di PISA . Come si misura il grado di benessere di un paese? Può il prodotto interno lordo (Pil) essere l’unico parametro per valutare lo “stato di salute” di una nazione? «Il Pil non può essere un indicatore assoluto per stabilire il benessere di uno stato – spiega Giovannini – per questo, come da tempo avviene nel resto d’Europa, è necessario individuare un complesso di indicatori che forniscano un quadro completo sullo sviluppo e la vivibilità del paese».
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Ministro del Lavoro
Srl semplificata regole più flessibili
Chi considera la possibilità di costituire una Srl semplificata o una Srl a capitale ridotto può contare su regole più flessibili rispetto a quelle che, in base alle prime interpretazioni, sembrava stabilire la legge. La flessibilità riguarda:
Statuto, l’età dei soci, aumenti di capitale e trasformazione societaria.
Statuto. Lo statuto standard può essere integrabile, pur mantenendo inalterate le clausole di base (si veda anche il parere del MiSE n. 43644 del 10 dicembre 2012): secondo l’interpretazione autentica del Ministero al testo della legge («conformità al modello standard», il modello uniformato è necessario ma può essere modificato nel caso lo si integri con ulteriori clausole condivise dalle parti. Ma il modello non è rigido. Può invece essere integrato con clausole nelle quali, per esempio, è possibile indicare la data di scadenza degli esercizi sociali, la sede della società e il tipo di gestione o che possono vincolare il trasferimento delle quote o stabilire cause di recesso diverse rispetto a quelle previste per legge.
Niente atto standard per le Srl a capitale ridotto: per costituire queste società la legge non stabilisce regole particolari.
Età dei soci. Il requisito della soglia massima dei 35 anni di età, necessario per diventare socio di una società a responsabilità limitata semplificata, «non è un requisito di carattere permanente per l’assunzione e la detenzione di partecipazioni in s.r.l. semplificate».
Le Srl semplificate sono state pensate per aiutare i giovani. E infatti la legge precisa che possono essere fondate da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto 35 anni. A restare incerto era il destino dei soci fondatori al momento del superamento della soglia d'età. Il limite di 35 anni è stabilito solo per la costituzione della società. Il suo superamento non comporta alcuna conseguenza, né per i soci, che continuano a partecipare alla società, né per la Srl, che mantiene la qualificazione di "semplificata".
Aumenti di capitale. Il divieto di cedere quote a soci senza il requisito di età (art. 2463 bis del codice civile):
si applica a tutti gli atti che comportino trasferimento delle partecipazioni sociali, ha come oggetto trasferimento o costituzione di diritti parziali di godimento, o trasferimento della nuda proprietà da essi gravata, comporta anche il divieto di porre in essere operazioni societarie (aumenti di capitale, fusioni, scissioni, etc.) in esito alle quali una o più partecipazioni della s.r.l. semplificata venga attribuita a persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni o a soggetti diverse dalle persone fisiche.
Sia le Srl semplificate sia quelle a capitale ridotto hanno l’obbligo di versare completamente, in denaro, il capitale (da uno a 10mila euro, superati i quali bisogna cambiare forma societaria). Ma l’obbligo di conferimento in denaro non vale per gli aumenti di capitale, «nemmeno nelle ipotesi in cui il capitale non venga aumentato a un importo pari o superiore a euro 10mila e la società mantenga la forma di s.r.l. semplificata o s.r.l. a capitale ridotto». Quindi si può aumentare il capitale fino ai 10mila euro senza obbligo integrale di versamento in denaro.
Le operazioni di aumento di capitale sono disciplinate dalle norme dettate per la srl ordinaria. Questo vale anche in caso di perdite: in materia di ricostituzione del capitale in presenza di perdite che superano un terzo (articoli 2482-bis e 2482-ter del codice civile), ovviamente con riferimento ai diversi valori di capitale richieste per srls e srlcr (da 1 a 10mila euro).
Trasformazione in srl ordinaria. E’ possibile modificare lo statuto per:
passare da srl semplificata a srl a capitale ridotto e viceversa
In tutti i casi, è necessario che l’atto costitutivo (o lo statuto) risultante dalle modificazioni sia conforme alla disciplina del modello di destinazione e che siano rispettati i requisiti soggettivi dei soci.
Per quanto riguarda in particolare il passaggio da srl semplificata o da srl a capitale ridotto alla forma di srl ordinaria, è necessario il contestuale aumento del capitale sociale ad almeno 10mila euro, con modalità analoghe a quanto avviene in caso di trasformazione di una srl (con capitale inferiore a euro 120.000) in SpA, senza che risulti necessario accertare il valore del patrimonio sociale mediante una relazione di stima.
Quindi, non è necessaria la perizia di stima del patrimonio sociale che, invece, è per esempio richiesta nel caso di trasformazione di una società di persone in Srl. Questo perché in sostanza si rimane all’interno della disciplina della stessa tipologia societaria, la Srl.
Infine nel caso opposto, di passaggio da srl ordinaria a uno dei due sotto-tipi, è necessario ridurre il capitale sociale sotto i 10mila euro. Ne consegue che il passaggio al sotto-tipo prescelto può essere deliberato:
con efficacia immediata (salva l’iscrizione nel registro delle imprese) in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, anche ai sensi dell’art. 2482-ter del codice civile;
con efficacia subordinata al decorso del termine di 90 giorni nel caso in cui la riduzione del capitale sociale avvenga in base all‘art 2482 del codice civile (rimborso ai soci).
Statuto, l’età dei soci, aumenti di capitale e trasformazione societaria.
Statuto. Lo statuto standard può essere integrabile, pur mantenendo inalterate le clausole di base (si veda anche il parere del MiSE n. 43644 del 10 dicembre 2012): secondo l’interpretazione autentica del Ministero al testo della legge («conformità al modello standard», il modello uniformato è necessario ma può essere modificato nel caso lo si integri con ulteriori clausole condivise dalle parti. Ma il modello non è rigido. Può invece essere integrato con clausole nelle quali, per esempio, è possibile indicare la data di scadenza degli esercizi sociali, la sede della società e il tipo di gestione o che possono vincolare il trasferimento delle quote o stabilire cause di recesso diverse rispetto a quelle previste per legge.
Niente atto standard per le Srl a capitale ridotto: per costituire queste società la legge non stabilisce regole particolari.
Età dei soci. Il requisito della soglia massima dei 35 anni di età, necessario per diventare socio di una società a responsabilità limitata semplificata, «non è un requisito di carattere permanente per l’assunzione e la detenzione di partecipazioni in s.r.l. semplificate».
Le Srl semplificate sono state pensate per aiutare i giovani. E infatti la legge precisa che possono essere fondate da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto 35 anni. A restare incerto era il destino dei soci fondatori al momento del superamento della soglia d'età. Il limite di 35 anni è stabilito solo per la costituzione della società. Il suo superamento non comporta alcuna conseguenza, né per i soci, che continuano a partecipare alla società, né per la Srl, che mantiene la qualificazione di "semplificata".
Aumenti di capitale. Il divieto di cedere quote a soci senza il requisito di età (art. 2463 bis del codice civile):
si applica a tutti gli atti che comportino trasferimento delle partecipazioni sociali, ha come oggetto trasferimento o costituzione di diritti parziali di godimento, o trasferimento della nuda proprietà da essi gravata, comporta anche il divieto di porre in essere operazioni societarie (aumenti di capitale, fusioni, scissioni, etc.) in esito alle quali una o più partecipazioni della s.r.l. semplificata venga attribuita a persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni o a soggetti diverse dalle persone fisiche.
Sia le Srl semplificate sia quelle a capitale ridotto hanno l’obbligo di versare completamente, in denaro, il capitale (da uno a 10mila euro, superati i quali bisogna cambiare forma societaria). Ma l’obbligo di conferimento in denaro non vale per gli aumenti di capitale, «nemmeno nelle ipotesi in cui il capitale non venga aumentato a un importo pari o superiore a euro 10mila e la società mantenga la forma di s.r.l. semplificata o s.r.l. a capitale ridotto». Quindi si può aumentare il capitale fino ai 10mila euro senza obbligo integrale di versamento in denaro.
Le operazioni di aumento di capitale sono disciplinate dalle norme dettate per la srl ordinaria. Questo vale anche in caso di perdite: in materia di ricostituzione del capitale in presenza di perdite che superano un terzo (articoli 2482-bis e 2482-ter del codice civile), ovviamente con riferimento ai diversi valori di capitale richieste per srls e srlcr (da 1 a 10mila euro).
Trasformazione in srl ordinaria. E’ possibile modificare lo statuto per:
passare da srl semplificata a srl a capitale ridotto e viceversa
In tutti i casi, è necessario che l’atto costitutivo (o lo statuto) risultante dalle modificazioni sia conforme alla disciplina del modello di destinazione e che siano rispettati i requisiti soggettivi dei soci.
Per quanto riguarda in particolare il passaggio da srl semplificata o da srl a capitale ridotto alla forma di srl ordinaria, è necessario il contestuale aumento del capitale sociale ad almeno 10mila euro, con modalità analoghe a quanto avviene in caso di trasformazione di una srl (con capitale inferiore a euro 120.000) in SpA, senza che risulti necessario accertare il valore del patrimonio sociale mediante una relazione di stima.
Quindi, non è necessaria la perizia di stima del patrimonio sociale che, invece, è per esempio richiesta nel caso di trasformazione di una società di persone in Srl. Questo perché in sostanza si rimane all’interno della disciplina della stessa tipologia societaria, la Srl.
Infine nel caso opposto, di passaggio da srl ordinaria a uno dei due sotto-tipi, è necessario ridurre il capitale sociale sotto i 10mila euro. Ne consegue che il passaggio al sotto-tipo prescelto può essere deliberato:
con efficacia immediata (salva l’iscrizione nel registro delle imprese) in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, anche ai sensi dell’art. 2482-ter del codice civile;
con efficacia subordinata al decorso del termine di 90 giorni nel caso in cui la riduzione del capitale sociale avvenga in base all‘art 2482 del codice civile (rimborso ai soci).
Pensioni 2013 contributi INPS non versati. Una guida
Innanzitutto diciamo che esistono contributi previdenziali non versati e sono contributi che vengono accreditati a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione, per i quali:
vi è stata omissione nel versamento all’Inps dei contributi obbligatori che non possono essere, altrimenti, recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge;
non vi era l’obbligo del versamento contributivo;
sono state introdotte particolari disposizioni legislative.
Ricordiamo che l’omesso versamento di contributi previdenziali (INPS) è il reato previsto da legge speciale che punisce il datore di lavoro che non abbia adempiuto l’obbligo di pagamento all’Inps dei contributi dovuti con riferimento alla retribuzione dei propri dipendenti.
È possibile comunque un recupero di tali contributi, segnalando i mancati versamenti all'Inps dopo aver controllato il proprio Estratto Contributivo.
È consentito riscattare i periodi di lavoro non coperti da contribuzione e per i quali non sussiste più l’obbligo assicurativo, se i contributi risultano non versati:
dal datore di lavoro per attività lavorativa subordinata;
dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti;
dal titolare del nucleo coltivatore diretto, colono e mezzadro in favore dei familiari coadiuvanti.
dagli iscritti alla gestione separata che non siano titolari all’obbligo contributivo.(circolare 101/2010).
A differenza dei contributi figurativi, il cui accredito è gratuito, il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un onere di riscatto. Ed è consentito riscattare i periodi non coperti da contribuzione corrispondenti a:
corso legale di laurea, le lauree brevi e i titoli di studio ad esse equiparati;
attività lavorativa svolta all’estero in Paesi non convenzionati;
astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro;
gli anni di praticantato effettuati dai Promotori finanziari;
attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1.4.1996;
i periodi non lavorati e privi di contribuzione previsti da specifiche disposizioni di legge e comunque successivi al 31.12.1996;
periodi di lavoro svolto con contratto a tempo parziale;
i periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.
Il recupero dei contributi prevede inoltre il versamento di una somma di denaro all'Inps calcolata in base:
all'età del lavoratore,
al guadagno,
al periodo di contributi omessi e già versati.
L’importo da pagare (onere di riscatto) viene notificato dall’Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto.
Il pagamento può essere effettuato:
in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento;
in forma rateale.
Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’Inps senza ulteriori adempimenti.
Il mancato versamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerato come rinuncia alla domanda.
Il tardivo versamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerato, a richiesta e ove consentito dalla normativa, come nuova domanda, presentata il giorno del versamento tardivo.
Il tardivo versamento delle rate successive potrà anch’esso essere considerato, a richiesta e ove consentito dalla normativa, come nuova domanda, con le suddette conseguenze sull’onere.
Tuttavia, per non più di cinque volte, il ritardato versamento verrà ritenuto valido, con l’addebito degli interessi di dilazione, se effettuato entro trenta giorni dalla data di scadenza del bollettino.
Il recupero contributi può essere richiesto anche per lavori in altri paesi e può avvenire solo nei casi in cui non ci sia stata la prescrizione che varia a seconda di chi la richiede; è di 5 anni se la denuncia del mancato versamento è opera del datore di lavoro, di 10 anno se sono i lavoratori.
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domenica 21 aprile 2013
Guida ai falsi annunci di lavoro. Come muoversi
Se ne leggono di annunci di lavoro, la maggior parte sul web: centinaia di pagine e bacheche visitate con i clic per cercare lavoro. Si legge, ci si candida, si aspettano risposte. Poi un giorno arriva una mail: un’offerta condizionata all’invio di denaro, in certi casi. Un’offerta che non esiste veramente, in altri. L’affare dei falsi annunci di lavoro è un affare che si sta infiltrando velocemente sul web, sulla Rete.
A volte la troppa esperienza del mondo degli annunci di lavoro possono giocare brutti scherzi a chi è in cerca in modo spasmodico una occupazione. Come se non bastasse la scarsezza di offerte con contratto e retribuzione dignitose, spesso infatti bisogna anche fare i conti con aziende poco serie o finte, che pubblicano proposte da cui è meglio stare alla larga per non rischiare di perdere soldi.
Sempre più spesso, quando si naviga in siti creati appositamente per la pubblicazione di annunci di lavoro, capita d'imbattersi in inserzioni poco chiare, su alcuni punti di vista o, troppo espliciti su altri, dalla quale è sempre meglio stare lontano.
Ecco allora una guida su come muoversi verso gli annunci di lavoro falsi.
Come primo aspetto è bene avere un grande attenzione, buonsenso e una dose di diffidenza sono i tre pilastri fondamentali che chi cerca lavoro non dovrebbe mai dimenticare. Tuttavia, in tempo di crisi e quando il mercato del lavoro sembra non offrire alcuna opportunità, anche la persona più navigata rischia di cadere in offerte che non hanno nulla di serio.
Un primo consiglio è non considerare le offerte di lavoro in cui non è indicato il nome dell'azienda e non è presente neppure una presentazione in forma anonima del settore in cui opera e dell'attività che svolge. Diffidate da questi annunci anche nel caso ci sia indicato un numero di telefono o una email con nome e cognome, non sono per niente una garanzia.
E' meglio stare alla larga dalle offerte che cercano profili generici e che propongono attività poco chiare, così come da quelle che promettono facili guadagni. Le aziende serie sono sempre molto attente ai requisiti professionali e personali delle persone da inserire e in tempi di crisi diventano ancora più esigenti: gli annunci che promettono lavori facili e alte remunerazioni nella quasi totalità dei casi nascondono una truffa.
Bisogna diffidare dalle offerte di lavoro che richiedono l'invio di dati personali riservati, del codice fiscale, del numero della carta di credito o del conto corrente per le ragioni più svariate e spesso (purtroppo) apparentemente legittime e del tutto motivate: nessuno assume sulla base dell'anagrafica e/o del conto in banca. Anzi, gli annunci che non prevedono neppure un colloquio telefonico o via Skype sono da considerare finti e potenzialmente pericolosi.
Diffidare gli annunci di lavoro in cui sono prospettati facili guadagni. Infatti, niente è facile, neanche trovare un lavoro, figurasi un guadagno.
Per quanto perfetti possano essere, tali annunci, per questioni inderogabili, presentano delle falle, che è possibile individuare magari rileggendo più volte, nel caso il nostro intuito, trovi qualcosa di poco convincente in quelle righe. In genere le caratteristiche che segnalano un falso annuncio, sono le seguenti:
Attenzione anche ai colloqui di lavoro da svolgere via telefono o tramite Skype, è una questione di buon senso in questo caso. E' consigliabile quindi e, in tutti i casi, svolgere un approfondita e accurata ricerca sull'azienda in questione, prima di recarsi di persona al colloquio.
Comunque per difendersi dalle truffe e segnalare quella in cui si è eventualmente finiti, evitando ad altri la stessa spiacevole esperienza, il consiglio è allora di visitare il sito Bob Spammit, sempre aggiornatissimo e agguerrito contro chi vuole fare della sfortuna degli altri la propria fortuna.
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sabato 20 aprile 2013
I contributi Inps non versati crescono di oltre il 20% in due anni
I numeri danno concretezza a una sensazione diffusa nel mondo produttivo. La difficoltà delle imprese è cresciuta al punto tale che molte non riescono nemmeno più a far fronte agli obblighi contributivi. Secondo i dati forniti dall'Inps gli importi dovuti e non versati in due anni sono cresciuti di oltre il 21 per cento.
Secondo i dati forniti dallo INPS, sono aumentati del 21,4% i contributi annuali non versati all'ente di previdenza da parte dei datori di lavoro e degli iscritti. Secondo i dati forniti dallo stesso Inps, dai 4,59 miliardi di euro del 2010 si è passati ai 5,57 miliardi del 2012.
Si evidenzia un andamento diverso tra il 2011 e l'anno scorso (il cui bilancio consuntivo non è stato ancora approvato ma si può contare su dati contabili reali). Tra il 2010 e il 2011, i contributi non versati sono cresciuti del 3,1%, mentre tra il 2011 e il 2012 il salto è stato del 17,8% segno, di un grave e brusco peggioramento della situazione delle imprese, che, alle prese con difficoltà economiche, rinunciano a rispettare gli obblighi di contribuzione.
Un quadro che è emerso a seguito del decreto legge messo a punto per sbloccare i pagamenti arretrati della Pubblica amministrazione. Tale provvedimento prevede quale condizione per accedere ai pagamenti, la regolarità contributiva da parte delle aziende. Ma proprio per la difficoltà delle imprese a far fronte agli obblighi, in questi giorni si sta lavorando per escludere il possesso del Durc dai requisiti previsti, tanto più che spesso sono proprio i mancati pagamenti della Pubblica amministrazione ad aver contribuito all'irregolarità contributiva delle imprese.
L'analisi per settori ha messo in evidenza come sia in particolare l'industria ad aver peggiorato i valori. Da 2,02 miliardi di euro di contributi non versati nel 2010 si è passati a 2,91 miliardi nel 2012, con un incremento del 44,1%, mentre per commercio, servizi e artigianato l'aumento è stato del 10% circa. Non si rilevano sensibili differenze a livello territoriale, dato che Nord, Centro, Sud e Isole oscillano tra un incremento del 21,2 e il 21,4 per cento.
A fronte di entrate contributive per 154 miliardi stimate nel 2012 (esclusa la gestione ex Inpdap), i 5,5 miliardi mancanti rappresentano il 3,6%, una dimensione che non costituisce un elemento di criticità per i bilanci dell'Inps. Però allargando l'orizzonte si nota che nel corso degli anni il totale dei contributi mancanti all'appello è andato crescendo.
Secondo quanto riportato nei rendiconti generali, a fine 2003 i crediti per contributi non versati ammontavano a 33,3 miliardi di euro (rettificati in 14,1 miliardi nel fondo svalutazione crediti contributivi). A fine 2011 l'importo era salito a 66,3 miliardi (30,5 miliardi postati nel fondo dedicato). In otto anni il debito complessivamente accumulato dalle imprese è raddoppiato.
Questa situazione rischia di trasformarsi come un boomerang, dato che spesso sono i ritardati pagamenti della Pa una delle ragioni che determinano una situazione di anomalia contributiva, la quale, impedisce all'operazione di pagamento delle somme arretrate dovute dal committente pubblico. I dati affermano che già nel 2007 i contributi non versati nell'anno ammontavano a 4,5 miliardi. Poi, nel pieno della crisi, dal 2008 al 2011 il dato è rimasto stabile, segno che finché hanno potuto gli imprenditori hanno rispettato gli obblighi.
Secondo i dati forniti dallo INPS, sono aumentati del 21,4% i contributi annuali non versati all'ente di previdenza da parte dei datori di lavoro e degli iscritti. Secondo i dati forniti dallo stesso Inps, dai 4,59 miliardi di euro del 2010 si è passati ai 5,57 miliardi del 2012.
Si evidenzia un andamento diverso tra il 2011 e l'anno scorso (il cui bilancio consuntivo non è stato ancora approvato ma si può contare su dati contabili reali). Tra il 2010 e il 2011, i contributi non versati sono cresciuti del 3,1%, mentre tra il 2011 e il 2012 il salto è stato del 17,8% segno, di un grave e brusco peggioramento della situazione delle imprese, che, alle prese con difficoltà economiche, rinunciano a rispettare gli obblighi di contribuzione.
Un quadro che è emerso a seguito del decreto legge messo a punto per sbloccare i pagamenti arretrati della Pubblica amministrazione. Tale provvedimento prevede quale condizione per accedere ai pagamenti, la regolarità contributiva da parte delle aziende. Ma proprio per la difficoltà delle imprese a far fronte agli obblighi, in questi giorni si sta lavorando per escludere il possesso del Durc dai requisiti previsti, tanto più che spesso sono proprio i mancati pagamenti della Pubblica amministrazione ad aver contribuito all'irregolarità contributiva delle imprese.
L'analisi per settori ha messo in evidenza come sia in particolare l'industria ad aver peggiorato i valori. Da 2,02 miliardi di euro di contributi non versati nel 2010 si è passati a 2,91 miliardi nel 2012, con un incremento del 44,1%, mentre per commercio, servizi e artigianato l'aumento è stato del 10% circa. Non si rilevano sensibili differenze a livello territoriale, dato che Nord, Centro, Sud e Isole oscillano tra un incremento del 21,2 e il 21,4 per cento.
A fronte di entrate contributive per 154 miliardi stimate nel 2012 (esclusa la gestione ex Inpdap), i 5,5 miliardi mancanti rappresentano il 3,6%, una dimensione che non costituisce un elemento di criticità per i bilanci dell'Inps. Però allargando l'orizzonte si nota che nel corso degli anni il totale dei contributi mancanti all'appello è andato crescendo.
Secondo quanto riportato nei rendiconti generali, a fine 2003 i crediti per contributi non versati ammontavano a 33,3 miliardi di euro (rettificati in 14,1 miliardi nel fondo svalutazione crediti contributivi). A fine 2011 l'importo era salito a 66,3 miliardi (30,5 miliardi postati nel fondo dedicato). In otto anni il debito complessivamente accumulato dalle imprese è raddoppiato.
Questa situazione rischia di trasformarsi come un boomerang, dato che spesso sono i ritardati pagamenti della Pa una delle ragioni che determinano una situazione di anomalia contributiva, la quale, impedisce all'operazione di pagamento delle somme arretrate dovute dal committente pubblico. I dati affermano che già nel 2007 i contributi non versati nell'anno ammontavano a 4,5 miliardi. Poi, nel pieno della crisi, dal 2008 al 2011 il dato è rimasto stabile, segno che finché hanno potuto gli imprenditori hanno rispettato gli obblighi.
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Retribuzioni di produttività all'imposta del 10% per il 2013
Anche per l’anno 2013, è stata approvata la detassazione di salari di produttività. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 29 marzo del 2012, del decreto della Presidenza del consiglio dei ministri, l'agevolazione è entrata nella fase operativa. I lavoratori del settore privato, che nel 2012 hanno conseguito una retribuzione da lavoro dipendente non superiore a 40mila euro, potranno beneficiare di una tassazione al 10% al posto dell'Irpef sugli importi di massimo 2.500 euro erogati per incrementare la produttività.
L’agevolazione è stata introdotta, in forma sperimentale nel 2008 e successivamente sempre rinnovata anche su richiesta di aziende e sindacati. L’agevolazione concessa alle imprese, ed ai lavoratori contribuenti, consiste quindi nell’applicazione di una imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 10%. Pertanto i lavoratori pagano il 10% di imposta sostitutiva in luogo delle aliquote Irpef previste per scaglioni di reddito dal TUIR.
Aliquote che vanno dal 23% per i redditi fino a 15.000 euro, al 27% per la parte di reddito che va da 15.000,01 a 28.000 euro, al 38% per la parte di reddito che va da 28.000,01 a 55.000 euro, al 41% per la parte di reddito che va da 55.000,01 a 75.000 euro, al 43% per la parte di reddito oltre 75.000 euro.
Pagare il 10% in luogo di queste percentuali, è considerevole nella retribuzione netta in busta paga. Si tratta di una agevolazione fiscale, che consente ai lavoratori di ottenere un netto superiore sulle prestazioni di lavoro aggiuntive effettuate per effetto degli incrementi di produttività. Il pagamento di una imposta al 10%, e quindi un risparmio sull’Irpef del 13% o 7% o anche più, oltre al compenso maggiorato per la prestazione di lavoro straordinario, ad esempio, consentono un incasso maggiore per il lavoratore in termini di stipendio netto.
La versione attuale accoglie alcune novità rispetto all’anno scorso. I parametri individuati negli accordi, sulla base del Dpcm, possono essere sostanzialmente di due tipi. Il primo, a cui agganciare le retribuzioni di produttività, è costituito da indicatori quantitativi relativi a produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione. Il secondo, più complesso, richiede l’attivazione di una misura in almeno tre delle seguenti aree di intervento:
ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili;
distribuzione flessibile delle ferie;
adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori;
attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze (ossia interscambiabilità delle funzioni).
L’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% per la detassazione di straordinari, lavoro notturno, ed elementi legati all’incremento di produttività, trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nel medesimo anno 2012, a 40.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2012 all’imposta sostitutiva, sempre la produttività ma per l’anno 2012. Ricordiamo che nel 2012 il reddito era di 30.000 euro.
Limite a 2.500 euro lordi di retribuzione detassata. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’imposta sostitutiva, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 2013, ad euro 2.500 lordi di retribuzione percepita, nell’anno 2012. Ne consegue quindi che tutti gli elementi di incremento della produttività legati alla detassazione, come ad esempio il lavoro notturno, straordinario, festivo, ecc., non possono superare la retribuzione di 2.5000 euro annui lordi. O meglio, fino a 2.500 euro godono dell’agevolazione fiscale dell’imposta sostitutiva al 10% (in luogo dell’Irpef che come minimo è al 23% e poi sale la percentuale per scaglioni di reddito). Oltre si applicano le normali aliquote Irpef del 23% fino.
Il lavoratore può dedurre le somme relative al reddito assoggettato ad imposta sostitutiva nel modello Cud consegnato dal lavoratore.
L’agevolazione è stata introdotta, in forma sperimentale nel 2008 e successivamente sempre rinnovata anche su richiesta di aziende e sindacati. L’agevolazione concessa alle imprese, ed ai lavoratori contribuenti, consiste quindi nell’applicazione di una imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 10%. Pertanto i lavoratori pagano il 10% di imposta sostitutiva in luogo delle aliquote Irpef previste per scaglioni di reddito dal TUIR.
Aliquote che vanno dal 23% per i redditi fino a 15.000 euro, al 27% per la parte di reddito che va da 15.000,01 a 28.000 euro, al 38% per la parte di reddito che va da 28.000,01 a 55.000 euro, al 41% per la parte di reddito che va da 55.000,01 a 75.000 euro, al 43% per la parte di reddito oltre 75.000 euro.
Pagare il 10% in luogo di queste percentuali, è considerevole nella retribuzione netta in busta paga. Si tratta di una agevolazione fiscale, che consente ai lavoratori di ottenere un netto superiore sulle prestazioni di lavoro aggiuntive effettuate per effetto degli incrementi di produttività. Il pagamento di una imposta al 10%, e quindi un risparmio sull’Irpef del 13% o 7% o anche più, oltre al compenso maggiorato per la prestazione di lavoro straordinario, ad esempio, consentono un incasso maggiore per il lavoratore in termini di stipendio netto.
La versione attuale accoglie alcune novità rispetto all’anno scorso. I parametri individuati negli accordi, sulla base del Dpcm, possono essere sostanzialmente di due tipi. Il primo, a cui agganciare le retribuzioni di produttività, è costituito da indicatori quantitativi relativi a produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione. Il secondo, più complesso, richiede l’attivazione di una misura in almeno tre delle seguenti aree di intervento:
ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili;
distribuzione flessibile delle ferie;
adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori;
attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze (ossia interscambiabilità delle funzioni).
L’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% per la detassazione di straordinari, lavoro notturno, ed elementi legati all’incremento di produttività, trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nel medesimo anno 2012, a 40.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2012 all’imposta sostitutiva, sempre la produttività ma per l’anno 2012. Ricordiamo che nel 2012 il reddito era di 30.000 euro.
Limite a 2.500 euro lordi di retribuzione detassata. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’imposta sostitutiva, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 2013, ad euro 2.500 lordi di retribuzione percepita, nell’anno 2012. Ne consegue quindi che tutti gli elementi di incremento della produttività legati alla detassazione, come ad esempio il lavoro notturno, straordinario, festivo, ecc., non possono superare la retribuzione di 2.5000 euro annui lordi. O meglio, fino a 2.500 euro godono dell’agevolazione fiscale dell’imposta sostitutiva al 10% (in luogo dell’Irpef che come minimo è al 23% e poi sale la percentuale per scaglioni di reddito). Oltre si applicano le normali aliquote Irpef del 23% fino.
Il lavoratore può dedurre le somme relative al reddito assoggettato ad imposta sostitutiva nel modello Cud consegnato dal lavoratore.
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domenica 14 aprile 2013
730 2013 rimborsi lavoratori dipendenti e pensionati
Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. In questa pagina parliamo dei rimborsi di chi ha busta paga o pensione.
E importante evidenziare che il contribuente non deve trasmetterlo personalmente all’Agenzia delle
Entrate perché a questo adempimento ci pensano il datore di lavoro o l’ente pensionistico o un ente preposto quali Caf gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro.
Il rimborso dell’imposta arriva direttamente in busta paga (luglio) o con la rata della pensione (agosto o settembre), è bene ricordare che se dall’elaborazione del 730 emerge un saldo a debito, invece, le somme vengono trattenute direttamente in busta paga (luglio) o dalla pensione (agosto o settembre).
Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,40%), viene trattenuta dalle competenze dei mesi successivi.
Il contribuente può anche chiedere di rateizzare in più mesi le trattenute, indicandolo nella dichiarazione; per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.
Con la dichiarazione dei redditi (modello 730) è possibile detrarre le spese mediche sostenute nell’arco dell’anno d’imposta anno 2012. E per la dichiarazione dei redditi una delle prime cose da inserire sono i familiari a carico (parenti fiscalmente a carico).
Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 36 o 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.).
Tramite il modello 730/2013 vi sono delle deduzioni, ossia una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta.
Alcuni oneri e spese (spese sanitarie, premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico. In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto. Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico.
Possono presentare il modello 730 tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato ed i pensionati.
Per i lavoratori a tempo determinato, invece, è necessario che abbiano un rapporto di lavoro compreso, almeno, dal mese di giugno al mese di luglio 2013.
Possono, inoltre, utilizzare il modello 730/2013 anche i collaboratori coordinati e continuativi purché il rapporto di lavoro sussista nel periodo luglio-agosto 2013.
Oneri spese detraibili e oneri deducibili devono essere specificate le spese mediche sostenute nel 2012, che garantiscono una detrazione pari al 19%. Le spese mediche che possono essere detratte sono quelle previste dal TUIR (art. 15, comma 1, lettera c), dalle quali è possibile detrarre il 19% per la quota eccedente di 129,11 euro e sono: spese mediche di assistenza specifica, spese chirurgiche, spese per prestazioni specialistiche, spese per protesi dentarie e sanitarie in genere, medicinali il cui acquisto deve essere certificato mediante scontrino fiscale o fattura.
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sabato 13 aprile 2013
Crisi del lavoro: i lavoratori hanno 1.900 euro di meno in busta paga
Deflagra il ricorso alla cig a marzo in crescita in tutti i segmenti sia sul mese (+22,4%) che sull'anno (+11,98% sul primo trimestre 2012). In cassa da inizio anno – ha segnalato la Cgil - ci sono 520 mila lavoratori che hanno subito un taglio del reddito per 1 miliardo di euro, pari a 1.900 euro netti in meno per ogni singolo lavoratore.
La meccanica è ancora il settore dove si è registrato il ricorso più alto allo strumento della cassa integrazione. Secondo le elaborazioni delle rilevazioni Inps da parte dell'Osservatorio cig della Cgil, sul totale delle ore registrate nel periodo gennaio-marzo, la meccanica pesa per 94.263.712, coinvolgendo 184.109 lavoratori. Segue il commercio con 28.430.774 ore di cig autorizzate per 55.529 lavoratori coinvolti e l'edilizia con 28.060.453 ore e 54.806 persone.
"Il sistema produttivo, e l'intero mondo del lavoro, sta letteralmente precipitando, trascinando dietro di sé l'intero Paese, travolto com'é da una valanga che non trova davanti a sé alcun argine", ha osservato il segretario confederale della Cgil, Elena Lattuada. Per la dirigente sindacale "servono risposte con urgenza che mettano al centro il lavoro, a partire dal finanziamento della cassa in deroga. Nel dettaglio, Lattuada segnala "la forte preoccupazione determinata dall'aumento delle richieste di intervento sulle crisi di grandi gruppi industriali che non trovano risposte soddisfacenti e che rappresentano un ulteriore, inequivocabile segnale della profondità della crisi e della necessità di una politica industriale a tutela dei settori manifatturieri e dell'occupazione".
Gli effetti negativi della crisi economica che si sta vivendo in questi ultimi anni sono più pesanti di quelli registrati negli anni Trenta. A dirlo è stata la Cgia di Mestre, che ha messo a confronto l'andamento di alcuni indicatori economici censiti nei periodi 1929-1934 e 2007-2012.
Pil: a livello aggregato la ricchezza prodotta dal Paese al netto dell'inflazione durante la crisi degli anni Trenta è diminuita del 5,1%. Tra il 2007 e il 2012 la contrazione è stata del 6,9%; Pil pro capite: la ricchezza prodotta per singolo abitante al netto dell'inflazione, invece, è scesa durante la Grande crisi dell'8,6%, in questi ultimi anni del 9,4%.
Investimenti: se tra il 1929 e il 1934 la contrazione fu del 12,8%, tra il 2007 ed il 2012 il calo è stato del 27,6%, più del doppio rispetto a quanto accaduto 80 anni fa; Consumi delle famiglie: negli anni Trenta la caduta fu drammatica: -9,4%. In questi ultimi anni la diminuzione è stata del 5%. "La gravità della situazione - ha commentato Giuseppe Bortolussi segretario della Cgia - richiede la formazione di un Governo forte ed autorevole che in tempi brevi inverta la politica economico/fiscale praticata in questo ultimo anno e mezzo.
Basta con l'austerità ed il rigore che stanno provocando un preoccupante aumento della disoccupazione. Bisogna ridurre le tasse e rilanciare i consumi delle famiglie, altrimenti per la gran parte delle piccole imprese non c'é futuro". "Visto che in Europa nel decennio scorso il 58% dei nuovi posti di lavoro sono stati creati dalle piccole imprese con meno di 10 addetti - continua - se non aiutiamo queste ultime non possiamo sperare di combattere efficacemente la disoccupazione". E' chiaro, ha sottolineato la Cgia, che questa comparazione presenta dei limiti riconducibili all'incompletezza delle statistiche riferite agli anni Trenta. Pertanto, i risultati vanno presi con le molle, anche se ci consentono di realizzare una comparazione che ci ribadisce la gravità della situazione che stiamo vivendo. Va anche ricordato, per gli artigiani, che in questa analisi sono stati presi in esame gli unici indicatori che potevano essere confrontati. Nonostante i numeri mettano in evidenza le difficoltà di questi ultimi tempi, non va dimenticato che negli anni Trenta la durata media della vita, la mortalità infantile, il livello di istruzione, le condizioni abitative, quelle igienico/sanitarie e la ricchezza media delle famiglie non erano minimamente paragonabili a quelle attuali. Da un punto di vista metodologico la Cgia segnala che nel 1929 e nel 2007 si sono registrati i risultati economici maggiormente positivi per il nostro Paese nei due periodi messi a confronto. Pertanto, le due variazioni hanno inizio proprio a partire dal '29 e dal 2007.
Undici lavoratori su 100 conosceranno nel 2013 l'esperienza della cassa integrazione. Lo ha affermato la Uil nel suo terzo rapporto del 2013 calcolando che a marzo di quest'anno sono oltre 570.000 i lavoratori in cassa. Nel primo trimestre dell'anno la Cig cresce del 12% sul 2012, aumenta in 15 Regioni e in tutti i settori produttivi, segnala ancora la Uil. Da rilevare il boom nell'artigianato (+73,4%), commercio (+62%), edilizia (+35,3%). Ed è allarme tasse locali per chi vive con il sussidio, 712 euro l'esborso medio.
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Lavorare in Australia, Canada e Nuova Zelanda. Offerte di lavoro il 2013
Il lavoro non c’è o, se c’è, è precario e deludente? Parti per la Nuova Zelanda, dove c’è posto per 30mila stranieri, di cui mille italiani, per una “vacanza-lavoro”. Oppure in Australia, dove il governo ha stanziato 3,2 milioni di dollari per cercare giovani disposti a trasferirsi a Sydney o Melbourne per un periodo di lavoro a tempo. Ma anche il Canada è una meta valida: il governo cerca e non trova professionisti per 20mila posti di lavoro nei trasporti e nel turismo.
Partiamo dalla Nuova Zelanda che offre un visto di 12 mesi per consentire ai giovani tra i 18 e i 30 anni di cercare un’occupazione, cosa normalmente non permessa visto che per lavorare in questo Paese bisogna avere un contratto prima della partenza. Coloro che ottengono la working holiday visa possano lavorare anche a tempo pieno e per l’intera durata del visto, ma con un paletto: restare alle dipendenze di un singolo datore per non più di tre mesi. Il Sole 24 Ore ha spiegato come si può procedere.
Il visto per la vacanza-lavoro può essere richiesto a una delle sedi consolari neozelandesi in Italia oppure compilando il modello online in questo secondo caso è necessario essere in possesso di una carta di credito Visa o Mastercard). La domanda può essere presentata a partire dal 1° aprile e ha un costo di 70 euro. I posti messi a disposizione dal programma Working holiday sono circa 30mila ogni anno, di cui un migliaio destinati agli italiani.
Per essere ammessi al programma è necessario essere in possesso del passaporto italiano con scadenza non inferiore a tre mesi dopo la fine del visto, disporre di un biglietto aereo a/r o di documenti comprovanti che il richiedente ha mezzi economici sufficienti ad acquistare un biglietto aereo per ritornare nel paese di origine estratto conto bancario o altro documento comprovante che il richiedente ha almeno 4.200 dollari neozelandesi (equivalenti a poco meno di 2.700 euro ai valori attuali) per soddisfare le proprie esigenze di vita una volta arrivati; disporre di un'assicurazione sanitaria e di un certificato medico comprovante che ci si è sottoposti ai raggi X e non è emersa la tubercolosi; infine non avere figli a carico.
Invece l'Australia ha stanziato l'equivalente di 3,2 milioni di euro per cercare giovani disposti a trasferirsi a tempo determinato, offrendo loro una vacanza lavoro. Le professioni sono tra le più remunerate e le più divertenti immaginabili: specialista del divertimento, esploratore dell'outback, ossia il profondo entroterra, ranger dei parchi nazionali, guardiano della fauna selvatica e specialista gustatore di cibi e vini. Per i giovani europei - alle prese con la crisi economica e una ricerca del lavoro sempre più difficile - l'idea di trasferirsi agli antipodi può rappresentare un'exit strategy di tutto rispetto. Questa campagna di promozione di lavoro di «Tourism Australia» è stata lanciata dal ministro del Turismo Martin Ferguson per diffondere in tutta l'Australia il mercato giovanile, finora concentrato attorno alle località più note. Punta sui ragazzi provenienti dai cinque continenti fra 18 e 30 anni, cui si offre un visto di vacanza-lavoro e la possibilità di impiego in una delle sei posizioni, una per ogni stato d'Australia, per una durata di sei mesi e un compenso pari a 78 mila euro.
Le domande devono essere presentate online su www.facebook.com/australianworkingholiday oppure www.australia.com/bestjobs. I candidati dovranno mandare un video di 30 secondi esponendo perché pensano di essere la persona giusta per quel lavoro. I giovani selezionati dovranno essere ai loro "posti di lavoro" il primo agosto, e poi dovranno raccontare la loro esperienza sui loro blog e sui social media.
Il governo australiano cerca anche figure professionali tra ingegneri, architetti, igienisti dentali. Infatti, le figure quali Ingegneri, navali, meccanici, delle costruzioni, architetti e paesaggisti, agronomi, chimici, veterinari, ma anche igienisti dentali e osteopati.
In Canada le professionalità ricercate sono ingegneri, architetti, tecnici in materia di costruzioni, ma anche avvocati, medici, infermieri. Un piano governativo, annunciato nel 2011, prevede di creare 20mila posti di lavoro ogni anno nei prossimi 25 anni nei settori dei trasporti, nel turismo, ma anche nell’industria energetica e alimentare. Sul sito www.cic.gc.ca (citizenship and immigration Canada) ci sono passo passo tutte le tappe dell’iter di trasferimento, dalla domanda di lavoro al permesso di studio, in inglese e francese.
Il visto è rinnovabile e può essere fatto sul posto e chi c'è stato racconta di procedure semplici. Una volta trascorsi i dodici mesi del visto, si può ottenere il rinnovo (ad esempio se si lavora in un ristorante e il datore certifica di aver bisogno di un italiano per accogliere i connazionali che arrivano in loco per turismo).
Partiamo dalla Nuova Zelanda che offre un visto di 12 mesi per consentire ai giovani tra i 18 e i 30 anni di cercare un’occupazione, cosa normalmente non permessa visto che per lavorare in questo Paese bisogna avere un contratto prima della partenza. Coloro che ottengono la working holiday visa possano lavorare anche a tempo pieno e per l’intera durata del visto, ma con un paletto: restare alle dipendenze di un singolo datore per non più di tre mesi. Il Sole 24 Ore ha spiegato come si può procedere.
Il visto per la vacanza-lavoro può essere richiesto a una delle sedi consolari neozelandesi in Italia oppure compilando il modello online in questo secondo caso è necessario essere in possesso di una carta di credito Visa o Mastercard). La domanda può essere presentata a partire dal 1° aprile e ha un costo di 70 euro. I posti messi a disposizione dal programma Working holiday sono circa 30mila ogni anno, di cui un migliaio destinati agli italiani.
Per essere ammessi al programma è necessario essere in possesso del passaporto italiano con scadenza non inferiore a tre mesi dopo la fine del visto, disporre di un biglietto aereo a/r o di documenti comprovanti che il richiedente ha mezzi economici sufficienti ad acquistare un biglietto aereo per ritornare nel paese di origine estratto conto bancario o altro documento comprovante che il richiedente ha almeno 4.200 dollari neozelandesi (equivalenti a poco meno di 2.700 euro ai valori attuali) per soddisfare le proprie esigenze di vita una volta arrivati; disporre di un'assicurazione sanitaria e di un certificato medico comprovante che ci si è sottoposti ai raggi X e non è emersa la tubercolosi; infine non avere figli a carico.
Invece l'Australia ha stanziato l'equivalente di 3,2 milioni di euro per cercare giovani disposti a trasferirsi a tempo determinato, offrendo loro una vacanza lavoro. Le professioni sono tra le più remunerate e le più divertenti immaginabili: specialista del divertimento, esploratore dell'outback, ossia il profondo entroterra, ranger dei parchi nazionali, guardiano della fauna selvatica e specialista gustatore di cibi e vini. Per i giovani europei - alle prese con la crisi economica e una ricerca del lavoro sempre più difficile - l'idea di trasferirsi agli antipodi può rappresentare un'exit strategy di tutto rispetto. Questa campagna di promozione di lavoro di «Tourism Australia» è stata lanciata dal ministro del Turismo Martin Ferguson per diffondere in tutta l'Australia il mercato giovanile, finora concentrato attorno alle località più note. Punta sui ragazzi provenienti dai cinque continenti fra 18 e 30 anni, cui si offre un visto di vacanza-lavoro e la possibilità di impiego in una delle sei posizioni, una per ogni stato d'Australia, per una durata di sei mesi e un compenso pari a 78 mila euro.
Le domande devono essere presentate online su www.facebook.com/australianworkingholiday oppure www.australia.com/bestjobs. I candidati dovranno mandare un video di 30 secondi esponendo perché pensano di essere la persona giusta per quel lavoro. I giovani selezionati dovranno essere ai loro "posti di lavoro" il primo agosto, e poi dovranno raccontare la loro esperienza sui loro blog e sui social media.
Il governo australiano cerca anche figure professionali tra ingegneri, architetti, igienisti dentali. Infatti, le figure quali Ingegneri, navali, meccanici, delle costruzioni, architetti e paesaggisti, agronomi, chimici, veterinari, ma anche igienisti dentali e osteopati.
In Canada le professionalità ricercate sono ingegneri, architetti, tecnici in materia di costruzioni, ma anche avvocati, medici, infermieri. Un piano governativo, annunciato nel 2011, prevede di creare 20mila posti di lavoro ogni anno nei prossimi 25 anni nei settori dei trasporti, nel turismo, ma anche nell’industria energetica e alimentare. Sul sito www.cic.gc.ca (citizenship and immigration Canada) ci sono passo passo tutte le tappe dell’iter di trasferimento, dalla domanda di lavoro al permesso di studio, in inglese e francese.
Il visto è rinnovabile e può essere fatto sul posto e chi c'è stato racconta di procedure semplici. Una volta trascorsi i dodici mesi del visto, si può ottenere il rinnovo (ad esempio se si lavora in un ristorante e il datore certifica di aver bisogno di un italiano per accogliere i connazionali che arrivano in loco per turismo).
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Procedura di mobilità con le modifiche della riforma del lavoro per dal 2013
Innanzitutto sottolineiamo che l’indennità di mobilità ha lo scopo di favorire la rioccupazione per particolari categorie di lavoratori licenziati, e consentire loro di superare i momenti di difficoltà economica successivi al licenziamento.
Ricordiamo che le aziende destinatarie della mobilità hanno facoltà di avviare la relativa procedura e stabilire il numero dei lavoratori in esubero, dopo aver esaminato la situazione insieme ai rappresentanti sindacali e di categoria. Al termine della procedura, le aziende procedono al licenziamento dei lavoratori e ne comunicano i dati agli Uffici del Lavoro per l'iscrizione nelle liste di mobilità.
Adesso c'è più tempo alle aziende per comunicare i dati dei lavoratori coinvolti nei licenziamenti collettivi agli uffici del Lavoro e alle associazioni di categoria. Possibilità di sanare irregolarità nella procedura con un accordo sindacale. Sono queste due delle modifiche alle regole sulla dichiarazione di mobilità introdotte dalla riforma del mercato del lavoro (legge Fornero), che hanno inciso anche sulle sanzioni.
La legge di riforma 92/2012 ha previsto due importanti correttivi alla fase «amministrativa» delle procedure di mobilità, che prevede alcuni obblighi: comunicazione di apertura della procedura, versamento del contributo d'ingresso all'Inps, iscrizione dei lavoratori alle liste di mobilità.
Inoltre, è stato ritoccato l’obbligo (articolo 4, comma 9, della legge 223/91) di inviare, contestualmente ai licenziamenti, agli organismi coinvolti, l’elenco dei lavoratori licenziati con l’indicazione, per ciascuno, del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di famiglia, precisando come sono stati applicati i criteri di scelta del personale in esubero. Dall’entrata in vigore della riforma (18 luglio 2012), questo obbligo può essere assolto «entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi».
Gli eventuali vizi della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo alle rappresentanze sindacali e alle associazioni di categoria possono essere rimediati nell'ambito di un accordo sindacale concluso in seno alla procedura di mobilità (articolo 4, comma 12 della legge 223/91): rispetto al precedente dettato normativo, la mancanza di uno degli elementi essenziali da indicare nell'apertura della procedura e richiesti per la legittimità dei recessi, può essere dunque corretta in corsa senza inficiare tutto l'iter.
La riforma del lavoro ha modificato anche l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 18 della legge 300/1970, in caso di violazione della procedura. Il licenziamento imposto senza la forma scritta è nullo, con diritto alla reintegra piena nel posto di lavoro e a un indennizzo per il risarcimento del danno subìto non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. In alternativa alla reintegrazione, ma in aggiunta al risarcimento del danno, il lavoratore può optare per un'indennità pari a quindici mensilità. Vige invece il principio della reintegra "attenuata" (reintegrazione e pagamento di un'indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità) in caso di violazione dei criteri di scelta. Diverse le conseguenze nelle ipotesi di violazione delle procedure collettive: c'è la sola tutela risarcitoria tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità.
L'ampliamento, dal 1° gennaio 2013, del perimetro delle imprese che possono accedere alla cassa integrazione straordinaria, coinvolge anche le procedure di licenziamento collettivo, che possono essere avviate se l'impresa che è stata ammessa alla Cigs ritiene di non poter garantire un reimpiego a tutti i lavoratori sospesi. Il ministero del Lavoro ha chiarito (interpello 29/2012), che, in questo caso, i requisiti dimensionali sono richiesti solo al momento della presentazione della domanda di Cigs.
In base all'art. 5, comma 4, L. n. 223/1991, per ciascun lavoratore licenziato nel corso dell'intervento C.i.g.s., le aziende comprese nel campo di applicazione della disciplina della C.i.g. straordinaria sono tenute a versare in 30 rate mensili, alla gestione degli interventi assistenziali dell'INPS una somma pari a 6 volte (3 volte in caso di accordo sindacale) il trattamento iniziale di mobilità. Il pagamento rateale non comporta aggravio di interessi. Il mancato versamento del contributo, così come della sua anticipazione, non comporta la sospensione della procedura di licenziamento, né la perdita da parte dei lavoratori interessati dell'indennità di mobilità.
Le aziende destinatarie della procedura di mobilità sono:
settore industria con più di 15 dipendenti;
settore commercio con più di 200 dipendenti;
aziende artigiane dell’indotto: nel solo caso in cui anche l’azienda committente abbia fatto ricorso alla mobilità;
cooperative che per la natura dell'attività svolta e per consistenza della forza occupazionale rientrino nel campo di applicazione della disciplina della mobilità e siano soggette agli obblighi della relativa contribuzione;
aziende costituite per l'espletamento di attività di logistica:più di 200 dipendenti.
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venerdì 12 aprile 2013
Nuovo modello 730 per il 2013 guida alla compilazione
Il modello 730 2013 è disponibile sul sito Agenzia Entrate che riporta le relative istruzioni e diverse novità. Il modello 730/2013 è un modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendente e ai pensionati.
Con il modello 730 si possono dichiarare redditi di lavoro dipendente; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; redditi dei terreni e dei fabbricati; redditi di capitale; redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva; alcuni dei redditi diversi (per esempio i redditi di terreni e fabbricati situati all’estero); alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio i redditi percepiti dagli eredi e dai legatari).
Il modello 730 2013 deve essere compilato dal contribuente, seguendo le istruzioni allegate al modello o fornite dall’Agenzia delle Entrate sul suo sito internet, e successivamente consegnato al proprio datore di lavoro, ad un Caf o ad altro professionista abilitato.
I documenti per la compilazione del 730 sono quelli relativi a visite mediche specialistiche o generiche e fatture rilasciate dal medico; quelli relativi ad analisi, indagini radioscopiche, ricerche; spese dentali o per apparecchi acustici e cioè fatture o scontrini parlanti del negozio; acquisti relativi a occhiali da visita o lenti a contatto; o spese relative a degenze ospedaliere, riabilitazione, ginnastica, massaggi ( in questo caso bisogna presentare la fattura rilasciata dal centro sanitario accompagnata dalla prescrizione medica), rette di case di riposo, e spese di cure termali.
Il termine per la presentazione del modello 730 2013 varia a seconda della modalità di consegna, fissata al 30 aprile 2013 per la presentazione al proprio datore di lavoro e al 31 maggio 2013 per la presentazione presso un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato.
I redditi di lavoro dipendente svolto all’estero in zone di frontiera, imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro, vanno menzionati indicando il codice 4 nella colonna 1 (tipologia reddito) dalla riga C1 a C3. Nella colonna 3 (reddito) va indicato l’ammontare totale dei redditi percepiti, inclusa la quota esente. Per l’anno 2012 chi presta l’assistenza fiscale terrà conto solo della parte di reddito eccedente 6.700 euro, mentre per il computo dell’acconto Irpef per il 2013 verrà esaminato l’ammontare totale del reddito percepito;
Il modello 730/2013 va presentato:
entro il 30 aprile 2013 se viene presentato al sostituto d’imposta (ente pensionistico o datore di lavoro);
entro il 31 maggio 2013 se viene presentato a un CAF o a un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro).
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domenica 7 aprile 2013
Lavorare nei call center nel 2013 più tutele per gli operatori
Il decreto legislativo n. 83 del 2012 che ha introdotto due novità alla disciplina del lavoro a progetto nei call center. La prima riguarda i requisiti per la stipulazione delle collaborazioni da parte di call center che svolgono attività cosiddetta outbound; la seconda riguarda i call center intenzionati a esternizzare le proprie attività.
Entrambe queste novità stabilite dalla nuova legge stabiliscono che le nuove misure «si applicano alle attività svolte da call center con almeno 20 dipendenti». Nonostante la norma, per il ministerodel Lavoro il limite dimensionale è relativo al solo adempimento a carico dei call center che devono delocalizzare l'attività.
Nei call center outbound, dove sono gli operatori a effettuare le chiamate a potenziali clienti, il contratto di collaborazione a progetto, in base alla riforma del lavoro del 2012 (Fornero), ha come presupposto il «corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento». Il ministero ha specificato che si applichi a tutti i call center «a prescindere dal requisito dimensionale».
Per quanto concerne la tipologia di attività (quella outbound), non essendoci una definizione di legge, il ministero ha fatto ricorso alla circolare n. 17/2006 ai sensi della quale tali attività sono definite come quelle «nell'ambito delle quali il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l'utenza di un prodotto o servizio riconducibile a un singolo committente». La novità permette di stipulare collaborazioni senza individuare un preciso progetto «sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento».
In attesa della contrattazione collettiva, il ministero con la circolare 14/2013 ha chiarito che il compenso non potrà essere inferiore, a parità di tempo della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi applicati a figure analoghe, per competenza ed esperienza, al collaboratore a progetto.
E' bene ricordare che l'eventuale pattuizione di corrispettivi inferiori a quanto fissato dalla contrattazione nazionale, infatti, comporta la sanzione della conversione della co.co.co. in rapporto dipendente a tempo pieno e indeterminato. Lo ha stabilito il ministero del lavoro nella circolare n. 14/2013 così, di fatto, smontando l'incentivo a favore dei call center, perché l'eventuale presenza di corrispettivi inadeguati in un normale rapporto di co.co.co. a progetto comporta soltanto il diritto del collaboratore a ottenere la quota differenziale.
Altra novità che riguarda tutte le tipologie di call center e, per il ministero si applica «alle attività svolte dai call center con almeno 20 dipendenti», nonostante la disposizione stabilisca espressamente il riferimento a 20 «dipendenti», per il ministero questo «limite dimensionale va calcolato sia tenendo conto del personale dipendente che del personale in servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa».
L'adempimento comporta che, qualora un call center intenda delocalizzare l'attività fuori dal territorio nazionale, almeno 120 giorni prima deve darne comunicazione al ministero del lavoro e al garante per la protezione dei dati personali indicando, tra l'altro, il numero dei lavoratori coinvolti.
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sabato 6 aprile 2013
IRAP 2013 istruzioni per lavoro dipendente
Nuove istruzioni dall’Agenzia delle Entrate sul rimborso IRAP sui costi del lavoro dipendente le aziende possono ottenerne la deduzione con il Modello UNICO 2013 di dichiarazione dei redditi 2012.
La nuova circolare 8/E del 3 aprile spiega come ottenere la restituzione dell’imposta versata per il personale dipendente – introdotto dal Salva Italia per il 2012 e poi esteso ai quattro anni precedenti.
Il Fisco è intervenuto a chiarire di alcune questioni dubbie relative alla deducibilità dalle imposte sui redditi dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa alle spese del personale e, in particolare, segnatamente alle istanze di rimborso da presentarsi a cura dei contribuenti.
Alcuni dei temi affrontati nella circolare n. 8/E/13 riguardano la quota deducibile/rimborsabile dell'Irap versata, ma anche le modalità di cumulo della deduzione in parola con quella forfetaria – già operativa – del 10%, in presenza di spese per interessi passivi.
Per i contribuenti con il periodo di imposta coincidente con l'anno solare, l'Irap può essere dedotta dal reddito relativo al periodo di imposta 2012 (modello Unico 2013) a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano contribuito spese per redditi di lavoro dipendente e per redditi assimilati. Nel caso dei contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, che hanno chiuso l'esercizio in data anteriore al 31 dicembre 2012, la deduzione dell'Irap dalle imposte sui redditi può, invece, essere fruita presentando istanza di rimborso. Per le annualità pregresse è possibile fare istanza di rimborso, esclusivamente per via telematica, per i versamenti per i quali al 28 dicembre 2011 (data di conversione del decreto legge 201/2011) risulti ancora pendente il termine di 48 mesi.
La deduzione sarà pari all’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato e va calcolata al netto delle deduzioni spettanti che sono quelle relative a: contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, spese e contributi assistenziali sostenuti per il personale dipendente a tempo indeterminato, spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, indennità di trasferta per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci e alle deduzioni previste per i contribuenti “minori”, che non superano determinate soglie del valore della produzione netta.
Ai fini della deduzione si possono considerare anche:
indennità di trasferta;
somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo;
accantonamenti per il TFR o per altre erogazioni attinenti il rapporto di lavoro dipendente e assimilato da effettuarsi negli esercizi successivi, fermo restando la necessità di recuperare a tassazione la quota IRAP dedotta nel caso in cui la quota accantonata si rilevi successivamente superiore a quella effettivamente sostenuta.
La nuova circolare 8/E del 3 aprile spiega come ottenere la restituzione dell’imposta versata per il personale dipendente – introdotto dal Salva Italia per il 2012 e poi esteso ai quattro anni precedenti.
Il Fisco è intervenuto a chiarire di alcune questioni dubbie relative alla deducibilità dalle imposte sui redditi dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa alle spese del personale e, in particolare, segnatamente alle istanze di rimborso da presentarsi a cura dei contribuenti.
Alcuni dei temi affrontati nella circolare n. 8/E/13 riguardano la quota deducibile/rimborsabile dell'Irap versata, ma anche le modalità di cumulo della deduzione in parola con quella forfetaria – già operativa – del 10%, in presenza di spese per interessi passivi.
Per i contribuenti con il periodo di imposta coincidente con l'anno solare, l'Irap può essere dedotta dal reddito relativo al periodo di imposta 2012 (modello Unico 2013) a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano contribuito spese per redditi di lavoro dipendente e per redditi assimilati. Nel caso dei contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, che hanno chiuso l'esercizio in data anteriore al 31 dicembre 2012, la deduzione dell'Irap dalle imposte sui redditi può, invece, essere fruita presentando istanza di rimborso. Per le annualità pregresse è possibile fare istanza di rimborso, esclusivamente per via telematica, per i versamenti per i quali al 28 dicembre 2011 (data di conversione del decreto legge 201/2011) risulti ancora pendente il termine di 48 mesi.
La deduzione sarà pari all’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato e va calcolata al netto delle deduzioni spettanti che sono quelle relative a: contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, spese e contributi assistenziali sostenuti per il personale dipendente a tempo indeterminato, spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, indennità di trasferta per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci e alle deduzioni previste per i contribuenti “minori”, che non superano determinate soglie del valore della produzione netta.
Ai fini della deduzione si possono considerare anche:
indennità di trasferta;
somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo;
accantonamenti per il TFR o per altre erogazioni attinenti il rapporto di lavoro dipendente e assimilato da effettuarsi negli esercizi successivi, fermo restando la necessità di recuperare a tassazione la quota IRAP dedotta nel caso in cui la quota accantonata si rilevi successivamente superiore a quella effettivamente sostenuta.
Conguaglio fiscale 2013 sulle pensioni
L’Inps ha provveduto ad effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno 2012, per i pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici, con effetto sulla rata di pensione di marzo.
Quindi per effetto dell’incorporazione in Inps di Inpdap ed Enpals, tutte le prestazioni erogate dall’Ente di Previdenza, relative al singolo contribuente, sono state abbinate e sono confluite in un’unica certificazione fiscale (CUD 2013), determinando il conguaglio fiscale.
Nel messaggio n. 5447 del 2 aprile 2013 sono riepilogate le modalità con cui l’Inps ha provveduto ad effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno 2012 per i pensionati della gestione dipendenti pubblici. All’interno del quale sono riepilogate le modalità con cui l’Istituto ha provveduto ad effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno 2012 per i pensionati della gestione dipendenti pubblici. Si acquisisce dalla circolare che il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale dell’anno reddituale 2012, ultimato dall’Istituto entro il 28 febbraio 2013, è stato recuperato in un’unica soluzione mediante ritenuta sulla rata di pensione del mese di marzo 2013 ad eccezione di coloro che percepiscono redditi da pensione non superiori a 18.000 euro.
Nei confronti dei pensionati, il conguaglio fiscale a debito di importo superiore a € 100, è stato rateizzato a decorrere dal mese di marzo 2013 in un numero massimo di 10 rate e privato dell’applicazione degli interessi. Per gli altri pensionati che hanno un reddito da pensione pari o superiore a 18 mila euro il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale è stato recuperato integralmente nei limiti della capienza della rata di pensione di marzo 2013, in base a quanto sancito dalla disciplina tributaria. In seguito a specifica richiesta in tale senso da parte dell’Istituto, l’Agenzia dell’Entrate ha deciso comunque di autorizzare, a decorrere dalla rata di aprile 2013, una più ragguardevole rateizzazione che verrà effettuata mediante specifici termini.
Nei riguardi dei pensionati che sono titolari di un reddito da pensione pari o superiore a 18 mila euro e per i pensionati nei confronti dei quali non è stato possibile recuperare integralmente il debito fiscale sulla rata di marzo 2013, ha precisato il messaggio, il recupero del residuo debito avverrà a decorrere dalla rata di aprile 2013 con l’applicazione di una particolare salvaguardia. Nello specifico, per i pensionati che possiedono un trattamento pensionistico mensile netto di importo superiore ad € 1.238,58, il recupero del residuo debito fiscale sarà operato dalla rata di aprile 2013 assicurando il pagamento di un importo mensile netto di € 990,86, corrispondente al doppio del trattamento minimo per l’anno 2013. Questa modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale cancellazione del debito fiscale, usufruendo anche dell’importo della tredicesima eccedente (€ 990,86) qualora il debito non venisse estinto prima.
Per i pensionati il cui trattamento pensionistico mensile (al netto di tutte le ritenute comprese le addizionali regionali e comunali) è uguale o inferiore ad € 1.238,58 mensili, il debito fiscale sarà recuperato entro il limite della trattenuta di un quinto della pensione; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione di quanto dovuto all’erario, avvalendosi anche dell’importo della tredicesima qualora il debito non venga estinto prima. Nel caso in cui il debito non venisse integralmente recuperato entro il mese di dicembre 2013, sarà l’Istituto a comunicare al diretto interessato l’obbligo di provvedere personalmente al saldo entro la data del 15 gennaio 2014, attraverso versamento con Modello F24 prestampato con gli importi ed inviato, a tempo opportuno, congiuntamente alla comunicazione.
Nel caso in cui la rateizzazione sia in corso e venga interrotta la corresponsione della pensione (ad esempio in caso di decesso del titolare), il residuo debito ed i relativi termini di scadenza saranno comunicati agli eredi che dovranno a loro volta provvedere al saldo di quanto dovuto.
Se il debito con l’Inps non sarà saldato attraverso le dieci rate previste, quindi entro il mese di dicembre 2013, il pensionato ancora in debito dovrà procedere al saldo entro il 15 gennaio 2014 tramite modello F24. Tutti i dati relativi al conguaglio verranno riportati nella dichiarazione del sostituto d’imposta Modello 770/2013 – CUD 2013.
Quindi per effetto dell’incorporazione in Inps di Inpdap ed Enpals, tutte le prestazioni erogate dall’Ente di Previdenza, relative al singolo contribuente, sono state abbinate e sono confluite in un’unica certificazione fiscale (CUD 2013), determinando il conguaglio fiscale.
Nel messaggio n. 5447 del 2 aprile 2013 sono riepilogate le modalità con cui l’Inps ha provveduto ad effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno 2012 per i pensionati della gestione dipendenti pubblici. All’interno del quale sono riepilogate le modalità con cui l’Istituto ha provveduto ad effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno 2012 per i pensionati della gestione dipendenti pubblici. Si acquisisce dalla circolare che il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale dell’anno reddituale 2012, ultimato dall’Istituto entro il 28 febbraio 2013, è stato recuperato in un’unica soluzione mediante ritenuta sulla rata di pensione del mese di marzo 2013 ad eccezione di coloro che percepiscono redditi da pensione non superiori a 18.000 euro.
Nei confronti dei pensionati, il conguaglio fiscale a debito di importo superiore a € 100, è stato rateizzato a decorrere dal mese di marzo 2013 in un numero massimo di 10 rate e privato dell’applicazione degli interessi. Per gli altri pensionati che hanno un reddito da pensione pari o superiore a 18 mila euro il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale è stato recuperato integralmente nei limiti della capienza della rata di pensione di marzo 2013, in base a quanto sancito dalla disciplina tributaria. In seguito a specifica richiesta in tale senso da parte dell’Istituto, l’Agenzia dell’Entrate ha deciso comunque di autorizzare, a decorrere dalla rata di aprile 2013, una più ragguardevole rateizzazione che verrà effettuata mediante specifici termini.
Nei riguardi dei pensionati che sono titolari di un reddito da pensione pari o superiore a 18 mila euro e per i pensionati nei confronti dei quali non è stato possibile recuperare integralmente il debito fiscale sulla rata di marzo 2013, ha precisato il messaggio, il recupero del residuo debito avverrà a decorrere dalla rata di aprile 2013 con l’applicazione di una particolare salvaguardia. Nello specifico, per i pensionati che possiedono un trattamento pensionistico mensile netto di importo superiore ad € 1.238,58, il recupero del residuo debito fiscale sarà operato dalla rata di aprile 2013 assicurando il pagamento di un importo mensile netto di € 990,86, corrispondente al doppio del trattamento minimo per l’anno 2013. Questa modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale cancellazione del debito fiscale, usufruendo anche dell’importo della tredicesima eccedente (€ 990,86) qualora il debito non venisse estinto prima.
Per i pensionati il cui trattamento pensionistico mensile (al netto di tutte le ritenute comprese le addizionali regionali e comunali) è uguale o inferiore ad € 1.238,58 mensili, il debito fiscale sarà recuperato entro il limite della trattenuta di un quinto della pensione; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione di quanto dovuto all’erario, avvalendosi anche dell’importo della tredicesima qualora il debito non venga estinto prima. Nel caso in cui il debito non venisse integralmente recuperato entro il mese di dicembre 2013, sarà l’Istituto a comunicare al diretto interessato l’obbligo di provvedere personalmente al saldo entro la data del 15 gennaio 2014, attraverso versamento con Modello F24 prestampato con gli importi ed inviato, a tempo opportuno, congiuntamente alla comunicazione.
Nel caso in cui la rateizzazione sia in corso e venga interrotta la corresponsione della pensione (ad esempio in caso di decesso del titolare), il residuo debito ed i relativi termini di scadenza saranno comunicati agli eredi che dovranno a loro volta provvedere al saldo di quanto dovuto.
Se il debito con l’Inps non sarà saldato attraverso le dieci rate previste, quindi entro il mese di dicembre 2013, il pensionato ancora in debito dovrà procedere al saldo entro il 15 gennaio 2014 tramite modello F24. Tutti i dati relativi al conguaglio verranno riportati nella dichiarazione del sostituto d’imposta Modello 770/2013 – CUD 2013.
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Le migliori app del 2013 per cercare lavoro
Ormai è impossibile non considerare che i prodotti Apple sono entrati nel nostro quotidiano a tal punto che nessun possessore di iPhone o iPad direbbe mai “ho dimenticato il telefono a casa” oppure “mi si è scaricato il tablet”, perché un iPhone o un iPad non sono un telefono o un tablet, ma qualcosa di più.
Steve Jobs, con la indiscussa genialità, ha creato una nicchia a parte nel mercato già fiorente della tecnologia creando dei bisogni e dei dispositivi unici e non intercambiabili .
Apple oltre ad essere un’icona è anche una grande e fiorente azienda dietro la quale ci sono centinaia di persone a lavorare per far sì che gli utenti Apple continuino a preferire un iPhone a qualunque altro telefono sul mercato. Questo riguarda soprattutto il mercato delle App, le applicazioni apposite per dispositivi mobili Apple, che ha consentito a molti privati di aprire Web Agency, creare posti di lavoro.
Adesso parliamo delle App, ovvero delle applicazioni per cercare lavoro che sono diverse e con tipologie varie. Ricordiamo che un punto di forza dell’app è «Trova sportello», il quale consente di vedere dove si trovano i centri per l’impiego sul territorio e di contattarli con un semplice touch.
Ecco le App per cercare lavoro mentre uno è in viaggio, o ha lasciato il posto di lavoro che non è molto sicuro, il classico lavoro precario, purtroppo oggi molto di moda. Infatti, ci si può candidare anche mentre si è in treno o in metrò, o può essere utilizzato per prepararsi a un colloquio poco prima di incontrare il selezionatore.
Sono davvero tante le app disponibili per cercare offerte di lavoro e candidarsi in movimento. In questa pagina le segnaliamo alcune.
Tra quelle gratuite che si stanno mostrando efficaci c’è Cliclavoro, creata dal ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, disponibile per dispositivi mobili Apple, Android e Windows. Il software, ispirato al portale cliclavoro.gov.it, aggrega le opportunità offerte dalle principali agenzie per il lavoro e dà la possibilità di candidarsi direttamente: un risparmio di tempo e fatica che può risultare utile quando è necessario l’invio tempestivo di un cv.
Adecco Lavoro (App dell’Agenzia interinale, le caratteristiche di Adecco And Jobs – Lavoro includono la ricerca di offerte e invio candidatura, suggerimenti automatici di annunci in target con le proprie ricerche e profilo professionale.
CareerJet (Uno dei migliori Motori di ricerca per il mondo del lavoro), e grazie a un'interfaccia intuitiva, Careerjet trasforma la ricerca di lavoro in un compito facile e veloce. E' possibile anche caricare il proprio curriculum, salvare le ricerche preferite e ricevere notifiche via email sulle nuove posizioni aperte.
CercoLavoro.com le App del relativo sito web per la Ricerca di offerte di Lavoro risulta semplice e diretto verso l'obiettivo che si desidera con tre finestr:ù
Cerca il lavoro nella tua città'
Rispondi alle offerte di lavoro direttamente dall'App
Social Inserisci il tuo curriculum dall'App, anche con Facebook
LinkedIn (App del famoso Social Network che permette di seguire le Aziende registrate e le relative opportunità di lavoro)
Monster sito leader nella ricerca di lavoro on line per scoprire le ultime offerte in linea con le tue ricerche. Scarica il Cercalavoro Monster per Android per ricercare, visualizzare e candidarti ad annunci di lavoro in qualsiasi momento. Potrai anche ricevere notifiche automatiche non appena saranno disponibili nuove offerte!
Trovolavoro è l'App del Corriere della Sera) con questa app si possono effettuare delle ricerche di offerte di lavoro tra le numerose proposte inserendo elementi quali una parola chiave e/o un luogo, oppure potete utilizzare la funzione di ricerca avanzata. Trovolavoro presenta ogni giorno migliaia di offerte di lavoro riguardanti
Per quanto riguarda i Concorsi Pubblici vi segnaliamo, in aggiunta, queste due APP:
Gu Concorsi, mettiamo in evidenza che questa App è a pagamento, ma ne potrebbe comunque valere la pena. GU Concorsi permette di filtrare i Concorsi in base alla Data di Pubblicazione, del tipo di Atto o dall’Ente pubblico promotore) ma è gratis per Android. Mette a disposizione diverse interessanti funzionalità come:
consultare il testo delle Gazzette Ufficiali;
avigare tra i diversi anni di pubblicazione;
effettuare ricerche ipertestuali;
mandare per E-mail articoli o atti.
Quiz Concorsi 2 (App con tutti i quiz per esercitarsi ai Concorsi delle Scuole Militari)
Mentre per chi sta cercando lavori occasionali può vedere su SmallJob (per ora solo su Android), app neonata che permette di visualizzare sulla cartina geografica dell’Italia chi
assume per brevi periodi (lavoro stagionale) e può stabilire dei contatti in modo veloce.
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martedì 2 aprile 2013
Dal 2013 le mamme possono avere un voucher di 300 euro
L'Inps ha pubblicato Circolare n. 48 del 2013 con cui specifica le istruzioni operative per richiedere l’erogazione dei benefici e dei voucher previsti dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), nell’ambito degli interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro.
Infatti, per le neo mamme che lavorano arrivano i voucher per pagare nido o baby sitter il voucher sarà pari a 300 euro al mese per un massimo di sei mesi (fino a esaurimento del fondo di 20 milioni).
È prevista la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, come ha stabilito la Circolare n. 48/2013 che riprende l'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, che possono essere utilizzati negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale di cui all’art. 32, co. 1, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151.
Tale contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale.
Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.
Ne consegue che se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile.
Poiché la fruizione del beneficio è legata alla disponibilità di giornate di congedo parentale in da parte della madre, si ricorda che per le controversie in materia di congedo parentale per i lavoratori dipendenti, è possibile proporre, nei termini di legge, ricorso al Comitato Provinciale Inps.
Lo possono chiederlo le lavoratrici dipendenti e quelle iscritte alla gestione separata. Le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale - part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata, mentre le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi. Il beneficio consiste in un contributo per il pagamento del servizio di baby sitting o per il pagamento di strutture eroganti servizi per l'infanzia. Nel primo caso il contributo viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro. Nel secondo caso invece attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta.
I voucher consegnati alle beneficiarie sono unicamente quelli cartacei.
I voucher, per l’importo riconosciuto, verranno ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza.
La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile.
La madre lavoratrice beneficiaria di più contributi per servizi di baby sitting, quando si reca in sede per ritirare i voucher deve indicare espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.
In analogia alle modalità già in uso nell’utilizzo dei buoni lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:
il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL;
il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’;
la sede INPS.
In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL/INPS tramite gli stessi canali.
Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice - prima di consegnare alla prestatrice i voucher – provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.
La prestatrice del servizio di baby sitting può riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all’incasso – dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher.
La madre lavoratrice può richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando la denuncia effettuata alle Autorità competenti. In questo caso la Sede provvederà all’annullamento dei voucher e alla conseguente riemissione di altri voucher, sulla base di quanto previsto dal messaggio INPS n. 12082 del 4 maggio 2010.
Ricordiamo che i voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo.
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Scuola, pensionamenti diminuiti addio ai precari
Assunzioni di precari a rischi. La legge di riforma Fornero riduce il turn over dei docenti del 50%
Invecchiano i docenti, ma invecchiano anche i precari in attesa di una occupazione che ritarda sempre di più. La legge Fornero che allunga l’età lavorativa sia per gli uomini che per le donne riduce il turn-over degli insegnanti del cinquanta per cento nelle classi italiane. E secondo i sindacati, a questo punto, sono a rischio anche tutte le 11.542 assunzioni del concorso dei docenti bandito lo scorso autunno.
L’allarme dei sindacati è scattato di fronte ai dati sulle domande di pensionamento del personale della scuola, diffusi dal Ministero dell’Istruzione. Dati provvisori (ciascuna domanda è al vaglio ministeriale) e che potrebbero subire qualche, ma che comunque confermano che il quadro dell’occupazione si è ridotto drasticamente. I docenti che andranno in pensione da settembre sono 10.009, mentre nello scorso anno scolastico sono stati 21.112. Sono di 3.343 unità le uscite del personale Ata, contro i 5.336 dell’anno precedente. Il maggior numero di pensionamenti nelle scuole superiori dove sono state presentate 3.187 domande. Poco meno nella scuola primaria con 3.090 richieste. A seguire le richieste di riposo nella scuola media (2.439) e nella materna (1.293). Tra il personale tecnico ausiliario (gli Ata), a lasciare il posto sono soprattutto i collaboratori scolastici (2.180 domande) e gli assistenti amministrativi (756).
La Flc-Cgil, che accusa il ministero di aver dato i dati sui pensionamenti in ritardo per non aver avuto il coraggio di rivelare «gli effetti disastrosi della riforma Fornero», sostiene che non solo ci saranno meno assunzioni, ma che «perfino l’attuale concorso rischia di non avere posti sufficienti». E riguardo al concorso annunciato nelle scorse settimane dal ministro Francesco Profumo per questa primavera: «Altro che nuovo concorso!». Marcello Pacifico, presidente nazionale dell’Anife: «Sono dati così allarmanti da poter pregiudicare persino le assunzioni del concorso in fase di espletamento. E meglio non parlare del nuovo! Questi dati aumentano il precariato, allontanano le nuove generazioni degli insegnanti e allontanano l’Italia dalla media Ocse».
Tra le conseguenze della riforma Fornero non ci sarebbe solo l’aumento del precariato storico della scuola (160mila stando agli ultimi dati della Funzione Pubblica). Ma anche quella inevitabile di alzare l’età media del personale. Esasperando una caratteristica della scuola italiana che è stata già stigmatizzata dal rapporto Ocse sull’Educazione del 2012. In 19 su 32 dei Paesi dell’Ocse il 60% dei docenti di scuola secondaria ha almeno 40 anni, mentre in Italia sono oltre il 70% (ma anche Germania e Austria superano questa soglia). I giovanissimi, i docenti sotto i 30, in Italia sono solo lo 0,5%, mentre la media Ocse nella primaria arriva al 14%.
Invecchiano i docenti, ma invecchiano anche i precari in attesa di una occupazione che ritarda sempre di più. La legge Fornero che allunga l’età lavorativa sia per gli uomini che per le donne riduce il turn-over degli insegnanti del cinquanta per cento nelle classi italiane. E secondo i sindacati, a questo punto, sono a rischio anche tutte le 11.542 assunzioni del concorso dei docenti bandito lo scorso autunno.
L’allarme dei sindacati è scattato di fronte ai dati sulle domande di pensionamento del personale della scuola, diffusi dal Ministero dell’Istruzione. Dati provvisori (ciascuna domanda è al vaglio ministeriale) e che potrebbero subire qualche, ma che comunque confermano che il quadro dell’occupazione si è ridotto drasticamente. I docenti che andranno in pensione da settembre sono 10.009, mentre nello scorso anno scolastico sono stati 21.112. Sono di 3.343 unità le uscite del personale Ata, contro i 5.336 dell’anno precedente. Il maggior numero di pensionamenti nelle scuole superiori dove sono state presentate 3.187 domande. Poco meno nella scuola primaria con 3.090 richieste. A seguire le richieste di riposo nella scuola media (2.439) e nella materna (1.293). Tra il personale tecnico ausiliario (gli Ata), a lasciare il posto sono soprattutto i collaboratori scolastici (2.180 domande) e gli assistenti amministrativi (756).
La Flc-Cgil, che accusa il ministero di aver dato i dati sui pensionamenti in ritardo per non aver avuto il coraggio di rivelare «gli effetti disastrosi della riforma Fornero», sostiene che non solo ci saranno meno assunzioni, ma che «perfino l’attuale concorso rischia di non avere posti sufficienti». E riguardo al concorso annunciato nelle scorse settimane dal ministro Francesco Profumo per questa primavera: «Altro che nuovo concorso!». Marcello Pacifico, presidente nazionale dell’Anife: «Sono dati così allarmanti da poter pregiudicare persino le assunzioni del concorso in fase di espletamento. E meglio non parlare del nuovo! Questi dati aumentano il precariato, allontanano le nuove generazioni degli insegnanti e allontanano l’Italia dalla media Ocse».
Tra le conseguenze della riforma Fornero non ci sarebbe solo l’aumento del precariato storico della scuola (160mila stando agli ultimi dati della Funzione Pubblica). Ma anche quella inevitabile di alzare l’età media del personale. Esasperando una caratteristica della scuola italiana che è stata già stigmatizzata dal rapporto Ocse sull’Educazione del 2012. In 19 su 32 dei Paesi dell’Ocse il 60% dei docenti di scuola secondaria ha almeno 40 anni, mentre in Italia sono oltre il 70% (ma anche Germania e Austria superano questa soglia). I giovanissimi, i docenti sotto i 30, in Italia sono solo lo 0,5%, mentre la media Ocse nella primaria arriva al 14%.
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lunedì 1 aprile 2013
Saggi, le priorità dei sindacati
Il Quirinale, nella nota ufficiale con cui sabato ha annunciato la loro costituzione, li ha chiamati "gruppi di lavoro", ma per i giornalisti sono subito diventati le "Commissioni dei saggi" per l'elaborazione di «proposte programmatiche in materia istituzionale», e predisporre ipotesi di lavoro «in materia economico-sociale ed europea». Nomi a parte, domani è previsto l'insediamento ufficiale, mentre crescono le perplessità dei partiti che hanno spinto il Colle a schierarsi in difesa della novità: «Non sono generici "saggi" ma personalità scelte con criteri oggettivi in funzione del lavoro già svolto e del ruolo ricoperto», ha scritto il portavoce di Napolitano, Pasquale Cascella.
La leader della Cgil, Camusso, esprime preoccupazione per la "scelta di puntare ancora su chi ci ha condotto in questa situazione di emergenza", dando "vigore a un governo che nei 16 mesi passati avrebbe dovuto rimettere in moto il Paese". Camusso sostiene che servono rapide iniezioni di liquidità per rianimare l'economia. Per il segretario Cisl,Bonanni, Napolitano "ha scelto bene".La priorità è ridurre il peso del fisco sul lavoro con "ragionati tagli di spesa". Al segretario Uil, Angeletti, non interessano le formule di governo ma i contenuti: "Si possono ricavare 10 mld" con tagli alla politica e ai livelli amministrativi.
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Amministrazione straordinaria alla luce della riforma del 2013. Quali tutele per i lavoratori?
Quando si parla di crisi economica di un’impresa si è di fronte ad una situazione molto complessa, ed inerenti alla situazione di crisi i mezzi di tutela individuali dei creditori sul debitore, si rivelano spesso insufficienti. Lo svolgimento di un’attività imprenditoriale determina effetti e conseguenze economiche più o meno significative nei confronti di alcuni soggetti quali fornitori, banche, clienti e i dipendenti stessi che hanno instaurato rapporti di affari con l’impresa e crediti, i quali possono essere di natura debitori sia dovuti a impegni già pagati o retribuzioni non liquidate.
La crisi economica dell’impresa ed il dissesto patrimoniale del debitore possono riflettersi e coinvolgere anche i terzi creditori, che possono ritrovarsi nell’impossibilità di realizzare, in tutto o in parte, i crediti vantati nei confronti dell’imprenditore, minacciando così i molteplici interessi collettivi coinvolti.
Un altro problema, è quello relativo all'occupazione creato dalla crisi, soprattutto se di grandi dimensioni. In ogni caso le esigenze sentite come imprescindibili dalla collettività sono necessariamente quelle della salvaguardia dei livelli occupazionali e della tutela dei diritti dei creditori.
Amministrazione straordinaria. Con questo termine si intende la procedura di amministrazione straordinaria delle grandissime imprese insolventi, introdotta nel nostro ordinamento a seguito del flop della Parmalat, e allo scopo di disciplinarne il dissesto, così come altri dissesti di rilevantissime dimensioni. L'idea che sta alla base della procedura è che – qualora l'impresa sia grandissima, per tale intendendosi attualmente un'impresa dotata di almeno 500 dipendenti e gravata da almeno 300 milioni di euro di debiti – se ne debba tentare la ristrutturazione economico-finanziaria in ogni caso (e quindi senza verificare l'esistenza di concrete prospettive di recupero, come accade per le imprese semplicemente grandi).
Ricordiamo che la procedura ha natura amministrativa. Essa viene infatti aperta da un provvedimento governativo ed è affidata a un commissario straordinario di nomina ministeriale, che è dotato di amplissimi poteri di gestione. Tra questi poteri figura quello di predisporre un programma di ristrutturazione, di esercitare le azioni revocatorie contro gli atti dannosi per i creditori compiuti dall'imprenditore prima di essere ammesso alla procedura, e quello di proporre ai creditori un concordato come strumento per la chiusura della procedura.
Questa forma di concordato, ha un contenuto estremamente flessibile, poiché può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica o giuridica e anche attraverso l'attribuzione ai creditori stessi di azioni o quote della società (o di società di nuova costituzione): con ciò trasformando il debito in capitale di rischio.
Il programma di ristrutturazione deve indicare il piano industriale, descrivere le modalità di prosecuzione dell'attività, la eventuale cessione di beni e attività non strategiche, le fonti e l’ammontare dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche e i mutamenti degli assetti imprenditoriali, nonché modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori, anche se con un piano di risanamento si tende al ripristino della solvibilità. In particolare il commissario deve indicare «i modi della copertura del fabbisogno finanziario con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l’utilizzazione».
Il commissario straordinario deve provvedere all’amministrazione dell’impresa e al compimento di ogni atto utile all’accertamento dello stato di insolvenza, sino alla sua dichiarazione con sentenza. Le procedure di amministrazione straordinaria possono attuarsi o unitamente alla procedura straordinaria relativa all'impresa capogruppo, oppure in via autonoma, secondo un programma di ristrutturazione o di cessione.
Al commissario straordinario è riconosciuta la facoltà di proporre le azioni revocatorie degli atti pregiudizievoli ai creditori anche dopo l’autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché si traducano in un vantaggio per i creditori.
Disposizioni particolari sono inoltre previste per la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato. Nell’ambito della proposta di concordato è infatti possibile:
suddividere in classi i creditori, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
contemplare un trattamento diverso a seconda della classe di creditori;
ristrutturare il debito e soddisfare i creditori attraverso una varietà di strumenti; in particolare, la proposta di concordato può prevedere l’attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi o a società da questi partecipate, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
attribuire ad un assuntore le attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato.
Il Commissario straordinario individua l'acquirente mediante trattativa privata tra i soggetti che garantiscono la continuità del servizio nel medio periodo e la rapidità dell'intervento, e fissa il prezzo di cessione ad un valore non inferiore a quello di mercato.
Per quanto riguarda la tutela dei lavoratori di solito si estende la durata massima dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per il personale con lo scopo di tutelare il reddito dei lavoratori e delle loro famiglie con la continuità degli ammortizzatori sociali, salvaguardando la coesione sociale. Cassa integrazione straordinaria è una prestazione economica erogata dall’Inps per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale
Bisogna ricordare che con la riforma del lavoro che è entrata in vigore il 1 gennaio 2013 tra le novità che interessa la cassa integrazione straordinaria è la sua soppressione, dal 1 gennaio 2016, in caso di fallimento dell’impresa, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni e nelle ipotesi di aziende sottoposte a sequestro o confisca.
Ma la novità senza dubbio più rilevante introdotta dalla riforma del lavoro 2012 riguarda la soppressione della stessa cassa integrazione straordinaria a precise condizioni. Al posto della cassa integrazione straordinaria, e solo per quelle aziende con più di 15 dipendenti, verrà istituito infatti presso l’Inps, un Fondo di solidarietà. Il Fondo ha la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale straordinaria o ordinaria.
Il Fondo di solidarietà è obbligatorio per tutti quei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni. La percentuale di contribuzione destinata al finanziamento del Fondo di solidarietà sarà ripartita come segue:
- 2/3 a carico del datore di lavoro,
-1/3 a carico del lavoratore.
La prestazione minima a carico del Fondo di solidarietà è pari alla cassa integrazione guadagno e il trattamento potrà essere erogato per un periodo non superiore ad un ottavo delle ore complessivamente lavorabili.
L'ASPI, in vigore gennaio 2013, prevede l’erogazione di una indennità mensile ai lavoratori dipendenti del ,settore privato, compresi gli apprendisti e i soci di cooperativa di lavoro, che si trovano in stato di disoccupazione.
Vediamo gli importi che sono previsti. L’ammontare consiste nel 75% di euro 1.180,00 (euro 885,00) aumentati di una quota del 25% della differenza tra retribuzione percepita ed il limite di euro 1.180,00 nel caso in cui la retribuzione del lavoratore superi quest’ultimo limite.
Per maggiori chiarimenti si consiglia di leggere l'articolo pubblicato a Aspi 2013 la durata e i requisiti.
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